smaltimento dei rifiuti, contenenti amianto · oltre ai criteri e requisiti generali previsti per...

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Il piano regionale amianto. Aspetti ambientali e sanitari, Torino, 9 maggio 2017 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, CONTENENTI AMIANTO Renzo Barberis Arpa Piemonte – Coordinamento Rifiuti

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Il piano regionale amianto. Aspetti ambientali e sanitari, Torino, 9 maggio 2017

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, CONTENENTI AMIANTO

Renzo BarberisArpa Piemonte – Coordinamento Rifiuti

Il piano regionale amianto. Aspetti ambientali e sanitari, Torino, 9 maggio 2017

NORMATIVA SUI RIFIUTI• D. lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, parte quarta- D.M. 5 febbraio 1998 (sul recupero di rifiuti non pericolosi con procedure

semplificate) e s.m. e i., con particolare riferimento al D.M. 5 aprile 2006 n. 186• D. Lgs. 36/2003 (in materia di discariche di rifiuti);• D.M. 248/2004 (relativo alle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto);- D. M. 27 settembre 2010 (contenente i criteri di ammissibilità di rifiuti in discarica);

NORMATIVA SULL’AMIANTO- D. Lgs. 257/06;- D. Lgs. 257/92;- D.M. 6/9/1994;- D.M. 14/5/1996;- D.M. 20/8/1999.

NORMATIVA SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO• D.M. n° 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle

terre e rocce da scavo)• Art. 41bis del d.l. 69/2013 convertito nella legge 98/2013

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RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO – CLASSIFICAZIONE Rifiuti contenenti amianto classificati unicamente come rifiuti pericolosi, senza cioè voci a specchio.060701*: rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;061304*: rifiuti della lavorazione dell’amianto;150111*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose

(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

Vi sono poi rifiuti nella cui definizione si fa riferimento alla presenza di amianto, per i quali sono presenti le corrispondenti voci a specchio.101309*: rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto (voce a specchio 101310);160111*: pastiglie per freni, contenenti amianto (voce a specchio 160112);160212*: apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (voce a specchio 160214);170601*: materiali isolanti contenenti amianto (voce a specchio 170604).

Si può dire che tutti i rifiuti contenenti amianto finora citati siano precauzionalmente da classificare come rifiuti pericolosi.

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RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO – CLASSIFICAZIONE

Vi sono infine rifiuti nella cui definizione non compare la parola “amianto”, ma che lo possono comunque contenere.

150202*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (voce a specchio 150203);

170503*: terra e rocce contenenti sostanze pericolose (voce a specchio 170504);

170507*: pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (voce a specchio 170508)

190304*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati (voce a specchio 190305);

190306*: rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati (voce a specchio 190307).

La presenza di una voce a specchio fa sì che la classificazione di questi rifiuti come pericolosi dipenda, come già precedentemente citato, dalla presenza di sostanze pericolose al di sopra di una determinata concentrazione; nel caso dell’amianto, al di sopra dello 0,1% (1.000 mg/kg)

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RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO – CLASSIFICAZIONERiferimento normativo: Regolamento UE n° 1357/2014 e Decisione 2000/532/CE così come modificata dalla Decisione 955/2014/UE

Nel caso di un rifiuto identificato come pericoloso, mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso é classificato come rifiuto pericoloso (codice caratterizzato da un asterisco) solo se le sostanze contaminanti in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio.

Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 1357/2014, risulta che un rifiuto è pericoloso (caratteristica di Pericolo HP7 – Cancerogeno) se contiene una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1A o 1B) in concentrazione > 0,1% (corrispondente a 1.000 mg/kg).L’amianto rientra fra le sostanze cancerogene di cui trattasi (Categoria 1)

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HP 7“Cancerogeno”:rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

Gravi effetti per la salute

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NORMATIVA SULLE DISCARICHENorma tecnica: DM Ambiente 27 settembre 2010 - Allegato 2

Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

1. Principi.I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per:• i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; • per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

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NORMATIVA SULLE DISCARICHENorma tecnica: DM Ambiente 27 settembre 2010 - Allegato 2

Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

TABELLA 1Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati

Parametri ValoriContenuto di amianto (% in peso) < = 30Densità apparente (g/cm3) > 2Densità relativa (%) > 50 Indice di rilascio < 0.6

Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 2.

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NORMATIVA SULLE DISCARICHENorma tecnica: DM Ambiente 27 settembre 2010 - Allegato 2

2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.

Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, il personale adotta i criteri di protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche derivate.

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TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DM 248/2004

6. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (1)

1. I metodi per il trattamento di RCA sono suddivisi in due categorie:

- A- trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono compresi i trattamenti che permettono di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quanto riportato all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione, di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, noncheé i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto.

- B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto (tabella B). I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati alriutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti di cui all'allegato 3.

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TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DM 248/2004

Nella Tabella A, i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto che riducono il rilascio di fibre dei RCA, senza modificare (o modificandola in modo parziale) la struttura cristallochimica dell’amianto, vale a dire: - Stabilizzazione/solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva;- Incapsulamento;- Modificazione parziale della struttura cristallochimica.Destinazione del materiale trattato: discarica.

Nella Tabella B, i trattamenti per i rifiuti contenenti amianto che modificano completamente la struttura cristallochimica dell’amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto, vale a dire:- Modificazione chimica; - Modificazione meccanochimica;- Litificazione; - Vetrificazione;- Vetroceramizzazione; - Litizzazione pirolitica;- Produzione di clinker; - Ceramizzazione.

Destinazione del materiale ottenuto: riutilizzo come materia prima.

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TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DM 248/2004

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TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DM 248/2004

SMALTIMENTO DEI MATERIALI OTTENUTI

Qualora il rifiuto contenente amianto subisca dei trattamenti di stabilizzazione (che non ne modifichino la struttura cristallochimica), occorre verificare il valore dell’indice di rilascio (I.R.) di cui all’Allegato 1 del DM 248/04 al fine di determinare la tipologia di discarica alla quale avviare i rifiuti trattati.

Tali rifiuti infatti, riclassificati con i codici CER 190304* (rifiuti parzialmente stabilizzati) e 190306* (rifiuti stabilizzati), entrambi pericolosi, sono destinati rispettivamente:

• alla discarica per rifiuti pericolosi, con I.R. > 0,6 (codice CER 190304*),

• alla discarica per rifiuti non pericolosi con I.R. < 0,6 (codice CER 190306*).

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Se si esclude dunque il pietrisco ferroviario contaminato da amianto, prodotto una tantum da specifiche operazioni di bonifica, la produzione piemontese di RCA oscilla tra le 40.000 e le 60.000 t/a, con una netta prevalenza in peso di lastre in cemento amianto. Questa tipologia di rifiuti, come noto, ha la caratteristica di avere una produzione molto dispersa sul territorio regionale; i produttori che hanno compilato il MUD variano dai 350 ai 500 ogni anno. A questi andrebbero aggiunte tutte le produzioni a carico di singoli cittadini, non soggetti all’obbligo MUD, che hanno conferito le lastre ai centri di raccolta.

Produzione rifiuti contenenti amianto

codice CER anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015061304 2,9 1,64 3,56 3 0,5 0,06 8150111 48,16 40,07 32,87 22,96 20,5 41,84 34,62160111 12,26 12,78 2,7 3,95 2 1,35 7,95160212 0,75 2,64 34,29 69,67 18,44 54,496 15,4170507 1.247,81 36.700,73 43.157,05 18.841,19 51.448,16 40.314,78 41.447,27170601 1.908,58 2.427,90 3.200,59 1.710,50 1.050,17 2.375,34 733,13170605 41.135,35 57.432,86 53.091,96 53.613,64 36.868,20 35.222,80 42.051,39

Totale RCA 44.355,81 96.618,62 99.523,02 74.264,91 89.407,97 78.010,67 84.297,76

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Produzione piemontese di rifiuti contenenti amianto (t/a)con i principali codici CER

Il piano regionale amianto. Aspetti ambientali e sanitari, Torino, 9 maggio 2017

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EKOSATER S.R.L. (Cameri)

BARRICALLA S.P.A. (Collegno)

LA TORRAZZA S.R.L. (Torrazza Piem.te) Totale complessivo

Totale anno 2008 3.466,650 5.996,630 - 9.463,280

Totale anno 2009 6.251,030 4.951,800 - 11.202,830

Totale anno 2010 9.546,090 55.282,710 17.894,320 82.723,120

Totale anno 2011 4.640,770 24.144,770 17.848,620 46.634,160

Totale anno 2012 - 38.084,740 16.647,460 54.732,190

Totale anno 2013 - 29.798,750 22.789,350 52.588,100

Totale anno 2014 30.006,84 16.992,905 46.999,745

Totale anno 2015 42.654,30 18.259,96 60.914,26

Le uniche discariche in conto terzi che negli ultimi anni hanno ritirato rifiuti contenenti amianto sono quelle di Barricalla e La Torrazza.La discarica di Casale M.to ritira solo rifiuti provenienti dall’area casalese.Parte dei rifiuti ritirati da Barricalla e La Torrazza arriva di fuori Piemonte, in quanto per i rifiuti speciali non si possono imporre dei vincoli territoriali agli impianti privati.

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Una parte dei rifiuti contenenti amianto prodotti in Piemonte trova collocazione fuori regione, sia in altre regioni italiane, sia in impianti all’estero (in particolare in Germania)

Smaltimenti fuori regione

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Come si può appurare, poiché gli impianti sono situati in Provincia di Torino, non vi è un’ubicazione strategica dei poli di smaltimento a supporto di tutto il territorio regionale.Inoltre, la disponibilità dei volumi degli impianti autorizzati per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, confrontata con i quantitativi da rimuovere, evidenzia la necessità di un sostanziale incremento.Tale criticità emerge da una verifica relativa alla sola problematica delle coperture in cemento-amianto. La stima di tali coperture da rimuovere, come indicato nel capitolo dedicato alla mappatura dell’amianto di origine antropica, ammonta a 50-70 milioni di m2, corrispondente ad un quantitativo di circa 750.000- 1.050.000tonnellate, calcolato su un peso medio di 15 kg/m2.Stimando un rapporto di 350-550 kg/m3 per lo smaltimento delle lastre in discarica, emerge la necessità di disporre di impianti per almeno 2.000.000 m3. Questo dato delinea l’insufficienza dell’attuale disponibilità di impianti e la contestuale necessità di ubicare possibili nuovi siti di smaltimento anche in aree diverse dalla Provincia di Torino, per garantire una maggiore offerta e disponibilità sul territorio.

La criticità impiantistica

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Gli obiettivi del Piano Amianto

Il principale obiettivo da perseguire nel periodo di validità del Piano è dunque l’incremento della disponibilità di impianti per lo smaltimento. I dati sopra riportati evidenziano infatti la necessità di impianti della capacità di almeno 2 milioni di m3 per lo smaltimento delle coperture in cementoamianto.Occorre tuttavia tenere conto di volumetrie maggiori, per considerare anche losmaltimento di altre tipologie di manufatti – la cui quantificazione è difficoltosa -ivi compresi i materiali contenenti amianto in matrice friabile.

Le soluzioni suggerite consistono in:1. autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell’amianto;2. autorizzazione di celle dedicate all’interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell’amianto;3. promuovere l’impiego di siti idonei per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;4. promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili.

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Gli obiettivi del Piano Amianto

Emerge inoltre la necessità di agevolare la realizzazione di impianti ubicati inaree preferibilmente esterne alla Provincia di Torino.Per quanto riguarda il punto 3, dovrà essere avviato un approfondimentorelativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo- che individui potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento.Lo studio, da avviare e concludere entro 6 mesi dall’approvazione delpresente Piano e da recepire con deliberazione della Giunta regionale, dovràessere attuato con il coinvolgimento del Settore regionale competente inmateria di attività estrattive e mediante approfondimenti di naturageoidrogeologica per verificare l’idoneità dei siti per il conferimento dimateriali contenenti amianto, nonché tenendo conto della loro ubicazione e dieventuali possibili utilizzi futuri.La regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale 20febbraio 2017, n. 25-4693, in attuazione del Piano regionale amianto pergli anni 2016 - 2020, ha recepito il documento "Approfondimento relativoalla presenza di aree di cava e di miniera inattive per l'ubicazione diimpianti di smaltimento di materiali contenenti amianto".

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Gli obiettivi del Piano Rifiuti Speciali

Grazie per l’attenzione!

Per chiarimenti, informazioni, integrazioni, scambi di opinioni…[email protected]