sistemi economici e fiscali comparati

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Appunti Sistemi economico finanziari comparati, 13/03 Programma del corso: http://http://www.pug.units.it/sid/docenti/debidda/didattica/ Programma%20Debidda.pdf Diritto tributario, una sua conoscenza è necessaria al fine di comprendere la materia. PREMESSE GENERALI: Attuale situazione economica internazionale: parlando di sistemi fiscali è necessario capire in quale posizionamento il mondo si muove. Siamo in un mondo globalizzato, ovvero le transazione eco-finanziarie non sono limitate a determinati contesti territoriali, grazie anche allo sviluppo di sistemi informativi e di trasporto. I movimenti di capitale da una parte all'altra oggi sono incontrollabili grazie a strumenti tecnologici di cui si dispone. --> DIFFICOLTÀ DI MONITORAGGIO. In Italia, fino a anni 70-80 il mercato era chiuso perche tutto era ricondotto ad un ambito territoriale in cui tutto era monitorabile. Sostituto d'imposta : l'imprenditore lo è per i suoi dipendenti che versa per loro conto la parte d'imposta sul loro stipendio. Questo reddito allora era monitorabile. Vi era una legge che puniva chi esportava valuta all'estero, sottoposto ad arresto obbligatorio se beccato con somme maggiori a 5 milioni di lire. Oggi siamo in un mercato aperto, polilocalizzato ovvero io posso produrre reddito in ogni parte del mondo. Un dipendente in un certo stato può esercitare una professione autonoma in un altro stato, investire in un altro....fonti di reddito in molte parti del mondo. Questo comporta una difficoltà nel monitoraggio dei redditi e di capire dove questi redditi devono essere sottoposti a tassazione. Il soggetto è lo stesso ma i redditi vengono prodotti in varie parti del mondo, è uno dei problemi della fiscalità comparata. (Secondo la macroeconomia) La globalizzazione è definita da Kruman come costante incremento della interdipendenza e dell’integrazione dei mercati con l’obiettivo di tendere ad un mercato globale privo di barriere. Non ci sono più barriere dal punto di vista finanziario. Se c'è libertà dei capitali c'è anche il problema detto sopra. (Visione giuridico-economica) Per globalizzazione si intende anche il processo di progressiva integrazione dei mercati dovuta alla graduale liberalizzazione degli scambi (liberalismo politico-economico). C'è anche un altro discorso che si lega alla globalizzazione, la liberalizzazione degli scambi commerciali che invece pone il problema del

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Appunti Sistemi economico finanziari comparati, 13/03

Programma del corso:http://http://www.pug.units.it/sid/docenti/debidda/didattica/Programma%20Debidda.pdfDiritto tributario, una sua conoscenza necessaria al fine di comprendere la materia.

PREMESSE GENERALI:

Attuale situazione economica internazionale: parlando di sistemi fiscali necessario capire in quale posizionamento il mondo si muove. Siamo in un mondo globalizzato, ovvero le transazione eco-finanziarie non sono limitate a determinati contesti territoriali, grazie anche allo sviluppo di sistemi informativi e di trasporto. I movimenti di capitale da una parte all'altra oggi sono incontrollabili grazie a strumenti tecnologici di cui si dispone. --> DIFFICOLT DI MONITORAGGIO.In Italia, fino a anni 70-80 il mercato era chiuso perche tutto era ricondotto ad un ambito territoriale in cui tutto era monitorabile.Sostituto d'imposta: l'imprenditore lo per i suoi dipendenti che versa per loro conto la parte d'imposta sul loro stipendio. Questo reddito allora era monitorabile.Vi era una legge che puniva chi esportava valuta all'estero, sottoposto ad arresto obbligatorio se beccato con somme maggiori a 5 milioni di lire.Oggi siamo in un mercato aperto,polilocalizzatoovvero io posso produrre reddito in ogni parte del mondo. Un dipendente in un certo stato pu esercitare una professione autonoma in un altro stato, investire in un altro....fonti di reddito in molte parti del mondo. Questo comporta una difficolt nel monitoraggio dei redditi e di capiredovequesti redditi devono essere sottoposti a tassazione. Il soggetto lo stesso ma i redditi vengono prodotti in varie parti del mondo, uno dei problemi della fiscalit comparata.

(Secondo la macroeconomia) La globalizzazione definita da Kruman come costante incremento della interdipendenza e dellintegrazione dei mercati con lobiettivo di tendere ad un mercato globale privo di barriere. Non ci sono pi barriere dal punto di vista finanziario. Se c' libert dei capitali c' anche il problema detto sopra.

(Visione giuridico-economica) Per globalizzazione si intende anche il processo di progressiva integrazione dei mercati dovuta alla graduale liberalizzazione degli scambi (liberalismo politico-economico).

C' anche un altro discorso che si lega alla globalizzazione, la liberalizzazione degli scambi commerciali che invece pone il problema del paradigma competitivo. Oggi per vincere la concorrenza devi essere pi competitivo dell'altro. (Esempio di Manzano, produttori di sedie hanno perso competitivit e ricchezza).

Si parla oggi anche di deglobalizzazione: una reazione di tipo protezionistico attraverso la quale gli stati si chiudono a riccio per difendere la propria economia. Vi poi per l'effetto contrario di essere esclusi dai mercati e allora di nuovo apertura.Oggi per non si pu pi sperare in un aiuto dello stato al 100 per cento, soprattutto perche lo stato non ha pi soldi per aiutare tutti su tutto.

OSSERVAZIONI: Oggi il problema anche di natura fiscale, mentre i mercati sono aperti, quello di investire laddove il rendimento sar pi alto. Il flusso di denaro dei paesi occidentali, dove il rendimento pari a zero, va verso i PVS. Si stima infatti che nel 2025 il mondo sar guidato da Cina, India, Messico, Russia, Brasile e Corea del Sud, la cui crescita rappresenta pi della met della crescita mondiale; Le multinazionali di Asia e Brasile saranno, nel 2025,superiori per crescita di ricavi (Big Sud America) e per redditivit (Cina) rispetto a Europa e USA.Questo per dire che bisogna tener conto delle evoluzioni eco e finanziarie di tutto il mondo!! L'altra parte del mondo non va ignorata, vi sono ripercussione reciproche tra quello che succede qui e quello che succede li.

Lo stato nazione come lo si intendeva il secolo scorso non ha pi la stessa importanza che aveva prima, proprio perche siamo in un mondo aperto. Ci sono altre norme fiscali che bisogna conoscere bene, al di l delle nostre. Si tenga conto infatti che molti italiani lavorano all'estero e molti stranieri vengono in Italia. Si dice che lo stato nazione ha perduto gran parte del suoius imperiie dunque quando legifera non pu non tener conto degli altri ordinamenti giuridici degli altri stati. Se io cedo potere fiscale sto cedendo potere politico, la fiscalit una leva importante. Tuttavia oggi parte di questa autonomia fiscale deve essere ceduta, pena l'uscita dai mercati. Questi poteri vengono allora trasferiti verso l'alto vedi UE: lo stato italiano deve adeguarsi a quello che decide UE in materia fiscale. In questo caso UE difficilmente emette regolamenti in materia fiscale (regolamenti hanno effetto immediato) bens direttive, le quali consentono allo stato di adattare la direttiva al singolo ordinamento dello stato, deve essere emessa una legge dello stato che recepisca la direttiva. Ci sono anche poteri trasferiti verso il basso, regioni, provincie e comuni (enti territoriali).Come si attua a liv internazionale questo spostamento di capitali? DELOCALIZZAZIONE: si basa sullorganizzazione internazionale della produzione.Parte del processo produttivo viene allocato dallimpresa allestero (vantaggi, costo della manodopera, legislazione pi permissiva ).Lattivit produttiva fuoriesce dai confini nazionali, ma non necessariamente da quelli dellimpresa (costituzione di una filiale estera o di unimpresa che fa parte dello stesso gruppo).Vedremo come a volte non ammessa, se non ci sono reali interessi economici, se lo faccio per lucrare in modo illecito. RADICALIZZAZIONE (outsourcing) ALL'ESTERO: ci si rivolge ad unaltra impresa che opera allestero, per la produzione per la produzione di beni o la fornitura di servizi. Lattivit produttiva, dunque, fuoriesce sia dai confini nazionali che da quelli dellimpresa.DELOCALIZZAZIONE

Perch un'azienda decide di investire all'estero (delocalizzazione)?Perch investe laddove sa che pu avere un utile.

Col passare del tempo il concetto di delocalizzazione si mutato in funzione della diversa situazione eco del singolo paese che si modificata.

Delocalizzazione di prima generazione: Italia--> Romania, dove prima il costo del lavoro era basso e consentiva un margine elevato di utile. Ecco che gli imprenditori si sono spostati Delocalizzazione di seconda generazione: Italia--> sempre pi a est (Ucraina etc.)

Ci che distingue i due modelli una differenza di natura esclusivamente territoriale.Poi ci sono altre forme di delocalizzazione: outsourcing estero, conquista dei mercati costituendo imprese allestero o formando alleanze con imprese leader, conquista dei mercati come forma di internazionalizzazione invisibile. Si tratta di modelli pi complessi che non hanno come punto di riferimento solo il basso costo del lavoro. Ma non serve saperli.

Comesi struttura l'impresa all'estero?A seconda di come organizzo l'impresa avr un pagamento maggiore o minore di imposta. Ufficio di rappresentanza: per avere maggiori possibilit di controllare il mercato di riferimento o di far conoscere impresa. Non ha influenza sotto aspetto fiscale. Struttura di stabile organizzazione: dipende da entit sociale che vive e opera in Italia ma ha una sua autonomia, rispetto ad ufficio, sulla base delle direttive fornite da casa madre. sottoposta ad una regolamentazione fiscale anche presso lo stato estero. Continua a sussistere legame operativo tra casa madre e struttura stabile. Societ di diritto estero: societ autonomo che non ha rapporti con societ italiana se non il socio italiano che investe nella societ all'estero.Problema della DOPPIA IMPOSIZIONE, specie per struttura di stabile organizzazione. Si parla di doppia imposizione quando, per una stessa materia imponibile, un soggetto viene sottoposto due volte a tassazione. La stabile org viene sottoposta a tassazione da stato estero e Italia. Come si vince il problema? - Metodo dellESENZIONE: se il Paese estero non impone lo Stato domestico non imporr su imprese estere. - Metodo del CREDITO D IMPOSTA: Credito verso il fisco utilizzabile per corrispondere una imposta e che scaturisce dallaver gi in precedenza pagato un tributo.

Perch, dal punto di vista fiscale, scelgo una o l'altra struttura?OBIETTIVI delocalizzazione: Investo dove sono sicura di avere pi reddito GLOBALE, non locale! importante considerare anche la gestione dei dividendi (parte di utile attribuita a socio in funzione della sua partecipazione) e delle ritenute alla fonte (le imposte su utile societ, imposte da parte dello stato estero) nel paese estero. Anche su questa base decido se investire o meno all'estero.

Regimi fiscali STATO DELLA FONTE e STATO DI RESIDENZA: Lostato di residenza dove c' lo stato di residenza fiscale dell'individuo che produce reddito. Quando stabilisco che il residente in Italia residente anche fiscalmente in Italia, tutti i redditi che produce sono tassati da stato italiano. Lostato della fonte lo stato dove lindividuo produce reddito a prescindere dalla residenza.Divisione importante perch i redditi globali del residente vengono tassati dallo stato di residenza = i redditi del non residente vengono tassati in Italia solo per la quota di reddito prodotta in Italia.In caso di doppia imposta, si ricorre allo strumento del credito d'imposta oppure allesenzione, meno in voga.A seconda dei regimi fiscali dello Stato di residenza e dello Stato della fonte, loperatore pu costituire o una Stabile Organizzazione (potendo compensare le perdite di questultima con gli utili della CASA MADRE) ovvero una societ di diritto locale (quando laliquota sul reddito dello Stato della fonte inferiore o quando sia prevista in Italia la distribuzione di dividendi).

REDDITO: Cos'? il maggiore indice di capacit contributiva che un concetto unito nella nostra Costituzione (art. 53). Se io devo contribuire il cittadino alla spesa pubblica nazionale, devo farlo in proporzione alla sua capacit contributiva. Il reddito, come espressione di capacit contributiva, l'incremento della ricchezza. Cos, mentre il PATRIMONIO la ricchezza che uno possiede, la sostanza che uno possiede, il reddito , in senso oggettivo, l'incremento che subisce il patrimonio. un incremento che viene ad essere calcolato di anno in anno, per convenzione (normalmente anno solare). Sottoposto a tassazione ogni anno.Discorso di grande attualit quando si parla di redditometro. Quando si calcola l'investimento del reddito, bisogna tener conto che in questo calcolo vanno ad influire anche i redditi patrimonializzati.Dal punto di vista soggettivo il reddito fonte di benessere, dunque indice di benessere o fonte di benessere.La maggiore espressione del reddito il reddito personale, ovvero il reddito di ogni persona perch ogni persona come tale pu avere una pluralit di redditi. Tutti i redditi prodotti da attivit dellindividuo devono essere accorpati perche lindividuo dovrebbe farne la somma e dichiararli allo Stato di residenza. Pi aumenta reddito pi io devo contribuire a spesa pubblica. In teoria!Pi ho reddito, pi devo contribuire --> visione solidaristica.

TRIBUTO: cos? Il reddito la misura dalla quale viene calcolato il tributo, ovvero l'importo che devo versare a Stato. Il tributo rappresenta uno dei pi importanti strumenti di ridistribuzione della ricchezza.Oggi il tributo ha perso in linea generale la sua funzione fondamentale che aveva quando stato istituito e che esplicitata nella nostra costituzione, il concetto solidaristico o di equit sociale.Questa tesi in netta contrapposizione con correnti di pensiero di matrice liberista secondo le quali il sistema tributario dovrebbe essere neutrale nei confronti del mercato. Questo vuol dire, e lo rivedremo parlando di Ue, che la leva fiscale non ammessa in un mondo di libera concorrenza perch io non dovrei essere influenzato da alcuna misura di natura fiscale quando vado a scegliere dove investire.Nelle epoche storiche (fine 1800) il tributo era contrastato quando era visto come forma estorsiva dei diritti di propriet (liberismo classico). Oggi questo concetto non sta n in cielo n in terra, lo Stato moderno caratterizzato dal filone egualitario e welfaristico dellideologia liberale, repressivo del modello dello Statominimo e rivalutativo delle regole fiscali distributive. Il mercato non pi lunico e naturale fattore redistributivo.

Tributo-imposta: prelievo coercitivo di una somma di denaro senza alcuna controprestazione, da destinare a qualsiasi tipo di spesa (cultura, ambiente, istruzione, giustizia....). Tributo-tassa: c' una controprestazione.

Il tributo-imposta deve rispettare principio della progressivit (o principio del SACRIFICIO PER EQUA RIPARTIZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO). Tale principio ha un doppio profilo:- Oggettivo: chi ha pi reddito deve concorrere pi che proporzionalmente a FINANZIARE LE SPESE (INTENTO REDISTRIBUTIVO).- Soggettivo: il sacrificio di pagare le IMPOSTE DECRESCE PI CHE PROPORZIONALMENTE AL CRESCERE DEL REDDITO. Il principio fondamentale nel comma 2, art. 53 Costituzione. Non solo devi contribuire in base alla tua capacit contributiva ma anche in maniera progressiva, per aliquote. Pi hai pi dai.Oggi di questo aspetto solidaristico non si tiene pi tanto conto. un principio di alta civilt giuridica. Cos la ricchezza si muove.Oggi c' la crisi della progressivit perch si tende a guardare pi agli importi coi quali si tende a finanziare certe attivit. Oggi si tende a favorire la circolazione del denaro con un'imposizione molto bassa sul reddito da capitale e non sul reddito di coloro che sono meno abbienti, essenoci alte imposte su reddito salariale. Infatti molti di questi redditi capitali non vengono tassati sulla base dellimposta sul reddito personale progressivo. Essendoci crisi della progressivit il concetto solidaristico viene ad affievolirsi.Pi c' difformit nei sistemi di tassazione, pi alto il rischio di evasione del reddito.

SCHEMA IMPOSITIVO ITALIANO

Le imposte fondamentali, con riferimento alle imposte sui redditi (imposizione diretta) sono Costituite da IRPEF, IRES e IRAP.- IRPEF: imposta personale (persone fisiche) [D.P.R. 22/12/86, nr. 917, Titolo I]- IRES: imposta sulle societ [D.P.R. 22/12/86, nr. 917, Titolo II]- IRAP: imposta locale (regionale) a carattere reale [D.Lgs. 15/12/97, nr. 446]

Leimposte indirette, non calcolate sulla base della capacit contributiva diretta e che dunque non traggono la propria origine da reddito, si applicano per il fatto che determinano una manifestazione della ricchezza del soggetto (es. IVA).

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE REDDITI

I redditi sui quali vengono applicate imposte IRPEF sono: Redditi fondiari, ovvero i redditi per chi ha un immobile un terreno Redditi capitali, molti di questi sono sottratti alla base complessiva del rettiddito personale Redditi lavoro dipendente Redditi lavoro autonomo Reddito d'impresa Redditi diversi, previsti da una legge particolare e tassativamente indicatiSe ci sono tipologie di entrate che non rientrano in queste fattispecie, esse non si possono tassare. Cos ad esempio quando tassiamo i redditi da proventi illeciti lo facciamo solo se rientrano in queste tipologie.

ALIQUOTA: cos? quella percentuale che moltiplicata per la base imponibile determina il DEBITO DIMPOSTA.Limposta proporzionale (lammontare dellimposta cresce proporzionalmente alla base imponibile) mentre laliquota una sola. IRES 27,5% IRAP 3,90% (legge finanziaria 2008)

Dal punto di vista psicologico tende ad influenzare il comportamento del contribuente. L'imposta progressiva quando l'aliquota aumenta in maniera pi che proporzionale rispetto alla crescita della base imponibile.

Es. IRPEF: progressivit per scaglioni fino a 15.000 euro = 23%oltre 15.000 e fino a 28.000 euro = 27% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro = 38% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro = 41% oltre 75.000 euro = 43%

Ma la progressivit pu essere generata anche dalla diminuzione della parte da dedurre o da detrarre, e non solo dall'aumento dell'aliquota. Quest'ultimo un espediente per far credere che si paghino meno imposte. Opero sulle detrazione d'imposta (parte di importo che io detraggo dall'imposta lorda perch ho spese che lo stato mi riconosce) mantenendo fissa l'aliquota. Se diminuisco le detrazioni di imposta influisco sulla base imponibile dell'imposta lordaAltri concetti sulle aliquote: - Aliquota nominale: quella legale, prevista cio dalle relative norme. quella che condiziona di pi la psiche. Si fa molto riferimento a questa per stabilire qual la pressione fiscale ma non basta.- Aliquota media: rapporto tra imposta pagata e reddito netto effettivo.- Aliquota marginale: l'aliquota pi elevata, quella della parte superiore del reddito e si ottiene dividendo l incremento dell imposta per lincremento dellimponibile.

Nell'imposizione proporzionale media e marginale coincidono. Nella progressiva no.

Sistemi economici e fiscali, De Bidda, 12/04

Persa prima mezz'ora

SLIDES:

LEUROPA un attore geoeconomico il quale compie azioni importanti sia verso lINTERNO che verso lESTERNO. un attore geoeconomico che si caratterizza come spazio comune di attori geoeconomici (tra i quali lItalia). Sia in quanto spazio europeo, ovvero come luogo di costruzione di governo e di amministrazione di politiche; sia in quanto mercato, ovvero insieme di sistemi economici-territoriali che competono con quelli delle altre nazioni.

LORGANIZZAZIONE REGIONALE, propria dellEu, la modalit pi adeguata per gestire i processi economici. Questi vengono gestiti attraverso 5 stadi di integrazione:1. Area libero scambio, diversa da Unione doganale. Nell'area di libero scambio, i singoli stati sono indipendenti nella politica daziaria con riferimento a stati extra UE mentre non hanno pi barriere doganali all'interno area.2. Unione doganale: il problema cambia perch anche le importazioni di merci da Paesi extra europei sono integrati rispetto a paesi UE. C' una tariffa unica doganale da un paese extra eu a qualsiasi paese UE.3. Mercato unico: quando ci sono libert di movimento anche con riferimento ad altre situazioni diverse da merci: cittadini, capitali, servizi, oltre che merci.4. Unione economica: stato in cui ci troviamo adesso ma non pienamente compiuta. Il nostro ancora un sistema molto rigido perch quando si parla di pol fiscale e monetaria vuol dire che non ancora perfetta. Per essere perfetta ci deve essere integrazione eco, un governo federale5. Integrazione federale: vedi USA. California verso Nevada per pagare meno tasse. Per c' lo stato federale che compensa perch c' imposta federale.Non dovrebbe verificarsi oggi che un singolo stato prenda contatti diretti con paesi diversi da UE (vedi FR con Svizzera). una situazione che non si dovrebbe verificare perch c' una direttiva comunitaria che se ne occupa.

PROCESSI MULTILATERALI: Poi ci sono i processi multilaterali: vedi WTO. Ognuno vuole raggiungere il suo max profitto a svantaggio degli altri e questo non va bene.

CONCETTI IMPORTANTI UE Territorio della comunit: territorio all'interno del quale le merci che transitano sono merci comunitarie. Regolato da art 3 (CE) nr. 450/08 che dice che il territorio della comunit costituito dai singoli stati che costituiscono l'UE. Eccezioni: es. ZONE FRANCHE Livigno, una frazione del lago di Lugano e ? (Campione dItalia?) per l'Italia. Sono eccezioni di natura di convenienza doganale. Vedi Livigno, sta praticamente in territorio svizzero e per arrivare in Italia da qui bisogna fare un passo ad alta altitudine. Le merci di Livinio vengono considerate extra doganali perch pi proiettata verso la Svizzera. Questo vale anche per le Isole Normanne, ad esempio. Gli acquisti nelle zone franche non devono superare una certa quantit.Art 7 D.P.R. Nr 633/72 fa anch'esso riferimento a territorio comunitario e, nello specifico, ai territori IVA italiani. Caso Monaco: territorio Monaco non rientra nel territorio IVA ma rientra in quello comunitario doganale (per art 3). Vi difformit tra regolamento nazionale e europeo. Merci comunitarie: art 4 Reg Comunitario nr. 450/08 ci dice che sono merci originate nel territorio comunitario, le quali possono circolare liberamente nel territorio comunitario. La merce comunitaria acquista la natura di merce comunitaria quando vieneimmessa in libera pratica. Significa che devi aver assolto tutti obblighi che ogni merce che viene dallestero deve rispettare prima di essere immessa nel territorio comunitario. Una volta immessa, pu girare come fosse una merce comunitaria. Sono necessari maggiori controlli per evitare frodi, prodotti immessi nel territorio comunitario venduti come fossero comunitari, sottoposti a controlli, quando non lo sono. Se la merce extra comunitaria per entrare dev'essere sottoposta a dazi doganali,poi diventa merce comunitaria, non sar pi sottoposta a dazi legati a cessioni intra-comunitarie (IVA comunitaria). Non si parla piu di import- export per merce comunitaria. Si parla di acquisto-vendita. Import e export solo per merci da paesi o verso paesi extra comunitari.

* le merci immesse in libera pratica sono merci provenienti da Paesi extra-Ue, che hanno per gi assolto tutti i diritti doganali in fase di ingresso sul territorio Ue per effetto della presentazione di una dichiarazione doganale. infatti necessario precisare che, in base a quanto stabilito dallart. 79, Reg. CEE nr. 450/08 (che ha sostituito il Regolamento 12 ottobre 1992, n. 2913 Cee, Codice Doganale Comunitario), D.L. nr. 331/93 limmissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica lapplicazione delle misure di politica commerciale, lespletamento delle altre formalit previste per limportazione di una merce, nonch lapplicazione dei dazi legalmente dovuti.FISCALIT COMUNITARIA:

Art. 117 Costituzione: pone accento su vincoli alla potest legislativa dello stato e delle regioni derivanti da ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. LArt 1 legge 05.06.2003 nr. 131 prevede questi vincoli: Nel DI ( di cui allart. 10 Costituzione L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) Negli accordi di reciproca limitazione della sovranit (di cui allart. 11 Costituzione LItalia [] consente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni) Nellordinamento comunitario Nei trattati internazionali

Trattato comunit europea: ci si ricollega a natura dellimposta vista lultima volta. Il trattato parla molto poco delle pol di natura fiscale: non c' un'imposta comunitaria/federale, non c' una base imponibile, non c' una riscossione comunitaria. solo un sistema di regole a portata tributaria con incidenza sulle fiscalit nazionali degli Stati Membri (Fiscalit rientra solo indirettamente nei compiti dellUE: art. 2 Trattato CE). Non c' una regola precisa. Sono, per, contemplati alcuni principi fiscali (importante quando si parla di integrazione).Sono previste due tipologie di principio: - quella di tipo negativo: divieti, obblighi di non fare (prima fase UE); - quella di tipo positivo: quando ci sono regole precise per poter coordinare attivit singoli stati.

Principi: Divieto di dazi doganali interni e tasse ad effetto equivalente(oneri che surrogano i dazi ma che dazi non sono). artt. 28 e 33 Principio di non discriminazione: quando una merce passa da uno stato all'altro, nell'UE, non vi devono essere discriminazioni, dev'essere la stessa merce. Quindi no imposizioni interne. Su ogni merce, quando circola tra stati UE, non dev'essere imposta alcuna tariffa che alteri prezzo merce. artt. 12 e 110 Divieto di aiuti di stato, con deroghe: le imprese non possono essere aiutate da stato se non sono riuscite a vincere la concorrenza con altre imprese UE. Le deroghe non riguardano il caso singolo ma il territorio e quindi gli interventi dello stato per aiutare un territorio, una categoria ma non una singola azienda che per propri motivi di cattiva gestione non riesce a vincere la concorrenza. art. 107 Efficienzae preservazione sist tributari nazionali che non possono essere toccati nella loro essenza ma possono essere armonizzati e coordinati (con riferimento a sole imposte indirette) in applicazione dei principi di sussidiariet e di proporzionalit. art. 113

Il sist fiscale UE un sistema a FINANZA DERIVATA: lasciato tutto alla fiscalit dei singoli stati. Tale concetto si sta in minima parte evolvendo. La fiscalit UE non concepita come strumento di raccolta delle risorse finanziarie ma come fattore distorsivo della concorrenza (prospettiva negativa). Poich la fiscalit un effetto distorsivo che pu ledere la libera concorrenza del mercato, essa dev'essere neutra per non turbare libera concorrenza.- Ordinamento comunitario : premia uguaglianza formale (non alterazione opportunit di entrare nel mercato) cos da garantire un livellamento del prelievo per categorie omogenee di soggetti indipendentemente dalla forza produttiva;- Ordinamenti nazionali: limposizione fiscale premia luguaglianza sostanziale (obiettivo di promuovere parit di opportunit, superando differenze sociali ed economiche). Determina un effetto redistributivo di tipo verticale.

LUE non mira ad assicurare la redistribuzione del reddito ma a garantire la libera concorrenza delle merci perch non si creino distorsioni di mercato. Quindi il fondamento dell'UE va ricercato nell' unit di mercato e nelle quattro libert fondamentali (di circolazione merci, beni, servizi e cittadini). la UE sottrae materia fiscale alla competenza degli Stati; la fiscalit negativa limita le sovranit nazionali dei singoli Stati membri, senza per una sostituzione con una sovranit fiscale comunitaria.

BILANCIO COMUNITARIO:

LUE, come entit sovranazionale, si dota di unBILANCIOil quale serve per svolgere i propri compiti (funzionamento istituzioni e finanziamento politiche). Si parla quindi di bilancio locale, nazionale e comunitario. - Prima del 1968, il bilancio com non esisteva essendo il raggiungimento delle quote, ovvero dei finanziamenti degli stati, in proporzione alla loro partecipazione a UE.- Il bilancio dellUe stato inserito dal 1 gennaio 1968 e lUE ha acquisito una propria autonomia finanziaria perch da allora le entrate UE sono indipendenti rispetto alle finanze dei singoli stati (Applicazione art. 201 Trattato di Roma del 25.03.57).

Come ogni bilancio, ha una parte che si riferisce alle entrate e una alle uscite: USCITE: si distinguono in spese amministrative (spese generali, luce, parlamentari etc.) e spese operative (fondi strutturali che vengono destinati per poter incrementare la formazione nelle aree pi depresse, per favorire aree depresse dal punto di vista economico). ENTRATE: si tratta di risorse proprie dellUE. Non sono per le istituzioni comunitarie a riscuoterle bens sono sempre i singoli stati i quali versano poi gli importi alla Comunit.Tali risorse, utilizzate per finanziare le spese in modo indifferenziato, derivano da: Prelievi agricoli sulle importazioni di prodotti agricoli, pari alla differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli comunitari e quelli meno elevati del resto del mondo. Se prodotto costa 100 in EU e 80 in Russia il prelievo agricolo serve per compensare le differenza di valore per fare in modo che i prodotti dell'UE non ci rimettano. Questa valutazione a livello mondiale non sta bene perch un modo per influenzare la libera circolazione delle merci. Dazi doganali: unica risorsa davvero europea perch gestita anche dal punto di vista normativo da UE. I dazi sono imposti dallUE sulle importazioni nel quadro dellUnione Doganale instaurata allinterno del mercato comune. Proventi IVA ovvero imposta valore aggiunto, ottenuti applicando a tutti i 27 Stati un tasso che oggi del 0,30%. Di norma, viene imposta un'aliquota uniforme pari allo 0,30% sulla base armonizzata dell'IVA di ogni Stato membro.La base imponibile IVA livellata al 50% del reddito nazionale lordo (RNL) per ciascun paese. Lo scopo di questa regola di evitare che Stati membri meno prosperi debbano versare un importo sproporzionato (nei paesi con basso livello di reddito, l'IVA rappresenta in generale una percentuale pi elevata del reddito nazionale). risorsa complementare P.N.L. (prodotto nazionale lordo), quando le precedenti risorse non risultassero sufficienti a garantire la copertura di bilancio (1,24% fino al 2013)

BILANCIO COMUNITARIO E SPESE OPERATIVEPolitiche strutturali UE hanno tre obiettivi fondamentali:1. colmare i ritardi di sviluppo regionali2. essere da stimolo alla riconversione economica delle zone in difficolt3. Promuovere listruzione e loccupazione

ACCORDI PRINCIPALI (non vorrebbe soffermarcisi tanto):

ATTO UNICO EUROPEOEntrato in vigore il 01 luglio 1987 con lintendimento di portare a termine la realizzazione del Mercato Unico; TRATTATO DI MAASTRICHTdal 07 febbraio 1992 con la nascita della struttura a TRE PILASTRI della UE: Istituzione U.E.;PESC; Cooperazione giudiziaria in materia penale; TRATTATO DI AMSTERDAMdal 02 ottobre 1997 ha reso obbligatorio laccordo di Schengen; TRATTATO DI NIZZADal 26 febbraio 2001, ha modificato i trattati precedenti in vista dellallargamento della UE; APPROVAZIONE DEL PATTO DI BILANCIO (Fiscal compact) a 25Del 30 gennaio 2011 con laccordo per il trattato che anticipa listituzione dellESM (nuovo fondo salva-Stati) e con una dichiarazione di impegni per favorire la crescita e loccupazione giovanile.

INTEGRAZIONE ECONOMICA E CONVERGENZA DEI SISTEMI FISCALI (paesi UE):

Il problema dell'armonizzazione riguarda i paesi UE al loro interno ma anche il posizionamento di questi con le altre realt mondiali.Il principio ispiratore quello di evitare effetti perversi sulla concorrenza comunitaria che possono esistere perch ci sono 27 regimi fiscali nazionali (diretti e indiretti) che li creano inevitabilmente.

Come interagiscono i sistemi fiscali dei paesi UE con integrazione economica e regole di mercato interne?Occorre verificare se la fiscalit:- costituisce una barriera alla mobilit dei fattori - e se altera le condizioni di mercato interno creando barriere che incidono sullefficiente allocazione delle risorse (due macrotipologie: mercato a fiscalit zero o a fiscalit non neutrale). Vedi pag. 7-8

ARMONIZZAZIONE FISCALE: NON significa: Uniformazione (eliminazione delle differenze tra sistemi fiscali). Peraltro non sarebbe consigliabile perch ogni sistema fiscale inserito in un contesto economico-sociale del singolo Paese del tutto peculiare e differenze; Sostituzione (unico sistema tributario).Ogni Stato, anche dellEUROZONA, vuole mantenere la sua sovranit nazionale e la politica fiscale ne costituisce un elemento fondamentale.

Non esiste una definizione precisa di A.F., perch importante soprattutto fare riferimento ai mezzi per ottenerla (es. Cooperazione tra Stati stessi) o al fine cui si tende.Tra le definizioni ricordiamo quella di: OCSE : AF = Processo per rimuovere le barriere e le discrepanze fiscali tra sistemi dimposta di Stati UE; IBFD : AF = Eliminazione delle differenze o incongruenze tra sistemi fiscali di differenti giurisdizioni.

MERCATO UNICO:

Introduciamo il concetto di Mercato Unico (influenzato) per comprendere il funzionamento della neutralit fiscale.Dalloperare congiunto dei Paesi aderenti allUE derivano 3 tipologie di effetti: Effetti individuali della neutralit fiscale : se non c', ho problema nella scelta del Paese in cui investire. Conviene investire nel mio mercato nazionale perch??. Sono gli effetti su quella porzione di mercato unico che coincide con larea nazionale sul quale insiste il sistema fiscale del singolo Stato (problema della NEUTRALIT DOMESTICA); Effetti individuali della neutralit fiscale : sulla restante porzione di mercato unico esterna allarea nazionale (il sistema fiscale di un dato Paese esplica i suoi effetti non soltanto sul mercato nazionale, ma anche sui mercati esteri) in cui gli operatori di quel paese operano (problema della NEUTRALIT INTERNAZIONALE) Effetti collettivi della neutralit fiscale : sullintero mercato unico, per effetto delle divergenze delle regole impositive proprie di ciascuno Stato Membro (diversit dei sistemi fiscali - problema della NEUTRALIT COMUNITARIA).

Detto che abbiamo sistemi diversi, che si tende a armonizzazione a fini imposte dirette, vediamo di fra una distinzione tra: Imposizioni dirette Imposizioni indirette: su consumi e scambi in grado di creare ostacoli a mercato comune

Larticolo 113 del Trattato, sullarmonizzazione fiscale, deve essere integrato artt. 111 e 112 sul DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE FISCALE.

IMPOSIZIONE INDIRETTA IVA

IVA = Imposta sui consumi, perch indiretta. Su questa c' una maggiore armonizzazione. Armonizzazione significa cercare forme di coordinamento che tendono a non creare distorsioni equilibrando il sist fiscale pur mantenendo lautonomia del singolo stato. Ci sono istituti in comune nel modo di applicare l'IVA per non c' tra stati uniformit della parte imponibile, delle aliquote.Prima di parlare di IVA comunitaria, con cui si cerca di armonizzare IVA nazionale, parliamo di quella nazionale.

IVA nazionale: ha sostituito il sistema precedente (imposta a cascata = Applicazione molteplice di un'imposta sullo stesso bene. Tale effetto, tipico dell'imposta plurifase sul valore pieno, sfavorisce i beni caratterizzati da un pi alto numero di passaggi nella catena distributiva e, di conseguenza, incentiva processi di integrazione verticale).Si paga sulla differenza di valore tra acquisto e vendita. Pi questo aumenta pi aumenta IVA da versare a A stato. Si poggia su:- Istituto della detrazione (i consumatori finali non possono detrarsi lIVA) : La detrazione la quota di IVA che io commerciante ho pagato al mio fornitore e che posso detrarre all'IVA che ho versato al mio acquirente.- Applicazione dellIVA da parte del venditore al momento della cessione e del lavoratore autonomo allatto delle prestazioni di servizio.

limprenditore per le cessioni e il professionista per le prestazioni di servizio se operano nei confronti di altri imprenditori e/o professionisti , questi ultimi procedono alla DETRAZIONE DELLA IMPOSTA (IVA).Es. l'imprenditore acquista partita scarpe e versa a fornitore 1000 euro a titolo di IVA pi prezzo scarpe. Quando il commerciante all'ingrosso vender le scarpe al cliente le vender con un margine superiore (da 100000 a 200000) pi IVA. Allo stato verser IVA addebitata a cliente meno IVA pagata a fornitore. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: Chi sono isoggetti passiviIVA ( = chi versa IVA allo Stato)? Chi ha lobbligo di fatturazione ovvero imprese, arti e professioni, quando esercitano la propria attivit e poi chiunque solo per nell'ipotesi dell'importazione dall'estero.Inoltre mentre IVA viene versata da imprenditore per masse di operazioni (dopo un mese faccio la somma IVA su acquisti e su vendite), per le importazioni si fa su singole operazioni.

I soggetti passivi : - RESIDENTI - NON RESIDENTI (alternativamente): Stabile organizzazione (art. 17 DPR 633/72); Identificazione diretta (art. 17 e 35 DPR ); Rappresentanza fiscale (art. 17 DPR ).

Il cittadino non soggetto passivo dIVA, i cittadini sono i soggetti incisi. Il sogg passivo quello che obbligato a fatturare e a esporre IVA in fattura e poi a registrare fattura mentre il sogg inciso colui che ha l'onere di sostenere il peso dell'IVA. PRESUPPOSTI OGGETTIVI: si deve trattare di una cessione di beni (imprenditori) o di una prestazione di servizi (arte e professioni) REQUISITO TERRITORIALE: per essere soggetta ad IVA, si deve materializzare nel territorio dello stato. Ecco perch le esportazioni non sono imponibili.

Sistemi economico fiscali comparati, De Bidda 20/04

Presupposti IVA, vedi sopra

Riferimenti normativi: - Direttiva 2000/65/CE (rappresentante fiscale e identificazione diretta)- D.L. 135/2009, art. 11 (novit soggetti non residenti a seguito sentenza del 16.7.2009, 244/08)

Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 633/72 elenca le operazioni rilevanti per lIVA. Si distingue tra:- Operazioni IMPONIBILI (requisiti detti prima)- Operazioni NON IMPONIBILI (art. 8, 8-bis, 9) : Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato (OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA) le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.- Operazioni ESENTI,che per disposizione normativa non hanno l'applicazione dell'IVA: per motivo sanitario, formativo, etc. (art. 10)- Operazioni NON SOGGETTE (art. 74)

LA SITUAZIONE EUROPEA:

Gli obblighi come imposta IVA nazionale su chi ricadono? Chi deve fare il versamento dell'IVA?Il CEDENTE o il PRESTATORE DEL SERVIZIO.Ma cosa succederebbe se qst criterio venisse applicato a livello europeo? Ricordando che lIVA un'imposta armonizzata. UE tende a permettere a tutti di entrare nel mercato (neutralit dell'imposta e non discriminazione ad entrare nel mercato).Armonizzazione e non discriminazione, sono compatibili? No. Se Italia vendesse un auto con IVA al 20% e la Germania al 15% tutti gli operatori andrebbero a comprare in Germania. Se si applicasse a livello europeo il sist dell'IVA nazionale, il sist non funzionerebbe visti i principi detti sopra. Allora stato pensato un meccanismo che venne definito transitorio perch all'epoca si pensava che nel giro di pochi anni si sarebbe trovato un sistema attraverso cui l'armonizzazione dell'IVA avrebbe comportato aliquote uguali (Norma comunitaria DIR. 2008/8/CE, modifica Dir. 2006/112 che ha rifuso la VI Direttiva 77/388). stata inserita un IVA INTRACOMUNITARIA su prestazioni/cessioni che si applicano tra operatori che hanno residenza fiscale in uno degli stati membri dell'UE. La differenza rispetto a IVA nazionale che gli obblighi di indicazione IVA nelle fatture, di registrazione IVA in fattura e di versamento IVA allo stato non sono del professionista, dell'artista o dell'imprenditore ma dell'acquirente/destinatario/CESSIONARIO Principio della TASSAZIONE DEL PAESE DI DESTINAZIONE (per garantire parit trattamento tra prodotti nazionali e prodotti provenienti da Stati membri).In questo caso l'IVA applicabile quella nazionale del destinatario e non del CEDENTE, che richiederebbe una completa armonizzazione della base imponibile, unarmonizzazione delle aliquote e una riduzione del numero di aliquote nonch agevolazioni. Reverse change = IVA a carico del cessionario e non del cedente (* anche in Italia c questo meccanismo: previsto nel caso degli appalti).Quindi, i capisaldi dellIVA intracomunitaria sono due:1. Non imponibilit delle operazioni di cessione2. Imponibilit del Paese di destinazione

Costituiscono acquisto intracomunitario (art. 38 D.L. nr. 331/93):1. Leffettuazione di operazioni da parte di altri soggetti residenti in altri Paesi membri UE2. Scambi a titolo oneroso3. Movimentazione fisica di beni (ci deve essere il trasporto effettivo della merce da uno stato e l'altro)

Nel caso di scambi coi Paesi terzi: - le importazioni restano sottoposte agli obblighi di dichiarazione in dogana e sono assoggettate allIVA al momento della loro IMPORTAZIONE.- le esportazioni restano ESENTATE fatte salve le attivit doganali.

In definitiva, questo implica lesistenza di due regimi giuridici, quello NAZIONALE e quello COMUNITARIO, in dipendenza della diversa origine della merce.

In un sistema in cui non ci sono dogane e controlli fisici alla frontiera ma in cui le distanze sono elevate e gli scambi intracomunitari sono intensi, vi il rischio di frode. necessaria la cooperazione tra stati per evitare rischi di evasione e di frode. Vi la possibilit per gli Stati membri di introdurre misure particolari di deroga alle direttive comunitarie. lAtto del Consiglio del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunit Europea, stato recepito dal legislatore italiano con Legge 29 settembre 2000, n. 300. Ai fini della convenzione costituisce frode chi lede gli interessi finanziari delle Comunit Europee, ad esempio in materia di spesa ed in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa allutilizzo o alla presentazione di documenti falsi.

FRODI CAROSELLO (IVA INTRACOMUNITARIA)

Alfa (UE) cede merci a Beta residente in un altro Stato dellUnione europea. Loperazione non imponibile per Alfa ed implica per Beta lapplicazione del meccanismo del reverse charge, senza alcun materiale versamento di imposta.

Beta solo una societ di comodo perch il vero destinatario della merce gamma non beta.

Vantaggi frode:

- La merce originaria che avrei dovuto vendere a 120 (100+IVA) alla fine del primo giro la posso immettere sul mercato a 108 (90+IVA);- Concorrenza sleale con operatori corretti; - I 18 relativi al missing trader, per una parte, rappresentano un fondo nero depositato allestero.- Uso di F.O.I.= fattura per operazione inesistente che si divide in due tipi: soggettivamente e oggettivamente non esistente;- potenziale capacit corruttiva.

Art. 60-bis BIS D.P.R. 633/1972: Poich teme queste frodi, la Comunit Europea consente a stati membri di applicare correttivi per evitare frodi. Per la cessione di determinati beni, stabilisce la responsabilit solidale del cessionario con il cedente, per lIVA rivalsa e non versata da questultimo: la societ cessionaria paga IVA che societ falsa non ha versato, dimostrando che la societ sapesse che era falsa.Occorre per che la cessione avvenga per un corrispettivo inferiore al valore normale dei beni ceduti.

Lonere della prova, nelle frodi carosello, spetta allacquirente che pu dimostrare solo documentalmente che: Il prezzo inferiore stato determinato in ragione di eventi e situazioni di fatto oggettivamente rilevabili OPPURE sulla base di specifiche disposizioni di legge E CHE COMUNQUE non connesso con il mancato pagamento dellimposta.

IVA: MODIFICHE UE DAL 1 GENNAIO 2010

In passato si sono verificati casi di doppia imposizione IVA perch gli stati non hanno la stessa concezione di cessione di beni.Dove la prestazione di servizio si considera effettuata? L'unico elemento su cui si poteva ragionare il concetto della territorialit.Una serie di direttive a livello comunitario hanno cercato di trovare un punto d'accordo: - sul dove della prestazione di servizi, - sul rimborso dellIVA ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, - su un sistema comune IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie. Tali direttive sono state recepite dal D. Lgs 11/02/2010 nr. 18.

Le modifiche apportate, introdotte dal 01 gennaio 2010, servono a semplificare le regole e gli adempimenti con particolare riferimento allart. 7 del D.P.R. 633/72 (sulla territorialit), da sempre pieno di problemi interpretativi.Lart. 7 viene ora suddiviso in sette articoli diversi, sicch: sono stati risolti numerosi problemi per individuare il "luogo di tassazione" di un determinato servizio; stato preso atto degli interventi della Corte di Giustizia Europea per dirimere le controversie e offrire uninterpretazione valida per tutti i Paesi dellU.E.; stato riordinato il criterio dellutilizzo (effettiva utilizzazione ed effettivo impiego), usato da alcuni Paesi, tra cui lItalia, limitandolo ora solo ad alcune prestazioni di servizio (alcune prestazioni connesse alle locazioni a breve e lungo termine di mezzi di trasporto, ecc..). La CESSIONE DI BENI, non subisce nessuna variazione. Quanto alla PRESTAZIONE DI SERVIZI: PRIMA dell'entrata in vigore delle direttive si prevedeva una sola regola (Direttiva di rifusione 112 del 2006) in base alla quale i servizi venivano tassati dallo Stato domicilio del fruitore del servizio. Tale regola prevedeva poi numerose disposizioni speciali di deroga relative a numerose prestazioni (es. cessioni beni immateriali, pubblicit, ecc.) secondo le quali operava la "regola inversa" della tassazione ove stabilito il committente del servizio (se soggetto passivo): artt. 58 e 59 prevedono la regola dell "utilizzo" * per evitare doppie imposizioni o distorsioni. DOPO le modifiche ci sono stati cambiamenti, l art 7 stato smembrato e, ora, contiene:- Regola generale (art. 7 ter) che conta due disposizioni con riferimento alla posizione IVA del committente indipendentemente da domicilio, residenza o stabilimento. PRESTAZIONE BUSINESS TO CONSUMER (B2C): Se un medico professionista fa prestazione nei confronti del consumer diretto/finale, loperazione inter comunitaria si tassa nel Paese del professionista. PRESTAZIONE B2B: Se invece si tratta di prestazioni che un prestatore fa nei confronti di un altro soggetto passivo di IVA, la prestazione si tassa nel Paese del committente.- Regole speciali: sia per prestazioni B2C sia per prestazioni B2B (artt. 7 quater, quinquies, sexies)- Regola dellutilizzo: (es noleggio di mezzi di trasporto per ?) consentita purch si evitino casi di doppia imposizione, di non-imposizione, distorsione. Quanto ai SOGGETTI PASSIVI, le modifiche introdotte dalla nuova regola IVA (dal 01.01.2010), hanno apportato variazioni sia al D.P.R. 633/72, sia al D.L. 131/93 (armonizzazione della disciplina dellIVA). Nel caso dellinversione contabile (2 comma art.17 DPR 633/72), il cessionario/committente: Se riceve il bene o il servizio da un fornitore/produttore extra-UE, deve emettere AUTOFATTURA in unico esemplare; Se riceve il bene o il servizio da un fornitore/produttore UE (il quale come visto per le cessioni e acquisti intracomunitari ha lobbligo di emettere fattura senza applicazione dellIVA) deve sempre emettere l AUTOFATTURA.Il documento deve essere sempre annotato sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse.In base a Art. 17 D.P.R. 633/72, sono soggetti passivi:- persone fisiche solo quando esercitano attivit dimpresa arti e professioni;- enti, associazioni e altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori di tali attivit commerciali o agricole;- enti, associazioni ed altre organizzazioni (non soggetti passivi) identificati in ITALIA ai fini IVA.

* REGOLA DELLUTILIZZO: Norma Comunitaria (Dir. 112/06 detta di rifusione), allart. 59 prevede che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, non imposizione o distorsione della concorrenza, i singoli stati possano adottare il criterio di utilizzo o di effettiva utilizzazione e fruizione per alcune prestazioni di servizio.Occorre considerare che taluni servizi rientranti nelle disposizioni generali e/o particolari (es. prestazioni pubblicitarie..) potrebbero essere considerati secondo un doppio binario per lo Stato che li adotta:- Prestazioni non soggette ad IVA allinterno del loro Paese (dove sarebbero soggette in base alle disposizioni), qualora gli stessi servizi siano effettivamente utilizzati o fruiti al di fuori della UE.- Per contro considera soggetti ad IVA allinterno dello Stato gli stessi od altri servizi che seguendo le nuove regole sarebbero non-soggetti in quanto riferiti a servizi situati territorialmente fuori dalla UE, quando questi siano effettivamente utilizzati o fruiti allinterno dello Stato.

In ITALIA il criterio dellutilizzo stato adottato per le seguenti prestazioni: Locazione a breve termine di mezzi di trasporto (art.7 quater lett. e.- ultima parte) B2C e B2B ; Locazione NON a breve termine di mezzi di trasporto (art.7 sexies lett.e.- ultima parte) B2C; Servizi di telecomunicazioni e di tele radiodiffusioni (art.7 sexies lett. g.-) B2C;

Imposta diretta e UE

Il REDDITO manifestazione diretta della capacitcontributiva. Le imposte dirette si basano su reddito. Le imposte dirette rappresentano un problema pi complesso rispetto a quelle indirette perch coinvolgono le dinamiche tra imposte su reddito e il funzionamento del mercato. Aspetti problematici: Divergenza tra aliquote di imposta sul reddito nei paesi UE Effetti distorsivi su efficienza mercato unico da parte dei diversi sistemi impositivi: io investir dove la pressione fiscale pi bassa. Effetti sul reddito di capitale (risparmio): investir i miei capitali dove i redditi sono pi alti ovvero dove le tasse sono pi basse.Gli accordi bilaterali tra stati dovrebbero essere evitati e fatti a livello comunitario: vedi accordo Svizzera - Germania per scoprire i cittadini tedeschi che depositano capitali in Svizzera.

Oggi allo studio comunitario un sistema per cui le societ di capitali debbano pagare il meno possibile. Oggi, infatti, c' un giro di capitali in cerca della allocazione pi redditizia che spaventosa.I redditi da capitali sono i pi volubili e i pi flessibili. Data la mobilit dei capitali le imposte sono pi vulnerabili alla concorrenza ed alla evasione fiscale.

Nel Trattato CEE non ci sono riferimenti alle imposte dirette, ma la dottrina individu, dietro obiettivi agli articoli 2 e 3 del Trattato UE, la finalit di aumentare lefficienza nellallocazione di risorse allinterno della CEE (e quindi la neutralit fiscale per le imprese). Spieghiamo: nel Trattato si visto un riferimento alle imposte dirette quando si parla di libera concorrenza, nel senso che le imposte dirette non dovrebbero influire sugli investimenti degli operatori.Gli effetti delle imposte dirette sono determinanti quando non garantiscono la neutralit fiscale (ovvero io investo proprio in termini di convenineza sulla base di considerazioni sul sist fiscale).Ma l'efficienza allocativa a livello comunitario presuppone la neutralit fiscale: ecco perch ci deve essere una stretta collaborazione verso localizzazioni maggiormente produttive.

Non soltanto la tassazione delle imprese pu ostacolare il libero flusso dei beni (i quali si dirigeranno verso localizzazioni maggiormente produttive). Ma la mancanza di coordinamento tra Paese in cui risiede limpresa e quello in cui limpresa vuole operare, pu dar luogo a DOPPIE IMPOSIZIONI.ES: Se unimpresa tedesca viene ad operare in Italia e mancano norme di coordinamento, limpresa tedesca deve pagare imposte in Germania. Ma se questa viene ad operare anche in Italia? In mancanza di regole di coordinamento l'Italia chiederebbe di pagare imposte anche in italia: doppia imposizione per lo stesso reddito prodotto.

Un Sistema di coordinamento, in un contesto di mobilit del lavoro e dei capitali, determina tre PROBLEMI fondamentali:1. Perseguimento della neutralit fiscale: l'investimento efficiente se avviene a prescindere dal sist fiscale del Paese in cui si va ad investire. Si distinguono due tipi di neutralit (esterna e interna): all'export di capitali e all'import di capitali. Ogni stato ha interesse che quando un cittadino va all'export venga trattato allo stesso modo dei cittadini esteri ma anche vieversa, il paese estero ha interesse che i suoi cittadini che aprono impresa all'estero siano rispettati. Il sist fiscale dello stranieno che lavora in Italia deve essere lo stesso del cittadino che svolge lo stesso lavoro in Italia e viceversa.2. Ripartizione del gettito tra pi stati: se Italia pretende imposta e Germania pure, come ci si ripartisce il carico tributario complessivo per impresa tedesca che opera in Italia? necessaria un equa ripartizione del gettito tra Stati impositivi.3. Trattamento tributario per contribuenti che operano in pi stati: necessaria equit fiscale internazionale.Imprenditore italiano che produce in Ge: stato di residenza Italia, stato di fonte del reddito Germania. NEUTRALIT INTERNA: imprenditore italiano che esporta capitali all'estero deve essere trattato dal punto di vista tributario dallo stato di residenza come se avesse investito solo in Italia.La neutralit interna mira a evitare distorsioni fiscali nelle decisioni di localizzazione di investimenti, indipendentemente dal luogo in cui si investe.La neutralit interna afferisce alla politica fiscale dello stato di residenza (soltanto) nei confronti di soggetti che percepiscono redditi localizzati entro giurisdizioni diverse.Non basta... NEUTRALIT ESTERNA: il soggetto deve essere trattato fiscalmente dallo stato estero come esso tratta i soggetti che producono reddito entro la sua giurisdizione.La neutralit esterna postula che tutti gli investimenti eseguiti nel medesimo mercato (UE) siano trattati in modo corrispondente per evitare distorsioni.La neutralit esterna afferisce (contestualmente) alla politica fiscale sia dello stato della fonte (del reddito) sia dello stato di residenza (del soggetto) e richiede la coordinazione di entrambi gli stati.

Sistemi economici e fiscali comparati, De Bidda 11/05 (sabato in cui ero assente)

Entrate reali 2012 Italia: 424.000 milioni di Euro Entrate derivanti da imposte dirette: 228.000 milioni di Euro Entrate derivanti da imposte indirette: 195.000 milioni di Euro

IVA diminuita di quasi il 2%, perch la ricchezza si sta contraendo, il cittadino tende a consumare di meno in tempo di recessione.Gli scambi interni diminuiscono e, di conseguenza, si contraggono anche le importazioni. Il dato comunque in aumento in termini assoluti, perch le accise (pagate ad esempio sulla benzina) sono aumentate, la macchina un bene rigido. Inoltre, lIMU aumentata (8000 milioni di euro la parte erariale, ovvero la parte che va allo Stato e non agli enti locali). Gli importi a titolo di risorse proprie che Italia versa a UE: nel 2012 sono state 17.000 milioni di Euro, suddivisi in dazi doganali, prelievi agricoli, IVA e la quarta risorsa che si applica sul reddito nazionale lordo SE risorse IVA non raggiungono una certa soglia.

Quanto partecipa Italia alle risorse proprie dellUE? Per il 13,34%. Germania per il 19% Francia 16% Spagna 9,33%Per un totale di 121.000 milioni di Euro ricevuti ogni anno dallUE.

Nel sistema europeo dellIVA il cessionario che la applica, altrimenti ci sarebbe una distruzione del mercato: aliquote variano di Paese in Paese quindi ci sarebbe il rischio di compravendite speculative per risparmiare sui differenti punti dellIVA. Momento recessivo stimolare i consumi, diminuire IVA ma non lo si sta facendo, c applicazione di politica ciclica che porta a una diminuzione ancora maggiore dei consumi.

La neutralit fiscale indica che le scelte dellimprenditore e dellinvestitore non devono essere influenzate da motivi di natura fiscale, ma da motivi solo di natura economica. La neutralit deve far s che i connazionali che investono allestero vengano trattati allo stesso modo in cui gli stranieri sono trattati (neutralit allimportazione e allesportazione). Neutralit significa anche evitare la doppia imposizione, sono necessari accordi per suddividere il carico fiscale. Se non ci sono regole precise tra due Stati c uno strumento residuale: il credito dimposta, ovvero un imprenditore che ha pagato le tasse allestero ha un credito che gli permette di non pagare in patria. Contesto Europeo e concorrenza fiscale

UE per quanto riguarda le imposte indirette (imposte sulle cifre daffari) auspica che Stati tendano allarmonizzazione, che non significa unimposta unica, ma una tendenza di regole per codificare forme di coordinamento tra i vari Stati. SullIVA vi sono state gi direttive. Gli Stati non vogliono perdere per la gestione delle imposte dirette, i trattati dellUE non ne parlano. Un accenno implicito si ha quando si dice che le imposte dirette diversificate possono portare a distorsioni del mercato e della concorrenza. La Corte di giustizia europea interviene nel caso in cui vi siano distorsioni. Solo istituti singoli sono stati oggetto di intesa (es. politica del risparmio: imprenditori che depositano dei propri capitali in Stati esteri, in Paesi dove vige segreto bancario. C tentativo di avere regole comuni per obbligare ogni stato a collaborare nello scambio dinformazioni).

LINEE DI TENDENZA DELLUE

Nel contesto europeo, si registrato un abbassamento delle aliquote dellimposta societaria. Perch questa tendenza? C il rischio di delocalizzazione degli investimenti verso Paesi a pi bassa tassazione. lUE che ha portato a questo aspetto positivo, un aumento della concorrenza. Come conseguenza di un ambiente sempre pi competitivo, si stanno inoltre creando delle economie di aggregazione a livello europeo (aziende di medie dimensioni che si sono aggregate e hanno creato delle dipendenze) laggregazione porta a sfruttamento economie scala. Le economie di aggregazione sono influenzate da:- dimensioni dei mercati domestici- dotazioni di risorse- qualit dei servizi pubblici e infrastrutture.

TENDENZA ALLA DELOCALIZZAZIONE (tendenza conflittuale):

Fino a quando lUE era a 15 stati membri, alcuni Paesi potevano mantenere una tassazione elevata. Quando lEuropa ha raggiunto i 27 Paesi, alcuni a bassa tassazione, stata attuata una nuova pianificazione fiscale, spostando la base imponibile in Paesi con tassazione pi bassa.Si assistito, dunque, allo spostamento di basi imponibili da Paesi UE dove la tassazione era pi elevata a Paesi dove il carico fiscale era pi basso da parte di aziende con pi filiali. A questo si aggiunga lo spostamento dei costi nei Paesi a pi elevata tecnologia.

Si parla di profit shifting che include: spostamento UTILI in Paesi a pi bassa tassazione spostamento COSTI in Paesi a pi alta tecnologia

Nel profit shifting, sono le aliquote nominali di tassazione (ci che effettivamente si paga) ad influire sulle scelte, ad attrarre, in concorso con altri fattori extra-fiscali, gli investimenti, piuttosto che le aliquote marginali effettive. (le quali indicano, in caso di sistema progressivo, che percentuale si andr a pagare se si supera lultima categoria di un margine).

Cos, con lallargamento dellUE e lingresso di Paesi a tassazione minore, vi stato un PROCESSO RIFORMATORE in EU. La tendenza al ribasso si accentuata negli ultimi 3 anni a seguito dellingresso dei 10 NSM, con aliquota generalmente inferiore a quella dei 15. C stata dunque una riduzione delle aliquote nominali in tutta Europa (accompagnata da un ampliamento della base imponibile). Ma se si abbassa laliquota e si aumenta base imponibile il risultato lo stesso! Si tratta di una tattica da utilizzare per pubblicizzare misure che comunque non cambiano la situazione reale. Es. se base imponibile, su 10.000 euro, del 50% e laliquota del 20% pago 1000 euro.Ora, abbasso aliquota a 10% ma alzo base imponibile a 100% pago 1000 euro comunque!!

Nel 2007 laliquota media societaria (Corporation Tax) nei Paesi UE-27 si abbassata ben al di sotto del 30% (22,08%). La media UE-15 invece a 25, 21%. Con: FR: 33% (onere aggiuntivo previsto per inasprire le norme che prevedono di spalmare le perdite in pi anni) SP: 30% (in programma una corporate Tax al 20% per le aziende di piccole dimensioni) GE: 29,48% (la riduzione della tassazione delle imprese dal 2005 ad oggi stata pari al 11%. Il tema tornato per, di attualit dopo il programma di tagli delle imposte sul reddito di lavoro dal 2013) DANIMARCA: 25% (previsione 22% nel 2016, lo pu fare perch ha risorse da investire e debito pubblico basso) AUSTRIA: 25% FINLANDIA: 24,5% UK: 24% (annuncio di riduzione del 2% dellimposta societaria e riduzione di un punto percentuale allanno per arrivare al 23%.) SVEZIA: 22% IRLANDA: ferma restando laliquota del 12,5% per le imprese, inasprimento per i capital gains al 25% per ottenere aiuti UE. In ITALIA lIRES va dal 46% degli anni 80 al 27,5% del 2008. Esistono ancora dei regimi di favore allinterno dellUE (per settori e/o tipologie di attivit). ES. MALTA ha due sistemi fiscali: una per i residenti, in linea con media europea, e uno per societ che investono e non sono residenti le aliquote molto basse (4,17% per INTERNATIONAL TRADING COMPANIES e addirittura nulle per COMPANIES WITH FOREIGN INCOME).La Commissione UE ha formalmente chiesto a Malta di modificare questi regimi preferenziali.

In UE, pur essendoci stata una diminuzione del carico fiscale sia nei vecchi stati membri, sia nei NSM, NON c stata convergenza verso un livello comune, n nel suo insieme n con riferimento ai due gruppi (anzi, il differenziale aumentato, visto che i NST hanno accelerato al ribasso la corsa dellUE!).Permanendo questa divergenza, sembra confermato il ruolo delle ECONOMIE DI AGGREGAZIONE, con la conseguenza che:- vi sar una maggior convergenza delle aliquote nei prossimi anni, anche per una crescente integrazione mercati europei;- si registrer una spinta PAESI UE-15 (ad alta tassazione) a seguire la tassazione NSM- ci si attende una possibile attenuazione rendite di localizzazione.

Superfinanziamento a Cipro e creazione di una bolla a causa della corporate tax eccessivamente bassa (10%) e crisi finanziaria odierna cittadini dovevano finanziare la ripresa del sistema forzatamente.

GETTITO IMPOSITIVO

Discorso diverso da quello delle Corporate taxes quello del carico tributario totale del 68,3 in Italia il quale comprende le imposte su redditi, sul lavoro e altre tasse. Questa la pressione fiscale = rapporto tra PIL e carico fiscale. In UK al 35,5%, incide poco nelleconomia privata! Debito italiano ammonta oggi al 123,5% del PIL. Deficit/PIL 2%.

Il gettito impositivo non ha seguito il trend decrescente delle aliquote legali, almeno negli anni 90, perch: sono state ampliate le basi imponibili c stata una crescita dei profitti delle societ, in rapporto al PIL e quindi delle entrate fiscali.

Nei primi anni 2000 vi stata per uninversione di tendenza dovuta ad una minore crescita del PIL per declino della redditivit e per la discesa delle aliquote nominali il che ha diminuito il carico fiscale.Ma in futuro, sempre con riferimento al gettito, il trend decrescente delle aliquote potrebbe avere ripercussioni molto pi significative. Potr incidere anche sulla tendenza della Corte di Giustizia Europea di limitare alcune misure di contrasto alla tax avoidance internazionale (come la thin capitalization e le legislazioni Controlled Foreign Companies).

ITALIA: Perch lEuropa non investe in Italia? C solo il motivo fiscale? No, la capacit di attrarre investimenti influenzata anche da: stabilit degli orientamenti di politica economica certezza del diritto, anche fiscale instabilit normativa che varia ogni anno in Italia (vedi tassazione reddito dimpresa). Lelevato costo dellincertezza accresce i rischi di delocalizzazione degli investimenti delle imprese residenti e scoraggia quelli esteri e pu determinare un aumento dei COSTI di TRANSAZIONE (spese di consulenza per far fronte allincertezza e per leventuale contenzioso ) e quindi un allontanamento dalla posizione di equilibrio efficiente e unelevata conflittualit.CCCTB una proposta di Direttiva comunitaria del 2011 per unarmonizzazione dellimposizione diretta e consiste nel creare delle norme comuni per determinare: la base imponibile delle imposte sul reddito delle societ fiscalmente residenti in UE e delle S.O. di Paesi terzi ubicate nellUE. il reddito consolidato di gruppi di societ (multinazionali) che hanno sede in pi Stati membri e per la ripartizione del reddito tra gli stati interessati. Si cerca di porre rimedio alle distorsioni di mercato che incontrano le societ che operano su base transfrontaliera allinterno dellUE-27 e di evitare ad esempio:- le doppie imposizioni- i diversi prezzi di trasferimento delle transazioni infragruppo (se vi sono prezzi diversi applicati nei diversi Stati, si creano dei problemi perch lutile maggiore in alcuni Paesi rispetto ad altri, si potrebbe avere trasferimento di utili attraverso la creazione di fondi neri, in un Paese c utile alto e si trasferisce in un Paese nel quale magari si vende a sottocosto!) - le compensazioni delle perdite transfrontaliere (a livello consolidato come si stabilisce dove far gravare le perdite? legato a problema trasferimento perdite e utili servono delle regole che stabiliscano come le aziende si possono comportare).

Questa proposta per : opzionale una volta entrata in vigore, non preveder larmonizzazione delle aliquote dimposta Essa consentir si ridurre i costi di compliance e di aumentare lefficienza economica anche ai fini delloccupazione.

Problematiche: 1) Il CCCTB sembra una fonte sovraordinata (astratta) di principi guida, pi che una dettagliata regolamentazione della disciplina (non agevole una comparazione con le corrispondenti disposizioni dei singoli Stati).2) Non si capisce come determinare, attraverso criteri oggettivi, la base imponibile dellIRES.

Il fiscal compact: ha reso rigidi i parametri di Maastricht. LItalia lo ha adottato. Non ha a che fare con la fiscalit, ma con aspetti economico- finanziari. Prevede misure per confermare i principi del limite del deficit e del debito. LItalia non si sta riprendendo seguendo queste regole e adottando politiche cicliche che portano a unulteriore compressione del mercato. Bisogna concordare a livello europeo ladozione di politiche per la crescita, che vanno di pari passo con unausterit modesta.

Sistemi economici e fiscali comparati, De Bidda 18/05 (appunti Martina)

GLOBALIZZAZIONE DELLECONOMIA E DEI PRESUPPOSTI IMPOSITIVI

La dimensione sovranazionale dei fenomeni condiziona gli operatori domestici al rispetto delle regole del Paese dove vengono trasferite le attivit.Daltro canto vige il principio di sovranit assoluta degli Stati, sino al potere di regolamentare il comportamento transfrontaliero di membri della propria comunit. si pone cos il problema della transnazionalit delle norme giuridiche. Questo avvertito anche in campo fiscale dove lo Stato cerca di mantenere la propria indipendenza fiscale perch uno dei principi cardine della sovranit nazionale. I contribuenti, dal canto loro, cercano di allocare al meglio le proprie risorse guardando allambito globale, non solo territoriale. Legami tra Stati e contribuenti: lo Stato tenta di recuperare pi materia fiscale possibile (se si crea materia imponibile allestero, lo stato interessato a dialogare per prevedere una divisione del reddito e dellimposizione); il contribuente, invece, investe dove deve pagare minori imposte. C un conflitto di interessi tra i due. Ecco che oggi lo Stato, se vuole acquisire capitali e operare in modo da non essere danneggiato, deve cedere parte della sovranit fiscale, vi deve essere cooperazione tra i vari Stati in modo che cittadino si possa muovere liberamente e il reddito sia equamente diviso. Lo stato di diritto impone comunque una podest normativa tributaria, bisogna muoversi allinterno delle norme. Le decisioni dei governi sono oggi lente a confronto delle operazioni economiche che avvengono attraverso Internet e si possono creare patologie. Nonostante i tentativi di armonizzazione permangono significative differenze nei vari ordinamenti tributari europei:MAGGIORI CONVERGENZE: Vi sono convergenze per le imposte indirette (IVA).MINORI CONVERGENZE: Vi sono invece minori convergenze nelle imposte dirette, specialmente per quanto riguarda i redditi da attivit finanziarie, vista la tendenza ad attrarre capitali dallestero. Ogni Stato tende infatti ad attrarre capitali perch una forma di investimento che pu innalzare il PIL. Ognuno nella politica di interdipendenza dovrebbe, per, attrarre capitali senza danneggiare gli altri. La globalizzazione, infatti, accentua s la competitivit degli operatori ma impone delle regole di comportamento che favoriscano la cooperazione tra gli stati.

Laliquota nominale un indicatore importante per capire i movimenti di capitali. Il grado di pressione fiscale non laliquota, ma il rapporto che tiene conto di quanta parte del PIL viene recuperata in termini di entrate fiscali (PIL/entrate dello Stato), in Italia la pressione fiscale elevatissima, lo Stato drena molte risorse che i privati non possono utilizzare, investire. Un secondo problema quello di evitare la doppia imposizione, con i crediti dimposta.

Residenza fiscale:

a) RESIDENTI IN ITALIA: Il criterio tassazione per cittadini italiani residenti fiscalmente in Italia il World Transaction Principle (Principio di mondializzazione del reddito), principio soggettivo: per qualsiasi reddito prodotto in qualunque posto il cittadino residente fiscalmente in Italia tassato in Italia. NB: la differenza tra residenza civile e residenza fiscale. Art 2 testo Unico delle imposte sui redditi del 86 (DPR 917/86) lega la residenza fiscale a: residenza semplice: iscrizione allanagrafe comunale (se sono residente in It sono residente fiscale in It) domicilio nel territorio dello stato residenza territoriale nello stato

Infatti, la semplice cancellazione della anagrafe della popolazione residente e liscrizione nell Anagrafe Dei Cittadini Italiani All Estero (AIRE) non di per s sufficiente ad escludere il domicilio o la residenza nel territorio dello stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.Cos, se si cancella la residenza italiana e si viene inseriti nellAIRE Si viene tassati solo per redditi prodotti in Italia, perch di fatto si ha residenza fiscale allestero. MA se questa una fictio iuris e di fatto si continua a vivere in Italia Il fisco guarda lo stato vero di vita, anche se gli interessi economici sono allestero. Se si accerta questa condizione, lindividuo considerato residente in Italia fiscalmente. Lonere della prova ricade sullamministrazione fiscale italiana. Leccezione si ha quando la residenza viene spostata in Paesi a fiscalit privilegiata (isole del Canale, Montecarlo). In questo caso non lo Stato ad avere lonere della prova, ma il cittadino. C una lista di paesi che sono considerati paradisi fiscali (black list).

b) NON RESIDENTI IN ITALIA: Per i non residenti (stranieri presenti in Italia) applicato il principio oggettivo, il Principio della territorialit. Questi sono residenti fiscalmente nel proprio Paese dorigine, ma vengono tassati per i redditi prodotti in Italia in base al principio oggettivo.

IL SISTEMA DELLE FONTI

Il sistema delle fonti che regola la situazione economico- fiscale (fiscalit internazionale) comprende: Diritto tributario internazionale (DTI), ovvero le fonti nazionali a portata ultraterritoriale/ultranazionale, che regolano i rapporti del cittadino a livello di fiscalit internazionale e che regolano i rapporti del non cittadino che opera nel Paese. Ma pu nascere conflitto normativo tra queste (italiane ad esempio) e quelle straniere applicate per cittadini italiani operanti nel proprio territorio.

Il legislatore responsabile anche degli effetti negativi, ci possono essere normative che influiscono negativamente anche sul contribuente (distorsioni di mercato, iniquit allocative, posizioni di rendita).

Diritto internazionale tributario (DIT), ovvero le fonti internazionali o esterne, che regolano i rapporti tributari tra stati sovrani. Si possono applicare a pi ambiti di giurisdizione, sono le cosiddette convenzioni tributarie multilaterali. Statuite da organismi sovranazionali.

I legislatori dei vari stati interagiscono dandosi un corpo minimo di regole comuni (trattati). Oggi impossibile, per i vari stati, chiudersi a riccio.La libert di stabilimento (un investitore deve essere libero di investire dove vuole) non deve essere limitata da regole che impongono misure limitative del movimento dei capitali.

Quali sono le NORME INTERNE italiane? NORME SOSTANZIALI DI PRODUZIONE GIURIDICA: Quelle del Parlamento, prevalentemente contenute in decreti legislativi (emanati da Governo su delega del Parlamento. Il Parlamento stabilisce le linee guida, i principi generali di un ambito, poi il Governo le concretizza) oppure in DPR (decreti presidenziali). Es. DPR 600/73 (disposizioni su accertamento di imposta su redditi), 633/72 (tratta dellIVA); 602/73. Non sono dunque norme formali. NORME INTERNE DI RATIFICA DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI: nascono come norme di diritto internazionale, ma diventano norme nazionali. Un Trattato viene studiato dal Ministero per eco e finanze, per esempio, per vedere se conforme a leggi nazionali in materia; viene firmato ma deve essere successivamente ratificato dal Parlamento con una legge interna di ratifica. DISPOSIZIONI SECONDARIE: Infine, vi sono le disposizioni secondarie di specificazione di ci che dice la legge primaria, emanate dalla Pubblica Amministrazione (regolamenti, circolari, risoluzioni ministeriali servono per interpretare la norma, dare contenuto di esemplificazione, ovvero esplicitare come la norma deve essere attuata). Esiste una gerarchia tra queste fonti.

Quali sono le FONTI ESTERNE dellordinamento internazionale? LE CONVENZIONI MULTINAZIONALI, Sono eccezionali poich valide solo per gli stati contraenti. Sono speciali in ambito tributario perch derogano alle norme generali interne! Si applica la norma multinazionale, a meno che (art 169 TUIR) la norma non sia penalizzante per il contribuente. Le convenzioni OCSE non hanno questo rango (qualificano residenza fiscale, doppia residenza..) di norma, un convenzione stabilit dallunanimit dagli Stati. LEGISLATIVE E PROGRAMMATICHE delle comunit istituite da TRATTATI INTERNAZIONALI (trattato UE, regolamenti, direttive). Infine, vi sono i TRATTATI, che, come norme di diritto tributario a portata ultraterritoriale, sono le fonti pi importanti. Le caratteristiche di questi sono: lesclusivit (cittadino italiano, ovunque si trovi, sottoposto a queste norme, portata ultraterritoriale) la territorialit (hanno efficacia per cittadini italiani e stranieri residenti in Italia) leffettivit. La sovranit esplica i suoi effetti in territori diversi da quello nazionale estensione applicativa delle norme tributarie nazionali.

I due criteri di collegamento infraterritoriale sono il criterio oggettivo [cd. Criterio della FONTE DI PRODUZIONE] (qualsiasi soggetto tassato per tutti i fatti generatori di ricchezza, redditi, proventi realizzati sul relativo territorio) e il criterio soggettivo [cd. Criterio della MONDIALIZZAZIONE] (i soggetti vengono tassati per tutti i proventi e redditi ovunque prodotti, purch in collegamento con soggetti appartenenti ad una nazione). Questo collegamento obbliga gli stati ad accordarsi per trovare forme di cooperazione e armonizzazione! Questo collegamento giuridico difficile da applicare nella realt, anche se stati vorrebbero cooperare.

CRITERIO OGGETTIVO (lavoratori non residenti in It che lavorano in It)I vantaggi del criterio oggettivo sono la prossimit fisica tra luogo della produzione e momento del presupposto impositivo (imposizione effettiva). Lo straniero che lavora in It pi controllabile di quello che lavora fuori. In caso di ispezione o di accertamenti, posso aggredire pi facilmente i patrimoni prodotti in Italia. Gli svantaggi sono che lo straniero residente fiscalmente allestero, pur lavorando in Italia. Non essendoci quel rapporto istituzionale, molti elementi (soggettivi e oggettiv) potrebbero andare persi. Es. In caso di lavoro dipendente transfrontaliero, quando il datore di lavoro nel paese fonte. Oppure, senza un Paese fonte, quando si parla di reddito da capitale o di reddito dimpresa.

CRITERIO SOGGETTIVO (lavoratori residenti in It che non lavorano in It)I vantaggi del criterio soggettivo sono che non vi sono difficolt a trovare lindividuo al quale ricondurre debiti o proventi, a differenza del criterio oggettivo (i problemi del criterio oggettivo vengono risolti).Lo svantaggio che le procedure di accertamento e riscossione del residente italiano che lavora, ad esempio, negli USA sono difficili da attuare, se non c collaborazione con stato estero.

Gli Stati, di fronte al fatto che lindividuo tiene conto delle diverse normative interne, allocando il proprio capitale dove lo ritiene pi opportuno, cercano di reagire alla delocalizzazione del collocamento dei capitali al fine di non generare iniquit ma anche per non subire depauperamento fiscale (si pensi allItalia che ora ha il problema di attirare i capitali esteri).Criterio ogg e sogg costituiscono 2 potest tributarie concorrenti (Paese del soggetto passivo vs Paese fonte): come lo stato italiano pretende di tassare il tedesco cos lo stato tedesco pretende di tassare litaliano si genera cos il problema della DOPPIA IMPOSIZIONE: si possono creare casi di prelievo plurimo, sullo stesso fatto generatore di ricchezza o sullo stesso soggetto.Si ha doppia imposizione quando: i presupposti di imposta in due o pi stati si sovrappongono e dunque le diverse leggi nazionali assoggettano due o pi volte ad imposta la stessa ricchezza (Fantozzi-Vogel).Si cerca di evitare (vedi trattato OCSE*, trattato non formale)

*Il trattato OSCE ha grande valenza, perch regola rapporti fra Stati su materie importanti, da certezza su temi controversi. Il criterio di residenza delle societ, in alcuni paesi, si fonda sul luogo di costituzione, in altri no, ad esempio. Cos in caso di conflitti riguardanti limposizione fiscale, lOSCE chiarisce le regole da applicare.

La doppia imposizione pu riguardare le imposte dirette o indirette.La doppia imposizione che riguarda le imposte dirette pu avere:a) natura giuridica: si ha quando, sullo stesso soggetto, una stessa ricchezza tassata due o pi volte. Lo stesso presupposto assoggettato alle pretese impositive di pi stati (quello della fonte e della residenza). ES) La contrapposizione si pu avere, ad esempio, nel caso di una filiale tedesca di una multinazionale italiana, dove devono essere tassati i redditi prodotti dalla filiale tedesca? Caso di doppia imposizione giuridica, il quale viola il principio di neutralit imposte per cui deve esserci una convenzione tra gli Stati.Riguarda sia le imposte sui redditi (dirette) sia quelle sugli scambi (indirette).b) natura economica: La doppia imposizione economica, invece, si ha quando uno stesso fatto di ricchezza viene tassato da pi stati, anche in capo a soggetti passivi diversi (pi soggetti vengono tassati in base allo stesso reddito). C un danno di natura economica per il soggetto, viene a meno lefficienza nel mercato.ES) Sempre nel caso di una multinazionale con pi filiali, reddito prodotto in un Paese ed tassato, poi filiale invia una quota ad altre filiali, come forma di distribuzione di ci che avevano investito, e questa quota viene ritassata!

RIMEDI ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Si rende necessaria una norma per regolare questa situazione. I rimedi della doppia imposizione sono: Norme interne di uno dei Paesi concorrenti (generalmente lo Stato del soggetto passivo), quando non ci sono Trattati sulla doppia imposizione tra i due stati. In Italia TUIR, allart 169, definisce cosa fare se non ci sono trattati internazionali: - vi pu essere, in via unilaterale, una rinuncia allimponibilit, ovvero non si tiene conto del reddito prodotto allestero, non si riconosce imponibilit. In questo caso vi pu essere completa esenzione o tassazione blanda. (Paesi Area Europa continentale)- vi pu essere, poi, una rinuncia al gettito, ovvero pur riconoscendo la legittimit dellimponibilit, non si tassa. (Paesi Area anglosassone)

Oppure vi pu essere un rimedio di tipo pattizio, mediante accordo multilaterale o bilaterale tra Stati. Questo pu stabilire:- le potest prevalenti e rinuncianti (Italia rinuncia a pretese su reddito prodotto da tedesco e Germania su reddito prodotto da italiano). - ma si possono decidere anche criteri di tassazione compatibili (es. come si tassano gli immobili etc.).

CONVENZIONE OCSE 1963 (ultima modifica 2008)

La Convenzione OCSE 1963, un modello periodicamente aggiornato, non fonte primaria, ma tutti gli Stati hanno concordato allunanimit le regole che esso fissa. Anche lItalia ha preso la Convenzione a modello per redigere i propri trattati.La convenzione ha due FUNZIONI: Stabilire la ripartizione della potest impositiva tra pi stati (non dunque quella di stabilire le modalit di tassazione di un reddito) Ridurre il fenomeno della doppia imposizione (vgs. artt. 6 e 23 del Modello OCSE e par. 6 del commentario allart. 23 del modello OCSE).Per ridurre la doppia imposizione propone due metodi: art 23 A: esenzione (totale, parziale o progressiva); art 23 B: credito dimposta ordinario (pi vicino alla cultura giuridica italiana). Il Modello della convenzione OCSE ha assunto importanza sulla negoziazione, applicazione e interpretazione delle convenzioni. In tale contesto acquista notevole rilevanza il relativo COMMENTARIO, che diventa guida interpretativa dei trattati. Il commentario della convenzione non norma giuridica (v. pu essere disapplicata se in contrasto con quella nazionale) ma guida interpretativa dei trattati, costituisce una raccomandazione ai Paesi OCSE. Le Convenzioni stipulate con Stati esteri sono invece norme primarie da applicare, sono speciali e hanno valenza rispetto alla norma interna quando derivano da un accordo recepito con legge. Leccezione posta dallart 169 TUIR, se queste norme sono meno favorevoli a contribuente. Bisogna dunque controllare che norme del commentario siano in linea con linterpretazione dei giudici nazionali, se non cos la norma pu essere disapplicata dal giudice nazionale.nazionale.

LA PRESSIONE FISCALE e CUNE FISCALE

La pressione fiscale (diversa da aliquota) = rapporto tra elemento fiscale ed elemento economico.

Vi sono quattro parametri di pressione (sono individuabili 4 formule). Due relative (riguardano la pressione relativa, individuale e collettiva) e due assolute (riguardano la pressione assoluta).

PRESSIONE ASSOLUTA: Individuale: rapporto tra il complesso dei tributi individuali e il reddito. Collettiva: ( quella che interessa) rileva il rapporto tra tutti i prelievi calcolabili e il reddito nazionale. Nel numeratore sono incluse anche i contributi alla sicurezza sociale (pensione).

Bisogna che gli stati abbiano gli stessi criteri per stabilire cosa mettere al numeratore e al denominatore, altrimenti la comparazione sballata.

Entrate: Le entrate includono tutte le tasse e le imposte. E i contributi di sicurezza sociale? Oggi tendono ad essere inclusi, ecco perch si deve tener conto dei diversi sistemi di welfare degli stati. Ricchezza: taluni per Reddito nazionale considerano il PIL ( = Valore di tutti i beni e servizi prodotti allinterno DEL PAESE: attivit delle IMPRESE, FAMIGLIE e P.A.), altri il PNL ( = Tiene conto anche del saldo netto della bilancia dei PAGAMENTI, compresi i movimenti VALUTARI).

I dati dei vari Paesi non sono omogenei, la struttura per calcolare la pressione fiscale diversa. Ad esempio vi :- un diverso utilizzo delle procedure di contabilit- unincidenza delle varie imposte- incidenza sanatorie fiscali

L ITALIA un Paese, come noto, con una forte pressione fiscale ma non facile, tuttavia, compararla con esattezza con altri paesi, sia per la diversa struttura impositiva, sia perch funzionale ai regimi di welfare adottati.

Il cuneo fiscale la differenza tra ci che il lavoratore percepisce e ci che deve dare allo Stato, un costo ingente per limpresa, ampissimo in Italia.