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Sistema legisla+vo in materia di sicurezza Sogge4 del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compi+, obblighi, responsabilità
SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI
-‐ Modulo 1 -‐
NORMATIVA PREVIGENTE IL «TESTO UNICO»
Cos%tuzione (ar/. 32-‐38-‐41)
Art. 2087 C.C.
D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56
D.P.R. 164/56 D. LGS. 277/91
D. LGS. 626/94 D. LGS. 277/91
D. LGS. 493/96 D. LGS. 494/96
D. M. 10/3/98 D. M. 388/03
D. LGS. 187/05
NORMATIVA PREVIGENTE IL “TESTO UNICO”
§ D.P.R. 547/55 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
§ D.P.R. 303/56 – Norme generali per l’igiene del lavoro § D.P.R. 164/56 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni § D.LGS. 277/91 – A/uazione delle direQve in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivan% da esposizioni ad agen% chimici, fisici e biologici durante il lavoro
§ D.LGS. 626/94 – A/uazione delle direQve riguardan% il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
§ D.LGS. 493/96 – A/uazione della direQva concernente le prescrizioni minime per la segnale%ca di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
§ D.LGS. 494/96 -‐ A/uazione della direQva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da a/uare nei can%eri temporanei o mobili
DIRETTIVE EUROPEE
§ hanno l’obbieQvo di armonizzare, in una prospeQva di progresso, le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno degli Sta% membri dell’UE
§ contengono le prescrizioni minime in materia di sicurezza applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle norma%ve tecniche esisten% in ciascun Stato membro
§ evitano di imporre vincoli amministra%vi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese
§ ciascuno Stato membro può mantenere e/o stabilire misure per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro
NORMATIVA PREVIGENTE IL “TESTO UNICO”
§ D.P.R. 547/55 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
§ D.P.R. 303/56 – Norme generali per l’igiene del lavoro § D.P.R. 164/56 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni § D.LGS. 277/91 – A/uazione delle direQve in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivan% da esposizioni ad agen% chimici, fisici e biologici durante il lavoro
§ D.LGS. 626/94 – A/uazione delle direQve riguardan% il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
§ D.LGS. 493/96 – A/uazione della direQva concernente le prescrizioni minime per la segnale%ca di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
§ D.LGS. 494/96 -‐ A/uazione della direQva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da a/uare nei can%eri temporanei o mobili
L. 3 AGOSTO 2007 N. 123
Delega al Governo ad ado/are uno o più decre% legisla%vi per il riasse/o e la riforma delle disposizioni vigen% in
materia di salute e sicurezza, nel rispe/o dei principi e dei criteri direQvi generali sanci% nella stessa legge delega
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
NORMATIVA PREVIGENTE IL «TESTO UNICO»
Cos%tuzione (ar/. 32-‐38-‐41)
Art. 2087 C.C.
D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56
D.P.R. 164/56 D. LGS. 277/91
D. LGS. 626/94 D. LGS. 277/91
D. LGS. 493/96 D. LGS. 494/96
D. M. 10/3/98 D. M. 388/03
D. LGS. 187/05
COSTITUZIONE
§ ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica tutela la salute come fondamentale diri/o dell’individuo e interesse della colleQvità e garan%sce cure gratuite agli indigen%
§ ART. 41 COSTITUZIONE L’inizia%va economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’u%lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana di lavoro § ART. 38 COSTITUZIONE I lavoratori hanno diri/o che siano previs% ed assicura% mezzi adegua% alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malaQa, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria
ART. 2087 C.C.
L’imprenditore è tenuto ad ado/are nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la par%colarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
D.LGS. 81/08
Titolo I Principi comuni Titolo II Luoghi di lavoro Titolo III Uso delle a/rezzature di lavoro e dei disposi%vi
di protezione individuale Titolo IV Can%eri temporanei o mobili Titolo V Segnale%ca di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI Movimento manuale dei carichi Titolo VII A/rezzature munite di videoterminali Titolo VIII Agen% fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad agen% biologici Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedure penale Titolo XIII Norme transitorie e finali
ATTORI DELLA SICUREZZA
§ DATORE DI LAVORO § DIRIGENTI § PREPOSTI § LAVORATORI
§ SPP E RSPP § RLS § ADDETTI EMERGENZA E P.S. § MEDICO COMPETENTE
LAVORATORI
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE RLS
ADDETTI EMERGENZA E
PRIMO SOCCORSO
RSPP
MEDICO COMPETENTE
CONSULENTE ESTERNO
PREPOSTO PREPOSTO PREPOSTO
LAVORATORI LAVORATORI
DATORE DI LAVORO
Sogge/o %tolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il sogge/o che, secondo il %po e l’asse/o dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria aQvità, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produQva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Generalmente coincide con l’Amministratore Delegato, un Dire/ore generale o Dire/ore di stabilimento o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Una società con più unità produQve può avere più Datori di Lavoro.
In ogni caso è necessario che eserci% in concreto i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il funzionario al quale spe/ano i poteri di ges%one individuato dall'organo di ver%ce delle singole amministrazioni.
DATORE DI LAVORO
Sono per lui obblighi indelegabili (art. 17): a) la valutazione dei rischi b) la redazione del documento di valutazione c) la designazione del RSPP
DATORE DI LAVORO
E’ il principale des%natario degli obblighi in materia di sicurezza.
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adegua% alla natura dell'incarico conferitogli, a/ua le direQve del datore di lavoro organizzando l'aQvità lavora%va e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, le/era d) La definizione di "dirigente" non fa riferimento all’inquadramento contra/uale, ma discende dai compi% di organizzazione (es. impar%sce correQve sul lavoro da svolgere) e di ges%one (es. impar%sce ordini o istruzioni opera%ve) a cui sono connessi obblighi di sicurezza con le rela%ve responsabilità.
DIRIGENTE
Il datore di lavoro, che esercita le aQvità di cui all’ar%colo 3, e i dirigen%, che organizzano e dirigono le stesse aQvità secondo le a/ribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
a) Nominare il medico competente; b) Designare preven%vamente gli incarica% delle misure di
emergenza e pronto soccorso ; c) nell'affidare i compi% ai lavoratori, tenere conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei disposi%vi di protezione individuale, sen%to il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Conferire ad un sogge/o un incarico significa dare evidenza formale dei compi% che ques% deve svolgere nell'ambito aziendale, informandolo anche degli obblighi di sicurezza e tutela della salute che la legge gli impone a causa del ruolo aziendale assegnato.
Conferire una Delega di Funzioni significa invece che il Datore di Lavoro trasferisce incombenze proprie ad altri (es. ad un suo collaboratore), cui demanda i per%nen% poteri, con tu/e le responsabilità connesse. Resta in capo al Datore di Lavoro delegante un obbligo di vigilanza in ordine al corre/o espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
INCARICO ≠ DELEGA
A tal fine la delega di funzioni è valida ed efficace soltanto se:
§ risulta da a/o scri/o avente data certa; § il delegato possiede tuQ i requisi% di professionalità ed esperienza richies% dalla specifica natura delle funzioni delegate;
§ si a/ribuiscono al delegato tuQ i poteri di organizzazione, ges%one e controllo richies% dalla specifica natura delle funzioni delegate;
.
INCARICO ≠ DELEGA
§ si a/ribuisce al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
§ il delegato la acce/a per iscri/o; § la delega oQene adeguata e tempes%va pubblicità nell’ambito aziendale
a) che essa risul% da a/o scri/o recante data certa; b) che il delegato possegga tuQ i requisi% di professionalità ed
esperienza richies% dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa a/ribuisca al delegato tuQ i poteri di organizzazione, ges%one e controllo richies% dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa a/ribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia acce/ata dal delegato per iscri/o.
DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguen% limi% e condizioni:
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempes%va
pubblicità. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corre/o espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace a/uazione del modello di verifica e controllo di cui all’ar%colo 30, comma 4.
DELEGA DI FUNZIONI
3-‐bis. Il sogge/o delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corre/o espletamento delle funzioni trasferite. Il sogge/o al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate
Le posizioni di garanzia rela%ve a datori di lavoro, dirigen% e prepos% gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare inves%tura, eserci% in concreto i poteri giuridici riferi% a ciascuno dei soggeQ sopra indica%
ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI (ART. 299)
Le responsabilità di Datore di Lavoro, Dirigen% e Prepos% sono a/ribuite dalla legge: in sostanza, una volta che un sogge/o sia incaricato di un par%colare ruolo aziendale (ad. es: responsabile di produzione, capoufficio, capoturno; etc…), è la legge stessa ad individuare quali sono i suoi obblighi e le sue responsabilità in materia di sicurezza.
ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI
E’ anzi previsto che le posizioni di garanzia rela%ve a Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, gravino altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare inves%tura, eserci% in concreto i poteri giuridici riferi% a ciascuno dei soggeQ ivi defini%.
ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI (ART. 299)
Per “incarico” non si intende né uno specifico mandato ad occuparsi di sicurezza del lavoro, né tanto meno una specifica delega di funzioni an%nfortunis%che.
Il dirigente è colui che organizza l’aQvità lavora%va di uno o più lavoratori ed in quanto tale, nell’ambito delle sue a/ribuzione e competenze ha in par%colare l’obbligo di…..
IL DIRIGENTE
Nell’affidare i compi% ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza
• i lavoratori sono sta+ informa+, forma+ ed addestra+? • i lavoratori sono sta+ so2opos+ a visita medica? • sono state rilasciate prescrizioni o limitazioni da parte del MC?
IL DIRIGENTE DEVE…
Arresto da due a qua/ro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI
• quali sono i DPI che i lavoratori devono u+lizzare? • è disponibile una dotazione sufficiente ed adeguata di DPI? • esiste un verbale di consegna dei DPI? • i DPI sono regolarmente manutenu+? • sono stabilite procedure aziendali da seguire, al termine dell’u+lizzo, per la riconsegna ed il deposito dei DPI?
IL DIRIGENTE DEVE…
Arresto da due a qua/ro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro
Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigen%, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione colleQvi e dei disposi%vi di protezione individuali messi a loro disposizione
IL DIRIGENTE DEVE…
• sono sta+ predispos+ ordini di servizio per rammentare periodicamente ai lavoratori i loro obblighi in materia di sicurezza? • sono sta+ ado2a+ provvedimen+ disciplinari nei confron+ dei lavoratori che non hanno rispe2ato le disposizioni aziendali in materia di sicurezza?
Arresto da due a qua/ro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibi% alla mansione lavora%va specifica senza il prescri/o giudizio di idoneità. • esiste un sistema di monitoraggio e controllo delle scadenze? • i lavoratori vengono invita+ a recarsi alle visite mediche?
IL DIRIGENTE DEVE…
Arresto da 2.000 a 4.000 euro
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento • i lavoratori sono sta+ informa+, forma+ ed addestra+ al momento dell’assunzione, in caso di cambio mansione o a seguito dell’introduzione di nuove a2rezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze pericolose? • sono rileva+ i fabbisogni forma+vi dei lavoratori e dei prepos+?
IL DIRIGENTE DEVE…
Arresto da due a qua/ro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
elaborare il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI)
• nel caso in cui il dirigente sia responsabile della commessa, in quanto dotato dei poteri decisionali e di spesa rela+vi allo specifico contra2o di appalto e/o opera o gli sia stata conferita specifica delega dal datore di lavoro
IL DIRIGENTE DEVE…
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Ado/are le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato
• le vie di uscita e di emergenza sono mantenute sgombre? • gli impian+ e le a2rezzature an+ncendio sono regolarmente manutenute?
IL DIRIGENTE DEVE…
Arresto da due a qua/ro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di prepos%, lavoratori, progeQs%, fabbrican%, fornitori, installatori e medico competente
IL DIRIGENTE DEVE…
• sono sta+ predispos+ ordini di servizio per rammentare a prepos+ e lavoratori i loro obblighi in materia di sicurezza? • sono state effe2uate segnalazioni da parte dei prepos+ in merito ad inosservanze da parte dei lavoratori o a situazioni di pericolo? • sono state inserite specifiche clausole in materia di sicurezza nei contraF con progeFs+, fabbrican+, fornitori ed installatori?
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limi% di poteri gerarchici e funzionali adegua% alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla aQvità lavora%va e garan%sce l'a/uazione delle direQve ricevute, controllandone la corre/a esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di inizia%va (art. 2, comma 1, le/era e)
PREPOSTO
Preposto potrebbe quindi essere un capo can%ere, un capo squadra, un capo turno, un capo ufficio.
I prepos%, secondo le loro a/ribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione colleQvi e dei disposi%vi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori direQ;
OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ART. 19)
b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori espos% al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente mo%vate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro aQvità in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ART. 19)
f) segnalare tempes%vamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle a/rezzature di lavoro e dei disposi%vi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare apposi% corsi di formazione.
Tra gli obblighi del preposto rientrano in par%colare quelli di: § vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni in materia di sicurezza; § segnalare al Datore di Lavoro o al Dirigente ogni condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ART. 19)
Persona che, indipendentemente dalla %pologia contra/uale, svolge un'aQvità lavora%va nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mes%ere, un'arte o una professione, esclusi gli addeQ ai servizi domes%ci e familiari (art. 2, comma 1, le/era a)
LAVORATORE
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presen% sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effeQ delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forni% dal datore di lavoro.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)
I lavoratori devono in par%colare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigen% e ai
prepos%, all'adempimento degli obblighi previs% a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impar%te dal datore di lavoro, dai dirigen% e dai prepos%, ai fini della protezione colleQva ed individuale;
c) U%lizzare corre/amente le a/rezzature di lavoro, le sostanze e i prepara% pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i disposi%vi di sicurezza;
d) u%lizzare in modo appropriato i disposi%vi di protezione messi a loro disposizione;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei disposi%vi di cui alle le/ere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi dire/amente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fa/o salvo l'obbligo di cui alla le/era f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone no%zia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i disposi%vi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria inizia%va operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono comprome/ere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizza% dal datore di lavoro;
i) so/oporsi ai controlli sanitari previs% dal presente decreto legisla%vo o comunque dispos% dal medico competente.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)
L’apporto dei lavoratori alla ges%one della sicurezza è fondamentale. E’ previsto dalla legge che ogni lavoratore debba prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presen% sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effeQ delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forni% dal datore di lavoro.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori in par%colare non devono soltanto osservare le disposizioni e le istruzioni loro impar%te ma anche contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigen% e ai prepos%, all'adempimento degli obblighi previs% a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavoratori sono dunque soggeQ “aQvi” della sicurezza.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizza% all’aQvità di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2, comma 1, le/era l)
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Persona in possesso delle capacità e dei requisi% professionali di cui all'ar%colo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, comma 1, le/era f)
RSPP
Persona in possesso delle capacità e dei requisi% professionali di cui all'ar%colo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, le/era g)
ASPP
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fa/ori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambien% di lavoro, nel rispe/o della norma%va vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preven%ve e proteQve di cui all’ar%colo 28 e i sistemi di controllo di tali misure;
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie aQvità aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.
Persona ele/a o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspeQ della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, le/era i)
RLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST): esercita le competenze del RLS per tu/e le aziende o unità produQve del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato ele/o o designato il RLS (art. 48)
RLST E RLSS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produ4vo (RLSS): è individuato in specifici contes% produQvi cara/erizza% dalla compresenza di più aziende o can%eri, quali por%, centri intermodali di trasporto, impian% siderurgici, can%eri con almeno 30.000 u/g, contes% produQvi con complesse problema%che legate alle interferenze delle lavorazioni e da un numero di addeQ mediamente superiore a 500 (art. 49)
§ accesso ai luoghi di lavoro § consultazione del RLS § informazioni § diri/o a ricevere copia del documento di valutazione
dei rischi, del registro infortuni e del DUVRI § formulazione di osservazioni in occasione di verifiche
delle autorità competen% § partecipazione alla riunione periodica § proposte sull’aQvità di prevenzione § ricorso autorità competen% § formazione specifica § permessi
ATTRIBUZIONI RLS (ART. 50)
§ Designa% in numero sufficiente, tenendo conto della natura dell’aQvità e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produQva (art. 45, comma 1)
§ Non possono rifiutare la designazione se non per gius%ficato mo%vo (art. 43, comma 3)
§ Forma% secondo le indicazioni del D.M. 388/03(art. 45, comma 2)
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
§ Designa% in numero sufficiente, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produQva (art. 43, comma 2)
§ Non possono rifiutare la designazione se non per gius%ficato mo%vo (art. 43, comma 3)
§ Forma% secondo le indicazioni del Decreto interministeriale 10/3/98, in a/esa dell’emanazione dei nuovi decre% interministeriali di cui all’ar%colo 46, comma 3 (art. 37, comma 9)
ADDETTI ALL’EMERGENZA (ANTINCENDIO)
Medico in possesso di uno dei %toli e dei requisi% forma%vi e professionali di cui all'ar%colo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'ar%colo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effe/uare la sorveglianza sanitaria e per tuQ gli altri compi% di cui al decreto 81/08 (art. 2, comma 1, le/era h)
MEDICO COMPETENTE
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro o dal dirigente nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, le/era a). Ai sensi dell’ar%colo 25:
MEDICO COMPETENTE
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della a/uazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-‐fisica dei lavoratori, all'aQvità di formazione e informazione nei confron% dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i par%colari %pi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizza%ve del lavoro. Collabora inoltre alla a/uazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale effe/ua gli accertamen% sanitari;
b) programma ed effe/ua la sorveglianza sanitaria di cui all'ar%colo 41 a/raverso protocolli sanitari defini% in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scien%fici più avanza%;
c) is%tuisce, aggiorna e custodisce, so/o la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore so/oposto a sorveglianza sanitaria;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispe/o delle disposizioni di cui al decreto legisla%vo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie rela%ve alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispe/o di quanto disposto dal decreto legisla%vo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
MEDICO COMPETENTE
f) (abrogato); g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza
sanitaria cui sono so/opos% e, nel caso di esposizione ad agen% con effeQ a lungo termine, sulla necessità di so/oporsi ad accertamen% sanitari anche dopo la cessazione della aQvità che comporta l'esposizione a tali agen%. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentan% dei lavoratori per la sicurezza;
MEDICO COMPETENTE
h) informa ogni lavoratore interessato dei risulta% della sorveglianza sanitaria di cui all'ar%colo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscri/o, in occasione delle riunioni di cui all'ar%colo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentan% dei lavoratori per la sicurezza, i risulta% anonimi colleQvi della sorveglianza sanitaria effe/uata e fornisce indicazioni sul significato di deQ risulta% ai fini della a/uazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-‐fisica dei lavoratori;
j) visita gli ambien% di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
MEDICO COMPETENTE
k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risulta% gli sono forni% con tempes%vità ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
l) comunica, mediante autocer%ficazione, il possesso dei %toli e requisi% di cui all'ar%colo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Insieme degli aQ medici, finalizza% alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fa/ori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'aQvità lavora%va (art. 2, comma 1, le/era m);
È effe/uata dal medico competente: § nei casi previs% dalla norma%va vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consul%va di cui all'ar%colo 6;
§ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavora%vi (art. 41, comma 1)
SORVEGLIANZA SANITARIA
Comprende: a) visita medica preven%va intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è des%nato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamen%, qualora non prevista dalla rela%va norma%va, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento mo%vato, può disporre contenu% e periodicità della sorveglianza sanitaria differen% rispe/o a quelli indica% dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, susceQbili di peggioramento a causa dell'aQvità lavora%va svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
SORVEGLIANZA SANITARIA
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previs% dalla norma%va vigente (art. 41, comma 2)
e-‐bis) visita medica preven%va in fase preassun%va; e-‐ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per mo%vi di salute di durata superiore ai sessanta giorni con%nua%vi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
SORVEGLIANZA SANITARIA
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una propria singola unità produQva, il datore di lavoro commi/ente deve: a) verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contra/o d'opera o di somministrazione, a/raverso le seguen% modalità:
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
1) acquisizione del cer%ficato di iscrizione alla camera di commercio, industria e ar%gianato;
2) acquisizione dell'autocer%ficazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisi% di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'ar%colo 47 del testo unico delle disposizioni legisla%ve e regolamentari in materia di documentazione amministra%va, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornire agli stessi soggeQ de/agliate informazioni sui rischi
specifici esisten% nell'ambiente in cui sono des%na% ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza ado/ate in relazione alla propria aQvità.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono: a) cooperare all'a/uazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro inciden% sull'aQvità lavora%va ogge/o dell'appalto;
b) coordinare gli interven% di protezione e prevenzione dai rischi cui sono espos% i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovu% alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Il datore di lavoro commi/ente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure ado/ate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contra/o di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le sudde/e disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'aQvità delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
L’obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura intelle/uale, alle mere forniture di materiali o a/rezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non compor%no rischi derivan% dalla presenza di agen% cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi par%colari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Nei singoli contraQ di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indica% a pena di nullità ai sensi dell'ar%colo 1418 del codice civile, i cos% delle misure ado/ate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivan% dalle interferenze delle lavorazioni.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE