regolamento comunale dei nidi d'infanzia

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regolamento comunale dei NIDI D’INFANZIA

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Regolamento comunale dei nidi d’infanzia Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 20/03/2006, allegato alla delibera p.g. n°. 254121/2005 n°. o.d.g. 52/2006 Disposizioni organizzative relative alla gestione dei nidi d’infanzia Atto di riferimento: Delibera di Giunta p.g. n°. 65479/2006 (e relativo allegato), Prog. n. 94/2006, Seduta Giunta 04/04/2006

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Regolamento comunale dei nidi d’infanzia approvato nella seduta del consiglio comunale del 20/03/2006,allegato alla delibera p.g. n°. 254121/2005 n°. o.d.g. 52/2006

Disposizioni organizzative relative alla gestione dei nidi d’infanziaatto di riferimento: delibera di giunta p.g. n°. 65479/2006 (e relativo allegato),Prog. n. 94/2006, Seduta giunta 04/04/2006

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RegolAmeNto comuNAle DeI NIDI D’INFANZIA

titolo iFinalità e acceSSo pag. 5

titolo iiStruttura, organizzazione e Funzionamento del Servizio pag. 9

titolo iiiParteciPazione e traSParenza pag. 11

Disposizioni organizzative relative alla gestione dei nidi d’infanzia pag. 16

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RegolAmeNto comuNAle DeI NIDI D’INFANZIA

TITOLO IFINALITA’ E ACCESSO

CAPO IPRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. ai fini del presente regolamento si intende:a) per nido d’infanzia, la struttura educativa che accoglie bambine e bambini

da tre mesi a tre anni;b) per amministrazione, il comune di Bologna.

Art. 2 - Finalità dei nidi d’infanzia

1. il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre con le famiglie alla formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi ai tre anni, secondo gli orientamenti educativi comunali - frutto del lavoro di partecipazione con operatori e genitori - e garantendo il diritto all’educazione, nel pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative internazionali per l’infanzia.

2. il nido d’infanzia è istituito allo scopo di:a) favorire la crescita delle bambine e dei bambini da tre mesi a tre anni;b) assicurare ad ogni bambina e bambino un contesto di cura ed educazione

che ne favorisca lo sviluppo e i primi apprendimenti, in un rapporto costante e armonico con la famiglia;

c) rispondere ai bisogni sociali e di cura educativa delle famiglie;d) valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di

partecipazione e di cooperazione educativa;e) diffondere la cultura e i diritti dell’infanzia.

3. i nidi d’infanzia operano in rete con gli altri servizi socio-educativi e scolastici del territorio, in particolare con la scuola dell’infanzia e i servizi educativi territoriali.

4. Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido l’amministrazione comunale, nelle sue articolazioni centrali e decentrate, promuove il raccordo con le istituzioni culturali, sociali e sanitarie.

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CAPO IIMODALITA’ DI GESTIONE

Art. 3 - Accesso

1. Possono accedere al nido d’infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel comune di Bologna e con almeno un genitore o un tutore, esercente la potestà genitoriale, anch’esso residente nel comune di Bologna. ai fini dell’iscrizione la richiesta di residenza è assimilata alla residenza.

2. Possono accedere al nido anche le bambine e i bambini non residenti che si trovano nelle seguenti condizioni:a) bambine e bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia

accogliente sia residente a Bologna;b) bambine e bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambina/o

presenti sul territorio comunale segnalati dal servizio sociale del comune di provenienza.

3. l’amministrazione si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con i comuni dell’area metropolitana bolognese per l’accoglimento, anche reciproco, delle domande delle bambine e bambini non residenti nel comune di Bologna.

tali domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti nel comune di Bologna.

Art. 4 - Iscrizione

1. la domanda d’iscrizione al nido d’infanzia deve essere presentata al Quartiere di residenza. l’amministrazione rende noto annualmente con uno o più bandi i periodi di iscrizione, le modalità, le condizioni, i criteri di ammissione e le eventuali facoltà di rinuncia all’ammissione alla prima graduatoria indicando anche il termine di eventuale presentazione di una nuova attestazione iSee, in sostituzione di quella presentata a corredo della domanda, al fine della rideterminazione della posizione in graduatoria delle bambine e dei bambini collocati ancora in lista di attesa.

2. ad esclusione del caso di priorità per handicap certificato dal competente servizio dell’auSl, la domanda d’iscrizione deve essere corredata dalla attestazione dell’indicatore della Situazione economica equivalente (iSee).

nel caso di segnalazione dei Servizi Sociali, previsto all’art. 5 comma 1 lettera b, l’attestazione iSee deve essere presentata ai soli fini dell’attribuzione delle quote di contribuzione. in mancanza di tale documentazione le relative domande sono inserite in coda a tutte le altre.

3. i nidi richiesti devono essere elencati nella domanda in ordine di preferenza

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4. le domande d’iscrizione sono inserite, di norma, con riferimento alla data di nascita delle bambine e dei bambini, in tre distinte liste: piccoli, medi e grandi.

5. al momento dell’ammissione vengono verificate le condizioni di residenza delle bambine e dei bambini iscritti.

Art. 5 - Priorità

1. Hanno priorità nell’ammissione alla graduatoria:a) bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente

servizio dell’auSl;b) bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale minori comunale, e di cui

all’art. 3 comma 2 lett. b), in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, per i quali l’inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina/bambino e alla famiglia.

2. il direttore di Quartiere, in fase di attribuzione al nido delle bambine e dei bambini di cui al presente articolo, si riserva di valutare la scelta del nido con i competenti servizi, tenendo conto sia della richiesta della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino/a e del gruppo in cui è inserito.

Art. 6 – criteri di graduatoria

1. Fatte salve le precedenti priorità di cui all’art. 5, le domande vengono inserite in graduatoria dividendola in due o più scaglioni che raggruppano i valori iSee secondo parametri definiti dalla giunta. tale graduatoria viene formulata per nido e sezione in base alle richieste dei genitori.

2. all’interno di ciascun scaglione, le domande vengono graduate secondo le seguenti precedenze:a) bambine e bambini conviventi e residenti con un solo genitore

esclusivamente nei seguenti casi: unico genitore che l’ha riconosciuto, un genitore è deceduto o detenuto in carcere o ha perso la potestà genitoriale;

b) bambine e bambini conviventi e residenti con un fratello e/o sorella disabile ai sensi della legge 104/92, e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o con invalidità pari o superiore al 66%;

c) bambine e bambini i cui genitori lavorano entrambi;d) bambine e bambini con entrambi i genitori di cui uno lavoratore;e) bambine e bambini con entrambi i genitori che non lavorano.

3. all’interno di ciascun criterio di cui al comma 2 le domande sono graduate

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secondo l’ordine crescente del valore iSee. i gemelli sono ammessi contestualmente al medesimo nido, se richiesto,

solo quando i posti siano disponibili in un’unica soluzione; nel caso in cui i posti non siano disponibili in un’unica soluzione la rinuncia all’ammissione non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 7 - Ammissione e inserimento al nido

1. Sulla base delle graduatorie stilate secondo quanto stabilito al precedente art. 6, le bambine e i bambini vengono ammessi nei posti disponibili nei nidi prescelti secondo l’ordine di preferenza.

2. le bambine e i bambini non ammessi al nido a seguito della prima graduatoria vengono collocati in lista di attesa.

3. il direttore di Quartiere approva con proprio atto le graduatorie per l’assegnazione dei posti disponibili nei nidi del proprio territorio e comunica alle famiglie l’esito della domanda d’iscrizione.

4. gli inserimenti delle bambine e dei bambini ammessi si effettuano di norma entro il mese di ottobre.

5. Per garantire un adeguato ambientamento delle bambine e dei bambini nuovi ammessi viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori.

6. gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili si effettuano entro la fine di febbraio.

7. il direttore di Quartiere, anche in deroga alle date stabilite ai commi 4 e 6, provvede ad inserire negli eventuali posti disponibili le bambine e i bambini che presentano handicap psico-fisici certificati dal competente servizio dell’auSl e le bambine e i bambini segnalati dal Servizio Sociale minori comunale secondo quanto disposto all’art. 5.

8. il competente servizio dell’auSl definisce le procedure per gli accertamenti sanitari relativi agli inserimenti delle bambine e dei bambini al nido.

9. la rinuncia all’ammissione al nido comporta la cancellazione dalle relative graduatorie, salvo diversa previsione nel bando annuale di cui all’art. 4 comma 1 e salvo quanto previsto all’art. 6 comma 3 secondo capoverso.

Art. 8 - Dimissioni e trasferimenti

1. nel caso di assenza dal nido, senza giustificato motivo per 20 giorni

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consecutivi, il direttore di Quartiere, prima di dichiarare la decadenza dall’ammissione al nido, assegna ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 10 giorni per produrre documentazione attestante le motivazioni dell’assenza.

2. le richieste di trasferimento ad altro nido o da posto part time a tempo pieno o viceversa sono accolte, nel caso vi siano posti disponibili, prima della formulazione della graduatoria di inizio anno. i trasferimenti non sono di norma consentiti in corso d’anno.

Art. 9 - Quote di contribuzione

1. l’amministrazione definisce i criteri in base ai quali vengono determinate e attribuite le quote di contribuzione mensile alle famiglie per la fruizione del servizio. definisce inoltre i criteri in base ai quali si concedono agevolazioni tariffarie, prevedendo le situazioni per le quali è concessa la gratuità.

2. il direttore di Quartiere attribuisce le quote agli ammessi e provvede alla eventuale revisione in corso d’anno.

TITOLO IISTRUTTURA, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 - offerta del servizio

1. le bambine e i bambini che frequentano i nidi sono divisi in gruppi sezione in base all’età. i gruppi sezione sono organizzati in relazione alla programmazione educativa.

2. il calendario dell’anno educativo è stabilito annualmente nel rispetto delle normative vigenti e degli accordi territoriali.

3. i nidi d’infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì e possono essere:a) a tempo pieno con orario complessivo di 10 ore e 30 minuti; per tutti gli

ammessi dalle ore 7,30 alle ore 17,00, mentre il prolungamento d’orario, dalle 17,00 alle 18,00, su richiesta motivata presentata al direttore di Quartiere, è consentito solo per le bambine e i bambini che abbiano compiuto l’anno di età;

b) a tempo parziale di 6 ore al giorno su moduli nell’arco orario dalle ore 7,30 alle ore 14,00. Possono essere istituiti posti a tempo parziale anche all’interno dei nidi a tempo pieno di norma con orario 7,30 - 13,30.

4. la giunta, in rapporto ai mutamenti dei bisogni delle famiglie, può prevedere

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di offrire nuovi servizi educativi, che possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate.

Art. 11 - Personale

1. il personale operante nei nidi d’infanzia è composto da educatrici/educatori e collaboratrici/collaboratori:a) il personale educatore concorre ai processi formativi della bambina e del

bambino nella prima infanzia;b) il personale collaboratore partecipa all’attività complessiva del servizio,

sia in relazione ai bambini e bambine, sia in relazione all’ambiente.

2. tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio. le mansioni e le competenze professionali del personale educatore e collaboratore sono definite con l’approvazione della dotazione organica.

3. a ciascun nido è assegnato il personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigenti. il numero di base così determinato è incrementato con educatori che svolgono attività di sostegno ed integrazione, in base alla valutazione dei bisogni, in presenza di bambine e bambini in situazione di handicap. tutti gli educatori concorrono comunque allo svolgimento delle attività di sostegno ed integrazione in coerenza con il progetto educativo.

4. il numero dei collaboratori assegnati a ciascun nido è determinato sulla base dei parametri rappresentativi dei carichi di lavoro rilevati dall’amministrazione.

5. tutto il personale assegnato a ciascun nido è tenuto a partecipare alle attività del gruppo di lavoro.

6. il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il personale.

7. il direttore di Quartiere, in situazioni di grave incompatibilità con il buon funzionamento del servizio rilevate dal responsabile dei servizi educativi e scolastici di Quartiere, può disporre il trasferimento di educatori e collaboratori nel rispetto delle loro mansioni e della qualifica professionale.

Art. 12 - Disciplina del rapporto di lavoro

1. lo stato giuridico e la disciplina del personale addetto ai nidi d’infanzia sono definiti dalla normativa contrattuale vigente e dal regolamento generale

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sull’ordinamento generale degli uffici e Servizi.

2. l’orario di lavoro del personale è parimenti regolato dalle disposizioni contrattuali vigenti, compresa l’articolazione tra prestazione di rapporto diretto con le bambine e i bambini e attività integrative di programmazione, aggiornamento, collaborazione con gli organismi di partecipazione e con le famiglie.

Art. 13 – organismi di coordinamento

1. l’amministrazione, al fine di garantire nei nidi d’infanzia la qualità educativa, l’unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché il monitoraggio e la verifica dell’efficacia degli interventi di programmazione e formativi, si avvale di figure professionali operanti a livello centrale e di Quartiere, con compiti tecnico-pedagogici oltre che organizzativi e gestionali, e di organismi di coordinamento dei medesimi con funzioni di confronto e programmazione strategica degli interventi, che vengono individuati e disciplinati con apposito provvedimento della giunta.

Art. 14 – Programmazione educativa

1. l’amministrazione garantisce l’organizzazione dei servizi attraverso un processo di programmazione educativa mediante il coinvolgimento attivo di educatori e collaboratori e del coordinamento pedagogico nelle sue diverse articolazioni.

la programmazione educativa si basa sul lavoro di gruppo, sulla motivazione e sulla professionalità di tutto il personale ed è sostenuta da azioni di formazione e aggiornamento costante, considerate elementi essenziali per la qualità del servizio.

2. la regolamentazione degli aspetti organizzativi è demandata alla giunta nell’ambito del provvedimento di cui al precedente art. 13.

TITOLO IIIPARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 15 - Informazione e trasparenza sulla gestione dei servizi

1. i genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare attivamente alla programmazione cittadina dei servizi dei nidi d’infanzia; possono essere coinvolti anche organismi sociali e culturali presenti sul territorio.

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2. l’amministrazione garantisce, anche tramite la carta dei Servizi, l’informazione e pubblicizzazione delle regole di accesso, delle caratteristiche e finalità dei servizi e delle attività che vi si svolgono. assicura la trasparenza nella gestione dei servizi e promuove la partecipazione delle famiglie alla definizione delle linee di indirizzo educative.

Art. 16 - comunicazione

1. la comunicazione nido-famiglia avviene: a) attraverso contatti quotidiani legati alla frequenza delle bambine e dei

bambini;b) attraverso colloqui individuali o per piccoli gruppi;c) attraverso incontri di sezione;d) nell’ambito degli incontri degli organismi di partecipazione.

Art. 17 - organismi di partecipazione

1. il nido d’infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso gli organismi di partecipazione seguenti:a) assemblea del nido;b) comitato del nido; c) coordinamento degli organismi di partecipazione (a livello di Quartiere e

assemblea cittadina).

2. negli organismi di partecipazione di cui al comma 1 vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi e le linee di intervento, e ne viene verificata l’attuazione in termini di efficacia, di qualità, di pari opportunità e di rispetto delle differenze.

Art. 18 - Assemblea del nido

1. l’assemblea del nido è costituita dai genitori di tutte le bambine e i bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte l’anno, di norma all’inizio e alla fine di ciascun anno educativo.

2. il Presidente del Quartiere, o suo delegato, dispone la prima convocazione dell’assemblea del nido e la presiede fino alla elezione del comitato del nido, che avviene di norma nel corso della medesima seduta. Qualora il comitato non venga eletto alla prima assemblea, il Presidente del Quartiere prevede la data di una nuova convocazione. il Presidente del comitato provvede poi a convocare le altre sedute, anche su richiesta del coordinamento pedagogico di Quartiere o di 1/3 dei genitori.

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3. all’assemblea partecipano gli operatori del nido e può sempre intervenire il coordinatore pedagogico.

4. l’assemblea del nido:a) elegge i propri rappresentanti al comitato del nido nella seduta di inizio

d’anno;b) esamina e discute le linee generali della programmazione educativa del

nido presentata dagli educatori e ne verifica la complessiva attuazione;c) propone incontri e contributi rivolti/finalizzati all’approfondimento di temi

legati alle problematiche della prima infanzia e della famiglia.

5. l’assemblea può articolarsi in gruppi, corrispondenti a sezioni o ad altre articolazioni, per approfondire insieme agli operatori tematiche generali e progetti di intervento, problematiche specifiche del gruppo o della sezione, e per avanzare proposte.

Art. 19 - Il comitato del nido

1. il comitato del nido è composto da rappresentanti dei genitori delle bambine e dei bambini ammesse/i e da rappresentanti degli operatori del servizio.

2. il comitato:a) esamina i programmi di attività del nido e propone le modalità di

partecipazione dei genitori alla loro realizzazione;b) collabora all’organizzazione di iniziative di raccordo con la scuola

dell’infanzia allo scopo di favorire la continuità degli interventi educativi;c) avanza proposte ed esprime pareri sui progetti d’intervento che riguardino

il nido e sulle modalità di attuazione;d) cura i rapporti con il Quartiere al fine di favorire la conoscenza delle

esigenze delle bambine e dei bambini;e) propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei

genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi emergenti nel servizio;

f) relaziona all’assemblea di fine anno sull’andamento del progetto educativo e partecipa alle verifiche richieste dall’assemblea.

3. il comitato del nido può invitare alle proprie riunioni, in relazione agli argomenti trattati, tecnici dell’auSl, rappresentanti del Quartiere, rappresentanti della società civile e del volontariato.

4. i rappresentanti dei genitori nel comitato del nido sono eletti annualmente dall’assemblea in numero di due per ciascuna sezione; i rappresentanti degli operatori sono ogni anno indicati dal gruppo di lavoro, in numero pari alla metà dei genitori eletti. annualmente il comitato elegge, tra i genitori, il Presidente che presiede anche l’assemblea e rappresenta il nido nei rapporti con l’esterno.

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5. il comitato si riunisce normalmente nella sede del rispettivo nido, ogni volta che lo ritenga opportuno e indicativamente almeno tre volte l’anno.

6. la convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare è effettuata a cura del Presidente.

7. è invitato permanente il coordinatore pedagogico, che partecipa in relazione ai temi trattati.

Art. 20 - coordinamento degli organismi di partecipazione

1. coordinamento dei Presidenti dei comitati dei nidi del Quartiere: a) i Presidenti dei comitati dei nidi del Quartiere si riuniscono almeno una

volta all’anno, convocati dal Presidente di Quartiere, al fine di effettuare un confronto delle rispettive esperienze, concordare attività e iniziative comuni, avanzare proposte congiunte per migliorare la qualità dei servizi;

b) i Presidenti dei comitati dei nidi del Quartiere sono invitati a partecipare ai lavori delle commissioni del consiglio di Quartiere o ad altri organismi di Quartiere quando vengono trattati temi rilevanti per le politiche e i servizi per l’infanzia al fine di un coinvolgimento nella programmazione e verifica complessiva.

2. assemblea cittadina dei Presidenti dei comitati dei nidi: i Presidenti dei comitati dei nidi costituiscono l’assemblea cittadina dei Presidenti che si riunisce, almeno una volta all’anno, su convocazione dell’assessore che la presiede e/o per iniziativa di 1/3 dei Presidenti.

Art. 21 – Proposte e reclami

1. i genitori delle bambine e dei bambini iscritti ai nidi possono indirizzare reclami, proposte, quesiti, osservazioni critiche, redatti in forma scritta, al direttore del Quartiere, che si avvale del responsabile dei Servizi educativi e Scolastici per le istruttorie e le relative risposte.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. le finalità e i principi del presente regolamento costituiscono elemento essenziale per la sottoscrizione dei rapporti convenzionali con i gestori dei nidi, o delle sezioni di nido, non comunali.

Art. 23 – entrata in vigore e abrogazioni

1. il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

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2. all’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti:a) regolamento nidi d’infanzia del 17 giugno 1991, odg. 55;b) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 28 giugno

1993, odg. 270;c) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 27 marzo

2000, odg. 62;d) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 26 marzo

2001, odg. 67;e) novella di modificazione approvata con delibera consiliare del 22 aprile

2002, odg. 79.

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DISPoSIZIoNI oRgANIZZAtIVe RelAtIVe AllA geStIoNe DeI NIDI D’INFANZIA

(in applicazione del nuovo regolamento comunale, approvato con odg n. 52/2006)

le disposizioni definiscono compiti e funzioni degli operatori, delle figure professionali a supporto gestionale, specialistico e di coordinamento dei servizi per garantire la qualità educativa e la valorizzazione della genitorialità, in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa.

Art. 1. coordinamento dei Responsabili educativi e scolastici (geco - coordinamento gestionale)

1. i responsabili dei servizi educativi e scolastici di Quartiere costituiscono il coordinamento gestionale e pedagogico dei Quartieri, che è presieduto dal direttore del Settore competente.

2. il geco concorre a definire gli orientamenti pedagogici cittadini, programma e coordina le attività gestionali ed organizzative dei servizi educativi, assicurando impulso e condivisione alle progettazioni pedagogiche innovative.

Art. 2. coordinamento pedagogico cittadino (ceDoc- centro di documentazione)

1. il coordinamento pedagogico cittadino è composto dai coordinatori pedagogici assegnati ai Quartieri e al Settore istruzione.

2. il cedoc ha funzioni propositive e di consulenza tecnico scientifica; opera al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle diverse esperienze educative, di progettare le attività di sperimentazione, di ricerca e di formazione/aggiornamento, nonché di elaborare proposte di nuovi orientamenti educativi.

Art. 3 - unità di coordinamento cittadino

1. l’unità di coordinamento cittadino del Settore istruzione, avvalendosi del contributo del geco e cedoc in integrazione tra loro, elabora proposte relative alla programmazione strategica dei servizi e agli indirizzi per il loro sviluppo, alle linee di orientamento educative, agli indirizzi di progettazione innovativa, alla definizione degli standard dei servizi.

2. Promuove ricerche in campo sociale sui bisogni delle famiglie e, anche

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su proposta dei coordinatori pedagogici e degli operatori, progetti di sperimentazione e ricerca in campo educativo, che possono anche prevedere la collaborazione con altri enti o centri specializzati.

3. definisce con il contributo del geco e del cedoc in integrazione tra loro il piano di formazione degli operatori dei servizi che coordina e gestisce.

4. cura e coordina il laboratorio di documentazione e Formazione cittadino che costituisce un punto di consulenza, raccolta e divulgazione delle esperienze.

Art. 4 - coordinamento pedagogico di Quartiere

1. i nidi d’infanzia di ciascun Quartiere operano sotto la responsabilità dei coordinatori pedagogici di Quartiere, i quali svolgono le seguenti funzioni:a) supportano e validano la programmazione educativa del nido, assicurandone

la coerenza con gli indirizzi elaborati a livello cittadino e ne verificano l’efficacia;

b) definiscono e supportano l’organizzazione dei servizi e vigilano sul loro funzionamento;

c) curano i rapporti con i competenti servizi specialistici per l’integrazione delle bambine e dei bambini in situazione di handicap e per l’attività di prevenzione e di cura della loro salute;

d) curano i rapporti con i genitori nell’ambito del sostegno alla genitorialità;e) supportano le attività degli organismi di partecipazione.

2. i coordinamenti pedagogici di Quartiere esercitano le funzioni di contenuto tecnico specialistico, promuovono progetti di sperimentazione e ricerca, nonché le attività di formazione/aggiornamento del personale in coerenza con gli orientamenti cittadini.

Art. 5 - Programmazione educativa

1. annualmente gli educatori e collaboratori di ciascun nido, nell’ambito del gruppo di lavoro, definiscono congiuntamente la programmazione educativa sulla base degli indirizzi e con il supporto del coordinatore pedagogico.

2. la programmazione educativa viene elaborata dagli educatori sulla base delle diverse fasi del percorso evolutivo e comporta l’osservazione del singolo bambino/a e del gruppo ed ha lo scopo di valorizzarne l’identità personale, lo sviluppo delle competenze cognitive, sociali e relazionali, garantendo l’aiuto nel superamento di eventuali svantaggi.

3. la programmazione educativa viene documentata, approvata dal coordinatore pedagogico e presentata alle famiglie al fine di garantire la dovuta informazione sull’esperienza che le bambine e i bambini vivono all’interno del nido e nel contempo promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie stesse.

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Art. 6 - lavoro di gruppo

1. le attività del nido si basano sul lavoro di gruppo, che coinvolge tutto il personale assegnato al servizio. nel lavoro di gruppo viene garantito il rispetto degli apporti individuali di ciascun operatore e al tempo stesso la coerenza del servizio nel suo insieme, nella migliore valorizzazione della professionalità degli operatori e della continuità educativa.

2. l’attività del lavoro di gruppo viene programmata in accordo con il oordinatore pedagogico.

3. Per garantire un’efficace realizzazione degli obiettivi ed un’equilibrata distribuzione degli impegni, il gruppo di lavoro è organizzato con referenti interni, individuati per compiti organizzativi. il gruppo di lavoro individua al suo interno e propone al coordinatore pedagogico i diversi referenti; analogamente indica gli operatori che, a rotazione annuale, partecipano al comitato del nido nonché ad eventuali gruppi di lavoro cittadini o di Quartiere.

4. gli operatori dei nidi di uno stesso Quartiere si riuniscono in forma assembleare su tematiche di interesse comune, su convocazione del responsabile dei servizi educativi e scolastici del Quartiere. Sono inoltre previsti gruppi di lavoro tematici, convocati anch’essi dal responsabile e dai coordinatori pedagogici del Quartiere, finalizzati a favorire il confronto e l’integrazione tra le esperienze dei singoli nidi e la crescita di un “sapere” comune; sempre nell’ambito della più complessiva progettualità pedagogica cittadina.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

1. la formazione e l’aggiornamento del personale sono elementi essenziali per la qualità del servizio. l’amministrazione organizza ogni anno occasioni formative per il personale dei nidi d’infanzia al fine di accrescere e aggiornare le competenze professionali richieste agli operatori.

2. la formazione del personale è programmata dal coordinamento pedagogico cittadino sulla base della conoscenza dei servizi e del confronto con gli operatori.

3. il coordinamento pedagogico cittadino, tenuto conto anche di ambiti progettuali che l’amministrazione intende approfondire o implementare, elabora ogni anno le linee portanti del percorso formativo offerto agli operatori. il calendario ed i contenuti dei diversi corsi di formazione e aggiornamento sono presentati agli operatori all’apertura di ogni anno educativo.

4. Prima dell’apertura del servizio sono previste iniziative cittadine di studio e confronto, dedicate all’avvio dei progetti di lavoro e di formazione del personale.

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progetto grafico e impaginazione:Pablo comunicazione

Stampato presso la tipografia del comune di Bologna

comuNe DI BologNASettore istruzione e Politiche delle differenzePiazza liber Paradisus, 6www.comune.bologna.it/istruzione

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