riforma della partecipazione popolare

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RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE IL CITTADINO E LA COMUNITA Agorà - Condividiamo le Nostre Idee

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R I F O R M A D E L L A P A R T E C I P A Z I O N E P O P O L A R E

IL CITTADINO E LA COMUNITA

Agorà - Condividiamo le

Nostre Idee

1

RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Agorà – Condividiamo le Nostre Idee, come movimento di opinione politica ha

intrapreso la strada delle Riforme per garantire alla Cittadinanza una maggiore

trasparenza, chiarezza, informazione e la possibilità di proposta nel merito delle

azioni che riguardano la Comunità.

È necessario stabilire regole che permettano ai Cittadini di mettere in pratica il

proprio potenziale d’azione a beneficio della Comunità. In questo senso siamo

promotori di questa Riforma che vuole essere il primo passo (congiunto) tra

Cittadinanza e Politica Attiva nel costruire un ponte reale che permetta la

cooperazione tra Cittadini e Istituzioni.

Per questo motivo abbiamo deciso che, per rendere le nostre azioni utili a tutta

la Cittadinanza, bisognava concentrarsi su una Riforma che desse la possibilità

a tutti i Cittadini di attivarsi con il minore sforzo possibile e i migliori intenti.

Oggi abbiamo predisposto questo documento per proporre alla Cittadinanza,

alle Associazioni e ai Rappresentanti della Politica Attiva di aderire a quella

che, nella nostra convinzione, potrebbe essere la più grande Riforma

Partecipata e Condivisa e che potrebbe essere il primo passo verso la

costruzione di una comunità responsabile e coesa che si confronta per

costruire e realizzare il Bene Comune.

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Nostre Idee 2

IL RIFORMISMO

RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

L’intento della Riforma è quello di trovare una CORRISPONDENZA REALE tra la

volontà del demos (espressione del territorio) e la volontà dei rappresentanti, e

quindi, come offrire al popolo la possibilità di esprimersi e di partecipare

realmente alla formazione della volontà generale.

Il RIFORMISMO è ogni metodo d’azione politica che, ripudiando sia i sistemi

rivoluzionari sia il conservatorismo, riconosce la possibilità di modificare

l’ordinamento politico sociale esistente solo attraverso l’attuazione di

organiche, ma graduali riforme.

Una RIFORMA è una modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non

violento, di uno stato di cose, un’istituzione, un ordinamento.

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Nostre Idee 3

LA COMUNITÀ

La comunità è una collettività all’interno della quale i membri condividono la

maggior parte o la totalità delle proprie attività, sviluppando intense relazioni

interpersonali, oppure collettività che condivide una porzione di territorio per le

proprie attività quotidiane.

La dicotomia tra comunità e società :

la comunità rappresenterebbe una forma di convivenza fondata sul sentimento di appartenenza e su una fusione delle volontà individuali derivante dalla percezione di similarità di ciascun individuo rispetto agli altri;

la società sarebbe invece caratterizzata da una maggiore divisione dei ruoli e quindi una maggiore percezione delle differenze individuali e, al suo interno, sarebbero il contratto e lo scambio a fornire coesione sociale.

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Nostre Idee 4

PARTECIPAZIONE POLITICA

Partecipazione Politica

L'interesse, mostrato sia da singoli che da gruppi, a prender parte in modo

diretto alla vita politica di una comunità o di uno stato, nelle forme più diverse.

Di regola essa connota comportamenti di collaborazione e d'intervento, e nel

suo complesso, come fenomeno sociale, misura il grado di attività e d'interesse

dei singoli a determinare le scelte e la volontà politica della comunità.

La considerazione della natura politica dei fenomeni partecipativi aiuta a

comprendere anche le ragioni dell'evoluzione storica del termine. Detto in

estrema sintesi, esso finisce col mutare significato al variare di due parametri

fondamentali: il principio di ‛legittimazione' sul quale è fondata una collettività;

il ‛formato' politico di quest'ultima. Per il primo aspetto occorre ricordare che

cambiando i principi di legittimità (aristocratico, democratico, oligarchico,

teocratico, meritocratico, plutocratico, ereditario, ecc.) vengono infatti a

mutare gli stessi titoli di appartenenza dei cittadini alla polis, compresi quelli

che consentono di prender parte alla determinazione delle decisioni che la

riguardano. E ciò spiega l'enorme varietà di gruppi sociali che si sono potuti di

volta in volta affacciare sul palcoscenico della storia come ‛cittadini

partecipanti' al governo delle proprie città. Per il secondo aspetto, va tenuto

presente che le collettività variano anche in funzione dell'‛ambito' delle

decisioni che, sottratte alla determinazione dei singoli individui, vengono

‛collettivizzate' e affidate a processi pubblici: perché - l'abbiamo visto - la

partecipazione ha un senso solo in quanto riferita a questo particolare tipo di

decisioni. Fa quindi una gran differenza vivere in comunità che accollano allo

Stato pochissimi compiti o che invece estendono le sue competenze a

molteplici settori della vita sociale: per l'evidente ragione che - almeno sulla

carta - le seconde finiscono con l'offrire (o il richiedere) più alti tassi di

attivazione politica dei cittadini.

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Nostre Idee 5

PERCHÉ PARTECIPARE?

Per cominciare l'esame delle motivazioni che spingono a ‛prendere parte' (o a

non prendere parte) ai processi decisionali di tipo politico, sembra

conveniente partire da una considerazione preliminare: il partecipare non

appare in alcun modo configurabile come un comportamento meramente

naturale, o istintivo; al contrario, tutto lascia intendere che si tratti di un

comportamento in larghissima parte appreso, discendente cioè da precise

modalità di formazione culturale e da ben individuabili modelli di percezione e

conoscenza dei fenomeni politici.

L'azione del partecipare presuppone una decisione di imboccare questa

strada - o, se si preferisce, di far ricorso a questo strumento - ‛al fine di

conseguire un determinato obiettivo'. E va da sé che sia la conoscenza degli

obiettivi perseguibili sia la percezione delle strade effettivamente percorribili

(con le relative modalità e i relativi pericoli da evitare) devono essere

considerati come altrettanti risultati di un qualche processo di apprendimento

sociale.

In tale processo un ruolo pressoché decisivo è ricoperto dai cosiddetti ‛agenti

di socializzazione', o soggetti che in vario modo concorrono alla formazione

delle opinioni politiche dei cittadini e alla loro continua informazione. Si pensi,

ad esempio, all'educazione civica impartita dalle famiglie o dalla scuola, così

come all'influenza esercitata dal personale politico (governanti, dirigenti di

partito, attivisti) o dai tanti mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione,

giornali, cinema) fino ai cosiddetti ‛gruppi dei pari' (amici, colleghi di lavoro,

membri di una stessa associazione). L'insieme di tali agenti configura quello

che potremmo chiamare il ‛mercato dell'offerta' dal quale l'apprendimento

politico è ampiamente condizionato e, a volte, interamente plasmato

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Nostre Idee 6

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CASI PRAT ICI E STRUMENT I

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Nostre Idee 7

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Nostre Idee

C I T T A D I N I E O P E R E P U B B L I C H E

BILANCIO SOCIO - PARTECIPATIVO

DIRE-FARE-PARTECIPARE

L’obiettivo principale del percorso di partecipazione è quello di creare nuovi spazi di

discussione e nuovi strumenti operativi che consentano ai cittadini di incidere nella

definizione delle politiche del Comune.

Viene realizzato un nuovo strumento di partecipazione, “il bilancio socio-partecipativo”:

a) conoscere e valutare le attività realizzate e i servizi erogati dal Comune;

b) indirizzare la gestione del Comune attraverso la richiesta di nuovi servizi;

c) progettare e scegliere opere pubbliche da realizzare sul territorio comunale nel 2014.

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Nostre Idee

C I T T A D I N I E T E R R I T O R I O

COMITATI DI QUARTIERE

Quartiere Manfria, il sindaco incontra il comitato di quartiere. “Questa mattina il sindaco Angelo Fasulo ha incontrato i rappresentanti del Comitato di quartiere di Manfria, presieduto da Carmelo Tandurella.

Durante l’incontro il Comitato ha esposto al primo cittadino alcune priorità da affrontare in vista dell’imminenza della stagione estiva.

Si è dunque parlato di pulizia delle spiagge e di posa delle passerelle, argomenti per i quali il sindaco Fasulo ha garantito che si comincerà ad intervenire già tra la fine di maggio e la

prima settimana di giugno.

Il comune inoltre affronterà anche il problema del traffico veicolare nel quartiere balneare, in aumento nel periodo estivo, rivedendo la viabilità e la segnaletica e introducendo i sensi unici nelle strade maggiormente interessate dal flusso di automobili.”

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RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE

POPOLARE

LA NOSTRA PROPOSTA

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Nostre Idee 10

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Nostre Idee

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 40

Principi generali

1. Il Comune di Pontecorvo valorizza le autonome forme associative e di

cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dai

successivi articoli e può autorizzare la diretta partecipazione di esse al

procedimento amministrativo o idonee forme di consultazione e di accesso

agli atti amministrativi.

2. I criteri generali e le forme di partecipazione saranno stabiliti periodicamente

o in sede di regolamento dal Consiglio Comunale, senza creare diversità di

trattamento tra organizzazioni di volontariato appartenenti alle stesse

categorie

11

Art. 41

Consultazioni popolari

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni popolari allo scopo di

acquisire pareri e proposte in ordine alle scelte fondamentali di indirizzo

amministrativo.

2. Le fattispecie, le procedure e le modalità operative di tali consultazioni

saranno stabilite da apposito Regolamento.

3. Non necessitano di ulteriore regolamentazione la presentazione di petizioni

popolari o di proposte di iniziativa collettiva previste dal presente Statuto.

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Nostre Idee

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

ABROGARE

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Nostre Idee

Art. 41

Organismi di partecipazione

Comitati di quartiere

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita civico-

amministrativa riconoscendo ai cittadini stessi la possibilità di costituire i

Comitati di Quartiere.

2. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico

regolamento ne stabilirà:

a) le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;

b) la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;

c) le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;

d) l'accesso all'informazione e agli atti;

e) l'utilizzazione di mezzi e strumenti;

f) le relazioni con le istanze istituzionali.

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Nostre Idee

Art. 41 (segue da precedente)

Organismi di partecipazione

Consulte di settore

1. Al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e

sociali operanti nel territorio comunale è prevista la possibilità da parte del

Comune di istituire consulte cittadine nei seguenti settori:

a) Commercio, agricoltura e del lavoro;

b) Attività sociali e delle problematiche giovanili;

c) Cultura, dell'istruzione, dello sport e tempo libero;

d) Qualità della vita e dell’ambiente.

Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico

regolamento ne stabilirà:

a) le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;

b) la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;

c) le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;

d) l'accesso all'informazione e agli atti;

e) l'utilizzazione di mezzi e strumenti;

f) le relazioni con le istanze istituzionali.

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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Nostre Idee

Art. 41 (segue da precedente)

Organismi di partecipazione

Forum dei Cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini,

in altre parole riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e

la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a

fatti, problemi e iniziative, che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli

interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale.

Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici

temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipano gli interessati e i rappresentanti dell’amministrazione

responsabili delle materie inserite all’ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche in base ad una richiesta di almeno

50 cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla

discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la

presenza.

5. Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di

coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto

dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

NEW

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

Art. 42

Petizioni collettive

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere

istanza in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione comunale per

sollecitare interventi e questioni di interesse comune o per esporre

esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità alcuna in calce al

testo della petizione, ma la stessa deve contenere necessariamente

l'indicazione del domicilio eletto e del rappresentante comune a tutti i

sottoscrittori per consentire ogni possibile comunicazione da parte del

Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio.

3. Qualora la petizione inoltrata al Sindaco sia sottoscritta da persone che

siano anche elettori o contribuenti iscritti nei ruoli di questo Comune in un

numero complessivo pari ad almeno 100 rilevati come residenti in base

all'ultima statistica annuale e/o svolgendo attività di interesse nel Comune

di Pontecorvo, si crea l'obbligo giuridico di fornire entro sessanta giorni

adeguata risposta scritta a carico del Sindaco o del Responsabile

dell'Ufficio.

4. Nella altre ipotesi esse non sono configurabili come petizioni collettive e

quindi non creano obbligo alla risposta. Tuttavia quando il contenute

delle stesse sia ritenuto di rilevante interesse collettivo possono essere

esaminate direttamente o portate all'attenzione della giunta comunale o

del consiglio.

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Nostre Idee 16

Art. 43

Potere di proposta deliberativa dei cittadini

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'amministrazione proposte

deliberative in tutte le materie che siano di competenza della giunta comunale

o del consiglio comunale; di esse il Sindaco invia tempestivamente copia per

informazione all'Assessore competente o rispettivamente al presidente della

competente commissione consiliare, per l'eventuale espressione di parere in

merito, entro i successivi trenta giorni, dandone contestuale informativa al

primo sottoscrittore o al sottoscrittore delegato.

2. Entro i successivi sessanta giorni il Sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma

primo, o senza di essi qualora non siano pervenuti, comunica al sottoscrittore la

decisione di ammissibilità o meno della proposta al conseguente esame da

parte dell'Organo competente, autorizzando la raccolta delle firme nella

quantità necessaria e fissando anche un temine minimo e massimo entro cui

essa proposta dovrà essere riconsegnata, completa delle sottoscrizioni

richieste, per poter essere esaminata.

3. Se la risposta del Sindaco E' negativa, ciascun consigliere comunale può

riproporla come propria nei trenta giorni successivi, a condizione che si tratti di

materia di competenza del consiglio comunale.

4. Le proposte di cui sopra devono essere chiaramente articolate e contenere un

dispositivo che sia lecito, legittimo e rientrante nei poteri discrezionali od

obbligatori del Comune. Esse devono essere sottoscritte in forma leggibile da

almeno un decimo degli elettori del Comune di Pontecorvo.

5. II Sindaco e' tenuto comunque a porre all'ordine del giorno del consiglio

comunale, entro novanta giorni dall'inoltro, quelle proposte redatte secondo

uno schema deliberativo e sottoscritte da almeno il venti per cento dei cittadini elettori alla data di presentazione della proposta. Le firme debbono essere

apposte in forma chiara e leggibile e le proposte non possono riguardare le

materie oggetto di referendum.

6. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare seguono la stessa procedure

delle proposte di iniziativa consiliare, ivi compresa la apposizione dei pareri di

cui all'art. 30, da ottenersi prima dell'avvio della pubblica sottoscrizione.

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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

ABROGARE

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Art. 43

Potere di proposta deliberativa dei cittadini

1. Le proposte di deliberazione consiliare o di giunta devono essere

indirizzate al Sindaco, ed essere sottoscritte da almeno trecento persone

aventi residenza nel territorio comunale e/o che svolgono attività di

interesse nel Comune di Pontecorvo, con nome, cognome, indirizzo, data

di nascita, firma autenticata nei modi di legge e presentate all'ufficio

Protocollo del Comune.

2. Il Sindaco, con l'ausilio del Segretario Comunale, provvederà entro 30

giorni ad assegnare la proposta all'organo consiliare o alla giunta per la

trattazione di merito.

3. Il Consiglio Comunale o la Giunta esaminerà la proposta nella prima

seduta utile dopo l'assegnazione da parte del Sindaco e, comunque,

entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla stessa assegnazione.

4. Nella predisposizione dell'atto amministrativo l'organo consiliare o la giunta

si avvarrà della opportunità di ricercare approfondimenti ed accordi con i

proponenti al fine del miglior perseguimento del pubblico interesse,

tenendo anche conto della indispensabile copertura finanziaria dell'atto

deliberativo susseguente.

5. Nei casi di urgenza, che sarà indicata in seno alla proposta e ratificata dal

Sindaco, i tempi di cui ai comma 2 e 3 sono dimezzati.

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18

Art. 44

Referendum consultivi

1. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del consiglio comunale ovvero su

richiesta di almeno il trenta per cento di cittadini elettori alla data di presentazione della

richiesta.

2. I referendum possono riguardare materie di competenza comunale con esclusione delle

seguenti:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi, tariffe, rette e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) elezioni, designazione, nomine, revoche e decadenze;

e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

f) assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;

g) personale comunale;

h) strumenti urbanistici;

i) materie già oggetto di analoghe consultazioni nell'ultimo quinquennio.

3. La proposizione dell'iniziativa ha inizio mediante deposito da parte di almeno cinquecento

proponenti, iscritti nelle liste elettorali del comune, del testo referendario presso la

segreteria comunale.

4. L'ammissibilità del referendum E' deliberata preventivamente dal consiglio comunale nella

prima seduta utile, previo parere della competente commissione consiliare.

5. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, ed il deposito delle stesse, deve

avvenire nel termine di quattro mesi dalla comunicazione di ammissibilità del referendum,

da effettuarsi tramite messo comunale a quello dei proponenti all'uopo indicato.

6. Nei trenta giorni successivi al deposito delle firme la proposta e sottoposta al consiglio

comunale, con il parere della commissione consiliare e con la valutazione della giunta, per

la verifica della regolarità delle operazioni e per la deliberazione di indizione del

referendum.

7. II referendum deve tenersi entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione ma non

può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. II referendum e valido se partecipa alla votazione almeno la metà degli aventi diritto al voto

ed e accolto se la risposta affermativa riporta la maggioranza assoluta dei votanti.

9. In caso di esito favorevole il Sindaco E' tenuto a proporre al consiglio comunale un

provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, entro sessanta

giorni dalla proclamazione dell'esito.

10. II Regolamento disciplina ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.

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ABROGARE

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Art. 44

REFERENDUM COMUNALI

1. Sono previsti referendum propositivi, consultivi ed abrogativi.

2. Gli istituti referendari sono previsti esclusivamente nelle materie di interesse

comunale.

3. Il regolamento di partecipazione disciplinerà modalità e criteri dell’iter

referendario.

4. La Commissione di Garanzia preposta a decidere sulla regolarità ed

ammissibilità dei referendum, è composta da cinque componenti esterni

scelti tra:

a) professori universitari in materie giurispubblicistiche;

b) avvocati amministrativisti e costituzionalisti;

c) esperti e cultori della materia delle autonomie locali.

5. La Commissione di Garanzia di cui al comma precedente, decide

secondo criteri scientifici e tecnico-giuridici e con adeguata motivazione.

6. In caso di opposizione verso la decisione di non ammissibilità del

referendum, il Difensore Civico, art 57, su richiesta espressa dei proponenti,

esercita un controllo su eventuali vizi del provvedimento della

Commissione di Garanzia.

7. Il Difensore Civico può rinviare la decisione contestata alla Commissione di

garanzia che riesamina e decide in via definitiva.

8. Il Difensore Civico comunica alle parti, in ogni caso, la decisione presa a

chiusura del suo procedimento.

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Art. 44 bis

REFERENDUM PROPOSITIVO

1. E' previsto il referendum propositivo su richiesta di almeno il quindici per

cento dei cittadini, apolidi e stranieri che abbiano compiuto il

sedicesimo anno di età, pur non residenti, ma che svolgano attività

costante e continuativa nella collettività locale. Il Comune riconosce

all'istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo

svolgimento.

2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti

materie:

a) gli atti inerenti la limitazione della tutela di diritti delle minoranze

etniche e religiose;

b) qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di disposizioni

normative vigenti;

3. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di

voto e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza

del mandato del Sindaco.

4. La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve

essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette alla

Commissione di Garanzia di cui al precedente, articolo 44 comma 4,

per le rispettive competenze.

5. Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui

contenuti del referendum, la commissione di garanzia decide se la

consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi,

eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

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Art. 44 bis (segue da precedente)

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio comunale può promuovere un referendum consultivo su

qualunque argomento di esclusiva competenza dell’Amministrazione

Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati o lo promuove su richiesta del 15% degli elettori come

indicati nel successivo art. 44 ter, 3° comma.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo :

a) gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo;

b) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;

c) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti

obbligazionari;

d) i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;

e) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.

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22

Art. 44 bis (segue da precedente)

REFERENDUM ABROGATIVO

1. E’ previsto il referendum abrogativo su richiesta di almeno il venticinque per

cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati, quale strumento di

esercizio diretto della volontà popolare, volto all’abrogazione totale o

parziale di atti esecutivi dell’amministrazione comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti per i quali

sono inammissibili il referendum propositivo ed il referendum consultivo.

3. Sono esclusi dal referendum abrogativo il Bilancio ed il PRG (piano

regolatore generale).

4. Le modalità per lo svolgimento del referendum abrogativo sono le stesse

previste per il referendum propositivo.

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Art. 44 ter

Norme comuni sui Referendum

1. Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del

Comune debbono deliberare sull’oggetto del referendum entro trenta

giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.

2. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei Deputati

e dei referendum.

3. Possono partecipare alla votazione dei referendum tutti i cittadini residenti

che abbiano compiuto il 16° anno di età all’atto della presentazione della

mozione referendaria.

4. Non possono essere tenuti contemporaneamente più di tre referendum.

Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i

primi tre referendum sulla base dell’ordine cronologico di presentazione

della richiesta.

5. Con riferimento ai referendum propositivi ed abrogativi, ove il risultato della

consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i

successivi cinque anni.

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ART. 45

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in

merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa;

2. La risposta dell'interrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta

giorni dalla interrogazione

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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Art. 53

RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all’azione

comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione,

valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio, la loro

costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei

cittadini e la loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune stesso.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

a) sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo anche mediante

la stipula di convenzioni per la loro attuazione, privilegiando le proposte

in forma progettuale;

b) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi

comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e

comunitari interessanti l’associazionismo;

c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative

negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;

d) affida ad associazioni ed ai comitati appositamente costituiti

l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in

generale di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria ed

integrata rispetto all’Ente, assegnando i fondi necessari.

3. E’ istituito uno albo delle associazioni operanti nel Comune, per settori di

intervento al quale si accede su domanda corredata del proprio statuto e

dell’atto costitutivo. Requisito per l’accesso è la prova di avere svolto

attività nell’anno precedente alla richiesta di accesso.

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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Nostre Idee

Art. 53 (segue da precedente)

RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

4. L’iscrizione al predetto albo è consentita previa verifica da parte del

Comune nei confronti delle associazioni o altre forme associative dei

seguenti elementi:

a) finalità;

b) strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle

forme di decisione;

5. L’iscrizione all’albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune.

6. Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) perseguimento di pubbliche finalità;

b) eleggibilità delle cariche;

c) volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati;

d) assenza dei fini di lucro;

e) pubblicità degli atti e dei registri.

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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Art. 54

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale

rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui E' in possesso

l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative

dell'ente nel settore in cui essa opera;

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono

essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali

delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in

ogni caso non devono essere inferiori a sessanta giorni

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Nostre Idee

Art. 55

CONTIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,

contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al

comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in

modo gratuito;

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni

o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire

a tutte le associazioni pari opportunità;

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di

volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo

regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione

verranno stabilite in apposito regolamento;

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente

devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne

evidenzi l'impiego.

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

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Agorà - Condividiamo le

Nostre Idee

RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE

POPOLARE

COMUNE DI PONTECORVO

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