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I soggetti del rapporto tributario Prof. Thomas Tassani Corso di Diritto Tributario A.A. 2013/14 Università di Urbino

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I soggetti del rapporto tributarioProf. Thomas Tassani

Corso di Diritto Tributario

A.A. 2013/14

Università di Urbino

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Rapporto tributario

•Sorge con il verificarsi del presupposto del tributo

•Lega l’AF ed il contribuente •Determina il nascere di una obbligazione

tributaria

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Tuttavia

•Alcuni obblighi sono previsti anche prima del verificarsi del presupposto (es. acconti Irpef)

•Non legano solo il contribuente ma anche altri soggetti che non hanno realizzato il presupposto

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Rapporto tributario

•Come rapporto giuridico complesso:▫ che unisce sia il contribuente sia altri

soggetti passivi allo Stato ▫che ha ad oggetto non solo l’obbligazione di

imposta ma altri obblighi▫che richiede il realizzarsi di una procedura

pubblica di attuazione (c.d. fase di accertamento)

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Nel prelievo tributario vengono coinvolti diversi soggetti, che hanno obblighi – obbligazioni – oneri (e quindi posizioni di tipo passivo) nei confronti dello Stato

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Amministrazione Finanziaria•-         uffici centrali e periferici preposti

all’acquisizione delle entrate pubbliche (spt tributarie)

• -         no uffici che presiedono la spesa pubblica (ragioneria tesoreria)

• -         no uffici di amministrazione attiva (istruzione, sanità, sicurezza sociale, difesa)

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Struttura

•Ministero dell’Economia e delle Finanze•Strutture che fanno capo al Ministero•Agenzie fiscali (entrate, dogane,

territorio, demanio)•Soggetti esterni

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Ministero

•-         attività indirizzo e controllo verso le agenzie;

• -         elabora gli indirizzi complessivi di politica economica;

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Strutture che fanno capo al Ministero•Anagrafe tributaria (raccolta di dati

riguardanti i contribuenti)•Corpo della guardia di finanza (gli agenti

hanno le stesse funzioni dei funzionari dell’agenzia; ma si limitano a rilevare le violazioni non l’accertamento; compiti di polizia anche più ampi;

•SECIT (servizio consultivo ed ispettivo tributario): consulenza

•Scuola Superiore dell’economia e delle Finanze

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Le Agenzie fiscali•-         nel sistema previdente uffici del

ministero, distinti per imposte (dirette, iva, registro, ecc.)

• -         dal 1999 riforma ed istituzione delle Agenzie (enti pubblici strumentali ma non ministeriali) che hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile;

• idea di separare le funzioni politiche (ministero) da quelle di gestione amministrativa (agenzie)

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Ministero / Agenzie•i)                    la titolarità del potere

impositivo rimane in capo allo Stato di cui l’agenzia è espressione;

• ii)                   il potere di indirizzo (circolari) rimane in capo al ministero ma l’Agenzia può emanare propri atti con circolari, risoluzioni, ecc.;

• iii)                 una convenzione lega ministero ed agenzia circa i risultati da raggiungere, la valutazione dell’andamento della gestione, i vincoli da rispettare, ecc.

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Soggetti esterni

• Concessionari della riscossione (ora Equitalia S.p.a.)

• Garante del contribuente

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ATTIVITA’ DELLA A.F.

•-         funzione generale di attuazione del tributo (accertamento, liquidazione, riscossione);

• -         tributo come strumento per realizzare il concorso di ognuno alle spese pubbliche – AF come strumento per l’attuazione di tale progetto normativo;

• -         quindi ruolo nell’attuazione dell’art. 53 Cost., art. 2 Cost.;

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Discrezionalità dell’A.F.?•Discrezionalità come modalità di esercizio

del potere, bilanciando gli interessi in gioco nella scelta del risultato finale

•Discrezionalità vs. Attività vincolata•Può l’A.F. scegliere se applicare una

norma e come applicarla valutando gli interessi coinvolti?

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Attività Normativa (in capo solo al ministero):

•-         regolamenti (decreti ministeriali e governativi)

• -         spazio alla luce dell’art. 23 Cost.

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Attività di Indirizzo

•-         disposizioni interne (circolari, note, risoluzioni, ecc.)

• -         oggetto differente•-         efficacia interna

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Attività conoscitiva•Poteri istruttori dell’amministrazione;(inviti a comparire, questionari, richiesta di

chiarimenti, accessi ispezioni verifiche, indagini bancarie)

Aattività di controllo rispetto all’operato del contribuente, volto alla rideterminazione dell’imponibile e dell’imposta e all’irrogazione di sanzioni

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Attività di Attuazione tributo

Attività di accertamento(quantificazione della base imponibile)Attività di liquidazione(determinazione dell’imposta)Attività di riscossione(spontanea o coattiva)

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Soggetti passivi

•si intendono quei soggetti che sono obbligati al pagamento dell’imposta e, in caso di mancato pagamento, soggetti all’esercizio del potere coattivo da parte dell’Amministrazione per la riscossione delle somme

•Per altri si parla di soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento tributario

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Tipologia di situazioni passive

•obbligazione tributaria (pagamento del tributo – che grava tipicamente sul contribuente vero e proprio)

•obblighi di natura formale e strumentale (possono gravare sia sul contribuente, per consentire accertamento, sia su altri soggetti)

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…..

•obblighi relativi ad una posizione passiva verso l’Amministrazione nella fase di accertamento del tributo (gravano su differenti soggetti)

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•Dopo la riforma degli anni 70, la fase di attuazione del tributo è lasciata in prima battuta al contribuente (cui quindi sono imposti vari obblighi) ed a altri soggetti coinvolti.

•Con una fase fondamentalmente di controllo e rettifica da parte dell’Amministrazione  

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Precisazioni

•I singoli possono essere chiamati a contribuire alle spese dello Stato solo se:

•a) ciò è previsto espressamene da leggi (art. 23 C.);

•b) per le imposte, solo in base alla capacità contributiva del soggetto

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Esempio Situazione tipica• il soggetto riceve il pagamento per una

attività di lavoro; • la situazione (afflusso di reddito) esprime

una capacità contributiva, ossia una forza economica che manifesta la capacità del soggetto a contribuire alle spese pubbliche;

• il soggetto passivo è dunque legittimamente chiamato al pagamento delle imposte

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Es. Situazione “atipica”

• Il datore di lavoro eroga reddito al lavoratore; rispetto al reddito che eroga ha l’obbligo di versare direttamente allo stato le imposte (una percentuale) del lavoratore

• Il notaio stipula un atto, ha l’obbligo insieme alle parti dell’atto di pagare l’imposta di registro. Se non lo paga, lo Stato può chiedergli, anche coattivamente, direttamente al notaio

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….

•Nella situazione atipica, il soggetto chiamato al pagamento delle imposte è soggetto diverso dal contribuente, ossia colui che manifesta la capacità contributiva

•Problema: ciò potrebbe essere in contrasto con il principio di capacità contributiva

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E’ legittimo se:a) l’obbligo deve rispondere ad una

funzione, apprezzabile, di agevolare il pagamento e l’accertamento

b) l’obbligo non deve esporre il soggetto al rischio di essere totalmente inciso dal peso economico dell’imposta (il datore di lavoro trattiene; il notaio riceve i soldi in anticipo)

Per questi motivi diritto dovere di rivalsa

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Soggetti passivi

•Contribuente•Sostituto d’imposta•Responsabile d’imposta

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Sostituto d’imposta

il sostituto è colui che è obbligato al pagamento delle imposte in luogo del contribuente, per fatti e situazioni a questi riferibili

•Per fatti che manifestano una capacità contributiva altrui;

•La sostituzione estromette (tendenzialmente) il contribuente dalla fase di attuazione e dal pagamento

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1) Ritenuta a titolo di imposta

•Versamento di un reddito; •trattenuta obbligatoriamente una

percentuale; •versata dal sostituto all’erario; • il sostituito non ha alcun obbligo di

dichiarare e neppure di versare; • il provento non va nell’insieme dei redditi

del sostituito;

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…..

•in caso di non versamento il Fisco si può rivolgere solo al sostituto;

•solo in caso di non versamento e non effettuazione c’è una coobligazione solidale

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Esempio

•Redditi di capitale (interessi su conti correnti)

•Redditi 100•Ritenuta 20•Quanto versa la banca?•Quanto dichiara il correntista?

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2)Ritenuta a titolo di acconto•Versamento di un reddito; •trattenuta obbligatoriamente una

percentuale; •versata dal sostituto all’erario; • il sostituito dichiara i redditi al lordo in

dichiarazione, •dall’imposta lorda detrae quanto già

versato

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Esempio•Redd. Lav. Dip. Ricevuto 80, trattenuto 20•In dichiarazione 100 lavoro dipendente +

100 redditi fondiari•Determinazione imposta per scaglioni di

aliquote•Imposta complessiva lorda - acconto già

versato di 20

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Responsabile di imposta

colui che è obbligato al pagamento del tributo insieme al soggetto passivo (es. notaio)

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Solidarietà tributaria

•Ipotesi in cui più soggetti sono tenuti al pagamento della stessa obbligazione tributaria

•Es. Due titolari di un fabbricato per le imposte relative; due parti di un atto per imposta di registro

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Problema

•A chi può chiedere il tributo lo Stato? A ciascuno pro quota, o ad ognuno per l’intero?

•Gli atti della riscossione debbono essere notificati a ciascuno o basta ad ognuno anche per entrambi?

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Tesi della Supersolidarietà Tributaria•-         l’avviso di accertamento e gli atti

potevano essere notificato solo ad uno dei condebitori, così la sentenza;

• -         il pagamento poteva essere richiesto per l’intero solo ad uno, salvo per gli altri il diritto di regresso

•Dichiarata incostituzionale dalla Corte

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Tesi attualmente prevalente•Applicazione norme del c.c. sulla

solidarietà (artt. 1292 ss.)•gli atti dell’accertamento e processuali

possono riferirsi solo al singolo condebitore

•la sentenza sfavorevole non ha effetto sugli altri debitori

• la sentenza favorevole può essere opposta dagli altri debitori, a meno che per questi non vi sia un giudicato o questi abbiano pagato

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Problema

•Possibile una diversa definizione del rapporto di imposta tra i soggetti

•Distinte le vicende processuali e procedimentali

•Si propone l’istituto del litisconsorzio necessario

•Soluzione accolta dalla Corte di Cassazione 2008 per quanto riguarda il profilo processuale

(caso di soci società di persone)

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Obbligazione tributaria e codice civile•Assoggettamento alle regole generali

delle obbligazioni, previste nel c.d.•Particolarità derivanti

▫Dall’assoggettamento al procedimento di attuazione pubblico

▫Dalla natura pubblica della obbligazione tributaria

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Prescrizione e decadenza

•Prescrizione (quale casua di estinzione del diritto, per inerzia prolungata)(attiene al diritto sostanziale) termine più lungo

•Decadenza (quale perdita del potere di esercitare un determinato diritto, per inerzia prolungata)(attiene al diritto formale) più breve

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Rilevanza pubblicistica/procedimentale della distinzione•Il termine di prescrizione attiene al diritto

e normalmente è di 10 anni (sia per il contribuente che per l’AF)

•La decadenza scandisce la tempistica dei diversi atti che possono essere compiuti nella fase di attuazione:▫Potere di accertamento (4,5 anni), avviare

la riscossione forzata, chiedere il rimborso da parte del contribuente, ecc.

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Successione nel debito di imposta•Regola della successione mortis causa

agli eredi, secondo la regola civilistica ma solidale

•Anche per le situzioni attive •Rilievo della rinuncia e del beneficio di

inventario

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