sicurezza e prevenzione nei cantieri temporanei e mobili

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Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili: Disposizione di carattere generale 1

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Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili:

Disposizione di carattere generale

1

Articolo 109, DLgs. 81/2008 La recinzione di cantiere

• Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni e riportare il cartello;

In cantiere, in relazione al tipo di lavoro, deve essere dotato di idonea recinzione

atta ad impedire l’accesso ai non addetti alle lavorazioni. Inoltre per l’accesso agli

addetti è spesso preferibile , ove possibile, approntare percorsi sicuri anche diversi

da quelli rotabili. Insomma percorsi separati.

Norma Urbanistica

Segnaletica e cartellonistica( Art 163 – Allegato XXIV )

La segnaletica di sicurezza fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro e che utilizza , a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale

acustico o luminoso.

Segnali di divieto- Vieta un comportamento che potrebbe causare un pericolo

Segnali di Avvertimento Avverte di un rischio o di un pericolo

Rotondo Fondo Bianco Pittogramma Nero

Triangolare Fondo Giallo – Bordo e Simbolo Nero

Segnali di Prescrizione Prescrive un determinato comportamento

Rotondo colore azzurro simbolo Bianco

Salvataggio e Soccorso Fornisce indicazione in merito alle uscite di

sicurezza e/o ingresso dei soccorsi Quadrata o rettangolare – Fondo verde – Simbolo Bianco

Segnali per Attrezzature Antincendio Fornisce indicazione in merito alle

attrezzature antincendio presenti in cantiere Quadrata o rettangolare – Fondo rosso – Simbolo Bianco

Quadrata o rettangolare – Fondo rosso o verde – Simbolo Bianco

Segnali di Informazione è un segnale che fornisce informazioni diversa da

quelle di cui ai precedenti segnali , si usano quando bisogna comunicare

una direzione da seguire per raggiungere i presidi antincendio “ LUOGO

SICURO” o dei mezzi di soccorso o di salvataggio.

Disporre le attività previsionali

ORGANIZZARE IL CANTIERE

Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC – Art 100 – Allegati XI – XV – Dlgs 81/08 )

Piano Operativo di Sicurezza ( POS – Art 89 – Allegato XV – Dlgs 81/08 )

Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio ( Pi.M.U.S. – Art 134 – Allegato XXII – Dlgs 81/08 )

Notifica Preliminare di Inizio Lavori (– Art 99 – Allegato XII – Dlgs 81/08 )

Libretto del Ponteggio (Art 131 – Allegato XV – Dlgs 81/08 )

Libretto della Gru (Art 70-71 – Dlgs 81/08 )

Messa a TERRA (Art 2 – D.P.R. 462/01 )

Organizzazione Generale del cantiere

Baracche di Cantiere-

Allegato XIII punto 5- D.Lgs- 81/08

Servizi Igienici

Allegato XIII punto 3-5-6 – D. Lgs 81/08

Commenti

Le baracche di cantiere (Allegato XIII punto 5- D.Lgs- 81/08)

sono prevalentemente di tipo strutturale investendo sulla problematica legata alla fruibilità degli spazi

intesi come “ cubatura, altezza, superficie idonea al numero delle persone addette , anche

contemporaneamente, alle lavorazioni. Ad esso vanno aggiunte le disposizioni di cui alle condizioni

igienico sanitarie dovute , per esempio , agli sbalzi di temperatura troppo alta e/o troppo bassa. O impatto

da rottura di finestre che possono causare schegge . Le baracche vanno poi isolate dal terreno al fine di

evitare infiltrazioni di acqua e/o umidità dal sottosuolo all’interno dei pavimenti.

I servizi Igienici (Allegato XIII punto 3-5- 6 D.Lgs- 81/08)

Fra gli obblighi di legge si annoverano anche quelli inerenti la presenza dei servizi igienici adeguati a

garantire il benessere dei lavoratori . Tali apprestamenti possono essere presenti all’interno del

baraccamento oppure in strutture vicinore e aperte al pubblico. La principale caratteristica è quella della

facile igienizzazione e pulizia oltre che delle disponibilità dell’acqua corrente calda e fredda. La struttura

con annessi spogliatoi è meglio se riscaldata. Il numero dei servizi deve essere rapportato a quello degli

operai distinti per sesso. I caravan e le roulotte possono esser usati sono per un periodo breve di tempo (

5 gg utili per istallare le attrezzature di cantiere. Questi ultimi possono esser usati solo per i cantieri

estesi.

Presidi Antincendio e di Primo Soccorso

DM 10/03/1998 – DM n 388 del 15/07/2003- Artt 45-46 ed

allegato IV punto 4-5 D. Lgs 81/08

Ulteriore obbligo a carico dei Datori di Lavoro è quello di dotare l’area con i Presidi Antincendio

e primo soccorso. Fra i primi vengono usati gli estintori portatili ( Polvere e/o CO2 ).

La cartellonistica indica i modi e le forme d’uso, le prescrizioni e le indicazioni .

E’ buona norma verificare se , in prossimità del cantiere, sono istallati sistemi di spegnimento

Ad H2O ( Idranti soprasuolo e sottosuolo) che possono essere utili in caso di emergenza per la

Estinzione incendi. Nei cantiere vi deve essere anche il presidio di primo soccorso ( Pacchetto

di medicazione in CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ). Ove mai la distanza dai presidi

Ospedalieri è eccessiva bisogna anche prevedere la CAMERA DI MEDICAZIONE .

Dispositivi di Protezione Individuale

Scarpe Antinfortunistica

Casco e Guanti

Imbracatura e Cintura di Sicurezza

Mascherine e Cuffie

Commenti

Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale ( Art. 47 D.Lgs. 81/08)

Si intende per dispositivi di protezione individuale “DPI” , qualsiasi

attrezzatura destinata ad essere indossata e tenta dal lavoratore allo scopo

di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili a minacciarne la sicurezza

e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o scopo.

Non costituisco DPI

1. Gli indumenti di lavoro ordinario e le uniformi non utili alla salute del

Lavoratore;

2. Le attrezzature di servizio di soccorso e di salvataggio;

3. Le attrezzature di soccorso e di servizio delle Forze Armate e di Polizia;

4. Le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali;

5. I materiali sportivi quando utilizzati solo per tali ambiti;

6. I materiali per l’autodifesa e la dissuasione;

7. Gli apparecchi portatili per segnalere rischi o fattori nocivi

Obblighi D’uso ( Art. 75 D.Lgs. 81/08

I DPI devono essere impiegati quanto i rischi non possono essere eliminati o

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione , da mezzi di protezione

collettiva, da misure , metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Requisiti dei DPI ( Art. 76 D.Lgs. 81/08

I DPI devono esser conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n

475 e successive modificazioni.

I DPI devono inoltre

•essere adeguati ai rischi da prevenire , senza comportare di per se un rischio maggiore;

•essere adeguati alle condizioni esistenti sul luoghi di lavoro;

•Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

•Potere essere adattati all’utilizzazione secondo la sua necessità;

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI , questi devono

essere tra loro compatibili e tali da mantenere , anche nell’uso simultaneo, la propria

efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Criteri per l’individuazione d’uso ( Art 79 D.Lgs 81/08

Il contenuto dell’Allegato VIII , costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di

quanto previsto all’articolo 77 commi 1 e 4.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il

Ministero dello Sviluppo economico , Sentita la Commissione consultiva permanente di

cui all’articolo 6 , tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio

sono indicati:

1. I criteri per l’indicazione el’uso dei DPI;

2. Le circostanze e le situazioni in cui , fermo restando le priorità delle misure di

protezione collettive , si rende necessario l’uso dei DPI.