sentenza n. 859/2018 pubbl. il 16/03/2018 rg n. 15014/2015 … · 2018-09-18 · domeniconi a...
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N. R.G. 15014/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Fabio Florini Presidente
dott. Giovanni Salina Giudice
dott. Manuela Velotti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15014/2015 promossa da:
SOCIETA’ FRA OPERAI MURATORI DEL COMUNE DI CESENA S.P.A. (C.F. 00138420401),
con il patrocinio dell’avv. MELDOLI MICHELE e dell’avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA
LIBERTÀ N. 2 47521 CESENApresso il difensore avv. MELDOLI MICHELE
ATTORE
contro
CLAUDIO DOMENICONI (C.F. DMNCLD56R28C573V), con il patrocinio dell’avv. TITI EROS e
dell’avv. TASSELLI CARLO EMANUELE (TSSCLM80R23A944C) VIA DE’ POETI 8 40124
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA DE POETI 8 40124 BOLOGNApresso il difensore
avv. TITI EROS
CONVENUTO
MELDOLI MAURIZIO, MELDOLI DANIELA, MARTINI LUIGI, BOSI WALTHER,
BRAGAGNI OTTAVIO, RIVALTA LORENZO, BENINI GUALTIERO, MAZZONI
MAURIZIO, rappresentati dagli AVV.TI ALFONSO CELLI e SILVIA SANTI -
BRASINI MICHELE rappresentato dall’avv. AVV. GIANNI CASADIO
CECCARONI VITTORIO rappresentato dall’AVV. LUCA ROSSI -
ORLANDI PAOLO rappresentato dall’AVV. GIORGIO VASELLI
RONCONI DECIO, RONCONI ANDREA, BIONDI EZIO, BIONDI GLORIA rappresentati
dall’avv. AVV. PAOLO FELICE CENSONI -
PIRACCINI ALBERTO rappresentato dall’ AVV. NELLO CORZANI -
CHUBB (GIÀ ACE) EUROPEAN GROUP LIMITED –rappresentato dall’AVV. FRANCESCO
MURVANA -
AIG EUROPE LIMITED rappresentato dall’AVV. GIAMPIETRO BOZZOLA
-TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Per Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena s.p.a.: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis
reiectis:
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In via pregiudiziale
- Accertate e dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla società AIG Europe Limited;
- per l’effetto rigettare tale domanda confermando la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa istituita
presso il Tribunale di Bologna ed impartendo i provvedimenti per l’istruzione della causa.
In via principale
- Accertato in capo al convenuto Geom. Claudio Domeniconi lo status di Presidente del CdA ed unico amministratore
operativo (e per ciò percettore di compenso) con deleghe esecutive sia formali sia di fatto anche in materia “tecnica” ed
“amministrativa” (cfr. ex multis art. 25 Statuto e verbali CdA).
- Accertata sempre in capo al convenuto Geom. Claudio Domeniconi la reiterata inosservanza, per l’intera durata dei propri
cinque mandati (25.04.99 - 25.04.14), degli invece inequivocabili criteri di elargizione degli utili fissati dall’art. 29 (già art.
32) dello Statuto.
- Accertata nel dettaglio la distribuzione ai dipendenti, peraltro con applicazione a impiegati e dirigenti di un coefficiente di
favore rispetto agli operai, di un complessivo maggior importo di euro 304.252,92 con relativi oneri contributivi di euro
91.275,88.
- Accertato per l’effetto il danno patrimoniale in capo alla società, causa immediata e diretta dell’inadempiente condotta
posta in essere dal Geom. Claudio Domeniconi per l’intera durata dei propri cinque mandati, in euro 395.528,79=
(304.252,92 + 91.275,88) quale complessiva somma venuta a mancare alle sue casse per destinazioni indebite e per tanto
senza reale giustificazione alcuna.
- Accertata altresì l’inevitabile grave lesione, anche agli occhi dei soci e dipendenti nonché della collettività del luogo e non
solo, di posizioni soggettive della società quali l’onore e la reputazione nonché l’immagine commerciale, con conseguente
produzione di un parimenti grave danno.
- Dichiarare la responsabilità del Geom. Claudio Domeniconi per i danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali, cagionati
all’esponente società dalla reiterata e plurima inosservanza ai propri doveri e per l’effetto - Condannare il Geom. Claudio
Domeniconi a risarcire alla Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena s.p.a. l’importo di euro 395.528,79= o quello
diverso ritenuto di giustizia, quale complessivo ammanco ad essa cagionato in immediata e diretta conseguenza della
violazione dei criteri di ripartizione degli utili ai dipendenti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dai
singoli maggiori esborsi sino al saldo. - Condannare altresì il Geom. Claudio Domeniconi al risarcimento alla Società fra
Operai Muratori del Comune di Cesena s.p.a. del danno all’onore alla reputazione ed all’immagine commerciale ad essa
causato, previa liquidazione ex art. 1226 c.c. in euro 250.000,00= o nel diverso importo ritenuto di giustizia
In via subordinata
- Nella denegata, invero non creduta, ipotesi di non accoglimento della domanda risarcitoria del danno patrimoniale
formulata in via principale condannare il Geom. Claudio Domeniconi a ripetere alla Società fra Operai Muratori del
Comune di Cesena s.p.a. l’indebito importo di euro 32.249,22= complessivamente elargito a sè stesso, o quello diverso
ritenuto di giustizia, e condannarlo altresì al risarcimento del danno all’onore ed alla reputazione ed all’immagine
commerciale nella indicata misura di euro 250.000,00= od in quella diversa determinata in via equitativa. In ogni ipotesi con
vittoria di compenso professionale, oltre spese generali 15% C.P.A. ed I.V.A., nonché di esborsi.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che i prospetti che Le si rammostrano (cfr. docc. da 25 a 35) sono quelli redatti anno dopo anno al fine della
distribuzione dei dividendi ai dipendenti?
2) Vero che i riepiloghi che Le si rammostrano (cfr. doc. 36 e 37) sono stati, al pari di quelli relativi agli altri esercizi,
redatti da Lei e riportano le direttive relative al calcolo dei dividendi per i dipendenti?
3) Vero che anche le aggiunte a matita, in entrambi i riepiloghi, sono Sue?
4) Vero che per “DM” Lei intendeva Domeniconi - Mascetra?
5) Vero che per “DC” Lei intendeva Domeniconi Claudio?
6) Vero che lo schema che Le si rammostra (cfr. doc. 38) è stato stampato in funzione della distribuzione dei dividendi
dell’esercizio 2002 ai dipendenti su richiesta del sig. Domeniconi Claudio il quale vi ha poi apposto le relative percentuali?
7) Vero che le schede carburante che Le si rammostrano (cfr. doc. 39) sono relative alle tre AUDI A4 negli anni (prima
quella targata CA 114 DE poi quelle targate DM 908 WJ ed EL 390 SA) in uso al Presidente Domeniconi?
8) Vero che dette schede venivano dal sig. Domeniconi Claudio compilate e dalle sue stesse mani consegnate a Lei, che
pagava e sottoscriveva, per il rimborso?
9) Vero che nei tre lustri di sua presidenza il sig. Domeniconi Claudio è stato l’amministratore che si è occupato della
concreta gestione della società?
10) Vero che egli si è occupato con autonomia anche della gestione del personale dipendente e quindi di assunzioni,
aumenti, premi, provvedimenti disciplinari ed ogni altro aspetto? 1
11) Vero che in sede di Consiglio di Amministrazione egli ha sempre presentato un progetto di bilancio già redatto in ogni
sua parte al pari della relativa Relazione sulla gestione la quale recava la conferma che la quota di utile netto da destinarsi ai
dipendenti era stata determinata con osservanza della percentuale fissata dallo Statuto (cfr. doc. 13)?
Si indicano a testi:
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- Sig.ra Canducci Maria residente in Cesena Via Cicagna n. 48, sui capp. da 1 a 6
- Sig. Antoni Mario residente in Cesena Via Madonna dello Schioppo n. 994, cui capp. 1, 6, 7, 8, 9 e 10
- Sig. Daniele Maraldi residente in Cesena Via Madonna dello Schioppo n. 575, sui capp. 7 e 8
- Sig. Prugnoli Luca residente in Cesena Via Campolongo n. 249, sui capp. 9 e 10
- Ing. Zoffoli Paolo residente in Cesena Via Buozzi n. 30, sui capp. 9, 10 e 11
Nella denegata, invero non creduta, ipotesi di ammissione della prova testimoniale articolata dal convenuto si chiede di
essere ammessi a prova contraria, con lo stesso teste ex adverso indicato, sui seguenti capitoli:
1) Vero che la bozza del verbale di Cda del 12.02.2015 Le venne trasmessa via e-mail dal Segretario Maurizio Mazzoni e
Lei la ritrasmise lasciando intatta la frase “Il Dott. Mascetra riferisce che l’ammontare da assegnare ai dipendenti non è
mai stato determinato da lui, ma dal Presidente.”, il tutto come da allegato che Le si rammostra (cfr. doc. 41 memoria 183
n. 3 SOM)?
2) Vero che quelle che Le si rammostrano sono percentuali in diminuzione apposte a fianco ai nominativi di alcuni
dipendenti al fine della determinazione delle quote di utili da distribuire (cfr. docc. 27 e 38 memoria 183 n. 2 SOM)?
3) Vero che della mano messa dal Domeniconi sulla determinazione degli utili da assegnare ai dipendenti Lei ha dato
conferma anche nel ricorso avverso il licenziamento intimatoLe da SOM là dove ha affermato “..accadeva che il Presidente
rettificasse i valori individuali in base all’effettiva presenza” (cfr. doc. 15 memoria 183 n. 1 SOM)?
Sempre in tale ipotesi si chiede l’ammissione a prova contraria anche con il terzo chiamato Maurizio Mazzoni (residente in
Cesena Via De Sica n. 165) nonché con la teste Rita Sama (residente in Cesena Corso Garibaldi n. 67) anche sui seguenti
capitoli:
A) Vero che il Dott. Mascetra nella riunione del CdA Som del 12.02.2015 rispose in ordine alle emerse violazioni dello
Statuto affermando che “l’ammontare da assegnare ai dipendenti non è mai stato determinato da lui, ma dal Presidente” e
chiedendo espressamente che tale affermazione venisse messa a verbale (cfr. doc. 3 citazione SOM)?
B) Vero che la bozza del verbale in oggetto è stata trasmessa dal segretario Mazzoni a tutti i partecipanti e che il Dott.
Mascetra ha risposto lasciando intatta l’affermazione di cui sopra (cfr. doc. 41 memoria 183 n. 3 SOM)?
Si chiede disporsi CTU contabile con il seguente quesito:
“Dica il CTU, esaminata la documentazione agli atti (in primis i bilanci e le buste paghe con i dividendi) e qualsivoglia
altra ritenuta opportuna, quale sia l’entità complessiva delle maggiori (rispetto alla percentuale statutaria) somme
indebitamente elargite ai dipendenti nonché dei relativi maggiori oneri contributivi sostenuti dalla società.
Dica altresì quali siano state, ed in quale misura, le differenziazioni (in violazione dell’unico criterio proporzionale
statutario) tra i singoli dipendenti e/o tra le categorie dei medesimi”
Si chiede altresì disporsi CTU grafologica con il seguente quesito: “Dica il CTU se i numeri percentuali apposti nel
documento 38) appartengano alla grafia del sig. Domeniconi Claudio utilizzando quale comparazione gli espletandi saggi
grafici nonché il documento 39)”
All’uopo ci si riserva di e si chiede fin d’ora l’autorizzazione a produrre gli originali tanto del documento 38) quanto dei
documenti sub. 39)”.
Per Claudio Domeniconi: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare, emesse tutte le più opportune pronunce,
condanne e declatorie del caso
In via preliminare: autorizzare il Sig. Domeniconi alla chiamata in causa (i) dei Signori Maurizio Meldoli, Daniela Meldoli,
Luigi Martini, Walther Bosi, Ottavio Bragagni, Lorenzo Rivalta, Gualtiero Benini, Michele Brasini, Vittorio Ceccaroni,
Maurizio Mazzoni, Giovanni Merloni, Paolo Orlandi, Fernanda Campedelli, Andrea Abati, Arianna Abati, Antonella Abati,
Enrico Dell’Amore, Augusta Dell’Amore, Danila Vendemini, Sanzio Vendemini, Decio Ronconi, Andrea Ronconi, Alberto
Piraccini, Ezio Biondi e Gloria Biondi e (ii) della società ACE European Group Ltd. – Rappresentanza Generale per l’Italia
in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le ragioni indicate in atti e in narrativa.
In via principale: rigettare e respingere integralmente, anche giusto accoglimento della eccezione di compensazione nella
misura da determinarsi in corso di causa e/o nella diversa misura eventualmente stabilita dal Giudice anche in via equitativa,
le domande tutte ex adverso formulate nei confronti del Sig. Domeniconi siccome inammissibili, improcedibili ed, in ogni
caso, perché infondate in fatto ed in diritto il tutto anche per tutte le ragioni espresse in atti e in narrativa.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande tutte ex adverso
formulate, qualora si ritenesse il Sig. Domeniconi, responsabile in solido con tutti o alcuni dei terzi chiamati nel presente
giudizio, nei confronti di Parte Attrice e/o di altri convenuti e/o terzi chiamati in ragione dei titoli dedotti in causa, nei
rapporti interni tra gli eventuali coobbligati in solido, accertare e dichiarare il grado e la misura della responsabilità del Sig.
Domeniconi, nonché il diritto dello stesso di agire in regresso nei confronti di tutti e/o di alcuni degli altri convenuti e/o
terzi chiamati nel presente giudizio e, per l’effetto, condannare i Signori Maurizio Meldoli, Luigi Martini, Walther Bosi,
Ottavio Bragagni, Lorenzo Rivalta, Gualtiero Benini, Michele Brasini, Vittorio Ceccaroni, Maurizio Mazzoni, Paolo
Orlandi, Decio Ronconi, Andrea Ronconi, Alberto Piraccini, Ezio Biondi e Gloria Bondi tutti in via solidale e/o esclusiva, a
rifondere al Sig. Domeniconi quanto lo stesso abbia a corrispondere a Parte Attrice e/o ad altre parti del presente giudizio in
esecuzione della predetta, denegata condanna, oltre interessi e spese sostenute per il pagamento.
Sempre in via subordinata: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale e/o parziale delle domande
tutte ex adverso formulate nei confronti del Sig. Domeniconi e, comunque, in ogni caso di accertamento della responsabilità
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dello stesso anche in via esclusiva e/o in via solidale e/o in via parziaria e/o di condanna, accertare e dichiarare, il diritto
dello stesso Sig. Domeniconi ad essere tenuto indenne e manlevato da ACE European Group Ltd. – Rappresentanza
Generale per l’Italia in persona del legale rappresentante pro tempore per qualunque somma che il Sig. Domeniconi in via
esclusiva e/o in solidale e/o in via parziaria e/o comunque di condanna fosse tenuto a corrispondere alla Società fra Operai
Muratori del Comune di Cesena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e/o ad altre parti del presente
giudizio in ragione dello stesso anche a titolo di spese di lite e, per l’effetto, condannare ACE European Group Ltd. –
Rappresentanza Generale per l’Italia in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di qualunque somma
venisse accertata, anche in corso di causa ed anche a titolo di spese di lite, in favore della Società fra Operai Muratori del
Comune di Cesena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e/o di altri convenuti e/o terzi chiamati.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze per la presente fase, oltre agli accessori tutti come per legge.
In via istruttoria: oltre alla produzione documentale tutta già versata in atti e in occasione delle udienze che si richiama
integralmente anche in questa sede, si insiste per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui agli atti e alle memorie di
parte da intendersi anch’essi qui integralmente riportati e ritrascritti”. Per Michele Brasini: “Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di Impresa,
contrariis reiectis: In via principale: respingere, siccome palesemente infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande ex
adverso formulate nei confronti del sig. Brasini Michele. Con vittoria di spese e competenze giudiziali oltre 15% per spese
generali ed IVA e CPA come per legge. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accertamento di concorsuale
responsabilità da parte del sig. Michele Brasini, limitare comunque il risarcimento alla effettiva e provata responsabilità; -
in ogni caso nella non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande formulate ex adverso nei confronti
del sig. Brasini Michele ed in caso di accertamento di sue eventuali responsabilità solidali e/o parziali con conseguente
condanna al pagamento di somme di danaro, accertare e dichiarare il diritto del
sig. Michele Brasini di essere manlevato e tenuto indenne dalla ACE European Group Ltd – Rappresentanza Generale per
l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza assicurativa, per qualunque somma che il
sig. Michele Brasini fosse tenuto a versare a qualsiasi titolo al sig. Claudio Domeniconi e/o alla Società fra Operai
Muratori del Comune di Cesena S.p.a., in esito al presente giudizio, anche a titolo di spese di lite, e per l’effetto
condannare ACE European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento di qualunque somma il sig. Brasini Michele dovesse versare al sig. Claudio Domeniconi e/o alla
Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.a., anche in corso di causa ed anche a titolo di spese di lite. Si
chiede inoltre che la ACE European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia, in ragione della polizza
assicurativa e nei limiti di massimale della stessa sia condannata a rifondere al sig. Michele Brasini tutte le spese legali
sostenute per resistere all’azione giudiziale promossa contro lo stesso.
Con vittoria di spese e competenze giudiziali oltre 15% per spese generali ed IVA e CPA come per legge”.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi l’interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Società fra Operai Muratori del
Comune di Cesena S.p.a. e del convenuto sig. Claudio Domeniconi, e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. Brasini Michele lavora alle dipendenze della Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.a.,
con la qualifica di operaio, sin dal 1992.
2) Vero che Brasini Michele ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Società fra Operai Muratori del Comune
di Cesena S.p.a. dal 22/11/2012 sino al 25/04/2014, data in cui si è provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale.
3) Vero che il Presidente del Consiglio di amministrazione Geom. Claudio Domeniconi ed il Segretario Amministrativo
Dott. Rinaldo Mascetra, in sede di approvazione del bilancio 2013, comunicavano al Consiglio di Amministrazione, l’utile
di gestione, già al netto della quota spettante per Statuto alle maestranze, senza rendere espressamente noto quale fosse
l’importo effettivo da distribuire ai dipendenti.
4) Vero che il Collegio Sindacale approvò che l’utile di gestione in bilancio fosse indicato già al netto della quota spettante
per Statuto alle maestranze.
5) Vero che il suddetto bilancio, unitamente alla proposta di distribuzione dell’utile ai dipendenti è stato inoltre approvato
all’unanimità dall’Assemblea dei soci.
Si indica a teste, da sentirsi anche a prova contraria su eventuali capitoli di prova avversari ammessi: - Dott. Rinaldo
Mascetra, residente in Cesena (FC), Via Francavilla,14”.
Per Alberto Piraccini: “In via principale: rigettare e respingere integralmente le domande tutte ex adverso formulate
nei confronti del Dott. Alberto Piraccini siccome inammissibili, improcedibili ed, in ogni caso, perchè infondate in fatto ed
in diritto il tutto anche per le ragioni espresse in narrativa con vittoria di spese e competenze per la presente fase oltre agli
accessori tutti come per legge; - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale e/o
parziale delle domande ex adverso formulate nei confronti del Dott. Alberto Piraccini e, comunque, in ogni caso, di
accertamento della responsabilità dello stesso in via solidale e/o in via parziaria e/o esclusiva e/o di condanna, accertare e
dichiarare il diritto dello stesso Dott. Alberto Piraccini ad essere tenuto indenne e manlevato da ACE European Group Ltd. -
Rappresentanza Generale per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore per qualunque somma che il Dott.
Alberto Piraccini anche in via solidale e/o in via parziaria fosse tenuto a corrispondere alla Società fra Operai Muratori del
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Comune di Cesena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e/o a qualunque altro soggetto convenuto e/o
terzo chiamato nel presente giudizio anche a titolo di spese di lite e, per l'effetto, condannare ACE European Group Ltd -
Rappresentanza Generale per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di qualunque somma
venisse accertata, anche in corso di causa ed anche a titolo di spese di lite, in favore della Società fra Operai Muratori del
Comune di Cesena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e/o di qualunque altro soggetto convenuto e/o
terzo chiamato nel presente giudizio;
- ancora in via subordinata: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande
ex adverso formulate e/o qualora si ritenesse il Dott. Alberto Piraccini, responsabile in solido con tutti e/o alcuni degli altri
convenuti nel presente giudizio ivi compresi i terzi chiamati nei confronti della Società fra Operai Muratori del Comune di
Cesena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e/o di qualunque altro soggetto convenuto e/o terzo
chiamato nel presente giudizio in ragione dei titoli dedotti in causa, nei rapporti interni tra gli eventuali coobbligati in
solido, accertare e dichiarare il grado e la misura della responsabilità del Dott. Alberto Piraccini, nonchè il diritto dello
stesso di agire in regresso nei confronti di tutti e/o di alcuni degli altri convenuti nel presente giudizio e, per l'effetto,
condannare i Signori Claudio Domeniconi, Maurizio Meldoli, Daniela Meldoli, Luigi Martini, Walther Bosi, Ottavio
Bragagni, Lorenzo Rivalta, Gualtiero Benini, MIchele Brasini, Vittorio Ceccaroni, Maurizio Mazzoni, Giovanni Merloni,
Paolo Orlandi, Fernanda Campedelli, Andrea Abati, Arianna Abati, Antonella Abati, Enrico Dell'Amore, Augusta
Dell'Amore, Danila Vendemini, Sanzio Vendemini, Decio Ronconi, Andrea Ronconi, Ezio Biondi e Gloria Biondi, in solido
o in via alternativa tra loro, per quanto di ragione, a rifondere al Dott. Alberto Piraccini quanto lo stesso abbia a
corrispondere alla Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore e/o qualunque altro soggetto convenuto e/o terzo chiamato nel presente giudizio in esecuzione della predetta,
denegata condanna, oltre interessi e spese sostenute per il pagamento;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per la presente fase oltre agli accessori tutti come per legge” Per Vittorio Ceccaroni: “Rigettare con ogni miglior formula, qualsivoglia domanda proposta nei confronti del sig.
Vittorio Ceccaroni, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per le ragioni già esposte in narrativa.
Qualora venisse accertata la pur parziale fondatezza delle pretese attoree, accertare e dichiarare che ogni responsabilità è
riconducibile esclusivamente alla condotta del convenuto sig. Claudio Domeniconi, nonché dell’intero Collegio Sindacale
che si è succeduto nei vari anni, il quale ha omesso le opportune verifiche.
In subordine:
Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualunque responsabilità in capo al sig. Vittorio Ceccaroni, limitare
l’eventuale risarcimento nei limiti del certo e del provato, commisurandolo alla sua effettiva responsabilità.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale, dichiarare tenuta la società ACE EUROPEAN
GROUP LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia, sita in Milano, Via Monza n.258, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a tenere integralmente indenne il sig. Vittorio Ceccaroni da quanto quest’ultimo dovesse essere
tenuto a pagare a qualsiasi titolo, in forza dell’accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice, nonché anche a
rifondere allo stesso convenuto tutte le spese legali, nessuna esclusa, sostenute per resistere all’azione promossa nei suoi
confronti con il presente giudizio, nei limiti del massimale previsto in polizza.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
Si insite per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori già richiesti con le depositate memorie ex Art.183 c.6 c.p.c., nonché a
tutti i documenti già prodotti in causa”.
Per Decio Ronconi, Andrea Ronconi, Ezio Biondi e Gloria Biondi: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, con vittoria di spese e compensi di causa,
in via preliminare, in relazione alle domande tutte del convenuto Domeniconi Claudio e per l’ipotesi di estensione
automatica ai terzi chiamati in causa delle domande attoree,
previo accertamento della propria competenza per materia in relazione ai fatti posti a fondamento delle domande proposte
dalla società attrice fondamentalmente in relazione alla pretesa erronea distribuzione di utili e contributi previdenziali ai
dipendenti soci, con presunta violazione dei diritti dei soci non dipendenti,
A) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2947, 1° comma c.c. e 2949, 1° comma c.c. od anche ai sensi dell’art. 2393, 4°
comma c.c. richiamato dall’art. 2407, 3° comma c.c., l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità ex artt. 2393
c.c. e 2407 c.c., nonché dell’azione di risarcimento danni per fatto illecito ex art. 2043 c.c. nei confronti del Dott. Decio
Ronconi e conseguentemente respingere tutte le domande proposte in giudizio contro lo stesso;
B) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2947, 1° comma c.c. e 2949, 1° comma c.c. od anche ai sensi dell’art. 2393, 4°
comma c.c. richiamato dall’art. 2407, 3° comma c.c., l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità ex artt. 2393
c.c. e 2407 c.c., nonché dell’azione di risarcimento danni per fatto illecito ex art. 2043 c.c. limitatamente ai fatti avvenuti
prima del 9.10.2010 e conseguentemente respingere tutte le domande proposte, limitatamente a tale periodo, da
Domeniconi Claudio nei confronti dei chiamati Dott. Andrea Ronconi, Dott. Ezio Biondi e Dottoressa Gloria Biondi;
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in via principale e nel merito, accertare e dichiarare infondate in diritto ed in fatto e conseguentemente respingere tutte le
domande proposte da Domeniconi Claudio nei confronti dei chiamati Dott. Andrea Ronconi, Dott. Ezio Biondi e Dottoressa
Gloria Biondi;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti del convenuto Domeniconi
Claudio e delle domande di quest’ultimo in ordine all’accertamento della propria responsabilità in via solidale, limitare
l’accertamento della responsabilità pro quota del Dott. Andrea Ronconi in relazione agli utili distribuiti nel 2013;
in via ulteriormente subordinata:
A) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dei convenuti Dott. Decio Ronconi, Dott. Andrea Ronconi, Dott. Ezio Biondi
e Dott.ssa Gloria Biondi ad essere tenuti indenni, manlevati e risarciti da ACE European Group Ltd – Rappresentanza per
l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Viale Monza, n. 258 per tutte le eventuali
conseguenze onerose loro derivanti dal presente giudizio, anche a titolo di spese di lite;
B) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dei convenuti Dott. Decio Ronconi e Dott. Andrea Ronconi ad essere tenuti
indenni, manlevati e risarciti da AIG EUROPE LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (già
denominata Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia), in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Milano, Via della Chiusa, n. 2, per tutte le conseguenze onerose derivanti dal presente giudizio, anche a titolo
di spese di lite”;
in via istruttoria:
I) prova contraria e in relazione alle istanze istruttorie formulate dal convenuto-chiamante Claudio Domeniconi
ammettere prova per testi sul seguente capitolo: “riferisca il teste se, nel predisporre per il Consiglio di
Amministrazione della Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena s.p.a. la documentazione del fascicolo del
bilancio annuale, relativamente agli anni dal 1999 al 2010, ha inserito in detto fascicolo prospetti di calcolo della
distribuzione degli utili ai dipendenti di detta società ovvero altri prospetti che indicavano le modalità di divisione di
detti utili”, con i testi Antoni Mario, Prugnoli Luca e Zoffoli Paolo, tutti residenti in Cesena (FC).
II) in ipotesi di ammissione della C.T.U. contabile richiesta da parte attrice, in relazione agli effettivi obblighi di legge
incombenti sui sindaci revisori contabili di società, porre al consulente anche il seguente quesito: “dica il CTU se
l’entità rilevata anno per anno di eventuali maggiori somme distribuite dal 1999 al 2010 ai dipendenti della SOM
rispetto alla percentuale statutaria costituisca, secondo i principi contabili e di revisione in vigore all’epoca di
approvazione dei singoli bilanci annuali di detta società, un errore significativo e pervasivo tale da influenzare gli
utilizzatori”.
Per Maurizio Meldoli, Luigi Martini, Walther Bosi, Ottavio Bragagni, Lorenzo Rivalta,
Gualtiero Benini, Maurizio Mazzoni: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Bologna, Sez. Imprese, per le ragioni tutte
illustrate nella narrativa che precede:
- in via principale, rigettare la domanda di garanzia proposta dal sig. Claudio Domeniconi nei confronti dei sigg. Giovanni
Merloni, nonchè Maurizio Meldoli e Daniela Meldoli in qualità di eredi del Sig. Tomaso Meldoli, siccome prescritte e dei
sigg. Giovanni Merloni, Lorenzo Rivalta, Walther Bosi, Luigi Martini, Ottavio Bragagni, Maurizio Mazzoni, Gualtiero
Benini, Daniela Meldoli in qualità di erede del Sig. Tomaso Meldoli, Maurizio Meldoli in proprio e nella sua qualità di
erede del Sig. Tomaso Meldoli e/o infondate sia in fatto che in diritto; - in via subordinata, nella denegata e non creduta
ipotesi in cui la domanda di garanzia proposta dal convenuto Domeniconi non fosse rigettata e di conseguente soccombenza
(anche parziale) dei chiamati in causa in epigrafe indicati, condannare i chiamati in garanzia Dott. Andrea Ronconi, Dott.
Alberto Piraccini, sigg. Ezio Biondi e Gloria Biondi, in solido tra loro e ciascuno per i propri titoli, a rispondere
direttamente nei confronti della società attrice ovvero del convenuto Domeniconi, in luogo di essi chiamati in causa, con
riferimento alle responsabilità che saranno accertate a carico di questi ultimi in corso di causa, ovvero, a tenerli manlevati ed
indenni da ogni conseguenza pregiudizievole derivante in tutto o in parte o comunque connessa alla loro accertata
responsabilità; o, in ogni caso, a rifondere ai medesimi chiamati in causa in epigrafe indicati quanto fossero tenuti a pagare
in conseguenza o in relazione alla loro accertata responsabilità; - in via ulteriormente subordinata, e nella non creduta
ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia proposta dal sig. Domeniconi Claudio, ferme restando le prescrizioni
maturate, accertare la misura della responsabilità attribuibile a ciascuno dei chiamati in causa in epigrafe indicati e limitare a
tale accertata
responsabilità ogni statuizione; - in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda proposta dal sig.
Claudio Domeniconi contro i chiamati in causa in epigrafe indicati non fosse rigettata e di soccombenza (anche parziale),
condannare ACE European Group Ltd. – in persona del suo legale rappresentante pro-tempore –, Rappresentanza generale
per l’Italia, a rispondere direttamente nei confronti della società attrice, in luogo dei chiamati, con riferimento alle
responsabilità che saranno accertate a carico degli stessi in corso di causa, ovvero, in ulteriore subordine, a tenerli manlevati
ed indenni da ogni conseguenza pregiudizievole derivante in
tutto o in parte o comunque connessa alla loro accertata responsabilità, o in ogni caso a rifondere quanto ciascuno di essi
fosse tenuto a pagare in conseguenza o in relazione alla sua accertata responsabilità;
in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale del convenuto Domeniconi Claudio e prova per testi sulle
seguenti circostanze:
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1) “vero che dal 1999 al 2013 il progetto di bilancio, comprensivo della relazione degli amministratori, è sempre stato
predisposto autonomamente dal sig. Claudio Domeniconi con l’ausilio del direttore amministrativo dott. Mascetra, e
presentato in consiglio di amministrazione già completo in tutte le sue parti, pronto per essere approvato”;
2) vero che la relazione degli amministratori, che corredava tali progetti di bilancio, predisposta dal sig. Domeniconi
Claudio e sottoposta col Consiglio di amministrazione per l’approvazione conteneva già la dichiarazione che l’utile netto
messo a disposizione delle maestranze corrispondeva alla “quota spettante per statuto alle maestranze”;
3) “vero che il Consiglio di amministrazione in sede di approvazione dei progetti di bilancio si limitava a prendere atto della
documentazione contabile e di bilancio predisposta, con l’ausilio del direttore amministrativo dott. Mascetra, dal Presidente,
sig. Domeniconi, visto anche il rapporto di fiducia che legava quest’ultimo agli altri consiglieri”.
Si indicano quali testimoni i sigg.: Antoni Mario, via Madonna dello Schioppo, 449 Cesena (FC); Prugnoli Luca, via
Campolongo, 249 Cesena (FC); Paolo Zoffoli, (via Buozzi, 30 Cesena (FC).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi alla presente causa”
Per Paolo Orlandi: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previa ogni occorrente declaratoria,
in via principale
- respingere le domande proposte dalla Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena S.p.a. nei confronti del Signor
Claudio Domeniconi perché infondate e, per l’effetto, respingere la domanda di regresso formulata da quest’ultimo nei
confronti del signor Paolo Orlandi;
in via subordinata in ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla società attrice e con riferimento all’azione di
regresso esercitata dal signor Domeniconi:
- respingere la domanda di condanna nei termini formulati dal Signor Domeniconi nelle sue conclusioni;
- nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l’ammissibilità dell’azione di regresso così come risultante dalle domande del
signor Domeniconi, accertare e dichiarare l’entità del contributo causale del signor Paolo Orlandi nella causazione
dell’illecito e, per l’effetto, limitare ad esso la misura della sua responsabilità, con ogni conseguente statuizione rispetto alla
domanda di regresso formulata nei suoi confronti;
- in ogni caso, condannare la ACE European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia (ora Chubb European Group
Ltd) a tenere manlevato ed indenne il Signor Paolo Orlandi, sino alla concorrenza del massimale di polizza da rivalutarsi
con riferimento al momento del pagamento, da quanto egli dovesse essere condannato a pagare, anche a titolo di spese, se
del caso con condanna della predetta compagnia di assicurazione al pagamento diretto in luogo del Signor Paolo Orlandi;
in ogni caso
- con vittoria nelle spese e competenze di causa, maggiorate del rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge”. Per AIG Europe Limited: “Voglia il Tribunale di Bologna, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così GIUDICARE
In via preliminare:
-accertare e dichiarare, essendo la comparente AIG EUROPE LIMITED società estera (cfr deduzioni in atti),
l’incompetenza funzionale e territoriale di questo Ill.mo Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, a favore della Sezione
Specializzata Imprese del Tribunale di Genova, essendo essa competente, per competenza speciale, territoriale, funzionale e
per materia attribuitale dal comma 1-bis all’articolo 4 del D. Lgs. 168/2003, introdotto dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9;
Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto e in diritto di ogni e tutte le pretese avanzate dal convenuto Domeniconi, nei
confronti dei terzi chiamati, Decio Ronconi e Andrea Ronconi, e, pertanto, dagli stessi verso AIG; -per l’effetto ed in ogni
caso, respingere ogni e tutte le domande svolte dal convenuto Domeniconi, nei confronti dei terzi chiamati, Decio Ronconi e
Andrea Ronconi, e, pertanto, dagli stessi verso AIG.
Nel merito, in via subordinata: -nelle denegate ipotesi in cui fossero accolte in tutto o in parte le domande comunque svolte
verso il Dott. Decio Ronconi e/o Andrea Ronconi, che hanno chiamato in causa AIG, ed in cui fosse riconosciuta in tutto o
in parte la relativa copertura assicurativa, comunque determinare l’eventuale indennizzo e manleva a carico di AIG soltanto
in relazione all’operatività della Polizza a secondo rischio (art. 3 della Polizza), cioè in eccedenza rispetto all’indennizzo del
Dottor Decio Ronconi e del Dottor Andrea Ronconi, eventualmente posto a carico dell’altra compagnia di assicurazione
(ACE) dallo stesso chiamata in causa; -nelle denegate ipotesi in cui fossero accolte in tutto o in parte le domande comunque
svolte verso il Dott. Decio Ronconi e/o Andrea Ronconi, che hanno chiamato in causa AIG, ed in cui la stessa fosse
condannata al pagamento di una qualsivoglia somma, comunque determinare la stessa nel rispetto delle previsioni di cui alla
Polizza azionata, vale a dire del massimale (qui unico per entrambi gli assicurati) e della franchigia, pari ad uno scoperto del
10% - con minimo di Euro 2.000,00 e massimo di Euro 20.000,00 - comunque da ded8urre dell’eventuale denegato
indennizzo in relazione alla posizione di ciascuno dei due terzi chiamati / assicurati; quanto alla contestata responsabilità
solidale dei predetti terzi chiamati, della operatività della copertura solo per la porzione di danni afferente la posizione del
Dottor Decio Ronconi e/o del Dottor Andrea Ronconi (esclusa ogni responsabilità solidale);
comunque di ogni e tutte le limitazioni di copertura assicurativa previste nel relativo testo e nelle relative condizioni, da
considerarsi parte integrante del presente atto;
In ogni caso:
-con vittoria di spese, competenze ed onorari, di cui gli scriventi procuratori si dichiarano sin da ora antistatari”.
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Per Chubb European Group LTD (già ACE European Group LTD): “Voglia il Tribunale, disattesa ogni
diversa domanda, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale, respingere tutte le domande svolte nei confronti di
Chubb European Group Ltd (già ACE European Group Ltd); in via subordinata, dichiarare per quanto di ragione
l’operatività in secondo rischio della polizza Chubb (già ACE) rispetto alla polizza di AIG Europe Ltd, con ogni
conseguente statuizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2015 la Società fra Operai Muratori del Comune di Cesena
(SOM) s.p.a. conveniva in giudizio davanti alla Sezione specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Bologna Claudio Domeniconi, esponendo che il convenuto era stato presidente del
consiglio di amministrazione della SOM dal 25.4.1999 al 25.4.2014, con rappresentanza legale
esclusiva della società; che il nuovo consiglio di amministrazione entrato in carica dopo il 25.4.2014,
intendendo valutare l’opportunità di apportare alcune modifiche alle previsioni statutarie, tra le quali
l’art. 29 relativo ai criteri di ripartizione degli utili, aveva accertato che quest’ultima disposizione era
stata sistematicamente violata nel periodo 1999 – 2014, essendo state distribuite ai dipendenti
complessivamente somme in misura superiore alla percentuale del 10% sull’utile netto prevista dallo
statuto, avendo Domeniconi applicato a sè stesso e ad alcuni altri un coefficiente di distribuzione
superiore a quello proporzionale al reddito previsto dallo statuto, dando luogo altresì ad arbitrarie e
ingiustificate differenziazioni tra le diverse categorie di dipendenti, in particolare riservando un
trattamento deteriore alle categorie più deboli, ed essendo stata infine effettuata la determinazione della
quota da distribuire in sede di chiusura del bilancio (tramite accantonamento a costo) e non in sede di
approvazione del bilancio, all’esito della determinazione e destinazione del risultato di esercizio; che il
dott. Rinaldo Mascetra, segretario amministrativo, aveva riferito che la quota da distribuire ai
dipendenti era sempre stata stabilita dal solo Domeniconi e calcolata sull’utile di bilancio (non ancora
approvato) ante imposte, in modo da poter dedurre in bilancio il relativo costo; che pertanto Claudio
Domeniconi doveva essere considerato responsabile nei confronti della società ai sensi dell’art. 2932
c.c. e dell’art. 2043 c.c. per i danni patrimoniali da quest’ultima patiti, pari a € 395.528,79, comprensivi
di oneri contributivi di euro 91.275,88, quale complessiva somma sottratta alle casse sociali per
destinazioni indebite e quindi senza reale giustificazione alcuna, nonchè per i danni non patrimoniali
derivati dalle gravissime lesioni cagionate dalle allegate condotte illecite all’onore, alla reputazione e
all’immagine commerciale della società, da valutarsi anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
in complessivi € 250.000,00.
Chiedeva pertanto, in via principale, che, accertata la reiterata e consapevole inosservanza da parte del
presidente del consiglio di amministrazione Claudio Domeniconi, per l’intera durata dei propri
mandati, dei criteri di elargizione degli utili dettati dall’art. 29 (già art. 32) dello statuto e accertata
l’arbitraria distribuzione ai dipendenti, il convenuto fosse condannato al pagamento di una somma pari
ai suddetti importi; in via subordinata, ne chiedeva quanto meno la condanna a ripetere alla SOM la
somma di euro 32.249,22, percepita in qualità di dipendente in forza della indebita distribuzione, oltre
al risarcimento dei danni morali.
Si costituiva in giudizio Claudio Domeniconi, eccependo che l’azione sociale di responsabilità
promossa dalla SOM a seguito di delibera del nuovo c.d.a. eletto nell’aprile 2014 costituiva un vero e
proprio abuso di diritto, in quanto finalizzata al perseguimento di utilità anormali e comunque difformi
dalla funzione tipica dell’azione stessa, essendo sostanzialmente diretta a contrastare altre iniziative
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giudiziarie civili e penali intraprese dallo stesso convenuto sia contro la SOM, sia contro il nuovo
presidente del c.d.a. Maurizio Meldoli; che, infatti, dal 1999 al 2014 tutte le scelte imprenditoriali ed
esecutive della SOM erano state condivise all’unanimità sia dal c.d.a., sia dal collegio sindacale, sia
dall’assemblea dei soci, la quale aveva sempre approvato all’unanimità i bilanci, dopo la lettura della
relazione degli amministratori, della nota integrativa e della relazione del collegio sindacale, il quale a
sua volta aveva sempre espresso parere favorevole a tutti i progetti di bilancio; che l’azione era altresì
improcedibile, essendo stata deliberata in seno al c.d.a. nonostante che molti membri dello stesso
avrebbero dovuto astenersi in quanto in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373, 2° comma c.c. per
aver fatto parte dei precedenti consigli di amministrazione sotto la presidenza del Domeniconi e per
essere eventualmente corresponsabili dei danni pretesi dalla SOM; che l’azione era in ogni caso
infondata nel merito, in quanto l’attrice non aveva né allegato, né dimostrato la sussistenza dei
presupposti indispensabili per il suo accoglimento, con particolare riferimento alle asserite violazioni,
al danno subito e al nesso di causalità tra inadempimento e danno stesso; che la domanda proposta in
via subordinata di restituzione delle somme indebitamente percepite in qualità di dipendente quale
frazione degli utili distribuiti era inammissibile alla luce del verbale di conciliazione sottoscritto tra
SOM e Domeniconi in data 26.8.2014, con il quale le parti avevano dichiarato di non avere più nulla da
pretendere l’una dall’altra, a qualsiasi titolo, ragione o causa in dipendenza dal pregresso rapporto di
lavoro.
Tanto premesso, il convenuto chiedeva, in via preliminare, l’autorizzazione alla chiamata in causa degli
amministratori e dei sindaci in carica durante gli anni nei quali aveva presieduto il c.d.a., nonché della
compagnia assicurativa ACE European Group Ltd. – Rappresentanza Generale per l’Italia, con cui la
SOM aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità degli amministratori, e, in via in via
principale, il rigetto di tutte le domande formulate dalla SOM nei propri confronti perché
improponibili, inammissibili e comunque infondate; in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento di
dette domande, chiedeva accertarsi il proprio diritto di agire in regresso nei confronti degli altri
amministratori e sindaci nonché il diritto di essere tenuto manlevato e indenne da ACE.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano tutti i terzi indicati dal convenuto, ad eccezione
degli eredi Dell’Amore, contestando sotto diversi profili sia le domande di SOM, sia quelle del
convenuto, e chiedendo e ottenendo a loro volta l’autorizzazione alla chiamata in causa di ACE nonché
della compagnia assicurativa AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Si costituivano queste ultime, contestando le domande rivolte nei loro confronti; AIG Europe, inoltre,
eccepiva l’incompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese adito a favore del Tribunale delle
Imprese di Genova.
Nel corso del giudizio il convenuto Domeniconi rinunciava alle domande di garanzia nei confronti di
alcuni dei chiamati (eredi Abati, Vendemini ed eredi Meldoli), le cui posizioni processuali venivano
separate e dichiarate estinte.
Il processo proseguiva quindi tra SOM, Claudio Domeniconi e i membri del c.d.a. Maurizio Meldoli,
Luigi Martini, Walther Bosi, Ottavio Bragagni, Lorenzo Rivalta, Gualtiero Benini e Maurizio Mazzoni,
Vittorio Ceccaroni, Paolo Orlandi e Michele Brasini, i sindaci Alberto Piraccini, Decio Ronconi,
Andrea Ronconi e gli eredi di Elio Biondi, le compagnie assicurative ACE e AIG.
Depositate dalle parti le memorie istruttorie di cui all’art. 183 VI comma c.p.c., il giudice fissava per la
precisazione delle conclusioni l’udienza del 18.1.2018, all’esito della quale tratteneva la causa in
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decisione, assegnando, con il consenso di tutte le parti, il termine ridotto di 20 giorni per il deposito
delle comparse conclusionali e il termine di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Va in primo luogo esaminata l’eccezione di incompetenza funzionale della Sezione Specializzata in
materia di Impresa del Tribunale di Bologna a favore della Sezione Impresa del Tribunale di Genova,
tempestivamente sollevata in comparsa di risposta da AIG Europe Limited, società di diritto inglese
con sede legale nel Regno Unito.
Assume in proposito quest’ultima che la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione con modificazioni
del decreto legge 23.12.2013, n. 145, ha attribuito una competenza esclusiva a determinate Sezioni
specializzate in materia di Impresa, introducendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 4 del d. lgs.
168/2003 e prevedendo che le questioni in materia di proprietà industriale, diritto d’autore, diritto
antitrust, appalti pubblici e diritto societario (escluse le società di persone), nelle quali sia parte una
società con sede all’estero o società estere aventi, come nella fattispecie, sedi secondarie, con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano, siano riservate esclusivamente a undici Sezioni
specializzate in materia di impresa, tra le quali quella di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nel
distretti di Bologna e Genova.
Tale nuova competenza territoriale e funzionale, riguardante tutti i giudizi civili instaurati dal 22
febbraio 2014, e dunque anche il presente, troverebbe applicazione sia quando la società estera sia
l’attrice, sia quando, come nella fattispecie, essa sia convenuta o terza chiamata, in quanto il nuovo
comma 1-bis, utilizzando il termine “parte”, non opera alcuna distinzione in tale senso, e quindi non
concerne la sola parte convenuta.
L’eccezione è infondata.
Il citato art. 4 comma 1 bis prevede testualmente che: "Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle
quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 del codice di procedura civile, una
società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero".
La norma menziona unicamente l’art. 33 del codice di procedura civile, intitolato “Cumulo soggettivo”,
che riguarda le cause che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici
diversi, omettendo invece qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall'art. 32 c.p.c., che dispone che la
domanda di garanzia possa essere proposta davanti al giudice competente per la causa principale
affinché sia decisa nello stesso processo.
Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa
dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni
specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devoluta alle Sezioni
specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che
impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall'art. 3 comma 3 del
d.lg.s n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.l. 24.1.2012, convertito con
modificazioni nella l. n. 27/2012, che prevede che: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per
le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
Deve pertanto ritenersi che la causa di garanzia proposta nei confronti di AIG Europe appartenga alla
competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna in forza della
norma da ultimo citata.
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Passando all’esame del merito, si osserva che l’art. 29 dello statuto della Società fra Operai Muratori
del Comune di Cesena s.p.a. prevedeva, come da modifica statutaria del 25.4.2012 e identicamente a
quanto previsto dal precedente art. 32 in vigore dal 2004 al 2012, nonchè dal precedente art. 31, che:
“L’utile netto di bilancio, salvo che l’Assemblea, nei limiti di legge non ne stabilisca, in tutto o in
parte, una diversa determinazione, verrà così ripartito: il 10% (dieci percento) al fondo riserva
legale; l’80% (ottanta percento) ai soci in proporzione del valore delle azioni possedute; il 10% (dieci
percento) ai dipendenti tutti, soci e non soci, in forza al momento della distribuzione del dividendo e
che abbiano avuto un rapporto di lavoro per almeno nove mesi nell’anno, in ragione dell’opera
prestata e precisamente in proporzione al salario o allo stipendio percepiti e fino al limite di una
mensilità della retribuzione percepita da ogni singolo dipendente.”.
Orbene, afferma la società attrice che il convenuto Claudio Domeniconi, nella sua qualità di presidente
del consiglio di amministrazione, avrebbe sistematicamente violato per 15 anni consecutivi la suddetta
norma statutaria, distribuendo ai dipendenti somme superiori alla percentuale del 10% sull’utile netto
prevista dallo statuto, applicando a sè stesso e ad alcuni altri dipendenti un coefficiente di distribuzione
superiore a quello proporzionale al reddito previsto dalla statuto, dando luogo altresì ad arbitrarie e
ingiustificate differenziazioni tra le diverse categorie di dipendenti, ed infine determinando la quota da
distribuirsi in sede di chiusura di bilancio e non, invece, in sede di approvazione dell’utile.
Ha in proposito eccepito il convenuto che la previsione statutaria invocata riserva espressamente
all’assemblea (“salvo che l’Assemblea nei limiti di legge non ne stabilisca in tutto o in parte una
diversa determinazione”) il potere di decidere in ordine alla determinazione della percentuale di
ripartizione degli utili, e che quindi non appare ravvisabile alcuna violazione della disposizione in
questione, in quanto le indicazioni e le percentuali previste dallo stesso art. 29 ben potevano essere
generalmente derogate all’assemblea dei soci, che era libera di approvare o meno, ovvero di modificare
la proposta di determinazione e destinazione degli utili nella misura prevista dalla relazione di gestione.
Al riguardo, dalla documentazione in atti risulta che effettivamente tutti i progetti di bilancio relativi
agli esercizi dal 1999 al 2013, con le relative proposte di ripartizione degli utili, sottoscritti dal
presidente del consiglio di amministrazione per conto di tutti i consiglieri, sono sempre stati approvati
dai soci all’unanimità, previa lettura della relazione di gestione, della nota integrativa e della relazione
del collegio sindacale, sempre favorevole all’unanimità; detti bilanci, inoltre, non sono mai stati
impugnati da chicchessia.
In proposito, la società attrice ha ribattuto che Domeniconi ha di fatto sostanzialmente diretto, durante i
quindici anni di durata complessiva del suo mandato come presidente del c.d.a., pressoché ogni
aspetto della vita della società, della quale era l’unico ad avere la rappresentanza legale con “firma
libera”, ad esercitare una nutrita serie di poteri esecutivi delegati e/o ratificati dal c.d.a., ad essere stato
inquadrato, con delibera del c.d.a. del 10.5.2002, quale “dirigente di azienda industriale”, nonchè a
percepire un compenso quale presidente del c.d.a.
In particolare, era Domeniconi a determinare in un primo momento l’ammontare della quota da
ripartire, predisponendo (unitamente al dirigente amministrativo dott. Mascetra) il progetto di bilancio
da sottoporre al consiglio per l’approvazione, e quindi i coefficienti di distribuzione che venivano
utilizzati per la materiale liquidazione; era quindi soltanto lui che calcolava gli importi da assegnare ad
operai e ad impiegati.
Dunque, secondo l’attrice, a) l’arbitraria suddivisione della quota di utili tra i dipendenti, b) il
superamento della percentuale del 10% e c) la determinazione di detta quota antecedentemente
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all’approvazione del bilancio, anzichè successivamente, come previsto dallo statuto, sarebbero
addebitabili unicamente al convenuto, che avrebbe di fatto agito da solo, all’insaputa degli altri membri
del c.d.a., dei componenti del collegio sindacale e dell’assemblea dei soci per ben 15 anni.
Una simile tesi appare palesemente infondata alla luce della documentazione societaria in atti, dalla
quale si evince la costante approvazione all’unanimità dei bilanci da parte di tutti gli organi societari
coinvolti, ed appare inoltre di per sé inverosimile soprattutto per ciò che concerne gli addebiti di cui ai
punti b) e c), i quali risultano di immediata percepibilità a chiunque, senza necessità di particolari
delibazioni di natura tecnico-contabile.
Va ricordato che la redazione del progetto di bilancio e di tutti i documenti ad esso collegati è in
generale di competenza del consiglio di amministrazione; nel caso di specie, emerge dalla
documentazione prodotta in giudizio che nella SOM - dove le funzioni di natura amministrativa e
contabile propedeutiche alla redazione del progetto di bilancio venivano in concreto espletate dal
segretario amministrativo dott. Mascetra, il quale si occupava dei lavori preparatori nonché di redigere
la bozza (circostanza pacifica) - tutte le voci e le poste che componevano il documento venivano lette
ed analizzate davanti al c.d.a.; risulta inoltre da tutti i verbali relativi ai bilanci del quindicennio in
questione che, terminata la discussione, il consiglio di amministrazione ogni volta deliberava
all’unanimità di inserire nella relazione del c.d.a. sulla gestione una specifica proposta di destinazione
dell’utile “già al netto della quota spettante per Statuto alle maestranze”.
La difesa di parte convenuta ha in proposito documentato che quest’ultima formula non era stata
introdotta da Domeniconi, essendo stata essa adottata anche in passato per prassi societaria consolidata
(vedi docc. 31 e 32 di Domeniconi).
I progetti di bilancio venivano poi sottoposti per l’espletamento delle opportune verifiche al collegio
sindacale il quale, in ciascuna delle relazioni relative agli esercizi dal 1999 al 2013, ha sempre
espresso parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di volta in volta presentato, e in
particolare alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio, rispetto alla quale non ha mai sollevato
alcuna obiezione.
Deve dunque ritenersi che l’eventuale avvenuta distribuzione di una quota degli utili ai dipendenti in
difformità rispetto a quanto previsto dallo statuto (circostanza peraltro contestata dal convenuto)
risulterebbe comunque consapevolmente approvata dall’assemblea, e prima di quest’ultima dal
consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.
Va in proposito sottolineato che nelle società per azioni, a norma dell’art. 2433 c.c. anche nel testo pre-
riforma, la competenza a deliberare la distribuzione degli utili è riservata all’assemblea dei soci, che
decide secondo le maggioranze di legge e di statuto; analoga previsione è contenuta nell’art. 2478 bis,
comma 3, c.c., con riguardo alle società a responsabilità limitata.
La decisione di distribuire utili è quindi rimessa alla maggioranza dei soci, che potrebbe anche
legittimamente deliberare di accantonarli o di destinarli ad aumento di capitale; rientra, infatti, nei
poteri dell’assemblea la facoltà di disporre la ripartizione degli utili ovvero di destinarli ad altro
impiego o di differirne la distribuzione.
Deve dunque ritenersi che, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna violazione né della legge, né
dello statuto.
In ogni caso, anche diversamente opinando, non sarebbe individuabile alcun danno per il patrimonio
sociale quale conseguenza della erronea o illegittima distribuzione di utili; deve invero osservarsi che,
per opinione consolidata, nelle società di capitali il diritto del singolo socio a percepire la propria quota
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di utili sorge a seguito della deliberazione assembleare che decide la devoluzione ai soci, in tutto o in
parte, dell’utile accertato in sede di approvazione del bilancio.
Prima di tale deliberazione non esiste alcun diritto del socio all’utile, ma solo uno stato di semplice
aspettativa, la cui realizzazione in concreto può essere sacrificata dalla maggioranza finché non si sia
trasformata in diritto di credito potendo, come già detto, l’assemblea impiegare diversamente gli utili o
rinviarne la distribuzione nell’interesse della società e fermo restando il diritto del socio di pretendere
un comportamento aderente agli scopi sociali nella determinazione dei dividendi secondo correttezza e
buona fede.
Invece, una volta sorto – in seguito all’approvazione del bilancio - il diritto soggettivo dei soci (e nel
caso di specie anche ai dipendenti non soci, in virtù della clausola stautaria in questione) alla
distribuzione degli utili eccedenti la quota da destinare a riserva legale o statutaria, soltanto i medesimi
soci (e dipendenti) sono legittimati a dolersi della eventuale illegittimità, iniquità o arbitrarietà dei
criteri di distribuzione adottati, ma non la società, essendo comunque detti utili destinati a fuoriuscire
dal patrimonio sociale.
Nel caso di specie, tutti i bilanci recanti la distribuzione degli utili nella misura e con le modalità
contestate sono stati approvati e non impugnati; risulta pertanto sorto in via definitiva in capo ai soci e
ai dipendenti il diritto agli utili.
Ne discende che la società avrebbe potuto ipoteticamente lamentare soltanto l’eventuale erronea
determinazione della quota di utili da destinare a riserva, ma una simile doglianza non è stata mai
prospettata; difetta pertanto l’allegazione di una lesione del patrimonio sociale quale conseguenza della
prospettata condotta illecita.
Quanto, poi, all’asserita lesione alla reputazione della società per la dedotta indebita disparità di
trattamento riservata ai dipendenti in occasione della corresponsione della parte di utili spettanti
complessivamente a questi ultimi, va ricordato che, anche a prescindere dalla mancata dimostrazione di
detta affermata arbitrarietà, allegata soltanto in termini generici, per l’applicazione dell’art. 1226 c.c. è
richiesta necessariamente la prova, anche presuntiva, della esistenza certa del danno, in difetto della
quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo
solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di
dimostrarne la misura (così Cass., n. 11698/2013 tra le altre).
Ebbene, nel caso di specie l’attrice non ha minimamente dimostrato che la reputazione della società sia
stata in qualche modo danneggiata, né l’esistenza dell’ipotizzato pregiudizio appare di per sè
verosimile.
Ne consegue il rigetto sia della domanda principale, sia di quella subordinata, proposte nei confronti di
Claudio Domeniconi, con assorbimento di tutte le domande svolte nei confronti dei chiamati.
La società attrice va condannata al pagamento delle spese di lite del convenuto e dei chiamati, in
quanto, una volta rigettata la domanda principale, l’onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la
chiamata in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia
formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (tra le tante Cass., n. 2492/2016).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando
nel giudizio n. 15014/2015 R.G., rigetta le domande proposte da Società fra Operai Muratori del
Comune di Cesena s.p.a. nei confronti di Claudio Domeniconi, con assorbimento di ogni ulteriore
domanda, e condanna l’attrice a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto e dai chiamati, che
liquida, quanto a Claudio Domeniconi, in € 10.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e in €
1.625,0 per spese, quanto a Paolo Orlandi in € 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e in €
1.075,27 per spese, quanto ad Alberto Piraccini in € 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e
€ 1.063,00 per spese, quanto a Michele Brasini in € 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e €
1.045,60 per spese, quanto a Vittorio Ceccaroni in € 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e
€ 1.512,00 per spese, quanto a Decio Ronconi, Andrea Ronconi, Ezio Biondi e Gloria Biondi in €
8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e € 1.057,78 per spese, quanto a Maurizio Meldoli,
Luigi Martini, Walther Bosi, Ottavio Bragagni, Lorenzo Rivalta, Gualtiero Benini e Maurizio Mazzoni
in € 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e € 1.063,00 per spese, quanto ad ACE European
Group Ltd in € 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, quanto a quanto ad AIG Europe Ltd in
€ 8.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori
di AIG Europe Ltd, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7 marzo 2018
Il giudice rel.-est. Il Presidente
Dott. Manuela Velotti Dott. Fabio Florini
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