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Istituti deflattivi contenziosoProf. Thomas TassaniCorso di Diritto TributarioA.A. 2013/14
Istituti deflattivi del contenzioso1. Adesione PVC2. Definizione integrali degli inviti al
contraddittorio3. Acquiescenza 4. Accertamento con adesione5. Reclamo/Mediazione6. Conciliazione giudiziale7. Autotutela
Università degli Studi di Urbino
1) Adesione al PVC
Possibilità per il contribuente di “aderire” al verbale di costatazione. Iter:
• Entro 30 giorni dal rilascio, il contribuente deve comunicare la propria volontà di adesione
• L’Ufficio emanerà entro i 60 giorni successivi uno specifico avviso di accertamento parziale
• Pagamento entro 20 giorni (intero o 1 rata)• Perfezionamento con notifica dell’atto (non
con il pagamento)(dlgs 218/1997, art. 5 bis)
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Quali effetti
•Totale pagamento del tributo•Riduzione delle sanzioni ad 1/6•No obbligo presentazione di garanzia se
rateizzazione (8/12 rate trimestrali con interessi legali)
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2) Definizione integrale inviti• In caso di inviti dell’Ufficio all’accertamento
con adesione con indicazione somme (contenuto rinvio)
• Prima dell’emanazione dell’Avviso ma dopo consegna Pvc (se c’è)
• Il contribuente può prestare integrale adesione ai conentui dell’invito
• Iter– Comunicazione all’ufficio della adesione– Pagamento entro 15° giorno precedente la data
fissata (anche rate)
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Effetti
•Pagamento integrale imposta ed interessi•Riduzione a 1/6 del minimo delle sanzioni
applicabili•No garanzie se pagamento rateale (8/12
rate)PreclusioneSe il contribuente ha avuto rilasciato un
pvc definibile
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3) Acquiescenza•Contribuente riceve avviso di
accertamento•Rinuncia ad impugnare l’avviso pagando il
dovuto entro il termine per impugnare•Se no previo pvc o invito aderibili
(riduzione delle sanzioni a 1/6)•Se si previo pvc o invito aderibili
(riduzione sanzionai a 1/3)Art. 15 dlgs 218/1997
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4) Accertamento con adesione (l. 218/1997)• Accertamento delle imposte sui redditi e
Iva definito “con adesione del contribuente”
• Modalità di accertamento “partecipato” cui consegueno effetti di non impugnabilità per il contribuente
• non ulteriore accertabilità per AF (salvo casi eccezionali: nuovi elementi, accertamento parziale aderito)
• Giustificazione costituzionale?
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Quali effetti
• Riduzione dell’imposta inizialmente accertata dall’ufficio
• Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo• Sospensione di 90 giorni del termine per
impugnare:– Conseguenza automatica, che si cumula
con la sospensione feriale termini– Può venire meno se espressa rinuncia del
contribuente
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Iter
• Invito da parte dell’Ufficio (ex art. 5) prima dell’avviso di accertamento (anche ipotesi di inviti per contraddittori da studi di settore, redditometro)
• Istanza del contribuente– a seguito di accessi ispezioni e verifiche– a seguito di notifica avviso accertamento
Art. 7 (atto di accertamento adesione)
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Versamento somme
•Importo per intero o rateizzabile•Il pagamento entro 20 giorni dalla
redazione dell’atto•Il pagamento dell’intero o della prima
rata perfeziona l’adesione•In caso di mancato pagamento delle rate
successive, recupero dovuto+maxi sanzione
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art. 17-bis d.lgs. 546/92(introdotto dall’art. 39, comma 9, del d.l. 98/2011)
circolare agenzia entrate 9/e del 19.3.2012
5) RECLAMO E MEDIAZIONE
Atti obbligatoriamente soggetti a “reclamo”
Vi rientrano:
- le controversie di valore non superiore a 20.000 €
- relative ad atti emessi dall’agenzia delle entrate
- notificati a decorrere dal 1 aprile 2012
- per le quali si intende proporre ricorso
ART. 17-BIS D.LGS. 546/92
Modalita’ e termini per la presentazione del reclamoil reclamo va presentato entro il termine per impugnare-alla direzione provinciale-o alla direzione regionale che ha emanato l’attole quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili
Gli accertamenti finanziari
ART. 17-BIS D.LGS. 546/92
La proposta di mediazione da parte del contribuente
il reclamo può contenereuna motivata proposta di mediazione
completa della rideterminazionedell’ammontare della pretesa
si tratta di una facolta’ e non di un obbligo
ART. 17-BIS D.LGS. 546/92
IL COMPORTAMENTO DELL’UFFICIO
L’ufficio può:
- dare risposta al reclamo
- formulare una propria proposta di mediazione
- non rispondere
ART. 17-BIS D.LGS. 546/92
MEDIAZIONE: VALUTAZIONE
L’UFFICIO IMPOSITORE: valuta la proposta di mediazioneValuta la eventuale richiesta di sospensione del ruolo in via amministrativa se non intende accoglierla, formula, se lo ritiene opportuno, una controproposta in base a rating della controversia:incertezza questioni controverse (no common law)sostenibilità pretesa (prove e fondatezza elementi)principio di economicità azione amministrativa (legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, no contenzioso inutile)
MEDIAZIONE: CRITERI DI VALUTAZIONE
Circolare n. 9/E/2012 par. 5.1 minor rigore formale se inammissibile, valutazione come richiesta di autotutela valutazione giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito (della
provincia e regione di competenza) non sono mediabili situazioni decise dalla prassi, anche in presenza di
giurisprudenza di senso avverso, se l’amministrazione centrale ancora non aderisce alla nuova tesi giurisprudenziale (no common law)
L’ufficio può comunque confermare l’accertamento e chiudere la mediazione con le sanzioni ridotte al 40%
6) Conciliazione giudiziale
•Possibile nel corso del giudizio instaurato•Non compatibile con istituto della
mediazione/reclamo•Effetti analoghi alla mediazione
▫Art. 48 dlgs 546/92
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Possibilità difensive per il contribuente•Prima dell’avviso di accertamento
(adesione ai pvc, adesione agli inviti, istanza di acc.adesione)
•Dopo l’avviso di accertamento (acquiescenza, istanza acc.adesione, autotutela)
•Contestualmente alla impugnazione (mediazione/reclamo)
•Impugnazione dell’atto
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7) Autotutela•Non si tratta di un istituto in funzione deflativa
in senso proprio•Potere dell’A.F. di eliminare propri atti viziati;•Potere ampiamente discrezionale dell’A.F. •No potere di impugnare un diniego di
autotutela, solo vincolo per l’A.F. di dare una risposta positiva o negativa al contribuente
•Compatibile con la successiva emanazione di un atto corretto, emendato dai vizi del precedente
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Impugnazione del diniego di autotutela•Ammesso dalle SSUU Cassazione nel
2007•Di fronte al giudice tributario
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