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Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v. Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1 Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922 Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l’Internazionalizzazione [email protected] - [email protected] - www.csaconsulting.eu P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312 Ai gentili clienti Loro sedi Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità (DL 50 del 24 aprile 2017) Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97, nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro , la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte. Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Per la compensazione dei crediti diversi dall’IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione. In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore dal 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni. Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto: l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, sia in ambito IVA che per le imposte dirette; la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro , della soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è Premessa

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Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.

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Ai gentili clienti

Loro sedi

Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità (DL 50 del 24 aprile 2017)

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto l'inasprimento degli attuali vincoli

all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97,

nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate

dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro,

la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e

relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs.

241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle

imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte. Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in

ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione

orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla

dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Per la compensazione dei crediti diversi

dall’IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione.

In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore

dal 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In

assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove

disposizioni.

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:

l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei

crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, sia in ambito IVA che per

le imposte dirette;

la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere

realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.

Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013,

viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale

l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è

Premessa

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subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del

DLgs. 241/97), ferma restando la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione

legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle

dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile

(Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

Ulteriormente, per effetto della modifica all’art. 10 comma 1 lett. a) del DL 78/2009

(conv. L. 102/2009), le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito IVA: in

particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale

oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla

dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso ovvero, in alternativa, previa

sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il

controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti

nell’apposito Registro).

La suddetta soglia è stata, tuttavia, mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai

crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative, di cui all’art. 25 del DL 179/2012

(conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle

imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25 (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7-bis del DL

78/2009).

Nel prosieguo, si esamineranno gli effetti dell’introduzione dei suddetti limiti,

adattandoli ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle more della disciplina

previgente.

Per effetto delle novità apportate dal DL 24.4.2017 n. 50, vi è l'obbligo che la

dichiarazione IVA annuale, dalla quale emerge un credito IVA di ammontare

superiore ad Euro 5.000,00 (rispetto al previgente importo di Euro 15.000,00) da

utilizzare in compensazione nel modello F24, rechi:

Credito annuale IVA utilizzato in compensazione

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l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure;

in alternativa, un'apposita sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale

dei conti.

A questo riguardo, possono ritenersi applicabili, anche in virtù dell’introduzione del

nuovo limite di Euro 5.000,00 , i chiarimenti a suo tempo resi della circ. Agenzia

delle Entrate 15.1.2010 n. 1 (§ 2.1) secondo cui:

il limite di Euro 5.000 euro non riguarda l'ammontare totale del credito IVA

annuale, ma l'importo che viene utilizzato in compensazione "orizzontale" nel

modello F24;

il soggetto passivo che intende utilizzare il credito IVA annuale in compensazione

"orizzontale" non oltre il limite di Euro 5.000, può quindi presentare la

dichiarazione IVA senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa

dell’organo di controllo).

La disciplina in esame riguarda i soli crediti IVA annuali che vengono utilizzati nel

modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d.

compensazione "orizzontale"), da effettuarsi necessariamente mediante modello F24

ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Restano confermate le disposizioni relative alle compensazioni "interne" (o

"verticali") dei crediti IVA eseguite con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica

(in acconto o a saldo), anche se esposte nel modello F24 (in questo caso, l'esposizione in

F24 configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione

dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall'art. 30 del DPR 633/72).

OSSERVA

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La circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29 (§ 1.1) ha ulteriormente chiarito che:

non possono essere considerate "compensazioni interne", escluse dall'ambito

applicativo dei vincoli descritti, le compensazioni dei crediti IVA con i

versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il

credito sia maturato dopo il debito con cui viene compensato; tali

compensazioni, infatti, non possono essere esposte nella dichiarazione IVA e

devono quindi necessariamente essere eseguite tramite il modello F24;

sono, invece, escluse dall'ambito applicativo dei suddetti vincoli le

"compensazioni interne" in cui il credito IVA sia maturato prima del debito con cui

viene compensato, anche se esposte nel modello F24.

La modifica normativa introdotta dal DL 24.4.2017 n. 50, non interessa la disciplina

del rimborso dell’eccedenza annuale detraibile. Rimane confermato, infatti, l'obbligo

di apposizione del visto di conformità per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi

dell'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72, al di sopra dell'importo dei 30.000 euro, laddove

non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ai sensi del successivo

comma 4 dell'art. 38-bis del DPR 633/72.

Conseguentemente, le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione

annuale possono essere richieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo

inferiore a 30.000 euro.

Diversamente, per le eccedenze di credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, i

rimborsi continueranno ad essere eseguiti mediante apposizione del visto di

conformità sulla dichiarazione (oppure, in alternativa, mediante apposita sottoscrizione

dell'organo di revisione contabile) e rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniale, laddove il

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Credito annuale IVA richiesto a

rimborso

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richiedente non verta in una delle situazioni di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72,

vale a dire:

il soggetto passivo esercita l'attività d'impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione

per la start up innovative ex art. 2 del DL 179/2012);

al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati

notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una

differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato

superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al

10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro, al 5% degli importi

dichiarati, se superiori a 150.000 euro ed inferiori o pari a 1.500.000 euro, all'1%

degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;

il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità

(o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà;

il soggetto passivo chiede il rimborso dell'eccedenza detraibile per cessazione

dell'attività.

La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32/E ha chiarito che l'apposizione del visto

di conformità o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non

all'ammontare complessivo del credito; pertanto, la soglia di 5.000 (per l’eccedenza

chiesta in compensazione) o 30.000 euro (per l’eccedenza richiesta a rimborso) deve

essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.

Qualora l'importo del credito IVA annuale sia pari a 32.000 euro e l'ammontare

richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano rispettivamente di 3.000

euro e di 29.000 euro, non è necessario apporre il visto di conformità sulla

dichiarazione:

né ai fini del rimborso annuale, sebbene la somma dei due crediti superi

complessivamente la soglia di 30.000 euro;

né ai fini dell'utilizzo in compensazione, poiché non si supera la soglia di Euro

5.000 euro.

Determinazione del limite di Euro 5.000

o Euro 30.000

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La modifica normativa introdotta dal DL 24.4.2017 n. 50, non produce alcun effetto

sulla la disciplina relativa al rimborso del credito IVA trimestrale. Infatti, le

eccedenze di credito IVA emergenti dal modello TR potranno continuare ad essere

richieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro.

L'apposizione del visto di conformità (oltre che il rilascio della dichiarazione sostitutiva

di atto notorio) è, invece, necessaria per il rimborso relativo a crediti IVA di importo

superiore a 30.000 euro, ad eccezione degli specifici casi disciplinati dall'art. 38-bis co.

4 del DPR 633/72, per i quali è richiesta la prestazione di garanzia patrimoniale in

favore dell'Amministrazione finanziaria.

Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel

periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (cfr. circ. Agenzia delle

Entrate 30.12.2014 n. 32, § 2.1).

Le novità normative in esame non influenzano nemmeno la compensazione ex art. 17

del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non

è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui

scaturiscono. Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per l'utilizzo in

compensazione "orizzontale" del credito IVA emergente dal modello TR non sono

previsti limiti di importo al di sopra dei quali è richiesta l'apposizione del visto di

conformità sul modello TR stesso (C.M. 15.1.2010 n.1).

CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA’

(o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo)

TIPOLOGIA DI

CREDITO E

MODALITA’ DI

UTILIZZO

DISCIPLINA

ANTE

DL 50 DEL 24.4.2017

DISCIPLINA

POST

DL 50 DEL 24.4.2017

Rimborso credito Visto di conformità sulla Visto di conformità sulla

Rimborso Credito

trimestrale IVA

OSSERVA

Compensazione del Credito

trimestrale IVA

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annuale dichiarazione annuale IVA

per crediti superiori ad Euro

30.000,00 (se contribuente

virtuoso)

dichiarazione annuale IVA

per crediti superiori ad Euro

30.000,00 (se contribuente

virtuoso)

Compensazione

credito annuale

Visto di conformità sulla

dichiarazione annuale IVA

per crediti superiori ad Euro

15.000,00

Visto di conformità sulla

dichiarazione annuale IVA

per crediti superiori ad Euro

5.000,00

Rimborso credito

trimestrale

Visto di conformità sul

modello TR per crediti

superiori ad Euro 30.000,00

(se contribuente virtuoso)

Visto di conformità sul

modello TR per crediti

superiori ad Euro 30.000,00

(se contribuente virtuoso)

Compensazione

credito trimestrale

Nessun visto di conformità

sul modello TR

Nessun visto di conformità

sul modello TR

Per effetto di quanto previsto dal DL 24.4.2017 n. 50, viene disposto l'obbligo di

richiedere l'apposizione del visto di conformità ex art. 35 del DLgs. 241/97 (o di

richiedere la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) per compensare, mediante

il modello F24, crediti di importo superiore ad Euro 5.000,00 annui (rispetto al

previgente limite di Euro 15.000,00), derivanti da:

imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;

IRAP;

ritenute alla fonte;

imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Compensazione crediti

d’imposta diversi dall’IVA

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La normativa in discorso riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e

IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito,

all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, l’eliminazione

del riferimento all’art. 3 del DPR 602/73 dalla lettera del citato art. 1 comma 574 del L.

147/2013 comporta l’estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di

ritenuta alla fonte.

Crediti oggetto di monitoraggio

Crediti Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi

Crediti per addizionale regionale e comunale derivante dal modello Unico PF e

maggiorazione Ires derivante dal modello Unico Sc

Crediti per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe)

Crediti per qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte

L’obbligo in parola non dipende dall'importo del credito, inferiore o superiore ad

Euro 5.000, risultante dalle dichiarazioni fiscali, ma dipende dall'ammontare del suo

utilizzo in F24 per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti di natura diversa),

fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di

presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

In altri termini, solo il concreto utilizzo di un credito d’imposta per importo

superiore ad euro 5.000 fa scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità

sulla dichiarazione che verrà presentata anche successivamente all’utilizzo medesimo.

Un contribuente chiude il Modello redditi 2017 a credito di 10.000 euro, non è

obbligato al visto di conformità se in precedenza tale credito non è stato utilizzato

per una «compensazione orizzontale» di importo superiore al limite di 5.000 Euro.

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Un altro aspetto importante da ricordare concerne il momento in cui è possibile

procedere alla compensazione dei crediti fiscali per importi eccedenti ad Euro 5.000: i

crediti in esame possono, infatti, essere compensati nel modello F24 anche prima della

presentazione della dichiarazione da cui emergono, mancando al riguardo una norma

analoga a quella prevista ai fini IVA.

In relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP, pertanto, non vi è l’obbligo di

preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell’organo che esercita la

revisione legale) e, quindi, di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento

di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione

orizzontale per importi superiori ad Euro 5.000 euro dal primo gennaio dell'anno

successivo a quello di maturazione dei crediti, con l'obbligo di inviare entro il 30

settembre il modello Unico, Irap o 770 “vistato”.

Si rammenta, inoltre, che, il limite di 5.000,00 euro deve riferirsi “alle singole tipologie

di crediti emergenti dalla dichiarazione”, ovvero non è cumulativo, riguardando

ciascun tributo a credito, identificato dal relativo codice tributo.

Peraltro, i vincoli alla compensazione introdotti dalla legge di stabilità si applicano

alle sole compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire alla cosiddetta

compensazione “orizzontale” o “esterna” tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che

avviene necessariamente con il modello F24. Non rileva, quindi, l’utilizzo del credito in

compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione

“verticale” o “interna”), ad esempio il credito IRPEF o IRES per l’anno precedente

compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, anche

qualora tale compensazione venga esposta nel modello F24.

In altri termini non rileva, per il superamento del limite di € 5.000, l'indicazione in

F24 del credito in compensazione per pagare un debito della medesima imposta,

OSSERVA

Decorrenza della possibilità di compensare

Determinazione del limite di € 5.000

Modalità operative

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indipendentemente dal fatto che si tratti di due codici tributo diversi (ad esempio, credito

Ires 2016 che compensa l'acconto Ires 2017), in quanto tale compensazione può essere

effettuata anche direttamente in dichiarazione, cioè senza la presentazione del

modello F24.

Ammontare dei crediti fiscali da

utilizzare in compensazione orizzontale

Applicabilità del visto in dichiarazione

Credito Irpef pari ad € 4.000,00

Credito Irap pari ad € 1.000,00

Entrambe le dichiarazioni non devono

essere vistate anche se si volesse

compensare orizzontalmente tale

eccedenza.

Credito Irpef pari ad € 20.000,00;

Credito Irap pari ad € 4.000,00

Deve essere vistato solo il modello

REDDITI 2017 nel quale emerge il

credito, qualora si volesse compensare

con altri tributi tale eccedenza per

importi eccedenti la soglia di euro

5.000,00

Credito Irpef pari ad € 50.000,00

Credito Irap pari ad € 20.000,00

Entrambe le dichiarazioni devono

essere vistate, qualora si volesse

compensare tale eccedenza con altri

tributi, per importi eccedenti la soglia di

euro 5.000,00

Peraltro, gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in

compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, non devono essere

necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla

dichiarazione. Così, ad esempio, l’eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per

compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRES.

Va rilevato, inoltre, che, la modifica del limite per la compensazione dell’eccedenza

fiscale avrà anche un impatto maggiore sulla compensazione delle eccedenze di

ritenute IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi delle società o

associazioni, (Agenzia delle Entrate con la circ. 23.12.2009 n. 56). Occorre, infatti,

ricordare che:

Compensazione delle eccedenze

IRPEF da parte

di società e associazioni

professionali

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la società semplice o l’associazione professionale comunicano le ritenute IRPEF

subite alla fonte e gli altri elementi fiscalmente rilevanti da attribuire per trasparenza

in capo a ciascun associato (o socio);

il singolo socio (o associato) determina il proprio debito IRPEF individuando

l’ammontare delle ritenute IRPEF, imputate per trasparenza dall’ente collettivo,

che può scomputare;

nel caso in cui le ritenute imputate dalla società eccedano le sue necessità, il socio

può riattribuirle all’ente collettivo;

a partire dalla data certa dell’atto di riattribuzione, l’ente collettivo ha la facoltà di

portarle in compensazione mediante modello F24;

nella propria dichiarazione annuale, lo studio o l’associazione devono evidenziare

la quota delle ritenute subite nella loro disponibilità e che le stesse hanno facoltà

di utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Ora, per effetto delle menzionate modifiche, se l’ammontare portato in compensazione

dalla società semplice o dall’associazione professionale eccede i 5.000,00 euro occorre

che la dichiarazione di questi soggetti sia corredata dal visto di conformità.

Il contribuente che vanti una posizione creditoria rispetto alle imposte dirette può

chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, norma che regola il rimborso

delle imposte oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal

contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d'imposta.

I rimborsi sono chiesti mediante apposita istanza presentata in dichiarazione, ovvero

separatamente dalla dichiarazione, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o

OSSERVA

Rimborso crediti d’imposta

diversi dall’IVA

OSSERVA

Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.

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da quando la ritenuta è stata effettuata.

Ai sensi dell'art. 1 co. 137 della L. 23.12.2005 n. 266, non sono rimborsabili, né

utilizzabili in compensazione, i crediti delle imposte derivanti dai modelli di

dichiarazione che non superano il limite di 12,00 euro.

Per chiedere il rimborso dell'intero credito (o di quello che residua a seguito della

compensazione) occorre indicare l'importo in dichiarazione nel quadro RX del

modello REDDITI. Infatti, la richiesta effettuata in dichiarazione equivale alla

domanda di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 e, secondo un'interpretazione, non

occorre l'ulteriore presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione è

già resa edotta della pretesa avanzata dal contribuente. Il credito non è, quindi,

soggetto al termine di decadenza di 48 mesi, bensì all'ordinario termine di prescrizione

decennale ex art. 2946 c.c..

CREDITI FISCALI DA DICHIARAZIONE DIVERSI DA IVA

E VISTO DI CONFORMITA’

(o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo)

TIPOLOGIA DI

CREDITO E

MODALITA’ DI

UTILIZZO

DISCIPLINA ANTE DL 50

DEL 24.4.2017

DISCIPLINA POST DL 50

DEL 24.4.2017

Rimborso credito

annuale

Nessun visto di conformità

sulle dichiarazioni

Nessun visto di conformità

sulle dichiarazioni

Compensazione

credito annuale

Visto di conformità sulla

dichiarazione annuale IVA per

crediti superiori ad Euro

15.000,00

Visto di conformità sulla

dichiarazione annuale IVA

per crediti superiori ad Euro

5.000,00

Le novità normative previste dal DL 24.4.2017 n. 50 introducono, inoltre, un regime

specifico nel caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione

orizzontale in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o

della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione

venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l’Agenzia delle

Entrate procede con il recupero:

Regime sanzionatorio

Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.

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dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte;

dei relativi interessi, nonché;

all’irrogazione delle sanzioni.

Ancora, sempre a seguito dell’entrata in vigore del DL 50 del 24.4.2017 vengono

modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita

IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali. Prima delle novità apportate dal

citato DL 50 del 24.4.2017, era previsto, infatti, l'obbligo, per i soggetti che effettuano la

compensazione di crediti IVA (trimestrali o annuali) superiori a 5.000 euro annui, di

utilizzare per la presentazione dei modelli F24, in cui è esposta la compensazione del

credito IVA, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

delle Entrate (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite della stessa

Agenzia con il provv. 21.12.2009. Ora, invece, per effetto delle novità introdotte con

riferimento alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata eliminata

la soglia quantitativa, pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di

utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Per effetto delle modifiche all’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L.

248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi

(IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte

sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel

quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, i titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici

dell’Agenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti IVA

(annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione

di modelli F24 “a zero”, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti.

OSSERVA

Nuove modalità per la

compensazione

Decorrenza

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In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono

entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL

50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i

contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.

Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Csa International Consulting S.r.l

Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco

Milano, 3 maggio 2017