sessione 2 - proprietà intellettuale - ing. gabriele conversano

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Laboratorio Start-up just do it INTRODUZIONE ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE Lecce 19-20 settembre 2013 Ing. Gabriele Conversano

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Proprietà Intellettua

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Page 1: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Laboratorio Start-up just do it

INTRODUZIONE ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA’

INTELLETTUALE

Lecce 19-20 settembre 2013 Ing. Gabriele Conversano

Page 2: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Presentazioni

Ing. Gabriele Conversano • Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università del

Salento • Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti

abilitato presso l’UIBM • European Patent Attorney abilitato presso l’EPO • Riferimenti: [email protected]

Page 3: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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L’INNOVAZIONE

L'Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione di innovazione tecnologica « L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.»

":

Page 4: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente…

Page 5: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Con il termine “Proprietà Intellettuale” si intende un insieme di beni immateriali frutto dell’inventiva e dell’ingegno umano che possono essere oggetto di tutela secondo una o più delle forme previste dalla legge

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LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

• La legge attribuisce a creatori ed

inventori l’esclusività dello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e fornisce loro gli strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

Page 7: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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IL VALORE LEGATO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

L’innovazione conferisce un primo vantaggio competitivo, ma poi … • apre la strada all’inseguimento dei concorrenti • spesso può essere facilmente copiata • se può essere copiata, probabilmente può anche essere

migliorata dai concorrenti in tempi più brevi e con costi inferiori

Per questi motivi “Per un imprenditore non è importante soltanto realizzare

un’innovazione, o essere il primo a realizzarla; è altrettanto importante essere l’unico”

Page 8: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

I risultati dell’innovazione sono un bene prezioso per l’azienda e vanno tutelati adeguatamente…

…come???

Page 9: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

• DIRITTO D’AUTORE

• MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

• DISEGNI E MODELLI

• BREVETTO

• SEGRETO AZIENDALE

FUNZIONE ASPETTO ESTETICO

ESPRESSIONE ARTISTICA

IDENTIFICAZIONE

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COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE

- INNOVAZIONE TECNICA -

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE O PER MODELLO DI UTILITA’ L’INVENZIONE VIENE DIVULGATA, MA IN CAMBIO SI OTTIENE UN’ESCLUSIVA PER UN PERIODO LIMITATO NEL TEMPO

SEGRETO INDUSTRIALE L’INVENZIONE RIMANE SEGRETA, MA SE SCOPERTA DIVIENE DI LIBERA ATTUAZIONE

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COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE

- INNOVAZIONE ESTETICA -

MODELLO DI DESIGN

Garantisce l’esclusiva su tutte le forme «identiche» o «simili» alla forma oggetto del modello

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COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE

- CREAZIONE ARTISTICA -

E’ tutelata dalle norme sul Diritto d’Autore opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, opere dell'architettura; opere dell'arte cinematografica programmi per elaboratore banche di dati opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. NOTA: Per le opere del Disegno Industriale la tutela derivante dal diritto d’autore è cumulabile con la tutela derivante dalla registrazione di un modello.

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20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA

La legge prevede la tutela della Proprietà Intellettuale anche al fine di garantire all’azienda di poter distinguere i propri prodotti da quelli della concorrenza …ed ai consumatori di distinguere tra i prodotti

provenienti dalle diverse aziende…

Page 14: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

I segni distintivi dell’impresa (artt. 2563 ss. c.c.)

Sono mezzi di individuazione dell’impresa.

Qualunque entità capace di caratterizzare un prodotto/servizio e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza presenti sul mercato

(es. parole, figure, numeri, lettere, suoni, forma, confezione, etc.)

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20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

I segni distintivi dell’impresa - Quali sono

• Ditta (è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività; individua l’impresa in quanto tale) • Marchio (è il segno distintivo del prodotto > attesta la provenienza del prodotto da una determinata impresa) • Insegna (è il segno distintivo della sede = luogo fisico nel quale l’impresa svolge la sua attività) • Domain name (è il nome che corrisponde e individua il sito internet dell’impresa)

Page 16: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

I segni distintivi dell’impresa - Caratteristiche

• Funzione distintiva: lo svolgimento leale della competizione richiede che il consumatore possa attribuire meriti e demeriti dei prodotti/servizi all’impresa da cui realmente provengono

• Riconoscimento di un diritto esclusivo: al titolare del segno distintivo è attribuito un diritto di uso esclusivo sul segno stesso

Page 17: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Overview of intellectual property Legal right What for? How?

Copyright Original creative or

artistic forms

Trade marks Distinctive identification of products or services

Use and/or registration

Registered designs

Registration*

Patents New inventions Application and

examination

Exists automatically

Trade secrets

External appearance

Valuable information not known to the public

Reasonable efforts to keep secret

Page 18: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Some IP found in a mobile phone Trade marks:

• Made by "Nokia"

• Product "N95"

• Software "Symbian", "Java"

Patents:

• Data-processing methods

• Semiconductor circuits

• Chemical compounds

• …

Copyrights:

• Software code

• Instruction manual

• Ringtone

Trade secrets:

?

Designs (some of them registered):

• Form of overall phone

• Arrangement of buttons in oval shape

• Three-dimensional wave form of buttons

© Nokia

Page 19: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Innovazione e invenzione

L’innovazione è un arma per fare concorrenza non sul prezzo.

Ovviamente affinché l’innovazione sia un fattore distintivo rispetto alla concorrenza, è necessario che l’applicazione dell’invenzione sia preclusa agli altri imprenditori

Page 20: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Innovazione e invenzione

Affinché una innovazione di carattere tecnico sia preclusa alla concorrenza

- Deve rimanere segreta

Oppure

- Deve essere pubblica e godere di una tutela legale

Page 21: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

TECNOLOGICA

SEGRETO INDUSTRIALE

BREVETTO

KNOW-HOW

ESTETICA ARTISTICA

Valorizzazione economica

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Il segreto industriale – Rischi

Il segreto non è in grado di coprire qualunque innovazione, in particolare quelle che attengono alla struttura di un prodotto.

Difatti la messa in commercio del primo esemplare consente lo smontaggio e la copiatura

(Il reverse engineering non è, in generale, vietato…)

Page 23: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Il segreto industriale –Tutela

Art. 98 CPI

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali […]ove tali informazioni:

a) siano segrete […];

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Page 24: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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IL BREVETTO PER INVENZIONE

Una volta che il segreto industriale sia stato rivelato, tutelarlo giuridicamente è molto problematico…

L’alternativa alla tutela dell’innovazione a mezzo di segreto industriale è il deposito di una domanda di BREVETTO per Invenzione Industriale e/o per Modello di utilità

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IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto per invenzione industriale è un accordo tra la società ed il richiedente:

Il richiedente descrive e spiega la propria invenzione, con ciò contribuendo al progresso tecnico.

La società, in cambio, gli concede un monopolio temporaneo (eccezione al libero mercato) sullo sfruttamento dell’invenzione.

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IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il brevetto per invenzione industriale garantisce l’inventore contro il rischio di distruzione del segreto

La presenza del brevetto in un sistema di libero mercato costituisce un apparente paradosso, perché il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza.

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IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)

L’idea che il brevetto favorisca il progresso tecnico si basa sui seguenti presupposti:

1) La presenza del sistema brevettuale, promettendo il diritto di esclusiva, è stimolo e incentivo all’attività inventiva

2) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla divulgazione delle invenzioni

3) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla diffusione delle invenzioni, consentendo una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni

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IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)

Per contro chi obietta l’utilità del sistema brevettuale sostiene che:

1) Lo stimolo all’innovazione è insito nel regime concorrenziale (l’imprenditore è costretto ad innovare)

2) Le invenzioni gestibili in regime di segreto sarebbero, comunque, assai poche

3) La diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e completa in assenza del sistema brevettuale

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Patents are all around us

Optional

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DIRITTI CONFERITI DA UN BREVETTO – Art. 66 C.P.I.

a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, […], di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi[…], di applicare il procedimento, nonchè di usare, […] il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

L’ottenimento del brevetto NON IMPLICA il diritto di commercializzare il prodotto.

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Il problema dei brevetti dipendenti A ciascuna invenzione descritta in un brevetto corrisponde una certa regione G di possibili modi di realizzazione. Se consideriamo la regione G come una porzione limitata di spazio all’interno del piano delle possibili soluzioni di un problema tecnico, il contenuto dell’invenzione può essere associato ai punti all’interno della regione G. Se l’inventore del brevetto che copre la regione G avesse una completa conoscenza di tutti i possibili modi di realizzazione contenuti in questa regione, egli ne sarebbe senza dubbio il proprietario.

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Il problema dei brevetti dipendenti

Nella vita reale però l’inventore non ha mai una completa conoscenza di tutti i modi di realizzazione della propria invenzione. In altre parole egli non conosce tutti i punti che ricadono all’interno della regione G, ma solo un sottoinsieme limitato. Potrebbero tuttavia esserci modi di realizzazione cui l’inventore stesso non ha pensato, che sono nuovi ed hanno carattere inventivo. In questo caso si può parlare di invenzione dipendente

Riadattata da: The collected papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years: Writings, 1918-1921, doc. 21

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Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 33

DIRITTI CONFERITI DA UNA DOMANDA DI BREVETTO – Art. 53 C.P.I.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

DOMANDA

PUBBLICAZIONE

CONCESSIONE

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L’invenzione

Non esiste una definizione positiva di invenzione.

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L’invenzione

Art. 2585 c.c. - Oggetto del Brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali

- un metodo o un processo di lavorazione industriale,

- una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico,

- un prodotto o un risultato industriale e

- l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali . In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Page 36: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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L’invenzione – Definizione

è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata e applicata in campo industriale

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Non sono invenzioni

Scoperte, teorie scientifiche, metodi

matematici

Trattamenti chirurgici, terapeutici

e di diagnosi

Metodi per attività intellettuali, giochi

e attività commerciali

Razze animali

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I programmi per elaboratore

Il divieto di brevettazione del software fu previsto originariamente nella Convenzione Europea sul Brevetto (1973) per varie ragioni, tra le quali la scarsa conoscenza della materia, all’epoca giovanissima, e l’opposizione dei produttori di hardware.

Page 39: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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I programmi per elaboratore

L’enorme crescita di programmi per elaboratore e la grande facilità di copiatura dei programmi hanno dato vita ad una forte domanda di protezione del software

Page 40: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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I programmi per elaboratore

Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software

- Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer (es. migliorare l’utilizzo delle memorie del computer, consentendo l’esecuzione contemporanea di più programmi)

Page 41: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

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I programmi per elaboratore

Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili due categorie di invenzioni basate sul software

- Le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico esterno al computer (es. miglior controllo di un processo industriale)

Page 42: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

US6285999 (B1) – Inventor PAGE, Lawrence

Page 43: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Può essere oggetto di invenzione

un prodotto,

un metodo o un processo di lavorazione,

uno strumento o un dispositivo meccanico

un nuovo uso medico di un prodotto già noto (solo per i farmaci).

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L' Invenzione

Page 44: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Il modello di utilità – art. 82 C.P.I.

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti..

Page 45: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Requisiti di brevettabilità

NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE)

NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO

ED ALLA MORALE (LICEITA’)

APPLICABILE INDUSTRIALMENTE

INVENZIONE BREVETTABILE

Page 46: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Secondo la legge un'invenzione è nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto non è compresa nello stato della tecnica.

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Quando un'invenzione presenta il requisito della novità?

Stato della tecnica:

comprende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda originaria

Page 47: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità?

Un'invenzione presenta il requisito dell'originalità ("attività inventiva") quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;

La soluzione che l’invenzione presenta non deve cioè apparire ovvia ad una persona esperta del ramo cui l'invenzione attiene.

Page 48: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Un’invenzione è applicabile industrialmente se è riproducibile con caratteri costanti ed è tecnicamente realizzabile, a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione.

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Quando un'invenzione presenta il requisito dell'industrialità?

Page 49: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

Quando un'invenzione presenta il requisito della liceità?

Un'invenzione è ritenuta illecita quando la sua attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

La nozione di buon costume è variabile nel tempo e viene individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per caso.

E’ la base legale per la quale sono esclusi dalla brevettazione alcuni metodi genetici applicati all’essere umano

Page 50: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

LO STATO DELLA TECNICA

Una questione fondamentale nella valutazione dei requisiti di brevettabilità è l’istante temporale in cui si valuta lo stato della tecnica.

Fanno parte dello stato della tecnica i documenti pubblici prima del deposito della domanda originaria.

PUBBLICAZIONE

D1

DEPOSITO

PUBBLICAZIONE

D2 D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA

D2 NO

Page 51: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

LO STATO DELLA TECNICA

E’ evidente quindi che, una volta che si sia conseguita un’invenzione per la quale si intende depositare domanda di brevetto, è opportuno farlo il prima possibile

PUBBLICAZIONE

D1

DEPOSITO

PUBBLICAZIONE

D2 D1 FA PARTE DELLO STATO DELLA TECNICA

D2 NO

Page 52: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

IL CONCETTO DI PRIORITA’

Una domanda di brevetto successiva per la stessa invenzione può ereditare la data di deposito della prima domanda se

- è depositata entro 12 mesi dalla prima;

- ne rivendica correttamente la priorità

PUBBLICAZIONE D1

PRIMO DEPOSITO

(ad esempio Italiano…)

PUBBLICAZIONE D2

SECONDO DEPOSITO

(ad esempio Europeo…)

Page 53: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

IL CONCETTO DI PRIORITA’

La pubblicazione D2 non fa parte dello Stato dell’arte per il secondo deposito se rivendica correttamente la priorità del primo deposito

PUBBLICAZIONE D1

PRIMO DEPOSITO

(ad esempio Italiano…)

PUBBLICAZIONE D2

SECONDO DEPOSITO

(ad esempio Europeo…)

Page 54: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 54

VALIDITA’ TERRITORIALE

Gli effetti derivanti da un brevetto sono limitati allo Stato nel quale il brevetto è concesso

Esiste la possibilità di ottenere la protezione in diversi Stati: - Presentando più domande, una per ciascuno stato - Estendendo, a determinate condizioni, una domanda di brevetto nazionale - Presentando una domanda in accordo ad una Convenzione Internazionale (CBE, PCT…)

Page 55: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 55

POSSIBILI PERCORSI BREVETTUALI PER UN DEPOSITANTE ITALIANO

Brevetto NAZIONALE

(In Italia disciplinato dal CPI)

Brevetto EUROPEO

Disciplinato dalla CBE

Domanda di Brevetto

Internazionale PCT

Page 56: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

ITER BREVETTUALE TIPO

ESAME FORMALE

RICERCA ANTERIORITA’

E PRIMA OPINIONE

ESAME SOSTANZIALE

CONCESSIONE

Page 57: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 57

BREVETTO ITALIANO

BASE LEGALE Codice Proprietà Industriale (dLgs 30/2005)

ESTENSIONE TERRITORIALE

ITALIA

DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO

LINGUA DELLA DOMANDA

Italiano, ma almeno le rivendicazioni devono essere tradotte in inglese per permettere all’EPO (European Patent Office) di effettuare la ricerca di anteriorità

Page 58: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 58

BREVETTO ITALIANO - ITER

DEPOSITO

L’UIBM invia la domanda all’EPO

REDAZIONE DI RAPPORTO DI RICERCA

DA PARTE DELL’EPO (6-9 MESI)

PUBBLICAZIONE (18 MESI)

TIME LIMIT PER RISPONDERE AL

RAPPORTO DI RICERCA (21 MESI)

CONCESSIONE (24-30 MESI)

Page 59: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

ITER BREVETTUALE TIPO – BREVETTO ITALIANO

ESAME FORMALE

RICERCA ANTERIORITA’

E PRIMA OPINIONE

ESAME SOSTANZIALE

CONCESSIONE

Page 60: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 60

BREVETTO EUROPEO

BASE LEGALE Convenzione Europea sul Brevetto (CBE)

- Non è un brevetto della Comunità Europea -

ESTENSIONE TERRITORIALE

Stati aderenti alla CBE (vedi slide successiva)

DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO

LINGUA DELLA DOMANDA

Inglese, Francese o Tedesco

(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione)

Page 61: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

EPC CONTRACTING STATES Albania Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland Yugoslav Republic of Macedonia France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein

Lithuania Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Poland Portugal Romania Serbia San Marino Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom In grassetto gli stati non membri UE al 15/09/2013

Page 62: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 62

BREVETTO EUROPEO

DEPOSITO

RAPPORTO DI RICERCA

(6-9 MESI)

PUBBLICAZIONE

(18 MESI)

TIME LIMIT RISPOSTA

AL RAPPORTO DI RICERCA

(24 MESI)

ESAME

CONCESSIONE

CONVALIDA

NEGLI STATI

Page 63: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 63

BREVETTO EUROPEO

Il Brevetto Europeo NON è un brevetto unico con valenza in tutti gli Stati.

E’ un titolo che può essere convalidato, senza ulteriori esami o verifiche, negli Stati di interesse.

Per convalidare il titolo è necessario:

- pagare la relativa tassa

- Depositare una traduzione (totale o parziale) nella lingua dello Stato

Page 64: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Convalida del brevetto Europeo - OGGI

Ricerca, esame e concessione

(presso EPO)

Convalida IT

Convalida DE

Convalida FR

Convalida …..

Page 65: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Arrivo del Brevetto Unitario - Cosa cambia per il depositante

Ricerca, esame e concessione

(presso EPO)

Iscrizione nel registro dei Brevetti Unitari (25 Stati aderenti)

Convalida in Italia e/o Spagna?

Il richiedente, con un’unica operazione ottiene tutela in 25 Stati. I Brevetti Unitari garantiranno una tutela uniforme su tutto il territorio europeo (Ad eccezione di Italia e Spagna).

Page 66: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 66

DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT

BASE LEGALE PATENT COOPERATION TREATY(CBE)

ESTENSIONE TERRITORIALE

144 Stati aderenti al PCT (vedi slide successiva)

DURATA 30 MESI DALLA PRIORITA’

LINGUA DELLA DOMANDA

Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish

(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di mandare successivamente una traduzione)

Page 67: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 67

PAESI ADERENTI AL PCT

Page 68: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 68

PAESI NON ADERENTI AL PCT

Argentina Libano Pakistan Taiwan Myanmar Bangladesh Iran Afghanistan Arabia Saudita Somalia South Sudan Yemen Iraq

Eritrea Etiopia Congo Burundi Nepal Suriname Guyana Venezuela Paraguay Bolivia Uruguay

Page 69: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 69

PROCEDURA PCT

DEPOSITO RICEZIONE DEL RAPPORTO DI

RICERCA

INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI

ENTRO 30 MESI DALLA PRIORITA’

EUROPA

USA

CINA

La procedura PCT non consente di ottenere un «brevetto internazionale», ma di posticipare a 30 mesi

la maggior parte delle spese

Page 70: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

ITER BREVETTUALE TIPO – DOMANDA PCT

ESAME FORMALE

RICERCA ANTERIORITA’

E PRIMA OPINIONE

ESAME SOSTANZIALE

CONCESSIONE

Nella Procedura PCT sono unificate le fasi di deposito e ricerca.

La fase di esame si effettua in ciascuno Stato o Regione di interesse

Page 71: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Durata privative

20 anni dalla data di deposito per le invenzioni

10 anni per i modelli di utilità

Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata

Page 72: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 72

IPOTESI DI STRATEGIA BREVETTUALE

DEPOSITO ITALIANO

RAPPORTO DI RICERCA

COMPLETAMENTE NEGATIVO? ->

FINE

ESTENSIONE INTERNAZIONAL

E PCT CON PRIORITA’

(ENTRO 12 MESI DAL PRIMO DEPOSITO)

INGRESSO NELLE FASI NAZIONALI

ENTRO 30 MESI DALLA

PRIORITA’

EUROPA CONVALIDA

SINGOLI STATI

USA

Page 73: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 73

TASSE DI DEPOSITO (circa)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ITALIANO EUROPEO PCT

Page 74: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

TASSE FINO ALLA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO

Le tasse da pagare per l’ottenimento di un Brevetto Europeo sono (nel migliore dei casi…) Filing Fee 200,00 Search Fee 1.165,00 Examination Fee 1.555,00 Designation Fee 555,00 Fee for Grant and Publishing 875,00 Renewal Fee (3rd year) 445,00 Renewal Fee (4th year) 555,00 ------------------ TOTALE 5.350,00 (Nell’arco di 3-4 anni)

Page 75: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano
Page 76: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 76

FONTI DI INFORMAZIONE TECNICA

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

RIVISTE TECNICHE DI SETTORE

DOCUMENTI BREVETTUALI

Page 77: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Funzioni del brevetto

Tutela e sfruttamento economico

delle invenzioni

Fonte di informazioni tecniche, scientifiche, commerciali accessibili al pubblico

Page 78: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’utilità dell’informazione brevettuale

Qualcuno ha già sviluppato ciò che io sto per sviluppare?

Posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca?

Chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio business?

Chi sono i miei futuri concorrenti?

Pianificazione di un

progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Page 79: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’utilità dell’informazione brevettuale

A questo stadio della ricerca in generale ho interesse ad avere un ventaglio di risultati piuttosto ampio (poche decine), organizzati in modo da essere utilizzabili come riferimento durante lo sviluppo della ricerca. Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto.

Pianificazione di un

progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Page 80: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’utilità dell’informazione brevettuale

• Posso tutelare ciò che ho sviluppato?

- NOVITA’ - ATTIVITA’ INVENTIVA Rispetto allo Stato dell’arte

Pianificazione di un

progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Page 81: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’utilità dell’informazione brevettuale

A questo stadio dello sviluppo si ha interesse ad ottenere un ristretto numero di risultati (minore di 5, idealmente circa di 3) che sono di particolare rilevanza in quanto molto simili ai risultati della mia ricerca.

Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto

Pianificazione di un

progetto di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Page 82: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’utilità dell’informazione brevettuale

• Posso commercializzare liberamente il mio prodotto?

- Diritti di terzi e loro estensione territoriale

- Il problema dei brevetti dipendenti

Pianificazione di un progetto

di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Page 83: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’utilità dell’informazione brevettuale

In questo caso ho interesse a conoscere solo:

- i brevetti concessi e validi nello Stato in cui voglio commercializzare

- le domande di brevetto ancora in fase di esame che hanno validità per lo Stato di interesse

Pianificazione di un progetto

di R&D

R&D

RISULTATI

SVILUPPO

PRODOTTO FINITO

Page 84: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Qualunque documento inerente lo specifico settore

tecnico, pubblicato in qualsiasi lingua ed in qualsiasi

parte del mondo toglie novità e/o attività inventiva ad

una invenzione.

(Lo stato dell’arte è un concetto assoluto)

NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE

Page 85: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Un brevetto valido garantisce un monopolio solo negli

Stati per i quali è stato validamente concesso.

NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE

Page 86: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

IL REGIME DI SEGRETEZZA

Sono pubbliche tutte le domande di brevetto aventi data di

priorità più vecchia di 18 mesi ed i brevetti concessi

BREVETTI E DOMANDE PUBBLICI

DOMANDE IN REGIME DI

SEGRETEZZA

T = 0

RICERCA DI

ANTERIORITA’

T = -18 mesi

Page 87: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Informazione brevettuale – In che lingua

La «lingua di pubblicazione» è:

DOMANDE PCT: una tra cinese, francese, arabo, giapponese, inglese, russo, spagnolo e tedesco

BE: inglese, francese o tedesco

BREVETTI NAZIONALI: lingua ufficiale dello Stato

Page 88: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Le banche dati in generale sono liberamente

accessibili.

Alcuni servizi di ricerca sono a pagamento

(Es. PISE dell’EPO, Delphion.com….)

Informazione brevettuale: DOVE

Page 89: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

www.espacenet.com - > EPO

Page 90: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

http://www.wipo.int/patentscope/en/ - > WIPO

Page 91: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

www.google.com/patents

Page 92: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

http://www.uspto.gov/patft/ - > USPTO

Page 93: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl - > Ufficio brevetti Giapponese

Page 94: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

www.uibm.gov.it -> UIBM

(solo riferimenti bibliografici dei brevetti e delle domande di brevetto italiane,

testi completi scaricabili solo per le ultime annate solo a pagamento)

Page 95: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Pubblicazione delle domande di brevetto

Dati bibliografici

Titolo Date (Deposito, Pubblicazione, Priorità, Concessione) Titolare, Inventore Classificazione Stati designati Tipo di pubblicazione A1 – Prima pubblicazione senza rapporto di ricerca A2 – Prima pubblicazione con rapporto di ricerca A3 – Pubblicazione del solo rapporto di ricerca B1 – Brevetto concesso

Contenuto tecnico

Descrizione

Rivendicazioni

Disegni

Riassunto

Page 96: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Domanda

di Brevetto

USA

Page 97: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

N°, Tipo e data di pubblicazione

TITOLO

Inventore

N° domanda

Data deposito

Page 98: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Riassunto

Classificazione

Page 99: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Disegno di copertina

Page 100: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Domanda

Internazionale

PCT

Page 101: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Classificazione

N° domanda

Data deposito

Richiedente

Priorità

Page 102: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Stati designati

Inventore

N° Pubblicazione Data di pubblicazione

Page 103: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Riassunto

Titolo

Page 104: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Domanda di

Brevetto

Europeo

Page 105: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano
Page 106: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano
Page 107: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Domanda di

Brevetto

Italiano

N° domanda

Data deposito

Page 108: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano
Page 109: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 109

Utilità della classificazione

Inserire esempio su relè elettromeccanico

Page 110: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Classificazioni

• Tutti i documenti brevettuali sono classificati mediante uno o più simboli che indicano l’appartenenza ad un determinato settore tecnologico.

• La classificazione dei brevetti è uno strumento di ricerca ed accesso ai documenti brevettuali indispensabile.

Page 111: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

IPC – International Patent Classification

STRUTTURA

sezioni, classi, sotto-classi, gruppi

SCHEMA

8 sezioni Es. A

120 classi Es. A23

700 sotto-classi Es. A23L1

70000 gruppi Es. A23L1/16

Page 112: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

IPC - SEZIONI

A Human necessities

B Performing operations; Transporting

C Chemistry; Metallurgy

D Textiles; Paper

E Fixed constructions

F Mechanical engineering; Lighting; Heating Weapons; Blasting

G Physics

H Electricity

Page 113: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

IPC – ESEMPIO – Motore 4 cilindri in linea

F01 - MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

F01B - MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, egSTEAM ENGINES F01B1 Reciprocating-piston machines or engines

characterised by number or relative disposition of cylinders or by being built-up from separate cylinder-crankcase elements

F01B1/02 with cylinders all in one line

Page 114: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 114

Altri esempi…

Ferro da stiro

Penna a sfera

Page 115: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Classificazioni principali

IPC: International Patent Classification

– E’ un sistema gerarchico in cui tutte le tecnologie sono suddivise in sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. Contiene circa 70000 gruppi.

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/

ECLA: European Classification

– E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Europeo Brevetti. E’ costruita sulla base della IPC e contiene circa 132200 gruppi.

http://v3.espacenet.com/eclasrch

Page 116: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Classificazioni

USPCL: United States Patent Classification – E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Statunitense Brevetti.

Contiene circa 450 classi e 150000 sottoclassi. – “function-oriented” http://www.uspto.gov/go/classification/

FI/FTERMS: Japanese Patent Classification – Due sistemi indipendenti – FI: basata sulla IPC. Contiene circa 190.000 suddivisioni,

particolarmente nelle sezioni G e H – Fterms: sviluppati dal JPO dal 1980; coprono tuttI i campi tecnici;

340.000 suddivisioni http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html

Page 117: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 117

Ricerche di anteriorità – SINOTTICO

Riceche di stato

dell'arte o

bibliografiche

Ricerche di

brevettabilità

RICERCHE PER LIBERA

ATTUAZIONE

Ricerche per validità ed

opposizione

QUANDO

PRIMA di un progetto

R&D

DURANTE o DOPO un

progetto di R&D

PRIMA della

commercializzazione

OPPOSIZIONE ad un

brevetto o CONTENZIOSO

SCOPO

Informazioni generali

su un settore

tecnologico e sullo

stato dell'arte relativo

ad uno scpecifico

problema

Valutare la

brevettabilità dei

risultati della ricerca

Domande di brevetto o

brevetti non scaduti in

un determinato Stato,

in un determinato

settore tecnilogico

Trovare arte nota non

considerata dagli

esaminatori

BANCHE DATI

BREVETTUALE +

TECNICO-SCIENTIFICA

BREVETTUALE +

TECNICO-SCIENTIFICABREVETTUALE

BREVETTUALE + TECNICO-

SCIENTIFICA…MEGLIO SE

TESTI SCIENTIFICI E

MANUALI

RISULTATI

AMPI ED ESAUSTIVI

(TITOLO E RIASSUNTO

DI QUALCHE DECINA DI

DOCUMENTI)

SPECIFICI (MENO DI 10

DOCUMENTI, TESTO

INTEGRALE)

SPECIFICI (rilevanti

quelli che rivendicano

il prodotto o processo

di interesse)

AMPI (POCHE DECINE)

EVIDENZA DELLE PARTI

DEL TESTO RILEVANTI PER

INVALIDARE LE

RIVENDICAZIONI

Page 118: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Esercitazione pratica

Si vuole verificare se è brevettabile la seguente

invenzione:

Bicicletta elettrica a pedalata assistita, configurata

in modo da ricaricare le batterie in frenata

Nel caso in cui l’invenzione non sia brevettabile,

valutare se è liberamente attuabile in Europa

Page 119: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Esercitazione pratica - scaletta

Organizzare le informazioni di base

NON sono noti depositanti, inventori o documenti, ma solo la descrizione del trovato

Scegliere le banche dati

La ricerca verrà condotta sulla banca dati libera ESPACENET.com

NOTA: si sarebbe potuto scegliere di condurre la ricerca su altre banche dati (Wipo, JP office, USPTO, Google…)

Page 120: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Esercitazione pratica - scaletta

Individuare: parole chiave, sinonimi e codici di classificazione

Le parole chiave ed i sinonimi sono:

Parola chiave Traduzione e sinonimi Bicicletta bike, bicycle, cycle Bicicletta elettrica electric bike ricarica charge, recharge frenata brake, braking

Page 121: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Su espacenet è possibile effettuare una ricerca per parole chiave all’interno della classificazione europea

Codici di classificazione

Page 122: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Nota lessicale: non «bycicle» ma «rider propelled cycle»!!!

Page 123: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Ci aspettiamo che i documenti saranno trovati nel

gruppo B62M6/40 – 45 - 50.

Al fine di non omettere risultati interessanti possiamo

effettuare la ricerca in B62M6 o anche in B62M

Page 124: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Il primo risultato non contiene

esplicitamente la caratteristica

da noi cercata…

Page 125: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Ma il secondo si...

Page 126: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Evidentemente la nostra «invenzione» non è

brevettabile.

Può però essere liberamente attuata?

Per rispondere a questa domanda è opportuno notare

che l’invenzione è descritta, secondo le nostre

conoscenze, in un documento pubblicato nel 1975 (oltre

20 anni fa).

Per questo motivo nessuna domanda di brevetto

depositata dopo quella data può essere stata

validamente concessa per questa invenzione, a meno

che non contenesse del contenuto tecnico ulteriore

L’invenzione pertanto è, in linea di principio,

liberamente attuabile.

Page 127: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Al termine di una ricerca di

anteriorità si ha in genere a

disposizione un ristretto

numero di documenti

considerati rilevanti rispetto

alla propria invenzione

Il parere di brevettabilità

Page 128: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Sulla base di questi documenti

è quindi necessario verificare

la presenza dei requisiti di

brevettabilità

Il parere di brevettabilità

Page 129: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Requisiti di brevettabilità

NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE)

NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO

ED ALLA MORALE (LICEITA’)

APPLICABILE INDUSTRIALMENTE

INVENZIONE BREVETTABILE

Page 130: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

E’ una invenzione?

NO scoperte (es. nuovo minerale o

microorganismo presente in natura),

NO teoria scientifica

NO metodo matematico.

Il parere di brevettabilità

Page 131: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

E’ applicabile industrialmente?

NO moto perpetuo, macchine a

rendimento > 1….

Il parere di brevettabilità

Page 132: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

E’ contraria all’ordine pubblico ed alla

morale?

Rilevante per alcune invenzioni

BIO-TECH (clonazione umana,

sofferenza su animali, utilizzo di

embrioni…)

Il parere di brevettabilità

Page 133: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

E’ NUOVA?

Una invenzione è considerata nuova se

non forma parte dello «stato dell’arte».

Lo stato dell’arte rilevante per

l’invenzione è stato definito dalla ricerca

di anteriorità.

Il parere di brevettabilità

Page 134: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Nel considerare la novità, il contenuto di un

documento dovrebbe essere considerato in

maniera isolata dal contenuto degli altri

documenti rilevati

Il parere di brevettabilità

Page 135: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia

invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici

contenuti nel trovato, nella medesima combinazione

Il parere di brevettabilità

Page 136: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Se gli elementi dell’invenzione sono presenti nel

documento, ma non nella combinazione rivendicata,

quella combinazione è nuova.

Il parere di brevettabilità

Page 137: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Un’invenzione manca di novità se e solo se c’è una completa conformità di caratteristiche tra l’invenzione e il documento anteriore.

L’utilizzo di caratteristiche tecniche equivalenti ma non identiche non toglie novità all’invenzione.

L’equivalenza andrà valutata con riferimento all’attività inventiva

Il parere di brevettabilità

Page 138: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Esempio di possibile invenzione Gli impianti ad aria compressa sono dotati di valvole di sfiato. Queste spesso sono provviste di dispositivi di silenziamento in materiale poroso che possono essere otturati polvere e sporco provenienti dall’esterno

Il parere di brevettabilità - Esempio

Page 139: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Soluzione del problema Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (1) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (2) interno all’involucro (1), - un otturatore (3) vincolato ad un elemento elastico (5)

Il parere di brevettabilità - Esempio

Page 140: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Requisiti di brevettabilità

NUOVA

? INVENTIVA (ORIGINALE)

?

NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO

ED ALLA MORALE (LICEITA’)

APPLICABILE INDUSTRIALMENTE

INVENZIONE BREVETTABILE

Page 141: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Il parere di brevettabilità - Esempio Closest prior art individuata Dispositivo silenziatore comprendente - un involucro (11) collegabile alla valvola da proteggere, - un elemento silenziatore (35) esterno rispetto all’involucro (1), - un otturatore (36) vincolato ad un elemento elastico (51)

Page 142: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 142

CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA

INVENZIONE .

Involucro collegabile alla valvola da proteggere

un elemento silenziatore

interno all’involucro

un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto

D1 .

OK

OK

L’elemento silenziatore è esterno

ok

Page 143: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 143

CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA

Sebbene in D1 siano contenuti tutti gli elementi che definiscono l’invenzione, la loro combinazione è differente, pertanto la valvola descritta è nuova rispetto a D1. Se un’invenzione non è inequivocabilmente ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico documento, allora l’invenzione è nuova.

Page 144: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Requisiti di brevettabilità

NUOVA

INVENTIVA (ORIGINALE)

?

NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO

ED ALLA MORALE (LICEITA’)

APPLICABILE INDUSTRIALMENTE

INVENZIONE BREVETTABILE

Page 145: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Una volta che si sia appurato che l’invenzione è nuova, è necessario verificare se la stessa è «originale» o «inventiva» Un’invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del ramo a cui l’invenzione appartiene (tecnico medio del settore). Ha senso verificare la presenza di attività inventiva solo in presenza di novità

Il test di Attività inventiva

Page 146: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Sorgono pertanto almeno due domande: - Chi è il tecnico medio del settore? - Cosa significa, nella pratica, «risulta in modo evidente dallo stato della tecnica»?

Il test di Attività inventiva

Page 147: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’attività inventiva è un requisito più difficile da verificare della novità. L’approccio codificato dall’EPO è quello di utilizzare il «problem and solution approach», che è un test in tre passi utile a determinare, in maniera oggettiva, la presenza o meno di attività inventiva.

Il test di Attività inventiva

Page 148: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Problem and solution approach Identificare l’ARTE NOTA

PIU’ VICINA

Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO

verificare se la soluzione fornita dall’invenzione è INDICATA O SUGGERITA

nell’arte nota

Page 149: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

1. Identificare l’arte nota più vicina

L’arte nota più vicina è la combinazione di caratteristiche, contenute in un solo documento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo ovvio in direzione dell’invenzione. L’arte nota più vicina dovrebbe essere indirizzata alla soluzione dello stesso problema tecnico o per lo meno appartenere allo stesso campo tecnico dell’invenzione

Problem and solution approach

Page 150: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO

Il problema tecnico oggettivo è il compito del tecnico medio del settore che deve modificare la closest prior art per ottenere l’invenzione

Problem and solution approach

Il problema tecnico oggettivo è definito dagli effetti tecnici causati dalle differenze tra l’invenzione e l’arte nota

Page 151: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 151

CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA

INVENZIONE .

Involucro collegabile alla valvola da proteggere

un elemento silenziatore

interno all’involucro

un otturatore vincolato ad un elemento elastico e ad un mezzo di contrasto

l’otturatore in condizioni di riposo protegge dallo sporco il silenziatore

D1 .

OK

OK

L’elemento silenziatore è esterno

ok

L’otturatore non può proteggere dallo sporco il silenziatore

Page 152: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO

Il problema tecnico oggettivo in questo caso può essere definito come:

Problem and solution approach

Fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla polvere quando l’otturatore è nella sua posizione di riposo

Page 153: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

3. Partendo dall’arte nota più vicina e dal problema tecnico oggettivo verificare se la soluzione fornita dall’invenzione sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore

Uno sviluppo ovvio generalmente si può trovare in un secondo documento di arte nota nello specifico campo dell’invenzione. L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione

Problem and solution approach

Page 154: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la «closest prior art» per ottenere l’invenzione

Problem and solution approach

D2

D1

Page 155: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Nel caso di esempio la modifica proposta non è suggerita né indicata dagli ulteriori documenti di anteriorità rilevati

Problem and solution approach

D2 D1

D3

Page 156: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

EPO final opinion

Page 157: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Requisiti di brevettabilità

NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE)

NON CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO

ED ALLA MORALE (LICEITA’)

APPLICABILE INDUSTRIALMENTE

INVENZIONE BREVETTABILE

Page 158: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 158

DOCUMENTI NECESSARI PER UNA DOMDANDA DI BREVETTO

Contiene le informazioni necessarie ad indentificare il richiedente, il mandatario e la domanda

DOMANDA

Contiene le informazioni necessarie ad indentificare gli inventori

DESIGNAZIONE DI INVENTORE

Deve descrivere in maniera compiuta l’invenzione permettendo al tecnico del settore che la legga di replicare l’invenzione (enabling disclosure)

DESCRIZIONE

Definiscono precisamente l’ambito di tutela richiesto RIVENDICAZIONI

Se necessari (in genere si…) DISEGNI

Utile a fini bibliografici e di ricerca RIASSUNTO

Page 159: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Structure of the description

• Prior art

– Teapot with one spout

• Drawback of prior art

– Time-consuming

• Problem to solve

– Reduce filling time

• Solution

– Provide a second spout

• Advantage of the invention

– The time needed to fill multiple

cups is reduced

Page 160: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

La Descrizione costituisce una «dichiarazione di scienza» del richiedente il brevetto.

• In essa deve essere descritta compiutamente l’invenzione in relazione al problema risolto, e dovrebbero essere discussi uno o più modi di realizzazione della stessa.

• Nella descrizione deve essere contenuto e spiegato tutto quanto rivendicato

(Le rivendicazioni devono essere «supportate dalla descrizione»)

Page 161: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

• Le rivendicazioni costituiscono una «dichiarazione di volontà».

• In esse deve essere chiaramente definito l’ambito di tutela richiesto per il proprio brevetto.

• Dal momento che il brevetto concede un monopolio (seppure temporaneo) i limiti di estensione di questo monopolio devono essere chiaramente definiti

Page 162: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

STRUTTURA DI UNA RIVENDICAZIONE - Rule 43 EPC

The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

• (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;

• (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

Page 163: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Struttura delle rivendicazioni

Le rivendicazioni contengono quindi

- un preambolo che definisce l’ambito della tecnica in cui si inserisce l’invenzione

- una parte caratterizzante, che definisce il contributo alla tecnica fornito dall’invenzione e per il quale si chiede protezione

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Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 164

Struttura di una rivendicazione

"A double pipe comprising:

an outer pipe; and

an inner pipe having a spiral or wavy shape configured to be held by an

inner circumferential face of the outer pipe,

characterised in that

the diameter of the spiral or an amplitude of the wavy shape of the

inner pipe is equal to or less than an inner diameter of the undeformed

outer pipe; and

the outer pipe has locally crushed parts extending inwardly in a

diametrical direction to hold the inner pipe at each crushed part."

PR

EAM

BO

LO

CA

RAT

TER

IZZA

NTE

Page 165: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

• La protezione è conferita per la parte caratterizzante in abbinamento a tutte le caratteristiche contenute nel preambolo.

• E’ evidente quindi che è opportuno inserire nel preambolo «tutte e sole le caratteristiche tecniche strettamente necessarie a realizzare un modo di realizzazione funzionante secondo lo stato dell’arte»

Page 166: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Nella parte caratterizzante devono essere inserite le caratteristiche tecniche che:

• differenziano l’invenzione dallo stato dell’arte e

• producono un effetto utile a risolvere in maniera non ovvia un problema tecnico.

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RIVENDICAZIONI DIPENDENTI

• Il richiedente ha l’interesse di ottenere la protezione più ampia possibile per la propria invenzione.

• Per questo motivo si deposita in generale una prima rivendicazione il più ampia possibile

Page 168: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Il rischio nel depositare rivendicazioni molto ampie è che durante la fase di esame (o, peggio, in giudizio) venga trovata arte nota non conosciuta all’inventore. In quel caso, se il brevetto ha una sola rivendicazione molto ampia che viene distrutta dall’arte nota trovata, potrebbe non rimanere alcuna protezione.

Page 169: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

169

La funzione delle rivendicazioni dipendenti

1

2

3

4

Arte nota

In questo caso l’arte nota è sicuramente invalidante per le rivendicazioni 1 e 2, ma non per la 3 e la 4

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Le rivendicazioni indipendenti descrivono l‘invenzione in termini molto generali, in modo da consentire una interpretazione ampia nei procedimenti giudiziari. Le rivendicazioni dipendenti invece descrivono specifici modi di realizzazione dell’invenzione che l’inventore considera economicamente attrattivi.

Page 171: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

171

Processo di stesura di una rivendicazione

1

• Identificare l’invenzione e le anteriorità rilevanti

2 • Scomporre l’invenzione in elementi, ed

evidenziare le relazioni tra gli elementi

3

• Identificare la funzione svolta da ciascun elemento

Page 172: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

172

Processo di stesura di una rivendicazione

4

• Verificare la presenza di ciascun elemento in ciascun documento di arte nota

5 • Identificare l’arte nota più vicina (quella che ha in comune

il maggior numero di elementi con l’invenzione)

6

• Scrivere una prima volta il preambolo della rivendicazione, inserendo tutti gli elementi in comune tra l’invenzione e l’arte nota

Page 173: Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

173

Processo di stesura di una rivendicazione

7

• Scrivere una prima volta la parte caratterizzante della rivendicazione inserendo tutti gli elementi/caratteristiche presenti nell’invenzione ma non nell’arte nota

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TABELLA DI LAVORO

INVENZIONE

Elemento tecnico D1 D2 D3

ARTE NOTA

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La tutela giudiziaria dei brevetti

• L’azione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene definita “azione di contraffazione”.

• Per contraffazione si intende l’uso non autorizzato, da parte di terzi, dell’invenzione brevettata.

• Dal punto di vista processuale la legge stabilisce una presunzione di validità per il brevetto e, dunque, esonera il titolare - che agisce per contraffazione - dall’onere di provare tale validità.

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Le misure cautelari

L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure cautelari:

Descrizione

Sequestro

Inibitoria

La loro concessione può essere condizionata al versamento di una cauzione a carico del ricorrente, oltre che all’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.

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La descrizione

• E’ rivolta all’acquisizione della prova della contraffazione, soprattutto in relazione alle invenzioni di procedimento, quando cioè tale prova non è desumibile dal prodotto finale.

• E’ eseguita dall’Ufficiale giudiziario, con l’ausilio di periti e mezzi tecnici (fotografici).

• Ha lo scopo di descrivere gli oggetti lesivi delle privative del titolare.

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Il sequestro

• Ha lo scopo di impedire la circolazione del prodotto in contraffazione, mediante l’affidamento in custodia allo stesso proprietario o detentore.

• Possono essere oggetto di sequestro:

gli oggetti costituenti violazione del diritto

i mezzi per la loro produzione

gli elementi di prova

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L’inibitoria (cautelare)

• Scopo dell’inibitoria cautelare è quello di inibire al contraffattore:

la fabbricazione

il commercio

l’uso

dei prodotti coperti da brevetto

• Può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito.

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Le principali sanzioni previste in caso di accertamento della contraffazione sono:

L’inibitoria

Il risarcimento del danno

Sanzioni secondarie

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Le sanzioni

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• L’inibitoria consiste nell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora interrotto) il comportamento lesivo del diritto di cui si chiede la tutela.

• L’inibitoria prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore. • L’inosservanza di tale provvedimento comporta l’applicazione di una

sanzione penale. • Nel pronunciare l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per

ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. I prodotti realizzati con la condotta illecita possono essere (alternativamente), secondo le disposizioni del giudice: rimossi o distrutti assegnati in proprietà al titolare del brevetto sequestrati, a spese del contraffattore, per la durata del brevetto aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una

somma

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L’inibitoria (sanzione)

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• Il risarcimento del danno sottende il dolo o la colpa del contraffattore e la esistenza di un danno nei confronti del soggetto leso.

• Tra i criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno vanno menzionati: il canone di licenza ed il mancato utile netto. Esso può essere determinato anche in via equitativa.

• E’, inoltre, prevista la possibilità dell’emissione di una condanna generica, cui è sottesa la prova ontologica del danno e che rimette la quantificazione ad un futuro giudizio.

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Il risarcimento del danno

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• La pubblicazione della sentenza di contraffazione o del dispositivo a spese del convenuto.

• La c.d. condanna in futuro, e cioè il pagamento di una

somma per l’ipotesi di mancata cessazione o ripresa della contraffazione.

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Sanzioni secondarie

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Diritti nascenti dall’invenzione • Diritto ad essere riconosciuto autore:

– Morale

– Inalienabile

– Privo di contenuto patrimoniale

• Diritto al brevetto (= legittimazione alla domanda di brevetto): – Patrimoniale

– Alienabile

– Diritto di/sul brevetto (= diritto esclusivo all’utilizzo dell’invenzione):

– Patrimoniale

– Alienabile

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Brevettazione del non avente diritto

A) Brevetto già concesso al non avente diritto:

Il vero inventore non può presentare domanda di brevetto ma:

Far valere la nullità del brevetto

Rivendicare il brevetto = ottenerne il trasferimento a proprio nome

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Invenzione di gruppo

• Invenzione realizzata da più operatori che lavorano insieme sulla base di un progetto unitario

• Art. 6 CPI: i diritti nascenti da un’invenzione di gruppo spettano a tutti i coinventori e sono disciplinati, salvo patto contrario, dalle norme sulla comunione, in quanto compatibili

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Invenzione di gruppo e diritto al brevetto

• Decisione se brevettare o meno

> maggioranza dei coinventori

• Domanda presentata da uno solo o dalla minoranza dei coinventori senza menzionare gli altri o senza consenso: domanda del non avente diritto?

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Invenzione di gruppo e gestione dei diritti di brevetto

• Presunzione (relativa) di eguaglianza delle quote

• Libera cedibilità delle quote

• Diritto di prelazione

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Invenzione di gruppo e cessione dei diritti di brevetto

• Licenze non esclusive: maggioranza dei 2/3

• Licenze esclusive: unanimità

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Invenzione del lavoratore subordinato - Art. 64 CPI

• Diritto (morale) ad essere riconosciuto autore > dipendente • Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto > azienda • Remunerazione per il dipendente

– Invenzione di servizio – Invenzione d’azienda – Invenzione occasionale

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Invenzione di servizio - Art. 64 CPI

• L’attività inventiva è prevista come oggetto della prestazione lavorativa

• Per tale attività è prevista apposita remunerazione

Al Datore di lavoro: Spetta il diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto

Al Dipendente: Nessun diritto patrimoniale

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Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI

• L’invenzione è realizzata in esecuzione di un rapporto di lavoro ma …

• L’attività inventiva non è prevista come oggetto del rapporto di lavoro = manca un nesso funzionale tra l’attività prevista e l’invenzione

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Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI

Al datore di lavoro:

Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto

Al dipendente

Spetta un equo premio, in base a: • Importanza dell’invenzione

• Retribuzione percepita dal dipendente

• Tipo di attività del dipendente

• Contributo dell’organizzazione aziendale

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Invenzione occasionale - Art. 64 CPI

• Pur rientrando nel campo di operatività dell’azienda …

• … non ha alcun rapporto con l’attività del dipendente

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Invenzione occasionale - Art. 64 CPI

Al dipendente:

Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto

Al datore di lavoro

Spetta un diritto di opzione su:

• Acquisto del brevetto

• Concessione di una licenza

• Diritto al rilascio di brevetti stranieri

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Invenzioni dei ricercatori

• Legge n. 383/2001 - Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali Art. 7 Modificazioni al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: dopo l’art. 24 è inserito l’art. 24-bis

• Codice della Proprietà Industriale

Art. 65

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Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro

intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

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Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

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Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.

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Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

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I contratti di ricerca

• Contratti mediante i quali un soggetto (committente) affida dietro compenso lo svolgimento dell’attività inventiva a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori

• Contratti atipici (appalto, contratto d’opera, misto, altro)

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I contratti di ricerca a committenza privata

• La commessa proviene da un soggetto privato che intende utilizzare i risultati dell’attività di ricerca

• Il diritto ad essere riconosciuto inventore spetta sempre al ricercatore o al gruppo di ricercatori

• Il diritto al rilascio del brevetto è di solito attribuito al committente, che sostiene i costi della brevettazione

• Clausole contrattuali possono prevedere una distribuzione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento del brevetto:

– Diritto di ottenere una licenza a condizioni particolarmente favorevoli (clausola della licenza)

– Diritto di ottenere una % degli introiti (clausola del tasso di partecipazione agli utili)

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La circolazione dei diritti al brevetto e dei diritti di brevetto

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Diritti trasferibili

• Art. 2598 c.c.

I diritti nascenti dalle invenzioni, tranne il diritto ad esserne riconosciuto autore, sono trasferibili (inter vivos o mortis causa)

Cosa è trasferibile:

• Diritto al rilascio del brevetto

• Diritti di privativa derivanti dal rilascio del brevetto:

– Cessione

– Licenza

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Cessione di brevetto

• Il titolare del brevetto si spoglia della titolarità dell’attestato a favore di un altro soggetto attraverso un atto traslativo:

– Vendita

– Permuta

– Donazione

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Licenza di brevetto

• Il titolare del brevetto (licenziante), pur conservandone la titolarità, concede ad un altro soggetto (licenziatario) l’autorizzazione all’utilizzo dell’invenzione verso il pagamento di un corrispettivo (royalty).