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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009 PARTE PRIMA _________________________ Leggi e regolamenti regionali _________________________ REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1 “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regola- menti regionali; Visto il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trat- tato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Rego- lamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.214 del 9/08/2008) e il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987; Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attua- tivi della legge; Visto il Regolamento Regionale 26 giugno 2008 n. 9; Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2322 del 28.11.2008 di adozione del Regolamento; EMANA Il seguente Regolamento: TITOLO I (Disposizioni generali) Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dal- l’obbligo di notificazione preventiva alla Commis- sione Europea, nei settori ammissibili a finanzia- mento nell’ambito del FESR con esclusione del set- tore turismo e di seguito specificati: a. aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese; b. aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI; c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese; d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevola- zione; e. aiuti ai programmi di investimento pro- mossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali. 2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori: a. pesca e acquacoltura; b. costruzione navale; c. industria carboniera; d. siderurgia; e. fibre sintetiche. 3. Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agri- coltura e allevamento) dei prodotti di cui all’alle- gato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte 4

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

PARTE PRIMA

_________________________Leggi e regolamenti regionali_________________________

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio2009, n. 1

“Regolamento generale dei regimi di aiuto inesenzione”.

IL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così comemodificato dalla legge costituzionale 22 novembre1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidentedella Giunta Regionale l’emanazione dei regola-menti regionali;

Visto il trattato istitutivo della Comunitàeuropea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiutidi Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trat-tato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Rego-lamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 dellaCommissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedell’Unione europea L.214 del 9/08/2008) e ilRegolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del2 luglio 1987;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004,n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che,all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attua-tivi della legge;

Visto il Regolamento Regionale 26 giugno 2008n. 9;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2322 del28.11.2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

TITOLO I(Disposizioni generali)

Articolo 1(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i regimidi aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dal-l’obbligo di notificazione preventiva alla Commis-sione Europea, nei settori ammissibili a finanzia-mento nell’ambito del FESR con esclusione del set-tore turismo e di seguito specificati:

a. aiuti agli investimenti iniziali alleMicroimprese e alle Piccole imprese;

b. aiuti agli investimenti in ricerca per lePMI;

c. aiuti alle PMI per servizi di consulenzaper l’innovazione delle imprese;

d. aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi diPMI per Programmi Integrati di Agevola-zione;

e. aiuti ai programmi di investimento pro-mossi da Grandi Imprese, da concedereattraverso i Contratti di ProgrammaRegionali.

2. Il presente Regolamento non si applica aiseguenti settori:

a. pesca e acquacoltura;b. costruzione navale;c. industria carboniera;d. siderurgia;e. fibre sintetiche.

3. Il presente Regolamento non si applica alleattività connesse con la produzione primaria (agri-coltura e allevamento) dei prodotti di cui all’alle-gato I del Trattato; si applica alla trasformazione ealla commercializzazione di prodotti agricoli,esclusa la trasformazione e commercializzazionedei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte

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5Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3,paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/871.

4. Il presente Regolamento non si applica aiseguenti tipi di aiuti:

a. aiuti a favore di attività connesse con l’e-sportazione verso paesi terzi o Statimembri, ossia aiuti erogati in funzione deiquantitativi esportati, con la costituzionee gestione di una rete di distribuzione ocon altre spese correnti attinenti all’atti-vità di esportazione;

b. aiuti subordinati all’impiego preferen-ziale di prodotti interni rispetto a prodottid’importazione.

5. La gestione delle singole misure agevolativedi cui al primo comma è di competenza dellaRegione - Assessorato allo Sviluppo Economico edalla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata,in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche dasoggetti intermediari in possesso dei necessarirequisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nelrispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 2(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni dicui al presente Regolamento sono le imprese cherealizzano gli investimenti previsti dall’articolo 1,comma 1 del presente Regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, le impresevengono classificate di piccola, media o grandedimensione sulla base della Raccomandazione dellaCommissione europea 2003/361/CE del 6 maggio20032.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di pre-sentazione della domanda di agevolazione, devono:

a. essere regolarmente costituiti ed iscrittinel Registro delle Imprese;

________1 Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.2 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

b. essere nel pieno e nel libero esercizio deipropri diritti, non in liquidazione volon-taria e non sottoposti a procedure concor-suali;

c. essere operativi alla data di presentazionedelle domande di agevolazione;

d. non rientrare tra coloro che hanno rice-vuto e, successivamente, non rimborsatoo depositato in un conto bloccato, gli aiutiindividuati quali illegali o incompatibilidalla Commissione Europea;

e. operare nel rispetto delle vigenti normeedilizie ed urbanistiche, del lavoro, sullaprevenzione degli infortuni e sulla salva-guardia dell’ambiente, con particolareriferimento agli obblighi contributivi;

f. non essere stati destinatari, nei sei anniprecedenti la data di presentazione delladomanda di agevolazione di provvedi-menti di revoca di agevolazioni pubblichead eccezione di quelli derivanti da rinunceda parte delle imprese;

g. aver restituito agevolazioni erogate per lequali è stata disposta dall’Organismocompetente la restituzione;

h. non trovarsi in condizioni tali da risultareun’impresa in difficoltà così come defi-nita dagli Orientamenti comunitari sugliaiuti di Stato per il salvataggio e la ristrut-turazione delle imprese in difficoltà3;

4. Le condizioni di ammissibilità alla candida-tura, ad eccezione del mutamento di classificazionedell’impresa beneficiaria, devono perdurare sinoalla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sonoobbligati ad apportare un contributo finanziario parialmeno al 25% dei costi ammissibili, o attraversorisorse proprie ovvero mediante finanziamentoesterno, in una forma priva di qualsiasi tipo disostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo delmantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni,dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione siintende la data relativa all’ultimo titolo di spesaammissibile.

________3 Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

Articolo 3(Criteri di selezione degli interventi)

1. Gli investimenti da agevolare devono essereselezionati tenuto conto dei criteri applicati dallaRegione per l’attuazione delle linee d’intervento delProgramma Operativo Regionale FESR 2007 -2013, così come approvati a norma della lettera a)dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11.07.20064, avutoriguardo a quanto ulteriormente specificato neititoli che seguono.

Articolo 4(Aiuti individuali)

1. Il presente Regolamento non si applica agliaiuti individuali che superano le seguenti soglie:

a. aiuti agli investimenti in favore dellePMI: 7,5 milioni di euro per impresa perprogetto di investimento;

b. aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e pergli studi di fattibilità:b1) se il progetto è prevalentemente di

ricerca industriale: 10 milioni di europer impresa per progetto/studio di fat-tibilità;

b2) se il progetto è prevalentemente disviluppo sperimentale: 7,5 milioni dieuro per impresa per progetto/studiodi fattibilità;

c. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2milioni di euro per impresa per progetto;

d. aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2milioni di euro per impresa per progetto;

e. aiuti in favore di grandi progetti di inve-stimento, qualora l’importo complessivodegli aiuti di ogni provenienza superi il75% del massimale di aiuto che potrebbericevere un investimento con spesaammissibile di 100 milioni di euro, appli-cando il massimale standard di aiuto invigore per le grandi imprese nellaRegione, previsto dagli Orientamenti inmateria di aiuti di Stato a finalità regio-nale 2007-2013 (2006/C 54/08)5.

________4 Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.5 Pubblicati in GUCE C 54/13 del 4.3.2006.

Articolo 5(Localizzazione)

1. Le iniziative agevolabili con il presenteRegolamento devono essere riferite a unità localiubicate nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle connesseagli investimenti agevolati, in attivi materiali e inattivi immateriali, e descritte nei titoli che seguono.

2. Non sono comunque ammissibili:a. le spese notarili e quelle relative a im-

poste e tasse;b. le spese relative all’acquisto di scorte;c. le spese relative all’acquisto di macchi-

nari ed attrezzature usati;d. i titoli di spesa regolati in contanti;e. le spese di pura sostituzione;f. le spese di funzionamento in generale;g. le spese in leasing;h. tutte le spese non capitalizzate; i. le spese sostenute con commesse interne

di lavorazione, anche se capitalizzate edindipendentemente dal settore in cuiopera l’impresa;

j. i titoli di spesa nei quali l’importo com-plessivo dei beni agevolabili sia inferiorea 500,00 euro.

Articolo 7(Modalità di rendicontazionee riconoscimento della spesa)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare daatti giuridicamente vincolanti (contratti, lettered’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggettodella prestazione, il suo importo, la sua pertinenzaal progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specia-listica, queste devono essere effettuate da soggetti,pubblici e privati, che siano tecnicamente organiz-zati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibiliprestazioni occasionali.

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7Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

3. L’IVA può costituire una spesa ammissibilesolo se essa è realmente e definitivamente sostenutadal singolo destinatario. L’IVA che può essere inqualche modo recuperata, non può essere conside-rata ammissibile anche se essa non è effettivamenterecuperata dal beneficiario finale o dal singolodestinatario. Quando il beneficiario finale o il sin-golo destinatario è soggetto ad un regime forfetarioai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sul-l’IVA6, l’IVA pagata è considerata recuperabile aifini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certifi-cazione di spesa dovrà essere allegata attestazione,rilasciata dal legale rappresentante o da persona dele-gata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemiforniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:

a. sono state adempiute tutte le prescrizionidi legge regionale e nazionale ed in parti-colare quelle in materia fiscale;

b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e lenorme comunitarie vigenti tra cui, adesempio, quelle riguardanti gli obblighi inmateria di informazione e pubblicità,quelli in materia di sicurezza dei luoghi dilavoro, d’impatto ambientale, di pariopportunità e di inclusione delle categoriesociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, perti-nente e congrua, ed è stata effettuata entroi termini di ammissibilità previsti dalbando o avviso;

d. non sono state ottenute riduzioni e/odeduzioni I.V.A. sulle spese sostenute(ovvero sono state ottenute, su quali spesee in quale misura);

e. non sono stati ottenuti né richiesti ulte-riori rimborsi, contributi ed integrazionidi altri soggetti, pubblici o privati, nazio-nali, regionali, provinciali e/o comunitari(ovvero sono stati ottenuti o richiesti,quali e in quale misura);

f. (solo per la certificazione di spesa finale)il completamento delle attività progettualiè avvenuto nel rispetto degli obiettivi diprogetto e di misura prefissati.

________6 Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesaeffettivamente sostenuta dal soggetto destinatariodell’aiuto devono essere disponibili per le attività diverifica e controllo.

Articolo 8(Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamentoconcessi per un programma di investimento nonsono cumulabili con nessuna altra agevolazione acarico del bilancio regionale, statale o comunitario,ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regola-mento CE n. 1998/20067 della Commissione, fattaeccezione per quanto eventualmente previsto inmateria di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qual-siasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costiindividuabili.

Articolo 9(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L’impresa beneficiaria del contributo hal’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque)anni dall’erogazione del contributo a qualsivogliarichiesta di controlli, di informazioni, di dati, didocumenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rila-sciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti inter-mediari, si riserva di svolgere verifiche e controlliin qualunque momento e fase della realizzazionedegli interventi ammessi all’agevolazione, ai finidel monitoraggio dell’intervento, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche dafunzionari dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.

Articolo 10(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si appli-cano le seguenti definizioni:________7 Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

a. Microimpresa: un’impresa che occupameno di 10 persone e realizza un fatturatoannuo oppure un totale di bilancio annuonon superiori a 2 milioni di euro8;

b. Piccola impresa: un’impresa che occupameno di 50 persone e realizza un fatturatoannuo o un totale di bilancio non superioria 10 milioni di euro9;

c. Media impresa: un’impresa che occupameno di 250 persone, il cui fatturatoannuo non supera i 50 milioni di eurooppure il cui totale di bilancio non superai 43 milioni di euro10;

d. Grande impresa: un’impresa che nonrientra nella definizione di piccola emedia impresa11;

e. Unità locale: impianto o corpo di impianticon ubicazione diversa da quella della sedeprincipale o della sede legale, in cui si eser-citano una o più attività dell’impresa12;

f. Investimento iniziale: investimento inattivi materiali e immateriali relativo allacostruzione di un nuovo stabilimento,all’estensione di uno stabilimento esi-stente, alla diversificazione della produ-zione di uno stabilimento esistentemediante prodotti nuovi aggiuntivi o alcambiamento fondamentale del processoproduttivo; ovvero l’acquisizione di attividirettamente connessi con uno stabili-mento, nel caso in cui lo stabilimento siastato chiuso o sarebbe stato chiuso qualoranon fosse stato rilevato e gli attivi venganoacquisiti da un investitore indipendente13;

g. Attivi materiali: attivi relativi a terreni,immobili, impianti/macchinari14;

h. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasfe-rimenti di tecnologia mediante l’acquisto didiritti di brevetto, licenze, know - how oconoscenze tecniche non brevettate15;

________8 Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla

GUCE L 124 del 20.05.2003.9 Vedi nota precedente;10 Idem.11 Idem.12 Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del

07.02.1990.13 Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato

sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.14 Vedi nota precedente.15 Idem.

i. Soggetto finanziatore: una delle Banchedi cui all’articolo 13 del Decreto Legisla-tivo 1° settembre 1993, n. 385 alla qualel’interessato chiede il finanziamento;

j. Preammortamento: periodo iniziale, pre-visto contrattualmente, successivo alla sti-pula di un prestito bancario ed alla sua ero-gazione, durante il quale il soggetto finan-ziato procede al pagamento degli interessi,ma non rimborsa ancora il capitale;

k. Soggetto intermediario: qualsiasi orga-nismo o servizio pubblico o privato cheagisce sotto la responsabilità dell’Asses-sorato allo Sviluppo Economico e all’In-novazione Tecnologica e che svolga man-sioni per conto dello stesso nei confrontidei beneficiari che attuano le operazioni;

l. Organismo di ricerca: un ente, quale un’u-niversità o un istituto di ricerca, indipen-dentemente dal suo statuto giuridico (didiritto pubblico o privato) o dalle sue fontidi finanziamento, la cui finalità principaleconsiste nello svolgere attività di ricercafondamentale, di ricerca industriale o disviluppo sperimentale e nel diffonderne irisultati, mediante l’insegnamento, la pub-blicazione o il trasferimento di tecnologie;tutti gli utili che esso realizza sono intera-mente reinvestiti in dette attività, nella dif-fusione dei loro risultati o nell’insegna-mento. Le imprese in grado di esercitareun’influenza su un simile organismo, adesempio in quanto suoi azionisti omembri, non godono alcun accesso prefe-renziale alle capacità di ricerca del mede-simo né ai risultati prodotti16;

m. Ricerca industriale: la ricerca pianificata ole indagini critiche miranti ad acquisireconoscenze e competenze nuove per met-tere a punto nuovi prodotti, processi o ser-vizi o permettere un notevole migliora-mento dei prodotti, processi o servizi esi-stenti. Essa comprende la creazione dicomponenti di sistemi complessi, neces-saria ai fini della ricerca industriale, inparticolare per la validazione di tecnologiegeneriche, ad esclusione dei prototipi17;

________16 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di

ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicatain GUCE C 323 del 30.12.2006.

17 Vedi nota precedente.

8

9Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

n. Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, lacombinazione, la strutturazione e l’uti-lizzo di conoscenze e capacità esistenti dinatura scientifica, tecnologica, commer-ciale e altro, allo scopo di produrre piani,progetti o disegni per prodotti, processi oservizi nuovi, modificati o migliorati.Può, inoltre, trattarsi di altre attività voltealla definizione concettuale di nuovi pro-dotti, processi e servizi e alla relativa pro-gettazione e documentazione. Tali attivitàpossono comprendere l’elaborazione diprogetti, disegni, piani e altra documenta-zione, che non siano destinati a uso com-merciale18. Rientrano nello sviluppo spe-rimentale la realizzazione di prototipi uti-lizzabili per scopi commerciali e di pro-getti pilota, destinati ad esperimenti tec-nologici ovvero commerciali, quando ilprototipo è necessariamente il prodottocommerciale finale ed il suo costo di fab-bricazione è troppo elevato per poterlousare soltanto a fini di dimostrazione e diconvalida. L’eventuale, ulteriore sfrutta-mento di progetti di dimostrazione o diprogetti pilota a scopo commerciale com-porta la deduzione dei redditi così gene-rati dai costi ammissibili;

o. Studi di fattibilità tecnica: studi prelimi-nari per la preparazione di progetti diricerca industriale e/o di sviluppo speri-mentale;

p. Certificazione EMAS: certificazione delsistema di gestione ambientale secondo ilRegolamento CE n. 761 del 19 marzo200119;

q. Certificazione Ecolabel: marchio di qua-lità ecologica secondo il Regolamento CEn. 1980 del luglio 200020;

r. Certificazione ISO 14001: certificazionedel sistema di gestione ambientaleconforme alla normativa internazionaleISO 14001;

s. Certificazione SA 8000: certificazione delsistema di gestione etica conforme allanormativa internazionale SA 8000;

________18 Idem.19 Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.20 Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000.

t. Grande progetto di investimento: investi-mento iniziale in attivi con una spesaammissibile superiore a 50 milioni dieuro, calcolata ai prezzi e ai tassi dicambio correnti alla data di concessionedell’aiuto. Onde evitare che venga artifi-ciosamente suddiviso in sottoprogetti, ungrande progetto di investimento verràconsiderato unico qualora l’investimentoiniziale sia effettuato da una o più impresenell’arco di un triennio e consista di ele-menti di capitale fisso combinati in modoeconomicamente indivisibile21.

TITOLO II(Aiuti agli investimenti iniziali

alle microimprese e alle piccole imprese)

Articolo 11(Oggetto e finalità)

1. Le imprese di piccola dimensione e lemicroimprese rappresentano oltre il 95% del totaledelle imprese pugliesi.

2. E’ indubbio il ruolo determinante svolto dadette imprese nella creazione di posti di lavoro ed illoro contributo alla stabilità sociale ed al dina-mismo economico dei territori in cui operano.

3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato daimperfezioni del mercato e da difficoltà nell’ac-cesso al credito.

4. Alla luce di tali considerazioni, si intendefacilitare lo sviluppo delle loro attività economicheprevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo dinotificazione, in quanto coerente con il Regola-mento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 dellaCommissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008), chedichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

________21 Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato

sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

mercato comune in applicazione degli articoli 87 e88 del trattato (“Regolamento generale di esenzioneper categoria”).

Articolo 12(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni progettidi investimento iniziale, di importo minimo pari aeuro 30.000,00, destinati:

a. alla creazione di una nuova unità produt-tiva;

b. all’ampliamento o ammodernamento diuna unità produttiva esistente;

c. alla diversificazione della produzione diuna unità produttiva in nuovi prodottiaggiuntivi;

d. a un cambiamento fondamentale del pro-cesso di produzione complessivo di unaunità produttiva.

Articolo 13(Forma e intensità delleagevolazioni concedibili)

1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costiammissibili del progetto, non potrà superare:

a. Il 40% per le microimprese;b. Il 30% per le piccole imprese.

2. L’aiuto sarà erogato in forma di contributo inconto interessi a valere su un finanziamento erogatoda un Soggetto Finanziatore.

3. Il contributo in conto interessi viene ricono-sciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni,rilevato alla data di stipula del finanziamento, daparte del Soggetto Finanziatore, sulla pagina ISDA -FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell’1%. Talecontributo, che sarà calcolato sulla base di un pianodi ammortamento “francese a rate costanti seme-strali”, non potrà essere superiore al tasso effettiva-mente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completocarico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto interessi comprenderàl’eventuale preammortamento per una durata mas-sima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’ac-quisto di macchinari, attrezzature, brevetti elicenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinatiall’ampliamento e/o all’ammodernamento dellostabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del con-tratto di finanziamento, il contributo in conto inte-ressi sarà calcolato con riferimento ad una duratamassima del finanziamento (al netto dell’eventualeperiodo di preammortamento) di:

a. sette anni per i finanziamenti destinati allacreazione, all’ampliamento e/o all’ammo-dernamento dello stabilimento;

b. quattro anni per i finanziamenti destinatiall’acquisto di macchinari, attrezzature,brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedentesaranno calcolate, indipendentemente dall’ammon-tare del progetto ammissibile, su un importo finan-ziato massimo di:

a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;b. euro 700.000,00, in caso di piccole

imprese.

8. Alle microimprese - con esclusivo riferi-mento agli investimenti in nuovi macchinari edattrezzature - potrà essere erogato un contributoaggiuntivo in conto impianti che non potrà esseresuperiore al 10% dell’investimento e all’importomassimo di euro 15.000,00.

Articolo 14(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per:a. acquisto del suolo aziendale e sue siste-

mazioni entro il limite del 10% dell’im-porto dell’investimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;c. infrastrutture specifiche aziendali;d. acquisto di macchinari, impianti e attrez-

zature varie, nuovi di fabbrica, ivi com-presi quelli necessari all’attività di rappre-sentanza, nonché i mezzi mobili stretta-

10

11Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

mente necessari al ciclo di produzione oper il trasporto in conservazione condizio-nata dei prodotti, purché dimensionatiall’effettiva produzione, identificabili sin-golarmente ed a servizio esclusivo dell’u-nità produttiva oggetto delle agevola-zioni; per il settore dei trasporti sonoescluse le spese relative all’acquisto dimateriale di trasporto;

e. acquisto di programmi informatici com-misurati alle esigenze produttive e gestio-nali dell’impresa;

f. trasferimenti di tecnologia mediante l’ac-quisto di diritti di brevetto e licenze, con-nessi alle esigenze produttive e gestionalidell’impresa.

2. In caso di acquisto di un immobile, sonoammissibili esclusivamente i costi di acquisto daterzi, purché la transazione sia avvenuta a condi-zioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e didirezione lavori sono ammissibili nel limite del 5%dell’investimento.

Articolo 15(Modalità di ammissione

e di erogazione dell’agevolazione)

1. La domanda di agevolazione deve essere pre-sentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all’inoltrodella domanda alla Regione, dopo aver procedutoalla verifica della conformità della domanda di age-volazione alle disposizioni del presente Titolo.

3. La Regione procede all’istruttoria tecnica,economica e finanziaria, con particolare riferimentoalla redditività, alle prospettive di mercato e alpiano finanziario derivante dalla gestione, accertala pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi,l’agevolabilità dell’iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni,la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Eco-nomico ed alla Innovazione Tecnologica potràavvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del

quale la Giunta Regionale definirà composizione efunzioni.

5. La Regione provvede periodicamente, rispet-tando l’ordine cronologico di ricezione delledomande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopoaver acquisito l’eventuale parere del Comitato Tec-nico Regionale, all’ammissione ad agevolazionedelle iniziative istruite positivamente, nei limitidelle risorse finanziarie disponibili, comunicando ilprovvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finan-ziatori.

6. Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione dellacomunicazione di cui al precedente comma, ciascunSoggetto Finanziatore deve trasmettere allaRegione apposita comunicazione di avvenuta con-cessione del finanziamento.

7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalladocumentata conclusione dell’investimento, inoltraalla Regione la richiesta di erogazione del contri-buto unitamente alla seguente documentazione:

a. il contratto di finanziamento;b. la documentazione attestante l’avvenuta

erogazione del finanziamento;c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed

annullati;d. copia delle autorizzazioni amministrative

eventualmente necessarie allo svolgi-mento dell’attività.

8. La Regione, verificata la corrispondenza delladocumentazione ricevuta rispetto all’investimentoammesso, provvede alla erogazione in unica solu-zione all’impresa del contributo in conto interessiattualizzato al medesimo tasso con cui è calcolatal’agevolazione ai sensi dell’articolo 13, comma 3.

9. L’eventuale contributo in conto impianti, cal-colato nella misura indicata al l’articolo 13, comma8, del presente Regolamento è erogato anch’essoall’impresa in unica soluzione contestualmenteall’erogazione di cui al comma precedente.

10. Qualora la gestione dell’attività di cui aicommi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a sog-getti intermediari, detti soggetti verificata la docu-mentazione finale di spesa dovranno redigere unarelazione sullo stato finale del programma di inve-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

stimento, che evidenzi il raggiungimento degliobiettivi previsti dal programma nonché l’ammissi-bilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

Articolo 16(Modifiche e variazioni)

1. Non sono ammesse modifiche e variazioni alprogramma così come agevolato.

2. Non sono considerate modifiche e variazioni:a. modifiche dell’identità del fornitore

rispetto a quella indicata in fase istrut-toria;

b. sostituzioni o modifiche di macchinari edattrezzature, nei limiti della spesa origina-riamente prevista, che non alterano la fun-zionalità dei singoli beni di investimento;

c. con riferimento alle spese per operemurarie, fermo restando il programmacostruttivo presentato in fase istruttoria,variazioni di costi relativi alle voci pre-viste dal computo metrico.

3. Eventuali variazioni in aumento dell’ammon-tare degli investimenti rispetto alla comunicazione dicui all’articolo 15, comma 5, del presente Regola-mento non potranno comportare, in nessun caso,aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 17(Revoche)

1. Si procederà alla revoca delle agevolazioninei seguenti casi:

a. l’avvenuta deliberazione del finanzia-mento non sia comunicata dal SoggettoFinanziatore alla Regione entro il terminedi cui all’articolo 15, comma 6, del pre-sente Regolamento;

b. l’investimento non sia completato entro12 mesi dalla comunicazione di cui all’ar-ticolo 15, comma 5;

c. la richiesta di erogazione del contributosia inoltrata oltre il termine di cui all’arti-colo 15, comma 7;

d. risultino violate le disposizioni di cui allalegge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006

(Disciplina in materia di contrasto allavoro non regolare);

e. le imprese non risultino in regola con lenorme vigenti in materia di sicurezzadegli ambienti di lavoro nonché conquanto previsto dalla legge n. 68 del 12marzo 1999 (Norme per il diritto al lavorodei disabili);

f. l’impresa richiedente non dimostri diessere in regola con il versamento dellequote ai fondi paritetici di sostegno al red-dito in caso di crisi aziendali, eventual-mente istituiti dalla contrattazione del set-tore economico di riferimento;

g. gli attivi materiali o immateriali oggettodi agevolazione vengano distolti dall’usoprevisto prima di cinque anni dalla data dierogazione del contributo;

h. siano gravemente violate specifichenorme settoriali anche appartenenti all’or-dinamento comunitario.

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativon. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati erisultati indebitamente percepiti dovranno essererestituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferi-mento vigente alla data di stipula del finanziamentoincrementato di 5 punti percentuali per il periodointercorrente tra la data di corresponsione dei con-tributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta perfatti non imputabili all’impresa, i contributi sarannorimborsati maggiorati esclusivamente degli inte-ressi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO III(Aiuti agli investimentiin ricerca per le PMI)

Articolo 18(Oggetto e finalità)

1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono con-tribuire alla crescita economica regionale, raffor-zando la competitività e aumentando l’occupa-zione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle

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13Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

PMI sono della massima importanza, poiché unodegli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelledifficoltà che possono incontrare ad accedere ainuovi sviluppi della ricerca e dell’innovazione.

2. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiutialla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad inve-stire maggiormente nella ricerca e sviluppo, consi-derato che queste spendono in genere solo una per-centuale modesta del loro fatturato in questo tipo diattività.

3. A tal fine si intende facilitare lo sviluppodelle PMI prevedendo il presente aiuto esente dal-l’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88,paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerentecon il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto2008 della Commissione (pubblicato sulla GazzettaUfficiale dell’Unione europea L. 214 del9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato comune in applicazionedegli articoli 87 e 88 del trattato (“Regolamentogenerale di esenzione per categoria”).

4. Il presente regime di aiuto ha come obiettivogenerale quello di sostenere gli investimenti dellePMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnolo-gico, in particolare incentivando la capacità di sti-molare e rafforzare la creazione di migliori collega-menti tra domanda e offerta, il monitoraggio con-tinuo dei bisogni di innovazione delle PMI, ilrafforzamento della collaborazione tra sistema dellaricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la spe-cializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo.

5. Tra gli obiettivi specifici del regime d’aiutova considerata, in particolare, la capacità di accre-scere il contenuto innovativo delle attività e delleproduzioni regionali, di sostenere il mantenimentodel vantaggio competitivo dei settori produttivitradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settoriinnovativi nella composizione del valore aggiuntoregionale.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sonole imprese di media e piccola dimensione - inregime di contabilità ordinaria - in forma singola ocostituite in consorzio.

Articolo19(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Le iniziative ammissibili riguardano leseguenti categorie d’intervento:

a. ricerca industriale;b. sviluppo sperimentale;c. studi di fattibilità tecnica;d. brevetti e altri diritti di proprietà indu-

striale.

2. Lo sviluppo sperimentale comprende la rea-lizzazione di prototipi utilizzabili per scopi com-merciali e di progetti pilota, quando il prototipo ènecessariamente il prodotto commerciale finale e ilsuo costo di fabbricazione è troppo elevato perchéesso sia utilizzato unicamente a fini di dimostra-zione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende lemodifiche regolari o periodiche apportate a pro-dotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,servizi esistenti e altre operazioni in corso, anchequando tali modifiche apportino miglioramenti.

4. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progettidi dimostrazione o di progetti pilota a scopo com-merciale, nel periodo di cui all’articolo 9, comma 1,comporta la deduzione dei redditi così generati daicosti ammissibili.

5. Gli aiuti per i costi connessi con l’otteni-mento e la validazione di brevetti e di altri diritti diproprietà industriale contemplano:

a. tutti i costi sostenuti prima della conces-sione del diritto nella prima giurisdizione,ivi compresi i costi per la preparazione, ildeposito e la trattazione della domanda,nonché i costi per il rinnovo delladomanda prima che il diritto venga con-cesso;

b. i costi di traduzione e altri costi sostenutial fine di ottenere la concessione o la vali-dazione del diritto in altre giurisdizioni;

c. costi sostenuti per difendere la validità deldiritto nel quadro della trattazione uffi-ciale della domanda e di eventuali proce-dimenti di opposizione, anche qualora icosti siano sostenuti dopo la concessionedel diritto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

6. Le agevolazioni di cui al successivo articolo20 saranno calcolate indipendentemente dall’am-montare dell’investimento ammissibile su unimporto finanziato massimo di:

a) 10 Meuro per impresa partecipante per iprogetti di ricerca industriale;

b) 7,0 Meuro per impresa partecipante per iprogetti di sviluppo sperimentale;

c) 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tec-nica per domanda di agevolazione;

d) 0,5 Meuro per i brevetti, per domanda diagevolazione.

7. Qualora un progetto comprenda attività dicui sia alla lettera a) che alla lettera b) del presentearticolo, la domanda di accesso alle agevolazionidovrà specificare in quale categoria le stesse rien-trino.

8. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cuialla lettera a) e/o alla lettera b) realizzati in collabo-razione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulodelle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progettodi ricerca specifico e dei contributi degli organismidi ricerca a beneficio del medesimo progetto, qua-lora costituiscano aiuti, non può essere superioreall’intensità di aiuto applicabile alla singolaimpresa beneficiaria.

Articolo 20(Forma e intensità

delle agevolazioni concedibili)

1. Gli aiuti di cui al presente Titolo possonoessere erogati in forma di contributi in contoimpianti.

2. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costiammissibili del progetto, non può superare:

a) il 70% per le piccole imprese e il 60% perle medie imprese per i progetti di ricercaindustriale;

b) il 45% per le piccole imprese e il 35% perle medie imprese per i progetti di svilupposperimentale;

c) il 75% per gli studi preliminari ad attivitàdi ricerca industriale e il 50% per gli studipreliminari ad attività di sviluppo speri-mentale

d) gli aiuti per i costi connessi con l’otteni-mento e la validazione di brevetti e di altridiritti di proprietà industriale possonoessere agevolati sino all’intensità di aiutoconcessa per le attività di ricerca indu-striale o di sviluppo sperimentale che lihanno originati.

3. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale elo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) delprecedente comma può essere aumentata come segue:

a) una maggiorazione di 15 punti percen-tuali, a concorrenza di un’intensità mas-sima del 75%, può essere applicata neiseguenti casi:a1) se il progetto comporta la collabora-

zione effettiva fra almeno dueimprese indipendenti l’una dall’altra.Si ritiene che esista tale collabora-zione quando:- nessuna impresa sostiene da sola

più del 70% dei costi ammissibilidel progetto di collaborazione;

- il progetto prevede la collabora-zione con almeno una PMI o vienerealizzato in almeno due Statimembri distinti; oppure

a2) il progetto comporta la collaborazioneeffettiva tra un’impresa e un orga-nismo di ricerca e sono riunite leseguenti condizioni:- l’organismo di ricerca sostiene

almeno il 10% dei costi ammissibilidel progetto;

- l’organismo di ricerca ha il diritto dipubblicare i risultati dei progetti diricerca nella misura in cui derivinoda ricerche da esso svolte; oppure

b) nel caso di ricerca industriale, i risultatidel progetto sono ampiamente diffusiattraverso convegni su temi tecnici oscientifici oppure tramite pubblicazioni inriviste tecniche e scientifiche o inseriti inbanche dati di libero accesso (in cui i datidella ricerca, non elaborati, sono in liberaconsultazione) o divulgati tramitesoftware libero o open source.

4. Il subappalto, ai fini del riconoscimento dellamaggiorazione dell’intensità massima di aiuto di

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15Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

cui al comma precedente, non è considerato comeuna collaborazione effettiva.

Articolo 21(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:a) spese di personale (ricercatori, tecnici e

altro personale ausiliario nella misura incui sono impiegati nel progetto diricerca), a condizione che lo stesso siaoperante nelle unità locali ubicate nellaregione;

b) i costi della strumentazione e delle attrez-zature utilizzate per il progetto di ricerca eper la sua durata. Se l’utilizzo della stru-mentazione e delle attrezzature in que-stione ai fini del progetto di ricerca noncopre la loro intera durata di vita, sonoconsiderati ammissibili solo i costi d’am-mortamento corrispondenti al ciclo di vitadel progetto di ricerca, calcolati secondo iprincipi della buona prassi contabile;

c) i costi della ricerca acquisita contrattual-mente da terzi, nonché le competenze tec-niche ed i brevetti acquisiti o ottenuti inlicenza da fonti esterne a prezzi di mer-cato tramite una transazione effettuataalle normali condizioni di mercato e chenon comporti elementi di collusione, cosìcome i costi dei servizi di consulenza e diservizi equivalenti utilizzati esclusiva-mente ai fini dell’attività di ricerca;

d) le ulteriori spese generali direttamenteimputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d’esercizio, inclusi costi deimateriali, delle forniture e di prodotti ana-loghi, direttamente imputabili all’attivitàdi ricerca.

2. Le voci di cui alle lettere d) ed e) nonpotranno eccedere complessivamente il 18% dellespese ammissibili.

3. Tutti i costi ammissibili devono essere impu-tati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

4. Sono ammissibili le spese effettuate a partiredal giorno successivo a quello di presentazionedella domanda di agevolazione.

5. Nell’ambito delle iniziative di sviluppo spe-rimentale sono ammissibili le spese relative allarealizzazione ed al collaudo di prodotti, processi eservizi a condizione che non siano impiegati o tra-sformati in vista di applicazioni industriali o perfinalità commerciali.

Articolo 22(Modalità di ammissione

all’agevolazione)

1. Le domande di agevolazione devono essereredatte secondo gli schemi e le modalità riportate inogni specifico bando o avviso, su apposita moduli-stica predisposta dalla Regione.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente inmateria, alle richieste devono essere allegate leinformazioni antimafia.

3. Qualora la domanda di agevolazione siaviziata o priva di uno o più requisiti disposti dallanormativa vigente e da quelli riportati in ogni speci-fico bando o avviso di candidatura, la domandadeve essere esclusa dalla valutazione tecnico eco-nomica di ammissibilità al finanziamento.

4. Devono essere considerati, inoltre, motivi diesclusione dall’ammissibilità al finanziamento leseguenti condizioni:

a) la trasmissione della domanda di agevola-zione oltre la scadenza prevista nel bandoo avviso;

b) l’incompletezza della domanda, dei docu-menti allegati richiesti, nonché delledichiarazioni sul possesso dei requisitiprescritti e degli impegni conseguenti;

c) la non conformità degli elementi risultantidalla domanda, ovvero la irregolarità dellamedesima in relazione alle disposizionipreviste dalla normativa di riferimento inmateria di dichiarazioni sostitutive;

d) l’utilizzo di modulistica non conforme aquella predisposta dalla Regione.

5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre,per quanto applicabili alle specifiche caratteristichedel progetto e del risultato stesso, la validazione deirisultati conseguiti attraverso lo svolgimento delleattività di seguito riportate:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

a) realizzazione di prototipi e/o dimostratoriidonei a valutare la trasferibilità indu-striale delle tecnologie e sistemi messi apunto;

b) valutazione delle prestazioni ottenibiliattraverso casi applicativi rappresentatividelle specifiche condizioni di utilizzo;

c) verifica di rispondenza alle più severenormative nazionali ed internazionali;

d) valutazione qualitativa e quantitativa deivantaggi ottenibili in termini di affidabi-lità, riproducibilità, sicurezza e bilancioenergetico;

e) valutazione della trasferibilità industrialeanche in termini di rapporto costi - presta-zione e costi - benefici.

Articolo 23(Modalità di selezione dei progetti)

1. La Regione Puglia - Assessorato allo Svi-luppo Economico ed alla Innovazione Tecnologicaeffettua l’esame delle domande di agevolazioneammesse alla fase di valutazione tecnico-economicae finanziaria delle proposte, avvalendosi anche diesperti (qualificati a livello di docente universitarioe ricercatore), che garantiscano indipendenza, altoprofilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e diselezione delle candidature ammissibili a finanzia-mento, sarà effettuata secondo tempi e periodicitàche verranno fissati per ogni azione in specificibandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficialedella Regione, che conterranno altresì i criteri diselezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività diistruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/ointegrazioni, la Regione assegna un congruo tempo,comunque non superiore a trenta giorni, affinché ilsoggetto proponente vi provveda. Trascorso inutil-mente il tempo assegnato, la domanda è esclusadalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata nonammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risultinon positiva, la Regione comunica al soggetto pro-ponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sonoapprovate con determinazione dirigenziale e pubbli-cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 24(Modalità di erogazione

e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto aisoggetti interessati, da parte della Regione Puglia -Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Inno-vazione Tecnologica, in una o più soluzioni sullabase dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito dicontrollo amministrativo - contabile e tecnico dicongruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogatasu specifica richiesta del soggetto beneficiario,previa presentazione di fideiussione bancaria opolizza assicurativa rilasciata da un intermediariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’ar-ticolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° set-tembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totaleo parziale da parte dell’impresa ammessa a contribu-zione, la stessa decade dal relativo beneficio e sipotrà procedere all’ammissione a finanziamento del-l’azienda immediatamente successiva in graduatoria,con le medesime procedure, nei limiti temporali defi-niti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevola-tive, nonché delle risorse ancora disponibili.

Articolo 25(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto presentato in fase di candidaturanon può essere modificato negli obiettivi, attività erisultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini delmantenimento del finanziamento, tutte le variazioniriguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto forni-tore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso acontributo vanno comunicate in modo tempestivoalla Regione, per la preventiva autorizzazione, penail loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limitedel 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione

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17Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

della domanda, il beneficio decade in considera-zione della procedura in essere di tipo concorsualeed al fine di evitare alterazioni al principio dellaparità di condizioni tra le imprese partecipanti almedesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioninon superiori al 10% dei costi relativi alle singolevoci di spesa indicate nel provvedimento di conces-sione delle agevolazioni.

Articolo 26(Revoche)

1. I bandi o avvisi per la presentazione delledomande di agevolazione devono prevedere, tra glialtri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, oveconcesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’in-tervento ammesso a finanziamento, nonrisultino in regola con le norme in materiadi sicurezza degli ambienti di lavorononché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999 (Norme per ildiritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui allalegge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006(Disciplina in materia di contrasto allavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggettodi agevolazione vengano distolti dall’usoprevisto prima di cinque anni dalla data dierogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle age-volazioni non venga ultimato entro i ter-mini previsti dai bandi o avvisi; possonoessere previste proroghe a detti termini,per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate speci-fiche norme settoriali anche appartenentiall’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delledomande di agevolazione possono prevedere ulte-riori condizioni specifiche di revoca parziale etotale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativon. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e

risultati indebitamente percepiti dovranno essererestituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferi-mento vigente alla data di stipula del finanziamentoincrementato di 5 punti percentuali per il periodointercorrente tra la data di corresponsione dei con-tributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta perfatti non imputabili all’impresa, i contributi sarannorimborsati maggiorati esclusivamente degli inte-ressi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO IV(Aiuti per servizi di consulenzaper l’innovazione delle imprese)

Articolo 27(Oggetto e finalità)

1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condi-zioni e le modalità di concessione delle agevola-zioni per programmi di investimento concernentil’acquisizione di servizi di consulenza per l’innova-zione delle imprese e migliorare il posizionamentocompetitivo dei sistemi produttivi locali, specie difronte alla rapida evoluzione del mercato globale.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppodelle PMI prevedendo il presente aiuto esente dal-l’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88,paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerentecon il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto2008 della Commissione (pubblicato sulla GazzettaUfficiale dell’Unione europea L. 214 del9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato comune in applicazionedegli articoli 87 e 88 del trattato (“Regolamentogenerale di esenzione per categoria”).

3. I programmi di investimento concernentil’acquisizione dei servizi di consulenza possonoriguardare i seguenti ambiti di intervento:

a. ambiente;b. responsabilità sociale ed etica;c. internazionalizzazione d’impresa; d. e-business;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sonole imprese di media e piccola dimensione - inregime di contabilità ordinaria - in forma singola ocostituite in consorzio.

Articolo 28(Tipologie di investimento ammissibili)

1. La durata delle attività ammesse a finanzia-mento non potrà essere superiore a 12 mesi.

2. Con riferimento all’ambito “ambiente” pos-sono essere finanziati i seguenti interventi:

a) adozione ex novo di sistemi di gestioneambientale (certificazione EMAS II, ISO14001 ed ECOLABEL);

b) realizzazione di studi di fattibilità volti avalutare i vantaggi economici dell’im-presa derivanti dall’adozione di soluzionitecnologiche ecoefficienti (quali adesempio: tecnologie a minor impattoambientale, azioni di mitigazione, solu-zioni per l’utilizzo efficiente dell’energia,realizzazione di azioni di prevenzione, dimitigazione e recupero dell’inquinamentoda attività produttive).

3. Con riferimento all’ambito “responsabilitàsociale ed etica” possono essere finanziati gli inter-venti riguardanti l’adozione ex novo di sistemi digestione etica e sociale (SA8000).

4. Con riferimento all’ambito “internazionaliz-zazione d’impresa” possono essere finanziati iseguenti interventi:

a) programmi di internazionalizzazionefunzionali al potenziamento della compe-titività del sistema di offerta aziendaleall’estero realizzati attraverso progetti dicollaborazione industriale con partneresteri (quali partnership, joint venture,sfruttamento di brevetti e tecnologie),che possono prevedere servizi di ricercadi partners esteri per la definizione diprogetti di investimento e/o accordi dicollaborazione industriale da realizzarsiall’estero; studi di fattibilità connessi conla valutazione economico-finanziaria,fiscale, legale contrattuale, e di progetta-

zione/ingegnerizzazione di prodotti/pro-cessi inerenti i progetti di investimentoe/o di partnership industriale da realiz-zarsi all’estero; servizi di assistenza tec-nica e di tutoraggio all’impresa nellevarie fasi di implementazione e monito-raggio del programma di internazionaliz-zazione;

b) programmi di marketing internazionalefinalizzati a garantire il presidio stabiledell’impresa nei mercati esteri, che pos-sono prevedere assistenza consulenzialequalificata per la realizzazione di azionisul campo funzionali alla strutturazionedella propria offerta sui mercati esteri,l’introduzione di nuovi prodotti e/omarchi sui mercati esteri frequentati ol’inserimento di prodotti e/o marchi sunuovi mercati esteri, progettazioni di ini-ziative coordinate di promozione e comu-nicazione (in particolare attraverso lacreazione ed il lancio di marchi collet-tivi);

c) partecipazione a fiere e/o ad eventi inter-nazionali, partecipazione ad iniziative dimarketing territoriale a regia regionale.

5. Con riferimento all’ambito e-business pos-sono essere finanziati programmi che prevedanoconsulenze specialistiche per lo sviluppo e la perso-nalizzazione di applicazioni infotelematiche, lagestione e la sicurezza delle transazioni econo-miche su reti telematiche (ad esempio applicazionidi e-commerce, applicazioni business-to-business,ecc.) e per l’integrazione di questa con gli altrisistemi informativi aziendali (ad esempio: gestionemagazzino, vendite, distribuzione, amministra-zione, Business Intelligence, Customer Relation-ship Management).

6. Gli interventi di cui al comma precedentepossono essere finanziati a condizione che il bene-ficiario utilizzi l’agevolazione per acquistare i ser-vizi al prezzo di mercato e, comunque, non supe-riore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il for-nitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, aun prezzo che ne rifletta integralmente i costi mag-giorati di un margine di utile ragionevole).

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19Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

Articolo 29(Forma e intensità

delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la formadi contributi in conto esercizio.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del50% della spesa complessiva ritenuta congrua, per-tinente e valutata ammissibile.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedentesaranno calcolate indipendentemente dall’ammon-tare del programma di investimenti ammissibilecosì come definiti all’articolo 27, comma 3, del pre-sente Regolamento su un importo finanziato mas-simo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni dieuro per domanda di agevolazione.

Articolo 30(Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili a contributo lespese per l’acquisto di servizi di consulenza specia-listica su specifiche problematiche direttamenteafferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire caratterecontinuativo o periodico, non devono essere assicu-rabili dalle professionalità rinvenibili all’interno delsoggetto beneficiario, né essere connessi alle nor-mali spese di funzionamento dell’impresa, come adesempio la consulenza fiscale ordinaria, i serviziregolari di consulenza legale e le spese di pubbli-cità, in conformità a quanto previsto dall’articolo26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto2008 della Commissione (pubblicato sulla GazzettaUfficiale dell’Unione europea L. 214 del9/08/2008).

3. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanzia-mento interventi e spese che abbiano avuto inizioprima della richiesta di agevolazione.

4. La prestazione di consulenza deve essereeffettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organiz-zati ed esperti nello specifico settore di interventorichiesto a beneficio e sulla base di contratti scritticon i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti

abilitati a prestare consulenze specialistiche devonoessere qualificati e possedere specifiche compe-tenze professionali nel settore in cui prestano laconsulenza e devono inoltre essere titolari di partitaIVA. Non sono considerate ammissibili prestazionidi tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di ser-vizi non devono avere alcun tipo di partecipazionereciproca a livello societario. Inoltre, non vienericonosciuta la consulenza specialistica rilasciata daamministratori, soci e dipendenti del soggetto bene-ficiario del contributo nonché di eventuali partner,sia nazionali che esteri.

6. Per l’adozione di sistemi certificati digestione ambientale e sistemi di certificazione eticae sociale, sono ammissibili anche le spese per:

a. consulenze per l’addestramento del per-sonale, nel limite del 20% dell’investi-mento complessivo;

b. costi relativi al rilascio del certificato daparte dell’Ente di certificazione (unica-mente al primo rilascio).

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere edesposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per iservizi di locazione, allestimento e gestione dellostand. Tale incentivo si applica esclusivamente allaprima partecipazione del soggetto beneficiario del-l’aiuto ad una determinata fiera o esposizione, inItalia o all’estero, di particolare rilevanza interna-zionale e non può superare euro 100.000,00 perimpresa.

Articolo 31(Modalità di ammissione

all’agevolazione)

1. La valutazione delle iniziative è diretta averificare il perseguimento degli obiettivi delregime d’aiuto. Le procedure di selezione devonoprevedere l’ammissibilità alle agevolazioni esclusi-vamente delle iniziative che presentano un elevatogrado di validità tecnica, economica e finanziaria,con particolare riferimento alla redditività, alle pro-spettive di mercato e al piano finanziario per lacopertura del fabbisogno finanziario derivante dallagestione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

2. Le domande di agevolazione devono essereredatte secondo gli schemi e le modalità riportate inogni specifico bando o avviso, su apposita moduli-stica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione siaviziata o priva di uno o più requisiti disposti dallanormativa vigente e da quelli riportati in ogni speci-fico bando o avviso di candidatura, la domanda èesclusa dalla valutazione tecnico-economica diammissibilità al finanziamento. Devono essere con-siderati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissi-bilità al finanziamento le seguenti condizioni:

a. la trasmissione della domanda oltre lascadenza prevista nel bando o avviso;

b. l’incompletezza della domanda, dei docu-menti allegati richiesti, nonché delledichiarazioni sul possesso dei requisitiprescritti e degli impegni conseguenti;

c. la non conformità degli elementi risultantidalla domanda, ovvero la irregolaritàdella medesima in relazione alle disposi-zioni previste dalla normativa di riferi-mento in materia di dichiarazioni sostitu-tive;

d. l’utilizzo di modulistica non conforme aquella predisposta dalla Regione.

Articolo 32(Modalità di selezione dei progetti)

1. La Regione Puglia - Assessorato allo Svi-luppo Economico ed alla Innovazione Tecnologicaeffettua l’esame delle domande di agevolazioneammesse alla fase di valutazione tecnico-econo-mica e finanziaria delle proposte.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e diselezione delle candidature ammissibili a finanzia-mento sarà effettuata secondo tempi e periodicitàche verranno fissati per ogni azione in specificibandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficialedella Regione, che conterranno altresì i criteri diselezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività diistruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/ointegrazioni, la Regione assegna un congruo tempo,comunque non superiore a trenta giorni, affinché il

soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutil-mente il tempo assegnato, la domanda è esclusadalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata nonammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risultinon positiva, la Regione comunica al soggetto pro-ponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibilisono approvate con determinazione dirigenziale epubblicate sul Bollettino Ufficiale della RegionePuglia.

Articolo 33(Modalità di erogazione

e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto aisoggetti interessati, da parte della Regione Puglia -Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Inno-vazione Tecnologica, in una o più soluzioni sullabase dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito dicontrollo amministrativo-contabile e tecnico dicongruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogatasu specifica richiesta del soggetto beneficiario,previa presentazione di fideiussione bancaria opolizza assicurativa rilasciata da un intermediariofinanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’ar-ticolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° set-tembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totaleo parziale da parte dell’impresa ammessa a contri-buzione, la stessa decade dal relativo beneficio e sipotrà procedere all’ammissione a finanziamentodell’azienda immediatamente successiva in gradua-toria, con le medesime procedure, nei limiti tempo-rali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misureagevolative, nonché delle risorse ancora disponi-bili.

Articolo 34(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto presentato in fase di candidatura

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21Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

non può essere modificato negli obiettivi, attività erisultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini delmantenimento del finanziamento, tutte le variazioniriguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto forni-tore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso acontributo vanno comunicate in modo tempestivoalla Regione, per la preventiva autorizzazione, penail loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limitedel 20% sul punteggio ottenuto nella valutazionedella domanda, il beneficio decade in considera-zione della procedura in essere di tipo concorsualeed al fine di evitare alterazioni al principio dellaparità di condizioni tra le imprese partecipanti almedesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioninon superiori al 10% dei costi relativi alle singolevoci di spesa indicate nel provvedimento di conces-sione delle agevolazioni.

Articolo 35(Revoche)

1. I bandi o avvisi per la presentazione delledomande di agevolazione devono prevedere, tra glialtri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, oveconcesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’in-tervento ammesso a finanziamento, nonrisultino in regola con le norme in materiadi sicurezza degli ambienti di lavorononché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999, (Norme per ildiritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui allalegge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006(Disciplina in materia di contrasto allavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggettodi agevolazione vengano distolti dall’usoprevisto prima di cinque anni dalla data dierogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle age-volazioni non venga ultimato entro i ter-mini previsti dai bandi o avvisi; possonoessere previste proroghe a detti termini,per casi eccezionali;

e. qualora siano gravemente violate speci-fiche norme settoriali anche appartenentiall’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delledomande di agevolazione possono prevedere ulte-riori condizioni specifiche di revoca parziale etotale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativon. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati erisultati indebitamente percepiti dovranno essererestituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferi-mento vigente alla data di stipula del finanziamentoincrementato di 5 punti percentuali per il periodointercorrente tra la data di corresponsione dei con-tributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta perfatti non imputabili all’impresa, i contributi sarannorimborsati maggiorati esclusivamente degli inte-ressi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO V(Aiuti alle medie impresee ai Consorzi di PMI per

Programmi Integrati di Agevolazione)

Articolo 36(Oggetto e finalità)

1. I programmi d’investimento promossi dallemedie imprese svolgono un ruolo determinantenella creazione di occupazione e costituiscono unfattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condi-zioni e le modalità di concessione delle agevola-zioni per la realizzazione di progetti industriali diimporto complessivo delle spese e dei costi ammis-sibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.

3. Per progetto industriale si intende un’iniziativaimprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/oservizi per la cui realizzazione sono integrati uno opiù investimenti in attivi materiali, investimenti diricerca e investimenti per acquisizione di servizi diconsulenza per l’innovazione delle imprese.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

4. I progetti industriali devono essere promossie presentati da una media impresa che ne assume laresponsabilità ai soli fini della coerenza tecnica edindustriale.

5. Alla data di presentazione della domanda lamedia impresa deve aver approvato almeno duebilanci e nell’esercizio precedente deve aver regi-strato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sonole medie imprese ed, eventualmente, le piccole emedie imprese - in regime di contabilità ordinaria -che realizzano programmi di investimento previstidal progetto industriale di cui al comma 3, associatealla media impresa proponente in forma consortile.

7. Nel caso in cui il progetto industriale pro-posto dalla media impresa preveda la realizzazionedi programmi di investimento di altre PMI nell’am-bito di una compagine consortile costituita o costi-tuenda, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al pro-getto industriale devono essere attive ed aver appro-vato almeno due bilanci alla data di presentazionedella istanza di accesso.

8. Il progetto industriale può indicare la neces-sità di realizzazione di opere infrastrutturali, mate-riali e immateriali, funzionali al medesimo, i cuioneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

Articolo 37(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Nell’ambito del progetto industriale, di cuiall’articolo precedente, l’iniziativa imprenditorialedi competenza della media impresa deve presentarespese ammissibili almeno pari al 50% dell’importocomplessivo del progetto e ciascun programma diinvestimento realizzato da micro, piccole e medieimprese consorziate deve presentare costi ammissi-bili non inferiori a euro 400.000,00.

2. Gli investimenti in “attivi materiali” ammis-sibili possono riguardare:

a. la realizzazione di nuove unità produttive;b. l’ampliamento di unità produttive esistenti;c. la diversificazione della produzione di

un’unità produttiva in nuovi prodottiaggiuntivi;

d. il cambiamento fondamentale del pro-cesso di produzione complessivo di un’u-nità produttiva esistente.

3. Gli investimenti in ricerca ammissibili sonoquelli in ricerca industriale ovvero sviluppo speri-mentale, così come disciplinati dal precedenteTitolo III.

4. Gli investimenti in servizi di consulenzaammissibili per l’innovazione delle imprese sonoquelli descritti e disciplinati nel precedente TitoloIV.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni delpresente Titolo i programmi costituiti da investi-menti di mere sostituzioni.

Articolo 38(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili relative agli investimentiin attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto edalla costruzione di immobilizzazioni, come definitedagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nellamisura necessaria alle finalità del programmaoggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:a. acquisto del suolo aziendale e sue siste-

mazioni entro il limite del 10% dell’im-porto dell’investimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;c. infrastrutture specifiche aziendali;d. acquisto di macchinari, impianti e attrez-

zature varie, nuovi di fabbrica, ivi com-presi quelli necessari all’attività di rappre-sentanza;

e. acquisto di programmi informatici com-misurati alle esigenze produttive e gestio-nali dell’impresa;

f. acquisto di brevetti, licenze, know-how econoscenze tecniche non brevettate con-cernenti nuove tecnologie di prodotti e pro-cessi produttivi, per la parte in cui sono uti-lizzati per l’attività svolta nell’unità pro-duttiva interessata dal programma.

3. Con riferimento ai programmi di ricerca

22

23Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

industriale ovvero sviluppo sperimentale sonoammissibili le spese di cui all’articolo 21 del pre-sente Regolamento.

4. Con riferimento agli investimenti per servizidi consulenza per l’innovazione delle imprese sonoammissibili le spese di cui all’articolo 30 del pre-sente Regolamento.

5. Sono inoltre ammissibili le spese relative astudi preliminari di fattibilità e a consulenze con-nessi al programma di investimenti, ai sensi delRegolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Uffi-ciale dell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008).Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’im-porto complessivo ammissibile per ciascun pro-gramma di investimento fermo restando che la rela-tiva intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalentesovvenzione lordo.

6. Non sono ammesse le spese relative ai beniacquisiti con il sistema della locazione finanziaria oattraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

7. Non sono ammesse, altresì, le spese relativoall’acquisto di mezzi mobili targati.

8. I programmi di investimento devono essereavviati successivamente alla data della comunica-zione della Regione, di cui all’articolo 41, comma 5del presente Regolamento. Si intende quale avviodel programma la data relativa all’inizio dei lavoridi costruzione o quella relativa al primo impegnogiuridicamente vincolante avente ad oggetto unordine di acquisto di impianti, macchinari e attrez-zature. Ai fini dell’individuazione della data diavvio del programma non si tiene conto degli studidi fattibilità.

Articolo 39(Forma e intensità delleagevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la formadi contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui allelettere a), b) e c) dell’articolo 38, comma 2, sonoconcesse nei seguenti limiti:

a. 20% per le medie imprese;b. 25% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui allelettere d), e) ed f) dell’articolo 38, comma 2, nonchédi quelle di cui all’articolo 38, comma 5, sono con-cesse nei seguenti limiti:

a. 40% per le medie imprese;b. 50% per le piccole imprese.

4. Le agevolazioni relative alle spese riguar-danti i programmi di ricerca industriale e svilupposperimentale sono concesse nei limiti di cui all’arti-colo 20.

5. Le agevolazioni relative agli investimenti perservizi di consulenza per l’innovazione alle impresesono concesse nei limiti di cui all’articolo 29.

Articolo 40(Modalità di ammissione

all’agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevo-lazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;b) presentazione progetto definitivo;c) istruttoria della proposta;d) concessione delle agevolazioni;e) attuazione del progetto industriale.

Articolo 41(Fase di accesso)

1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza diaccesso alla Regione. La predetta istanza di accessodeve essere corredata da un documento chedescriva le caratteristiche tecniche ed economichedel progetto industriale, i profili delle imprese coin-volte per la realizzazione dei singoli programmi diinvestimento, l’ammontare e le caratteristiche deglistessi. Inoltre, a corredo dell’istanza di accesso, laRegione potrà richiedere l’ulteriore documenta-zione ritenuta necessaria all’espletamento dell’atti-vità istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione dicui al comma precedente, avvia la fase dell’interlo-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

cuzione con il soggetto proponente, al fine di verifi-care le condizioni di ammissibilità, nonché la prati-cabilità e fattibilità del progetto industriale, anchecon riferimento agli altri eventuali soggetti coin-volti. Particolare attenzione è posta all’impatto delprogetto con riferimento allo sviluppo economicoed occupazionale nei territori di riferimento ed allatempistica di realizzazione del progetto, nonché allasua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate dallaRegione, la Giunta Regionale adotta il provvedi-mento di ammissione della proposta alla fase di pre-sentazione del progetto definitivo ovvero di inam-missibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase dipresentazione del progetto definitivo comportal’accantonamento delle risorse finanziarie da desti-nare alla realizzazione della medesima nell’ambitodella disponibilità assegnata per il finanziamentodelle iniziative previste dal presente Titolo.

5. La Regione comunica ai soggetti proponentil’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Dettacomunicazione contiene, per le sole istanze valutateammissibili, il termine perentorio entro il qualedeve essere presentata la documentazione proget-tuale.

6. Nel caso in cui il progetto industriale pro-posto dalla media impresa preveda la realizzazionedi programmi di investimento di altre PMI nell’am-bito di una compagine consortile, questa, qualoranon sia ancora costituita al momento di presenta-zione dell’istanza di accesso, deve provvedere acostituirsi prima della presentazione del progettodefinitivo di cui all’articolo successivo.

Articolo 42(Presentazione del progetto definitivo)

1. La documentazione progettuale è presentatadal soggetto proponente alla Regione entro il ter-mine perentorio indicato nella comunicazione dicui al comma precedente. Decorso inutilmente taletermine ovvero nel caso in cui la documentazionenon sia completa, la proposta di progetto industrialeè dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituitadalla proposta di progetto industriale, sottoscrittadal legale rappresentante del soggetto proponente edelle eventuali altre imprese beneficiarie, nellaquale devono essere rappresentati compiutamente echiaramente i contenuti del progetto industriale conparticolare riguardo:

a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto ilprofilo economico, industriale, commer-ciale e finanziario;

b. al soggetto proponente ed agli eventualialtri soggetti beneficiari;

c. agli investimenti relativi ai singoli pro-grammi previsti;

d. al piano finanziario di copertura degliinvestimenti, con indicazione dell’am-montare delle agevolazioni richieste, e lerelative previsioni economiche, patrimo-niali e finanziarie.

3. Alla proposta di progetto industriale devono,in particolare, essere allegati:

a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sonoindicati i principali dati e informazioni rela-tivi al soggetto proponente ed al complessodei programmi di investimento proposti;

b) scheda tecnica, nella quale sono indicati iprincipali dati e informazioni relativiall’impresa beneficiaria ed al programmaproposto;

c) documento unico di regolarità contribu-tiva e certificato antimafia ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica n.252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10,rilasciati in data non anteriore al meseprecedente quello di presentazione dellaproposta di progetto industriale;

d) planimetria generale, in adeguata scala,dalla quale risultino la dimensione e con-figurazione del suolo aziendale, dellesuperfici coperte, di quelle destinate aviabilità interna, a verde, disponibili, ecc.Tale planimetria deve essere corredata diopportuna legenda e sintetica tabella rie-pilogativa relativa alle singole superfici.Nel caso di ampliamento, le nuove super-fici devono essere opportunamente evi-denziate rispetto a quelle preesistenti siasulla planimetria che sulle tabelle riepilo-gative;

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25Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

e) principali elaborati grafici relativi a cia-scun fabbricato del programma, in ade-guata scala e debitamente quotati, firmati,a norma di legge, dal progettista e contro-firmati dal legale rappresentante dell’im-presa o suo procuratore speciale;

f) copia degli atti e/o contratti, registrati e/otrascritti, ove previsto, attestanti la pienadisponibilità dell’immobile (suolo e/ofabbricati) nell’ambito del quale vienerealizzato il programma di investimentied idonea documentazione (compresaperizia giurata) attestante il rispetto deivigenti vincoli edilizi, urbanistici e di cor-retta destinazione d’uso dell’immobilestesso;

g) perizia giurata relativa alla conformitàurbanistica ed edilizia degli immobili, dicui alla precedente lettera f), ed all’inesi-stenza di motivi ostativi circa il rilasciodelle necessarie concessioni e/o autoriz-zazioni e alla necessità di eventuali parerie/o nulla osta da parte di amministrazionio enti;

h) dichiarazione dell’impresa beneficiariarelativa alla eventuale esistenza o neces-sità di infrastrutture e disponibilità difonti energetiche funzionali all’attivitàproduttiva prevista;

i) dettaglio degli investimenti previsti, conallegati i relativi preventivi e computimetrici e suddivisione degli stessi percapitolo di spesa e articolazione tempo-rale;

j) dichiarazione di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri del 23maggio 2007, articolo 822, relativa adeterminati aiuti di Stato, dichiaratiincompatibili dalla CommissioneEuropea ;

k) analisi di sostenibilità ambientale;l) informazioni relative all’attività, all’an-

damento economico e alla situazionepatrimoniale del soggetto proponente edei soggetti che realizzano programmi diinvestimento previsti dal progetto indu-striale di cui al comma 3 dell’articolo 36.

________22 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana n. 160 del 12 luglio 2007.

4. Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto costi-tutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciatodalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due esercizied il libro matricola relativi al soggetto proponenteed ai soggetti che realizzano programmi di investi-mento previsti dal progetto industriale di cui alcomma 3 dell’articolo 36. Nel caso di imprese neo-costituite o inattive aderenti a Consorzi, dovrannoessere prodotte informazioni, supportate da idoneadocumentazione, relative all’attività e alla situa-zione patrimoniale dei soci.

5. Nel caso la proposta preveda investimenti dipiù imprese, la documentazione dalle lettere b) a l)del comma 3, nonché quella di cui al comma 4,deve essere presentata da ciascuna impresa.

6. La documentazione deve essere fornita anchesu supporto magnetico.

Articolo 43(Istruttoria delle proposte)

1. La Regione effettua l’istruttoria delle pro-poste, verificando in particolare la fattibilità tec-nica, economica e finanziaria della proposta,nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro un termineperentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare,con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, ladelibera del Soggetto Finanziatore relativo alla con-cessione di un finanziamento a m/l termine finaliz-zato alla completa copertura finanziaria del pro-gramma di investimenti per la parte non copertadalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizza-zioni amministrative necessarie alla realizzazionedell’investimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedereal soggetto proponente eventuali chiarimenti e/ointegrazioni alla documentazione di cui all’articolo42 del presente Regolamento.

4. Al termine dell’istruttoria la Regione comu-nica al soggetto proponente l’esito e le relativemotivazioni in caso di esclusione della proposta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

Articolo 44(Concessione delle agevolazioni)

1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui alcomma precedente, la Regione approva, con delibe-razione della Giunta Regionale, le proposte deter-minando l’importo complessivo delle agevolazionida concedere in favore di ogni singolo programmadi investimento ed individua il termine entro ilquale procedere alla sottoscrizione del disciplinaredi cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente,il dirigente dell’Assessorato allo Sviluppo Econo-mico ed alla Innovazione Tecnologica, il soggettoproponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivonospecifico disciplinare, nel quale sono indicati i reci-proci impegni ed obblighi, in particolare le moda-lità di erogazione delle agevolazioni, le condizioniche possono determinare la revoca delle stesse, gliobblighi connessi al monitoraggio ed alle attività diaccertamento finale dell’avvenuta realizzazione deiprogrammi nonché di controllo ed ispezione, equant’altro necessario ai fini della realizzazione delprogetto industriale.

Articolo 45(Modalità attuative

del progetto industriale)

1. L’erogazione delle agevolazioni è di compe-tenza della Regione Puglia - Assessorato allo Svi-luppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica.A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà allaRegione le richieste di erogazione delle agevola-zioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento ela documentazione finale di spesa nelle forme, neimodi e nei tempi previsti dal disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento,controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’at-tuazione dei progetti.

3. Saranno oggetto di verifica:a. la corrispondenza delle tipologie degli

investimenti in fase di realizzazione conle indicazioni del progetto definitivo;

b. la coerenza delle spese effettuate nei variperiodi di riferimento e dei relativi sistemi

di copertura con quanto definito nel pro-getto definitivo;

c. il conseguimento dei risultati economicied occupazionali attesi dall’iniziativa;

d. la regolarità della documentazioneall’atto della richiesta di erogazione delcontributo.

4. La concessione degli aiuti è effettuata con laprocedura negoziale disciplinata dal decreto legi-slativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni perla realizzazione degli interventi di sostegno pub-blico alle imprese).

Articolo 46(Modifiche e variazioni)

1. Variazioni in aumento dell’ammontare degliinvestimenti rispetto a quanto approvato, dovute aincrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o anuovi investimenti non imputati al programma ori-ginario, non potranno comportare, in nessun caso,aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zonadiversa da quella originariamente prevista dovràessere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifichesostanziali al piano progettuale dovranno essereautorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettaread autorizzazione della Regione tutte quelle modi-fiche che attengono a:

a. condizioni di fornitura degli impianti edelle attrezzature;

b. identità del fornitore diversa da quellaeventualmente indicata nel progetto defini-tivo;

c. modifiche ad impianti, macchinari edattrezzature che, nel limite della spesa ori-ginariamente prevista, non alterano la fun-zionalità dei singoli beni di investimento.

Articolo 47(Revoche)

1. Il disciplinare di cui all’articolo 44 del pre-sente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i

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27Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

seguenti casi di revoca e di restituzione, ove con-cesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’in-tervento ammesso a finanziamento, nonrisultino in regola con le norme in materiadi sicurezza degli ambienti di lavorononché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999, (Norme per ildiritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui allalegge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006(Disciplina in materia di contrasto allavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggettodi agevolazione vengano distolti dall’usoprevisto prima di cinque anni dalla data dierogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle age-volazioni non venga ultimato entro i ter-mini previsti dal disciplinare;

e. qualora siano gravemente violate speci-fiche norme settoriali anche appartenentiall’ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativon. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati erisultati indebitamente percepiti dovranno essererestituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferi-mento vigente alla data di stipula del finanziamentoincrementato di 5 punti percentuali per il periodointercorrente tra la data di corresponsione dei con-tributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta perfatti non imputabili all’impresa, i contributi sarannorimborsati maggiorati esclusivamente degli inte-ressi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VI(Aiuti ai programmi di investimento

promossi da Grandi Impreseda concedere attraverso Contratti

di Programma Regionali)

Articolo 48(Oggetto e finalità)

1. I programmi d’investimento promossi dagrandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori

attività e progetti, rafforzando la competitività el’attrattività dei territori e promuovendo l’occupa-zione.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condi-zioni e le modalità di concessione delle agevola-zioni per la realizzazione di progetti industriali:

a. di importo complessivo delle speseammissibili comprese tra 10 e 50 milionidi euro;

b. di importo superiore a 50 milioni di euro(grande progetto), qualora l’importo com-plessivo degli aiuti di ogni provenienza èinferiore o uguale al 75% del massimaleche potrebbe ricevere un investimento di100 milioni di euro, applicando il massi-male standard applicabile alle grandiimprese nella Regione Puglia, come pre-visto dalla vigente Carta di Aiuti.

3. Per progetto industriale si intende un’inizia-tiva imprenditoriale finalizzata alla produzione dibeni e/o servizi per la cui realizzazione sono neces-sari uno o più investimenti produttivi.

4. I progetti industriali devono essere promossie presentati da una grande impresa che ne assume laresponsabilità ai soli fini della coerenza tecnica eindustriale.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sonole grandi imprese ed, eventualmente, le piccole emedie imprese che realizzano programmi di investi-mento previsti dal progetto industriale di cui alcomma 3.

6. Non sono ammissibili progetti industrialipromossi da più di una grande impresa.

7. Il progetto industriale può indicare la neces-sità di realizzazione di opere infrastrutturali, mate-riali e immateriali, funzionali al medesimo, i cuioneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

8. Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo sonoconformi a tutte le condizioni del Regolamento(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commis-sione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U-nione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

comune in applicazione degli articoli 87 e 88 deltrattato (regolamento generale di esenzione percategoria).

9. Gli aiuti ai grandi progetti di investimento dicui al comma 2 - lett. b) sono oggetto di comunica-zione individuali alla Commissione CE.

Articolo 49(Tipologie di investimento

ammissibili)

1. Nell’ambito del progetto industriale, di cui al3° comma dell’articolo 48, l’iniziativa imprendito-riale di competenza della grande impresa deve pre-sentare spese ammissibili almeno pari al 50% del-l’importo complessivo del progetto. Ciascun pro-gramma di investimento realizzato da piccole emedie imprese deve presentare costi ammissibilinon inferiori a euro 700.000,00.

2. Possono essere agevolati i programmi diinvestimento volti:

a. alla realizzazione di nuove unità produt-tive;

b. all’ampliamento di unità produttive esi-stenti;

c. alla diversificazione della produzione diun’unità produttiva in nuovi prodottiaggiuntivi;

d. ad un cambiamento fondamentale delprocesso di produzione complessivo diun’unità produttiva esistente.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni delpresente Titolo i programmi costituiti da investi-menti di mera sostituzione.

Articolo 50(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili in attivi materiali deb-bono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione diimmobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423e seguenti del codice civile, nella misura necessariaalle finalità del programma oggetto della richiestadi agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:a. acquisto del suolo aziendale e sue siste-

mazioni entro il limite del 10% dell’inve-stimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;c. infrastrutture specifiche aziendali;d. macchinari, impianti e attrezzature varie,

nuovi di fabbrica, ivi compresi quellinecessari all’attività di rappresentanza;

e. acquisto di programmi informatici com-misurati alle esigenze produttive e gestio-nali dell’impresa; per le grandi imprese,tali spese sono ammissibili solo fino al50% dell’investimento complessivoammissibile;

f. acquisto di brevetti, licenze, know-how econoscenze tecniche non brevettate con-cernenti nuove tecnologie di prodotti eprocessi produttivi, per la parte in cuisono utilizzati per l’attività svolta nell’u-nità produttiva interessata dal pro-gramma; per le grandi imprese, tali spesesono ammissibili solo fino al 50% dell’in-vestimento complessivo ammissibile.

3. Non sono ammesse le spese relative ai beniacquisiti con il sistema della locazione finanziaria oattraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

4. Non sono ammesse, altresì, le spese relativoall’acquisto di mezzi mobili targati.

5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, lespese relative a studi preliminari di fattibilità e aconsulenze connessi al programma di investimenti,di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6agosto 2008 della Commissione (pubblicato sullaGazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al3% dell’importo complessivo ammissibile per cia-scun programma di investimento fermo restandoche la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% inequivalente sovvenzione lordo.

6. I programmi di investimento devono essereavviati successivamente alla data della comunica-zione dell’esito positivo della valutazione dellaistanza di accesso. Si intende quale avvio del pro-gramma la data relativa all’inizio dei lavori dicostruzione o quella relativa al primo impegno giu-

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29Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

ridicamente vincolante avente ad oggetto un ordinedi acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.Ai fini dell’individuazione della data di avvio delprogramma non si tiene conto degli studi di fattibi-lità.

Articolo 51(Forma e intensità

delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la formadi contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui allelettere a), b) e c) dell’articolo 50, comma 2, sonoconcesse nei seguenti limiti:

a. 15% per le grandi imprese;b. 20% per le medie imprese;c. 25% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui allelettere d), e) ed f) dell’articolo 50, comma 2 e del-l’articolo 50, comma 5, sono concesse nei seguentilimiti:

a. 30% per le grandi imprese;b. 40% per le medie imprese;c. 50% per le piccole imprese.

Articolo 52(Modalità di ammissione

all’agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevo-lazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;b) presentazione del progetto definitivo;c) istruttoria della proposta;d) contrattualizzazione;e) gestione del contratto.

2. Per le fasi di accesso, della presentazione delprogetto definitivo e dell’istruttoria delle propostesi fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli41, 42 e 43 del presente Regolamento.

3. La fase della contrattualizzazione prevede leseguenti attività:

a. Approvazione della proposta di progettoindustriale:

sulla base delle risultanze della fase istrut-toria, la Regione approva con delibera-zione della Giunta Regionale le propostedeterminando l’importo complessivodelle agevolazioni da concedere in favoredi ogni singolo programma di investi-menti ed individua il termine entro ilquale provvedere alla sottoscrizione delcontratto di programma di cui alla succes-siva lettera b).

b. Sottoscrizione del contratto di pro-gramma:entro i termini di cui al punto precedente,la Regione, il soggetto proponente ed isoggetti beneficiari sottoscrivono il con-tratto di programma, predisposto dallamedesima Regione, anche tenendo contodi eventuali specifiche condizioni indi-cate nel provvedimento di cui alla letteraprecedente. Il contratto di programma, nelquale sono indicati i reciproci impegni edobblighi, contiene in particolare le moda-lità di erogazione delle agevolazioni, lecondizioni che possono determinare larevoca delle stesse, gli obblighi connessial monitoraggio ed alle attività di accerta-mento finale dell’avvenuta realizzazionedei programmi nonché di controllo edispezione, e quant’altro necessario ai finidella realizzazione del progetto indu-striale.

4. Nella fase di gestione del contratto di pro-gramma:

a. l’erogazione delle agevolazioni è di com-petenza della Regione Puglia - Assesso-rato allo Sviluppo Economico ed allaInnovazione Tecnologica. A tal fine, ilsoggetto beneficiario presenterà allaRegione le richieste di erogazione delleagevolazioni, le rendicontazioni per statidi avanzamento e la documentazionefinale di spesa nelle forme, nei modi e neitempi previsti dal contratto di programma;

b. la Regione può disporre, in ognimomento, controlli e verifiche, anche incorso d’opera, sull’attuazione dei pro-getti. Saranno, in particolare, oggetto diverifica:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

i. la corrispondenza delle tipologie degliinvestimenti in fase di realizzazionecon le indicazioni del progetto defini-tivo;

ii. la coerenza delle spese effettuate neivari periodi di riferimento e dei relativisistemi di copertura con quanto defi-nito nel progetto definitivo;

iii. il conseguimento dei risultati econo-mici ed occupazionali attesi dall’ini-ziativa;

iv. la regolarità della documentazioneall’atto della richiesta di erogazionedel contributo.

5. La concessione degli aiuti è effettuata con laprocedura negoziale disciplinata dal decreto legi-slativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni perla realizzazione degli interventi di sostegno pub-blico alle imprese).

Articolo 53(Modifiche e variazioni)

1. Variazioni in aumento dell’ammontare degliinvestimenti rispetto a quanto approvato, dovute aincrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o anuovi investimenti non imputati al programma ori-ginario, non potranno comportare, in nessun caso,aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zonadiversa da quella originariamente prevista dovràessere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifichesostanziali al piano progettuale dovranno essereautorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettaread autorizzazione della Regione tutte quelle modi-fiche che attengono a:

a. condizioni di fornitura degli impianti edelle attrezzature;

b. identità del fornitore diversa da quellaeventualmente indicata nel progetto defi-nitivo;

c. modifiche ad impianti, macchinari edattrezzature che, nel limite della spesa ori-ginariamente prevista, non alterano lafunzionalità dei singoli beni di investi-mento.

Articolo 54(Revoche)

1. Il contratto di cui all’articolo 52 deve preve-dere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di resti-tuzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’in-tervento ammesso a finanziamento, nonrisultino in regola con le norme in materiadi sicurezza degli ambienti di lavorononché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999 (Norme per ildiritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui allalegge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006(Disciplina in materia di contrasto allavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggettodi agevolazione vengano distolti dall’usoprevisto prima di cinque anni dalla data dierogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle age-volazioni non venga ultimato entro i ter-mini previsti dal contratto;

e. qualora siano gravemente violate speci-fiche norme settoriali anche appartenentiall’ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativon. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati erisultati indebitamente percepiti dovranno essererestituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferi-mento vigente alla data di stipula del finanziamentoincrementato di 5 punti percentuali per il periodointercorrente tra la data di corresponsione dei con-tributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta perfatti non imputabili all’impresa, i contributi sarannorimborsati maggiorati esclusivamente degli inte-ressi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

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31Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 suppl. del 22-1-2009

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 delloStatuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della RegionePuglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 19 gennaio 2009Vendola

TITOLO I (Disposizioni generali)Articolo 1 (Ambito di applicazione)Articolo 2 (Soggetti beneficiari)Articolo 3 (Criteri di selezione degli interventi)Articolo 4 (Aiuti individuali)Articolo 5 (Localizzazione)Articolo 6 (Spese ammissibili)Articolo 7 (Modalità di rendicontazione e riconosci-

mento della spesa)Articolo 8 (Cumulo delle agevolazioni)Articolo 9 (Modalità di controllo e monitoraggio)Articolo 10 (Definizioni)

TITOLO II (Aiuti agli investimenti iniziali alle microim-prese e alle piccole imprese)

Articolo 11 (Oggetto e finalità)Articolo 12 (Tipologie di investimento ammissibili)Articolo 13 (Forma e intensità delle agevolazioni conce-

dibili)Articolo 14 (Spese ammissibili)Articolo 15 (Modalità di ammissione e di erogazione

dell’agevolazione)Articolo 16 (Modifiche e variazioni)Articolo 17 (Revoche)

TITOLO III (Aiuti agli investimenti in ricerca per lePMI)

Articolo 18 (Oggetto e finalità)Articolo19 (Tipologie di investimento ammissibili)Articolo 20 (Forma e intensità delle agevolazioni conce-

dibili)Articolo 21 (Spese ammissibili)Articolo 22 (Modalità di ammissione all’agevolazione)Articolo 23 (Modalità di selezione dei progetti)Articolo 24 (Modalità di erogazione e di recupero del

contributo)Articolo 25 (Modifiche e variazioni)Articolo 26 (Revoche)

TITOLO IV (Aiuti per servizi di consulenza per l’inno-vazione delle imprese)

Articolo 27 (Oggetto e finalità)Articolo 28 (Tipologie di investimento ammissibili)Articolo 29 (Forma e intensità delle agevolazioni conce-

dibili)Articolo 30 (Spese ammissibili)Articolo 31 (Modalità di ammissione all’agevolazione)Articolo 32 (Modalità di selezione dei progetti)Articolo 33 (Modalità di erogazione e di recupero del

contributo)Articolo 34 (Modifiche e variazioni)Articolo 35 (Revoche)

TITOLO V (Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi diPMI per Programmi Integrati di Agevolazione)

Articolo 36 (Oggetto e finalità)Articolo 37 (Tipologie di investimento ammissibili)Articolo 38 (Spese ammissibili)Articolo 39 (Forma e intensità delle agevolazioni conce-

dibili)Articolo 40 (Modalità di ammissione all’agevolazione)Articolo 41 (Fase di accesso)Articolo 42 (Presentazione del progetto definitivo)Articolo 43 (Istruttoria delle proposte)Articolo 44 (Concessione delle agevolazioni)Articolo 45 (Modalità attuative del progetto industriale)Articolo 46 (Modifiche e variazioni)Articolo 47 (Revoche)

TITOLO VI (Aiuti ai programmi di investimento pro-mossi da Grandi Imprese da concedere attraversoContratti di Programma Regionali)

Articolo 48 (Oggetto e finalità)Articolo 49 (Tipologie di investimento ammissibili)Articolo 50 (Spese ammissibili)Articolo 51 (Forma e intensità delle agevolazioni conce-

dibili)Articolo 52 (Modalità di ammissione all’agevolazione)Articolo 53 (Modifiche e variazioni)Articolo 54 (Revoche)