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Sapienza Università di Roma L’ordinamento europeo dei tributi Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli a cura di Chiara Del Duca

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Sapienza Università di Roma

L’ordinamento europeo dei tributi

Accertamento e processo Prof.ssa Rossella Miceli

a cura di Chiara Del Duca

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Indice

PARTE 2

PARTE 1 - Il ruolo della fiscalità nell’ordinamento comunitario

La fiscalità derivata

Il ruolo dell’Unione Europea in materia fiscale

Il patto di stabilità europeo

Il six pack ed il fiscal compact

- I principi fondamentali del diritto tributario comunitario

Il sistema delle fonti dell’ordinamento comunitario

La costituzione economica europea

L’abbattimento dei dazi doganali e la costituzione dell’unione doganale

Il principio di non discriminazione tributaria

Il divieto di aiuti di stato

L’armonizzazione fiscale

Il principio dell’efficienza e preservazione dei sistemi tributari nazionali

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PARTE 3 – Le fonti del diritto tributario europeo

Il diritto comunitario derivato

I regolamenti in materia fiscale

Le direttive comunitarie in materia fiscale

La convenzione comunitaria

L’adozione di strumenti di soft law

PARTE 1 Il ruolo della fiscalità

nell’ordinamento comunitario

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La fiscalità derivata • Manca nell’Unione Europea un autonomo sistema di finanziamento.

• Le uniche risorse finanziarie di cui dispone l’UE sono riconducibili a

quattro tipologie di entrate: 1) diritti di dogana; 2) prelevamenti e contribuzioni della attività agricole; 3) quote di partecipazione al gettito IVA (non superiore al 1%); 4) contributo imposto annualmente dalla UE ai singoli Stati membri. • Tali risorse non sono riconducibili ad un esercizio diretto della

potestà impositiva. Sono infatti ripartite tra gli Stati membri sulla base dei dati economici e del bilancio pubblico e non sulla generalità dei contribuenti.

• Si parla appunto di fiscalità derivata

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Il ruolo dell’Unione Europea in materia di fiscale. • Rispetto al fenomeno fiscale, il ruolo assunto dall’UE è essenzialmente

di coordinamento e regolazione delle politiche fiscali degli Stati membri. Trova infatti applicazione il principio di sussidiarietà.

• La competenza dell’UE in materia fiscale si risolve essenzialmente in una competenza concorrente rispetto agli Stati nazionali.

Definisce la cornice entro cui si può sviluppare la fiscalità degli Stati nazionali e controlla che non vengano ostacolate le libertà fondamentali. • Si parla anche di fiscalità di secondo livello o fiscalità negativa

dell’Unione europea.

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Il patto di stabilità europeo

• L’ordinamento comunitario contiene regole volte a contrastare l’indebitamento degli Stati membri e preservare l’integrità dello Stato finanziario dell’Unione europea.

• L’art. 126 TFUE stabilisce il principio secondo cui: gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

• Il valore di riferimento entro cui contenere il deficit dei singoli Stati membri è fissato nel c.d. “Patto di stabilità e crescita” nella misura del 3% del PIL.

• Il potere di controllo è affidato alla Commissione.

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Il six pack ed il fiscal compact

• Al fine di attuare il principio dell’efficienza delle finanze pubbliche nazionali sono state recentemente adottati i seguenti atti:

1) Il cd. six pack diretto ad introdurre vincoli europei riguardanti il coordinamento della politica europea.

2) A partire dal 1° gennaio 2015, è entrato in vigore il cd. fiscal compact.

• Quest’ultimo contiene una serie di regole di funzionamento della finanza pubblica degli Stati membri (cd. Golden rules) volte a sostenere la crescita e lo sviluppo dell’economia UE.

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PARTE 2 I principi fondamentali del diritto

tributario comunitario

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Il sistema delle fonti dell’ordinamento comunitario • Le fonti dell’ordinamento comunitario si suddividono in due tipologie:

a) Il diritto primario stabilito nei Trattati dell’Unione europea: - Trattato dell’Unione Europea (TUE); - Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); che fissano i principi ed i valori fondamentali dell’ordinamento comunitario.

b) Il diritto derivato definito dagli atti normativi emessi dalle istituzioni comunitarie (come ad es. regolamenti e direttive nonché gli strumenti di soft law).

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La costituzione economica europea

• L’architrave dell’Unione europea va ricercata nella costituzione economica europea.

I valori fondanti sono da individuare nel:

a) principio di “unità di mercato” che garantisce la parità di chances ed elimina le forme di discriminazione economica;

b) le quattro libertà di circolazione (persone, merci, servizi e capitali) volte a perseguire l’obiettivo dell’integrazione comunitaria.

• La costituzione europea costituisce un primo passo verso il processo di

integrazione politica e costituzionale degli Stati membri.

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L’abbattimento dei dazi e la costituzione dell’unione doganale • Nell’ottica di consentire la libera circolazione di beni nell’ambito

commerciale comunitario e costituire quindi un mercato comune sovrannazionale

• L’art. 3 del TUE vieta l’istituzione di dazi doganali o tasse per le merci in entrata ed in uscita dallo Stato;

• All’interno del territorio comunitario, le merci devono circolare senza imposizione;

• L’unione doganale prevede la fissazione di un’unica tariffa doganale (di competenza dell’UE) per tutte le merci provenienti da Paesi esterni alla Comunità.

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Le libertà di circolazione nel disegno comunitario • Le quattro libertà di circolazione: • delle merci (art. 28 TFUE); • delle persone (art. 45 TFUE); • dei servizi (art. 56 TFUE); • dei capitali (art. 63 TFUE). costituiscono, unitamente al principio dell’unità di mercato interno, un valore fondante dell’ordinamento giuridico europeo. • Tali libertà esprimono l’esigenza di promuovere l’abbattimento delle

barriere fisiche e delle restrizioni giuridiche e di assicurare l’integrazione comunitaria.

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Il principio di non discriminazione tributaria • Tale principio trova espresso riconoscimento agli artt. 110, 111 e 112

del TFUE: 1) L’art. 110 vieta l’applicazione alle merci importate dagli altri Stati

membri di imposizioni fiscali maggiori rispetto a quelle applicate ai prodotti locali;

2) L’art. 111 vieta che i prodotti esportati possano beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad essi applicati;

3) L’art. 112 ammette, a determinate condizioni, esoneri e rimborsi alle esportazioni

La ratio del principio è quindi quella assicurare un trattamento concorrenzialmente neutro alle transazioni effettuate all’interno del mercato comune.

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Il divieto di aiuti di stato

• L’art. 107 TFUE vieta l’erogazione di aiuti di Stato che, favorendo determinati prodotti e/o imprese, ledano il regime della libera concorrenza.

• Il beneficio, per essere considerato lesivo, deve essere selettivo ossia riservato a determinate categorie di soggetti.

• Sono (potenzialmente) considerati aiuti di stato: - le agevolazioni fiscali alle imprese nazionali; - i tributi che producano un effetto discriminatorio tra le produzioni.

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L’armonizzazione fiscale • L’art. 113 TFUE dispone l’armonizzazione delle legislazioni dei

singoli Stati membri in ordine a:

• le imposte sulla cifra degli affari; • le imposte di consumo; • le imposte indirette.

• Tale processo di armonizzazione non è normativamente previsto per le

imposte dirette (in quanto coinvolgono aspetti determinanti della sovranità fiscale dei singoli Stati membri) salvo non sia necessario al processo di instaurazione del mercato comune.

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Il principio dell’efficienza e preservazione dei sistemi tributari nazionali • Il principio dell’efficienza, espresso agli artt. 3, 121 e 126 del TFUE,

impone agli Stati membri di preservare la propria finanza pubblica (come ad es. evitare disavanzi pubblici).

• Corollario di tale principio: l’Unione europea deve al contempo garantire:

- il perseguimento dell’interesse fiscale di ciascuno Stato nazionale (in quanto unico presupposto per un efficiente flusso di entrate); - la piena assistenza alle amministrazioni fiscali degli Stati membri (attraverso scambi di informazioni e meccanismi di cooperazione)

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PARTE 3 Le fonti del diritto tributario

europeo

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Il diritto comunitario derivato

• Il diritto derivato è composto da atti unilaterali e da atti convenzionali.

1) Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie: a) gli atti menzionati all'art. 288 del TFUE:

i. i regolamenti; ii. le direttive; iii. i pareri e le raccomandazioni;

b) gli atti non menzionati all'art. 288 del TFUE ossia i cosiddetti atti atipici, o di Soft law come le comunicazioni, le raccomandazioni. 2) Gli atti convenzionali comprendono:

a) gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;

b) gli accordi tra Stati membri; c) gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'UE.

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I regolamenti in materia fiscale • I regolamenti sono gli strumenti normativi dotati di maggiore intensità

prescrittiva in quanto: - hanno portata generale ed astratta; - sono obbligatori in tutti i suoi elementi; - sono direttamente applicabili.

• Sebbene vi sia stato un uso sporadico di tale strumento, i più importanti

regolamenti hanno riguardato: - la materia doganale; - la costituzione del GEIE (regolamentazione del gruppo economico di interesse europeo); - la definizione del sistema Intrastat (sistema di raccolta permanente di dati statistici relativi all’attuazione dell’IVA); - la disciplina, l’attuazione e l’integrazione dello scambio di informazioni.

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Le direttive comunitarie in materia fiscale

• Diversamente dai trattati, le direttive: - non hanno portata generale ed astratta; - non sono direttamente applicabili; - sono obbligatorie per gli Stati cui sono indirizzate. • L’emanazione di una direttiva, salvo non si tratti di una direttiva cd.

self-executing, si articola in due fasi: - il raggiungimento dell’obiettivo fissato in sede comunitaria; - il recepimento della stessa in un atto legislativo. • Le più importanti direttiva emanate in materia:

I. IVA; II. accise; III. imposizione indiretta sugli affari.

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La convenzione comunitaria

• Si tratta di convenzioni internazionali attraverso cui due o più Stati si accordano su determinati aspetti della disciplina tributaria.

• Diversamente dalla convenzione internazionale, è previsto il coinvolgimento nella definizione dell’accordo degli organi comunitari.

• Effetto naturale della convezione comunitaria è la possibilità di una interpretazione da parte della Corte di Giustizia europea.

• Tale strumento è stato utilizzato solo due volte: - nel 1967 a Napoli in materia di dogane; - nel 1990 in materia di prezzi di trasferimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario (cd. convenzione sul transfer price).

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L’adozione di strumenti di soft law

• Si parla di soft law per indicare tutti quegli atti programmatici ma non vincolanti adottati dagli organi comunitari.

• Si tratta nella specie di raccomandazioni, risoluzioni, note interpretative, comunicazioni, inviti etc..

• La cd. soft law è adottata frequentemente poiché ritenuta idonea a realizzare in via graduale il processo di coordinamento e di ravvicinamento dei sistemi fiscali nazionali.

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