regolamento edilizio intercomunale

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INTERCOMUNALE [2015] REGOLAMENTO EDILIZIO [Il Regolamento Edilizio, detta le norme che regolano l'attività costruttiva edilizia e le altre attività connesse, le opere e gli interventi d'urbanizzazione che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni d'aree a scopo edificatorio. La normativa del Regolamento Edilizio si pone come obbiettivo il perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, rispettando le esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vigilanza degli immobili e delle loro pertinenze. È uno strumento che si integra con il Piano Strutturale ed il Piano Operativo in quanto definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare le prescrizioni contenute in essi.] [COMUNE DI LARCIANO] [p.zza Vittorio Veneto - LARCIANO] [COMUNE DI LAMPORECCHIO] [p.zza Francesco Berni - LAMPORECCHIO]

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[Il Regolamento Edilizio, detta le norme che regolano l'attività costruttiva edilizia e le altre attività connesse, le opere e gli interventi d'urbanizzazione che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni d'aree a scopo edificatorio. La normativa del Regolamento Edilizio si pone come obbiettivo il perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio, rispettando le esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vigilanza degli immobili e delle loro pertinenze. È uno strumento che si integra con il Piano Strutturale ed il Piano Operativo in quanto definisce i parametri tecnici con i quali concretizzare le prescrizioni contenute

in essi.]

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COMUNE DI LARCIANO p.zza Vittorio Veneto

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1

Sommario TITOLI I) DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................ 7

CAPO I – IL REGOLAMENTO EDILIZIO ...................................................................................... 7

ARTICOLO 1. NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.................................................................................................................... 7

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ............................................................................................................... 7

ARTICOLO 3. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .......................................................................................................... 7

ARTICOLO 4. ALLEGATI .......................................................................................................................................................................... 7

CAPO II – DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE ................................................................ 8

ARTICOLO 5. DEFINIZIONE DEI GRADI D'INTERVENTO .................................................................................................................. 8

ARTICOLO 6. DEFINIZIONE URBANISTICHE ED EDILIZIE PER GLI INTERVENTI ........................................................................... 8

CAPO III - COMMISSIONE CONSULTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ..................... 8

ARTICOLO 7. COMMISSIONE TECNICA INTERNA ........................................................................................................................... 8

ARTICOLO 8. COMMISSIONE EDILIZIA ED COMMISSIONE URBANISTICA ................................................................................ 8

ARTICOLO 9. COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ............................................................................................... 10

ARTICOLO 10. COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE ...................................................................................... 10

ARTICOLO 11. ADUNANZA DELLA COMMISSIONE................................................................................................................... 10

ARTICOLO 12. PROGETTI DA SOTTOPORRE AL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO .. 11

TITOLI II) TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI EDILIZI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI ED

URBANISTICI 12

CAPO I - PROCEDIMENTI EDILIZI ........................................................................................... 12

ARTICOLO 13. TIPOLOGIA DEGLI ATTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ............................................................ 12

ARTICOLO 14. OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA (ART. 137 L.R. 65/2014) ................ 12

ARTICOLO 15. ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (ART. 136 L.R. 65/2014) ..................................................................................... 12

ARTICOLO 16. SCIA (ART. 135 L.R. 65/2014) ........................................................................................................................... 13

ARTICOLO 17. PERMESSO A COSTRUIRE (ART. 134 L.R. 65/2014) ..................................................................................... 13

ARTICOLO 18. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ................................................. 13

ARTICOLO 19. VARIANTI IN CORSO D’OPERA .......................................................................................................................... 14

ARTICOLO 20. OPERE REALIZZATE IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO - ATTESTAZIONE DI

CONFORMITÀ IN SANATORIA .......................................................................................................................................................... 14

ARTICOLO 21. OPERE NON SANABILI AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/2014 – SANATORIA

GIURISPRUDENZIALE ............................................................................................................................................................................ 14

ARTICOLO 22. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ................................................................................................................. 15

ARTICOLO 23. ATTESTAZIONE DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ ....................................................................................................... 15

ARTICOLO 24. DOMANDE ANTECEDENTI AL 28/12/1994 .................................................................................................... 16

ARTICOLO 25. TITOLI ABILITATIVI INERENTI L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI ............................................................... 17

ARTICOLO 26. PARERE PREVENTIVO............................................................................................................................................. 17

ARTICOLO 27. INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA .......................................................................... 17

CAPO II - PROCEDIMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI .................................................... 18

ARTICOLO 28. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ................................................................................................................. 18

ARTICOLO 29. AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO ......................................................................................... 18

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2

CAPO III - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO E

PIANI/PROGRAMMI DI INIZIATIVA PRIVATA ASSIMILATI A PIANI ATTUATIVI .................... 18

ARTICOLO 30. PIANI ATTUATIVI ..................................................................................................................................................... 18

ARTICOLO 31. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA ............................................................................................................... 19

ARTICOLO 32. TERMINI DI VALIDITÀ ............................................................................................................................................. 20

ARTICOLO 33. LA CONVENZIONE URBANISTICA ...................................................................................................................... 20

ARTICOLO 34. PROGRAMMA AZIENDALE AGRICOLO AMBIENTALE (PROGRAMMA AZIENDALE) .............................. 21

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................................................... 22

ARTICOLO 35. ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE ................................................................................... 22

ARTICOLO 36. TITOLI ABILITATIVI: PRESENTAZIONE ................................................................................................................. 23

CAPO V - SOGGETTI COINVOLTI - PROCEDURE .................................................................... 23

ARTICOLO 37. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA E/O PRESENTAZIONE DEI TIOLI ABILITATIVI ...................... 23

ARTICOLO 38. PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E ASSUNTORE DEI LAVORI .......................................................... 24

ARTICOLO 39. DIRITTI DI SEGRETERIA ........................................................................................................................................... 24

TITOLI III) ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CANTIERE ..................................... 25

CAPO I – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ................................................................................... 25

ARTICOLO 40. IMPIANTO E ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI .............................................................................................. 25

ARTICOLO 41. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI ........................................................................................................ 25

ARTICOLO 42. OCCUPAZIONE TEMPORANEA E MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO ........................................... 25

ARTICOLO 43. CARTELLONISTICA DI CANTIERE ......................................................................................................................... 25

ARTICOLO 44. PUBBLICITÀ .............................................................................................................................................................. 26

Capo II – CONDUZIONE DEI LAVORI ...................................................................................... 26

ARTICOLO 45. PRESCRIZIONI GENERALI ...................................................................................................................................... 26

ARTICOLO 46. INCOLUMITÀ PUBBLICA ........................................................................................................................................ 27

ARTICOLO 47. VISITE DI CONTROLLO.......................................................................................................................................... 28

ARTICOLO 48. DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE E RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO ............................... 28

Capo III – Adempimenti finali ................................................................................................. 28

ARTICOLO 49. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ................................................. 28

ARTICOLO 50. DEPOSITO EVENTUALE VARIANTE FINALE, TEMPISTICA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA....... 29

ARTICOLO 51. TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA ................................................................................................ 29

ARTICOLO 52. FASCICOLO DEL FABBRICATO ............................................................................................................................ 29

TITOLI IV) REQUISITI DELLE COSTRUZIONI - PROGETTAZIONE DELLE OPERE .................. 30

Capo I - NORME IGIENICO – SANITARIE E DI SICUREZZA ..................................................... 30

ARTICOLO 53. PRINCIPI GENERALI ................................................................................................................................................ 30

ARTICOLO 54. IDONEITÀ DI SUOLO E SOTTOSUOLO ............................................................................................................. 30

ARTICOLO 55. CARATTERISTICHE DEL LOTTO ............................................................................................................................ 30

ARTICOLO 56. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI .................................................................................................................... 30

Capo II – MODALITÀ COSTRUTTIVE E COMFORT DELLE COSTRUZIONi ................................ 32

ARTICOLO 57. UBICAZIONE, ORIENTAMENTO, QUOTE ALTIMETRICHE ............................................................................... 32

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Articolo 58. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI ........................................................................................... 32

Articolo 59. COLLEGAMENTO ALLE RETI TECNOLOGICHE ................................................................................................ 32

Articolo 60. ISOLAMENTO UMIDITA’........................................................................................................................................ 33

Articolo 61. REQUISITI MINIMI TERMICI E ACUSTICI ............................................................................................................. 33

Articolo 62. INTONACI E PAVIMENTI ....................................................................................................................................... 33

CAPO III – Requisiti minimi di abitabilità e agibilità .............................................................. 33

Articolo 63. REQUISITI MINIMI DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ ................................................................................................ 33

Articolo 64. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ............................................................................................................................ 34

Articolo 65. CARATTERISTICHE GENERALI DEI LOCALI ........................................................................................................ 35

Capo III – Caratteristiche degli alloggi .................................................................................... 36

Articolo 66. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI ................................................................................................................... 36

CAPO IV- Caratteristiche dei locali e degli ambienti di lavoro ............................................... 37

Articolo 67. CARATTERISTICHE DEI LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO ............................................................................... 37

Articolo 68. CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI CATEGORIA 1. .......................................................................................... 38

Articolo 69. CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI CATEGORIA 2 E 3. ................................................................................... 39

Articolo 70. LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI. .............................................................................................. 41

Articolo 71. PARAMETRI IGIENICO DIMENSIONALI DEI LOCALI........................................................................................ 41

Articolo 72. REQUISITI DI IGIENE EDILIZIA PER STRUTTURE SANITARIE (STUDI MEDICI ECC. ). .................................. 42

ALTRE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO. ...................................................................................................................... 43

Articolo 73. SOPPALCHI .............................................................................................................................................................. 43

Articolo 74. LOCALI DI RICOVERO ........................................................................................................................................... 44

TITOLI V) DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI EDIFIC

45

CAPO I - DEFINIZIONE DI ELEMENTI COSTRUTTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONE:

vedi allegato “2 ...................................................................................................................... 45

CAPO II – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI EDIFICI .......................... 45

Articolo 75. CUCINE AD USO RESIDENZIALE ......................................................................................................................... 45

Articolo 76. SERVIZI IGIENICI ..................................................................................................................................................... 45

Articolo 77. SCALE ........................................................................................................................................................................ 46

Articolo 78. CORRIDOI E DISIMPEGNI ..................................................................................................................................... 46

Articolo 79. ANDRONI D’INGRESSO ........................................................................................................................................ 46

Articolo 80. SOPPALCHI .............................................................................................................................................................. 46

Articolo 81. CORTILI ..................................................................................................................................................................... 47

Articolo 82. CHIOSTRINE ............................................................................................................................................................. 47

Articolo 83. CAVEDI ..................................................................................................................................................................... 48

Articolo 84. SOTTOTETTI E SOFFITTE ....................................................................................................................................... 48

Articolo 85. COPERTURE ............................................................................................................................................................. 48

Articolo 86. ABBAINI E FINESTRE A TETTO .............................................................................................................................. 49

Articolo 87. SCANNAFOSSO O INTERCAPEDINE ................................................................................................................. 49

Articolo 88. TERRAZZE A TASCA SULLE COPERTURE ............................................................................................................ 49

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Articolo 89. TETTOIA A SBALZO O PENSILINA ...................................................................................................................... 50

Articolo 90. DOTAZIONI MINIME DEGLI SPAZI A VERDE E DEI POSTI AUTO ................................................................. 50

Articolo 91. PISCINE ..................................................................................................................................................................... 51

CAPO III – BARRIERE ARCHITETTONICHE .............................................................................. 51

Articolo 92. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE ...................................................................... 51

Articolo 93. DEROGHE AI REQUISITI E AI PARAMETRI IGIENICO-SANITARI PER GLI EDIFICI DI VALORE STORICO

ARCHITETTONICO ................................................................................................................................................................................ 52

Articolo 94. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN

QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ......................................................................................................................................... 53

Articolo 95. MODALITÀ DI RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI DI CUI ALLA L.R. 5/2010 ....................... 53

TITOLI VI) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI ........................................... 56

Articolo 96. IMPIANTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ........................................................................................ 56

Articolo 97. IMPIANTI ELETTRICI ................................................................................................................................................ 56

Articolo 98. IMPIANTI DI AREAZIONE ...................................................................................................................................... 56

Articolo 99. IMPIANTO TELEVISIVO.......................................................................................................................................... 56

Articolo 100. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ................................................................................................. 56

Articolo 101. CENTRALI TERMICHE .............................................................................................................................................. 57

Articolo 102. DEPOSITI G. P. L. .................................................................................................................................................... 57

Articolo 103. CAMINI, CANNE FUMARIE,SFIATI E PRESE D’ARIA .......................................................................................... 57

TITOLI VII) SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, DELLE ACQUE REFLUE E DEI

RIFIUTI 59

Articolo 104. ACQUE METEORICHE ED ACQUE REFLUE......................................................................................................... 59

Articolo 105. CORPI RICETTORI FINALI ...................................................................................................................................... 59

Articolo 106. PUBBLICHE FOGNATURE ...................................................................................................................................... 59

Articolo 107. ABITANTI EQUIVALENTI ........................................................................................................................................ 60

Articolo 108. SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ................................................................................................... 60

Articolo 109. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PRESCRIZIONI GENERALI ...................................... 61

Articolo 110. FOSSE BIOLOGICHE .............................................................................................................................................. 62

Articolo 111. FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF .......................................................................................................................... 64

Articolo 112. DEPURATORI AD OSSIDAZIONE TOTALE ......................................................................................................... 64

Articolo 113. ALTRI TIPI DI DEPURATORI .................................................................................................................................... 65

Articolo 114. RECAPITO DEI LIQUAMI NEL SUOLO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE .......................................................... 65

Articolo 115. RECAPITO DEI LIQUAMI NEL SUOLO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI ...................................................... 66

Articolo 116. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO ................................ 67

Articolo 117. FITODEPURAZIONE ................................................................................................................................................ 67

Articolo 118. POZZI A TENUTA .................................................................................................................................................... 68

Articolo 119. RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI .................................................................................................... 68

Articolo 120. IMPIANTI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI, POMPE DI CALORE ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI

68

TITOLI VIII) DECORO DEGLI EDIFICI E DISPOSIZIONI PER L’ORNATO .............................. 69

Articolo 121. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................................................. 69

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5

Articolo 122. FACCIATE ................................................................................................................................................................. 69

Articolo 123. IMPIANTI TECNOLOGICI ...................................................................................................................................... 70

Articolo 124. CANNE FUMARIE E PRESE D’ARIA ...................................................................................................................... 70

Articolo 125. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E POMPE DI CALORE ............................................................................ 71

Articolo 126. CONTATORI ............................................................................................................................................................ 71

Articolo 127. TENDE ........................................................................................................................................................................ 71

Articolo 128. INFISSI ....................................................................................................................................................................... 71

Articolo 129. ALTRI ELEMENTI IN FACCIATA ............................................................................................................................. 72

Articolo 130. APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE ............................................................................... 72

Articolo 131. TINTEGGIATURA..................................................................................................................................................... 72

Articolo 132. PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE E LA SICUREZZA ................................................ 73

Articolo 133. PASSI CARRAI.......................................................................................................................................................... 74

Articolo 134. RECINZIONI ............................................................................................................................................................. 74

Articolo 135. ANTENNE E PARABOLE TRASMITTENTI E RICEVENTI DELLA RADIO, DELLA TELEVISIONE E DELLA

TELEFONIA MOBILE .............................................................................................................................................................................. 75

TITOLI IX) DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE E IL RISPARMIO ENERGETICO. .... 76

Articolo 136. EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO. PRINCIPI, DISCIPLINA ED INCENTIVI .................... 76

TITOLI X) NORME PER LE COSTRUZIONI AGRICOLE ........................................................ 77

Articolo 137. RICOVERI PER GLI ANIMALI ................................................................................................................................. 77

Articolo 138. CONCIMAIE ............................................................................................................................................................. 77

Articolo 139. SEGNALETICA E CARTELLONISTICA ED ARREDI NEL TERRITORIO APERTO .............................................. 78

Articolo 140. OPERE AGRICOLE E CAMBI DI COLTURE ......................................................................................................... 78

TITOLI XI) DISPOSIZIONI AMBIENTALI ............................................................................... 80

Articolo 141. RIFORNIMENTO IDRICO, RECUPERO RIUTILIZZO ACQUA PIOVANA E RISPARMIO IDRICO ............... 80

Articolo 142. NORME GENERALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO .......... 80

Articolo 143. ALBERATURE OGGETTO DI TUTELA – ALBERI DI PREGIO COMUNALI ...................................................... 80

Articolo 144. PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ABBATTIMENTO ............................................................................................ 82

Articolo 145. INTERVENTI AMMESSI SENZA AUTORIZZAZIONE E/O COMUNICAZIONE ............................................. 82

Articolo 146. OBBLIGO DI REIMPIANTO ................................................................................................................................... 83

Articolo 147. INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE ........................ 83

Articolo 148. IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI ..................................................................................................... 84

Articolo 149. PIAZZOLE ECOLOGICHE E GESTIONE RIFIUTI URBANI ................................................................................. 84

Articolo 150. POZZI E CISTERNE .................................................................................................................................................. 84

TITOLI XII) VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICOEDILIZIA .......................................... 86

Articolo 151. PRINCIPI GENERALI ................................................................................................................................................ 86

Articolo 152. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI .......................................................................................................... 86

Articolo 153. TERMINI ASSEGNATI NEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ...................................................................... 86

Articolo 154. OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON

VARIAZIONI ESSENZIALI ..................................................................................................................................................................... 87

Articolo 155. TOLLERANZE ............................................................................................................................................................ 87

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Articolo 156. INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ, IN

TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI .............................................................................................................. 87

Articolo 157. OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ .................................................................................................... 88

Articolo 158. INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA REALIZZATI e interventi privi di rilevanza edilizia IN

DIFFORMITÀ DALLE NORME URBANISTICHE E DALLE PRESCRIZIONDEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI .... 88

Articolo 159. ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE DEMOLIZIONI ................................................................................................. 89

Articolo 160. VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA........................................................................................ 89

Articolo 161. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ........................................................................................................................ 89

Articolo 162. MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE .................................................................... 90

Articolo 163. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE ......................................... 90

Articolo 164. MODALITÀ DI PAGAMENTO E POSSIBILITÀ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

90

Articolo 165. MODALITÀ DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ............................................................... 91

Articolo 166. REQUISITI DELLE POLIZZE ..................................................................................................................................... 91

TITOLI XIII) SANZIONI ....................................................................................................... 92

Articolo 167. SANZIONI SULLA MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ......................................... 92

TITOLI XIV) NORME FINALI E TRANSITORIE ..................................................................... 93

Articolo 168. DEROGHE ................................................................................................................................................................ 93

Articolo 169. ENTRATA IN VIGORE............................................................................................................................................. 93

TOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI E DILIZI, AMBIENTALI, ICII

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TITOLI I) DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – IL REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 1. NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell’art. 4 del D. P. R. 380/2001 e dell’art. 106 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, nell’esercizio dell’autonomia normativa di cui all’art. 3 del D. lgs. 267/2000.

Articolo 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Il Regolamento, allo scopo di perseguire un ordinato sviluppo edilizio, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene edilizia e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze. Disciplina inoltre le altre materie, anche con carattere eminentemente locale, che hanno attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene cittadina, con il razionale uso delle risorse e la sostenibilità degli interventi, con la tutela dei valori ambientali ed architettonici, nonché l’attività di vigilanza del territorio. 2. Il presente Regolamento detta, infine, norme attinenti le procedure di carattere edilizio di competenza del Comune, limitatamente a quei loro aspetti che non siano direttamente disciplinati dalla legge. 3. Le prescrizioni del presente Regolamento, nessuna esclusa, sono sempre da intendersi fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Articolo 3. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 1. Il presente Regolamento contiene sia disposizioni di carattere obbligatorio, anche recepite dalla normativa nazionale e regionale, sia linee guida dirette ad orientare la progettazione e l’esecuzione dell’attività edilizia e al conseguimento del decoro cittadino. 2. Il Regolamento Edilizio in particolare definisce:

le definizioni edilizie,

le disposizioni regolamentari sui procedimenti edilizi e sui procedimenti ad essi correlati;

la documentazione di corredo ai progetti e le modalità di presentazioni;

la composizione, funzione e competenze degli organismi consultivi comunali;

le modalità di esecuzione dei lavori;

le caratteristiche prestazionali cui devono rispondere le trasformazioni edilizie;

le norme sul decoro urbano;

le sanzioni per le violazioni delle norme del presente regolamento;

le modalità di redazione degli aggiornamenti, delle modifiche e delle integrazioni al presente regolamento. 3. Il presente regolamento è costituito dall’articolato, dalle appendici, dagli allegati i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso. 4. Nel caso di disposizioni divergenti tra il Regolamento Edilizio e il Piano Operativo, prevale sempre quest’ultimo anche se approvato anteriormente al primo. 5. In caso di disposizioni divergenti tra il presente Regolamento Edilizio e altri regolamenti comunali prevalgono questi ultimi, anche se approvati anteriormente al primo, in relazione alla loro specificità. 6. Le norme del presente Regolamento non possono essere modificate o abrogate se non con deliberazione del Consiglio Comunale. Con provvedimento del Responsabile del Servizio possono essere apportate modifiche al R. E., conseguenti all'entrata in vigore di leggi e di norme comunque sovraordinate; sono altresì effettuati con determina dirigenziale i periodici aggiornamenti dell'elenco dei documenti da allegare ai progetti edilizi o modifiche agli allegati.

Articolo 4. ALLEGATI 1. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 2. Disciplinano aspetti specifici e settoriali dell’attività, dettano criteri interpretativi della vigente disciplina edilizia ed urbanistica e regolano aspetti procedurali e metodologici dell’attività degli uffici.

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3. Il complesso degli allegati è costituito da:

a) ALLEGATO “1” - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE b) ALLEGATO “2” - DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI c) ALLEGATO “3” - TITOLI ABILITATIVI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI d) ALLEGATO “4” - FONTI RINNOVABILI e) ALLEGATO “5” – SANZIONI

CAPO II – DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Articolo 5. DEFINIZIONE DEI GRADI D'INTERVENTO

La definizione dei gradi di intervento sono riportate nell’allegato “3” e sono redatte in conformità alle vigenti disposizioni legislative. In caso di aggiornamento o modifica delle disposizioni statali e regionali, queste ultime prevalgono automaticamente sulle definizioni riportate nel medesimo allegato.

Articolo 6. DEFINIZIONE URBANISTICHE ED EDILIZIE PER GLI INTERVENTI Le definizioni tecniche sono riportate nell’allegato “2” e costituiscono riferimento per gli interventi urbanistico - edilizi.

Sono redatte in conformità al Regolamento di Attuazione ex art. 144 della L.R. 1/2005 in materia di unificazione

dei paramenti urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, emanato con D.P.G.R. n. 64/R del 11.11.2013. In

caso di aggiornamento delle disposizioni regionali, queste ultime prevalgono automaticamente sulle definizioni

riportate nel medesimo allegato.

L’allegato “2” sarà così costituito

PARTE I – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI

DEFINIZIONI DI ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI

CAPO III - COMMISSIONE CONSULTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al fine di garantire la uniforme ed univoca applicazione della vigente disciplina urbanistica ed edilizia, incluse le norme del presente Regolamento, delle previsioni degli strumenti urbanistici e di ogni altra norma che incida comunque sull’attività edilizia, vengono istituite le seguenti Commissioni Consultive:

a. Commissione tecnica Interna b. Commissione Edilizia e commissione urbanistica c. Commissione Comunale per il Paesaggio

Articolo 7. COMMISSIONE TECNICA INTERNA 1. La Commissione Tecnica Interna è formata:

Dal Responsabile Area Urbanistica o suo delegato;

Dal Responsabile Area LL.PP o suo delegato;

Dagli istruttori tecnici responsabili del procedimento edilizio o suo delegato

Dal responsabile della Polizia Municipale o suo delegato

2. Le riunioni delle Commissione Tecnica Interna vengono convocate da uno dei suddetti componenti, si ritengono valide ogni qualvolta siano presenti almeno tre membri o suoi delegati. Assume la figura di Presidente il membro che convoca la commissione. 3. compiti della commissione Tecnica interna: La commissione è chiamata a valutare interventi, non di particolare complessità, che necessitano di pareri tecnico-discrezionali relativi alle competenze e funzioni delle singole aree coinvolte. (Es. richiesta occupazione suolo pubblico, nuova cartellonistica stradale, variazioni della viabilità e circolazione, etc....)

Articolo 8. COMMISSIONE EDILIZIA ED COMMISSIONE URBANISTICA

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1. La Commissione Edilizia è istituita con atto di Giunta Comunale, con le modalità previste dall’art. 148 della L.R. 65/2014, ed è formata: A - Membri di diritto

Dal Responsabile Area Urbanistica o suo delegato;

Dagli istruttori tecnici responsabili del procedimento edilizio o suo delegato, che possono partecipare alla seduta al solo fine di illustrare il progetto

B - Membri elettivi

Rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri

" " " Architetti

" " del Collegio dei Geometri

" " dell'Ordine dei Geologi 2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o dai collegi di appartenenza; dovrà essere individuato il membro effettivo ed il membro supplente. Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni 3. le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia, inclusa la stesura dei verbali, sono svolte da personale dell’ Area Urbanistica nominato dal presidente della Commissione; su ciascun punto all’ordine del giorno relaziona il Responsabile del Procedimento. In caso di rinuncia o dimissioni di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura seguita per la nomina del membro rinunciante o dimissionario entro 30 giorni dalla data della Comunicazione della rinuncia e delle dimissioni. Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute, anche non consecutive. I membri elettivi restano in carica per cinque anni ed alla scadenza del mandato possono essere riconfermati una sola volta. In caso di assenza giustificata e preavvisata di un membro elettivo nel periodo intercorrente fra la rinuncia o le dimissioni e la nomina del successore, sarà chiamato a sostituirlo uno degli altri rappresentanti di categoria, nominato membro supplente. La Commissione potrà essere integrata per l'esame di pratiche che presentano particolari problemi urbanistici, da una speciale Commissione Urbanistica composta da ulteriori due tecnici specializzati, da nominarsi sempre con atto della Giunta Comunale 4. La Commissione Edilizia e della Commissione Urbanistica è presieduta dal Responsabile Area Urbanistica o suo delegato. 5. Le riunioni delle Commissione Edilizia si tengono di norma con cadenza mensile e sono valide ogni qualvolta siano presenti il Presidente o suo delegato e la metà più uno dei membri tra i quali un ingegnere o architetto. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alla seduta. L’importo del gettone non può essere superiore al tetto massimo fissato per i consiglieri comunali; la partecipazione alle sedute della Commissione dei membri di altri enti non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionale dell’amministrazione nelle quali gli stessi prestano servizio. 6. Il parere della Commissione Edilizia è richiesto esclusivamente nei seguenti casi:

a) Gli interventi che riguardano le parti esterne degl’immobili e le loro pertinenze, ricadenti all’interno alle zone omogene A, ad eccezione di quelle escluse dagli strumenti della pianificazione.

b) Gli immobili vincolati per legge ai sensi del D.lgs 42/2004 parte II c) Gli immobili per i quali è stato riconosciuto dagli strumenti urbanistici, un valore architettonico, culturale e/o

testimoniale. d) progetti per i quali il presente Regolamento o il Piano Operativo prescriva obbligatoriamente il parere

della Commissione Edilizia. 7. Il parere della Commissione Urbanistica è richiesto esclusivamente nei seguenti casi:

a) sulle varianti di modesta entità al Regolamento Urbanistico b) Sui Piani Attuativi (Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazioni), sui Piani Complessi di Intervento e sugli

Interventi diretti Convenzionati (Permessi a costruire convenzionati ) di aree a scopo edificatorio;

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8. Il parere della Commissione non è vincolante e non costituisce presunzione del rilascio del titolo abilitativo che è riservato esclusivamente al responsabile dell'area, che può assumere determinazioni difformi dai pareri della Commissione, ed anche dalle proposte del responsabile del procedimento, dandone adeguata motivazione.

Articolo 9. COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è istituita ai sensi degli art. 153 L. R. 65/2014 per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’art. 151 della stessa L.R. 65/2014 e quale organo consultivo dei soggetti titolari dei procedimenti abilitativi.

Articolo 10. COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione comunale per il paesaggio è composta da:

il Responsabile del Servizio competente, o un suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto;

tre membri scelti tra gli esperti scelti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

2. I membri della Commissione dovranno essere scelti fra le seguenti figure professionali:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;

b) professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi.

3. L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della valutazione dei "curricula" pervenuti all'Amministrazione, a seguito della pubblicazione del bando, secondo i criteri di cui all’art. 153 della L. R. 65/2014. 4. La commissione delibera con la presenza ed il voto di almeno due membri, ciascun membro ha il diritto di far verbalizzare il proprio voto 5. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e possono essere nominati una sola volta, e non possono svolgere attività professionali che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza degli enti presso il quale la commissione è costituita nel periodo in cui svolgono le relative funzioni. 6. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone di presenza, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alla seduta. L’importo del gettone non può essere superiore al tetto massimo fissato per i consiglieri

comunali; la partecipazione alle sedute della Commissione dei membri di altri enti non in quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionale dell’amministrazione nelle quali gli stessi prestano servizio.

Articolo 11. ADUNANZA DELLA COMMISSIONE 1. Di norma la Commissione è convocata con cadenza mensile, dal Responsabile del Servizio competente, che dovrà tener conto delle effettive necessità legate alla quantità dei procedimenti ed ai loro tempi di definizione. 2. L’ordine del giorno dei lavori della Commissione Comunale per il Paesaggio viene redatto secondo l’ordine cronologico di presentazione dei progetti e può essere modificato solo per motivate ragioni di urgenza. 3. Costituiscono motivata ragione:

le varianti in corso d’opera;

le procedure di sfratto eseguite o gli sfratti esecutivi in corso;

le minacce di crollo o di dissesto di edifici o manufatti esistenti;

gli interventi specificamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;

le opere pubbliche o comunque di pubblico interesse;

i ritrovamenti archeologici;

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altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza indicate, presentino caratteristiche di urgenza, tali da giustificare la modifica dell’ordine del giorno in quanto suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità.

4. Le disposizioni che disciplinano il procedimento relativo alle pratiche paesaggistiche sono quelle stabilite dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. i. 5. I tecnici che hanno firmato il progetto ed i proprietari richiedenti possono richiedere di essere sentiti, per chiarimenti, dalla Commissione per il Paesaggio. 6. I processi verbali delle adunanze sono trascritti su apposito registro dal segretario della Commissione e devono contenere la motivazione sintetica ma esaustiva del parere espresso. In caso di non unanimità potranno essere iscritte

a verbale i voti espressi e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal segretario della Commissione e dai commissari presenti alla seduta. Il parere espresso dalla Commissione deve essere riportato interamente sulla pratica esaminata e, in forma sintetica, sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico.

Articolo 12. PROGETTI DA SOTTOPORRE AL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 1. La Commissione Comunale per il Paesaggio esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D. lgs. 42/2004. 2. Sono inoltre soggetti alla valutazione preventiva della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi eventuale previsti dagli strumenti urbanistici.

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TITOLI II) TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI EDILIZI,

AMBIENTALI, PAESAGGISTICI ED URBANISTICI

CAPO I - PROCEDIMENTI EDILIZI

Articolo 13. TIPOLOGIA DEGLI ATTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 1. l’esecuzione di opere edilizie, a seconda della natura ed entità delle medesime, è soggetta:

OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA (ART. 137 L.R. 65/2014)

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (ART. 136 L.R. 65/2014)

SCIA (ART. 135 L.R. 65/2014)

PERMESSO A COSTRUIRE (ART. 134 L.R. 65/2014)

OPERE REALIZZATE IN ASSENZA O DIFFORMITA’ DAL TITOLO EDILIZIO - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA (ART. 182-209 L.R. 65/2014)

OPERE NON SANABILI AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/2014 – SANATORIA GIURISPRUDENZIALE

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVE

ATTESTAZIONE DI ABITABILITA’/AGIBILITA’

TITOLO ABILITATIVI INERENTI FONTI RINNOVABILI

PARERE PREVENTIVO

INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D'URGENZA

2. I progetti da allegare ai titoli abilitativi di cui al primo comma debbono essere costituiti dai documenti prescritti

dal presente Regolamento, all’allegato “A”, in funzione del tipo di intervento che si intende eseguire.

Articolo 14. OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA EDILIZIA (ART. 137 L.R. 65/2014)

Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, elencati al grado 0 di cui all’allegato “3”.

È comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice per i beni culturali e del paesaggio per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;

Tali interventi sono eseguibili con la semplice “comunicazione attività senza inizio lavori” (CASIL).

Articolo 15. ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (ART. 136 L.R. 65/2014)

1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi elencati al livello 0 e 1 dell’allegato “3”

È comunque prescritto: a) il rispetto delle disposizioni del Codice per i beni culturali e del paesaggio per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica; b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;

Tali interventi sono eseguibili con la semplice “comunicazione attività senza inizio lavori” (CASIL) da parte dell’avente titolo

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2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori (CIL) da parte dell’interessato, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di cui all’art. 136 comma 2 della LR 65/2014 (in parte elencati livello 2 dell’allegato 3) 3. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 2, previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA), il quale attesta sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi e che gli interventi non interessano le parti strutturali dell’edificio, sono eseguiti gli interventi di cui all’art. 136 comma 2 lett. a) e g) della L.R. 65/2014 (in parte elencati livello 2 dell’allegato 3). La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e l’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento. 4. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 3.. Per

gli interventi di cui al comma 2 la percentuale delle comunicazioni da assoggettare a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli interventi di cui al comma 3 detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l’effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.

Articolo 16. SCIA (ART. 135 L.R. 65/2014)

1. Gli interventi la cui esecuzione e subordinata al preventivo deposito di Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ edilizia (SCIA), sono individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia compresi nel livello 2 -3-4

di cui all’allegato “3”

2. La disciplina generale della SCIA e le relative condizioni di validità ed efficacia, sono definite dalla vigente

normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/90), e di procedimento edilizio (D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014).

3. L'attività edilizia soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia deve rispettare, oltre che le norme

di tutela e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tutte le prescrizioni degli strumenti

urbanistici comunali, comprese quelle del presente regolamento.

4. La SCIA è inefficace qualora sia depositata in assenza dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque

denominati necessari per poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o

culturali, se presenti e fino all’acquisizione degli stessi.

5. L’interessato può richiedere tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per l’intervento edilizio; tale

istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA.

L’interessato può dare immediato inizio ai lavori, soltanto dopo la comunicazione da parte dell’ufficio dell’avvenuta

acquisizione dei medesimi atti di assenso.

Articolo 17. PERMESSO A COSTRUIRE (ART. 134 L.R. 65/2014) 1. Gli interventi la cui esecuzione e soggetta all'acquisizione del Permesso di Costruire (PDC), e le procedure relative, sono individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia, (D.P.R. 380/2001 e L.R. 1/2005), nel rispetto dei principi e disposizioni inerenti il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 compresi nel livello -3-4 di cui all’allegato “3” 2. La disciplina generale del Permesso di Costruire e delle Varianti è individuata nella medesima normativa e può essere integrata, nel rispetto della stessa, con particolari condizioni e prescrizioni esecutive, inserite nel provvedimento di rilascio del Permesso di costruire.

Articolo 18. PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà dell’intestatario del titolo abilitativo; sono riconosciute come tali, e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione le seguenti fattispecie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. sequestro penale del cantiere; b. provvedimento di sospensione dei lavori; c. dichiarazione di fallimento dell’originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla

curatela del fallimento;

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d. ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza; e. impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili; f. situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente

all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del Permesso di costruire. 2. L'istanza di proroga deve essere completa della documentazione che attesti l’esistenza delle condizioni per il rilascio e la loro estraneità alla volontà dell’intestatario del titolo abilitativo.

Articolo 19. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 1. Le variazioni alle opere oggetto di titoli edilizi rilasciati o depositati, possono essere realizzate solo dopo aver ottenuto lo specifico titolo in variante, secondo le modalità della vigente disciplina in materia (L.R. 65/2014); 2. E’ dovuto il solo deposito dello stato finale dell’opera, come effettivamente realizzata, per:

a. varianti che non comportano la sospensione dei lavori e sono soggette a semplice deposito dello stato finale ai sensi della vigente normativa in materia edilizia.

b. mancata realizzazione di alcune delle opere previste in progetto, a condizione che ciò non infici il rispetto degli eventuali vincoli in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile, il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore e sovraordinate per la realizzazione e l'utilizzo dell'immobile.

Articolo 20. OPERE REALIZZATE IN ASSENZA O DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IN SANATORIA 1. Le opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia che il comune applica nell'esercizio delle competenze assegnate di vigilanza e controllo sull'attività edilizia; 2. Il Permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio possono essere rilasciati dal Comune ai sensi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia (D.P.R. 380/01 e L.R. 65/2014), nel rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza statica ed antisismica, e producono gli effetti ai fini penali previsti dalla medesima disciplina soltanto se l’intervento realizzato è conforme agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio, ed al Regolamento edilizio vigenti, sia al momento della realizzazione dell’opera, che al momento della presentazione della domanda. 3. Per i suddetti interventi, la sanzione da corrispondersi sarà pari ad una somma da determinarsi come specificato negli Allegati “5” del presente Regolamento, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Le modalità di sanziona mento per le opere abusive che hanno anche rilevanza penale sono quelle definite dalla vigente normativa.

Articolo 21. OPERE NON SANABILI AI SENSI DELL’ART. 209 DELLA L.R. 65/2014 – SANATORIA GIURISPRUDENZIALE 1. Per le opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell’esecuzione ma conformi alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, è possibile procedere tramite cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale”, in questo caso la conformità dell’opera realizzata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente deve essere verificata non soltanto al momento della presentazione dell’istanza, ma anche al momento del rilascio dell’atto. 2. Nel caso in cui la sanatoria giurisprudenziale non sia ottenibile perché le opere, al momento della presentazione della istanza, sono parzialmente difformi dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, è comunque possibile presentare un’istanza di sanatoria giurisprudenziale con le opere di adeguamento strettamente necessarie a garantire la conformità dell’intervento alla vigente disciplina edilizio-urbanistica ed ai vincoli sovraordinati, fermo restando che il completamento dell'intervento deve avvenire in forza di titolo edilizio di tipo ordinario. 3. In assenza di un pubblico interesse alla rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate e non conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, le opere di adeguamento sono oggetto di ordinanza che assegna al richiedente un congruo termine per l’esecuzione di quanto necessario a rendere l’intervento, quand'anche non finito, conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti. La sanatoria acquista efficacia soltanto a seguito dell’esecuzione delle opere di adeguamento.

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4. La sanatoria giurisprudenziale, con o senza opere di adeguamento, regolarizza esclusivamente gli aspetti amministrativi delle opere abusivamente eseguite, senza produrre alcun effetto di estinzione del reato penale e comporta il pagamento, a titolo di sanzione, di una somma pari a quella prevista per il rilascio del Permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria da determinarsi come specificato negli Allegati “5” del presente Regolamento. 5. L’agibilità degli immobili deve essere attestata nei casi e con le modalità previsti dall’art. 149 della L.R. 65/2014

anche quando la legge regionale preveda l’applicazione di sanzioni amministrative in luogo della demolizione o

della rimessa in pristino delle opere abusivamente eseguite.

Articolo 22. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nei casi espressamente indicati nel presente regolamento i soggetti interessati richiedono apposita autorizzazione amministrativa. Tale autorizzazione può essere vincolata ad un termine di efficacia, nonché revocabile.

2. Il termine per l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo è di 60 giorni. Una volta trascorso il suddetto termine senza che l'Ufficio competente si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende respinta.

3. L'atto autorizzativo può contenere i termini di validità dell'autorizzazione e le condizioni per il suo eventuale rinnovo.

4. Il rilascio della autorizzazione amministrativa è subordinato all’acquisizione di pareri/nulla osta da parte degli enti competenti.

5. Nell’allegato “3” sono contenute le specifiche dei relativi procedimenti

Articolo 23. ATTESTAZIONE DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ

1. Per il disposto dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 149 della L.R. 65/2014, la certificazione di abitabilità o di agibilità è necessaria nei casi specificati al comma secondo dello stesso art. 149 L.R. 65/2014, e cioè:

- per le nuove costruzioni;

- per gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

- per gli interventi di sostituzione edilizia;

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che riguardino parti strutturali degli edifici;

- per gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d’uso.

2. La certificazione di agibilità è attestata dal Direttore dei lavori o da un professionista abilitato, su incarico del proprietario dell'immobile o del titolare del Permesso di costruire o della SCIA.

3. La certificazione di agibilità deve essere redatta nel rispetto della procedura di cui all’art. 149 della L.R. 65/2014. La certificazione deve essere corredata della documentazione obbligatoria e dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti/rimborsi spese dovuti. 4. La certificazione deve considerarsi valida solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta sotto il profilo formale, anche se tale non è stata rilevata da parte del Servizio. 5. L’agibilità decorrono, così come i termini di cui all’art. 149 quarto comma della L.R. 65/2014, dalla data di deposito dell’attestazione presso l’Ufficio Protocollo. 6. Ai fini della certificazione di agibilità si considerano salubri gli immobili, o loro parti, conformi ai requisiti igienico-sanitari e costruttivi previsti dal presente Regolamento. 7. La mancata presentazione dell’attestazione di agibilità comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria da € 100 ad € 500 stabilita dalla L.R. 65/2014 8. E’ facoltà degli interessati, ai sensi dell’art- 150 della LR 65/2014, presentare la certificazione di abitabilità/agibilità parziale per singoli edifici o singole unità immobiliari dello stesso edificio nei seguenti casi:

a) complesso di edifici legittimati con un unico titolo abilitativo: in questo caso alla richiesta di certificato parziale deve essere allegata una planimetria che individui chiaramente l'edificio per il quale si chiede

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l'abitabilità/agibilità parziale, nonché gli edifici esclusi sia perché non ultimati sia perché abbiano già ottenuto la certificazione di cui trattasi;

b) edificio singolo: in questo caso è possibile il deposito dell'abitabilità/agibilità parziale di una o più unità immobiliari qualora:

- siano ultimate le parti comuni all'intero intervento edilizio (strutture, muri, tetto, scale, atri di accesso, gallerie, ascensori, lastrici solari, rampe di accesso, etc.) in modo che ne possa essere attestata la sicurezza da un certificato di collaudo;

- siano ultimate le superfici esterne dell'edificio (facciate, balconi, finestre, porte finestre, serramenti esterni, porte garage, corpi garage, etc.) in modo che ne possa essere attestata la sicurezza da un certificato di collaudo; ciò al fine di non comportare nocumento all'immagine complessiva del fabbricato e alla dignità delle singole parti di cui si richiede l'abitabilità/agibilità, pur non essendo classificabili come parti comuni;

- all'abitabilità/agibilità deve essere allegata una planimetria che individui chiaramente le unità immobiliari oggetto dell'agibilità parziale nonché le unità immobiliari escluse sia perché non ultimate sia perché abbiano già ottenuto la certificazione di cui trattasi.

9. Per entrambe le ipotesi sopra dette l'agibilità è subordinata alle seguenti condizioni: - le parti oggetto di agibilità parziale siano autonomamente identificabili e utilizzabili;

- dovranno essere ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria riguardanti l'edificio oggetto di richiesta di certificato di abitabilità parziale, secondo quanto contenuto nell’atto di convenzionamento stipulato;

- dovrà essere stato versato interamente il contributo di costruzione relativo all'intero titolo abilitativo;

- fino alla ultimazione dei lavori e, quindi, al conseguente rilascio del certificato di agibilità conclusivo del procedimento, sarà sempre il medesimo intestatario del titolo abilitativo a farsi carico dei vari atti e procedimenti. Ad eccezione di cambio di intestazione totale del titolo abilitativo, non saranno ammessi mutamenti parziali di titolarità.

10. Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio il certificato di agibilità può essere rilasciato a seguito della Concessione in sanatoria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 della L. 47/1985, e dalla Circolare Ministeriale 30 luglio 1985, n. 3357/25, punto 9. Il certificato può essere quindi rilasciato in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché sia assicurato il rispetto delle fonti legislative primaria in materia igienico sanitaria, in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni. 11. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 149, quarto comma, ultimo capoverso della L.R. 65/2014, il Servizio competente provvede all'istruttoria delle attestazioni pervenute nella misura massima del 10%, sorteggiato sulla base della richieste presentate. 12. Qualora l’attestazione e la documentazione allegata risultino incomplete o non conformi alle norme ed alle disposizioni del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento del controllo provvede a richiedere all'interessato le integrazioni necessarie, avvertendo che la mancata presentazione entro il termine assegnato può comportare l’annullamento degli effetti della certificazione. 13. Nel caso di richiesta d’integrazioni, il termine previsto è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni documentali richieste. Il suddetto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente nei casi in cui la documentazione debba essere integrata con documenti e atti che non siano nella disponibilità del Comune. 14. Le ispezioni di cui all’art. 149, quarto comma, della L.R. 65/2014 sono eseguite dal personale tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale competente coadiuvato da personale dell’ufficio comunale. I sopralluoghi sono effettuati entro un anno dalla presentazione delle attestazioni o, se richieste, dal deposito delle integrazioni documentali.

Articolo 24. DOMANDE ANTECEDENTI AL 28/12/1994 1. Per le richieste di abitabilità o agibilità presentate prima del 28 dicembre 1994 (e cioè antecedentemente all’entrata in vigore del D. P. R. 425/94) gli interessati potranno attivare la procedura ordinaria di cui agli articoli precedenti in modo tale da poter usufruire della possibilità di immediata decorrenza dell’abitabilità ed agibilità ai sensi dell’art. 149, comma 3, della L. R. 65/2014.

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2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che le domande risultino complete (o comunque siano completate) per quanto attiene la documentazione e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, ove applicabili in relazione al periodo temporale in cui sono state eseguite le opere. In ogni caso le domande dovranno essere obbligatoriamente integrate con la attestazione di un tecnico abilitato. 3. Le domande giacenti, una volta integrate e completate come prescritto dal presente articolo, sono soggette alla stessa disciplina prevista per le certificazioni ordinarie, sia per quanto attiene la possibilità di immediata decorrenza dell’abitabilità/agibilità, che per quanto attiene ispezioni, verifiche e controlli.

Articolo 25. TITOLI ABILITATIVI INERENTI L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI 1. Le procedure autorizzative per richiedere l’installazione di un impianto per l’utilizzo di fonti rinnovabili variano in base alla tipologia ed al dimensionamento dell’impianto. 2. Le norme di riferimento per le procedure da applicare ai vari interventi, a cui il presente regolamento interamente rimanda, sono il D.Lgs. 115/2008, il D.Lgs. 387/2003, il D.Lgs. 28/2011, e la L.R. 39/2005 e s.m.i. ed alle disposizioni di cui alla LR 21/3/2011 n. 11. 3. I procedimenti di competenza del Comune sono:

L’Attività Libera, di cui all’art. 136 della L.R. 65/2014, che è soggetta alla sola comunicazione scritta prima dell’inizio dei lavori;

La Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e 16 bis della LR 39/2005

Per le procedure autorizzative da seguire per richiedere l'installazione di un impianto, alimentato da fonti rinnovabili o operante in assetto cogenerativo, semplificate al massimo e variabili in base alla tipologia, alla sua grandezza e alla sua potenza, potrà essere consultata la guida disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana che a titolo esemplificativo viene riportato nell’allegato “4” del presente Regolamento

Articolo 26. PARERE PREVENTIVO 1. L'avente titolo o altro soggetto, purché autorizzato a ciò dagli aventi titolo, in previsione dell’effettuazione di opere edilizie, può presentare istanza di parere preventivo o per esporre quesiti specifici in ordine all’interpretazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, non potendo in nessun modo costituire una valutazione preliminare di un progetto, o per richiedere le preliminari valutazioni dell’Amministrazione Comunale, negli specifici casi previsti dalle Norme Generali degli strumenti urbanistici. 2. In merito al parere preventivo il Responsabile del Procedimento può sentire la Commissione Edilizia, la quale esprime, in forma collegiale, le proprie valutazioni riguardo alla specifica richiesta, fornendo le interpretazioni richieste sulla fattibilità dell’intervento per la redazione del progetto definitivo. 3. La richiesta deve essere accompagnata da tutti gli elementi necessari a consentire l’espressione del parere e

anche da un progetto di massima dell’intervento contenente i principali parametri progettuali. 4. Il parere preventivo riguarda esclusivamente questioni interpretative e non consiste in un esame complessivo dell’intervento per il quale si rinvia comunque all’assunzione di responsabilità dei soggetti individuati dalla Legge in funzione del tipo d’intervento ricorrente. 5. Il parere preventivo non costituisce titolo per l’effettuazione di interventi edilizi, i quali potranno essere realizzati solo con il conseguimento del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa. 6. Il parere deve essere espresso dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, termine che può essere sospeso solo una volta, nel caso in cui la documentazione depositata non sia sufficiente alla valutazione del quesito.

Articolo 27. INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA 1. Possono essere iniziate in assenza di Permesso di costruire o SCIA:

a. opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità; b. opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza.

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2. Nei casi di cui al comma precedente, entro 24 ore dall’inizio delle opere deve essere data comunicazione al Sindaco, specificando natura ed entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza. 3. Nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta o deposito di titolo abilitativo in funzione del tipo di intervento ricorrente. 4. In mancanza della presentazione della richiesta o deposito del titolo abilitativo le opere sono considerate come eseguite in violazione delle normative urbanistiche-edilizie e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge e del presente regolamento.

CAPO II - PROCEDIMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Articolo 28. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 1. Ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai termini dell'articolo 142, o in base alla legge, ai termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, prima di attuare qualsiasi intervento edilizio che interessi l’aspetto esteriore del bene devono ottenere la relativa Autorizzazione Paesaggistica o l’attestazione che tali opere ricadano nell’art. 149 del D.lgs. 42/2004 e pertanto non sono soggette al rilascio di autorizzazione.

2. I procedimenti inerenti il rilascio dei preventivi atti di assenso per gli interventi in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico, di cui al Titolo III del D.lgs. 42/2004, sono delegati, ai sensi dell’Art. 151 c. 1 della L.R. 65/2014, ai comuni singoli o associati.

3. I procedimenti si svolgono secondo quanto disposto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e dal D.P.R. 139/2010, ai quali questo Regolamento rimanda integralmente.

4. La documentazione obbligatoria da allegare all’istanza è stabilita, per il procedimento ordinario, dal D.P.C.M. 12/12/2005, per il procedimento semplificato dal D.P.R. 139/2010.

Articolo 29. AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO 1. Ai sensi dell’art. 42, c. 5 della L.R. 39/2000 i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree ricadenti in zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico di cui al. R.D. 3267/1923 che intendo effettuare trasformazioni della destinazione d’uso dei terreni attuata a seguito della realizzazione di opere, nonché all’esecuzione di ogni intervento costruttivo o movimento di terra che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, non connesse alla coltivazione agricola, devono ottenere il preventivo atto di assenso.

2. I procedimenti inerenti il rilascio dei preventivi atti di assenso per gli interventi in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico sono delegati, ai sensi dell’Art. 40 della L.R. 39/2000, al comune.

3. I procedimenti si svolgono secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e dalla Disciplina

transitoria dei procedimenti in materia forestale e di vincolo idrogeologico (art. 40 e 42, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i. – artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del D.P.G.R. 48/2003) ed al Regolamento Comunale in materia di vincolo Idrogeologico

4. La documentazione obbligatoria da allegare all’istanza, o alle procedure semplificate previste dalle norme sopra richiamate, è stabilita nella regolamento Comunale per il Vincolo idrogeologico sopra richiamato.

CAPO III - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO E PIANI/PROGRAMMI DI INIZIATIVA PRIVATA ASSIMILATI

A PIANI ATTUATIVI

Articolo 30. PIANI ATTUATIVI 1. Il presente capo definisce le procedure di presentazione e di istruttoria relative alle richieste di attivazione dei Piani Attuativi, dei progetti Unitari Convenzionati (PUC) e dei Piani e/o programmi di iniziativa privata. 2. I piani attuativi costituiscono strumenti di panificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del Piano Operativo, il cui contenuto e le cui procedure di formazione sono stabilite dalla legge regionale 65/2014. Devono essere

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formati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica stabilite dal Regolamento del garante della comunicazione, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 65/2014, e sono:

a) Piani di lottizzazione (PDL)

b) Piani Particolareggiati (PP)

c) Piani per l’edilizia economico e popolare (PEEP)

d) Piani per gli insediamenti Produttivi (PIP)

e) Piani di recupero del patrimonio edilizio (PDR)

f) Programmi complessi di riqualificazione insediativa (PCRI)

3. L’atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al d.p.r. 327/2001 e alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Le varianti al piano strutturale o al piano operativo, correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa, possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo.

5. Sono comunque soggetti a piano attuativo: a) gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all’articolo 101 della LR 65/2014; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 134, comma 1, lettera f) della L.R. 65/2014; c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica con perdita di destinazione d’uso agricola.

6. Ai sensi dell’art. 108 L.R. 65/2014, per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi per i quali è ammessa l’iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale, previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello schema di convenzione relativo alla realizzazione dell’intervento. Il comune informa tempestivamente i proprietari non aderenti al consorzio della presentazione della proposta, ai fini dell’eventuale sottoscrizione della medesima previa adesione al consorzio, assegnando un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni. 7. Successivamente all’approvazione del piano attuativo, il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 6, a dare attuazione alle indicazioni del piano mediante l’adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare i proprietari non aderenti al consorzio, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dall’approvazione del piano attuativo. 8. Decorso senza esito il termine di cui al comma 7, gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i beni soggetti all’espropriazione di cui all’articolo 107, comma 2 della L.R. 65/2014. Le somme necessarie per l’espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.

Articolo 31. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

1. Il contenuto essenziale dei piani attuativi è specificato all’art. 109 della L.R. n.65/2014; tuttavia il presente articolo precisa che la composizione degli elaborati costituenti le istanze di attivazione dei piani attuativi, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ,che devono comunque conformarsi al progetto preliminare previsto dal D.Lgs. 163/06 e dal relativo Regolamento di Attuazione DPR 207/2010 e s.m.i., 2. Le richieste devono essere presentate in n. 2 copie cartacee e n. 1 copie su CD con dichiarazione di esatta rispondenza, fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di richiedere ulteriori copie da trasmettere agli Enti coinvolti per l’espressione dei relativi pareri di competenza. 3. La documentazione tecnico grafica da allegare all’istanza è quella elencata nella nell’allegato “1” del presente Regolamento.

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Articolo 32. TERMINI DI VALIDITÀ

1. Dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del piano attuativo decorrono i termini previsti per la sua attuazione come definiti dalle vigenti normative nazionali e regionali e stabiliti dalla convenzione urbanistica. 2. Decorsi tali termini il piano attuativo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione. La mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione entro i termini previsti dal piano attuativo è motivo di decadenza dell’intero piano. 3. La proroga della validità dei piani attuativi, in quanto variante sostanziale, è consentita solo se approvata dal Consiglio Comunale che definirà i nuovi impegni ed i nuovi termini da sottoscrivere in specifica Convenzione

Urbanistica.

Articolo 33. LA CONVENZIONE URBANISTICA

1. L’efficacia dei piani attuativi è subordinata alla stipula della convenzione da trascriversi a cura e spese dei proponenti. Tale convenzione, in analogia allo schema generale di riferimento predisposto., deve essere approvata, insieme al progetto del piano attuativo, con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di legge e dovrà prevedere:

la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità fissate dal R.U. a scomputo totale/parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16, comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

l’assunzione a carico dei proponenti degli oneri relativi alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti il Piano. Il valore delle opere eseguite, computato sulla base del prezziario regionale, deve essere scomputato dal contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 62 della legge regionale 65/2014, escludendo le spese di progettazione.

l’assunzione a carico dei proponenti degli oneri relativi alla quota delle opere di urbanizzazione secondaria, proporzionali all’entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle parametriche regionali e dai relativi atti del Comune di recepimento delle stesse, ovvero l’esecuzione diretta delle stesse;

l’impegno da parte dei proponenti alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano acquisite dall’Amministrazione Comunale in base alla convenzione stessa;

le sanzioni e le penali previste in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali;

le coperture finanziarie a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione; a tal proposito si precisa che le polizze fideiussorie prestate a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione devono:

a) essere rilasciate da primario istituto di credito o impresa di assicurazioni, debitamente autorizzate ai sensi della Legge n.348/1982 e s.m.i.; b) obbligare il fideiussore ad eseguire il pagamento oggetto della stessa senza la previa escussione del debitore principale, a prima e semplice richiesta del comune, senza possibilità per il fideiussore stesso di sollevare eccezioni di sorta ed in particolare quelle di cui agli artt. 1939, 1944, 1945,1957 c.c.; c) essere vincolate in favore del Comune fino all’approvazione del certificato di positivo esito del collaudo;

la nomina da parte dell’A.C. del/i collaudatore/i in corso d’opera delle opere di urbanizzazione, da effettuarsi prima del rilascio dei titoli abilitativi. Ogni spesa inerente l’incarico professionale e le operazioni di collaudo sarà posta a totale carico dei richiedenti secondo quanto previsto dalla Convenzione urbanistica.

il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del piano attuativo

I progetti unitari convenzionati costituiscono strumento di coordinamento della progettazione edilizia in area già urbanizzata ed i benefici pubblici correlati all’intervento stabiliti in apposita una convenzione nei casi e con le modalità espressamente individuati dagli strumenti urbanistici, il cui contenuto e le cui procedure di formazione sono stabilite dall’art. 121 dalla legge regionale 65/2014

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2. Il progetto unitario convenzionato è corredato dalla documentazione prevista dall’art. 121 della LR 65/2014 e dalla documentazione tecnico grafica elencata nella relativa scheda dell’allegato “1” del presente Regolamento.

3. L’efficacia dei progetti unitari è subordinata alla stipula della convenzione da trascriversi a cura e spese dei proponenti. Tale convenzione, in analogia allo schema generale di riferimento predisposto dall’A.C., deve essere approvata, insieme al progetto Unitario e al progetto preliminare delle opere di urbanizzazione ove previste, con deliberazione dell’organo competente e dovrà prevedere:

la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità fissate. a scomputo totale/parziale degli oneri di urbanizzazione dovuti;

Il valore delle opere eseguite, computato sulla base del prezziario regionale, deve essere scomputato dal contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 62 della legge regionale 65/2014,

escludendo le spese di progettazione.

l’assunzione a carico dei proponenti degli oneri relativi alla quota delle opere di urbanizzazione secondaria, proporzionali all’entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle parametriche regionali e dai relativi atti del Comune di recepimento delle stesse, ovvero l’esecuzione diretta delle stesse;

l’impegno da parte dei proponenti alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano acquisite dall’Amministrazione Comunale in base alla convenzione stessa;

le sanzioni e le penali previste in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali;

le coperture finanziarie a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione; a tal proposito si precisa che le polizze fideiussorie prestate a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione devono:

a) essere rilasciate da primario istituto di credito o impresa di assicurazioni, debitamente autorizzate ai sensi della Legge n.348/1982 e s.m.i.; b) obbligare il fideiussore ad eseguire il pagamento oggetto della stessa senza la previa escussione del debitore principale, a prima e semplice richiesta del comune, senza possibilità per il fideiussore stesso di sollevare eccezioni di sorta ed in particolare quelle di cui agli artt. 1939, 1944, 1945,1957 c.c.; c) essere vincolate in favore del Comune fino all’approvazione del certificato di positivo esito del collaudo;

la nomina da parte dell’A.C. del/i collaudatore/i in corso d’opera delle opere di urbanizzazione, da effettuarsi prima del rilascio dei titoli abilitativi. Ogni spesa inerente l’incarico professionale e le operazioni di collaudo sarà posta a totale carico dei richiedenti secondo quanto previsto dalla Convenzione urbanistica.

il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del piano attuativo

Articolo 34. PROGRAMMA AZIENDALE AGRICOLO AMBIENTALE (PROGRAMMA AZIENDALE)

1. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominati programmi aziendali.) sono lo strumento con il quale vengono descritti gli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività agricola, dimostrando le esigenze di trasformazione e nuova costruzione di edifici rurali. Per l’attuazione degli stessi si deve far riferimento alle disposizioni:

del titolo IV, capo III della legge regionale 65/2014 e del relativo regolamento di attuazione;

degli Indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale disciplinato nel Titolo IV, Capo III della legge regionale 65/2014 dettati dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pistoia e dalle norme generali contenute negli strumenti urbanistici comunali.;

dalle orme Generali del RU.

2. L’approvazione del programma aziendale è condizione preliminare per la formazione di titoli edilizi relativi ai seguenti interventi:

- nuova costruzione di edifici rurali;

- trasferimento di volumetrie;

- mutamenti dell’uso che comportano la perdita della destinazione agricola;

- interventi sugli edifici esistenti eccedenti la sostituzione edilizia;

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- interventi edilizi comportanti riduzione delle superfici coltivate.

3. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo nei casi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale, nonché quando preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d’uso.

4. I termini per la conclusione del procedimento di approvazione di un programma aziendale sono stabiliti dalle diposizioni vigenti

5. Per la definizione dell’istruttoria il Responsabile, nei termini stabiliti, deve acquisire anche i pareri preliminari della Commissione Edilizia Comunale e, nel caso in cui l’intervento ricada in zona sottoposta a Vincolo Paesaggistico, della Commissione Comunale per il Paesaggio.

6. Il programma aziendale è approvato dalla Giunta Comunale, quando non costituisce strumento attuativo, l’approvazione del suddetto programma non costituisce titolo abilitante all’esecuzione di alcuna trasformazione urbanistico – edilizia.

7. La documentazione necessaria ai fini della presentazione dell’istanza, è riportata nella scheda dell’allegato “1” del presente Regolamento.

8. Fermo restando il rispetto di eventuali prescrizioni specifiche in sede di approvazione, la localizzazione degli edifici da realizzare in seguito all’approvazione dei PAPMAA senza valore di Piano Urbanistico attuativo dovrà intendersi vincolante rispetto alla consistenza Aziendale mentre puramente indicativa rispetto alla morfologia e consistenza planivolumetrica del fabbricato di progetto che verrà specificata alla presentazione del titolo edilizio per la realizzazione.

9. La localizzazione degli edifici da realizzare in sede di approvazione dei Programma aziendale con valore di Piano Urbanistico attuativo dovrà intendersi vincolante sia rispetto alla consistenza Aziendale che rispetto alla morfologia e consistenza planivolumetrica del fabbricato di progetto che verrà specificata in tale sede, ferma restando la possibilità, all’interno delle NTA del Piano, di prevedere parametri per eventuali variazioni che non costituiscano variante al Piano stesso.

10. Qualora il Piano aziendale preveda la realizzazione di nuove costruzioni in conseguenza di mutamenti degli ordinamenti colturali esistenti, il Piano dovrà prevedere che l’efficacia del titolo abilitativo relativo alle nuove costruzioni risulti subordinata all’avvenuta realizzazione dei nuovi ordinamenti colturali, a garanzia della quale dovrà essere depositata idonea polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione di quest’ultimi secondo lo schema di polizza allegata al presente Regolamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35. ELABORATI GRAFICI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE 1. La richiesta del titolo abilitativo è rivolta all’Amministrazione Comunale in conformità con i relativi modelli

contenenti generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del richiedente.

2. La richiesta del titolo abilitativo deve contenere l'indicazione del progettista e, nel caso di più progettisti, di

quello che svolge la funzione di coordinatore referente per l'intera opera.

3. Unitamente alla richiesta devono essere prodotti i documenti e gli elaborati di progetto descritti nelle relative

Schede, di cui all’allegato “1” al presente Regolamento , specifiche per ogni tipologia d’intervento.

4. Gli elaborati di progetto devono contenere, in epigrafe, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, i nominativi e

la firma dei titolari, la firma ed il timbro professionale, in originale, del progettista o dei progettisti in possesso di

titolo abilitativo idoneo alla specifica progettazione in conformità alla normativa vigente in materia di competenze

professionali, individuando, quando necessario, il coordinatore referente per l'intera opera.

5. In caso di presentazione on-line delle pratiche edilizie, la firma è apposta in forma digitale. In questo caso può

firmare anche il solo progettista, purché dotato di idonea procura da parte di tutti i soggetti interessati.

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6. Le schede allegate al presente regolamento edilizio definiscono, per ogni tipologia d’intervento, gli elaborati

necessari per l’istruttoria della pratica.

7. Tutte le pratiche edilizie inerenti le attività produttive, presentare tramite il S.U.A.P, sono presentate solo in

modalità on-line con firma digitale, eliminando così definitivamente il supporto cartaceo.

8. Tutte le altre pratiche edilizie, di competenza del S.U.E., potranno essere presentate su supporto cartaceo fino a

quando non sarà attivato il sistema di presentazione on-line, del quale sarà data diffusa comunicazione.

9. Al momento dell’attivazione definitiva del portale informatico per la presentazione via web delle pratiche

edilizie, le richieste dei titoli abilitativi ed i loro allegati, i depositi, e tutte le comunicazioni inerenti il processo

costruttivo dovranno essere presentate solo secondo le specifiche che saranno riportate nel portale stesso, che sarà

unico per tutte le pratiche edilizie presentate sia al S.U.E., che al S.U.A.P.

10. I procedimenti attivati su supporto cartaceo dovranno essere conclusi con le medesime modalità.

Articolo 36. TITOLI ABILITATIVI: PRESENTAZIONE 1. Il servizio preposto alla ricezione delle istanze di Permesso a Costruire, Accertamenti di Conformità,

Autorizzazioni Paesaggistiche, Autorizzazioni al Vincolo Idrogeologico, P.M.A.A., Pareri Preventivi ed al deposito

della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dell’Attestazione di Abitabilità/Agibilità, della Comunicazione di

Inizio Lavori, verifica la completezza formale della documentazione allegata in riferimento a quanto richiesto dalle

schede allegate al presente regolamento e dalla modulistica predisposta.

2. In caso di istanze formalmente complete, l’Amministrazione comunale da avvio al procedimento per il rilascio dei

Titoli abilitativi o per il controllo dei depositi effettuati, comunicando al richiedente, o ad un suo delegato, il

nominativo del responsabile dello stesso.

3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, se formalmente completa di tutta la documentazione richiesta, viene

acquisita agli atti.

4. Le istanze/segnalazioni/depositi carenti dei documenti e/o elaborati di progetto richiesti come obbligatori dalle

Schede allegate al presente regolamento e nella modulistica predisposta dal S.U.E., vengono dichiarate

improcedibili con apposita comunicazione al richiedente, o ad un suo delegato, contenente l’elenco della

documentazione mancante.

Capo V - SOGGETTI COINVOLTI - PROCEDURE

Articolo 37. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA E/O PRESENTAZIONE DEI TIOLI ABILITATIVI 1. Il proprietario, o chi dimostri di avere un rapporto giuridico qualificato con il bene, ha titolo a richiedere ed ottenere l'abilitazione allo svolgimento di attività edilizie fatti salvi i diritti dei terzi. 2. La titolarità deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante gli estremi del titolo. 3. In luogo del titolare la richiesta può essere presentata dal delegato, mandatario, procuratore, curatore fallimentare, commissario giudiziale, aggiudicatario di vendita fallimentare o qualunque altro soggetto ne abbia titolo in base a negozio giuridico di diritto privato. 4. In caso di opere di interesse condominiale è soggetto avente titolo all'abilitazione:

a. l'Amministratore munito di verbale dell'assemblea condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di realizzare l'intervento;

b. il singolo condomino che dimostri il consenso di tutti i condomini alla realizzazione delle opere.

5. Il Permesso di Costruire, SCIAE e/o CIAEL è valido esclusivamente per colui che ne ha fatto richiesta.

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6. Può essere variata l'intestazione del Permesso di Costruire SCIAE e/o CIAEL senza che questo comporti l’applicazione di nuovi contributi salvo i casi previsti dalla Legge, su richiesta degli aventi causa una volta accertatane la legittimità. La variazione di intestazione non modifica termini di validità e decadenza previsti per il Permesso di Costruire e, SCIAE e/o CIAEL originaria. 7. Il nuovo intestatario del Permesso di Costruire o Denuncia d’Inizio Attività é obbligato ad assumere espressamente gli impegni già sottoscritti dal titolare originario dei titoli abilitativi.

Articolo 38. PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E ASSUNTORE DEI LAVORI 1. La progettazione delle opere edilizie deve essere effettuata da tecnici abilitati in materia: architetti, ingegneri, geometri, dottori agronomi, periti iscritti ai rispettivi albi professionali e ciascuno nell’ambito delle competenze fissate dalla legislazione che regolamenta le singole professioni. 2. Il titolare del titolo abilitativo, insieme alla comunicazione dell’inizio dei lavori, deve comunicare il nominativo e la residenza dell’assuntore dei lavori, nonché quello del direttore dei lavori e l’accettazione degli stessi. 3. Ogni variazione successiva deve essere parimenti comunicata. 4. Il committente titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento. 5. Le dimissioni o la revoca dell’incarico del Direttore dei Lavori comportano la sospensione dei lavori e solo nel caso di nuova nomina del Direttore dei Lavori e relativa accettazione dell’incarico da parte dello stesso, i lavori potranno essere ripresi. La nuova nomina e l’accettazione suddetta dovranno essere comunicate al Comune contestualmente alla ripresa dei lavori. 6. La rinuncia alla Direzione Lavori o la mancanza di un Direttore dei Lavori non comporta interruzioni al periodo di validità degli atti abilitativi e eventuali diritti a proroghe.

Articolo 39. DIRITTI DI SEGRETERIA 1. Al momento della presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire o della presentazione della SCIAE o CIAEL, ovvero di ogni altra richiesta soggetta a diritti di segreteria, devono essere corrisposti i diritti di cui al presente articolo, secondo gli importi stabiliti con apposita deliberazione della GIUNTA COMUNALE. 2. Nel caso di mancata presentazione dell’attestazione del pagamento dei diritti di cui al precedente comma, la pratica non potrà essere istruita e se determinerà la decadenza.

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TITOLI III) ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL

CANTIERE Capo I – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Articolo 40. IMPIANTO ED ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI 1. Tutti i luoghi di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, modifica, manutenzione, riparazione e demolizione di opere edilizie sono da considerarsi cantieri e come tali sono soggetti alla disciplina definita dalle presenti norme e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia urbanistico edilizia, di sicurezza e ambientale.

2. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali riferire le opere edilizie che vengono realizzate in forza di permessi di costruire o degli altri titoli edilizi previsti dalla normativa vigente. 3. In ogni caso nel provvedimento di permesso di costruire può essere prescritto di concordare preventivamente l’assegnazione di punti fissi. 4. L’assegnazione dei punti fissi è effettuata mediante apposito verbale redatto in doppia copia dal tecnico dell’Amministrazione Comunale e sottoscritto dal medesimo e dal titolare del titolo abilitativo o da suo incaricato. Una copia del verbale deve essere conservato in cantiere ed esibito ad ogni eventuale controllo. 5. Il titolare del titolo abilitativo deve fornire a sua cura e spese il personale ed i mezzi necessari per le suddette operazioni. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di titoli abilitativi che abbiano ad oggetto recinzioni o altri simili manufatti per i quali si renda opportuno concordare l’allineamento.

Articolo 41. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 1. L’inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale dal titolare del Permesso a costruire. Per gli interventi attuati tramite SCIA l’inizio lavori si intenderà riferita al momento del deposito della SCIA o, ai sensi dell’art. 23bis del D.P.R. 380/2001, dalla comunicazione da parte del SUE dell’avvenuta acquisizione dei preventivi atti di assenso, richiesti contestualmente al deposito della SCIA. 2. Fatta salva ogni altra specifica disposizione di legge, la comunicazione deve contenere l’indicazione del Direttore dei Lavori, del certificatore energetico e della ditta esecutrice e la relativa accettazione degli incarichi, allegando altresì la documentazione prevista dalle norme vigenti in riferimento allo specifico intervento (Ad esempio: Attestato di deposito rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile, Liberatoria della Soprintendenza per gli scavi archeologici, Deposito del progetto inerente il contenimento energetico degli edifici, Dichiarazione in merito al deposito della notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, etc.), Dati identificative delle Ditte incaricate dei lavori per le

verifiche di legge previste per i DURC.

Articolo 42. OCCUPAZIONE TEMPORANEA E MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 1. Gli interessati devono preventivamente ottenere apposita autorizzazione dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici proprietari, ed eventualmente dagli enti erogatori di pubblici servizi interessati, quando l'esecuzione dei lavori comporti: a. la manomissione di suolo e/o sottosuolo pubblico o di uso pubblico; b. l'occupazione temporanea del suolo pubblico o di uso pubblico per la costruzione di assiti o ponteggi, il deposito di materiali o la realizzazione di opere provvisorie. 2. Per l’Autorizzazione di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta negli specifici regolamenti relativi all’occupazione o manomissione di suolo pubblico vigenti.

Articolo 43. CARTELLONISTICA DI CANTIERE 1. Ogni cantiere edilizio deve essere provvisto di cartello, delle dimensioni non inferiori di ml. 0,80 x 1,20 costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed apposto in modo da risultare visibile dagli spazi pubblici esterni.

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2. Tale cartello deve indicare almeno gli estremi del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, la natura dell’opera in corso di realizzazione e il nominativo: a. del titolare del titolo abilitativo; b. del progettista dell’opera; c. del calcolatore delle opere strutturali; d. del committente dei lavori; e. dell’esecutore dei lavori; f. del direttore dei lavori; g. del responsabile del cantiere e del responsabile della sicurezza; h. del certificatore in materia di energia; i. del progettista degli impianti.

Articolo 44. PUBBLICITÀ 1. È consentito l’uso delle impalcature e delle recinzioni dei cantieri per l’affissione pubblicitaria ai sensi del Titolo I, Capo I, art. 4, c. 2 punto B.2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, delle affissioni e delle frecce di indicazione vigente, ed ai sensi dell’art. 22 del suo Regolamento di attuazione. 2. Nelle zone soggette a vincoli di cui alla parte II e III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è necessario, per collocazioni superiori a 120 giorni, i preventivi atti di assenso della competente Soprintendenza.

Capo II – CONDUZIONE DEI LAVORI

Articolo 45. PRESCRIZIONI GENERALI 1. Le aree destinate a cantiere edile devono essere isolate mediante opportune recinzioni che non consentano l'accesso ai non addetti ai lavori, con materiali idonei e decorosi, aventi una altezza non inferiore a m 2,00. 2. I lavori esterni ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico, di qualsiasi genere, possono essere realizzati solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare il perseguimento dei fini di cui al successivo art. 46 3. Nei cantieri situati nelle aree urbane storiche il Comune potrà richiedere, per le parti prospicienti spazi pubblici o comunque visibili da detti spazi, l’utilizzo di recinzioni adeguate al carattere e al decoro dell’ambiente. 4. In caso di lavori urgenti e/o di breve durata sono ammesse difese equivalenti consistenti in adeguata vigilanza e/o segnalazione, purché siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente. 5. Gli interventi di qualsiasi genere dovranno prevedere idonee protezioni onde impedire la propagazione delle polveri.

6. Il trasporto di materiali e/o di rifiuti deve essere eseguito in modo da evitare deposito di materiale lungo le strade. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto alla immediata rimozione dei materiali dalla pubblica via compresi detriti, fango e polveri che, anche in conseguenza di particolari situazioni meteoriche e della movimentazione dei mezzi, potrebbero depositarsi lungo gli spazi pubblici costituendo possibile situazione di pericolo o disagio per il traffico veicolare e i pedoni. 7. In cantiere deve essere conservato il titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, completo di tutti gli allegati, in originale o in copia, nonché tutta la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in relazione alla natura dell’opera, alle caratteristiche costruttive ed alle caratteristiche ambientali dei luoghi (a titolo esemplificativo: progetto dell’impianto termico, elettrico, idraulico, di ascensore, documentazione relativa all’isolamento termico, autorizzazioni di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli e di enti erogatori di pubblici servizi, piani di sicurezza, etc.). 8. Nell’ambito del cantiere edilizio, ed esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa l’installazione a titolo precario di box, prefabbricati o simili strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso. Nel caso in cui in detti manufatti fossero previsti bagni, docce e/o lavabi non dotati di serbatoio d’accumulo, questi dovranno essere collegati alla fognatura pubblica mediante idoneo sistema di smaltimento conforme alle norme vigenti. In alternativa possono essere installati wc chimici.

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9. Tutti gli alberi eventualmente presenti nell’ambito dei cantieri devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Non è ammessa: la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l’accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro piante, l’infissone di chiodi o appoggi, l’installazione temporanea di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l’imbragamento dei tronchi. 10. Nel caso che, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti il titolare del titolo abilitativo alla esecuzione degli stessi deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione stessa e disporre le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la sicurezza, l’igiene e il decoro. In caso di inadempienza l’autorità competente ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente. 11. Qualora il Direttore dei lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata

la dichiarazione del subentrante all’Amministrazione Comunale. In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata all’autorità competente. 12. Qualora, successivamente all’inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve darne comunicazione all’Amministrazione allegando tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti. 13. Oltre alle prescrizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio riguardanti l'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque esegua scoperte di presumibile interesse di carattere storico, archeologico, culturale e scientifico, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori o l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco e alle autorità competenti i rinvenimenti di cui sopra, qualora si verificassero nel corso dei lavori, e a sospendere l’esecuzione delle opere. L’Amministrazione Comunale potrà disporre i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza di tali scoperte, in attesa dell'intervento delle autorità competenti.

Articolo 46. INCOLUMITÀ PUBBLICA 1. Nell’esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose (pubbliche e private), nonché a limitare le molestie nei confronti di terzi e a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 2. L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità. Le porte dovranno essere apribili verso l’interno e munite di idonei mezzi di chiusura che assicurino la non accessibilità al cantiere nelle ore di sospensione dei lavori. 3. Il cantiere che occupi spazi pubblici e/o di uso pubblico deve essere opportunamente segnalato sia di giorno che di notte, oltre che illuminato quando le condizioni di luce lo richiedano. Le segnalazioni e illuminazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall’assuntore dei lavori per tutta la durata dei lavori stessi. 4. Salvo in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, tutte le strutture provvisionali di cantiere quali ad esempio ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti devono essere poste

in opera a regola d'arte, avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni atte a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. Devono altresì conformarsi alla vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. 5. I fronti dei ponti che prospettano su spazi pubblici o di uso pubblico devono essere chiusi con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e devono essere provvisti di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazione di polveri. 6. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 7. Nell’esecuzione di opere di demolizione, oltre a quanto già disposto dal presente articolo, devono osservarsi le seguenti norme: - è vietato tenere accumulati materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l’igiene e la sicurezza pubblica; - è vietato accumulare materiali pesanti sui solai senza che siano previste idonee opere provvisionali di puntellamento; - è vietato determinare scotimenti nel terreno che possano recare danni ai fabbricati vicini; - deve essere evitato il sollevamento della polvere usando tutte le opportune cautele durante il trasporto e innaffiando abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;

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- è vietato gettare materiali demoliti o altri oggetti dai ponteggi o dagli edifici verso gli spazi sottostanti. Questi devono essere calati a terra mediante appositi recipienti o fatti discendere attraverso appositi condotti chiusi; - è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere. 8. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento. 9. La stabilità degli scavi deve essere assicurata, mediante puntellature o adeguata scarpa, in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze. 10. Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del Codice della Strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impedire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l’uso degli spazi pubblici con particolare riferimento alla circolazione veicolare e pedonale.

11. I cantieri dovranno garantire il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, anche in riferimento a idonee segnalazioni per ipovedenti e non vedenti.

Articolo 47. VISITE DI CONTROLLO 1. Il Comune vigila sull’attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio ed alle modalità esecutive contenute nei titoli edilizi. 2. Al fine di cui sopra l’Autorità Comunale competente si avvale dei propri uffici nonché di ogni altro mezzo che ritenga opportuno. Pertanto, nei cantieri in cui si eseguono i lavori, deve sempre essere consentito l’accesso agli incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale, al personale di Polizia Municipale, agli ispettori del lavoro, al medico della USL ed agli altri organi per i controlli di loro competenza. 3. A richiesta dei suddetti soggetti devono altresì essere esibiti il titolo abilitativo e i suoi allegati, nonché gli altri documenti che a norma delle vigenti disposizioni devono essere conservati in cantiere. 4. L’Autorità competente, fatta salva l’adozione dei successivi provvedimenti definitivi nei modi e nei termini di legge, e fatte salvi gli altri casi specificamente previsti dalle norme vigenti, ordina l’immediata sospensione dei lavori quando: a. sia constatata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma per presente articolo; b. il Direttore dei Lavori non abbia assunto l’effettiva direzione o, avendola lasciata, non sia stato regolarmente sostituito previa comunicazione al Comune; c. il progetto allegato al titolo abilitativo sia stato arbitrariamente modificato, fatte salve le varianti soggette a semplice deposito e ai sensi delle disposizioni vigenti; d. il titolo abilitativo risulti ottenuto in base a condizioni e dimensioni del terreno od a stati esistenti non corrispondenti alla realtà.

Articolo 48. Disposizioni sulla produzione e riutilizzo di terre e rocce da scavo 1. La produzione e l’eventuale riutilizzo di terre e rocce da scavo deve rispondere alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, così come anche il loro smaltimento come rifiuti. 2. Tra la documentazione da tenere in cantiere indicata ai precedenti articoli deve essere compresa, oltre alla documentazione attestante il legittimo riutilizzo, anche copia della documentazione del trasporto delle terre e rocce da scavo (formulario rifiuti o documento di trasporto per riutilizzo in altri siti).

Capo III – Adempimenti finali

Articolo 49. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 1. L’ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare del permesso di costruire o Segnalazione Certificata di inizio attività, congiuntamente al Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal termine dei lavori o comunque entro quindici giorni dal termine di validità del titolo abilitativo, comprensivo delle eventuali proroghe concesse.

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2. Alla comunicazione, oltre alla documentazione comunque prevista per legge o in virtù delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, è allegato il certificato di conformità dell’opera eseguita rispetto al progetto a suo tempo presentato e alle relative varianti eventualmente intervenute, redatto da un professionista abilitato. 3. La documentazione da allegare varia a seconda della tipologia d’intervento, nel modello predisposto per la comunicazione viene descritta nel dettaglio, di seguito viene elencata a titolo esemplificativo, anche se non esaustivo: 1. Denuncia di variazione catastale; 2. Documentazione attestante l’assegnazione/variazione della numerazione civica; 3. Attestato di Prestazione Energetica (APE); 4. Certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura; 5. Certificazioni e/o Collaudi degli impianti realizzati (elettrico, termico, idro – sanitario, gas, etc.) ai sensi del D.M. 37/2008; 6. Attestazione dell’avvenuto deposito della Relazione di fine lavori per le opere strutturali o in c.a.;

7. Copia dell’avvenuto Collaudo delle opere strutturali o delle opere in c.a.; 8. Copia della richiesta del Certificato Prevenzione ed Incendi o del deposito della SCIA.

Articolo 50. DEPOSITO EVENTUALE VARIANTE FINALE, TEMPISTICA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 1. Entro la data di validità del Titolo Abilitativo, e comunque prima della comunicazione di fine dei lavori, può essere depositata la Variante Finale ai sensi dell’art. 83bis della L.R. 1/2005 e dell’art. 2.2.7 del presente Regolamento. 2. Se al momento della cessazione della validità del Titolo abilitativo i lavori non sono conclusi, con la comunicazione di sospensione dei lavori, dovrà essere depositata una relazione, con allegata idonea documentazione fotografica ed eventuali elaborati grafici, nella quale il Direttore dei Lavori descrive le opere eseguite, quelle eseguite in variante e che potevano essere depositate con la fine dei lavori e le opere ancora da eseguire e/o completare. In questa fase saranno depositati i documenti e le certificazioni delle opere già concluse (Genio Civile, Impianti già realizzati, etc.) e i nominativi delle Ditte che risultano uscite dal cantiere.

Articolo 51. TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA 1. Con la comunicazione di fine lavori deve essere aggiornata la toponomastica dell’unità immobiliari oggetto d’intervento. 2. Tale adempimento è obbligatorio nel caso di nuova costruzione, realizzazione di nuove unità immobiliari, cambi di destinazione d’uso, modifiche degli accessi sulla viabilità pubblica.

Articolo 52. FASCICOLO DEL FABBRICATO 1. Nel caso di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia rilevante il coordinatore della sicurezza predispone il fascicolo del fabbricato dandone comunicazione all’Amministrazione

Comunale contestualmente al deposito della certificazione della abitabilità o agibilità. 2. Il fascicolo è custodito dall’amministratore del condominio o, in assenza, dal proprietario designato dall’assemblea dei condomini. Il nominativo del depositario deve essere comunicato ed aggiornato nella comunicazione di cui al precedente comma, nonché riportato negli atti di compravendita.

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TITOLI IV) REQUISITI DELLE COSTRUZIONI - PROGETTAZIONE

DELLE OPERE Capo I - NORME IGIENICO – SANITARIE E DI SICUREZZA

Articolo 53. PRINCIPI GENERALI 1. Tutti gli immobili devono rispondere ai requisiti tecnici di cui al presente titolo, prescindendo dalle specifiche qualità e modalità di esercizio delle attività ivi insediate o insediabili. 2. Le varie componenti dell’opera dovranno contribuire al raggiungimento dei requisiti di funzionalità, qualità

edilizia, igiene e sicurezza. Il soddisfacimento di detti requisiti è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’intervento. 3. Nel caso di interventi edilizi sull’edificato esistente, anche limitati a porzioni degli immobili ovvero a singole componenti funzionali o impiantistiche, dovranno essere previste le relative opere di adeguamento alle presenti disposizioni. 4. La disposizione di cui al comma precedente può essere derogata in caso di oggettiva comprovata impossibilità e purché non siano peggiorativi dei livelli prestazionali esistenti.

Articolo 54. IDONEITÀ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 1. Le attività comportanti interazioni significative in termini meccanici, fisici e chimici con il terreno sono precedute da valutazioni preventive degli effetti indotti dall’opera in progetto, con indicazione delle eventuali misure di mitigazione degli effetti indesiderati, fermi restando gli accertamenti geologico-geotecnici prescritti dalle vigenti normative. 2. Prima di realizzare opere di qualsiasi natura su terreni e/o edifici che siano stati interessati da attività artigianali o industriali, dal deposito di materiali, prodotti, residui di lavorazioni, rifiuti o materiali insalubri, il sito interessato deve essere caratterizzato ed eventualmente bonificato secondo le norme vigenti in materia. 3. È necessario procedere preventivamente alla messa in sicurezza idraulica dell’area nel caso in cui il terreno sia soggetto all’invasione di acque superficiali o acque sotterranee causate dall’elevazione della falda, secondo gli studi vigenti sull’area.

Articolo 55. CARATTERISTICHE DEL LOTTO 1. I lotti edificabili, di primo impianto e non, di norma devono essere di forma regolare e provvisti di accesso carrabile diretto da strada pubblica o privata di conformazione e dimensioni adeguate. Il disegno dei lotti dovrà

risultare congruente alla trama urbana del contesto, e dovrà tener conte delle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti che, in caso di necessità, dovranno essere adeguate. 2. I lotti sui quali insistono complessi edilizi interessati da interventi di restauro o ristrutturazione edilizia cui consegua un incremento di carico urbanistico, dovranno comunque essere migliorati in termini funzionali e prestazionali secondo le indicazioni di cui al precedente comma. 3. Gli accessi carrabili ai singoli lotti, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, dovranno essere concepiti in funzione della dimensione e tipologia dell’insediamento assicurando soddisfacenti condizioni di visibilità e sicurezza. Gli innesti con la viabilità pubblica, da eseguirsi in piano, dovranno assicurare lo scambio agevole e le condizioni di sicurezza dei veicoli in ingresso ed in uscita. Le percorrenze e gli accessi pedonali dovranno essere, ove possibile, differenziati e totalmente indipendenti, anche in termini localizzativi, rispetto a quelle veicolari.

Articolo 56. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI Distanze minime dei fabbricati = D 1.Per nuovi edifici, ampliamenti e ricostruzioni salvo diverse indicazioni riferite alle singole zone o sottozone, valgono le seguenti disposizioni:

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D1 - Distanza dei fabbricati dal bordo stradale: 2. Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi non superiori a ml.1,50 , gli aggetti dei balconi non superiori a ml.1.60 e il confine stradale. 3. Per confine stradale si fa riferimento alla definizione dell'art.2, comma 1 del D.L. 30 aprile 1992 ( codice della strada) 4. Nelle zone territoriali omogenee A,B,C,D e F , qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri stradali , le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono quelle previste dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1.444 , art.9 che corrispondono a: m 5,00 per lato ,per strade di larghezza inferiore a m.7,00;

m. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00; m 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a m. 15,00; 5.Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e nelle zone di completamento è ammesso mantenere gli allineamenti esistenti . 6. Al di fuori delle zone territoriali A, B, C, D, e F, si applicano le distanze previste dal D.L. 30 aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni. D2 - Distanza tra le costruzioni e dai confini CC. 873 e seg.: 7. Per distanza dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo misurato in proiezione orizzontale congiungente i corpi di fabbrica e il confine di proprietà, con esclusione, degli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi non superiori a m 1,50 e degli aggetti dei balconi non superiori a m. 1,60 . 8. Per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione, la distanza minima è di norma mt. 5 dai confini di proprietà , salvo diverse disposizioni delle singole zone e ad eccezione del caso di costruzione in unione o in aderenza che è sempre ammesso nel rispetto del Codice Civile. 9. Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato , esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi non superiori a m 1,50 e gli aggetti dei balconi non superiori a m. 1,60 e l'edificio prospiciente. 10. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di interventi eseguiti a seguito di Piani Attuativi approvati dal Comune. 11. Fatte salve le zone A, le distanze fra costruzioni non devono essere inferiori a ml.10,00. Ai fini del calcolo delle distanze si ritengono le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni. Le ristrutturazioni edilizie sempreché conformi a quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile, non viene considerata nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanza tra fabbricati.

Disposizioni particolari 12. Tale minimo può essere ridotto a mi. 0,00 se preesiste parete non finestrata sul confine. Sono fatte salve le maggiori distanze derivanti dalla applicazione dell'alt. 9 DM. 2.4.1968 n. 1444 o da quanto stabilito nei piani particolareggiati. 13. Nella determinazione delle distanze degli edifici dal filo della strada dovranno essere osservate le prescrizioni dei D.M. n. 1404 dell'1.4.1968 e n. 1444 del 2.4.1968 . 14. Di norma la distanza minima dai confini degli edifici dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici, e potrà essere variata solamente qualora vi sia l'accordo tra i confinanti espresso in forma legale o con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 ed a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggiantisi. 15. Le distanze tra i fabbricati tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, in particolare si precisa che: a)- Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti anche non finestrate. L'obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggiano anche solo in parte: non opera invece quando le costruzioni pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante.. È possibile derogare a tale prescrizione nel caso di chiostre con

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il lato minore non inferiore a ml. 4,00 quando vi si affaccino esclusivamente servizi igienici, disimpegni, scale e corridoi. b). Sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme degli strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e relativi alle opere da realizzare. E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui vi sia l'accordo tra i confinanti espresso in forma legale o con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 ed a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggiantisi. E' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti, Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al punto 1 del presente articolo o alle disposizioni del D.M. 1444 quando ricadono all'interno di strumenti urbanistici particolareggiati previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia. 16. Le Distanze dalle strade devono essere considerate non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle

tavole dei vigenti strumenti urbanistici. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma nel caso che ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore ed a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici preventivi.

Capo II – Modalità costruttive e comfort delle costruzioni

Articolo 57. UBICAZIONE, ORIENTAMENTO, QUOTE ALTIMETRICHE 1. La collocazione del fabbricato sul lotto di pertinenza dovrà risultare congruente con il disegno del tessuto urbano esistente, in particolare per quanto attiene gli allineamenti e le altimetrie; dovrà inoltre risultare congrua con la previsione degli spazi di parcheggio previsti all’interno del lotto che dovranno essere localizzati e organizzati in modo da realizzare adeguati spazi di manovra dei veicoli. Nel caso di posti auto realizzati ai margini della carreggiata su aree private ricavate dall’arretramento delle recinzioni dai fronti strada, la manovra dovrà avvenire preferibilmente entro la linea che delimita la banchina o, diversamente, solo in condizioni di piena visibilità. 2. Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, l’orientamento e la conformazione dei fabbricati devono massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare in relazione all’uso delle fonti rinnovabili di energia. 3. Modifiche altimetriche del terreno dovranno evitare lo stillicidio di acque meteoriche sulla viabilità o su aree confinanti di altra proprietà.

Articolo 58. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

1. Le fondazioni, le strutture in elevazione, l’involucro, gli orizzontamenti, la copertura e gli elementi di ripartizione interna devono assicurare solidità, durevolezza, salubrità, isolamento termico ed acustico. Non sono ammessi materiali o modalità costruttive che non rispettino detti criteri.

2. Gli impianti devono comprendere almeno quello idrico, elettrico, produzione d’acqua calda sanitaria e, per gli edifici residenziali, di riscaldamento. 3. Gli impianti idrici dovranno assicurare il risparmio dell'acqua potabile mediante sistemi di riduzione e regolazione della pressione e dispositivi di areazione del flusso. Ove le condizioni di esercizio della rete pubblica lo rendano necessario gli immobili dovranno dotarsi in forma singola o condominiale di impianto di autoclave a gestione privata. Ogni unità immobiliare dovrà comunque essere provvista di un contatore; è fatto espresso divieto di derivarne nuove utenze non autorizzate. 4. Gli insediamenti artigianali e industriali che utilizzano acqua nel ciclo produttivo, dovranno essere provvisti di sistemi di depurazione delle acque reflue al fine di prevederne l’accumulo ed il riutilizzo per gli usi compatibili. 5. I nuovi insediamenti dovranno essere dotati di sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche in conformità a quanto disposto dai regolamenti in materia.

Articolo 59. COLLEGAMENTO ALLE RETI TECNOLOGICHE 1. L’allaccio alle reti tecnologiche dovrà avvenire in stretta conformità a quanto prescritto dai regolamenti degli Enti Gestori dei relativi servizi. L’organizzazione dei lotti e la rete dei collettori che raccoglie l’utenza dovranno essere congruenti al fine di ottimizzare la distribuzione minimizzando i percorsi. Ove possibile le reti tecnologiche dovranno

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sviluppare tracciati paralleli seguendo la medesima percorrenza. Tutte le reti tecnologiche dovranno essere sviluppate di norma su aree pubbliche o destinate a diventare tali a seguito di obblighi convenzionali. 2. Gli allacci provvisori a servizio dei fabbricati removibili, destinati ad attività temporanee, verranno rimossi integralmente al termine della attività. È vietato allacciare alle reti tecnologiche gli annessi rurali destinati alle attività agricole amatoriali. 3. La realizzazione delle opere di allaccio alle reti dei pubblici servizi è subordinata al rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia e alla specifica autorizzazione da ottenere da parte degli enti gestori, delle reti e, per quanto riguarda la manomissione del suolo pubblico, dall’ente proprietario del sedime interessato dai lavori.

Articolo 60. ISOLAMENTO UMIDITA’ 1. Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare intrinsecamente asciutti. 2. Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti. 3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento.

Articolo 61. REQUISITI MINIMI TERMICI E ACUSTICI 1. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e certificati nel rispetto dei requisiti termici ed acustici previsti dalle norme vigenti. Più in generale qualsiasi intervento edilizio dovrà perseguire criteri di miglioramento delle prestazioni acustiche e termiche dell’edificio. 2. Per quanto attiene i requisiti acustici e termici dovrà essere evitata la sovrapposizione o l’adiacenza di locali, ovvero la collocazione di impianti o attrezzature, quando possono derivarne interferenze acustiche o termiche indesiderate (a titolo esemplificativo servizi igienici sovrastanti camere da letto, impianti rumorosi limitrofi a pareti o finestre di locali abitativi, vani ascensore). È fatta salva la possibilità di adottare adeguate e comprovate misure di isolamento dirette ad assicurare il rispetto delle normative di settore. 3. L’isolamento in copertura mediante coibentazione dall’esterno non è ammesso qualora incida sui caratteri compositivi, in particolare la foggia e lo spessore delle gronde

Articolo 62. INTONACI E PAVIMENTI Tutte le pareti dei locali, che non siano rivestite di materiali idonei, dovranno essere interamente intonacate. Tutti i

locali, comprese le soffitte praticabili, i sotterranei, le cantine, dovranno essere pavimentati. I pavimenti devono avere la superficie resistente all'usura e priva di fessure, gli eventuali giunti dovranno essere suggellati. Pavimentazioni con particolari materiale potranno essere autorizzate in sede di rilascio della concessione per i locali con destinazioni d'uso speciali.

CAPO III – Requisiti minimi di abitabilità e agibilità

Articolo 63. REQUISITI MINIMI DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ 1. Gli ambienti destinati alla permanenza di persone devono rispondere a requisiti di funzionalità e di salubrità rispetto alle specifiche attività che vi si svolgono. 2. Gli ambienti destinati alla permanenza di persone, qualora non siano previsti sottostanti locali interrati o seminterrati devono avere il solaio del piano terra isolato con strato impermeabile e staccato dal terreno a mezzo di sottostante intercapedine o di vespaio areato. Il piano di calpestio deve risultare più alto del piano di campagna di almeno cm. 15. 3. Non sono ammessi ambienti destinati alla permanenza di persone completamente interrati. Le pareti dei locali seminterrati dovranno essere altresì isolate dal terreno mediante scannafossi o altri dispositivi idonei.

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4. Nel caso di tipologie edilizie particolari relative specialmente ad edifici di interesse pubblico, di interesse collettivo o a costruzioni di carattere sperimentale ed, inoltre, quando sussistano fondate esigenze di carattere funzionale o problemi di inserimento ambientale o architettonico ed in particolari casi di interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, su parere favorevole dell’A.S.L., potranno essere consentiti ambienti destinati alla permanenza di persone anche con calpestio inferiore al livello di campagna purché siano adottati tutti gli opportuni accorgimenti tecnici per salvaguardare la salubrità dei locali stessi. 5. Le parti dell'edificio interrate, e come tali valutate al fine del calcolo del volume, potranno essere utilizzate soltanto come locali accessori (categoria S di cui all’art. 3.3.2) e, nel caso in cui sia previsto uno scannafosso d'isolamento coperto o scoperto di larghezza inferiore a mt. 1,50, le eventuali finestre dovranno essere realizzate sopra il limite superiore dello scannafosso. 6. Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza superiore a mt. 1,50 le parti dell'edificio, prospettanti lo

scannafosso stesso non potranno essere considerate come interrate e, pertanto, dovranno essere integralmente computate come volumi fuori terra; anche in questo caso i locali prospettanti lo scannafosso potranno essere utilizzati soltanto come locali accessori (categoria S di cui all’art. 3.3.2). 7. Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza maggiore di metri 5,00, possono essere ammessi ambienti destinati alla permanenza di persone, purché il muro a retta fronteggiante detti locali non sia di altezza superiore a mt. 2,00. 8. Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, è ammissibile l'utilizzazione da parte di privati di strisce di terreno pubblico per la creazione d'intercapedini d'isolamento, purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere; le griglie d'areazione, eventualmente aperte sul marciapiede, devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e non costituire pericolo per i pedoni.

Articolo 64. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 1. I locali di Categoria A sono destinati all’abitazione, alla permanenza o all’attività di persone e vengono classificati come segue: A1:

soggiorno, pranzo, cucina e camera posti in edifici d’abitazione sia individuale che collettiva;

uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, ambulatori e locali destinati ad attività fino alle dimensioni dell’esercizio di vicinato

A2:

locali destinati ad attività superiori alle dimensioni dell’esercizio di vicinato, sale d'esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

laboratori scientifici e tecnici, servizi igienici in edifici scolastici, di cura ed ospedalieri;

officine meccaniche, laboratori industriali o artigianali, mense;

autorimesse destinate al posteggio delle macchine e locali dove vengano effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico e scarico.

2. I locali di Categoria S, ovvero i locali accessori, sono quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e vengono classificati come segue:

S1:

servizi igienici; S2:

scale che collegano più di due piani;

corridoi e disimpegni qualora non superino 12 mq. di superficie e/o ml. 8 di lunghezza, sempre che non abbiano le caratteristiche dei locali di categoria “A”;

magazzini e depositi in genere;

autorimesse private o condominiali di capienza superiore a due posti-macchina;

salette di macchinari che necessitano d’avviamento o di sorveglianza non continua;

lavanderie e stenditoi, privati e condominiali.

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S3:

vani scale colleganti, al massimo, due piani d'abitazione;

disimpegni;

autorimesse di capienza non superiore a due posti macchina;

salette di macchinari con funzionamento automatico (salvo particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza d’impianto e di gestione);

ripostigli; S4:

cantine; S5:

soffitte e sottotetti.

3. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia. 4. Sono fatte salve le specifiche norme di settore

Articolo 65. CARATTERISTICHE GENERALI DEI LOCALI 1. 1. In tutti gli interventi edilizi a carattere residenziale devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.M. 5.7.1975. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, senza mutamento della destinazione d’uso, quando non sia possibile per ragioni di tutela dell’immobile conseguire i requisiti richiesti dal D.M. 5.7.1975, deve essere assicurato il massimo livello di prestazioni ottenibile in rapporto alle caratteristiche dell’immobile. Non sono in ogni caso ammessi interventi peggiorativi della situazione in atto. 2. In tutti gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di luoghi di lavoro devono essere rispettate le disposizioni previste norme specifiche di settore che prevalgono rispetto alle norme del presente regolamento edilizio. 3. Tutti i locali di categoria A, S1 ed S2 devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 della L. 166 del 27/5/1975. Le finestre, che contribuiscono alla verifica dei rapporti areoilluminanti, devono distribuire regolarmente la luce nell'ambiente ed essere poste sulle pareti verticali del vano, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore. Nel caso di recupero degli edifici esistenti, ed al solo fine del raggiungimento dei requisiti minimi di areazione ed illuminazione previsti al comma seguente, è ammesso conteggiare anche l’apporto fornito dai lucernari filo falda o abbaini, fino ad una massimo di 1/2 delle superfici minime prescritte.

4. I locali di categoria A devono avere le seguenti caratteristiche, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore:

superficie minima mq. 9,00 per le camere da letto singole, 14 per i locali soggiorno e per le camere da letto doppie, ad eccezione dei locali destinati a negozio per i quali la superficie minima ammissibile è di mq. 20 escluso i servizi;

R.A.I., rapporto tra superficie finestrata apribile e superficie del pavimento non inferiore a 1/8 da incrementare nel caso in cui la profondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra, misurata dal pavimento, (o la maggiore di esse nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata di una quota pari ad 1/10 della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità;

larghezza minima del vano, delimitata da pareti, mt. 2,00, salvo lo spazio destinato alla collocazione di armadiature o all’apertura della porta di accesso al vano;

altezza minima utile di mt. 2,70 per i locali di categoria A1 e di mt. 3,00 per i locali di categoria A2.

Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima utile deve essere individuata quale l’altezza media del vano, con un’altezza minima di mt. 2,20.

5. I locali di categoria S, ad eccezione dei locali S5, devono avere le seguenti caratteristiche, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative di settore:

altezza utile minima di mt 2,40, ad eccezione per i locali di categoria S4 e per i seguenti locali di categoria S3: autorimesse di capienza non superiore a due posti macchina, salette di macchinari con funzionamento automatico, la cui altezza utile minima è di mt 2,00. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima utile deve essere individuata quale l’altezza media del vano, con un’altezza minima di mt. 1,80;

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Capo III – Caratteristiche degli alloggi

Articolo 66. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI 1. Al fine di favorire il benessere degli occupanti, l’igiene e la salute dei fruitori e degli interessati, nella realizzazione degli interventi finalizzati alla nuova costruzione di alloggi, al recupero e riuso a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente, dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

DIMENSIONAMENTO

Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una camera da letto ed un servizio igienico. I vari spazi costituenti l’alloggio potranno anche non essere delimitati da pareti, in questo caso la superficie utile del vano dovrà corrispondere alla somma delle superfici minime dei vani previste agli articoli che precedono.

Ogni alloggio deve avere una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14. Qualora lo spazio di cottura sia ricavato direttamente nella stanza di soggiorno la superficie minima della medesima dovrà essere incrementata di mq. 1,50.

Gli alloggi mono stanza, per una sola persona, fatto salvo quanto sopra specificato, dovranno avere superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 per quelli per due persone.

A prescindere dal numero di vani che lo compongono, ciascun alloggio dovrà comunque garantire una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per ciascuno dei primi 4 abitanti, a mq. 10 per ciascuno dei successivi.

AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE

Ai fini della verifica del rapporto tra superficie delle finestre e superficie del pavimento, di cui al precedente art. 3.3.3, commi 3 e 4, 2^ alinea, non sono ammessi locali di abitazione permanente che presentino profondità oltre 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra. Tali norme si applicano anche ai locali d’angolo ed ai locali con finestre contrapposte, soltanto quando l’eccesso di profondità si riscontri nei confronti di tutte le finestre presenti.

Le finestre dei locali di abitazione permanente devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano la schermatura e/o l’oscuramento.

Ciascun alloggio dovrà essere aerato mediante aperture ubicate in modo tale da garantire la ventilazione trasversale (e cioè mediante aperture ubicate su due fronti contrapposti) o la ventilazione d’angolo (e cioè mediante aperture ubicate su fronti ortogonali o comunque inclinati non meno di 45° l’uno rispetto all’altro). Il requisito si considera soddisfatto anche quando la ventilazione è conseguita mediante aperture prospettanti su cortili o su chiostrine, o se l’alloggio si sviluppa su più piani.

Le prescrizioni di cui al punto precedente non si applicano in caso di alloggi di superficie utile netta fino a mq. 40, i quali potranno, pertanto, essere aerati anche mediante aperture ubicate su un solo fronte

dell’edificio.

Nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente con tipologia non residenziale è ammessa la realizzazione di alloggi monostanza, anche di dimensioni superiori a mq. 40, con affaccio su un solo fronte, purché siano garantiti i requisiti dei rapporti tra superficie utile e superficie finestrata di cui al presente regolamento.

Per gli interventi da eseguirsi sugli edifici di valore storico-architettonico, tipologico, così come classificati dagli strumenti urbanistici comunali, l’adeguamento delle superfici areoilluminanti non è richiesto ogni qualvolta risulti non compatibile con il mantenimento delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del manufatto, sempre che l’intervento non comporti peggioramento della situazione preesistente.

ASPETTI QUALITATIVI

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza da bagno corredata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. Tale stanza dovrà essere collocata su orizzontamenti che abbiano caratteristiche di principalità.

SUPERFICIE ACCESSORIA

Qualora gli alloggi siano collegati direttamente con ambienti ricavati su orizzontamenti che abbiano caratteristiche di accessorietà, la superficie accessoria non potrà essere superiore a quella dell’alloggio stesso.

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CAPO IV- Caratteristiche dei locali e degli ambienti di lavoro

Articolo 67. CARATTERISTICHE DEI LOCALI E AMBIENTI DI LAVORO 1. Il presente articolo recepisce gli indirizzi tecnici di igiene edilizia per i luoghi e gli ambienti di lavoro, approvati con Decreto Dirigenziale Regione Toscana, n. 007225 del 18/12/2002. 2. In caso di aggiornamento delle disposizioni regionali, queste ultime prevalgono automaticamente sulle disposizioni di seguito riportate 3. Sono oggetto dei seguenti indirizzi tecnici tutti gli edifici in cui è previsto l`inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito e/o la movimentazione di merci e sostanze.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alla normativa vigente riguardante l’igiene e la sicurezza del lavoro ed alle norme di buona tecnica progettuale. E’ fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89). Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione e manipolazione di alimenti e bevande si richiamano, inoltre, le specifiche norme di igiene. 4. Gli indirizzi tecnici riportati nel presente articolo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d`uso e gli inizi di nuove attività. Ristrutturazioni, variazioni di destinazione d`uso, inizi di nuove attività in fabbricati esistenti o interventi nei centri storici in difformità ai presenti indirizzi, possono essere ammessi, su parere dell’ASL competente per territorio, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza o comunque il rispetto della normativa vigente in materia. 5. Ai fini dell’applicazione dei presenti indirizzi tecnici si definisce:

- ALTEZZA MEDIA = altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l’altezza del piano di imposta e l’altezza massima all’intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l’altezza è determinata dalla media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

- ALTEZZA MINIMA = in riferimento ai locali con copertura inclinata o variabile, è l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest’ultimo.

- SUPERFICIE UTILE = superficie del locale al netto delle murature.

- SUPERFICIE ILLUMINANTE = superficie trasparente totale delle aperture attestate su spazi esterni. Per il computo delle superfici trasparenti dei lucernai, sheed, lanterne e porte, devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nel corso dei presenti indirizzi tecnici. La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più

bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

- SUPERFICIE APRIBILE = superficie totale degli infissi apribili che danno adito a spazi esterni. Per il computo delle superfici delle porte e portoni devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento

riportati nei presenti indirizzi tecnici.

6. Ai fini dell’applicazione dei presenti indirizzi tecnici, i locali degli edifici di cui sopra sono così classificati:

- LOCALI DI CATEGORIA 1 - Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d’uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria. Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti).

- LOCALI DI CATEGORIA 2 - Uffici di tipo amministrativo e direzionale - Studi professionali - Sale lettura, sale

riunioni - Ambulatorio aziendale/camera di medicazione. - Refettorio - Locali di riposo

- LOCALI DI CATEGORIA 3 - Spogliatoi - Servizi igienici - WC - Docce - Disimpegni - Archivi e magazzini senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per

convenienza mercantile).

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Articolo 68. CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI CATEGORIA 1.

- ALTEZZE. Per i locali di categoria 1 l’altezza media deve essere non inferiore a ml. 3 - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Per i locali con copertura inclinata o variabile, l’altezza

minima deve essere almeno 2,20 m.

- SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI. Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere mq. 9.

- ILLUMINAZIONE NATURALE. I locali appartenenti alla categoria 1 devono essere illuminati con luce naturale

proveniente da aperture attestate su spazi esterni. La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è compresa tra mq 100 e 1000;

1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 100, se la superficie del locale è superiore a mq

1000.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;

il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a

sheed o a lanterna;

Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da cm 80 dal pavimento.

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra dal pavimento.

Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi

che non prevedono la permanenza di addetti (salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura).

Su parere dell`Azienda USL competente per territorio, possono essere ammessi parametri inferiori, rispetto ai valori sopra riportati, ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate. In tali casi l’idoneità del locale sarà limitata all’attività lavorativa dichiarata, fatto salvo quanto specificato al punto "Illuminazione e

areazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico".

REQUISITI DELLE FINESTRE. Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. l’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo. Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e

l`eventuale esodo dall`ambiente di lavoro.

ILLUMINAZIONE NOTTURNA ESTERNA. Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna

devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

AREAZIONE NATURALE. Tutti i locali appartenenti alla categoria 1 devono essere dotati di superfici apribili

attestate su spazi esterni e con comandi ad altezza d’uomo.

La superficie apribile deve corrispondere ad almeno:

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1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq;

1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq, se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 mq;

1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,5 mq, se la superficie del locale è superiore a 1000 mq.

Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell’aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi (quali ad esempio gli evacuatori statici4 e/o ventilatori).

Come parametro di riferimento le porte e i portoni, comunicanti direttamente con l’esterno, possono essere compresi

nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria. Per i piccoli fondi commerciali sino a mq 100 di superficie utile le porte possono costituire il totale della

superficie apribile.

AREAZIONE FORZATA. L’impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell’areazione naturale.

Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali areati artificialmente, o in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti

bancari), può essere fatto ricorso alla areazione forzata.

I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. Dove si preveda un sistema di

ricambio d’aria forzato:

l’aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339

devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell’aria convenientemente riscaldata e umidificata. 60

ILLUMINAZIONE E AREAZIONE DEI LOCALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA APERTI AL PUBBLICO. Nei locali aperti al pubblico e destinati ad esposizione e vendita, su parere dell’Azienda USL competente per territorio, possono essere autorizzate aree sprovviste di illuminazione e areazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di areazione e illuminazione artificiali.

Articolo 69. CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI CATEGORIA 2 E 3. ALTEZZE LOCALI CATEGORIA 2. Per i locali di categoria 2 l’altezza media deve essere non inferiore a m 2,70 - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Per i locali a copertura inclinata o variabile l’altezza minima deve essere almeno 2,20 m. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi

fissi.

ALTEZZE LOCALI CATEGORIA 3. Per i locali di categoria 3 l’altezza media deve essere non inferiore a m 2,40 - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Per i locali a copertura inclinata o variabile l’altezza minima deve essere almeno 2,00 m. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere

esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

SUPERFICIE DEI LOCALI DI CATEGORIA 2. Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere

architettoniche, per i seguenti locali di categoria 2 la superficie utile minima deve essere:

* uffici, studi professionali 5 mq per addetto, con una s.u. minima di m 29;

* ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti) s.u. minima mq 9;

* sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti) mq 1,5 per utilizzatore per turno, con s.u. minima di mq 9.

Superficie dei locali di categoria 3. Per i seguenti locali di categoria 3 devono essere rispettate le seguenti s.u.

minime:

* spogliatoi (quando previsti): mq 1,2 per addetto per turno, con lato minimo di m 1,2 e s.u. minima di mq 4;

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* servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno mq 2; nel caso che il lavabo sia posto nell’antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 mq con lato minimo

comunque non inferiore a m 0,9. Il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di mq 1,5.

PER I LOCALI DI CATEGORIA 3, ACCESSORI AD AMBIENTI LA CUI DESTINAZIONE D’USO PREVEDE LA PRODUZIONE E MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è fatto salvo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, di alimenti e bevande. I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno. Illuminazione naturale dei locali di categoria 2. I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su

spazi esterni.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

* 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

* 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq 100.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

* il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;

* il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a

lanterna.

Illuminazione naturale dei locali di categoria 3. I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale

REQUISITI DELLE FINESTRE. Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Tutte le superfici finestrate

devono essere accessibili alle pulizie, anche per la parte esterna.

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380). Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonchè la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo. Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento particolari, sia generale che localizzato (es. videoterminali), queste devono risultare confortevoli per gli addetti (D.Lgs. 81/2008). Per i locali di categoria 2 e 3, analogamente ai locali di categoria 1, è opportuno che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l`eventuale esodo dall`ambiente di lavoro.

ILLUMINAZIONE NOTTURNA ESTERNA. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna

devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

AERAZIONE DEI LOCALI DI CATEGORIA 2. Per i locali di categoria 2, le esigenze di ventilazione naturale

comportano una superficie apribile attestata su spazi esterni pari a:

* 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

* 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq

100.

Come parametro di riferimento le porte comunicanti direttamente con l’esterno possono essere comprese nel computo

della superficie apribile.

L’impianto di areazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell’areazione naturale. In caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), potrà essere fatto ricorso alla areazione forzata. I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L’aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339. Devono essere predisposti adeguati sistemi di

remissione dell’aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata.

AERAZIONE DEI LOCALI DI CATEGORIA 3. Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3, possono essere privi di areazione naturale ad esclusione di servizi igienici - wc e spogliatoi per i quali, in caso di superficie

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apribile, attestata su spazi esterni, assente o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto

ricorso all’areazione forzata. I flussi di areazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

In caso di servizi igienici privi di areazione naturale, l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti

per ogni utilizzazione dell`ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

Articolo 70. LOCALI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI. CUCINE E MENSE CON PREPARAZIONE CIBI. Qualsiasi luogo di preparazione e/o manipolazione di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria. Tali locali pertanto devono rispondere ai requisiti previsti dalla

normativa specifica e dalle norme e regolamenti in materia di alimenti e bevande.

REFETTORI AZIENDALI. Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio deve essere disponibile acqua corrente potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano adottati sistemi di approvvigionamento autonomo, si fa riferimento alla specifica normativa di settore. I pavimenti e le superfici delle pareti devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile fino ad un`altezza di almeno m. 2. Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande, questo deve esser dotato di una canna fumaria e rispettare le norme vigenti in materia. Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

AMBULATORI E SALA MEDICAZIONE AZIENDALE. Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti ad ambulatorio o sala medicazione deve essere disponibile acqua corrente potabile; i pavimenti e le superfici delle pareti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un’altezza di almeno m. 2. L’ambulatorio o sala medicazione deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

LOCALI SOTTERRANEI, SEMISOTTERRANEI ED EQUIPARABILI A LOCALI FUORI TERRA Ai fini dell`applicazione dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 detti locali vengono cos’ classificati:

sotterraneo - quando il piano orizzontale contenente l`intradosso del solaio di copertura del locale risulta

sotto o al pari del piano di campagna;

semisotterraneo - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compresa tra m 1,20 e l’altezza del locale;

equiparabile a locale fuori terra - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a m 1,2 oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di

campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa.

Si definisce piano di campagna la superficie riconducibile o associata all’orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata. In caso di terreni in pendenza, il piano di campagna viene riferito alla superficie

corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

E’ vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, o per attività che non danno luogo ad emanazioni nocive o che non espongono i lavoratori a temperature eccessive, può essere richiesta deroga per l’utilizzo, all’Azienda USL

competente per territorio.

Articolo 71. PARAMETRI IGIENICO DIMENSIONALI DEI LOCALI a) Per i locali sotterranei o semi sotterranei può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa, se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

a.1) altezza interna utile, illuminazione ed areazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra di

pari categoria;

a.2) attività lavorativa non ricompresa tra quelle di cui all’art. 33 del D.P.R. 303/56 e/o comunque

comportante l'utilizzo di sostanze nocive

a.3) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:

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a.3).1. un piano sottostante cantinato;

a.3).2. un vespaio ventilato di altezza non inferiore a cm 50;

a.3).3. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l`umidità del suolo;

a.4) pareti contro terra rese libere dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:

a.4).1. realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell`interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture areanti del vespaio;

a.4).2. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l`umidità del suolo;

a.5) protezione dall`umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione

tecnica e dagli elaborati grafici;

a.6) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

b) Nei locali equiparabili a quelli fuori terra può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti

condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

b.1) altezza, illuminazione ed areazione naturali con le stesse caratteristiche e parametri previsti per i locali di

lavoro fuori terra di pari categoria;

b.2) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:

b.2).1 piano sottostante cantinato;

b.2).2. vespaio ventilato di altezza inferiore a 50 cm., o mediante idonei materiali che garantiscano

adeguata protezione contro l`umidità del suolo;

b.3) porzione dei muri perimetrali contro terra resa libera dal terreno circostante tramite una delle seguenti

soluzioni:

b.3).1. realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell`interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture

areanti del vespaio;

b.3).2. impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l`umidità del suolo;

b.4) protezione dall`umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione

tecnica e dagli elaborati grafici;

b.5) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

Articolo 72. REQUISITI DI IGIENE EDILIZIA PER STRUTTURE SANITARIE (STUDI MEDICI ECC. ). La strutture sanitarie devono essere dotate dei seguenti locali:

1) sala d’attesa - superficie minima mq 9 e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2.

2) sala visite - superficie minima mq 9 e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2, con pareti lavabili e disinfettabili per un’altezza di almeno 2 metri e tinteggiate con colori chiari; dotata di lavabo a comando non manuale, eccetto il caso in cui comunichi direttamente con il servizio igienico ad uso esclusivo del personale sanitario.

3) servizio igienico per il pubblico - nel caso la sala visite sia dotata di servizio ad uso esclusivo del personale sanitario, deve essere obbligatoriamente previsto il servizio igienico per il pubblico. I pavimenti di detti ambienti

dovranno essere realizzati con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

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ALTRE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO.

Porte, vie e uscite di emergenza. Le porte dei locali di lavoro, le vie e le uscite di emergenza devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Scale e parapetti. I parapetti e le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo. Fermo restando quanto sopra, sono ammesse le scale a chiocciola esclusivamente per accedere a locali accessori, non utilizzati come depositi funzionali all’attività e che non comportano presenza di

personale. Le scale a chiocciola devono inoltre garantire una pedata superiore a cm 30 nella linea di passo.

Dotazione dei servizi igienico assistenziali. Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

* wc, preferibilmente distinti per sesso; 63

* lavandini

Nei casi in cui risultano necessari, sulla base della normativa vigente, devono essere presenti:

* docce, distinte per sesso;

* spogliatoi, distinti per sesso;

* ambulatorio / camera di medicazione;

* refettorio;

* locale di riposo.

E` opportuno che il numero dei servizi igienico assistenziali rispetti le seguenti indicazioni:

* wc: almeno uno ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti;

* lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti;

* docce: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Il numero di docce dovrà essere aumentato qualora effettive esigenze, dovute alle lavorazioni svolte, lo richiedano.

Articolo 73. SOPPALCHI I soppalchi, cioè i piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, areazione ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc.

debitamente progettati);

b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale;

c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con

soppalco;

d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l`altezza media tra il piano di calpestio

e il relativo soffitto sia almeno m 2,7;

e) altezza minima pari ad almeno m 2,20, per uso deposito senza presenza di lavoratori;

f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell`ambiente unico. Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni.

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I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni

verso il vuoto, scale, accessi e uscite.

Articolo 74. LOCALI DI RICOVERO Nel caso di attività lavorative comportanti rischio di esposizione al piombo o all’amianto, devono essere predisposte

aree speciali che consentano di sostarvi senza il rischio di contaminazione.

Analoghi locali di ricovero è opportuno che vengano previsti negli ambienti di lavoro ove sono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni.

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TITOLI V) DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI

COSTITUTIVI DEGLI EDIFIC CAPO I - DEFINIZIONE DI ELEMENTI COSTRUTTIVI O DI CORREDO DELLE

COSTRUZIONE: vedi allegato “2

CAPO II – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEGLI EDIFICI

Articolo 75. CUCINE AD USO RESIDENZIALE 1. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costituzione, devono essere provviste di un locale cucina di superficie non inferiore a 8 mq, dotato di finestra apribile. 2. In alternativa al locale cucina possono essere realizzati:

Angoli cottura, da realizzare nei locali soggiorno/pranzo aventi dimensioni di almeno 14 mq, in tal caso la superficie minima del vano dovrà essere pari a mq. 15,50 e dovrà rispondere ai requisiti minimi per i locali di categoria A;

Cucine in nicchia, locali di superficie complessiva non inferiore a mq. 4,00, altezza media non inferiore a ml. 2,40, altezza minima di ml. 2,00 e cubatura massima di mc. 15, se comunicanti con altro vano, di cubatura non inferiore a mc. 25, a mezzo di apertura di luce non inferiore a mt. 1,80, anche suddivisa in due parti. La cucina in nicchia deve essere dotata di canna fumaria e di presa d’aspirazione indipendente di almeno 200 cmq. di sezione. Le superficie areoilluminanti dovranno essere dimensionate tenendo conto della somma della superficie del locale soggiorno e della cucina in nicchia.

3. Tutte le superfici delle pareti poste in corrispondenza dei piani di lavoro dovranno essere lavabili. 4. Ogni locale cucina, cucina in nicchia o angolo cottura dovrà essere dotato di una canna fumaria prolungata oltre la copertura in modo da posizionare il punto di immissione dei fumi della combustione in atmosfera, al di fuori dell’area di reflusso calcolata secondo la pendenza della falda della copertura (rif. Norme UNI-CIG 7129). 5. Le norme del precedente punto d) non trovano applicazione nel caso di fuochi alimentati elettricamente, dotati di canna fumaria filtrante.

Articolo 76. SERVIZI IGIENICI 1. Tutte le unità immobiliari, qualsiasi sia la loro destinazione devono essere dotate di almeno un servizio igienico. 2. I servizi igienici (S1), fatti salvi i contenuti di cui all’ articolo 3.3.6 o norme specifiche di settore, non potranno avere superficie inferiore a mq. 2,50, compreso l’eventuale antibagno lato minore inferiore a mt. 1,0.

3. I bagni privi di finestre apribili dovranno essere dotati di aspirazione forzata collegata all’illuminazione e temporizzata. I condotti di ventilazione, sempre provvisti di dispositivi antiriflusso, convoglieranno le esalazioni sul tetto: ove ciò non risulti possibile, per motivata impossibilità tecnica derivante da interventi sull’esistente, potranno essere valutate soluzioni alternative previo parere A.S.L. 4. Le unità immobiliari ad uso residenziale devono essere provviste di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 2,50 mq. e lato minimo non inferiore a ml. 1,50, completo di lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca, con pareti lavabili. Il bagno dovrà essere sempre disimpegnato dai locali di categoria “A” anche mediante antibagno, eventualmente provvisto del solo lavabo. Il disimpegno non è prescritto esclusivamente nei seguenti casi:

si realizzino ulteriori bagni, oltre al bagno principale, ad uso esclusivo di una sola camera o per bagni posti su livelli aventi le caratteristiche di piani accessori,

si realizzi un alloggio privo di pareti divisorie tra i vani, in questo caso l’accesso diretto al servizio igienico non deve affacciarsi sullo spazio adiacente alla zona cottura o alla zona pranzo.

5. Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, tutte le unità immobiliari diverse dal residenziale e nelle quali sia prevista la permanenza di persone, devono essere dotate di un servizio igienico, comprendente almeno lavabo e wc, opportunamente disimpegnato.

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Articolo 77. SCALE 1. Per gli edifici d'abitazione è prescritta almeno una scala continua, dalla base alla sommità, ogni 400 mq. di superficie coperta o frazione residua superiore a 100 mq; per gli altri usi prevalgono le norme specifiche di settore, riferite all’attività alla quale sono destinati gli edifici. 2. In generale, salvo diverse prescrizioni da parte della Commissione Edilizia in relazione al numero degli appartamenti e dei servizi ed all'ampiezza degli stessi, la larghezza netta libera delle rampe non può essere inferiore a mt. 1,20 e pedata minima di 30 cm., al finito mentre la larghezza netta libera delle rampe che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico non deve essere inferiore a mt. 0,90 e pedata 0,25 al finito. In entrambi i casi il rapporto derivante dal doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. I locali di categoria A, SI ed S2 non potranno ricevere aria e luce dalle scale, quelli S3 non potranno ricevere aria dalle scale. Le scale interne alle singole unità immobiliari ad uso residenziale, che siano di collegamento tra i locali principali, potranno essere realizzate anche di tipologia a chiocciola o con ventaglio, purché sia garantita una pedata di profondità media pari ad almeno cm 28 e profondità minima di almeno cm 16. 3. Il parapetto delle scale deve sempre presentare le seguenti caratteristiche: - altezza minima rispetto al livello di calpestio più alto non inferiore a ml. 1,00, - realizzazione con elementi non scalabili, in particolare con riferimento all’utenza infantile, - disegno inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro, - dimensionamento strutturale adeguato alle sollecitazioni derivanti dallo specifico utilizzo. 4. E' vietato costruire scale in legno quando queste debbano servire più unità immobiliari, almeno che non siano inserite in un edificio progettato con struttura portante in legno, mentre ne è ammesso l’uso negli edifici residenziali unifamiliari, o per collegare locali posti su orizzontamenti aventi carattere di accessorietà. 5. E' ammessa la costruzione di scale esterne solo nel caso in cui siano colleganti i primi due piani d'abitazione. 6. Le norme suddette si applicano per tutti gli edifici qualora non sussistano disposizioni particolari di legge o di regolamento, specifiche per le varie destinazioni d’uso o per le attività insediate.

Articolo 78. CORRIDOI E DISIMPEGNI I corridoi ed i disimpegni, fatte salve le norme specifiche di settore, devono avere il lato minore non inferiore a 1 m ed altezza media non inferiore a m. 2,40 e devono comunque rispettare le vigenti normative in materia di accessibilità per i portatori di handicap.

Articolo 79. ANDRONI D’INGRESSO Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo

stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi devono presentare una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.

Articolo 80. SOPPALCHI 1. La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga le caratteristiche di abitabilità/agibilità. La superficie del soppalco non potrà comunque eccedere 1/3 della superficie netta dell’intero vano soppalcato. 2. Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml. 2,40 e quello soprastante i soppalchi un’altezza minima pari 1,80. 3. non devono essere mai presenti delimitazioni anche trasparenti degli ambienti che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco 4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di soppalchi con caratteristiche diverse a quelle prescritte nei commi precedenti, a condizione che l’intervento non ne preveda l’ampliamento e che comunque non comporti peggioramento della situazione preesistente.

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5. Sui soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro artigianale o industriale dovranno essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg/ mq), così come questo risulta dal progetto strutturale

Articolo 81. CORTILI 1. Ai fini del presente Regolamento si definisce come cortile lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continuativa di persone. 2. Fatte salve specifiche previsioni planivolumetriche di piani attuativi, negli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, i cortili devono mantenere la la distanza tra una parete finestrata e quella opposta se di diversi edifici non deve essere inferiore a mt. 10,00, fermo restando che il cortile non può avere superficie inferiore a mq. 60; 3. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia relativi ad edifici che presentino legittimamente una distanza inferiore a mt 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, tale distanza può essere ridotta a mt. 6,00, 4. Gli interventi su cortili esistenti che presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento devono, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali di cui ai commi precedenti; quando il miglioramento non risulti possibile, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile irregolare sono ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto. 5. Quando il cortile abbia andamento verticale irregolare con incremento dell’area progredendo dal basso verso l’alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. 6. Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d’aria di locali in cui vengono esercitare attività che possono essere causa di insalubrità.

Articolo 82. CHIOSTRINE 1. Ai fini del presente Regolamento si definisce come chiostrina lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali rispondano alle prescrizioni del presente articolo, ma siano insufficienti a qualificarlo come cortile. 2. Negli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, le chiostrine devono rispettare le seguenti prescrizioni:

A) la superficie della chiostrina non deve mai essere inferiore a mq. 12,00; B) il lato minore della chiostrina non deve mai essere inferiore a mt. 3,00;

3. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 15 del R. U. , la realizzazione o la modifica di

chiostrine è soggetta alle seguenti prescrizioni: A) la superficie della chiostrina non deve mai essere inferiore a mq. 10,50 B) il lato minore della chiostrina non deve mai essere inferiore a ml. 3,00

Le norme di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano alle chiostrine di edifici esistenti che, nel loro stato attuale, soddisfino i requisiti previsti per le chiostrine degli edifici di nuova costruzione, per le quali si applicano le norme di cui al precedente comma 2. 4. Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, devono, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali di cui ai commi precedenti. Quando il miglioramento non risulti possibile od opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sulla chiostrina irregolare saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto. Ai fini del presente comma si precisa che, ferme restando le prescrizioni del presente Regolamento in materia di rapporti aeroilluminanti, si considera peggioramento il passaggio da un uso che prevede la presenza saltuaria di persone ad altro uso che invece ne preveda la presenza continuativa, risultando invece sempre ammesso sia il passaggio inverso che quello tra usi che comunque già prevedano presenza saltuaria di persone (locali di abitazione non permanente, locali non abitabili). 5. Quando la chiostrina abbia andamento verticale irregolare con incremento dell’area progredendo dal basso verso l’alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione. In tal caso sono considerate chiostrina e pertanto suscettibili di consentire l’apertura di finestre di locali di abitazione

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non permanente le sole porzioni sovrastanti la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 6. Analogo procedimento di verifica è ammesso nel caso di chiostrine che soddisfino i requisiti richiesti solo per la porzione superiore anzichè per l’intero loro sviluppo in altezza. In tali casi è ammesso considerare tali spazi scoperti come chiostrine limitatamente al tratto sovrastante la quota dalla quale risultino integralmente rispettate le prescrizioni del presente articolo. 7. Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto o su cortile regolamentare) di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie aeroilluminante minima prescritta dal presente Regolamento.

Articolo 83. CAVEDI 1. Ai fini del presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina. 2. I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili. 3. Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l’utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano. 4. Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, deve essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso deve inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.

Articolo 84. SOTTOTETTI E SOFFITTE 1. In edifici con copertura a falde inclinate, è ammesso l’inserimento di solai piani per ricavare dei vani sottotetto, al fine della valutazione dell'altezza minima utile prescritta dal precedente TITOLO IV - CAPO III, si considera la media delle altezze. 2. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia non sono ammessi locali di categoria A se l'altezza minima è inferiore a mt. 2,20 e non sia previsto comprovato ed efficace isolamento termico. 3. Per gli interventi sugli edifici esistenti vale quanto disposto dalla normativa vigente per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi (LR 5/2010).

4. Nei casi in cui sia prevista la realizzazione di solai strutturali piani (paralleli al piano di calpestio) la verifica relativa all’altezza media andrà fatta assumendo come parametro di riferimento l’altezza media ponderale. 5. Inoltre, laddove per motivi funzionali o distributivi siano realizzate tramezzature che configurino dei vani, l’altezza media o l’altezza media ponderale dovrà essere verificata per ciascuno di essi. 6. Nei suddetti locali potrà essere ricavato un servizio igienico accessorio, integrativo degli impianti sanitari del piano principale, che risponda ai requisiti di cui TITOLO IV - CAPO III , ed al presente articolo. 7. Sono ammesse deroghe soltanto nel caso di recupero dei sottotetti esistenti nei casi previsti dalla L.R. 5/2010

Articolo 85. COPERTURE 1. Le coperture, quale elemento architettonico di conclusione dell'intere edificio, devono essere analiticamente descritte nel progetto. 2. Le coperture dovranno assicurare la perfetta tenuta d'acqua e garantire che l'umidità non passi nei locali sottostanti, in particolare, nel caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà avere una pendenza minima del 2% ad essere impermeabilizzata estendendo l'intervento anche alle strutture verticali per almeno cm.15

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3. Nelle zone A e in tutti gli edifici vincolati ai sensi del D. lgs 42/2004 e a quelle ai quali è attributo un valore storico testimoniale dagli strumenti urbanistici , i manti delle coperture a falde esistenti, realizzati con embrici e coppi, devono essere conservati, reintegrati o sostituiti con manti analoghi; allo stesso modo vanno mantenuti e restaurati i lastrici solari dei suddetti edifici e pertanto non è ammesso applicare e lasciare in vista guaine e vernici impermeabilizzanti. 4. Sugli edifici di nuova costruzione, i manti di copertura dovranno essere realizzati, nel caso di copertura a falde, con i materiali e i colori più idonei ad armonizzarsi con quelli degli edifici circostanti, mentre, nel caso di coperture piane, possono essere lastricate con elementi di colori tenui o coperte con ghiaia o erba. 5. Il profilo della copertura rappresenta la linea continua esterna della sezione del manto, escludendo gli abbaini, i comignoli ed ogni altro elemento che dal manto fuoriesce.

6. La pendenza del tetto degli edifici non dovrà essere superiore al 35%. 7. In ogni caso, non è ammesso il ribasso di gronda oltre l'intradosso dell'ultimo solaio. 8. Per gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia della copertura , nel caso in cui si renda necessario ai fini del consolidamento strutturale la realizzazione di un cordolo di coronamento al muro esistente, è ammesso la realizzazione dello stesso con h. non superiore a 30 cm, in deroga alla volumetria ed alle distanza di zona, purché detto rialzamento non comporti incongrue alterazioni dei rapporti di facciata.

Articolo 86. ABBAINI E FINESTRE A TETTO 1. È ammesso un solo abbaino per falda di tetto ad unità immobiliare ed il colmo dell'abbaino non deve mai superare il colmo del tetto. La larghezza dell'abbaino, misurata all'esterno al lordo delle murature, non dovrà essere di norma superiore a mt. 1,20. 2. L'abbaino può svolgere funzioni di lucernario, al fine di rendere luminosi i sottotetti praticabili, e la superficie vetrata di norma non dovrà essere superiore a mq. 0,80. 3. Si definiscono finestre a tetto le finestre realizzate in continuità con l'andamento delle falde del tetto stesso. Esso può concorrere alla verifica dei requisiti igienico sanitari dei locali e spazi sottotetto 4. Nelle zone A e in tutti gli edifici ai quali è attributo un valore storico testimoniale dagli strumenti urbanistici. , non è ammessa l’installazione di abbaini e l'installazione di finestre a tetto, per l'aeroilluminazione di locali sottostanti (ad integrazione di finestrature esistenti sulle facciate) dovrà di norma rispettare le seguenti disposizioni:

non più di due per falda di tetto e per unità immobiliare;

dimensioni non superiori a mq. 0,60 l'una.

Articolo 87. SCANNAFOSSO O INTERCAPEDINE Sono ammesse scannafossi o intercapedini con una profondità (intesa come distanza tra il muro dell'edificio e il muro interno dell'intercapedine stessa) non superiore a cm. 150 per tutta la sua estensione.

Articolo 88. TERRAZZE A TASCA SULLE COPERTURE 1. La realizzazione di terrazze a tasca sulle coperture è ammessa alle seguenti condizioni:

non potrà interessare più di una falda e di un'unità immobiliare;

dovrà essere completamente incassata e distanziata di almeno un metro sia dal filo esterno della facciata che dal colmo ed essere distante dai confini laterali di almeno cm. 150;

Non dovrà superare 1/3 della larghezza della falda;

i parapetti in muratura non dovranno fuoriuscire dalla copertura per più di cm. 20, e la eventuale restante parte del parapetto dovrà essere realizzata in metallo a disegno semplice;

non dovranno avere alcun tipo di copertura ad eccezione dei pergolati in legno o acciaio. 2. Negli edifici classificati negli strumenti urbanistici di valore architettonico e testimoniale, non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca.

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3. Negli edifici non classificati ricadenti nelle zone A e nelle zone E, la realizzazione di terrazze a tasca sulle coperture è consentita solo sui prospetti secondari e comunque privi di significativi elementi di valore, previo parere favorevole della Commissione Comunale ed a condizione che la superficie della terrazza non superi i mq. 6,00.

Articolo 89. TETTOIA A SBALZO O PENSILINA

1. Si definisce tettoia a sbalzo o pensilina una struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 2. Sugli edifici esistenti e su quelli di nuova costruzione, le tettoie a sbalzo o le pensiline sono ammesse alle seguenti condizioni:

siano armonicamente inserite nelle facciate degli edifici;

siano realizzate solo su una delle facciate prospettanti su spazi pubblici;

siano realizzate a falda unica, fatte salve specifiche e documentate esigenze.

Articolo 90. DOTAZIONI MINIME DEGLI SPAZI A VERDE E DEI POSTI AUTO 1. Fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici nonché le specifiche norme statali o regionali di settore, ove più restrittive, gli interventi edilizi sono ammissibili esclusivamente nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai seguenti commi. 2. Nel caso di interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, per gli insediamenti residenziali, gli spazi esterni liberi da costruzioni dovranno essere allestiti a verde nella percentuale minima del 25% e piantumati con alberature in numero non inferiore a 1 pianta ogni 100 mq di superficie libera da costruzioni. 3. Nel caso di interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, nonché nei casi di ristrutturazione edilizia, ove previsto dal R.U., fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in materia di dotazione minima di spazi a parcheggio, dovranno essere comunque garantiti i seguenti posti auto:

a. residenziale e direzionale: un posto auto di dimensioni non inferiori a ml. 2,50 x 5,00 per ogni unità immobiliare; b. artigianale, industriale, commerciale e turistico-ricettivo, ivi compresi agriturismo e attività ricettiva extra-alberghiera come disciplinata dalla normativa vigente: un posto auto di dimensioni non inferiori a ml. 2,50 x 5,00 per ogni attività.

4. La trasformazione delle autorimesse e dei posti auto esterni esistenti, ove consentita dagli strumenti urbanistici, è ammissibile a condizione che sia possibile reperire nuovi spazi con uguale destinazione migliorandone ove possibile dimensioni e funzionalità. 5. Le soluzioni progettuali dovranno dimostrare l’accessibilità e la fruibilità dei previsti posti auto. 6. Nella progettazione e nella realizzazione delle strade e delle aree a parcheggio private devono essere adottati i seguenti criteri:

delimitare, attraverso l’uso differenziato di materiali, le aree a parcheggio al fine di evitare sconfinamenti a danno delle aree verdi e delle alberature;

prevedere la messa a dimora di specie autoctone e/o naturalizzate che garantiscano una buona ombreggiatura dei posti auto;

prevedere la schermatura delle aree a parcheggio tramite la messa a dimora di alberi e piante arbustive autoctone e/o caratteristiche della zona, finalizzate a un inserimento compatibile con i caratteri del contesto urbano o paesaggistico in cui si collocano;

prevedere percorsi pedonali in sicurezza, debitamente illuminati. 7. In corrispondenza dei posti auto all'aperto sono ammesse le opere necessarie alla schermatura dei medesimi. Dette opere non dovranno verificare nessun parametro e/o indice edilizio o urbanistico quando rispettino integralmente le seguenti condizioni:

non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli automezzi;

devono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l'impatto visivo, utilizzando strutture astiformi in metallo o legno con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro o lamiera grecata tipo coppo e schermature con essenze autoctone;

non devono essere delimitate da murature;

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l'altezza media non deve essere superiore a m. 3,00; nel caso di copertura piana l’altezza non dovrà superare mt 2,40;

la profondità del manufatto deve essere limitata a quella effettivamente necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di m. 6 compreso gli aggetti;

non devono comportare la riduzione delle aree permeabili oltre il limite consentito;

la larghezza del manufatto deve essere correlata al numero dei posti auto, considerando mq. 18,00 per ogni posto auto e con il limite di n. 2 posti auto per unità immobiliare.

Articolo 91. PISCINE 1. La realizzazione di piscine ad uso privato a supporto delle attività turistico-ricettive e degli agriturismi e delle residenze è ammessa, se non espressamente escluso dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, in relazione alla compatibilità dei luoghi in cui viene proposta. La realizzazione è condizionata alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

non è consentita la realizzazione di più di una piscina a servizio di ogni edificio residenziale (anche qualora composto da più unità abitative);

i locali tecnici per gli impianti di filtrazione dovranno essere completamente interrati o reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto ammessa la realizzazione di nuove SUL sulle pertinenze degli edifici per tali finalità;

la realizzazione del manufatto non dovrà comportare modifiche morfologiche del sito e degli eventuali terrazzamenti esistenti e nessun elemento potrà emergere dal naturale piano di campagna. Sono consenti lievi livellamenti del terreno nel limite massimo di cm 100.

per il rivestimento interno della vasca dovranno essere utilizzati tutta la gamma dei grigi e dei sabbia per le zone collinari e del padule;

le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e non potranno essere superiori alla dimensione della piscina intorno alla quale sono realizzate;

Il sistema di illuminazione degli impianti dovrà essere concepito in virtù del massimo contenimento dell’inquinamento luminoso

2. Il proprietario si dovrà impegnare, con le modalità previste nel titolo abilitativo:

All’ approvvigionamento idrico in forma autonoma non attingendo, pertanto, all’acquedotto comunale salvo diverse disposizioni dell’Ente gestore.

a consentire il prelievo dell’acqua in caso di incendio 3. Gli scarichi non in pubblica fognatura devono essere autorizzati dall'ufficio comunale competente.

CAPO III – BARRIERE ARCHITETTONICHE

Articolo 92. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 1. La specifica normativa nazionale e regionale relativa alla eliminazione e superamento delle barriere architettoniche è da intendersi come requisito minimo prestazionale. Ove possibile, dovranno essere adottate soluzioni ulteriormente migliorative che favoriscono la fruizione garantendo un maggior confort alle persone disabili. Si intendono pertanto recepite, con il presente regolamento tutte le norme di settore, nazionali e regionali e

soprattutto il D.P.G.R. 41/R del 29/07/2009.

2. Gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, da effettuare in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità ed alle distanze previste dagli atti di governo del territorio, sono ammessi anche

se consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

3. Le opere di cui al comma 2 sono consentite esclusivamente ove ricorrano i seguenti presupposti:

a. l’edificio interessato necessiti di opere di adeguamento al fine di risultare fruibile da parte di persone con

ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

b. uno o più soggetti disabili necessitino della fruibilità dell’edificio interessato.

4. La sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 deve essere dimostrata mediante:

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a. elaborati tecnici che devono chiaramente evidenziare l’esistenza delle barriere architettoniche e gli interventi necessari per il loro superamento e l’impossibilità tecnica di praticare soluzioni alternative all’interno della

sagoma dell’edificio;

b. la certificazione medica e la dichiarazione sostitutiva di cui all’art.8 della legge 13/89.

5. Le opere di cui sopra non possono pertanto comportare la creazione di nuovi organismi o unità immobiliari, anche

se finalizzate al soddisfacimento delle necessità di soggetti disabili.

6. Gli interventi diversi da quelli diretti al superamento e/o eliminazione delle barriere architettoniche, finalizzati all’adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili mediante addizioni volumetriche in deroga agli indici di fabbricabilità, sono disciplinati dagli atti di governo del territorio.

7. Ai fini dell’adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili si applicano le seguenti ulteriori disposizioni:

8. La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche deve essere certificata dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante la dichiarazione di cui all’art. 1, comma 4, della L. 13/1989. 9. Se il progetto prevede il ricorso ad una o più delle soluzioni tecniche alternative di cui all’art. 7. 2 del D . M. 236/1989, ciò deve essere chiaramente evidenziato nella relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma precedente. 10. Le soluzioni tecniche alternative di cui al comma precedente sono ammesse quando rispondono ai criteri di progettazione sottintesi dalla normativa applicabile al caso specifico e garantiscono esiti equivalenti o migliori rispetto a quelli conseguibili mediante l’applicazione delle soluzioni tecniche indicate dalla norma di riferimento: l'idoneità delle soluzioni alternative deve essere certificata dal progettista. 11. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, soggetti al vincolo di cui al Titolo 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quando l'adeguamento alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche non sia possibile nel rispetto dei valori storico architettonici tutelati dal vincolo, la conformità alle norme medesime, per il disposto dell'art. 24, comma 2 della L. 104/1992, può essere conseguita mediante opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del D. P. R. 164/1956, nei limiti della compatibilità suggerita dal vincolo ricorrente. Analoga possibilità è ammessa per gli edifici notificati ai sensi del codice sopracitato, nonché per gli immobili sottoposti a specifica tutela dagli strumenti urbanistici in vigore.

Articolo 93. DEROGHE AI REQUISITI E AI PARAMETRI IGIENICO-SANITARI PER GLI EDIFICI DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO 1. Sono ammesse deroghe ai requisiti minimi fissati dalle suddette norme igienico-sanitarie, per quanto riguarda le altezze interne, i rapporti aeroilluminanti, la ventilazione naturale e la superficie minima dei vani, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti:

edifici o complessi di edifici dichiarati di interesse storico-architettonico o artistico ai sensi dei disposti di cui al D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali);

edifici o complessi di edifici definiti di valore storico, culturale architettonico e testimoniale dagli strumenti urbanistici.

edifici o complessi di edifici ricadenti nelle zone A ai sensi del DM 1444/1968; limitatamente ai casi in cui il rispetto puntuale di tali requisiti minimi contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di tale patrimonio edilizio. Sono esclusi dalla suddetta deroga in materia di altezze minime i vani sottotetto 2. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti edifici diversi da quelli indicati al comma 1, la deroga è ammessa solo nei seguenti casi :

che non vi sia mutamento della destinazione d'uso in atto;

che l'intervento non comporti un peggioramento delle condizioni e dei parametri igienico-sanitari preesistenti;

che sia dimostrata l'impossibilità di adeguamento dell'edificio;

che l'intervento non sia di demolizione e ricostruzione. 3. Le deroghe suddette sono concesse previo parere favorevole dell’azienda unità sanitaria locale (USL) ai sensi dell’art. 141 comma 5, lettera b) punto 1 della LR 65/2014.

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Articolo 94. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 1. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture degli edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici esistenti, devono prevedere l’applicazione di idonee misure protettive che consentano nella successiva fase di manutenzione degli edifici l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota secondo le disposizioni del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 75/R del 18/12/2013. 2. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso a costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA

3. La mancata o difforme realizzazione delle misure protettive previste nel Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 75/R/2013 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 215 della L.R. 65/2014, di seguito riportate:

3.1. La mancata realizzazione delle misure di cui all’articolo 141, comma 13, oppure la loro realizzazione difforme dalle modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 141, comma 15, comporta: a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari ad euro 9,00 per metro quadrato di prospetto, da calcolarsi sulla superficie complessiva delle facciate del fabbricato, comprese quelle rivolte su chiostrine o cortili interni. Ai fini del calcolo si considerano le sole facciate sottostanti la porzione di copertura interessata dall’intervento; b) la prescrizione diretta a conformarsi, entro un termine da essa fissato, alle disposizioni recate dal regolamento di attuazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta su richiesta motivata del soggetto interessato.

3.2. La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui al comma 1, lettera b), entro il termine in essa fissato, o in quello prorogato, comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura doppia rispetto a quanto stabilito al comma 1, lettera a).

3.3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate ai seguenti soggetti, solidalmente responsabili: a) al proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo; b) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al direttore dei lavori; c) al coordinatore per la progettazione ai sensi dell’articolo 91 del d.lgs. 81/2008, oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, al progettista dell’intervento qualora la violazione consegua ad un elaborato tecnico della copertura non conforme alle disposizioni del regolamento di attuazione.

3.4. L’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo è di competenza dell’azienda USL. La competenza all’applicazione delle relative sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

3.5. Per quanto riguarda le procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

4. In caso di aggiornamento delle disposizioni regionali, queste ultime prevalgono automaticamente sulle disposizioni suddette

Articolo 95. MODALITÀ DI RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI DI CUI ALLA L.R. 5/2010 1. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti, disciplinati dal presente articolo, devono essere realizzati in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 8 Febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti). 2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 6 della L.R. 5/2010, si considerano prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico - sanitarie statali, quelle ottenute garantendo il rispetto di tutti i requisiti minimi obbligatori di seguito elencati: a) In caso di altezza media inferiore a ml. 2,70 la superficie utile abitabile o agibile (Sua) deve essere proporzionalmente aumentata in modo tale che la cubatura dei singoli vani non sia inferiore al prodotto tra superficie minima ed altezza minima prescritti dal D.M. 5/7/1975 (esempio: mc. 24,30 per la camera singola e per la cucina e mc. 37,80 per la camera doppia ed il soggiorno);

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b) In materia di aerazione i sottotetti sono assoggettati alle stesse disposizioni dettate dalla disciplina comunale per i piani sottostanti (art. 3.3.5, comma 3). Nel caso di dimostrata impossibilità di utilizzare aperture ubicate in pareti esterne, sono consentite aperture su falde; c) (ove tecnicamente possibile) sia essere prevista l’integrazione delle aperture collocate in copertura con aperture supplementari - quali finestre sulle pareti verticali esterne, abbaini, lucernari apribili – al fine di incrementare il rapporto aero-illuminante anche oltre il parametro minimo di 1/16 previsto dalla Legge Regionale; d) Nel caso in cui il rapporto aeroilluminante dei locali sia inferiore ad 1/8 devono essere garantiti minimo due ricambi d’aria/ora del volume del locale, anche mediante impianti meccanizzati di immissione ed estrazione di area trattata; e) Nel caso in cui spazi di altezza inferiore ai minimi individuati dalla L.R. 5/2010 (ml. 1,50) siano in corrispondenza delle fonti di luce diretta (esistenti o realizzate) la superficie di tali spazi concorre al calcolo del rapporto areoilluminante; f) Coibentazione termica della copertura, nel rispetto dei requisiti minimi dei locali di abitazione;

g) Estrazione meccanica dei fumi e dei vapori di eventuali locali cucina o angoli-cottura. 3. Al fine di una corretta applicazione della L.R. 5/2010 si riportano di seguito le ulteriori condizioni e caratteristiche tecniche stabilite nella stessa legge regionale per l’attuazione degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti:

Art. 1 - Si definiscono sottotetti i volumi soprastanti l’ultimo piano degli edifici aventi destinazione residenziale, compresi nelle sagome della copertura, dove queste ultime risultano prevalentemente prevalentemente inclinate. Art. 2 - Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di alla presente legge, quando espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali. - Gli interventi di recupero dei sottotetti sono classificati come “Ristrutturazione edilizia”, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera d), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e la loro attuazione potrà avvenire previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività. - Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono assoggettati all’obbligo della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo di cui all’articolo 119 della L.R. n. 1/2005, calcolati come per le nuove costruzioni. - Agli interventi di recupero dei sottotetti si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII della L.R. n. 1/2005. Art. 3 - Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi esistenti, legittimamente realizzati, o in corso di realizzazione, alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2010, ovvero al 27/02/2010. - Altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l’altezza è riducibile a 2,10 metri. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Gli

eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittivi. - Rapporto aero-illuminante pari o superiore a un sedicesimo. - Sono consentite all’interno della superficie di copertura e comunque entro l’ingombro dell’edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aero-illuminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l’installazione di lucernari. - Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde. - Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse. - I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). - I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, così come specificati al comma 2 del presente articolo.

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Art. 4 - I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti.

4. Eventuali modifiche alla normativa di cui al comma 3 che precede, prevalgono su quanto riportato nello stesso comma.

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TITOLI VI) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI Articolo 96. IMPIANTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 1. Ogni edificio residenziale deve essere provvisto di acqua potabile, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per tutti gli occupanti dell'edificio. Al fine di garantire l’ approvvigionamento idrico ogni edifico residenziale deve essere dotato di idoneo impianto di sollevamento dell’acqua: in questo caso i serbatoi di accumulo devono essere di idoneo materiale, a perfetta tenuta, alloggiati in appositi vani e devono essere realizzati in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell'acqua. 2. L'acqua per uso civile può essere prelevata, oltre che dall'acquedotto comunale, da fonti di approvvigionamento idrico autonomo (pozzo o sorgente). In questo caso dovrà essere dimostrata l'idoneità ad uso potabile prima della certificazione della abitabilità/agibilità. 3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte e conformi alle norme igienico sanitarie vigenti. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e tale da consentire l'ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi. Debbono essere assunte le cautele necessarie per evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue. . 4. Negli edifici ad uso industriale e artigianale e negli edifici ad uso commerciale all'ingrosso e al dettaglio per medie e grandi strutture di vendita devono essere adottati gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell’acqua, nonché atti a favorire il riciclo e recupero delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, limitando così l’impiego di acqua di falda o di sorgente e favorendo l’integrazione degli usi d’acqua fra settori diversi (civile, industriale, agricolo).

Articolo 97. IMPIANTI ELETTRICI 1. In tutti i casi in cui un impianto elettrico, per potenzialità, tipologia o dimensione degli ambienti, sia soggetto all’obbligo della progettazione ai sensi della normativa vigente, la documentazione tecnica prevista dalla legge deve essere depositata presso i competenti uffici comunali prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti interessati. 2. Sia nei casi di cui al comma precedente che nei casi di impianti non soggetti all’obbligo della progettazione, deve essere depositata presso i competenti uffici comunali la dichiarazione di conformità, corredata degli elaborati e documenti prescritti dalla vigente normativa, insieme alla dichiarazione di conformità dell'opera da redigere ad ultimazione dei lavori.

Articolo 98. IMPIANTI DI AREAZIONE Nei casi di adozione di impianti dì aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Sindaco, su parere

dell'Ufficio U.S.L. può caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A e S. In questo caso, alla domanda di licenza edilizia deve essere allegato schema dell'impianto e, prima dell'effettivo rilascio della licenza deve essere presentato il progetto esecutivo dell'impianto stesso. Il rilascio del certificato di d'abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla verifica dell'impianto da parte del competente ufficio comunale. I valori minimi del coefficiente di ricambio per espiazione meccanica sono così fissati:

• servizi igienici 8 volumi/ora

• cucinotti in nicchia 10 volumi/ora

Articolo 99. IMPIANTO TELEVISIVO I nuovi edifici aventi più di due unità abitative per corpo scala debbono essere dotati di un'antenna televisiva centralizzata per corpo scala. I nuovi edifici aventi più di due corpi scala debbono essere dotati di un'unica antenna televisiva centralizzata per edificio.

Articolo 100. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI 1. Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento.

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2. Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in occasione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. 3. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla permanenza continuativa di persone, anche quando non trovi applicazione la prescrizione di cui al comma precedente, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort abitativo 4. Il progetto dell’impianto di riscaldamento, ai sensi della vigente normativa, deve essere depositato presso i competenti uffici comunali prima dell’inizio dei lavori relativi all’impianto medesimo. 5. La dichiarazione di conformità dell'impianto, corredata degli elaborati e documenti prescritti dalla normativa vigente, deve essere depositato presso i competenti uffici comunali insieme alla dichiarazione di conformità

dell'opera da redigere ad ultimazione dei lavori.

Articolo 101. CENTRALI TERMICHE Le centrali termiche devono essere progettate e costruite nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia, con riferimento alle potenzialità delle centrali stesse ed al tipo di combustibile da impiegare.

Articolo 102. DEPOSITI G. P. L. 1. Nelle aree agricole e nelle zone non servite dalla rete di gas comunale, ai fini di provvedere al riscaldamento degli ambienti, sono ammessi depositi in bombole di gpl a servizio di una o più unità immobiliari. 2. Considerato l'impatto visivo di tali depositi, gli stessi possono essere realizzati alle seguenti condizioni:

siano posti nelle aree di pertinenza degli edifici alla distanza prevista dalle norme in materia;

siano realizzati sempre interrati;

si limiti al massimo il loro numero, realizzando, quando possibile, 'depositi condominiali' a servizio di più unità immobiliari;

si eviti introspezione diretta su strade vicinali e poderali e su viste di interesse paesaggistico;

si preveda, in casi eccezionali, dove sia impossibile l'interramento, alla schermatura perimetrale del luogo del deposito con essenze autoctone.

Articolo 103. CAMINI, CANNE FUMARIE,SFIATI E PRESE D’ARIA 1. Negli edifici di nuova costruzione non sono ammessi impianti per l’esalazione di fumi e di vapori, quali le canne fumarie, esterni alla muratura. 2. Negli edifici esistenti tali impianti dovranno, preferibilmente, essere alloggiati nelle canne fumarie esistenti o essere realizzati esternamente interessando unicamente i fronti secondari degli edifici, non visibili dallo spazio pubblico. In ogni caso dovrà essere predisposto un progetto unitario che preveda il raggruppamento di tali impianti e le opportune schermature, al fine di attenuare l’impatto visivo. A tal fine si intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell’edificio purché convenientemente integrata nelle linee dell’edificio e, ove occorre, mimetizzata con la stessa colorazione della facciata. Le eventuali soluzioni alternative devono essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo. 3. Le canne fumarie esterne devono avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. 4. i fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e ben assicurati alla copertura. 5. la sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiori altezze prescritte nel titolo abilitativo. 6. non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossati all’esterno dei muri prospettanti il suolo pubblico. 7. La realizzazione di prese d’aria deve preferibilmente interessare i prospetti secondari degli edifici e quelli non visibili dallo spazio pubblico. Tali prese d’aria dovranno avere dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento

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della normativa tecnica di riferimento, essere realizzate a filo della muratura ed avere la griglia di protezione in rame nei casi di muratura faccia vista; negli altri casi dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata. 8. Sulla facciata principale degli edifici sono consentite prese d’aria unicamente ai fini del rispetto della specifica normativa di riferimento e nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative

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TITOLI VII) SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, DELLE

ACQUE REFLUE E DEI RIFIUTI

Articolo 104. ACQUE METEORICHE ED ACQUE REFLUE 1. In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in:

acque meteoriche;

acque reflue. 2. Sono acque meteoriche quelle di infiltrazione, di falda, o di natura meteorica provenienti da coperture, terrazze,

cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili. 3. Sono acque reflue quelle provenienti dagli impianti sanitari dell’edificio ed in genere tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che comporti compromissione della loro naturale purezza. 4. In funzione della loro provenienza, le acque reflue si distinguono in:

acque nere;

acque saponose. 5. Sono acque nere le acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione. 6. Sono acque saponose quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili.

Articolo 105. CORPI RICETTORI FINALI 1. I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in:

pubblica fognatura;

corpo d’acqua superficiale;

suolo;

sottosuolo. 2. Si definisce come pubblica fognatura il complesso di canalizzazioni, servite o meno da impianto di depurazione, specificatamente destinate a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di lavaggio provenienti da aree urbanizzate e quelle di rifiuto provenienti dalle diverse attività. 3. Si definisce come corpo d’acqua superficiale qualsiasi massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi e corsi d’acqua, sia naturali che artificiali, falde sotterranee e simili). 4. Si definisce come suolo l’insieme degli strati superficiali del terreno, utilizzati non come semplice scarico di acque reflue ma come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante del terreno. 5. Si definisce come sottosuolo l’insieme delle unità geologiche atte a conferire agli scarichi il massimo confinamento possibile, bloccandoli in strutture porose isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante appropriate barriere geologiche impermeabili.

Articolo 106. PUBBLICHE FOGNATURE 1. Le pubbliche fognature, in funzione del tipo di acque che vi possono essere condotte e del loro recapito, si distinguono in:

fognatura nera;

fognatura bianca;

fognatura mista.

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2. Le fognature nere sono quelle che adducono ad un depuratore comunale ad ossidazione totale e che sono riservate all’immissione di acque nere ed acque saponose. E’ vietato immettere acque meteoriche nella pubblica fognatura nera. 3. Le fognature bianche sono quelle che di norma affiancano le fognature nere e che sono riservate all’immissione di acque meteoriche. E’ vietato immettere acque nere o saponose nella pubblica fognatura bianca. 4. Le fognature miste sono quelle prive di depuratore ad ossidazione totale ed in cui è ammessa l’immissione di tutte le acque reflue (nere, saponose, meteoriche). 5. Il trattamento delle acque e le modalità della loro immissione nella pubblica fognatura variano in funzione del tipo di fognatura secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

Articolo 107. ABITANTI EQUIVALENTI 1. I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti. 2. Il numero di abitanti equivalenti si determina come segue:

un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione;

un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;

un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;

un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;

un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;

quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Articolo 108. SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico o “calate” e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura, bianca o mista, o in mancanza di questa, fino ad un corpo ricettore comunque idoneo a garantire il deflusso delle acque in qualsiasi condizione meteorologica. E' vietato usare tali condutture come canne di esalazione di fumi, gas e vapori. 2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti. 3. Le “calate” devono applicarsi di preferenza esternamente all’edificio fino a 3,00 mt. dal suolo, nel quale tratto

devono essere poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici. In alternativa, l’incassettatura può essere sostituita da tubo in ghisa o altro materiale idoneo. 4. Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati alla estremità inferiore di ogni “calata”; pozzetti di ispezione devono, inoltre, essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. 5. Un pozzetto finale di ispezione posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l’allacciamento alla pubblica fognatura. 6. È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza: la confluenza delle acque piovane con le altre acque di rifiuto è consentita solo al livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché, la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere. 7. Le acque pluviali possono essere smaltite mediante:

convogliamento in pubblica fognatura bianca o mista;

convogliamento in acque superficiali;

dispersione nel suolo;

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accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili (fermo restando che le eventuali tubazioni di troppo pieno devono comunque condurre ad una delle altre destinazioni ammesse).

8. Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc. ) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi.

Articolo 109. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PRESCRIZIONI GENERALI 1. Ciascun edificio deve essere dotato di un impianto atto a garantire la raccolta delle acque reflue ed il loro convogliamento fino ad uno dei recapiti finali ammessi dal presente Regolamento.

2. Le condutture delle acque reflue devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero e sezione sufficienti per ricevere e convogliare le acque medesime. 3. Per dette condutture valgono le seguenti prescrizioni generali:

A) le tubazioni verticali devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cassette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna alle murature (tubazioni a vista) è ammessa solo in cavedi od in altri spazi riservati al passaggio degli impianti tecnologici;

B) le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto sopra la copertura dell’edificio, in modo tale da garantire la ventilazione delle medesime ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti;

C) negli edifici di nuova costruzione deve essere inoltre realizzato un sistema di ventilazione secondaria, anche mediante un'unica calata di diametro adeguato, che sfiati le colonne delle acque nere e saponose, sia ai piedi delle stesse che in prossimità di ogni attacco;

D) le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza interruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione, una variazione di livello o la confluenza di più condutture.

4. Prima di essere condotte al recapito finale, le acque reflue devono essere condotte ad uno dei dispositivi di depurazione ammessi dal presente Regolamento in funzione del tipo di acque e del recapito finale medesimo.

Recapito in pubblica fognatura 5. Le caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione del tipo di fognatura e del tipo di acque. Recapito in fognatura mista Acque nere. 6. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque nere, prima di essere recapitate in fognature, devono essere condotte ad una fossa settica bicamerale conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche

qualitative conformi alle normative vigenti. Acque saponose. 7. Nelle zone servite da pubblica fognatura mista, le acque saponose, prima di essere recapitate in fognatura, devono essere condotte ad un pozzetto ad interruzione idraulica o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. 8. Qualora si ricorra al pozzetto ad interruzione idraulica, questo deve presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50. Recapito in fognatura nera Acque nere e saponose. 9. Nelle zone servite da pubblica fognatura nera, le acque luride e le acque saponose potranno essere collegate alla fognatura anche senza alcun tipo di trattamento preventivo, secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dal competenti uffici comunali e dal gestore del servizio. Recapiti diversi dalla pubblica fognatura 10. Nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, tutte le calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetta di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili. Tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione conforme a quanto

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previsto dal presente Regolamento e comunque atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti. Devono inoltre essere installati due pozzetti di prelievo, uno a monte ed uno a valle del sistema di depurazione, per consentire la verifica dei limiti imposti dalle norme vigenti.

Recapito nel suolo 11. Le acque nere che debbano essere smaltite nel suolo devono essere preventivamente condotte ad una vasca settica di tipo Imhoff conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento. Alla stessa vasca debbono essere condotte anche le acque saponose, previo pretrattamento in un pozzetto ad interruzione idraulica. I liquidi in uscita dalla vasca settica Imhoff devono essere condotti con un’unica tubazione al recapito finale nel suolo, che potrà avvenire mediante pozzo disperdente o subirrigazione a pettine.

Recapito in acque superficiali 12. Le acque reflue che debbano essere smaltite in acque superficiali devono essere preventivamente trattate in un impianto ad ossidazione totale conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento. Recapito in impianti a fitodepurazione 13. Quando non risulti possibile od economicamente conveniente condurre le acque reflue trattate ad uno dei recapiti finali in precedenza indicati, è ammesso condurre le medesime ad un impianto di fitodepurazione con le caratteristiche indicate nel presente Regolamento.

Articolo 110. FOSSE BIOLOGICHE Prescrizioni di carattere generale 1. Le fosse biologiche, o vasche settiche di tipo tradizionale, sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni per il liquame ed il fango. 2. Esse devono essere adottate per il trattamento delle acque nere in tutti i casi in cui siano prescritte dal presente Regolamento. 3. Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali.

Posizionamento delle fosse biologiche 4. Le fosse biologiche devono, di norma, essere collocate nel resede dell’edificio ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dalle fondazioni del medesimo. 5. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, laddove non sia possibile il rispetto delle distanze sopradette, è ammessa la collocazione ad una distanza inferiore purché si dimostri che sono stati adottati tutti gli accorgimenti atti

ad evitare che la rottura accidentale della fossa possa provocare infiltrazioni al di sotto delle fondazioni dell’edificio o nei locali ai piani interrati. 6. Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all’edificio e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della fossa biologia all’interno di un vano riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non risulti possibile, nel vano scala. 7. In tutti i casi di collocazione interna all’edificio, la fossa biologica deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

essere separata dal solaio di calpestio del vano soprastante da una camera d’aria di altezza non inferiore a cm. 40, adeguatamente areata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all’esterno;

presentare gli accorgimenti già prescritti per le fosse a ridosso degli edifici;

essere dotato di idoneo passaggio o condotto che ne consenta la vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili o nei quali è comunque ammessa la presenza continuativa di persone.

8. Le fosse biologiche, ovunque posizionate, devono essere accessibili ed ispezionabili. Dimensionamento delle fosse biologiche 9. Le fosse biologiche devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita.

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10. Ciascuna fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capacità utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3. 000 litri (mc. 3,00) complessivi. 11. Le due camere devono avere, di norma, pianta quadrata ed uguale capacità. Sono comunque ammesse:

camere a pianta rettangolare con lunghezza non superiore a due volte la larghezza;

camere di capacità diversa tra loro quando siano assicurate una capacità non inferiore al 50% del totale per la prima camera ed al 40% del totale per la seconda (ferma restando in ogni caso la capacità complessiva minima stabilita dal presente articolo).

Caratteristiche tecniche delle fosse biologiche 12. Le fosse biologiche bicamerali, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

la profondità del liquido, in ciascuna camera, deve risultare compresa tra mt. 1,50 e mt. 1,70;

in ciascuna camera deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;

le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono immergersi almeno cm. 30 sotto il livello del liquido;

il dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella) deve essere realizzato con tubazioni di diametro non inferiore a cm. 10, poste ad “H” o ad “U” rovesciato, prolungate in alto sino al cielo della fossa (in diretto contatto con le relative lapidi) ed in basso sino ad immergersi almeno cm. 30 sotto il livello del liquido.

13. Le fosse biologiche devono essere dotate di chiusini a doppia lapide, di materiale e fattura tali da garantire la chiusura ermetica. Analoghi chiusini devono essere previsti in corrispondenza dei punti di ispezione posizionati sul dispositivo di comunicazione tra una camera e l’altra (sella). Ventilazione delle fosse biologiche 14. Ogni fossa biologica deve essere dotata di propria tubazione di ventilazione, posizionata in prossimità del cielo della fossa, di diametro non inferiore a cm. 10 e sfociante sopra la copertura dell’edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili. L’estremità superiore della tubazione di ventilazione deve essere dotata di reticella antinsetto di materiale inossidabile. 15. Nella parete che divide le due camere devono essere realizzati, al di sopra del livello del liquido, idonei fori di ventilazione in modo da mantenere uniforme la pressione ed assicurare la ventilazione di entrambe le camere. In mancanza di tale requisito devono essere previste tubazioni di ventilazione per entrambe le camere. Caratteristiche costruttive delle fosse biologiche 16. Le fosse biologiche possono essere costruite in opera o mediante l’impiego di elementi prefabbricati. Fosse biologiche costruite in opera 17. Le fosse biologiche costruite in calcestruzzo armato devono avere pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a cm. 15, mentre la soletta di copertura deve essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione, con un minimo assoluto di cm. 8. Le fosse biologiche costruite con muratura di mattoni devono avere il fondo costituito da una soletta in calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a cm. 25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm. 5. Le pareti saranno costituite da pareti in mattoni pieni murati con malta cementizia dello spessore non inferiore di cm. 26, protette sul lato esterno da un rinfianco di calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 15, cosicché lo spessore complessivo risulti non inferiore a cm. 45. Tutte le facce interne della fossa devono essere intonacate e lisciate con malta di cemento ed avere tutti gli angoli arrotondati e il fondo concavo per la facile estrazione delle materie. Le pareti che rimanessero fuori terra devono avere anch’esse spessore non inferiore a cm. 45 ed essere intonacate anche sulla faccia esterna. Fosse biologiche di tipo prefabbricato 18. Gli elementi prefabbricati utilizzabili per la costruzione delle fosse biologiche possono essere sia di tipo monoblocco che di tipo ad elementi separati da comporre in opera (cosiddette ad anelli).

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19. Gli elementi monoblocco possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in altri materiali con idonee caratteristiche di impermeabilità (vetroresina e simili). 20. Le fosse costituite da elementi prefabbricati composti in opera (anelli) devono essere accuratamente stuccate in tutti i punti di giunzione al fine di garantirne la migliore tenuta idraulica. 21. Per tutte le fosse di tipo prefabbricato valgono le seguenti prescrizioni:

devono essere protette da un idoneo rinfianco di calcestruzzo di spessore tale che lo spessore complessivo (parete della fossa più rinfianco) non sia mai inferiore a cm. 15;

il fondo dello scavo deve essere privo di asperità e ben livellato con un getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto;

la soletta di copertura deve essere dimensionata in funzione dei massimi carichi che possono gravare sulla medesima in ragione della sua ubicazione.

Articolo 111. FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF Prescrizioni di carattere generale 1. Le fosse settiche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango e devono essere adottate per il trattamento congiunto delle acque saponose e delle acque nere in tutti i casi in cui esse siano prescritte dal presente Regolamento. 2. Alle fosse settiche Imhoff non possono essere mai condotte acque pluviali. Dimensionamento delle fosse settiche Imhoff 3. Le fosse settiche Imhoff devono essere dimensionate in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita. 4. Il comparto di sedimentazione deve avere capacità pari a 4050 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri. Il compartimento del fango deve avere capacità pari a 150160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri. E’ ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100120 litri per abitante equivalente a condizione che l’estrazione del fango sia eseguita due volte l’anno. Caratteristiche tecniche delle fosse settiche Imhoff 5. Le fosse settiche Imhoff, qualsiasi sia il materiale di cui sono costituite, devono rispondere alle seguenti prescrizioni tecniche generali:

deve essere assicurato uno spazio libero di almeno cm. 20 tra il livello del liquido ed il cielo della fossa;

le tubazioni per l’afflusso e l’efflusso dei liquami devono avere diametro non inferiore a cm. 10 e devono costituire idonea interruzione idraulica sia in ingresso che in uscita, immergendosi almeno 30 cm. sotto il livello del liquido.

Posizionamento, ventilazione e caratteristiche costruttive delle fosse settiche Imhoff 6. Per quanto attiene il posizionamento, la ventilazione e le caratteristiche costruttive, le fosse settiche Imhoff devono rispondere alle stesse prescrizioni già dettate per le fosse biologiche e di cui all’art. 75, commi da 4 a 7 e da 16 a 21.

Articolo 112. DEPURATORI AD OSSIDAZIONE TOTALE 1. L’utilizzo dei depuratori ad ossidazione totale, nelle varie forme in cui i medesimi si trovano in commercio, è richiesto ogni volta che, per il tipo di ricettore finale cui si intende convogliare le acque trattate, si debba conseguire un livello di depurazione molto spinto, con degradazione pressoché totale delle sostanze organiche biodegrababili e nitrificazione delle parti azotate. 2. I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbricati, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale, basato sull’azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, costituiscono un fango attivo. Nell’impianto viene insufflata meccanicamente l’aria necessaria alla sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze organiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole.

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3. Considerato come in commercio esistano numerose tipologie di impianto ad ossidazione totale, accomunate dal principio di funzionamento ma differenti tra loro per tipo di materiali impiegati, numero e capacità degli scomparti, numero e natura degli ingressi nonché per lo stesso percorso delle acque internamente all’impianto, non vengono impartite prescrizioni e specifiche tecniche vincolanti in merito agli aspetti costruttivi di tale tipo di impianti di depurazione. 4. Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto deve risultare da apposita documentazione tecnica o certificazione rilasciata dalla ditta produttrice e l’impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue destinate a corpi ricettori congruenti con il livello di depurazione garantito. 5. Sia la posa che la manutenzione dell’impianto devono avvenire in completa conformità alle specifiche tecniche fornite dal costruttore.

Articolo 113. ALTRI TIPI DI DEPURATORI Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti solo quando venga dimostrato che i medesimi conseguono livelli di depurazione non inferiori a quelli prescritti dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, in funzione del tipo di ricettore finale cui sono destinate le acque trattate.

Articolo 114. RECAPITO DEI LIQUAMI NEL SUOLO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE 1. L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante subirrigazione, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente. 3. La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da elementi tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di cm. 12 l’uno dall’altro. In ogni caso la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da elementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%. 4. La condotta deve essere posata in una trincea profonda almeno cm. 70, la cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (36 o superiore) che avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessutonon tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. 5. La trincea deve seguire approssimativamente l’andamento delle curve di livello, in modo tale che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti. Di norma la trincea deve essere posizionata

lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o in altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. 6. La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve essere inferiore ad un metro. Nel tratto a valle della condotta, l’acqua di falda non può essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici effettuati caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la condotta disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di mt. 30. 7. L’andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pettine o ad altro analogo. Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve essere determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri: tipo di terreno sviluppo lineare per abitante equivalente sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2 mt. /abitante sabbia grossa e pietrisco 3 mt. /abitante sabbia sottile con argilla 5 mt. /abitante argilla con poca di sabbia 10 mt. /abitante argilla compatta non adatta

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8. Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertate mediante apposite prove di percolazione. 9. La distanza tra due diverse condotte disperdenti non deve essere mai inferiore a mt. 25. 10. Per l'esercizio deve essere controllato periodicamente che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso e che il livello della falda rimanga in valori compatibili.

Articolo 115. RECAPITO DEI LIQUAMI NEL SUOLO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI 1. L’utilizzo del suolo come recapito finale, mediante pozzo assorbente, dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nel pozzo assorbente. 3. Il pozzo deve avere forma cilindrica e diametro interno di almeno un metro. Esso può essere costruito in muratura (pietrame o mattoni) oppure in calcestruzzo e deve essere privo di platea. Nella parte inferiore, in corrispondenza del terreno permeabile, le pareti devono essere permeabili (praticandovi feritoie o realizzandole in muratura a secco o con altra idonea tecnica costruttiva). Sul fondo del pozzo, in luogo della platea, deve essere realizzato uno strato di pietrame e pietrisco dello spessore di circa mezzo metro. Analogo anello di pietrame e pietrisco (sempre dello spessore di circa mezzo metro) deve essere formato esternamente alla porzione permeabile delle pareti del pozzo. In entrambi i casi, in prossimità del fondo e della parete permeabile, il pietrame deve essere di pezzatura maggiore rispetto al pietrisco soprastante o retrostante. 4. La copertura del pozzo deve trovarsi ad una profondità di almeno cm. 60. Il pozzetto di cui al comma 2 deve essere collocato sulla copertura del pozzo e dotato di adeguati chiusini. Lo spazio residuo soprastante la copertura del pozzo e l’anello di pietrisco circostante, deve essere reinterrato mediante terreno ordinario con soprassesto per evitare ogni avvallamento e previa interposizione di uno strato di tessutonon tessuto o di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante riempimento in pietrisco. Per la ventilazione dello strato drenante devono essere poste in opera tubazioni di aerazione di opportuno diametro, che interessino lo strato di pietrisco per una profondità di almeno un metro. 5. Di norma i pozzi assorbenti debbono essere posizionati lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. 6. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 metri. Nel tratto a valle della condotta, l’acqua di falda non potrà essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra il pozzo e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua

potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 metri. 7. La superficie della parete perimetrale del pozzo, deve essere determinata in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti secondo in seguenti parametri: tipo di terrenosuperficie per abitante equivalente sabbia grossa e pietrisco 1 mq/abitante sabbia fine 1,5 mq/abitante argilla sabbiosa o riporto2,5 mq/abitante argilla con molta sabbia o pietrisco 4 mq/abitante argilla con poca sabbia o pietrisco 8 mq/abitante argilla compatta impermeabile non adatta 8. Potranno essere ammessi valori diversi da quelli sopraindicati nei casi in cui le caratteristiche del terreno siano preventivamente accertare mediante apposite prove di percolazione. In ogni caso la capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso. 9. Per l'esercizio deve essere controllato periodicamente che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel pozzo od intasamento del pietrisco e del terreno circostante; che non si verifichino impantanamenti nel terreno circostante; che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso; che livello della falda rimanga in valori compatibili.

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Articolo 116. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO 1. Il sistema di percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio deve essere adottato in tutti i casi in cui sia ammessa la subirrigazione normale ma ci si trovi in presenza di terreni impermeabili. 2. Il liquame chiarificato in uscita dalla fossa settica tipo Imhoff (o da altro idoneo dispositivo di trattamento) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta o rete disperdente. 3. Il sistema consiste in una trincea, profonda da mt. 1,00 a mt. 1,50 con il fondo costituito da uno strato di argilla sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso. Nello spessore dell'ultimo strato si colloca la condotta disperdente. 4. Tubi di aerazione di adeguato diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziate da 2 a 4 metri l'uno dall'altro. 5. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc. ), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante. 6. Lo sviluppo lineare delle condotte si dimensiona assumendo come parametro minimo mt. 2,00 per abitante equivalente. 7. Per quanto attiene le caratteristiche costruttive e di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distanze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato nel presente articolo, si applicano le prescrizioni già impartite all’art. 79 per le normali condotte di subirrigazione. 8. Nel corso dell’esercizio deve essere controllato periodicamente il regolare funzionamento del sistema. In particolare devono essere sottoposti a controllo il sifone del pozzetto di alimentazione, lo sbocco del liquame, i tubi di aerazione ecc. . Si deve inoltre verificare nel tempo che non si abbia aumento del numero degli abitanti equivalenti e che il livello della falda rimanga in valori compatibili.

Articolo 117. FITODEPURAZIONE 1. L’utilizzo di impianti a fitodepurazione come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue è ammesso nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 2. L’impianto a fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimità dell’apparato radicale delle piante.

3. I letti assorbenti sono costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialità dell’impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto (pezzatura mm. 815 ) dello spessore di almeno cm. 30. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila. 4. Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento (tipicamente, ma non necessariamente, una fossa settica tipo Imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente. Detta condotta corre sul fondo del letto assorbente, immersa nello strato di ghiaietto, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%. 5. Il livello del liquame nell’impianto, determinato dal livello del pozzetto di distribuzione, deve corrispondere allo strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente. Da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall’apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale. 6. In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell’impianto ai livelli di progetto. La tubazione di troppo pieno smaltirà l’eccesso di acqua nel suolo mediante un breve tratto di tubazione disperdente per subirrigazione.

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7. Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata devono essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l’impianto deve presentare un’estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mq. 6. 8. La vegetazione da piantumare deve essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio: ArbustiFiori Aucuba JaponicaAuruncus Sylvester BambùAstilbe Calycantus FlorindusElymus Arenarius Cornus AlbaFelci

Cornus FloridaIris Pseudoacorus Cornus StoloniferaIris Kaempferi Cotoneaster SalicifoliaLythrum Officinalis Kalmia LatifoliaNepeta Musini Laurus CesarusPetasites Officinalis Sambucus Nigra Thuya Canadensis 9. Per l'esercizio deve essere controllato periodicamente che non vi sia intasamento della tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali e che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero disperso.

Articolo 118. POZZI A TENUTA E’ consentita l’installazione di pozzi a tenuta solo nei casi in cui è prevista la fertirrigazione con le limitazioni previste dalla vigente normativa (L. R. 5/1986). Il pozzo deve raccogliere esclusivamente reflui di tipo organico (liquame animale ed acque di vegetazione) privi di ogni altra contaminazione chimica ed avere caratteristiche di perfetta tenuta e capacità adeguate allo scopo, oltre che essere muniti di colonna di ventilazione sul tetto.

Articolo 119. RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI 1. Ogni intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia che interessino una SUL maggiore di mc 6. 000 deve prevedere appositi spazi, convenientemente delimitati, che consentano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Articolo 120. IMPIANTI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI, POMPE DI CALORE ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI

Per le modalità di installazione e le tipologie degli impianti tecnologici di cui al presente articolo si rimanda allo specifico allegato”4”

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TITOLI VIII) DECORO DEGLI EDIFICI E DISPOSIZIONI PER

L’ORNATO

Articolo 121. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Capo, fatto salvo quanto diversamente contenuto negli atti di governo del territorio, definisce la disciplina finalizzata alla qualificazione delle componenti dell’arredo urbano costituiti da:

a. gli elementi per il decoro e la qualificazione esteriore del tessuto insediativo, con particolare riferimento ai prospetti degli edifici e alle relative aree di pertinenza;

b. le alberature, le aiuole, e tutte le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza o prossime alla sede stradale;

c. le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti;

d. le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;

e. le opere di arredo urbano utili alle fruizioni delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte di veicoli e pedoni.

2. Il rispetto delle norme del presente Capo costituisce uno dei presupposti necessari ai fini dell’attivazione delle destinazioni d’uso previste e consentite dal vigente strumento urbanistico. Pertanto, nei casi in cui si dovessero rendere necessari interventi non consentiti dal presente regolamento, l’immobile non è da ritenersi idoneo allo svolgimento di quella determinata attività.

3. In caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria riguardanti situazioni esistenti che contrastino con le norme contenute nel presente Capo, è prescritto l’adeguamento per la parte oggetto dell’intervento.

4. Gli interventi disciplinati dalle norme del presente Capo devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

5. Negli edifici esistenti classificati di interesse storico dagli strumenti urbanistici comunali i contenuti di cui all’Appendice 2 delle Norme Generali del R.U., prevalgono sul presente Regolamento.

Articolo 122. FACCIATE

1. Su tutti gli edifici i rivestimenti esterni ed ogni altro elemento decorativo o funzionale di facciata devono essere adeguatamente assicurati con idoneo ancoraggio.

2. I prospetti laterali dei fabbricati, e tutte le altre parti destinate a rimanere in vista, devono essere rifinite in armonia con i fronti principali.

3. Ogni intervento sulle facciate degli edifici esistenti dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e nelle finiture originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce e rispettarne la loro composizione. Le integrazioni

che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco originario da conservare. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario dovranno essere consolidati e mantenuti, ammettendosi il loro integrale rifacimento, impiegando in ogni caso gli stessi materiali e tecniche originarie, solo quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.

4. Nel caso di parziali modifiche alla facciata di un edificio la ripresa dell'intonaco e della tinteggiatura dovrà armonizzarsi con la parte esistente.

5. Non è consentita la finitura delle facciate con materiali estranei alla tradizione locale, salvo nel caso gli stessi siano preesistenti e connaturati alla tipologia dell’edificio.

6. Nel rifacimento delle facciate non è ammessa l’eliminazione di modanature, decori, cornici, balze ed altri elementi aventi particolare interesse architettonico. Le parti danneggiate devono essere restaurate. In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (a titolo esemplificativo archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista. È invece prescritto, per tutti gli edifici esistenti, il ripristino dell’intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista. A tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto.

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Non sono consentiti interventi delle facciate che alterino le proporzioni tradizionali delle aperture in rapporto alla facciata stessa, ai materiali e al disegno di eventuali cornici, davanzali e marcapiano, quando questi appartengano alla originale o storicizzata definizione del prospetto. Tali interventi dovranno essere tesi alla regolarizzazione degli allineamenti delle aperture quando questi siano stati alterati provocando disarmonia dei prospetti.

Articolo 123. IMPIANTI TECNOLOGICI 1. Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura siano, devono rispettare l’ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile. 2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla sicurezza degli impianti o da diverse prescrizioni imposte dagli Enti competenti alla tutela dei vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sulle facciate visibili dallo spazio pubblico degli edifici esistenti e per tutte le facciate dei nuovi edifici è vietata la collocazione, di canalizzazioni in genere e di ogni altro tipo di impianto tecnologico, di canne di ventilazione e da fumo, di tubi di scarico, con l’esclusione dei discendenti pluviali, salvo che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio.

3. Il posizionamento e l’andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali devono essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle estremità della facciata non sia possibile, oppure risulti insufficiente allo smaltimento delle acque meteoriche, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie, a condizione che i medesimi si inseriscano nel diegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi. Nelle nuove costruzioni il progetto potrà prevedere soluzioni diverse che si inseriscano armonicamente e funzionalmente nell'insieme architettonico dell'edificio. Nel caso di facciate posto su spazi pubblici, di uso pubblico o condominiali, dovranno essere incassati nella muratura a ml. 2,50 da terra. 4. Per quanto riguarda gli edifici esistenti: a. le tubazioni del gas, le canalizzazioni telefoniche, elettriche e TV possono essere collocate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, sulle facciate fronteggianti spazi pubblici solo dopo avere dato dimostrazione della effettiva impossibilità di altri passaggi alternativi ed il loro collocazione sul prospetto principale dovrà prevedere soluzioni architettoniche che ne attenuino l’impatto visivo;

b. le canalizzazioni delle varie reti devono comunque essere concentrate e posizionate in prossimità di marcapiani o discendenti od altra discontinuità in modo da ridurre al minimo il disordine della facciata (dove non è possibile incassare) al fine di rendere pienamente leggibile l’impianto architettonico della facciata nonché di occultare, quanto più possibile, i cavi medesimi alla vista per garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e testimonianze di valore storico-artistico in genere. Le varie canalizzazioni devono essere tinteggiate del colore della facciata;

c. in qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando trattasi di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità di cui alla lettera b.;

d. i canali di gronda ed i discendenti pluviali dovranno generalmente essere realizzati in rame. E’ categoricamente escluso l’uso di materiali plastici, dell’acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata a vista.

Articolo 124. CANNE FUMARIE E PRESE D’ARIA

1. Negli edifici di nuova costruzione non sono ammessi impianti per l’esalazione di fumi e di vapori, quali le canne fumarie, esterni alla muratura.

2. Negli edifici esistenti tali impianti dovranno, preferibilmente, essere alloggiati nelle canne fumarie esistenti o essere realizzati esternamente interessando unicamente i fronti secondari degli edifici, non visibili dallo spazio pubblico. In ogni caso dovrà essere predisposto un progetto unitario che preveda il raggruppamento di tali impianti e le opportune schermature, al fine di attenuare l’impatto visivo. A tal fine si intende generalmente accettabile l’ubicazione della canna in corrispondenza di un angolo della facciata tergale dell’edificio purché convenientemente integrata nelle linee dell’edificio e, ove occorre, mimetizzata con la stessa colorazione della facciata. Le eventuali soluzioni alternative devono essere tali da garantire analogo o minore impatto visivo.

3. Le canne fumarie esterne devono avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura.

4. La realizzazione di prese d’aria deve preferibilmente interessare i prospetti secondari degli edifici e quelli non visibili dallo spazio pubblico. Tali prese d’aria dovranno avere dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento

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della normativa tecnica di riferimento, essere realizzate a filo della muratura ed avere la griglia di protezione in rame nei casi di muratura faccia vista; negli altri casi dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata.

5. Sulla facciata principale degli edifici sono consentite prese d’aria unicamente ai fini del rispetto della specifica normativa di riferimento e nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative.

Articolo 125. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E POMPE DI CALORE 1. È vietata l’installazione di impianti di condizionamento e pompe di calore in facciata, sulle coperture e sui balconi se visibili dallo spazio esterno pubblico. Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dagli spazi pubblici, ciò può essere ammesso quando il macchinario, o perché completamente interno all’edificio e/o perché appositamente progettato, non arrechi alcuna turbativa all’equilibrio architettonico della facciata o all’apparato decorativo della medesima. Ciò può essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il

disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente regolamento per i locali retrostanti (a titolo esemplificativo: grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse). 2. L’installazione degli impianti può essere consentita sulle facciate posteriori, non visibili dallo spazio pubblico, nell’ambito di un progetto unitario relativo a tutta la facciata che preveda opportuni elementi di schermatura e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle vigenti in materia di inquinamento acustico.

Articolo 126. CONTATORI

1. I contatori devono essere collocati in una apposita nicchia, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo, ricavata nella parete esterna dell’edificio o della recinzione e opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello deve essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. La loro colorazione e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durata nel tempo.

2. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

Articolo 127. TENDE 1. L’installazione di tende in facciata è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: a. rispettare l’estetica del fabbricato e dell’ambito urbanistico in cui sono inserite, per mater iali, colori, dimensioni e forma;

b. essere retrattili o riavvolgibili;

c. l’aggetto della tenda non dovrà superare quello del balcone, se quest’ultimo è aggettante su spazio pubblico;

d. nel caso di aggetto su suolo pubblico o privato di uso pubblico, le tende non possono essere poste ad una altezza inferiore di ml. 2,20 dal piano del marciapiede misurata nel punto più basso, compreso l’eventuale pendaglio, e

dovranno essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al bordo esterno del marciapiedi. In questo caso le tende potranno essere collocate solo in corrispondenza degli sporti delle vetrine/ingressi delle attività produttive, averne la stessa dimensione ed essere collocate non oltre il filo esterno, in aderenza al profilo dell’architravatura dello sporto. 2. La denominazione dell’attività è ammessa unicamente sul pendaglio della tenda.

Articolo 128. INFISSI

1. Per l’installazione di nuovi infissi, il recupero e/o il rifacimento degli infissi esistenti, devono essere utilizzati materiali congruenti con le caratteristiche dell’edificio e di colorazione idonea non contrastante con la tipologia delle aperture e con la connotazione dell’immobile stesso.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, sono ammessi i seguenti interventi: a. installazione di controfinestre o zanzariere anche con struttura metallica, a condizione che siano realizzate con profili sottili, verniciati con colori tradizionali e comunque uguali a quelli dell’infisso principale, e purché posizionato tra l’infisso interno e la persiana o avvolgibile esterno;

b. installazione di persiane o avvolgibili, purché la tipologia prescelta non sia in contrasto con le caratteristiche architettoniche e compositive della facciata;

c. la sostituzione di persiane con avvolgibili o viceversa, purché la tipologia prescelta non sia in contrasto con le caratteristiche architettoniche e compositive della facciata.

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3. È comunque vietata su tutto il territorio comunale:

a. l’installazione di nuovi infissi o la sostituzione di quelli esistenti utilizzando l’ alluminio anodizzato;

b. la modifica parziale degli infissi esterni di un immobile quando ciò non rientri in un progetto globale che giustifichi le scelte progettuali.

4. Nel caso di chiusura delle altane, l’infisso, al fine di ridurre l’impatto estetico, deve esser posizionato in maniera arretrata rispetto al filo interno del muro e il telaio non deve essere visibile.

5. Nei centri storici e negli edifici di interesse storico vale quanto previsto dall’art. 5 dell’Appendice 2 alle Norme Generali del R.U.

Articolo 129. ALTRI ELEMENTI IN FACCIATA 1. È ammessa l’installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (a titolo esemplificativo: videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purché siano realizzati in nicchia sugli sguanci, sul portone o sulla facciata. Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo. 2. L’installazione sul portone d’ingresso è ammessa purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

3. Nei centri storici le apparecchiature in questione devono essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all’immagine dei luoghi (quali a titolo esemplificativo, l’ottone, il bronzo, la pietra locale).

4. Le cassette postali, ove installate all’esterno degli edifici, dovranno essere uniformi per tipologia, colore e materiale.

5. La realizzazione di frecce, cartelli, striscioni, stendardi, locandine, targhe e altri mezzi pubblicitari deve rispettare quanto disposto dal Capo 6.2 del presente regolamento. Sui fronti principali degli edifici non deve essere applicata la cartellonistica stradale. Per la cartellonistica pubblicitaria si rinvia alla specifica disciplina comunale.

6. I prospetti dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a negozi ed esercizi pubblici devono essere predisposti per accogliere le eventuali insegne e vetrine, le quali possono collocarsi solamente negli spazi o nei vani prestabiliti senza alterare le linee architettoniche dell'edificio.

7. Negli interventi sui fabbricati esistenti che comportano la realizzazione di nuove unità immobiliari l’accesso alle nuove unità immobiliari poste ai piani superiori è consentito unicamente tramite scale poste all’interno del fabbricato. Non è consentita la realizzazione di scale di accesso esterne.

Articolo 130. APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE 1. Tutti gli accessi di edifici, sia per abitazione che per uso industriale o uffici, devono essere dotati di numero civico secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale.

2. È riservata all'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare o far applicare sulle facciate delle costruzioni prospettanti gli spazi pubblici e privati, previo avviso agli interessati, gli apparecchi o gli appositi indicatori di pubblico interesse relativi ai servizi pubblici.

3. Gli indicatori di cui al comma precedente non devono in alcun modo essere sottratti alla visibilità pubblica, e devono essere applicati nei luoghi stabiliti a cura e spese degli enti od amministrazioni interessati.

4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale porre lapidi o targhe commemorative sui prospetti degli edifici fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, fatto salvo il parere favorevole della proprietà dell'edificio.

Articolo 131. TINTEGGIATURA 1. La tinteggiatura dovrà essere eseguita utilizzando materiali e colori riconducibili a quelli della tradizione locale. In presenza del Piano del Colore, che potrà costituire specifico Allegato al presente regolamento, la coloritura delle facciate, dei nuovi edifici e di quelli esistenti deve essere eseguita secondo le indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente sulla base di almeno tre campionature di colore. La scelta finale delle tecniche, dei materiali impiegati per la tinteggiatura e del colore dovrà tener conto sia delle tracce di coloritura reperite che di opportune valutazioni in merito all’inserimento dell’edificio nel contesto ambientale.

2. Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate (a titolo esemplificativo: facciate, prospetti interni, fianchi dell’edificio, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie) devono essere opportunamente tinteggiate.

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3. Quando l’edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi la tipologia originaria di unica unità edilizia, dovrà essere utilizzato un solo colore per tutte le facciate. In ogni caso la tinteggiatura deve essere estesa almeno all’intera facciata.

4. Tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate, con esclusione delle parti a faccia vista, potranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi dell’edificio (a titolo esemplificativo: marcapiani, lesene, cornicioni, davanzali, infissi, inferriate, bugnati, cornici).

Articolo 132. PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE E LA SICUREZZA 1. Al fine di garantire la tutela dell’ambiente urbano gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà. Il Sindaco, ha facoltà di imporre, con propria ordinanza, alla proprietà l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di

aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc. ) necessarie al decoro dell’ambiente urbano. Sono in ogni caso da rispettare le seguenti prescrizioni.

Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici 1. I progetti edilizi relativi agli edifici ed ai manufatti in genere devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati. 2. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture ed il decoro. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza, per il loro stato di manutenzione, non presentino le condizioni di decoro richieste dall’ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Sindaco deve imporre ai proprietari l’esecuzione delle necessarie opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni dei portici ed adeguata illuminazione notturna, ecc). Sono soggette agli stessi obblighi anche le parti degli edifici e gli impianti a servizio degli stessi anche quando non risultino visibili ma siano comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all'igiene dell'edificio, di quelli circostanti, e degli spazi pubblici.

Allineamenti 1. I nuovi edifici devono essere armonizzati col tessuto urbano esistente ed il Sindaco può consentire od imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal Regolamento Urbanistico, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico ed urbanistiche in genere.

Elementi che aggettano dalle facciate Gli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. 1. Sulle strade e spazi pubblici è ammessa

A) la costruzione o la apposizione di corpi aggettanti rispetto al filo facciata con le seguenti limitazioni:

- da quota marciapiede a quota 2,20 m. aggetto massimo di 5 cm. per targhe,bacheche, vetrine, mostre, serramenti di negozi, cornici, infissi. Sono vietati gli infissi la cui apertura avvenga per rotazione verso l'esterno;

- da quota 2,20 a quota 3,50 oltre a quanto sopra riportato sono ammesse tende di negozi con sporgenza massima di mi. 1,50 purché insistano su marciapiede e risultino arretrate di cm 30 cm dal filo cordonato. Dette altezze comprendono anche le appendici verticali o guarnizioni a frange;

B) segnaletica stradale verticale; C) oltre m. 3,50 sono ammessi inoltre insegne a bandiera e balconi a condizione che le sporgenze siano comunque

arretrate di 30 cm. dal filo marciapiede; D) oltre m. 4,50, balconi e insegne a bandiera anche dove la strada risulti sprovvista di marciapiede; E) linee aeree telefoniche o elettriche F) illuminazione pubblica 2. I balconi che aggettino su suolo pubblico sono ammessi solo nei casi in cui non comportino problemi per la sicurezza e la circolazione stradale: essi non devono aggettare oltre a mt 1. 20 dalla facciata ed una lunghezza di mt 8 e devono essere impostati ad una quota superiore a mt 4,50 dal marciapiede o, in sua assenza, dal piano stradale. 3. Le tettoie a sbalzo e le pensiline che aggettano su suolo pubblico sono ammesse solo nei casi in cui non comportino problemi per la sicurezza e la circolazione stradale ed esclusivamente a protezione dell'ingresso principale

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dell'edificio e degli ingressi a luoghi aperti al pubblico. Dette tettoie non possono essere impostate ad una quota NON inferiore a mt 2,50 dallo spazio pubblico ed a condizione che le sporgenze siano comunque arretrate di 30 cm. dal filo marciapiede ( o in sua assenza dal piano stradale ) ed avere un aggetto superiore a mt. 0.80. Se impostate ad una quota superiore a mt 4,50 dal marciapiede possono avere aggetti pari all'ampiezza dello stesso marciapiede e comunque fino ad un massimo di mt 2,50. 4. E’ altresì vietato installare unità esterne di condizionatori aggettanti sulla via pubblica. Qualora tali unità debbano essere installate su facciate visibili dalla strada pubblica, si dovranno adottare accorgimenti tecnici atti ad armonizzare l’impianto con la tipologia della facciata anche con schermature dipinte dello stesso colore della facciata.

Giardini e aree scoperte di pertinenza degli edifici Le aree di pertinenza degli edifici, sistemate con idonea pavimentazione o con manto erboso ed eventuale alberature, devono essere dotate di appositi pozzetti e canali di raccolta delle acque meteoriche e devono essere

mantenute libere da depositi di materiali.

Nelle zone produttive, possono essere ammessi depositi di materiali purché, a giudizio del Sindaco e sentiti i competenti servizi comunali non costituiscono pericolo per l'igiene dei luoghi o per l'incolumità delle persone.

Le zone a verde, i parchi ed i complessi alberati di valore ornamentale devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo per i proprietari della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della loro sostituzione in caso

di deperimento.

Nelle aree scoperte a corredo delle abitazioni sono vietate le costruzioni e i depositi di materiali.

E' permessa la costruzione di vasche ornamentali, piscine ed aree da gioco, qualora ciò non stravolga la natura dei

luoghi, a giudizio dei competenti organi comunali.

Articolo 133. PASSI CARRAI 1. Per l'attraversamento dei marciapiedi, da parte dei veicoli, potrà essere consentita la costruzione di ingressi carrai o passo carrabili a condizione che la loro ubicazione non sia di intralcio al traffico. 2. Per quanto sopra valgono, oltre che le disposizioni del codice della strada, le seguenti condizioni:

quando l'ingresso carraio sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20% e per le nuove costruzioni dovrà essere previsto un tratto piano, pari ad almeno m. 3 di lunghezza, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito; sono fatte salve eventuali prescrizioni di maggiori lunghezze in piano per le strade non comunali;

la distanza degli ingressi carrai dall'intersezione fra due strade percorse da traffico veicolare, non dovrà essere inferiore a m. 12.

3. La costruzione degli ingressi carrai è per intero a carico della proprietà che sarà soggetta, inoltre, alla applicazione delle tasse stabilite dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 134. RECINZIONI Le aree non ancora edificate nel centro urbano, fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, devono essere recintate. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono comunque impedire

o disturbare la visibilità per la circolazione.

1. Per le aree di pertinenza di singoli edifici, salvo particolari prescrizioni contenute nel titolo abilitativo , le recinzioni dovranno essere realizzate con cancellata o rete metallica di altezza non superiore a mt. 2,00, la parte inferiore potrà essere realizzata con muretto, purché di altezza non superiore a mt. 0,90.

2. Le suddette altezze saranno misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato, se approvato in progetto, o, in caso di dislivello tra due proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo

diverse disposizioni contenute nel titolo abilitativo.

3. Negli altri casi, le recinzioni dovranno essere realizzate nel rispetto assoluto delle stato di fatto e con le modalità

stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo e negli strumenti urbanistici generali

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Articolo 135. ANTENNE E PARABOLE TRASMITTENTI E RICEVENTI DELLA RADIO, DELLA TELEVISIONE E DELLA TELEFONIA MOBILE 1. Il montaggio degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si deve ispirare ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico dell’edificio e dell’ambito territoriale in cui è inserito. 2. Le antenne e le parabole riceventi della radio e della televisione debbono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti gli spazi pubblici o di uso pubblico. 3. Saranno preferite collocazioni alternative (a titolo esemplificativo in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l’antenna o la parabola del tutto invisibile dagli spazi pubblici o di uso pubblico. 4. Sono vietate le installazioni sulle facciate che prospettano su spazi pubblici o di uso pubblico. 5. E’ vietata l’installazione di antenne e parabole della telefonia mobile nei centri storici 6. Tutti gli immobili composti da più unità abitative devono avvalersi di impianti centralizzati. 7. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia estese all’intera copertura, è prescritta la conformazione di antenne e parabole alle prescrizioni del presente Regolamento, ivi compreso l’obbligo per i condomini di procedere alla loro centralizzazione. 8. Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno presentare una colorazione capace di minimizzarne l’impatto visivo ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. 9. E’ ammessa l’installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari per ogni edificio contraddistinto da specifico numero civico; le parabole devono essere delle dimensioni più ridotte possibile e comunque di diametro inferiore al metro ed essere tinteggiate con colorazione opaca di tono idoneo a mimetizzarsi con la struttura sulla quale sono installate; devono inoltre essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. 10. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 della L. R. 1/2005, che richiama l’art. 149 del D. Lgs. 42/2004, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 87 della stessa legge regionale. La loro installazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La conformità dell’opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito, presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/1990.

11. Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione, è prescritta la loro conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la centralizzazione delle medesime) in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di opere di manutenzione ordinaria estese all’intera copertura.

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TITOLI IX) DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE E IL

RISPARMIO ENERGETICO.

Articolo 136. EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO. PRINCIPI, DISCIPLINA ED INCENTIVI 1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono raggiungere livelli di qualità energetico ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali. 2. La qualità insediativa ed edilizia deve essere l'obiettivo principale della progettazione e deve fondarsi sui principi di compatibilità ambientale, di coefficienza energetica, di salvaguardia della salute umana.

3. I parametri di qualità e le soluzioni tecnico costruttive, tipologiche ed impiantistiche necessarie per perseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti sono definiti nel Regolamento di EDILIZIA SOSTENIBILE.

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TITOLI X) NORME PER LE COSTRUZIONI AGRICOLE

Articolo 137. RICOVERI PER GLI ANIMALI 1. I ricoveri degli animali da allevamento ( bovini, suini, ovi-caprini, ecc.) devono essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di settore in riferimento alle diverse specie animali e di quanto previsto dal DM 7 aprile 2006 in merito all'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Dlgs. 11/05/1999 n. 152. Non è ammessa la realizzazione di ricoveri per animali nei centri abitati del Comune, salvo che siano esplicitamente consentiti dalle prescrizioni di zona. In ogni caso i ricoveri per animali ed i loro annessi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 10,00 dalla pubblica via, né recare molestia alcuna alle abitazioni vicine. 2. Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il dispersione nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato; l’altezza, misurata dall’imposta della copertura, non dovrà essere minore di m. 3,00, la cubatura dovrà essere almeno di mc. 22,00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno di mc. 30,00 per ogni bovina lattifera e di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minimo e almeno mc. 3,00 per gli animali da cortile. Al ricambio dell’aria si può provvedere anche con finestre wasistass. 3. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie, devono essere costruite con materiale impermeabile, le cunette, inoltre, devono finire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocati fuori del ricovero. Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento o realizzate con materiali lavabili e disinfettabili, come ad esempio in legno trattato, e rivestite con materiale impermeabile fino all’altezza di m. 2,00 dal pavimento. 4. Ove possibile gli abbeveratoi devono essere alimentati con acqua corrente od almeno sarà disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l’abbeveramento. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci e arrotondati. 5. Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre ed impiegando eventualmente i moschicidi. 6. Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, ecc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto, né avere diretta comunicazione con i medesimi a mezzo a mezzo porte o finestre, dovranno essere completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti ed al deposito e alla filtrazione del latte, dotati di acqua potabile, con pavimenti lavabili a balza pure lavabile di altezza non inferiore a m. 2,00, separati dalle stalle e da altre varie, a mezzo di tramezzature in muratura fino al soffitto. Le deiezioni e il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portati alle apposite concimaie. 7. La tenuta di animali dovrà essere autorizzata dall’Autorità Comunale, e ciò anche per le località e ricoveri nei quali fino all’entrata in vigore del presente regolamento gli animali venivano tenuti senza autorizzazione. 8: E’ comunque prescritta l’autorizzazione per gli scarichi delle acque reflue secondo le disposizioni vigenti in materia ambientale.

Articolo 138. CONCIMAIE 1. Le concimaie non sono ammesse nei centri abitati del Comune; per la tenuta del letame o per la costruzione ed ubicazione delle concimaie dovranno osservarsi le prescrizioni del T. U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e quelle particolari che saranno prescritte di volta in volta dal prefetto; esse dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabili e dovranno risultare a distanza non inferiore a m. 25 dalla casa di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell’acqua potabile, nonché dalla pubblica via; inoltre non dovranno essere ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell’acqua potabile. 2. Sarà facoltà del Responsabile del Servizio, dietro parere dell’Ufficiale Sanitario, in casi eccezionali e purché la concimaia sia a valle rispetto alla direzione del movimento della falda acquifera sotterranea e si presenti in condizioni tali da garantire una assoluta impermeabilità, di concedere che la suddetta distanza, venga ridotta, oppure quando sia dimostrato trattarsi di un nuovo tipo di concimaia che per la sua costruzione e per la sua sicurezza del funzionamento offra le maggiori garanzie, dal punto di vista igienico. 3. La superficie della platea non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame normalmente tenuto nella stalla. La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

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4: E’ comunque prescritto il rispetto delle normative vigenti in materia

Articolo 139. SEGNALETICA E CARTELLONISTICA ED ARREDI NEL TERRITORIO APERTO 1. Nelle aree boscate, è consentita esclusivamente l’installazione delle indicazioni della rete sentieristica o altri cartelli per una migliore fruizione del territorio o cartelli esplicativi dell’ambiente naturale. L’eventuale installazione di insegne e cartelli di esercizio relativi ad attività commerciali già presenti alla data di approvazione del presente Regolamento, è consentita purché tali manufatti siano realizzati in legno e di limitate dimensioni (comunque non oltre 1 mq di superficie). Oltre a ciò è consentita l’installazione di preinsegne secondo le dimensioni previste dal Codice della Strada. E’ comunque esclusa l’installazione di cartellonistica pubblicitaria di grandi dimensioni. 2. Gli arredi da collocare nelle aree di territorio aperto in prossimità di percorsi pedonali o all’interno delle aree boscate dovranno essere in legno o in pietra. 3. Al fine dell’installazione è sufficiente una comunicazione con allegata copia della mappa catastale con evidenziato il punto di installazione.

Articolo 140. OPERE AGRICOLE E CAMBI DI COLTURE 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione non è necessario nessun atto autorizzativo per le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura purché eseguite nel rispetto delle norme riguardanti le modalità di lavorazione dei terreni agrari (DPR n. 48/r del 08/08/2003 e s.m.i.). E’ consentita inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni a condizione che non siano eliminati terrazzamenti, gradoni, ciglioni e muri a secco esistenti, che non siano ostruite o eliminate fosse o altre linee di sgrondo delle acque esistenti e che comunque vengano preservati gli elementi caratterizzanti i tipi di paesaggio. 2. i Cambi di coltura ed i nuovi impianti in area soggetta a vincolo idrogeologico e nell’area del padule di Fucecchio devono essere preventivamente autorizzati dall’ufficio Comunale previa acquisizione di parere della Commissione edilizia. 3 In caso di area sottoposta a vincolo paesaggistico e/o a Vincolo idrogeologico dovranno essere acquisite anche le necessarie nulla osta o autorizzazioni dall’Ente competente secondo la normativa di settore. 4. Al fine di garantire l’assetto idrogeologico del territorio ed evitare fenomeni di erosione e smottamenti, le sistemazioni delle coltivazioni e le opere agricole devono garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche con l’obbligo di una continua manutenzione dei fossi principali, degli “acquidocci” e delle scoline, va inoltre dedicata particolare attenzione alle regimazione delle acque di profondità con costruzione di appositi drenaggi. 5. Non sono consentite modifiche sostanziali al tracciato della viabilità rurale compresa nella viabilità e percorsi storici

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TITOLI XI) DISPOSIZIONI AMBIENTALI

Articolo 141. RIFORNIMENTO IDRICO, RECUPERO RIUTILIZZO ACQUA PIOVANA E RISPARMIO IDRICO 1. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile, attinta, salva dimostrata impossibilità tecnica, dall’acquedotto pubblico, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare. Nei casi di approvvigionamento idrico al di fuori del pubblico acquedotto si dovrà preventivamente acquisire certificazione, rilasciata da laboratorio accreditato, di potabilità dell’acqua che s’intende utilizzare per il consumo umano, all’occorrenza prevedendo

l’installazione di adeguato impianto di potabilizzazione scelto in base ai caratteri chimici, fisici e biologici da correggere. Nel caso in cui l’immobile sia destinato ad attività soggette a notifica (es.: attività ricettive, preparazione e/o somministrazione alimenti e simili) l’idoneità a scopo potabile della risorsa idrica da approvvigionamento al di fuori del pubblico acquedotto dovrà essere richiesta alla ASL. 2.In ogni intervento di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia od anche restauro con cambio di destinazione d'uso e/o frazionamento:

deve essere obbligatoriamente prevista l'installazione di autoclavi. Di detta prescrizione dovrà essere data dimostrazione negli elaborati progettuali;

dovrà essere prevista una rete duale per il recupero dell'acqua piovana ed il suo stoccaggio in serbatoi d'accumulo ed il suo riutilizzo per il funzionamento dei w.c..

3. L’avvenuto rispetto di tale prescrizione dovrà essere certificato alla fine dei lavori dal Direttore Lavori. 4. A dette prescrizioni potrà essere derogato soltanto nelle ristrutturazioni o nei restauri in caso di effettiva e dimostrabile impossibilità tecnica. 5. I serbatoi di accumulo devono essere di norma, interrati. 6. I vasi wc devono essere forniti di apparecchi per cacciata d'acqua di portata non inferiore a litri sei e di un sistema a doppia cacciata di portata di litri tre.

Articolo 142. NORME GENERALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 1. La gestione e la progettazione delle aree verdi di proprietà pubblica o privata deve perseguire la finalità di tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutela del patrimonio botanico di proprietà pubblica e del

patrimonio arboreo su suolo privato presente sul territorio comunale. Per patrimonio botanico di proprietà pubblica si intendono tutti gli alberi, gli arbusti, le siepi, le piante tappezzanti, le piante rampicanti, le aiuole fiorite, le fioriere, i tappeti erbosi e le altre tipologie vegetali di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro dimensione. Per patrimonio arboreo su suolo privato si intendono tutte le alberature collocate su proprietà appartenenti a privati e/o ad enti pubblici diversi dal Comune. 3. Esulano dall'ambito del presente Regolamento alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base alla legislazione, nazionale e regionale, vigente.

Articolo 143. ALBERATURE OGGETTO DI TUTELA – ALBERI DI PREGIO COMUNALI 1. Sono considerati “alberi di pregio comunali”, ai fini del presente Regolamento, gli alberi, i filari e le alberate per cui siano verificati entrambi i requisiti di cui sotto:

appartenenza alla specie proprie della vegetazione naturale: Acer campestre (Acero campestre), Quercus ilex (Leccio), Fraxinus ornus (Orniello), Malus spp. (Melo da fiore), Pyrus paraste (Pero selvatico), Quercus pubescens (Roverella), Quercus cerris (Cerro), Quercus petraea (Rovere), Quercus robur (Farnia), Ulmus minor (Olmo campestre), Ulmus laevis (Olmo bianco o ciliato), Sorbus domestica (Sorbo domestico), Prunus avium (Ciliegio), Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Carpinus betulus (Carpino bianco), Castanea sativa (Castagno) o appartenenza alle specie proprie della vegetazione storicizzata caratterizzanti il paesaggio Cupressus sempervirens (Cipresso mediterraneo), Pinus pinea (Pino domestico), Olea europaea (Olivo),

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Quercus suber (Sughera), Celtis australis (Bagolaro), Tilia spp. (Tiglio), Platanus spp. (Platano), Cedrus libani (Cedro del libano) e Cedrus atlantica (Cedro dell’Atlante);

gli esemplari devono avere diametro del tronco (misurato a 130 cm di altezza), superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza [Quercus ilex (Leccio), Quercus pubescens (Roverella), Quercus cerris (Cerro), Quercus petraea (Rovere), Quercus robur (Farnia), Ulmus minor (Olmo campestre), Ulmus laevis (Olmo bianco o ciliato), Castanea sativa (Castagno), Cupressus sempervirens (Cipresso mediterraneo), Pinus pinea (Pino domestico), Quercus suber (Sughera), Celtis australis (Bagolaro), Tilia spp. (Tiglio), Platanus spp. (Platano), Cedrus libani (Cedro del libano) ,Cedrus atlantica (Cedro dell’Atlante)]; superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza [Acer campestre (Acero campestre), Fraxinus ornus (Orniello), Prunus avium (Ciliegio), Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Carpinus betulus (Carpino bianco), ]; superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza [Malus spp. (Melo da fiore), Pyrus paraste (Pero selvatico), Sorbus domestica (Sorbo domestico), Olea europaea (Olivo)]. Nel caso di alberi policormici fa fede la sommatoria

dei singoli fusti o dove esistente il diametro al di sopra del colletto. 2. Ai fini del presente regolamento sono considerati comunque meritevoli di tutela alberi, filari o alberate che, pur non possedendo le caratteristiche sopraelencate al comma 1, presentando uno sviluppo complessivo considerevole ed un ottimo stato di salute risultano in possesso di almeno due dei seguenti elementi:

A) particolarità del genere e della specie, quale possono averla alberi esotici , isolati o in filari, facenti parte di parchi storici edificati seguendo le mode del tempo (ad esempio le sequoie, le conifere esotiche in genere, etc.);

B) significativo pregio paesaggistico o botanico, in quanto la pianta o il gruppo di piante costituiscono elemento caratterizzante del paesaggio – per collocazione o caratteristiche – o perché risultano oggetto di interesse da un punto di vista scientifico;

C) particolare ubicazione nel contesto urbano o territoriale, in quanto la pianta o il gruppo di piante risultano associati ad elementi caratterizzanti del paesaggio, quali tabernacoli, viali alberati, manufatti di pregio, ecc.;

D) costituire un riferimento di eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale o religioso, o rappresentare un riferimento tradizionale per la popolazione locale, in quanto l’esemplare o gli esemplari possono essere strettamente associati ad eventi storici o manifestazioni ed eventi tradizionali di carattere culturale o religioso che hanno avuto o abbiano luogo sul territorio.

3. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici e Associazioni possono segnalare all’Amministrazione Comunale, l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche sopra descritte, allegando alla segnalazione idonea documentazione fotografica ed altra documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti (quali ad esempio estratti di pubblicazioni o di quotidiani di epoca, foto storiche, etc.). 4. L’ufficio competente, se valutata positivamente la segnalazione, procederà ad informare i proprietari degli alberi segnalati invitandoli a presentare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali controdeduzioni. 5. Gli alberi, filari o alberate che, a seguito dell’esame delle segnalazioni e delle eventuali controdeduzioni presentate da parte dei proprietari, potranno essere considerati meritevoli di tutela in quanto “alberi di pregio

comunali” saranno inseriti in un apposito elenco ai fini della pianificazione urbanistica e degli interventi di cui al presente articolo. 6. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio, come sopra individuati, riveste carattere di assoluta eccezionalità, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria. L’abbattimento degli alberi di proprietà privata, definiti dal possesso dei requisiti di cui ai commi che precedono è comunque vietato se non in caso di grave pericolo per le persone o di danno per le cose. 7. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura con modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale. 8. In caso di rischio di schianto, andranno preventivamente individuate opere provvisionali di mantenimento in sito, alternative all'abbattimento. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, l'interessato dovrà inoltrare specifica richiesta utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dal Servizio competente. Nell’istanza, il privato deve indicare i motivi per cui intende procedere all’abbattimento, allegando una relazione tecnica completa di scheda di analisi VTA e di eventuale analisi strumentale redatta ed asseverata da dottore agronomo o forestale, a supporto della domanda stessa, richiedendo, ove necessario, la preventiva autorizzazione paesaggistica.

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10. Il richiedente dovrà allegare alla domanda una planimetria quotata con rilievo completo delle piante presenti nell'area ed estesa ad una porzione di terreno di almeno mt. 20 oltre il limite dell'intervento, più ogni elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (es.: ingombro cantiere e sezione scavi). 11. L’autorizzazione potrà contenere le eventuali prescrizioni tecniche per l'esecuzione di scavi e l'allestimento di cantieri. Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e comunicare al Servizio competente con almeno 7 giorni di anticipo l'inizio dei lavori. 12. Il richiedente dovrà, inoltre, garantire l'impegno a risarcire gli eventuali danni prodotti. Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica dello stato del luogo. 13. In casi di particolare complessità o ove si rendessero necessarie valutazioni tecniche specifiche, è facoltà dell’Ufficio competente acquisire consulenze specialistiche ai fini della valutazione delle richieste di abbattimento o

delle segnalazioni di cui al comma 3. 14. Il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di richiesta, decorsi inutilmente i quali essa si intende rilasciata. Nel caso di abbattimenti richiesti in concomitanza con l’esecuzione di lavori di carattere edilizio soggetti a Permesso di Costruire il titolo rilasciato dall’Amministrazione Comunale costituirà altresì nulla osta all’esecuzione degli interventi di abbattimento. 15. È fatto obbligo, ai proprietari degli alberi di pregio, di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante nonché di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. 16. Il proprietario di alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazione, le seguenti operazioni al fine di evitare che un abbandono al libero sviluppo vegetativo, possa comportare un pericolo di scosciatura o instabilità:

potatura a tutta cima con tecnica del taglio di ritorno;

rimonda periodica del secco;

conservazione della forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata.

Articolo 144. PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ABBATTIMENTO 1. L’abbattimento di piante non comprese tra le alberature di pregio è ammesso, comunque, solo nei seguenti casi:

A) nel caso in cui derivino situazioni di pericolo per persone o di danneggiamento di cose; B) quando la salute dell’albero non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili; C) quando la pianta sia giunta al termine del suo ciclo vitale; D) nel caso in cui l’abbattimento sia effettuato in correlazione ad interventi edilizi che rendono incompatibile la

presenta della pianta nella sua collocazione attuale; E) quando la collocazione della pianta o il suo sviluppo siano divenuti incompatibili con il contesto in cui è

collocata; F) quando sia effettuata nell’ambito della coltivazione di fondi agricoli e nell’esercizio delle pratiche agricole; G) per alberi collocati nella zona di rispetto dai corsi di acque pubbliche, intendendo per zona di rispetto tutto

l’alveo e le fasce, in sponda destra e in sponda sinistra ricomprese entro i primi 10 metri dall’argine quando queste non siano interne ad aree recintate;

H) quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici. 2. Qualora ricorrano le condizioni previste dal punto che precede l’interessato è tenuto ad inviare una comunicazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio competente, allegando adeguata documentazione fotografica comprovante la sussistenza delle condizioni che impongono l’abbattimento. 3. Decorsi 10 giorni dalla presentazione, senza che l’interessato abbia ricevuto comunicazioni in senso contrario da parte dell’Amministrazione Comunale, può essere dato corso all’intervento. 4. La procedura di cui al presente articolo è ammessa, per gli interventi eseguiti nell’ambito della manutenzione dei corsi d’acqua, solo a condizione che siano eseguiti da Enti o soggetti pubblici e con sistemazioni delle rive dei corsi d'acqua di tipo naturalistico.

Articolo 145. INTERVENTI AMMESSI SENZA AUTORIZZAZIONE E/O COMUNICAZIONE 1. Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione gli interventi di abbattimento nel caso di:

a) alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno); b) alberi disseccatisi entro tre anni dall'anno dell'impianto (fallanze) se sostituiti; c) alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassino 3,5 m di altezza;

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d) abbattimento di alberi appartenenti alle seguenti specie: Ailanto, Acacia (Robinia pseudoacacia), Indaco bastardo, gelso papirifero;

e) il taglio al piede di polloni di un albero con portamento policormico; f) alberi con una circonferenza del tronco inferiore a 30 cm misurata a 100 cm. da terra; g) alberi con un’altezza inferiore a 2 m, indipendentemente dalla circonferenza del fusto e non ricompresi

negli articoli che precedono; h) alberi da frutta, ad eccezione di noci e ciliegi.

Articolo 146. OBBLIGO DI REIMPIANTO 1. Per gli interventi di abbattimento consentiti ai sensi dell’articolo 144 e lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 145, il soggetto che effettua l’abbattimento è comunque tenuto al reimpianto di un numero di esemplari pari a quelli abbattuti. 2. Nel caso in cui i reimpianti non siano possibili nelle aree a disposizione del soggetto che ha eseguito l’abbattimento, è ammesso il reimpianto delle alberature in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, con le modalità indicate dall’Amministrazione Comunale. 3. Decorso il termine massimo di 6 mesi dall’intervento di abbattimento, il responsabile è tenuto alla presentazione di documentazione fotografica attestante l’avvenuto reimpianto ai sensi del comma che precede.

Articolo 147. INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE ALBERATURE 1. E' fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di effettuare tutte le operazioni di manutenzione necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi. 2. Viene fatto divieto nel territorio comunale di eseguire operazioni di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la crescita apicale del fusto o tagli praticati su branche con diametro superiore a 15 cm, nonché qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale, ad eccezione di quelle costituenti siepi da tenere a forma. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d’arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e, come tale verrà sanzionato. Vengono escluse da vincoli di potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole, anche lungo le strade, nonché le sistemazioni vernacolari (viti maritate, capitozze lungo fossati, etc.). 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazioni. Costituiscono intereventi di manutenzione ordinaria tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale costituite da:

potatura di specie arboree ed arbustive solo laddove necessario, fermo rimanendo che la corretta collocazione e impianto delle alberature deve tendere a rendere possibile il naturale sviluppo della pianta senza bisogno di interventi cesori;

concimazioni;

taglio dei tappeti erbosi;

irrigazione ed annaffiature;

diradamenti. 4. Le aree inedificate non posso essere lasciate in stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando il rispetto degli aspetti di tutela ambientale, igienico sanitaria e di prevenzione contro il rischio di incendio, oltre che di decoro urbano, da parte dei soggetti proprietari, fermo restando il diritto di coltivazione in maniera naturali forme e spontanea di siepi e giardini. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e se necessario di disinfestazione o di derattizzazione. 5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, può essere ordinata, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. 6. La vegetazione può oltrepassare il limite di proprietà verso il suolo pubblico solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,00 rispetto al medesimo. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente la proprietà altrui (privata o pubblica) di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi

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riflettenti e la visibilità della carreggiata. Qualora, per qualsiasi motivo, cadono sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Articolo 148. IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI 1. Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti individuati come “insalubri”, ai sensi della vigente legislazione, e iscritti nella prima classe di tale individuazione, non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma unicamente nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad insediamenti industriali e artigianali ovvero in quelle in cui tali attività sono consentite e comunque opportunamente distanti dalle abitazioni più prossime. 2. Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono rimanere ove risultano ubicati, a condizione che il proprietario dimostri che, mediante l’introduzione di nuovi metodi o particolari cautele, il loro esercizio non reca nocumento alla salute degli abitanti. Non è consentito lo spostamento né l’ampliamento di tali impianti nell’ambito delle zone residenziali. 3. Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri e iscritti nella seconda classe, secondo la legislazione vigente, possono svolgersi anche in zone residenziali a condizione che siano adottate tutte le cautele, riconosciute dal competente servizio sanitario atte ad evitare pericoli per l’incolumità e la salute pubblica.

Articolo 149. PIAZZOLE ECOLOGICHE E GESTIONE RIFIUTI URBANI 1. Nella progettazione dei Piani Attuativi o dei Progetti Unitari Convenzionati o di qualsiasi intervento che preveda, oltre alla progettazione degli edifici anche l'assetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere prevista la localizzazione di piazzole ecologiche dimensionate in relazione all'intervento, su cui dovrà essere richiesto parere all'Ufficio Ambiente. 2. Oltre a quanto sopra, negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia che prevedano la progettazione di tipologie edilizie con spazi condominiali e/o accesso condominiale verso la viabilità pubblica, dovranno essere localizzati spazi idonei per facilitare la raccolta porta a porta localizzati nelle vicinanze dell’accesso o comunque facilmente accessibili dagli spazi pubblici. 3. Nella progettazione dei nuovi ristoranti e/o locali di somministrazione di cibi e bevande dovranno essere localizzati spazi per favorire la raccolta porta a porta.

Articolo 150. POZZI E CISTERNE 1. I pozzi si distinguono in pozzi per uso domestico e pozzi per uso industriale. 2. I pozzi ad uso domestico ai sensi del r.d. 1775/33 non sono soggetti ad autorizzazione all’escavazione , salvo rispettare i regimi vincolistici presenti, le zone di rispetto e le distanze, imposte per legge, ma unicamente al rilascio

di idonea concessione a derivare. 3. Per uso domestico si intende anche l’innaffiamento di giardini ed orti occorrenti direttamente al proprietario del fondo, nonché l’abbeveraggio del bestiame. 4. I pozzi ad uso industriale a servizio di insediamenti produttivi di qualsiasi tipo, comprese le attività agricole, sono soggetti ad autorizzazione preventiva all’escavazione oltre che al rilascio di idonea concessione a derivare di competenza della Provincia. La suddetta domanda deve essere inoltrata per conoscenza anche all’Amministrazione comunale. 5. Chiunque intenda realizzare impianti fissi per la captazione di acque del sottosuolo e/o di sorgente, dovrà farne domanda al Responsabile del Servizio competente, con le modalità previste dal Capo I, Titolo II del presente regolamento. 6. Ai sensi del r.d. 1775/33, e’ fatto obbligo di denunciare l’avvenuta scoperta di tutte le acque sotterranee e pertanto deve essere data comunicazione dell’esito delle ricerche e della perforazione del pozzo (a qualsiasi uso adibito) al competente ufficio del Genio Civile e, per conoscenza, all’Amministrazione provinciale e comunale. Tale comunicazione deve contenere l’ubicazione e la tipologia dell’opera di captazione, il piano di utilizzo delle acque, le caratteristiche della falda, nonché quant’altro previsto dalle normative vigenti. Si rammenta inoltre l’obbligo di comunicazione al Servizio Geologico nazionale per le escavazioni che raggiungano profondità maggiori a 30 metri.

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7. Il Sindaco si riserva il diritto di sospendere o impedire la captazione delle acque per giustificati motivi di tutela igienica o normale funzionalità della falda freatica. 8. In ogni intervento edilizio deve essere prevista l’installazione di apposite cisterne interrate a servizio dei nuovi edifici e, tenuto conto dell’entità degli interventi eseguiti, degli edifici esistenti. 9. I pozzi dovranno essere eseguiti lontano da ogni ragione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera. Dovranno distare almeno 200 metri da pozzi neri, dalle concimaie, fossi di scolo ed altri depositi inquinanti e non aprirsi ad un livello inferiore rispetto ad essi. Pozzi e cisterne di qualunque dimensione e specie dovranno essere realizzati in forma tale da impedire qualsiasi rischio alla incolumità di chiunque.

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TITOLI XII) VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICOEDILIZIA

Articolo 151. PRINCIPI GENERALI 1. Ai sensi dell’art. 193 della L. R. 65/2014, la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia viene esercitata dal Comune attraverso i propri Uffici per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio nonché alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nella Segnalazione Certificata di inizio attività. 2. Ai fini sanzionatori si applica la disciplina dettata dalla normativa vigente al momento dell’accertamento. 3. Il Comune, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere o spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cu alla L. 167/1962, nonché in tutti gli altri casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi, provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 4. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora sia constatata, dai competenti uffici, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il Comune ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta, in una delle aree soggette ai vincoli indicati al medesimo comma 2:

a) l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di attività edilizia libera di cui all’articolo 136 della L:R. 65/2014; b) l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 136 comma 1 della L.R. 65/2014.

Articolo 152. ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI 1. L’ordinanza di sospensione dei lavori da parte del Comune è emanata ai sensi dell'art. 193, comma 4, della L. R. 65/2014 e vale, in quanto atto di diffida/ordinanza sorretto da ragioni di celerità ai sensi dell’art. 7 co. 2 della L. 241/1990 anche a garanzia del privato, quale comunicazione di avvio del procedimento che deve intendersi assolta mediante la fissazione di un termine breve di 15 giorni utile ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e memorie. 2. L’ordinanza di sospensione dei lavori può avere ad oggetto (d’ufficio o per effetto di istanza di parte) porzioni di cantiere quando le parti da escludere non abbiano connessioni funzionali con i lavori presunti abusivi ovvero siano conformi a progetto approvato.

Articolo 153. TERMINI ASSEGNATI NEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 1. Nei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del Titolo VII capo II della L. R. 65/2014, deve sempre essere indicato il termine assegnato al privato al fine di ottemperare al provvedimento medesimo. 2. In via ordinaria è da considerarsi improrogabile il termine perentorio di 90 giorni indicato nell'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 196 comma 3 della L. R. 65/2014. 3. Su istanza motivata dell’interessato, presentata entro i primi 60 giorni, e mediante provvedimento motivato del Responsabile del Procedimento potrà essere eccezionalmente concessa una proroga del termine ove vengano riconosciuti fatti determinanti ovvero cause di forza maggiore ostativi alla demolizione. 4. Nel caso in cui sia promosso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale avverso un provvedimento di natura sanzionatoria, qualora il Tribunale accolga l'eventuale istanza cautelare di sospensione del provvedimento e successivamente rigetti il ricorso nel merito, il termine di cui al comma 1 viene interrotto dalla data del deposito dell'ordinanza del TAR che accoglie l'istanza cautelare ed inizia nuovamente a decorrere per l'intero dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

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4. Nel caso di presentazione di istanza di Accertamento di conformità nelle modalità previste dalla L.R. 65/2014, l'ordinanza di demolizione cessa i suoi effetti dalla data di presentazione dell’istanza e, qualora l'istanza di accertamento venga diniegata, deve essere reiterata.

Articolo 154. OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI 1. Il Comune, accertata l'esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo (come definite dall’art. 196, comma 1, della L. R. 65/2014) ovvero con variazioni essenziali (come definite dall’art. 197 della stessa L.R. 65/2014), procede ai sensi dell’art. 196 comma 2 della L. R. 65/2014. 2. Il provvedimento che ingiunge la demolizione deve contenere l’indicazione il bene e l’area di sedime che, ai sensi dell’art. 196, comma 3, della L. R. 65/2014, sarà acquisita in caso d’inottemperanza. 3. Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire è notificato agli interessati, ai sensi dell'art. 196, comma 4, della L. R. 65/2014, ed è allegato al provvedimento dirigenziale dichiarativo dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Lo stesso verbale costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. 4. Qualora l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale risulti motivatamente ineseguibile (per formazione di lotti interclusi, creazione di servitù di passo all'interno di edifici, ecc. ), il Comune provvede alla sola demolizione del manufatto abusivo. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui il proprietario dell'immobile dimostri in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti previsti dall'ordinamento. In tal caso l'ordinanza conterrà solo l'ingiunzione alla demolizione nei confronti del responsabile dell'abuso, diverso appunto dal proprietario. 5. Fino alla scadenza del termine di cui all’art. 196, comma 3, della L. R. 65/2014, ove ne ricorrano le condizioni, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi e con le procedure di cui all’art. 209 della L. R. 65/2014.

Articolo 155. TOLLERANZE 1. Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente imposto da leggi o normative specifiche, ai fini dell’applicazione delle tolleranze, non sono da considerarsi difformità al permesso a costruire od alla SCIA, violazione dell’altezza dei distacchi, cubatura e superficie coperta che non eccedano per singola unità

immobiliare il 2% delle misure progettuali. 2. Le suddette tolleranze non sono applicabili per quanto riguarda le distanze minime tra fabbricati previste dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e per gli edifici edificati successivamente all’entrata in vigore del suddetto D.M. (restano salve le deroghe stabilite per l’ efficientamento energetico degli edifici esistenti..

Articolo 156. INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI 1. Le opere soggette al deposito della Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività che siano eseguite in assenza della medesima, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, sono soggette alle sanzioni previste, per il caso ricorrente, dal Titolo Titolo VII della L. R. 65/2014.

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2. In particolare:

• le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 135, comma 2 lettera d) della L. R. 65/2014, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 comma 1 lettera c), del DPR 380/2001, che siano state eseguite senza Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività, oppure in totale difformità dalla SCIA o con variazioni essenziali rispetto alla medesima, sono soggette alle sanzioni di cui all’art. 200 della stessa legge;

• le opere di cui all'art. 135, comma 1, lettere a), c), d) ed e), e comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i) della L.R. 65/2010 ;

• i mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie eseguiti in assenza di SCIA nelle aree e per le fattispecie disciplinate dagli strumenti urbanistici, sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 202 della stessa LR 65/2014.

3. . Fino alla scadenza del termine di cui all’art. 196, comma 3, della L. R. 65/2014, ove ne ricorrano le condizioni, l'avente titolo può ottenere l’attestazione di conformità sanatoria ai sensi e con le procedure di cui all’art. 209 della L. R. 65/2014.

Articolo 157. OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ 1. Alle opere eseguire in parziale difformità dal Permesso di Costruire si applicano le sanzioni di cui all’art. 206 della L. R. 65/2014. 2. Le stesse sanzioni si applicano anche alle opere di cui all'art. 135, comma 2, lettera “d” Della L.R 65/2014 quando siano eseguite in parziale difformità dalla Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 30/2001. 3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 7. Le tolleranze di costruzione, come disciplinate dal presente articolo, indicano il valore massimo entro il quale eventuali errori di carattere esecutivo non costituiscono alterazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

Articolo 158. INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA REALIZZATI e interventi privi di rilevanza edilizia IN DIFFORMITÀ DALLE NORME URBANISTICHE E DALLE PRESCRIZIONDEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI 1. Le opere e interventi di cui all’articolo 136, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici o aree sono resi conformi a dette norme e prescrizioni entro il termine stabilito dal comune con ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei

responsabili dell’abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall’ufficio tecnico comunale, la demolizione o rimozione non sia possibile, il comune applica una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall’ufficio tecnico comunale sulla base dell’allegato “5” e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. 3. Fatti salvi i casi in cui si provvede alla restituzione in pristino, è da corrispondere di costruzione se dovuto Sanzioni per opere prive di rilevanza edilizia o manutenzione ordianaria Per Le opere e interventi di cui all’articolo 14-15 comma 1) del presente regolamento, ove eseguiti in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi si applica una sanzione amministrativa pari a 516,00 € 4. La mancata comunicazione dell’inizio lavori, di cui al comma 2 , oppure la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3 dell’art. 136 della L.R. 65/2014, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. La comunicazione di inizio attività è soggetta alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale.

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Articolo 159. ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE DEMOLIZIONI 1. L'esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza di demolizione d'ufficio di opere abusive avverrà comunque, in quanto atto dovuto, anche qualora l'immobile o il fondo risultino chiusi ed impresenziati dagli interessati oppure quest'ultimi siano presenti ed oppongano il loro rifiuto allo svolgimento dei lavori, accedendo ai luoghi coattivamente, con l'ausilio della Forza Pubblica. 2. Qualora si rinvengano all'interno dell'immobile o del fondo nonostante l'esplicita avvertenza contenuta nell'ordinanza di demolizione d'ufficio di lasciarli liberi da persone e cose beni mobili di qualsiasi natura e valore, il personale operante provvederà all'inventario e rimozione di tali beni e al loro deposito presso apposita depositeria. 3. Qualora gli interessati provvedano alla demolizione delle opere abusive a propria cura e spese successivamente alla notifica dell'ordinanza di esecuzione d'ufficio e omettano di darne comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'esecuzione stessa saranno comunque tenuti al pagamento della somma sostenuta da parte dell’Ente e pari al costo economico del personale e dei mezzi d’opera movimentati per la prima giornata di lavoro. 4. Resta comunque dovuta ogni altra spesa sostenuta dal Comune ai fini dell’esecuzione in danno ove il responsabile non abbia comunicato, nei termini di cui al comma precedente, la demolizione delle opere. 5. I costi complessivi sostenuti dal Comune per l'esecuzione d'ufficio delle demolizioni, compresi quelli relativi all’eventuale deposito dei beni mobili rinvenuti, sono a carico ed in solido fra i soggetti responsabili dell'abuso e verranno recuperati mediante attivazione del procedimento di esecuzione di cui al libro terzo del C. P. C. secondo quanto previsto dal Regio Decreto n. 639/1910 e dall’art. 43 del D. P. R. 380/2001 e ai sensi del vigente Regolamento Generale delle entrate comunali. 6. Ai fini del recupero delle spese per l’esecuzione in danno per soggetti responsabili devono intendersi anche i proprietari non materiali committenti o esecutori dell’illecito ove non risulti in modo inequivocabile la loro completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che gli stessi, essendone venuti a conoscenza, si siano adoperati per impedirlo con gli strumenti offerti loro dall’ordinamento ovvero che non abbiano avuto la poss ibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione .

Articolo 160. VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA 1. Allo scopo di definire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio, previste dal Titolo VII della L. R. 65/2014, dall’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e dall’art. 1 comma 37, lettera b) della L. 308/2004, si applicano i criteri stabiliti nell’allegato “5” al presente Regolamento. 2. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere effettuati in assenza del dovuto pagamento degli oneri di urbanizzazione, qualora non sottoposti alla presentazione di titolo abilitativo dagli strumenti urbanistici, sono sanzionati ai sensi di dell'art. 202 della L. R. 65/2014, purché sia adeguatamente dimostrata l’epoca dell’avvenuto mutamento di destinazione.

3. Per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale per il rilascio dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209 della L. R. 65/2014 di importo complessivo superiore a € 4. 000,00, è consentita, su richiesta dell'interessato e nel rispetto delle modalità di seguito indicate, una rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate di pari importo:

la prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine assegnato dal provvedimento e le rate restanti a cadenza semestrale una dall'altra;

la rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo delle restanti rate, da presentarsi contestualmente al pagamento della prima rata.

4. In caso di rateizzazione delle sanzioni gli effetti prodotti dal pagamento delle sanzioni stesse, si potranno

concretizzare solo con il pagamento dell’ultima rata, comprensiva degli interessi .

Articolo 161. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. Il contributo di costruzione è costituito dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l’intervento e dal contributo sul costo di costruzione.

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2. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per tutti quegli interventi che prevedono nuove costruzioni o comunque un incremento dei carichi urbanistici in funzione dell’aumento delle superfici utili degli edifici, del cambio di destinazione d’uso degli immobili o dell’aumento del numero delle unità immobiliari. L’onerosità dell’intervento non è correlata quindi alla tipologia del titolo abilitativo, ma alla natura dell’intervento, e più in particolare alla sua capacità di determinare un incremento del carico urbanistico. 3. Il contributo sul costo di costruzione è invece dovuto per tutti gli interventi soggetti a Permesso di costruire e per gli interventi soggetti a SCIA . 4. La Giunta Comunale, con propria Deliberazione, stabilisce, in conformità ai contenuti della L.R. 65/2014, sia le tabelle relative agli oneri di urbanizzazione, che le quote contributive del costo di costruzione. Tabelle aggiornate automaticamente ogni anno a partire dal 1° gennaio, sulla base degli incrementi ISTAT, così come stabilito dagli artt. 184 c. 7 e 185 c. 3 della L.R. 65/2014.

Articolo 162. MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 1. Gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti, in base alla tabelle vigenti al momento della presentazione della SCIA o del rilascio del Premesso di Costruire, sul Volume Virtuale, così come definito nell’allegato “2” , ovvero moltiplicando la S.U.L. per 3 (per gli interventi residenziali) o per 3,50 (per gli interventi non residenziali) o direttamente sulla S.U.L. per gli interventi con destinazione industriale, artigianale e di commercio all’ingrosso. 2 .Tali valori corrispondono alle intere superfici oggetto d’intervento, sia che si tratti di nuova edificazione, sia che si tratti di interventi su edifici esistenti. 3. Nei soli casi di interventi relativi a frazionamenti di unità immobiliari, che non comportino cambi di destinazione d’uso, gli oneri vengono invece applicati sull’unità derivata, individuabile in quella dove è prevista la realizzazione della nuova cucina, per il residenziale, o dei nuovi servizi igienici per il non residenziale. Solo nei casi in cui anche l’unità derivata risulti già dotata di servizi, atti a poter soddisfare la propria autonomia funzionale, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti sull’unità con la minore S.U.L..

Articolo 163. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE 1. Le modalità di calcolo del contributo sul costo di costruzione risultano diverse a seconda che si tratti di interventi di edilizia residenziale o non residenziale, con apposito atto deliberativo la Giunta Comunale stabilisce le aliquote da applicare sul “costo di costruzione”, al fine di determinare il contributo sul costo di costruzione dovuto. 2. Il costo di costruzione dei nuovi edifici, qualunque sia la loro destinazione, viene effettuato applicando i parametri stabiliti nel D.M. 10/05/1977, con il quale vengono calcolati sia la superficie convenzionale (sommatoria tra la superficie residenziale ed il 60% della superficie non residenziale), che gli incrementi da applicare alle tariffe vigenti.

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione il contributo sul costo di costruzione potrà essere calcolato o con le modalità descritte al punto 1 o sulla base di perizia di parte, comprendente tutti gli interventi previsti in progetto edilizi ed impiantistici.

Articolo 164. MODALITÀ DI PAGAMENTO E POSSIBILITÀ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. In conformità all’art. 183 della L:R. 65/2014 il contributo di costruzione deve essere corrisposto all’atto del ritiro del permesso di costruire o, nel caso di Segnalazione certificata di inizio attività, all’atto di presentazione della stessa. 2. Il contributo di costruzione, per i soli importi superiori ad €. 2.500,00 (duemilacinquecento), può essere rateizzato fino a 4 (quattro) rate semestrali, come segue:

A) ONERI DI URBANIZZAZIONE - all’atto del rilascio atto del rilascio del Permesso di Costruire o all’atto di presentazione della SCIA o CILA: 40% dell’importo dovuto; - la rimanente quota pari al 60%, in tre rate trimestrali a 6, 12 e 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA o CILA ; b) COSTO DI COSTRUZIONE

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- all’atto del del rilascio del Permesso di Costruire o all’atto di presentazione della SCIA: 40% dell’importo dovuto; - la rimanente quota pari al 60%, a 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire o di presentazione della SCIA; o CILA c) In tutti i casi di rateizzazione, prima del rilascio del titolo abilitativo e alla presentazione della SCIA o CILA, unitamente alla quietanza relativa al pagamento della prima rata, dovrà essere presentata idonea polizza fideiussoria da parte di primaria compagnia di assicurazione oppure di istituto di credito dell’importo delle restanti rate, maggiorata del 40% per eventuali penali previsti dalla vigente legislazione conseguenti a ritardato pagamento, con validità di 18 mesi.

3. Al titolare del titolo abilitativo spetta l’obbligo di presentazione delle ricevute delle rate pagate al fine della loro registrazione e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti, allo stesso titolare è data la possibilità di pagamento

Articolo 165. MODALITÀ DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. E’ ammissibile la restituzione del contributo di costruzione corrisposto nei seguenti casi:

a. errato auto-calcolo del contributo dovuto in caso di presentazione di SCIA; b. mancata comunicazione di inizio dei lavori nei tempi assegnati nel permesso di costruire rilasciato, con decadenza del permesso di costruire; c. mancata realizzazione delle opere previste in progetto, senza attivazione alcuna del processo costruttivo assentito; d. varianti in corso d’opera, o di fine lavori, che hanno portato ad una realizzazione diversa dell’intervento rispetto a quanto previsto nel progetto assentito.

2. Qualora ricorrano una delle suddette situazioni il titolare del titolo abilitativo ha la facoltà di richiedere la restituzioni delle maggiori somme corrisposte e non dovute, oppure non più dovute per la mancata realizzazione dell’intervento entro i 5 anni successivi dalla data del rilascio del titolo abilitativo o dalla data di presentazione della SCIA o della CILA In questo caso alle somme da restituire dovranno essere scalati gli importi dovuti per l’istruttoria. 3. Ad oggi tali importi, che potranno essere aggiornati con successivo atto di giunta, i ammontano a: 1. €. 200,00 se il contributo da restituire è riferito ai soli oneri di urbanizzazione 2. €. 150,00 se il contributo da restituire è riferito a solo costo di costruzione 3. €. 300,00 se il contributo da restituire è riferito sia agli oneri di urbanizzazione, che al costo di costruzione 4. Non si procederà al rimborso qualora il valore del contributo da restituire sia uguale o inferiore agli importi da scalare.

Articolo 166. REQUISITI DELLE POLIZZE 1. Le polizze cauzionali devono essere rilasciate da Compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate

all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle Leggi sull'esercizio di assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 n. 449, compresa nell'elenco di cui al D.M. 28.07.1988. 2. Le polizze fideiussorie bancarie fornite da Istituto di Credito e le polizze cauzionali a garanzia dei pagamenti rateizzati, devono riportare importi e scadenze dei ratei e le seguenti prescrizioni:

A) la Compagnia rinuncia ad avvalersi della disposizione dell'art. 1957 del Codice Civile; B) qualora il concessionario non ottemperasse od ottemperasse in parte agli obblighi stabiliti, la compagnia

fideiussoria si impegna a mettere a disposizione del Comune, a semplice richiesta, la somma garantita, salvo far valere successivamente eventuali eccezioni.

3. La fideiussione non può essere revocata senza il consenso dell'Amministrazione comunale e pertanto la stessa rimarrà valida fino a quando non sarà versata l'ultima rata, previa comunicazione del Comune alla compagnia assicuratrice.

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TITOLI XIII) SANZIONI

Articolo 167. SANZIONI SULLA MANCATA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

A) Le infrazioni alle norme del presente Regolamento edilizio, quando non sanzionate da specifiche norme statali,

regionali e regolamentari, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa. La sanzione

amministrativa è graduata, a seconda dell’entità della violazione, da un minimo di 25 (venticinque) euro ad un

massimo di 500 (cinquecento) euro ai sensi dell’art.7bis del D.Lgs.267/2000.

B) Le sanzioni amministrative relative alla infrazione sull'esecuzione di lavori di cui al Titolo V del presente

Regolamento sono disciplinate nell'Allegato “5”

Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Responsabile di Area intima, con atto motivato, che lo stato dei

luoghi sia reso conforme alle prescrizioni, in riferimento alle norme violate, contenute nell’atto entro un congruo

termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. Il termine può essere eventualmente prorogato, su richiesta

dell’interessato, qualora sussistano comprovati motivi. L’inottemperanza a quanto intimato dal Provvedimento

Dirigenziale, entro il termine stabilito, comporterà, a seguito di nuovo accertamento, l’applicazione di un’ulteriore

sanzione pecuniaria.

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TITOLI XIV) NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 168. DEROGHE

1. I poteri di deroga saranno esercitati in conformità alla disciplina regionale e nazionale di settore.

2. Per le deroghe, eccezioni e soluzioni alternative espressamente previste dal presente Regolamento Edilizio in relazione a singoli aspetti dell’attività edilizia non è necessario alcun ulteriore atto od adempimento, salvo l’acqui-sizione del parere, ove richiesto, della Commissione Comunale per il Paesaggio e di altri organi ed enti espressamente previsti dallo stesso Regolamento.

Articolo 169. ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla Esecutività della delibera del consiglio comunale con cui è stato approvato. 2. Esso non si applica agli edifici in corso di realizzazione, alla data della sua entrata in vigore, nonché ai progetti dei permessi di costruire rilasciati e delle denunce di inizio di attività divenute efficaci alla stessa data ed alle successive varianti, purché effettuate entro il tempo utile prescritto per la ultimazione dei lavori. 3. Su richiesta dell'interessato le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano alle istanze acquisite al protocollo prima della sua entrata in vigore ed in corso di istruttoria alla stessa data. Dette istanze rimangono quindi sottoposte alla disciplina previgente.