sentenza tar 2014

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N. 01346/2014 REG.PROV.COLL. N. 00906/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 906 del 2013, proposto da: Società Montada Srl, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1; contro Comune di La Spezia, in nome del sindaco, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, con domicilio eletto presso Stefano Carrabba in Genova, c/o Segr. T.A.R. Liguria; Regione Liguria, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure Arpal; per l'annullamento dei provvedimenti del dirigente del servizio del comune di la Spezia aventi ad oggetto l’intimazione ad assumere ogni accorgimento atto a ripristinare la situazione di sicurezza del sito Monte Montada prescritti dall’ARPAL e per l’accertamento

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Page 1: Sentenza tar 2014

N. 01346/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00906/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2013, proposto da:

Società Montada Srl, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa

dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova,

via Roma 11/1;

contro

Comune di La Spezia, in nome del sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.

Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, con domicilio eletto presso

Stefano Carrabba in Genova, c/o Segr. T.A.R. Liguria; Regione Liguria, Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure Arpal;

per l'annullamento

dei provvedimenti del dirigente del servizio del comune di la Spezia aventi ad

oggetto l’intimazione ad assumere ogni accorgimento atto a ripristinare la

situazione di sicurezza del sito Monte Montada prescritti dall’ARPAL

e per l’accertamento

Page 2: Sentenza tar 2014

dell’obbligo del comune di La Spezia di provvedere alla messa in sicurezza del sito

Monte Montada.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Oreste Mario

Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, proprietaria del sito in località denominata Monte Montada

destinato in origine allo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani, ha

impugnato le intimazioni “a provvedere a tutti gli interventi necessari per la messa

in sicurezza delle aree come prescritti dall’ARPAL”. Provvedimenti adottati dal

dirigente del servizio del comune di La Spezia in occasione di eventi franosi

occorsi nella zona montuosa prospiciente il sito.

Ha cumulativamente esperito l’azione d’accertamento volta alla declaratoria

giudiziale dell’obbligo del Comune di provvedere alla messa in sicurezza del sito.

Nelle premesse dell’atto introduttivo ha analiticamente descritto il dipanarsi della

vicenda, passata al vaglio del giudice penale, che ha avuto come iniziali protagonisti

la società dante causa, originaria proprietaria del sito di stoccaggio, ed il comune di

La Spezia.

L’ente locale, seguendo la prospettazione contenuta in ricorso, dopo aver

manifestato la volontà – poi revocata – d’acquistare il compendio immobiliare,

Page 3: Sentenza tar 2014

avrebbe di fatto gestito il sito rendendosi responsabile della situazione di

pericolosità per l’ambiente di cui ai provvedimenti impugnati.

E che sarebbero d’incerta qualificazione giuridica non avendo “né la forma né la

sostanza” di ordinanze con tingibili ed urgenti.

Sicché, invocando il principio condensato nella proposizione “chi inquina paga”, la

società ricorrente, oltre l’annullamento degli atti impugnati, ha chiesto la

declaratoria giudiziale dell’obbligo del Comune, assumendosi i conseguenti oneri

economici, di mettere in sicurezza il sito.

Le azioni proposte sono sostenute dai seguenti motivi:

Violazione degli artt. 17 e 11 d.lgs. 22/97. Violazione degli artt. 239, 250 e 253

d.lgs. 152/2006 e dei principi generali. Eccesso di potere sotto vari profili;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000. Incompetenza.

Eccesso di potere.

Il comune di La Spezia, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, si è costituito

instando per l’infondatezza del ricorso. In pendenza di lite ha dato atto che la

società ha eseguito le opere ordinate con gli atti impugnati, concludendo per

l’improcedibilità dell’impugnazione.

Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare, alla pubblica udienza

dell’11.06.2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sono impugnate le intimazioni, adottate dal dirigente del servizio del comune di La

Spezia, “a provvedere a tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza delle

aree come prescritti dall’ARPAL”.

Page 4: Sentenza tar 2014

Cumulativamente la società ricorrente, proprietaria del sito di stoccaggio, ha

esperito l’azione d’accertamento volta alla declaratoria giudiziale dell’obbligo del

Comune di provvedere alla messa in sicurezza del sito.

In limine, quanto all’impugnazione dei provvedimenti prescrittivi l’esecuzione delle

opere, mette conto rilevare che la società (come testualmente si legge nella nota

dell’ufficio ambiente del Comune del 28.04.2014) “ha eseguito gli interventi che

sembrano utili a scongiurare i rischi immediati dei movimenti franosi”.

Sicché più non sussiste alcun interesse all’annullamento degli atti impugnati e, in

simmetria, l’azione costitutiva c.d. demolitoria è divenuta improcedibile.

Residua quella d’accertamento dell’obbligo giudiziale del Comune di messa in

sicurezza del sito.

Sulle controverse ed opposte ricostruzioni in fatto della vicenda insistentemente e

diffusamente trattate dalla parti con gli atti di causa, va sottolineato che le questioni

di fatto qui dibattute sono già stata scrutinate in vari gradi di giudizio dal giudice

penale alle cui conclusioni (in fatto), in assenza di autonoma istruttoria

processuale, occorre riportarsi.

Gli elementi ivi scaturenti e rilevanti in questo giudizio possono sintetizzarsi nei

termini seguenti: l’adeguamento tecnico dell’impianto di stoccaggio gravava sulla

società dante causa della ricorrente; il Comune, dopo il sequestro penale dell’area,

non si mai ingerito nella gestione e manutenzione della discarica; la società

ricorrente già procuratrice (a fare data dal 14.7.2006) della dante causa, ha poi

acquistato (atto di compravendita del 29.07.2009) il compendio tecnico ed

immobiliare, di cui conosceva la situazione dei luoghi, il contenzioso in atto con il

Comune e la vicenda penale in atto.

Sul piano squisitamente giuridico.

La ricorrente invoca il principio “chi inquina paga” quale premessa maggiore del

sillogismo che, (nella premessa minore) della ritenuta responsabilità del Comune

Page 5: Sentenza tar 2014

per i fatti d’inquinamento o di pericolosita per la sicurezza dei luoghi, la porta ad

affermare l’obbligo del Comune di messa in sicurezza del sito.

Non si avvede che così ragionando cade in una vera e propria contraddizione

tecnico-giuridica: invoca la tutela preventiva dell’ambiente mediante il richiamo di

una (opposta e specifica) tecnica risarcitoria.

In materia ambientale il principio chi “inquina paga” presuppone che sia stato

cagionato un danno da riparare i cui costi devono gravare sul responsabile.

Persegue una finalità repressivo riparatoria (o più specificamente ripristinatoria)

secondo la logica della internalizzzazione delle esternalità negative. Ed è – va

sottolineato – norma di chiusura: entra in gioco laddove le misure atte a prevenire i

danni, che devono trovare prioritaria applicazione, non siano state efficaci, sì da

non avere impedito alla fonte i fatti dannosi all’ambiente.

Viceversa la messa in sicurezza del sito è misura di correzione di (diffusione o

propagazione dei) danni. Rientra nel genus delle precauzioni, insieme al principio di

precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva. Grava sul

proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente, e,

non avendo finalità sanzionatoria e/o risarcitoria, non presuppone affatto

l’individuazione del(l’eventuale) responsabile.

La domanda d’accertamento all’esame contraddice tutto ciò: muove dalla supposta

responsabilità del Comune per affermare l’obbligo di messa in sicurezza.

Misura che, per come è congegnata nell’ordinamento di settore, incombe

direttamente ed in primo luogo sulla stessa società ricorrente, quale attuale

proprietaria e detentrice del sito.

Aggiungasi che l’azione proposta non è nemmeno suscettibile ex art. 32, comma 2,

c.p.a., di diversa qualificazione e conversione in quelle d’accertamento e condanna

al risarcimento di danni in forma specifica ex artt. 30, comma 2, c.p.a. e 2058 c.c..

Page 6: Sentenza tar 2014

Per le considerazioni già esposte, i fatti come acquisiti nel corso dei vari gradi di

giudizio penale, qui recepiti, non consentono di formulare alcun giudizio di

responsabilità colposa o finche oggettiva del Comune nella gestione e

manutenzione della discarica.

Sicché non sussiste alla radice il presupposto sia soggettivo che oggettivo

dell’azione di risarcimento dei danni.

La complessità in fatto della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione

delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

in parte improcedibile e, per altra parte, infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Page 7: Sentenza tar 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)