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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA Giunte e Commissioni RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati n. 428 GIUNTE E COMMISSIONI Sedute di giovedı ` 1º ottobre 2020

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Page 1: Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA · riunione n. 5 presidenza del presidente della 14ª commissione stefano orario: dalle ore 15,30 alle ore 20,10 audizione informale di rappresentanti

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 428

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedı 1º ottobre 2020

Page 2: Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA · riunione n. 5 presidenza del presidente della 14ª commissione stefano orario: dalle ore 15,30 alle ore 20,10 audizione informale di rappresentanti

1º ottobre 2020 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell’Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . . . . Pag. 3Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . . . . » 5

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29_____________

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardod’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per leAutonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA eCAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE;Misto-Piu Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

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1º ottobre 2020 Commissioni 5ª e 14ª riunite– 3 –

COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı 1º ottobre 2020

Uffici di Presidenza integratidai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

STEFANO

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA

ITALIANA) E DI CONFINDUSTRIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL-

L’ATTO N. 572 (PROPOSTA DI «LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

STEFANO

Interviene, in videoconferenza, il ministro dell’economia e delle

finanze Gualtieri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

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1º ottobre 2020 Commissioni 5ª e 14ª riunite– 4 –

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,del Regolamento del Senato, e stata richiesta l’attivazione del circuito au-diovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla web-TV del Senatoe che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiche non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicita e dunqueadottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sara redatto il reso-conto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’esame dell’atto

n. 572 (Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza»)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa.

Il ministro GUALTIERI svolge una relazione sull’argomento in ti-tolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i se-natori Emma BONINO (Misto-PEcEB), Gabriella GIAMMANCO (FIBP-

UDC), FANTETTI (FIBP-UDC), Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), PRE-SUTTO (M5S), Laura BOTTICI (M5S), LANNUTTI (M5S), COMINCINI(IV-PSI), il presidente STEFANO (PD) e LICHERI (M5S).

Segue la replica del ministro GUALTIERI.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,25.

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1º ottobre 2020 Commissioni 5ª e 14ª riunite– 5 –

Uffici di Presidenza integratidai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

STEFANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 20,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI BANCA D’ITALIA, ASSAERO-

PORTI, ASSONIME, ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI),

CONFAPI, CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA

PICCOLA E MEDIA IMPRESA), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFERSERCENTI,

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, CASARTIGIANI, CONFPROFESSIONI,

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFAGRI-

COLTURA, CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, COLDIRETTI E FILIERA ITALIA, COPAGRI,

CONFETRA (CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA

LOGISTICA) E ANIA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURA-

TRICI) INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO N. 572 (PROPOSTA DI

«LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RE-

SILIENZA»)

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 6 –

BILANCIO (5ª)

Giovedı 1º ottobre 2020

Plenaria

333ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

RIVOLTA

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome delproprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicita dei lavori della seduta,ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta e statatrasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque gia preventiva-mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misureurgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 29 settembre.

La presidente Erica RIVOLTA comunica che, all’esito di un appro-fondimento istruttorio, risultano altresı improponibili per estraneita di ma-teria gli emendamenti 10.0.2, 15.0.11 (testo 3), limitatamente al comma 2,25.0.23, 26.0.16, 26.0.34, 30.0.10, 31.0.6, 51.0.8, 54.0.21, 54.0.28, 58.38,58.39, 62.0.37 (testo 2), 66.0.2, 76.0.1, 76.0.2, 81.0.9, 86.0.1, 93.0.4, 96.7,96.0.18 (testo 2) e 103.0.3.

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 7 –

Risultano invece proponibili le proposte 26.0.40 (testo 2) (gia 38.0.2),26.0.41 (gia 38.0.3 testo 2), 26.0.42 (gia 38.0.1), 30.0.26, 37.0.21 (gia38.0.4), 44.0.9 (testo 2), 51.0.12, 82.0.1 (testo 2), 94.8 e 100.0.9.

A rettifica della precedente valutazione di improponibilita, sono di-chiarati proponibili gli emendamenti 50.0.8 (ora 37.0.22), 46.0.1 (testo2), 58.0.48, 94.4 e 100.0.8.

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 3.14 (testo2), 26.0.43 (testo 2) (gia 30.0.26), 26.0.43 (gia 30.0.26), 26.0.44 (gia100.0.9), 31.0.40 (testo 3), 32.28 (testo 2), 37.0.21 (gia 38.0.4), 37.0.22(gia 50.0.8), 43.0.2 (testo 2), 46.0.6 (testo 2), 51.3 (testo 2), 51.8 (testo2), 54.4 (testo 2), 58.9 (testo 2), 58.0.48 (testo 2), 59.0.31 (gia 87.0.6),61.7 (testo 2), 61.9 (testo 2), 63.16 (testo 2), 65.3 (testo 3), 77.0.18 (testo2), 78.21 (testo 2), 95.7 (testo 4), 103.4 (testo 2) e 110.1 (testo 3) (pub-blicati in allegato).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 85.10, 100.0.2 e100.0.3 e che la proposta 110.1 (testo 2), gia ritirata per un errore mate-riale, permane tra gli emendamenti da esaminare. Sono state altresı ritiratele proposte 77.0.18 e 77.0.18 (testo 2), sulle quali era in corso la valuta-zione di proponibilita.

Comunica, infine, che l’emendamento 112.0.2, e stato ritirato e tra-sformato nell’ordine del giorno G/1925/37/5 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell’esame e quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 8 –

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

(al testo del decreto-legge)

G/1925/37/5 (gia em. 112.0.2)

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,

premesso che:

con riferimento al settore moda, nel corso dell’iter di conversionein legge del «Decreto Rilancio», e stato introdotto un credito d’impostaper contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nelsettore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-bis). Sulla base ditale disposizione, i soggetti «operanti nell’industria tessile e della moda,della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e ac-cessori)» hanno diritto a un credito di imposta pari al 30 per cento del va-lore delle rimanenze finali di magazzino al di sopra della media registratanei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 edeterminate tenendo conto delle regole stabilite dall’articolo 92 del TUIR;

nell’anno in corso, sono stati evidenziati gli stessi effetti negativisulle rimanenze di magazzino delle imprese commerciali a prescindere dalledimensioni aziendali (ingrosso o dettaglio) non incluse tra i beneficiari delcredito d’imposta sopra menzionato. A causa del lockdown infatti numeroseimprese commerciali si ritroveranno a fine anno con ingenti giacenze di ma-gazzino a meno che non si sia provveduto con svendite a prezzi di liquida-zione. In ogni caso, la merce giacente a fine anno avra, necessariamente,un valore commerciale inferiore al loro valore fiscale e le imprese, stantel’attuale normativa di cui all’art. 92 del TUIR, non potranno procederealla svalutazione fiscale dei costi di acquisto. L’impossibilita di poter proce-dere ad una svalutazione delle rimanenze ai fini fiscali generera un doppioeffetto negativo in capo alle imprese: il primo originato dall’obbligo di doverdichiarare un «reddito fittizio» derivante dalla differenza tra il valore fiscaleindeducibile ed il reale valore commerciale che quel bene ha invece assuntonel corso dell’anno (ovviamente piu basso rispetto al valore fiscale) ed il se-condo generato dalle mancate vendite causate dalla situazione attuale.

impegna il Governo:

a valutare la necessita di estendere il perimetro applicativo del creditod’imposta di cui all’art. 48-bis del decreto D.L. n. 34/2020, convertito in

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legge n.77/2020, in una logica di equita ed uniformita, prevedendo esplicita-mente, nella prossima legge di bilancio, che il beneficio sia fruibile da partedi tutte le imprese operanti nell’ambito dei settori economici e delle filiere diriferimento compresa quindi la distribuzione commerciale.

Art. 3.

3.14 (testo 2)

Nisini, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Al comma 1, primo periodo, le parole: «che non richiedono» sonosostituite da: «per le unita produttive ove non sono stati richiesti».

Art. 26.

26.0.43 (testo 2) (gia 30.0.26)

Conzatti, Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di vio-

lenza)

1. In considerazione dell’estensione del fenomeno della violenza di ge-nere anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, alfine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e speci-ficamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uominiautori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari oppor-tunita, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in-crementato di un milione di euro per l’anno 2020 e di un milione di europer il 2021; tali risorse sono destinate esclusivamente all’istituzione e al po-tenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 10 –

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,pari a un milione di euro nel 2020 e un milione di euro nel 2021 si prov-vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 114comma 4».

26.0.43 (gia 30.0.26)

Conzatti, Comincini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza digenere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recuperodegli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri e istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per centri per ilrecupero degli uomini autori di violenza", con uno stanziamento di 5 mi-lioni per l’anno 2020 e di 10 milioni per l’anno 2021; il fondo e destinatoal finanziamento all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilita-zione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime diviolenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunita e la famiglia, previa intesa insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni ele Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ri-partire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lerisorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi gia operativiper contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorireil recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne of-frendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione seconda-ria o ripetuta, l’intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicu-rezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di vio-lenza e strutture dalle medesime finalita, comunque denominate, gia esi-stenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a li-vello nazionale;

c) delle necessita di uniformazione delle modalita di intervento deicentri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessitadella continuita dell’operativita, alla standardizzazione delle modalita diazione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle me-todologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 11 –

d) dell’istituzione di corsi di formazione e aggiornamento profes-

sionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al pre-

sente articolo nonche al potenziamento degli stessi laddove gia istituiti,

coerentemente con le necessita di personale derivante dall’attuazione delle

disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori

predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della vio-

lenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della

violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicolo-

gico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno

alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uo-

mini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro in-

terno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e re-

cupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa o in

forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in

maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali terri-

toriali, tenendo al contempo conto delle necessita fondamentali per la pro-

tezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano fun-

zioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell’accesso alla ripartizione delle risorse mediante il de-

creto di cui al comma 1 disciplina le modalita di accreditamento attraverso

la ricognizione e eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per

accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre

2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera b).

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano desti-

natarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari

opportunita, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente

le iniziative adottate nell’anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunita e la

famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una rela-

zione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente ar-

ticolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per

l’anno 2020 e a 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 114 comma 4.».

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 12 –

26.0.44 (gia 100.0.9)

Rossomando, Valente

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi a favore degli Enti di promozione culturale e sociale a soste-

gno delle donne e dei centri anti-violenza)

1. Fino al 15 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti giudiziari e

amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto nei

confronti degli enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne

e dei centri anti-violenza e sono inefficaci i relativi provvedimenti gia adot-

tati oggetto di contenzioso, compresi i procedimenti esecutivi e i provvedi-

menti di riscossione coattiva nonche di sospensione, revoca e decadenza

delle concessioni e convenzioni per mancato versamento del canone.

2. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni e conven-

zioni con enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e

dei centri anti-violenza, i procedimenti giudiziari e amministrativi pen-

denti alla data di conversione del presente decreto, concernenti il paga-

mento del canone di locazione, possono essere definiti, previa domanda

all’ente gestore da parte del concessionario, mediante il versamento, in

un massimo di tre rate, di un importo pari al 30% delle somme richieste,

dedotte le somme eventualmente gia versate a tale titolo.

3. Le domande per accedere alla definizione di cui al comma 2, de-

vono essere presentata entro il 15 dicembre 2020 e l’importo dovuto deve

essere versato entro il 30 settembre 2021.

4. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati dell’importo

di cui al comma 2, costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni

dovuti per le annualita considerate.

5. La presentazione della domanda di cui al comma 2, nei termini di cui

al comma 3, sospende i provvedimenti giudiziari e amministrativi di cui al

comma 1, compresi quelli di riscossione coattiva nonche i procedimenti di

decadenza della concessione o della convenzione per mancato pagamento

del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si

realizza con il pagamento completo dell’importo di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per

l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 114.».

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 13 –

Art. 31.

31.0.40 (testo 3)Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro

autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n.134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettroautistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alcomma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per farfronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestionedi cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.».

Art. 32.

32.28 (testo 2)Coltorti, Accoto, Agostinelli, Fede, Romagnoli, Puglia, Pavanelli,

Gallicchio

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. AI fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita didatti-che e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi si-smici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all’articolo 41, comma 2 del de-creto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge21 giugno 2017, n. 96, e incrementato di 20 milioni di euro per l’anno2020 da destinare all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di ade-guamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nellezone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate daglieventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Condecreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro trenta giorni dall’en-trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e disposto ilriparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scor-

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 14 –

rimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, del-l’Universita e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensidell’avviso pubblico Miur Prot. n. 24404 dell’11 luglio 2019».

Conseguentemente, gli importi di cui all’articolo 114, comma 4, sonoridotti di 20 milioni per l’anno 2020.

Art. 37.

37.0.21 (gia 38.0.4)Girotto, Puglia, Coltorti

Dopo l’articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74)

1. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attivita del CorpoNazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazionedel livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connessoallo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze at-tribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortu-nati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio dievoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e al recupero dei ca-duti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie delterritorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita svolte da altreamministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di inter-vento di squadre appartenenti a diversi enti, amministrazioni dello Stato edorganizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni eassunta dal responsabile del CNSAS.";

b) all’articolo 2, il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attivita previste dall’articolo 1, comma 2,il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazio-nale, con il Sistema dell’emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi dielisoccorso e con le Centrali del numero unico di emergenza 112.";

c) all’articolo 2, il comma 3 e sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel-l’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria,

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stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e pro-vinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoc-corso.";

d) l’articolo 3 e sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (Attivita del CNSAS) – 1. Ai fini della presente legge, l’at-tivita dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente inmodo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilita direttamente connesse con l’assolvi-mento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo alCNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previ-sto dall’art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017,e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degliorganismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazionequanto previsto dall’art. 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le se-guenti:

"i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di ricerca;

i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;

i-sexies) tecnico disostruttore;

i-septies) tecnico speleosubacqueo;

i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l’articolo 8 e aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis.

(Contributo integrativo)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e autorizzato un contri-buto integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale delsoccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenzadell’aumento degli oneri assicurativi e per l’effettuazione della sorve-glianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpostesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soc-corso alpino e speleologico del Club alpino italiano presenti nel bilanciodello Stato - stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita cul-

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turali e del turismo - sono esposte in un unico capitolo di spesa ad essoriferito ed articolate in specifici piani di gestione.".»

37.0.22 (gia 50.0.8)Garruti, Puglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

1. All’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "terminedello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

Art. 43.

43.0.2 (testo 2)Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. E assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo perl’anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartitosecondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essereutilizzate dalle Regioni a statuto ordinario per implementare le politichesociali in relazione all’emergenza Covid-19, fermo restando gli obiettividi finanza pubblica a legislazione vigente a carico delle regioni a statutoordinario per singola regione ai sensi dell’articolo 1, comma 841, letterab) legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 1, commi 789-790 dellalegge 27 dicembre 2017.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corri-spondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse delFondo di cui al comma 1, dell’articolo 115, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assi-

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curare la liquidita per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili deglienti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quellifinanziari e sanitari"».

Tabella A

Regioni Percentuali di riparto tabella 1,c. 134, L. 145/2018

Riparto del contributo perla riduzione del debito

Abruzzo 3,16% 7.905.447,37

Basilicata 2,50% 6.245.447,37

Calabria 4,46% 11.151.447,37

Campania 10,54% 26.349.605,26

Emilia-Romagna 8,51% 21.265.447,37

Lazio 11,70% 29.258.289,47

Liguria 3,10% 7.751.973,68

Lombardia 17,48% 43.706.315,79

Marche 3,48% 8.705.921,05

Molise 0,96% 2.393.026,32

Piemonte 8,23% 20.568.026,32

Puglia 8,15% 20.381.710,53

Toscana 7,82% 19.543.289,47

Umbria 1,96% 4.905.131,58

Veneto 7,95% 19.865.921,05

TOTALE 100,00% 250.000.000,00

Art. 46.

46.0.6 (testo 2)Tosato, Zuliani, Stefani, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol,

Saviane, Vallardi, Ferrero, Rivolta, Faggi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestivita agli interventi di ripa-razione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici

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pubblici, nonche di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al propriopatrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonche alle proprie attivitaeconomiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona,Vicenza e Padova, presso il Ministero dell’interno e istituito un fondo,con stanziamento iniziale di 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di europer l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondoper far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso dellagestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del presentedecreto-legge».

Art. 51.

51.3 (testo 2)

Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

All’ultimo periodo del comma 1, lettera b) aggiungere il seguente pe-

riodo: «fermo restando che la norma non si applica agli interventi nonsoggetti ad identificazione con CUP».

51.8 (testo 2)

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Ferrero, Rivolta,

Tosato, Faggi, Zuliani, Moronese, Ferrazzi

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 4 dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 199/31/CE re-lativa alle discariche di rifiuti" le parole: "eluato conforme alle concentra-zioni fissate in tabella 5a dell’Allegato 4" sono sostituite dalle seguenti:"eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell’Allegato 4".

3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell’Alle-gato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazionedella direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" le parole: "I va-lori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 del-l’Allegato P" sono sostituite dalle seguenti: "I valori sono calcolati se-condo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’Allegato 3"».

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Art. 54.

54.4 (testo 2)

Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, dell’articolo33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzionipreviste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforza-mento dei centri per l’impiego, effettuate in data successiva all’entrata invigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste acopertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini della verifica delrispetto del valore soglia, purche non presenti nei rendiconti considerati aifini della determinazione dei valori soglia».

Art. 58.

58.9 (testo 2)

Taricco

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma2 e sostituito dal seguente:

"2. Affinche l’organizzazione dell’attivita agrituristica mantenga i re-quisiti di connessione rispetto all’attivita agricola, sulla base di linee guidacomuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la va-lutazione del rapporto di connessione dell’attivita agrituristica rispetto alleattivita agricole le quali devono restare essenziali all’esercizio della stessaattivita agrituristica. Dall’attuazione del presente comma non devono deri-vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

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58.0.48 (testo 2)

Taricco, Ferrari, Nannicini, Collina, Giacobbe

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Promozione dell’utilizzo dei residui delle attivita agricole per favorirel’economia circolare)

1. Al fine di favorire l’economia circolare della filiera agricola esemplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione, nonchedelle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all’ar-ticolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 e ag-giunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, e sempreconsentito l’invio delle acque di vegetazione nonche delle sanse umide de-nocciolate con un tenore di umidita pari o superiore al 70 per cento,presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti partedel ciclo produttivo di un’impresa agricola e realizzati da imprenditoriagricoli anche in forma consortile.".

2. Per consentire la corretta gestione dei residui agricoli e la piena edefficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilita deisuoli, all’articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come con-vertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo e sostituito con il seguente:"Il digestato di cui al presente comma e considerato equiparato quando eottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali, di cui agli ar-ticoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016,non classificati come rifiuto, e impiegato secondo modalita a bassa emis-sivita e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Al fine di risanare lezone vulnerabili dall’inquinamento da nitrati, la quantita di azoto effi-ciente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superareil fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e leprovincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l’applica-zione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione aglispecifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e allecondizioni di praticabilita dei suoli.".

b) dopo il comma 2-bis e aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Sono condizioni di equiparabilita del digestato ai concimi diorigine chimica, nonche condizioni di utilizzazione agronomica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superioreal 65 per cento;

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b) un livello di efficienza di impiego superiore all’80 per cento ri-spetto alle condizioni di utilizzo;

c) un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della fra-zione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita;

e) l’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino ilrispetto delle caratteristiche dichiarate, svolte dai laboratori di analisi com-petenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita dei pro-dotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, esottoposti al controllo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tu-tela della qualita e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a seguito del per-fezionamento della procedura di notifica della Commissione europea aisensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Con-siglio del 9 settembre 2015.

4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527e abrogato.

Art. 59.

59.0.31 (gia 87.0.6)

Lupo, Botto, Di Girolamo, Gaudiano, Lannutti, Vanin, Puglia, Coltorti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Misure per l’accesso al Fondo di solidarieta per i mutui per l’acquistodella prima casa)

1. Ai fini dell’accesso del personale navigante dell’aviazione civile alFondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre2007, n. 244, in considerazione delle peculiarita nella composizione dellerelative retribuzioni, i giorni di sospensione o di riduzione dell’orario dellavoro del predetto personale si considerano non continuativi.

2. Con riferimento al personale navigante dell’aviazione civile, l’ac-cesso al Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e garantito anche ai lavoratori del personale navi-gante dell’aviazione civile che subiscono una riduzione delle ore mensilidi volo pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno pre-cedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso al Fondo me-desimo.».

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Art. 61.

61.7 (testo 2)

Marcucci, Ferrari, Boldrini, Collina

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 61. – (Disposizioni in materia di Camere di Commercio) – 1. Inconseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’esigenza di ga-rantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi ter-ritori il piu ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i pro-cedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre2016, n. 219, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 qualora ricorranole condizioni di cui al comma 2 e fino al 30 settembre 2021 qualora ricor-rano le condizioni di cui al comma 3.

2. Fatti salvi gli accorpamenti delle Camere di commercio industria,artigianato e agricoltura gia conclusi alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, il numero massimo e la dimensione minima delle Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura, individuato dall’articolo 10della legge 7 agosto 2015, n. 214, e derogato a condizione che le Cameredi Commercio industria, artigianato e agricoltura ancora non accorpate alladata di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 3 deldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, previa apposita richiesta in-dirizzata al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2020,siano in una situazione di comprovata sostenibilita economico-finanziaria.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cuial comma 1, che non abbiano presentato la richiesta di cui al comma 2 osiano prive del requisito di sostenibilita economico-finanziaria di cui almedesimo comma 2, concludono le procedure di accorpamento di cui al-l’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entro e nonoltre il 30 settembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle Cameredi commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadonodal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministero dellosviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissariostraordinario con il compito di concludere le suddette procedure di accor-pamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

4. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento dicui al comma 2 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino algiorno dell’insediamento del consiglio della nuova Camera di Commercio,industria, artigianato e agricoltura, ancorche scaduti o decaduti alla data dientrata in vigore della legge di conversione presente decreto. Gli organidelle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 3continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al 30 settembre 2021».

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 23 –

61.9 (testo 2)

Mallegni, Barachini, Masini, Berardi, Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 61. – (Disposizioni in materia di Camere di Commercio) – 1. Inconseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’esigenza di ga-rantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi ter-ritori il piu ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i pro-cedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre2016, n. 219, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

2. Fatti salvi gli accorpamenti delle Camere di commercio industria,artigianato e agricoltura gia conclusi alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, il numero massimo e la dimensione minima delle Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura, individuato dall’articolo 10della legge 7 agosto 2015, n. 214, e derogato a condizione che le Cameredi Commercio industria, artigianato e agricoltura ancora non accorpate alladata di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 3 deldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, previa apposita richiesta in-dirizzata al Ministero dello sviluppo economico entro il entro il 30 giugno2021 0, siano in una situazione di comprovata sostenibilita economico-fi-nanziaria sulla base di piani triennali trasmessi al Ministero dello sviluppoeconomico. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedi-mento provvedera entro il 31 dicembre 2020 alla definizione dei criteriminimi di equilibrio economico-finanziario stabiliti per cluster di riferi-mento dimensionale validi per tutte le Camere di Commercio italiane. IlMinistero d’intesa con le Regioni definira, in esito alla valutazione dellerichieste pervenute le nuove circoscrizioni territoriali.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cuial comma 1, che non abbiano presentato la richiesta di cui al comma 2 osiano prive del requisito di sostenibilita economico-finanziaria di cui almedesimo comma 2, concludono le procedure di accorpamento di cui al-l’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entro e nonoltre il 30 settembre 2021. Scaduto tale termine, gli organi delle Cameredi commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadonodal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministero dellosviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissariostraordinario con il compito di concludere le suddette procedure di accor-pamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

4. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento dicui al comma 2 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino algiorno dell’insediamento del consiglio della nuova Camera di Commercio,industria, artigianato e agricoltura, ancorche scaduti o decaduti alla data dientrata in vigore della legge di conversione presente decreto».

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 24 –

Art. 63.

63.16 (testo 2)

Tosato, Romeo, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino a sei mesi dal termine dello stato di emergenza delibe-rato dal Consiglio dei ministri e in deroga all’articolo 66 delle disposizionidi attuazione del codice civile, al fine di agevolare lo svolgimento delleassemblee condominiali straordinarie, e consentito l’intervento all’assem-blea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’iden-tificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ognicaso la necessita che i condomini, l’amministratore e, dove previsti, il se-gretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facolta puoesserne data notizia nell’avviso di convocazione, inviato anche a mezzoposta elettronica certificata. Il verbale e valido con la sola firma del segre-tario o dell’amministratore che successivamente dovra inviarlo a tutti icondomini con le medesime formalita previste per la convocazione. Il ri-spetto della privacy e dato per acquisito stante la vigenza della normativache lo impone».

Art. 65.

65.3 (testo 3)

Bagnai, Bergesio, Montani, Borghesi, Saviane, Siri, Ferrero, Rivolta,

Tosato, Faggi, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle se-guenti: «30 settembre 2021»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalleseguenti: «31 agosto 2021»;

c) al comma 4, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 settembre 2021»;

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora lerisorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si prov-vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dal-l’articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 25 –

Art. 77.

77.0.18 (testo 2)

Calandrini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Ulteriori misure urgenti per il settore turistico)

1. All’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo", sono inse-ritele seguenti: ", compresi i manufatti di cui all’articolo 3, comma 1, let-tera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 installati nelle strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate".

2. All’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-braio 2017, n. 31, dopo il capoverso B.26. e inserito il seguente:

"B.26-bis. Interventi di sostituzione, non ricompresi alla voce A.27.dell’allegato A, ovvero di nuova installazione di allestimenti mobili dipernottamento quali tende attrezzate e unita abitative mobili con meccani-smi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano col-locati, in via continuativa, all’interno di strutture ricettive all’aperto per lasosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo ur-banistico, edilizio e paesaggistico, ove i predetti allestimenti non posseg-gano alcun collegamento di natura permanente al terreno, presentino le ca-ratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative re-gionali di settore ove esistenti e siano destinati a essere rimossi alla chiu-sura definitiva della struttura"».

Art. 78.

78.21 (testo 2)

Borgonzoni, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «da parte di imprese esercentiattivita di» con le seguenti: «da parte di imprese esercenti l’attivita di ge-stori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni»;

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b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis.) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso daparte di imprese esercenti l’attivita di gestori dei quartieri fieristici e deglispazi dedicati a congressi e convegni.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milionidi euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nelcorso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190.».

Art. 95.

95.7 (testo 4)

Comincini, Conzatti

All’articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «regime idraulico la-gunare» aggiungere le seguenti: «e alla sostenibilita ambientale, sociale edeconomica della laguna, ivi inclusa la navigazione marittimo-portuale,nonche»;

b) Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «il programma unico inte-grato e il programma di» aggiungere le seguenti: «completamento, rego-lazione»; dopo le parole: «di seguito MOSE» aggiungere le seguenti: «edelle sue opere complementari, quali le strutture necessarie a garantirel’accesso permanente al porto di Venezia anche con il sistema di paratiemobili in funzione, di cui alle delibere 3 aprile 2003 e 21 luglio 2011del Comitato di cui all’art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798».

c) la lettera p) e sostituita dalla seguente:

«p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della la-guna di Venezia e assicura l’esecuzione di tutte le opere necessarie almantenimento dei canali di navigazione, ivi compresi i canali marittimie le zone portuali di concerto con l’Autorita marittima e l’Autorita di si-stema portuale;»;

d) alla lettera r), dopo le parole «nonche le relative attivita di labo-

ratorio di analisi chimiche», aggiungere: «, curando altresı l’applicazionedelle normative in materia di movimentazione e gestione dei sedimenti efanghi di dragaggio, se del caso approvando specifiche linee guida e pro-tocolli;».

e) Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente lettera: «u)

assicura la piena agibilita e l’operativita dei porti di Venezia e Chioggiaresi ad accesso regolato dal funzionamento delle paratie mobile del

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MOSE. A tal fine con regolamento di cui all’art.17 della legge 23 agosto1988, n. 400 adottato d’intesa col Presidente della Regione del Veneto,entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono sta-bilite le modalita di gestione dei porti regolati, anche in deroga ad altredisposizioni normative vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la gestione dei porti regolati avverra ad opera dell’Autorita attra-verso meccanismi che assicurino la partecipazione della Regione Veneto,della Citta Metropolitana di Venezia, degli altri Enti locali interessati edella Camera di Commercio;

2) la predetta partecipazione dovra avvenire con competenze di Am-ministrazione attiva;

3) le competenze dell’Autorita Marittima e dell’Autorita di Sistemaportuale del Mar Adriatico Settentrionale saranno ridefinite in modo da as-sicurare la partecipazione effettiva degli Enti Locali alla gestione dei portiregolati;

4) le regole per la chiusura e l’apertura delle paratie mobili sarannosottoposte alla consultazione con le categorie economiche e sociali interes-sate prima della loro approvazione.

f) Al comma 26, apportare le seguenti le seguenti modificazioni:

al primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restandoquanto previsto dall’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241,»;

dopo le parole: «di un indennizzo» sono aggiunte le seguenti: «, noncomprensivo degli eventuali costi di ripristino delle aree,».

Art. 103.

103.4 (testo 2)

Taricco, Mollame

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2021, le disposizioni di cui all’ar-ticolo 13 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-difiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa dicui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 dellanomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n.2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che modifica l’alle-gato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla no-menclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

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1º ottobre 2020 5ª Commissione– 28 –

Conseguentemente, all’articolo 114, sostituire le parole: «250 milionidi euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «243milioni di euro per l’anno 2020 e di 43 milioni di euro».

Art. 110.

110.1 (testo 3)Conzatti, Comincini

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’annosolare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto che deveessere approvato successivamente all’entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto.

6-ter. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principicontabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base diquanto previsto dall’art. 1, commi 696-700 della Legge 160/2019, ai finidel riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalu-tazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delleimposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre2019, al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12 percentoper i beni ammortizzabili e dell’11 percento per i beni non ammortizzabili,e riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione parialla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile se-condo quanto previsto dal presente articolo. Agli oneri di cui al presentecomma, valutato in 35,1 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi del-l’articolo 114.».

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1º ottobre 2020 6ª Commissione– 29 –

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı 1º ottobre 2020

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del PresidenteD’ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza» (n. 572)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il PRESIDENTE in premessa apprezza la presenza di senatori di dif-ferenti Gruppi e ricorda che l’assenza di alcuni colleghi del Movimento 5Stelle e legata al rispetto di un ovvio principio di cautela e di precauzione.Da conto dei motivi che lo hanno indotto a confermare la convocazionedella seduta odierna, nonostante la situazione sanitaria contingente internaal Senato. Ritiene infatti importante che la Commissione e il Senato tuttoproseguano con la loro attivita, ovviamente garantendo le condizioni di si-curezza previste dallo specifico protocollo, anche per dare un segnale po-sitivo al Paese.

Prende atto la Commissione.

Il presidente D’ALFONSO (PD) svolge poi un intervento di merito,per ricordare le fasi che caratterizzano programmi di spesa con ampiedotazioni di risorse, che iniziano con la definizione dei progetti e un pos-

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sibile ruolo di indirizzo del Parlamento; proseguono poi con la scelta deisoggetti attuatori e l’intervento anche degli enti locali; terminano con laloro effettiva realizzazione. Solleva tuttavia l’ipotesi che alcune di tali mi-sure possano non essere realizzate nei tempi previsti – come sembrerebbeconfermato da esperienze del passato – e sollecita quindi, sia la previsionedi una nuova programmazione delle risorse non spese, sia un effettivoruolo del Parlamento.

Inoltre, evidenzia la necessita che, per ogni progetto, senza tuttaviaprevedere ulteriori figure di commissario straordinario, vengano stabilititempi certi per la loro realizzazione e previste indennita di risultato, dastabilire nella loro entita, per i soggetti che vi prendono parte e rendonopossibile il rispetto del cronoprogramma. E infatti indispensabile renderecerta l’attivita amministrativa in quanto ritiene che le risorse e le ideeda sole non siano sufficienti.

In discussione generale prende la parola la senatrice BOTTICI (M5S),che sottolinea come, pur non essendo prevista nel documento una speci-fica missione fiscale, la Commissione sara comunque coinvolta e potraoffrire un importante contributo in occasione di molteplici misure che ver-ranno adottate sia in materia di Welfare che in materia di sostegno alleimprese e, piu in generale, all’economia. Si presentera quindi l’occasioneper manifestare l’opportunita di rivedere le politiche per le famiglie cosıcome l’entita e la qualita degli sgravi fiscali al lavoro. La maggiore capa-cita di spesa tuttavia, garantita temporaneamente dai fondi europei, nonpotra essere alimentata anche dai versamenti dei contribuenti all’Erario,che solo molto lentamente potranno tornare ai livelli di prima della pan-demia. Inoltre, nel 2022 scadranno anche i 24 mesi concessi per il pream-mortamento dei prestiti alle imprese garantiti dallo Stato. A fronte dellasituazione sociale ed economica brevemente tratteggiata e delle perma-nenti necessita di sostegno alla spesa, suggerisce al relatore di inserirenella proposta di parere una osservazione che sottolinei l’imprescindibilitadella sospensione del Patto di stabilita e crescita per almeno un decennio.

Infine, considera comunque necessario che in alcuni ambiti le misureadottate assumano un respiro europeo, se non mondiale, anche per evitaretensioni tra singoli Paesi, per esempio, per politiche di prezzi (dumping) ofiscali adottate da alcuni che potrebbero avere riflessi negativi sui mercatiinterni di altri. Stesse considerazioni sulla opportunita che vengano adot-tate decisioni condivise a livello globale esprime con riferimento alla web

tax, nonche sulla maggiore incisivita della tassazione ambientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia ilseguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

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