seminario unimi 31 marzo 2014 lavoro precario con animazione

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Università degli Studi di Milano Facoltà di Giurisprudenza Corso di laurea in Giurisprudenza c.u. Anno accademico 2013 / 2014 Diritto del lavoro M-Z – Prof. A. Tursi Seminario 31 marzo 2014 Le tipologie contrattuali per la disciplina del lavoro “precario” Avv. Silvia Tozzoli Dottore di ricerca in Diritto del lavoro, LLM

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Seminario Unimi 31 Marzo 2014 Lavoro Precario Con Animazione

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Università degli Studi di MilanoFacoltà di Giurisprudenza

Corso di laurea in Giurisprudenza c.u. Anno accademico 2013 / 2014

Diritto del lavoro M-Z – Prof. A. Tursi

Seminario 31 marzo 2014

Le tipologie contrattuali per la disciplina del lavoro “precario”

Avv. Silvia TozzoliDottore di ricerca in Diritto del lavoro, LLM

Le prestazioni di tipo accessorio (c.d. «voucher»)

artt. 70 – 73 della «Legge Biagi»

Le finalità e la disciplina originaria degli artt. 70 – 73 della Legge Biagi. Le modifiche successive

Il Libro Bianco sul mercato del Lavoro del 2001 evidenziò come l’utilizzo di “nuove e più moderne tipologie contrattuali” potesse essere decisiva nel contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato («nero»).

Prendendo ispirazione dall’esperienza belga, il Libro Bianco valutava positivamente il ricorso al sistema dei “buoni” – in alternativa ai pagamenti diretti – per semplificare il processo di pagamento dei compensi e certificare le prestazioni.

La Legge Biagi originariamente introdusse il meccanismo dei “buoni / voucher” per retribuire attività lavorative di natura meramente occasionale, in ambiti specificamente indicati (c.d. «lavoretti») e da parte di soggetti a rischio di esclusione sociale ovvero non ancora entrati o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (tassativamente individuati: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, lavoratori disabili, lavoratori extracomunitari nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro), che configurassero rapporti di natura meramente occasionale ed accessoria di durata complessiva < 30 gg anno solare e con compensi < 3mila euro annui =>=> nella nella formulazione originaria della Legge Biagi c’erano quindi limiti soggettivi, oggettivi e di limite durata formulazione originaria della Legge Biagi c’erano quindi limiti soggettivi, oggettivi e di limite durata e compenso per il lavoro accessorio. e compenso per il lavoro accessorio.

Nel periodo 2004 – 2011, diversi periodo 2004 – 2011, diversi interventi interventi (spesso disorganici) (spesso disorganici) hanno poi ampliato i limiti oggettivi (es. estensione a lavoro domestico discontinuo; prestazioni svolte in qualsiasi settore dai lavoratori con meno di 25 anni compatibilmente con gli impegni scolastici e sempre durante l’università; attività agricole di carattere stagionale svolte da pensionati o casalinghe; attività dei collaboratori dell’impresa familiare; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa e periodici; qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati, etc.); hanno abrogato i limiti soggettivi “puri”; hanno abrogato il limite temporale ed elevato il limite del compenso a 5.000 Euro per ciascun anno solare con riferimento al medesimo committente e 10.000 Euro per le imprese familiari.

La crescente (e sospetta) “popolarità” del lavoro accessorioe gli interventi del 2012 e 2013

Con l’ampliamento dei limiti, dal 2008 si assiste ad un progressivo e consistente incremento progressivo e consistente incremento nel ricorso alle prestazioni di tipo accessorio nel ricorso alle prestazioni di tipo accessorio (da 0,5mil di voucher del 2008 ai 15,8 del 2011; da 5.323 lavoratori coinvolti nel 2008 a 88.773 nel 2011) => sospetti di utilizzo elusivo o => sospetti di utilizzo elusivo o fraudolento dell’istituto fraudolento dell’istituto (favorito dall’assenza di valore orario del voucher e di obblighi di comunicazione preventiva agli enti del singolo episodio lavorativo).

La «Legge Fornero» (l. n. 92/2012) interviene nella disciplina del lavoro accessorio, con lo scopo dichiarato di “contrasta[re] l’uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti” e anche di “contrasta[re] usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali” [art. 1, comma 1, lett. c) ed e)art. 1, comma 1, lett. c) ed e)]: modifica radicale dei criteri di identificazione e degli ambiti di applicazione delle prestazioni di tipo accessorio con la riscrittura dell’art. 70 [art. 1, comma art. 1, comma 3232]; ridefinizione di alcune importanti modalità applicative, comunque nel segno della continuità con il meccanismo dei voucher (cui viene attribuito valore orario e il cui utilizzo deve essere preventivamente comunicato).

Il «Decreto Giovannini» (d.l. n. 76/2013, conv. L. n. 99/2013) interviene per alcune ulteriori modifiche: elimina il riferimento alla «natura meramente occasionale» delle prestazioni accessorie (completo superamento dei limiti oggettivi e soggettivi); introduce la possibilità di specifiche condizioni, modalità e importi per i soggetti a rischio di esclusione lavorativa o sociale (da attuare con d.m.); esclude i cosi delle prestazioni accessorie utilizzate dalla p.a. per «attività sociali» dal «patto di stabilità».

ASSETTO DEFINITIVO: APPLICAZIONE GENERALIZZATA ASSETTO DEFINITIVO: APPLICAZIONE GENERALIZZATA MAMA MODALITA’ ANTI-ELUSIVE MODALITA’ ANTI-ELUSIVE

La disciplina del lavoro accessorio

ART. 70. Definizione e campo di applicazioneART. 70. Definizione e campo di applicazione

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative [abrogato nel 2013: di natura meramente occasionale] che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

La disciplina del lavoro accessorio

ART. 70. Definizione e campo di applicazioneART. 70. Definizione e campo di applicazione

Le disposizioni sul lavoro accessorio si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università => limiti soggettivi => limiti soggettivi e oggettivi oltre a quelli generalie oggettivi oltre a quelli generali;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, c. 6, d.p.r. 633/1972 [norme di natura fiscale per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 Euro], che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli => solo limiti generali=> solo limiti generali.

Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

La disciplina del lavoro accessorio

• Definizione solo su base oggettiva/economicaDefinizione solo su base oggettiva/economica, con riguardo ai compensi complessivi del lavoratore indipendentemente dal numero dei committenti

NB: Circ. n. 4/2013 Min Lavoro: il requisito - ora abrogato - della “mera” occasionalità': era comunque solo sottolineatura che ribadisce la sostanziale occasionalità. Non era un elemento definitorio autonomo, perché il solo criterio è quello dell’importo complessivo del compensodell’importo complessivo del compenso. Problema applicativo per verificare se il tetto è stato superato: la Circ. suggerisce una autodichiarazione in attesa di creazione di un archivio informatico.

• Due tetti specifici al compenso per anno solareDue tetti specifici al compenso per anno solare: generale (5.000 Euro anno solare); 2.000 Euro (imprenditori “commerciali” e professionisti)

NB: Circ. n. 18/2012 e 3/2013: “commerciale” non rileva nella definizione, che vuole indicare l’imprenditore tout court e non solo quello attivo nella intermediazione nella circolazione di beni (art. 2195 c.c.)

NB: Le Circ. Inps n. 49/2013 e n. 176/2013 specificano che i tetti al compenso sono da intendersi riferiti al compenso nettocompenso netto. Quindi: i) 5.000 Euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi6.666 € lordi; ii) Euro 2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi2.666 € lordi;

• La Circolare n. 3/2013 esclude poi l’utilizzo delle prestazioni occasionali / accessorie negli esclude poi l’utilizzo delle prestazioni occasionali / accessorie negli appalti e nella somministrazioneappalti e nella somministrazione, per scongiurare il “dumping” con le imprese che utilizzano contratti di lavoro più “stabili”.

E’ quindi richiesto che i voucher siano impiegati per remunerare prestazioni rivolte direttamente al beneficiario e non per prestazioni a favore di terzi.

La disciplina del lavoro accessorioArt. 72. Il meccanismo dei “voucher”Art. 72. Il meccanismo dei “voucher”

Modalità di corresponsione del compenso e degli oneri previdenziali ed assicurativi (v. sezione specifica in www.inps.it):

• buoni (voucherbuoni (voucher, singoli o carnet con buoni multipli) “orari, numerati progressivamente e datati”. Acquistabili presso i concessionari autorizzati. Procedura cartacea o telematica Inps; tabaccai, poste e banche popolari

• valore nominale di 10 Euro 10 Euro (comprensivi di 13% contributi INPS, 7% premi INAIL, 5% compenso del rivenditore) => compenso di 7,5 Euro netti, esente da imposizione compenso di 7,5 Euro netti, esente da imposizione fiscale e che non incidente sullo stato di disoccupato o inoccupato.fiscale e che non incidente sullo stato di disoccupato o inoccupato.I compensi sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiornorilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

• comunicazionecomunicazione preventiva da parte del committente all’INPS con modalità preventiva da parte del committente all’INPS con modalità telematichetelematiche di nome del prestatore, luogo e periodo della prestazione (altrimenti trova applicazione la c.d.maxi-sanzione per il lavoro nero, secondo la Circ. INPS n. 157 del 2010). NB: basta una sola comunicazione preventiva per l’intero arco temporale di riferimento (nota INAIL 6464/2010: non serve una comunicazione per ogni episodio lavorativo)

• pagamentopagamento del compenso al lavoratore da parte di qualsiasi ufficio postale o attraverso la rete tabaccai o sportelli bancari, con la presentazione del voucher. Registrazione dei dati del lavoratore e versamento dei contributi a suo nome

L' utilizzo dopo la Legge Fornero

Regione di vendita

I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim.

P iemonte 473.409 605.645 725.398 618.865 743.216 717.388

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 8.185 11.041 21.408 22.069 21.247 26.294

Liguria 83.726 127.174 137.629 149.636 170.098 217.165

Lombardia 782.494 966.632 1.004.658 1.142.729 1.217.802 1.471.161

Bolzano/Bozen 297.251 332.528 536.784 322.093 497.292 431.046

Trento 44.561 51.557 137.096 93.813 83.035 103.555

Veneto 603.440 711.503 1.031.151 890.868 1.026.472 1.199.054

Friuli-Venezia Giulia 364.530 524.330 602.213 491.858 503.538 588.711

Emilia-Romagna 492.836 636.767 826.503 703.178 788.570 1.061.210

Toscana 280.533 337.061 405.696 429.462 371.456 514.396

Umbria 73.289 95.752 113.566 125.118 120.655 148.323

Marche 201.223 202.619 260.607 249.149 229.525 351.766

Lazio 316.094 373.346 362.509 388.363 372.830 443.704

Abruzzo 73.670 100.545 143.331 129.891 136.995 165.014

Molise 18.003 30.503 33.938 21.524 20.332 33.076

Campania 99.614 135.184 142.920 158.784 165.438 201.388

P uglia 107.465 139.685 158.127 201.781 196.545 289.864

Basilicata 19.873 29.535 37.059 38.089 38.003 63.012

Calabria 33.950 38.282 92.333 55.148 61.739 92.508

Sicilia 86.535 116.934 147.637 155.792 134.923 187.469

Sardegna 81.890 108.560 174.494 177.564 167.697 244.581

Totale Italia 4.542.571 5.675.183 7.095.057 6.565.774 7.067.408 8.550.685

Nord-Ovest 1.347.814 1.710.492 1.889.093 1.933.299 2.152.363 2.432.008

Nord-Est 1.802.618 2.256.685 3.133.747 2.501.810 2.898.907 3.383.576

Centro 871.139 1.008.778 1.142.378 1.192.092 1.094.466 1.458.189

Sud 352.575 473.734 607.708 605.217 619.052 844.862

Isole 168.425 225.494 322.131 333.356 302.620 432.050

Dati tratti dall'attuale edizione dell'osservatorio internet sul Lavoro Occasionale Accessorio.

2012 2013

Tavola 4.2.5 - Lavoro Occasionale Accessorio

Numero di voucher venduti per regione

Valore del singolo vocuher pari a 10 euro

Anno e trimestre di vendita

Fonte:Fonte:www.lavoro.gov.itwww.lavoro.gov.it

!

PUNTI “APERTI” NELL’INTERPRETAZIONE DELL’ISTITUTO

- Qualificazione delle prestazioni: lavoro subordinato (senza tutele), lavoro autonomo, lavoro a-causale (e a-contrattuale) o tertium genus?

- Conseguenze per il superamento dei limiti solo “economici” previsti dal nuovo art. 70 per definire la fattispecie => poco convincente la ri-qualificazione automatica suggerita da Circ. n. 3/2013. La più recente Circ. n. 7258/2013 sostiene che «nel caso di superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico».

Esercitazione: le diverse tipologie contrattuali utilizzabili per disciplinare

alcune attività «precarie»

Promoter e merchandisers

Sono figure molto diffuse che operano nei punti vendita della grande distribuzione organizzata.

Il promoterpromoter si occupa di sollecitare l’interesse del consumatore su un certo prodotto, con dimostrazioni, prove gratuite, distribuzione di materiale promozionale.

Il merchandisermerchandiser si occupa invece dell’allestimento dei banchi / scaffali di vendita per attirare l’attenzione del consumatore, del rifornimento della merce, del monitoraggio scorte o della ordinazione dei prodotti a lui affidati, del controllo di prezzi e altre informazioni sui prodotti concorrenti.

La struttura tradizionale del rapporto con promoter e merchandiser

A) Impresa che produce / vende il prodotto

B) Agenzia di marketing operativo

D) Punto vendita della GDO

C) Promoter / merchandiser

Appalto di servizi per la promozione del

prodotto

Autorizzazione al promoter/merchandiser

ad entrare e operare nella struttura della GDO

!!!

Il rapporto tra l’agenzia e il promoter / merchandiser in genere NON e’ di lavoro subordinato “standard” (a tempo pieno e indeterminato)

PERCHE?

Perché i promoter e merchandiser non vengono assunti con rapporto di lavoro subordinato “standard”?

Le imprese produttrici e la GDO sono molto flessibili ed è difficile conoscere in anticipo le Le imprese produttrici e la GDO sono molto flessibili ed è difficile conoscere in anticipo le richieste. Quindi:richieste. Quindi: l’affidamento delle attività/campagne promozionali non è certo e le attività hanno una durata determinata => le agenzie di marketing non vogliono vincolarsi con assunzioni a tempo indeterminato con i promoter / merchandiser all’interno della singola attività/campagna, la necessità della prestazione del singolo promoter / merchandiser non è certa e spesso è inferiore al tempo pieno (e.g. solo alcune ore del giorno/alcuni giorni della settimana) => le agenzie di marketing operativo non vogliono accollarsi il costo di un rapporto di lavoro a tempo pieno la collocazione oraria della prestazione di lavoro del promoter / merchandiser in genere non è predeterminabile => difficoltà ad inquadrarla in un orario di lavoro

I I merchandisermerchandiser sono spesso liberi di determinare sono spesso liberi di determinare quando/per quanto tempo/comequando/per quanto tempo/come svolgere la loro attività nei vari punti venditasvolgere la loro attività nei vari punti vendita della GDO che gli sono affidati => assenza di eterodirezione e subordinazione [?]

I I promoter / merchandiser promoter / merchandiser operano spesso contemporaneamente per più agenzieoperano spesso contemporaneamente per più agenzie => l’art. 2015 c.c. prevede invece per il lavoratore subordinato un divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro

Perché i promoter e merchandiser non vengono assunti con rapporto di lavoro subordinato “standard”?

???

Quali possono essere le tipologie

contrattuali astrattamente utilizzabili per disciplinare l’attività dei c.d.

promoter e merchandiser, diverse dal lavoro subordinato “standard”

???

LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO(artt. 61 e ss. “Legge Biagi” come modificati dalla “Riforma Fornero”)

++- è stata la tipologia contrattuale più frequentemente utilizzata in passato per è stata la tipologia contrattuale più frequentemente utilizzata in passato per disciplinare questi rapporti (campagna promozionale = progetto o alcune delle attività disciplinare questi rapporti (campagna promozionale = progetto o alcune delle attività appaltate = programma di lavoro) appaltate = programma di lavoro) - non ci sono vincoli di orario; i costi retributivi e contributivi sono inferiorinon ci sono vincoli di orario; i costi retributivi e contributivi sono inferiori- il collaboratore può - nei limiti del coordinamento con l’agenzia - determinare il collaboratore può - nei limiti del coordinamento con l’agenzia - determinare liberamente la durata e la collocazione della sua attività (liberamente la durata e la collocazione della sua attività (ma ma i promoter sono spesso i promoter sono spesso obbligati a svolgere le attività promozionali in orari determinati)obbligati a svolgere le attività promozionali in orari determinati)

____- è difficile in alcuni casi distinguere il semplice “coordinamento” dalla “eterodirezione” (in presenza della quale il rapporto è di lavoro subordinato) - la RIFORMA FORNERO è intervenuta sulla definizione dell’art. 61: i) ha abolitoabolito la possibilità di ricondurre la co.co.co. ad un “programma di lavoro o fase”; ii) ha richiesto che il progetto sia “funzionalmente collegato ad un risultato finalefunzionalmente collegato ad un risultato finale”; iii) ha specificato che “il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente” e “non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi”

Le circolari ministeriali interpretative (confermando anche la giurisprudenza sul “vecchio” art. 61) hanno quindi affermato che il progetto deve essere “specifico” ed il risultato deve essere “obiettivamente verificabile”.

- La conseguenza del mancato rispetto dei requisiti per un valido progetto è che la co.co.co. Si considera rapporto di lavoro subordinato a t. ind., anche a prescindere dall’effettivo accertamento della subordinazione (art. 69, con interpretazione autentica dell’art. 1 c. 24 della “Riforma Fornero”).

LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO(artt. 61 e ss. “legge Biagi” come modificati dalla “Riforma Fornero”)

La co.co.co. è oggi difficilmente utilizzabile per disciplinare i rapporti tra le agenzie di marketing operativo e i promoter / merchandiser:

- non è facile individuare un “progetto” che sia funzionalmente collegato ad un risultato finale”; il “programma di lavoro” non è più utilizzabile. NB.NB. esclusione dall’obbligo del progetto per le prestazioni occasionaliprestazioni occasionali (durata < 30 gg per anno solare e compenso < 5mila Euro con lo stesso committente)

- anche a prescindere da un accertamento sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione e sulla esistenza del vincolo di subordinazione, la conseguenza sarebbe quella della conversione in rapporto di lavoro subordinato

Le concrete modalità di svolgimento della prestazioneconcrete modalità di svolgimento della prestazione possono poi (e potevano anche in passato) comunque presentare l’elemento della eterodirezione

ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO (“PARTITA IVA”)

(artt. 69-bis “Legge Biagi”, introdotto dalla “Riforma Fornero”)++

- rapporto di lavoro autonomo => max flessibilitàrapporto di lavoro autonomo => max flessibilità____

- in concreto la prestazione svolta potrebbe presentare le caratteristiche del coordinamento/continuità (e quindi richiedere il progetto) o della “eterodirezione” (in presenza della quale il rapporto è di lavoro subordinato) - la RIFORMA FORNERO ha inoltre introdotto una presunzionepresunzione di esistenza di una co.co.co. (salvo prova contraria del committente) se ricorrono almeno due di questi requisiti:

i) durata superiore a otto mesi per due anni consecutivi

ii) corrispettivo superiore all’80% dei corrispettivi annui percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi

iii) postazione fissa di lavoro presso una della sedi del committente

=>=> se la presunzione non viene “vinta”, si applicano i requisiti dell’art. 61 e, in assenza di un valido progetto, le conseguenze dell’art. 69.

NB: la presunzione non opera in caso di prestazioni caratterizzate da competenze teoriche di grado elevato o e se il reddito annuo complessivo da lavoro autonomo è superiore a circa 18mila Euro

ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO (“PARTITA IVA”)

(artt. 69-bis “Legge Biagi”, introdotto dalla “Riforma Fornero”)

Il rapporto autonomo “a partita IVA” è quindi difficilmente utilizzabile per disciplinare i rapporti tra le agenzie di marketing operativo e i promoter / merchandiser:

- le caratteristiche della prestazione possono facilmente presentare elementi di coordinamento/continuità o di eterodirezione

- può facilmente trovare applicazione il nuovo regime delle presunzioni della “Riforma Fornero”: i) difficile rientrare nelle eccezioni delle “competenze teoriche di grado elevato” o del reddito complessivo superiore a circa 18mila Euro; ii) la durata e la percentuale del corrispettivo possono far applicare la presunzione, che non è facile vincere per il committente

IL LAVORO INTERMITTENTE(artt. 33 e ss. “Legge Biagi” come modificati dalla “Riforma Fornero”)

++- elementi di flessibilità elementi di flessibilità all’interno del rapporto di lavoro subordinatoall’interno del rapporto di lavoro subordinato, che possono , che possono soddisfare le esigenze organizzative delle agenzie di marketing nel rapporto con soddisfare le esigenze organizzative delle agenzie di marketing nel rapporto con promoterpromoter e e merchandiser merchandiser::- evitare i rischi di conversione in lavoro subordinato (con conseguenze sanzionatorie evitare i rischi di conversione in lavoro subordinato (con conseguenze sanzionatorie sul piano previdenziale)sul piano previdenziale)- possibilità di stipulare il contratto con o senza obbligo di risposta alla chiamata (e possibilità di stipulare il contratto con o senza obbligo di risposta alla chiamata (e quindi con o senza indennità di disponibilità)quindi con o senza indennità di disponibilità)- costi retributivi e contributivi proporzionati al lavoro svoltocosti retributivi e contributivi proporzionati al lavoro svolto- beneficio delle tutele del lavoro subordinato (ma non nel periodo di “disponibilità”) beneficio delle tutele del lavoro subordinato (ma non nel periodo di “disponibilità”)

____

- mama i casi di ammissibilità del lavoro intermittente sono individuati dalla legge attraverso la previsione di requisiti soggettivi e oggettivi, che possono non coincidere con le esigenze organizzative (es. i periodi predeterminati dell’anno, limiti di età)

- iniziativa ANASFiMiniziativa ANASFiM =>=> “contrattazione collettiva di prossimità” (art. 8 d.l. 138/2011) per superare questi limiti). V. accordo quadro del 7 dicembre 2012: http://www.anasfim.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=23

IL LAVORO INTERMITTENTE(artt. 33 e ss. “Legge Biagi” come modificati dalla “Riforma Fornero”)

Il contratto di lavoro intermittente può rappresentare una valida opzione per condurre nell’ambito del lavoro subordinato le prestazioni di promoter / merchandiser.

Alcuni dei vincoli posti dalla Legge Biagi al ricorso all’istituto possono però non coincidere con le esigenze organizzative di questo tipo di rapporto => iniziative per promuoverne il superamento con la “contrattazione collettiva di prossimità”.

IL LAVORO ACCESSORIO(artt. 70 e ss. “Legge Biagi” come modificati dalla “Legge Fornero” e dal

“Decreto Giovannini”)

++- elementi di flessibilità elementi di flessibilità all’interno di un rapporto di lavoro «sans phrase» (no all’interno di un rapporto di lavoro «sans phrase» (no classificazione autonomo/subordinato)classificazione autonomo/subordinato), che possono soddisfare le esigenze , che possono soddisfare le esigenze organizzative delle agenzie di marketing nel rapporto con organizzative delle agenzie di marketing nel rapporto con promoterpromoter e e merchandiser merchandiser::- evitare i rischi di conversione in lavoro subordinatoevitare i rischi di conversione in lavoro subordinato- copertura previdenziale e assicurativa INAIL copertura previdenziale e assicurativa INAIL - costi retributivi e contributivi proporzionati al lavoro svoltocosti retributivi e contributivi proporzionati al lavoro svolto

____

- secondo l’interpretazione della circolare n. 3/2013 è escluso l’utilizzo delle è escluso l’utilizzo delle prestazioni occasionali / accessorie negli appalti => utilizzabile solo direttamente prestazioni occasionali / accessorie negli appalti => utilizzabile solo direttamente dalla GDO e non dalle agenzie di marketing operativo?dalla GDO e non dalle agenzie di marketing operativo?-limite di compensopiuttosto stringente per gli imprenditori (2.000 Euro netti per anno 2.000 Euro netti per anno solaresolare)- formalità connesse all’acquisto e comunicazione preventiva dell’utilizzo dei voucher- voucher su base oraria => costo 10 Euro per ora di prestazione

IL LAVORO ACCESSORIO(artt. 70 e ss. “Legge Biagi” come modificati dalla “Legge Fornero” e dal

“Decreto Giovannini”)

Il lavoro accessorio (voucher) può rappresentare una valida opzione per condurre nell’ambito del lavoro subordinato le prestazioni di promoter / merchandiser.

Ma vi sono alcuni vincoli di compenso stringenti (superabili “contrattazione collettiva di prossimità e formalità da rispettare in occasione dell’utilizzo

Altre attività «precarie»: quali tipologie contrattuali utilizzare?

Lo steward impiegato dalle società di calcio (spesso con appalti di servizi affidati ad «agenzie» di organizzazione

eventi): •lavoro subordinato part – time? •collaborazione coordinata continuativa a progetto?•lavoro autonomo «a partita IVA»?•lavoro intermittente?•lavoro accessorio?

Altre attività «precarie»: quali tipologie contrattuali utilizzare?

L’agente «recuperatore» di crediti

Non si occupa, a dispetto del nome con cui è noto nella prassi, di promuovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente (definizione di agente ex art. 1742 c.c.). E’ un mandatario (o più spesso un collaboratore dell’agenzia mandataria) con il compito di porre in essere atti e attività (invio diffide, contatti con il debitori, etc.) per ottenere il pagamento di una serie di crediti. Spesso remunerato in percentuale sul valore recuperato.

Come inquadrare la relazione con l’agenzia di recupero crediti o (ipotesi meno frequente) direttamente con il creditore mandante?

Altre attività «precarie»: quali tipologie contrattuali utilizzare?

L’autista di un automezzo

impiegato per alcune

specifiche campagne pubblicitarie

Qual è la differenza rispetto

All’autista di automezzi di linea

???