salute e sicurezza sul lavoro soggetti del sistema …

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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL D. LGS. 81/2008 Programma come da Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011

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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

NEL D. LGS. 81/2008

Programma come da Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011

D. Lgs. 106/2009

20 agosto 2009

89/391/CEE Direttiva

quadro (principi generali)

89/655/CEE Attrezzature di lavoro

1999/38/CE Protezione da

agenti cancerogeni e

mutageni

90/679/CEE Protezione

da agenti biologici

93/88/CEE Protezione

agenti biologici

(modifica)

89/654/CEE Luoghi di

lavoro

89/656/CEE

Protezione

individuale

90/269/CEE

Movimentazione

manuale dei carichi

90/270/CEE Uso di

videoterminali90/394/CEE

Protezione agenti

cancerogeni

97/42/CE Protezione

agenti cancerogeni

(modifica)

D. Lgs. 626/1994

§ DPR 547/55 § DPR 164/56

§ DPR 303/56 § DLgs 494/96

§ DLgs 277/91

§ DLgs 626/94 D. Lgs. 9 aprile

2008, n. 81

§ DLgs 242/96

§ DLgs 493/96

Legislazione italiana

Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori

• ART. 32 - la Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo ed interesse

della collettività

• ART. 41 - l’iniziativa economica privata è libera.

• Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o

in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,

alla dignità umana.

• La legge determina i programmi e i controlli

opportuni perché l’attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini

sociali.

Costituzione (1948)

• ART. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le

misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la

tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro.

il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l‟adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.La giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l‟integrità fisica dei lavoratori.

Codice Civile 1942

• ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA

DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o

segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul

lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con

la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la

pena della reclusione è da tre a dieci anni.

Codice penale 1930

• ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O

DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL

LAVORO

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero

rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi

destinati alla estinzione di un incendio, o al

salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni

sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno

o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Codice penale

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e ….

ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la

ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la

loro integrità fisica.

ISPETTORI S.PR.E.S.A.L.

Accertamento contravvenzione

Comunicazione

all’Autorità Giudiziaria

Prescrizione fissando un

termine per la regolarizzazione

Sospensione del

procedimento penaleVerifica adempimento

Pagamento ammenda Comunicazione all’A.G.

ESTINZIONE DEL REATO

• Verificare l`avvenuta nomina o elezione degli RLS presso il luogo di lavoro

• Prendere nota dei nominativi degli RLS e dei loro recapiti (tel, fax, ecc.) al

pari degli altri referenti aziendali (medico competente, RSPP, ecc.)

• Richiedere la presenza degli RLS durante il sopralluogo, attendendo il loro arrivo prima di iniziare l`intervento, a meno che ciò non contrasti con esigenze di tempestività dell`azione di vigilanza

• Sollecitare nel corso dell`intervento osservazioni e indicazioni da parte

degli RLS in merito alle condizioni di lavoro.

• Quanto sopra dovrà essere riportato sinteticamente nella relazione di sopralluogo. In tutti i casi in cui il datore di lavoro o i suoi rappresentanti riferiscano l`assenza di RLS o comunque l`impossibilità degli stessi a presenziare, si dovrà prendere nota del fatto, avendo cura di registrare i motivi addotti e il nominativo del soggetto che formula tale dichiarazione.

Procedure operative nei rapporti fra Servizio

ASL e RLS

Procedure operative nei rapporti fra Servizio ASL e RLS

• Ai sensi della L. 241/90 gli RLS possono avere accesso alla documentazione raccolta o prodotta dal Servizio, nell`ambito dell`intervento sul loro luogo di lavoro, quando questa non sia sottratta all`accesso per effetto di altre disposizioni normative.

• Nel caso di interventi a seguito di segnalazioni o esposti presentati

proprio dagli RLS, di norma si dovrà contattare preventivamente

gli RLS al fine di concordare la data dell`intervento, in modo da

assicurare la loro partecipazione al sopralluogo.

• In caso di verbali di contravvenzione e prescrizione, si dovrà

rilasciare al RLS copia delle prescrizioni (in nessun caso, invece,

potrà essere consegnata copia delle pagine del verbale contenenti i

dati personali del contravventore).

D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81

Allegato I

Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

• Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

• Mancata formazione ed addestramento;

• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

• Mancata nomina del coordinatore per l‟esecuzione.

D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81

Aspetti innovativi:

• «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l‟attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell‟articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e quelle sulla tutela della salute sul lavoro;

• Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza

RLS - art. 47

• Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell‟ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.

• Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l‟espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

ATTRIBUZIONI del R.L.S.

Novità di rilievo sono introdotte dall‟art. 50 che, al comma 4, prevede che il RLS, su sua richiesta e per l‟espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e, al comma 5, prevede che “I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.” e cioè del documento di valutazione dei rischi, che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

AGGIORNAMENTO del R.L.S.

E‟ previsto l‟obbligo di aggiornamento periodico della

formazione che non può essere inferiore a 4 ore

all‟anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50

lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che

occupano più di 50 lavoratori.

Si rileva che la formazione di 12 ore sui rischi

specifici non era prevista dalla normativa precedente.

I “soggetti” della prevenzione

e protezione nei luoghi di

lavoro e i loro obblighi.

Definizioni

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l‟assetto dell‟organizzazione

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità

dell‟organizzazione stessa o dell‟unità produttiva

in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DATORE DI LAVORO

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‟attività lavorativa nell‟ambito dell„organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine

di apprendere un mestiere, un‟arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

LAVORATORE

DATORE di LAVORO

il datore di lavoro designa uno o più

lavoratori (o dei servizi esterni se le

competenze in azienda e/o nell’unità

produttiva sono insufficienti), affinché

si occupino delle attività di protezione

e delle attività di prevenzione dai rischi

professionali presenti nell’organizzazione

aziendale o nell’unità produttiva.

DATORE di LAVORO

la protezione e la prevenzione

dei rischi per la sicurezza

e la salute sono assicurati

da uno o più lavoratori o

da uno o più servizi, che

siano interni o esterni

all’azienda o all’unità produttiva

Servizio di Protezione

e Prevenzione

il datore di lavoro deve designare,

per l’attività di Primo Soccorso, per

l’attività antincendio e per

l’evacuazione dei lavoratori,

dei lavoratori incaricati di

mettere in pratica le misure previste

DATORE di LAVORO

il Servizio

di Protezione

e Prevenzione

tutti i rischi per la

sicurezza e la salute dei

lavoratori, anche nella

scelta delle attrezzature

di lavoro, delle sostanze

o preparati chimici,

e della sistemazione

dei luoghi di lavoro

deve

organizzare deve valutare

a seguito della valutazione,

le attività di prevenzione

e le procedure di lavoro

e di produzione per:

deve determinare

garantire un maggiore livello di protezione

della sicurezza e della salute dei lavoratori

garantire che la pianificazione e l'introduzione di nuove

tecnologie sia argomento di consultazione con i

lavoratori e/o i loro rappresentanti per quanto riguarda

le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,

quando sono legate alla scelta delle attrezzature, alla

organizzazione delle condizioni di lavoro e all’impatto

dei fattori ambientali nel luogo di lavoro

prendere le misure appropriate affinché soltanto i

lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate

possano accedere alle zone dell’azienda dove sono

presenti dei rischi gravi e specifici

DATORE di LAVORO

Valutazione

dei Rischi

Medico

Competente

il Servizio

di Protezione

e Prevenzione

a seguito di questa valutazione

Sorveglianza Sanitaria

per assicurare la adeguata

sorveglianza della salute

dei lavoratori in funzione

dei rischi riguardanti la loro

sicurezzae la loro

salutenell’attività lavorativa

DATORE di LAVORO

Valutazione

dei Rischi

Medico

Competente

il Servizio

di Protezione

e Prevenzione

i datori di lavoro consultano

i lavoratori e/o i loro

rappresentanti e permettono

la loro partecipazione

nell’ambito di tutte le

problematiche riguardanti

la sicurezza e

la salute sul lavoro

R.L.S.

Rappresentante

dei Lavoratori

per la Sicurezza

Consultazione e

Partecipazione dei

lavoratori

a) Effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;

b) Stabilire le misure di protezione da prendere e, se necessario, i dospositivi di protezione da utilizzare;

c) Prendere le misure necessarie e adeguate in materia di Primo Soccorso, di attività antincendio e di evacuazione dei lavoratori;

d) Informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti ad un rischio grave e immediato, sia riguardo al rischio che riguardo alle attività di protezione intraprese o da intraprendere;

e) Prendere le misure necessarie e adeguate affinché tutti i lavoratori ricevano le informazioni necessarie in merito ai rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione sia l’azienda e l’unità produttiva in generale, che ciascun tipo di postazione di lavoro e di mansione;

Obblighi dei Datori di Lavoro

è obbligo di ciascun lavoratore prendersi cura, secondo le sue possibilità, della sua sicurezza e della sua salute, congiuntamente alla sicurezza e alla salute di altre persone interessate dalle sue azioni o dalle sue omissioni durante l‟attività lavorativa, il tutto sulla base della sua formazione e delle istruzioni ricevute dal suo datore di lavoro.

il lavoratore deve

Obblighi dei Lavoratori

utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, gli utensili, le sostanze pericolose i mezzi di trasporto e di movimentazione;

utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e, dopo l’uso, riporla opportunamente;

non manomettere, cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza, in particolare quelli appartenenti alle macchine, alle attrezzature, agli utensili, agli impianti e agli edifici, ma utilizzare tali dispositivi di sicurezza correttamente;

segnalare immediatamente, al datore di lavoro e/o ai lavoratori incaricati di una specifica attività di protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, tutte le situazioni di lavoro che possano ragionevolmente far presupporre un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di protezione;

la Valutazione dei Rischi

La valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera a),

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e

delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché

nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve

riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i

contenuti dell‟accordo europeo dell‟8 ottobre 2004, e

quelli riguardanti le lavoratrici in stato di

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli

connessi

alle differenze di genere, all‟età, alla provenienza da

altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia

contrattuale attraverso cui viene resa la

prestazione di lavoro.

Articolo 28 comma 1

Pericolo

Rischio

Sicurezza

Salute

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivanti dalla

circostanza dell’esistenza di un pericolo sul luogo di lavoro.

PERICOLO

proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di

causare danni.

RISCHIO

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle

condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni

possibili del danno stesso.

INCIDENTE

Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il

normale andamento dell’attività lavorativa e determina

danni materiali ad impianti ed attrezzature.

INFORTUNIO

Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di

lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente

assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea

assoluta

Il fenomeno infortunistico

?incidenti/mancati infortuni

2500

lievi < 3 giorni

500Inabilità temporanea

33Inabilità permanente

1Mortale

• Scarsa padronanza della macchina

• Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)

• Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo

• Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)

• Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza (stanchezza)

• Mancato rispetto delle procedure

• Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)

• Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente

• Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati)

• Dispositivi di protezione inadatti

• Sistemi di comando e controllo sofisticati

• Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, arresto precario)

• Macchine non adatte allo scopo o all’ambiente (allarme sonoro mascherato dal rumore del parco macchine)

• Circolazione di persone (linee automatiche)

• Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti

• Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine

fattori/cause

• Danno più o meno grave all’integrità fisica del lavoratore

• Arresto della produzione della macchina interessata

• Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione

ispettorato del lavoro)

• Se necessario, messa in conformità delle macchine

• Sostituzione di personale e formazione sul posto di lavoro

• Rischi sociali

• Degradazione dell’immagine dell’azienda

conseguenze

costi diretti

costi indiretti

costi

Primo soccorso, pratiche

amministrative,

retribuzione delle giornate

in franchigia

Aumenti dei premi INAIL

Disfunzioni organizzative

(sostituzioni, ecc.)

Perdita di produzione,

ossia perdita di clienti

Eventuali sanzioni

R = F x M

I + F

Il RISCHIO

Correlazione fra la probabilità di accadimento di un

incidente e la grandezza del danno che l’incidente può

arrecare all’uomo

R = F x M

I + F

Correlazione fra la probabilità di accadimento di un

incidente e la grandezza del danno che l’incidente può

arrecare all’uomo

Rischi Specifici: legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono

danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi

continui e molto frequenti con danni modesti.

Rischi Convenzionali: legati all’attività di lavoro, agli apparecchi, agli

impianti presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di

problemi di infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media

intensità che interessano una o più persone.

Rischi Potenziali di incidenti rilevanti: derivanti da eventi anomali capaci di

provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo

stabilimento. Eventi con frequenza molto bassa, ma con danni gravissimi.

Rischi fisici

Rischi chimici/biologici:

Rischi Psicologici organizzativi

MACCHINA: caratteristiche degli impianti, tipo di attrezzature, facilità di

utilizzo, manutenzione, dispositivi di protezione...

AMBIENTE: microclima, illuminazione, rumore, prodotti pericolosi…

IMPIEGO: procedure operative, ciclo produttivo...

LAVORATORE: conoscenze, attenzione, percezione del rischio,

stanchezza...

Influenze positive/negative sul rischio

La valutazione del rischio è pertanto l’elemento

cardine del sistema di prevenzione aziendale e

quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro

cui compete non solo la responsabilità per

l’effettuazione del processo di valutazione (art.

17 comma 1 lettera a) ma anche “l’elaborazione

del documento” di valutazione dei rischi (DVR).

Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto

molto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di

precisazione:

data certa del Documento

obbligo di individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure

da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

indicazione del nominativo del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i

lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione

addestramento.

Procedura di Valutazione dei Rischi

IDENTIFICAZIONE

DEL RISCHIO

STIMA

DEL RISCHIO

CONTROLLO

DEL RISCHIO

Individuazione, identificazione, definizione e descrizione

Valutazione della probabilità di accadimento e della

grandezza del danno conseguente.

Confronto con gli standard di sicurezza da

raggiungere e determinazione delle azioni per

eliminare i rischi o ridurli all’accettabilità

osservazione dell’ambiente di lavoro,

individuazione delle attività,

osservazione della procedura di lavoro,

identificazione macchine/attrezzature/prodotti utilizzati,

esame di fattori esterni/interni, oggettivi/soggettivi,

analisi dell’organizzazione e dei soggetti

SCHEMA DESCRITTIVO DEL PROCESSO DI STIMA,

VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO

OSSERVAZIONE

IDENTIFICAZIONE

ANALISI QUALI-

QUANTITATIVA

STIMA DEL DANNO = mSTIMA DELLA FREQUENZA

= f

STIMA DEL RISCHIO = r

CONFRONTO CON GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

NECESSARI PER ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO

CONTROLLO NEL TEMPO E RIESAME

livello 4 = altamente probabileEsiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno

ipotizzato per i lavoratori

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili

Il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre

parole l'evento sarebbe largamente atteso)

livello 3 = probabileLa mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o

diretto

Già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata

ha fatto seguito a un danno

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa

livello 2 = poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa

livello 1 = improbabileLa mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco

probabili e indipendenti

Non sono noti episodi già verificatisi

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità

Calcolo del parametro “probabilità” = f

livello 4 = gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

livello 3 = grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

livello 2 = medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile

Esposizione cronica con effetti reversibili

livello 1 = lieveInfortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Calcolo del parametro “danno” = m

tabella di programmazione degli interventi

Probabilità del verificarsi di un incidente per l’entità delle conseguenze

r = f x m

Matrice di Rischio

ELEVATA 4 8 12 16

MEDIOALTA 3 6 9 12

MEDIOBASSA 2 4 6 8

BASSA 1 2 3 4

magnitudo LIEVE MEDIO GRAVE GRAVISSIMO

probabilità

Rischio inaccettabile

Ricordare gli obiettivi del D.V.R.

Analizzare con metodo e sistematicamente

l’attività lavorativa ed i pericoli.

Individuare le misure necessarie alla salvaguardia della

salute e sicurezza:

– Misure tecniche

– Misure di manutenzione

– Misure procedurali

– Misure formazione

– Misure sanitarie

– Misure ergonomiche

Pianificare l’attività in modo che si svolga nelle migliori condizioni di

sicurezza e di salute

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

durante il lavoro.

La relazione deve fornire indicazioni almeno su:

- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi

ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per

l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo,

con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile

dato;

- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;

- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente

ricorso.

Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:

- i pericoli ed i rischi correlati;

- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi

particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei

lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente

maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);

- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di

ciascuno dei rischi presenti;

- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge

(norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

Contenuto del D.V.R.

Individuazione dei Rischi per mansioni

FORMULE di VALUTAZIONE e AZIONI CONSEGUENTI

Rating conforme alle Linee Guida della Comunità Europea

MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE da adottare

Uno strumento fondamentale per assicurare una gestione condivisa della Sicurezza consiste

nell’elaborazione delle Procedure da parte del S.P.P. (art. 33 comma 1 lettera c D. Lgs. 81/08)