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a cura dell'ing. Laura Nucifora 1
SICUREZZA parte 1
a.s. 2012/13
a cura dell'ing. Laura Nucifora 2
La L. 55/90
ha disposto l’obbligo da parte delle imprese
esecutrici di predisporre il piano delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori
a cura dell'ing. Laura Nucifora 3
D. Lgs. 626 del 19 settembre 1994
Miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
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D. Lgs. 494 del 14 agosto 1996
c.d. Decreto Cantieri
Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei e mobili
Prescrive le misure di salute e di sicurezza dei
lavoratori da applicare in tutti i cantieri
individuando i differenti livelli di applicazione
degli obblighi in relazione alle diverse
condizioni in cui si presume possa trovarsi il
cantiere
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Prima condizione di applicazione
Consiste nel livello di applicazione di base
valido per tutti i cantieri e richiede:
Verifica tecnico professionale e della
regolarità delle imprese a cura del
Committente
Redazione del POS a cura delle imprese
presenti nel cantiere
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Seconda condizione di applicazione
Consiste nel livello di applicazione del
coordinamento della sicurezza nel caso di:
Presenza di più imprese ed entità dei lavori
superiore a 200 uomini/giorno
Presenza di più imprese
Lavori che comportano rischi particolari
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La seconda condizione di applicazione
Prevede la completa applicazione del D. Lgs. 494/96 consistente nel:
Rispetto dei principi generali di sicurezza
Verifica dell’idoneità dei requisiti tecnico professionali degli appaltatori
Nomina dei Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
Obbligo di trasmettere alle imprese invitate il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
Predisposizione da parte delle imprese esecutrici del piano operativo della sicurezza (POS)
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Individuazione del rapporto
uomini/giorno
Supponiamo un importo lavori di 200’000 €. Per
le opere edili incidenza manodopera è del 40
%.
200’000 x 0.4 = 80’000 €
Dalla CCIA locale si stima il costo medio della
manodopera 24.50 €/h
24.5 x 8 ore = 196 €
80’000/196 = 408.16 U/G 409 U/G
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Presenza di più imprese e lavori che comportano
rischi particolari
Dal D. Lgs. 494/96:
Lavori con rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità> 1.5 m o caduta dall’alto da quota > 2 m
Esposizione a sostanze chimiche o biologiche
Radiazioni ionizzanti
In prossimità di linee elettriche
Rischio di annegamento
Lavori in pozzi, gallerie
Uso di esplosivi
Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
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Compiti del committente o del
RUP Già in fase di progettazione ha l’obbligo di attuare
un piano strategico della sicurezza
consistente in due documenti:
Piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo contenente le informazioni utili per la
prevenzione e la protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori nei lavori di revisione e
manutenzione dell’opera
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Compiti del coordinatore per la
sicurezza in fase progettuale (CSP) Redige il PSC
(Piano di Sicurezza e Coordinamento)
Compiti del coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva (CSE) Vigila sull’osservanza sia delle disposizioni contenute
nella normativa che delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza che viene modificato o integrato in
funzione delle variazioni di progetto o di cantiere
(nuove normative, perizie di variante)
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Il PSC
Piano di Sicurezza e di Coordinamento Specifico per l’opera in oggetto
Corredato di schemi, grafici e indicazioni operative per una agevole lettura e applicabilità
Articolato per fasi lavorative
Coerente con le scelte progettuali
Modificabile in presenza di varianti in corso d’opera
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Il POS
Piano Operativo di Sicurezza Individuazione, analisi e valutazione dei rischi specifici per quell’impresa e
per quell’opera relativi all’uso delle attrezzature e alle modalità operative
Relative misure di prevenzione e protezione
Ogni singola impresa redige il proprio
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Nel caso di una sola impresa presente
il committente dovrà nominare il coordinatore e
far redigere il PSC solo se interverranno altre
imprese (subappaltatrici).
Il POS sarà un piano di dettaglio del PSC e
deve essere avvallato dal coordinatore per le
interazioni con i POS delle altre imprese.
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Il PSS
Piano Sostitutivo di Sicurezza
È obbligatorio per LL. PP. non soggetti a 494
Si usa nei cantieri “sotto soglia”
Se il committente non ha redatto alcun piano, l’impresa aggiudicataria deve predisporre un piano di sicurezza.
Tale PSS va redatto entro 30 gg. dalla aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna lavori
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Compiti del datore di lavoro
Ha le maggiori responsabilità: deve mettere in
atto tutte le misure generali per la protezione
della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Anche il DL e il lavoratore hanno responsabilità
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I piani della sicurezza
devono essere notificati
alla ASL
al Dipartimento Provinciale Lavoro
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I piani della sicurezza
Per essere approvati devono essere conformi a
D. Lgs. n. 494/96 (Prescrizioni di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei e
mobili)
Legge n. 109/94 (cd. Merloni)
D. P. R. n. 554/99
D. P. R. n. 222/03 (regolamento sui contenuti
minimi dei piani di sicurezza nei cantieri)
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Aggiornamento normativa
Il 19 luglio 2005 è entrato in vigore il D. Lgs.
n. 235 dell’8 luglio 2003 (attrezzature di
lavoro per lavori temporanei in quota)
Il D. recepisce una direttiva europea
(2001/45/CE) che integra e modifica il D. Lgs.
626/94
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Vengono introdotti i seguenti articoli
Viene ribadita la scelta prioritaria dei DPC rispetto ai DPI
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Esempio di DPI
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Ndt
DPI = dispositivi di protezione individuali
DPC = dispositivi di protezione collettivi
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Art. 36-ter
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Art. 36-quater
precedente
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PiMUS
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a cura dell'ing. Laura Nucifora 27
a cura dell'ing. Laura Nucifora 28
Art. 36
quinquies
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Aggiornamento normativa
Il 15 febbraio 2006 è entrato in vigore l’accordo sancito
nella conferenza Stato-Regioni in attuazione del D. Lgs.
195 del 23 giugno 2003 che integra e modifica il D. Lgs.
626/94 in materia di prevenzione e protezione dei
lavoratori sul luogo di lavoro
Il D. fissa i requisiti e le capacità professionali per
svolgere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetto al Servizio
di Prevenzione e Protezione)
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RSSP e ASPP devono frequentare un corso
costituito da Modulo A: corso generale di base, dura 28 ore,
comune per RSSP e ASSP
Modulo B: corso adeguato ai diversi tipi di
rischi sul luogo di lavoro, dura 12÷68 ore in
funzione del macrosettore produttivo ATECO,
obbligatorio per RSSP e ASSP
Modulo C: corso di specializzazione su
prevenzione e protezione dei rischi, dura 24
ore, obbligatorio per RSSP
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Macrosettori ATECO
1 Agricoltura 36 ore
2 Pesca 36 ore
3 Estrazioni minerali, costruzioni 60 ore
4 Industrie manifatturiere 48 ore
5 Raffinerie, industrie chimiche 68 ore
6 Commercio, trasporti, comunicazioni 24 ore
7 Sanità, servizi sociali 60 ore
8 P. A., istruzione 24 ore
9 Alberghi, assicurazioni, associazioni 12 ore
Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2004, da usare per presentare atti e
dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, fissa un codice per ciascuna attività
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RSPP: compiti Azione di indirizzo
Coordinamento e controllo
Informazione e consulenza
Formazione
Collegamento con il medico competente
Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali
Curare i rapporti con organi di controllo e vigilanza
Curare i rapporti con il servizio di sicurezza interno
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ASPP: compiti
Cura che i dipendenti siano informati sui rischi della
propria mansione, sulle norme di comportamento in
caso di emergenza, sui nominativi degli addetti
all’emergenza
Verifica che i dipendenti siano inviati al controllo
sanitario
Verifica la comunicazione di eventuali incidenti sul
lavoro all’ufficio preposto
Collabora con il RSSP
Esegue un controllo visivo sullo stato dei cavi
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008
c.d. T.U. della sicurezza Ha organizzato in modo unitario tutta la
normativa già esistente sulla sicurezza
Allarga il campo di applicazione della
normativa sulla sicurezza a tutti i luoghi di
lavoro, a tutti i settori di attività, a tutte le
tipologie di rischio, a tutti i contratti
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T.U. sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
n. 81 del 9 aprile 2008
Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 sono state introdotte diverse modifiche in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili rispetto alla legislazione previgente e in particolare rispetto al D.Lgs.494/96. Il Titolo IV del D.Lgs 81/08 è costituito
dal Capo I, comprendente le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (ex. D.Lgs. 494/96). Il Capo I contiene novità quali la nuova definizione del Responsabile dei lavori e i casi di designazione dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri.
e dal Capo II dedicato alle “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” (che ha recepito il D.P.R. 164/56 e altri decreti specifici).
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ALLEGATO I: gravi violazioni ai fini
dell’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
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ALLEGATO I: gravi violazioni ai fini
dell’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
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ALLEGATO I: gravi violazioni ai fini
dell’adozione del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
Lavori in prossimità di linee elettriche;
Presenza di conduttori nudi in tensione;
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei
lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
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a cura dell'ing. Laura Nucifora 40
a cura dell'ing. Laura Nucifora 41
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a cura dell'ing. Laura Nucifora 43
a cura dell'ing. Laura Nucifora 44
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Assenza di
protezioni
contro la
caduta.
Violazione
Art. 129
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a cura dell'ing. Laura Nucifora 47
a cura dell'ing. Laura Nucifora 48
a cura dell'ing. Laura Nucifora 49
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