sicurezza stradale, prossimo convegno a milano - … · segnali stradali temporanei anche per le...

68
www.consapnazionale.com [email protected] CONSULTA NAZIONALE POLIZIA STRADALE AGOSTO SETTEMBRE 2010 Periodico ufficiale nazionale della Consap-C.N.P.S. anno XII numero VI agosto-settembre 2010 - Registrazione Tribunale Civile di Roma n. 542/99 SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO ALL’INTERNO L’ELENCO DEI SORPASSOMETRI SULLA RETE VIARIA NAZIONALE SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA POLIZIA DI STATO

Upload: dinhdat

Post on 18-Feb-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

ww

w.co

nsap

nazi

onal

e.co

min

fo@

cons

apna

zion

ale.

com

CCOONNSSUULLTTAA NNAAZZIIOONNAALLEE PPOOLLIIZZ IIAA SSTTRRAADDAALLEEAGOSTO SETTEMBRE 2010

Perio

dico

uffi

cial

e na

zion

ale

della

Con

sap-

C.N.

P.S.

anno

XII

num

ero

VI a

gost

o-se

ttem

bre

2010

- R

egist

razi

one

Trib

unal

e Ci

vile

di R

oma

n.54

2/99

SICUREZZA STRADALE,PROSSIMO CONVEGNO

A MILANO

SICUREZZA STRADALE,PROSSIMO CONVEGNO

A MILANO

ALL’INTERNO L’ELENCO DEI SORPASSOMETRI SULLA RETE VIARIA NAZIONALE

SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA POLIZIA DI STATO

Page 2: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

DIREZIONE GENERALE ROMAVia Antonio Pacinotti, 73/81 00146 - Roma - Tel. 06 55381111

www.cessioniquintostipendio.it

BY EUROCQS SPA

• C E S S I O N E D E L QU I N TO • P R E ST I TO C O N D E L E GA • P R E ST I T I P E RS O N A L I

Consulenza telefonica gratuita dallunedì al venerdì ore 9.00/18.00

Eurocqs S.p.A. iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall’articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA o sul sito internet www.eurocqs.it. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Ktesios SpA, Ibl Banca SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

L’UNICA IN CONVENZIONE CON IL CONSAPEurocqs SpA, Società specializzata nei finanziamenti ai dipendenti del “Comparto Sicurezza”, ha stipulato con il CONSAP Confederazi-one Sindacale Autonome Polizia una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

CESSIONE DEL QUINTO & PRESTITO CON DELEGA*

* Gli importi indicati negli esempi hanno valore puramente esemplificativo, si riferiscono al prodotto cessione del quinto e prestito con delega per un dipendente Statale di 30 anni di età e 10 di servizio al momento della richiesta e sono comprensivi degli oneri assicurativi (offerta valida fino al 31/12/10). Il tasso di interesse è fisso e l’importo della rata non potrà essere superiore ad un quinto dello stipendio del richiedente, valutato al netto delle ritenute.

Netto ricavo (€)

10.000

20.000

10.000

Mesi

60

120

120

Rata (€)

203

238

119

Tan (%)

4,85

4,85

4,85

Taeg (%)

8,35

7,82

7,82

IN CONVENZIONE CON

I NOSTRI AGENTI SUL TERRITORIO:Roma, Milano, Treviso, Trieste, Verona, Pordenone, Belluno, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.

Page 3: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

DDIIRREETTTTOORREE RREESSPPOONNSSAABBIILLEE Massimo D’[email protected]

RREEDDAAZZIIOONNEEGiorgio InnocenziMauro PantanoStefano Spagnoli Pietro TaccognaGianni ValeriSergio ScalzoGiuseppe BennardoRaffaele TavanoGuglielmo FrascaElisabetta Ricchio

DDIIRREEZZIIOONNEE EEDDIITTOORRIIAALLEEConsap SegreteriaGenerale NazionaleVia Nazionale, 214 - 00184 RomaTel. 06 47825541Fax 06 [email protected]

SSUUPPEERRVVIISSOORREEPPEERR LLAA FFOOTTOOGGRRAAFFIIAAFrancesco Moretta

CCOONNCCEESSSSIIOONNAARRIIAAAABBBBOONNAAMMEENNTTIIDiffusione & Comunicazione SrlVia Palladio, 5 - 20135 MilanoTel. 02 58431268Fax 02 58449956

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEEPPEERR AABBBBOONNAAMMEENNTTIITel. 02 58431268

Per le quote abbonamenti:Abbonamento ordinario62.00 euroAbbonamento sostenitore da82.00 euro&nb sp:Abbonamento per appartenentiForze di Polizia42.00 euroPrezzo della rivista8.00 euroNumero arretrato10.00 euro

Registrazione Tribunale Civiledi Roma n. 542 del 01/11/1999

SSii aavvvveerrttee cchhee ggllii iinnccaarriiccaattii aallllaa ddiiff--ffuussiioonnee nnoonn ppoossssoonnoo eesssseerreeaappppaarrtteenneennttii aallllaa PPoolliizziiaa ddii SSttaattoo nnééaa FFoorrzzee ddeellll’’OOrrddiinnee.. IInn rraaggiioonnee ddiicciiòò vvii iinnvviittiiaammoo aa sseeggnnaallaarree aallllaaddiirreezziioonnee eeddiittoorriiaallee aannoommaalliieerriissppeettttoo aa qquuaannttoo ssoopprraa..

EDITORIALENuovo codice della strada, primo bilancio positivo 5

Modifiche al Codice della Strada ecco le novità 7Mano pesante per chi "trucca" ciclomotori e minicar 8Tasso alcol zero per neo patentati, autisti pubblici e camionisti 9Carcere e ritiro della patente per la guida sotto sostanze 12Ciclista indisciplinato paga la multa ma salva i punti - patente 14Corse su strada, deroga al divieto di usare dispositivi non omologati 15Polizia Stradale non necessaria per il trasporto eccezionale 16Chi sporca paga, nuove sanzioni, obiettivo strade pulite 17Rimozione di pubblicità abusiva: polizia interviene sul fondo privato 18Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19Sospensione del libretto fino ad esito positivo della revisione 20Confisca per targa mancante, malposizionata o non conforme 23Contrassegno “GA” sull’auto per l’esercitazione di guida con foglio rosa 24Introdotta dal 2011 la prova pratica di guida per il “patentino” 26Maggiorate le sanzioni per l’eccesso di velocità 29Obbligo di luci accese, chi deroga non perderà più punti patente 31Autotreni e pulman stretta sull’obbligo di soste e riposi 33Persone o animali equiparate le prerogative dei mezzi di soccorso 36Obbligo di fermata in presenza di pedoni 37Ridotti i tempi per le notifiche dei verbali 38Vendita alcolici: sospensione della licenza in caso di recidiva nel biennio 41Bilancio positivo nei due mesi di esodo estivo per la sicurezza sulle strade 43Proposta shock dal Regno Unito, alberi ai bordi delle strade 45Sorpassometro, deterrente principe contro la guida pericolosa 46Prima si poi no il Tar boccia gli aumenti dei pedaggi autostradali 48Trasporto in Europa, prosegue inesorabile la cura del ferro 50La consulta sommozzatori sbarca in Sardegna. L’incontro di Olbia 63Perplessità sulla tessera del tifoso, la novità del campionato 2010-2011 64Legge Finanziaria: le colpe dei sindacalisti parrucconi 66

SSoommmmaarriiooSSoommmmaarriioo

Tutti i numeri della Polizia Stradale 52-61

Page 4: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

RReessppoonnssaabbiillee IIttaalliiaa SSeetttteennttrriioonnaalleeMMOORREELLLLOO GGIIAANNMMAARRIIOO

RReessppoonnssaabbiillee IIttaalliiaa CCeennttrraalleeVVAANNNNOONNII MMAASSSSIIMMOO

RReessppoonnssaabbiillee IIttaalliiaa MMeerriiddiioonnaallee eedd IIssoolleeDDII MMUURROO FFIILLIIPPPPOO

Sezione Polizia Stradale Alessandria POLITI ROCCO

Sezione Polizia Stradale Aosta BICCIATO PAOLO

Sezione Polizia Stradale Asti BENFATTO ROBERTO

Sottosezione Polizia Stradale Avellino Ovest DILUISO PASQUALE

Sottosezione Polizia Stradale Avezzano SANTUCCI PIETRO

Sezione Polizia Stradale Benevento MIRRA UGO

Sezione Polizia Stradale Biella LAZZARINI DANIELE

Sottosezione Autostradale Pian del Voglio BO ROLLO GIOVANNI

Sezione Polizia Stradale Bolzano COCEANO PINO

Sezione Polizia Stradale Campobasso PICA PEPPINO

Distaccamento Polstrada Capua CE NUZZOLO ANTONIO

Sottosezione Autostradale Caserta Nord COLUCCIO MAURIZIO

Sezione Polizia Stradale Catania MILITELLO MICHELE

Sezione Polizia Stradale Crotone MARINO GIUSEPPE

Sottosezione Autostradale Mondovì CN ALLEGRO ANDREA

Distaccamento Polizia Stradale Scalea CS STABILITO ANTONIO

Distaccamento Polizia Stradale Soverato CZ PETROSILLO TOMMASO

Sezione Polstrada Ferrara TAGLIANI MARCO

Sezione Polizia Stradale Firenze CAFIERO VINCENZO

Sezione Polizia Stradale Foggia CASSANO TEODORO

Sezione Polizia Stradale Frosinone OTTAVIANI DOMENICO

Sezione Polizia Stradale Isernia DE FALCO DOMENICO

Sezione Polizia Stradale L’Aquila MASTRANGELO ANTONIO

Distaccamento Polizia Stradale Aprilia LT MASTROMANNO MASSIMILIANO

Sottosezione Polizia Stradale Venturina LI PASSERI ALESSANDRO

Distaccamento Polizia Stradale Bagni di Lucca BICOCCHI IVAN

Distaccamento Polizia Stradale Porto Recanati MC FRONTONI FABRIZIO

Sezione Polizia Stradale Mantova CIANCAGLIONE GIANVINCENZO

Sezione Polizia Stradale Milano FORTUNATI FRANCESCO

Sezione Polizia Stradale Modena VALLICELLI MASSIMO

Sezione Polizia Stradale Napoli IZZO GIUSEPPE

Sottosezione Polizia Stradale Romagnano Sesia NO PANE BRUNO

Distaccamento Polizia Stradale Orosei NU PELLINO MIRKO

Sezione Polizia Stradale Palermo SCIRE’ ANDREA

Sezione Polizia Stradale Perugia PETRONI MAURIZIO

Distaccamento Polizia Stradale Fano PU TENAGLIA IVAN

Sottosezione Autostradale Pescara TOMEI ROSSANO

Sezione Polizia Stradale Pisa LAI GESUINO RINO

Sezione Polizia Stradale Pordenone FIORINI GIANLUCA

Distaccamento Polizia Stradale Brancaleone RC BRUZZESE GIUSEPPE

Distaccamento Polizia Stradale Guastalla - R.E. PIRRAGLIA ALDO

Distaccamento Castelnuovo nei Monti - R.E. DI STEFANO LUCA

Distaccamento Polizia Stradale Passo Corese RI COPPOLA IMMACOLATA

Centro Operativo Autostradale Polstrada Centro Italia BOVE ANDREA

Sezione Polizia Stradale Roma QUAGLIERI MASSIMILIANO

Centro Operativo Autostradale Roma Nord LOTITO VINCENZO

Sottosezione Polizia Stradale Albano Laziale RM DI CEGLIE MARCO

Sottosezione Polstrada Civitavecchia RM MORMINO MATTEO

Sezione Polizia Stradale Salerno DE SANTIS ANTONIO

Sottosezione Polizia Stradale Angri SA AURICCHIO RAFFAELE

Sottosezione Polizia Stradale Eboli SA APPIERDO ROBERTO

Sezione Polizia Stradale Sassari POLO CRISTIAN

Distaccamento Polizia Stradale Città di Castello TR STAZI LUCIO

Sezione Polizia Stradale Orvieto ZUMBO FRANCESCO

Sezione Polizia Stradale Siracusa BIANCA ANGELO

Sottosezione Polizia Stradale Susa TO GRIENTI MARCO

Sezione Polizia Stradale Udine PREDAN ETTORE

Sottosezione Polstrada Varese CERIANI CARLUIGI

Sezione Polizia Stradale Mestre VE ANGIOLINI SANDRO VITTORIO

Sezione Polizia Stradale Verbania FENU JOHN IVAN

Sezione Polizia Stradale Vercelli LA MARCA MELCHIORRE

Sezione Polizia Stradale Viterbo DI PROSPERO GIANLUCA

RReessppoonnssaabbiillee NNaazziioonnaalleeSSPPAAGGNNOOLLII SSTTEEFFAANNOO

CONSULTA NAZIONALE POLIZIA STRADALE

Page 5: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

5Consap Magazine 2010

Giorgio InnocenziSegretario GeneraleNazionale Consap

Calano gli incidenti e aumentano le contravvenzioni. A un mese dall’entrata in vigore, il

nuovo codice della strada supera brillantemente il primo esame.

Tolleranza zero e stretta su ciclomotori e minicar sono forse tra i fattori che hanno portato

al calo di circa il 10% degli incidenti su strade e autostrade.

Un numero in contrasto con gli ultimi fatti di cronaca, confermato però dalla Polizia Stra-

dale che nel mese di agosto 2010 ha rilevato 81 incidenti mortali con 89 vittime, contro i

119 incidenti e 128 decessi registrati nell’agosto del 2009 (rispettivamente -32% e -34%).

In aumento, invece, le infrazioni contestate: +8% tra agosto 2009 e agosto 2010.

Sono aumentate in particolare le sanzioni per eccesso di velocità. Stabile invece il numero

di contravvenzioni in materia di cinture di sicurezza, uso dell’auricolare e guida sotto l’ef-

fetto dell’alcool.

Evidentemente il nuovo codice della strada non ha introdotto sufficienti deterrenti in quan-

to il numero delle violazioni è rimasto sostanzialmente invariato.

I risultati conseguiti sono sicuramente il frutto di molti fattori, dal clima di attenzione che c’è

intorno alla sicurezza stradale, al gioco di squadra degli operatori e alla aumentata pru-

denza degli utenti della strada.

Un bilancio, dunque, positivo ma ancora con alcune riserve.

Occorrono, infatti, tempestivi provvedimenti per la sicurezza di motociclisti e pedoni, la

modifica del c.d. emendamento “grappino” che evita la sospensione della patente per 3 ore

al giorno ma soprattutto un potenziamento dell’organico della Polizia Stradale di almeno

1500 uomini.

L’organico attuale è inferiore rispetto al 1960, mentre le esigenze operative si sono quintu-

plicate.

Uno studio di una società specializzata di qualche anno fa dimostrò che un potenziamen-

to adeguato degli organici della polizia stradale avrebbe determinato un calo consistente

dei decessi e di alcune decine di migliaia di feriti sulle strade.

E’ facile immaginare quali risparmi farebbe lo Stato nelle spese sanitarie, assistenziali e

previdenziali, se solo si tiene conto che circa al 70% dei feriti della strada rimangono con-

seguenze permanenti spesso di rilievo.

Il Governo faccia dunque questa scommessa, non lesini uomini e tecnologia per la sicurez-

za stradale, è l’opinione pubblica che lo richiede.

Nuovo codice della strada,primo bilancio positivo

La ConsultaNazionale ConsapPolizia Stradalesollecita unpotenziamentodell’organicodi circa 1500uomini.

Editoriale

Page 6: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

Legge 120/10disposizioni in materiadi sicurezza stradale

Page 7: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

7Consap Magazine 2010

Modifiche al Codice della Stradaecco le novità

Pubblichiamo integralmente la circolare ministeriale dira-mata a tutti gli uffici di polizia, che ha reso operative dal31 luglio 2010 una prima tranches delle modifiche alCodice della Strada, introdotte dal Parlamento dopo undibattito durato qualche mese che il Consap Magazineaveva seguito con attenzione, dando voce anche alleposizioni ed alle richieste giunte dalle associazioni adiverso titolo impegnate nella sicurezza stradale. Il docu-mento fornisce una lettura meno burocratica e più opera-tiva delle più significative variazioni introdotte e ha rap-presentato la linea guida della condotta di tutte le Forzedi Polizia impegnate nel controllo della circolazione stra-dale, infatti su precisa indicazione del Dipartimento dellaPubblica Sicurezza sono state invitate tutte le prefetturead estenderne i contenuti di conoscenza anche nei riguar-di dei corpi di Polizia Provinciale e Municipale. Con lapubblicazione di questo documento noi di CM e tutta laConsulta Nazionale Polizia Stradale della Confederazio-ne Sindacale Autonoma di Polizia intendiamo offrire uncontributo a quella politica della prevenzione, che scatu-risce da un rapporto di fiducia e collaborazione fra glienti di controllo e l’utenza della strada.SSuullllaa GGaazzzzeettttaa UUffffiicciiaallee nn.. 117755 ddeell 2299..77..22001100 -- SSuuppppllee--mmeennttoo OOrrddiinnaarriioo nn..117711,, èè ssttaattaa ppuubbbblliiccaattaa llaa lleeggggee2299..77..22001100,, nn..112200,, rreeccaannttee ""DDiissppoossiizziioonnii iinn mmaatteerriiaa ddiissiiccuurreezzzzaa ssttrraaddaallee..""La nuova normativa, che ha lo scopo di introdurre misu-re volte a migliorare la sicurezza della circolazione stra-dale, sia attraverso l’aggravamento delle sanzioni perviolazioni delle norme del codice, sia mediante disposi-zioni volte alla prevenzione ed all’incremento della messain sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonchédella segnaletica stradale, prevede significative modifichea numerose disposizioni del Codice della Strada e dialcune norme correlate.Salvo quelle per cui è stato previsto che l’entrata in vigo-re sia differita nel tempo, anche in ragione della necessi-

tà di emanazione di specifiche norme attuative, le dispo-sizioni della legge in argomento entreranno in vigore, dalprossimo 13 agosto 2010.Tuttavia, per alcune di esse, in ragione della particolarerilevanza per il miglioramento dei livelli di sicurezza stra-dale che sono destinate ad apportare, è stata previstal’entrata in vigore a decorrere dal giorno successivo aquello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Pertanto, per fornire con tempestività agli operatori dipolizia una visione complessiva degli interventi normati-vi, in vigore dal 30 luglio 2010, sono state predisposte eallegate alla presente circolare schede riepilogative delleprincipali novità corredate, per facilità di consultazione,del testo degli articoli del codice della strada in oggettoindicati, coordinato con le modifiche intervenute.Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le neces-sarie istruzioni per le altre norme del codice della stradae delle leggi correlate, oggetto di interventi di modificacon la legge 120/2010, che entreranno in vigore dal 13agosto p.v.

Page 8: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

8 Consap Magazine 2009

Mano pesante per chi "trucca"ciclomotori e minicar

Le disposizioni degli articoli 14 e 28 della L. 120/2010prevedono un generale inasprimento del trattamento san-zionatorio per i conducenti dei quadricicli leggeri (c.d.minicar) e degli altri ciclomotori che tengono condotte diguida scorrette.In particolare, l’art. 14 della L. 120/2010, intervenendosull’articolo 97 C.d.S., ha aumentato le sanzioni pecunia-rie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vendeciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quel-la attualmente prevista e per chi circola con un ciclomo-tore alterato ovvero munito di una targa i cui dati nonsiano chiaramente visibili.L’art. 28 della L. 120/2010, modificando l’articolo 172C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di qua-dricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar)l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposi-zione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli,dotati sin dall’origine di cinture di sicurezza secondo leprescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18marzo 2002.L’art. 29 della L.120/2010, che interviene sull’articolo

173 C.d.S., ha stabilito che i conducenti di ciclomotoriper i quali, al momento del rilascio del certificato di ido-neità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamen-ti o protesi, debbano farne uso durante la guida, esten-dendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti diveicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente diguida.

Page 9: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

9Consap Magazine 2010

Tasso alcol zero per neo patentati,autisti pubblici e camionisti

L’articolo 33 della L. 120/2010 ha apportato significativemodifiche all’articolo 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezzaalcolica) ed ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chiguida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186-bisC.d.S.) da parte di alcune categorie di conducenti più espostea rischio d’incidente.GGuuiiddaa ddooppoo aavveerr aassssuunnttoo bbeevvaannddee aallccoolliicchhee ddaa ppaarrttee ddii aallccuu--nnee ccaatteeggoorriiee ddii ccoonndduucceennttii ((aarrtt.. 118866--bbiiss CC..dd..SS..))..Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, C.d.S. ha affermato ilprincipio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vie-tato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche;• giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di vei-coli che non richiedono la patente di guida;• neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento dellapatente B; conducenti che esercitino di professione l’attività ditrasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxiovvero di noleggio con conducente;• tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massasuperiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicolidestinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sede-re, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché diautoarticolati e di autosnodati;• conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effet-tuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cuiall’articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa comples-siva del complesso veicolare cosi formato superi il peso di kg3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai con-ducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S.di cui all’articolo 56, comma 2, C.d.S. quando la massa delcomplesso veicolare superi tale limite.Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, neiriguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e congli strumenti indicati dall’articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S.Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado dirilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 g/l, i controlli etilome-

trici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle catego-rie di cui all’art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuatiutilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però,che al termine della prima prova, che rileva e quantifica lapresenza di alcol nell’aria espirata, si proceda a successivedue prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizionigià oggi in vigore per l’impiego dell’etilometro a fini di raccol-ta della prova.La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggettisopraindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quanti-tà tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e0,5 g/l, costituisce illecito amministrativo e comporta l’appli-cazione della sanzione pecuniaria da Euro 155,00 a Euro624,00 (art. l86-bis, c.2, C.d.S.). La stessa viene raddoppia-ta, qualora il conducente abbia provocato un incidente strada-le. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.202 C.d.S.; non è prevista l’applicazione di sanzioni ammini-strative accessorie ed è prevista la decurtazione di 5 puntidalla patente.Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindicati, poichériscontrati con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, non viene

Lindsay Lohan, l’attrice condannata per guida in stato di ebbrezza.

Page 10: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

10 Consap Magazine 2010

sottratto alla disponibilità del conducente.RRiiffiiuuttoo ddii ssoottttooppoorrssii aaggllii aacccceerrttaammeennttii ppeerr ii ccoonndduucceennttii ddii ccuuiiaallll’’aarrttiiccoolloo 118866--bbiiss CC..dd..SS..Quando uno dei soggetti richiamati dall’art. 186-bis C.d.S.rifiuti di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona dicui all’art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le san-zioni penali di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.(ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, arresto da sei mesiad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con lasospensione amministrativa accessoria della patente di guidada sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamen-te da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutinol’accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora laconfisca non possa essere applicata perché il veicolo appartie-ne a persona estranea al reato, la durata della sospensionedella patente di guida è raddoppiata.Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all’art.186, comma 7, C.d.S., il Prefetto, con l’ordinanza con cuiapplica la sospensione provvi-soria della patente ai sensi del-l’art. 223 C.d.S., dispone l’ob-bligo per il conducente di sotto-porsi a visita medica ai sensidell’articolo 119, comma 4,C.d.S. che deve avvenire neltermine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma8 dell’art. 186 C.d.S.Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cuiall’art. 186-bis C.d.S. non determina la decurtazione di puntidalla patente di guida.DDiivviieettoo ddii ccoonnsseegguuiirree llaa ppaatteennttee ppeerr ii ccoonndduucceennttii mmiinnoorreennnniiAi conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di unveicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restandola loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlatialla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a),C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo leregole generali dell’articolo 2 della L.689/1981, è stata pre-vista l’applicazione di una misura interdittiva del rilascio dellapatente di guida.Infatti, l’accertamento dell’assunzione di alcolici comporta, perquesti conducenti, un ritardo nel conseguimento della patentedi categoria B: il conducente non potrà conseguire la patenteprima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualo-ra sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0(zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compi-mento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accerta-to un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Per consentire la concreta applicazione di tale misura, l’accer-tamento definitivo degli illeciti amministrativi o dei reati di cuiagli artt. 186 e 186-bis C.d.S. deve essere segnalato al com-petente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l’a-dozione dei provvedimenti conseguenti. La procedura e lemodalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto

di disposizioni operative con-cordate con il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti.NNoovviittàà iinn tteemmaa ddii gguuiiddaa iinn ssttaattooddii eebbbbrreezzzzaa ((aarrtt.. 118866 CC..dd..SS..))Con la modifica apportata allalett. a) del comma 2 dell’art.

186 C.d.S., viene depenalizzata la condotta di chi guida contasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, preve-dendo la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 aEuro 2.000, della quale è ammesso il pagamento in misuraridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.S.La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l’illeci-to è commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 186-bisC.d.S.All’accertamento della violazione consegue la sanzione ammi-nistrativa accessoria della sospensione della patente di guidada tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guidaun veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In parti-colare:• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena,qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;• è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veico-lo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidentestradale;• è disposta la revoca della patente di guida quando sia statoaccertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico

Meno 10 punti patenteper guida in stato di ebbrezzae sanzioni penali per chi rifiuta

l’alcoltest

Page 11: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un inci-dente stradale;• per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S. che hanno pro-vocato incidenti stradali, le pene previste dall’art. 186, comma2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui allalett. d) dell’art. 186-bis, c. 2, C.d.S., è sempre disposta la revo-ca della patente di guida quando sia stato accertato un valorecorrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.Confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza contasso alcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accerta-menti.Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzio-nale con la sentenza n.196 del 26.5.2010, la confisca del vei-colo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tassoalcolico oltre 1,5 g/l, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c),C.d.S., nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti di cuiall’art 186, comma 7, e art.186-bis, comma 6, C.d.S. nonè più qualificata come misuradi sicurezza patrimoniale.Tale circostanza, unitamenteall’espresso rinvio alle nuovedisposizioni dell’art.224-ter C.d.S., introdotto dall’art. 44della L. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione del-l’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., induce a ritenere che laconfisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzioneamministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati.Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestrodel veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all’art.213 C.d.S., in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa pre-visione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 224-terC.d.S., diversamente da quanto previsto dalle disposizioni del-

l’art. 213 C.d.S., che consentono l’affidamento della custodiadel veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di poliziache accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre prov-vedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all’art. 214-bisC.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno deisoggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia ammi-nistrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le dispo-sizioni dell’art. 224-ter C.d.S., il veicolo sequestrato è oggettodi confisca con provvedimento del Prefetto.AApppplliiccaazziioonnee ddeell ffeerrmmoo aammmmiinniissttrraattiivvoo iinn ccaassoo ddii gguuiiddaa iinnssttaattoo ddii eebbbbrreezzzzaa..L’art.186, comma 2 bis, C.d.S. prevede che sia disposto ilfermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente instato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidentestradale.Per effetto delle nuove disposizioni del citato art. 224-ter

C.d.S., è stato previsto almomento dell’accertamentodell’illecito possa provvedereall’applicazione della sanzioneamministrativa accessoria delfermo del veicolo. A tal fine,

l’art. 224-ter, stabilisce che l’operatore di polizia stradaleprovveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dalgiudice con la sentenza di condanna.Il fermo amministrativo provvisorio è disposto secondo le pro-cedure dell’art. 214 C.d.S., in quanto compatibili- Tuttavia,anche in questo caso, diversamente da quanto previsto dalledisposizioni dell’art. 214 C.d.S., non potrà essere disposto l’af-fidamento della custodia del veicolo al trasgressore ma gli ope-ratori di polizia che accertano l’illecito in argomento dovrannosempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cuiall’art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancan-za, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare lacustodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.È stata prevista anche la possibilità di trasformare la penadetentiva e pecuniaria, in periodo di lavoro, non retribuito, inattività di pubblica utilità. La facoltà di scontare le pene conattività sociali, è già presente nelle legislazioni di altri paesi, lanormativa italiana affianca alla prestazione di manodoperanell’ambito del volontariato sociale anche l’opportunità didedicarsi ad attività sociali legate alla sicurezza ed all’educa-zione stradale, al fine di favorire la redenzione del sanziona-to, attraverso il contatto diretto con le possibili conseguenzedei suoi comportamenti scorretti durante la guida.

11Consap Magazine 2010

Tasso alcolemico superiore a1,5g/l detenzione, confisca delveicolo, revoca della patente.

Page 12: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

12 Consap Magazine 2010

Carcere e ritiro della patenteper la guida sotto sostanze

Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano nume-rose novità.In particolare:• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della

pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopoaver assunto stupefacenti;

• è disposta la revoca dellapatente di guida quando ilconducente in stato di alte-razione abbia provocatoun incidente stradale;

• per i conducenti di cui all’art. 186-bis C.d.S. le penepreviste dall’art. 187 C.d.S. sono aumentate da unterzo alla metà;

• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali dicui alla lett. d) dell’art. 186-bis C.d.S., è sempre dispo-sta la revoca della patente di guida.

AAcccceerrttaammeennttoo ddeelllloo ssttaattoo ddii aalltteerraazziioonnee ddooppoo aavveerraassssuunnttoo ssttuuppeeffaacceennttii..Significative novità in materia di accertamenti analitici

sono state introdotte con lanuova previsione dell’art.187, comma 2 bis, C.d.S.per rilevare chi guida in statodi alterazione psico-fisica

per uso di sostanze stupefacenti.La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le provenon invasive forniscano esito positivo, ovvero quando siabbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il con-ducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguenteall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducen-ti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pre-giudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti adaccertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovveroanalitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero sucampioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di per-sonale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziariadegli organi di polizia stradale procedenti.La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l’ema-nazione di un Decreto interministeriale che determini lecaratteristiche degli apparecchi per l’analisi dei cam-pioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione dellestesse.

Accertamenti clinico-tossicolo-gici anche su campioni

di mucosa del cavo orale.

Page 13: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

13Consap Magazine 2010

Per effetto della completa riformulazione del comma 3dell’art. 187 C.d.S., qualora non sia possibile effettuareil prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovve-ro qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelie-vo, gli agenti accompagnano il conducente presso strut-ture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi dipolizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pub-bliche o presso quelle accreditate o comunque a tali finiequiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologi-ci ai fini dell’effettuazione degli esami necessari adaccertare la presenza di sostanze stupefacenti o psico-trope.La nuova previsione, perciò, che ha escluso la necessitàdi una visita medica correlata al prelievo di liquidi biolo-gici, prevista dalla precedente formulazione della norma,lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l’assun-zione di sostanze stupefacenti possa essere provatoanche solo sulla base dei positivi riscontri analitici dilaboratorio sui campioni prelevati.CCoonnffiissccaa ddeell vveeiiccoolloo iinn ccaassoo ddii gguuiiddaa iinn ssttaattoo ddii aalltteerraa--zziioonnee oo iinn ccaassoo ddii rriiffiiuuttoo ddii aacccceerrttaammeennttii..Come accade per gli illeciti puniti dall’art. 186 C.d.S.

anche in caso di guida in stato di alterazione dopo averassunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativiaccertamenti, la confisca del veicolo appartenente al con-ducente, che ha commesso gli illeciti indicati, ha assuntola natura di sanzione amministrativa accessoria. Per ilrelativo sequestro, perciò, trovano applicazione le dispo-sizioni dell’art. 224-ter C.d.S.

Page 14: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

14 Consap Magazine 2010

Ciclista indisciplinato paga la multama salva i punti - patente

L’articolo 43 della L. 120/2010, modificando l’art. 219-bis C.d.S., ha soppresso la previsione contenuta nellaprecedente formulazione della stessa norma, secondo laquale le misure della sospensione, della revoca o del riti-ro della patente nonché la decurtazione di punti, poteva-no essere applicate al conducente titolare di patenteanche quando la violazione da cui le misure discendeva-no era stata commessa alla guida di un veicolo che nonrichiede la patente di guida.Non hanno invece trovato accoglimento, a causa di unostralcio durante l’ultimo passaggio della legge alla Came-ra le norme che prevedevano l’obbligo per i minori di 14anni di indossare il casco e quella che dava la possibilitàdi parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali.

Page 15: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

In tema di competizioni sportive su strada, è statointrodotto il comma 4-bis, all’articolo 9 C.d.S. che pre-vede una deroga alle disposizioni dell’articolo 78C.d.S. (modifiche delle caratteristiche costruttive deiveicoli in circolazione e aggiornamento della carta dicircolazione) per i veicoli dei partecipanti alle stessecompetizioni.Fermo restando l’obbligo di assicurazione sulla responsa-bilità civile (art. 193 C.d.S.), ai predetti veicoli si consen-te, infatti, la circolazione con dispostivi non approvatilimitatamente agli spostamenti all’interno del percorsodella competizione.La nuova norma, naturalmente, trova applicazione sololaddove il percorso di gara sia aperto al transito anchedegli altri utenti della strada e per il tempo strettamentenecessario per gli spostamenti stessi. Nessuna limitazio-ne, invece, è imposta per i veicoli impegnati in competi-zioni lungo percorsi non aperti al traffico.Sul piano operativo occorre pertanto verificare che i vei-coli in questione circolino effettivamente nell’ambito delpercorso autorizzato e, soprattutto, per il tempo stretta-

mente necessario allo spostamento. La deroga in argo-mento non si riferisce all’efficienza dei dispositivi di equi-paggiamento, prevista dall’art. 79 C.d.S., ma soltantoalle modifiche delle caratteristiche costruttive o funziona-li, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comun-que, devono essere presenti e risultare efficienti, anche sediversi da quelli prescritti.

15Consap Magazine 2010

Corse su strada, deroga al divieto diusare dispositivi non omologati

Page 16: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

16 Consap Magazine 2010

Polizia Stradale non necessariaper il trasporto eccezionale

Completando il processo di riforma avviato nel 1997, èstato soppresso il servizio di scorta da parte della PoliziaStradale. Dal 13 agosto tale servizio sarà svolto esclusi-vamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensidel D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni edintegrazioni che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bisC.d.S., avranno gli stessi poteri di regolazione del traffi-co del personale della Polizia Stradale.Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o deltrasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiu-sura totale della strada con l’approntamento di itinerarialternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’interventodegli organi di Polizia Stradale competenti per territorio iquali, se le circostanze lo consentono, possono autorizza-

re il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare ilpersonale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogodi esso, le necessarie operazioni, secondo le modalitàstabilite nel regolamento.Quest’obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso allaprudente valutazione del responsabile della scorta tecni-ca, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioniparticolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifichedel veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni dieccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale dellastrada con l’effettuazione di interventi di regolazione deltraffico a grande distanza e con la deviazione del traffi-co stesso su itinerari alternativi.Pertanto, l’obbligo di cui si parla non sussiste nei casi incui, pur occupando il convoglio eccezionale l’intera sedestradale, sia possibile effettuare interventi di regolazionedel traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vistao momentanee chiusure della strada.Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o con-cessionari delle strade di cui all’art. 10, comma 6, C.d.S.,a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento auto-rizzativo non potranno più disporre l’obbligo di una scor-ta della polizia stradale ma dovranno prevedere che,quando secondo le norme dell’art. 16 Reg. C.d.S., èimposto l’obbligo di scorta, questa sia svolta da soggettiabilitati dipendenti da imprese autorizzate.Le predette norme regolamentari, nelle more di una lorocompleta revisione, infatti, devono essere interpretate inmodo che siano quanto più possibile aderenti allo spiritodel nuovo dettato normativo.Pertanto, tutti i provvedimenti autorizzativi alla circolazio-ne di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condi-zioni di eccezionalità, ancorché rilasciati prima del 13agosto 2010, recanti la previsione dell’obbligo di scorta

Page 17: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

17Consap Magazine 2010

Chi sporca paga, nuove sanzioni,obiettivo strade pulite

Al comma 1 dell’articolo 15 C.d.S. è stata inserita un’ul-teriore previsione, alla lettera f-bis), identica nel contenu-to, all’art. 34 bis C.d.S. in tema di decoro urbano, cheera stato introdotto dalla legge 15.07.2009, n. 94 che,peraltro, è stato abrogato. Sotto la rubrica «Atti vietati» siè ribadito il divieto di insozzare la strada e le sue perti-nenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o inmovimento.Anche la sanzione amministrativa pecuniaria è stataoggetto di modifica. Per tali comportamenti illeciti, infatti,si prevede il pagamento della sanzione pecuniaria com-presa tra euro 100,00 ed euro 400,00.Dall’illecito discende anche la sanzione amministrativaaccessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione stes-sa, del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo lenorme del capo I, sezione II, del titolo VI.Anche per effetto della soppressione della parola "getta-re" presente nell’originaria formulazione dell’art 15,comma 1, lett f), C.d.S., il comportamento di chi gettacose o rifiuti da un veicolo è punito dall’art. 15 comma 3bis solo quando determini "insozzamento" della strada odelle sue pertinenze. Nel caso in cui, invece, l’oggetto

gettato dal veicolo non determini insozzamento, trovanoapplicazione le sanzioni di cui all’art. 15, comma 3.1.Per insozzamento si intende l’azione del conducente cheimbratta la strada in modo sia permanente che tempora-neo, alterando le caratteristiche del fondo stradale erichiedendo, perciò, interventi di pulizia che non sonolimitati al semplice spostamento dell’oggetto o del rifiutogettato dal veicolo.

della polizia, sono da intendersi, di diritto, riferiti all’ob-bligo di una scorta tecnica.Resta fermo, naturalmente, l’obbligo per il responsabiledella scorta tecnica di richiedere l’intervento di un orga-no di Polizia Stradale, conformemente alle disposizionidel novellato comma 9 dell’art. 10 C.d.S., quando ledimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale sonocosi grandi da imporre la chiusura totale della strada, perun tratto significativo, con la necessita di approntamento

di itinerari alternativi.Per le autorizzazioni ad effettuare scorta tecnica in dele-ga già rilasciate o per quelle in cui sia in corso la relati-va pratica burocratica continuano ad applicarsi le dispo-sizioni previgenti.Si fa riserva di impartire apposite direttive in ordine alleprocedure burocratiche da osservare in caso di richiestadi intervento degli organi di Polizia Stradale da partedella scorta tecnica.

Page 18: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

18 Consap Magazine 2010

Rimozione di pubblicità abusiva:polizia interviene sul fondo privato

Per contrastare più efficacemente le varie forme di abusi-vismo nel settore pubblicitario, la nuova formulazione del-l’art. 23, comma 13 bis, C.d.S. prevede che gli organi diPolizia Stradale possano accedere sul fondo privato ove ècollocato il mezzo pubblicitario abusivo, al fine di consen-tirne la rimozione ad opera dell’ente proprietario o con-cessionario della strada.La facoltà di accesso consentita agli organi di Polizia Stra-dale è limitata alle operazioni di rimozione effettuate dalpersonale dell’ente proprietario o concessionario dellastrada, con il quale, dovranno intercorrere dirette inteseper le modalità pratiche di attuazione della nuova norma.L’accesso, che deve essere adeguatamente documentato,non impone garanzie difensive e consente di effettuare,altresì, le operazioni necessarie alla rimozione di eventua-li ostacoli che si oppongono all’accesso stesso, il cui onereeconomico è posto interamente a carico del responsabiledella violazione.L’ente proprietario della strada ha inoltre la facoltà di di-sporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta spiratoil termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti(autore della violazione, proprietario o possessore del ter-reno) ne abbiano chiesto la restituzione. II termine decor-re, a seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppu-re dal momento della effettiva rimozione.In attesa di una generale revisione ed aggiornamentodegli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti ele prescrizioni dettati dal 7° comma dell’art. 23 C.d.S., inmateria di tipologia ed ubicazione della cartellonisticapubblicitaria, siano limitati alle categorie di strade classi-ficate come «autostrade» e «strade extraurbane principa-li» (tipo A e B); per le «strade extraurbane secondarie»(tipo C), il divieto di collocazione di cartelli pubblicitaripotrà essere imposto solo nel caso in cui l’ente proprieta-rio della strada, volta per volta, verifichi la sussistenza di

comprovate ragioni di garanzia della sicurezza stradale,i cui criteri saranno fissati da un decreto del Ministro delleInfrastrutture e dei Trasporti.Per ciò che concerne i veicoli, la novella della L.120/2010prevede la modifica dell’art. 57 Reg. C.d.S., per consen-tire la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nelrispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoliappartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscrittenei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche. Perquanta riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicolidestinati a tale uso, nel medesimo art. 57 Reg. C.d.S.saranno indicate le prescrizioni da osservare, in partico-lare l’obbligo che sostino nei luoghi consentiti dal comunenei centri abitati. Le disposizioni relative alla pubblicità suiveicoli non sono, perciò, immediatamente operative marichiedono l’approvazione di norme attuative.La nozione di «segnale» prende il posto del termine «car-tello» nel comma 7 dell’art. 23 C.d.S., per indicare i ser-vizi o le indicazioni agli utenti, richiamando cosi espres-samente la terminologia propria del codice della strada(art. 39) e del relativo regolamento.

Page 19: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

19Consap Magazine 2010

Con la modifica dell’art. 38 C.d.S. si è consentita la colloca-zione temporanea di segnali stradali che impongono pre-scrizioni, anche in deroga agli artt. 6 e 7 C.d.S., non solonei casi di urgenza o necessita ma anche in caso di emer-genza ovvero di attività ispettiva delle reti e degli impiantitecnologici posti al disotto della piattaforma stradale.Sono state, inoltre, significativamente incrementate le sanzio-ni per chiunque, diverso dall’ente proprietario o concessio-nario della strada, colloca segnaletica irregolare ovveroviola le altre disposizioni dell’art. 38 C.d.S.

Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamentonon omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoriacon il comma 3-bis dell’art. 77 C.d.S., per punire chi importa,produce per la commercializzazione sul territorio nazionale,ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecnichesenza la prescritta omologazione, o approvazione ai sensi del-l’art.75, c.3-bis, C.d.S.L’entità della sanzione è in funzione della tipologia di dispositivoo componente sopra citato: in generale, è prevista la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, cheviene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si trattidi sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza opneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo, la previsio-ne sanzionatoria di cui all’art. 172, commi 12 e 13, C.d.S., rela-tiva ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da rite-nersi tacitamente abrogata.I sistemi, i componenti e le entità tecniche in questione, anche seinstallati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi del-l’art. 213, C.d.S. per la successiva confisca amministrativa.

Sul piano pratico, si suggerisce, fermo restando le diverse dispo-sizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dallerispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialesottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o nonapprovato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senzapregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con itempi e le modalità del servizio.In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestroamministrativo dell’intero veicolo, secondo le disposizioni dell’art.213 C.d.S., avendo cura di evidenziare nel verbale che il seque-stro è stato eseguito in funzione della necessita di procedere allaconfisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologatio non approvati che non possono essere facilmente rimossi dalveicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circola-zione medesimo. Resta ferma la possibilità per l’interessato dichiederne il successivo dissequestro, procedendo, a sue spese,alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso,naturalmente, l’organo di polizia procedente dovrà redigere unnuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.

Segnali stradali temporanei ancheper le sole attività ispettive

Possibile il sequestro del veicolo perl’uso di dispositivi non omologati

Page 20: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

20 Consap Magazine 2010

E’ stata profondamente modificata la procedura di appli-cazione della sanzione amministrativa accessoria del riti-ro del documento di circolazione a seguito di contestazio-ne dell’art. 80, comma 14, C.d.S. Resta, invece, immuta-ta la procedura di cui all’art. 176, comma 18, C.d.S. nelcaso di omessa revisione accertata in ambito autostrada-le, per la quale continuerà ad applicarsi il fermo ammini-strativo del veicolo fino all’esibizione della prenotazionedella visita di revisione.

Salvo che l’illecito sia commesso in autostrada, si è previ-sto che a chi circoli con la revisione scaduta non sarà piùritirato il documento di circolazione. L’organo accertatoreprovvederà, infatti, ad annotare sui documento stesso cheil veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentitala sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno deisoggetti di cui al comma 8 (centri di revisione autorizza-ti) o presso l’Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, laNavigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per la

Sospensione del libretto fino adesito positivo della revisione

Page 21: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

21Consap Magazine 2010

prescritta revisione.L’agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazioneil veicolo non in regola con la revisione apponendo suldocumento di circolazione l’indicazione dell’Ufficio dacui dipende seguita dalla dicitura "... veicolo sospesodalla circolazione fino all’’esito favorevole della visita direvisione. Verbale n... del....". La predetta dicitura deveessere accompagnata dalla data di inizio del periodo disospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione del-l’operatore di polizia procedente.La modifica agevola le operazioni di regolarizzazionedel veicolo, atteso che il cittadino, che abbia fatto circo-lare il proprio veicolo oltre il termine dell’obbligo di revi-sione, non ha più l’onere di rivolgersi solo all’Ufficio Ter-ritoriale del citato Dipartimento, ma potrà avvalersi del-l’opera di uno dei centri autorizzati alla revisione, inragione della tipologia di mezzo.Ai fini del controllo della liceità della circolazione del vei-colo sospeso ai sensi del novellato comma 14 dell’art.80C.d.S., il conducente dovrà esibire all’organo di poliziasu strada o la ricevuta di pre-notazione della visita di revi-sione nella medesima giorna-ta presso l’Ufficio Territorialedel Dipartimento dei Traspor-ti, ovvero un’attestazione oaltra documentazione dalla quale possa evincersi che sista recando presso un centro autorizzato per effettuare lavisita di revisione.Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazio-ne, sia nel caso di provvedimento adottato dall’organo diPolizia Stradale per l’omissione della revisione, sia quan-do tale provvedimento sia adottato dall’Ufficio del Dipar-timento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo, è sog-getto alla sanzione amministrativa da euro 1.842,00 aeuro 7.369,00 e al fermo amministrativo del veicolo per90 giorni. In caso di reiterazione è prevista la confiscaamministrativa del veicolo stesso e quindi il suo sequestroai sensi dell’art. 213 C.d.S.La procedura prevista dalla nuova disciplina trova appli-cazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli,motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazio-ne dei ciclomotori o per ogni altro documento di circola-zione di veicoli a motore.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ffoorrmmaalliittàà ppeerr iill ttrraassffeerriimmeennttoo ddiipprroopprriieettàà ddeeggllii aauuttoovveeiiccoollii,, mmoottoovveeiiccoollii ee rriimmoorrcchhii ee ppeerriill ttrraassffeerriimmeennttoo ddii rreessiiddeennzzaa ddeellll’’iinntteessttaattaarriioo -- AArrtt.. 9944

CC..dd..SS.. EE’’ ssttaattoo mmooddiiffiiccaattoo iill ccoommmmaa 22 ddeellll’’aarrtt.. 9944 CC..dd..SS..eedd iinnsseerriittoo iill ccoommmmaa 44--bbiiss..La previsione del secondo comma determina sempre l’e-missione di una carta di circolazione all’atto in cui vengadichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, moto-veicolo e rimorchio. Ciò perchè la carta di circolazione,quando la nuova normativa sarà a regime, sarà abbina-ta alle targhe del veicolo le quali, diventando personali,sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento diproprietà per effetto dell’introduzione del comma 3 bisnell’articolo 100 del C.d.S.Per il disposto del comma 4-bis, invece, tutti gli atti diver-si e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di untrasferimento di proprietà, che comportino una variazio-ne di disponibilità superiore a 30 giorni, debbono esserecomunque oggetto di comunicazione al Dipartimento peri trasporti terrestri, il quale provvede ad annotarli sullacarta di circolazione del veicolo. In questi atti possonoessere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è inter-venuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta

un trasferimento che nonpotrà essere risolto entro itermini temporali previsti dalprimo comma (atti di succes-sione tra eredi, procedurefallimentari, ecc...).

L’annotazione in questione è finalizzata al mero aggior-namento degli archivi di cui agli articoli 225/1° lett. b) e226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell’in-testatario del veicolo.L’omesso aggiornamento della carta di circolazione aisensi del comma 4 bis determina l’applicazione della san-zione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3 edil ritiro immediato della carta di circolazione per il succes-sivo aggiornamento. Non è prevista invece la sanzione dicui al comma 4 a carico del conducente sorpreso a circo-lare con quel veicolo. E’ opportuno ricordare che a normadell’art. 201 comma 1, è legittima la notificazione del ver-bale di contestazione eseguita con riferimento alle risultan-ze degli archivi ex articoli 225/1° lett. b) e 226/5° delCDS e che, perciò, la notificazione del verbale è valida-mente effettuata anche nei confronti dei soggetti e dellesituazioni di temporaneo affidamento del veicolo comerisultanti dagli aggiornamenti realizzati a norma dell’art.94, comma 4 bis, C.d.S. Resta fermo, naturalmente, il con-tenuto dell’art. 196 C.d.S. che individua i soggetti chesono obbligati in solido con il trasgressore.

Passaggio di proprietà, necessa-ria l’emissione di una nuova

carta di circolazione.

Page 22: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

22 Consap Magazine 2010

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ddiivviieettoo ddii iinntteessttaazziioonnee ffiittttiizziiaa ddeeiivveeiiccoollii -- AArrtt.. 9944--bbiiss CC..dd..SS..L’articolo, di nuova formulazione, ribadisce, in estremasintesi, il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli e preve-de la loro cancellazione d’ufficio dai pubblici archiviautomobilistici.La norma si pone in sostanza l’obiettivo di eliminare tuttequelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fit-tizie o simulate arrecati al generale interesse, alla credi-bilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri.II profilo applicativo verrà meglio delineato da successividecreti ministeriali, con particolare riferimento all’indivi-duazione di quelle situazioni che, in relazione alla tuteladella finalità in questione o per l’elevato numero dei vei-coli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica tesa adaccertare che non ricorrano le circostanze di cui alcomma 1.Dal punta di vista sanzionatorio, ferma restando la per-seguibilità penale se i fatti costituiscono ipotesi di reato,la nuova norma prevede il pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00.La sanzione si applica, con distinti verbali, a carico delrichiedente l’immatricolazione, del titolare delle carte dicircolazione cosi ottenute, del soggetto che ha la materia-le disponibilità del veicolo nonchè del proprietario dissi-mulato se diverso da uno dei precedenti.II veicolo in relazione al quale siano rilasciati documentidi circolazione in violazione della norma è soggetto aprovvedimento di cancellazione sia dal P.R.A. che dall’ar-chivio nazionale dei veicoli del DTT, disposta su richiestadell’ufficio di polizia procedente. La richiesta di cancella-zione, naturalmente, dovrà essere avanzata agli Ufficicompetenti solo quando è definito l’iter amministrativo delverbale di contestazione degli illeciti di cui sopra.La circolazione del veicolo dopo la sua cancellazione èsanzionata ai sensi dell’art. 93, comma 7, C.d.S., conconseguente sequestro e confisca amministrativa, ai sensidell’art. 213 C.d.S., salvo che, nel frattempo, sia divenu-to di proprietà di persona estranea agli illeciti ammini-strativi di cui sopra.

Fac simile di carta di circolazione

Page 23: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

23Consap Magazine 2010

Confisca per targa mancante,malposizionata o non conforme

L’inserimento del comma 3-bis all’articolo 100 C.d.S.introduce il sistema della targa personale per gli autovei-coli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanto giàprevisto dall’art. 97 C.d.S. per i ciclomotori. La targa èdestinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo ed èpertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferi-mento di proprietà del veicolo o di altra modificazionedel titolo. Non può essere abbinata a più di un veicolo,per cui chi ha più veicoli deve chiedere il rilascio di piùtarghe.E’ stato eliminato, inoltre, l’obbligo di apporre posterior-mente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati diimmatricolazione del veicolo trainante.Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchiimmatricolati in data successiva all’emanazione delDecreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportirecante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi.La disposizione non si applica ai carrelli appendice che,perciò, dovranno continuare ad avere la targa ripetitricedel veicolo che li traina.Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesidall’entrata in vigore della legge e, comunque, nonsaranno immediatamente operative ma richiederannol’approvazione del citato decreto ministeriale. Esse siapplicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo l’appro-vazione del predetto provvedimento attuativo. Ne potran-no beneficiare anche i veicoli più vecchi, a condizioneche siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovotipo.Per prevenire possibili indebiti utilizzi della targa, il legi-slatore ha inasprito il quadro sanzionatorio dell’art. 100

C.d.S., prevedendo l’adozione del fermo amministrativodel veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi:• mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi

1,2, 3 e 4 dell’art. 100;• installazione della targa in posizione o con modalità

non conformi alle norme degli art. 258 e 259 Reg.C.d.S.

• circolazione con un veicolo munito di targa non propriao contraffatta. Per effetto della citata modifica normati-va, sarà, perciò, ad esempio, sottoposto a fermo ammi-nistrativo il veicolo la cui targa è installata con inclina-zione diversa da quella prevista dall’art. 259 Reg.C.d.S. ovvero sistemata su un alloggiamento diverso daquello approvato in sede di omologazione del veicolo eche non rispetta le disposizioni dell’art. 258 Reg. IIfermo del veicolo sarà realizzato con le procedure del-l’art. 214.

Page 24: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

24 Consap Magazine 2010

Con i commi dall’1-bis all’1-septiesdell’art. 115 si introduce nell’ordina-mento la guida accompagnata per igiovani che hanno compiuto dicias-sette anni e sono titolari di patente diguida A, al fine di conseguire Iapatente di categoria B.Onde permettere al giovane di misu-rarsi effettivamente con l’attività diguida di un autoveicolo è previstaun’adeguata e preliminare formazio-ne: dieci ore di corso pratico diguida, delle quali almeno quattro inautostrada o su strade extraurbane edue in condizioni di visione notturna,

presso un’autoscuola con istruttoreabilitato e autorizzato.La guida accompagnata può esseresvolta a condizione che sia stata rila-sciata apposita autorizzazione dalMinistero delle infrastrutture e deitrasporti (uno speciale "foglio rosa")e che il minore sia accompagnato daun conducente titolare di patente dicategoria B o superiore da almenodieci anni. Durante la guida accom-pagnata sul veicolo non può prende-re posto altra persona oltre a quellache funge da accompagnatore e ilveicolo deve essere munito di un

apposito contrassegno recante le let-tere alfabetiche "GA".Diversamente da quanta accade perle altre esercitazioni finalizzate alconseguimento della patente di cat.B, si applicano le limitazioni dipotenza e di velocità previste dal-l’art. 117, commi 2 e 2-bis, C.d.S. Incaso di violazione si applicano lesanzioni previste dall’art. 117,comma 5, C.d.S.Al di la delle ipotesi sanzionatorie dicui all’art. 122 C.d.S., che trovanoapplicazione per le violazioni per lequali non sia prevista una diversasanzione dalla nuova norma, il con-ducente autorizzato ad effettuare l’e-sercitazione di cui sopra che, duran-te la stessa, commette violazionigravi per le quali è prevista la san-zione amministrativa accessoriadella sospensione o della revocadella patente, è soggetto alla sanzio-ne amministrativa accessoria dellarevoca dell’autorizzazione allaguida accompagnata, con il divietodi conseguirne una nuova.A tal fine, si applica la proceduraprevista dall’art. 219 C.d.S. conl’obbligo per l’agente accertatore didare immediata comunicazione alprefetto del luogo in cui la violazio-ne è stata commessa per l’adozione

Contrassegno “GA” sull’auto perl’esercitazione di guida con foglio rosa

Page 25: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

25Consap Magazine 2010

del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ammi-nistrativa. Quest’ultimo è inviato anche al competenteUfficio del DTT per gli adempimenti di propria compe-tenza.L’autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell’im-mediatezza dell’accertamento della violazione ma dovràessere consegnata dal conducente al momento dell’esecu-zione del provvedimento di revoca.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 122, comma 7, è pre-vista la responsabilità solidale dell’accompagnatore per ilpagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie pertutte le violazioni commesse dal conducente autorizzatodurante l’effettuazione delle esercitazioni di guida di cuitrattasi. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge aquella del genitore o di chi esercita l’autorità parentale odel tutore del conducente minorenne, impone la necessitàdi contestazione immediata della violazione anche allapersona che funge da istruttore.Le disposizioni di cui sopra non sono immediatamenteoperative ma richiedono l’adozione di appositi decretiministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rila-scio delle speciali autorizzazioni ad esercitarsi.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii eettàà ppeerr llaa gguuiiddaa ddeeii vveeiiccoollii ee llaaccoonndduuzziioonnee ddii aanniimmaallii -- AArrtt.. 111155 CC..dd..SS.. LL’’aarrtt.. 111155 èèssttaattoo mmooddiiffiiccaattoo aall ccoommmmaa 22 ee iinntteeggrraattoo ccoonn iill ccoommmmaa 22--bbiiss,, eennttrraammbbii rreellaattiivvii aaii rreeqquuiissiittii ddii eettàà..Con il primo comma si è introdotta la possibilita di innal-zare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l’età massima deiconducenti di autotreni ed autoarticolati di massa com-plessiva a pieno carico superiore a 20 t., e da 60 a 68anni per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati eautosnodati adibiti al trasporto di persone. Per poterbeneficiare di questa estensione, il conducente deve avereuno specifico attestato di idoneità.Con il comma 2-bis si è, invece, prevista la possibilità,per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condur-re ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente dicategoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilascia-to dalla commissione medica locale.Per l’attuazione dei commi 2 e 2-bis occorrerà attenderel’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalladata di entrata in vigore della legge n. 120/2010.Fermo restando quanto previsto dall’art. 115 in ordinealla mancanza dell’attestato di idoneità alla guida, la cir-colazione senza averlo al seguito costituisce violazionedell’art. 180 comma 7 C.d.S.

Page 26: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

26 Consap Magazine 2010

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ppaatteennttee,, cceerrttiiffiiccaattoo ddii aabbiilliittaazziioo--nnee pprrooffeessssiioonnaallee ppeerr llaa gguuiiddaa ddii mmoottoovveeiiccoollii,, aauuttoovveeiiccoo--llii ee cceerrttiiffiiccaattoo ddii iiddoonneeiittàà aallllaa gguuiiddaa ddii cciicclloommoottoorrii -- AArrtt..111166 CC..dd..SS..E’ stato modificato il comma 11-bis dell’art. 116 C.d. S.al fine di integrare il programma dei corsi di preparazio-ne al conseguimento del certificato di idoneità alla guidadi ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istitu-zioni statali e non statali di istruzione secondaria, il qualedovrà prevedere una lezione teorica di almeno un’ora,volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul fun-zionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.Inoltre, ai fini del conseguimento del certificato, gli aspi-ranti che hanno superato la prova di verifica espletata daun funzionario esaminatore del Dipartimento dei traspor-ti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione deicorsi, dovranno, previa idonea attività di formazione,superare una prova pratica di guida del ciclomotore Ledisposizioni relative al superamento della prova praticadi guida suddetta si applicano a decorrere dal 19 gen-naio 2011, mentre le modalità di svolgimento della lezio-ne teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso diemergenza, della prova pratica, nonché della relativaattività di formazione, saranno oggetto di un decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entra-ta in vigore della legge n. 120/2010.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii lliimmiittaazziioonnii nneellllaa gguuiiddaa -- AArrtt.. 111177CC..dd..SS..

La modifica apportata al comma 2-bis dell’art. 117 delC.d.S. definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cuiè permessa la guida ai neopatentati nel primo anno suc-

Introdotta dal 2011 la prova praticadi guida per il “patentino”

Page 27: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

27Consap Magazine 2010

cessivo al conseguimento della patente categoria B. Lanuova definizione mira a contemperare la finalità digaranzia della sicurezza con quella di evitare restrizionieccessive e non motivate.In sostanza i titolari di patente di guida di categoria Bnon possono guidare, per il primo anno dal rilascio,autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,superiore a 55 KW/t. Per gli stessi titolari, qualora si tro-vino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulte-riore limite di potenza massima pari a 70 kW.Per effetto delle disposizioni sopraindicate, il comma 2dell’articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre2007, n. 160, e successive modificazioni, è pertantoabrogato e le nuove disposizioni entreranno in vigore perle patenti categoria B rilasciate a decorrere dal 180°giorno successivo alla data di entrata in vigore dellaLegge n. 120/2010.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ppaatteennttee aa ppuunnttii -- AArrtt.. 112266--bbiissCC..dd..SS.. ee aarrtt.. 2222 ccoommmmaa 44 LLeeggggee nn..112200//22001100..Sono stati modificati i commi 4 e 5 dell’articolo in esame,inserito un ulteriore comma, il 6-bis, rimodulata la tabel-la di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradua-lità alla decurtazione prevista per le violazioni, e integra-ta la nota in calce alla stessa relativa ai neopatentati.Con la modifica del comma 4 si è in sostanza introdottol’obbligo di una prova di esame alla fine dei corsi diaggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmentepersi, purché il punteggio non sia esaurito.Se il punteggio è completamente esaurito, infatti, non èpossibile recuperare i punti persi ma occorre fare l’esamedi revisione della patente.L’art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inol-tre i corsi di guida sicura avanzata che potranno essereutili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo dicinque.I programmi e le modalità di effettuazione della prova diesame di cui sopra saranno stabiliti con apposito decretodel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adotta-re entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti saranno disciplinati i corsi diguida sicura avanzata e individuate le norme del C.d.S.in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5punti. Con la modifica del comma 6 si è invece previsto

l’obbligo di revisione della patente di guida di cui all’art.128 C.d.S. per chi commette un’infrazione da almeno 5punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due viola-zioni non contestuali da almeno 5 punti ciascuna.Si è inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopa-tentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma dicomportamento da cui derivi la decurtazione del punteg-gio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino adun massimo di tre punti.Le disposizioni riguardanti le ultime due modifiche, chepotranno trovare applicazione solo per le violazioniaccertate dal 13 agosto 2010, richiedono l’aggiorna-mento del complesso meccanismo delle comunicazionidella decurtazione dei punti che saranno oggetto di istru-zioni operative d’intesa con il Ministro delle Infrastrutturee dei Trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di taleaggiornamento, si continueranno ad utilizzare le proce-dure e le modalità di comunicazione gia in essere.Il comma 6-bis afferma, infine, l’obbligo per la cancelle-ria dell’A.G., per le violazioni penali per le quali e previ-sta una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15giorni, copia autentica della sentenza all’organo accerta-tore. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunica-zione della decurtazione all’anagrafe nazionale degliabilitati alla guida, decorre dalla ricezione della comuni-cazione della cancelleria dell’A.G.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii rreevviissiioonnee ddeellllaa ppaatteennttee ddii gguuiiddaa..Con una modifica dell’art. 128 C.d.S sono state introdot-te nuove ipotesi di revisione della patente di guida che,diversamente dagli altri casi indicati nella stessa norma,diviene provvedimento cautelare obbligatorio, senza,cioè, lasciare margini di valutazione da parte dei compe-tenti Uffici del DTT. La novella prevede che sia sempre dis-posta la revisione della patente di guida nei confronti delconducente: che ha provocato un incidente stradale dalquale sono derivate lesioni gravi alle persone e, a suocarico, sia stata contestata la violazione di una delle dis-posizioni del C.d.S. da cui consegue l’applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida.In tali casi, l’Ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilie-vi dell’incidente o che ha accertato le violazioni soprain-dicate provvede a dare comunicazione delle violazionirilevate al competente ufficio del DTT affinché provvedaall’adozione del provvedimento di revisione della paten-

Page 28: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

28 Consap Magazine 2010

te. In funzione della natura cautelare della misura, lacomunicazione deve essere data in modo tempestivo,anche prima della definizione dei procedimenti ammini-strativi o penali che costituiscono il presupposto per Ia suaapplicazione.Con la sostituzione del comma 2 dell’art. 128 C.d.S.viene stabilito che nei confronti del titolare di patente diguida che non si sottoponga,nei termini prescritti, agiiaccertamenti di cui ai commida 1 a 1-quater, dello stessoart. 128, è sempre dispostala sospensione cautelaredella patente di guida fino al superamento, con esitofavorevole, degli accertamenti stessi.La sospensione non richiede l’emissione o la notificazio-ne di un ulteriore provvedimento ma decorre, in modoautomatico, dal giorno successivo allo scadere del termi-ne indicato nell’invito a sottoporsi a revisione. Sanzioniamministrative e la revoca della patente di guida sonodisposte nei confronti di chi circola durante il periodo disospensione cautelare della patente di guida. Per la revo-ca della patente si applica la procedura di cui all’art. 219C.d.S. Le stesse si applicano anche a chiunque circolidopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneoalla guida, a seguito di un accertamento sanitario effet-tuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater dell’art.128 C.d.S.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ccoonnvveerrssiioonnii ddii ppaatteennttii ddii gguuiiddaarriillaasscciiaattee ddaa SSttaattii eesstteerrii ee ddaa SSttaattii ddeellllaa CCoommuunniittàà eeuurroo--ppeeaa -- AArrtt.. 113366 CC..dd..SS..Con la modifica del comma 6 dell’art. 136 C.d.S. e l’in-troduzione del 6-bis si sono nettamente separate le dueipotesi sanzionatorie: una prevede di punire coloro che,trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizionedella residenza in Italia, guidano con patente o altro pre-scritto documento abilitativo rilasciati da uno Stato esteronon più in corso di validità, mentre l’altra continua a pre-vedere l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 7nei confronti di chi ha acquisito la residenza da non oltreun anno e circola con la patente straniera non più validaovvero da chi, trascorso più di un anno, circola conpatente straniera in corso di validità. Nella prima ipotesi,di cui al comma 6, si applicano le sanzioni penali previ-ste per chi guida senza patente (art. 116, commi 13 e

18). Nella seconda ipotesi, comma 6-bis, si applicanoinvece le sanzioni amministrative previste dai commi 15 e17 dell’art. 116 C.d.S. La nuova norma estende l’appli-cazione delle sanzioni di cui sopra anche ai casi di CAP,CQC o altro documento abilitativo non più in corso divalidità. II legislatore ha inoltre modificato l’art. 6-ter deldecreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con

modificazioni dalla legge n.214/2003, estendendo atutti i titolari di patente diguida rilasciata da uno Statoestero il sistema della decur-tazione dei punti, mentre

attualmente è previsto solo per i guidatori di quegli Statidove non vige il sistema della patente a punti. La modifi-ca ha reso inoltre completamente applicabile la procedu-ra, prevedendo che il provvedimento di inibizione allaguida sia emesso dal prefetto del luogo in cui è stata com-messa l’ultima violazione che ha comportato la decurta-zione di punteggio.

Un modello di “foglio rosa”.

Patente straniera conversioneentro un anno dall’acquisizione

della residenza

Page 29: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

29Consap Magazine 2010

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii vveelloocciittàà ddeeii vveeiiccoollii AArrtt.. 114422CC..dd..SS..Per effetto della modifica del comma 9 dell’art. 142 delC.d.S., il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 madi non oltre 60 km/h. viene punito con una sanzioneamministrativa, più pesante (da euro 500 a euro 2000).Dalla violazione consegue la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida dauno a tre mesi. E’ stato, invece, soppressa la previsionedell’ulteriore periodo di inibizione alla guida nelle orenotturne.

Anche il superamento dei limiti di velocità di oltre60km/h viene punito con più grave sanzione amministra-tiva (da euro 779 a euro 3119), cui consegue l’applica-zione della sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.La nuova norma, inoltre, prevede nuove modalità di attri-buzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accerta-mento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attra-verso le apposite apparecchiature. II 50% dei proventidelle violazioni dell’art. 142 C.d.S., da chiunque accerta-te, deve essere infatti corrisposto agli Enti proprietari delle

Maggiorate le sanzioniper l’eccesso di velocità

Page 30: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

30 Consap Magazine 2010

strade sulle quali sono state accertate.In attesa della definizione di una nuova procedura diattribuzione della quota dei proventi spettanti agli entiproprietari delle strade, il versamento dei proventi degliilleciti amministrativi continuerà ad essere effettuato conle consuete procedure.Sempre in materia di velocità, si segnala, infine, che l’art.41, comma 1 C.d.S. è stato modificato con l’inserimento,dopo la lettera b), della lettera b-bis), che consente l’instal-lazione sulle strade di tabelloni luminosi rilevatori di velo-cità in tempo reale dei veicoli in transito. Questi dispositi-vi, che hanno ora la natura di segnali stradali, non posso-no essere utilizzati come strumento per l’accertamentodelle violazioni in materia di superamento dei limiti divelocità dei veicoli ma hanno solo la funzione di indicarela velocità del veicolo che si approssima ad essi, con un’e-vidente finalità di prevenzione di eventuali illeciti stradali.L’art. 61 della L. 120/2010 interviene anche per quantoriguarda le modalità di accertamento delle violazioni inmateria di velocità, stabilendo che gli operatori della Poli-zia Municipale e della Polizia Provinciale possono svolge-re l’attività di accertamento soltanto mediante strumenti diloro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazio-ne finanziaria o di noleggio a canone fisso. L’impiego ditale apparecchiature è riservato esclusivamente al perso-nale dei corpi e dei servizi di polizia locale (E’ fatto salvoquanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999,n. 250 Regolamento recante norme per l’autorizzazionealla installazione e all’esercizio di impianti per la rileva-zione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone atraffico limitato).Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà di impiegodelle apparecchiature senza la presenza degli operatoridi polizia nei casi e con le modalità previste dall’art. 201comma 1 bis C.d.S.L’art. 25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i di-spositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rileva-mento a distanza delle violazioni delle norme dell’art.142 C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilo-metro dal segnale stradale che impone il limite di veloci-tà. La previsione normativa intende riferirsi unicamente aicasi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remo-to delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell’art.4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cuil’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenzadi un organo di Polizia Stradale.

Naturalmente, l’obbligo di rispettare la predetta distanzaminima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità deri-vi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e,quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite divelocità sia generale per tipo di strada o sia riferito alparticolare veicolo utilizzato.

Page 31: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

31Consap Magazine 2010

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii sseeggnnaallaazziioonnee vviissiivvaa ee ddii iilllluummii--nnaazziioonnee ddeeii vveeiiccoollii -- AArrtt.. 115522 CC..dd..SS..Con la modifica dell’art. 152 del C.d.S. si è esteso l’ob-bligo di usare luci anabbaglianti di giorno, nei centri abi-tati, a tutti i motoveicoli.Inoltre, di giorno, in luogo delle luci anabbaglianti, i vei-coli possono utilizzare, qual ora ne siano dotati, le luci dimarcia diurna.Per effetto della riformulazione della norma, che hadeterminato l’abrogazione del comma 3 dell’art. 152,non e più possibile applicare la decurtazione dei puntidella patente per l’inosservanza dell’obbligo di tenereaccesi le luci, quando previsto. Infatti, nella tabella alle-gata all’art. 126-bis, che per tale norma non ha subitomodi fiche, la decurtazione di un punto si riferisce all’art.152, comma 3, che come si è detto, è stato soppresso.MMooddiiffiicchhee iinn mmaatteerriiaa ddii aarrrreessttoo,, ffeerrmmaattaa ee ssoossttaa ddeeiivveeiiccoollii ee ddii ddiivviieettoo ddii ffeerrmmaattaa ee ddii ssoossttaa ddeeii vveeiiccoollii --AArrtt.. 115577 CC..dd..SS..Per effetto delle modifiche all’art. 7-bis dell’art. 157 delC.d.S., il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di farfunzionare l’impianto di condizionamento d’aria, e statolimitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo.Con una modifica dei comma 5 e 6 dell’art. 158 C.d.S siè intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazionidello stesso articolo. Si è infatti previsto che se queste vio-lazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e coni motocicli, trova applicazione una sanzione amministra-tiva più ridotta rispetto a quella applicata se sono com-messe con tutti gli altri veicoli.

Obbligo di luci accese, chi deroganon perderà più punti patente

Page 32: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della
Page 33: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

33Consap Magazine 2010

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii dduurraattaa ddeellllaa gguuiiddaa ddeeggllii aauuttoovveeii--ccoollii aaddiibbiittii aall ttrraassppoorrttoo ddii ppeerrssoonnee oo ccoossee -- AArrtt.. 117744CC..dd..SS..La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggio-re attenzione da una parte per le esigenze delle imprese,che rispondono in modo autonomo delle violazioni com-messe dal conducente dei veicoli commerciali e dall’altraper la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezzastradale. Prevede infatti più elevate sanzioni amministra-tive pecuniarie per le imprese che nell’esecuzione dei tra-sporti non osservano le disposizioni del Regolamento (CE)n. 5611200, ovvero non tengono i documenti prescritti oli tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo puntola norma è stata meglio formulata sostituendo la congiun-zione "e" con il termine "ovvero" nonché, in caso di ripe-tute inadempienze, Ia sospensione ed eventualmente larevoca dei titoli abilitativi, per il trasporto sia di personeche di cose in conto proprio e in conto terzi.A carico dei conducenti, invece, la nuova normativa inter-viene in modo graduale sull’impianto sanzionatorio,punendo in modo progressivamente più grave chi viola ledisposizioni in materia di durata minima dei periodi diriposo e di guida. Attualmente, infatti, la sanzione èunica, qualunque sia la durata temporale dello sforamen-to dei limiti, penalizzando, di fatto, allo stesso modo chicommette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimiilleciti.Le sanzioni in essa elencate si applicano anche agli altrimembri dell’equipaggio che non osservano le prescrizio-ni previste dal Regolamento (CE) n. 56112006.L’attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stra-dale si è manifestata tra l’altro prevedendo che, in casodi incidente stradale con conseguenze mortali o con lesio-

ni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachi-grafo o di tachigrafo digitale, l’autorità competente possadisporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e diriposo dell’anno in corso presso il vettore, nonché control-li amministrativi presso il committente, il caricatore ed ilproprietario della merce. In tali casi, perciò, l’organo diPolizia Stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrareuna circostanziata comunicazione ai competenti Uffici delMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autoritàcompetente e da individuarsi nella Direzione Provincialedel Lavoro (DPL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto:infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nelsettore dell’autotrasporto per la verifica del rispetto deitempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministerodel Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che siavvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia Ie DPL(art. 2/30 comma del decreto legislativo n. 144/2008 diattuazione della direttiva 2006/22/CE).Il comma 11 dell’art. 174 C.d.S. dispone che nei casiprevisti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltreall’applicazione delle sanzioni amministrative pecunia-rie sopra richiamate deve provvedere al ritiro tempora-

Autotreni e pulman strettasull’obbligo di soste e riposi

Page 34: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

34 Consap Magazine 2010

neo dei documenti di guida (patente e carte di circola-zione), intimare al conducente del veicolo di non prose-guire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescrittiperiodi di interruzione o di riposo e disporre che, con lecautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogoidoneo per Ia sosta, ove deve permanere per il periodonecessario.Sia dell’avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell’in-timazione deve essere fatta menzione nel verbale di con-testazione, sul quale deve essere indicato anche il coman-do o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ove,completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducen-te sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzio-ne dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopoavere constatato che il viaggio può essere ripreso nelrispetto delle condizioni prescritte dall’art. 174 C.d.S. ilcomando o l’ufficio restituisce la patente e la carta di cir-colazione del veicolo all’interessato.La circolazione durante il periodo di intimazione a nonproseguire il viaggio è punita con la sanzione ammini-strativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro imme-diato della patente di guida, se non già ritirata in prece-denza in occasione dell’accertamento della violazione dacui deriva l’intimazione. In ogni caso la patente sarà resti-tuita solo dopo che siano state completati le interruzioni oi riposi prescritti. Giova, inoltre, richiamare l’attenzionesul comma 12 dell’articolo in esame, secondo cui le vio-lazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida edi riposo commesse in un altro Stato membro dell’UnioneEuropea che vengono accertate in Italia sono assoggetta-

te alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigentein materia, salvo che la contestazione non sia già avve-nuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsiprevisti dagli articoli 203 e 204-bis del C.d.S., il luogodella commessa violazione si considera quello dove èstato operato l’accertamento in Italia.Infine, per effetto della novità introdotta dall’articolo 202,comma 2- bis, Ia violazione dei commi 5,6 e 7 dell’art.174, C.d.S. (sono esclusi i commi 4 e 8, quindi non oltreil 10% e le interruzioni) comporta l’obbligo del pagamen-to in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore,analogamente a quanto accade per i veicoli immatricola-ti all’estero o muniti di targa EE di cui all’articolo 207C.d.S. 24.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ccoommppoorrttaammeennttii dduurraannttee llaa cciirrccoo--llaazziioonnee ssuullllee aauuttoossttrraaddee ee ssuullllee ssttrraaddee eexxttrraauurrbbaannee pprriinn--cciippaallii -- AArrtt.. 117766 CC..dd..SS..L’articolo in esame è stato modificato al comma 22, sosti-tuendo la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente con la più grave sanzione dellarevoca della patente, a carico di chi sulle carreggiate,sulle rampe o sugli svincoli autostradali inverte il senso dimarcia e attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza deivarchi, nonchè percorre la carreggiata o parte di essa nelsenso di marcia opposto a quello consentito.In caso di accertamento della violazione, si applica laprocedura di cui all’articolo 219 C.d.S. La patente non èritirata dall’accertatore ma è data immediata comunica-zione alla Prefettura affinché sia disposta la revoca dellapatente che dovrà essere ritirata al momento dell’esecu-zione del provvedimento di revoca stesso.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ddooccuummeennttii ddii vviiaaggggiioo ppeerr ttrraa--ssppoorrttii pprrooffeessssiioonnaallii ccoonn vveeiiccoollii nnoonn mmuunniittii ddii ccrroonnoottaacchhii--ggrraaffoo -- AArrtt.. 117788 CC..dd..SS..Come è noto, l’articolo 178 C.d.S. si riferisce ai veicolinon equipaggiati con i dispositivi di controllo di cuiall’art. 179 del C.d.S., cioé con il cronotachigrafo analo-gico o con il tachigrafo digitale che, in luogo delle regi-strazioni di tali dispositivi, recano a bordo i registri di ser-vizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servi-zio e le copie dell’orario di servizio, i quali devono esse-re esibiti in occasione dei controlli stradali. Viene indivi-duato nell’accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 lafonte normativa di riferimento per la regolamentazionedella durata della guida degli autoveicoli in questione eviene disposto il medesimo impianto sanzionatorio di cuiall’articolo 174 con l’unica differenza costituita dalla

Page 35: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

35Consap Magazine 2010

maggiorazione della sanzione prevista nel caso di man-cato rispetto delle disposizioni relative alle interruzionidei tempi di guida.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ccrroonnoottaacchhiiggrraaffoo ee lliimmiittaattoorree ddiivveelloocciittàà -- AArrtt.. 117799 CC..dd..SS..Con la modifica del comma 2 dell’art. 179 C.d.S. si èprecisato che costituisce illecito amministrativo, non solo ilmancato inserimento del foglio di registrazione nel crono-tachigrafo analogico, ma anche il mancato inserimentodella scheda del conducente nel tachigrafo digitale, diri-mendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo inordine alla sanzione da applicare a quest’ultima fattispe-cie, riconducibile al comma 9.II nuovo comma 8-bis dell’art. 179 C.d.S. prevede, inve-ce, in caso di incidente con danni a persone o cose pro-vocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispo-sitivi, l’obbligo di segnalazione del fatto all’autorità com-petente (Direzione provinciale del lavoro), da parte delcomando dal quale dipende l’agente accertatore, ai fini

della verifica presso l’impresa di autotrasporto di cose odi persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativiall’anno in corso.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ppoosssseessssoo ddeeii ddooccuummeennttii ddii cciirrccoo--llaazziioonnee ee ddii gguuiiddaa -- AArrtt.. 118800 CC..dd..SS..E’ stato introdotto l’obbligo giuridico di portare al segui-to la carta qualificazione conducente (CQC) durante laconduzione di veicoli utilizzati in attività che ne richiedo-no la titolarità.Pertanto, cosi come accade per gli altri documenti indica-ti al comma 1 dell’art. 180 C.d.S, all’atto in cui l’agenteaccerta che il trasgressore non ha con se la CQC applicala sanzione prevista dall’articolo 180, commi 5 e 7,C.d.S., intimandogli di esibire il documento mancante aisensi dell’articolo 180 comma 8 C.d.S. Nel caso in cui iltrasgressore esercita l’attività privo del necessario titoloabilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggettoalle ben più gravi sanzioni previste dall’articolo 116,comma 15, C.d.S.

Page 36: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

36 Consap Magazine 2010

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii mmeezzzzii ddii ssoocc--ccoorrssoo ppeerr aanniimmaallii ee ddii IInncciiddeennttii ccoonnddaannnnii aadd aanniimmaallii -- AArrtttt.. 117777 ee 118899CC..dd..SS..Con la modifica apportata all’art.177 C.d.S. e l’integrazione all’art.189 C.d.S. si equiparano di fatto alleautoambulanze anche i veicoliattrezzati per il soccorso di animali oai servizi di vigilanza zoofila e siestende l’esimente conseguente al

trasporto in condizioni di necessità, aquello dovuto al trasporto di animaliin gravi condizioni di salute.È stato, inoltre, introdotto l’obbligoper l’utente della strada, in caso diincidente comunque ricollegabile alsuo comportamento, da cui derividanno a uno o più animali d’affezio-ne, da reddito o protetti, di fermarsie di porre in atto ogni misura idoneaad assicurare un tempestivo interven-

to di soccorso agli animali cheabbiano subito il danno. Le ipotesi diviolazione sono punite con sanzioniamministrative pecuniarie di cui alcomma 9-bis dell’art. 189 C.d.S.In conseguenza delle predette dispo-sizioni, nell’espletamento di attivitàdi recupero di animali o durante iservizi di vigilanza in zoofila i veico-li specificamente attrezzati in que-stione potranno far uso dei dispositi-vi supplementari acustici e visivi.La disposizione, tuttavia, non èimmediatamente operativa. Infatti,potrà essere applicata solo quandosarà approvato un decreto del Mini-stero delle infrastrutture e trasporticon cui saranno stabilite le casisticherelative ai servizi urgenti di istitutoche giustificano l’uso di tali sistemi. IImedesimo decreto stabilirà le condi-zioni e la documentazione necessariper comprovare l’esclusione dellaresponsabilità del conducente per leviolazioni commesse durante il tra-sporto di animali in gravi condizionidi salute che viene effettuato da unprivato con un veicolo diverso daquelli sopraindicati.

Persone o animali equiparate leprerogative dei mezzi di soccorso

Page 37: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii cciirrccoollaazziioonnee ddeeii vveelloocciippeeddii -- AArrtt..118822 CC..dd..SS..Con l’inserimento del comma 9-bis si e previsto l’obbligo,per i conducenti di velocipedi che circolano fuori da cen-tri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mez-z’ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, diindossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad altavisibilità, le cui caratteristiche tecniche sono quelle stabili-te con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti 30 dicembre 2003.L’obbligo entrerà in vigore solo dopo 60 giorni dalla datadi entrata in vigore della L 120/2010.

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ccoommppoorrttaammeennttoo ddeeii ccoonndduucceennttiinneeii ccoonnffrroonnttii ddeeii ppeeddoonnii -- AArrtt.. 119911 CC..dd..SS..Con la modifica di cui all’art. 191 C.d.S. è stato elimina-to il riferimento al «dare precedenza» ai pedoni chetransitano sugli attraversamenti pedonali che è stato sosti-tuito con l’imperativo <fermarsi», facendo cosi venirmeno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità daparte del conducente. In tali casi, perciò, il conducenteche si approssima ad un attraversamento pedonale impe-gnato da un pedone deve fermarsi in ogni caso per dar-gli la precedenza.

E’ stato, inoltre, introdotto l’obbligo di dare la preceden-za, di rallentare e all’occorrenza fermarsi, allorché ipedoni abbiano manifestato, in modo non equivoco, l’in-tenzione di attraversare, quando, cioé, essi si trovano inun momento immediatamente precedente all’azione diattraversamento vera e propria.Le violazioni commesse dal conducente del veicolo com-portano ora una decurtazione di punti sulla patente diguida in misura maggiore rispetto alla corrispondenteipotesi previgente.

Bretelle e giubbotti per i ciclistifuori dai centri abitati

Obbligo di fermatain presenza di pedoni

37Consap Magazine 2010

Page 38: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

38 Consap Magazine 2010

Ridotti i tempi per le notifichedei verbali

IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii nnoottiiffiiccaazziioonnee ddeellllee vviioollaazziioonnii --AArrtt.. 220011 CC..dd..SS..La nuova norma riduce, da centocinquanta a novantagiorni, il termine entro il quale deve essere notificato ilverbale di contestazione delle violazioni al codice dellastrada; qualora, invece, la violazione sia stata contestataimmediatamente al trasgressore il termine per la notificaall’obbligato in solido è di cento giorni.Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazionicommesse dopo la data di entrata in vigore della legge inesame, cioé dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertatiin precedenza, invece, continuerà ad applicarsi il terminedi 150 giorni.Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui èpossibile evitare la contestazione imme-diata di alcune violazioni aggiungendoviquelli di accesso ai centri storici, alle areepedonali, nonché nei casi di accertamen-to delle violazioni in materia di velocitànon moderata ai sensi dell’art. 141, dicircolazione contromano, di violazionedella segnaletica stradale, di trasporto dipersone e cose sui veicoli a due ruote, diuso del casco sui medesimi veicoli, non-ché quelle relative al fermo, al sequestroe alla confisca amministrativa dei veicoli.In tali ultime ipotesi indicate dalla nuovalettera g-bis del comma 1 bis dell’art.201 C.d.S. non è necessaria la presenza

degli organi di Polizia Stradale qualora l’accertamentoavvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sonostati omologati ovvero approvati per il funzionamento inmodo completamente automatico.Tali strumenti devono pero essere gestiti direttamentedagli organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12,comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere instal-lati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai pre-fetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle con-dizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secon-do le direttive fomite dal Ministero dell’Interno, sentito ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ppaaggaammeennttoo iinn mmiissuurraa rriiddoottttaa --

AArrtt.. 220022 CC..dd..SS..Per alcune violazioni, ritenute importantiin tema di sicurezza stradale e sociale, siè introdotto un meccanismo di pagamen-to immediato delle relative sanzioniamministrative pecuniarie analogo aquello previsto dall’articolo 207 delC.d.S. per i conducenti dei veicoli imma-tricolati all’estero o muniti di targa EE.Infatti, quando la violazione degli articoli142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tuttele ipotesi di eccedenza del carico supe-riore al 10 per cento della massa com-plessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessada un conducente titolare di patente di

Page 39: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

39Consap Magazine 2010

guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’at-tività di autotrasporto di persone o cose, il conducentedeve effettuare immediatamente, nelle mani dell’agenteaccertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dalcomma 1 dell’articolo 202. Qualora il trasgressore nonintenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovve-ro opposizione al verbale, è tenuto a versare all’agenteaccertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al mini-mo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.In mancanza del pagamento immediato e del versamen-to della cauzione é disposto il fermo amministrativo delveicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 del-l’art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto ilpredetto onere e, comunque, per un periodo non superio-re a sessanta giorni.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii ppaaggaammeennttoo iinn mmiissuurraa rriiddoottttaa ppeerrii vveeiiccoollii IImmmmaattrriiccoollaattii aallll’’eesstteerroo oo mmuunniittii ddii ttaarrggaa EEEE --AArrtt.. 220077 CC..dd..SS..Si é definitivamente chiarito che, nelle more del versa-mento della cauzione e in assenza del pagamento inmisura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veico-lo é sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalladisponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia aduno dei soggetti individuati ai sensi del comma uno del-l’art. 214bis, con spese a carico del responsabile dellaviolazione. E’ stato inoltre abrogato il comma 4 bis del-l’articolo in esame, che prevedeva l’applicazione di que-sta procedura anche ai veicoli immatricolati in Italiaquando erano condotti da conducenti in possesso dipatente di guida rilasciata da uno stato non facente partedell’Unione Europea.IInntteerrvveennttii rreellaattiivvii aall rriittiirroo eedd aallllaa ssoossppeennssiioonnee ddeellllaappaatteennttee iinn ccaassoo ddii iinncciiddeennttii ssttrraaddaallii -- AArrtt.. 222233 CC..dd..SS..Con la completa riscrittura dell’art. 223 C.d.S., sono stateapportate significative modifiche al procedimento diapplicazione della sospensione cautelare della patente diguida disposta dal prefetto in occasione dell’accertamen-to di reati che comportano l’applicazione di sanzioniamministrative accessorie sulla patente ovvero nei casi incui il conducente coinvolto in incidente stradale abbiaprovocato, con il proprio comportamento colposo, lesionipersonali o la morte di una o più persone. Nelle ipotesidi reato per le quali è prevista la sanzione amministrati-va accessoria della sospensione o della revoca dellapatente di guida, l’agente o l’organo accertatore dellaviolazione ritira immediatamente la patente e la trasmet-te, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il

proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territo-riale del Governo del luogo della commessa violazione.Questo Ufficio, ricevuti gli atti, dispone la sospensioneprovvisoria della validità della patente di guida, fino adun massimo di due anni.Secondo la nuova formulazione del comma 2, dell’art.223 C.d.S., la stessa previsione normativa si applicaanche quando il conducente sia coinvolto in un incidentestradale, determinato da una sua condotta imprudenteper la violazione delle norme del codice della strada,dalla quale derivino lesioni personali colpose ovvero unomicidio colposo. Per effetto della nuova formulazionedella norma, l’operatore di polizia che procede al rileva-mento di un sinistro stradale che abbia provocato lesionipersonali a terzi ovvero la morte di una o più persone,deve procedere al ritiro immediato della patente di guidadel conducente responsabile del sinistro nei confronti delquale sia accertata la violazione di una norma di com-portamento che abbia determinato o concorso a produr-re le lesioni stesse o la morte. La patente ritirata in occa-sione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente acopia del rapporto del rilevo dell’incidente e del verbaledi contestazione per il comportamento dell’illecito da cuiderivano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo,deve essere trasmessa, entro i dieci giorni successivi ed acura dell’Ufficio da cui dipende l’accertatore, alla prefet-tura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui èstata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata laresponsabilità del conducente e nei casi in cui sussistanofondati elementi di un’evidente responsabilità di questi,provvede alla sospensione cautelare della patente diguida per un periodo massimo di tre anni.Occorre sottolineare che la nuova procedura presupponeche, nell’immediatezza dello stesso evento, sia evidente laresponsabilità o la corresponsabilità dei conducenti coin-volti e che, perciò, sia stato redatto, sempre nell’immedia-tezza, nei confronti del conducente responsabile, un ver-bale di contestazione amministrativa per la violazione diuna norma di comportamento del Codice della Strada.In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della parti-colare complessità della dinamica del sinistro o per lamancanza di concreti ed univoci elementi, non si possaprocedere alla contestazione immediata di un illecitoamministrativo a carico del conducente responsabile ocorresponsabile dell’incidente, il ritiro immediato dellapatente di guida non sarà effettuato. In tale ultima ipote-si, completata la ricostruzione dell’incidente ed accertata

Page 40: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

40 Consap Magazine 2010

successivamente la responsabilità dei coinvolti, l’Ufficioda cui dipende l’accertatore provvederà ad inviare allaprefettura-ufficio territoriale del Governo copia del rap-porto dell’incidente e del verbale di contestazione notifi-cato al responsabile dell’incidente ai sensi dell’art. 201C.d.S. Rispetto alla precedente formulazione della normae con riserva di più complete istruzioni operative chesaranno fornite dal competente Dipartimento per gli Affa-ri Interni e Territoriali, si evidenzia che, ai fini dell’adozio-ne del provvedimento di sospensione cautelare dellapatente di guida non è più necessario acquisire il preven-tivo parere tecnico degli Uffici provinciali del DTT. Comegià previsto, avverso il provvedimento di sospensionecautelare della patente, è ammesso ricorso in opposizio-ne al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 205 C.d.S.IInntteerrvveennttii iinn mmaatteerriiaa ddii aapppplliiccaazziioonnee ddeellllee ssaannzziioonniiaammmmiinniissttrraattiivvee aacccceessssoorriiee ddeellllaa ccoonnffiissccaa aammmmiinniissttrraattiivvaaee ddeell ffeerrmmoo aammmmiinniissttrraattiivvoo iinn ccoonnsseegguueennzzaa ddii iippootteessii ddiirreeaattoo -- AArrtt.. 222244--tteerr CC..dd..SS..L’articolo, di nuova formulazione, disciplina il procedi-mento di applicazione delle sanzioni amministrativeaccessorie della confisca amministrativa e del fermoamministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previstedal C.d.S., consentendo così una immediata applicazio-ne di tali misure, ancorché parziale nel caso del fermo,prima della sentenza di condanna da parte dell’A.G.Stabilisce, infatti, che nelle ipotesi di reato per le quali èprevista la sanzione amministrativa accessoria della con-fisca del veicolo (es. art. 187 e 186/20 lettera c), l’agen-te o l’organo accertatore della violazione procede alsequestro del veicolo, ai sensi dell’articolo 213 C.d.S.,affidandolo ad uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bisC.d.S.Copia del verbale di sequestro é trasmessa, unitamente alrapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organoaccertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla pre-fettura-ufficio territoriale del Governo del luogo dellacommessa violazione.Nelle ipotesi di reato per le quali è, invece, prevista lasanzione amministrativa accessoria del fermo ammini-strativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore dellaviolazione dispone il fermo amministrativo provvisorio delveicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cuiall’art. 214 C.d.S, quindi affidandolo in custodia al pro-prietario o, in sua assenza al conducente o ad altro sog-getto obbligato in solido, sempre che le circostanze loconsentono ovvero dandone la custodia ad uno dei sog-

getti di cui all’art. 214 bis o comunque autorizzati, se nonsono presenti i soggetti indicati o non possono assumerela custodia.L’articolo in esame disciplina anche la fase successiva allasentenza, prevedendo che, nel caso della confisca, il can-celliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o ildecreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 delcodice di procedura penale, nel termine di quindici gior-ni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché di-sponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposi-zioni dell’articolo 213 C.d.S, in quanto compatibili. In talicasi, perciò, non possono trovare applicazione le dispo-sizioni dell’art. 213 comma 2-quater che consentonol’alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente.Analogamente per le ipotesi di reato per le quali è previ-sto il fermo amministrativo, il cancelliere del giudice cheha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine diquindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo dipolizia competente affinché disponga il fermo ammini-strativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’art. 214C.d.S per il rimanente periodo.

Page 41: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

41Consap Magazine 2010

Vendita alcolici: sospensione dellalicenza in caso di recidiva nel biennio

Interventi in materia di somministrazione e vendita dialcolici. Significative modifiche sono state apportateanche in materia di vendita o di somministrazione dialcool.Con una modifica dell’art. 6 del decreto legge 3.8.2007n. 117, convertito in legge 2.10.2007 n. 160 si è previ-sto che tutti i locali che effettuano attività vendita e som-ministrazione di alcolici o superalcolici e che devonoessere muniti della licenza prevista dall’art. 86 del TestoUnico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:• devono cessare la somministrazione o la vendita dopole 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto nonvale nella notte di Capodanno e per quella di Ferragosto.• se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizio-ne degli avventori un apparecchio di rilevamento deltasso alcolemico per verificare volontariamente il propriostato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometroomologato, ma basta un precursore chimico, anchemonouso.Resta fermo l’obbligo di esporre una tabella che riprodu-ce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli diconcentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcoolche determinano il superamento del tasso alcolemico.Per i locali in cui la somministrazione non è associata adattività. Spettacolo o altre forme di intrattenimento, le pre-visioni relative all’obbligo di dotarsi di strumenti di misu-ra nonchè a quello di esporre la tabella di cui sopraentrano in vigore dopo tre mesi dall’entrata in vigoredella L. 120/2010 e cioé dal 13 novembre 2010.Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i tra-sgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensionedella licenza o dell’autorizzazione a svolgere l’attività incaso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è

disposta dal Prefetto. Per la procedura di applicazionedelle sanzioni di cui sopra valgono le disposizioni della L.689/81.Si è inoltre prevista una rimodulazione del divieto di ven-dita o di somministrazione di alcolici e superalcolici inautostrada. Si è previsto che:- nelle aree di servizio delle autostrade è sempre vietatala somministrazione di superalcolici, mentre la sommini-strazione delle bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alleore 6;- nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la venditaper asporto dei superalcolici dalle ore 22 alle 6.La violazione dei divieti di somministrazione o vendita inautostrada comporta pesanti sanzioni per i trasgressoricon l’obbligo del pagamento di una somma da euro2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto e da euro3.500 a euro 10.500 nell’ipotesi di somministrazione. E’inoltre prevista la sospensione della licenza da parte delPrefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in que-stione in un biennio. Per la procedura di applicazione diqueste sanzioni valgono le disposizioni della L. 689/81.

Page 42: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della
Page 43: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

43Consap Magazine 2010

Bilancio positivo nei due mesi di esodoestivo per la sicurezza sulle strade

La stagione estiva rappresenta dasempre un banco di prova per latenuta del nostro sistema di sicurezzastradale. Quest’anno poi il test diefficienza è stato doppio visto che ametà della stagione sono state intro-dotte modifiche al Codice della Stra-da, volte a sanzionare nuove fatti-specie di reati oltre che a rendere piùefficaci le norme già vigenti.E’ stato anche il banco di prova delrinnovato servizio di informazionistradali improntato ad una semprepiù sinergica collaborazione fraministeri, dipartimenti di stato, forze

dell’ordine e mass media, che dopocinque anni di successi crescenti si èfatto un restyling assumendo lanuova denominazione di ViabilitàItalia. I risultati di un così ingenteimpegno sono stati a più ripreseattraverso dichiarazioni a radio,giornali e siti internet, commentatidal Direttore del Servizio PoliziaStradale dottor Roberto Sgalla unconvinto fautore delle politiche diprevenzione e dell’informazione aiviaggiatori: “Proprio una nuovacoscienza dei vacanzieri - ha sottoli-neato il direttore della Polizia Strada-

le - ha consentito che anche neicosiddetti giorni da bollino nero lecose siano andate abbastanza bene.La Polizia Stradale ha saputo fartesoro delle esperienze degli annipassati e forte anche della collabora-zione della Società Autostrade edegli enti gestori delle arterie dimaggior traffico, ha potenziato l’a-zione laddove occorreva maggior-mente. Un esempio: quest’anno ilpassante di Mestre non è stato inve-stito dal congestionamento delloscorso anno è questo grazie ad unaserie di interventi preventivi che difatto ci hanno consentito di contene-re il disagio. Anche nelle autostradepiù a rischio la A14 Bologna Bari ela A3 Salerno- Reggio Calabria, purregistrando alcuni intasamenti si èsempre stati in grado di gestire lecode che di volta in volta si venivanoa formare”. Il nostro paese è attraversato positi-vamente da una nuova presa dicoscienza circa l’inaccettabile tributodi vite umane perse sulla strada,campagne di sensibilizzazione rivol-te soprattutto ai ragazzi sembranodare i loro frutti, la conferma arrivasempre dal Direttore del ServizioIl direttore del Servizio Polizia Stradale interviene in un convegno della Consap

Page 44: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

44 Consap Magazine 2010

Polizia Stradale in occasione dellapresentazione della campagnaGuido con prudenza alla qualehanno partecipato anche il segreta-rio generale dell’Ania Umberto Gui-doni, e il presidente della Silb-Fipe,Renato Giacchetto. I dati raccoltidalla Polizia Stradale e dai Carabi-nieri, nel corso dell’anno 2008-2009, testimoniano questa tendenzapositiva: le persone decedute nei sini-stri sono passati da 2981 a 2539,con un decremento del 14,8% cheSgalla ha commentato come “Unariduzione importante frutto del lavorodi tanti e delle operazioni di sensibi-lizzazione e non solo di repressioneche sono state fatte in questi anni”.Il trend positivo con grande soddisfa-zione degli addetti ai lavori è statoreplicato anche nei mesi di luglio edagosto di quest’anno. Si è registratauna flessione degli incidenti stradalicome comunicato dal Centro Viabili-tà Italia l’organismo interforze e mul-timedia che presiede a tutte le inizia-tive in ambito di sicurezza stradale.Secondo questi dati in questo perio-do abbiamo avuti meno morti 72 inmeno, con diminuzione degli inci-denti del 12,2 complessivo e di quasiil 4% solo sulle rete autostradale, checome noto è quella messa più a duraprova nella stagione dei grandi spo-stamenti. Il commento a questo trendancora positivi arriva sempre dalDirettore del Servizio Polizia Strada-le: “I risultati positivi che stiamo rac-cogliendo - è il commento del dottorRoberto Sgalla - sono il frutto di tantecose, dal clima di attenzione che c’èintorno alla sicurezza stradale, algioco di squadra degli operatori edalla aumentata prudenza degli utentidella strada. C’è da sottolineare -conclude- che il traffico è aumentatoe gli incidenti sono diminuiti”.

Energica è stata anche l’azione dicontrasto di Polizia e Carabinierinegli incidenti stradali che nei mesi diLuglio ed Agosto hanno effettuato316842 controlli con etilometri e pre-cursori, registrando 7.971 violazioniper guida in stato di ebbrezza alco-lica e 687 per guida sotto l’influenza

di sostanze stupefacenti o psicotrope;si è proceduto al ritiro di 15795patenti di guida, 18290 carte di cir-colazione e sottratti ben 725445punti-patente; sono stati inoltre confi-scati 800 veicoli per reati di guida instato di ebbrezza alcolica o uso disostanze stupefacenti o psicotrope.

Le attività di controllo da Gennaio a Giugno di quest'anno

Fonte: Dipartimento della PS - Servizio Polizia Stradale

Page 45: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

45Consap Magazine 2010

Proposta shock dal Regno Unito,alberi ai bordi delle strade

Da sempre gli alberi ed i pali a ridosso delle carreggiatesono stati indicati come un insidia mortale, per motocicli-sti ed automobilisti, ma ora un esperimento sembrerebbesmentire questa pericolosità.L’esperimento effettuato Oltremanica è durato cinquemesi ed ha interessato quattro località della contea diNorfolk. Nelle strade di accesso ai centri Martham, Hor-stead, Mundesley e Overstrand si è proceduto ad infittirei filari di alberi ai bordi delle strade, ravvicinandoli manmano che si raggiungeva la cittadina, ottenendo risultatiche fra pro e contro rischiano di sovvertire una delle basidella sicurezza stradale. Nelle oltre 20 settimane di espe-rimento, gli esperti hanno notato in questi tratti di stradala velocità media dei veicoli si riduceva di circa 5 chilo-

metri orari e che gli incidenti diminuivano del 20%.Lo studio è stato sottoposto all’attenzione del governo gui-dato da David Cameron, proponendo l’estensione di que-sta metodica a tutto il paese anglosassone. Le ragioni diquesti sorprendenti risultati, spiegano gli esperti inglesi,sono riconducibili al fatto che il posizionamento deglialberi a ridosso delle strade crea un illusione ottica adeffetto stroboscopio, ossia il rapido sfrecciare degli albe-ri visti dal finestrino darebbe la sensazione di procederead un andatura più elevata con il risultato di una tenden-za al rallentamento, altra illusione ottica si ottiene poi col-locando le piante sempre più vicino alla sede stradaledando così la sensazione che la corsia si restringa, unasorta di effetto imbuto, che induce il guidatore a rallenta-re e alzare la soglia dell’attenzione.Senz’altro una soluzione di questo genere potrebbe rap-presentare un inversione di tendenza anche in termini divivibilità, una strada alberata e senz’altro più gradevolealla vista ed all’animo rispetto ad un serie interminabiledi jersey in cemento.Non trascurabili neppure i vantaggi in termini economici.Gli alberi oltre a rendere più ameno il paesaggio costa-no meno degli autovelox. Fino a qui i pro, ma i contro cisono e sono molto concreti, come ad esempio l’allarme chelancia dalle pagine del Corriere della Sera il dottor Clau-dio Costa il doctor del motomondiale che dice “Ho lottatotutta la vita per far rimuovere gli ostacoli fissi a bordo pista,urtarli per un centauro, anche a bassa velocità, provocalesioni gravissime”. La discussione è aperta.

Terenzio D’Alena

Page 46: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

46 Consap Magazine 2010

Sorpassometro, deterrente principecontro la guida pericolosa

Vigilano ormai sugli automobilisti di tutta Italia gli occhiattenti dei "sorpassometri". Sedici nuovi apparecchi elettro-nici sono stati installati sulle strade statali della nostra peni-sola - e si aggiungono ai 13 già in funzione da luglio 2004- per indurre i guidatori a essere prudenti al volante.Le nuove telecamere, che consentono di rilevare automa-ticamente i sorpassi vietati e la circolazione sulle corsied'emergenza, sono state posizionate, come le preceden-ti, in punti strategici per la viabilità nazionale. L'obiettivoè di ridurre quella che risulta essere una delle principalicause di incidenti stradali: la guida pericolosa.La prima telecamera sperimentale era stata installata sullavia Salaria, in provincia di Rieti, ad una sessantina di chi-lometri da Roma e oggi gli occhi elettronici sono 29, tuttisu strade statali. L'intento della Polizia è quello di preve-nire la guida azzardata tanto che le apparecchiature,anche se la loro collocazione potrà cambiare, sarannoindicate con segnali a messaggio variabile o informazio-ni sulla stampa proprio per sollecitare i conducenti a gui-dare in modo più prudente.Le telecamere, in grado di rilevare automaticamentediverse infrazioni, saranno utilizzate giorno e notte con-tro i sorpassi vietati. Le sanzioni previste per un sorpassoazzardato prevedono per gli automobilisti sanzioni pecu-niarie di 74 euro, nelle ipotesi più lievi e di 150 euro, cuisi aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi ela decurtazione di 10 punti, nei casi più gravi (es. sorpas-so nelle intersezioni, di veicoli fermi ai semafori, in curva,su dosso, quando la visibilità è scarsa). Nel caso di mezzi

pesanti (superiori a 3,5 tonnellate a pieno carico) la san-zione è ancora più dura: 295 euro di multa, sospensionedella patente da 2 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti(salvo modifiche recente L. 120/10).Per decenni la via del Mare è stata una delle strade piùpericolose d’Italia. Una lunga scia di sangue durata sinoalla fine degli anni Novanta quando la Prefettura diRoma e le amministrazioni locali decisero interventi radi-cali di messa in sicurezza. La posa di un sorpassometro aVitinia, di un portale autovelox nei pressi di Centro Gianoe di altri strumenti di repressione e prevenzione dell’altavelocità hanno dato risposte significative su quei 27,100km di tracciato, con un drastico abbattimento degli inci-denti mortali. I dati Aci-Istat documentano che dai 125sinistri con sei morti e 195 feriti del 2004, si è passati adue decessi e 70 lesionati su 44 sinistri del 2008. Gliinterventi di prevenzione e repressione della velocità sonostati sempre accompagnati dall’impegno degli ammini-stratori locali per un intervento più importante: quellodella unificazione della via del Mare con l’Ostiense. Coni due sensi di marcia distinti, sarebbe stato eliminato ilrischio di scontri frontali, causa di tanti lutti. A frebbraiodi due anni fa la Provincia e il Comune di Roma hannofirmato un accordo che licenziava il progetto preliminaree consentiva di passare alla fase successiva, quella deisaggi archeologici precedenti all’indizione della garad’appalto: prima dotazione economica: 32 milioni dieuro dei 230 considerati necessari per l’esecuzione del-l’opera. (poliziadistato.it)

Page 47: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

47Consap Magazine 2010

• S.R. 23 "Del Colle del Sestriere" alla progressiva chilo-metrica 25+200 in località Airasca (TO) - divieto disorpasso;

• S.S. "Del Sempione" tra il Km 61+500 e Km 57+000in località Dormelletto (NO) e Castelletto Ticino (NO) -divieto di sorpasso;

• S.S. 34 "Del Lago Maggiore" al Km 23+900 in locali-tà Oggebbio (VB) - Divieto di sorpasso;

• S.S. 36 Milano - Lecco al Km 15+900 dir. Sud in loca-lità Lissone (MI) - divieto di sorpasso;

• Ex S.S. 35 "Dei Giovi" al Km 98+100 in località Certo-sa di Pavia (PV) - divieto di sorpasso;

• Ex S.S. 415 "Paullese" al Km 4+600 in località Peschie-ra Borromeo (MI) - divieto di sorpasso;

• S.S. 1 Aurelia incrocio S.P. 128 nel Comune di Ortobel-lo (GR) - divieto di sorpasso;

• Variante S.S. 1 Aurelia interno galleria Montenero nelComune di Livorno - divieto di sorpasso;

• Raccordo Perugia A/1 al Km 57+000 dir. Ovest -divieto di sorpasso;

• S.G.C. E/45 al Km 73+000 dir. Nord in località Colle-strada - divieto di sorpasso;

• Tronchetto di P.U. A/24 al Km 3+100 dir. L’Aquila nelComune di Roma - circolazione sulla corsia di emer-genza;

• Tronchetto di P.U. A/24 al Km 1+500 dir. TangenzialeEst - circolazione sulla corsia di emergenza;

• Ex S.S. 148 "Pontina" al Km 71+300 dir. Nord - divie-to di sorpasso;

• S.S. 4 "Salaria" al Km 62 località Ornaro (RI) - divietodi sorpasso.

...e quelli da attivare:VVeenneettoo• S.S. 309 "Romea" km 101+400 dir. sud Codevigo (PD) • S.S. 309 "Romea" km 99+950 dir. nord Codevigo fraz.

Fogolana (PD) EEmmiilliiaa RRoommaaggnnaa • S.S. 16 "Adriatica" km 194+300 dir Pesaro loc. Torre

Pedrera (RN)• S.S. 309 "Romea" km 42+500 dir. Ravenna loc. Codi-

goro (FE) MMaarrcchhee• S.S. 16 "Adriatica" km 354+500 Fermo (AP) • S.S. 16 "Adriatica" km 334+900 Porto Potenza Picena (MC)AAbbrruuzzzzoo ee MMoolliissee• S.S. 16 "Adriatica" km 453+400 sud variante Pescara.

Pescara (PE) • S.S. 80 "Gran Sasso" km 2+200 Teramo (TE)BBaassiilliiccaattaa• S.S. 658 "Melfi-Potenza" km 0+800 dir Melfi (PZ)• S.S. 658 "Melfi-Potenza" km 43+500 (PZ)CCaallaabbrriiaa• S.S. 106 "Ionica" km 169+100 dir Soverato (CZ)SSiicciilliiaa• S.S. 189 "Valle dei Platani" km 17+600 dir Pa-Ag loc

Castronuovo di Sicilia (PA)• S.S. 640 "Porto Empedocle" da km 23+500 a 25+200

dir Cl-Ag Racalmuto (AG)• S.S. 640 "Porto Empedocle" da km 52 a 56 contrada

Favarella (CL)SSaarrddeeggnnaa• S.S. 131 "Carlo Felice" km 214+900 Li Punti (SS)• S.S. 195 "Sulcitana" km 9 (CA)

Sorpassometri attivi sulla rete viaria nazionale

Page 48: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

48 Consap Magazine 2010

Prima si poi no il Tar boccia gliaumenti dei pedaggi autostradali

CODACONS:rimborsare chi ha pagatoMOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO:non si pensiad altri furbi escamotage

Eravamo stati profetici quando nel numero scorso met-temmo in dubbio la legittimità dell’aumento dei pedaggiautostradali che come dimostravamo raggiungevanoquasi il 20% dei rincari. Più concretamente si sono mossele associazioni dei consumatori, alcune province e variegiunte comunali. I ricorsi presentati al Consiglio di Statocontro gli aumenti decisi con l’approvazione della Legge

Page 49: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

49Consap Magazine 2010

Finanziaria è scattati il primo luglio scorso sono statiaccolti dai giudici che il 29 luglio dichiaravano illegitti-mità dei rincari, di contro con la bocciatura del ricorsocontro la sospensiva presentata dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri e dall’ente che gestisce la maggio-ranza delle arterie autostradali l’Anas, ha di fatto resiinapplicabili gli aumenti gia dal 4 agosto scorso. Confer-mato quindi il blocco degli aumenti dei pedaggi su auto-strade e raccordi autostradali in gestione Anas decisicon la manovra economica, che erano scattati dal primoluglio scorso ma erano stati bloccati dal Tar del Lazio il29 luglio successivo.Una vicenda che in piena estate quando la gente per lopiù era in vacanza, ha dominato la scena politica esociale del Paese. Reazioni contrastanti che hanno vistoi ricorrenti vincitori sostenere con forza le loro ragioni,ed alcuni pezzi del Governo che hanno difeso la legitti-mità degli aumenti. ll prossimo atto sarà la sentenza definitiva che trasformila sospensiva in cancellazione. In questo senso si stannomuovendo alcuni comuni che stanno predisponendo unricorso non territoriale, come è stato fino ad ora, maesteso a tutto il territorio nazionale, insieme ai comuni inquesto senso si è mosso anche il movimento di Difesa delCittadino. Ricorso che in questi giorni è stato accolto dalConsiglio di Stato, mentre l’Anas ha detto di voler aspet-tare le motivazioni della sentenza per decidere il da farsi“intanto - ricorda - abbiamo già sospeso gli aumenti dal4 agosto scorso”. In base a questa sentenza, al momen-to di andare in stampa il blocco degli aumenti è esteso atutto il territorio nazionale.Anche il Consiglio di Stato conferma che le nostre argo-mentazioni erano giuste e sacrosante. Con la nostraforza e tenacia abbiamo vinto e dato un contributodeterminante per seppellire questo odioso balzello. Loaffermava il presidente della Provincia di Roma, NicolaZingaretti. Più incisivo l’affondo dell’avvocato CarloRienzi, presidente del Codacons, che pone l’attenzionesul periodo 1 luglio/29 luglio in cui gli utenti autostrada-li hanno pagato il pedaggio rincarato chiedendo l’inetr-vento del Governo allo scopo di elaborare un meccani-smo per il rimborso per chi ha pagato una tariffa illegit-tima.“Se ciò non avverrà, siamo pronti ad intentare una classaction in favore degli automobilisti - ha dichiarato alquotidiano Il Messaggero di Roma il presidente Rienzi.

Una vicenda come questa non poteva non prestarsi aduna forte strumentalizzazione politica fra maggioranzaed opposizione, in questo contesto si è innescata la pole-mica a distanza fra il Presidente della Provincia di RomaNicola Zingaretti e il Sindaco di Roma Gianni Alemannoda una parte ed il Vice Ministro delle Infrastrutture e Tra-sporti Roberto Castelli.Toni durissimi dall’esponente del Governo che ha detto:“Prendiamo atto che Tar e Consiglio di Stato si mettonoa legiferare. Organismi del Paese che dovrebbero sem-plicemente verificare l'osservanza delle leggi si permet-tono di stravolgere impunemente gli atti del governo.A questo punto è evidente che occorre intervenire conuna norma di legge. In Italia non si fa altro che parlaree soprattutto straparlare di project financing, partenaria-to pubblico-privato, attrazione di capitali stranieri nelnostro Paese. Mi chiedo, ma soprattutto chiedo a tutticoloro i quali oggi intonano peana, come possa un inve-stitore straniero dotato di un minimo di buonsenso inve-stire in un Paese in cui non si sa mai chi detta le regolee chi decide.La risposta è ovvia: basta leggere i dati. Siamo il fanali-no di coda di tutta Europa. Quelli che oggi cantano vit-toria dovrebbero rendersi conto che questo è l'ennesimocaso in cui la nostra credibilità è stata venduta per unpiatto di lenticchie”.

Elisabetta Ricchio

Page 50: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

50 Consap Magazine 2010

Trasporto in Europa, prosegueinesorabile la cura del ferro

Nei numeri scorsi abbiamo parlato di rete transnazionaleeuropea, quale obiettivo per migliorare i trasporti di perso-ne e cose nel continente. Un progetto che il Ministero delleInfrastrutture e Trasporti ha delineato nelle sue linee gene-rali. Come evidente cresce l’attenzione per il trasporto suferro, che garantisce uno serie di risultati fra i quali ildecongestionamento delle arterie stradali ed una maggioresostenibilità dal punto di vista ambientale. Questo secondoaspetto ci riporta ai tanti scontri con turni di ordine pubbli-co lunghissimi che le Forze di Polizia hanno dovuto soste-nere contro pseudo-ambientalisti che con una logica che sirinnega nei fatti hanno osteggiato i lavori per l’Alta Veloci-

tà, segnatamente la realizzazione del cosiddetto corridoio5 nella Valle di Susa, che garantirebbe una direttrice ovest– est Europea. La rinascita del sistema ferroviario persegue l'obiettivo dimigliorare la competitività dell'intero sistema e puntandoalla libera concorrenza tra imprese ferroviarie. Tuttavia non si può prescindere, nella realizzazione digrandi opere, da concetti quali quelli relativi alla Sicurez-za. Le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), tese a crea-re una omogeneizzazione e standardizzazione dei requi-siti tecnici minimi in tutta Europa, svolgono anche una fun-

Page 51: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

51Consap Magazine 2010

zione importantissima di regolazione della sicurezza fer-roviaria, coinvolgendo non soltanto la materia specificama trasversalmente tutti i sottosistemi ferroviari. In partico-lare, pur nel rispetto della normativa nazionale (che in Ita-lia è in generale più rigorosa e restrittiva di quella euro-pea in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari), le STIsanciscono il principio secondo il quale l'evoluzione nor-mativa non può abbassare i livelli di sicurezza raggiunti eche gli stessi debbano essere realizzati tenendo contodella competitività della modalità ferroviaria, dell'obiettivoprioritario di sviluppare l'interoperabilità stessa e del pro-gresso tecnico e scientifico. Inoltre le STI, si applicano siaai progetti di nuovi collegamenti ferroviari appartenenti,alla rete nazionale principale (ovvero rientrante nelle c.d.Trans European Network - Transport), che durante inter-venti di adeguamento sostanziale delle linee esistenti,salvo casi di possibile deroga. Pertanto tutti i nuovi grandi Progetti ferroviari dovrannotenere in considerazione questi aspetti tecnici. In questasezione, si è pensato di porre in evidenza, in particolare lalinea ferroviaria internazionale più antica dello Stato italia-no, che è anche tra le più antiche del mondo, ovvero lalinea Torino-Lione del Traforo del Frejus. La linea storica,attivata nel 1871, collega Italia e Francia da oltre un seco-lo. Tale traforo costituisce una delle più grandi opere diingegneria dell'ottocento. In questo modo si è pensato direndere lustro agli ingegnosi progettisti (Sommeiller, Grat-toni, Grandis) ed agli autorevoli sostenitori (Cavour ePaleocapa). Naturalmente, scegliendo come progetto dellasezione adeguamento quello relativo all'ammodernamentodella sagoma del Traforo storico, non poteva mancare ilriferimento per la linea Torino-Lione della galleria di baseprevista nel nuovo collegamento ad alta velocità ed altacapacità (AV/AC). Tali progetti, infatti, pur nella loro diver-

sità e analoga complessità, costituiscono oggi le due appli-cazioni più significative delle STI rispettivamente per laristrutturazione delle linee esistenti e per la costruzione dinuove linee. Dopo la prima fase storica dell'attraversamento delle Alpicon gallerie ferroviarie "in quota", cioè collocate a note-vole altitudine (oltre 1000 m s.l.m.) e da raggiungereattraverso linee ferroviarie di montagna con notevole pen-denza, si è ormai sulla strada inversa di progettare tunnel"di base" alpini, posti a quote più basse (circa 500 ms.l.m.). Esempi sono appunto la Torino-Lione, ma anche esoprattutto la galleria di base del Brennero, nonché, subi-to fuori dei confini nazionali quella del Gottardo e delLötschberg, già attiva dal 2007. Tali gallerie alpine, conlunghezze che superano i 50 chilometri, permettono ilpassaggio di treni, sia passeggeri che merci, più veloci,più pesanti e più lunghi. Alcuni grandi tunnel ferroviari già in esercizio, come il tun-nel sotto la Manica a partire dal 1992, costituiscono espe-rienze concrete e casistiche incidentali che costituiscono unpatrimonio prezioso di analisi ed approfondimenti. La complessa tematica mette in gioco molteplici aspettiinfrastrutturali, tecnologici, gestionali e organizzativi. Permotivi di sicurezza tutti i nuovi tunnel sono previsti con duecanne separate e sono dotati di una serie di misure infra-strutturali (galleria di servizio/soccorso longitudinale,discenderie, cunicoli di collegamento trasversali, stazioni disoccorso, pozzi di ventilazione, ecc.), impiantistiche (venti-lazione, estrazione dei fumi, sistemi antincendio, ecc.), dicontrollo (ERTMS) e di pronto intervento (treni soccorso e dievacuazione, mezzi speciali, postazioni per VV.FF. ecc.)finalizzate a garantire la salvezza dei passeggeri di untreno e del personale viaggiante in caso d'incidente.

Terenzio D’Alena

PPAALLEERRMMOO :: TTRRAAGGIICCAA SSCCOOMMPPAARRSSAA DDEELL CCOOLLLLEEGGAA GGIIUUSSEEPPPPEE CCRRIISSPPIINNOO

La Segreteria Nazionale esprime i più sentiti sentimenti di cor-doglio per il prematuro decesso dell'amico e collega GiuseppeCrispino, drammaticamente scomparso a Palermo a soli 36anni. Giuseppe Crispino, assistente capo della Polizia di Stato,era un nostro leale e apprezzato dirigente sindacale al RepartoVolo di Palermo e la sua scomparsa, oltre ad addolorarci profon-damente, ci priva di un amico e di un prezioso collaboratore.

Page 52: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

52 Consap Magazine 2010

Nota informativa fonte Ministero Interno e Servizio Polizia Stradale

Page 53: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

53Consap Magazine 2010

Page 54: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

54 Consap Magazine 2010

Page 55: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

55Consap Magazine 2010

Page 56: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

56 Consap Magazine 2010

Page 57: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

57Consap Magazine 2010

Page 58: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

58 Consap Magazine 2010

Page 59: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

59Consap Magazine 2010

Page 60: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

60 Consap Magazine 2010

Page 61: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

61Consap Magazine 2010

Page 62: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della
Page 63: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

63Consap Magazine 2010

La consulta sommozzatori sbarcain Sardegna. L’incontro di Olbia

La Consulta Nazionale dei Sommozzatori della Poliziadi Stato Consap sbarca in Sardegna ed è un nuovo suc-cesso! Nei giorni 3 e 4 agosto si è svolto in Sardegnal’incontro con il personale della Sezione Sommozzatoridi Olbia. All’incontro hanno preso parte il Coordinato-re ed il Vice Coordinatore Nazionale della ConsultaSommozzatori, Giuseppe Carriera e Fulvio Casciaro, ilSegretario Provinciale Consap di Olbia, MassimilianoPala, Il Responsabile della locale Sezione, Isp. CapoGeri De Palma e tutto il Team Sommozzatori in forza adOlbia. Al termine dell’incontro anche in questa occasio-ne le adesioni al documento programmatico presentatodal Coordinatore Nazionale hanno superato le aspetta-tive. Numerosi gli argomenti trattati e da approfondireulteriormente come ad esempio la necessità di unifor-mare a livello nazionale le competenze e l’attività adde-strativa in materia di elisoccorso. Con particolare enfa-si è stata avanzata la richiesta alla Consap di interveni-re presso le strutture competenti per un chiarimento rela-tivo alle difficoltà incontrate dal personale nello svolgi-mento dell’addestramento al tiro, proprio in virtù dellespeciali dotazioni di Reparto assegnate ai Sommozza-tori della Polizia di Stato.Data la particolarità rappresentata dalla continuità ter-ritoriale con il continente il personale in forza allaSezione di Olbia auspica inoltre che si possa valutarel’opportunità di effettuare le necessarie visite medicheper il mantenimento del brevetto militare da sommozza-tore presso il Centro Medico della Marina Militare dellaMaddalena in modo da evitare lunghissime e costose,permanenze del personale Sommozzatori al C.N.eS. di

La Spezia. Grazie all’intervento del Segretario Genera-le Provinciale Consap Massimiliano Pala sarà inoltre,rappresentata al Signor Questore la necessità di asse-gnare al personale Sommozzatore che ne ha fattorichiesta un alloggio di servizio nel caso del protrarsidei servizi nelle ore serali e a seguito delle necessitàoperative derivanti dai turni di reperibilità.Inoltre, gli stessi colleghi, per il mantenimento della pro-fessionalità del reparto subacqueo, richiedono la possi-bilità di poter effettuare corsi specifici per fotografo sub-acqueo, corsi di manutenzione e revisione erogatoripresso le maggiori case produttrici e corsi per qualificadi operatore tecnico iperbarico e, per chi già in posses-so, stage di mantenimento.Altra problematica a carattere prettamente localeespressa dai colleghi è la mancanza in Sardegna del-l’assistenza post vendita del compressore Nardi dato in

Page 64: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

Perplessità sulla tessera del tifoso,la novità del campionato 2010-2011

Ha avuto inizio la nuova stagione del campionato di cal-cio e per la prima volta per entrare negli stadi e fare l’ab-bonamento non basterà mostrare carta d’identità e codi-ce fiscale al botteghino ma avere la tessera del tifoso.Un documento che le frange ultras hanno contestato conforza, sfogando come di consueto la loro rabbia verso leForze dell’Ordine, i primi incidenti si sono già verificaticon le gare di agosto. Come poliziotti non entriamo nelmerito di un provvedimento che tanto soddisfa il Ministrodell’Interno ma che poco o nulla può produrre in tema discontri ove si tenga che nell’ultimo decennio i pochi mortied i tanti feriti si sono verificati fuori dallo stadio, edanche il nostro mai dimenticato collega e dirigente sinda-cale Filippo Raciti perse la vita non all’interno dello sta-dio ma fuori, anzi l’uunico risultato registrato fino adoggi è quello di aver avuto coalizzato le componenti

ultras delle varie squadre verso un nemico le Forze diPolizia al grido degli acronimi ormai ben ACAP (AreCops Are Bastard) e BISL (Basta Infami Solo Lame).L’unica cosa certa è che il teatro del controllo dell’OrdinePubblico si sposterà dall’interno degli impianti, dovefinalmente dovrebbe vedere la luce una nuova disciplinaoperativa anche per gli stewards, per scaricarsi nellezone circostanti e trasformarsi in un tiro al bersaglio con-tro le divise.Detto che a noi piacciono solo quei provvedimenti chegarantiscono risultati, ci riserviamo di valutare la tesseradel tifoso a fine stagione, ma intanto il dibattito monta intutte le sedi qui pubblichiamo un intervista rilasciata dal-l’Onorevole Michele Baldi leader del Movimento perRoma e consigliere dell’A.S. Roma calcio, che sollevaforti critiche al provvedimento.

64 Consap Magazine 2010

dotazione alla Squadra, evidenziando inoltre i conse-quenziali disagi avuti dalle svariate avarie.In ultimo si è discusso della problematica OSSALC/OSSNper la quale sono emerse da parte del personale dellaSezione Sommozzatori di Olbia numerose perplessitàcirca la particolare condizione in cui si trova il Responsa-bile della Sezione in possesso di brevetto OSSALC/OSSNe non OSSP. Nel merito, già da tempo la Consap chiedea gran voce, senza ottenerli, dei chiarimenti. In particola-re oltre ad aver sollecitato il T.E.P., più volte, affinché sidecida ad onorare il pagamento della indennità “Brevet-to Sommozzatore” all’Isp. Capo Geri De Palma, al pari di

altro personale in possesso della medesima qualifica, cosìcome previsto dalla vigente normativa e così come indi-cato con nota N.300/C3/7.13.1/7963 dallo stesso Ser-vizio Reparti Speciali si chiede a questo ultimo di pronun-ciarsi circa le mansioni e le capacità operative assegnateo da assegnare alla figura professionale OSSALC/OSSNe alla opportunità per detta figura professionale di assu-mere responsabilità di carattere funzionale ed operativoper attività di immersione che non sempre sono confacen-ti col suo iter formativo oltre ad essere il brevettoOSSALC/OSSN limitato a profondità d’immersione nonsuperiori ai -15/20 mt.

Page 65: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

65Consap Magazine 2010

Page 66: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

66 Consap Magazine 2010

Legge Finanziaria:le colpe dei sindacalisti parrucconi

Ora che la manovra finanziaria 2010 è stata definitiva-mente approvata anche dalla Camera dei Deputati è pos-sibile fare alcune precise considerazioni. La manovra èpesantissima per tutto il comparto sicurezza e difesa masoprattutto mette le mani nelle tasche dei poliziotti. Preve-de il congelamento dei rinnovi contrattuali nel triennio2011-2013, lo scippo delle risorse stanziate per il riordi-no delle carriere, il prolungamento del blocco del turnover, l’introduzione di misure penalizzanti in materia pen-sionistica ed il blocco forzoso sul trattamento economicoderivante dalle competenze accessorie. Per la prima voltanella storia della Repubblica un governo “c.d. amico”introduce misure gravemente discriminatorie ma soprat-tutto “punitive” per tutti i poliziotti colpendo senza pietà legià misere retribuzioni. Di fronte a questa difficilissimasituazione, con un governo e una maggioranza obiettiva-mente prevenute nei confronti delle categorie prepostealla difesa della legalità (forze di polizia e magistratura)sarebbe stato auspicabile una forte azione rivendicativadi tutte le forze sindacali e delle rappresentanze, special-mente di quelle che hanno maggiore consistenza associa-tiva e quindi maggiore disponibilità di risorse economi-che. Purtroppo non è stato così ed oggi dobbiamo leccar-ci le ferite. Noi della Consap abbiamo fatto tutto ciò cheera nelle nostre possibilità: abbiamo denunciato per primied inascoltati la pesantezza della manovra all’uscita daPalazzo Chigi il 25 maggio 2010 rivendicando il diritto disciopero, abbiamo manifestato davanti Palazzo Vidoniper chiedere la firma del contratto 2008-2009, abbiamomanifestato a Varese, a casa del ministro Maroni perchiedere sostegno e tutela a chi rappresenta la nostra isti-tuzione. Rispetto a ciò era logico aspettarsi molto di piùdalle restanti organizzazioni raccolte nel cartello(siulp,sap, siap-anfp,silp cgil.ugl e coisp) che invece sisono limitate ad un volantinaggio in tutta Italia, ad un pre-sidio fuori al Parlamento e alla deambulazione di decine

di sagome di poliziotti pugnalati anziché di veri poliziottiincazzati. Poca roba. La manifestazione nazionale unita-ria a Roma, sotto i palazzi del potere, andava fatta subi-to. Una volta approvata la manovra la rituale passeggia-ta di settembre/ottobre servirà solo a drenare le disdettesindacali di qualche povero collega. L’approvazione degliordini del giorno, tanto strombazzati da qualche sindaca-lista parruccone, speriamo che serva a mitigare gli effettidella manovra a partire dal 2011, soprattutto in materiadi incrementi stipendiali legati agli avanzamenti di carrie-ra e agli assegni funzionali. Sempre che questo governoe la strampalata maggioranza che lo sostiene vorrannotenere fede agli impegni assunti (quelli elettorali sono staitutti puntualmente disattesi). Questa è la situazione realee la Consap non intende assolutamente fare disfattismo.Per questi motivi riteniamo che quei “simpatici pensionatiche stanno tutto il giorno al bar a criticare” possano esse-re individuati in quei sindacalisti parrucconi, prossimi allasoglia dell’età pensionabile, che prima hanno rifiutato difirmare il contratto 2008-2009 perché troppo misero edora, preso atto del fallimento delle loro strategie sindaca-li, spacciano l’apertura delle trattative contrattuali comeuna grande conquista.

Page 67: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della
Page 68: SICUREZZA STRADALE, PROSSIMO CONVEGNO A MILANO - … · Segnali stradali temporanei anche per le sole attività ispettive 19 Sospensione del libretto fino ad esito positivo della

BY EUROCQS SPA

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via Antonio Pacinotti, 73/81 00146 - Roma - Tel. 06 55381111

www.cessioniquintostipendio.it

• C E S S I O N E D E L QU I N TO • P R E ST I TO C O N D E L E GA • P R E ST I T I P E RS O N A L I

Consulenza telefonica gratuita dallunedì al venerdì ore 9.00/18.00

I NOSTRI AGENTI SUL TERRITORIO:Roma, Milano, Treviso, Trieste, Verona, Pordenone, Belluno, Firenze, Pomezia, Chieti, Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Catanzaro, Sassari, Cagliari, Palermo, Marsala, Messina.

Eurocqs S.p.A. iscritto all’Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall’articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA o sul sito internet www.eurocqs.it. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Ktesios SpA, Ibl Banca SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

L’UNICA IN CONVENZIONE CON IL CONSAPEurocqs SpA, Società specializzata nei finanziamenti ai dipendenti del “Comparto Sicurezza”, ha stipulato con il CONSAP Confederazi-one Sindacale Autonome Polizia una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competi-tive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

IN CONVENZIONE CON