senato della repubblica · dei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di...

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N. 1047 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori SALVI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BOBBA, DI SIENA, LIVI BACCI, MERCATALI, MONGIELLO, CASSON, D’AMBROSIO, MAGISTRELLI, MANZIONE e RUBINATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2006 Riforma del processo del lavoro SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

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Page 1: SENATO DELLA REPUBBLICA · dei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

N. 1047

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALVI, TREU, ROILO, ADRAGNA,BOBBA, DI SIENA, LIVI BACCI, MERCATALI, MONGIELLO,CASSON, D’AMBROSIO, MAGISTRELLI, MANZIONE e

RUBINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2006

Riforma del processo del lavoro

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1047– 2 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegnodi legge affronta e propone una riforma delprocesso del lavoro con l’intenzione di ga-rantire celerita e certezza alla soluzione dellecontroversie che riguardano i licenziamenti ei trasferimenti, e con l’obiettivo altresı di ri-solvere questioni che riguardano il processoprevidenziale, in particolare con riferimentoagli accertamenti sanitari connessi a contro-versie previdenziali e alle controversie in se-rie. Inoltre, si predispone una riforma com-plessiva delle tecniche normative di compo-sizione e di soluzione delle controversie indi-viduali di lavoro, intervenendo sulla concilia-zione, sull’arbitrato, sulla formazione di con-ciliatori e di arbitri, nonche sulle risorse fi-nanziarie.

Il disegno di legge adotta una prospettivadi continuita evolutiva rispetto alla legge20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statutodei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973,n. 533, in materia di riforma del processodel lavoro.

L’articolato si ispira e recepisce largaparte dell’analisi e delle proposte gia formu-late, durante la XIII Legislatura, dalla Com-missione per lo studio e la revisione dellanormativa processuale del lavoro, presiedutada Raffaele Foglia, costituita con decretodel Ministro della giustizia del 24 luglio2000. Per altro verso, il testo trae riferimenti,a livello comunitario, alla Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, firmata aNizza il 7 dicembre 2000, che ha reso piu vi-sibile il valore fondamentale della tutela con-tro ogni licenziamento ingiustificato (articolo30).

Al pari degli altri settori della giustizia,per i quali importanti modifiche sono staterecentemente introdotte, il contenzioso dellavoro attraversa, non da poco, una crisi de-terminata essenzialmente dal progressivo al-lungamento dei tempi di definizione dei pro-

cessi, crisi ancor piu evidente per la peculia-rita del rito introdotto dal legislatore del1973, informato a princıpi di oralita e cele-rita che oggi stentano a trovare effettivita.

L’urgenza del recupero di funzionalita delprocesso del lavoro suggerisce, pertanto, unintervento normativo con riferimento allecontroversie che trattano i momenti piu deli-cati e patologici del rapporto di lavoro. Il bi-lanciamento degli opposti interessi – del la-voratore alla conservazione del posto, del da-tore di lavoro all’organizzazione del lavoro –consiglia, nella specie, di ridisegnare la tu-tela reintegratoria contro il licenziamento in-giustificato nelle forme di un’azione tipicaurgente a cognizione sommaria, sı da impri-mere a siffatte azioni una durata ragionevole.

La riforma intende garantire celerita algiudizio, mediante una procedura d’urgenza,con la conseguenza di escludere queste con-troversie dalla procedura preventiva obbliga-toria di conciliazione.

Non si intende peraltro escludere total-mente queste controversie dalla conciliazionee dall’arbitrato, sia perche e da ritenere cheanche le controversie per licenziamento pos-sano utilmente trovare soluzione in sede con-ciliativa o arbitrale, sia perche non si puo di-menticare che, pur restando nell’area dell’ac-cesso volontario alla giustizia «alternativa»,esiste gia nell’ordinamento una proceduraconciliativa ed arbitrale applicabile: quellaprevista per le sanzioni disciplinari (articolo7 della legge 20 maggio 1970, n. 300), chepotrebbe essere migliorata e implementata.

Nel disegno di legge e, pertanto, collegatal’introduzione di una specifica procedurad’urgenza giudiziale e la promozione dellaprocedura conciliativo-arbitrale prevista perle sanzioni disciplinari, con un collegio cheopera presso la direzione provinciale del la-voro o con un collegio espressamente previ-sto dal contratto collettivo.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1047– 3 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il licenziamento disci-plinare (per giusta causa e per giustificatomotivo soggettivo) e ormai indubitabile lasua qualificazione come sanzione rientrantenella tipologia prevista nell’articolo 7 delloStatuto dei lavoratori di cui alla citata leggen. 300 del 1970. Questo anche nel settoredel lavoro alle dipendenze di pubbliche am-ministrazioni, ad opera della contrattazionecollettiva di comparto. Cio vale anche sottoil profilo delle conseguenze in caso di man-cato rispetto delle garanzie procedimentaliposte all’articolo 7 dello Statuto dei lavora-tori (illegittimita e non nullita; con conse-guente applicazione della tutela reale o dellatutela obbligatoria a seconda del campo diapplicazione).

La scelta e quella di rafforzare il canalecostituito dal ricorso al collegio di concilia-zione ed arbitrato dell’articolo 7 dello Sta-tuto dei lavoratori, escludendo pero qualsiasialtra applicazione di procedure di concilia-zione e/o di arbitrato (tranne quelle eventual-mente introdotte dalla contrattazione collet-tiva):

sempre mantenendolo quale alternativavolontaria al ricorso alla giustizia ordinaria,chiarendo alcuni passaggi interpretativi,

introducendo o migliorando alcuni ele-menti a carattere promozionale.

Gia nella formulazione attuale del citatoarticolo 7 dello Statuto dei lavoratori e rinve-nibile il favore dell’ordinamento per la pro-cedura conciliativo-arbitrale, collegandovivantaggi quali: la perdita di efficacia delprovvedimento disciplinare qualora il datoredi lavoro non provveda a nominare il propriorappresentante e, soprattutto, la sospensionedella sanzione (sospensione cautelare incaso di licenziamento per giusta causa), conpermanenza di questo effetto anche nelcaso in cui il datore di lavoro opti per l’ac-certamento in via giudiziale. Si consideriche la specialita che gia ora e riconosciutaalla disciplina procedimentale del citato arti-colo 7 consente di separare questa fattispecie

dalla regolamentazione generale in materiadi conciliazione ed arbitrato.

La procedura di conciliazione ed arbitrato,cosı come prevista dal citato articolo 7 con icorrettivi in chiave promozionale sopra visti,viene affiancata da una speciale procedurad’urgenza, che si estende anche a risolverealcuni nodi interpretativi in materia di risar-cimento del danno e di ripetibilita o menodelle somme percepite dal lavoratore, esclu-dendo l’obbligo di conciliazione preventiva.

In particolare, e prevista una procedurad’urgenza nelle vesti di un’azione sommaria,basata su un’ordinanza, reclamabile in ap-pello, affiancata da una misura coercitivaforte che interviene in materia di risarci-mento del danno. Passaggio decisivo e quellodella irripetibilita delle somme, somme checorrispondono alla retribuzione versata nelperiodo intercorso tra il provvedimento dicondanna e la sentenza di riforma dichiara-tiva della legittimita del licenziamento.

La tutela reintegratoria contro il licenzia-mento ingiustificato e ridisegnata nelle formedi un’azione tipica urgente a cognizionesommaria, sı da imprimere a siffatte azioniuna durata ragionevole.

La procedura d’urgenza si applica sia nel-l’ambito della tutela reale sia in quello dellatutela obbligatoria; sia ai datori di lavoro pri-vati sia alle pubbliche amministrazioni. Con-temporaneamente si chiarisce la questionedel regime da applicare in caso di nullitadel licenziamento, con riconduzione di tuttele ipotesi nell’ambito della tutela reale. At-tualmente, infatti, si tende a ritenere che inalcune ipotesi di licenziamento nullo si ap-plichino i princıpi civilistici ordinari e non,quindi, la tutela reale.

Un altro aspetto qualificante della riformaproposta e costituito dall’estensione dellaprocedura d’urgenza anche al campo dei rap-porti di collaborazione di cui all’articolo409, primo comma, numero 3), del codicedi procedura civile e al lavoro a progetto,di cui all’articolo 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, con ri-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1047– 4 –

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ferimento ai casi di recesso del committentesenza giusta causa ovvero secondo causali ocon modalita (incluso il preavviso) diverseda quelle stabilite dalle parti nel contrattodi lavoro individuale.

La procedura d’urgenza e inoltre estesa al-l’accertamento della legittimita del termineapposto al contratto di lavoro, alle controver-sie in materia di trasferimenti, di cui all’arti-colo 2103 del codice civile, e alle controver-sie individuali in materia di trasferimentod’azienda o di suo ramo, di cui all’articolo2112 del codice civile. Per queste ultime ipo-tesi (termine, trasferimento, licenziamentonon disciplinare) e confermata l’esclusionedell’obbligo di qualsiasi procedura concilia-tiva, ma nel contempo senza accesso a quellaprevista dal citato articolo 7.

Il termine per l’impugnazione, a pena didecadenza, e di centoventi giorni. Questo ter-mine viene espressamente previsto anche incaso di nullita del licenziamento. La compe-tenza e del tribunale e l’ordinanza diventa ir-revocabile in mancanza di reclamo in ap-pello. Successivamente si passa al giudiziodi legittimita in Cassazione.

Elemento qualificante della disciplina pro-posta e la predisposizione di una misuracoercitiva di carattere pecuniario che prevedail destino delle somme corrisposte o da cor-rispondere al lavoratore, ad esempio nel pe-riodo che intercorre tra il provvedimento dicondanna e la sentenza di riforma.

Altro passaggio decisivo e la previsioneche il giudice tratti con priorita tali cause.E evidente pero che si deve contemporanea-mente passare a individuare strumenti di de-flazione del carico lavorativo dei giudici,completando la riforma con quella della con-ciliazione e dell’arbitrato.

Nel capo II e previsto un intervento desti-nato a risolvere alcune questioni che riguar-dano il processo previdenziale, in particolarecon riferimento agli accertamenti sanitari ealle controversie in serie.

Nel capo III e predisposta una riformacomplessiva delle tecniche normative di

composizione e di soluzione delle controver-

sie individuali di lavoro, intervenendo sulla

conciliazione, sull’arbitrato, sulla formazionedi conciliatori e di arbitri, nonche sulle ri-

sorse finanziarie.

Nel settore delle controversie di lavoro,

conciliazione e arbitrato non hanno mai regi-

strato quella diffusione ed adesione auspica-bile fin dalla riforma introdotta dal legisla-

tore del 1973, al fine di alleggerire il carico

di lavoro dei magistrati addetti alla tratta-

zione delle controversie di lavoro e, al con-

tempo, di offrire, in un processo fortementecaratterizzato da una parte debole, strumenti

efficaci e veloci di risoluzione delle contro-

versie.

Siffatta aporia, seguita all’intervento rifor-

matore del legislatore del 1973, diventavavera e propria diffidenza ove gli strumenti

alternativi di risoluzione delle controversie

si misuravano con il contenzioso del lavoro

pubblico, nei confronti del quale resisteva,

tenacemente, la convinzione di una sorta di

incompatibilita tra controversie di compe-tenza del giudice amministrativo e composi-

zione negoziale come alternativa alla tutela

giurisdizionale dei diritti del lavoratore. La

riforma introdotta con i decreti legislativi

31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998,n. 387, preordinata, in primis, a deflazionare

e semplificare l’enorme contenzioso del la-

voro, regolamentando il circuito alternativo

e parallelo a quello ordinario di giustizia,

ha, invece, rilanciato gli istituti della conci-

liazione e dell’arbitrato, partendo propriodal settore pubblico, aggiungendo alla conci-

liazione, relegata a strumento occasionale e

marginale dal legislatore del 1973, il predi-

cato dell’obbligatorieta.

L’esperienza sin qui maturata nel settorepubblico induce a pervenire ad un comples-

sivo giudizio di favore verso lo strumento

conciliativo, consolidatosi anche nel con-

fronto con le esperienze comparatistiche,

specie in ambito comunitario, in cui le alter-

native dispute resolutions (ADR) costitui-

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scono un’esperienza molto diffusa nella giu-stizia civile. Puo dunque affermarsi che:

un numero percentualmente irrisorio didomande si e riversato dalla sede preconten-ziosa alla sede giudiziale;

raramente l’ente pubblico diserta la se-duta cosı consentendo un utile approfondi-mento dei termini della controversia;

l’eventuale esperimento negativo dellaconciliazione va di norma riconnesso alla pe-culiarita della questione sostanziale via viacontroversa e alla complessita delle proble-matiche organizzative e gestionali sottesealle questioni controverse.

Tali dati confortanti, unitamente ad un’og-gettiva riflessione sull’insuccesso del mo-dello vigente per il lavoro privato – per lascarsa impegnativita dello strumento, l’asso-luta carenza di incentivi positivi e negativiper le parti in lite e per il ceto tecnico-fo-rense – hanno indotto a introdurre nel dise-gno di legge un meccanismo che miri afare della fase conciliativa una fase precon-tenziosa, a giudizio formalmente gia iniziato.

Il meccanismo disegnato conserva l’obbli-gatorieta del tentativo di conciliazione giac-che esso tende a soddisfare l’interesse gene-rale sotto un duplice profilo: evitando, da unlato, che l’aumento delle controversie attri-buite al giudice ordinario in materia di la-voro provochi un sovraccarico dell’apparatogiudiziario, ostacolandone il funzionamento;favorendo, dall’altro, la composizione pre-ventiva delle liti e assicurando alle posizionisostanziali un soddisfacimento piu imme-diato rispetto a quello conseguibile attraversoil processo (vedi la sentenza della Corte co-stituzionale n. 276 del 6 luglio 2000).

Sulla base delle prime esperienze applica-tive del nuovo articolo 412-bis del codice dirito e alla luce delle piu recenti indicazionidella Corte costituzionale, e apparso oppor-tuno esplicitare l’esclusione dell’obbligo diconciliazione, ratione materiae, per le con-troversie previdenziali (nelle quali gli spazidi disponibilita sono ristretti in considera-

zione del regime pubblicistico che le caratte-rizza), per i procedimenti sommari o d’ur-genza (per i quali la tutela del diritto azio-nato e tanto piu efficace quanto piu e tempe-stivo l’intervento giudiziale), ivi comprese lecontroversie in materia di trasferimenti e li-cenziamenti che, secondo quanto previstonel capo I, sono assoggettate ad una proce-dura sommaria tipica, per le cause relativeai rapporti di lavoro instaurati con le pubbli-che amministrazioni cosiddette privatizzate(per le considerazioni innanzi esposte).

Con riferimento agli arbitrati si propone diconnotare l’istituto in guisa tale da filtrare, intermini selettivi, il ricorso alla giustizia dellavoro al fine di consentire, a quest’ultima,di intervenire nelle controversie di maggiorerango con la dovuta professionalita e tempe-stivita, e da costituire una reale attrattiva perla celerita e stabilita del ricorso all’arbitrato.

Ma soprattutto si ritiene necessaria unaformazione completa e specialistica della fi-gura dell’arbitro (oltre che dei conciliatori),evitando di limitarsi a un semplice trasferi-mento di sede della soluzione della contro-versia. L’arbitro non puo essere una figuraanaloga o derivata da quella del giudice e,in ogni caso, anche le figure professional-mente piu complete sotto il profilo della co-noscenza del dato giuridico vanno formateper i profili tipici che devono essere posse-duti da un arbitro.

E, pertanto, previsto il superamento dellariforma introdotta nel 1998, che non si e ri-velata efficiente, essendosi spesso tradottain un mero allungamento dei tempi del giudi-zio.

L’obiettivo e quello di mantenere ferme:

sia le esigenze di mantenimento di ga-ranzie: vincolo del rispetto delle norme inde-rogabili di legge e di contratto collettivo, conconseguente impugnabilita del lodo;

sia quelle di celerita della soluzione.

La nuova proposta prevede l’inserimentodella conciliazione all’interno del giudizio:

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la conciliazione e tentata dal giudice o dalconciliatore da questi appositamente desi-gnato tra quelli iscritti in apposito albo, unavolta che la controversia sia conosciuta intutti i suoi risvolti.

La conservazione della concorrente disci-plina arbitrale, espressione dell’autonomianegoziale collettiva, e volta a favorire un si-stema integrato dell’arbitrato nelle controver-sie di lavoro che si avvalga dell’apporto diimportanti accordi gia perfezionati, o in iti-

nere, taluni con disposizioni peculiari, quale la soluzione adottata, fra gli altri, dall’ac-cordo che consente di pervenire, nella mede-sima sede, ad un’interpretazione autenticasull’efficacia e validita di una clausola delcontratto collettivo nazionale, introducendo,cosı, un efficace strumento di prevenzionedelle controversie seriali. Peraltro le diver-genze che, nei vari accordi, emergono in or-dine all’ambito di impugnabilita dei lodivengono risolte, con l’articolato proposto, ri-conducendo ad unita il regime delle impu-gnazioni sicche anche per l’arbitrato previstodalla contrattazione collettiva si applica il re-gime di impugnazione introdotto con la no-vella, id est l’impugnabilita, per qualsiasi vi-zio, davanti alla Corte d’appello.

In definitiva, si riconosce che, anche in ra-gione del quadro normativo vigente, l’avviodella funzione arbitrale necessiti tuttora diessere accompagnato dallo sviluppo di un’ef-ficace funzione conciliativa che, se ben at-tuata, potrebbe produrre effetti deflattivi im-portanti in materia di contenzioso di lavoro.E noto infatti che attualmente la funzione,in ragione delle storiche carenze organizza-tive delle strutture pubbliche preposte alsuo svolgimento, si riduce spesso ad unmero momento formale, nel corso del qualedifficilmente le parti sono stimolate al rag-giungimento di una conciliazione.

Per valorizzare questa funzione, si ritienedunque necessaria la costituzione di unastruttura composta da professionalita specifi-che in grado di proporre alle parti convin-centi soluzioni conciliative, basate sul proba-

bile esito delle controversie e adeguate allerichieste delle stesse.

Allo stesso modo, si prevede che anche1’avvio e la diffusione dell’attivita arbitralenon possano prescindere dall’utilizzo di pro-fessionalita specifiche, in quanto la validita ela correttezza delle decisioni costituisconomomenti decisivi per conferire autorevolezzaalla camera arbitrale e per ingenerare neisuoi confronti un clima di affidamento e fi-ducia.

* * *

Passando piu direttamente al dettaglio del-l’articolato, nel capo I sono proposti:

1) aggiustamenti sostanziali funzionaliad un piu spedito iter processuale;

2) modifiche di natura procedurale;

3) interventi di natura ordinamentale.

La disciplina proposta si applica a tutte leipotesi di licenziamento, nell’ambito sia dellatutela obbligatoria che reale, anche con rife-rimento alle ipotesi di previo accertamentogiudiziale della natura subordinata del rap-porto ovvero della legittimita del termine ap-posto al contratto. L’intervento normativo siestende, inoltre, con opportuni adattamenti,alle controversie in materia di trasferimentidi cui agli articoli 2103 e 2112 del codice ci-vile. L’intervento normativo si estende, al-tresı, al recesso del committente nei contrattia progetto.

Sono stati inclusi nel campo di applica-zione della proposta normativa i datori di la-voro pubblico cosiddetti privatizzati, al finedi assecondare gli intenti legislativi voltialla tendenziale uniformita della disciplinadel settore pubblico e di quello privato nondifferenziando, cosı, gli strumenti proces-suali.

Il procedimento si svolge con una cogni-zione libera da formalita, in contraddittoriodelle parti, e si conclude con la conoscenzatendenzialmente completa delle questioni, difatto e di diritto, controverse (articolo 2).

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1047– 7 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tipicita dell’azione prevede lo stru-mento del mutamento del rito, anche in con-siderazione della peculiare connotazione deltermine di impugnativa del licenziamento:il giudice provvedera a disporre la regolariz-zazione dell’atto introduttivo nelle forme dicui al comma 3 dell’articolo 2 quando la do-manda sia stata proposta irritualmente (seproposta ai sensi degli articoli 414 e seguentidel codice di rito dispone procedersi conforma sommaria, se proposta erroneamentecon forma sommaria, dispone la regolarizza-zione a norma degli stessi articoli).

Quanto all’onere della prova, con riferi-mento al numero dei dipendenti occupati inazienda ed ai motivi che hanno determinatoil provvedimento espulsivo, in linea con l’o-rientamento giurisprudenziale piu recentedella Corte di Cassazione (da ultimo, sentenzadella Cassazione, Sezioni Unite, 10 gennaio2006, n. 141), si prevede espressamente cheesso gravi sul datore di lavoro (articolo 2,comma 5), con cio eliminando il margine in-terpretativo fino ad oggi lasciato dalla legisla-zione vigente. Porre a carico del datore l’o-nere della prova circa il cosiddetto «requisitodimensionale» corrisponde alla necessita digarantire in concreto l’effettivita – non ren-dendone troppo difficile l’esercizio – del di-ritto alla reintegra da parte del lavoratore.Quest’ultimo, infatti, a differenza del datoredi lavoro, e evidentemente privo della «dispo-nibilita» dei fatti idonei a provare il numerodei lavoratori occupati nell’impresa.

Altro elemento qualificante dell’azionesommaria disegnata dal progetto di riformae l’idoneita dell’ordinanza a divenire irrevo-cabile in mancanza di reclamo.

L’azione tipica introdotta e peculiare an-che quanto al regime delle impugnazioni:l’ordinanza emessa dal tribunale, in funzionedi giudice del lavoro, e reclamabile alla se-zione lavoro della Corte d’appello (arti-colo 3).

A garanzia dell’attuazione effettiva delcapo del provvedimento (ordinanza o sen-tenza) di condanna alla reintegra, e prevista

una forte misura coercitiva di carattere pecu-niario, individuata sul modello francese delleastreintes, connotata dalla irripetibilita dellesomme (corrisposte o da corrispondere) incaso di successiva sentenza (di primo gradoo d’appello) dichiarativa della legittimitadel licenziamento. Per evitare ingiustificatiarricchimenti del lavoratore, in caso di suc-cessiva sentenza dichiarativa della legittimitadel licenziamento, il lavoratore puo tratteneresolo una somma corrispondente alla retribu-zione per il periodo intercorso tra il provve-dimento di condanna e la sentenza di ri-forma, mentre le ulteriori somme percepiteo percipiende sono devolute ad un fondospeciale. La riforma del provvedimento di-chiarativo dell’illegittimita del trasferimentocomporta, invece, un obbligo di restituzionedelle somme gia percepite (articolo 4).

Per attuare l’astreinte e data al lavoratorela procedura cautelare dell’articolo 669-se-xies e seguenti del codice di procedura ci-vile, con la quale richiedere al giudice, del-l’ordinanza o della sentenza di reintegra, laliquidazione delle somme dovute per i giornidi ritardo (articolo 4, comma 2).

La relativa ordinanza e immediatamenteeseguibile e reclamabile o al collegio del tri-bunale o al collegio di appello, a seconda delprovvedimento reclamato.

La caratteristica urgente e sommaria delprocedimento porta alla eliminazione del ten-tativo di conciliazione e della relativa proce-dura extra giudiziale, essendo questa in con-trasto con i tempi ristretti della novella (arti-colo 6).

La modifica della normativa sostanzialeconcerne esclusivamente la decadenza, nelquando e nel quomodo, dell’impugnativa dellicenziamento: il termine, innalzato a cento-venti giorni, diventa anche termine di deca-denza dall’azione giudiziale (articolo 7). Ilmedesimo termine, salvo diversa indicazione,si applica anche ai casi di nullita del licenzia-mento o del recesso, di licenziamento ineffi-cace di cui all’articolo 2 della legge 15 luglio1966, n. 604, nonche agli altri casi discipli-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1047– 8 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nati nel medesimo capo (articolo 7, commi 2e 3). Nel medesimo contesto e affrontata laquestione dell’estinzione del rapporto di la-voro per licenziamento orale, quando essasia attribuita in giudizio, dal datore di lavoro,a dimissioni orali del lavoratore. A questoproposito si prevede che eventuali dimissioniin forma orale non possano essere fatte valeredal datore di lavoro quali causa di estinzionedel rapporto di lavoro, a meno che egli abbiaprovveduto a richiedere, entro il termine didue giorni dalle stesse e con atto scritto didata certa, conferma delle dimissioni del lavo-ratore (articolo 7, comma 4).

Sul piano ordinamentale si prevede, perrafforzare la celerita dell’azione, che il giu-dice tratti con priorita tali cause (articolo 8).

Per altro verso, il provvedimento intenderisolvere anche la controversa questione dellariconduzione del licenziamento nullo percausa di maternita o di paternita nell’ambitodel licenziamento discriminatorio. A tal fine,e proposta una riformulazione dell’articolo 3della legge n. 108 del 1990, che individuiespressamente tutte le fattispecie di licenzia-mento discriminatorio rinvenibili nell’ordina-mento (articolo 9).

La sottrazione dall’obbligo di concilia-zione non impedisce, anzi richiede una valo-rizzazione della volontarieta del ricorso allaprocedura di conciliazione ed arbitrato giaprevista dall’articolo 7 dello statuto dei lavo-ratori (articolo 10).

Rispetto alla situazione data, si interviene:

vincolando con piu determinazione ildatore di lavoro alla sospensione della san-zione e, quindi, a non eseguire la sanzionedel licenziamento prima dei venti giorni ditempo a disposizione del lavoratore per l’im-pugnazione in sede di collegio di concilia-zione ed arbitrato. E questo l’effetto cherende conveniente il ricorso a questa proce-dura;

prevedendo vincoli di attivita, se non unvero e proprio termine per la pronuncia daparte del collegio, e le relative conseguenze;

precisando il regime di impugnazionedel lodo, vincolando al rispetto delle disposi-zioni inderogabili di legge e di contratto col-lettivo, oltre ai vizi del consenso, incapacitae vizi di eccesso di mandato;

intervenendo sul costo economico dellacostituzione del collegio e sulla riduzione de-gli oneri dovuti sulle somme acquisite dal la-voratore.

Il capo I si chiude con la previsione dellaistituzione di un fondo destinato a parteci-pare, anche parzialmente, agli oneri sostenutiper effetto di decisioni che modificano prov-vedimenti che hanno riconosciuto la legitti-mita del licenziamento.

Il capo II prevede l’inserimento nel codicedi procedura civile di due nuovi articoli, ri-spettivamente dedicati a fornire certezza e ce-lerita nell’ambito degli accertamenti sanitariconnessi a controversie previdenziali e assi-stenziali obbligatorie e alle cosiddette contro-versie in serie o seriali (articolo 12).

Il capo III adotta, per quanto riguarda laconciliazione, una soluzione che contempla:

la revisione dell’obbligo del tentativo diconciliazione, da cui sono escluse le contro-versie previdenziali, le controversie che rice-vono trattazione sommaria o d’urgenza, lecontroversie nell’ambito del lavoro pubblico(articolo 13, secondo capoverso);

la previsione di una fase conciliativaquale fase precontenziosa a giudizio gia ini-ziato (conciliazione endogiudiziale);

l’ammissione della difesa tecnica, che ecoinvolta nella fase precontenziosa;

la previsione secondo cui l’ingiustificataassenza del ricorrente o di entrambe le partiall’udienza fissata per la conciliazione com-porta l’estinzione del processo, mentre l’as-senza della parte convenuta puo dar luogo al-l’emanazione di un’ordinanza provvisoria dipagamento totale o parziale delle somme do-mandate o a provvedimenti anticipatori delladecisione di merito (articolo 15);

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1047– 9 –

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il tentativo di conciliazione ad opera delgiudice o del conciliatore appositamente de-signato tra quelli iscritti in apposito albo;

nei casi in cui la conciliazione e rag-giunta, la previsione secondo cui il relativoprocesso verbale acquista efficacia di titoloesecutivo con decreto del giudice (articolo14, quarto capoverso);

nei casi in cui la conciliazione non eraggiunta, la redazione del verbale con l’in-dicazione succinta delle ipotesi di soluzionedella controversia allo stato degli atti (arti-colo 15, quarto capoverso);

in qualunque fase della conciliazione,ovvero in caso di esito negativo della conci-liazione, la possibilita per le parti di affidareallo stesso conciliatore la decisione di risol-vere in via arbitrale la controversia.

La proposta si fonda, quanto alla disci-plina dell’arbitrato, sui seguenti princıpi-base:

la possibilita di affidare il mandato invia arbitrale allo stesso conciliatore in ognifase del tentativo di conciliazione (articolo16, primo capoverso);

la possibilita di ricorso all’arbitratodopo il fallimento del tentativo di concilia-zione;

la necessita che la richiesta di deferi-mento ad arbitri risulti da atto scritto conte-nente, a pena di nullita, il termine entro ilquale l’arbitro dovra pronunciarsi, ed i criteriper la liquidazione dei compensi spettanti al-l’arbitro (articolo 16, secondo capoverso);

l’obbligo per l’arbitro del rispetto dellenorme inderogabili di legge e del contrattocollettivo (articolo 16, terzo capoverso);

l’impugnabilita del lodo, per qualsiasivizio, davanti alla Corte d’appello (articolo17, comma 1);

l’esecutivita del lodo nonostante l’impu-gnazione (articolo 17, primo capoverso);

il mantenimento della concorrente disci-plina arbitrale eventualmente prevista da ac-cordi o contratti collettivi (articolo 18).

Va, inoltre, rimarcato che l’autorevolezzadel conciliatore derivera dalla sua nominada parte del giudice, attingendo ad un albodei conciliatori cui possono iscriversi espertiin materie giuslavoristiche, tenuto dal presi-dente del tribunale (articolo 21). Si tratta diun regime transitorio, giacche dopo il primoanno di applicazione della legge l’iscrizionee condizionata alla frequenza di appositi pro-grammi di formazione professionale per lapreparazione allo svolgimento della funzionedi conciliatore e di arbitro (articolo 21,comma 2).

Infine, il capo IV reca, in un unico arti-colo, le disposizioni finali e le abrogazioni.In particolare, si prevede che tutti i terminiprevisti dal provvedimento siano da inten-dersi come perentori (articolo 22, comma1). Quanto alle norme abrogate, esse si indi-cano negli articoli 420-bis del codice di pro-cedura civile e 146-bis delle disposizioni perl’attuazione del codice di procedura civile edisposizioni transitorie. In particolare, sitratta delle disposizioni che hanno introdottol’istituto dell’accertamento pregiudiziale sul-l’efficacia, validita e interpretazione dei con-tratti e degli accordi collettivi (articolo 420-bis del codice di procedura civile), estenden-dolo in quanto compatibile anche al lavoropubblico (articolo 146-bis delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura ci-vile). Lungi dal realizzare gli auspicati effettideflativi, tali istituti si prestano infatti a in-terpretazioni divergenti e ad applicazioniche tendono semmai a dilatare i tempi delprocesso del lavoro, in palese contrasto conl’esigenza di chiarezza, tempestivita e stabi-lita delle pronunce in materia di controversiesul lavoro, perseguita dal presente progettodi riforma.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

CONTROVERSIE IN MATERIA DILICENZIAMENTI, TRASFERIMENTI,

APPOSIZIONE DEL TERMINE

Art. 1.

1. La disciplina di cui al presente capo siapplica alle controversie individuali in mate-ria di:

a) licenziamenti, anche qualora presup-pongano la risoluzione di questioni relativealla qualificazione del rapporto di lavoro, ov-vero alla legittimita del termine apposto alcontratto;

b) recesso del committente nei rapportidi cui all’articolo 409, primo comma, nu-mero 3), del codice di procedura civile enelle collaborazioni a progetto di cui all’arti-colo 61 e seguenti del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, con riferimento aicasi in cui il recesso avviene secondo causalio modalita diverse da quelle previste dall’ar-ticolo 67 del medesimo decreto legislativo;

c) trasferimento ai sensi dell’articolo2103 e dell’articolo 2112 del codice civile.

Art. 2.

1. Il ricorso avverso i provvedimenti di cuiall’articolo 1, comma l, si propone al tribu-nale in funzione di giudice del lavoro.

2. Il giudice, convocate le parti, omessaogni formalita non essenziale al contradditto-rio, procede, nel modo che ritiene piu idoneoallo scopo urgente del procedimento, all’ac-quisizione ed alla valutazione degli elementi

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di prova relativi ai fatti allegati, e provvedecon ordinanza all’accoglimento o al rigettodella domanda.

3. Ove la domanda sia proposta ai sensidegli articoli 414 e seguenti del codice diprocedura civile, il giudice, anche d’ufficio,dispone con ordinanza che la causa proseguaai sensi del comma 2.

4. Il giudice adito in via sommaria, ove ri-levi che la causa deve essere trattata secondole forme ordinarie, dispone, con ordinanza, ilmutamento di rito per la prosecuzione delprocesso ai sensi degli articoli 414 e seguentidel codice di procedura civile.

5. Nelle controversie in materia di licen-ziamento l’onere della prova relativa al nu-mero dei dipendenti occupati dal datore dilavoro grava su quest’ultimo. Resta fermoquanto previsto dall’articolo 5 della legge15 luglio 1966, n. 604.

Art. 3.

1. Contro l’ordinanza di cui al comma 2dell’articolo 2 e ammesso ricorso alla se-zione lavoro della Corte d’appello, nelleforme di cui all’articolo 414 e seguenti delcodice di procedura civile, entro il termineperentorio di trenta giorni dalla data di co-municazione alle parti dell’ordinanza stessa,a pena di decadenza.

Art. 4.

1. Il giudice, con l’ordinanza di cui all’ar-ticolo 2, comma 2, o la sentenza di condannaalla reintegrazione della lavoratrice o del la-voratore nel posto di lavoro, determina lasomma dovuta dal datore di lavoro per l’e-ventuale ritardo nell’esecuzione del provve-dimento, entro il limite massimo di quattroretribuzioni globali di fatto giornaliere ed illimite minimo di due retribuzioni globali difatto giornaliere per ogni giorno di ritardo,

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tenuto conto delle dimensioni dell’organizza-zione produttiva.

2. La lavoratrice o il lavoratore puo chie-dere, con ricorso al giudice che ha ordinatola reintegrazione, la liquidazione dellasomma dovuta. L’onere della prova dell’ef-fettiva reintegrazione grava sul datore di la-voro. Il giudice provvede nelle forme di cuial primo comma dell’articolo 669-sexies delcodice di procedura civile e decide con ordi-nanza con la quale liquida le spese del pro-cedimento; il provvedimento e immediata-mente esecutivo e contro lo stesso e am-messo reclamo a norma dell’articolo 669-ter-decies del codice di procedura civile.

3. Le somme corrisposte o ancora da cor-rispondere alla lavoratrice o al lavoratore aisensi dei commi 1 e 2 sono irripetibili daldatore di lavoro in caso di riforma del prov-vedimento con cui e stata ordinata la reinte-grazione. In tal caso, la lavoratrice o il lavo-ratore trattiene solo la somma corrispondentealla retribuzione per il periodo intercorso trail provvedimento di condanna alla reintegra-zione ed il provvedimento di riforma. Le ul-teriori somme percepite o da percepire sonodevolute al fondo di cui all’articolo 11.

4. In caso di riforma del provvedimentodichiarativo dell’illegittimita del trasferi-mento, la lavoratrice o il lavoratore e tenutoa restituire le somme gia percepite ai sensidei commi 1 e 2.

Art. 5.

1. All’articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «ilgiudice con» sono inserite le seguenti: «l’or-dinanza o»;

b) al quarto comma dopo le parole: «Ilgiudice con» sono inserite le seguenti: «l’or-dinanza o»;

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c) al quinto comma dopo la parola: «de-posito» sono inserite le seguenti: «dell’ordi-nanza o».

Art. 6.

1. Alle controversie instaurate ai sensi del-l’articolo 1 non si applicano le disposizionidi cui agli articoli dal 410 al 412-bis del co-dice di procedura civile.

2. L’articolo 5 della legge 11 maggio1990, n. 108, e abrogato.

Art. 7.

1. Il primo comma dell’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, e sostituitodal seguente:

«Il licenziamento da parte del datore di la-voro o il recesso del committente deve essereimpugnato a pena di decadenza entro cento-venti giorni dalla ricezione della sua comuni-cazione, ovvero dalla comunicazione dei mo-tivi, ove non contestuale, con ricorso deposi-tato nella cancelleria del tribunale in fun-zione di giudice del lavoro».

2. Il termine di decadenza, di cui all’arti-colo 6, primo comma, della legge 15 luglio1966, n. 604, come sostituito dal comma 1del presente articolo, si applica anche aicasi di nullita del licenziamento o del re-cesso, nonche di licenziamento inefficace dicui all’articolo 2 della citata legge n. 604del 1966, e successive modificazioni.

3. Il termine di decadenza, di cui all’arti-colo 6, primo comma, della legge 15 luglio1966, n. 604, come sostituito dal comma 1del presente articolo, si applica anche agli al-tri casi disciplinati dall’articolo 1 della pre-sente legge.

4. Le dimissioni del lavoratore sono rasse-gnate per atto scritto. Eventuali dimissioni informa orale non possono essere fatte valeredal datore di lavoro quali causa di estinzione

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del rapporto di lavoro, qualora egli non abbiaprovveduto a richiedere, entro il termine didue giorni dalle stesse e con atto scritto didata certa, conferma delle dimissioni del la-voratore.

Art. 8.

1. Le controversie, sommarie o ordinarie,relative alle materie di cui all’articolo 1 de-vono essere trattate dal giudice con prioritacon la sola eccezione dei procedimenti caute-lari e di quelli previsti dall’articolo 28 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni.

2. La tempestiva trattazione e conclusionedelle controversie relative a provvedimenti dicui all’articolo 1 e assicurata dai responsabilidegli uffici anche con apposite misure orga-nizzative.

Art. 9.

1. L’articolo 3 della legge 11 maggio1990, n. 108, e sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Licenziamento discriminatorio).

– 1. Si considera discriminatorio il licenzia-mento determinato dalle ragioni di cui alleseguenti disposizioni:

a) articolo 4 della legge 15 luglio 1966,n. 604;

b) articolo 15 della legge 20 maggio1970, n. 300, e successive modificazioni;

c) articolo 54 del testo unico di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,e successive modificazioni.

2. Il licenziamento discriminatorio e nulloindipendentemente dalla motivazione addottae comporta, quale che sia il numero dei di-pendenti occupati dal datore di lavoro, leconseguenze previste dall’articolo 18 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni.

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3. Le disposizioni di cui al presente arti-colo si applicano anche ai dirigenti».

Art. 10.

1. In caso di licenziamento disciplinare, siapplica l’articolo 7 della legge 20 maggio1970, n. 300.

2. Il datore di lavoro non puo adottare illicenziamento prima che siano trascorsi cin-que giorni dalla data di ricevimento del prov-vedimento da parte della lavoratrice o del la-voratore, durante i quali il lavoratore puo co-municare al datore di lavoro di essere inten-zionato a scegliere tra il ricorso in giudizio ela promozione della costituzione del collegiodi conciliazione ed arbitrato previsto dal se-sto comma dell’articolo 7 della legge 20maggio 1970, n. 300. La richiesta scrittadella promozione della costituzione del col-legio deve comunque essere presentata neltermine di venti giorni, cosı come indicatonel citato comma sesto dell’articolo 7.

3. Il licenziamento intimato dal datore dilavoro rimane sospeso fino alla pronunciada parte del collegio di conciliazione ed arbi-trato.

4. In caso di licenziamento per giustacausa il datore di lavoro adotta il provvedi-mento della sospensione cautelare.

5. Se il datore di lavoro non consente l’at-tivazione del collegio di conciliazione ed ar-bitrato, non adempiendo agli obblighi su dilui gravanti, ovvero se adisce l’autorita giu-diziaria, il licenziamento rimane sospesofino alla definizione del giudizio.

6. Il collegio di conciliazione ed arbitratosi pronuncia entro quarantacinque giorni, de-terminandosi in mancanza la perenzione delprocedimento e il mancato pagamento deicompensi di cui al comma 8. E possibileun prolungamento del termine di cui alprimo periodo in casi di particolare comples-sita, documentati da riunioni a cadenza al-meno quindicinale. In caso di perenzionedel procedimento, la sospensione del licen-

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ziamento e revocata e il lavoratore puo adirel’autorita giudiziaria ai sensi dell’articolo412-quater del codice di procedura civile,come sostituito dall’articolo 18 della pre-sente legge.

7. In caso di emanazione del lodo, si ap-plica quanto previsto dai commi terzo equarto dell’articolo 4l2-bis del codice di pro-cedura civile, come sostituito dall’articolo 16della presente legge, e per l’impugnazione daquanto previsto dall’articolo 412-ter del co-dice di procedura civile, come sostituito dal-l’articolo 17 della presente legge.

8. La contrattazione collettiva determina icriteri per la liquidazione dei compensi spet-tanti al terzo componente del collegio diconciliazione ed arbitrato scelto di comuneaccordo tra le parti ai sensi dell’articolo 7,sesto comma, della citata legge n. 300 del1970.

9. Sugli importi monetari riconosciuti a fa-vore della lavoratrice o del lavoratore e rico-nosciuto il beneficio dell’abbattimento, inmisura pari al 50 per cento, dell’aliquota ap-plicabile per il calcolo dei contributi di pre-videnza e assistenza sociale, nonche della ri-tenuta ai fini dell’imposta sul reddito.

Art. 11.

1. Con regolamento del Ministro della giu-stizia e disciplinata l’istituzione di un fondo,finanziato con modalita fissate dai contratticollettivi nazionali sottoscritti dalle organiz-zazioni sindacali comparativamente piu rap-presentative, e destinato a partecipare, ancheparzialmente, agli oneri sostenuti per effettodi decisioni che modificano provvedimentiche hanno riconosciuto la legittimita del li-cenziamento.

2. Al fondo di cui al comma 1 sono desti-nate le somme di cui al comma 3 dell’arti-colo 4.

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Capo II

ACCERTAMENTI SANITARI ERELATIVE CONTROVERSIE

Art. 12.

1. Dopo l’articolo 443 del codice di proce-dura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 443-bis. – (Accertamenti sanitari

connessi a controversie di previdenza e assi-stenza obbligatorie). – Nei casi in cui l’assi-curato o l’assistito abbia presentato ricorsocontro un provvedimento relativo a presta-zioni previdenziali o assistenziali, che com-portino l’accertamento dello stato di condi-zioni psicofisiche, l’amministrazione compe-tente, ove non ritenga di accogliere il ricorso,sottopone l’accertamento ad un collegio me-dico, composto da un sanitario designato dal-l’amministrazione competente, da un sanita-rio nominato dal ricorrente o dall’istituto dipatronato che lo assiste, e da un terzo sanita-rio nominato dal responsabile della compe-tente direzione del Ministero del lavoro edella previdenza sociale tra i medici speciali-sti in medicina legale, o in medicina del la-voro di cui all’articolo 146 delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura ci-vile e disposizioni transitorie ovvero tra i sa-nitari appartenenti ai ruoli di un ente previ-denziale diverso da quello che e parte dellacontroversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, ilcollegio di cui al primo comma, coerente-mente alle risultanze degli accertamenti,tenta la conciliazione della controversia. Incaso di esito positivo, e redatto un verbaleche, sottoscritto dalle parti, e vincolante perle medesime. In caso di esito negativo deltentativo di conciliazione, il presidente delsuddetto collegio redige una dettagliata rela-zione medico-legale nella quale da atto degliaccertamenti effettuati e delle conclusioniconseguite nonche dei motivi del dissenso.

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Il compenso dei componenti il collegio dicui al primo comma, a carico dell’ammini-strazione competente per l’erogazione dellaprestazione, e determinato in conformita diconvenzioni stipulate con la Federazione na-zionale degli ordini dei medici chirurghi edegli odontoiatri.

Art. 443-ter. – (Controversie di serie). –In caso di controversie in materia di previ-denza e assistenza obbligatorie riguardanti,anche potenzialmente, un numero consistentedi soggetti ed avente ad oggetto questionianaloghe, le amministrazioni interessatesono tenute ad informare i Ministeri compe-tenti e a promuovere incontri anche con gliistituti di patronato che hanno fornito assi-stenza nelle medesime controversie, al finedi chiarire gli aspetti delle questioni in di-scussione ed individuare, per quanto possi-bile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell’esito dei suddetti incontri, ilgiudice, su istanza di parte, puo rinviare latrattazione della causa».

Capo III

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 13.

1. L’articolo 410 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 410. – (Tentativo obbligatorio di

conciliazione). – Chi intende proporre in giu-dizio una domanda relativa ai rapporti previ-sti dall’articolo 409 e tenuto ad esperire iltentativo di conciliazione previsto dai commiterzo e seguenti.

Sono escluse da tale obbligo le controver-sie riguardanti le seguenti materie:

a) controversie previdenziali;

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b) controversie per le quali siano stabi-liti dalla legge procedimenti sommari o daesperirsi in via d’urgenza;

c) controversie relative ai rapporti di la-voro di cui all’articolo 63 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165.

Il giudice, ricevuto il ricorso, ove nonpossa fissare la comparizione delle parti percondurre personalmente il tentativo di conci-liazione o per la trattazione entro il termineprevisto dall’articolo 416, entro trenta giornidalla data del deposito, con proprio decreto,designa un conciliatore, liberamente sceltotra quelli contenuti nell’apposito albo, conil compito di esperire entro il termine sud-detto il tentativo di conciliazione della con-troversia.

Il decreto di cui al secondo comma e ema-nato entro quindici giorni dalla data di pre-sentazione del ricorso. Il decreto, con alle-gato il ricorso, fissa il giorno, la data ed illuogo stabiliti per la comparizione delleparti. Il decreto ed il ricorso sono notificatial convenuto, a cura dell’attore, entro diecigiorni dalla pronuncia del decreto medesimo,salvo quanto disposto dall’articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno diecigiorni prima della data fissata per il tentativodi conciliazione, dichiarando la residenza oeleggendo domicilio nel comune presso cuiha sede il giudice, e depositando nella can-celleria del giudice una memoria difensiva.La memoria deve contenere tutti gli elementidifensivi di cui all’articolo 416 e comporta imedesimi effetti processuali della memoriadifensiva di cui allo stesso articolo 416.

Qualora il giudice non abbia fissato l’u-dienza per il tentativo di conciliazione pressodi se, subito dopo la scadenza del termineper il deposito della memoria difensiva, l’in-tero fascicolo e trasmesso al conciliatore.

Qualora il convenuto proponga domandain via riconvenzionale a norma del secondocomma dell’articolo 416, con istanza conte-nuta nella stessa memoria, a pena di deca-denza della riconvenzionale medesima, deve

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espressamente chiedere al giudice lo sposta-mento della data fissata per esperire il tenta-tivo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di compari-zione, unitamente alla memoria difensiva, enotificato, a cura del convenuto, all’attore,entro dieci giorni dalla data in cui e statopronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui alquarto comma, ad istanza del ricorrente,non e esperito nel caso che il ricorrente di-mostri di aver effettuato senza esito, primadel giudizio, un tentativo di conciliazionenel rispetto delle modalita di cui ai commiterzo, quarto e quinto dell’articolo 412-qua-ter».

Art. 14.

1. L’articolo 411 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 411. – (Processo verbale di concilia-zione). – Il tentativo di conciliazione e daespletare nel termine di trenta giorni e sisvolge in un’unica seduta, salvo che il giu-dice od il conciliatore non ravvisino concretepossibilita di accordo; in tal caso possonorinviare una sola volta la seduta entro un ter-mine non superiore a trenta giorni dalla datainiziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono unruolo attivo al fine di pervenire alla concilia-zione e possono proporre, sulla base degliatti presentati, eventuali proposte di solu-zione.

Se la conciliazione riesce, si forma pro-cesso verbale che deve essere sottoscrittodal giudice o dal conciliatore, dalle parti e,ove presenti, dai loro difensori. L’autografiadella sottoscrizione, o l’impossibilita dei sog-getti di cui al primo periodo a sottoscrivere,e certificata dal giudice o dal conciliatore.

Ove la conciliazione sia stata raggiuntadavanti al conciliatore, questi trasmette il re-lativo verbale entro cinque giorni alla cancel-

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leria del giudice. Il giudice, accertata la re-golarita formale del verbale di conciliazione,lo dichiara esecutivo con decreto.

Sugli importi monetari riconosciuti a fa-vore della lavoratrice o del lavoratore e rico-nosciuto il beneficio dell’abbattimento, inmisura pari al 50 per cento, dell’aliquota ap-plicabile per il calcolo dei contributi di pre-videnza e assistenza sociale, nonche della ri-tenuta ai fini dell’imposta sul reddito».

Art. 15.

1. L’articolo 412 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 412. – (Verbale di mancata concilia-

zione). – Se entrambe le parti, o la parte cheha presentato il ricorso, non compaiono altentativo di conciliazione, il giudice od ilconciliatore ne danno atto nel processo ver-bale ed il giudice dichiara estinto il processodirettamente o dopo aver ricevuto gli atti dalconciliatore, salvo il caso di motivo ricono-sciuto giustificato dal giudice o dal concilia-tore che, in tal caso, fissano una nuova dataper la comparizione entro il termine perento-rio di trenta giorni.

In caso di mancata comparizione del con-venuto, il giudice o il conciliatore ne dannoatto nel processo verbale.

In caso di mancata comparizione del con-venuto, il giudice, ricevuti gli atti nei terminidi cui al sesto comma, su istanza di parte,puo, con accertamento allo stato degli atti,in via provvisoria, emettere un’ordinanzache disponga il pagamento totale o parzialedelle somme domandate e disporre con lostesso ulteriori provvedimenti anticipatoridella decisione di merito.

Se la conciliazione non riesce si redige unverbale del tentativo di conciliazione. In essole parti possono indicare la soluzione, ancheparziale, sulla quale concordano, precisando,quando e possibile, l’ammontare del creditoche spetta alla lavoratrice o al lavoratore.

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In quest’ultimo caso, per la parte su cui si econcordato, il processo verbale acquista effi-cacia di titolo esecutivo secondo quanto sta-bilito dal quarto comma dell’articolo 411.

Nello stesso verbale il conciliatore esponegli estremi del tentativo, le eventuali propo-ste indirizzate alle parti per pervenire ad unaccordo, e quant’altro ritenga utile portarealla conoscenza del giudice per il prosieguodel procedimento. Il verbale del tentativo diconciliazione viene acquisito agli atti delprocesso.

Il conciliatore, salva l’ipotesi di cui all’ar-ticolo 412-bis, trasmette il verbale di man-cata conciliazione al giudice entro cinquegiorni. Il giudice, salvo che non debba di-chiarare estinto il processo ai sensi del primocomma, emette il decreto di fissazione diudienza davanti a se entro quindici giorni.

Il provvedimento di fissazione dell’u-dienza e depositato nella cancelleria del giu-dice, dove le parti possono prenderne vi-sione. Il decreto e notificato a cura dell’at-tore al convenuto non costituito, senza pre-giudizio degli effetti processuali gia verifica-tisi».

Art. 16.

1. L’articolo 412-bis del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-bis. – (Arbitrato facoltativo). –

In qualunque fase del tentativo di concilia-zione, o al suo termine in caso di mancatariuscita, le parti possono affidare allo stessoconciliatore il mandato a risolvere in via ar-bitrale la controversia.

Il compromesso deve risultare da attoscritto contenente, a pena di nullita, il ter-mine per l’emanazione del lodo, nonche icriteri per la liquidazione dei compensi spet-tanti all’arbitro.

L’arbitro decide sulla controversia nel ri-spetto delle norme inderogabili di legge edel contratto collettivo, sulla base dei docu-

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menti in suo possesso e acquisendo, ove ne-cessario, altri mezzi istruttori. Si applica ladisposizione del terzo comma dell’articolo429.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con ildeposito presso la cancelleria del giudice.

Si applica quanto previsto dalla disposi-zione di cui al quinto comma dell’articolo411».

Art. 17.

1. L’articolo 412-ter del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. – (Impugnazione del lodoarbitrale). – Il lodo arbitrale puo essere im-pugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresala violazione e la falsa applicazione di leggedei contratti e accordi collettivi, entro trentagiorni dalla sua notificazione alle parti, da-vanti alla Corte d’appello in funzione di giu-dice del lavoro.

L’impugnazione non sospende l’esecuti-vita del lodo».

Art. 18.

1. L’articolo 412-quater del codice di pro-cedura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. – (Altre modalita di con-ciliazione). – La conciliazione, nelle materiedi cui all’articolo 409, puo essere svoltapresso le sedi previste dai contratti collettivisottoscritti dalle associazioni sindacali mag-giormente rappresentative, nonche presso ledirezioni provinciali del lavoro.

Gli accordi di conciliazione raggiunti intali sedi, sottoscritti dalle parti interessate edal conciliatore, acquistano efficacia di titoloesecutivo, ove depositati presso la cancelleriadel tribunale competente. Si applica il quintocomma dell’articolo 411.

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Il tentativo di conciliazione effettuato aisensi del primo comma, ove non si pervengaad una conciliazione, tiene luogo del tenta-tivo di cui all’articolo 410 e determina laprocedibilita dell’azione giudiziaria ove siastato esperito con le seguenti modalita:

a) sia stato esperito da un conciliatoresu richiesta congiunta delle parti;

b) sia stato effettuato sulla base di me-morie scritte dell’attore e del convenutoche illustrino le ragioni di fatto e di dirittodella pretesa e della resistenza.

Il verbale del tentativo di conciliazionedeve essere redatto e sottoscritto dal conci-liatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro di-fensori. In tale verbale il conciliatore esponegli estremi del tentativo, le eventuali propo-ste indirizzate alle parti per pervenire ad unaccordo, e quant’altro ritenga utile portare aconoscenza del giudice per il procedimento.Ad esso devono essere allegate le memoriedi cui al comma terzo.

Il verbale di mancata conciliazione e de-positato presso la cancelleria del giudicecompetente unitamente al ricorso di cui al-l’articolo 414. Il giudice, ove accerti chesono state rispettate le condizioni di cui alterzo comma, e che la domanda corrispondeall’oggetto per il quale e stato esperito il ten-tativo di conciliazione, procede direttamentea fissare l’udienza di discussione ai sensidell’articolo 415.

Il verbale di conciliazione e acquisito agliatti del procedimento e produce tutti gli ulte-riori effetti del tentativo di conciliazioneesperito ai sensi degli articoli 410, 411,412».

Art. 19.

1. Dopo l’articolo 412-quater del codice diprocedura civile e inserito il seguente:

«Art. 412-quinquies – (Arbitrato in mate-

ria di lavoro previsto dalla contrattazione

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collettiva). – Nell’ambito delle sedi di cui al-l’articolo 412-quater le parti possono defe-rire ad arbitri la controversia.

Il lodo arbitrale e dichiarato esecutivo dalgiudice cui sia trasmesso a cura delle strut-ture interessate, nei modi e nei tempi stabilitidal quarto comma dell’articolo 412-bis e dal-l’articolo 412-ter, ove sia presente la richie-sta scritta con la quale le parti dichiaranodi richiedere una pronuncia arbitrale, l’indi-cazione dell’arbitro o del collegio arbitraleal quale viene richiesto il lodo, la delimita-zione dell’oggetto sul quale viene richiestoil lodo, il termine entro il quale il lododeve essere pronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo siapplicano le disposizioni di cui all’articolo412-ter».

Art. 20.

1. All’articolo 415 del codice di proceduracivile e aggiunto il seguente comma:

«Per i procedimenti per i quali sia esperitoil tentativo di conciliazione, i termini di cuiai commi secondo, terzo, quarto, quinto e se-sto decorrono dalla data di trasmissione delverbale di mancata conciliazione».

2. All’articolo 418 del codice di proceduracivile e aggiunto il seguente comma:

«Per i procedimenti per i quali sia statodisposto il tentativo obbligatorio di concilia-zione, eventuali domande in via riconvenzio-nale sono disposte tassativamente con le pro-cedure di cui all’articolo 410».

3. All’articolo 420 del codice di proceduracivile sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il primo comma e sostituito dal se-guente:

«Nell’udienza fissata per la discussionedella causa il giudice interroga liberamenele parti presenti. La mancata comparizione

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delle parti, senza giustificato motivo, costi-tuisce comportamento valutabile dal giudiceai fini della decisione. Le parti possono, sericorrono gravi motivi, modificare le do-mande, eccezioni e conclusioni gia formu-late, previa autorizzazione del giudice»;

b) il terzo comma e abrogato;

c) il quarto comma e sostituito dal se-guente:

«Quando il giudice ritiene la causa maturaper la decisione, o se sorgono questioni atti-nenti alla giurisdizione o alla competenza oaltre pregiudiziali la cui decisione puo defi-nire il giudizio, il giudice invita le partialla discussione e pronuncia sentenza anchenon definitiva dando lettura del dispositivo».

Art. 21.

1. Presso ogni tribunale e istituito un albodei conciliatori e degli arbitri, esperti in ma-terie giuslavoristiche, di seguito denominato«albo», tenuto dal presidente della sezionelavoro del tribunale stesso.

2. All’albo possono iscriversi professori ericercatori universitari di materie giuslavori-stiche, avvocati e commercialisti di compro-vata esperienza nel campo del lavoro, consu-lenti del lavoro, funzionari delle direzioniprovinciali e regionali del lavoro. Trascorsoil primo anno di applicazione della legge, al-l’albo possono iscriversi esclusivamente co-loro che, appartenenti alle categorie suddette,abbiano frequentato programmi di forma-zione professionale per la preparazione allosvolgimento della funzione di conciliatore edi arbitro e ottenuto la relativa certificazione.

3. La domanda d’iscrizione, con allegati ititoli che dimostrino il possesso delle neces-sarie competenze, e presentata al presidentedel tribunale, che vaglia i titoli per l’ammis-sione.

4. Gli iscritti all’albo svolgono, su nominadel giudice, la funzione di conciliatori dellecontroversie di lavoro, ai sensi dell’articolo

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410 del codice di procedura civile. Essi pos-sono essere nominati in qualita di concilia-tori nelle strutture di cui all’articolo 412-quater del codice di procedura civile, comesostituito dall’articolo 18 della presentelegge.

5. I giudici scelgono i conciliatori e gli ar-bitri tenendo conto della loro esperienza inrelazione al tipo di vertenza e con modalitatali da distribuire gli incarichi tra gli iscrittiall’albo, evitando profili di incompatibilita.

6. Il presidente della sezione lavoro deltribunale vigila sul comportamento dei con-ciliatori, che deve essere improntato all’indi-pendenza ed all’imparzialita nella presta-zione del servizio. Egli dispone la cancella-zione dall’albo quando ravvisi che non sussi-stano piu le condizioni per il mantenimentodell’iscrizione.

7. Il tentativo di conciliazione e svolto, perquanto possibile, negli stessi locali ovehanno sede gli uffici giudiziari.

8. Per le conciliazioni effettuate ai sensidell’articolo 410 del codice di procedura ci-vile ai conciliatori spetta un’indennita defi-nita con decreto del Ministro della giustiziaper ogni vertenza trattata, senza alcuna di-stinzione in relazione al valore della contro-versia. Nel caso in cui in sede di concilia-zione non vengano stabiliti i criteri per la ri-partizione dell’onere, esso e diviso in partiuguali tra le due parti.

9. Per le conciliazioni raggiunte ai sensidell’articolo 412-quater del codice di proce-dura civile, come sostituito dall’articolo 18della presente legge, il compenso e stabilitodalle strutture presso cui il conciliatorevenga chiamato, fermo restando che, in man-canza di un accordo per la ripartizione del-l’onere, esso e diviso in parti uguali tra ledue parti.

10. Le domande per l’iscrizione all’albo,indirizzate al presidente della sezione lavorodel tribunale, ai sensi del comma 3, possonoessere depositate nella cancelleria o inviate amezzo raccomandata, a partire dal primo

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giorno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

11. Il presidente della sezione lavoro deltribunale, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, esami-nate le domande, determina l’elenco degliiscritti all’albo. L’albo e aggiornato con ca-denza semestrale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

1. I termini previsti dalla presente legge siintendono di carattere perentorio.

2. Sono abrogati gli articoli 420-bis delcodice di procedura civile e 146-bis delle di-sposizioni per l’attuazione del codice di pro-cedura civile e disposizioni transitorie.

E 1,00