rf049_fatture_ue_dal_2013_effettuazione_e_emissione.pdf
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Anno 2013
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La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO
OOGGGGEETTTTOO FATTURA UE DAL 2013 - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI EMISSIONE
RRIIFFEERRIIMMEENNTTII ART. 6 E ART. 21 DPR 633/72 - L. 228/2012.
CIRCOLARE DEL 11/03/2013
Sintesi: in relazione agli obblighi di fatturazione a decorrere dal 2013 si riepilogano: - le indicazioni obbligatorie in relazione al regime Iva attribuito all'operazione, - il momento di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio), - il momento in cui è emessa la fattura, con particolare riferimento alle operazioni effettuate con soggetti UE ed extraUE.
L'art. 1 commi 324-335 L. 288/2012 (cd. "Legge di stabilità 2013") ha modificato sia l'art. 6 Dpr 633/72 (momento di effettuazione delle operazioni) che l'art. 21 Dpr 633/72 (fatturazione).
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
Le nuove norme richiedono che, in determinati casi in cui la fattura non è soggetto ad Iva sia riportata una specifica annotazione sintetica in luogo dell'articolo di legge (non più obbligatorio).
Art. 21 c. 6 Dpr 633/72: "La fattura (...) per le tipologie di operazioni sottoelencate contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7‐bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8‐bis, 9 e 38‐quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto‐legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine ‐ beni usati», «regime del margine ‐ oggetti d'arte» o «regime del margine ‐ oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74‐ter, con l'annotazione «regime del margine ‐ agenzie di viaggio.»"
Servizi a soggetti UE ed extraUE: in presenza di committente: soggetto passivo UE: l'acquirente va notiziato che l'operazione è soggetta al reverse charge soggetto extraUE (privato o soggetto passivo): va esclusivamente indicato che l'operazione non
rileva ai fini Iva in Italia.
Esempio: società cede un immobile a Parigi (la fattura dovrà chiarire l'ubicazione dell'immobile): - fino al 2012: doveva indicare operazione "esclusa da Iva ex art. 7-bis Dpr 633/72" - dal 2103: è sufficiente indicare "operazione non soggetta".
ALTRE IPOTESI: si ritiene che il concetto non possa essere esteso al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 21 c. 6 (che si ritiene vadano considerate tassative) e dunque vi sia ancora l'obbligo di indicare l'articolo di legge che comporta la mancata applicazione dell'Iva nei casi residuali.
Esempi: minimi: il contribuente continua ad indicare "operazione esclusa da Iva art. 1 c. 100 L. 244/07". Iva ad esigibilità differita: si continua ad indicare "Regime di Iva per cassa art. 32-bis del DL 83/2012" cessioni di beni custoditi in depositi Iva: operazione non soggetta art. 50-bis DL 331/93 esportatori abituali: il fornitore deve continuare indicare gli estremi della lettera di intenti.
Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 2 / 11
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CESSIONI INTRA-UE DI BENI
Il riformulato 46 c. 2 del DL 331/93 prevede che, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura deve indicare, in luogo dell’imposta: che si tratta di operazione non imponibile con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
N.B.: per quanto attiene agli acquisti intracomunitari, v. sotto.
OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE
Le fatture emesse dal cedente/prestatore di servizi in ambito nazionale emesse senza addebito dell’IVA perché soggette al meccanismo del reverse charge (art. 17 c. 5 Dpr 633/72) devono contenere: l’annotazione “inversione contabile” l’eventuale indicazione della norma di riferimento.
In pratica, si tratta:
Operazioni in Reverse charge Normativa
subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), DPR 633/72
cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a‐bis), DPR 633/72
cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5, DPR 633/72
cessioni di rottami e altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8, DPR 633/72
cessioni di telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c), DPR 633/72
altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7, DPR 633/72
ACQUISTI - AUTOFATTURE EMESSE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE
Le autofatture emesse dal cessionario/committente "in virtù di un obbligo proprio" (reverse charge) devono recare l’annotazione “auto-fatturazione” (art. 21 c. 6-ter Dpr 633/72).
Resta fermo che, in caso di auto-fatturazione, il cessionario/committente deve emettere la fattura in unico esemplare ovvero, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
Autofatture Normativa
acquisti di beni e/o servizi presso cedenti/prestatori extraUE art. 17 c. 2 DPR 633/72
acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano e da San Marino art. 71 c. 2 DPR 633/72
estrazione dei beni dai depositi IVA art. 50‐bis c. 6 DL 331/93
compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio art. 74 c.1 lett. e) DPR 633/72
provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari art. 74‐ter c.8 DPR 633/72
acquisti di prodotti agricoli e ittici dai produttori agricoli in regime di esonero art. 34 c. 6 DPR 633/72
passaggi interni di beni/servizi tra attività separate art. 36 c. 5 DPR 633/72
cessioni gratuite e dell’autoconsumo art. 2 c. 2 n. 4 ‐ 5 DPR 633/72
acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali privi di partita IVA art. 1, L. 311/2004
Prestazioni di servizio rese da soggetti non residenti: nel caso di prestazioni servizio rese: da soggetti passivi extraUE: si deve emettere autofattura indicando "autofatturazione" da soggetti passivi UE: occorre procedere all'integrazione della fattura (art. 47 DL 331/93).
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO
OPERAZIONE DICITURA
FACOLTATIVA OBBLIGATORIA
FATTURE EMESSE
OPERAZ.
CON
L'ESTERO
esportazioni artt. 8 Dpr 633/72
operazione non
imponibile
cessioni assimilate alle esportazioni artt. 8‐bis Dpr 633/72
servizi internazionali artt. 9 Dpr 633/72
cessioni a viaggiatori extraUE artt. 38‐quater Dpr
633
cessioni intraUE artt. 41 DL 331/91
cessioni di beni in transito, allo stato estero o
custoditi in luoghi soggetti a vigilanza doganale
Iva art. 7‐bis Dpr
633/72 operazione non soggetta
servizi generici resi a
soggetti passivi
UE art. 7‐ter Dpr 633/72
inversione contabile
ExtraUE operazione non soggetta
altri servizi (non generici)
esclusi Iva resi:
a sogg. passivi UE (1) art. da 7‐quater a 7‐
quinquies
inversione contabile
a privati UE (2) operazione non soggetta
altri servizi esclusi da Iva resi a soggetti extraUE (3) art. da 7‐quater a 7‐
septies Dpr 633/72 operazione non soggetta
OPERAZ.
NAZIONALI
operazioni esenti di cui all'art. 10 (tranne n. 6) art 10 dpr 633/72 operazione esente
regime del
margine
Beni usati, oggetti d'arte o da
antiquariato/collezione art. 36 DL 41/1995
regime del margine ‐ beni
usati/oggetti d'arte
/oggetti da collezione
operazioni delle agenzie di viaggio e turismo art. 74‐ter Dpr 633 regime del margine ‐
agenzie viaggi
Reverse
charge
subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a),
inversione contabile
cessioni di fabbricati (abitativi e
strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a‐bis)
cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5
cessioni di rottami e materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8
cessioni telefonini e dispositivi a circuito
integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c)
altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7
autoconsumo art. 2 n. 4 e 5 Dpr 633 autofatturazione
FATTURE RICEVUTE
OPERAZ.
ESTERO
prestazioni di servizi rese da soggetto extraUE art. 17 c. 2 Dpr 633 autofatturazione
prestazioni di servizi rese da soggetto UE art. 17 c. 2 Dpr 633 (Integraz. della fattura)
acquisti intraUE di beni art. 47 DL 331/93
OPERAZ.
NAZIONALI
subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a),
(Integrazione della
fattura)
cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali)
imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a‐bis)
cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5
cessioni di rottami e altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8
cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c)
altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7
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Google Ireland Ltd ID Customer: 13103124
Dublin 3 Invoice number: 9.875
Date: 21/02/2013
Bill to:
VAT Number
ITALY
ID Unit Price (€.) Q.ty Line Total
P101 400,00 1 400,00
P102 100,00 1 100,00
SUBTOTAL 500,00
Shipping/handl ing ‐
Integrazione della fattura TOTAL 500,00€
Prot. Acquisti : 121 PAID 500,00€
Prot. Vendite: 86
Imponibile 500,00€ TOTAL DUE ‐€
Aliq. Iva 21%
Iva 105,00€
Tot. Doc. 605,00€
Verdi CarloP.zza Dante n. 23
38068 Trento (TN)
FANTASYSOFTWAREHOUSE
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Software xyz
IT12345678987
Upgrade software kw
Gordon House ‐ Barrow Street
VAT Number: IE 6455052V
INVOICE
Parcella n.
Del
Spett.le
Rue de la Paris, 50PARP. IVA: FR 15274585023
Patrocinio causa vs. XYZ Gmbh - ricorso introduttivo 2.000,00
Competenze 2.000,00
Acconti pagati -
Totale imponibile 2.000,00
Iva -
Totale fattura 2.000,00
Ritenuta d'acconto - Netto a pagare 2.000,00
Operazione esclusa da Iva
ex art. 7-ter Dpr 633/72
CommercialistaStudio in Via Grasselli n. 10
Iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Roma al n° 532
A. G. SCHON
Inversione contabile
MARIO ROSSI32
00100 - Roma (RM) 15/02/2013
(1) e (2) E' il caso della costruzione di un immobile in territorio austriaco: per l'Italia l'operazione è non soggetta ex art. 7‐
quater; per l'Austria l'operazione: va auto fatturata se il committente è un soggetto passivo (1); va fatturata con Iva
austriaca, previa apertura di una partita Iva, se il committente è un soggetto privato (2).
(3) E' il caso della costruzione di un immobile in Croazia: il trattamento è del tutto analogo a quello dei casi (1) e (2); tuttavia
sarà sufficiente indicare che per l'Italia si tratta di "operazione non soggetta" ad Iva.
PRESTAZIONI RESE A SOGG. PASSIVO UE
PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTO PASSIVO UE
Dicitura
obbligatoria
Dicitura
facoltativa
Numero di
identificazione
nel Paese UE
Integrazione a
cura del
committente
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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
L'art. 21 c. 4 Dpr 633/72 dispone che la fattura: va emessa al momento della cd. "effettuazione" dell'operazione determinata ai sensi
dell'art. 6 Dpr 633/72
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione (detto anche "momento impositivo") è fondamentale al fine di verificare il momento in cui: scatta sempre l'obbligo di emissione di fattura si rende in generale esigibile l'Iva, salvo deroghe.
In ambito Iva:
in generale: il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento di esigibilità dell’imposta: una volta effettuata l'operazione, va emessa la fattura e si rende immediatamente dovuta l'Iva in essa evidenziata (da tale momento, peraltro, scatta la detraibilità dell'Iva per la controparte)
in deroga: in applicazione del regime cd. "Iva per cassa", l’esigibilità dell’imposta avviene in un momento successivo (coincidente con l'incasso) rispetto a quello di effettuazione dell’operazione.
L’art. 6 Dpr 633/72 individua le regole generali e le deroghe al momento di effettuazione dell’operazione; in generale per le operazioni costituite da: A) cessione di beni: si considerano effettuate nel momento: beni immobili: della stipula del contratto di compravendita (rogito notarile) beni mobili: della consegna o spedizione
B) prestazioni di servizi: si considerano effettuati all'atto del pagamento del corrispettivo.
TAB. 1 ‐ MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: REGOLE GENERALI
BENI IMMOBILI l’operazione si considera effettuata al momento della
stipula del contratto
anche se è apposta una clausola di
riserva della proprietà (cd. vendita
"a rate") o si tratti di locazione con
clausola di trasferimento
vincolante per le parti (cd. "riscatto
obbligatorio")
BENI MOBILI l’operazione si considera effettuata al momento della
consegna o spedizione
PRESTAZIONI
DI SERVIZI l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo
ALTRE
OPERAZIONI
Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’emissione della fattura
(limitatamente all’importo fatturato) se avviene:
prima del momento in cui la cessione del bene/prestazione servizio risulta effettuata
quando risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo
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TAB. 2 ‐ MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: DEROGHE
CLAUSOLE
SOSPENSIVE O
CONDIZIONALI
Cessioni i cui effetti
traslativi o costitutivi si
producono
posteriormente
l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si
producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili,
dopo il decorso di 1 anno dalla consegna o spedizione
Cessioni con consegna
ripartita l’operazione si considera effettuata all’atto dell’ultima consegna
Cessione di beni con
prezzo da determinare
l’operazione si considera effettuata entro il mese successivo a
quello in cui gli elementi diventano noti
Cessioni di beni inerenti
contratti estimatori
l’operazione si considera effettuata all'atto della rivendita a terzi
(per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra
le parti e comunque decorso di 1 anno)
ESPROPRI Cessioni di beni per atto
di pubblica utilità l’operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del
corrispettivo SOMMINISTRA‐
ZIONI
Cessioni periodiche o
continuative di beni
COMMISSION.
DI VENDITA Passaggi di beni
l’operazione si considera effettuata all'atto della vendita dei beni
da parte del commissionario
AUTOCONSUMO
E/O
ASSEGNAZIONI
AI SOCI
Destinazione al consumo
personale o familiare
dell'imprenditore o ad
altre finalità estranee
all'impresa
l’operazione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni
COOPERATIVE
Assegnazioni in proprietà
di unità abitative ai soci
da cooperative edilizie a
proprietà divisa
l’operazione si considera effettuata alla data del rogito notarile
(assemblea straordinaria di assegnazione)
OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI (art. 6 c. 6 dpr 633/72)
Servizi generici (art. 7‐ter) resi da soggetto
UE/extra‐UE a soggetto italiano
l’operazione si considera effettuata:
in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate
se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite:
in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi
in un periodo > 1 anno solare:
- al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione)
Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento
del pagamento stesso.
Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7‐
quater e 7‐quinquies rese da un soggetto
italiano ad un soggetto UE o extra‐UE
Servizi generici (art. 7‐ter) resi da soggetto
italiano a soggetto UE/extra‐UE
si applicano le regole nazionali (momento di effettuazione
rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata)
Prestazioni di servizi di cui agli artt.7‐quater
(su beni immobili) e 7‐quinquies (servizi
culturali, artistici, scientifici, ecc.)
Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7‐
quater e 7‐quinquies resi da soggetto
UE/extra‐UE a soggetto italiano
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MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
Come visto, la fattura deve essere in generale emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione; tuttavia questa regola subisce numerose deroghe.
OPERAZIONI IN AMBITO NAZIONALE
CESSIONI NAZIONALI DI BENI
In caso di vendita di merci o di prodotti finiti:
a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento della consegna o spedizione b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata (cd. "accompagnatoria"): entro lo stesso giorno di effettuazione
dell'operazione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) mediante 1 solo documento col dettaglio delle cessioni effettuate in un mese solare
verso il medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione dei beni)
registrazione: va fatta con riferimento al mese di consegna/spedizione dei beni (art. 23 c. 1 Dpr 633/72)
PRESTAZIONI DI SERVIZI NAZIONALI
In caso di prestazioni di servizi resi:
a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento del pagamento del corrispettivo
b) momento di emissione della fattura: il prestatore può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione fattura differita: se le prestazioni sono individuabili attraverso "idonea documentazione" mediante 1 solo documento recante il dettaglio delle prestazioni rese in un mese solare
nei confronti del medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (cioè dell'incasso).
registrazione: va fatta con riferimento al mese di incasso (art. 23 c. 1 Dpr 633/72).
Assegno bancario o bonifico (bancario o postale): l'incasso (e dunque il momento di emissione della fattura) deve considerarsi effettuato nel rispetto dei seguenti principi:
Assegno rileva il momento in cui avviene la consegna dell’assegno (e non al successivo versamento in C/C o incasso allo sportello)
Bonifico occorre far riferimento al momento in viene comunicato l’accreditamento sul c/c bancario (RM 134/94)
Esempio1
Si ponga il caso di un professionista che ha effettuato una consulenza, il cui cliente abbia pagato la parcella con bonifico bancario in data 15 gennaio (data di detraibilità dell'Iva).
La somma viene accreditata sul C/C del professionista con valuta 21/01 e la relativa contabile perviene allo stesso in data 24 gennaio. In tal caso, il professionista emetterà fattura con data 24 gennaio in quanto occorre far riferimento al momento della comunicazione di accreditamento.
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IDONEA DOCUMENTAZIONE: i documenti dovranno certificare l'esecuzione delle prestazioni (anche parziali). È opportuno che si tratti (in analogia con quanto avviene con il DDT): di documenti intestati al prestatore (es: avvisi di fattura) debitamente trasmessi/consegnati alla controparte.
Al tal fine, si pensi ai cd “rapportini” spesso adoperati dalle società che effettuano gli interventi di manutenzione (di software, agli impianti, ecc.) nell’ambito dei relativi interventi.
Nota: andrà chiarito se sarà sufficiente la documentazione di terzi (es: commercialista patrocina un cliente in Commissione tributaria; per documentare il deposito presso la Segreteria della CTP, dovrebbe essere sufficiente la nota di deposito o la ricevuta della raccomandata A/R).
15 DEL MESE SUCCESSIVO
(REGISTRAZ. CON RIF. AL
MESE DEL PAGAMENTO)
FATTURA
ACCOMPAGNAT.
CONSEGNA / SPEDIZIONE
CON DDT
15 DEL MESE SUCCESSIVO
(REGISTRAZ. CON RIF. AL
MEDE DELLA CONSEGNA)
FATTURA
IMMEDIATA AL
PAGAMENTO
EMISSIONE DELLA FATTURA "DIFFERITA"
CESSIONE DI BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI
PRESTAZIONI CON IDONEO
DOCUMENTO
CESSIONE TRIANGOLARE DI BENI
La fattura differita può essere emessa anche per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 c. 4
lett. b) Dpr 633/72); in tal caso, la fattura va emessa: entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (cd “vendita
triangolare" o "con consegna a terzi”) registrazione: va fatta con riferimento al mese di emissione (il debito per Iva viene
effettivamente differito di un mese rispetto a quello della consegna/spedizione).
Nota: la facoltà in esame è esclusa nelle operazioni quadrangolari, siccome ammessa esclusivamente in riferimento alle operazioni in cui intervengono tre soggetti (RM 78/2002)
ACCONTI
Secondo l’art.6 Dpr 633/72, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi stipula del contratto: in caso di beni immobili consegna o spedizione: in caso di beni mobili
(per le prestazioni di servizio già rileva il momento del pagamento) risulta pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento.
Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 9 / 11
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OPERAZIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE
CESSIONI INTRA-UE
Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura è emessa con le stesse disposizioni delle cessioni nazionali:
a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dall'Italia (salvo clausole sospensive/condizionali)
b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di inizio del trasporto/spedizione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'inizio del trasporto/spedizione registrazione: va fatta con riferimento al mese dell'inizio del trasporto/spedizione.
ACQUISTI INTRA-UE - L'INTEGRAZIONE
Per gli acquisti intracomunitari debitore dell'imposta è l'acquirente, tramite il meccanismo della integrazione della fattura UE (art. 47 DL 331/93). Ciò comporta che l'acquisto (per quanto operazione "passiva") deve rispettare alcuni principi richiesti per le vendite (operazioni attive).
In relazione agli acquisti intracomunitari di beni, dal 2013 viene modificato il momento di
effettuazione dell'operazione (armonizzato a quello delle cessioni intraUE):
a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dal Paese UE (salvo clausole sospensive/condizionali)
b) momento di registrazione della fattura UE integrata: le fatture, previamente integrate, vanno annotate distintamente (cioè con apposita dicitura) nel registro delle fatture emesse:
entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente
Nota: la norma non dispone espressamente un termine entro cui va effettuata l'integrazione (che non deve coincidere con il momento di effettuazione dell'acquisto intraUE), mentre prevede i termini per la registrazione della fattura (previamente integrata).
Esempio2
la Alfa Srl effettua un acquisto dalla Gamma Gmbh tedesca; la merce, scortata dalla fattura, parte il 28/02/2013 tramite vettore, il quale effettua delle fermate intermedie in Austria, giungendo in Italia solo il 10/03/2013. Il momento in cui si considera effettuato l'acquisto ai fini Iva è il 28 febbraio, ma in tale data non sarà obbligatorio integrare la fattura di acquisto. Al contrario, la fattura (previa integrazione dell'Iva) va annotata (nel registro acquisti e vendite) entro il 15/04/2013 (cioè entro il 15 del mese successivo a quello in cui il vettore consegna la fattura alla società).
ULTERIORI NOVITÀ E CONFERME
1) MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA UE: se il committente di un acquisto intraUE:
non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: deve emettere fattura in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore: deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
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2) ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE:
Acconti UE gli acconti incassati o pagati in relazione a cessioni o acquisti di beni intracomunitari non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione
Fatture anticipate qualora si emettono fatture anticipate relative alla cessione o all’acquisto intracomunitario di beni esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile
PRESTAZIONE SERVIZI
Il comma 4 dell’art. 21 risulta essere significativamente revisionato nella parte in cui permette l’emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi:
1) "generiche" escluse da Iva (ex art. 7-ter): rese da un operatore italiano (prestatore) a soggetti passivi stabiliti in altro paese
UE (committente) - art. 21 c. 4 lett. c) Dpr 633/72 - rese da un operatore UE o extraUE (prestatore) a soggetti passivi nazionali
(committente) - art. 21 c. 4 lett. d) Dpr 633/72 -
2) ex artt. 7-sexies e 7-septies: rese da un soggetto passivo residente (prestatore) ad un soggetto passivo UE o
extraUE (committente)
momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraUE) sono emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Per tutti gli altri servizi si applicano le regole ordinarie; pertanto per le prestazioni di servizio:
3) ex artt. 7-sexies: rese da un soggetto passivo UE/extraUE (prestatore) ad un soggetto privato
residente (committente) (N.B.: l'art. 7-septies prevede che il committente sia extraUE)
4) ex artt. 7-quater (servizi su immobili) e 7-quinquies (prestazioni artistiche, culturali, sportive, ecc.) rese o ricevute a/da soggetti passivi residenti o meno
momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraUE) sono emesse o al momento di effettuazione dell'operazione che rimane quello del pagamento con la possibilità di emettere entro il 15 del mese successivo a sé servizi sono
individuabili tramite idonea documentazione (novità 2013).
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OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI
ART. PRESTATORE COMMITT. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE EMISSIONE FATTURA
art. 7‐ter UE/extra‐UE italiano l’operazione si considera effettuata:
in generale: nel momento in cui le
prestazioni sono ultimate
se di carattere periodico o
continuativo: ove eseguite:
in 1 anno solare: alla
maturazione dei corrispettivi
in un periodo > 1 anno solare:
- al termine di ciascun anno
solare (fino ad ultimazione)
Pagamento anticipato (anche
parziale): in ogni caso, al momento
del pagamento stesso.
15 del mese
successivo a quello
di effettuazione
art.7‐sexies
e 7‐septies italiano
soggetto UE
o extra‐UE
art. 7‐ter
italiano
soggetto UE
o extra‐UE si applicano le regole nazionali
(momento di effettuazione rimane
quello del pagamento o della
fatturazione anticipata)
al pagamento
(anche parziale)
al 15 del mese
successivo al
pagamento se
esiste idonea
documentazione
art.7‐quater
e 7‐quinquies
italiano, UE
o extraUE
italiano, UE
o extraUE
art.7‐sexies
UE/extra‐UE italiano
Giornata di studio “BILANCIO ESERCIZIO 2012 E ULTIME NOVITA’ FISCALI”
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