scheda interpellanza 310715

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ATTO CAMERA INTERPELLANZA URGENTE 2/01049 Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 17 Seduta di annuncio: 470 del 28/07/2015 Firmatari Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO Data firma: 28/07/2015 Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2015 SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015 DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015 ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2015 Destinatari Ministero destinatario: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2015 Stato iter: IN CORSO Fasi iter: ATTO MODIFICATO IL 29/07/2015 Atto Camera Interpellanza urgente 2-01049 presentato da GIGLI Gian Luigi testo di Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere premesso che: le sentenze di Cassazione 14225 e 14226 pubblicate l'8 luglio 2015 escludono l'applicabilità dell'esenzione ICI ad una scuola pubblica paritaria non lucrativa in ragione della presunta natura commerciale delle modalità con la quale la medesima svolge le sue pubbliche funzioni;

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Testo dell’Interpellanza urgente – “Iniziative, anche normative, a favore di un equo trattamento delle scuole paritarie in materia fiscale, anche alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione”.

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  • ATTO CAMERA

    INTERPELLANZA URGENTE 2/01049

    Dati di presentazione dell'atto

    Legislatura: 17

    Seduta di annuncio: 470 del 28/07/2015

    Firmatari

    Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI

    Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO

    Data firma: 28/07/2015

    Elenco dei co-firmatari dell'atto

    Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma

    RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2015

    SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015

    DELLAI LORENZO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO 28/07/2015

    ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 29/07/2015

    Destinatari

    Ministero destinatario:

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in

    data 28/07/2015

    Stato iter:

    IN CORSO

    Fasi iter:

    ATTO MODIFICATO IL 29/07/2015

    Atto Camera

    Interpellanza urgente 2-01049

    presentato da

    GIGLI Gian Luigi

    testo di

    Mercoled 29 luglio 2015, seduta n. 471

    I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere premesso che:

    le sentenze di Cassazione 14225 e 14226 pubblicate l'8 luglio 2015 escludono l'applicabilit

    dell'esenzione ICI ad una scuola pubblica paritaria non lucrativa in ragione della presunta natura

    commerciale delle modalit con la quale la medesima svolge le sue pubbliche funzioni;

  • pur vertendosi in materia ICI per avvisi di liquidazioni afferenti gli anni 2004-2009, la suprema

    Corte ha scelto di utilizzare, a fini della motivazione della decisione, la normativa intervenuta nel

    2012 da parte del Governo Monti per superare i sollevati dubbi di non conformit alla normativa

    europea in materia di aiuti di Stato della disciplina delle esenzioni in materia di imposta comunale

    sugli immobili;

    la Corte fa menzione dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 che aveva esteso

    l'esenzione limitatamente alle attivit, seppure fiscalmente commerciali, ma svolte con modalit non

    commerciali. Non viene invece richiamato dalla Corte il decreto ministeriale n. 200 del 2012 con il

    quale stato precisato quando un'attivit didattica anche di natura fiscalmente commerciale svolta

    con modalit non commerciali; l'articolo 4 del citato decreto dispone infatti che lo svolgimento di

    attivit didattiche si ritiene effettuato con modalit non commerciali se:

    a) l'attivit paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la

    non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;

    b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di

    applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle

    strutture agli standard previsti, di pubblicit del bilancio;

    c) l'attivit svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico

    e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto

    dell'assenza di relazione con lo stesso;

    inoltre nel modello di istruzioni delle dichiarazioni dei redditi derivanti da attivit fiscalmente

    commerciali degli enti non commerciali, viene specificato con chiarezza mediante il rinvio al

    seguente indirizzo web http://hubmiur.pubblica. istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/scuola-

    non-statale-/imutasi ai fini della determinazione del costo medio studente (che non ancora il costo

    standard, ma ne il progenitore) per stabilire la modalit non commerciale dell'attivit didattica. In

    sostanza si stabilisce che se il corrispettivo medio inferiore o uguale al costo medio per studente

    significa che l'attivit didattica svolta con modalit non commerciali e quindi non assoggettabile

    ad imposizione IMU;

    le scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale integrato dell'istruzione pubblica certamente

    operano nell'ambito del no profit, atteso semmai che lo spazio concorrenziale interesse delle

    scuole private operanti a fini di lucro. Le scuole pubbliche paritarie fanno servizio pubblico e lo

    fanno spesso proprio laddove il pubblico statale non arriva. Lo fanno per bambini ricchi e bambini

    poveri. Per bambini cattolici, valdesi, ebrei e musulmani. Lo fanno per tutti i bambini;

    oggi circa un milione di studenti risulta iscritto presso uno degli oltre 13 mila istituti scolastici

    paritari;

    di qui la necessit, tornando al caso di specie, che vi sia una corretta pronuncia da parte della

    commissione tributaria regionale della Toscana cui la Cassazione ha rinviato il giudizio che dovr

    decidere definitivamente la vicenda tutta da valutarsi nell'ambito della visione europea;

    in verit proprio la visione europea, esplicitata in ben due risoluzioni del Parlamento europeo del

    1984 e del 2012 in materia di libert di scelta educativa, che indica la soluzione di fondo: in un

    quadro giuridico nazionale appropriato, le scuole che non sono gestite dallo Stato possano favorire

    lo sviluppo di una educazione di qualit, e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle

    famiglie. Per questo gli Stati sono tenuti ad accordare alle scuole (paritarie) le sovvenzioni

    pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in

    condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza

    discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;

    ci pu avvenire, nel rispetto degli articoli 33 e 118, ultimo comma, della Costituzione, in forma

    analoga a quanto gi si verifica in Italia per il servizio sanitario nazionale, mediante la

    individuazione del costo standard in materia di servizi pubblici essenziali quale appunto quello

    dell'istruzione e con la conseguente determinazione e attribuzione della quota capitaria (ora prevista

    della delega di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema

    nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),

  • per studente da conferirsi a tutti gli istituti scolastici pubblici e quindi anche a quelli paritari;

    quali iniziative urgenti, se necessario anche di tipo normativo, intenda adottare al fine di evitare

    interpretazioni non aderenti al chiaro dettato normativo in materia fiscale citato in premessa e per

    accelerare la determinazione e attribuzione della quota capitaria prevista della delega di cui al

    comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, al fine di adeguare il sistema nazionale

    dell'istruzione alle citate risoluzioni del Parlamento europeo, oltre che per evitare conseguenze

    negative sul piano della tenuta dei conti pubblici, derivanti dal dover eventualmente far fronte

    all'ingresso di circa un milione di studenti, attualmente iscritti nel sistema scolastico paritario ove,

    anche per effetto di pronunce giudiziali, le scuole paritarie si trovassero costrette a chiudere o a

    richiedere il pagamento di rette molto pi alte rispetto agli attuali costi medi per studente individuati

    dal ministero.

    (2-01049) Gigli, Rubinato, Sberna, Dellai, Rotta.

    Classificazione EUROVOC:

    EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

    diritto comunitario

    concorrenza

    imposta locale