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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Aggiornamento 2014 A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego

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Page 1: slides Ammortizzatori 2014 - Provincia di Torino · dimissioni giusta causa e le dimissioni nel periodo di tutela della maternità) o per risoluzione consensuale del rapporto

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Aggiornamento 2014

A cura di

Provincia di TorinoServizio Coordinamento Centri per l’Impiego

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A decorrere dal 1º gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e`istituita l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

•Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’ASpI :- tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata. (è incluso il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato)

•Sono esclusi -i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni - gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali trovano applicazione le norme precedenti)

ASPI Assicurazione Sociale per l’impiego

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L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

•siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, s.m.i)

• possano far valere almeno :- due anni di anzianità assicurativa e - un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni (continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni giusta causa e le dimissioni nel periodo di tutela della maternità) o per risoluzione consensuale del rapporto (salvo che quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art .7 L. n.604/66).

ASpI : requisiti

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ASpI : durata massima prevista

Periodo transitorio dal 1/1/2013 al 31/12/2015

16 mesi*12 mesi 10 mesi Anno 2015

14 mesi *12 mesi 8 mesi Anno 2014

12 mesi 12 mesi8 mesi Anno 2013

Età da 55 anni in poi

Età pari o superiore a 50 anni

Età inferiore a 50 anni

Dal 1° gennaio 2016 :12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni*DETRATTO IL PERIODO DI INDENNITA’ ASPI O MINI ASPI GIA’ FRUITO RISPETTIVAMENTE

NEGLI ULTIMI 12 O 18 MESI

* Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

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L’importo dell’Aspi viene determinato in base alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni.In particolare è pari a :

•75 % della retribuzione se la retribuzione è pari o inferiore nel 2014 a 1192.98 euro mensili

•75 % della retribuzione fino a 1192.98 euro più il 25 % del differenzialetra la retribuzione mensile e l’importo di 1.192.98 euro (se la retribuzione èsuperiore a 1.192.98 euro)

L’indennità non può superare in ogni caso l’importo mensile massimo

annualmente rivalutato di cui all’art. 1, comma 2, lettera b, legge 247/1980 e s.m.i..(es .euro

1.165,58 per anno 2014 Circolare INPS n. 12 /2014)

RIDUZIONE •Dopo i primi 6 mesi di fruizione l’indennità è ridotta del 15 % •Dopo il dodicesimo mese di fruizione, l’indennità, ove dovuta, viene ulteriormente ridotta del 15 %.

ASpI :Importo

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L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del d.lgs 181/2000 s.m.i.

ASpI : procedura di presentazione della

domanda

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La Mini - Aspi ( dal 1° gennaio 2013) assicura i lavoratori che non hanno maturato i requisiti per l’Aspi (sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti). La disciplina di riferimento è quella già illustrata per L’ASPI

• REQUISITI:E’ concessa ai lavoratori che:1. siano in stato di disoccupazione2. abbiano almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli

ultimi 12 mesi 3. Non è richiesto il requisito dell’ anzianità assicurativa• IMPORTO: Consiste in un’indennità di importo pari all’ASpI, • DURATA. E’ concessa per un numero di settimane pari alla metà delle

settimane di contribuzione nell’ultimo anno (modif. introdotta da L. stabilità:ai fini della durata non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione)

• La domanda deve essere presentata on line all’ INPS come l’ASPI

Mini -ASpI

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Lavoratori in mobilità nel Centro- nordPeriodo transitorio dal 01/01/2013 al 31/12/2016.La data di riferimento è la data di licenziamento del lavoratoreDal 2017 verrà assorbita nell’ambito dell’ASPI .

18 mesi 24 mesi 36 mesi (la durata è stata modificata dal Decreto Sviluppo. Nella L.92/12 erano 30 mesi)

36 mesi Da 50 anni in poi

12 mesi 18 mesi 24 mesi 24 mesi Da 40 a 49 anni

12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesiEtà inferiore a 40 anni

ANNO 2016ANNO 2015ANNO 2014ANNO 2013

Indennità di mobilità

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E’ riconosciuta un’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, a condizione che

Nel corso dell’anno precedente:a) abbiano operato in regime di mono committenzab) abbiano conseguito un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro, c) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesid) risultino accreditate almeno quattro mensilità presso la Gestione separata INPSCon riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione

separata un numero di mensilità non inferiore a uno.

L’ indennità è pari al 5 % del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1,comma 3, legge n. 233/90 moltiplicato per il numero di mensilità utili (si intende il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione).Per es. per il 2012 poiché il predetto minimale era di euro 14.930,00 la misura dell’una tantum sarebbe stata di 746.50 euro per il numero di mensilità utili. E’prevista una disciplina transitoria per il triennio 2013-2015.

Per il PERIODO TRANSITORIO 2013-2015 valgono le seguenti deroghe:• Il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente alla

gestione separata INPS, è ridotto a tre mesi • La misura dell’indennità è più elevata ( è il 7% del predetto minimale invece del 5%)

Indennità una tantum per i collaboratori a progetto