regolamento disciplina per l’installazione di strutture ......1 regolamento disciplina per...
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REGOLAMENTO
Disciplina per l ’ instal lazione di st rut ture temporanee quali
chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni degli spazi per le att iv ità
commercial i e per l ’erogazione di servizi
Art. 1 Finali tà del regolamento
1. I l regolamento discipl ina l ’occupazione temporanea di suolo
pubblico, o privato soggetto ad uso pubbl ico o privato, con
strutture precarie destinate al lo svolgimento di att ivi tà
economiche autonome od a servizio di eserciz i commerciali
esi stenti , l imitatamente agli aspetti connessi al corretto
inser imento del le strutture mater ial i nel contesto terr i tor iale e
paesaggist ico del Comune di Radda in Chianti .
2. I t i to l i abi l i tativ i di cui agl i art icoli successiv i , sono sempre
subordinati al l ’ottenimento del l ’autor izzazione al l ’occupazione
del suolo pubblico, se dovuta, ed al pagamento del canone
previsto dal regolamento COSAP.
PARTE PRIMA I - NORME GENERALI
Art. 2 Definizioni
1. Ai f in i del presente Regolamento costitu i scono r i ferimento per
gl i interventi le defin izioni tecniche di cui ai success ivi commi del
presente art icolo.
2. Per concessione per l ’occupazione s i intende i l nul laosta con
cui l ’uff icio tecnico comunale autorizza la struttura precaria
temporanea che si vuole instal lare, l imitatamente agl i aspetti
connessi al corretto inser imento delle strutture mater ial i nel
contesto terr i toriale e paesaggist ico del Comune di Radda in
Chianti .
3. Per chiosco s i intende i l manufatto i solato, prefabbr icato,
temporaneo se pure strutturalmente durevole, atto al la vendita
di gener i diversi o per la somministrazione di al imenti e bevande
nel quale è escluso l ’accesso al pubbl ico.
I chioschi possono essere:
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- di i nteresse pubblico : quel l i instal lati dal Comune o da al tr i Enti
per scopi di interesse col lett ivo qual i , a solo t i to lo di esempio,
punto informazioni tur i st iche;
- di interesse pri vato : quell i instal lati da soggetti pr ivati ed aventi
come scopo lo svolgimento di att iv i tà commerciali pr ivate. Per
essi sono consenti te le seguenti categor ie merceologiche:
vendita e somministrazione di al imenti e bevande, vendita di
prodotti al imentar i preconfezionati , frutta e verdura , vendita di
f iori , vendita di giornal i , prodotti tip ici local i , souveni r .
4. Per gazebo s i intende una struttura temporanea coperta,
f i s icamente indipendente su ogni lato, posta a servi z io di esercizi
commerciali esi stenti att i al la somministrazione di al imenti e
bevande, nella quale è consenti to l ’accesso al pubbl ico.
5. Per tet toia s i intende una struttura temporanea coperta,
contigua ad un edi ficio, posta a serv izio di un eserciz io
commerciale per la somministrazione di al imenti e bevande,
nel la quale è consenti to l ’accesso al pubblico. Tale struttura
appoggiata, almeno su di un lato, al l ’edi f icio che ospi ta l ’att iv i tà
commerciale serv i ta, può essere dotata di elementi vert ical i di
sostegno sul fronte opposto.
6. Per spazio per la somminist raz ione all ’aperto s i intende
un’area scoperta posta a serv izio di eserciz i commerciali att i al la
somministrazione di al imenti e bevande, nel la quale è consenti to
l ’accesso al pubblico ed al l ’interno della quale possono inser i rs i
elementi di arredo quali tavol i e relative sedie, f ioriere di
del imitazione laterale, ombrelloni e pedane.
Art. 3 Procedure per i l r i lascio dei ti to l i abi l i tati vi
1. Gl i interventi di nuova real i zzazione di chioschi , gazebo,
tettoie e spazi per la somministrazione al l ’aperto, sono oggetto
di procedura sempli f icata SCIA soggetta a parere preventivo
del la Commissione Comunale del Paesaggio, e devono essere
real izzati nel r i spetto del Ti tolo I I , capo I , del D.Lgs. 30 apr i le
1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e ss .mm.; del T i to lo I I ,
capo I , D.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495, “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e
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ss.mm.; del le normative regionali ; degl i strumenti urbanist ici di
piani f icazione e di gestione del terr i tor io v igenti .
2. Gl i interventi devono, inol tre, essere eseguit i nel r i spetto delle
leggi sani tar ie e del Regolamento di igiene in materia di
al imenti -bevande e strutture r icett ive approvato con delibera
C.C. del 13 maggio 2006, n. 24.
3. Nel caso di intervento in zona soggetta a vincolo ai sensi del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni cul tural i e del
paesaggio” e ss.mm., i progetti dovranno ottenere la preventiva
autorizzazione da parte del la Sopr intendenza ai Beni
Archi tettonici e del Paesaggio competente per terr i tor io.
4. Sono oggetto di sola comunicazione, da inviarsi al Sindaco
almeno 20 gg. pr ima dell ’esecuzione, i lavori di manutenzione
ordinar ia e straordinar ia del le strutture e dei s ingol i elementi ,
eseguit i seguendo le prescr iz ioni del presente Regolamento,
senza cambiamento dei material i precedentemente autor izzati .
5. Non potrà essere accettata la SCIA ove si manifestasse
incompatibi l i tà con le norme di tutela e valorizzazione del
patr imonio archi tettonico e paesaggist ico, contrasto con la
legislazione inerente la v iabi l i tà, la s icurezza, i l regolamento di
igiene, le norme ambiental i , tecnico-struttural i e di decoro
urbano.
6. L’ ineff icacia del la SCIA dovrà essere comunicata e
adeguatamente motivata.
Art. 4 E laborati tecnici uti l i da allegare al la SCIA
1. Per gl i interventi oggetto di SCIA al l ’atto del la presentazione
del progetto, o l tre a quanto richiesto dal Regolamento Edil iz io,
sono r ichiesti i seguenti documenti :
- planimetr ia ubicativa, scala 1/2000;
- inquadramento stato attuale e stato di progetto, con
distanze dai fabbr icati ci rcostanti e del la viabi l i tà con
segnalazione di eventuali opere signi f icative i spezionabi l i
qual i sportel l i o pozzetti ( l inee elettr iche,
telecomunicazioni , gasdotti , fognatura, acquedotto ecc.) ,
segnaletica, marciapiedi , pubbl ica i l luminazione, piante e
aiuole, scala 1/100;
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- pianta ingombro a terra, pianta copertura, prospetti e
sezioni del l ’opera in scala 1/50 o 1/25 con indicazione
del le eventual i dotazioni tecnologiche interne;
- particolar i esecutivi in scala adeguata;
- documentazione fotografica a colori del lo stato attuale;
- elaborato particolareggiato a colori del lo stato di
progetto, per la valutazione dell ’inser imento ambientale in
rapporto al le caratter i st iche di colore e morfologiche della
zona ci rcostante (prospettive, render fotoreal i st ico ecc.)
- relazione i l lustrativa delle forme, dimensioni , mater ial i e
color i dell ’ intervento di progetto;
- presentazione di campionatura di tutt i i mater ial i e color i
del l ’intervento;
- indicazione delle utenze di cui s i intende dotare la
struttura (forni tura elettr ica, idr ica, scarico in fognatura)
con relative documentazioni e cert i f icazioni di legge.
Art. 5 Fine Lavori
1. Al la f ine dei lavor i è obbligo che gli intestatar i del la SCIA
inv i ino dichiarazione di f ine lavor i completa di idonea
documentazione fotografica che servi rà al Comune per gl i
opportuni control l i .
2. I lavori male eseguit i o di fformi dal le prescr iz ioni dovranno
essere r i fatt i entro un congruo termine a spese del propr ietario.
3. Decorso inuti lmente i l tempo stabi l i to senza che siano stati
eseguit i gl i interventi r ichiesti , verrà ordinata la r imozione della
struttura.
4. Qualora gli elementi già esi stenti (decorativi , tecnologici ,
archi tettonici ) presentino un aspetto degradato e comunque non
decoroso, ne verrà ordinato i l r ipr i st ino, da esegui rs i secondo la
discipl ina del presente Regolamento, f i ssando un congruo
termine per l ’esecuzione, pena la rimozione del medesimo.
Art. 6 Durata del la concessione per l ’occupazione - Incedibi l i tà
1. La concessione per l ’occupazione del le aree pubbliche,
pr ivate soggette ad uso pubblico o pr ivate, da uti l i zzare per
l ’ instal lazione di chioschi , gazebo, tettoie e spazi per
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somministrazione all ’aperto è a tempo determinato, r innovabile e
può essere del t ipo:
- annuale quando v iene autor izzata per uno o più anni , ma
non ol tre la durata massima prevista al successivo comma
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- temporanea ricorrente quando viene autorizzata per un
per iodo di almeno 60 giorni e un massimo di 240 giorni ,
r icorrente negl i anni successiv i e a condizione che conservi
le stesse caratter i st iche e, in particolare, la t ipologia i l
per iodo e la superf icie;
- temporanea quando viene autorizzata per un periodo
occasionale infer iore al l ’anno e non r ientrante nel la
fatt i specie di cui sopra.
2. La concessione per l ’occupazione di cui al comma 1 del
presente art icolo può avere durata massima di 5 anni .
3. La concessione per l ’occupazione non è cedibile a terz i .
Art. 7 Rimozione e ricol locazione delle strutture
1. Al termine del per iodo di val idi tà del la concessione per
l ’occupazione, l ’ intestatario procede a dare comunicazione
del l ’avvenuta defini t iva r imozione del le strutture autorizzate con
le modali tà di cui al successivo art.11.
2. Nel caso di occupazioni r icorrenti , e durante i l per iodo di
val idi tà del la concessione per l ’occupazione, al termine del
per iodo di validi tà stagionale del t i to lo abil i tativo temporaneo
r icorrente, l ’ intestatar io procede a dare comunicazione
al l’uff icio tecnico comunale dell ’avvenuta r imozione del le
strutture autor izzate.
3. Al l ’ in iz io del la nuova stagione, almeno 10 giorni pr ima del
montaggio del le strutture, l ’ intestatar io provvede a r ichiedere
nuovamente l ’occupazione di suolo pubblico, se dovuta, e a
dare comunicazione al l ’uff icio tecnico comunale circa
l ’ intenzione di procedere al la r icollocazione della struttura
temporanea, già oggetto di SCIA, dichiarando che ne rimangono
immutate tutte le caratter i st iche relative a forma, dimensioni e
mater ial i .
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Art. 8 Subingresso
1. In caso di cessione del l ’azienda, la concessione per
l ’occupazione potrà essere trasfer i ta al subentrante unicamente
per la durata residua e prev ia vol tura del la concessione stessa.
Art. 9 Canone
Le tar i ffe da versare per l ’occupazione degl i spazi e del le aree
pubbliche interessate, se dovute, saranno calcolate su l la base
del regolamento COSAP v igente e dovranno essere pagate prima
del montaggio delle strutture temporanee, o al la scadenza
stabi l i ta nel l’atto per le autor izzazioni annuali , pena la
decadenza delle autorizzazioni .
2. L’ intestatar io del la SCIA è tenuto al pagamento della TARSU
sul le aree occupate come da Regolamento.
Art. 10 Recesso uni laterale
1. Salvo quanto previsto dall ’art. 3 , comma 5, del presente
Regolamento, i l Comune per giust i f icati motiv i di interesse
pubblico potrà in qualsiasi momento revocare la concessione o
comunque recedere uni lateralmente dagl i obbl ighi assunti con i l
so lo onere di noti f icare all ’intestatar io i l recesso o la revoca ed i
motivi giust i f icativi .
2. Salvo ragioni di part icolare urgenza i l recesso o la revoca va
comunicato all ’intestatar io con preavviso di almeno sei mesi .
3. L’ intestatar io ha facoltà di recedere in qualsiasi momento,
previa comunicazione al Comune da inviarsi almeno tre mesi
pr ima, previo pagamento degli oner i prev ist i dal l ’art. 11 del
regolamento COSAP, se dovuti .
Art. 11 Ripri stini a f ine contratto
1. Al la scadenza del la concessione al l’occupazione, in caso di
mancato r innovo, i l suolo dovrà essere reso l ibero da ogni
struttura, che sarà r imossa a cura e spese del l ’ intestatar io, e
r ipr i st inato nel lo stato ex-ante.
Art. 12 Danni
1. Qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, conseguente
al l’uti l i zzazione degl i spazi per le finali tà di cui al presente
Regolamento, dovrà essere r i sarci to dal l’ intestatario dei t i to l i
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abil i tativi che, al r iguardo, è obbl igato a st ipulare apposi ta e
idonea pol izza assicurativa.
2. Per i danni arrecati al la segnaletica stradale or izzontale,
vert icale e luminosa, al la pavimentazione del l ’area pubbl ica
concessa, al le alberature o ad al tro patrimonio verde, ad
elementi di arredo urbano, i competenti organi tecnici comunali
provvederanno a determinare i l valore del danno subìto ed a
r ichiedere i l r i sarcimento economico, o l tre ad appl icare le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 13 Perdi ta di eff icacia della SCIA e della concessione
per l ’occupazione
1. La SCI A, nonché la concessione per l’occupazione, perdono
eff icacia nei seguenti casi :
- in caso di morosi tà perdurante ol tre tre mesi dal la
scadenza del canone, se dovuto;
- in caso di mancato r innovo del la concessione di suolo
pubblico alla scadenza della stessa, se dovuto;
- nel caso in cui , a seguito di r i l iev i effettuati sui luoghi dal
personale del l’Uff icio Tecnico Comunale competente,
fossero accertate di fformità ri spetto a quanto
rappresentato in elaborato grafico;
- qualora la mancata manutenzione comporti nocumento
e/o per icolo per le persone e/o per le cose;
- qualora nell ’area occupata venga svol ta un’attiv i tà per la
quale sia stata accertata la rei terata v io lazione della
normativa in materia di inquinamento acustico;
- qualora nel l’area occupata venga svol ta un’attivi tà
diversa da quel la or iginariamente oggetto di concessione
per l ’occupazione e di SCIA;
- qualora venga verbal izzata per più di una volta
l ’eccedenza di occupazione di suolo rispetto a quanto
previsto nei progetti autorizzati , o s iano emessi
provvedimenti sanzionatori previst i dalle normative
igienico-sanitarie v igenti ;
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- qualora nel le aree verdi l’ intestatario ometta di curare e
puli re l ’area e i l verde che del imita lo spazio in
concessione.
PARTE I I - NORME TECNICHE
Art.14 Caratteri stiche dei chioschi
1. I l chiosco deve essere costi tu i to da struttura coperta e
del imitata da pareti per imetral i , su pianta pol igonale (quadrata,
rettangolare, esagonale o ottagonale).
2. La struttura deve essere faci lmente smontabi le e amovibile e
non può essere ancorata a terra.
3. I chioschi non possono avere superficie uti le lorda super iore a
20,00 mq.
4. L’al tezza minima interna uti le non deve essere infer iore a 2,70
m, con al tezza media interna uti le non infer iore a 3,00 m.
5. L’al tezza massima all ’estradosso del colmo non deve superare
4,00 m. Non è ammessa la copertura piana.
6. L’aggetto di gronda non può eccedere 0,60 m ad eccezione
per i f ronti aperti verso l ’esterno su cui può essere estesa a 1,20
m. La copertura deve consentire lo smalt imento delle acque
piovane per mezzo di canalette e pluvial i integrati nel la struttura
(non in v i sta) sfocianti direttamente sul la pavimentazione
stradale.
7. L’ intera struttura portante dei chioschi , nonché la
tamponatura dei prospetti chiusi , dovrà essere real i zzata in
carpenter ia in legno o metal l ica, con piano di calpestio
sopraelevato ri spetto al piano stradale.
8. I l chiosco può avere i lati non aperti al pubblico chiusi con
vetr ine esposi tive vetrate, dotate di vetro antinfortunist ico
apribi l i ad anta con cerniera vert icale o con meccanismo
scorrevole.
9. La struttura real izzata in metal lo dovrà essere trattata con
bagni , vernici ed interventi meccanici (satinatura, spazzolatura),
con color i da campionatura.
10. Non è ammessa la real i zzazione con l ’uti l izzo di al luminio
anodizzato di qualsiasi colore.
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11. La struttura quando è real i zzata in legno dovrà essere
eseguita con essenza da campionatura, trattato con sola vernice
trasparente o colorata che lasci le venature in vi sta, oppure
spazzolato e mordenzato.
Art. 15 Caratteri stiche dei gazebo
1. La struttura del gazebo deve essere formata da elementi
mobil i faci lmente smontabile reali zzata in carpenter ia di legno o
metal l ica, composta da elementi discreti assemblati tra l oro,
poggiata a terra o su pedana opportunamente zavorrata.
2. I l gazebo non può essere ancorato a terra.
3. I l gazebo deve poggiare a terra mediante elementi che
consentano i l normale deflusso del le acque piovane.
4. La copertura può essere reali zzata con material i r igidi o tel i
impermeabi l i ed igni fughi ancorati al la struttura portante
vert icale ed or izzontale. Ai f in i di un migl iore deflusso delle
acque piovane, i l mater iale di copertura potrà essere
opportunamente prolungato sui bordi perimetral i con mantovane
vert ical i . Potranno inol tre essere real i zzate canalette di raccolta
col legate a pluv ial i integrati al la struttura con scarico
di rettamente sul la pavimentazione stradale.
5. I l gazebo deve essere del imitato lungo i l propr io per imetro con
f ioriere le cui caratter i st iche saranno defin i te in funzione del le
t ipologie di arredo presenti o da instal lare. Non sono ammessi
contenitor i in plastica o cementiz i . I n al ternativa possono essere
real izzate chiusure lateral i parzial i con elementi metal l ici e vetro
aventi un’al tezza massima par i a 1,60 m.
6. Può essere consenti ta l ’ instal lazione di disposi tivi per la
chiusura per imetrale reversibi le, costi tu i ta da tel i che non
pregiudichino le condiz ioni di aerazione e d’ i l luminazione e da
usare solo in presenza di condiz ioni meteorologiche avverse.
7. La pavimentazione può essere costi tu i ta da tel i o da pedana
r igida in legno di copertura del manto stradale o del piano di
campagna. In entrambi i casi dovrà essere mantenuta l ’agevole
accessibi l i tà a caditoie e pozzett i di i spezione di sottostrutture
impianti st iche presenti .
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8. La struttura real izzata in metal lo dovrà essere trattata con
bagni , vernici ed interventi meccanici (satinatura, spazzolatura),
con color i da campionatura.
9. Non è ammessa la real i zzazione con l ’uti l izzo di al luminio
anodizzato di qualsiasi colore.
10. La struttura quando è real i zzata in legno dovrà essere
eseguita con essenza da campionatura, trattato con sola vernice
trasparente o colorata che lasci le venature in vi sta, oppure
spazzolato e mordenzato.
11. Ai f in i del la normativa inerente l ’abbattimento del le barr iere
archi tettoniche, i l gazebo deve essere accessibi le in ogni sua
parte e non dovrà presentare impedimenti al la ci rcolazione di
soggetti con ridotta capacità motoria.
Art. 16 Caratteri stiche del le tettoie
1. La struttura portante del la tettoia si compone di elementi
or i zzontali e subor izzontali ancorati , almeno su di un lato,
al l’edi f icio che ospi ta l ’att ivi tà commerciale serv i ta e
completata con pilastrin i vert icali di rettamente appoggiati a
terra, opportunamente zavorrata e comunque munita di idonei
disposi t iv i che ne assicurino la stabi l i tà.
2. La struttura deve essere faci lmente smontabi le e amovibile e
non può essere ancorata a terra.
3. La copertura potrà essere real i zzata con pannel l i r igidi o tel i
impermeabi l i ed igni fughi , collegati agli elementi struttural i . Ai
f in i di un migl iore deflusso delle acque piovane, i l materiale di
copertura potrà essere opportunamente prolungato sui bordi
per imetrali con mantovane vert ical i . Potranno inol tre essere
real izzate canalette di raccolta col legate a pluv ial i integrati al la
struttura con scarico di rettamente sul la pavimentazione stradale.
4. L’al tezza del colmo non potrà superare quella del l’ intradosso
del solaio di copertura dei local i a cui è contiguo. Ove ciò non
fosse possibi le, e per problematiche tecniche legate al corretto
deflusso del le acque piovane la falda dovesse superare tale
l imite dovrà essere prodotto atto di assenso da parte del la
propr ietà del le porzioni di immobi l i soprastanti al piano che
ospita l ’att ivi tà.
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5. Lo sv i luppo in or izzontale della tettoia, dovrà generalmente
fronteggiare i l prospetto dell ’eserciz io commerciale di cui è
pert inenza senza andare a sovrapporsi ai prospetti di terzi . Ove si
rendesse necessar io ol trepassare tale l imite dovrà essere
prodotto atto di assenso da parte del la o del le propr ietà delle
porzioni di immobil i interessate.
6. La tettoia deve essere del imitata lungo i lati l iber i con f ioriere
le cui caratter i st iche saranno defin i te in funzione del le tipologie
di arredo presenti o da instal lare. Non sono ammessi contenitori
in plastica o cementizi . In al ternativa possono essere real i zzate
chiusure lateral i parzial i con elementi metal l ici e vetro aventi
un’al tezza massima par i a 1,60 m.
7. Può essere consenti ta l ’ instal lazione di disposi tivi per la
chiusura per imetrale reversibi le, costi tu i ta da tel i che non
pregiudichino le condiz ioni di aerazione e d’ i l luminazione e da
usare solo in presenza di condiz ioni meteorologiche avverse.
8. La pavimentazione può essere costi tu i ta da tel i o da pedana
r igida in legno di copertura del manto stradale o del piano di
campagna. In entrambi i casi dovrà essere mantenuta l ’agevole
accessibi l i tà a caditoie e pozzetti di i spezione di sottostrutture
impianti st iche presenti .
9. La struttura real izzata in metal lo dovrà essere trattata con
bagni , vernici ed interventi meccanici (satinatura, spazzolatura),
con color i da campionatura.
10. Non è ammessa la real i zzazione con l ’uti l izzo di al luminio
anodizzato di qualsiasi colore.
11. La struttura quando è real i zzata in legno dovrà essere
eseguita con essenza da campionatura, trattato con sola vernice
trasparente o colorata che lasci le venature in vi sta, oppure
spazzolato e mordenzato.
12. Ai f in i del la normativa inerente l ’abbattimento del le barr iere
archi tettoniche, i l gazebo deve essere accessibi le in ogni sua
parte e non dovrà presentare impedimenti al la ci rcolazione di
soggetti con ridotta capacità motoria.
Art. 17 Caratteri stiche degli spazi di sommini strazione
al l’aperto
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1. Le att iv i tà commercial i , compresi i chioschi che prevedono la
somministrazione di al imenti e bevande, possono r ichiedere
l ’occupazione di un’area pubbl ica, o gravata da uso pubblico
per la col locazione di tavol i e sedie.
2. Gl i spazi di somministrazione al l ’aperto dovranno essere
del imitati in modo omogeneo con f ioriere le cui caratter i st iche
saranno defini te in funzione delle t ipologie di arredo presenti o
da instal lare. Non sono ammessi contenitori in plastica o
cementiz i .
Al l ’ interno degl i spazi di somministrazione al l’aperto saranno
ammessi ombrel loni con tela grezza di t inta uni ta e di unica
tonal i tà per ogni eserciz io, priva di qualsiasi scr i tta o marchio
pubblici tar io e comunque installati unicamente su basi mobil i ,
opportunamente zavorrati , in modo da poter essere tol t i quando
non se prevede l ’uti l i zzo.
PARTE PRIMA I I I - NORME TRANSI TORIE E FINALI
Art. 18 Norme transi torie
1. Tutte le strutture di cui al l ’art. 2 già autorizzate per analoghe
f inal i tà nel biennio antecedente all ’entrata in v igore del
presente Regolamento, verranno tol lerate per i l successivo
biennio per quanto concerne le caratter i st iche t ipologiche e
costrutt ive incongrue con le presenti disposizioni . Le medesime
saranno in ogni momento sottoposte a rev is ione, applicando i
cr i ter i normativi del presente Regolamento, ogniqualvol ta
vengano effettuate modif iche o interventi di manutenzione
straordinar ia di s ingol i elementi che le compongono.
2. Le s trutture esi stenti e non dotate di espl ici ta concessione per
l ’occupazione dovranno conformarsi al presente Regolamento
dal 1 gennaio 2014.
Art. 19 Norme f inali
1. I l presente Regolamento decadrà qualora i l nuovo
Regolamento Edi l i z io, in corso di approvazione, dovesse
contenere diverse disposiz ioni sugl i stessi temi qui discipl inati .