riforma della partecipazione popolare
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R I F O R M A D E L L A P A R T E C I P A Z I O N E P O P O L A R E
IL CITTADINO E LA COMUNITA
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Nostre Idee
1
RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Agorà – Condividiamo le Nostre Idee, come movimento di opinione politica ha
intrapreso la strada delle Riforme per garantire alla Cittadinanza una maggiore
trasparenza, chiarezza, informazione e la possibilità di proposta nel merito delle
azioni che riguardano la Comunità.
È necessario stabilire regole che permettano ai Cittadini di mettere in pratica il
proprio potenziale d’azione a beneficio della Comunità. In questo senso siamo
promotori di questa Riforma che vuole essere il primo passo (congiunto) tra
Cittadinanza e Politica Attiva nel costruire un ponte reale che permetta la
cooperazione tra Cittadini e Istituzioni.
Per questo motivo abbiamo deciso che, per rendere le nostre azioni utili a tutta
la Cittadinanza, bisognava concentrarsi su una Riforma che desse la possibilità
a tutti i Cittadini di attivarsi con il minore sforzo possibile e i migliori intenti.
Oggi abbiamo predisposto questo documento per proporre alla Cittadinanza,
alle Associazioni e ai Rappresentanti della Politica Attiva di aderire a quella
che, nella nostra convinzione, potrebbe essere la più grande Riforma
Partecipata e Condivisa e che potrebbe essere il primo passo verso la
costruzione di una comunità responsabile e coesa che si confronta per
costruire e realizzare il Bene Comune.
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Nostre Idee 2
IL RIFORMISMO
RIFORMA DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE
L’intento della Riforma è quello di trovare una CORRISPONDENZA REALE tra la
volontà del demos (espressione del territorio) e la volontà dei rappresentanti, e
quindi, come offrire al popolo la possibilità di esprimersi e di partecipare
realmente alla formazione della volontà generale.
Il RIFORMISMO è ogni metodo d’azione politica che, ripudiando sia i sistemi
rivoluzionari sia il conservatorismo, riconosce la possibilità di modificare
l’ordinamento politico sociale esistente solo attraverso l’attuazione di
organiche, ma graduali riforme.
Una RIFORMA è una modificazione sostanziale, ma attuata con metodo non
violento, di uno stato di cose, un’istituzione, un ordinamento.
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Nostre Idee 3
LA COMUNITÀ
La comunità è una collettività all’interno della quale i membri condividono la
maggior parte o la totalità delle proprie attività, sviluppando intense relazioni
interpersonali, oppure collettività che condivide una porzione di territorio per le
proprie attività quotidiane.
La dicotomia tra comunità e società :
la comunità rappresenterebbe una forma di convivenza fondata sul sentimento di appartenenza e su una fusione delle volontà individuali derivante dalla percezione di similarità di ciascun individuo rispetto agli altri;
la società sarebbe invece caratterizzata da una maggiore divisione dei ruoli e quindi una maggiore percezione delle differenze individuali e, al suo interno, sarebbero il contratto e lo scambio a fornire coesione sociale.
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Nostre Idee 4
PARTECIPAZIONE POLITICA
Partecipazione Politica
L'interesse, mostrato sia da singoli che da gruppi, a prender parte in modo
diretto alla vita politica di una comunità o di uno stato, nelle forme più diverse.
Di regola essa connota comportamenti di collaborazione e d'intervento, e nel
suo complesso, come fenomeno sociale, misura il grado di attività e d'interesse
dei singoli a determinare le scelte e la volontà politica della comunità.
La considerazione della natura politica dei fenomeni partecipativi aiuta a
comprendere anche le ragioni dell'evoluzione storica del termine. Detto in
estrema sintesi, esso finisce col mutare significato al variare di due parametri
fondamentali: il principio di ‛legittimazione' sul quale è fondata una collettività;
il ‛formato' politico di quest'ultima. Per il primo aspetto occorre ricordare che
cambiando i principi di legittimità (aristocratico, democratico, oligarchico,
teocratico, meritocratico, plutocratico, ereditario, ecc.) vengono infatti a
mutare gli stessi titoli di appartenenza dei cittadini alla polis, compresi quelli
che consentono di prender parte alla determinazione delle decisioni che la
riguardano. E ciò spiega l'enorme varietà di gruppi sociali che si sono potuti di
volta in volta affacciare sul palcoscenico della storia come ‛cittadini
partecipanti' al governo delle proprie città. Per il secondo aspetto, va tenuto
presente che le collettività variano anche in funzione dell'‛ambito' delle
decisioni che, sottratte alla determinazione dei singoli individui, vengono
‛collettivizzate' e affidate a processi pubblici: perché - l'abbiamo visto - la
partecipazione ha un senso solo in quanto riferita a questo particolare tipo di
decisioni. Fa quindi una gran differenza vivere in comunità che accollano allo
Stato pochissimi compiti o che invece estendono le sue competenze a
molteplici settori della vita sociale: per l'evidente ragione che - almeno sulla
carta - le seconde finiscono con l'offrire (o il richiedere) più alti tassi di
attivazione politica dei cittadini.
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Nostre Idee 5
PERCHÉ PARTECIPARE?
Per cominciare l'esame delle motivazioni che spingono a ‛prendere parte' (o a
non prendere parte) ai processi decisionali di tipo politico, sembra
conveniente partire da una considerazione preliminare: il partecipare non
appare in alcun modo configurabile come un comportamento meramente
naturale, o istintivo; al contrario, tutto lascia intendere che si tratti di un
comportamento in larghissima parte appreso, discendente cioè da precise
modalità di formazione culturale e da ben individuabili modelli di percezione e
conoscenza dei fenomeni politici.
L'azione del partecipare presuppone una decisione di imboccare questa
strada - o, se si preferisce, di far ricorso a questo strumento - ‛al fine di
conseguire un determinato obiettivo'. E va da sé che sia la conoscenza degli
obiettivi perseguibili sia la percezione delle strade effettivamente percorribili
(con le relative modalità e i relativi pericoli da evitare) devono essere
considerati come altrettanti risultati di un qualche processo di apprendimento
sociale.
In tale processo un ruolo pressoché decisivo è ricoperto dai cosiddetti ‛agenti
di socializzazione', o soggetti che in vario modo concorrono alla formazione
delle opinioni politiche dei cittadini e alla loro continua informazione. Si pensi,
ad esempio, all'educazione civica impartita dalle famiglie o dalla scuola, così
come all'influenza esercitata dal personale politico (governanti, dirigenti di
partito, attivisti) o dai tanti mezzi di comunicazione di massa (radio, televisione,
giornali, cinema) fino ai cosiddetti ‛gruppi dei pari' (amici, colleghi di lavoro,
membri di una stessa associazione). L'insieme di tali agenti configura quello
che potremmo chiamare il ‛mercato dell'offerta' dal quale l'apprendimento
politico è ampiamente condizionato e, a volte, interamente plasmato
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Nostre Idee 6
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C I T T A D I N I E O P E R E P U B B L I C H E
BILANCIO SOCIO - PARTECIPATIVO
DIRE-FARE-PARTECIPARE
L’obiettivo principale del percorso di partecipazione è quello di creare nuovi spazi di
discussione e nuovi strumenti operativi che consentano ai cittadini di incidere nella
definizione delle politiche del Comune.
Viene realizzato un nuovo strumento di partecipazione, “il bilancio socio-partecipativo”:
a) conoscere e valutare le attività realizzate e i servizi erogati dal Comune;
b) indirizzare la gestione del Comune attraverso la richiesta di nuovi servizi;
c) progettare e scegliere opere pubbliche da realizzare sul territorio comunale nel 2014.
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C I T T A D I N I E T E R R I T O R I O
COMITATI DI QUARTIERE
Quartiere Manfria, il sindaco incontra il comitato di quartiere. “Questa mattina il sindaco Angelo Fasulo ha incontrato i rappresentanti del Comitato di quartiere di Manfria, presieduto da Carmelo Tandurella.
Durante l’incontro il Comitato ha esposto al primo cittadino alcune priorità da affrontare in vista dell’imminenza della stagione estiva.
Si è dunque parlato di pulizia delle spiagge e di posa delle passerelle, argomenti per i quali il sindaco Fasulo ha garantito che si comincerà ad intervenire già tra la fine di maggio e la
prima settimana di giugno.
Il comune inoltre affronterà anche il problema del traffico veicolare nel quartiere balneare, in aumento nel periodo estivo, rivedendo la viabilità e la segnaletica e introducendo i sensi unici nelle strade maggiormente interessate dal flusso di automobili.”
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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
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TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
INIZIATIVE POPOLARI
Art. 40
Principi generali
1. Il Comune di Pontecorvo valorizza le autonome forme associative e di
cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dai
successivi articoli e può autorizzare la diretta partecipazione di esse al
procedimento amministrativo o idonee forme di consultazione e di accesso
agli atti amministrativi.
2. I criteri generali e le forme di partecipazione saranno stabiliti periodicamente
o in sede di regolamento dal Consiglio Comunale, senza creare diversità di
trattamento tra organizzazioni di volontariato appartenenti alle stesse
categorie
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Art. 41
Consultazioni popolari
1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni popolari allo scopo di
acquisire pareri e proposte in ordine alle scelte fondamentali di indirizzo
amministrativo.
2. Le fattispecie, le procedure e le modalità operative di tali consultazioni
saranno stabilite da apposito Regolamento.
3. Non necessitano di ulteriore regolamentazione la presentazione di petizioni
popolari o di proposte di iniziativa collettiva previste dal presente Statuto.
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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
ABROGARE
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Art. 41
Organismi di partecipazione
Comitati di quartiere
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita civico-
amministrativa riconoscendo ai cittadini stessi la possibilità di costituire i
Comitati di Quartiere.
2. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico
regolamento ne stabilirà:
a) le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;
b) la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
c) le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
d) l'accesso all'informazione e agli atti;
e) l'utilizzazione di mezzi e strumenti;
f) le relazioni con le istanze istituzionali.
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Art. 41 (segue da precedente)
Organismi di partecipazione
Consulte di settore
1. Al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e
sociali operanti nel territorio comunale è prevista la possibilità da parte del
Comune di istituire consulte cittadine nei seguenti settori:
a) Commercio, agricoltura e del lavoro;
b) Attività sociali e delle problematiche giovanili;
c) Cultura, dell'istruzione, dello sport e tempo libero;
d) Qualità della vita e dell’ambiente.
Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale che con specifico
regolamento ne stabilirà:
a) le finalità, i compiti, le funzioni e i poteri;
b) la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
c) le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
d) l'accesso all'informazione e agli atti;
e) l'utilizzazione di mezzi e strumenti;
f) le relazioni con le istanze istituzionali.
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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
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Art. 41 (segue da precedente)
Organismi di partecipazione
Forum dei Cittadini
1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini,
in altre parole riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e
la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a
fatti, problemi e iniziative, che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli
interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale.
Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici
temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi partecipano gli interessati e i rappresentanti dell’amministrazione
responsabili delle materie inserite all’ordine del giorno.
4. I forum possono essere convocati anche in base ad una richiesta di almeno
50 cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla
discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la
presenza.
5. Il regolamento di partecipazione stabilirà le modalità di convocazione, di
coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto
dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
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MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
Art. 42
Petizioni collettive
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgere
istanza in forma collettiva agli Organi dell'Amministrazione comunale per
sollecitare interventi e questioni di interesse comune o per esporre
esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità alcuna in calce al
testo della petizione, ma la stessa deve contenere necessariamente
l'indicazione del domicilio eletto e del rappresentante comune a tutti i
sottoscrittori per consentire ogni possibile comunicazione da parte del
Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio.
3. Qualora la petizione inoltrata al Sindaco sia sottoscritta da persone che
siano anche elettori o contribuenti iscritti nei ruoli di questo Comune in un
numero complessivo pari ad almeno 100 rilevati come residenti in base
all'ultima statistica annuale e/o svolgendo attività di interesse nel Comune
di Pontecorvo, si crea l'obbligo giuridico di fornire entro sessanta giorni
adeguata risposta scritta a carico del Sindaco o del Responsabile
dell'Ufficio.
4. Nella altre ipotesi esse non sono configurabili come petizioni collettive e
quindi non creano obbligo alla risposta. Tuttavia quando il contenute
delle stesse sia ritenuto di rilevante interesse collettivo possono essere
esaminate direttamente o portate all'attenzione della giunta comunale o
del consiglio.
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Art. 43
Potere di proposta deliberativa dei cittadini
1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere all'amministrazione proposte
deliberative in tutte le materie che siano di competenza della giunta comunale
o del consiglio comunale; di esse il Sindaco invia tempestivamente copia per
informazione all'Assessore competente o rispettivamente al presidente della
competente commissione consiliare, per l'eventuale espressione di parere in
merito, entro i successivi trenta giorni, dandone contestuale informativa al
primo sottoscrittore o al sottoscrittore delegato.
2. Entro i successivi sessanta giorni il Sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma
primo, o senza di essi qualora non siano pervenuti, comunica al sottoscrittore la
decisione di ammissibilità o meno della proposta al conseguente esame da
parte dell'Organo competente, autorizzando la raccolta delle firme nella
quantità necessaria e fissando anche un temine minimo e massimo entro cui
essa proposta dovrà essere riconsegnata, completa delle sottoscrizioni
richieste, per poter essere esaminata.
3. Se la risposta del Sindaco E' negativa, ciascun consigliere comunale può
riproporla come propria nei trenta giorni successivi, a condizione che si tratti di
materia di competenza del consiglio comunale.
4. Le proposte di cui sopra devono essere chiaramente articolate e contenere un
dispositivo che sia lecito, legittimo e rientrante nei poteri discrezionali od
obbligatori del Comune. Esse devono essere sottoscritte in forma leggibile da
almeno un decimo degli elettori del Comune di Pontecorvo.
5. II Sindaco e' tenuto comunque a porre all'ordine del giorno del consiglio
comunale, entro novanta giorni dall'inoltro, quelle proposte redatte secondo
uno schema deliberativo e sottoscritte da almeno il venti per cento dei cittadini elettori alla data di presentazione della proposta. Le firme debbono essere
apposte in forma chiara e leggibile e le proposte non possono riguardare le
materie oggetto di referendum.
6. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare seguono la stessa procedure
delle proposte di iniziativa consiliare, ivi compresa la apposizione dei pareri di
cui all'art. 30, da ottenersi prima dell'avvio della pubblica sottoscrizione.
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Art. 43
Potere di proposta deliberativa dei cittadini
1. Le proposte di deliberazione consiliare o di giunta devono essere
indirizzate al Sindaco, ed essere sottoscritte da almeno trecento persone
aventi residenza nel territorio comunale e/o che svolgono attività di
interesse nel Comune di Pontecorvo, con nome, cognome, indirizzo, data
di nascita, firma autenticata nei modi di legge e presentate all'ufficio
Protocollo del Comune.
2. Il Sindaco, con l'ausilio del Segretario Comunale, provvederà entro 30
giorni ad assegnare la proposta all'organo consiliare o alla giunta per la
trattazione di merito.
3. Il Consiglio Comunale o la Giunta esaminerà la proposta nella prima
seduta utile dopo l'assegnazione da parte del Sindaco e, comunque,
entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla stessa assegnazione.
4. Nella predisposizione dell'atto amministrativo l'organo consiliare o la giunta
si avvarrà della opportunità di ricercare approfondimenti ed accordi con i
proponenti al fine del miglior perseguimento del pubblico interesse,
tenendo anche conto della indispensabile copertura finanziaria dell'atto
deliberativo susseguente.
5. Nei casi di urgenza, che sarà indicata in seno alla proposta e ratificata dal
Sindaco, i tempi di cui ai comma 2 e 3 sono dimezzati.
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Art. 44
Referendum consultivi
1. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del consiglio comunale ovvero su
richiesta di almeno il trenta per cento di cittadini elettori alla data di presentazione della
richiesta.
2. I referendum possono riguardare materie di competenza comunale con esclusione delle
seguenti:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi, tariffe, rette e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) elezioni, designazione, nomine, revoche e decadenze;
e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
f) assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;
g) personale comunale;
h) strumenti urbanistici;
i) materie già oggetto di analoghe consultazioni nell'ultimo quinquennio.
3. La proposizione dell'iniziativa ha inizio mediante deposito da parte di almeno cinquecento
proponenti, iscritti nelle liste elettorali del comune, del testo referendario presso la
segreteria comunale.
4. L'ammissibilità del referendum E' deliberata preventivamente dal consiglio comunale nella
prima seduta utile, previo parere della competente commissione consiliare.
5. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di legge, ed il deposito delle stesse, deve
avvenire nel termine di quattro mesi dalla comunicazione di ammissibilità del referendum,
da effettuarsi tramite messo comunale a quello dei proponenti all'uopo indicato.
6. Nei trenta giorni successivi al deposito delle firme la proposta e sottoposta al consiglio
comunale, con il parere della commissione consiliare e con la valutazione della giunta, per
la verifica della regolarità delle operazioni e per la deliberazione di indizione del
referendum.
7. II referendum deve tenersi entro novanta giorni dalla esecutività della deliberazione ma non
può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. II referendum e valido se partecipa alla votazione almeno la metà degli aventi diritto al voto
ed e accolto se la risposta affermativa riporta la maggioranza assoluta dei votanti.
9. In caso di esito favorevole il Sindaco E' tenuto a proporre al consiglio comunale un
provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, entro sessanta
giorni dalla proclamazione dell'esito.
10. II Regolamento disciplina ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.
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Art. 44
REFERENDUM COMUNALI
1. Sono previsti referendum propositivi, consultivi ed abrogativi.
2. Gli istituti referendari sono previsti esclusivamente nelle materie di interesse
comunale.
3. Il regolamento di partecipazione disciplinerà modalità e criteri dell’iter
referendario.
4. La Commissione di Garanzia preposta a decidere sulla regolarità ed
ammissibilità dei referendum, è composta da cinque componenti esterni
scelti tra:
a) professori universitari in materie giurispubblicistiche;
b) avvocati amministrativisti e costituzionalisti;
c) esperti e cultori della materia delle autonomie locali.
5. La Commissione di Garanzia di cui al comma precedente, decide
secondo criteri scientifici e tecnico-giuridici e con adeguata motivazione.
6. In caso di opposizione verso la decisione di non ammissibilità del
referendum, il Difensore Civico, art 57, su richiesta espressa dei proponenti,
esercita un controllo su eventuali vizi del provvedimento della
Commissione di Garanzia.
7. Il Difensore Civico può rinviare la decisione contestata alla Commissione di
garanzia che riesamina e decide in via definitiva.
8. Il Difensore Civico comunica alle parti, in ogni caso, la decisione presa a
chiusura del suo procedimento.
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Art. 44 bis
REFERENDUM PROPOSITIVO
1. E' previsto il referendum propositivo su richiesta di almeno il quindici per
cento dei cittadini, apolidi e stranieri che abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età, pur non residenti, ma che svolgano attività
costante e continuativa nella collettività locale. Il Comune riconosce
all'istituto carattere fondamentale di democrazia e ne favorisce lo
svolgimento.
2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo le seguenti
materie:
a) gli atti inerenti la limitazione della tutela di diritti delle minoranze
etniche e religiose;
b) qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di disposizioni
normative vigenti;
3. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di
voto e non può essere esercitato nei sei mesi precedenti la scadenza
del mandato del Sindaco.
4. La proposta di referendum, formulata in modo chiaro ed univoco, deve
essere presentata al Sindaco che entro trenta giorni la trasmette alla
Commissione di Garanzia di cui al precedente, articolo 44 comma 4,
per le rispettive competenze.
5. Qualora gli organi competenti deliberino prima del suo svolgimento sui
contenuti del referendum, la commissione di garanzia decide se la
consultazione popolare non debba più tenersi o se debba svolgersi,
eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
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Art. 44 bis (segue da precedente)
REFERENDUM CONSULTIVO
1. Il Consiglio comunale può promuovere un referendum consultivo su
qualunque argomento di esclusiva competenza dell’Amministrazione
Comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati o lo promuove su richiesta del 15% degli elettori come
indicati nel successivo art. 44 ter, 3° comma.
2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo :
a) gli atti per i quali è inammissibile il referendum propositivo;
b) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
c) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti
obbligazionari;
d) i provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
e) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche o le decadenze.
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Art. 44 bis (segue da precedente)
REFERENDUM ABROGATIVO
1. E’ previsto il referendum abrogativo su richiesta di almeno il venticinque per
cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati, quale strumento di
esercizio diretto della volontà popolare, volto all’abrogazione totale o
parziale di atti esecutivi dell’amministrazione comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti per i quali
sono inammissibili il referendum propositivo ed il referendum consultivo.
3. Sono esclusi dal referendum abrogativo il Bilancio ed il PRG (piano
regolatore generale).
4. Le modalità per lo svolgimento del referendum abrogativo sono le stesse
previste per il referendum propositivo.
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Art. 44 ter
Norme comuni sui Referendum
1. Nel caso di referendum consultivo o propositivo, gli organi competenti del
Comune debbono deliberare sull’oggetto del referendum entro trenta
giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.
2. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla Camera dei Deputati
e dei referendum.
3. Possono partecipare alla votazione dei referendum tutti i cittadini residenti
che abbiano compiuto il 16° anno di età all’atto della presentazione della
mozione referendaria.
4. Non possono essere tenuti contemporaneamente più di tre referendum.
Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i
primi tre referendum sulla base dell’ordine cronologico di presentazione
della richiesta.
5. Con riferimento ai referendum propositivi ed abrogativi, ove il risultato della
consultazione sia negativo, lo stesso quesito non può essere riproposto per i
successivi cinque anni.
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ART. 45
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in
merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa;
2. La risposta dell'interrogazione deve essere motivata e fornita entro sessanta
giorni dalla interrogazione
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Art. 53
RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI
1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all’azione
comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione,
valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio, la loro
costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei
cittadini e la loro partecipazione alla vita amministrativa del Comune stesso.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi dell’associazionismo anche mediante
la stipula di convenzioni per la loro attuazione, privilegiando le proposte
in forma progettuale;
b) favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi
comunali, delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e
comunitari interessanti l’associazionismo;
c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative
negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
d) affida ad associazioni ed ai comitati appositamente costituiti
l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in
generale di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria ed
integrata rispetto all’Ente, assegnando i fondi necessari.
3. E’ istituito uno albo delle associazioni operanti nel Comune, per settori di
intervento al quale si accede su domanda corredata del proprio statuto e
dell’atto costitutivo. Requisito per l’accesso è la prova di avere svolto
attività nell’anno precedente alla richiesta di accesso.
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Art. 53 (segue da precedente)
RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI
4. L’iscrizione al predetto albo è consentita previa verifica da parte del
Comune nei confronti delle associazioni o altre forme associative dei
seguenti elementi:
a) finalità;
b) strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle
forme di decisione;
5. L’iscrizione all’albo è la condizione per fruire del sostegno del Comune.
6. Le associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) perseguimento di pubbliche finalità;
b) eleggibilità delle cariche;
c) volontarietà dell’adesione e del recesso degli associati;
d) assenza dei fini di lucro;
e) pubblicità degli atti e dei registri.
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Art. 54
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui E' in possesso
l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative
dell'ente nel settore in cui essa opera;
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono
essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in
ogni caso non devono essere inferiori a sessanta giorni
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Art. 55
CONTIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici,
contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al
comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in
modo gratuito;
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni
o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire
a tutte le associazioni pari opportunità;
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di
volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo
regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento;
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente
devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne
evidenzi l'impiego.
MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
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