regolamento generale dell'università degli studi di milano...articolo 28 ‐ elezione del...
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REGOLAMENTOGENERALEDELL’UNIVERSITA’DEGLISTUDIDIMILANO
INDICE
Articolo1‐Autonomiaregolamentare 4
PARTEPRIMAFUNZIONAMENTODEGLIORGANIArticolo2‐Rettore 5Articolo3‐Senatoaccademico 5Articolo4‐Consigliodiamministrazione 6Articolo5‐Conferenzadeglistudenti 7Articolo6‐Consultad'Ateneo 7Articolo7‐Comitatoetico 8Articolo8‐Collegiodidisciplina 10Articolo9‐Garantedeglistudenti 12Articolo10‐Comitatounicodigaranziaperlepariopportunità,lavalorizzazionedelbenesseredichilavoraecontrolediscriminazioni 13Articolo11‐Osservatoriodellaricercad’Ateneo 13Articolo12‐Incompatibilità 15
PARTESECONDASTRUTTUREDIDATTICHE,DIRICERCAEDISERVIZIOArticolo13‐Dipartimenti 16Articolo14‐Commissioniparitetichedocenti‐studenti 26Articolo15‐Collegididattici 28Articolo16‐FacoltàeScuole 32Articolo17‐Dottoratodiricerca 36Articolo18‐Scuoledispecializzazione 36Articolo19‐Centriinterdipartimentalidiricerca 38Articolo20‐Centrifunzionali 42Articolo21‐Centridiservizio 44Articolo22‐Centridiricercaconvenzionati 45Articolo23‐Centriinteruniversitaridiricercaediservizi 48
Articolo24‐Consorziinteruniversitariealtreformedipartecipazione 49Articolo25‐Aziendeagestioneautonoma 51Articolo26‐SistemabibliotecariodiAteneo 52Articolo27‐CommissionediAteneoperlebiblioteche 57
PARTETERZADESIGNAZIONIELETTIVE
Articolo28‐ElezionedelRettore 58Articolo29‐ElezionedeiDirettoridiDipartimentoedeirappresentantideiprofessoridiruolodiprima,disecondafasciaedeiricercatorinelSenatoaccademico 62Articolo30‐ElezionedeirappresentantidelpersonaletecnicoeamministrativonelSenatoaccademico 67Articolo31‐ElezionedelrappresentantedeidottorandidiricercanelSenatoaccademico 70Articolo32‐DesignazionedeicomponentiilConsigliodiamministrazione 73Articolo33‐ElezionedeirappresentantideglistudentinegliOrganidigoverno,neiConsiglidiDipartimentoeneiComitatididirezionedelleFacoltàeScuole 78
PARTEQUARTADISPOSIZIONISULPERSONALE
Articolo34‐Organicodelpersonaleinserviziopressol'Ateneo 90Articolo35‐Reclutamentodeiprofessoridiruolo 91Articolo36‐Ricercatoriatempodeterminato 92Articolo37‐Posizioneedoverideiprofessoriedeiricercatori 93Articolo38‐Insegnamentiattribuitiperaffidamentoaprofessoriericercatori 94Articolo39‐Passaggidisettore100Articolo40‐Mobilitàinternaall’Ateneodeidocentidiruolo100Articolo41‐Trasferimentideiricercatoridiruolo102
Articolo42‐Docentiacontratto 103Articolo43‐Assegniperlosvolgimentodiattivitàdiricerca 104
Articolo44‐Collaboratoriedespertidimadrelinguastranieraelettoridiscambio 105Articolo45‐Attivitàdidatticheintegrativeecompitididatticiextra‐curriculari 106Articolo46Accessoairuolidelpersonaletecnicoeamministrativoealladirigenza 107Articolo47‐Organizzazioneamministrativaetecnica 109Articolo48‐Coperturaassicurati a 111v
PARTEQUINTADISPOSIZIONISUGLISTUDENTI
Articolo49‐Carrierauniversitaria 112Articolo50‐Iniziativeperildirittoallostudio 112Articolo51‐Collaborazionideglistudentiaiservizidell’Università 113Articolo52‐Infrazioniesanzionidisciplinari 114
PARTESESTADISPOSIZIONIGENERALI
Articolo53‐Attivitàsucontrattieconvenzioni 117Articolo54‐Invenzioniebrevetti 118Articolo55‐Pubblicazioniedirittid’autore 120Articolo56‐Usodeglispaziuniversitari 121Articolo57‐Usodellogodell’Università 122Articolo58‐Attivitàculturali,socialiericreative 124Articolo59‐Normetransitorieefinali 125
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Articolo1Autonomiaregolamentare
1. Il Regolamento generale dell’Ateneo (da qui in avanti indicato come
Regolamento),contienelenormediattuazionedelledisposizionistabilitedalloStatuto,revisionatoaisensidellalegge30dicembre2010,n.240esuccessivemodificazioni,salvoquantospecificamenteriservatoalRegolamentod’Ateneoperl’amministrazione,lafinanzaelacontabilitàeadaltriRegolamentidicuialTitolo II, “Fonti normative”, dello Statuto. Esso contiene altresì le ulterioridisposizioni che disciplinano l’assetto funzionale dell’Ateneo, ivi compresi icrit ri ai quali informare i regolamenti di competenza di singoli organi estru tu
et re..IlRegolamentoèadottatoemodificatoaisensidell’articolo6dellalegge
9m g2ag io1989n.168,secondolemodalitàstabilitedall’art.14delloStatuto.3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore
decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Lestrutture dell’Ateneo uniformano le proprie modalità organizzative edope t l l llra ivea Rego amentoentro180giornida asuaentratainvigore.
4. Per ogni questione o controversia derivante dall’applicazione del
presenteRegolamento,cosìcomeperognisituazioneche,purrientrandotralemateriedipertinenzadellostesso,nonsiadaquestoesplicitamenteprevista,son competenti,nelquadrodellerispettiveattribuzioni,ilSenatoaccademicoeilConsigliodiamministrazione.
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missione.4. Il Senato accademico si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al
mese,fattasalval’interruzioneestiva,suconvocazionedelRettore,chenefissal’ordine del giorno e, in via straordinaria, per iniziativa dello stesso Rettoreogni qualvolta le circostanze lo richiedanoovveroquandone faccia richiestamotivataalmenounquartodeisuoicomponenti.IntalcasoilRettoreètenutoa convocare il Senato entro quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno
PARTEPRIMAFUNZIONAMENTODEGLIORGANI
Articolo2Rettore
1.IlRettoreesercitalefunzionistabilitedallenormedileggeestatutarie.La
sua designazioneha luogoaisensideicommi3,4,5e6dell’articolo25delloStatuto,esecondoleprocedureelettoralistabilitealsuccessivoarticolo28.
Articolo3Senatoaccademico
1.IlSenatoaccademicoesercitalefunzionistabilitedallenormedileggee
statutarie.Ladesignazionedeisuoimembrielettivihaluogoaisensideicommi4,5,6,7e8dell'articolo26delloStatutoedelledisposizionidicuiaisuccessiviarticoli29,30e31.Ladesignazionedeirappresentantidegliiscrittiaicorsidilaurea, di laureamagistrale e a ciclo unico ha luogo secondo le disposizionipre vistealsuccessivo articolo33.
2. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Senato
accademico sono stabilite da un apposito Regolamento, deliberato dallama igg oranzadeicomponentidellostesso.
3.PerilfunzionamentodelleCommissionicostituiteedesignatedalSenato
accademico con compiti istruttori, compresa quella di cui al comma 12dell’articolo26delloStatuto,siadottanoinformasemplificataicriteriprevistiperil funzionamentodellesedutedellostessoSenato,secondoledisposizionidelRegolamentodicuialprecedentecommafermorestandocheècondizioneper lavaliditàdellesedutechesiapresentelamaggioranzadeicomponentilaCom
l’ar
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ponentilaCommissione.
4. IlConsigliodiamministrazionesi riunisce, inviaordinaria,almenounavoltaalmese,fattasalval’interruzioneestiva,suconvocazionedelRettore,chene fissa l’ordine del giorno e, in via straordinaria, per iniziativa dello stessoRettore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ovvero quando ne facciarichiestamotivataalmenounquartodeisuoicomponenti.IntalcasoilRettore
gomentoogliargomentichehannomotivatolarichiesta.5.Incasodiassenza,nessuncomponentedelSenatoaccademicopuòfarsi
sostituire, ad eccezione del Rettore che è sostituito dal Prorettore vicario, aisensidelprimocapoversodelcomma7dell’articolo25delloStatuto.IncasodimancatapartecipazioneperpiùditrevolteconsecutiveallesedutedelSenatoaccademicoovverodiassenzaingiustificataaunterzodelleseduteannuali, ilcomponentedecadedalsuoincarico.
6.OgnicomponentedelSenatoaccademicoechiunquepartecipiaqualsiasi
titolo alle sedute dello stesso e delle pertinenti Commissioni è tenuto allariservatezzasull’andamentodeilavoriesullediscussionirelative,nelrispettodellepertinentidisposizionidilegge.
Articolo4Consigliodiamministrazione
1. IlConsigliodiamministrazioneesercitalefunzionistabilitedallenorme
di legge e statutarie. La designazione dei suoimembri ha luogo ai sensi deicommi3,4,6,9,10e11dell'articolo27delloStatutoedelledisposizionidicuials ccessivoarticolo32.Ladesignazionedeirappresentantideglistudentihaluo
ugoaisensidelledisposizioniprevistealsuccessivoarticolo33.2.LenormechedisciplinanoilfunzionamentodellesedutedelConsigliodi
amministrazione sono stabilite da un appositoRegolamento, approvato dallama iogg ranzadeicomponentidellostessoConsiglio.
3. Per il funzionamento delle Commissioni costituite e designate dal
Consigliodiamministrazione,siadottanoinformasemplificataicriteriprevistiper il funzionamento delle sedute dello stesso Consiglio, secondo ledisposizionidelRegolamentodicuialprecedentecomma,fermorestandocheè condizioneper la validità delle sedute che sia presente lamaggioranzadeicom
ètenutoaconvocareilConsiglioentroquindicigiorni,ponendoall’ordinedelgio o
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rn l’argomentoogliargomentichehannomotivatolarichiesta.5.Incasodiassenza,nessuncomponentedelConsigliodiamministrazione
può farsi sostituire, ad eccezione del Rettore che è sostituito dal Prorettorevicario,aisensidelprimocapoversodelcomma7dell’articolo25delloStatuto.Incasodimancatapartecipazioneperpiùditrevolteconsecutiveallesedutedel Consiglio di amministrazione ovvero di assenza ingiustificata a un terzodel
leseduteannuali,ilcomponentedecadedalsuoincarico.6.OgnicomponentedelConsigliodiamministrazioneechiunquepartecipia
qualsiasititoloallesedutedellostessoedellepertinentiCommissioniètenutoalla riservatezza sull’andamento dei lavori e sulle discussioni relative, nelrispettodellepertinentidisposizionidilegge.
Articolo5Conferenzadeglistudenti
1.LaConferenzadeglistudentiesercitalefunzionistabilitedall'articolo30
delloStatuto.Lasuacomposizione,leproceduredicostituzioneelemodalitàdiele ionedelPresidente sonodefinitedai commi2e3delmedesimoarticolosta i
ztutar o.2. Il funzionamento della Conferenza degli studenti è disciplinato da un
apposito Regolamento, predisposto dalla stessa Conferenza con il votofav revole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal SenatoaccademicoprevioparerefavorevoledelConsigliodiamministrazione.
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Articolo6Consultad'Ateneo
1. La Consulta d’Ateneo è costituita ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto.
Dura in carica tre anniaccademici edènominata condecretodelRettore. Inprima applicazione essa è resa operativa entro dodici mesi dall’entrata incaricadelConsigliodiamministrazionecostituitoaisensidell’articolo27delloStatuto.
2. Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui al comma 1, primocapoverso, dell’articolo 31 dello Statuto, sono individuati dal Consiglio diamministrazione, sentito il Senato accademico, prima dell’inizio di ciascunmandato. Ogni istituzione ed ente partecipa alla Consulta con un propriodelegato permanente. La mancata designazione di uno o più rappresentantinon
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impediscel’insediamentodellaConsulta.3. La delegazione universitaria, composta da un numero massimo di
quindicimembri e rappresentativa dell’articolazione dell’Ateneo, è nominatadal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. AllaConsultapartecipailDirettoregenerale,ounsuodelegato,cheneassicura lefunzionidisegreteria.
4. L’eventuale costituzionedi Comitati di approfondimento e di confronto
ristretti a una specifica area territoriale o rispondenti ad altre motivazioni,secondoquantoprevistodalcomma3dell’articolo31delloStatuto,èdispostadalConsigliodiamministrazione.
Articolo7Comitatoetico
1. Il Comitato etico è costituito ed esercita le sue funzioni ai sensi
del rl'a ticolo32delloStatutoedellenormedelpresenteRegolamento.2. In conformità al richiamato articolo statutario il Comitato è composto
secondocriteridiinterdisciplinaritàeindipendenza.Inominativi,laqualificaeilcurriculumvitaedeicomponenti ilComitatosonoresipubblicisulsitowebdell’Ateneo. Date le particolari funzioni del Comitato, ogni membro deveassicurarelapersonalepartecipazionealleriunionienonpuòdelegarealtriinpropria vece. La mancata presenza, senza giustificazione, a tre riunioniconsecutive o, comunque, a cinque riunioni nell’anno solare comporta ladec zaden adacomponentidelComitato.
3. Il Presidente è designato dal Comitato nel suo ambito. Il Presidente
coordina l’attivitàdelComitato con l’ausilio, per lemansionidi segreteria, diunoopiù funzionaridell’Universitàenomina, tra i componentidelComitato,un Vice‐Presidente che lo supplisce in caso di assenza o impedimento e locoadiuvanell’espletamentodellesuefunzioni.
4. Nell’assolvimento dei suoi compiti, il Comitato fa riferimento alladisciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale, ispirandosi aiprincipi derivanti dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalleconvenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea,nonchéaicodicieticiriconosciutidallediversecomunitàscientificheealCodiceeticodell’Ateneo.
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5. Spetta in particolare al Comitato fornire l’analisi etico‐giuridica delle
proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame;esprimerevalutazioni,qualoraessefosseronecessarieperassolvererichiesteprovenientidaistituzioninazionali,comunitarieointernazionali;svolgereunafunzioneinformativaepropositivaneiconfrontidelpersonaleedeglistudentidell’Ateneoe all’esternodellostesso.Esulanodalle competenzedelComitatoeticolefunzionichelaleggeriservaaicomitatieticidialtrienti,inparticolareaquelliospedalieri.
6.Nelcaso incuirisultinonecessarispecificiapprofondimenti, ilComitato
ha facoltà di interpellare o di convocare, perché esprimano le proprievalutazioni, senza diritto di voto, oltre ai diretti interessati, qualificatispecialistidellevariediscipline.
7. I componenti del Comitato, che siano direttamente o indirettamente
coinvoltiinquestioniperlequalipossasussistereunconflittodiinteressioinricerche o in sperimentazioni sottoposte al Comitato stesso, sono tenuti adast denersidall’esame imeritoedall’adozionedelledeliberazionirelative.
8.IcomponentiilComitatosonotenutiagarantirelastrettariservatezzasu
ogni informazionechesiastata loro fornitaper l’adempimentodeicompitidipertinenza, nonché sugli atti connessi alla loro attività, sino alla lorodivulgazione.
9.L’adeguamentoalpareredelComitatononsottrae,dipersé,ilricercatore
chel’abbiarichiestoallepropriediretteresponsabilitàsulpianocivile,penaleeamministrativo.
0. Il Consiglio di Amministrazione determina lamisura dell’indennità di
pre1senzadadestinareaicomponentidelComitato.11.LedisposizionichedisciplinanoilfunzionamentodelComitatoetico,ivi
comprese le modalità specifiche di presentazione, illustrazione e
documentazionedellepropostedasottoporrealsuoesame,sonodeterminateda un apposito Regolamento, predisposto dallo stesso Comitato con il votofav revole della maggioranza dei componenti e approvato dal Senatoaccademico,previoparerefavorevoledelConsigliodiamministrazione.
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en idel omm 3 5. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi professori
appartenenti a fasce diverse ovvero coinvolga congiuntamente professori e
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Articolo8Collegiodidisciplina
1. Il Collegio di disciplina, di cui all’articolo 10 della legge n. 240/2010 e
successive modificazioni, è costituito ed esercita le sue funzioni secondo ledisposizioni dell’articolo 33 dello Statuto integrate da quanto stabilito dalpre
senteRegolamento.2. Il Collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti
neiconfronti,rispettivamente,deiprofessoridiprimafascia,deiprofessoridiseconda fascia, dei ricercatori. In applicazione del principio del giudizio trapari, nel rispetto del contradditorio e con la garanzia del diritto di difesa, laprima sezione è composta esclusivamente di professori di prima fascia edopera solo nei confronti di professori di prima fascia; la seconda sezione ècomposta esclusivamente di professori di seconda fascia ed opera solo neiconfronti di professori di seconda fascia; la terza sezione è compostaesclusivamentediricercatoridiruoloedoperasoloneiconfrontidiricercatori.
3.Ognisezionecomprendetremembrieffettivi,unodeiqualiconfunzioni
di Presidente, e due membri supplenti, individuati e designati con mandatotriennale,rinnovabileconsecutivamenteunasolavolta,secondoledisposizionidelcomma4dell’articolo33delloStatuto.IcomponentiilCollegiodidisciplinasono nominati con decreto del Rettore. Essi non possono ricoprire alcunacaricaaccademica.LapartecipazionealCollegiodidisciplinanondàluogoallacorresponsionedicompensi,emolumenti,indennitàorimborsispese.
4.Incasodiassenzaodiimpedimentodiuncomponenteeffettivo,subentra
il componente supplente più anziano in ruolo. In caso di assenza o diimpedimentodelPresidente,neassumelefunzioniilcomponenteeffettivopiùanz anoinruoloelasezioneècompletatadaunmembrosupplente,designatoais s c a .
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ricercatori, il Collegio opera a sezioni congiunte, composte da tutti icomponentidelle sezioni competenti. LaPresidenzaè assuntadalPresidentedel e necoinvoltapiùanzianoinruolo.
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las zio6. Le delibere relative a ciascun provvedimento sono assunte a
maggioranza.Nelcasodiprovvedimentiesaminatiasezionicongiunte,aisensidelprecedentecomma5,ciascunasezionedeliberaconriguardoallaposizionedel soggetto o dei soggetti di competenza. Fatto salvo quanto previsto dalcomma 2, ultimo capoverso, dell’articolo 33 dello Statuto, il procedimentodisciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell’articolo 120 delD.P.R.10gennaio1957,n.3,quandosiadecorso il terminedinovantagiornidall’ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Ilprocedimentodisciplinareestintononpuòessererinnovato.
7. Ciascun componente del Collegio deve astenersi dal procedimento
qualora:a) appartenga allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore
coinvoltonelprocedimento;tàsinoalquartogradoo
dicb)abbia,conlostesso,legamidiparentelaoaffinioniugioodiconvivenza;c)abbiauninteressepersonalenelprocedimento;d) egli stesso o i suoi prossimi congiunti abbiano cause pendenti o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con il professore o ricercatoresottopostoaprocedimento;
e s o o se) gliste sooalcunodei su iprossimic ngiunti siaoffe odall’infrazionedisciplinareoggettodelprocedimento;
suo parere sull’oggetto delni.
f) abbia dato consiglio o manifestato ilpro edimentofuoridall’eserciziodellesuefunzioInq o e p
cuesticasisubentrailcomp n ntesup lente.8. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, in cui è fatto obbligo al
componente del Collegio di disciplina di astenersi dal procedimento, ilprofessore o il ricercatore interessato può proporre ricusazione mediantericorso al Presidente del Collegio contenente i motivi specifici e i mezzi diprova, da presentarsi prima della riunione fissata per l’audizione. Laricusazione sospende il procedimento. Sul ricorso decide in via definitiva ilPresidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se è ricusato ilPresidente, sul ricorso decide in via definitiva il Collegio, sentito lo stessoPresidente.Ilprovvedimentorecanteladecisioneassuntainordinealricorsonon è impugnabile. In caso di accoglimento del ricorso subentra nel
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esigenze.4. IlGaranteè tenutoadassolverecon lamassimatempestivitàaicompiti
previstidalcomma1dell’articolo35delloStatuto,letterea),b)ec).Eglipuò,anche di propria iniziativa, segnalare agli organi accademici eventualiirregolarità, ritardi, carenze, disfunzioni o abusi rilevati nei confronti deglistudenti. Nel caso in cui il presentatore di un esposto abbia richiestol’anonimato, il Garante è tenuto a garantirlo, previa verifica della fondatezza
procedimentounodeicomponentisupplenti.9. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività ricorrendo a ogni
elementodiconoscenzacheriterràutileesullabasedidocumentierelazionipredisposti dal competente ufficio dell’Amministrazione universitaria cheass a e r il u s iicur ,ov necessa io, s pporto egretar ale.
10. Nel caso in cui il Rettore ravvisi che i comportamenti contestati
configurinoesclusivamenteun illecitodeontologicoperviolazionedelCodiceetico, trasmette gli atti direttamente al Senato accademico formulando laproposta di provvedimento sanzionatorio da adottare, ai sensi del comma 4dell’articolo11delloStatuto.
Articolo9Garantedeglistudenti
1. La figura del Garante degli studenti è istituita ai sensi dell’articolo 35
dello Statuto, che ne stabilisce le competenze, anche con riferimento aidottorandidiricercaeagliiscrittiallescuoledispecializzazione,elemodalitàdi designazione unitamente agli impegni di collaborazione nei suoi confrontida parte degli organi dell’Ateneo e degli uffici dell’Amministrazioneuniversitaria,fattesalveleulterioridisposizionicheseguono.
2.IlGarantedeglistudentiènominato,supropostadelRettore,dalSenato
accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ilmandato del Garante ha la durata di tre anni accademici ed è rinnovabileconsecutivamenteunasolavolta.
3.AlGarante degli studenti è corrisposta una indennità di funzione, nella
misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ed è assicurata ladisponibilitàdi una sedeoperativa edi un serviziodi segreteria in relazionealle
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ra navantiindicatocomeOsservatorio).2. All’Osservatorio spetta il compito di affiancare gli Organi di governo
dell’Ateneonellarilevazioneenelmonitoraggiosistematicodellaconsistenzae rilevanza delle attività di ricerca dell’Università e dei relativi risultati,nell’otticadelmantenimentoemiglioramentocontinuodi riconosciuti livellidi qualità. A tal fine l’Osservatorio si avvale dell’Archivio Istituzionale dellaRicercaedeidiversidatabaseesternicontenenti informazioni riferiteancheall’Ateneo,alfinediproporreeaggiornare,riferendosiamodelliutilizzatineipiù qualificati ambienti scientifici nazionali e internazionali, metodologie dimisurazionedellaqualitàdeiprodottidellaricercadelpersonalestrutturatoenonstrutturatooperantepressolearticolazionifunzionalidell’Ateneononché
dell’espostostesso.5. Ulteriori specificazioni sulle modalità di funzionamento dell’ufficio del
Garante degli studenti possono essere stabilite nell’apposito Regolamento,approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senatoaccademico,sentitalaConferenzadeglistudenti
6.Inprimaapplicazione,lafiguradelGarantedeglistudentièistituitaeresa
operativa entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presenteRegolamento.
Articolo10Comitatounicodigaranziaperlepariopportunità,lavalorizzazione
edelbenesseredichilavora controlediscriminazioni
1. Le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento delComitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione delbenesseredichilavoraecontrolediscriminazioni(CUG),aisensidell’articolo34delloStatuto,sonodefinitedall’appositoRegolamento,elaboratosecondoledisposizionedicuialcomma4delmedesimoarticolo34.
Articolo11Osservatoriodellaricercad’Ateneo
1. Inapplicazionedeiprincipienunciatinegliarticoli1e2delloStatuto,è
cos ituito l’Osservatorio della ricerca dell’Università degli studi di Milano(d’o i
t
delle stesse articolazioni. Le metodologie messe a punto dall’Osservatorio,coerenticonlecaratteristichespecifichediciascunaareascientificapresentenell’Università e tali da consentire, per quanto possibile, il confronto tra lediversearee interneall’Ateneoe lacomparabilitàcon lecorrispondentiareeesterne, sono sottoposte all’approvazione degli Organi di governo. Inrelazione ad esse, l’Osservatorio verifica la posizionedell’Ateneo ed elaboraproposte volte a migliorarne la performance. E’ inoltre compitodell’Osservatorio garantire la divulgazione dei risultati della sua attività nelrisp to
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et delprincipiodellamassimatrasparenza.
3. Le analisi condotte dall’Osservatorio e la documentazione da essoprodotta offrono ai competenti Organi elementi conoscitivi per orientare ladefinizione delle politiche di assegnazione delle risorse per la ricercascientifica e per l’individuazione di strategie di sviluppo della ricercadell’Ateneo. I risultati delle analisi dell’Osservatorio sono altresì messi adisposizione del Nucleo di valutazione a supporto delle attività di propriacompetenza.IlNucleostessopuòchiedereall’Osservatoriospecificheindaginio lo sviluppo di determinate metodologie di analisi oltre a condividere, sepertine
nti,leinformazionielaboratealpropriointerno.4. L’Osservatorio è composto da sei esperti appartenenti ai
raggruppamenti dell’European Research Council, di cui due appartenenti alsettore Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication,Engineering,UniverseandEarthSciences, due al settoreLife Sciences, due alsettoreSocialSciencesandHumanities. Gli esperti scientifici sono individuati tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo in possesso di un elevato profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca, che non siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione di Ateneo, né Direttori di Dipartimento o di Centro di ricerca, né Coordinatori di dottorato di ricerca o Direttori di Scuola di dottorato. Essi sono designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato accademico e sono nominati con decreto del Rettore; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il curriculum degli esperti scientifici è reso pubblico sul sito web dell’Ateneo. La composizione dell’Osservatorio è integrata da amministrativi e tecnici con competenze nel campo di attività dell’Osservatorio, e più in generale nelle procedure connesse alla rilevazione delle attività e dei risultati della ricerca, in numero di tre, nominati dal Rettore, sentito il Direttore generale. Il Rettore, all’atto della costituzione dell’Osservatorio, nomina tra gli esperti scientifici un Presidente. Alle riunioni
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dell’Osservatorio partecipa di diritto il Prorettore delegato al Coordinamento e alla promozione della ricerca.
5.Lemodalitàdelfunzionamentodell’Osservatoriosonodisciplinatedaun
apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parerefavorevole del Consiglio di amministrazione, contestualmente alla suacostituzione entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presenteRegolamento.
Articolo12Incompatibilità
1.Inrelazioneaicommi1e2dell’articolo63delloStatuto,nonrientratrale
incompatibilità ivi stabilite la partecipazione a organi collegiali inrappresentanza della struttura di cui si abbia la responsabilità ovvero chesovrintendanoadattivitàchesianoparteintegrantedell’eserciziodellafunzionedocente,fermorestandoilvincoloanonassumernelapresidenzaoladirezioneoilcoordinamento.
2. Non rientra parimenti nell’ambito di applicazione delle norme di cui al
comma2delmedesimoarticolol’eventualeassunzionedapartedellefigureivireviste di posizioni, anche di vertice, in strutture esclusivamentedi servizio,unzionaliaicompitiassunti.pf
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l'a ministrazione,lafinanzaelacontabilità.5. Peresigenzedicoordinamentoscientificoe/operunamiglioregestione
dei servizi, ai sensi del comma3 dell’articolo 37 dello Statuto, e nel rispettodelle disposizioni ivi stabilite, il Dipartimento può articolarsi in sezioni,prevedendonelacostituzionenelrispettivoRegolamento.E’condizioneperlacostituzionediunasezionecheviaderiscaalmenounquintodeiprofessorie
PARTESECONDASTRUTTUREDIDATTICHE,DIRICERCAEDISERVIZIO
Articolo13Dipartimenti
1. IlDipartimento,strutturaorganizzativadibasedell’Ateneo,promuove,
coordina e svolge l’attività di ricerca negli ambiti scientifici di propriapertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui èreferente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate eacc oess rieancherivolteall’esterno.
2. Ciascun Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori di
ruoloedairicercatoriatempodeterminatochevihannoafferitoedèdotatodipersonaletecnico‐amministrativoassegnato,aisensidellenormeinvigore,dalDirettoregenerale,nellamisurastabilitadalConsigliodiamministrazionesullabasedeicriteri indicatial sestocapoversodelcomma1dell’articolo36delloStatuto. Tale dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione alleesigenze e alle attività svolte dal Dipartimento, e alla programmazionegeneraledell’Ateneo.
3. La configurazione funzionale e organizzativa e le modalità di
costituzione e di eventuale disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinatedagli articoli 36, 37, 38 e 39 dello Statuto. L’assetto e le modalità difunzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascunDipartimento sono stabiliti nel rispettivo Regolamento, predisposto eapp vro atoaisensidell'articolo22delloStatuto.
4. Lenormecheregolanoleresponsabilitàel’autonomiagestionalediogni
Dipartimento, nell’ambito del budget economico e degli investimenti dispettanza,sonostabilitedaicorrispondentiarticolidelRegolamentod'Ateneoper m
dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, fatte salve situazioni specifiche,legate alla dislocazione o a particolari condizioni delle sezioni. In tali casi lacostituzionedellasezioneèsubordinataalladeliberafavorevoledelConsigliodi amministrazione, sentito il Senato accademico. Nel Regolamento delDipartimento sono stabilite le modalità di costituzione, organizzazione efun n
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artimento.10.Fermo restando quanto determinato dal Regolamento di ciascun
Dipartimento, le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di
zio amentodellesezioni.
nidelDipartimento:6. Sonoorga
;e;
‐ilConsiglioilDirettor
‐‐la Giunta.7. IlConsigliodiDipartimentoècompostosecondoledisposizionipreviste
dall’articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dalpre enteRegolamentoedaquellespecifichedefinitedaisingoliRegolamentidiDip ti
sar mento.8. FapartedelConsigliodiDipartimento ilResponsabileamministrativo.
Ne fanno altresì parte le figure di elevata professionalità a tempoindeterminato,nonchéquelleatempodeterminatopurchétitolaridicontrattodi durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell’elettoratoattivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico‐amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti dei singoliDipartimenti possono elevare, per la determinazione della numerosità dellarappresentanza del personale tecnico‐amministrativo non presente di dirittonelConsiglio,lepercentualiminimeindicatenell’ultimocapoversodelcomma2 dell’articolo 38 dello Statuto. L’elettorato attivo, ai fini della costituzionedella predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico‐amministrativonon strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodicime i. Al personale tecnico‐amministrativo non strutturato che versa nelleme si
sde mecondizionipuòessereparimentiestesol’elettoratopassivo.9. FapartedelConsigliodiDipartimentounarappresentanzadeilettoridi
scambio e dei collaboratori ed esperti linguistici eventualmente assegnati alDipartimentodalConsigliodi amministrazione,non inferioreal15%del loronumero complessivo, secondo le determinazioni del Regolamento delDip
attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole dispecializzazionechefannoriferimentoalDipartimentononpossonocomunqueessereinferiori,ognuna,adueunità,chesiriduconoaunaqualora ilnumerocomplessivo di ciascuna delle tre figure, presenti nel Dipartimento, siainfe
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di governo dell’Ateneo, e approvare, ove ichiesto e per quanto dicompetenza,altriRegolamenti;
b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi allelinee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e prospettive disviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità
rioreacinque.11.I rappresentanti eletti di cui ai commi 8, 9 e 10 durano in carica un
triennioaccademico,adeccezionedei rappresentantidei titolaridiassegnidiricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletticonsecutivamenteunasolavolta.
2.Incasodicessazioneanticipatadelmandato,siapplicanoledisposizioni
stab o m qu1ilitedalc mma3,pri oe artocapoverso,dell’articolo64delloStatuto.13.Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri
rappresentantielettiinsenoaiConsiglidiDipartimentodecadonodalmandato,qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute delCon ,o se iisiglio vverosianoas nt ngiustificatiaunterzodelleseduteannuali.
14.Il Regolamento di ciascun Dipartimento può prevedere la
partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di studiosi ed esperti nonuniversitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica delDipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione al Consiglio, inmateriadiprogrammazionedelleattivitàscientifiche,delpersonaledeglienticonvenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso ilDipartimento.
15.Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di
indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attivitàistituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura diquest’ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionalenell’ambitodellerisorseadessoassegnate:
a)approvareconlamaggioranzaassolutadeicomponenti,supropostadelDirettore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento delDipartimentoe leeventualipropostedimodificadasottoporreaicompetentiorgani r
istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le datesta t s o e n n
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bili e da que t’ultimo, elab rati co re temente co la programmazioneannualeetriennaledell’Ateneo;
c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suoutil o elativa s iizz e sulla r rendicontazione, econdo la d sciplina dettata dalRegolamentod’Ateneoperl’amministrazione,lafinanzaelacontabilità;
d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione inrelazione agli spazi in uso, all’utilizzo delle apparecchiature scientifiche, aiservizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie adass r s o i lticu are ilmiglior volgiment de servizi e delle a re attività di supportoalladidatticaeallaricercachefannocapoalDipartimento;
e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e diindirizzodicuialla letterab), lerichiestemotivatedipostidiprofessoreedirice a lrc tore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e de iberare sulleconseguentichiamateaisensidelcomma4dell’articolo37delloStatuto;
f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personaletec o i Snic e amministrativo a sensi del comma 6 dell’articolo 37 dello tatuto,individuandoneeventualmentelepriorità;
g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per losvolgimentodiattivitàdiricerca,comeprevistidall’articolo24della legge30dic bem re 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentaridell’Ateneo;
h) deliberareinmeritoall’assunzionedapartedelDipartimentodelruolodireferenteprincipaleovveroassociatodicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounicoedegliobblighiconseguenti,compresiquellirelativiairequisitididocenzadaassicurare,verificandoneilrispettodapartedeiprofessoriedeirice arc toriappartenentialDipartimento,aisensidellepertinentinormedelloStatuto;
i) approvare,fattesalveleesigenzedicoordinamentoconleFacoltàe/oleScuole di riferimento, la programmazione annuale dell’offerta formativa el’attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far frontealle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nelrispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori,fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore ericercatoreafferentealDipartimentositienecontoinsedediripartizionedellerisorse; deliberare l’attivazione di contratti di insegnamento, ai sensidell’articolo23della legge240/2010 edellepertinenti norme regolamentaridell’Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilitedall’Ateneo;
j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole diriferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l’istituzione,l’at
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tivazioneel’eventualedisattivazionedicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounicoediscuoledispecializzazione;
k) proporre,sentitiiComitatididirezionedelleFacoltàe/odelleScuoledirife e lt D e i a le agrimento,diconc rtoconglia ri ipartim nt interess ti, modifiche liordinamentieregolamentididatticideicorsidistudio;
l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e diorientamento,leattivitàculturaliealtreattivitàrivolteall’esterno;
m)esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in meritoalle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti alDip i s r eart mentodipassaggioa etto iscientifico‐disciplinaridiv rsidaquellidiinquadramento;
n) deliberare in merito alla concessione di nulla‐osta a professori ericercatoriappartenentialDipartimentoperlosvolgimentodiattivitàdidatticapressoaltresediuniversitarieoincorsidistudiodicuiilDipartimentononsiarefe nre te principale o referente associato, secondo le determinazioni delSenatoaccademico;
o) esprimerepareresullepropostedimobilitàdiprofessoriericercatoriaisensidelcomma7dell’articolo37delloStatuto;
p) proporre l’attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole dispecializzazione, di corsi e scuole di dottoratodi ricerca, di corsi permasteruniversitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti adesigenze di educazione permanente e continua, promuovendone esos e l aten ndoneleattivitàperquantodicompetenzaeaisensidel anormativ invigore;
q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori neiComitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondoquantostabilitodalcomma7dell’articolo40delloStatutoedalRegolamentodelleFacoltàe/odelleScuoleallequaliilDipartimentoèraccordato;
r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione dellaCom i t c t t l 3m ssionepari eti adocen i‐s udentiaisensi de comma6dell’articolo 9delloStatutoedelsuccessivoarticolo3;
s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta diDipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, diconcerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didatticiinterdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà oScuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altredeliberazioni necessarie ai fini dell’assolvimento delle funzioni didattiche di
com e p
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17.Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali
proposte di conferimento di lauree honoris causa in uno dei corsi di laureamagistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referenteprincipale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano diindubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello
p tenza, come previste dalle ertinenti norme dello Statuto e dalledisposizionidelpresenteRegolamento;
t) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca efunzionali,diCentrifunzionaliintegratiediCentridiricerca;
u) deliberare,perquantodipertinenza,inmeritoaconvenzioniecontrattiperl’esecuzionediattivitàdiricercaediattivitàdidattica;allapartecipazioneaprogrammi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e impreselocali,nazionalieinternazionali,verificandolapossibilitàdisvolgimentodelleattività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;formulare proposte in merito a convenzioni per lo svolgimento di attivitàass nistenziale, alla partecipazione a centri e consorzi i teruniversitari, aconsorziesocietàconsortili,afondazionieassociazioni;
v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento percontoterzi,nelrispettodellefinalitàuniversitarieedellenormerelative;
w) approvare la relazione annuale sull’attività didattica e scientificapresentatadalDirettoredelDipartimentoedeliberare il rapportoannualediautovalutazione dell’attività scientifica e didattica in coerenza con i criteridefinitidagliorganidigovernoe le indicazioni fornitedall’AgenziaNazionalediV ual tazionedelsistemaUniversitarioedellaRicerca(ANVUR)edalNucleodivalutazionedell’Ateneo,rendendonepubbliciirisultati;
) esercitaretuttelealtreattribuzionicheglisonodemandatedallenormeinv
xigoreedalledeliberedegliorganiaccademici.16.SpettaaltresìalConsigliodiDipartimentoavanzareeventualiproposte
motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi dellanormativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell’Ateneo eappartenentialDipartimentoiquali,oltreapossedereirequisitiprevistidallalegge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordinescientifico e didattico e per l’impegno nella vita accademica. Le proposte, dinormanonsuperioriadueinuntriennioeapprovateconilvotofavorevoledialmenoiquattroquintideiprofessoriedeiricercatoricomponentiilConsigliodiDipartimento,sonosottopostealSenatoaccademicochenepuòdeliberarel’inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti deiprofessoriedeiricercatorisuoicomponenti.
pubblico.Nelcasoincuilapropostasiariferitaauncorsodistudiogestitodaun Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti iDipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in unquinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti deiprofessori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sonosottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l’inoltro alMinisteroconilvotofavorevoledialmenoiquattroquintideiprofessoriedeiricercatorisuo p
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icom onenti.18.Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, secondo le disposizioni
previstedalRegolamentodelDipartimento,lacostituzionediCommissioniconcompiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lorichiedano, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 32 e lecompetenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti icomponentidelConsigliostessodiparteciparealleriunionidelleCommissionianc e se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con lelim n d i m .
hitazio istabilite alr chiamatocom a32
519.Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma dell'articolo38delloStatuto.CompeteinparticolarealDirettore:
1) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere idocumentidiprogrammazioneediindirizzorelativiallelineegeneraliannualie t nrie nali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio diDipartimento;
2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull’utilizzo dellerisorse, secondo le disposizioni del Regolamento d’Ateneo perl’amministrazione,lafinanzaelacontabilità;
3) assumere,inaccordoconicriteristabilitidalConsigliodiDipartimento,le d entro l pecisioni di spesa il imite stabilito dal Regolamento d'Ateneo erl'amministrazione,lafinanzaelacontabilità;
4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza delCon siglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendolisuccessivamenteagliorganicompetentiperlaratificanellaprimasedutautile;
5) indirizzare e sovrintendere all’utilizzo del personale tecnico‐amm oinistrativo avvalendosi della collab razione, per quanto di competenza,delResponsabileamministrativo;
6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto dellespese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabileamministrativo;
7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, levotazioni per l’elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento,esc u p e e
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ntocompa ib li,leregol sta ilitedaisuccessivicommi.25.Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l’ordine del giorno di
ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da
luseq elledellerap resentanzestudentescheind tt dalRettore.
20. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato didirezionedelleFacoltàe/odelleScuoleallequaliilDipartimentoèraccordato.In casodi indisponibilitàodi raccordodelDipartimentoapiùdiunaFacoltàe/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altrocom n i
pone tedellaG unta.21.Il Direttore del Dipartimento è eletto nell’osservanza dei requisiti
soggettiviedellemodalitàproceduralidicuialcomma5dell’articolo38delloStatuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione dellamaggioranzaassolutadegli aventidirittoal votoe ilDirettoreèeletto con lamedesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minimanecessaria lepredettevotazioni sononuovamente indette inaltradata.Nellaquarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno unterzodegliaventidirittoalvoto.NellaquartavotazioneilDirettoreèelettoamaggioranzaassolutadeipresenti.
22.IlRegolamentodelDipartimentostabiliscelemodalitàdinominadiun
Vicedirettore, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza otemporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimentoanche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altroprofessore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dalVicedirettore.
23.LaGiuntadelDipartimentoècostituitanell’ambitodelConsiglioaisensi
del comma 6 dell’articolo 38 dello Statuto e di quanto stabilito dalRegolamento di ciascun Dipartimento. Essa esercita funzioni istruttorierispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti, anchedelegati,stabilitidalRegolamentodelDipartimento.
24.I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure diconvocazione e le norme di funzionamento delle sedute dei Consigli diDip rtimento e di quelle della Giunta. Per queste ultime si applicano, perqua t i e b
a
singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunquetenuto ad iscrivere all’ordine del giorno gli argomenti per i quali gli siapervenutaalmenodiecigiorniprimadellasedutaunarichiestasottoscrittadaunapartedeicomponentiilConsiglionell’entitàstabilitadalRegolamentodelDip
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artimento.26.Perlavaliditàdelleseduteèrichiestalapresenzadellamaggioranzadei
convocaticondirittodivoto,detrattigliassentigiustificati,finoallimitediunquinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi delsecondo capoverso del comma 3 dell’articolo 38 dello Statuto, non vengonocom tputa iaquestofine.
27.Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l’esistenza del numero
legale,cherimanepresuntapertuttaladuratadellaseduta.OgnicomponentedelConsigliopuòchiedere laverificadelnumero legaleprimachesiprocedaalladeliberazione.Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenutamancanzadelnumerolegale,ilDirettoresospendelasedutapermezz’ora.Seallaripresailnumerolegalecontinuaanonessereraggiunto, ilDirettoretoglielaseduta.Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i puntiall’ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovveroconvocareentroidiecigiornisuccessiviunaspecificasedutaconall’ordinedelgiornoipuntinontrattati.
28.Perl’assunzionedelledelibere,salvochepergliargomentiperiqualisia
diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie eregolamentari dell’Ateneo, è richiesta l’approvazione da parte dellamaggioranzaassolutadeipresenti.Perl’assunzionedelledelibereinerentiallaricercaènecessario il voto favorevoledellamaggioranzadeiprofessori edeiricercatori.
29.Lepropostesonoposteinvotazionenell’ordineseguente:dapprimagli
eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamentimodificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengonovotatiglieventualiemendamentiaggiuntivi.Eventualiemendamentisostitutivio modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione primadell’emendamento in discussione. Eventuali mozioni d’ordine hanno laprecedenzasull’ordinedegli interventiedevonoesseresottopostesubitoallavotazione.
30.Dinormal’espressionedivotoèpaleseesieffettuaperalzatadimano.IRegolamenti diDipartimentoprecisano i casi nei quali la votazioneha luogoper e
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appellonominaleovv roascrutiniosegreto.31.Lapartecipazionealle sedutedelConsigliodiDipartimentodellevarie
componentièdisciplinatadaiRegolamentidiDipartimentoaisensidelcomma4d o l tell’articol 38de loStatu o.
32.Fatto salvo quanto previsto dalla richiamata norma statutaria, le
deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate deiprofessori e dei ricercatori e argomenti che implichino la formulazione digiudizisullequalitàscientificheedidattichedisingoliprofessoriericercatorison adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazionelim
oitataallafasciacorrispondenteeaquellaoaquellesuperiori.33.Conriguardoallapartecipazione,riservatadallanormastatutariaaisoli
professoriericercatori,alledeliberazioniconcernentiicompitididattici,essaèdaintenderecomeriferitaallasolacoperturadeglistessi,fermorestandochel’attribuzionediaffidamentiecontrattielaconcessionedinullaostaèassuntains redutaplena ia.
34.Qualora siano in discussione argomenti che implichino un interesse
direttodiuncomponentedelConsiglio,larelativadeliberaèpresainassenzaoprevio momentaneo allontanamento dell’interessato, dandone registrazionenelverbale.
35.Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del
Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovràindicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogodell'adunanza;chipresiedeechiesercita le funzionidiSegretario; inomideicomponentipresentiediquelliassenti,indicando,perquestiultimiquellichehannogiustificatol'assenzaequellichenonl'hannofatto;l'ordinedelgiorno;l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con ladocumentazioneelenoteesplicativecheloriguardano; iltestodelledelibereassunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventualiaffermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia statarichiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire alsegretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degliinteressati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario oastenutoespressodasingolicomponenti.
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36.Ledelibereapprovatehannoeffettoimmediato.Gliestrattianticipatidel
verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura delDir e tettor ,aicompeten iufficiperdarcorsoalleconseguentiprocedure.
37.I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati
seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella lorocompletezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati residisponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che viabbiano preso parte, secondo le modalità definite nei Regolamenti diDipartimento. IverbalidelleadunanzesonofirmatidalDirettore(odachineabbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura delDirettore, che netrasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per iconseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provvedutoall' lezionedelDirettore, firmatidalDecanoedal Segretario, sonoapprovatised
eutastante.38.LedeliberedelConsigliodiDipartimentosonopubbliche,aisensidella
normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili datutti i componenti ilConsiglio, iquali sonocomunquetenutiallariservatezzasull'andamentodei lavoriesullediscussionirelative.Sueventualirichiestedicopie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sonocomunqueaccolte,seformulatedaidirettiinteressati,leeventualirichiestediaverecopiadelledelibereconcernentichiamatedidocentioformediselezioneo scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alleattività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, seformulatedalpersonaledelDipartimento.
Articolo14Commissioni s paritetichedocenti‐ tudenti
1.Ai sensi del comma 6 dell’articolo 39 dello Statuto, presso ciascun
Dipartimento sono costituite, in relazione ai corsi di laurea, di laureamagistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale leCommissioni paritetiche docenti‐studenti previste dall’articolo 2, comma 2letterag),della legge240/2010,qualeosservatoriopermanentedelleattivitàdid ttiche. Nel caso di corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, leCommissionisonocostituitenell’ambitodeipertinentiCollegididattici.
a
2.Le Commissioni sono composte, secondo modalità stabilite dalRegolamento di ciascun Dipartimento o con deliberazione del competenteCollegiointerdipartimentale,daunegualnumerodidocentiedistudenti,noninferiore per ciascuna componente al numero dei corsi di laurea, di laureamagistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale e,comunque, non inferiore a quattro. I docenti sono designati dal Consiglio diDipartimento inmododagarantire,perquantopossibile, larappresentativitàdi ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Salvoindisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per lacomponentestudentesca, lacuidesignazionecompeteai rappresentantideglistudentipresentinelConsigliodiDipartimento.Qualora,inprimaapplicazione,la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non siarappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, laCommissione può cooptare in soprannumero studenti che non sianocomponenti del Consiglio, individuandoli secondo modalità stabilite dalRegolamento del Dipartimento. Il Presidente di ciascuna Commissione èdesignato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didatticointerdipartimentalediriferimento,traiprofessoridiprimaodisecondafascia,con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. IlPre ,dinorma,fraglistudenti.
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p sso,inaccordo ongli interventi operatidall’Ateneo incollaborazioneconilNucleodivalutazione;
f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annualecontenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento dellaqualitàedell’efficaciadeicorsidistudio,ancheinrelazioneairisultatiottenutinell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo
sidentenominaunVicePresidentescegliendolo3.SonocompitidelleCommissioniparitetiche:a) monitorare l’offerta formativa, la qualità della didattica, l’attività di
servizioaglistudentidapartedeiprofessoriedeiricercatori;l b) formulareparericirca acompatibilitàtrai creditiassegnatialleattività
formativeeirelativiobiettiviprogrammati;c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle
materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche inrelazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagliorganidell’Ateneoenazionali;
d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenutinell’apprendimento;
e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoliinsegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel lorocom le c e
personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico eproduttivo.Lapredettarelazioneèaltresì trasmessaalSenatoaccademico,alDip i a
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art mentoo iDipartimentidiriferimento,aicompetentiCollegididatticieComitatididirezionedelleFacoltàoScuole;
g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo neiconfrontideglistudenti;
) formulareparerisull’istituzione,attivazioneedeventualedisattivazionedei
hcorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounico.4. Nel rispetto della normativa sulla privacy imembri della Commissione
paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, aidocumenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo dival z i uta ionechesianout liper losvolgimentodeicompitidicuialcomma3.
5. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta. Lamancata formulazione del parereent iro lpredettotermineequivaleadassenso.
6. Il serviziodi segreteriadelleCommissionipariteticheègarantitodalla
DirezionediciascunDipartimento.
Articolo15
Collegi didattici 1. ICollegididattici sonocostituiti eoperanoai sensidei commi2,3e4
dell’articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilitàdidattichedeiDipartimenti, come stabilite dai commi1, 4, 5 e 6 dello stessoarticolo39,dallepertinentidisposizionidelprecedentearticolo2delpresenteRegolamentoedalleulteriorispecificazionieventualmentestabilitedaciascunReg a
ol mentodiDipartimento.2. SpettaaiCollegididatticiprovvedereallagestionecollegialeeordinaria
delleattivitàdidatticheeformativedeicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounico cheadessi fannocapo,provvedereagli adempimentinecessari aipercorsidicarrieradeglistudenti,avanzarerichiesteepropostenellemateriedi pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compitidelegatieventualmenteconferitidaglistessiDipartimenti.
di
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h) designare supropo tadelPresidentedelCo le io,icorrelatoridelletesiur amagistr le;i) avanzare richieste per il potenziamento e l’attivazione dei servizi
3. Conriferimentoaicorsi studiodipertinenza,rientratraicompitideiCollegi:
a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associatiinmateriadirevisionedegliordinamentiedeiregolamentididattici;
p i a a i b) formulare roposte nmateriadiorg nizzazionedelladid tt cae dellerelativeattivitàdisupporto;
c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini dellapro m predisposizione
gra mazione annuale dell’offerta formativa e della dei
manifestideglistudi;d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche
degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventualipro spo te ai fini della loro copertura e dell’adozione degli opportunimiglioramenti;
e) applicareipianididatticiecoordinareicontenutidegliinsegnamentiedellealtreattivitàformativeesovrintendereallorosvolgimento,garantendonela coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alleindicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto dicompetenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questi sonoracc dor ati,tenendocontodeirilieviedeglielementidivalutazioneespressidaipertinentiorganidipartimentaliediAteneo;
i i ef) organizzare, ai sensi della normativa n v gore e sulla base d i criteriindicatidaiDipartimentireferentiprincipali:‐ lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numeroprogrammato;‐losvolgimentodelleprovenonselettivediverificadellapreparazioneinizialedegli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro chepresentanolacuneformativeadappositeattivitàdirecuperoecoordinandonelarealizzazione;‐ laverificadelpossessodapartedeicandidatiall’iscrizioneaicorsidi laureamag rist aledeglispecificirequisiticurriculariel’accertamentodell’adeguatezzadellaloropreparazionepersonale;
g) definire,supropostadelPresidentedelCollegio, lacomposizionedellecommissioni per gli esamidi profittodegli insegnamenti e delle commissionipreposteallosvolgimentodelleprovefinalideicorsidilaureaeallavalutazionedelletesidilaureamagistrale,dasottoporreallaapprovazionedeiConsiglideiDip iart menti referenti principali, salvo attribuzione da parte di questi ultimidellerelativedeleghe;
, s l gdila e a
30
fes i nisanitarie.7. ICollegididatticisiriunisconoinsedutaordinariadinormanonmeno
di quattro volte nel corso dell’anno accademico e comunque quando il
didattici;j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i
pro mgra mi da svolgere all’estero e le richieste di riconoscimento di creditiformativi;
ak) deliberare, richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studicompiutiedeititoliconseguiti;
l) applicare i criteri d’Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi distudio;
m)assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche condelegaoperativa,dai n iCo s glideiDipartimentiinteressati.
4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dalcomma 2, primo capoverso, dell’articolo 39 dello Statuto. I docenti diinsegnamenticomuniapiùcorsidistudiofannopartedituttiirelativiCollegi,salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandonecomunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cuiambitoiCollegioperanoealRettore.AlleriunionideiCollegipartecipano,condirittodivoto,ancheiricercatorichesvolgonoattivitàdidatticaintegrativaneicorsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed espertilinguisticieilettoridiscambiocheoperanoperglistessicorsi;vipartecipano,altresì,senzachela loropresenzasiaconsiderataai finidelladeterminazionedelnumerolegaleperlavaliditàdellesedute,iprofessorieiricercatoridialtroAte eo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi distu
ndio medesimi.5. I Regolamenti deiDipartimenti referenti principali possonoprevedere
lapartecipazioneaiCollegididatticideiprofessoriacontrattoedelpersonaletecnico‐amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con lelimitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell’articolo 39 delloStatuto. Gli stessi Regolamenti stabiliscono, inoltre, le modalità dellapartecipazione alle sedute dei Collegi didattici dei docenti responsabili diins aegn mentiomoduliufficialmentemutuati.
6. IlRegolamentodellaFacoltàdiMedicinaeChirurgiarecadisposizioniin
merito alla partecipazione ai Collegi didattici interessati del personale delServiziosanitariocuisianoattribuiticompitididatticineicorsidistudiodellepro s o
Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell’ordine delgiorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delledelibere,siapplicano,perquantocompatibili,lecorrispondentinormeprevisteper o
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egati 11.ICollegididattici interdipartimentali sonocostituiti eoperanoai sensi
delcomma4dell’articolo39delloStatutoenelrispettodelledisposizioni,perquanto applicabili, stabilite dai precedenti commi del presente articolo. Ledisposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale,comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite,costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimentiassociati.Fermerestandoledisposizionioperativedicuiallenormestatutarieeregolamentari,lacondizionedireferenteprincipaleperleprocedurechene
iC nsiglidiDipartimento.8. IverbalidellesedutedeiCollegididattici,afirmadelPresidenteodichi
ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stessoPresidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimentoreferenteprincipale,cheprovvedeasottoporreleproposteegliargomentiivicontenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato didirezione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. Iver ali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi allaDir o
bezi negeneraledell’Ateneopericonseguentiadempimentiamministrativi.9. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel
proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimentoreferenteprincipaleoresponsabile,secondo lemodalitàprevistedalsecondocapoversodelcomma3dell’articolo39delloStatuto.IlPresidentedelCollegiodidattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibileuna sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attivitàdidattichegestitedalCollegioeverificareilpienoassolvimentodegli impegnidi competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi diparticolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio delDipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidenteese cita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore delDip e
rartimentoreferent principale.10.I Regolamenti interni dei Dipartimenti referenti principali possono
prevedere la designazione di un Vicepresidente che coadiuva il Presidentenel o svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compitidel .
l
richiedano l’individuazione, è attribuita al Dipartimento di appartenenza delPresidentediciascunCollegiodidatticointerdipartimentale,fattesalvediversedis osizioni specifiche stabilite nei Regolamenti interni dei Dipartimentiass i
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mponentidelleGiunte.5. I Regolamenti delle Facoltà e delle Scuole stabiliscono il numero dei
professoriedei ricercatori componenti ilComitatodidirezione, fatto salvo illimitemassimo indicato al suddetto comma7, primo capoverso, dell’articolo
pociat .12.I Regolamenti interni dei Dipartimenti referenti principali possono
prevedere la costituzione di Commissioni con i compiti di cui all’ultimocapoversodelcomma2dell’articolo39delloStatuto.
Articolo16FacoltàeScuole
1. LeFacoltàeleScuolesono,aisensidellanormativainvigore,strutture
diraccordoconfunzionidicoordinamentoedirazionalizzazionedelleattivitàdid ttica heeformativeerogatedaiDipartimentiinesseraggruppati.
2. Lemodalitàdell’aggregazionedeiDipartimentialleFacoltàoScuoleele
funzionie le competenzedellemedesime, sonostabilitedall’articolo40delloStatuto. Lemodalità specifiche del loro funzionamento sono determinate dairispettiviRegolamenti,approvatiaisensidell’articolo23dellostessoStatuto.Le proposte di aggregazione alle Facoltà o Scuole, formulate dai Consigli deiDipartimentinelrispettodelledisposizionilegislativeedellenormestatutarie,sonoapprovatedalSenatoaccademicocon ilvoto favorevoledelConsigliodiamministrazione.
3. AiComitatididirezione,organideliberantidelleFacoltàedelleScuole,
competono le funzioni di cui al comma 6 dell’articolo 40 dello Statuto. AllaFacoltàdiMedicinaeChirurgiaeal suoComitatodidirezionesiapplicano ledis osip zionidicuialcomma4delmedesimoarticolo.
4. IComitatididirezionedelleFacoltàedelleScuolesonocostituitiaisensi
del comma 7 dell’articolo 40 dello Statuto. I Direttori dei Dipartimentiraccordati, componenti di diritto dei Comitati, possono, in caso diindisponibilità, delegare a rappresentarli in seno agli stessi i Vicedirettori oaltr coi
40delloStatuto,individuandoquantidebbanoesseredesignatitraiPresidentidei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali e tra iresponsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ovepreviste,eripartendolarestantequotatraiDipartimentiraccordati,sullabasedei carichididatticidi competenzadeiprofessori edei ricercatori in serviziopresso ciascunDipartimentonell’ambito del complesso dei corsi di studio diinteresse. I Consigli di Dipartimento provvedono ad eleggere i proprirappresentanti tra i componenti delle rispettive Giunte. Il mandato dellacomponente docente ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamenteunasol o
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bili, l’istituzione, l’attivazione e l’eventuale disattivazione dei corsi distudio;
d) verificarel’andamentodeicorsidistudiodipertinenzainrapportoallerisorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioniparitetichedocenti‐studentioperantipressoiDipartimentireferentiprincipalie delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione; promuovere in
av lta. 6. La componente studentesca in seno ai Comitati di direzione è, ove
possibile, rappresentativa dei vari corsi di studio che fanno riferimento allaFacoltàoScuola,edèelettasecondoquantodispostodalcomma3dell’articolo38 dello Statuto, ferma restando l’inapplicabilità del numero minimo dirappresentantiprevistodalsecondocapoversodelpredettocomma3,qualoralaprescrittapercentualedel15%deicomponentil’organo,sullacuibasedevedeterminarsil’entitànumericadeirappresentantideglistudenti,siainferioreacin ueq .
7. Le modalità di designazione del Presidente del Comitato di direzione
delle Facoltà e delle Scuole sono stabilite dal comma 8 dell’articolo 40 delloStatuto.
8. Rientra tra i compiti dei Comitati di direzione delle Facoltà e delleScuole:
a) verificare il piano generale annuale dell’offerta formativa dei corsi distudio che fanno capo ai Dipartimenti referenti principali raccordati alla Facoltà o e eoallaScu la,comprensivod lpianodell coperture,comepredispostodaglistessiDipartimenti;
b) verificare l’efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti dellerisorsedidocenzaedellestrutturedestinatealladidattica;
c) proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate daiDipartimentiraccordatiedellavalutazionedellerisorsenecessarieediquelledisponi
collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine delmiglior
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poste. 10.Aisensidelledisposizionilegislativeestatutarie,laFacoltàdiMedicina
eChirurgiaassumeanchelecompetenzeconseguentiallefunzioniassistenziali,necessarie a garantire l’inscindibilità di queste dalle funzioni primarie dididattica e di ricerca. Nell’ambito del Comitato di direzione, per le questioniattinenti ai rapporti con la Regione Lombardia e le strutture del Servizio
amentocontinuodell’efficaciaedellaqualitàdelladidatticaedeiserviziformativi;
e) e m ia n n eformular pareri in ater di revisio e degli ordi amenti e d iregolamentididattici;
f) definire, nell’ambito delle disposizioni al riguardo dell’Ateneo, ilcalendariodidatticodiriferimentocomuneaicorsidistudiochefannocapoaiDiparti imenti raccordat alla Facoltà o alla Scuola, comprensivodei periodi disvolgimentodegliesamidilaureaediprofitto;
g) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d’Ateneo econ i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e dicomuni vers l’es va cap
ità;cazione o terno dell’offerta formati che fa o ai
DipartimentiraccordatiallaFacoltàoallaScuolaedelleconnesseattivih) proporre ai Dipartimenti raccordati niziative volte
all’internazionalizzazionedelleattivitàformative;i) coordinare e sovrintendere, ove necessario, allo svolgimento degli
adempi d a l t menti in ic ti a l’ar icolo 4, comma 3 lettera f), del presenteRegolamento;
j) assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dai Dipartimentiraccordati, definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari esecondo le opportune forme di collaborazione con le competenti struttured’Ateneo,finalizzatiallapiùefficacepromozioneealcoordinamentodiattivitàfunzionali all’insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà o allaScuola.
9. IComitatididirezioneformulanoiloropareri,comestabilitodalcomma
4, primo capoverso, dell’articolo 37 dello Statuto, sulle proposte diassegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempodeterminato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola,motivandoli in relazione alquadrocomplessivodelleesigenzeedeibisogniedellerelativeprioritàsottol’esclusivoprofilodidatticoeformativodeicorsidistudiochefannocapoallaFacoltà o Scuola. Eventuali pareri negativi non interrompono l’iter dellepro
sanitario nazionale e regionale, alla stipula e all’attuazione degli accordiconvenzionali connessi con gli insegnamenti clinici, opera una CommissioneistruttoriachecomprendeilPresidentedelComitatodidirezionedellaFacoltàe i Direttori dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà. Alla Commissioneistruttoriapartecipa,quandogliargomentiall’ordinedelgiornolorichiedano,ilProrettore alla sanità, ove esistente e se persona diversa dal Presidente delComitato di direzione. In merito alle proposte di assegnazione di posti diprofessore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, di mobilitàinterdipartimentaleeditrasferimentodiricercatoridiruolochecomportinodapartedeidestinatarianchel’assunzionedifunzioniassistenziali,formulatedaiDipartimenti raccordati alla Facoltà, il Comitato di direzione svolge unafunzionedicoordinamentoenevaluta lacongruitàesprimendoal riguardo ilpropri
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oparere. 11.La Facoltà alla quale sono raccordati i Dipartimenti di area medico‐
veterinaria provvede anche a curare i rapporti con le istituzioni sanitarieveterinarie, fatte salve le competenze specifiche degli stessi Dipartimenti edella struttura ospedaliera universitaria, e a monitorare l’applicazione delsistemadicertificazioneediaccreditamentoeuropeodelcorsodilaureaaciclounicoi nMedicina veterinaria.
12.I Comitatididirezione si riuniscono in sedutaordinariadinormanon
meno di quattro volte nel corso dell’anno accademico e comunque quando ilPresidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell’ordine delgiorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delledelibere,siapplicano,perquantocompatibili,lecorrispondentinormeprevisteper iConsiglidiDipartimento. IverbalidellesedutedeiComitatididirezionedelleFacoltàeScuole,afirmadelPresidenteodichineabbiafattoleveci,edelSegretario, sono conservati a cura del Presidente, che ne trasmette copia aiDirettorideiDipartimentireferenti,alRettoreealDirettoregenerale.
13. Per le esigenzedi segreteria e comunque collegatealle loro funzioni, i
PresidentideiComitatididirezionedelleFacoltàedelleScuolesiavvalgonodipersonalededicatoresodisponibiledall’Amministrazioneuniversitaria.
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uenti.2.OgniscuoladispecializzazioneèdisciplinatadaunproprioOrdinamento
didattico che ne determina il profilo specialistico e ne identifica gli obiettiviformativi e il relativo percorso di studio funzionale al conseguimento dellenecessarie conoscenze culturali e abilità professionali. Gli ordinamenti diriferimentodellescuoledispecializzazioneattivabilidall’UniversitàdegliStudidi Milano sono riportati nella seconda parte del Regolamento didattico
Articolo17Dottoratodiricerca
1.Ledisposizioniperl’attivazioneeilfunzionamentodeicorsididottoratodiricercael’istituzionedellescuoledidottorato,sonostabilitedall'articolo41dello Statuto e dell'apposito Regolamento d'Ateneo, emanato ai sensi dellanormativainvigore.IlRegolamentodisciplinaaltresìlemodalitàdivalutazioneperiodica dei corsi e delle scuole di dottorato e gli organi preposti alla loroges
tione.2. Il Regolamentod’Ateneo inmateria di dottoratodi ricerca è approvato
del Senato accademico con il voto favorevole della maggioranza deicomponenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazioneespressodallamaggioranzadeisuoicomponenti.EssoèemanatocondecretodelRettore ed entra in vigoredecorsi quindici giornidalla suapubblicazionesul sito web dell’Ateneo. Le modifiche al Regolamento sono disposte conmedesimemodalitàprocedurali.
3.Ciascuncorsodidottoratoeciascunascuoladidottoratosidotanodiun
proprioRegolamentopredisposto,inconformitàalRegolamentod’Ateneo,conil voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio diDipartimento o i Consigli di Dipartimento interessati. Per l’adozione deiRegolamenti specifici dei corsi e delle scuole di dottorato si applicano leprocedurestabilitealcomma2.
Articolo18Scuoledispecializzazione
1.Ledisposizioniinmeritoall’istituzioneaalfunzionamentodellescuoledispecializzazione e agli organi ad esse preposti, ai sensi della normativa invigore, sono stabilite dall’articolo 42 dello Statuto e integrate dai commiseg
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d’Ateneo.3.Lepropostedi istituzionedellescuoledispecializzazione,qualorasiano
diinteressedipiùDipartimenti,sonoavanzatedalConsigliodelDipartimentoche assume il ruolo di referente principale o comunque responsabile dellascuola, anche con funzioni di sede amministrativa, d’intesa con i Consigli deiDipartimentiassociati,previopareredelComitatodidirezionedellastrutturaallaqualeipredettiDipartimentisonoraccordati.Lepropostesonoapprovatedal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senatoaccademico,sullabasediunadocumentataverificadellecondizioninecessarieper l’efficacesvolgimentodeicorsi.Perpoteressere istituite lescuolediareasanitaria e di area veterinaria devono disporre di reti formative dotate dirisorse assistenziali e socio‐assistenziali adeguate e idonee allo svolgimentodelle attività professionalizzanti e accreditabili ai sensi della normativa invigore.
4.Lescuoledispecializzazionepossonoessere istituitee/oattivateanche
incollaborazioneconaltriateneial finediassicurareunpiùottimaleutilizzodelle risorse strutturali e strumentali edidocenza,previa stipuladi appositeconvenzioni.
5.Perlescuolepreesistenti,ilruolodiDipartimentoreferenteprincipaleo
responsabile è deliberato, per ciascuna scuola, dai Consigli dei Dipartimentiinteressati. Le delibere sono sottoposte all’approvazione del Consiglio diamministrazione che acquisisce in merito il parere obbligatorio del Senatoacca idem co.
6. Il Consiglio di ciascuna scuola è composto nel rispetto delle norme
stabilite dal comma 2, primo capoverso, dell’articolo 42 dello Statuto. Ai finidella validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e iricercatori di ruolo. La rappresentanza degli specializzandi è eletta conmandato triennale, rinnovabile una sola volta ove sussistano i requisiti perl’eleggibilità, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Scuola. AlConsigliocompetonogliadempimentinecessariperipercorsidicarrieradeglispecializzandi e le funzioni di proposta contemplate dal comma 2, ultimocapoverso,dell’articolo42delloStatutoancheinrelazioneallastipulazionedeirapporticonvenzionali.
7. Il Direttore rappresenta la scuola ed ha la responsabilità delcoordinamentofunzionaledellerelativeattivitàdidattiche;eglièdesignatoconle modalità stabilite dal comma 2, terzo capoverso, dell’articolo 42 delloStatuto. Il Regolamento di ciascuna scuola può prevedere la designazione daparte del Direttore di un Vice Direttore che lo supplisca nei casi diimp o
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Centriinterdipart mental diricerca1. I Centri interdipartimentali di ricerca (nel prosieguo dell’articolo
denominati anche “Centri”) sono costituiti per il perseguimento delle finalità
edimento assenza.8. Norme specifiche relative a ciascuna scuola di specializzazione sono
stabilite nel rispettivo Regolamento, predisposto dal Consiglio della scuola,approvato dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimentiinteressati e deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole delConsiglio di amministrazione. Il Regolamento è emanato con decreto delRettoreedentra invigoredecorsidiecigiornidallasuapubblicazionesulsitoweb dell’Ateneo. Le eventuali modifiche sono approvate e disposte con leprocedure sopra indicate. Il Senato accademico, tenuto conto anche delladisciplinadicuialcommaseguente,definisceunoschema‐tipodiregolamentoper l’organizzazione e il funzionamento delle scuole, al quale i singoliRegolamentidevonoconformarsi.
9. Le scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono oggetto di una
specificadisciplinaaisensidelcomma4dell'articolo42delloStatuto.Espletatala procedura ivi prevista la predetta disciplina, definita in appositoReg lamento, è emanata con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsidiec
oigiornidallasuapubblicazionesulsitowebdell’Ateneo.10.Ledisposizioniprevistedalpresentearticolosiapplicanoallascuoladi
specializzazioneperleProfessionilegaliperquantocompatibiliconlaspecificanor mativa nazionalechedisciplinataletipologiadiscuola.
11. Le scuole di specializzazione funzionanti almomento dell’emanazione
del presenteRegolamento sono tenute a predisporre i rispettiviRegolamentientro i tre mesi successivi alla definizione dello schema‐tipo previsto alprecedentecomma8.
Articolo19i i
indicate all’articolo 48 dello Statuto, secondo le norme generali sui Centrid'A eneodicuiall'articolo47dellostessoStatutoeconlemodalitàindicateaisuc
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manazionedelRegolamentodifunzionamento.4. Nella proposta devono essere specificate le ragioni che rendono
opportunalacostituzionedelCentrointerdipartimentale,edindicatigliambitineiquali lostessoopererànonchégliobiettividiricercadirilevanteimpegnoda perseguire, comportanti un programmadi attività almeno triennale. Nellaproposta devono essere altresì indicati i Dipartimenti aderenti all’iniziativa,che si impegnano, con delibera dei rispettivi Consigli, a sostenerla senzamaggiori oneri per l’Ateneo (di seguito definiti strutture di riferimento); ilDipartimentocheassumeilruolodisedeamministrativadelCentro;laduratadel Centro; gli eventuali enti e soggetti esterni con interessi convergentidisponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti econvenzioni, secondo le pertinenti norme nazionali e d’Ateneo in materia; inominativi dei professori e dei ricercatori che dichiarano la loro volontà diparteciparealprogrammadiricercadelCentro;glispazierelativeattrezzature,le risorse finanziarie, le risorse di personale tecnico e amministrativonecessarie per il funzionamento del Centro che le strutture di riferimento siimpegnanoadestinareoadareinusoalCentroperladuratadellesueattività.L’impegno delle strutture di riferimento si intende assunto, salvo apporti
tcessivicommi.2. I Centri interdipartimentali di ricerca si configurano quali autonome
articolazioni scientifiche rispetto alle strutture dipartimentali proponenti. Leloro finalità e attività non devono coincidere né sovrapporsi a quelle dellepredette strutture dipartimentali, salvo che ciò non sia reso necessario dallaparticolarecomplessità,anchemultidisciplinare,delleattivitàchemotivanolacostituzionedelCentro.
3.LapropostadicostituzionediunCentrointerdipartimentalediricercaè
formulata, con delibera dei rispettivi Consigli, di norma da almeno treDipartimenti, cui appartengono i professori e i ricercatori promotori, ed èapprovata dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio delSenatoaccademico.LapropostadicostituzioneècorredatadalRegolamentodifunzionamentoprevistoalcomma2dell’art.47delloStatuto,chedeterminalemodalità di esercizio delle attività del Centro, il relativo grado di autonomiagestionale,secondolanormativad’Ateneoinmateria,egliorganicheglisonopreposti attese le sue funzioni e specificità. La costituzione del Centro èdisposta con apposito decreto dal Rettore, che contestualmente provvedeall’e
ulteriori, per l’intera durata del programma pluriennale alla base dellacostituzionedelCentro.PossonoparteciparealleattivitàdiricercadelCentro,atitolo individuale, anche professori e ricercatori appartenenti a Dipartimentidell
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tazioneconperiodicità,aisensidelcomma3dell’articolo47delloStatuto.8.GliorganidiciascunCentrosonodisciplinatidalrelativoRegolamentodi
’Ateneodiversidallestrutturediriferimento.5. Nel corso di svolgimento delle attività del Centro, il Consiglio di
amministrazione può attribuire ai Dipartimenti di riferimento risorsespecifiche,anchedipersonale,conlaclausoladidestinarleesclusivamentealleesigenzedelCentro,fermorestandochequestononpuòdisporrediunapiantaorganica propria. I Centri possono usufruire, anche sulla base di contratti econvenzioni, di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese difunzionamentoeassumere,d’intesacon iDipartimentidi riferimento,attivitàdiricercacommissionatedaentipubblicieprivatisucontrattoeconvenzione,secondo le disposizioni stabilite al riguardo dai pertinenti Regolamentid’Ateneo.
6. Successivamente alla costituzione di un Centro interdipartimentale
possono chiedere di aderirvi altriDipartimenti dell’Ateneo interessati ai suoiprogrammi di ricerca. La richiesta di ciascun Dipartimento, approvata dalrispettivo Consiglio, deve essere formulata secondo le modalità stabilite dalRegolamento di funzionamento del Centro e riportare l’indicazione dellerisorse finanziarie, di personale, di spazi e strumentali che lo stessoDipartimento intende mettere a disposizione del Centro. Le nuove adesionison valutate dall’organo di indirizzo del Centro e sono formalizzate condec
oretodelRettore.7. I Centri interdipartimentali di ricerca sono costituiti per una durata di
almenotreanniecomunquenonsuperioreaseianni,rinnovabile.Ladomandamotivatadirinnovo,accompagnatadaunarelazionecheillustrineldettaglioleattivitàcompiuteedalprogrammadelleattivitàdasvolgerenelperiodoperilquale si chiede il rinnovo, è avanzatadall’organodi indirizzodelCentroedèdeliberata dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento. Il Consiglio diamministrazione approva il rinnovo del Centro sulla base dei risultaticonseguiti, del permanere delle finalità che lo giustifichino e delle attivitàprogrammate, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Nucleo divalutazioneeprevioparereobbligatoriodelSenatoaccademico.LeattivitàdeiCen riinterdipartimentalisonocomunquesottoposteallaverificadelNucleodivalu
t
fun Sono comunque organi indispensabili dei Centriinterdipartimentalidiricerca:
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zionamento.
‐ilConsiglio;‐ilDirettore.
I Regolamenti dei Centri possono prevedere l’istituzione della figura di unPresidente, cui compete in genere, in ragionedella propria competenzanellemateriediattivitàdelCentro,unafunzionedirappresentanzascientifica,e, inrelazione alla complessità delle attività e al numero dei componenti, lacos z n i d l di a etitu io enell’amb to elConsig io unaGiunt es cutiva.
9. Il Consiglio è l’organo di indirizzo, di programmazione e di
coordinamento delle attività scientifiche del Centro nonché l’organodeliberante dello stesso. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pienodell’AteneodesignatodalConsigliodelCentrotra isuoimembriordinariedènominato con decreto del Rettore, con mandato triennale confermabileconsecutivamente una sola volta. Al Consiglio e al Direttore del Centro siapp icano, per quanto compatibili, le norme che regolano i corrispondentiorg
lanidelDipartimento.10.IlDirettoredelCentroètenutoaillustrareleattivitàsvoltedalCentroin
un’apposita relazione annuale, da predisporre entro il 31 marzo dell’annosuccessivo.Dopol’approvazionedapartedelConsigliodelCentro,larelazioneètrasmessaalSenatoaccademico,alConsigliodiamministrazioneeaiConsiglidei Dipartimenti di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agliobiettivicostitutividelCentro.
11.IRegolamentidifunzionamentodeiCentri interdipartimentalidicuial
comma3delpresentearticolosonodeliberatidaiConsiglideiDipartimentichenepromuovonolacostituzioneamaggioranzaassolutadeicomponentiesonoapprovati dal Senato accademico, con parere favorevole del Consiglio diamministrazione. I Regolamenti, emanati con decreto del Rettorecontestualmente alla costituzione dei Centri, entrano in vigore decorsi diecigiornidallaloropubblicazionesulsitowebdell’Ateneo.EventualimodificheaiRegolamenti,propostedaiConsiglideiCentri,sonoapprovateedisposteconlemedesimeprocedure.
12.ICentriinterdipartimentalidiricercagiàcostituiti,oveconfermati,sono
adeguatiallanuovanormativadell’Ateneoentroseimesidall’entratailvigoredelpresenteRegolamento.
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Articolo20
Centrifunzionali
1. I Centri funzionali nelle tre tipologie, di Ateneo, interdipartimentali eintegrati(nelseguitodell'articolodenominatiCentrifunzionali),sonocostituiticon le finalitàesecondo ledisposizionistabilitedall'articolo49delloStatuto,fatt salve le norme generali sui Centri d'Ateneo di cui all'articolo 47 dellost so
ees Statuto.
2. La costituzione dei Centri funzionali è approvata dal Consiglio diamministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, suproposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati per quanto di competenza(relativamente ai Centri interdipartimentali e integrati). Con le medesimeproceduresiprovvedealloroeventualescioglimento,quandorisultinoesauritele gra ionichehannopresiedutoallalorocostituzione.
3. Il Regolamento di ciascun Centro funzionale stabilisce le caratteristiche
specifiche, l'area di attività, la struttura organizzativa, la denominazione,unitamente alla composizione e alle modalità di designazione, degli organiprepostiallagestionedelCentro,traiquali:unpresidente,unorganocollegialedi indirizzo, comunque denominato, un direttore responsabile delfunzionamento della struttura, nonché, eventualmente, in relazione allespecificità del Centro funzionale, un coordinatore scientifico e un organo diconsulenza, comunquedenominati.NormespecifichepossonoessereprevisteperiCentricheprevedanolagestionecentralizzataaifiniscientificiedidatticidi strutture tecniche e specialistiche per lo studio, la diagnosi e la cura dellemalattie degli animali, lo studio delle pratiche di allevamento, la gestione diterr ni agricoli e delle coltivazioni di pertinenza, nel rispetto di quantodi o
esp stodall’articolo24.
4. IlPresidentedelCentrofunzionale,alqualespettarappresentareilCentroe sovrintendere alle sue attività, è un professore in servizio a tempo pieno,designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previoparere del Senato accademico, con mandato triennale, non rinnovabileconsecutivamente più di una volta. Con le medesime modalità può esseredesignato,traiprofessorieiricercatoriinservizio,uncoordinatorescientifico,ove revisto nel Regolamento del Centro funzionale, in relazione alle suespecifichecaratteristicheeesigenze.
p
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5. Il Direttore responsabile del funzionamento ordinario del Centro, èdesignato, con mandato triennale, rinnovabile, dal Consiglio diamministrazione,supropostadelDirettoregenerale,dinormafra le figurediel aev taprofessionalitàdell’areadiriferimentodelCentro.
6. InrelazioneallespecificitàdelCentrofunzionale,possonofarpartedelsuoorgano collegiale di indirizzo e dell'organo di consulenza, se istituito, espertiesterni di elevata qualificazione. Lamaggioranza dei componenti l’organo diindirizzo deve essere comunque composta da personale in servizio pressol’A n
te eo.
7. IlPresidenteètenutoatrasmetterealSenatoaccademicoealConsigliodiamministrazione una relazione annuale sull’attività svolta, approvatada ’o .ll rgano collegialediindirizzo
8. Come previsto per tutti i Centri di Ateneo, i Centri funzionali sonoso d a
ott postiallaverifica, inormatriennale,delNucleodiv lutazione
9. ICentri funzionalipossonosvolgereattività rivolteall'esternoe in contote
rzisecondolenormeinvigore.
10. I Centri funzionali sono costituiti condecreto delRettore. La delibera dicostituzionediciascunCentroindicaglispazi,l’organicodipersonaletecnicoeamministrativoe ledotazioniassegnategli,precisando lemodalitàdellapresaincaricodell’eventualematerialeinventariabileconferitoinuso.
11.IRegolamentideiCentrifunzionalisonoapprovatidalSenatoaccademicoprevio parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta deiConsiglideiDipartimentiinteressatiperquantodicompetenza(relativamenteaiCentriinterdipartimentalieintegrati).LeeventualimodificheaiRegolamentidei Centri funzionali sono proposte dagli organi collegiali di indirizzo ed e e oelib rateconl m dalitàsopraindicate.
12 Consiglio di amministrazione determina, su proposta del Direttoregenerale,lemodalitàdiraccordotraiCentrifunzionaliel’Amministrazionepergliaspettichelorichiedano.
13.GliattualiCentridiserviziod'Ateneo,deiqualisidecidalatrasformazionesecondo la tipologia dei Centri funzionali,devono essere adeguati alla nuovanormativaentroseimesidall’adozionedellepresentidisposizioni.
44
oc dure.
5. Per l'erogazionedi serviziper ladidatticanondi competenzadirettadeisingoli Dipartimenti e non assunti direttamente dall’Amministrazione ovveronon rientranti tra le competenze di un Centro funzionale costituito ai sensidell’articolo20,possonoesserecostituitiCentridiservizioaisensidelpresentearticolo. Il Consigliodi amministrazionedetermina, supropostadelDirettoregenerale, sentito il Senato accademico, le modalità di raccordo con
Articolo21
Centridi servizio
1. I Centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali (nel seguitodell’articolo denominati Centri di servizio) sono costituiti, in applicazione diquantoprevistodagliarticoli47e50delloStatuto,perassicurarel'erogazionedi ervizi in ambiti o settori specifici che richiedano la disponibilità dipe on
srs alededicato.
2. IlRegolamentodiciascunCentrodiserviziostabiliscelefinalità,l'areadiattività,l’organizzazionefunzionale,lemodalitàdiraccordotrailCentroealtrestrutture dell’Amministrazione, nonché le modalità di raccordo con iDipartimenti di riferimento nel caso di Centro interdipartimentale, ladenominazione,unitamenteallacomposizioneeallemodalitàdidesignazione,degli organipreposti alla gestionedelCentro, e precisamente: unpresidente,un eventuale organo ristretto di indirizzo, comunque denominato, e undi tto re re responsabiledelfunzionamento.
3. La costituzione di un Centro di servizio, anche nel caso in cui sia
promossa da più Dipartimenti, è proposta dal Direttore generale ed èapprovata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio delSenatoaccademico.Ladeliberacostitutivadeveindicareglispazi,l’organicodipersonale tecnico e amministrativo e le modalità di eventuale attribuzioneannualedirisorse.ICentridiserviziosonocostituiticondecretorettorale.Conle medesime procedure può essere deliberata la cessazione del Centro dise irv zio,quandosiaconstatatol'esaurimentodellesuefunzioni.
4. IRegolamentideiCentridiserviziosonoapprovatidalSenatoaccademicoprevio parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Le eventualimodifichealRegolamentodelCentrodiservizio,supropostadelPresidenteodel Comitato di indirizzo, se esistente, sono deliberate con le medesimepr e
l’A
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olamentodifunzionamento.3.ICentriconvenzionatisonocostituitiperunaduratadialmenotreannie
comunque non superiore a sei anni, rinnovabile con le medesime modalità
mministrazioneetraiCentriinteressatipergliaspettichelorichiedano.
6. Entroseimesidall’adozionedellepresentidisposizioni,gliattualiCentridiserviziod'Ateneo, dei quali si decida ilmantenimento secondo la tipologiadicuialpresentearticolo,devonoessereadeguatiallanuovanormativa.
Articolo22Centridiricercaconvenzionati
1. I Centri di ricerca convenzionati (nel seguito dell’articolo denominati
“Centriconvenzionati”)sonocostituitiaisensidell’articolo51delloStatutoperlo sviluppo di programmi di ricerca di particolare rilevanza e impatto, suiniziativa di professori e ricercatori dell'Ateneo, previa acquisizione difinanziamenti provenienti da enti pubblici eprivati odaprivati, nellamisuraminima stabilita, anche tenuto conto delle specifiche aree scientifiche diriferimento,dalConsigliodiamministrazione.Talifinanziamenticonsistonoinun contributo di costituzione e in contributi annuali di funzionamento che ilsoggettofinanziatore,conilqualedeveesserestipulatoappositoaccordo,devegar nantireperl’interaduratadelCe tro.
2. Lapropostadi costituzionedi unCentrodi ricerca convenzionatodeve
essereaccoltadalConsigliodelDipartimentoodaiConsiglideiDipartimentidiappartenenza dei professori e ricercatori proponenti e approvata, previoparerefavorevoledelSenatoaccademico,dalConsigliodiamministrazione,cheneverificalasostenibilitàel’eventualesovrapposizionedellarelativatematicadi ricerca con le tematiche sviluppateda analoghe strutture già esistenti.NelcasodipiùDipartimenti interessati,nellapropostaè indicato ilDipartimentosede amministrativa e operativa del Centro. Il Consiglio di amministrazionepuò autorizzare l’attivazione di eventuali sedi secondarie. La proposta dicostituzionedelCentroècorredatadalRegolamentodifunzionamentoprevistoalcomma2dell’articolo47delloStatuto,chedeterminalemodalitàdieserciziodelle attivitàdelCentro, il relativogradodi autonomiagestionale, secondo lanormativad’Ateneoinmateria,egliorganicheglisonoprepostiattese lesuefunzioni e specificità. La costituzione del Centro è disposta con appositodecreto dal Rettore, che contestualmente provvede all’emanazione delReg
previste per la costituzione. Per il rinnovo del Centro è necessario che ilfinanziatoreoifinanziatoriassicurinoilmantenimentodeiprescritticontributiovverochealtrisoggettiesternisiimpegninoasostenereleattivitàdelCentro.Ladomandamotivatadirinnovo,avanzatadall’organodiindirizzodelCentro,deveessereaccompagnatadaunarelazionecheillustrineldettaglioleattivitàcompiuteedalprogrammadelleattivitàdasvolgerenelperiodoperilqualesichiede il rinnovo. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senatoaccademico,puònonautorizzareilrinnovodelCentro,alterminedelladurata,o disporne lo scioglimento anticipato nel caso in cui la valutazione delle sueattivitàdapartedelNucleodivalutazionenonsiapositiva.IlCentropuòesseresciolto in via anticipata anche qualora vengano amancare le risorseminimepreviste o per altri motivi che ne impediscano il funzionamento ovvero surichiesta degli organi che gli sono preposti. I Centri che, per la natura dellaricerca sviluppata, registrino un consistente livello di attività sostenuta dasignificativi finanziamenti esterni, possono essere prorogati, pur venendomenoicontributidifunzionamento,pernonpiùdiunanno,previavalutazionedelConsigliodiamministrazioneedelSenatoaccademicoeverificadelNucleodiv
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iuntivecomunqueprovenientidall’esterno.6.ICentriconvenzionatipossonosvolgere,nell’ambitodellepropriefinalità
e competenze scientifiche, e purché d’intesa con il Dipartimento o iDipartimentidiriferimento,attivitàdiricercacommissionatedaentipubblicieprivatisucontrattoeconvenzione,conesclusionedelleattivitàdisciplinateda
alutazione.4. Successivamente alla costituzione di un Centro convenzionato possono
chiederedipartecipareallesueattivitàdiricercaaltriDipartimentidell’Ateneo,condeliberadelrispettiviConsigli.Lenuoveadesionisonovalutatedall’organodiindirizzodelCentroeformalizzatecondecretodelRettore.Possonochiederedi partecipare al Centro, a titolo individuale, anche singoli professori ericercatorisecondolemodalitàstabilitedalRegolamentodifunzionamentodelCentro.
5. Per il suo funzionamento il Centro si avvale degli spazi e delle
attrezzature del Dipartimento sede operativa ed eventualmente di altriDipartimenti aderenti. Parimenti si avvale del personale tecnico‐amministrativo in servizio presso il Dipartimento sede operativa, previadelibera del rispettivo Consiglio. Il Centro non può disporre di una piantaorganica propria. Esso usufruisce principalmente delle risorse finanziarieassi urate dal soggetto o dai soggetti convenzionati e di eventuali risorseagg
c
tariffari,secondoledisposizionistabilitealriguardodaipertinentiRegolamentid’A
47
esi e rocedu .10. I Centri di ricerca convenzionati funzionanti al momento
dell’emanazione del presente Regolamento possono essere mantenuti per ilrestante periodo di vigenza, fermo restando l’adeguamento ai principi di cui
teneo.7.GliorganidiciascunCentroconvenzionatosonodisciplinatidalrelativo
Reg funzionamento. Sono comunque organi indispensabili deiCen nati:
olamento ditriconvenzio‐ilConsiglio;‐ilDirettore.
IlConsiglioèl’organodiindirizzo,diprogrammazioneedicoordinamentodelleattività scientifiche del Centro nonché l’organo deliberante dello stesso DelConsigliodevefarparteilDirettoredelDipartimentosedeoperativadelCentroo un suo delegato; possono partecipare al Consiglio rappresentanti delfinanziatore odei finanziatori, docenti di altreuniversità ed esperti di chiarafama purché complessivamente in numero non superiore ad un terzo deimembridelConsigliostesso.IlConsigliopuòcooptarepersonalitàscientificheedespertinelsettorespecifico,conpossibilitàdivotoconsultivo.IlDirettoreèunprofessoredi ruoloa tempopienodell’Ateneo,designatodalConsigliodelCen rotra isuoimembriordinariedènominatocondecretodelRettore,conman
tdatotriennaleconfermabileconsecutivamenteunasolavolta.8.IlDirettoreètenutoaillustrareleattivitàsvoltedalCentroinun’apposita
relazioneannuale,dapredisporreentroil31marzodell’annosuccessivo.Dopol’approvazione da parte del Consiglio del Centro, la relazione è trasmessa alSenato accademico, al Consiglio di amministrazione e ai Consigli deiDipartimentidiriferimento,perchénevalutinoirisultatirispettoagliobiettivicostitutividelCentro.
9.IRegolamentidifunzionamentodeiCentriconvenzionatidicuialcomma
2 del presente articolo sono deliberati dai Consigli dei Dipartimenti che nepromuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti e sonoapprovati dal Senato accademico, con parere favorevole del Consiglio diamministrazione. I Regolamenti, emanati con decreto del Rettorecontestualmente alla costituzione dei Centri, entrano in vigore decorsi diecigiornidallaloropubblicazionesulsitowebdell’Ateneo.EventualimodificheaiRegolamenti,propostedaiConsiglideiCentri,sonoapprovateedisposteconlemed m p re
alloStatutoealpresenteRegolamentoinoccasionedell’eventualerinnovo.
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roeinmateriadigestionedell’ambiente.3. La nomina dei rappresentanti dell’Università in seno agli organi dei
Centri interuniversitari compete al Consiglio di amministrazione. Coloro cherappresentano l’AteneoneiCentrihanno l’obbligodipresentareannualmenteuna relazione sull’attività svolta dai Centri stessi ai Consigli dei Dipartimentiinteressati affinché ne possano valutare i risultati rispetto agli obiettiviprogrammati. Lapartecipazione e il coinvolgimentodell’Universitànei Centriinteruniversitari sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica delConsiglio di amministrazione, il quale, acquisito il parere obbligatorio delSenatoaccademicoelamotivatavalutazionedelNucleodivalutazione,accertala congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e lacoerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti. Nel caso laverifica non sia positiva, il Consiglio di amministrazione può disporre che
Articolo23Centriinteruniversitaridiricercaediservizi
1.L’Ateneopuòpartecipare,aisensidellanormativanazionale invigoreedell’articolo 53 dello Statuto, alla costituzione di Centri interuniversitari diricercaediservizidirettialperseguimentodifinalitàistituzionalicomunialleuniversitàaderentieperlequalisianecessariol’apportoelagestioneintegratadi risorseedi competenzedelleuniversitàmedesime. Iprimi sono finalizzatiallo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito di progetti permanenti o didurata pluriennale in collaborazione tra professori e ricercatori degli ateneicon enzionati. I secondi hanno come finalità l’erogazione di servizi tecnico‐scie
vntificiutilizzatidapiùuniversità.2.L’adesioneaiCentriinteruniversitari,cheavvienemediantestipuladiatti
convenzionali, èproposta condeliberamotivatadaiConsiglideiDipartimentiinteressati, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parereobbligatorio del Senato accademico. Nella convenzione costitutiva devono, inparticolare,essereprecisatelefinalità,laconfigurazione,ladurata,lenormedifunzionamento del Centro, ivi comprese le modalità di designazione deicomponenti i suoi organi di indirizzo e gestione, la sede e le risorse che glivengono assicurate da ciascun partecipante, le disposizioni in ordine allagestioneamministrativo‐contabileeallaproprietà industrialee intellettualeelemodalitàdiapplicazionedellanormativasullasicurezzaesalutesulluogodilavo
l’Ateneoeserciti ildirittodirecessodalCentronelrispettodiquantostabilitonell’attoconvenzionaledicostituzionedelCentrostesso.
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niziativa.3. In funzione del miglior perseguimento di obiettivi legati ai propri fini
istituzionali, ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, l’Ateneo può altresìpromuovereopartecipare,sudeliberadelConsigliodiamministrazione,previoparere obbligatorio del Senato accademico, a consorzi o società consortilicostituiticonaltrisoggettipubblicieprivatiaisensieneilimitidellenormeinvigore, nonché a fondazioni e ad associazioni, che si pongano in particolarecomescopi laprogettazionee l’esecuzionediprogrammidi ricerca finalizzatiallo sviluppo scientifico e tecnologico, la promozione e la realizzazione diattività e servizi diretti alla conservazione, valorizzazione, fruizione edivulgazione del patrimonio culturale, scientifico, artistico e ambientale, la
Articolo24Consorziinteruniversitariealtreformedipartecipazione
1.L’Ateneopuò, ai sensidellanormativanazionale invigoreedell’art.53
dello Statuto, costituire con altreuniversità, per il perseguimentodi obiettivicomuni inerentialleproprie finalità istituzionali, consorzididirittoprivato,oaderireaconsorziinteruniversitarigiàcostituiti.Lacostituzioneoadesioneaiconsorzi in questione deve essere coerente con gli indirizzi e gli obiettivigeneralidiprogrammazioneesviluppodell’Ateneoefavorirnelarealizzazione.Ess non deve creare conflitti di interesse con le attività istituzionalidell
a’Ateneoeconquelledellestrutturecheinessooperano.2. Ciascun consorzio è attivato mediante la sottoscrizione, da parte del
Rettore, dell’Atto costitutivo odi adesione e dello Statuto cheprevedono, tral’altro, le finalità, la disciplina dei rapporti tra le università partecipanti, ladurataelenormedifunzionamento,ivicompreselemodalitàdidesignazionedei componenti i suoi organi. La costituzione o l’adesione a un consorziointeruniversitario, proposta dal Consiglio o dai Consigli dei Dipartimentiinteressati, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parereobbligatoriodelSenatoaccademico.Lapropostadeveessereaccompagnatadauna relazione che illustri i benefici specifici per l’Ateneo derivanti dallacostituzionedel consorzio e chenonpotrebbero essere conseguitialtrimenti,indichilamisuraelaprovenienzadeifinanziamentidicuiilconsorzioprevededi oter disporre, oltre all’elenco dei professori e ricercatori partecipantiall’i
p
realizzazione di attività di orientamento, aggiornamento, formazione, anchefinalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro, e di servizi rivoltiall’i
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nsegnamentoadistanzaealladidatticamultimediale.4. Sono comunque condizioniper lapartecipazionedell’Ateneoalle forme
associativedicuialprecedentecomma:a)l’assenzadiconflittidiinteressetraleattivitàdellastrutturaconsortilee
leattivitàistituzionalidell’Ateneoedellestrutturecheinessooperano;b)chel’Ateneosiaesclusodaqualsiasiobbligodiversamentiindenaroche
eccedano l’eventuale quota di associazione e che eventuali eccedenze digestione non vengano ripartite ma reinvestite per finalità di caratterescientifico;
ch on rso o, l tu e,c) e il c co dell’Atene ne ripianodieven aliperdit sia limitatoallaquotadiadesione;
d) che sia assicurata la partecipazione paritaria dell’Ateneonell’impostazionedeiprogrammiedelleattività;
e)chealmeno ilRettoreounsuodelegatosiacompreso tra i componentidell’organodigestione.
f) che sia prevista la presentazione al Consiglio di amministrazione e alSenato accademico dell’Ateneo di una relazione analitica annuale sull’attivitàsvoltaesulbilancio.Neicasidiconsorziedisocietàconsortilidiricercaneiqualil’Ateneosvolgaunruo p in p e sì dlo rem ente, la sua art cipazione è altre subor inata alle seguenticondizioni:
a) che l’indicazione dei presidenti degli organi amministrativi, diconsulenzascientificaedirevisionedeicontisiadicompetenzadell’Ateneo;
b) che l’atto costitutivo preveda che almeno un terzo delle eventualieccedenzedi gestionevengadestinato al supportodi attività scientificheediformazioneallaricercadell’Ateneo,secondomodalitàconcordate.
5. La partecipazione e il coinvolgimento dell’Ateneo negli enti di cui al
presente articolo sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica delConsiglio di amministrazione, il quale, acquisito il parere obbligatorio delSenatoaccademicoelamotivatavalutazionedelNucleodivalutazione,accertala conformità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e lacoerenzadellerisorseimpiegaterispettoairisultatiottenuti.
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Articolo25Aziendeage tioneeconomica
1. Per esigenze particolari legate ai suoi fini istituzionali, scientifici e
didattici, l’Università può applicare il modello organizzativo del Centrofunzionale integrato di cui all’articolo 19 a strutture gestionali centralizzatetecnicheespecialisticheperlostudio,ladiagnosielacuradellemalattiedeglianimalieper lostudiodellepratichediallevamento,dellagestionedi terreniagricoli e delle coltivazioni di pertinenza, configurando le suddette strutturecome aziende a gestione economica, in coerenza con il principio del bilanciounicodiAteneosecondoledisposizionidicuiallalegge240/2010esuccessividecretiattuativi.Alleaziendeagrariesiapplica lanormativadicuiall’articolo18 e
s
d llalegge9dicembre1985,n.705.
2. L’azienda a gestione economica è un centro di responsabilità dotato diautonomia gestionale che promuove la propria attività in formaimprenditoriale,rispettandoilprincipiodell’equilibrioeconomicofraicostiediricavidell’esercizio,compresiitrasferimenti,secondoladisciplinaspecificatadal Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.Ess èresponsabiledeglispazi,dellestruttureedelleapparecchiatureaffidateal t
al’a todellacostituzioneesuccessivamente.
3. Provvede alla gestione anche amministrativo‐contabile dell’azienda unaDele ella quale fannopar
gazione designata dal Consiglio di amministrazione, dte:a) ilRettoreounsuodelegato,confunzionidipresidente;b) undirigentedell’Amministrazioneuniversitaria,designatodalDirettore
generale,confunzionidisegretario;c) iDirettorideiDipartimenticheusufruisconoperfiniscientificiedidattici
dell’aziendaolorodelegati;d) da due, ovvero quattro ovvero sei membri designati dal Consiglio di
amministrazione, lametàdeiqualisceltidallostessoConsigliotraunnumerodop lideipiodinominativiindicatidalConsigliodelDipartimentoodaiConsigDipartimentidiriferimento;
e) ilsovrintendenteovveroildirettoredell’azienda,dicuialcomma5.Partecipaalle riunionidellaDelegazione, senzadirittodivoto, il responsabiletecnicodei servizidell’azienda,ovenominato.Nel casodipiùaziende facenticapoauno stessoDipartimentoo agli stessiDipartimenti di riferimento, puòessereattivataun’unicaDelegazione,prevedendo,ovenecessario, lapresenzadipiùsovrintendentieresponsabilitecnici.
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uto.2.FannopartedelSistemabibliotecariod’AteneoleBibliotecheautonome.
Esse sono individuate sulla base di criteri e parametri oggettivi, riferiti alledimensioni e alle condizioni di funzionamento, stabiliti e periodicamenteaggiornati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio diamministrazione,sentita laCommissioned'AteneoperleBiblioteche(CAB)dicuialsuccessivoarticolo27.Lebibliotechechenonhannoirequisitiperesseredefinite autonome sono accorpate alla Biblioteca autonoma di riferimento o,laddovenon sia possibile, da questa coordinate. La biblioteca accorpata puòconfigurarsi anche come punto di servizio decentrato della Biblioteca
4. La Delegazione è nominata con decreto del Rettore e dura in carica treann .Ilmandatodeisuoicomponenti,conesclusionedelcomponenteindicatoal l e
ila etterab),può ssererinnovatoconsecutivamenteunasolavolta.
5. Coordina la conduzione dell’azienda un sovrintendente ovvero undirettore, scelto tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento o aiDipartimenti di riferimento dell’azienda o ad altro Dipartimento dell’Ateneo,do tta odiadeguatecompetenzeneicampidiattivitàdell’azienda.
6. L’aziendapuòusufruiredipersonaletecnico‐amministrativodestinatodal
Con igliodiamministrazione.Perlerestantiesigenzel’aziendaprovvedeconipr
soprifondi,nelrispettodellenormativevigenti.
7. LagestionedelleaziendeèsottopostaallaverificadelCollegiodeiRevisoride
ci onti.
8. LenormechedisciplinanoilfunzionamentodellaDelegazioneelefunzionidel sovrintendente ovvero del direttore sono stabilite da un appositoRegolamento,approvatodalSenatoaccademico,sentitiilConsigliooiConsiglidei Dipartimenti di riferimento, previo parere favorevole del Consiglio diamministrazione.
Articolo26SistemabibliotecariodiAteneo
1. Laconfigurazione,lefunzioni,lastrutturagestionaleelearticolazionidel
Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) sono disciplinate dall'articolo 54 delloStat
autonoma. Lapropostadi costituzionedi unaBiblioteca autonomaè avanzata dalla o dalle strutture dipartimentali di riferimento competenti e/o dalla Divisione Coordinamento biblioteche ed è approvata, sentita la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio dal Senato acca
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demico. 3. Le Biblioteche autonome si configurano come centri di responsabilità
dotate di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse assegnate. Esse siuniformano alle regole e alle procedure biblioteconomiche, gestionali einformatiche proprie del Sistema bibliotecario di Ateneo, così come definitedalla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche, deliberate dagli organi digoverno e attuate dalla competente Divisione Coordinamento biblioteche inmododa assicurare la piena integrazione funzionale dell’intero Sistema. Taleintegrazione si esplica, in particolare, nel coordinamento degli acquisti, nellaadozione di comuni regole e procedure biblioteconomiche e amministrative,nella possibilità di accesso da parte di tutti gli utenti (docenti e studentidell’Ateneo)almaterialeposseduto,nellacatalogazioneunificataocompatibiledellostessocontecnologieevolute,nellacondivisionedeicanali informativienell’accesso alla Biblioteca digitale, nell’uso di software comuni o comunquecompatibili, nel livello dei servizi erogati, con particolare riguardo a quellirise vatiall’utenza(ampiezzadeglioraridellaconsultazioneinsede,efficienzadel
rprestitolocaleeinterbibliotecario,documentdelivery,referenceealtro).4.LeBibliotecheautonomepossonoarticolarsi insezionicorrispondentia
esigenze sostanziali di funzionalità scientifica e didattica, ferma restandol’unicità gestionale. L’articolazione in sezioni deve essere approvata dallaCommissioned’AteneoperleBiblioteche.
autonome:
5.SonoorganidelleBiblio)ilConsigliodellaBibliot
techeeca;a
b)ilDirettorescientifico.6.IlConsigliodellaBibliotecaèl’organodiindirizzo,diprogrammazionee
dicoordinamentodelleattivitàdellaBibliotecaancheconriguardoalraccordodelle strutture bibliotecarie di cui al comma 2. Il Consiglio della Bibliotecapredispone il Regolamento interno della Biblioteca, da sottoporreall'approvazionedelSenatoaccademico,previoparerefavorevoledelConsigliodi amministrazione, sentiti il Dipartimento o i Dipartimenti interessati e laCommissioned’AteneoperleBiblioteche.
glio della Biblioteca, secondo le determinazionispe
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7. Compongono il ConsicifichediciascunRegolamentointerno:a)ilDirettorescientifico;b)unarappresentanzadidocentideivariambitidisciplinariappartenential
Dip Biblioteca, designati conman
artimento o ai Dipartimenti di riferimento dellaidatotr ennale;
c)ilDirettoredellaBibliotecadicuialcomma12;d) una rappresentanza eletta, con mandato triennale, del personale in
serv i iiz o presso la Biblioteca e le strutture b bliotecarie eventualmentecoordinate;
e) una rappresentanza studentesca designata, con mandato biennale, dairappresentantideglistudentinelConsigliodelDipartimentooneiConsiglideiDipartimentidiriferimentodellaBiblioteca.
8.SpettaalConsigliodellaBiblioteca:a)definirelelineediindirizzoesviluppodelpatrimonioedeiservizidella
Biblioteca, in coerenza con le direttive della Commissione d’Ateneo per leBiblioteche;
b) programmare annualmente le spese generali e per i vari servizi,deliberandosullaripartizioneesull’utilizzodellerisorseadisposizione;
avanzare inanziamentie o af d B c
c) eventualirichiestediulteriori f dipers n le, inrelazioneamotivateesigenzedi unzionamento ella ibliote a;
d) esprimere valutazione sull’efficienza dei servizi attivati e circal’utilizzazionedellerisorse;
se)approvare le pesesuperioriai limiti fissatinelRegolamentodiAteneoperl’amministrazione,lafinanzaelacontabilità;
) approvare il documento predisposto di programmazione e la relazionesull
feattivitàsvolteesull’utilizzo delbudget.9. Le riunioni del Consiglio della Biblioteca sono verbalizzate a cura del
Direttore della Biblioteca; i verbali relativi sono trasmessi al Direttore o aiDirettori dei Dipartimenti di riferimento e alla Divisione Coordinamentobiblioteche.
10. Il Direttore scientifico della Biblioteca autonoma è un professore di
ruolo,designatoconmandatotriennale,nonrinnovabileconsecutivamentepiùdiunavolta,dalConsigliodellaBiblioteca,enominatocondecretodelRettore.In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Direttore scientifico puòdelegarelesuefunzioniauncomponentedelConsiglio.
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osizionialriguardodellaCommissioned’AteneoperlebibliotecheedellaisioneCoordinamentobiblioteche;e)curarel’organizzazionedellavoroelagestionedelpersonaleinservizio;
11.CompetealDirettoreScientifico:r g a) convocare e p esiedere, di norma o ni quattro mesi, il Consiglio della
Biblioteca;b)sovrintendereall’attuazionedi tutte ledeliberedelrispettivoConsiglio,
vigilando sul buon funzionamento dei servizi anche rispetto alle eventualistrutturebibliotecariecoordinate;
c)presentareannualmentealConsigliodellaBibliotecaunarelazionesulleattività svolte e sull'utilizzo del budget assegnato, predisposta d'intesa con ilDirettoredellaBiblioteca;
12. Il Direttore della Biblioteca autonoma è nominato con mandato
triennale rinnovabile dal Direttore generale tra il personale appartenenteall’areadellebiblioteche,dielevataprofessionalità,ecomunquedi livellononinferiore alla categoria D. Il Direttore è unico anche quando la Biblioteca siarticolainpiùsezioni.IlDirettoreèresponsabiledell’attuazionedegliindirizzie dei programmi definiti dal Consiglio della Biblioteca; cura la gestioneordinariadellaBibliotecaedeisuoiservizieneassicuralafunzionalitàancherispetto alle esigenze delle strutture bibliotecarie coordinate. LapartecipazionedelDirettorealleriunionidelConsigliodelDipartimentoodeiConsigli dei Dipartimenti che operano quali strutture di riferimento dellaBiblioteca,dicuialcomma4ultimocapoversodell’articolo54delloStatuto,èlimitata agli argomenti che attengono all’organizzazione e al funzionamentodellaBiblioteca.
13.CompeteinparticolarealDirettore:a) predisporre annualmente, in attuazione dei programmi e dei criteri
definiti dal Consiglio di Biblioteca, il documento di programmazionedell'attività e la relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo del budgetdisponibile da sottoporre all'approvazione del Consiglio e trasmettere allaDivisioneCoordinamentobiblioteche;
b) curare l’attuazione del programma annuale delle attività e degliinterventi, provvedendo all’acquisto di libri, periodici, prodotti multimediali,app r e t e i earecchiatu e attrezza ure,nelrispettod llenorme nvigoreein bas alledisposizionidegliorganicollegialiealleindicazionidelDirettorescientifico;
c la e ss r enc) urare g stione amministrativa e a icura e la custodia dei b iinventarialidicompetenzadellastruttura;
d) curare la gestione biblioteconomica della struttura, attuando ledisp Div
f) assicurare l’integrazione della Biblioteca nel Sistema attraverso lacondivisione e partecipazione ai Servizi centrali d’Ateneo, la presenza nelPortaledelSistemabibliotecariod’Ateneo,l’applicazionedellaCartadeiservizidelSistemabibliotecariod’Ateneo,l’inserimentodituttiidatistatisticirelativialpatrimonioeaiservizidellabibliotecanell’appositoSistemainformativo,lapar e
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tecipazionea tutte le iniziativedelloSBAteseamigliorare l’efficienza laqualitàdeiservizi;
g) esercitare tutti gli altri adempimenti eventualmente richiesti dalConsiglio della Biblioteca, dalla Divisione Coordinamento biblioteche, dallaDire nzio egeneraledell’Università.
14. Fa parte del Sistema bibliotecario d’Ateneo, nell’ambito dei Servizi
bibliotecari centrali, la Biblioteca digitale, composta dalle collezioni digitali edai servizi di accesso e fruizioneon line delle stesse. LaBibliotecadigitale facapoallastrutturadirigenzialeprepostaalcoordinamentocentraledelSistema,di cui al comma successivo. Essa è retta da uno specifico RegolamentopredispostodallastrutturasuddettaeapprovatodalSenatoaccademico,previopar d C ’ mere el onsigliod am inistrazione,sentitalaCAB.
15. E’ preposta al coordinamento centrale del Sistema bibliotecario
d’Ateneo, per quanto di competenza, la relativa struttura dirigenziale,responsabiledell’attuazionedegli indirizzidellaCommissioned’Ateneoper leBibliotechesottoilprofilotecnico‐bibliotecarioedell’organizzazionegenerale,nonchédellarealizzazioneegestionedeiServizibibliotecaricentralid’Ateneo,del monitoraggio e della valutazione delle Biblioteche, della formazione edell'aggiornamento del personale che vi è preposto. Ai Servizi bibliotecaricentralid’Ateneoèdestinataunaspecificaquotadirisorse,acaricodelbilanciouniversitario,stabilitadalConsigliod’amministrazione.
16. Tutto il materiale bibliografico acquisito con fondi universitari di
qualsiasi tipologia e provenienza (contributi, fondi di ricerca, altro) nonchéquellopervenutoindonazioneocambiooeventualmenteconcessoindepositoo in comodato, deve essere catalogato con i sistemi in uso e accessibiliall’u zten a.
17. Tutte le notizie bibliografiche relative al patrimonio librario e
documentalecollocatopressoleBibliotecheelestrutturedell’Ateneosonoreseaccessibili, a seconda della tipologia, attraverso il catalogo collettivo in lineadell’Ateneo e il Portale della Biblioteca digitale, gestiti dalla DivisioneCoordinamentobiblioteche.
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Articolo27Commissione iAt neoperleBibl oteche
1. La Commissione d’Ateneo per le Biblioteche (CAB) ha i compiti di
indirizzo,programmazionee coordinamentodelSistemabibliotecariodefinitidal on
d e i
comma 5 dell'articolo 54 dello Statuto. La Commissione è nominata cmandatotriennaledalConsigliodiamministrazioneedècomposta:
adel
a)dalPresidente,designatodalConsigliod’AmministrazionesupropostSenatoaccademico;b)daunmembrodelSenatoaccademicodesignatodallostessoSenato;c)dalDirigentedell’areabiblioteche;d)daottoDirettoridiBibliotecainrappresentanzadellequattromacro‐
areedisciplinari‐biomedica,umanistica,giuridico‐economico‐sociale,scientifica‐designatisupropostadelSenatoaccademicoentrounalistadialmenododiciDirettoridiBibliotecaindicatidallaCAB;
e)danonpiùdiottodocenti,preferibilmenteresponsabiliscientificidisingolebiblioteche,designatidalSenatoaccademicoinmododagarantireunarappresentanzaequilibratadellevarieareedisciplinariedeidiversitipidistrutturebibliotecarieoperantinell’Ateneo;
f)dalresponsabiledellaBibliotecadigitale;g)daduemembrielettidelpersonaledellebiblioteche;h)daduestudentisceltidallaConferenzadeglistudenti.
Icomponentidicuiallaletterae)devonoappartenereaDipartimentidiversi.Icomponenti di cui alla lettera h) devono essere iscritti a corsi di studio chefannoriferimentoaDipartimentiraccordatiaFacoltàoScuolediverse.GlialtridirettorieresponsabiliscientificidellevariebibliotechepossonoessereinvitatidalPresidenteapartecipareatitoloconsultivoalleriunionidellaCommissionequando siano all’ordine del giorno argomenti che interessino le rispettivestrutture.
2.LenormechedisciplinanoilfunzionamentodellaCommissionediAteneo
perleBibliotechesonostabilitedaunappositoRegolamento,predispostoconilvoto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione eapprovato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio diamministrazione.
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o oesserepossedutialladatadellevotazioni.4.Anormadelcomma2dell’articolo25delloStatuto,l’elettoratopassivoè
riservatoaiprofessoridiruolodiprimafasciainserviziopressoleUniversitàitaliane in regime di tempo pieno, che abbiano presentato la propria
PARTETERZADESIGNAZIONIELETTIVE
Articolo28ElezionedelRettore
1. Le votazioni per la designazione del Rettore si svolgono ai sensi dei
commi2,3,4,5,6dell’articolo25delloStatuto,nelrispettodiquantostabilitodalpresentearticolo.
2.LevotazionisonoindetteconordinanzadelDecanodell’Ateneo,secondo
quantodispostodalcomma3dell’articolo63delloStatuto.L’ordinanzariportale disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alleelezioni e individua le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore,comportano limitazioninell’elettoratoattivoepassivo. IlDecano individua letredatedi svolgimentodellevotazioninel rispettodell’intervallominimo tral’una e l’altra stabilito dal comma 6, ultimo capoverso, dell'articolo 25 delloStatuto. Nelle procedure richieste per lo svolgimento delle votazioni perl’elezione del Rettore, il Decano è assistito per ogni necessità dal Direttoregenerale. Dell’indizione delle votazioni per l’elezione del Rettore viene dataimmediata comunicazione a tutti gli aventi diritto al voto; la comunicazionedell’indizioneèresapubblicatempestivamenteanchepressolealtreUniversitàitaliane. Lemodalità di svolgimento delle votazioni sono rese note a tutti glielettoriconcircolaredelDecano,almeno sessantagiorniprimadelladatadellapri
mavotazione.
3.L’elettoratoattivoècostituitoaisensidelcomma4dell’articolo25dello
Statuto. I relativi elenchi, distinti per categoria, sono predisposti a curadell’Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità medianteaffissioneaglialbidelRettoratoedeiDipartimentiepubblicazionesulsitowebdell’Ateneoentroilventesimogiornoprecedentequellodellaprimavotazione.Ricorsiavverso talielenchipossonoesserepresentati,per iscritto,alDecano,entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Decanoentro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandonecomunicazione agli interessati. I requisiti per l’esercizio del diritto di votodev n
candidatura entro il termine stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 25,assicurandounnumerodiannidiservizioalmenoparialladuratadelmandatoprima della data di collocamento a riposo. Possono portarsi candidati anchecoloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione checontestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, seeletti. Le dichiarazioni di candidatura, corredate da un programma e dallefirme di almeno il 5% dei professori e dei ricercatori in servizio pressol'Ateneo,raccoltesecondoquantostabilitodalmedesimocomma3dell’articolo25 dello Statuto, sono presentate al Decano e, per conoscenza, al Direttoregenerale.Nessunelettorepuòsostenerepiùdiuncandidato.LecandidatureeirelativiprogrammisonoresinotimedianteaffissioneaglialbidelRettoratoedeiDipartimentiepubblicazionesulsitowebdell’Ateneo.LeschedeelettoralirecanoilnomedeicandidatichenonabbianofattopervenirealDecano,eperconoscenza al Direttore generale, per iscritto, un’eventuale dichiarazione dirinuncia almeno dieci giorni prima della data della prima votazione. Il ritirodel e candidature è reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data delrice
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lvimento,conlemodalitàsopraindicate.5.Aifinidell’eserciziodeldirittodivoto,sonocostituiti,conordinanzadel
Decano,piùseggi,ubicatiinmododatenerecontodelladislocazionedellesediuniversitarie. Ogni seggio è composto da un professore di prima fascia, cheassume le funzionidi presidente, daunprofessoredi seconda fascia edaunricercatore,confunzionidisegretario.Ciascunelettorepuòesercitareildirittodi voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell’iscrizionerelativa viene data comunicazione agli interessati con circolare del Decanoalmenodiecigiorniprimadelladatadellaprimavotazione.
6. L’elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di
riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto lapropria firmasul registrodeivotanti.Ognielettorepuòesprimere lapropriapreferenzaperunodeicandidati ilcuinominativoèriportatonellascheda. Ilvoto va espresso barrando la casella posta a fianco del nominativo delcandidato prescelto. Saranno considerate nulle le preferenze espresse perpersone non candidate. Saranno considerate nulle le schede contenentipreferenzeperpiùdiuncandidatoorecantisegnidiriconoscimento.E’ fattodivieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni divoto e a elettori che abbiano già votato. Alla chiusura delle operazionielettorali,potrannoancoraesercitare il lorodirittodivotoesclusivamenteglielettoripresentialmomentonellocalesededelseggio.
7.Terminateallascadenzaprevistaleoperazionidivoto,icomponentidelseggio accertano il numerodi coloro chehannoesercitato il dirittodi voto everificanocheleschedecontenutenell’urnasianoinnumeropariaquellodeivotanti. Terminate le operazioni di verifica, l’urna deve essereimmediatamenterisigillata.Delleoperazionidivotoediquellediverificadeveessere stesoappositoprocessoverbale, sottoscrittoda tutti i componentidelseggio. L’urna e i plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio,contenenti il verbale, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmenteannullate,devonoessererecapitatinellasede‐dinormailRettorato‐dovesisvo
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zionari,designatidalDirettoregenerale.10. Verificata sulla base dei verbali pervenuti dai seggi la regolarità delle
operazionidivoto,verificata,altresì,lavaliditàdellevotazioni,secondoquantodisposto dal comma 2 dell’articolo 63 e dal comma 6 dell’articolo 25 delloStatuto,econstatata l’integritàdeisigilliappostialleurne, laCommissionediscrutinio provvede alla loro apertura e, dopo aver riunito le schede votatepressoogniseggiodaciascunacomponenteinun’unicaappositedistinteurne,procede allo spoglio delle stesse e ne redige apposito processo verbale. Dalverbaledevono risultare il numerodegli aventi diritto al voto, il numerodeivotanti, il numero delle schede pervenute a ciascun seggio, il numero delleschedevotate, ilnumerodelleschedecomplessivamenteannullate, ilnumerodelle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi,determinato tenendo conto dei coefficienti di ponderazione per quantoriguardaivotiespressidalpersonaletecnico‐amministrativoedirigenteedairappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di Dipartimento e neiComitatidirettividelleFacoltàeScuole,aisensidelcomma5dell’articolo25
lgonoleoperazionidiscrutiniodicuialcommaseguente.8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono subito dopo la
conclusione delle operazioni di verifica di cui al comma precedente, ovveronella giornata immediatamente successiva, secondo quanto stabilitodall’ordinanzadelDecano.Nelcasoincuileoperazionidiscrutiniosisvolganonellagiornatasuccessivaaquelladivoto,leurnesigillateeiplichicontenentiiver ali, gli elenchi dei votanti e le schede eventualmente annullate, sonocon
bservatiacuradelDirettoregenerale.9.Alleoperazionidiscrutinioprovvedeun’appositaCommissionecostituita
conordinanzadelDecanoecompostadaunpresidenteedaduecomponenti,uno dei quali svolge la funzione di segretario, individuati tra i presidenti e icomponenti dei seggi. La Commissione di scrutinio è assistita da uno o piùfun
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delloStatuto.11. Ai fini dell’elezione del Rettore, è necessario che uno dei candidati
ottenga, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti esprimibili,computaticomeprevistodalcomma6dell’articolo25delloStatuto.Nelcasoincuilaprimavotazionenonabbiadatoesitopositivoesirendanecessariaunasecondavotazione,per l’elezioneè richiesta lamaggioranzaassolutadei votiespressi, considerandoper le categoriedi cui al precedente comma10 i votipesati.Nelcasodimancataelezioneanchenellasecondavotazione,siprocedecon il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato inquest’ultimailmaggiornumerodivoti.
12.Qualorasiconstatilanonvaliditàdiunadellevotazioniperlamancata
partecipazionedi almenoun terzodegli aventi diritto e/odellamaggioranzaassoluta della componente docente, comedisposto dal comma2 dell’articolo63edalcomma6dell’articolo25delloStatuto,ilDecanodisponeconpropriaordinanza, dandone comunicazione con circolare a tutti gli aventi diritto alvoto,laripetizionedellavotazioneannullata,alcasomodificandoilcalendariocomplessivodellevotazioni.Tra ladatadell’emanazionedell’ordinanzadicuisopraequelladellavotazioneripetutadevonocomunqueintercorrerealmenodiecigiorni.
13.Qualora si rendessenecessariaunaverificadelleoperazionidivoto, il
Decano costituisce con apposita ordinanza una Commissione elettorale diverifica,nominandoneicomponenti.
14.IlDecanoproclamal’esitodellevotazioni,alqualevienedataadeguatapubblicità mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università e a quello deiDip n
artimentiepubblicazionesulsitowebdell’Ate eo.15. Qualora il Rettore cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni,
trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede a nuovevotazioni,daindirsidapartedelDecanoentroquarantacinquegiorni.
16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con
successivoprovvedimentoèdisciplinata la sperimentazionedell’eserciziodelvoto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano laseg etezza, l’inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolaritàdelloscrutinio.
r
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costituisconoun nic collegioelettor le.5. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di
seconda fascia e dei ricercatori, l’elettorato attivo è determinato conriferimentoaiGruppidicuialcomma3;nesonopertantotitolariiprofessori,iricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato afferenti ai diversiGruppi,ciascunodeiqualicostituisceundistintocollegioelettorale.L’afferenza
Articolo29ElezionedeiDirettoridiDipartimentoedeirappresentantideiprofessoridiprimafascia,disecondafasciaedeiricercatori
nelSenatoaccademico
1. Le votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento e deirappresentantideiprofessoridiprimafascia,disecondafasciaedeiricercatoriin seno al Senato accademico si svolgono ai sensi dei commi 2, 4, 5, 6, 7dell’articolo 26 dello Statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal presentearticolo.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto ai sensi del
comma 3 dell’articolo 62 dello Statuto, avendo cura di distanziare la datarelativadialmeno30giornirispettoalledatediconvocazioneperl'elezionedelRettore, ove previste nel medesimo anno. Il decreto rettorale riporta ledisposizionistatutarieeregolamentarichepresiedonoalleelezionieindividuale posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioninell’elettoratoattivoepassivo.Dell’indizionedelle elezioni èdata tempestivaco u o em nicazioneatutt ilpersonal interessato.
3. Le componenti del Senato di cui al presente articolo sono elette conriferimentoalleareescientifico‐disciplinariprevistedalDM29luglio2011,n.336erideterminatedalDM12giugno2012,n.159,allequaliappartengonoiprofessori e ricercatori dell’Ateneo, raggruppate come indicato al comma 4dell’articolo26delloStatuto.Ilnumerocomplessivodidocentidaeleggereperciascuno degli otto Gruppi previsti dalla richiamata disposizione statutaria,comprensivo sia dei Direttori di Dipartimento sia dei rappresentanti deiprofessori e dei ricercatori, è determinato in proporzione al numero degliafferentiadogniGruppo,entrounminimodidueeunmassimodicinque,edèstab t n o
ili oco ildecretorett ralediindizionedellevotazioni.
4. Per l’elezione dei dieci Direttori di Dipartimento l’elettorato attivocompete indistintamente a tutti i professori di prima e di seconda fascia, airicercatoridiruoloeairicercatoriatempodeterminatodell’Ateneo,cheatalfine u o a
dei professori e dei ricercatori ai Gruppi è disposta, sulla base dei settori edelle aree scientifico‐disciplinari di appartenenza, con decreto del Rettore,ten
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ormadelcomma3dell’articolo63delloStatuto. 9.Lecandidaturedevonoesserepresentate,periscritto,alRettore,entroil
trentesimogiornoprecedentequellodelle votazioni. I requisiti di eleggibilitàdevono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature. Perl’elezionedeirappresentantideiprofessoriedeiricercatori,possonoportarsicandidatianchecolorochesitrovanoinregimeditempodefinito,acondizionechecontestualmentesiimpegnino,periscritto,aoptareperiltempopieno,seeletti.LecandidaturepresentateperciascunCollegiosonoresenotemedianteaffissioneaglialbidelRettoratoedeiDipartimentiepubblicazionesulsitowebdell’Ateneo.LeschedeelettoralirecanoilnomedeicandidatichenonabbianofattopervenirealRettore,per iscritto,un’eventualedichiarazionedi rinunciaalmenodiecigiorniprimadellevotazioni.Ilritirodellecandidatureèresonotoaglielettorientrotregiornidalladatadelricevimento,con lemodalitàsopraindicate.
endocontodiquantostabilitoalcomma7dell’articolo26delloStatuto. 6.Irequisitiperl’eserciziodeldirittodivotodevonoesserepossedutialla
data delle votazioni. Gli elenchi degli aventi diritto al voto relativi a ciascuncollegio, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto, sono predisposti a curadell’Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità medianteaffissioneaglialbidelRettoratoedeiDipartimentiepubblicazionesulsitowebdell’Ateneoentroilventesimogiornoprecedentequellodellevotazioni.Ricorsiavverso talielenchipossonoesserepresentati,per iscritto,alRettore,entro isuccessivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro icinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazioneagliinteressati.
7.Perl’elezionedeiDirettoridiDipartimento,l’elettoratopassivospettaai
Direttori in carica che abbiano presentato la loro candidatura per uno deiGruppidiareascientifico‐disciplinare, specificando,qualorarichiestoai sensidel comma 6 dell’articolo 26 dello Statuto, l’area o la sub area ovvero ilma m t
crosettorediriferi en o.8. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia, di
secondafasciaedeiricercatori,l’elettoratopassivospetta,perciascunGruppo,ai professori e ai ricercatori di ruolo che vi afferiscano e che abbianopresentato lapropriacandidatura,assicurandounnumerodiannidiservizioalmenoparialladuratadelmandatoprimadelladatadicollocamentoariposo,an
10.Ai finidell’eserciziodeldirittodivoto, sonocostituiti, condecretodel
Rettore, più seggi, dislocati in modo da tenere conto dell’articolazione dellerappresentanzedaeleggersiedelladislocazionedellesediuniversitarie.Ogniseggioècompostodaunprofessorediprimafascia,cheassumelefunzionidipresidente,daunprofessoredisecondafasciaedaunricercatore,confunzionidis
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uente.
13.Leoperazionidiscrutiniosonopubblicheesi svolgonosubitodopo laconclusione delle operazioni di verifica di cui al comma precedente, ovveronella giornata immediatamente successiva, secondo quanto stabilito dal
egretario. 11.Ciascunelettorepuòesercitareildirittodivotoesclusivamentepressoil
seggioalqualeèiscritto.Dell’iscrizionerelativavienedatacomunicazioneagliinteressatialmenodiecigiorniprimadelladatadellevotazioni.L’elettoredevepresentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento; egliesercitailsuodirittodivotodopoavereappostolapropriafirmasulregistrodei votanti.Ogni elettorepuòesprimereuna solapreferenza con riferimentoalladesignazionedeiDirettoridiDipartimento,nell’ambitodelle candidaturepresentate, e una sola preferenza con riferimento alla designazione deirappresentanti dei professori e dei ricercatori, nell’ambito delle candidaturepresentateperilpropriocollegio.Ilvotovaespressobarrandolacasellapostaa fiancodelnominativodel candidatoprescelto.Sarannoconsideratenulle lepreferenzeespresseperpersonenoncandidate.Sarannoconsideratenulle leschede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni diriconoscimento. E’ fatto divieto di sostare nei locali del seggio a personeestranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Allachiusuradelleoperazionielettorali,potrannoancoraesercitareillorodirittodivotoesclusivamenteglielettorialmomentopresentinellocalesededelseggio.
12.Terminateallascadenzaprevistaleoperazionidivoto,icomponentidel
seggioaccertano,perciascuncollegio,ilnumerodicolorochehannoesercitatoildirittodivotoeverificanocheleschedevotateperogniCollegio,contenutenelleurne,sianoinnumeropariaquellodeivotanti.Delleoperazionidivotoediquelledi verificadeveessere stesoappositoprocessoverbale, sottoscrittoda tutti i componenti del seggio. Terminate le operazioni di verifica, le urnedevonoessere immediatamenterisigillate.Leurnee iplichi sigillatie firmatidatuttiicomponentidelseggio,contenentiilverbale,glielenchideivotantiele schede eventualmente annullate, devono essere recapitati nella sede ‐ dinormailRettorato‐dovesisvolgonoleoperazionidiscrutiniodicuialcommaseg
decreto rettorale di indizione. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio sisvolganonella giornata successiva a quelladi voto, leurne sigillate e i plichicontenentiiverbali,glielenchideivotantieleschedeeventualmenteannullate,son
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oconservatiacuradelDirettoregenerale.14. Alle operazioni di scrutinio provvede un’apposita Commissione
costituita con decreto del Rettore e composta da un presidente e da duecomponenti, uno dei quali svolge la funzione di segretario, individuati tra ipresidentieicomponentideiseggi.LaCommissionediscrutinioèassistitadaunoopiùfunzionari,designatidalDirettoregenerale.
15. Verificata sulla base dei verbali pervenuti dai seggi la regolarità delle
operazioni di voto, verificata, altresì, la validità delle votazioni per ciascuncollegio,secondoquantodispostodalcomma2dell’articolo62delloStatuto,econstatata l’integritàdei sigilli apposti alleurne, laCommissionedi scrutinioprovvede alla loro apertura e, dopo aver riunito, ove necessario, le schedevotateperlostessocollegioinun’unicaurna,procede,perciascuncollegio,allospoglio delleschedeeneredigeappositoprocessoverbale.Dalverbaledevonorisultareperognicollegioilnumerodegliaventidirittoalvoto, ilnumerodeivotanti, il numero delle schede pervenute a ciascun seggio, il numero delleschedevotate, ilnumerodelleschedecomplessivamenteannullate, ilnumerodelle schede complessivamente non utilizzate e il computo dei voti espressi.Risultanoeletticolorocheriportanonelrispettivocollegioilmaggiornumerodi voti (a parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo, ovvero il piùanziano d’età in caso di uguale anzianità nel ruolo), tenuto conto di quantodis rdo ai vincoli di rappresentanza e ai criteri dicom
posto dallo Statuto riguaparazionetraivotatineidiversicollegi,eprecisamente:DirettoridiDipartimento‐ sonoelettidieciDirettori,traiqualialmenounoperGruppoenonpiùdi
dueafferentialmedesimoGruppocheprevedatraDirettoridiDipartimentoerappresentanti dei professori e dei ricercatori più di due eleggibili,app ecomprendapiùdiunaeasubareeem
artenentiadareediverseseilGrupponacrosettoridiversiperiGruppiperiqualiloStatutolopreveda;Rappresentantiprofessoriericercatori‐sono eletti sei professori di prima fascia, quattro professori di seconda
fascia,quattroricercatoridiruolo;‐perogniGruppoilnumerodirappresentantielettièdatodalladifferenza
tracom s e il numero dei Direttori di Dipartimento risultati eletti e il numerople sivod glieleggibili;‐gli eletti devono appartenere ad aree diverse, qualora il Gruppo di
riferimento ne comprenda più di una, ovvero a sub aree e a macrosettoridiversi per i Gruppi indicati dallo Statuto, e in ogni caso ad aree, sub aree emacrosettori differenti di quelli cui appartengono iDirettoridiDipartimentoeletti; vengono individuati preliminarmente gli eletti che consentono ilcom e
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correrealmenodiecigiorni.20. Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni,
trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla suasostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entroquarantacinque giorni. Alle votazioni suppletive si applicano, per quantocompatibili e limitatamente al collegio in cui si sia verificata la vacanza, lemedesime norme di svolgimento previste per le votazioni ordinarie. Nelle
pl tamentodelle rappresentanzeperaree, subareeemacrosettori comestabilitodallenormestatutarie;
‐ilrispettodellerappresentanzeperfasceègarantitocomparandoivotatineidiversicollegi,risultandoelettiicandidaticheabbianoottenutoilmaggiorquoziente elettorale, dato dal prodotto tra il numero degli eleggibili per ilcol gio di appartenenza del candidato e il rapporto tra i voti ottenuti dalcanledidatomedesimoeiltotaledegliaventidirittoalvotonelcollegiostesso.16.Nelcasoincui,sullabasedelcombinatodispostodeicriteririportatial
precedentecomma,risultinononassegnabiliunoopiùposti,ilRettoredisponeconpropriodecreto laripetizione,entroquindicigiorni,dellevotazioniper ilcollegio o i collegi con riferimento alla fascia o alle fasce per cui manca larappresentanza, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Le nuovecandidature devono essere presentate almeno cinque giorni prima dellosvolgimentodelleelezioni.
17.Qualora si rendessenecessariaunaverificadelleoperazionidivoto, il
Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale diverifica,nominandoneicomponenti.
18.IlRettoreproclamal’esitodellevotazioniconpropriodecreto,alquale
viene data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo ufficialedell’Università e a quelli dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito webdell’Ateneo.
19.Nelcasoincui,perunoopiùcolleginonsiastatoraggiuntoilquorum
minimoperlavaliditàdellavotazione,ilRettoredisponeconpropriodecretolaripetizionedellastessa,dandonecomunicazioneatuttigliaventidiritto.Trala ata dell’emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazioneripetutadevonocomunqueinter
d
more l’Organo rimane comunque validamente costituito. Ilmandatodel neo‐ele to dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell’Organo,fatt
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ressati.5.L'elettorato passivo è riservato a coloro che, avendone titolo, abbiano
presentato la propria candidatura, per iscritto, al Rettore entro il trentesimo
tosalvoilcomputodelperiodoaifinidellaeventualenonrieleggibilità.21. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con
successivoprovvedimentoèdisciplinata la sperimentazionedell’eserciziodelvoto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano laseg etezza, l’inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolaritàdelloscrutinio.
r
Articolo30Elezionedeirappresentantidelpersonaletecnicoeamministrativonel
Senatoaccademico
1. Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico eamministrativonelSenatoaccademico,dicuiall’articolo26,comma2‐letteraf),delloStatuto,si svolgonoaisensidell’articolo62dellostessoStatutoenelrispettodiquantostabilitodalpresentearticolo.
2.LevotazionisonoindettedalRettoreconpropriodecreto,nelqualesono
riportateledisposizionistatutarieeregolamentarichepresiedonoalleelezionie individuate leposizioni che,ai sensidellanormativa invigore, comportanolimitazioninell’elettorato attivo epassivo.Dell’indizionedelle elezioni èdatatempestivacomunicazioneatuttoilpersonaleinteressato.
3.L’elettoratoattivospettaa tutto ilpersonale tecnicoeamministrativodi
ruoloealpersonaleatempodeterminatoinservizioalladatadellevotazioni.
4.Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti a curadell’Amministrazione. Di essi viene data adeguata pubblicità medianteaffissioneaglialbidelRettoratoedeiDipartimentiepubblicazionesulsitowebdell’Ateneoentroilventesimogiornoprecedentequellodellevotazioni.Ricorsiavverso tali elenchipossonoesserepresentati,per iscritto, alRettore, entro isuccessivi cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro icinquegiornisuccessivialladatadipresentazione,dandonecomunicazioneagliinte
giorno precedente quello delle votazioni. La rappresentanza nel Senatoaccademicoè incompatibilecon l’assunzionediruolistabilidicontrattazione,quali quelli assunti dagli eletti nella RSU di Ateneo e dai rappresentantiterritorialienazionalipresentiai tavolidi trattativa. I requisitidieleggibilitàdevono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature. Lecandidature sono rese note mediante affissione agli albi del Rettorato e deiDipartimenti e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. Le schede elettoralirecano il nomedei candidati chenonabbiano fattopervenire, per iscritto, alRettoreun’eventualedichiarazionedirinunciaalmenodiecigiorniprimadellevotazioni. Il ritiro delle candidature è reso noto agli elettori entro tre giornidal l
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edelseggio.
8.Terminateallascadenzaprevistaleoperazionidivoto,icomponentidelseggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto,verificandocheessosiapariaquellodelleschedevotate,contenutenell’urna.Terminate le operazioni di verifica l’urna deve essere immediatamenterisigillata. Posto che la votazione è valida se vi abbia preso partecomplessivamentealmenounterzodegliaventidiritto,icomponentidelseggio
ladatade ricevimento,conlemodalitàsopraindicate.
6.Ai fini dell’esercizio del diritto di voto sono costituiti, con decreto delRettore,piùseggielettorali,ubicatiinmododatenerecontodelladislocazionedelle sedi universitarie. Ogni seggio è composto da un presidente e unsegretario,designatidalDirettoregenerale,edaduescrutatori,designatidalleOrganizzazioni sindacalidell’Ateneo.Ciascunelettorepuòesercitare ildirittodi voto esclusivamente presso il seggio al quale è iscritto. Dell’iscrizionerelativa viene data comunicazione agli interessati almeno dieci giorni primadel oladatadellevotazi ni.
7.L’elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di
riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto lapropria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere una solapreferenza nell’ambito delle candidature presentate. Il voto va espressobarrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.Sarannoconsideratenulle lepreferenzeespresseperpersonenoncandidate.Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di uncandidatoorecantisegnidiriconoscimento.E’fattodivietodisostareneilocalidelseggioapersoneestraneealleoperazionidivotoeaelettoricheabbianogiàvotato.Allachiusuradelleoperazionielettorali,potrannoancoraesercitareillorodirittodivotoesclusivamentegli elettorialmomentopresentinellocalesed
accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto pressol’altro o gli altri seggi. Ove la validità della votazione risulti accertata icomponenti del seggio procedono alle operazioni di scrutinio. Di tutte leoperazionideveessereredattounappositoprocessoverbale,dalqualedevonorisultareilnumerodegliaventidirittoalvoto,ilnumerodeivotanti,ilnumerodelleschedepervenutealseggio,ilnumerodelleschedevotate,ilnumerodelleschedecomplessivamenteannullate,ilnumerodelleschedecomplessivamentenon utilizzate e il computo dei voti espressi. Le operazioni di scrutinio sonopub
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onocomunque ntercorrerealmenodiecigiorni.
15.Qualora un eletto cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni,trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede alla suasostituzione con votazioni suppletive, da indirsi da parte del Rettore entroquarantacinque giorni. Le votazioni suppletive sono valide purché vi abbia
bliche. 9.Iplichicontenentiiverbalidelleoperazionidivotoconallegatiglielenchi
dei votanti, le schede votate, quelle non utilizzate e le eventuali schedeannullate,opportunamentesigillatie firmatida tutti i componentidelseggio,devonoessererecapitatialRettorato.
0.Ilverbaleriepilogativodeirisultatidellevotazioniècompilatoacuradei
pre1sidentiedeisegretarideiseggiesottoscrittodaicomponentideglistessi.11.Risultanoeletticolorocheriportanoilmaggiornumerodivoti.Aparità
divoti,sitienecontodell’anzianitàdiruolo;incasodiparianzianitàdiruolo,risultaelettoilpiùanzianod’età.
12.Qualora si rendessenecessariauna verificadelle operazionidi voto, il
Rettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale diverifica,nominandoneicomponenti.
13.IlRettoreproclamal’esitodellevotazioniconpropriodecreto,alquale
viene data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo ufficialedell’Università e agli albi dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito webdell’Ateneo.
14.Nelcasoincuinonsiastatoraggiuntoilquorumminimoperlavalidità
della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione dellastessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la datadell’emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetutadev i
partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. Per il resto si applicano allerelativeoperazioni,perquantocompatibili,lemedesimenormedisvolgimentopreviste per le votazioni ordinarie. Nelle more l’Organo rimane comunquevalidamente costituito. Il mandato del neo‐eletto dura fino al termine giàprevistoperladurataordinariadell’Organo,fattosalvoilcomputodelperiodoaif
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icercadicuil’Ateneoèsedeamministrativa. 4.L’elettoratopassivospettaagliiscrittiauncorsodidottoratodiricercadi
cui l’Ateneoèsedeamministrativache,entroil trentesimogiornoprecedentequello delle votazioni e con le modalità indicate nel decreto rettorale diindizione delle stesse, abbiano presentato la loro candidatura per iscritto alRettore. I candidati devono risultare iscritti al dottorato alla data dipresentazionedellacandidatura.Ognicandidaturadeveesseresottoscrittada
inidellaeventualenonrieleggibilità. 16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con
successivoprovvedimentoèdisciplinata la sperimentazionedell’eserciziodelvoto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano laseg etezza, l’inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolaritàdelloscrutinio.
r
Articolo31Elezionedelrappresentantedeidottorandidiricerca
nelSenatoaccademico 1.Le votazioni per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca nel Senato accademico, di cui all’articolo 26, comma 2,letterae),delloStatuto,sisvolgonoais nsidell’articolo62dellostessoStatutoen
eelrispettodiquantostabilitodalpresentearticolo.
2.LeelezionisonoindettedalRettoreconpropriodecreto,nelqualesono
riportate le disposizioni statutarie e regolamentari che presiedono al lorosvolgimentoe individuate leposizioniche,ai sensidellanormativa invigore,comportano limitazioni nell’elettorato attivo e passivo. Dell’indizione delleelezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità tramite il sito webdell'AteneoemedianteaffissionedelrelativoavvisoaglialbidelRettoratoedeiDipartimentieconognialtromezzoidoneo.
3.L’elettoratoattivospettaatutticolorochealladatadisvolgimentodelle
votazionisianoiscritti,conosenzaborsadistudio,aunodeicorsididottoratodir
almeno30elettori.Isottoscrittorisonoidentificatidalnome,cognome,luogoedata di nascita, relativo corso di dottorato, numero di matricola. Nessundottorandopuò appoggiare con la propria firmapiùdi una candidatura.Alladichiarazione di candidatura è accluso un elenco di almeno cinque aventidiritto all’elettorato attivo disponibili a fungere da scrutatori. L‘elenco èsottoscritto dagli interessati. Le candidature presentate sono rese notemedianteaffissioneagli albidelRettoratoedeiDipartimenti epubblicazionesulsitowebdell’Ateneo.Leschedeelettoralirecanoilnomedeicandidatichenonabbianofattopervenire,periscritto,alRettoreun’eventualedichiarazionedirinunciaalmenodiecigiorniprimadellevotazioni.Ilritirodellecandidatureè reso noto agli elettori entro tre giorni dalla data del ricevimento, con lemo .
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dalitàsopraindicate 5.Sono ineleggibili coloro che abbiano riportato condanne a pene che
comportinol’interdizionedaipubbliciuffici.Sonoaltresìineleggibilicolorocheabbianoconl’Universitàlitipendentiocontrattiincorso,fattaeccezioneperlecollaborazioniconcernentileattivitàcherientranonellalegge3luglio1998,n.210 e nella legge 11 luglio 2003, n. 170 di conversione del decreto legge 9maggio 2003, n. 105. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dalcandidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei dirittipolitici e l’assenza di liti pendenti o di contratti in corso con l’Università. Glielenchi nominativi dei dottorandi aventi diritto al voto, predisposti a curadell’Amministrazione, sono disponibili a partire dal ventesimo giornoprecedentequellodellevotazioni,presso i competentiufficidell’Università, epossono essere consultati da chiunque abbia interesse, fino al giornoprecedente l’apertura dei seggi. Ricorsi avverso tali elenchi possono esserepresentati, per iscritto, al Rettore entro il giorno precedente l’inizio dellevotazioni.
6.Ai fini dell’esercizio del diritto di voto sono costituiti, con decreto del
Rettore,piùseggielettorali,ubicatiinmododatenerecontodelladislocazionedelle sedi universitarie. Ciascun seggio è composto da due dipendentidell’Università con funzioni, rispettivamente, di presidente e divicepresidente/segretario,edadueiscrittiaicorsididottoratosorteggiatitracolorochesonostatisegnalatiaisensidelcomma4,confunzionidiscrutatori.Leoperazionidisorteggiosonopubbliche.Ilseggiooperavalidamentesempreche sianopresentialmenoduedeisuoicomponenti,unodeiqualideveessereilpresidenteoilvicepresidente/segretario.
7.Ciascunelettorepuòesercitareildirittodivotoesclusivamentepressoilseggioalqualeèiscritto.Dell’iscrizionerelativavienedatacomunicazioneagliinte
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onoessererecapitatialRettorato. 11.Ilverbaleriepilogativodeirisultatidellevotazioniècompilatoacuradei
presidenti edei segretaridei seggi e sottoscrittodai componentidegli stessi.Risultaelettoilcandidatochehariportatoilmaggiornumerodivoti.Aparità
ressatialmenodiecigiorniprimadelladatadellevotazioni.8. L’elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di
riconoscimento; egli esercita il suo diritto di voto dopo avere apposto lapropria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore può esprimere una solapreferenza nell’ambito delle candidature presentate. Il voto va espressobarrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.Sarannoconsideratenulle lepreferenzeespresseperpersonenoncandidate.Saranno considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di uncandidatoorecantisegnidiriconoscimento.E’fattodivietodisostareneilocalidelseggioapersoneestraneealleoperazionidivotoeaelettoricheabbianogià votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potrannoancoraesercitareillorodirittodivotoesclusivamenteglielettorialmomentopresentinellocalesededelseggio.
9.Terminateallascadenzaprevistaleoperazionidivoto,icomponentidel
seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto,verificandocheessosiapariaquellodelleschedevotate,contenutenell’urna.Terminate le operazioni di verifica l’urna deve essere immediatamenterisigillata. Posto che la votazione è valida se vi abbia preso partecomplessivamentealmenoil20%degliaventidiritto,icomponentidelseggioaccertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto pressol’altro o gli altri seggi, ove costituiti. Ove la validità della votazione risultiaccertata i componenti del seggio procedono alle operazioni di scrutinio. Ditutte leoperazionideveessereredattounappositoverbale,dalqualedevonorisultareilnumerodegliaventidirittoalvoto,ilnumerodeivotanti,ilnumerodelleschedepervenutealseggio,ilnumerodelleschedevotate,ilnumerodelleschedecomplessivamenteannullate,ilnumerodelleschedecomplessivamentenon utilizzate e il computo dei voti espressi. Le operazioni di scrutinio sonopubbliche.
10. I plichi contenenti i verbali delle operazioni di voto con allegati gli
elenchideivotanti,leschedevotate,quellenonutilizzateeleeventualischedeannullate,opportunamentesigillatie firmatida tutti i componentidelseggio,dev
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DesignazionedeicomponentiilConsigliodiamministrazione1. Il Consiglio di amministrazione è composto a norma del comma 3
dell'articolo27delloStatuto.Iduerappresentantideglistudentisonoelettiaisensi del Regolamento che disciplina la designazione delle rappresentanze
div àoti,sitienecontodell’anzianitàd’et .
12.Qualora si rendessenecessariauna verificadelle operazionidi voto, ilRettore costituisce con apposito decreto una Commissione elettorale diverifica,nominandoneicomponenti.
13.IlRettoreproclamal’esitodellevotazioniconpropriodecreto,alquale
viene data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo ufficialedell’Università e a quelli dei Dipartimenti e pubblicazione sul sito webdell’Ateneo.
14.Nelcasoincuinonsiastatoraggiuntoilquorumminimoperlavalidità
della votazione, il Rettore dispone con proprio decreto la ripetizione dellastessa, dandone comunicazione a tutti gli aventi diritto. Tra la datadell’emanazione del decreto di cui sopra e quella della votazione ripetutadevonocomunqueintercorrerealmenodiecigiorni.
15.Qualora l’eletto cessi anticipatamente dal mandato a seguito del
conseguimentodel titolodidottorediricercaoperchésia trascorsounannodalla conclusione del percorso legale del dottorato, o per rinuncia o perqualsiasi altro motivo, si provvede alla sua sostituzione con votazionisuppletive, da indirsi da parte del Rettore entro quarantacinque giorni. Allevotazionisuppletivesiapplicano,perquantocompatibili, lemedesimenormedisvolgimentoprevisteper leelezioniordinarie.Nellemore l’Organorimanecomunque validamente costituito. Il mandato del neo‐eletto dura fino alterminegiàprevistoperladurataordinariadell’Organo,fattosalvoilcomputodelperiodoaifinidellaeventualenonrieleggibilità.
16. Ad integrazione delle disposizioni previste dal presente articolo, con
successivoprovvedimentoèdisciplinata la sperimentazionedell’eserciziodelvoto mediante strumenti telematici, con modalità che garantiscano laseg etezza, l’inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolaritàdelloscrutinio.
r
Articolo32
studenteschenegliOrganidigovernoenegliOrganidellestrutturedidattiche.Gli altri otto componenti sono designati secondo le disposizioni stabilite dalsecondo, terzo e quarto capoverso del comma 3 e dai commi 4, 6 e 7dell'articolo 27 dello Statuto, nel rispetto di quanto previsto dal presenteart
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asodinomina,penaladecadenzadallacaricastessa.5.Quattrodegliottocomponentidevonononesseredipendentidell’Ateneo
dai tre anni precedenti la data di scadenza dei termini per la presentazionedella candidatura; non devono essere studenti dell’Ateneo; non devonointrattenerepertuttaladuratadell’incaricorapporticonl’Ateneochepossanoconfigurareconflittod’interesse.IcandidatiesternidevonoinoltrepossedereirequisitiprevistidallaleggeperpoteroperarenellaPubblicaAmministrazioneegoderedeidiritticiviliepolitici,epossedereirequisitidionorabilitàprevisti
icolo.2.Leproceduredidesignazionesisvolgonoognidueanni,conanticipodi
almeno seimesi rispetto alla scadenza delmandato, ai fini del rinnovo dellametàdegliottocomponenti,aisensidelcomma8dell’articolo27delloStatuto,ecomunquequandosiverifichilavacanzadiunoopiùpostiaisensideicommi9e a i10delmedesimo rt colo27.
3. Le procedure di designazione sono avviate dal Rettore con proprio
decreto e con contestuale emanazione di un avviso pubblico rivolto siaall'esternosiaall'internodell'Ateneo, contenente l'invito apresentareentro isuccessivisessantagiornidichiarazionididisponibilitàadassumerelacarica.Dell'avviso pubblico viene data ampia comunicazione tramite il sito webdell'Ateneo e mediante la sua pubblicazione su almeno due quotidiani adiffusionenazionale.Incasodivacanzadiunsingoloposto,ovverodipiùposticon le medesime caratteristiche, l’avviso pubblico è rivolto esclusivamenteall’esterno ovvero all’interno dell’Ateneo in relazione alla tipologia dicoperturanecessaria.
4. I soggetti interessati a candidarsi devono essere in possesso di
comprovate competenze in campo gestionale ovvero di un’esperienzaprofessionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica eculturale.Gliaspirantiallacaricadiconsiglierediamministrazionenondevonoversareinalcunadellesituazionidiincompatibilitàcontemplatedalcomma1,letteras),dell’art.2dellalegge30dicembre2010,n.240.Qualoradichiarinoditrovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità, devono, all’attodel presentazionedellacandidatura,impegnarsiafarcessaretalesituazione,inc
la
dal testo unico in materia di attività bancaria e creditizia. Il personaledipendentedialtroentepubblico,fermarestandolapossibilitàdipresentarelapropria candidatura, deve produrre, in caso di nomina, l’autorizzazione adassumerelacaricarilasciatadall’entediappartenenza.Inanalogiaconivincolidi età previsti al successivo comma 6 per il personale docente, possonocandidarsi alla caricadi Consiglieredi amministrazione i soggetti esterni cheabbiano un’età che permetta loro di restare in carica quattro anni senzasuperare il75°annodietà.Taledisposizionenonsiapplicaper idesignati inprim
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aapplicazione.
6. I candidati interni devono non essere stati sospesi dal servizio perprocedimentipenaliodisciplinari.Qualoraappartenganoairuolidelpersonaledocente, devono essere in regime di tempo pieno; se si trovino in regime ditempo definito, devono dichiarare all’atto della presentazione dellacandidatura l’impegno all’opzione per il tempo pieno, in caso di nomina. Seappartenenti parimenti ai ruoli del personale docente, devono assicurare unumero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima deloll
nc
ocamentoariposo.
7. Ogni domanda di candidatura deve essere accompagnata da undettagliato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo atto acomprovare i requisiti richiesti. I candidati possono corredare le loroindicazionididisponibilitàcondichiarazioniscrittecircaicriteriegliobiettividi interessedell'Ateneo,aiqualisi ispirerebbero,sedesignati.Lecandidaturedevono essere presentate entro la scadenza fissata nell’avviso pubblicoprevisto al precedente comma 3, a mezzo raccomandata o tramite postaelettronica certificata (PEC), secondo le vigenti disposizioni normative inmateria,ovveroamano.Qualunquesialamodalitàdipresentazioneprescelta,la domanda deve pervenire all’Ateneo entro il termine e l’ora indicatinell’avviso. L’elenco nominativo dei candidati sia interni sia esterni è resopub iblicosuls towebdell’Ateneo.
8. In caso dimancanza di candidature ovvero in presenza di candidature
pervenute innumerononsufficiente,anche inrelazioneal rispettodellepariopportunitàdicuialcomma4dell’articolo27delloStatuto, ilRettore,con lemodalità indicateal comma3, riapre i terminiper lapresentazionedinuovecandidature;inquestocasoledomandedevonoesserepresentateentroventigiornidallariaperturadeitermini.
9.Entroitrentagiornisuccessiviallachiusuradeiterminidell’avvisodicuial precedente comma 3 ovvero dei nuovi termini disposti per effetto dellariapertura del bando prevista al precedente comma8 , il Senato accademiconomina,supropostadelRettore,aisensidiquantostabilitodallaletterab)delcomma 6 dell'articolo 27 dello Statuto, la Commissione incaricata diprovvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentatenonchéall'eventualeselezionedellecandidaturedipersoneesterneall'Ateneo,se in numero superiore a otto ai posti da coprire. La selezione dellecandidature esterne sarà operata dalla Commissione in relazione al grado dirilevanza dei curricula e della documentazione presentata, tenendo contoprioritariamente, nell’individuazione dei candidati, delle competenze edesperienze elaborate nell’ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di altaormazione,finalizzateallosviluppotecnologico,inentieimpreseoperantiinm
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atoaccademico.12.Entroquindicigiornidalricevimentodelverbaledellasedutaconclusiva
della Commissione di verifica, il Senato accademico stabilisce, in attuazione
fa bitiaffiniaquellidiinteressedell’Ateneo,inorganismiinternazionali.
10LapredettaCommissioneècostituitadacinquecomponenti,compresoilPresidente,individuatitrapersonalitàdialtoprofilo,nonappartenentiairuolidell’Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nelcampo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzativecomplesse, ed è nominata con decreto rettorale. Nei casi contemplatiall'ultimo capoverso del comma 10 dell'articolo 27 dello Statuto, laom s c t m o dC mi sionepuòessere os ituitada treco p nenti.
11. La Commissione di verifica entra in carica decorsi quindici giornidall’emanazione del decreto di nomina ed è tenuta ad espletare il compitoassegnatole,conlapredisposizionedeglielenchideidesignabili,entroitrentagiorni successivi. Essa designa nel suo ambito il Presidente e un segretarioverbalizzante. Prima dell’inizio dei lavori ogni Commissario è tenuto adichiarare l’insussistenza di possibili conflitti di interesse in relazione aicandidati. La Commissione delibera in presenza della totalità dei suoicomponenticonilvotofavorevoledellamaggioranzadeglistessi.Iverbalidellesedute della Commissione di verifica, eventualmente svolte anche in viatelematica,sonofirmatidalPresidenteedalSegretario;iverbalineiqualisonoriportatelevalutazionideicandidatisonotrasmessialsoloRettore.Ilverbaledella seduta conclusiva contenente gli elenchi dei designabili, unitamente ailorocurricula eaglieventuali titoliedocumentipresentati, sono trasmessialSen
della disposizione statutaria di cui alla lettera c) del comma 6dell’art. 27, ilcalendario delle audizioni dei candidati designabili, da svolgersi in ogni casoentroisuccessiviquindicigiorni.Aseguitodelleavvenuteaudizioni,ilRettoreconvocaunaappositasedutadelSenatoaccademicoaifinidelladesignazione,con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, dei quattro componenti,individuati tra i designabili ai sensi dell’articolo 27, comma6, lettere b) e c)delloStatuto,nelrispettodellacomposizionedigeneredicuialcomma4delmedesimo articolo 27. Il Senato accademico delibera, con il sistema dellavotazioneascrutiniosegreto,suciascuncandidatosecondol’ordinechesegue:preliminarmente sui due componenti interni, per la scelta dei quali ciascuncomponente del Senato può esprimere due preferenze; in secondo luogo suidue componenti esterni. Qualora i due componenti esterni rientrino tra iconsiglieri da designare su proposta dal Rettore, ciascun componente delSenatoaccademicopuòesprimeresuognunounvotopositivoonegativo;nelcasounodeiduecomponentiesternidebbaesseredesignatodirettamentedalSenato, ciascun componente del Senato puòper la scelta esprimere una solapreferenza;restafermalamodalitàdidesignazionesopraindicataperlasceltadel secondo consigliere esterno proposto dal Rettore. Qualora uno o più deicandidatiesternipropostidalRettorenonraggiungalamaggioranzarichiesta,il Senato delibera sulla nuova proposta o sulle nuove proposte avanzate dalRettore. Qualora nella prima votazione non venissero designati tutti iconsiglieri interni, si procederà a successive votazioni in cui ciascuncomponentedel Senatopotràesprimere tantepreferenzequanti sono i seggianc
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igna i.15. Qualora, concluso il mandato, i componenti del Consiglio di
amministrazionesiricandidinoperilrinnovo,lacandidaturavienesottopostaalSenatoaccademicochedeliberaentroquarantagiorniconleprocedure,perquantoapplicabili, indicatealcomma12, fattaeccezioneper leaudizioni.Nel
oradacoprire.13.IcomponentiilConsigliodiamministrazionesononominatidalRettore
con proprio decreto, al quale viene data adeguata pubblicità sul sito webdell'Ateneoemediantecomunicatostampaagliorganidiinformazione.
14. Nel caso in cui al termine delle procedure di designazione uno o più
posti da ricoprire risultino vacanti, il Rettore avvia una nuova procedura didesignazione per il posto o i posti vacanti mediante avviso pubblico, comeprevistodal comma3.Nonsonoammessi albando i candidati che si fosseroeventualmente già presentati nella precedente procedura senza esseredes t
caso di mancata approvazione del rinnovo del mandato, e comunque inrelazione alla vacanza di posti, il Rettore attiva le procedure previste aiprecedenti commi 3, 9 e 12, fermo restando che l’eventuale selezione dellecandidatureesternesiesercitasolosequellegiudicatecongruesianosuperiorialdoppiodeipostidaricoprire,nelrispettodegliequilibritraesterniedinterniedigenererichiesti.
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Articolo33
ElezionedeirappresentantideglistudentinegliOrganidigoverno,neiConsiglidiDipartimentoenei
ComitatididirezionedelleFacoltàeScuole
1.LeelezionideirappresentantideglistudentinelSenatoaccademico,nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e neiComitati di direzione delle Facoltà e Scuole si svolgono ai sensi dellepertinentinormestatutarie,nelrispettodiquantostabilitodalpresentearticolo.
2.LeelezionisonoindettedalRettoreconpropriodecreto,nelqualesonoriportate ledisposizionistatutarieeregolamentarichepresiedonoal loro svolgimento. Dell’indizione delle elezioni è data la più ampia etempestivapubblicitàtramiteilsitowebeilserviziodipostaelettronicadell'AteneoemedianteaffissionedeirelativiavvisiaglialbidelRettoratoe dei Dipartimenti e con ogni altro mezzo idoneo, definito dallaAm ra
minist zioned’intesaconlaConferenzadeglistudenti.
3.Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel SenatoaccademicoenelConsigliodi amministrazione l’elettoratoattivo spettaagli studenti iscritti, in corso e fuori corso, alla data delle votazioni, aicorsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dell'Ateneo.L'elettoratopassivospettaaglistudentichealladatadellevotazionisianoreg larmenteiscrittiincorso,ofuoricorsodanonpiùdiunanno,aicorsidil
oaurea,dilaureamagistraleeaciclounicodell'Ateneo.4.Perl’elezionedeirappresentantideglistudentiinciascunConsiglio
diDipartimento,l’elettoratoattivospettaaglistudentichealladatadellevotazionisianoregolarmenteiscritti,incorsoofuoricorso,alcorsooaicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounicodicuiilDipartimento
sia referenteprincipaleo comunque responsabileai sensidel comma1dell’art. 39 dello Statuto, ovvero associato nel caso di corsi di studiogestititramitecollegididatticiinterdipartimentalianormadelcomma4del medesimo art. 39 dello Statuto. L’elettorato passivo spetta aglistudentichealladatadellevotazionisianoregolarmenteiscrittiincorso,ofuoricorsodanonpiùdiunanno,aimedesimicorsidilaurea,dilaureama
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gistraleeaciclounico.
5.Perl’elezionedeirappresentantideglistudentiinciascunComitatodidirezionediFacoltàoScuola,l’elettoratoattivospettaaglistudentichealladatadellevotazionisianoregolarmenteiscritti,incorsoofuoricorso,aicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounicodicuiiDipartimentiraccordati nella Facoltà o Scuola siano referenti principali o comunqueresponsabili, ovvero associati nel caso di corsi di studio gestiti tramiteCollegi didattici interdipartimentali. L’elettorato passivo spetta aglistudentichealladatadellevotazionisianoregolarmenteiscrittiincorso,ofuoricorsodanonpiùdiunanno,aimedesimicorsidilaurea,dilaureama
gistraleeaciclounico.6.Sonoineleggibiliicondannatiapenechecomportinol’interdizione
dai pubblici uffici. Sono altresì ineleggibili nel Senato accademico e nelConsiglio di amministrazione coloro che abbiano con l’Università litipendentio contratti in corso, fattaeccezioneper le collaborazionideglistudenti ai servizi dell’Università, ai sensi dell’articolo 13 della legge 2dicembre1991n.390edell’appositoRegolamentodiAteneo.Lostatodieleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con appositaautocertificazione attestante il godimento dei diritti politici. I candidatiall’elezionea rappresentantidegli studentinelSenatoaccademicoenelConsigliodiamministrazionedevonoaltresìdichiarare, sotto lapropriaresponsabilità, di non avere con l’Università liti pendenti o contratti incorso.
7.La rappresentanza degli studenti in ciascun Consiglio di
Dipartimentoèelettainnumeroparial15%deicomponentiilConsigliostesso. Il numero dei rappresentanti, nel caso in cui partecipi allavotazione meno del 10% degli aventi diritto, è ridottoproporzionalmente, fermo restando che non può comunque essereinferioreacinque.
8.NelcasounDipartimentorivesta il ruolodi referenteprincipaleo
comunque responsabile di più corsi di studio, gli studenti iscritti a talicorsiconcorronoallaelezionedellalororappresentanzanelConsigliodelDipartimento, come indicata al comma 7, costituendo un collegioelettorale unico, fermo restando che i rappresentanti devonoappartenereaidiversi corsi di studio inquestione.Per ciascun corsoè,pertanto,elettounnumerodistudenti,dinormainmisuraproporzionaleal numero degli iscritti al corso, e comunque nellamisura stabilita neldec eto rettorale di indizione di cui al comma 2 o in altro successivodec t o
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rre oemanat dalRettore.9. Nel caso di Dipartimenti associati responsabili congiuntamente
della gestione dei corsi tramite Collegi didattici interdipartimentali, ècostituito, per ciascun corso o gruppi di corsi che ricadano in questafattispecie, un collegio elettorale nell’ambito del quale gli studentieleggono un numero di rappresentanti per ciascun Consiglio diDipartimento associato, nella misura stabilita nel decreto rettorale diindizione delle votazioni o in altro successivo decreto emanato dalRettore, corrispondente a unaquotapartedella percentuale indicata alprecedentecomma7.Glistudentiditalicorsidevono,almomentodellapresentazionedellacandidatura, indicareilConsigliodiDipartimentoinseno al quale intendono esercitare il loro mandato. Gli eletti sarannocomunque individuati assicurando la rappresentanza in ciascunConsiglio.
10.QualoraaunDipartimento faccianocapocorsidistudiodicui lo
stesso sia referente principale o responsabile e corsi di studio gestititramitecollegididattici interdipartimentali,conesclusionedeicorsichenon siano riconducibili alla Facoltà o Scuola principale alla quale ilDipartimento si raccorda, la rappresentanza degli studenti, nellapercentuale complessiva indicata al comma 7, è eletta con le modalitàstabiliteaicommi8e9, tenendocontodellanumerositàdegli iscrittiaivaricorsidistudio.
11.LarappresentanzadeglistudentiinciascunComitatodidirezione
di Facoltà o Scuola è eletta in numero pari al 15% dei componenti ilComitato stesso. Il numerodei rappresentanti, nel caso in cui partecipialla votazione meno del 10% degli aventi diritto, è ridottoproporzionalmente, fermo restando che non può comunque essereinferiore a cinque, a condizione che l’applicazione della predettaprescrittapercentualedeterminiunnumerodi seggipari o superiorea
81
cinque.12.PerciascunComitatodidirezioneècostituitoundistintoCollegio
elettorale composto dagli studenti iscritti ai corsi di studio che fannocapo ai Dipartimenti raccordati nella Facoltà o Scuola con il ruolo direferentiprincipalioresponsabilideipredetticorsi,ovverocon il ruolodi referenti associati nel caso di corsi gestiti tramite Collegi didatticiinte prdi artimentali.
13. Contestualmente all’indizione delle votazioni di cui al presentearticolo,conilmedesimooconaltrodecretorettorale,vienecostituitounUfficio elettorale centrale composto da un dirigente, designato dalDirettore generale, con funzioni di presidente, e da due funzionaridell’Amministrazione universitaria, designati dallo stesso Direttore.L’Ufficio elettorale centrale esercita tutte le attribuzioni che gli sonodemandate dal presente articolo, coordinando e garantendo il liberosvolgimentodellacampagnaelettoraleeilsuccessivoliberosvolgimentodelle operazioni di voto, nonché provvedendo, senza dilazioni, alledecisioni in ordine ad ogni eventuale reclamo proposto nel corso delleoperazioni elettorali da parte di elettori, componenti di seggio orappresentantidi lista.Al finediconsentireagli studentidiespletare lacampagna elettorale nella maniera più adeguata, l’Ufficio elettoralecentrale predispone appropriate misure, sentiti i rappresentanti deglistu
dentipresentinegliOrganidigoverno.
14.Tuttiglistudentiinpossessodeirequisitiperl'elettoratopassivodi cui aiprecedenti commi4e5, chenon si trovinonelle condizionidiineleggibilitàdicuialcomma6,possonoportarsicandidatiall’elezionearappresentantideglistudentineivariOrganiaccademici.Lecandidaturedevono essere raggruppate in liste, tra loro concorrenti a sistemaproporzionale, ciascuna comprendente un numero di candidati nonsuperiore al numero degli eligendi in ciascun Organo, determinato neldecretorettoralediindizionedellevotazionioinaltrosuccessivodecretoemanato dal Rettore. E' condizione per l'accettazione delle liste chealmeno il venticinque per cento dei candidati in esse compresiappartengaalgeneremenorappresentatonellalista,inmododafavorirel'applicazionedelprincipiostatutariodiunaequilibratarappresentanzadigenerenegliOrganicollegialiedigovernodell'Ateneo.
15.Ciascunalistadeveesserecontraddistintadaunadenominazione,accompagnata eventualmente da una sigla o da un contrassegno. Icandidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome,dell’eventualesoprannome,delcorsodi laurea,di laureamagistraleoaciclo unico cui sono iscritti e del numero di matricola e sonocontrassegnaticonnumeriprogressivi.Lalistadeveesserecontrofirmatadaicandidatiperaccettazione.Perciascuncandidatodeveessereallegatala fotocopia di un documento di riconoscimento valido, leggibile ericonoscibile. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.Nell’ambitodellastessa listaèconsentita lacandidaturaperpiùorgani.Qualora la lista non intenda presentarsi per tutti gli organi, sonoconsentite candidature per liste diverse limitatamente agli organi per iqua
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lilalistaanzidettanonsipresenti.16.Lapresentazionedellelistedeveessereeffettuatadaldelegatodi
lista, presso il competenteufficiodell’Università entro i quarantacinquegiorni successivi a quello di emanazione del decreto rettorale diindizione. Può assumere il ruolo di delegato di lista uno studente inpossessodeirequisitirichiestiperl’elettoratoattivodicuiaicommi4e5,che non figuri in nessun caso tra i candidati. Il delegato di listarappresenta la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rapporti conl’Ufficio elettorale centrale. L’ufficio rilascia al delegatodi lista appositaricevuta, indicando ladatae l’oradipresentazione.Alle listepresentatevien iedataamp apubblicità.
17.Le listepresentateconcorronoeffettivamenteall’elezionesolose
entro il trentesimo giorno successivo a quello stabilito quale termineultimo per la loro presentazione siano state depositate, nellamisura econ lemodalità precisate nei successivi commi, le firmedi appoggio distu enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti di cui aipre e
dced nticommi4e5.18. Per concorrere all’elezionedella rappresentanza studentescanel
Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, ciascuna listadeveessereappoggiatadaalmeno200studentiiscrittiaicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounicochefannoriferimentoaDipartimentiraccordati ad almeno tre diverse Facoltà/Scuole; non più di centostu entipossonoessereiscrittiacorsidistudiochefannoriferimentoaDipartimentiraccordatiaunasolaFacoltà/Scuola.
d
19. Per concorrere all’elezione della rappresentanza studentesca inciascunConsigliodiDipartimentosonorichieste le firmediappoggiodialmenoventicinquestudentiiscrittialcorsooaicorsidilaurea,dilaureamagistraleeaciclounicodicuiilDipartimentosiareferente
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principaleocomunque responsabile, ovvero associato nel caso di corsi di studioges i dtititramiteCollegid datticiinter ipartimentali.
20. Per concorrere all’elezione della rappresentanza studentesca inciascunComitatodidirezionediFacoltàoScuolasonorichiestelefirmedi appoggio di almeno cinquanta studenti iscritti ai corsi di laurea, dilaurea magistrale e a ciclo unico di cui i Dipartimenti raccordati nellaFacoltàoScuolasianoreferentiprincipalioresponsabili,ovveroassociatinel caso di corsi di studio gestiti tramite Collegi didatticiinte pa n
rdi rtime tali.21. Tutti coloro che intendono appoggiare le liste devono
sottoscrivere apposita dichiarazione presso i funzionari a ciò delegatinelle varie sedi dell’Università. La dichiarazione va resa sull’appositamodulistica predisposta dall’Amministrazione universitaria. Nessunostudente può appoggiare con la propria firma più di una lista per lostesso organo. Coloro che si portano candidati possono firmare inappoggiodellaproprialistapertuttigliorgani,adesclusionediquelloodiquelliperiqualisonocandidati.
22.Ildecretorettoralediindizionedellevotazionipuòdisporrechela
presentazionedellelisteelettorali(compreselerelativesottoscrizioni,ilcontrollodellasottoscrizionediun’unicalistadapartediognistudenteel’accettazione dei candidati) possa avvenire utilizzando strumentiinformatici, attraverso un sistema informatico di identificazionecontrollatodall’Amministrazioneuniversitaria, nel rispettodei requisitidi sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. Lapresentazione in forma cartacea è in questo caso sostituita dallamemorizzazionedeidatisull’archivioinformatico.Ildecretorettoralediindizionepuòparimentidisporre losvolgimentodellevotazioni tramitestru n time titelema ci.
23. L’Ufficio elettorale centrale verifica la validità delle liste
presentate in conformità con quanto stabilito dal presente articolo.Qualorarileviirregolaritàche,asuoinsindacabilegiudizio,sianoritenutesanabili,l’Ufficioelettoralecentraleinvitaildelegatodilistaadeliminarle
entrotregiornidallacomunicazione,penal’esclusionedella listastessa.Sonocomunquedepennati i candidati chenon risultino inpossessodeirequisitirichiesti,nonchéquellicherisultinocompresi inpiù liste, fattosalvoquantodispostodalcomma15,ultimoperiodo.Decorsoiltermineprevisto per il deposito delle firme d’appoggio, l’Ufficio elettoralecentraleprocede, in sedutapubblica, al sorteggioper l’attribuzioneallelisteriscontratevalide inviadefinitivadeinumeridi lista.Le listesonorese pubbliche almeno venti giorni prima di quello fissato per l’iniziodelle votazioni mediante appositi manifesti ove esse sono elencatesec
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ondol’ordinerisultantedalsorteggio.
24.Ai fini dell’eserciziodel dirittodi voto edella garanziadella sualibertà e segretezza, con decreto del Rettore, su proposta dell’Ufficioelettoralecentrale,sonocostituitipiùseggi, inragionedelnumerodegliiscritti e della dislocazione delle sedi universitarie. Ciascun seggio ècomposto da due dipendenti dell’Università con funzioni,rispettivamente,dipresidenteedi vice‐presidente/segretario, edaduestudenti in possesso dei requisiti richiesti per l’elettorato attivo, confunzioni di scrutatori. L’assegnazione degli scrutatori ai singoli seggi èeffettuatad’intesaconidelegatidituttelelistepresentate.Neimomentidimaggioreaffluenza,icomponentidelseggiopossonoessereassistitidaaltropersonaleuniversitarioindividuatodall’Ufficioelettoralecentrale.Ilseggiooperavalidamentesemprechesianopresentialmenoduedeisuoicomponenti, uno dei quali deve essere il presidente o il vice‐presidente/segretario. Il presidente (o il vice‐presidente/segretario)sovrintendealbuonandamentodelleoperazionielettorali.Egli,incasodigrave turbativa, può, sentito l’Ufficio elettorale centrale, disporre lasos s n .
pen ionedelleoperazio ielettorali 25. Ciascuna lista può designare, previa autorizzazione dell’Ufficio
elettorale centrale, un proprio rappresentante esclusivamente presso iseggi dove la lista stessa non sia già rappresentata da uno degliscrutatori. I candidati non possono in alcun caso essere designatirappresentantidilistaalseggio.Ladesignazionedeveessereeffettuataacuradeldelegatodilistaalmenocinquegiorniprimadiquellofissatoperl’iniziodellevotazioni.E’datafacoltàairappresentantidilistaaiseggidifar inserire a verbale eventuali dichiarazioni circa lo svolgimento delleoperazioni elettorali. Il decreto di indizione può prevedere che ladesignazionedeirappresentantidilistapossaavveniremediantesistemainformatico.
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26. Gli elenchi nominativi degli studenti aventi diritto al voto sono
disponibili, a partire dal decimo giorno precedente quello stabilito perl’inizio delle votazioni, presso i competenti uffici dell’Amministrazioneuniversitaria e possono essere consultati da chiunque abbia interesse,fino al giorno precedente l’apertura dei seggi. Avverso tali elenchipossono essere presentati ricorsi all’Ufficio elettorale centrale entro ilgiornoprecedentel’iniziodellevotazioni.
27.Lapropagandaelettoralesisvolgeneiventigiornicheprecedono
la prima data della sessione elettorale, concludendosi alle ore 12dell’ultimogiornoutile.L’affissionedistampatiemanifestiel’usodialtristrumentidipubblicitàsonoconsentitisolonegliappositispazimessiadisposizionedall’Amministrazioneuniversitariaeresinotinell’appositoprovvedimentodelRettore con il quale sonodisciplinate lemodalitàdieserciziodellapropagandaelettorale.Neigiornidellevotazionièvietatol’esercizio di qualsiasi attività che possa configurare una forma dipropaganda elettorale, comprese la nuova affissione di stampati o altrimanifestieladiffusionediqualsivogliamaterialeasostegnodellelisteodi singoli candidati.Graviviolazionidi taledivietopossonocomportarel’esclusione da parte dell’Ufficio elettorale centrale della lista o deicandidati a favore dei quali sia stata effettuata l’indebita forma dipro a .pag nda
28. Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio munito del
tesserinouniversitarioodialtrodocumentodiriconoscimentoidoneoadaccertare la sua identità personale. Il presidente fa accertare che ilnominativodell’elettoresiainclusonelregistrodeivotantiefaannotaregli estremi del documento di riconoscimento dell’elettore sullo stessoregistro. Lo studente che, pur possedendo i requisiti prescritti, nonrisultassecompresointaleregistro,potràcomunqueesercitareildirittodivotosinoallachiusuradeiseggielettorali,esibendounadichiarazioneattestante la regolare iscrizione all’Università, rilasciata dai competentiuffici di Segreteria. Sarà cura del presidente del seggio ritirare taledichiarazioneed inserire ilnominativodellostudente incalceall’elencodei avot nti.
29. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. Per
esprimereilpropriovoto, l’elettoredeveapporreunsegnodicroceconla matita fornitagli dai componenti del seggio in corrispondenza della
listaprescelta.Eventualipreferenze,innumerocomunquelimitatoadunterzodeglieligendi,potrannoessereespressescrivendoinmodochiaroebenleggibile,possibilmenteinstampatello,sulleappositerighetracciatedi fianco alla denominazione (ed eventuale contrassegno) della listavotata,ilcognomeeilnome(oilsolocognomepurchénonsianopresenticasidiomonimia)deicandidatiprescelticompresinellalistamedesima.Lepreferenzeespresseineccedenzasarannoconsideratenulle.L’elettorericonsegnaleschedevotate,opportunamentepiegate,alpresidente(oalvicepresidente/segretario) del seggio, il quale provvede ad introdurlenelle apposite urne. Il presidente (o il vicepresidente/segretario) faquindiannotaresulregistrodeivotantil’avvenutavotazioneerestituisceall’
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elettoreildocumentodiriconoscimento.
30. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi, con aperturaininterrotta dei seggi dalle 9 alle 18 il primo giorno, dalle 9 alle 13 ilsecondo, salvo varianti disposte dal Rettore, su parere conforme dellaConferenzadeglistudenti.Almomentodell’interruzioneodellachiusuradelle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il loro diritto divotoesclusivamenteglielettorialmomentopresentinel localesededelseggio.Durante leoperazionidi votopossonoaccedereai seggi sologlistudentichevisianoiscritti,nonchéidelegatieirappresentantidilista.E’ fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alleoperazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Il presidente delseggio, o chi temporaneamente lo sostituisce, sovrintende al buonandamento delle operazioni elettorali, impartendo le opportunedisposizioniancheper lavigilanzadelleurneedeimaterialidurante lachiusuradeiseggi.
31. Le operazioni di scrutino, effettuate dagli stessi componenti del
seggio, sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione delleoperazioni di voto. Sono scrutinate, nell’ordine, le schede riferite alSenato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai Consigli diDipartimento,aiComitatididirezionedelleFacoltàoScuole.
32.Nelcasoincuiunvotosiacontestato,ilpresidentedelseggiopuò
deciderne provvisoriamente l’assegnazione. Gli altri componenti delseggio hanno diritto di far verbalizzare eventuali dissensi. L’Ufficioelettorale centrale decide nel merito, provvedendo all’assegnazionedefinitiva.
33. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggiotrasmette i verbali delle operazioni di voto, unitamente alle schedevotate, all’Ufficio elettorale centrale. Nel caso in cui le operazioni discrutiniononpossanoconcludersientrol’orariostabilito, lestessesonosospese e riprendono il giorno successivo, previa ricollocazione delleschede, sia scrutinate sianonancora scrutinate, unitamente al restantemateriale, nelle urne, che vengono risigillate e riposte in luogo sicuro,sot
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tolaresponsabilitàdelpresidente.
34. L’Ufficio elettorale centrale, verificata la regolarità e la validitàdelleoperazionidiscrutinio,provvedeall’attribuzioneproporzionaledeiseggiaciascunalistasecondolaseguenteprocedura:
t dei voti n‐determinazione del otale validi riportati da ciascu a lista(cifraelettorale);
voti‐determinazione del totale dei validi riportati da tutte le liste(cifraelettoralegenerale);
‐determinazione del quoziente elettorale, risultante dalla divisionedellacifraelettoralegeneraleperilnumerodeiseggidaattribuire;
‐attribuzionedeiseggialleliste,ottenutadividendolacifraelettoraledi ciascuna lista per il quoziente elettorale: a ciascuna lista sonoassegnatitantiseggiquantevolteilquozienteelettoraleècompresonellacifraelettorale.Iseggiche,altermineditalioperazioni,risultasserononassegnati,sonoattribuitiallelistecheabbianoottenutoilnumerodiresti,risultantedalladivisionedellacifraelettoralediciascunalistaperilquozienteelettorale,piùprossimoa talequoziente.Risultanoeletti, listaper lista, i candidatichehannoottenutoilmaggiornumerodipreferenze.Aparitàdinumerodipreferenzerisultaelettoilcandidatopiùanzianod’età.Seadunalistaspettanopiùseggidiquantisonoisuoicandidati,iseggiinesuberosonodistribuiti fra le altre liste secondo l’ordine della graduatoria diquoziente.
35. Il Rettore proclama l’esito delle votazioni con proprio decreto,
assicurando allo stesso una adeguata pubblicità, anche medianteaffissioneall’alboufficialeesulsitowebdell’Università.
36.Lostudentecherisultielettoindueopiùorganidevecomunicare
al Rettore per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’esitodelle votazioni, l’organo per il quale intende esercitare il propriomandato.L’incompatibilitànonsussistetraiConsiglidiDipartimentoei
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Com nitatididirezio edelleFacoltàeScuole.37. Avverso ai risultati proclamati ai sensi del primo comma, entro
dieci giorni dalla loro pubblicazione, può essere proposto ricorsoall’Ufficio elettorale centrale, che decide entro i successivi dieci giorni.Controquest’ultimapronunciapuòesserepresentatoricorso inappelloalS accademico,chedecideinviadefinitivaentroisuccessivitrentagio
enatorni.38. Il mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi
accademicidell’Ateneodecorredalladatadi emanazionedeldecretodinominaehaladuratadiunbiennio.
39.Glieletticheperdonoirequisitidieleggibilitàdicuiaicommi4e5
del presente articolo, ad eccezione di quello connesso alla posizione difuori corso, decadono dall’ufficio e hanno l’obbligo di segnalareimmediatamente la loro posizione al Rettore. In loro vece, ed insostituzionedieventualidimissionaridallacarica,sononominatiiprimidei non eletti della medesima lista, purché in possesso dei requisitirichiesti. In caso di esaurimento della lista, la rappresentanza rimanedecurtata, senza che ciò pregiudichi la validità della composizionedell’Organo.
40.Glistudenticheconseguonolalaureanondecadonodall’ufficionel
casoincuidichiarinoperiscrittodivolerproseguireglistudiinunodeicorsidi laureamagistraleattivatidall’Ateneo,comunquefacentecapoalConsiglio di Dipartimento e/o al Comitato di direzione nell’ambito delqualesonostatielettieacondizionecherisultinoregolarmenteiscrittiatale corso nell’anno accademico successivo a quello di conseguimentodella laurea, alle date stabilite annualmente dal Senato accademico.Col ro che alle predette date non ricoprono lo status di studente dilau
oreamagistralesonodichiaratidecadutid’ufficio.41.Entro60giornidalladatadiproclamazionedeglielettisiprovvede
alla costituzionedella Conferenzadegli studenti, ai sensi del comma2dell’articolo30delloStatuto.
42.Levotazioniperl’elezionedeirappresentantideglistudentinegli
organi di governo del Consorzio pubblico Interuniversitario per lagestionedegliinterventiperilDirittoalloStudio(C.I.Di.S.)sonoregolate,
in quanto applicabili, dalle norme del presente Regolamento chedisciplinano le votazioni dei rappresentanti degli studenti nel SenatoaccademicoenelConsigliodiamministrazione.
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le ariefasce.
3. Inaccordocon ipianiprogrammatici indicatial comma2, iDipartimentiformulano le proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo, diricercatore di ruolo da trasferire da altre sedi e di ricercatore a tempodeterminato, in relazione alle rispettive esigenze scientifiche e didattiche e aipropri piani e programmi di sviluppo, con le modalità previste al comma 4dell’articolo 37 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione provvedeall’attribuzionedellerisorsedipersonalesullabasediindicatoriquantitativiediqualità appropriati ai vari ambiti, che tengono conto dell’entità e dellavalutazione del livello della produzione scientifica e del grado di impegno dei
PARTEQUARTADISPOSIZIONISULPERSONALE
Art.34Organicodelpersonaleinserviziopressol’Ateneo
1. L’Ateneodefinisceemodificaipropriorganicidipersonale,aisensidella
normativainvigore,nelrispettodiquantoprevistodalloStatutoedalpresentearticolo.
2. Le variazioni degli organici sono disposte nell’ambito dei piani triennali
per la programmazione e il reclutamento del personale di cui all’art. 4 deldecretolegislativo29marzo2012,n.49edeiprogrammitriennalidicuiall’art.1‐terdeldecretolegge31gennaio2005,n.7convertitoconmodificazioninellalegge 31 marzo 2005, n. 43, predisposti in coerenza con il documentoprogrammatorio e di sviluppo di cui all’articolo 25, comma 1 lettera a), delloStatuto, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale ai fini delmigliorefunzionamento delle attività e dei servizi e dell’esigenza di garantire lasostenibilitàdellarelativaspesaegliequilibridibilancio,nelrispettodeilimitistabiliti dalle norme di legge. I piani sono adottati ogni anno dal Consiglio diamministrazione, previo parere del Senato accademico, con riferimento aciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione delbilancio unico di Ateneo di previsione triennale. La programmazione delfabbisogno di personale è formulata in conformità agli indirizzi e ai vincolinormativi e tenendo conto dei valori di riferimento definiti dal Ministerodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca,garantendol’equilibratorapportotra l’organico dei docenti e l’organico del personale dirigente e tecnico‐amministrativo a tempo indeterminato ‐ compresi i collaboratori ed espertiinguistici‐el’equilibrataconfigurazionedelcorpodocente,cosìcomearticolatoel vln
docentiappartenentiallestrutturenelleattivitàistituzionalidicompetenza,edicriteri commisuratialleesigenzescientificheedidattichedellediversestruttureea e s
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re scientifico‐di ciplinari.
4. Parimenti in armonia con i piani programmatici di cui al comma 2, i
Dipartimenti avanzano le proprie richieste di personale tecnico eamministrativo.IlConsigliodiamministrazionedeliberal’attribuzionedeipostisu proposta del Direttore generale nel rispetto delle disposizioni vigenti inma r cte ia, ompresequelledicaratterecontrattualeesindacale.
5. Su proposta del Direttore generale, nel quadro dei piani programmatici
dell’Ateneoeinconformitàalledisposizionivigentiinmateria,compresequelledi carattere contrattuale e sindacale, il Consiglio di amministrazioneprovvedeall’attribuzionedellerisorsedipersonaletecnicoamministrativoedipersonaledirigenteperleesigenzedell’Amministrazionecentrale.
Articolo35Reclutamentodeiprofessoridiruolo
1. L’Ateneoprovvede all’istituzionedi nuovi posti di professoredi ruolodi
prima e di seconda fascia e alle relative chiamate ai sensi delle disposizionirec eat dallalegge240/2010.
2. Lacoperturafinanziariaperl’istituzionedinuovipostidiprofessoreeper
le relative chiamate è assicurata dal Consiglio di amministrazione, sentito ilSenato accademico, nel quadro della programmazione del fabbisogno dipersonale di cui al precedente articolo 34, con fondi a ciò destinati in sede diformulazione del bilancio di previsione. Gli oneri finanziari correlati ai nuovipostipossonoessereassicurati ancheda soggetti esterniall’Ateneo,pubblicioprivati,secondoicriterieleprocedurestabilitidalConsigliodiamministrazione.Ifinanziamentideglientiterzidevonocomunqueessereoggettodiappositiatticonvenzionali, da stipularsi tra l’Ateneo e il soggetto erogante per una duratanon ni ferioreaiquindicianni.
3. Lemodalitàperl’istituzionedinuovipostidiprofessorediruoloeperle
relativechiamatesonodisciplinate,nelrispettodeiprincipienunciatidallaCartaeuropea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunitàeuropeen.251dell’11marzo2005)edelCodiceeticodell’Ateneo,dall’appositoRegolamentointernoadottatoaisensidell’articolo17delloStatuto.
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4. I criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e deiricercatori di ruolo dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispettodel e disposizioni di legge, sono stabiliti dal successivo articolo 37 e dalRegolamentodicuiall’articolo18delloStatuto.
l
Articolo36Ricer ato iatempod te minat
1. L’Ateneo attiva posti di ricercatore a tempo determinato per lo
svolgimentodiattivitàdiricercaedididattica,dididatticaintegrativaeservizioagli studenti, in conformità alle disposizioni impartite dall’art. 24 della legge240/2010.Ilrapportodilavorochesiinstauraconiricercatoridicuialpresentearticoloèditiposubordinatoatempodeterminatoedèdisciplinatodacontrattididirittoprivatostipulatiaisensidellevigentidisposizioniinmateria,ancheperqua t
c r e r o
n oattieneagliaspettiinerentialtrattamentofiscaleeprevidenziale.2. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinatodientrambeletipologieprevistedalcomma3dell’articolo24dellalegge240/2010èassicuratadalConsigliodiamministrazione,sentitoilSenatoaccademico,nelquadrodellaprogrammazionedelfabbisognodipersonaledicuialprecedentearticolo34, con fondia ciòdestinati in sededi formulazionedelbilanciodiprevisione. Ilreclutamentodeiricercatoriatempodeterminatopuòavvenire anche nell’ambito di specifici e preordinati programmi o progetti diricerca finanziati da soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali l’Ateneostip lau appositiaccordi.
3. Lemodalitàperl’attivazionedipostidiricercatoreatempodeterminatoe
relativoreclutamentosonodisciplinate,inarmoniaconiprincipienunciatidallaCarta europea dei ricercatori (Raccomandazione della Commissione delleComunitàeuropeen.251dell’11marzo2005)econilCodiceeticodell’Ateneo,dall’apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell’articolo 19 delloSta t .tu o
4. I criteri e le modalità di assolvimento da parte dei ricercatori a tempo
determinato dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delledisposizioni di legge, sono stabiliti dalRegolamentodi cui all’articolo18delloStatuto.
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natoaisensidell'articolo18delloStatuto.4. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento
delle attività didattiche e di servizio agli studenti di cui sono responsabilisecondoledisposizionidelRegolamentosuidoveriaccademicideiprofessoriedeiricercatoridell'AteneoedeiRegolamentideicompetentiorganiuniversitari.Il mancato assolvimento dei doveri didattici, come stabiliti nel Regolamentosopra richiamato, per i professori e i ricercatori di ruolo è elemento divalutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previstidallanormativainvigoreepuòdareluogo,neicasidiparticolareinadempienza,all'avviodiprocedimentidisciplinari.
Articolo37Pos zionee overideiprofessoriedeiricercatori
1. I professoridi ruolodell'Ateneo, già in servizio o reclutati ai sensidelle
norme nazionali in vigore e del Regolamento d’Ateneo per la chiamata deiprofessoridicuiall'articolo17delloStatuto,iricercatoridiruologiàinserviziootrasferitiaisensidelsuccessivoarticolo41eiricercatoriatempodeterminatoreclutati ai sensidella vigentenormativaedelRegolamentod’Ateneoprevistoall’articolo19delloStatutofannopartedell’organicodeiDipartimenti.Essisonoinquadratiinunodeisettoriconcorsualieneicorrispondentisettorescientifico‐disciplinare, area scientifico‐disciplinare e macro settore concorsuale previstidalDM29 luglio2011, n. 336, emanato ai sensidell'articolo 15 della legge n.240
i d
/2010,ecomerideterminaticonDM12giugno2012,n.159.2. IprofessorieiricercatoriafferisconoaunodeiGruppidiareeosubaree
scientifiche previsti dall'articolo 26, comma 4, dello Statuto per le finalità ivicontemplate nonché per altre eventuali finalità indicate in specifiche normeregolamentari dell’Ateneo. Essi partecipano, con le modalità stabilite dallenormestatutarieeregolamentari,aiConsiglideiDipartimentidiappartenenzaeai Collegi didattici dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attivitàdidattica.
3. I professori e i ricercatori dell’Ateneo esercitano le loro funzioni
scientifiche e didattiche e, ove previste, di assistenza e cura, e assolvono aicompitiintegrativieorganizzativiloroassegnatiedipartecipazioneagliorganicollegialidipertinenza,nelrispettodegliobblighiedelleprerogativederivantidairispettivistatigiuridici,aisensidellenormativeinvigore,deiprincipiedelleprescrizioni statutarie e regolamentari e delle disposizioni contenute nelRegolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneoema
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Insegnamentiattrib it peraffidament aprofessori ericercatori
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, nel quadro della programmazionedidattica annuale, i Consigli dei Dipartimenti referenti principali dei corsi di
5. Ferme restando le disposizioni statutarie sulla limitazione dell’attività
didatticadicuipossonoavvalersiilRettoreeilProrettorevicario,unariduzionedei compiti didattici può essere autorizzata, su richiesta degli interessaticorredatadalparere favorevoledeiConsigli deiDipartimenti di appartenenza,dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senatoaccademico,perdocentiinservizioaiqualicompetanoresponsabilitàgestionaliovvero responsabilità di coordinamento di programmi di ricerca, di normainternazionali,diparticolareimpegnoecomplessità.Ilperiododiriduzionenonpuòeccedereladuratadell’incaricogestionaleedelprogrammadiricerca.Unariduzione dei compiti didattici, con la parallela determinazione di incarichisostitutivi, può essere altresì autorizzata, in casi eccezionali, dal Consiglio diamministrazione, su parere favorevole del Senato accademico, a richiestadell'interessato, quando intervengano gravi ed accertate ragioni di salute checompromettano o limitino fortemente la possibilità di adempiere in manieraadeguataall'ordinariaattivitàdiinsegnamento,maconsentanolosvolgimentodialtr nei combenze.
6. I procedimenti disciplinari a caricodi professori odi ricercatori ai quali
venganocontestatiattiecomportamentiillecitioincontrastoconilorodoveriaccademici e con le norme statutarie e regolamentari o che si possanoconfigurare come violazioni del Codice etico la cui gravità comporti unasan ionepiùgravedellacensura,sonoattivatieportatiacompimentoaisensidell a
z' rticolo33delloStatuto.7.Al fine di assicurare un più precisa rilevazione della produzione
scientificadell’Ateneo,iprofessorieiricercatoridiruoloeiricercatoriatempodeterminatohanno l’obbligodi indicare lamenzione “Università degli Studi diMilano”suqualsiasipubblicazionescientifica,ancheinlinguastraniera,dicuiglistessi siano autori o coautori. Allo stesso obbligo è sottoposto il personaleuniversitario che opera presso istituzioni esterne in regime convenzionale,fermarestando lapossibilitàdi citareanche l’istituzionecon laquale lo stessocollabora.
Articolo38u i o
laurea,dilaureamagistraleeaciclounicoindividuanogliinsegnamentiprevistidaiRegolamentididatticideicorsichenonabbianotrovatocoperturamediantel’attribuzione dei compiti didattici istituzionali a docenti degli stessiDipartimenti o eventualmente a docenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo checoncorrono al funzionamento dei corsi con il ruolo di associati. I Consigli deiDipartimenti referenti principali possono attribuire la responsabilità deipredetti insegnamenti a professori e ricercatori del medesimo settorescientifico‐disciplinare o del relativo settore concorsuale o di settore affineappartenenti agli stessi Dipartimenti, ovvero proporre ai Consigli deiDipartimenti associati, ove previsti, di procedere con la stessa modalitàall’attribuzionedegliinsegnamentineirispettiviambiti,qualoraseneverifichilapossibilità. Gli insegnamenti possono essere altresì conferiti, con delibera deiConsigli deiDipartimenti referenti principali dei corsi di studio, aprofessori ericercatoridialtroDipartimentodell’Ateneo,previonullaostadelDipartimentodi appartenenza. Nel caso di corsi di studio gestiti congiuntamente da piùDipartimenti, gli adempimenti di cui al presente comma sono assolti dalConsiglio del Dipartimento associato, individuato nel Regolamento didatticod’Ateneo come responsabile delle procedure amministrative. Gli incarichi diinsegnamento sono svolti a titolo gratuito nell’ambito dei compiti didatticiordinari di competenza del docente interessato, ovvero a titolo retribuito,uando se ne verifichino le condizioni, ai sensi della normativa d’Ateneo ina r s
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e
qm te ia,esidi pongadellerisorsenecessarie.
2. Qualora si verifichi l’impossibilità di provvedere mediante affidamentodiretto della copertura dell’insegnamento vacante, ai sensi del commaprecedente, e dopo aver accertato ulteriormente la necessità dell’attivazionedell’insegnamentoperleesigenzeformativedelcorsodistudiodiriferimento,ilConsigliodelDipartimentoreferenteprincipaleoassociatopuò,nei limitidellerisorse a disposizione, proporne la copertura mediante affidamento, previaselezione pubblica. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il ricorsoall’ fiaf damentopreviaacquisizionedelparerefavorevoledelSenatoaccademico.
3. Laselezionepubblicaperilconferimentodegliaffidamentideveassicurare
lavalutazionecomparativadeicandidatielapubblicitàdegliatti.LaselezioneèindettaconappositobandoemanatocondecretodelRettore,pubblicizzatopervia e artimentoint
t lematica sul sito web dell’Ateneo e sul sito web del Dipa vress to.Neibandi de onoessereindicati:
a) irequisitirichiestielemodalitàdipartecipazioneallaselezione;b) il termine per la presentazione delle domande, che non potrà essere
inferioreaquindicigiornidalladatadipubblicazionedelbando;
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c) il Dipartimento e il corso di studio di riferimento, la denominazione‐disciplinare, ilnumerodidell’insegnamento, ilrelativosettorescientifico
oredasvolgereeilnumerodicreditiformativi;
ad) ilperiododisvolgimentodell’attivitàform tiva;e) sel’affidamentoèconferitoatitologratuitooatitoloretribuito;f) icriteridivalutazionedellecandidature.
LadomandadipartecipazioneallaselezionedeveessereprodottaincartaliberaedeveessereinviataalRettore,corredatadelcurriculumedell’elencodeititoliedellepubblicazioni scientifiche. IlConsigliodelDipartimento interessatodovràultimare le procedure di selezione e deliberare sul conferimentoell’affidamentoentrotrentagiornidalladatadiscadenzadipresentazionedellean iddc
d ature.
4. Possonopartecipareallaselezioneperl’attribuzionediaffidamenti:a) professori e ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo ad esaurimento
del t a r er e et ci ‐d l’A eneo o di lt a Univ sità dello st sso s tore s entifico isciplinaredell’insegnamentomessoabandoodelrelativomacrosettore;
b) ricercatori a tempo determinato dello stesso settore scientifico‐disciplinare dell’insegnamento messo a bando o del relativo macrosettore, inservizio presso l’Ateneo, nei limiti orari indicati al comma 3, terzo capoverso,dell’art.5delRegolamentosuidoveriaccademicideiprofessoriedeiricercatoridel i i il’UniversitàdegliStud diMilano,ovvero nserv ziopressoaltriAteneiprevionullaostadeglistessi;
c) tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382; lettori dimadre linguastranieradi cuiall’art.28delD.P.R.382/1980ecollaboratoried
z p l
espertilinguisticidicui allalegge21.6.1995,n.236conesperien a rofessiona eattinenteall’insegnamentobandito.li affidamenti sono comunque conferiti prioritariamente a professori eice cGr
r atoriuniversitaridiruolo.
5. Nellavalutazionedeicandidatisiterràconto:a) delcurriculumcomplessivodiciascuncandidato;b) dell’attivitàdidattica svolta in relazioneal settore scientifico‐disciplinare
cui a i l’insegnamento ffer sce da coprire per affidamento o al relativomacrosettore;
c) dei titoli scientifici e delle pubblicazioni riferibili all’ambito disciplinareperilqualeèattivatalaproceduradicopertura;
d) delle esperienze professionali maturate e che abbiano attinenza conl’insegnamento.
Incasodipiùdomande,ilConsigliodiDipartimentopuòdeliberarediavvalersidi una Commissione istruttoria, formata da docenti dello stesso settorescientifico‐disciplinare dell’insegnamento oggetto del bando o del relativosettore concorsuale o di settore affine, incaricata di svolgere la valutazionecomparativa e di formulare allo stesso Consiglio una motivata proposta dittribuzione dell’insegnamento. Le delibere di affidamento sono verificate eal a
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l’indicazionedeimotivididatticieorganizzativiper iqualinonsiricorreadeventualimutuazioni;
d) gli affidamenti relativi ad insegnamenti affini o opzionali di rilievosostanzialeperlafisionomiadidatticadeicorsidistudio,nonmutuabilidaaltriinsegnamenti, purché risultino seguiti da un numero congruo di studenti (conalmeno 35 esami annui mediamente superati nell’ultimo triennio), ovvero
av id tedaicompetentiufficiamministrativi.
6. Gliaffidamentisonoconferitiperunannoaccademico,ovvero,nelcasodimoduli curriculari, per il periodo corrispondente alle esigenze che ne hannomotivato l’accensione. I docenti ai quali sono attribuiti insegnamenti peraffidamentohannolapienaresponsabilità,qualiprofessoriufficiali,delregolaresvolgimento delle attività didattiche loro affidate, ivi compresi gli obblighi diricevimento degli studenti, la presidenza delle commissioni per gli esami diprofitto, la funzione di relatore di tesi di laurea. Per il periodo di affidamentoell’insegnamento,essifannopartedelCollegiodidatticodelcorsodistudiocui’in g io a pdl se namentoinquest nef ca o.
7. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sono di normaretribuibili,semprecheilloroassolvimentorisulti,periprofessorieiricercatoridell’Ateneo,aggiuntivorispettoall’impegnoorarioistituzionaleprevistoaisensidel Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatoridell’UniversitàdegliStudidiMilano:
a) gli affidamenti relativi ad insegnamenti vacanti a seguito del congedoann dei quale titolari, uando non risulti possibile o didatticamente opportunodisattivarliperunannoenonsipossaprovvedereconunamutuazione;
b) gli affidamenti relativi a insegnamenti già tenuti da professori di ruolotrasferiti o venuti comunque a mancare, a condizione che si tratti diins n q eg amenti di base o caratterizzanti o comun ue irrinunciabili rispetto agliobiettiviformativideicorsidistudio;
c) gli affidamenti relativi ad insegnamenti di base o caratterizzanti, ocomunque irrinunciabili per lo svolgimento del corso di studio, ivi compresiquelliiteratiperfarfrontealcaricodidattico.Nelcasodiinsegnamentiattivatiinpiù corsi di studio, la richiesta di retribuibilità dovrà essere corredatadal
rispondano a particolari e irrinunciabili esigenze didattiche accertate dalDipartimento,cheintalcasoprovvedeconproprifondiallacoperturadeicostirelativi. Per gli insegnamenti di cui alla presente lettera, attivati per la primavolta, si potrà prevedere l’immediata retribuibilità solo se si tratti diinsegnamenti indispensabili in relazione agli obiettivi formativi del corso distudiooperiqualisiipotizzisindalprimoannounconsistentecaricodidattico.In questo secondo caso, ove l’insegnamento venga mantenuto attivo ancheell’anno seguente, la retribuibilità sarà comunque subordinata all’avvenutaffe u
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ne tt azionediunnumerodiesamiinlineaconiminimirichiesti.
8. Gli insegnamentidibasee caratterizzanti,o comunque irrinunciabili,deicorsidi laurea,di laureamagistraleeaciclounicosono,dinorma, iteratiogniqualvoltailnumerodegliesamisostenutinell’annoprecedente,moltiplicatoperilrapportotragliiscrittinell’annoincorsoegliiscrittidell’annoprecedente,siasuperiorea250.Inpresenzadiunnumerodiesamiinferioreaquellorichiesto,ilConsiglio del Dipartimento interessato può proporre al Consiglio diamministrazione lo sdoppiamento degli insegnamenti solo qualora si rendanecessario, per motivate ragioni didattiche e funzionali, un miglior rapportoocenti/studenti. Il Consiglio di amministrazione delibera, sentito il Senatocc eda ad mico.
9. Iprofessoridiprimaedisecondafasciadell’Ateneopossonousufruiredicompensi aggiuntivi per l’affidamento di insegnamenti a condizione chesvolganoalmeno120oredididatticafrontaleoequivalente,aisensidell’articolo3, comma 3 terzo capoverso, del Regolamento sui doveri dei professori e deiricercatori,comecompitoistituzionalenell’ambitodeicorsidi laurea,di laureamagistraleeaciclounico,nellescuoledispecializzazione,neicorsididottoratodiricerca,neimasteruniversitarieneicorsidiperfezionamento.Iricercatoridiruolo dell’Ateneo possono essere destinatari di compensi aggiuntivi perl’affidamento di insegnamenti a condizione che svolgano almeno 60 ore dididatticafrontale,aisensidell’articolo4delRegolamentosuidoveriaccademicidei professori e dei ricercatori. I ricercatori a tempo determinato dell’Ateneopossono essere destinatari di compensi aggiuntivi per l’affidamento diinsegnamentiacondizionechesvolganoattivitàdididatticafrontaleperalmeno30ore,se titolarideicontrattidicuialla letteraa)delcomma3dell’articolo2del Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempodeterminato,peralmeno60ore,setitolarideicontrattidicuiallaletterab)dellamedesima norma regolamentare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, delRegolamentosuidoveriaccademicideiprofessoriedeiricercatori.Lamisuradei
compensi, anche differenziata in relazione all’entità dell’impegno richiesto, èfissatadalConsigliodiammini a i
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str zione,sentito lSenatoaccademico.10. I docenti responsabili di insegnamenti con meno di 30 esami annui
superati nell’ultimo triennio, nel caso in cui assumano presso l’Ateneo unsecondo insegnamento per affidamento, lo fanno a titolo gratuito, fatte salvesituazioni specifiche, accertate dal Dipartimento interessato che, in tali casi,provvedeconproprifondiallacoperturadeicostirelativi.
11. I professori e i ricercatori non possono, di norma, assumere più di un
affidamento retribuito per un insegnamento o moduli con carico didatticocorrispondente a 60 ore. Qualora, per esigenze particolari, vengano loroattribuitiatitolodiaffidamentodueinsegnamentiomoduliconcaricodidatticoorariosuperiore,laretribuzioneècomunquelimitataa60ore.
12. Qualoral’affidamentosiaretribuito,ilcompensoècorrispostoinun’unica
soluzione al terminedell’incarico, subordinatamente all’approvazionedapartedel Direttore del Dipartimento interessato del registro online delle lezionicompilatodall’incaricato.LostessoDirettoredovràattestare,periprofessorieiicercatoridell’Ateneo,chehannoeffettivamenteassoltoagliobblighididatticidiurc ialcomma9.13. Aiprofessorieairicercatoridell’Ateneoèconsentito,previonullaosta,di
assumereaffidamentifuorisedelimitatamenteauninsegnamentoomoduliconcarico didattico corrispondente a 60 ore, sempre che assumano gli impegnididattici indicati al comma 9 e, in caso di necessità, non si sottragganoall’assunzionedicompitididatticiaggiuntivipericorsidistudiodell’Ateneo.LaconcessionedeinullaostaasvolgereattivitàdidatticainaltresedièdispostadalRettore,previopareredeiConsiglideiDipartimentidiappartenenzadeidocenti,entitoilSenatoaccademico,anchesullabasedispecificiaccordieconvenzioniosc ngliAteneiinteressati.14. Per l’attivazionedi insegnamenti necessari per le esigenze formativedei
corsi di studio dell’Ateneo e ai quali non possa provvedere ai sensi di quantostabilito dal presente articolo, l’Università può ricorrere all’attivazione dicontratti di insegnamento secondo le disposizioni dell’art. 23 della legge 30dicembre2010,n.240,comemodificatodaldecretolegge9febbraio2012,n.5,convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, e nel rispetto delle norme dellospecificoRegolamentoemanatoaisensidell’art.21delloStatuto.
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Articolo39
Passaggidisettore
1. I professori e i ricercatori di ruolo possono chiedere il passaggio da unsettore concorsuale ad un altro o da un settore scientifico‐disciplinare ad unaltrononoltre il31dicembrediognianno.L’istanzadeveesseremotivatadalpossessodapartedell’interessatodiqualificazionescientificacorrispondentealsettorenelqualechiedediessereinquadrato,maturataalmenonegliultimitreanni. Nel caso di passaggio di settore concorsuale, la richiesta deve essereccompagnata da quella di passaggio a un settore scientifico‐disciplinareico enelqualesichiear mpresonelsettoreconcorsual dediessereinquadrati.
2. Ladomanda,corredatadalcurriculumvitaeattestantel’attivitàscientificaedidatticasvolta,daititoliedallepubblicazioniscientificheritenuteutiliaifinidel relativo esame, deve essere presentata al Consiglio del Dipartimento diappartenenza,chesiesprimevalutandol’evoluzionedellaproduzionescientificadeldocenteinteressatoelacoerenzadelnuovosettorediinquadramentodellostesso docenterispettoalprogettoscientifico‐culturaleedidatticoallabasedelDip t e s
ar im nto.Sull’i tanzasiesprimeinviadefinitivailSenatoaccademico.
3. La richiesta, con allegate le delibere assunte dai competenti Organi, è
trasmessaalConsiglioUniversitarioNazionale(CUN)perilprescrittopareredicompetenza, da rendere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dellastessa. Il nuovo inquadramento è disposto dal Rettore con proprio decreto, adecorrere dall’anno accademico successivo. L’eventuale difformità rispetto alparere del CUN deve essere adeguatamente motivata nel provvedimentorettorale.
Articolo40Mobilitàinternaall’Ateneodeidocentidiruolo
1. I professori di prima edi seconda fascia e i ricercatori di ruolopossono
presentarerichiestadimobilitàinternadaunDipartimentoadunaltrosecondola procedura indicata all’articolo 37, comma 7, dello Statuto, non oltre il 31dicembrediognianno. I trasferimenti interni sonoautorizzatidalConsigliodiamministrazione e disposti con decreto del Rettore, a decorrere dall’annoaccademicosuccessivo.
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2. NonpossonoesseredispostemobilitàversoaltroDipartimentonell’ultimobiennio di servizio. La domanda di mobilità deve essere accompagnata dalcurriculumvitaedell’interessatoedall’indicazionedeisuoilavoriscientifici,deifinanziamenti di cui lo stesso è stato titolare negli ultimi cinque anni edell’attivitàdidatticaespletatanegliultimitreanni,compresoquellonelqualeèfatt laa richiesta.
3. ItrasferimentidaunDipartimentoadunaltrosonopossibilisoloqualora
il Dipartimento di provenienza dell’interessatomantenga i limiti dimensionaliprevisti dal comma 2 dell’articolo 37 dello Statuto e il settore scientifico‐disciplinare di inquadramento del richiedente sia coerente con le finalitàscientificheedidattichedelDipartimentoalqualechiedediafferire.Lamobilitàdeve avvenire tenendo conto delle implicazioni scientifiche, didattiche eorganizzative conseguenti al trasferimento e in ogni caso prevedere ilmantenimento, da parte del docente, degli impegni didattici precedenti alpassaggio, ove richiesto dalle competenti strutture, in assenza di altre idoneesoluzioni. Il Consiglio del Dipartimento di destinazione nel deliberarel’accoglimentodellarichiestadiafferenzadevegarantireladisponibilitàdispazifisicidamettereadisposizionedeldocentetrasferito.Ifondidiricercadicuiildocenteinteressatosiatitolarerimangononellasuadisponibilitàanchedopoiltrasferimento.MentrespecificiaccordidevonointerveniretraidueDipartimentinteressati ai fini del trasferimento di attrezzature, apparecchiature e altreiso sir r e.
4. Nel caso in cui, per il venirmeno dei requisiti dimensionali stabiliti dalcomma2dell’articolo37delloStatuto,unDipartimentodovesseesseresciolto,ecomunque in caso di disattivazione di un Dipartimento, i docenti che viafferivano devono presentare, entro e non oltre 15 giorni dal decreto discioglimento o disattivazione, la richiesta di passaggio ad altro Dipartimentodell’Ateneocheperseguefinalitàscientificheedidattichecoerenticonilsettorescientifico‐disciplinare di inquadramento degli interessati, fermo restando ilmantenimento degli impegni didattici pregressi. I Consigli dei Dipartimenti didestinazione sono tenuti a deliberare non oltre trenta giorni dal ricevimentodelle richieste. Sulle riassegnazioni delibera il Consiglio di amministrazione,previopareredelSenatoaccademico.
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sferimento.
4. Il Consiglio del Dipartimento interessato esamina entro i trenta giornisuccessivi alla scadenza del bando la domanda o le domande di trasferimentopresentate, valutando il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titolinonché il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o deicandidati, accertandone l’adeguata qualificazione nel settore scientifico‐disciplinare di destinazione, tenuto conto dell’eventuale tipologia specificadell’impegno richiesto nel bando. Nel caso di più domande, il Consiglio operauna valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, avvalendosi aquesto fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di unaCommissione nominata dallo stesso Consiglio e composta da tre membriindividuati tra i docenti in servizio presso l’Ateneo appartenenti al settore
Articolo41Trasferimentideiricercatoridiruolo
1. IDipartimentidestinataridirisorsenell’ambitodellaprogrammazionedel
fabbisogno di personale, di cui all’articolo 34 del presente Regolamento,possono, con delibera adottata dai rispettivi Consigli a maggioranza assolutadegli aventi diritto a partecipare alla seduta, chiedere di fare ricorso, ai sensidell’articolo 29, comma 10, della legge 240/2010, alle procedure dirasferimentoprevistedall’articolo3dellalegge3luglio1998,n.210,riservateaice ctr r atoridiruolo.
2. La procedura di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato èattivatacondecretodelRettore,nelqualesidànotiziadellatipologiadiimpegnoscientificoedidatticorichiesto. Ilbandoèpubblicatosuisitiwebdell’AteneoedelMinisterodell’Istruzionedell’Università e dellaRicerca, nonché sul Portaleeuropeoper lamobilitàdei ricercatori; l’avvisodel bandoè inoltrepubblicatonel Gla azzettaUfficiale.
3. Possono presentare domanda, con le modalità e nei tempi indicati nel
bando, coloro che rivestano lamedesima posizione accademica per la quale èstata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore concorsuale escientifico‐disciplinare specificati nel bando. E’ condizione per l’ammissibilitàdella domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede diprovenienza per almeno tre anni, o che la domanda sia presentata nel corsodell’ultimo annodi permanenza richiesto per il completamento del periodo inquestione. Alla domanda devono essere allegati, con il curriculum vitae el’indicazione delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che il candidatointende far valere agli effetti della valutazione della sua domanda per iltra
concorsualeoggettodelbando,dicuidueprofessorieunricercatorediruolo.Aisensi del comma 8 dell’articolo 6 della legge 240/2010, è condizione per farparte della Commissione l’aver riportato la positiva valutazione di cui almedesimoarticolo6,comma7,dellaleggen.240/2010.LadeliberadichiamataèassuntadalConsigliodelDipartimentocolvotofavorevoledellamaggioranzadegli aventi diritto a partecipare alla seduta, ed è approvata dal Consiglio diamministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoicomponenti. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, ilConsiglio del Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata,motivandoneleragionirispettoalleproprieesigenzedidatticheescientificheeai profili del candidatoodei candidati.Nel caso in cui, effettuata la votazione,nonsiraggiungailquorumrichiestoperlachiamata,ladomandaoledomandedi trasferimento sono riproposte al Consiglio del Dipartimento entro trentaiorni inuna successiva riunione. Se anche inquestaoccasione ilquorumnonie
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ma1letterab)‐ultimoperiodo‐eletterac),dellamedesimalegge.2. Possonoessereconferiticoncontrattodiinsegnamentoincarichididattici
che consistono nell’assunzione della responsabilità di interi insegnamenti,ovverodiloropartiomoduli,eincarichididatticicheconsistononell’assunzione
gv ne raggiunto,laprocedurasiintendeesaurita.
5. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata laregolarità delle procedure seguite, e, salvo accordi con l’Università diprovenienza,hadecorrenzadal1°ottobresuccessivoovveronelcorsodell’annoaccademicoecomunquenonoltreil1°marzo.
Articolo42Docentiacontratto
1. Persopperireaparticolariemotivateesigenzedidattiche,l’Ateneopuò,ai
sensidell’articolo23dellalegge240/2010,comemodificatodaldecreto‐legge9febbraio2012,n.5,convertitoconmodificazioninellalegge4aprile2012,n.35,stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini delconferimentodiincarichididatticineicorsidistudioattivatipressol’Universitàasoggettiitalianiestranierichesianoinpossessodiunaspecificaqualificazione.I contratti per attivitàdi insegnamentoprevisti dal presente articolo, nelle tretipologie contemplatedal richiamato articolo23dellapredetta legge240, nondanno luogoadiritti inordineall’accessoai ruoliuniversitarie sonoattribuitinel ispettodelCodiceeticodell’Ateneoedelladisposizionedettatadall’art.18,com
r
diattivitàintegrativeedisupporto,secondoledeterminazionidegliOrganichene hanno la competenza ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.Possono essere oggetto di contratti, comunque da stipularsi a seguitodell’espletamento di procedure di valutazione comparativa, anche incarichidiretti ad assicurare la copertura delle attività di orientamento, di tutorato ediretti ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari ecomplementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari,esercitazioni ecc.) e delle attività propedeutiche e di recupero ai quali non sipos
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sa provvedereconpersonaledocentediruolooatempodeterminato.3. IlConsigliodiamministrazionestanziasulbilanciodell’Ateneolaquotadi
risorse destinabile annualmente alla retribuzione dei contratti per attivitàd’insegnamento a titolo oneroso e determina, in conformità alla normativa invigore, il trattamento economico da riservare ai relativi titolari, tenuto contodelladiversatipologiadeicontrattiedelgradodiimpegnorichiesto.Lerisorsericavate dal budget d’Ateneo possono essere incrementate da finanziamentiassicuratidaiDipartimentireferentideicorsidistudioedafinanziamentiaciòfina a n nlizz tiprove ie tidasoggettiesterni.
4. I criteri, le modalità e le procedure per la stipula dei contratti
’insegnamentosonodisciplinatidall’appositoRegolamentointernoadottatoaiensidell’articolo21delloStatuto.ds
Articolo43Assegniperlosvolgimentodiattivitàdiricerca
1. Nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice Etico
dell’Ateneo, ai sensidell’articolo22della legge240/2010e secondo le vigentidisposizioni ministeriali, l’Università conferisce annualmente assegni per losvolgimento di attività di ricerca nell’ambito dell’apposito stanziamento delbilancio universitario, eventualmente integrato da finanziamenti assicurati daiDipartimentiavaleresufondipropriovverodaentiesterni.L’Ateneoconferiscealtresì assegni finanziati dalle strutture universitarie con fondi a carico dispecifici programmi di ricerca o con altri fondi dichiarati ammissibili dalConsiglio di amministrazione, ovvero finanziati nel quadro di convenzioni econtrattidiricercaconentiesterni,cheprevedanoespressamente tale finalità.Gli assegni rientranti in quest’ultima fattispecie sono banditi ogniqualvolta lestrutturelorichiedanoesiaverificataladisponibilitàdellacoperturaeconomicadellaspesa.
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m dellacontrattazionecollettiva.2. Aisensidell’articolo26dellalegge240/2010,l’Ateneopuò,inesecuzione
di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori,conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovataprofessionalità incarichi annuali, rinnovabili, per lo svolgimento di attivitàfinalizzatealladiffusionedella linguaedellaculturadelPaesediorigineeallacooperazione internazionale. Gli incarichi sono proposti dai Consigli deiDipartimenti interessati e approvati dal Consiglio di amministrazione, previoparere del Senato accademico, e sono attribuiti in conformità alla vigente
2. Le modalità per l’attivazione e il conferimento degli assegni di ricerca
previsti al comma 1 sono disciplinate dall’apposito Regolamento internoadottato ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto. Il Regolamento di cui sopradisciplinaaltresì lostatusdeititolaridegliassegninelrispettodellarichiamatanormativa.
Articolo44C b d rolla oratoriedesperti imadrelinguastranieraeletto idiscambio
1. Per esigenze connesse all’apprendimento delle lingue straniere e di
supporto alle attività didattiche, le competenti strutture dell'Ateneo possonoavvalersi dell'apporto di collaboratori ed esperti linguistici di madre linguastraniera, in possesso di laurea o titolo straniero adeguato alle funzioni dasvolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavorosubordinatodidirittoprivato,stipulatoaseguitodiselezionepubblica,aisensidell’articolo 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito conmodificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236. Le attività da conferire aicollaboratori ed esperti linguistici sono stabilite dalle strutture che vi fannoricorso e sono svolte sotto la supervisione del docente responsabiledell’insegnamentoenelrispettodelledirettivemetodologicheedidattichedallostesso impartite. Ciascun collaboratore ed esperto linguistico provvede adannotare lo svolgimento delle attività di cui è annualmente titolare in unapposito registro. Spetta al docente responsabile provvedere alla vidimazionedel registro e alla verifica dell’attività svolta. Ai collaboratori ed espertilinguisticièconsentitol’eserciziodialtreprestazionilavorativechenonrechinopregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivitàistituzionali dell’Ateneo, previa comunicazione da effettuarsi con le modalitàstabilite dai competenti uffici dell’Amministrazione. Il rapporto di lavoro deicollaboratoriedespertilinguisticidimadrelinguastranieraèdisciplinatodallenor e
normativa inmateria. Ai lettori di scambio spetta il trattamento economico aaricodeipredettiaccordiculturaliinternazionali,definitoconilprovvedimentoin t c
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cm is erialedicuial omma2delrichiamatoarticolo26dellalegge240/2010.
3. I collaboratoriedesperti linguisticie i lettoridi scambio fannopartedeiConsigli dei Dipartimenti ai quali sono assegnati con una rappresentanzadeterminata nella misura indicata al comma 9 dell’articolo 13 del presenteRegolamento.
Articolo45Attivi àdidatticheintegrativeecompitididatticiextra‐curriculari
1. Per le attività di orientamento, di tutorato e dirette ad assicurare lo
svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degliinsegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) e per leattivitàpropedeuticheedirecuperoallequalinonpossaprovvedereconpropriopersonaledocentediruoloeatempodeterminato,l'Ateneo,alfinedigarantireunlivelloadeguatodeirelativiservizi,puòavvalersi,conil loroconsensoenelrispetto dei limiti di impegno eventualmente stabiliti dai rapporti in atto conl'Ateneomedesimo,delleprestazionidititolaridiassegniperlosvolgimentodiattività di ricerca, di titolari di borse post‐dottorato e di laureati impegnati incorsipostlauream,compresiicorsidilaureamagistralebiennali.Nelcasoincuisirendanoindispensabili,perimedesimifini,ulterioriapporti,l'Universitàpuòavvalersi della collaborazione di laureati di comprovata capacità equalificazione, che abbiano, di preferenza, conseguito il dottorato di ricerca osiano in possesso di diplomi di specializzazione o siano insegnanti di scuolasecondariaoabbianocomunquegiàavutoesperienzedidattiche,disponendoinogni caso di accertate competenze, adeguate ad assicurare sulla loro idoneitàallo
t
svolgimentodeicompitirichiesti.2. I Consigli deiDipartimentideliberano sulle proposte di attivazionedegli
incarichi in questione avanzate dai Collegi didattici interessati, previoaccertamentodelleoggettivenecessità,nonaltrimentiovviabili,chelemotivano,e sui criteri di selezione. Gli incarichi sono attribuiti dagli stessi Consigli deiDipartimenti ovvero, quando lo stabiliscano i Regolamenti di Dipartimento,direttamente dai Collegi didattici, su proposta dei docenti responsabili dellettivitàperlequalisisonoresenecessarielecollaborazioni,previavalutazioneeicurriculadeicandidati.ad
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Accessoairuolidelpersonaletecnicoeamministrativoealladirigenza
1. Nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale di cui alprecedente articolo 34 e sulla base delle apposite risorse finanziarie stanziatedal Consiglio di amministrazione in sede di formulazione del bilancio di
3. Perititolaridiassegniperlosvolgimentodiattivitàdiricercaeilaureatiimpegnatineicorsipost lauream,conosenzaborsadistudio, l'impegnoorariodeveesserecompatibileconl'attivitàdistudioediricerca.Pergliassegnistidiricerca l’impegno non può in alcun caso superare il limite di 60 ore per annoaccademico,estensibilea90ovecomportianchelapartecipazioneinqualitàdicultoredellamateriaallecommissionipergliesamidiprofitto.Talelimiteèpari,nell’arco dell’anno accademico, a 150 ore per gli iscritti alla scuola dispecializzazione per le Professioni legali, a 40 ore per i dottorandi di ricerca(relativamenteall’attivitàdidatticaintegrativa),a400oreperilaureatiiscrittiaicorsidilaureamagistralebiennali.Perilaureatiesterniillimiteèfissatoin100ore n e opera noaccad mic .
4. La misura del compenso orario è determinata dal Consiglio di
amministrazione.Perlacoperturadeicosti,salvocheperleattivitàperlequalisia previsto un apposito stanziamento nel bilancio universitario ovverofinanziamentiaciòfinalizzatidanormedilegge,siprovvedeconifondistanziatiallo scopo dai Dipartimenti, nell'ambito delle risorse di loro pertinenza. Aititolaridiassegnidiricercaediborsepost‐dottoratoeai laureati impegnati incorsi post lauream, il compenso orario viene liquidato ad attività conclusa, inun'unica soluzione "una tantum". Per gli esterni si provvede alla stipula dicontrattididirittoprivatosecondoquantoprevistoalprecedentearticolo42.Leattivitàsvoltesonoannotateinunregistrodegliimpegnicheicollaboratorisonotenutiacompilareeafarpervenire,aconclusionedelleloroprestazioni,previaverifica e approvazione da parte del docente responsabile, al Direttore delDipartimento ovvero al Presidente del Collegio didattico di riferimento, che,dop averlo vidimato, provvede a trasmetterlo ai competenti uffici per darecors
oo allacorresponsionedelcompenso.5. Attivitàintegrative,attinentiall'insegnamentodellelingue,possonoessere
attribuite con lemodalità di cui al presente articolo anche ai collaboratori edesperti di madre lingua straniera, di cui al precedente articolo 44, che giàprestano la loro opera presso l'Università, secondo le disposizioni e nei limitistabilitinellorocontrattodilavoro.
Articolo46
previsione, l’Ateneo individuaannualmente ipostidaricoprireconcontrattidilavorosubordinatoatempoindeterminato,perseguendol’efficienzael’efficaciadell s
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parenzaeimparzialità.
5. UnappositoRegolamento,deliberatodalConsigliodiamministrazione inconformitàallenormeinvigore,agliaccordicontrattualieaicriteristabilitinel
e truttureamministrative,tecnicheediservizio.
2. L’Ateneoprovvedealleassunzionidelpersonaletecnicoeamministrativoattivandoinviapreventiva,aisensidellavigentenormativa,compresaquelladicaratterecontrattualeesindacale,leproceduredimobilitàinternaedesternaaifini della ricollocazione del personale in disponibilità. Qualora, esperita lamobilità, i posti risultino non coperti, sono indette le procedure di selezionepubblicadall’esterno,coneventualeriserva,neilimitiprevistidallanormativainvigore, per il personale tecnico‐amministrativo in servizio presso l’Ateneo atempo indeterminatoe inquadratonella categoria immediatamente inferioreaquella posta a bando, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accessodall’esterno.Laselezioneavvieneperconcorsopubblicopertitoliedesamiopersoli esami, a seconda della categoria di cui al C.C.N.L. alla quale il posto dacoprire dà accesso, ovveromediante prova idoneativa per chiamata numericadegli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti, per lecate og rieperlequalièrichiestoilsolorequisitodellascuoladell’obbligo.
3. L’accessoallaqualificadidirigenteavvieneaseguitodiconcorsopubblicoer esami ovvero per mobilità attivata in conformità alle norme vigenti inat
pm eria.
4. e e , ’Le procedur di reclutam nto nel rispetto del Codice etico d Ateneo, siconformanoaiseguentiprincipiecriterigenerali:
‐ d svolgimento modalità i che garantiscano l’imparzialità ed assicurinoeconomicitàeceleritàdiespletamento;
‐ adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare ilpossesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione daricoprire;
‐ utilizzo,ovenecessario,disistemiautomatizzati,direttiarealizzareformedipreselezione;
‐ determinazione dei contenuti delle prove d’esame e dei titoli valutabili,ove previsti, in forme idonee a verificare le conoscenze, la professionalità,l’attitu r mansioni osizioneddinedei candidati in elazionealle previstedallap aricoprire;
‐ omposizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri ditras
c
presentearticolo,disciplinaneldettaglioirequisitidiammissioneaiconcorsiinrelazioneallediversecategorie,lemodalitàdisvolgimentodelleeventualiformedipreselezione, letipologieeicontenutidellevarieprove,ititolivalutabilineiconcorsiper titoli edesami, la composizionee lemodalitàdi formazionedellecommissioni esaminatrici, i requisiti di partecipazione, individuando edefinendoognialtroadempimentonecessarioalbuonesitodeiprocedimentiinquestione. Con separato Regolamento, deliberato dal Consiglio diamministrazione conformemente alle pertinenti norme in materia e ai criteristab i
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izioinarmoniaconledisposizionidettatedalTitoloVIdelloStatuto.2. L’Amministrazione opera in forma integrata a livello centrale e a livello
decentrato ispirandosi, secondo le disposizioni di legge, a criteri di
il tinelpresentearticolo,èdisciplinatol’accessoallaqualificadidirigente.6. Incarenzadipersonaledirigenzialediruoloepercomprovateesigenzedi
servizioèpossibileconferire incarichidi funzionedirigenziale,nel rispettodeilimiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, a soggetti di particolare ecomprovatacompetenzaequalificazioneprofessionale,nonrinvenibileneiruolidell’Amministrazione, non aventi la qualifica dirigenziale, ma in possesso deirequisiti e dei titoli per l’accesso alla dirigenza, anche esterni all’Ateneo,mediante la stipula di contratti individuali di lavoro subordinato a tempodeterminato.Laparticolarequalificazioneprofessionaledeveesseredimostratadall’espletamento di funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici oprivati, ovvero da particolare specializzazione professionale, culturale escientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro, dalle capacità eattitudini professionali dimostrate e dai risultati conseguiti nello svolgimentodelleattivitàpregresse,dalla formazioneuniversitariaepost‐universitaria.Gliincarichi sonoattribuitia seguitodideliberadelConsigliodiamministrazione,su proposta motivata del Direttore generale. Qualora appartengano ai ruolidell’Ateneo, i destinatari degli incarichi sono collocati in aspettativa senzaassegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata delcontratto. Lemodalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempodeterminatosonocontenutenelRegolamentorecanteladisciplinaperl’accessoalleposizionidilivellodirigenziale.
Articolo47Organizz zioneamministrativaetecnica
. L’Ateneo definisce la propria struttura amministrativa, tecnica e di
serv
a
1
semplificazione, efficienza, efficacia edeconomicità, tracciabilità e trasparenza,funzionalità,flessibilitàeintegrazionedellecompetenzefunzionali,imparzialità,avvaloratidaunvalidosistemadimonitoraggio,misurabilitàevalutazionedeirisu a
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lt tigestionali,operativiediservizioall’utenza.
3. Gliincarichirelativiallefunzioniorganizzativesonoassegnatinelrispettodel principio delle pari opportunità e con lo scopo di realizzare la miglioreutilizzazione e valorizzazione delle capacità e delle professionalità adisp so izione.
4. Adeguatipianisonoformulati,anchesubasepluriennaleeprogrammata,
aifinidellaformazione,dell’aggiornamentoprofessionaleedellavalorizzazionedel personale, in conformità con il Piano e con il Modello di cui ai successivicommi 5 e 6, destinando a tale scopo specifiche risorse e associando, oveossibile, formazione e mobilità interna al fine di favorire l’arricchimentoro s o ùpp fe si naleeunapi efficaceorganizzazione.
5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttoregenerale sentite le rappresentanze sindacali, previo parere favorevole delRettore, approva il Piano organizzativo programmatico pluriennale previstoall’art.57delloStatuto,nelquale,incoerenzaconildocumentoprogrammatorioedisviluppodicuiall’articolo25,comma1letteraa),delloStatutomedesimo,sono programmate le attività dell’Amministrazione e delle sue articolazioniorganizzative,individuatigliobiettividaperseguire,lerisorsedaimpiegareegliindicatori di risultato da sottoporre a valutazione e definite le modalità diraccordo funzionale tra le articolazioni organizzative stesse. Il Piano èsottoposto periodicamente a verifiche e aggiornamenti sia rispetto ai risultaticonseguitisiarispettoalleesigenzeealleprospettive,tenendocontodeivincolie dello sviluppo delle funzioni che derivano dalla normativa sulle materieogg tet odegliinterventi.
6. Ladotazioneorganicadelpersonaletecnicoeamministrativodell’Ateneo
è determinata attraverso il Modello di evoluzione dell’organico contemplatoall’articolo60delloStatuto,costruitosullabasedicriteri,indicatorieparametrichiari ed espliciti e funzionale alla individuazione dei fabbisogni delle variestrutture organizzative, alla luce delle loromotivate esigenze e tenendo contodelle tecnologie adottate e delle variazioni determinate dal Piano di cui alprecedentecomma5.IlModelloèapprovatoeperiodicamenterivistoevalidatodalConsigliodiamministrazione,supropostadelDirettoregenerale,sentite lestruttureinteressateelerappresentanzesindacali.
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Articolo48Coperturaassicurativa
1. L'Universitàattivapolizzeassicurativea favoredipropridipendentiodicomponenti interne ed esterne di propri organi istituzionali, a copertura deirischiderivantidaresponsabilitàcivileperdanniaterzioall'Entestesso,salvole ipotesi di dolo o colpa grave, per fat i connessi con l'esercizio di compitid'ufficioe/odicaricheaccademiche.
t
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te nologistico.
2. Ulteriori politiche per il diritto allo studio sono sviluppate in parallelodall’Ateneo al proprio interno, con l’intento di garantire agli studenti positivecondizioni di studio e di vita, favorire la loro formazione culturale eprofessionale e il loro inserimento lavorativo. Compatibilmente con le risorsedisponibilinelbilancio,l’Ateneoèpertantoimpegnatoinunaseriediinterventi,tracuiquellivoltiadampliareilnumerodelleborsedistudioregionali;favorirel’integrazione di studenti fuori sede, di studenti stranieri e di studentidiversamenteabili;promuovereeorganizzareattivitàper l’orientamentodegli
PARTEQUINTADISPOSIZIONISUGLISTUDENTI
Articolo49Carrierauniversitaria
1. Glistudentiiscrittiaicorsidistudioattivatipressol’Ateneosiuniformano,
perquanto riguarda lenormechedisciplinano l’organizzazionedegli studi e ilfunzionamentodeicorsi,alleprescrizionicontenutenelRegolamentodidatticodicuiall’articolo16delloStatutoealleulteriorinormativedell’AteneochedalRegolamento didattico traggono origine. Per quanto attiene alla procedureamministrativeperl’immatricolazioneel’iscrizioneall’Universitàeaquellecheriguardano la loro carriera universitaria e la relativa gestione, gli studenti siuniformano alle disposizioni contenute nell’apposito Regolamento per glistudenti,predispostoinattuazionedelRegolamentodidatticoeinaccordoconlavigentenormativanazionale.
Articolo50Iniz viati eperildirittoallostudio
1. L’Ateneo considera una propria finalità primaria il sostegno degli
interventivoltiarimuoveregliostacoli,sianoessidiordineeconomicoovverodiordinesocio‐culturale,chedifattolimitanol’accessoall’istruzioneuniversitariae la proficua frequenza dei corsi. Per perseguire tale finalità l’Ateneo aderisceall’appositastrutturaconsortileche,nelquadrodellepertinentinormeregionali,hacomesuamissioneistituzionalelapienarealizzazionedeldirittoallostudio,con particolare riferimento agli studenti capaci emeritevoli, anche se privi dimezzi, inattuazionedegli articolo34dellaCostituzioneedelle vigenti leggi inateria, assicurando loro le essenziali azioni di sostegno economico e dios gms
studenti, anche in collaborazione con il sistema scolastico, per agevolarne ilsuccesso formativo; organizzare attività di tutorato per accompagnare glistudentidurante l’interopercorsodistudio;promuovere,compatibilmenteconil modello organizzativo del corso di studio, l’insegnamento a distanza perfacilitare gli studenti impossibilitati a frequentare regolarmente; agevolarel’iscrizione a tempo parziale per gli studenti lavoratori; favorire l’inserimentolavorativo di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio; sostenere leatt ità culturali e sociali gestite degli studenti; valorizzare l’associazionismodeg s
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dendodisponibilif ndidipr pria pertinen a.
4. Le prestazioni richieste agli studenti per le collaborazioni di cui alpresentearticolononpossonocomportarel’assunzionedicompitigestionalinéresponsabilità amministrativa e devono configurarsi come aggiuntive o
ivli tudenti;incentivareesostenereleesperienzeall’estero.3. L’Ateneo applica un sistema contributivo improntato a criteri di equità,
olidarietàeprogressività,rispettosodelleposizionipiùdisagiateemiratoallaompartecipazionedeglistudentiaicostidelleattivitàuniversitarie.sc
Articolo51Collaborazionideglistudentiaiservizidell’Università
1. Glistudenticollaboranoall’espletamentodeiserviziresidall’Ateneonelle
formeeconlemodalitàindicatenell’appositoRegolamentointernopredispostoais nsidellanormativainvigoreeapprovatodalConsigliodiamministrazione,pre o ar a , nt re ad
evi p eredelSenato ccademico se italaConfe nz eglistudenti.2. Il Regolamento individua le condizioni di espletamento delle
collaborazioni, determina i requisiti obbligatori e facoltativi di ammissione,relativi al merito e alla condizione economica, nonché le modalità dipubblicizzazione dei bandi e i criteri per la formazione delle graduatorie. IlRegolamentodisciplinainoltreleformeassicurativeeilcorrispettivoeconomicoorariodacorrispondereagli studenti cheprestano la lorocollaborazione, fattasalval rideterminazionedellarelativamisuraall’iniziodiogniannoaccademicodap r
aa tedelConsigliodiamministrazione.
3. Lacoperturafinanziariadeglionericorrelatialleprestazionifornitedaglistudenti è assicurata dai fondi appositamente stanziati dal Consiglio diamministrazione in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. IDipartimenti possono finanziare l’attivazione di una o più collaborazioniren o o z
integrativerispettoalleattivitàsvolteinviaistituzionaledalpersonaletecnico‐amministrativo dell'Ateneo. Le attività di supporto assicurate dagli studentipossono svolgersi solo all’interno dei locali dell’Ateneo ovvero in localicomunqueutilizzatidall’Ateneoper lapropriaattività.Essenonpossonoaverenell’arco dell’anno accademico una durata complessiva superiore acentocinquanta ore (comprese, per gli studenti dei corsi di laureamagistrale,nelle400oredicuialcomma3delprecedentearticolo45)né inferioreaottoore; non configurano in alcunmodo rapporti di lavoro e non danno luogo adalcunavalutazioneaifinideipubbliciconcorsi.
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Articolo52Infrazioniesanzionidisciplinari
1. Gli iscritti a qualsiasi titolo all'Università di Milano, inclusi gli studenti
stranierichefrequentanolesediuniversitarieperunperiodolimitatoditempo,sonotenutiauniformarsiallenormedileggeeaiprincipiemodellidicorrettocomportamentoall'internodeglispaziuniversitarieneirapporticon idocenti,con il personale tecnico‐amministrativo e tra loro specificati dall'articolo 11del Slo tatutoedalCodiceeticodell’Ateneo.
2. Infrazioni e comportamenti in grave contrasto con le disposizioni di cui
o ’ dsopradannoluogoa illecitidisciplinariec mportanol applicazione isanzioni.Rientranotragliillecitidisciplinarigliatticommessicondoloocolpagraveche:
teneo o da questo detenuti a‐ provochino danni ai beni di proprietà dell’Aqualsiasititolo;‐offendanogravementel’immaginedell’Ateneo;‐risultinooffensiviediscriminatorineiconfrontidistudenti,docenti,personale
calitecnicoeamministrativoodiqualsiasialtrosoggettochefrequentiilodell’Università;sianodirettiafalsificareattiinerentiallapropriaoall’altruicarrierani r ‐u ve sitaria.
3. Fermo restando che l’illecito disciplinare accertato può comportareco senseguenzegiuridicheanchepenali,possonoesserecomminatedall’Ateneo leguentisanzioni:
a) ammonizionescrittadapartedell'autoritàaccademicacompetente(Rettore);b) sospensionetemporanea,diduratafinoaseimesi,dall'accessoabiblioteche,saledistudiooaltrispazidiserviziodovesisiaverificatal'infrazione;
115
c) sospensione temporanea dalla fruizione dell'attività didattica, di duratagraduata in base alla portata dell’illecito, estensibile fino a unmassimo di treanni per i fatti che rivestano una particolare gravità, con conseguente perditadellafrequenzaaicorsi,overichiesta,eesclusionedallesessionid'esame.Lesanzioni,tralorocumulabili,sonograduateinrelazioneallagravitàdeifatticcertatieallagravitàdelleloroconseguenzeesonoindividuatetenendocontoeg ead li ventualiprocedimentidisciplinarigiàacaricodellostudente.
4. Fattiecomportamenti chevenganoritenuti irregolarie talidadar luogoalle sanzioni di cui al presente articolo devono essere segnalati per iscritto,direttamentealRettore,daisingolidocenti,dairesponsabilideicorsidistudio,dairesponsabilidellestruttureamministrativeediserviziointeressateodachi,nel ml'a bitouniversitario,neabbiacomunquemotivo.
5. Il Rettore verifica, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, la
fondatezzadellastessa, sentito lostudenteogli studentiaiquali sonoriferiti ifatti e i comportamenti oggetto della medesima. Nel caso in cui il Rettoreriscontri gli estremi per l'ammonizione di cui alla lettera a) del comma 3,procede direttamente, segnalando il provvedimento adottato al Senatoaccademico.Nelcasoincuiritengacheifattiriscontratirichiedanounasanzionepiùgrave,ilRettore,fattasalval'eventualitàdisegnalarliall'autoritàgiudiziariaove sembrino rivestire rilievo penale, avvia il procedimento disciplinare enominaun’appositaCommissione interna,costituita inrelazioneaisingolicasi,con il compito di provvedere all’esame degli atti. Della Commissione facom nu queparteunostudentedesignatodallaConferenzadeglistudenti.
6. Lo studente al quale sono riferiti i fatti contestati deve esseretempestivamente informatodellaaperturadelprocedimentodisciplinareasuocarico.E’suodirittopresentarelepropriedifeseperiscritto,portareelementiedeventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere daper n iso adipropriafiduc a.
7. La Commissione, entro dieci giorni dalla comunicazione allo studente,
procedeall’audizionedellostesso.Nell’espletamentodelcompitoistruttoriocheleèstatoconferito,laCommissione,cheoperasottoilvincolodellariservatezza,può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere qualunque altraattivitàcheritenganecessaria,compresequelleattivitàeventualmenterichiestedallostudenteinteressato,seconsideratepertinentiaifinidell’accertamentodeifatti.
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8. Nellemoredelladefinizionedelprocedimentodisciplinare,ilRettorepuòsospendere in via cautelare lo studente determinando la misuradell’interdizione.L’eventualeperiododisospensioneècomputatonellasanzionedefinitiva.
9. La Commissione è tenuta a concludere i suoi lavori istruttori entro tre
mesi dalla sua costituzione, facendo pervenire al Rettore gli atti relativi alprocedimentoe lesuevalutazioni illustrate inunarelazionescrittanellaqualedevonoesserericostruitiifatti.LaCommissionepuòproporrel’archiviazioneoil provvedimento disciplinare da adottare, in relazione alla gravità dei fatti. IlRettoretrasmettegliatti,unitamenteallarelazionedellaCommissione,alSenatoacc m iade icocuicompeteirrogarelasanz one.
10. Accertato l’illecito disciplinare, il Rettore provvede ad annullare, in
autotutela, gli atti o i provvedimenti amministrativi contraffatti e gli atti oprovvedimenti che da essi dipendono. Le sanzioni disciplinari comminate aisensi del presente articolo sono rese esecutive dal Rettore e registrate nellacarrierauniversitariadellostudenteeriportateneifoglidicongedo,neicasiditrasferimentoadaltrasedeuniversitaria.
11. Nel caso in cui il Rettore ravvisi che i comportamenti segnalaticonfigurino esclusivamente un illecito deontologico per violazione del Codiceetico, trasmette gli atti direttamente al Senato accademico formulando laproposta di provvedimento sanzionatorio da adottare, ai sensi del comma 4dell’articolo11delloStatuto.
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PARTESESTADISPOSIZIONIGENERALI
Articolo53
Attivitàsucontrattieconvenzioni1. Aisensidellanormativa invigore lestrutturedell’Ateneopossono,nel
rispettodei loro fini istituzionali e a condizionechenonviosti l’espletamentodelle ordinarie e primarie funzioni didattiche e scientifiche, svolgere attivitàavvalendosi di risorse erogate da soggetti pubblici o privati, sulla base dico ntratti e le convenzionipontratti e convenzioni, anche su commissione. I co
o:‐ oapplicatafinanziatadaterzi;ssonoavereperoggett
‐ attivitàdiricercapura
‐ attivitàdiconsulenza;attivitàdiformazione;
‐ analisiealtreprovedisciplinatedatariffari;attivitàclinicheincampoveterinario;
cess‐‐
ionedirisultatidistudioricerchesvoltiinambitouniversitario.
2. Le strutture dell’Ateneo possono altresì promuovere la stipula diconvenzioniperlosviluppodiricercheincollaborazioneconsoggettipubblicioprivati, ovvero al fine di avvalersi di strutture, attrezzature e serviziextrauniversitari per lo svolgimento di attività di ricerca o di supporto alladidatt aic .
3. Per la realizzazione di ampi programmi di ricerca o di supporto alla
didattica che sianodi interessedi tutto l’Ateneoovverodiparti rilevantidellotesso, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati convenzioni‐uadrsq ocherinviinoperlaloroattuazioneasuccessivispecificiaccordi.
4. Lestrutturesvolgonoleattivitàinoggettouniformandosiallepertinentinorme del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e lacontabilità,adottatoaisensidell’art.15delloStatuto,alledisposizioniprevistedal presente articolo e all’apposito Regolamento che disciplina le attivitàmedesime,approvatodalConsigliodiamministrazione,previopareredelSenatoaccademico.
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Articolo54Invenzioniebrevetti
1. Inarmoniaconlevigentidisposizioninormativeinmateria,nelcasodi
risultatichediano luogoa invenzionibrevettabili,amodellidiutilitàoadaltrititoli assimilabili suscettibili di tutela, raggiunti da personale docente o dapersonale tecnico‐amministrativo universitario nell’adempimento dellemansioni attinenti ai rispettivi ruoli, nel corso di un’attività di ricerca svoltanell’Ateneo o anche all’esterno, tramite l’utilizzo di know‐how, attrezzature estrutture universitarie, di finanziamenti e comunque di risorse economicheamministrate dall’Ateneo, di capacità, competenze e contributi di soggettidipendentidallostesso,latitolaritàdell’invenzionespettaall’inventorechepuòdepositare una domanda di brevetto a nome proprio o cedere i diritti a terzicompresa l’Università. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sonoequiparati ai dipendenti universitari i soggetti non strutturati nei ruolidell’Ateneocheoperinoaqualsiasititolonellestruttureuniversitarieperattivitàdiricerca.
2. Appartengonoall’Universitàleinvenzioniscaturitedaattivitàdiricerca
finanziataintuttooinpartedaentipubblicidiversidall’Universitàodaprivati.Con riferimento a tali invenzioni l’Ateneo concorda in via preventiva con isogget ti finanziatorilemodalitàdieserciziodellapropriatitolarità.
3. Per le invenzioni suscettibili di tutela che derivino dall’esecuzione di
attivitàdiricercacommissionataall’Ateneodaterzi,latitolaritàspettadinormain misura paritaria all’Università e al committente, fatta salva l’opzionericonosciuta al committente al trasferimento dei diritti di sfruttamentocommerciale in regime di esclusività, a fronte dell’assunzione da parte dellostessodellespesedibrevettazioneedelriconoscimentoafavoredell’Ateneodiun corrispettivo distinto da quello previsto per l’esecuzione dell’attività diricerca. L’assegnazione diretta dei risultati al committente potrà essereconsiderata in relazione a contributi inventivi, apporti di backgroundtecnologico e/o di personale significativamente diversi tra le parti. I contrattistipulatitral’Ateneoeilcommittentedevonoregolamentareilregimegiuridicoedeconomicodellabrevettabilitàdeirisultatidellericerche,salvaguardandoinogni caso il diritto morale degli inventori. Ricadono nella fattispecie di cui alpresentecommaancheleattivitàdiconsulenzacommissionate,quandoesse,perla natura e le caratteristiche che rivestono, possano generare risultatibrevettabili.
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4. Negliaccordidivalorizzazionedeirisultatidellaricercasotto formadiiniziative imprenditoriali partecipate dall’Università, la disciplina relativa alleinvenzioni brevettabili tiene conto dell’interesse strategico dell’Ateneo ainstaurare rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione inchiave mi prenditorialedirisultatinonaltrimentisviluppabili.
5. Per le invenzioni che abbiano origine da attività svolta nell’ambito di
convenzionidicollaborazionescientificastipulatedall’Ateneoconsoggettiterzi,èprevisto,dinorma,unregimedicomproprietà industrialeapariquota,salvochesipossaevidenziareinmodochiarounadiversaripartizionedellatitolarità,motivata dall’accertato diverso contributo inventivo al raggiungimento delrisultato prestato da ciascuna parte. Per la definizione del modello dideterminazionedellequotedititolaritàdelleinvenzionigeneratepressosoggettiterzi con il coinvolgimento di personale dell’Ateneo ospitato su baseconve zionalepressodettisoggetti,saràconsideratoaltresìl’apporto,interminididot i
naz oneinfrastrutturale,messoadisposizionedelpersonaleuniversitario.6. Un’appositaCommissione,nominataconmandatotriennalerinnovabile
consecutivamenteunavoltasola,dalConsigliodiamministrazione,supropostadel Rettore, sentito il Senato accademico, esprime le proprie valutazioni dicongruità, anche nella forma di pareri preventivi, sulle proposte di brevettoavanzate dai responsabili, sui brevetti depositati ogniqualvolta si rendanecessario, sulle clausole riguardanti la proprietà industriale contenute neicontrattidiricercacommissionata,divalorizzazionedeibrevettienegliaccordidiricercaeconvenzioniconaltrienti,nonchésuognialtroaspettocheattengaallam ivi inclusi i rapporti di rilevanza strategica con l’industria per lavalori a
ateria,zz zionedirisultatidellaricercauniversitaria.7. La Commissione per i brevetti prevista al comma precedente è
compostada esperti, docenti dell’Ateneo, o esterni, inpossessodi comprovatacompetenza nella materia in oggetto sotto i diversi profili: scientifico (conparticolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi dibrevettabilità),giuridicoedeconomico,innumerocompresotracinqueesette.La Commissione è presieduta da un professore in servizio nominato dalConsiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senatoaccademico, contestualmente alla nomina degli esperti. Fa parte dellaCommissione il Direttore del Centro di Ateneo per l’Innovazione e ilTrasferimentotecnologico.AlleriunionidellaCommissionepartecipadidirittoilProrettoredelegatoalCoordinamentoeallapromozionedellaricerca.
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8. Pervalutazionidiparticolarecomplessità,laCommissioneperibrevettisipuò avvalerediqualificatiespertidellamateriaovverodiprofessionistiiscrittiall’Alb d
o eiconsulentiinproprietàindustriale.9. Tutte le questioni inerenti alla materia della proprietà industriale,
comprese lemodalitàdi funzionamentodellaCommissioneper ibrevetti, sonodisciplinate da un apposito Regolamento approvato, previo parere del Senatoaccademico,dalConsigliodiamministrazionenelrispettodellenormedi legge,delledisposizionicontemplatedalpresentearticoloedelRegolamentod’Ateneoperl’amministrazione,lafinanzaelacontabilitàdicuiall’art.15delloStatuto.
Articolo55Pubblicazioniedirittid’autore
1. L'Ateneo è titolare del diritto patrimoniale d'autore sulle opere
dell'ingegno di carattere creativo pubblicate a proprio nome, cura e spese. Ilcontenutodeldirittoèquelloprevistodallanormativavigenteapropositodellaprotezione del diritto alla utilizzazione economica dell'opera, con particolareriferimentoaldirittodipubblicare,riprodurreedistribuirel'opera.
2. L’Ateneo può, con fondi a disposizione del bilancio o con fondi di
pertinenzadeiDipartimentiodialtrestruttureinteressate,contribuireintuttooinparteallespeseperlapubblicazionedioperedipropriointeressepermotividiordinescientifico,didatticooculturale,dicuiglisiastatocedutointuttooinparte ildirittoallo sfruttamentoeconomicodapartedell’autoreodegli autori,secondolemodalitàstabilitedall’appositoRegolamentoapprovatodalConsigliodi amministrazione, sentito il Senato accademico, che determina altresì lamisuradelcompensospettanteall’autoreoagliautori.IlRegolamentodisciplinainoltreleprocedurevolteadareattuazionealprincipio,affermatodalloStatuto,della l diaccessoalla letteraturascientificanel rispettodella tuteladellapropr
ibertàietàintellettuale.
3. Perlapubblicazione,ladiffusioneelacommercializzazionedelleoperedicui aiprecedenti commièpossibile stipulare, ai sensidellavigentenormativa,delRegolamentod’Ateneoperl’amministrazione,lafinanzaelacontabilitàedelRegolamento previsto al comma2, contratti di edizione o di distribuzione neiqualidisciplinaretuttigliaspettitecniciedeconomiciconnessi.
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Usodeglispaziuniversitari
1. Negli spazi universitari possono essere ospitate tutte le manifestazionistrettamente connesse con le attività didattiche, scientifiche e di ricercauniversitariepromossedadocentiostrutturedell’Ateneoequelleorganizzateinapplicazionedell'articolo10,comma2,delloStatuto,previadomandamotivata,inoltratadalrichiedenteconleprocedureeneitempiindicatidalRegolamentoper la concessione dei spazi, approvato dal Consiglio di amministrazione. Inquesti casi, compresi i casi in cui le manifestazioni di cui al presente commasianoorganizzate in tuttoo inpartecon il contributodientipubblicioprivatichenonabbianofinidilucro,glispazisonoconcessiatitologratuito,fattosalvol’eventuale rimborso delle spese secondo le disposizioni previste dal predettoRegolamento. Qualora le suddette manifestazioni siano sostenute da entipubblicioprivatiovverogli spazi sianorichiestidacomponenti interneper lo
4. Sulle opere realizzate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo,l'Università può cedere in via non esclusiva a terzi, o all'autore stesso, ilcontenutodelpropriodirittodiutilizzazione, secondo lemodalità, i tempie leondizioniprevistidalRegolamentoindicatoalcomma2,fattosalvoildirittodiepos ccd itonell’Ar hivioIstituzionaledellaricerca.
5. L'Ateneo può, con fondi a disposizione del bilancio o con fondi dipertinenzadeiDipartimentiodialtrestruttureinteressate,sostenereintuttooinparte lespeseper lapubblicazionedioperedicuinonabbia latitolaritàdeldiritto alla utilizzazione economica, la cui diffusione sia tuttavia di interessedell'Istituzioneuniversitariapermotivazioniscientifiche,didatticheoculturali,secondoquantoprevistodalRegolamentodicuialcomma2.Inquestocasodeveessere convenutocon l’autoreogli autori ildirittodell’Ateneoa recuperare lepese sostenute per la pubblicazione sull’eventuale compenso corrispostoall’edsd itoreall’autoreoagliautori.
6. Le pubblicazioni realizzate ai sensi del comma 1 del presente articolodevonoriportareladenominazionedell'Università.Lepubblicazionirealizzateaisensidelcomma2devono,dinorma,riportareladenominazionedell’Universitàedellastrutturainteressata;qualoraciònonsiapossibile,deveessereindicatoche le opere sono edite con il contributo dell’Ateneo. Per le pubblicazionirea izzateaisensidelcomma5deveessere indicatocheessesonoeditecon ilcontributodell'Ateneo.
l
Articolo56
svolgimentodiattivitàcongressualiealtremanifestazioniculturaliesiprevedachegliorganizzatoriconcedanoalorovoltaglispaziafiniespositivi,l’usodeglistessi è da intendersi a titolo oneroso, secondo le condizioni stabilite dalpre
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rsitasStudiorumMediolanensis".
2. L’usodel logoèdicompetenzaesclusivae riservatadell'Ateneo,dei suoiOrganidigovernoedellesuestrutturescientifiche,didattiche,amministrativee
dettoRegolamento.
2. L’Ateneopuòconcedereinusotemporaneoglispaziinterniedesterniagliedifici universitari a soggetti pubblici e privati per lo svolgimentodi attività emanifestazionidicarattereculturale,dieventiespositivi,diconcorsieselezioniovvero per riprese fotografiche e cinematografiche, purché le iniziative noncontrastino con le finalità istituzionali dell’Ateneo e sia salvaguardato in viaprioritaria lo svolgimento delle ordinarie attività universitarie. Non possonoessereconcessispaziperiniziativeacaratterepolitico.Neicasicontemplatidalpresente comma gli spazi universitari sono concessi esclusivamente a titoloonerososecondoletariffecontenutenelRegolamentoprevistoalcomma1,fattesal lve eeccezionidicuialsuccessivocomma4.
3. Isoggettipubblicioprivatiinteressatiadottenerel’autorizzazioneall’usotemporaneodispazidell’Ateneodevonorivolgererichiestaformaleseguendolemodalità e i termini specificati nel predetto Regolamento. In caso diaccoglimento della richiesta il soggetto è chiamato a sottoscrivere appositocontrattoperlaconcessioned’uso.Laconcessioneinusodeglispaziedeilocalidell’U iversitàcomportailrispettoeilcorrettousodeglistessiedegliarredieattr z
ne zatureindotazionedapartedelsoggettoutilizzatore.
4. Incasiparticolariemotivati, l’usotemporaneodeglispaziuniversitaridaparte di soggetti esterni può in via eccezionale essere autorizzato a titologratuito o previo rimborso delle spese secondo le disposizioni impartitedall’appositoRegolamento.
Articolo57Usode ogodell’Università
1. Il logo dell'Università riproduce un'immagine di Minerva, a
rappresentazione della Sapienza, collocata sullo sfondo della Cà Granda, unodegli difici più caratteristici della città di Milano, e circondata dalla scritta"Unive
ll
e
di ser izio, le quali sono tenute ad avvalersene in relazione alle loro attivitàistituz
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vionali.
3. L'autorizzazioneall'utilizzodel logodell'Universitàper inviti,manifestiealtro materiale riferito ad attività organizzate dalle strutture universitarie incollaborazione con altri enti pubblici o privati, purché connesse con le finalitàistituzionali dell'Ateneo, è concessa dal Rettore, in connessione, quando se neverifichino le circostanze, con l'applicazione delle norme, di cui al precedentearticolo,sull'usodeglispaziuniversitari.IlRettorepuòautorizzarel’usodellogoancheinrelazioneadattività,attiodoperenongestitidirettamentedall’Ateneo,ma ai quali l’Ateneo partecipi in maniera determinante per il tramite dellepropriestrutture,allequalicompeteformularelarichiesta.4. L'usodelnomeedel logodell'Università in funzionediattivitàsvolteda
strutture dell'Ateneo in collaborazione con soggetti esterni non richiedel'autorizzazione preventiva del Rettore, quando dette attività derivino daaccordiapprovatidaicompetentiOrganidigovernodell'Università.
5. L'Università può altresì utilizzare il proprio logo autonomamente o incollaborazione con altri soggetti, ovvero concederne temporaneamente l'uso aterzi, per contrassegnare beni e oggetti da distribuire anche con finalitàcommercialiedi lucro. Irelativiaccordidicollaborazionee/odiconcessioneaterzi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e devono contenerecondizioni che garantiscano un adeguato rientro economico a vantaggio delbilanc riouniversita io.
6. L'eventuale utilizzo a scopo pubblicitario da parte di terzi del nome
dell'Università e di singole strutture universitarie ovvero di singole struttureuniversitarie, con o senza il parallelo uso del logo della stessa, può essereconsentitodalConsigliodiamministrazionesecondo lenormeprevistedaunospecificoRegolamento,approvatodallostessoConsiglio,cheprevedaletipologiee l'entità dei relativi compensi a vantaggio del bilancio universitario. Laconcessione è comunque deliberata solo a condizione che non ne derivinocum ento albuonnomeeall'immaginedell'Università.
7. E’ di esclusiva pertinenza dell’Ateneo l’uso, per ragioni particolari, deiloghi precedentemente adottati, come formalizzati nelle previgenti normeregolamentari.
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Articolo58A tt eivitàculturali,sociali ricreative
1. In applicazione dell'articolo 10 dello Statuto, l'Ateneo promuove e
favorisce, ai sensi della normativa in vigore, per il tramite di circoli e libereassociazionididipendentidell’Universitàregolarmentecostituiti,losvolgimentodiattivitàculturali,sportive,socialiericreativeinfavoredelpropriopersonalemediante l'apporto di specifiche risorse previste nel bilancio universitario. Leiniziative finanziate con fondi dell’Ateneo devono essere rivolte, senza alcunadistinzione,alcomplessodelpersonalecomedefinitonelRegolamentoprevistoals cc m u essivocom a 3.
2. I circoli e le libere associazioni di dipendenti devono operare come
associazioni senza fine di lucro. L’impegno di coloro che vi collaborano deveessere gratuito e, fatto salvo il rimborso di specifiche spese, ai sensi delRegolamentodicuialcomma3,nondevegravaresuifinanziamentiassegnatiavalere sul bilancio universitario per l’organizzazione e la realizzazione delleatt it iv àin questione.
3. Le risorse messe a disposizione dall’Ateneo per le finalità di cui al
presente articolo sono utilizzate secondo le modalità stabilite da un appositoRegolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senatoaccademico,sullabasedegliaccordiraggiunticonleorganizzazionisindacaliinsede di contrattazione decentrata e di concerto con le associazioni previste aiprecedenticommi.Leproposteavanzatedallaodallestruttureassociativesonovagliate da un’apposita Commissione nominata dal Rettore, i cui componentiono individuati nell’ambito del Consiglio di amministrazione. L’assegnazioneeifinsd anziamentièdispostacondecretodellostessoRettore.
4. Inconformitàallanormativa invigore, l’Universitàpromuovee favorisceiniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studentidell’Ateneo, e rivolte, senza alcuna distinzione, alla generalità degli studenti,mediante l’apportodispecificherisorsestanziateannualmentedalConsigliodiamministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio. Con appositoRegolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senatoaccademico, sono stabiliti i requisiti per poter accedere ai finanziamenti inquestioneedisciplinatelemodalitàconlequaliglistessisonoconferiti.
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Art.59Normetransitorieefinali
1. lpresenteRegolamentoentrainvigoreneiterminiindicatiall’articolo14I
delloStatuto.
2. L’Ateneo e le sue strutture sono tenute ad uniformarsi al presenteRegolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, fatto salvo quantodiv ser amentedispostoperspecifichesituazionineipertinentiarticoli.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti, anche regolamentari, adottati in
onseguenzadiprocedureposteinessereinapplicazionedinormeapprovateiniaanticipatadaicompetentiOrganiqualistralcidellostessoRegolamento.cv