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Antiriciclaggio e circolazione del contante

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  • Antiriciclaggio e circolazione del contante

  • LOBBLIGO DI REGISTRAZIONE

    Art. 36 comma 1 - D. Lgs. n. 231/2007

    ... i soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela

    1. Obbligo di registrazione1. Obbligo di registrazione

    Obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti in

    ottemperanza della leggi sullantiriciclaggio.

    Obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti in Obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti in

    ottemperanza della leggi sullottemperanza della leggi sullantiriciclaggio.antiriciclaggio.

  • LOBBLIGO DI REGISTRAZIONE

    Archivio unico

    Art. 37 comma 1 del D.lgs. 231/2007

    Lart. 37 comma 1, prevede che ai fini del rispetto degli obblighiregistrazione dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio siano tenuti a:

    istituire un archivio unico

    2. Obbligo di registrazione2. Obbligo di registrazione

    Listituzione dellarchivio unico obbligatoria solo qualora vi siano dati da registrare. Se al contrario non ci sono dati da registrare non vi

    lobbligo di istituire larchivio.

    LListituzione dellistituzione dellarchivio unico archivio unico obbligatoria solo qualora vi siano dati obbligatoria solo qualora vi siano dati da registrare. Se al contrario non ci sono dati da registrare noda registrare. Se al contrario non ci sono dati da registrare non vi n vi

    llobbligo di istituire lobbligo di istituire larchivio.archivio.

  • LOBBLIGO DI REGISTRAZIONE

    Finalit

    3. Obbligo di registrazione3. Obbligo di registrazione

    le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti

    le informazioni registrate possono essere utilizzate per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o per corrispondenti analisi, effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorit competente

    le registrazioni effettuate nellarchivio costituiscono un importante supporto, per lattivit di individuazione, da parte del professionista o del revisore contabile, delle operazioni sospette di riciclaggio, o di finanziamento del terrorismo da segnalare allUIF

    Finalit

  • INFORMAZIONE DA REGISTRARE

    4. Obbligo di registrazione4. Obbligo di registrazione

    La registrazione dei dati relativi alladeguata verifica della clientela comporta listituzione dellanagrafe dei soggetti

    La registrazione dei dati relativi alladeguata verifica della clientela comporta listituzione dellanagrafe dei soggetti

    i clienti; i clienti;

    Vanno riportati e codificati

    i titolari effettivi (il soggetto per conto dei quali la persona agisce)i titolari effettivi (il soggetto per conto dei quali la persona agisce)

    i rappresentanti dei clienti; i rappresentanti dei clienti;

  • INFORMAZIONE DA REGISTRARE

    5. Obbligo di registrazione5. Obbligo di registrazione

    Per le persone fisiche devono essere indicatePer le persone fisiche devono essere indicate

    complete generalitcomplete generalit

    data dellavvenuta identificazionedata dellavvenuta identificazione

    codice fiscale, ove attribuitocodice fiscale, ove attribuito

    estremi del documento di identificazioneestremi del documento di identificazione

    scopo e natura della prestazione professionalescopo e natura della prestazione professionale

  • INFORMAZIONE DA REGISTRARE

    6. Obbligo di registrazione6. Obbligo di registrazione

    Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicatePer i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicate

    complete generalitcomplete generalit

    data dellavvenuta identificazionedata dellavvenuta identificazione

    codice fiscale / partita IVAcodice fiscale / partita IVA

    estremi del documento di identificazioneestremi del documento di identificazione

    scopo e natura della prestazione professionalescopo e natura della prestazione professionale

  • I DATI DELLE OPERAZIONI E DELLE PRESTAZIONI PROFESS IONALI

    7. Obbligo di registrazione7. Obbligo di registrazione

    Rapporti continuativi e

    prestazioni professionali

    prestazioni per le quali si presume, al momento in cui iniziano, che abbiano una certa durata es: la consulenza in campo

    amministrativo e la tenuta della contabilit

    prestazioni per le quali si presume, al momento in cui iniziano, che abbiano una certa durata es: la consulenza in campo

    amministrativo e la tenuta della contabilit

    Per tali operazioni devono essere registrati i segu enti datiPer tali operazioni devono essere registrati i segu enti dati

    dati identificativi del cliente e delleventuale titolare effettivodati identificativi del cliente e delleventuale titolare effettivo

    descrizione sintetica della tipologia di prestazioneprofessionale fornitadescrizione sintetica della tipologia di prestazioneprofessionale fornita

    scopo e natura prevista della prestazione professionalescopo e natura prevista della prestazione professionale

  • I DATI DELLE OPERAZIONI E DELLE PRESTAZIONI PROFESS IONALI

    8. Obbligo di registrazione8. Obbligo di registrazione

    Operazioni di importo pari o superiore ad

    15.000

    esempio, il professionista ha ricevuto dal cliente lincarico di assisterlo nella stipula di un contratto di locazione dellimporto

    annuo di 18.000

    esempio, il professionista ha ricevuto dal cliente lincarico di assisterlo nella stipula di un contratto di locazione dellimporto

    annuo di 18.000

    Per tali operazioni deve essere indicata Per tali operazioni deve essere indicata

    Data, causale e tipologia delloperazioneData, causale e tipologia delloperazione

    importo, mezzi di pagamentoimporto, mezzi di pagamento

    dati identificativi del soggetto che effettua loperazione e del soggetto per conto del quale effettivamente operadati identificativi del soggetto che effettua loperazione e del soggetto per conto del quale effettivamente opera

  • COME REGISTRARE LE INFORMAZIONI

    Larticolo 38 stabilisce che i professionisti, di cui allarticolo 12, ed i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui allarticolo 13, comma 1 lettera b), sono tenuti ad;

    istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

    9. Obbligo di registrazione9. Obbligo di registrazione

    E fatta in tutti i casi salva la facolt di istituire, in alternativa allarchivio, un registro della clientela antiriciclaggio tenuto in forma cartacea .

    EE fatta in tutti i casi salva la facoltfatta in tutti i casi salva la facolt di istituire, in di istituire, in alternativaalternativa allallarchivio, archivio, un un registro della clientelaregistro della clientela antiriciclaggio antiriciclaggio tenuto in forma cartaceatenuto in forma cartacea ..

  • COME REGISTRARE LE INFORMAZIONI

    10. Obbligo di registrazione10. Obbligo di registrazione

    Il registro cartaceo

    numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o del revisore, ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto

    con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone

  • COME REGISTRARE LE INFORMAZIONI

    Termine per rispondere alle richieste

    11. Obbligo di registrazione11. Obbligo di registrazione

    Chi opter per il registro cartaceo

    avr la possibilit di rispondere alle richieste di acquisizione informative e documentali entro il termine di tre giorni dalla

    richiesta , possibilit questa che stranamente non pare contemplata per chi gestir i dati a mezzo del registro informatico.

  • Lorganizzazione interna

  • LORGANIGRAMMA

    13. Lorganizzazione interna 13. Lorganizzazione interna

    Al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte delle autorit

    di vigilanza, e le conseguenti rilevanti sanzioni amministrative e, in

    alcuni casi, penali, gli studi professionali devono "strutturarsi" in

    modo da rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa

    antiriciclaggio.

    Al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte delle autorit

    di vigilanza, e le conseguenti rilevanti sanzioni amministrative e, in

    alcuni casi, penali, gli studi professionali devono "strutturarsi" in

    modo da rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa

    antiriciclaggio.

  • LORGANIGRAMMA

    14. Lorganizzazione interna 14. Lorganizzazione interna

    Necessario verificare che lo studio abbia istituito rispettivamente:Necessario verificare che lo studio abbia istituito rispettivamente:

    un'organizzazione interna, prevedendo deleghe e incarichi antiriciclaggio a ciascuno dei componenti dello studio;

    un fascicolo antiriciclaggio per singolo cliente, completo con idocumenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica della clientela;

    un registro antiriciclaggio tenuto a mezzo di strumenti informatici ovvero su supporto cartaceo.

  • ORGANIZZAZIONE INTERNA

    Organigramma antiriciclaggio

    15. Lorganizzazione interna 15. Lorganizzazione interna

    opportuno che ciascuno studio definisca un "organigramma

    antiriciclaggio", indicando nel dettaglio i ruoli di professionisti e

    collaboratori in relazione ai diversi adempimenti prescritti dalla

    normativa

    opportuno che ciascuno studio definisca un "organigramma "organigramma

    antiriciclaggio",antiriciclaggio", indicando nel dettaglio i ruoli di professionisti e

    collaboratori in relazione ai diversi adempimenti prescritti dalla

    normativa

  • ORGANIZZAZIONE INTERNA

    Organigramma antiriciclaggio

    Sar utile:

    individuare il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale;

    definire una procedura interna rispetto agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sul contante;

    determinare il responsabile della procedura di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonch il soggetto incaricato di raccogliere i documenti essenziali (dichiarazioni, documenti identificativi, visure societarie, eccetera) nel fascicolo della clientela;

    16. Lorganizzazione interna 16. Lorganizzazione interna

  • ORGANIZZAZIONE INTERNA

    Organigramma antiriciclaggio

    individuare il soggetto responsabile della registrazione dei dati negli archivi antiriciclaggio;

    eventualmente incaricare un collaboratore per la verifica della tempestivit e correttezza dei dati inseriti negli archivi antiriciclaggio;

    formalizzare le deleghe nominative a collaboratori e dipendenti;

    definire un piano annuale di formazione dei professionisti e dipendenti dello studio ai fini antiriciclaggio.

    17. Lorganizzazione interna 17. Lorganizzazione interna

  • FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

    18. Lorganizzazione interna 18. Lorganizzazione interna

    Nel fascicolo antiriciclaggio occorrer conservare tutti i documenti utilizzati

    per l'adeguata verifica della clientela

    Nel fascicolo antiriciclaggio occorrer conservare tutti i documenti utilizzati

    per l'adeguata verifica della clientela

    Documenti utilizzati per ladeguata verifica della clientelaDocumenti utilizzati per ladeguata verifica della clientela

    le dichiarazioni antiriciclaggio dei clienti, previste dagli articoli18, 19 e 21 del Dlgs 231/2007;le dichiarazioni antiriciclaggio dei clienti, previste dagli articoli18, 19 e 21 del Dlgs 231/2007;

    le schede di identificazione predisposte dai professionisti;le schede di identificazione predisposte dai professionisti;

    le fotocopie del documento di riconoscimento del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legalele fotocopie del documento di riconoscimento del codice fiscale e della partita Iva del cliente/rappresentante legale

  • FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

    19. Lorganizzazione interna 19. Lorganizzazione interna

    Documenti utilizzati per ladeguata verifica della clientelaDocumenti utilizzati per ladeguata verifica della clientela

    un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della societ/ente) e la visura camerale della societ;

    un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale (ad esempio procura o delibera della societ/ente) e la visura camerale della societ;

    -l'eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;-l'eventuale documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;

    la scheda di valutazione del rischio, predisposta dal professionista ex art.20 del Dlgs 231/2007: in questa scheda, nell'ottica di un eventuale controllo, sarebbe opportuno inserire un appunto sulla "ragionevolezza" dell'operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente

    la scheda di valutazione del rischio, predisposta dal professionista ex art.20 del Dlgs 231/2007: in questa scheda, nell'ottica di un eventuale controllo, sarebbe opportuno inserire un appunto sulla "ragionevolezza" dell'operazione ovvero su comportamenti anomali del cliente

  • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Termini di trenta giorni

    Art. 36 comma 3

    20. Lorganizzazione interna 20. Lorganizzazione interna

    Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e,

    comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al

    compimento delloperazione ovvero allapertura, dalla variazione e

    al termine della prestazione professionale

    Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e, Le informazioni devono essere registrate tempestivamente e,

    comunque, comunque, non oltre il trentesimo giornonon oltre il trentesimo giorno successivo al successivo al

    compimento dellcompimento delloperazione ovvero alloperazione ovvero allapertura, dalla variazione e apertura, dalla variazione e

    al termine della prestazione professionaleal termine della prestazione professionale

  • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Decorrenza del termine

    21. Lorganizzazione interna 21. Lorganizzazione interna

    dalla data di esecuzione della prestazione professionale, per i dati destinati a confluire nel sotto archivio Dati delle prestazioni professionali, di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'articolo 5 del vecchio Regolamento antiriciclaggio;

    dal momento dellidentificazione, del cliente e/o del soggetto per conto del quale esso opera, per i dati destinati a confluire nel sotto archivio Anagrafe dei clienti e dei soggetti per conto dei quali essi hanno agito;

    Le informazioni

    devono essere inserite

    nellarchivio unico entro 30

    giorni, che decorrono

  • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Decorrenza del termine

    22. Lorganizzazione interna 22. Lorganizzazione interna

    dalla fine della prestazione professionale: il comma 3 dellarticolo 36 D.lgs. 231/2007, in ultima analisi, da la possibilit di registrare le informazioni al pi tardi entro trenta giorni dalla fine della prestazione professionale o delloperazione.

    dal momento in cui si viene a conoscenza di modifiche, per quanto concerne le variazioni ed integrazioni di dati ed informazioni gi iscritti. Si evidenzia come la normativa preveda che, in questo caso, si debba conservare evidenza dellinformazione precedente;

    Le informazioni

    devono essere inserite

    nellarchivio unico entro 30

    giorni, che decorrono

  • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Compilazione prestazioni professionali - Provvedimento UIC del 24

    febbraio 2006

    23. Lorganizzazione interna 23. Lorganizzazione interna

    Per le prestazioni professionali consistenti nellaPer le prestazioni professionali consistenti nella

    tenuta della contabilit; tenuta di paghe e contributi; esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e

    assistenza;

    oggetto di registrazione solo il conferimento delli ncarico. oggetto di registrazione solo il conferimento delloggetto di registrazione solo il conferimento dell incarico.incarico.

  • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Conservazione per dieci anni

    I dati e le informazioni inclusi nel sotto-archivio dati relativi alla prestazione professionale devono essere conservati nellarchivio per dieci anni, decorrenti dalla conclusione della prestazione professionale.

    per il sotto-archivio contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti, la cancellazione di un soggetto subordinata alla avvenuta cancellazione, dal relativo sotto-archivio, di tutte le prestazioni professionali in cui il soggetto coinvolto.

    24. Lorganizzazione interna 24. Lorganizzazione interna

  • CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    Cessazione della prestazione

    25. Lorganizzazione interna 25. Lorganizzazione interna

    Alla cessazione del rapporto o della prestazione professionale la

    norma non prevede alcun adempimento, ma pu essere utile

    annotare nellarchivio la registrazione con la data di conclusione

    del rapporto.

    Alla Alla cessazione del rapportocessazione del rapporto o della prestazione professionale la o della prestazione professionale la

    norma non prevede alcun adempimento, ma pu essere utile norma non prevede alcun adempimento, ma pu essere utile

    annotare nellannotare nellarchivio la registrazione con la data di conclusione archivio la registrazione con la data di conclusione

    del rapporto.del rapporto.

  • Ladeguata verifica della clientela

  • Adeguata verifica alla clientelaAdeguata verifica alla clientela :: principale obbligo posto dalla nuova disciplina antiriciclaggio a carico dei professionisti

    DlgsDlgs 231/2007231/2007

    27. Ladeguata verifica della clientela27. Ladeguata verifica della clientela

    Si assistito al passaggio dal riferimento a specifici obblighi di identificazione della clientela a un pi esteso dovere da parte dei

    destinatari di customer due diligence , da espletare per mezzo di piampie informazioni e di un monitoraggio continuo del rapporto con i clienti,

    peraltro attraverso uno specifico approccio basato sul rischio

    Si assistito al passaggio dal riferimento a specifici obblighi di identificazione della clientela a un pi esteso dovere da parte dei

    destinatari di customer due diligence , da espletare per mezzo di piampie informazioni e di un monitoraggio continuo del rapporto con i clienti,

    peraltro attraverso uno specifico approccio basato sul rischio

    La valutazione del rischio diventa in concreto uno degli elementi cardine del nuovo sistema antiriciclaggio.

    La valutazione del rischio diventa in concreto uno degli La valutazione del rischio diventa in concreto uno degli elementi cardine del nuovo sistema antiriciclaggio.elementi cardine del nuovo sistema antiriciclaggio.

  • PRESUPPOSTI

    Per i professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivit professionale, sia essa svolta in forma individuale, associata o societaria, devono sussistere al ricorrere delle seguenti situazioni:

    la prestazione professionale ha a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilit di valore pari o superiore a 15mila euro;

    si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con pi operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

    28. Ladeguata verifica della clientela28. Ladeguata verifica della clientela

  • PRESUPPOSTI

    tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

    quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

    quando vi sono dubbi sulla veridicit o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

    29. Ladeguata verifica della clientela29. Ladeguata verifica della clientela

  • CONTENUTO

    30. Ladeguata verifica della clientela30. Ladeguata verifica della clientela

    Il contenuto dell'obbligo di adeguata verifica volto a

    identificare il cliente e verificarne l'identit sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;identificare il cliente e verificarne l'identit sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

    identificare il titolare effettivo e verificarne l'identitidentificare il titolare effettivo e verificarne l'identit

    ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionaleottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale

    svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionalesvolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

  • PROBLEMATICA PER I PROFESSIONISTI

    31. Ladeguata verifica della clientela31. Ladeguata verifica della clientela

    Individuazione del titolare effettivo, definito dal legislatore come la persona

    fisica per conto della quale realizzata un'operazione o un'attivit, ovvero,

    nel caso di entit giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima

    istanza, possiedono o controllano tale entit, ovvero ne risultano

    beneficiari secondo i criteri di cui ad un allegato al decreto antiriciclaggio

    Individuazione del titolare effettivo, definito dal legislatore come la persona

    fisica per conto della quale realizzata un'operazione o un'attivit, ovvero,

    nel caso di entit giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima

    istanza, possiedono o controllano tale entit, ovvero ne risultano

    beneficiari secondo i criteri di cui ad un allegato al decreto antiriciclaggio

  • La segnalazione delle operazioni sospette

  • OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

    Art. 41 del D.lgs. 231/2007

    ... i soggetti indicati negli articoli 12 (professionisti) e 13 (revisori

    contabili) inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta

    quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare

    che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di

    riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    33. La segnalazione delle operazioni sospette 33. La segnalazione delle operazioni sospette

  • OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

    Finalit

    34. La segnalazione delle operazioni sospette 34. La segnalazione delle operazioni sospette

    Prestare collaborazione attiva allAutorit antiriciclaggio ai fini della

    prevenzione del rischio di utilizzo del sistema economico finanziario

    allo scopo di impiegare denaro, beni ed altre utilit provenienti da

    delitti non colposi

    Prestare collaborazione attiva allAutorit antiriciclaggio ai fini della

    prevenzione del rischio di utilizzo del sistema economico finanziario

    allo scopo di impiegare denaro, beni ed altre utilit provenienti da

    delitti non colposi

  • OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

    Finalit

    35. La segnalazione delle operazioni sospette 35. La segnalazione delle operazioni sospette

    Tutelare il sistema economico e finanziario con misure di

    prevenzione per impedirne lutilizzo a fini di riciclaggio e di

    finanziamento del terrorismo prevedendo canoni di comportamento

    per i soggetti destinatari degli obblighi.

    Tutelare il sistema economico e finanziario con misure di

    prevenzione per impedirne lutilizzo a fini di riciclaggio e di

    finanziamento del terrorismo prevedendo canoni di comportamento

    per i soggetti destinatari degli obblighi.

  • OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

    Presupposti della segnalazione

    ConoscenzaSospettoSussistenza di ragionevoli motivi per sospettare

    che:

    siano in corso;siano state compiute; siano state tentate:

    operazioni di riciclaggio o di finanziamento del operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.terrorismo.

    36. La segnalazione delle operazioni sospette 36. La segnalazione delle operazioni sospette

  • OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

    Attivit professionale - Art. 3 del D.Lgs 231/2007

    Lobbligo di segnalazione si verifica quando le informazioni possedute o acquisite derivino dallambito della propria attivit istituzionale o professionale .

    37. La segnalazione delle operazioni sospette 37. La segnalazione delle operazioni sospette

    Non rilevano, ai fini dellapplicazione della normativa in esameNon rilevano, ai fini dellNon rilevano, ai fini dellapplicazione della normativa in esameapplicazione della normativa in esame

    n le notizie acquisite nel corso di attivit espletate a titolo personale o, comunque, non professionalenn le notizie acquisite nel corso di attivitle notizie acquisite nel corso di attivit espletate a titolo espletate a titolo personale o, comunque, non professionalepersonale o, comunque, non professionale

    n quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle operazioni compiute o richieste dai clienti

    nn quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello quanto il professionista dovesse avere appreso, anche nello svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle svolgimento del proprio mandato, in un contesto diverso dalle operazioni compiute o richieste dai clientioperazioni compiute o richieste dai clienti

  • OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

    Attivit investigativa

    38. La segnalazione delle operazioni sospette 38. La segnalazione delle operazioni sospette

    Il professionista non deve effettuare alcuna attivit investigativa ma

    si deve limitare ad utilizzare le informazioni in proprio possesso,

    acquisite nel corso dellattivit professionale prestata, avvalendosi

    anche della propria esperienza e capacit di valutazione.

    Il professionista non deve effettuare alcuna attivit investigativa ma

    si deve limitare ad utilizzare le informazioni in proprio possesso,

    acquisite nel corso dellattivit professionale prestata, avvalendosi

    anche della propria esperienza e capacit di valutazione.

  • Il sospetto deve essere sorretto da:

    motivi razionali;

    basati sulla normale diligenza;

    INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE

    Sospetto

    39. La segnalazione delle operazioni sospette 39. La segnalazione delle operazioni sospette

    Lobbligo di segnalazione scatta nel momento in cui il professionista ha

    il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di

    finanziamento del terrorismo.

    Lobbligo di segnalazione scatta nel momento in cui il professionista ha

    il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di

    finanziamento del terrorismo.

  • INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE

    Comportamento del professionista

    40. La segnalazione delle operazioni sospette 40. La segnalazione delle operazioni sospette

    Per lassolvimento dellobbligo di segnalazione, i professionisti dovranno

    1.avere una adeguata conoscenza dei propri clienti;2.conoscere le finalit perseguite dai clienti stessi;3.valutare la continuit dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo

    sia alle operazioni compiute che a quelle richieste, rilevando cos le eventuali incongruenze rispetto:

    1.avere una adeguata conoscenza dei propri clienti;2.conoscere le finalit perseguite dai clienti stessi;3.valutare la continuit dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo

    sia alle operazioni compiute che a quelle richieste, rilevando cos le eventuali incongruenze rispetto:

    alla capacit economica del cliente o del soggetto terzo per conto del quale egli opera;

    alle attivit svolte dal cliente o dal soggetto terzo; al profilo di rischio di riciclaggio presente nelloperazione.

    alla capacit economica del cliente o del soggetto terzo per conto del quale egli opera;

    alle attivit svolte dal cliente o dal soggetto terzo; al profilo di rischio di riciclaggio presente nelloperazione.

  • INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE

    Conoscenza dei clienti

    41. La segnalazione delle operazioni sospette 41. La segnalazione delle operazioni sospette

    attivit svolte dai clienti;operazioni compiute dai clienti;strumenti utilizzati; interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari,

    associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della propriet o della gestione;

    utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore

    Aspetti oggettivi

    La conoscenza che il professionista ha dei propri clienti si deve

    basare su

  • INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE

    Conoscenza dei clienti

    42. La segnalazione delle operazioni sospette 42. La segnalazione delle operazioni sospette

    soggetti insediati in localitcaratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati;

    soggetti dei quali noto il coinvolgimento in attivit illecite.

    Aspetti soggettivi

    La conoscenza che il professionista ha dei propri clienti si deve

    basare su

  • INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA SEGNALRE

    Informazioni

    I professionisti si debbono avvalere:

    sia delle informazioni che vengono loro fornite, nel corso delladeguata verifica della clientela e dellidentificazione degli eventuali soggetti per conto dei quali i clienti operano;

    che delle informazioni disponibili in virt dellattivit professionale prestata: a tale fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dellincarico.

    43. La segnalazione delle operazioni sospette 43. La segnalazione delle operazioni sospette

  • MODALIT DI ADEMPIMENTO DELLOBBLIGO

    44. La segnalazione delle operazioni sospette 44. La segnalazione delle operazioni sospette

    La segnalazione va effettuata senza ritardo, e comunque, ove

    possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della

    prestazione professionale.

    La segnalazione va effettuata senza ritardo, e comunque, ove

    possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della

    prestazione professionale.

  • MODALIT DI ADEMPIMENTO DELLOBBLIGO

    Istruzioni dallUic

    45. La segnalazione delle operazioni sospette 45. La segnalazione delle operazioni sospette

    Dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi

    rappresentando tutti gli elementi in grado di aiutare a ricostruire la vicenda che abbia alimentato il sospetto del

    professionista, oltre, ovviamente, i motivi del sospetto medesimo.

    rappresentando tutti gli elementi in grado di aiutare a ricostruire la vicenda che abbia alimentato il sospetto del

    professionista, oltre, ovviamente, i motivi del sospetto medesimo.

  • MODALIT DI ADEMPIMENTO DELLOBBLIGO

    Elementi di identificazione

    Elementi di identificazione della persona cui l'operazione va riferita:

    sesso della persona fisica;

    data di costituzione dell'ente;

    sigla (in quanto diversa dalla denominazione);

    natura giuridica;

    elementi identificativi completi del legale rappresentante dell'ente cui imputare effettivamente l'operazione;

    profilo economico del segnalato: evidenziazione di tutte le attivita lui anche indirettamente riconducibili.

    46. La segnalazione delle operazioni sospette 46. La segnalazione delle operazioni sospette

  • Gli indicatori di anomalia

  • INDICATORI DI ANOMALIA DELLUIC

    Gli indicatori elaborati dallUic possono essere relativi:

    al comportamento del cliente; al profilo economico patrimoniale del cliente; alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto

    delle prestazioni; a tutte le categorie di operazioni; ad operazioni immobiliari; alla costituzione e alla amministrazione di imprese, societ, trust ed enti

    analoghi; ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio; all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi.

    48. Gli indicatori di anomalia 48. Gli indicatori di anomalia

  • RINVIO SENZA RAGIONE DELLA PRESENTAZIONE

    Indicatore di anomalia

    49. Gli indicatori di anomalia 49. Gli indicatori di anomalia

    Comportamento del cliente

    rinvio senza ragione della presentazione di documenti azienda

    rinvio senza ragione della presentazione di documenti azienda

    Profilo economico-

    patrimoniale del cliente

    richiesta di prestazioni, in assenza di plausibili giustificazioni, palesemente non

    abituali e/o giustificative rispetto alla normale attivit del cliente

    richiesta di prestazioni, in assenza di plausibili giustificazioni, palesemente non

    abituali e/o giustificative rispetto alla normale attivit del cliente

    Indicatore di anomalia

  • RINVIO SENZA RAGIONE DELLA PRESENTAZIONE

    Indicatore di anomalia

    50. Gli indicatori di anomalia 50. Gli indicatori di anomalia

    Categorie di operazioni

    le operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato:

    le anomali collegabili ai mezzi di pagamento utilizzati: ad esempio, lutilizzo di banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata.

    le operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato:

    le anomali collegabili ai mezzi di pagamento utilizzati: ad esempio, lutilizzo di banconote in tagli inusuali per il tipo di operazione effettuata.

    Costituzione ed amministrazioni

    di imprese

    lautorit di vigilanza ritiene che lattenzione debba essere posta alle prestazioni professionali richieste

    per dissimulare o ostacolare lidentificazione delleffettiva titolarit e della provenienza delle

    disponibilit finanziarie coinvolte.

    lautorit di vigilanza ritiene che lattenzione debba essere posta alle prestazioni professionali richieste

    per dissimulare o ostacolare lidentificazione delleffettiva titolarit e della provenienza delle

    disponibilit finanziarie coinvolte.

    Indicatore di anomalia

  • Segnalazione e anonimato

  • OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA

    52. Segnalazione e anonimato 52. Segnalazione e anonimato

    I professionisti

    devono inviare all'Uif una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare, che siano in corso o che

    siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    devono inviare all'Uif una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivo ragionevole per sospettare, che siano in corso o che

    siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    Definizione "allargata" di riciclaggio

    il caso, ad esempio, dell'"autoriciclaggio" nel l'attivo aziendale, o nel pagamento dei salari, delle somme rinvenienti da un omesso versamento di imposte per un importo superiore a 50mila euro, delitto previsto e punito dagli articoli 10-bis, ter e quater della legge 74/2000, di cui pi che probabile che il professionista abbia conoscenza in ragione della funzione esercitata.

  • .... potrebbe essere sanzionata in via amministrativa con un ammontare dall'1% al 40% del l'importo dell'operazione non segnalata e, nei casi pi gravi, con la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani, di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

    53. Segnalazione e anonimato 53. Segnalazione e anonimato

    Omessa segnalazioneOmessa segnalazione

    La mancata sospensione di un'operazione sospetta co mporta una sanzione pecuniaria fino a 200mila euro

  • 54. Segnalazione e anonimato 54. Segnalazione e anonimato

    L'identit del segnalante deve essere trattata, dagli ordini professionali e

    dalle autorit, assicurando massima riservatezza e, in caso di

    comunicazione all'autorit giudiziaria, non pu essere menzionata, al fine

    di garantirne l'anonimato

    L'identit del segnalante deve essere trattata, dagli ordini professionali e

    dalle autorit, assicurando massima riservatezza e, in caso di

    comunicazione all'autorit giudiziaria, non pu essere menzionata, al fine

    di garantirne l'anonimato

    l'identit sar rivelata solo se indispensabile ai fi ni dell'accertamento del reato, previa richiesta del l 'autorit

    giudiziaria mediante decreto motivato.

  • Le nuove limitazioni alla circolazione del

    contante

  • art. 49 - Limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore - il quale:

    oltre ad inasprire le limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore gi previste dalla normativa antiriciclaggio previgente, ne ha introdotto di nuove.

    art. 50 - Limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore - il quale:

    lapertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

    Lutilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

    PREMESSA - D.LGS N. 231/2007

    56. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    56. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

  • LIMITI DI TRASFERIMENTO CONTANTE

    57. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    57. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    2.500

    Dal13.08.11 al 5.12.11

    5.000

    Dal 31.05.10

    al 12.08.11

    1.00012.5005.000Importo

    superiore a 12.500

    Dal 6.12.11

    Dal 25.06.08

    al 30.05.10

    Dal 30.04.08

    al 24.06.08

    Fino al 29.04.08

  • SOGGETTI DIVERSI

    58. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    58. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    soci e societ;

    clienti e fornitori.

    I limiti che scattano nella circolazione del contante tra soggetti diversi riguardano i rapporti tra:

    SOGGETTI DIVERSI

  • Il FRAZIONAMENTO DELLOPERAZIONE

    Il frazionamento dei pagamenti in denaro contante valore complessivo

    59. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    59. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Leffettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante,

    singolarmente di importo inferiore alle soglie delineate, ma di

    ammontare complessivo superiore, devono essere o meno

    assoggettati alla disciplina in esame?

    Leffettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante,

    singolarmente di importo inferiore alle soglie delineate, ma di

    ammontare complessivo superiore, devono essere o meno

    assoggettati alla disciplina in esame?

  • Il FRAZIONAMENTO DELLOPERAZIONE

    Il frazionamento dei pagamenti in denaro contante va lore complessivo

    Allavverbio complessivamente si attribuisce un valore meramente oggettivo, ritenendo che esso imponga semplicemente che, nellambito di uno stesso trasferimento, si debbano cumulare le varie specie di mezzi di pagamento indicate nella disposizione;

    60. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    60. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    30 novembre 2011 - Trattasi dellipotesi di un trasferimento pari complessivamente ad 7.000, eseguito: per 4.000 in contanti; per 3.000 in titoli al portatore.

    EsempioEsempio

  • IL RISCHIO DI PRELEVAMENTI E APPORTI

    Evitare i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e societ, (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 1.000,00 euro.

    61. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    61. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    La soluzione consigliata quella di utilizzare movimentazioni in conto

    corrente , mentre le operazioni in contanti , che cumulativamente

    eccedessero i 1.000 euro , sono possibili unicamente se derivanti da

    delibere distinte per ciascuna operazione.

    La soluzione consigliata quella di utilizzare movimentazioni in conto

    corrente , mentre le operazioni in contanti , che cumulativamente

    eccedessero i 1.000 euro , sono possibili unicamente se derivanti da

    delibere distinte per ciascuna operazione.

  • TRASFERIMENTO A MEZZO BANCA

    I meccanismi previsti dallobbligo di canalizzazion e non si applicano:

    ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa , nonch ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati nel trasporto di denaro contante, titoli o valori senza limpiego di guardie particolari giurate.

    62. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    62. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

  • TRASFERIMENTO A MEZZO BANCA

    63. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    63. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    La normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che inquesti casi restino ferme le particolari disposizioni, per essi previste:

    La normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che inLa normativa non si applica in quanto il comma 17 prevede che inquesti casi restino ferme le particolari disposizioni, per essi questi casi restino ferme le particolari disposizioni, per essi previste: previste:

    ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici;ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici;ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici;

    alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti pubblici, verso altri soggetti;alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti alle erogazioni comunque disposte, dallo Stato o da altri enti pubblici, verso altri soggetti;pubblici, verso altri soggetti;

    ai versamenti nelle mani dellufficiale giudiziario, di cui allarticolo 494 del codice di procedura civile;ai versamenti nelle mani dellai versamenti nelle mani dellufficiale giudiziario, di cui ufficiale giudiziario, di cui allallarticolo 494 del codice di procedura civile;articolo 494 del codice di procedura civile;

  • PREMESSA

    Il comma 1 dell'articolo 12 del DL n. 201/2011 prevede labbassamento a 1.000 del limite delluso del contante e di titoli al portatore

    64. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    64. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    1.000Dal 6.12.2011

    2.500Dal 13.8.2011

    fino al 5.12.2011

    Trasferimenti in contante

    Utilizzo assegni trasferibili

    Utilizzo libretti di deposito

    al portatore

  • LUTILIZZO DEL CONTANTE

    I trasferimenti eccedenti il limite di 1.000 vanno eseguiti tramite intermediari abilitati

    65. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    65. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di

    denaro contante

    non pi possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in ununica soluzione in contante di importo pari o superiore a 1.000.

    non pi possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in ununica soluzione in contante di importo pari o superiore a 1.000.

    Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita)

    dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed stato

    introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli

    intermediari abilitati, perch negli archivi tenuti ne resti traccia

    Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita)

    dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed stato

    introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli

    intermediari abilitati, perch negli archivi tenuti ne resti traccia

  • TRASFERIMENTI A RISCHIO

    66. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    66. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di trasferimenti di denarodenaro senzasenza che si sia necessariamente verificato llacquistoacquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento.

    Trasferimenti di denaro senza acquisti

    Esempio: un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o

    superiore a 1.000 euro; la restituzione in contanti del medesimo finanziamento, sempre per

    importi pari o superiori alla predetta soglia.

    Esempio: un finanziamento effettuato dai soci in contanti per un importo pari o

    superiore a 1.000 euro; la restituzione in contanti del medesimo finanziamento, sempre per

    importi pari o superiori alla predetta soglia.

  • TRASFERIMENTI A RISCHIO

    67. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    67. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Rappresentano certamente circostanze che integrano sicuramente lipotesi di infrazione:

    il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione semprech, beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 1.000 euro.

    Il pagamento di fattureIl pagamento di fatture

  • TRASFERIMENTI A RISCHIO

    68. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    68. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Il trasferimento di denaro contante

    Sul punto specifico la disposizione sufficientemente chiara laddove si afferma che linfrazione viene commessa solo per i trasferimenti di denaro contante (per importi pari o superiore a1.000 euro) effettuati tra soggetti diversi .

    Trasferimento di somme tra societ

    non determina alcuna violazione senza il tramite di un istituto di credito da un conto allaltro della medesima societ.

    non determina alcuna violazione senza il tramite di un istituto di credito da un conto allaltro della medesima societ.

  • OPERAZIONI FRAZIONATE

    La limitazione al contante riguarda il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. operazioni operazioni frazionatefrazionate ,, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

    69. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    69. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    L'operazione frazionata considerata dalla legge antiriciclaggio un comportamento fraudolento. Il pagamento si riferisce a

    un'operazione unitaria sotto il profilo economico ma compiuta in momenti diversi per il solo scopo di aggirare la norma che vuole

    invece farla emergere

    L'operazione frazionata considerata dalla legge antiriciclaggio un comportamento fraudolento. Il pagamento si riferisce a

    un'operazione unitaria sotto il profilo economico ma compiuta in momenti diversi per il solo scopo di aggirare la norma che vuole

    invece farla emergere

    Frazionamento Frazionamento

  • OPERAZIONI FRAZIONATE

    LE SANZIONI

    70. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    70. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Sanzione Sanzione

    Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.

    Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000.

    In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.

    Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.

    Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000.

    In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.

  • LUTILIZZO DEGLI ASSEGNI

    Le Banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilit, la quale va apposta su assegni circolari e

    vaglia postali o cambiari

    71. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    71. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    pagando 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno

    circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera

    a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla

    banca ovvero alle PosteI moduli in forma libera, (senza la clausola di non

    trasferibilit ) sono rilasciati soltanto

  • LUTILIZZO DEGLI ASSEGNI

    LE SANZIONI

    72. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    72. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Sanzione Sanzione

    Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.

    Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000 sar pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000.

    In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.

    Dall1% al 40% dellimporto trasferito e comunque non inferiore a 3.000.

    Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione applicabile compresa tra il 5% e il 40% dellimporto trasferito, fermo restando limporto minimo della sanzione pari a 3.000 sar pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000.

    In caso di violazione dellobbligo di comunicazione al MEF applicabile la sanzione dal 3% al 30% dellimporto delloperazione e comunque non inferiore a 3.000.

  • LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARO O POSTAL I AL PORTATORE

    Il saldo non pu essere pari o superiore a 1.000

    73. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    73. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a 1.000, il portatore, entro il 31.03.2012 dovr:

    estinguere il libretto;

    ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.

    In caso di trasferimento, il cedente tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonch la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

  • LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO O POSTA LI AL PORTATORE

    74. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    74. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a 3.000.

    Nel caso di importi superiori a 50.000 la sanzione aumentata del 50% e pertanto la stessa dal 30% al 60% del saldo.

    Libretti di deposito al portatore con

    saldo pari o superiore a 1.000

    VIOLAZIONE SANZIONE

  • LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARO O POSTAL I AL PORTATORE

    75. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    75. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000 (dal 15% al 30% nel caso di importi superiori a 50.000).

    Libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a

    1.000 per i quali entro il 31.03.2012 non si

    provvede alla riduzione del saldo ovvero

    allestinzione

    VIOLAZIONE SANZIONE

  • LUTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARO O POSTAL I AL PORTATORE

    76. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    76. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Dal 10% al 20%

    Mancata comunicazione entro 30 giorni dei dati richiesti a seguito del

    trasferimento del libretto

    VIOLAZIONE SANZIONE

  • COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE

    77. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    77. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Lungadige Capuleti, 11 - 37122 Verona

    VERONAVENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA

    Via Mendola 24 39100 BolzanoBOLZANOTRENTINO ALTO

    ADIGE

    Via Zuretti, 34 20125 MilanoMILANOLOMBARDIA

    Via Urbano Rela, 8 16151 Genova

    GENOVALIGURIA, PIEMONTE,

    VALLE DAOSTA

    DIREZIONE PROVINCIALETERRITORIALMENTE COMPETENTE

    REGIONI

  • COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE

    78. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    78. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Viale Regione Siciliana, 2384 90135 Palermo

    PALERMOSICILIA

    Via Gioacchino Da Fiore, 32 88100 Catanzaro

    CATANZAROCALABRIA

    Via Demetrio Marin, 3 70125 Bari

    BARIPUGLIA, MOLISE

    Centro direzionale Isola F8 -Via Francesco Lauria, 80

    80100 NapoliNAPOLICAMPANIA, BASILICATA

    Via Napoleone Parboni, 6 00153 Roma

    ROMALAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, SARDEGNA

    DIREZIONE PROVINCIALETERRITORIALMENTE COMPETENTE

    REGIONI

  • COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE

    Comma 11 dellart. 12 del D.L. 201/2011

    79. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    79. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    D.L. 201/2011 la segnalazione deve essere effettuata anche allAgenzia delle Entrate.

    la segnalazione deve essere effettuata anche allAgenzia delle Entrate.

    All'articolo 51, comma 1, del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per la immediata

    comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

    All'articolo 51, comma 1, del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per la immediata

    comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

  • All'irrogazione della sanzione provvede, con proprio decreto, ilMinistero dellEconomia e delle Finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

    COMUNICAZIONE ANCHE ALLAGENZIA DELLE ENTRATE

    SANZIONI

    80. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    80. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Dal 3 al 30% dellimporto delloperazione con un minimo di euro 3.000

    La sanzione per il professionista

  • NIENTE OBLAZIONE PER I PROFESSIONISTI

    Professionisti e revisori

    Per i professionisti non ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta.

    81. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    81. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Sanzione dal 3 al 30% con un minimo di euro 3.000, senza

    alcun tipo di oblazione.

    Sanzione dall1 al 40% con possibilit di una sanzione

    ridotta pari al 2% (il doppio del minimo)

    Professionista che non segnala la violazione

    Parti che intervengono nelloperazione

    SANZIONI A CONFRONTO

  • QUANDO SCATTA LA VIOLAZIONE

    Dipartimento del Tesoro del MEF - Circolare del 4.11 .2011

    .... le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dellarticolo 49.

    Di conseguenza unazienda di credito che riscontra leffettuazione di un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a 1.000 non deve inviare la prescritta comunicazione al MEF.

    82. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    82. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    La comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n.

    231/2007

    obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la

    disposizione normativa

    obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la

    disposizione normativa

  • QUANDO SCATTA LA VIOLAZIONE

    ESEMPIO

    83. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    83. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Tizio paga a Caio un bene o un servizio in contanti con mille euro o pi.

    Tizio presta a Caio pi di mille euro in contanti.

    Tizio consegna a Caio certificati di deposito per pi di mille euro affinch li incassi.

    Tizio gira a Caio per lincasso un assegno di importo pari o superiore a mille euro senza apporvi la clausola non trasferibile.

    Tizio cede a Caio il proprio libretto di risparmio al portatore con saldo superiore a mille euro e Caio preleva le somme.

  • QUANDO NONNON SCATTA LA VIOLAZIONE

    ESEMPIO

    84. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    84. Le nuove limitazioni alla circolazione del contante

    Singolo prelevamento o versamento su conti correnti bancari o postali di somma pari o superiore a mille euro.

    Versamenti allo sportello di assegni pari o superiori a mille euro con un solo beneficiario e la clausola di non trasferibilit.

    Acquisti in contanti presso esercizi commerciali per importi complessivi massimi di 999 .

    Pagamento di prestazioni professionali in contanti entro i 999 . Pagamento in contanti per somme complessivamente superiori a

    mille euro cmq in esercizi commerciali diversi. Pagamenti pari o superiori a mille euro con carte di credito. Prelevamenti presso sportelli bancomat per importi pari o superiori a

    mille euro anche se frazionati nella stessa giornata.

  • Nuova comunicazione per i professionisti

  • INDIVIDUAZIONE DELLINFRAZIONE

    Quando scatta lobbligo di comunicazione?

    86. Nuova comunicazione per i professionisti 86. Nuova comunicazione per i professionisti

    Si deve trattare di uninfrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante;

    violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio;

    la notizia dellinfrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista;

    la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione.

    PRESUPPOSTI

  • INDIVIDUAZIONE DELLINFRAZIONE

    Le circostanze che individuano linfrazione

    Rappresentano certamente circostanze che integrano sicuramente lipotesi di infrazione:

    il pagamento in contanti di una fattura o di una prestazione semprech, beninteso, la somma di denaro contante sia pari o superiore a 1.000 euro

    87. Nuova comunicazione per i professionisti 87. Nuova comunicazione per i professionisti

    Non determina alcuna violazione Non determina alcuna violazione

    il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un istituto di credito, da un conto allaltro della medesima societ.

    il trasferimento di denaro contante, senza il tramite di un istituto di credito, da un conto allaltro della medesima societ.

  • LA TENUTA DELLA CONTABILIT

    La violazione pu emergere anche dalle scritture co ntabili obbligatorie

    Finanziamento soci alla societ:

    Pagamento di una fattura ad un fornitore:

    Incassata una fattura da un cliente:

    88. Nuova comunicazione per i professionisti 88. Nuova comunicazione per i professionisti

    2.000Finanziamento sociaCassa

    1.500CassaaDebiti v/fornitori

    1.200Credito verso clientiaCassa