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N.RF049 Pag. 1 / 11 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] Anno 2013 www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO OGGETTO FATTURA UE DAL 2013 - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI EMISSIONE RIFERIMENTI ART. 6 E ART. 21 DPR 633/72 - L. 228/2012. CIRCOLARE DEL 11/03/2013 Sintesi : in relazione agli obblighi di fatturazione a decorrere dal 2013 si riepilogano: - le indicazioni obbligatorie in relazione al regime Iva attribuito all'operazione, - il momento di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio), - il momento in cui è emessa la fattura, con particolare riferimento alle operazioni effettuate con soggetti UE ed extraUE. L'art. 1 commi 324-335 L. 288/2012 (cd. "Legge di stabilità 2013") ha modificato sia l'art. 6 Dpr 633/72 (momento di effettuazione delle operazioni) che l'art. 21 Dpr 633/72 (fatturazione). FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI Le nuove norme richiedono che, in determinati casi in cui la fattura non è soggetto ad Iva sia riportata una specifica annotazione sintetica in luogo dell'articolo di legge (non più obbligatorio). Art. 21 c. 6 Dpr 633/72: "La fattura (...) per le tipologie di operazioni sottoelencate contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 9 e 38quater, con l'annotazione «operazione non imponibile» ; c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente» ; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine beni usati», «regime del margine oggetti d'arte» o «regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione» ; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74ter, con l'annotazione «regime del margine agenzie di viaggio.»" Servizi a soggetti UE ed extraUE : in presenza di committente: soggetto passivo UE: l'acquirente va notiziato che l'operazione è soggetta al reverse charge soggetto extraUE (privato o soggetto passivo): va esclusivamente indicato che l'operazione non rileva ai fini Iva in Italia. Esempio : società cede un immobile a Parigi (la fattura dovrà chiarire l'ubicazione dell'immobile): - fino al 2012: doveva indicare operazione "esclusa da Iva ex art. 7-bis Dpr 633/72" - dal 2103: è sufficiente indicare "operazione non soggetta". ALTRE IPOTESI: si ritiene che il concetto non possa essere esteso al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 21 c. 6 (che si ritiene vadano considerate tassative) e dunque vi sia ancora l'obbligo di indicare l'articolo di legge che comporta la mancata applicazione dell'Iva nei casi residuali. Esempi : minimi : il contribuente continua ad indicare "operazione esclusa da Iva art. 1 c. 100 L. 244/07". Iva ad esigibilità differita : si continua ad indicare "Regime di Iva per cassa art. 32-bis del DL 83/2012" cessioni di beni custoditi in depositi Iva : operazione non soggetta art. 50-bis DL 331/93 esportatori abituali : il fornitore deve continuare indicare gli estremi della lettera di intenti.

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La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO

OOGGGGEETTTTOO FATTURA UE DAL 2013 - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI EMISSIONE

RRIIFFEERRIIMMEENNTTII ART. 6 E ART. 21 DPR 633/72 - L. 228/2012.

CIRCOLARE DEL 11/03/2013

Sintesi: in relazione agli obblighi di fatturazione a decorrere dal 2013 si riepilogano: - le indicazioni obbligatorie in relazione al regime Iva attribuito all'operazione, - il momento di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio), - il momento in cui è emessa la fattura, con particolare riferimento alle operazioni effettuate con soggetti UE ed extraUE.

L'art. 1 commi 324-335 L. 288/2012 (cd. "Legge di stabilità 2013") ha modificato sia l'art. 6 Dpr 633/72 (momento di effettuazione delle operazioni) che l'art. 21 Dpr 633/72 (fatturazione).

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le nuove norme richiedono che, in determinati casi in cui la fattura non è soggetto ad Iva sia riportata una specifica annotazione sintetica in luogo dell'articolo di legge (non più obbligatorio).

Art.  21  c.  6 Dpr  633/72:  "La  fattura  (...)  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  contiene,  in  luogo  dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:  a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7‐bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;  b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8‐bis, 9 e 38‐quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;  c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;  d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal  decreto‐legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, con  l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine  ‐ beni usati», «regime del margine ‐ oggetti d'arte» o «regime del margine ‐ oggetti di antiquariato o da collezione»;  e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74‐ter, con l'annotazione «regime del margine ‐ agenzie di viaggio.»" 

Servizi a soggetti UE ed extraUE: in presenza di committente: soggetto passivo UE: l'acquirente va notiziato che l'operazione è soggetta al reverse charge soggetto extraUE (privato o soggetto passivo): va esclusivamente indicato che l'operazione non

rileva ai fini Iva in Italia.

Esempio: società cede un immobile a Parigi (la fattura dovrà chiarire l'ubicazione dell'immobile): - fino al 2012: doveva indicare operazione "esclusa da Iva ex art. 7-bis Dpr 633/72" - dal 2103: è sufficiente indicare "operazione non soggetta".

ALTRE IPOTESI: si ritiene che il concetto non possa essere esteso al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 21 c. 6 (che si ritiene vadano considerate tassative) e dunque vi sia ancora l'obbligo di indicare l'articolo di legge che comporta la mancata applicazione dell'Iva nei casi residuali.

Esempi: minimi: il contribuente continua ad indicare "operazione esclusa da Iva art. 1 c. 100 L. 244/07". Iva ad esigibilità differita: si continua ad indicare "Regime di Iva per cassa art. 32-bis del DL 83/2012" cessioni di beni custoditi in depositi Iva: operazione non soggetta art. 50-bis DL 331/93 esportatori abituali: il fornitore deve continuare indicare gli estremi della lettera di intenti.

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CESSIONI INTRA-UE DI BENI

Il riformulato 46 c. 2 del DL 331/93 prevede che, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura deve indicare, in luogo dell’imposta: che si tratta di operazione non imponibile con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

N.B.: per quanto attiene agli acquisti intracomunitari, v. sotto.

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

Le fatture emesse dal cedente/prestatore di servizi in ambito nazionale emesse senza addebito dell’IVA perché soggette al meccanismo del reverse charge (art. 17 c. 5 Dpr 633/72) devono contenere: l’annotazione “inversione contabile” l’eventuale indicazione della norma di riferimento.

In pratica, si tratta:

Operazioni in Reverse charge  Normativa 

subappalti edili   art. 17 c. 6 lett. a), DPR 633/72 

cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione  art. 17 c. 6 lett. a‐bis), DPR 633/72 

cessioni imponibili di oro da investimento  art. 17 c. 5, DPR 633/72 

cessioni di rottami e altri materiali di recupero  art. 74 c. 7 e 8, DPR 633/72 

cessioni di telefonini e dispositivi a circuito integrato  art. 17 c. 6 lett. b) e c), DPR 633/72 

altre operazioni individuate con DM  art. 17 c. 7, DPR 633/72 

ACQUISTI - AUTOFATTURE EMESSE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Le autofatture emesse dal cessionario/committente "in virtù di un obbligo proprio" (reverse charge) devono recare l’annotazione “auto-fatturazione” (art. 21 c. 6-ter Dpr 633/72).

Resta fermo che, in caso di auto-fatturazione, il cessionario/committente deve emettere la fattura in unico esemplare ovvero, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

Autofatture Normativa 

acquisti di beni e/o servizi presso cedenti/prestatori extraUE art. 17 c. 2 DPR 633/72

acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano e da San Marino art. 71 c. 2 DPR 633/72

estrazione dei beni dai depositi IVA art. 50‐bis c. 6 DL 331/93

compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio art. 74 c.1 lett. e) DPR 633/72

provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari art. 74‐ter c.8 DPR 633/72

acquisti di prodotti agricoli e ittici dai produttori agricoli in regime di esonero art. 34 c. 6 DPR 633/72

passaggi interni di beni/servizi tra attività separate art. 36 c. 5 DPR 633/72

cessioni gratuite e dell’autoconsumo art. 2 c. 2 n. 4 ‐ 5 DPR 633/72

acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali privi di partita IVA art. 1, L. 311/2004

Prestazioni di servizio rese da soggetti non residenti: nel caso di prestazioni servizio rese: da soggetti passivi extraUE: si deve emettere autofattura indicando "autofatturazione" da soggetti passivi UE: occorre procedere all'integrazione della fattura (art. 47 DL 331/93).

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PROSPETTO RIEPILOGATIVO

OPERAZIONE DICITURA 

FACOLTATIVA  OBBLIGATORIA

FATTURE EMESSE

OPERAZ. 

CON 

L'ESTERO 

esportazioni  artt. 8 Dpr 633/72 

operazione non 

imponibile 

cessioni assimilate alle esportazioni artt. 8‐bis Dpr 633/72 

servizi internazionali  artt. 9 Dpr 633/72 

cessioni a viaggiatori extraUE artt. 38‐quater Dpr 

633 

cessioni intraUE  artt. 41 DL 331/91 

cessioni  di  beni  in  transito,  allo  stato  estero o 

custoditi in luoghi soggetti a vigilanza doganale 

Iva art. 7‐bis Dpr 

633/72 operazione non soggetta 

servizi generici resi a 

soggetti passivi 

 UE art. 7‐ter Dpr 633/72 

inversione contabile

 ExtraUE  operazione non soggetta

altri servizi (non generici) 

esclusi Iva resi: 

a sogg. passivi UE (1) art. da 7‐quater a 7‐

quinquies 

inversione contabile

a privati UE (2) operazione non soggetta

altri servizi esclusi da Iva resi a soggetti extraUE (3) art. da 7‐quater a 7‐

septies Dpr 633/72 operazione non soggetta 

OPERAZ. 

NAZIONALI 

operazioni esenti di cui all'art. 10 (tranne n. 6)  art 10 dpr 633/72  operazione esente 

regime del 

margine 

Beni usati, oggetti d'arte o da 

antiquariato/collezione art. 36 DL 41/1995 

regime del margine ‐ beni 

usati/oggetti d'arte 

/oggetti da collezione 

operazioni delle agenzie di viaggio e turismo   art. 74‐ter Dpr 633 regime del margine ‐

agenzie viaggi 

Reverse 

charge 

subappalti edili  art. 17 c. 6 lett. a), 

inversione contabile 

cessioni  di  fabbricati  (abitativi  e 

strumentali) imponibili per opzione  art. 17 c. 6 lett. a‐bis) 

cessioni imponibili di oro da investimento  art. 17 c. 5 

cessioni di rottami e materiali di recupero  art. 74 c. 7 e 8 

cessioni  telefonini  e  dispositivi  a  circuito 

integrato  art. 17 c. 6 lett. b) e c) 

altre operazioni individuate con DM  art. 17 c. 7 

autoconsumo  art. 2 n. 4 e 5 Dpr 633  autofatturazione 

FATTURE RICEVUTE

OPERAZ. 

ESTERO 

prestazioni di servizi rese da soggetto extraUE  art. 17 c. 2 Dpr 633  autofatturazione 

prestazioni di servizi rese da soggetto UE  art. 17 c. 2 Dpr 633 (Integraz. della fattura) 

acquisti intraUE di beni  art. 47 DL 331/93 

OPERAZ. 

NAZIONALI 

subappalti edili  art. 17 c. 6 lett. a), 

(Integrazione della 

fattura) 

cessioni  di  fabbricati  (abitativi  e  strumentali) 

imponibili per opzione  art. 17 c. 6 lett. a‐bis) 

cessioni imponibili di oro da investimento   art. 17 c. 5 

cessioni di rottami e altri materiali di recupero  art. 74 c. 7 e 8 

cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato  art. 17 c. 6 lett. b) e c) 

altre operazioni individuate con DM  art. 17 c. 7  

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Integrazione della fattura TOTAL 500,00€             

Prot. Acquisti : 121 PAID 500,00€             

Prot. Vendite: 86

Imponibile 500,00€           TOTAL DUE ‐€                    

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Patrocinio causa vs. XYZ Gmbh - ricorso introduttivo 2.000,00

Competenze 2.000,00

Acconti pagati -

Totale imponibile 2.000,00

Iva -

Totale fattura 2.000,00

Ritenuta d'acconto - Netto a pagare 2.000,00

Operazione esclusa da Iva

ex art. 7-ter Dpr 633/72

CommercialistaStudio in Via Grasselli n. 10

Iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Roma al n° 532

A. G. SCHON

Inversione contabile

MARIO ROSSI32

00100 - Roma (RM) 15/02/2013

 

(1) e (2) E'  il caso della costruzione di un  immobile  in territorio austriaco: per  l'Italia  l'operazione è non soggetta ex art. 7‐

quater;  per  l'Austria  l'operazione:  va  auto  fatturata  se  il  committente  è  un  soggetto  passivo  (1);  va  fatturata  con  Iva 

austriaca, previa apertura di una partita Iva, se il committente è un soggetto privato (2). 

(3) E' il caso della costruzione di un immobile in Croazia: il trattamento è del tutto analogo a quello dei casi (1) e (2); tuttavia 

sarà sufficiente indicare che per l'Italia si tratta di "operazione non soggetta" ad Iva. 

PRESTAZIONI RESE A SOGG. PASSIVO UE

PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTO PASSIVO UE

Dicitura 

obbligatoria 

Dicitura 

facoltativa

Numero di  

identificazione 

nel Paese UE

Integrazione a 

cura del 

committente 

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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

L'art. 21 c. 4 Dpr 633/72 dispone che la fattura: va emessa al momento della cd. "effettuazione" dell'operazione determinata ai sensi

dell'art. 6 Dpr 633/72

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione (detto anche "momento impositivo") è fondamentale al fine di verificare il momento in cui: scatta sempre l'obbligo di emissione di fattura si rende in generale esigibile l'Iva, salvo deroghe.

In ambito Iva:

in generale: il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di esigibilità dell’imposta: una volta effettuata l'operazione, va emessa la fattura e si rende immediatamente dovuta l'Iva in essa evidenziata (da tale momento, peraltro, scatta la detraibilità dell'Iva per la controparte)

in deroga: in applicazione del regime cd. "Iva per cassa", l’esigibilità dell’imposta avviene in un momento successivo (coincidente con l'incasso) rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.

L’art. 6 Dpr 633/72 individua le regole generali e le deroghe al momento di effettuazione dell’operazione; in generale per le operazioni costituite da: A) cessione di beni: si considerano effettuate nel momento: beni immobili: della stipula del contratto di compravendita (rogito notarile) beni mobili: della consegna o spedizione

B) prestazioni di servizi: si considerano effettuati all'atto del pagamento del corrispettivo.

TAB. 1 ‐ MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: REGOLE GENERALI 

BENI IMMOBILI l’operazione si considera effettuata al momento della 

stipula del contratto  

anche se è apposta una clausola di 

riserva della proprietà  (cd. vendita 

"a rate") o si tratti di locazione con 

clausola  di  trasferimento 

vincolante per le parti (cd. "riscatto 

obbligatorio") 

BENI MOBILI l’operazione si considera effettuata al momento della 

consegna o spedizione  

PRESTAZIONI 

DI SERVIZI l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo  

ALTRE 

OPERAZIONI 

Il  momento  di  effettuazione  dell’operazione  coincide  con  l’emissione  della  fattura 

(limitatamente all’importo  fatturato) se avviene:  

prima del momento in cui la cessione del bene/prestazione servizio risulta effettuata 

quando risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo  

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TAB. 2 ‐ MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: DEROGHE  

CLAUSOLE 

SOSPENSIVE O 

CONDIZIONALI 

Cessioni i cui effetti 

traslativi o costitutivi si 

producono 

posteriormente 

l’operazione  si  considera  effettuata  nel  momento  in  cui  si 

producono  tali  effetti  e  comunque,  se  riguardano  beni  mobili, 

dopo il decorso di 1 anno dalla consegna o spedizione 

Cessioni con consegna 

ripartita l’operazione si considera effettuata all’atto dell’ultima consegna  

Cessione di beni con 

prezzo da determinare 

l’operazione  si  considera  effettuata  entro  il  mese  successivo  a 

quello in cui gli elementi diventano noti 

Cessioni di beni inerenti 

contratti estimatori 

l’operazione si considera effettuata all'atto della  rivendita a  terzi  

(per  i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra 

le parti e comunque decorso di 1 anno) 

ESPROPRI Cessioni di beni per atto 

di pubblica utilità  l’operazione  si  considera  effettuata  all'atto  del  pagamento  del 

corrispettivo SOMMINISTRA‐

ZIONI 

Cessioni periodiche o 

continuative di beni  

COMMISSION. 

DI VENDITA Passaggi di beni 

l’operazione si considera effettuata all'atto della vendita dei beni 

da parte del commissionario 

AUTOCONSUMO 

E/O 

ASSEGNAZIONI 

AI SOCI 

Destinazione al consumo 

personale o familiare 

dell'imprenditore o ad 

altre finalità estranee  

all'impresa 

l’operazione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni 

COOPERATIVE 

Assegnazioni in proprietà 

di unità abitative ai soci 

da cooperative edilizie a 

proprietà divisa 

l’operazione  si  considera  effettuata  alla  data  del  rogito  notarile 

(assemblea straordinaria di assegnazione) 

 

OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI (art. 6 c. 6 dpr 633/72)  

Servizi generici (art. 7‐ter) resi da soggetto 

UE/extra‐UE a soggetto italiano 

l’operazione si considera effettuata: 

in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate  

se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite: 

in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi 

in un periodo > 1 anno solare:  

- al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) 

Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento 

del pagamento stesso.  

Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7‐

quater e 7‐quinquies rese da un soggetto 

italiano ad un soggetto UE o extra‐UE 

Servizi generici (art. 7‐ter) resi da soggetto 

italiano a soggetto UE/extra‐UE 

si  applicano  le  regole  nazionali  (momento  di  effettuazione 

rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata) 

Prestazioni di servizi di cui agli artt.7‐quater 

(su beni immobili) e 7‐quinquies (servizi 

culturali, artistici, scientifici, ecc.) 

Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7‐

quater e 7‐quinquies resi da soggetto 

UE/extra‐UE a soggetto italiano 

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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Come visto, la fattura deve essere in generale emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione; tuttavia questa regola subisce numerose deroghe.

OPERAZIONI IN AMBITO NAZIONALE

CESSIONI NAZIONALI DI BENI

In caso di vendita di merci o di prodotti finiti:

a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento della consegna o spedizione b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata (cd. "accompagnatoria"): entro lo stesso giorno di effettuazione

dell'operazione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) mediante 1 solo documento col dettaglio delle cessioni effettuate in un mese solare

verso il medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione dei beni)

registrazione: va fatta con riferimento al mese di consegna/spedizione dei beni (art. 23 c. 1 Dpr 633/72)

PRESTAZIONI DI SERVIZI NAZIONALI

In caso di prestazioni di servizi resi:

a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento del pagamento del corrispettivo

b) momento di emissione della fattura: il prestatore può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione fattura differita: se le prestazioni sono individuabili attraverso "idonea documentazione" mediante 1 solo documento recante il dettaglio delle prestazioni rese in un mese solare

nei confronti del medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cioè dell'incasso).

registrazione: va fatta con riferimento al mese di incasso (art. 23 c. 1 Dpr 633/72).

Assegno bancario o bonifico (bancario o postale): l'incasso (e dunque il momento di emissione della fattura) deve considerarsi effettuato nel rispetto dei seguenti principi:

Assegno rileva il momento in cui avviene la consegna dell’assegno (e non al successivo versamento in C/C o incasso allo sportello)

Bonifico occorre far riferimento al momento in viene comunicato l’accreditamento sul c/c bancario (RM 134/94)

Esempio1

Si ponga il caso di un professionista che ha effettuato una consulenza, il cui cliente abbia pagato la parcella con bonifico bancario in data 15 gennaio (data di detraibilità dell'Iva).

La somma viene accreditata sul C/C del professionista con valuta 21/01 e la relativa contabile perviene allo stesso in data 24 gennaio. In tal caso, il professionista emetterà fattura con data 24 gennaio in quanto occorre far riferimento al momento della comunicazione di accreditamento.

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IDONEA DOCUMENTAZIONE: i documenti dovranno certificare l'esecuzione delle prestazioni (anche parziali). È opportuno che si tratti (in analogia con quanto avviene con il DDT): di documenti intestati al prestatore (es: avvisi di fattura) debitamente trasmessi/consegnati alla controparte.

Al tal fine, si pensi ai cd “rapportini” spesso adoperati dalle società che effettuano gli interventi di manutenzione (di software, agli impianti, ecc.) nell’ambito dei relativi interventi.

Nota: andrà chiarito se sarà sufficiente la documentazione di terzi (es: commercialista patrocina un cliente in Commissione tributaria; per documentare il deposito presso la Segreteria della CTP, dovrebbe essere sufficiente la nota di deposito o la ricevuta della raccomandata A/R).

15 DEL MESE SUCCESSIVO 

(REGISTRAZ. CON RIF. AL 

MESE DEL PAGAMENTO)

FATTURA 

ACCOMPAGNAT.

CONSEGNA / SPEDIZIONE  

CON DDT

15 DEL MESE SUCCESSIVO 

(REGISTRAZ. CON RIF. AL 

MEDE DELLA CONSEGNA)

FATTURA 

IMMEDIATA AL 

PAGAMENTO

EMISSIONE DELLA FATTURA "DIFFERITA"

CESSIONE DI BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI

PRESTAZIONI CON IDONEO 

DOCUMENTO

CESSIONE TRIANGOLARE DI BENI

La fattura differita può essere emessa anche per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 c. 4

lett. b) Dpr 633/72); in tal caso, la fattura va emessa: entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (cd “vendita

triangolare" o "con consegna a terzi”) registrazione: va fatta con riferimento al mese di emissione (il debito per Iva viene

effettivamente differito di un mese rispetto a quello della consegna/spedizione).

Nota: la facoltà in esame è esclusa nelle operazioni quadrangolari, siccome ammessa esclusivamente in riferimento alle operazioni in cui intervengono tre soggetti (RM 78/2002)

ACCONTI

Secondo l’art.6 Dpr 633/72, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi stipula del contratto: in caso di beni immobili consegna o spedizione: in caso di beni mobili

(per le prestazioni di servizio già rileva il momento del pagamento) risulta pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento.

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OPERAZIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE

CESSIONI INTRA-UE

Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura è emessa con le stesse disposizioni delle cessioni nazionali:

a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dall'Italia (salvo clausole sospensive/condizionali)

b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di inizio del trasporto/spedizione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'inizio del trasporto/spedizione registrazione: va fatta con riferimento al mese dell'inizio del trasporto/spedizione.

ACQUISTI INTRA-UE - L'INTEGRAZIONE

Per gli acquisti intracomunitari debitore dell'imposta è l'acquirente, tramite il meccanismo della integrazione della fattura UE (art. 47 DL 331/93). Ciò comporta che l'acquisto (per quanto operazione "passiva") deve rispettare alcuni principi richiesti per le vendite (operazioni attive).

In relazione agli acquisti intracomunitari di beni, dal 2013 viene modificato il momento di

effettuazione dell'operazione (armonizzato a quello delle cessioni intraUE):

a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dal Paese UE (salvo clausole sospensive/condizionali)

b) momento di registrazione della fattura UE integrata: le fatture, previamente integrate, vanno annotate distintamente (cioè con apposita dicitura) nel registro delle fatture emesse:

entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente

Nota: la norma non dispone espressamente un termine entro cui va effettuata l'integrazione (che non deve coincidere con il momento di effettuazione dell'acquisto intraUE), mentre prevede i termini per la registrazione della fattura (previamente integrata).

Esempio2

la Alfa Srl effettua un acquisto dalla Gamma Gmbh tedesca; la merce, scortata dalla fattura, parte il 28/02/2013 tramite vettore, il quale effettua delle fermate intermedie in Austria, giungendo in Italia solo il 10/03/2013. Il momento in cui si considera effettuato l'acquisto ai fini Iva è il 28 febbraio, ma in tale data non sarà obbligatorio integrare la fattura di acquisto. Al contrario, la fattura (previa integrazione dell'Iva) va annotata (nel registro acquisti e vendite) entro il 15/04/2013 (cioè entro il 15 del mese successivo a quello in cui il vettore consegna la fattura alla società).

ULTERIORI NOVITÀ E CONFERME

1) MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA UE: se il committente di un acquisto intraUE:

non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: deve emettere fattura in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore: deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

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2) ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE:

Acconti UE gli acconti incassati o pagati in relazione a cessioni o acquisti di beni intracomunitari non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione

Fatture anticipate qualora si emettono fatture anticipate relative alla cessione o all’acquisto intracomunitario di beni esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile

PRESTAZIONE SERVIZI

Il comma 4 dell’art. 21 risulta essere significativamente revisionato nella parte in cui permette l’emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi:

1) "generiche" escluse da Iva (ex art. 7-ter): rese da un operatore italiano (prestatore) a soggetti passivi stabiliti in altro paese

UE (committente) - art. 21 c. 4 lett. c) Dpr 633/72 - rese da un operatore UE o extraUE (prestatore) a soggetti passivi nazionali

(committente) - art. 21 c. 4 lett. d) Dpr 633/72 -

2) ex artt. 7-sexies e 7-septies: rese da un soggetto passivo residente (prestatore) ad un soggetto passivo UE o

extraUE (committente)

momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraUE) sono emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per tutti gli altri servizi si applicano le regole ordinarie; pertanto per le prestazioni di servizio:

3) ex artt. 7-sexies: rese da un soggetto passivo UE/extraUE (prestatore) ad un soggetto privato

residente (committente) (N.B.: l'art. 7-septies prevede che il committente sia extraUE)

4) ex artt. 7-quater (servizi su immobili) e 7-quinquies (prestazioni artistiche, culturali, sportive, ecc.) rese o ricevute a/da soggetti passivi residenti o meno

momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraUE) sono emesse o al momento di effettuazione dell'operazione che rimane quello del pagamento con la possibilità di emettere entro il 15 del mese successivo a sé servizi sono

individuabili tramite idonea documentazione (novità 2013).

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OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI  

ART.  PRESTATORE  COMMITT. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE EMISSIONE FATTURA

art. 7‐ter  UE/extra‐UE  italiano l’operazione si considera effettuata:  

in generale: nel momento  in cui  le 

prestazioni sono ultimate  

se  di  carattere  periodico  o 

continuativo: ove eseguite: 

in  1  anno  solare:  alla 

maturazione dei corrispettivi 

in un periodo > 1 anno solare:  

- al  termine  di  ciascun  anno 

solare (fino ad ultimazione) 

Pagamento  anticipato  (anche 

parziale):  in  ogni  caso,  al  momento 

del pagamento stesso.  

15 del mese 

successivo a quello 

di effettuazione 

art.7‐sexies  

e 7‐septies italiano 

soggetto UE 

o extra‐UE 

art. 7‐ter 

 italiano 

soggetto UE

o extra‐UE si  applicano  le  regole  nazionali 

(momento  di  effettuazione  rimane 

quello  del  pagamento  o  della 

fatturazione anticipata) 

al  pagamento 

(anche parziale) 

al  15  del  mese 

successivo  al 

pagamento  se 

esiste    idonea 

documentazione 

art.7‐quater 

e 7‐quinquies  

italiano, UE 

o extraUE 

italiano, UE 

o extraUE 

art.7‐sexies  

 UE/extra‐UE  italiano 

Giornata di studio “BILANCIO ESERCIZIO 2012 E ULTIME NOVITA’ FISCALI”

VICENZA - ALFA FIERA HOTEL - Uscita Autostrada Vicenza Ovest - Mercoledì 20 marzo 2013 TREVISO - PARK HOTEL VILLA FIORITA - Monastier (TV) - Giovedì 21 marzo 2013