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Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di identificazione Geom. Raffaele Romano Responsabile Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria Provincia di Torino Aggiornato al 22.11.2012

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26/11/2012

Soggetti obbligati e modalità di tenuta dei

registri di carico e scarico

e formulari di

identificazione

Geom. Raffaele Romano Responsabile Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria Provincia di Torino

Aggiornato al 22.11.2012

26/11/2012

I bottoni sul modello di registro di carico e scarico e sul modello di formulario sono collegati alle corrispondenti informazioni su cosa inserire in quel campo del registro o del formulario.

Come si usa il programma

26/11/2012

Il registro di carico e scarico integrato dai formulari di identificazione rifiuti ha la funzione principale di permettere all’organo di vigilanza di seguire il corretto smaltimento e/o il recupero del rifiuto dalla “culla alla tomba” ossia dal produttore allo smaltitore.

il registro di carico e scarico, integrato con i formulari di identificazione rifiuti, permette all’organo di vigilanza di controllare anche il rispetto delle caratteristiche gestionali degli impianti prescritte dalla norma, nonché la presenza e l’utilizzo dei presidi ambientali utilizzati dall’impresa oggetto del controllo

A cosa servono i registri, formulari

TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

26/11/2012

D.M. 1 aprile 1998, n. 148 (G. U. n. 110 del 14 maggio 1998) Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D.L.gs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Circolare Ministero Ambiente n GAB/DEC/812/98 del 4.8.98

Registri di carico e scarico normativa di riferimento

Articolo 190 Decreto Legislativo 152 del 2006

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Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti art. 189 comma 3 e art 190 comma 1 (nella formulazione previgente le

modifiche introdotte dal D.lgs 205 del 2010 in vigore fino alla data di operatività del SISTRI ( art 16 comma 2 D.lgs 205/2010 e art. 52 D.L. 83/2012)

Devono tenere il registro di carico e scarico :

• - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; • - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; • - chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; • - le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi; • - i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g); SONO ESONERATI - i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), b), e), f); (rifiuti prodotti da attività agricole, attività di costruzione o demolizione, attività commerciale, attività di

servizio); - sono esonerati dall'obbligo le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,

228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

- sono esonerati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

- soggetti che svolgono attività di commercio in forma ambulante, art 266 comma 5 “ Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.”

26/11/2012

Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti art. 189 comma 3 e art 190 comma 1 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205 del 2010 in vigore fino a un mese dopo

l’operatività del SISTRI ( art 16 comma 2 D.lgs 205/2010)

Devono tenere il registro di carico e scarico :

Altri tipi di registri di carico e scarico -gestori dei centri di raccolta comunali limitatamente alla frazione di rifiuti urbani pericolosi in uscita dai centri di raccolta se autorizzati ai sensi dell’art.208, 212, 214, 216 (art 184 comma 5 quater). Fatto salvo, per le altre tipologie di rifiuto in ingresso e in uscita, quanto stabilito al punto 6 del D.M. 8.4.2008 (schedario conferenti e scheda rifiuti avviati al recupero /smaltimento);

- Impianti di sterilizzazione rifiuti sanitari (Art 7 D.P.R. 254/2003 comma 8) nel registro con fogli numerati progressivamente devono essere riportate le seguenti informazioni: a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione; b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione; c) data del processo di sterilizzazione.

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D.M. 1 aprile 1998, n. 148 Con quali modalità va tenuto il registro di carico e scarico

I registri di carico e scarico devono essere conformi al modello riportato negli allegati A2 o B2 al decreto ministeriale n.148/1998 e possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici (in questo caso possono utilizzare carta (a modulo continuo) anche in formato A4) ( art. 190 comma 5, art 1 comma 3 D.M. 148/98) I registri (esclusi i registri dei soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) tenuti dalle associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime, possono essere tenuti in forma "multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, (circ. GAB/DEC 812/98 e Art 190) …3. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi…”

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Stampa dei registri su modulo continuo

La stampa dei registri tenuti con strumenti informatici va effettuata in armonia con la cadenza prevista per le annotazioni dall’art. 190 :

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

5 giorni per i rifiuti sanitari, Art 8 D.P.R. 254/2003.

Art. 1 comma 3 D.M. 148/98 “ omissis… La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora art 190 del D.lgs 152/06) e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

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D.lgs 152/06 Art 190 comma 3

Tempo di custodia dei registri di carico e scarico

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

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D.lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4

Luogo di custodia dei registri di carico e scarico

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. (si intendono le organizzazioni di categoria provinciali o regionali aderenti a categorie firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ufficialmente riconosciute e le societa' di servizi partecipate delle organizzazioni di categoria DGR 29-24570 del 11.5.98) che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi

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Articolo 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Attivita' di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4 I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. I registri di carico e scarico devono pertanto essere conservati presso la sede o il domicilio dei soggetti che svolgono tali attività.

D.lgs 152/06 Art 190, art 230 e art. 266 comma 4

Luogo di custodia dei registri di carico e scarico, eccezioni

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Scarico Carico Caratteristiche del rifiuto Quantità Luogo di produzione Annotazioni

Movimento a) CER e attività di provenienza

b) Descrizione del rifiuto

del Kg-------

n Litri----- ------------------------------

Metri cubi -------------------------------

-------- Intermediario/Commerciante

Formulario c) Stato Fisico Denominazione

n d) Classi di pericolosità Sede

del

Rif. operazione di C.F.

Carico e) Rifiuto destinato a --------------------------------

n smaltimento cod Iscrizione Albo N.

recupero cod

Registro di carico e scarico modello A2 e/o modello B2 Nel modello B2 intermediari commercianti devono essere aggiunti i campi:

denominazione/ragione sociale indirizzo e CF

dei seguenti soggetti :

produttore /detentore, trasportatore, destinatario

Sanzioni

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Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 e Circ. GAB/DEC/812/98 Voce “Carico Scarico” Deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singola movimentazione e/o ad ogni singolo formulario. La registrazione deve essere effettuata con le tempistiche previste dall’ art. 190 del D.lgs 152/06. Per i produttori entro 10 giorni dalla produzione; Per i commercianti, gli intermediari, la voce carico e/o scarico deve essere compilata entro dieci giorni dalla relativa transazione; Solo per attività di gestione rifiuti Sia alla voce carico che alla voce scarico devono essere inseriti i riferimenti ai formulari di identificazione che hanno accompagnato i rifiuti in ingresso e in uscita; Solo per trasportatori nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. I Trasportatori devono curare che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari.

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D.M. 1 aprile 1998, n. 148 Tempi per effettuare le annotazioni sul registro di carico e scarico commercianti e intermediari Per la cessione di beni mobili l’operazione si considera effettuata al momento della consegna dei beni, da cui decorrono le 24 ore per l’invio della fattura in caso di fatturazione immediata.

Per tali motivi si deve annotare l’operazione sul registro entro 10 giorni dalla data apposta dal destinatario sulla 4° copia del formulario.

I commercianti e intermediari devono "pretendere" la fotocopia del formulario?

La mancata previsione della rimessione di una quinta copia del formulario al commerciante/intermediario senza detenzione da una delle parti della transazione, integra gli estremi di una scelta del Legislatore ascrivibile al voler garantire la massima libertà contrattuale delle parti. Pertanto, in ragione di tale scelta sarebbe bene che il commerciante/intermediario senza detenzione accettasse di sottoscrivere il relativo mandato solo a fronte di un impegno preciso assunto da uno degli altri soggetti della transazione di inviargli anche una semplice fotocopia del formulario medesimo.

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deve essere indicato in arrivo (carico) e in uscita dall’impianto (scarico) il prefisso alfabetico di serie e la data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998 (Circolare GAB/DEC/812/98);

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Voce “Formulario n ………. del ……”

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Voce “riferimento operazione di carico”

Deposito temporaneo

I produttori/detentori di rifiuti inserendo il numero progressivo dell’operazione di carico a cui lo scarico si riferisce definiscono l’arco temporale di permanenza del

rifiuto presso l’impianto. Il tempo massimo di permanenza dei rifiuti e il quantitativo massimo di rifiuti ammessi allo stoccaggio presso un impianto sono in funzione del

regime giuridico che disciplina tale deposito e/o della tipologia di rifiuti stoccata

Diverso regime di stoccaggio. Diverso il tempo massimo di stoccaggio del rifiuto

Deposito preliminare

Messa in riserva

Altre attività di gestione Il tempo massimo di permanenza è di norma indicato nel provvedimento autorizzativo.

Il tempo massimo di permanenza è di norma indicato nel provvedimento autorizzativo. Fa eccezione il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che non può superare i 5 giorni se non diversamente stabilito nel provvedimento autorizzativo (art. 8 D.P.R. 254/03).

3 mesi, massimo un anno se produce in un anno meno di 10 mc di rifiuti pericolosi o meno di 30 mc di rifiuti non pericolosi ( art 183 comma 1 lettera bb). Fa eccezione il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo max 5 giorni.

È disciplinato dal D.M. 5.2.98 modificato dal D.M. 186/2006 e nel caso di rifiuti pericolosi dal D.M. 161/2002 (massimo un anno dalla data di produzione e massimo 6 mesi per rifiuti pericolosi) .

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Riferimento operazione di carico Sanzioni

Se non vengono rispettate le condizioni temporali e i limiti quantitativi prescritti per il deposito temporaneo, deposito preliminare e messa in riserva si incorre nelle seguenti

sanzioni penali:

deposito temporaneo

deposito preliminare

messa in riserva Inosservanza delle condizioni richieste dalle iscrizioni o comunicazioni art. 256 4° comma arresto e/o ammenda.

Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni art. 256 4° comma arresto e/o ammenda.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata art. 256 1° comma lettera a) o b). Se il deposito temporaneo supera l’anno può essere considerato una discarica abusiva (Sentenza della Corte di Cassazione 17 novembre 2004, n. 44548, D.lgs 36/2003 art 2 lettera g)) (sanzione art. 256 comma 3). Tale sanzione oltre all’arresto e/o ammenda prevede che alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. consegue la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva.Fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di rifiuti sanitari pericolosi si applica la sanzione dell’art 256 comma 6 ( reato penale o illecito se i quantitativi sono inferiori a 200 litri).

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Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: IL CODICE CER DEL RIFIUTO LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO (dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza) LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido polverulento; 2. Solido non polverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido

LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO con l’indicazione del codice di attività dell’azienda destinataria dei rifiuti di cui agli allegati "B" e "C" dell’allegato alla parte 4° del D.lgs 152/06 (solo se la registrazione si riferisce allo scarico)

LE CLASSI DI PERICOLO (riportate sul frontespizio del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti pericolosi)

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Per la corretta codificazione del rifiuto si deve far riferimento all’introduzione all’allegato D del D.lgs 152/2006

IL CODICE CER DEL RIFIUTO

Si deve controllare che il codice CER assegnato al rifiuto prodotto sia corretto e non adattato ai codici CER per i quali è autorizzato il trasportatore o l’impianto di smaltimento o recupero di fiducia.

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 19 09 04 carbone attivo esaurito

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Nel caso di una corretta codificazione, da parte dell’autorità preposta alla vigilanza, diversa dalla codifica attribuita al rifiuto prodotto, al produttore/detentore può essere contestato: - illecito amministrativo art. 258 comma 2 e comma 4 per l’indicazione di dati inesatti nel registro e nel formulario ( art 258 nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ;

- reato penale, art. 483 del C.P.(Falsita' ideologica commessa da un privato in atto pubblico) nel caso in cui i rifiuti sono stati codificati come pericolosi dall’autorità di vigilanza e sono stati codificati e conferiti come non pericolosi dal produttore/detentore. (Si ricorda che il trasportatore può subire il sequestro del mezzo di trasporto);

- concorso nel reato penale di cui all’art 256, comma 1 per attività di gestione rifiuti non autorizzata. Reato di cui si rende responsabile, se non risulta autorizzato a gestire il rifiuto codificato correttamente, il trasportatore e/o l’impianto di smaltimento o di recupero (in applicazione dell’art.188 D.lgs 152/06);

- nel caso in cui durante il trasporto, a causa di accertata inidoneità tecnica del mezzo, si verifica uno sversamento il produttore concorre con il trasportatore, a proprie spese, agli interventi di bonifica delle aree inquinate, (in applicazione all’art 188 D.lgs 152/06).

IL CODICE CER DEL RIFIUTO

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Classi di pericolosità frontespizio modello A1 e B1 e Allegato I al D.lgs 152/06

H1"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrombenze e di pericolo per i rifiuti H2"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica H3-A"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 deg. C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammmarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabile in quantità pericolose H3-B"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 deg. C e inferiore o pari a 55 deg. C H4"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o riopetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria H5"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata H6"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche alla morte H7"Cancerogeno": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

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Classi di pericolosità frontespizio modello A2 e B2 e Allegato I al D.lgs 152/06 H8"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva H9"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi H10"Tossico per la riproduzione ": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza H11"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H13 "Sensibilizzanti" (9): sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

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OPERAZIONI DI RECUPERO ALLEGATO C al D.lgs 152/06 R1 utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; R2 rigenerazione/recupero di solventi; R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici; R5 riciclagio/recupero di altre sostanze inorganiche; R6 rigenerazione degli acidi o delle basi; R7 recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento; R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; R9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; R10 trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia; R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10; R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).

26/11/2012

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO B al D.lgs 152/06

D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica); D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli); D3 Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezioni di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali); D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi , stagni o lagune); D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente); D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione; D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino; D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D9 Trattamento fisico chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione ecc.); D10 incenerimento a terra; D11 Incenerimento in mare (vedi anche incenerimento a terra); D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera ecc); D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

26/11/2012

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Quantità Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi).

26/11/2012

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Luogo di produzione e attività di provenienza dei rifiuti Deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione e manutenzione di reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento.

26/11/2012

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Intermediario o Commerciante

Qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante devono essere inseriti i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

-DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA

-CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

-SEDE DELL'IMPRESA

- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

26/11/2012

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Annotazioni:

Pluralità di impianti in un’area industriale

La movimentazione dei rifiuti in un’area privata delimitata, nella quale sono localizzati più impianti produttivi, gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedono alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato localizzato all'interno dell'area medesima, non dovrà essere accompagnata dal formulario (art. 193 comma 8).

Nei registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni". Circ. GAB/DEC 812/98.

26/11/2012

Sanzioni Art 258 comma 2 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ;

Fatto Tipologia rifiuti Sanzione Sanzioni accessorie

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico

Rifiuti non Pericolosi Rifiuti pericolosi

Da 2600 a 15500

Da 15500 a 93000

Sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore

26/11/2012

Sanzioni

imprese con meno di 15 dipendenti Si applicano le seguenti sanzioni nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

Fatto Tipologia rifiuti Sanzione Sanzioni accessorie Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico

Rifiuti non Pericolosi Rifiuti pericolosi

1040 a 6200 euro

2060 a 12400 euro

Art 258 comma 3 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ;

26/11/2012

Sanzioni

Se le indicazioni riportate nel registro di carico e scarico sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro.

Mancato invio dei registri all’autorità competente La stessa pena si applica nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri.

N.B. Costituisce sempre illecito amministrativo l’omessa tenuta del registro di carico e scarico anche se tutte le informazioni dovute per legge sono desumibili dai formulari di identificazione. (Sentenza C. Cassazione n. 17115 del 27.8.2004).

Art 258 comma 4 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, art 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ;

26/11/2012

D. M. 1 aprile 1998, n. 145 (G.U.13 maggio 1998 n. 109) Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Circolare Ministero Ambiente n GAB/DEC/812/98 del 4.8.98

Formulari di identificazione rifiuti, normativa di riferimento

Art. 193 D.lgs 152/06

26/11/2012

Soggetti obbligati ad effettuare il trasporto dei rifiuti accompagnando il trasporto con il formulario di identificazione art 193

• Durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (art 193 nella formulazione previgente all’entrata in vigore del D.lgs 205/2010)

• Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Per tali soggetti il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale ( art 193 comma 1 e comma 8 ) .

. Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione (CIR GAB/DEC 812/98).

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212).

Esclusioni

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano (art 193 comma 5) : al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (art 193 comma 5). L’esonero si intende riferito anche ai rifiuti assimilati agli urbani gestiti dal servizio pubblico e alle frazioni di rifiuto urbano raccolte in via differenziata (DGR 29-24570 del 11.5.98); ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (art 193 comma 4 nella formulazione previgente l’entrata in vigore del D.lgs 205/2010 ). “Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.”, (definizione di trasporto occasionale e saltuario contenuta all’art 193 comma 5 nuova formulazione, in vigore dopo l’operatività del SISTRI ). al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) (art 193 comma 4 ) .

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Esclusioni Art 193 comma 9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto (vecchia e nuova formulazione). Art 193 comma9 bis 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo Commercio in forma ambulante Art 266 comma 5 Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

26/11/2012

D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Modello di formulario di identificazione

Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B Del D.M. 145/98. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal ministero delle finanze (Decreto Ministeriale 29 novembre 1978). Gli estremi dell'autorizzazione delle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

26/11/2012

Adempimenti preliminari all’utilizzo art. 193 comma 7 e circ. 812 GAB/DEC/98

Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate o delle Camere di commercio o dagli uffici Regionali e Provinciali competenti in materia di rifiuti;

la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98

Luogo di conservazione dei formulari di identificazione

Il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto è previsto in modo espresso dall'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico ovvero: • presso ogni impianto di produzione; • presso ogni impianto di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti; • presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; • presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti. • Articolo 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture: sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura o con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato. • Attivita' di manutenzione e rifiuti sanitari art. 266 comma 4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

26/11/2012

Art. 193 comma 2 D.lgs 152/06 e D.M. 145/98 Tempo di conservazione dei formulari di identificazione I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (G. U. 11 settembre 1998 n. 212). D. M. 145/98, Art. 193 D.lgs 152/06

Soggetti obbligati a emettere il formulario di identificazione, destinazione delle 4 copie dei formulari.

Art 193, comma 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione. Il formulario di identificazione deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto (D.M. 145/97).

Art 193, comma 2. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

26/11/2012

SANZIONI : Art 258 comma 4 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 art. 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ;

Fatto Rifiuti Sanzione Sanzione accessoria

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti

Rifiuti speciali

1600 a 9300 euro

Rifiuti pericolosi

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale. N.B. La C. Cassazione ritiene applicabile l’art. 483 del C.P. anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del formulario.Segue la confisca del mezzo di trasporto art 259 comma 2

Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale. N.B. La C. Cassazione ritiene applicabile l’art. 483 del C.P. anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del formulario.Segue la confisca del mezzo di trasporto art 259 comma 2.

26/11/2012

Fatto Rifiuti Sanzione Sanzione accessoria

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti indicando dati formalmente incompleti o inesatti ma contenenti tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge [? ? ? ?]

Rifiuti speciali Rifiuti pericolosi

260 a 1550 euro

Mancata conservazione dei formulari di identificazione

Rifiuti speciali e pericolosi

260 a 1550 euro

Art 258 comma 4 (nella formulazione previgente le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010 art. 39 comma 2 bis D.lgs 205/2010 così come modificato dal D.lgs 121/2011) ;

26/11/2012

D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Altri modelli di documenti di trasporto

(in vigore fino all’entrata in vigore del D.M. 18.2.2011 n 52 “SISTRI”)

Trasfrontalieri Art 193 comma 7 Il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, Regolamento CE n 1013/2006 in vigore dal 12.7.2007;

26/11/2012

Art 193 comma 8 “Le disposizioni dell’art. 193 non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993”.

Fanghi Nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante "attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", il trasporto dovrà essere accompagnato dalla "scheda di accompagnamento" prevista dall'articolo 13, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Altri modelli di documenti di trasporto

(in vigore fino all’entrata in vigore del D.M. 18.2.2011 n 52 “SISTRI”)

26/11/2012

SERIE E NUMERO DEL…/…/….

NUMERO REGISTRO ……...

PRODUTTORE/DETENTORE ………………………………………………………………………………………………….

UNITA’ LOCALE …………………………………………………………………………………………………………………. C.fisc…………… N.Aut/Albo: del ……/……/…..

DESTINATARIO ………………………………………………………………………………………………………………...

LUOGO DI DESTINAZIONE ……………………………………….…………………………………………………………… C.fisc…………… N.Aut/Albo del ……/……/…..

TRASPORTATORE DEI RIFIUTI ……………………………………………………………………………………………... C.fisc… N.Aut/Albo del ……/……/…..

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di …………………………………………………………..

ANNOTAZIONI .…………………………………………………………………………………………………………………

Caratteristiche del rifiuto ………Descrizione……… Codice europeo……….Stato fisico …….. Caratteristiche di pericolo

N.Colli contenitori…… Rifiuto destinato a recupero/smaltimento…………….Caratteristiche chimico fisiche

QUANTITA’ Kg o litri , (P.lordo….Tara), peso da verificare a destino

Percorso se diverso dal più breve …………………………… Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID [Si] [ No]

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE FIRMA DEL TRASPORTATORE Cognome nome del conducente…………

Targa automezzo/ Targa rimorchio Data/ora inizio trasporto ……….. Del ……../……./…….

Si dichiara che il carico è stato: [] accettato per intero [] accettato per le seguenti quantità ( Kg o litri) [] respinto per le seguenti motivazioni Data ……. FIRMA DEL DESTINATARIO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO

26/11/2012

D.M. 145/98 Cir. M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 Formulario : SERIE e NUMERO Del ……

La dizione "serie e numero.." riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata.

La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.

La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data/...inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

26/11/2012

D.M. 145/98 Cir. M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 Numero Registro

Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro”. Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo; per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. E’ importante sottolineare che, l'annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". Il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni".

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Produttore/ Detentore

Devono essere inseriti i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO

EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (ora art 216 del D.lgs 152/06)

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Destinatario

Nella casella “destinatario” dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DELL'UNITA’ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ex ARTT. 31 E 33, DEL D.LGS 22/97 ora DELL’ART. 216 D.LGS 152/06 .

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Destinatario

Art 188 (prima della modifica intervenuta dopo l’emanazione del D.lgs 205/2010 e ancora in vigore fino al mese successivo alla data di operatività del SISTRI). La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: 1° condizione: in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di trasporto, recupero o di smaltimento

Dall’applicazione dell’art. 188 del D.lgs 152/06 discende l’obbligo per il produttore-detentore di verificare all’atto della consegna del rifiuto che il trasportatore, l’impianto di recupero o di smaltimento sia un soggetto autorizzato; in caso contrario il produttore-detentore è responsabile a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'articolo 256 comma 1 Dlgs 152/06.

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Destinatario

Nel caso di conferimento a soggetto non autorizzato In applicazione al principio generale di responsabilita' (art 178 comma 1 e all’art. 188 del D.Lgs 152/06) il produttore/detentore concorre nel reato commesso dal soggetto che riceve i rifiuti art.110 C.P. Il produttore/detentore può concorrere nel reato di: attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256; traffico illecito, art. 259; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260; In caso di abbandono del rifiuto o di smaltimento in una discarica abusiva può concorrere nel reato di: Realizzazione di una discarica non autorizzata, art. 256 comma 3; inottemperanza all’obbligo di bonifica dei siti, art. 257, abbandono rifiuti art 256 comma 2 e inottemperanza all’ordinanza del Sindaco, art 255 comma 3.

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Destinatario

Responsabilità del produttore/detentore Sentenza della Corte di Cassazione penale 17 aprile 2003, n. 16016. Obbligo per il produttore-detentore di verificare all’atto della consegna del rifiuto che il trasportatore/impianto di recupero o di smaltimento sia un soggetto autorizzato; in caso contrario il produttore-detentore è responsabile a titolo di concorso in ordine al reato di cui all'articolo 51, comma 1 Dlgs 22/1997 (ora art 256 comma 1) .

Giurisprudenza

26/11/2012

E' reato non verificare le autorizzazioni allo smaltimento

Il detentore di rifiuti che non verifica il possesso delle autorizzazioni di terzi a cui delega la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, risponde del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sentenza della Corte di Cassazione del 6 maggio 2004, n. 21588, secondo cui, in caso tale verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa della contravvenzione di cui all'articolo 51, comma 1 del Dlgs 22/1997. Obbligo di verificare la sussistenza dell'autorizzazione

Il detentore di rifiuti ha l'obbligo di controllare che i soggetti a cui conferisce i rifiuti siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero; qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all'art. 51 comma primo del D.Lgs. n. 22 del 1997. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 6 maggio 2004 (Ud. 01/04/2004) Rv. 228798, Sentenza n. 21588

Giurisprudenza

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Trasportatore

Nella casella , trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA e INDIRIZZO.

NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Documento dell’Albo Gestori che accompagna il rifiuto Circolare Albo Gestori Rifiuti 19 aprile 2005, n. 659/Albo/Pres

Il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno precisare che la copia autentica del provvedimento di iscrizione all'Albo, che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, può essere sostituita, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con una copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Dpr 445/2000.

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Trasportatore

Il provvedimento di iscrizione all’albo gestori ambientali contiene i codici CER dei rifiuti e le targhe dei mezzi per i quali il trasportatore è abilitato al trasporto. Per il conferimento di rifiuti a soggetto non iscritto all’albo o nel caso di utilizzo di mezzi non idonei ossia non comunicati all’albo il produttore/detentore concorre con il trasportatore nel reato penale di gestione rifiuti in assenza di autorizzazione art. 256 comma 1.

Nel caso in cui durante il trasporto, a causa di accertata inidoneità tecnica del mezzo, si verifica uno sversamento si concorre con il trasportatore, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate, salva l’applicazione dell’art 257 del D.lgs 152/06 se non si provvede alla bonifica (in applicazione all’art 188).

26/11/2012

D.M. 145/98 Casella Trasportatore

Uso di mezzi inidonei o non comunicati all’albo Nella sentenza n. 4373 del 5 febbraio 2004 la terza sezione della Corte di Cassazione ha puntualizzato che il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata all'atto dell'esecuzione nell'albo delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti o, comunque, con mezzi inidonei, integra la violazione dell'art. 51, commi 1, lett. a) e 4 del D.Lvo 22/97, ora art 256 comma 1 e 4 del D.lgs 152/06.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 Casella Trasporto in conto proprio

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi o pericolosi in quantitativi inferiore a 30 kg o 30 ltri, effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti speciali per il quale non è richiesta l’iscrizione all’albo ma la semplice comunicazione ai sensi dell’art. 212 comma 8: Il produttore che effettua il trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole "trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "di" indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, le voci :"Trasportatore del rifiuto........CF........... N. AUT/ALBO...........del.............". Non devono essere compilate. La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori).

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Casella Annotazioni Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni". In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario (DPCM 7.6.91 n 308 G.U n 231 del 2.10.91) o marittimo.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Trasbordo di rifiuti In alternativa alle indicazioni da inserire nella casella annotazioni in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso. Art 193 comma 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Casella Annotazioni

Art 193 comma 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Quantità Le quantità vanno indicate in kg oppure in litri (in partenza o da verificare a destino). Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "Quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate; Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.

26/11/2012

Allegato C al D.M. 148 del 1.4.98 Quantità e peso da verificare a destino E’ ammessa una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Il peso dei rifiuti, conferiti al trasportatore, indicato sul registro di carico e scarico e sul formulario deve sempre avere il massimo grado di precisione possibile, per i seguenti motivi:

1) il trasporto di rifiuti, accompagnato da un formulario di identificazione contenente l’indicazione del peso eccessivamente imprecisa, permette al trasportatore di completare il carico con rifiuti prelevati da un altro produttore. Il costo dello smaltimento o del recupero del rifiuto del 1° e del 2° produttore ricadrà ovviamente sul primo produttore.

2) i rifiuti “aggiunti” possono essere incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore. Al produttore può essere contestata la corresponsabilità ai sensi dell’art. 110 del C.P. per colpa avendo violato una precisa disposizione normativa.

26/11/2012

Allegato C al D.M. 145/98 Trasporto soggetto a normativa ADR/RID (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30.9.1957 e regolamento per il trasporto internazionale su ferrovia concluso a Vilnius il 30.6.1999 e smi) Le norme ADR/RID disciplinano il trasporto su strada e su ferrovia di Merci Pericolose. Deve essere indicato se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID, in caso positivo, il trasporto del rifiuto deve essere accompagnato anche dalla documentazione prevista dalla normativa ADR. Per approfondimenti: Nuovo codice della strada art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi; D.Lgs 27.1.2010 n 35 attuazione della direttiva 2008/68/ce relativa al trasporto interno di merci pericolose;

26/11/2012

Allegato C al D.M. 145/98

FIRME A) Nella casella “Trasportatore” il conducente deve trascrivere il cognome e nome, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza. N.B. nel formulario viene richiesta la firma del trasportatore. Nella Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 viene specificato che per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità; B) Il destinatario nella quinta sezione dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

Responsabilità del Trasportatore e del Conducente

26/11/2012

Allegato C al D.M. 145/98 FIRME : Responsabilità del trasportatore di rifiuti Circolare Albo Gestori Rifiuti 18 giugno 2003, n. 3934 e art. 193 comma 3 D.lgs 152/06 modificato dal D.lgs 205/2010.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

26/11/2012

Circolare M.A. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Data inizio trasporto, data fine trasporto La data inizio trasporto confrontata con la data di arrivo del rifiuto, apposta dal destinatario in appendice al formulario definisce un arco temporale corrispondente alla durata del trasporto. La durata del trasporto deve ovviamente essere coerente con il percorso effettuato, nel caso di incoerenza si applica l’art 193 comma 11 e 12: La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

26/11/2012

Grazie dell’attenzione Buon Lavoro