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Direzione Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni Benedetto Conforti - Claudio Consolo Gastone Cottino - Francesco Palazzo Mattia Persiani - Pietro Rescigno Giorgio Spangher - Francesco Tesauro edicolaprofessionale.com/giurit GIURISPRUDENZA ITALIANA dal 1849 Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abb. post. - D.L. 353/2003 conv. in L. 27/2/2004, n. 469 art. 1, comma1, DCB/MI - ISSN 0017-0623 2016 Donazione modale e lesione della legittima Distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria” in sede processuale Obbligo del salario minimo negli appalti pubblici False comunicazioni sociali e falso valutativo Percorsi di giurisprudenza La convocazione dell’assemblea di s.p.a. Dottrina e attualità giuridiche Il diritto del lavoro all’epoca delle nuove flessibilità 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 8 3 00203038 3 507 784 Marzo 2016

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    DirezioneAdolfo Angeletti - Sergio Chiarloni

    Benedetto Conforti - Claudio ConsoloGastone Cottino - Francesco Palazzo

    Mattia Persiani - Pietro RescignoGiorgio Spangher - Francesco Tesauro

    edicolaprofessionale.com/giurit

    GIURISPRUDENZAITALIANA

    dal 1849

    Poste

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    2016

    Donazione modale e lesione della legittimaDistinzione tra “garanzia propria” e “garanzia

    impropria” in sede processualeObbligo del salario minimo negli appalti pubblici

    False comunicazioni sociali e falso valutativo

    Percorsi di giurisprudenzaLa convocazione dell’assemblea di s.p.a.

    Dottrina e attualità giuridicheIl diritto del lavoro all’epoca delle nuove fl essibilità

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    Marzo 2016

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    Consulta il nuovo Speciale della Rivista GIURISPRUDENZA ITALIANA dedicato a:“Sistema sanzionatorio e processo penale: lavori in corso”

    a cura di Francesco Palazzo e Giorgio Spangher

    Collegati a quotidianogiuridico.it/specialiriviste, leggi e scarica subito il pdf

    Gli Autori esaminano la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e la sospensione del processo e messa alla prova previsti dal D.Lgs. n. 28/2015 e dalla L. n. 67/2014.

    La complessità delle questioni teoriche e pratiche prospettate dal prodotto normativo, non sempre all’altezza delle problematiche che vi sono sottese, ha evidenziato – da subito – numerose questioni teoriche e non poche incertezze operative, suscitando un intenso dibattito e non poche diversità di convincimenti tra gli operatori di giustizia.

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    Speciali Riviste

    203038-cop_giurit-03.indd 1 19/04/16 14:00

  • Direzione

    Adolfo Angeletti - Sergio Chiarloni - Benedetto Conforti - Claudio Consolo - Gastone Cottino - Francesco

    Palazzo - Mattia Persiani - Pietro Rescigno - Giorgio Spangher - Francesco Tesauro

    Comitato di Direzione

    Emilio Balletti - Fabio Basile - Chiara Besso - Mauro Bove - Marina Brollo - Oreste Cagnasso - Roberto Caranta -

    Antonio Carratta - Franco Carinci - Raffaele Caterina - Piermaria Corso - Pasquale Costanzo - Vincenzo Cuffaro -

    Maria Cecilia Fregni - Alfredo Gaito - Fiorella Lunardon - Sandro Mainardi - Michel Martone - Roberto Pessi -

    Mariano Protto - Pietro Pustorino - Marco Ricolfi - Lucia Risicato - Achille Saletti - Marcella Sarale - Marco Sica -

    Roberto Weigmann

    Comitato di Redazione

    Daniele Amoroso - Stefania Baiona - Ettore Battelli - Angelo Bertolotti - Luca Boggio - Manfredi Bontempelli -

    Angela Bruno - Mia Callegari - Roberto Calvo - Maurizio Cavanna - Tilde Cavaliere - Stefano A. Cerrato - Daniela

    Chinnici - Alessandro Ciatti - Alessandro Cogo - Riccardo Conte - Claudio Contessa - Eugenio Dalmotto -

    Massimo D’Auria - Eva Desana - Margherita Dominici - Giorgio Frus - Filippo Giunchedi - Silvia Ingegnatti -

    Katia La Regina - Sergio Luoni - Matteo Lupano - Barbara Mameli - Enrico Marello - Silvia Mirate - Alessandro

    Monteverde - Luciano Oliviero - Paolo Patrito - Annalisa Pessi - Barbara Petrazzini - Rossella Rivaro - Alberto

    Ronco - Marco Russo - Riccardo Russo - Anna Saraceno - Marina Spiotta - Eugenia Tonello - Alessandro Turchi

    Recentissime

    Daniele Amoroso - Paolo e Vincenzo Carbone - Claudio Contessa - Massimo Francesco Orzan - Giuseppe Santalucia

    Comitato per la Valutazione

    Niccolò Abriani - Luigi Balestra - Angelo Barba - Alessandro Bellavista - Massimo Bione - Guido Bonfante -

    David Brunelli - Piera Campanella - Francesco Caprioli - Angelo Carmona - Federico Carpi - Giuseppe Cataldi -

    Gino Cavalli - Francesco Cavazzuti - Massimo Ceresa Gastaldo - Silvia Cipollina - Giorgio Costantino - Renzo

    Costi - Giovanni D’Amico - Giovannangelo De Francesco - Maria Vita De Giorgi - Francesco Delfini - Enrico Del

    Prato - Maria Valeria Del Tufo - Pasquale De Sena - Giancarlo De Vero - Vincenzo Di Cataldo - Franco Fichera -

    Luigi Fiorillo - Carlo Focarelli - Enrico Follieri - Gabriele Fornasari - Enrico Gabrielli - Novella Galantini - Alberto

    Gargani - Giulio Garuti - Alessandro Giovannini - Enrico Gragnoli - Giulio Illuminati - Massimo Iovane - Maurizio

    Irrera - Alberto Jorio - Leonardo Lenti - Mario Libertini - Stefano Liebman - Francesco Luiso - Vincenzo Maiello -

    Valerio Maio - Andrea Maltoni - Adelmo Manna - Antonella Marandola - Maria Riccarda Marchetti - Enrico

    Marzaduri - Agostino Meale - Elena Merlin - Fabio Merusi - Paolo Montalenti - Paolo Morozzo della Rocca -

    Stefano Pagliantini - Paolo Pascucci - Giorgio Pastori - Salvatore Patti - Marco Pellissero - Luca R. Perfetti -

    Lorenzo Picotti - Maurizio Ricci - Vincenzo Ricciuto - Giuseppe Santoro Passarelli - Laura Salvaneschi - Bruno

    Sassani - Franco Gaetano Scoca - Michele Sesta - Luigi Stortoni - Giuliano Tabet - Michele Taruffo - Paolo Tosi

    - Luigi Carlo Ubertazzi - Daniela Valentino - Giovanna Visintini - Giuseppe Zanarone

  • Segnalazioni di provvedimenti

    La Redazione di ‘‘Giurisprudenza italiana’’ invita i propri Lettori ad inviare provvedimenti di merito e legittimità cheper l’importanza degli argomenti trattati e la peculiarità delle interpretazioni contenute meritano di essere pubblicatisu questa Rivista.

    Il testo completo dei provvedimenti potrà essere inviato:

    - via e-mail a: [email protected]

    - oppure per posta a: ‘‘Giurisprudenza italiana’’, dott.ssa Domenica Distefano presso Wolters Kluwer Italia s.r.l.,Strada 1, Palazzo F6, 20090 Milanofiori Assago (MI).

    Sarà cura della Redazione riportare nell’intestazione dei provvedimenti pubblicati i nomi dei Giudici e degli Avvocatidifensori.

    DIRETTORE RESPONSABILEAntonella LoporchioRegistrata al n. 321 della Cancelleriadel Tribunale di Torino in data7 settembre 1948# 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l.Strada I, Palazzo F620090 Milanofiori - Assago (MI)

    REDAZIONEInes Attorresi, Francesco Cantisani, Domenica DistefanoStrada 1, Palazzo F620090 Milanofiori Assago (MI)

    SELEZIONE SENTENZELa selezione delle sentenze in materia di diritto civi-le, processuale civile, lavoro e penale è a cura del-l’avv. Simone Ferrari

    REALIZZAZIONE GRAFICAWolters Kluwer Italia s.r.l.

    COMPOSIZIONESinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)

    STAMPAGRAFICA VENETA S.p.A.Via Malcanton, 2 - 35010 Trebaseleghe (PD)Per informazioni in merito a contributi, articoli e ar-gomenti trattati, scrivere a:[email protected]

    UFFICIO ABBONAMENTIWolters Kluwer Italia S.r.l. - Ufficio AbbonamentiV.le M.llo Pilsudski, 124 - 00197 ROMATelefono: 199.100.120(costo massimo A 0,1425 al minuto da rete fissasenza scatto alla risposta e da rete mobile legatoall’operatore utilizzato)Fax: 199.100.150e-mail: [email protected] comunicazioni con l’Ufficio Abbonamenti (cam-bio indirizzo, richiesta arretrati, ecc.), è utile indicareil codice cliente.

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    Abbonamento per il 2016Italia: A 290,00Triennale Italia: A 740,00Estero: A 580,00Fascicolo singolo: A 40,00Il prezzo dell’abbonamento carta comprende la con-sultazione digitale della rivista nelle versioni onlinesu edicolaprofessionale.com/giurit, tablet (iOS eAndroid) e smartphone (Android) scaricando l’AppEdicola professionale.Le richieste possono essere inoltrate:– alle Agenzie operanti sul territorio nazionale– a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

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    Importante: indicare la causale de lversamento.La ricevuta o il bollettino di c/c postale comprovantel’avvenuto pagamento costituisce documento libera-torio per il cliente ed ha valore a tutti gli effetti dilegge e/o fiscali.

    ARRETRATI

    I titolari di abbonamento hanno diritto a ricevereeventuali fascicoli non recapitati per disguidi posta-li se richiesti direttamente all’Ufficio Abbonamentientro i quattro mesi successivi alla data di pubbli-cazione, salva la disponibilità dei medesimi.

    RINNOVO DELL’ABBONAMENTO

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    wer Italia S.r.l. - Ufficio Abbonamenti - Viale Mare-sciallo Pilsudski, 124 - 00197 ROMA.Il rinnovo comporterà il pagamento del prezzo diabbonamento alle condizioni di vendita in vigoreall’atto del rinnovo stesso.UTET GIURIDICA1 è un marchio registrato e conces-so in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wol-ters Kluwer Italia S.r.l.

    Le opinioni presenti nei contenuti pubblicati sullaRivista sono libera espressione del pensiero degliAutori e non impegnano in alcun modo l’Editore.

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupo-losa attenzione, non può comportare specifiche re-sponsabilità per eventuali errori o inesattezze.

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  • Indice sommario

    Recentissime

    Cassazione civile La sola pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale non dà luogo alrisarcimentoCassazione civile, Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727 ............................................ 507Efficacia della cessione del credito e onere probatorioCassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3184 ............................................. 509Trasferimento all’estero della sede ma non dell’effettivo esercizio di una societàdi capitaliCassazione civile, Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3059 ............................................ 510Revoca del finanziamento pubblico e inadempienze del concessionarioCassazione civile, Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057 ............................................ 511Se la costituzione di servitù prediale richiede la forma scritta non rilevano con-fessioni o riconoscimentiCassazione civile, Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2853 .............................................. 512Concorso di garanzie personali e reali e successivo fallimento dell’imprenditoreCassazione civile, Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2540 .................................................. 514Il giudice inglese adito sulla responsabilità genitoriale si pronuncia anche sulmantenimento dei figliCassazione civile, Sez. un., 5 febbraio 2016, n. 2276 .............................................. 516Giurisdizione sul rapporto di lavoro dell’assistente del console della Bolivia inItaliaCassazione civile, Sez. un., 4 febbraio 2016, n. 2200 .............................................. 516L’assegno di divorzio è una domanda connessa ma autonoma e può essere chie-sto anche successivamenteCassazione civile, Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1863 .................................................. 518Rifiuto ingiustificato dell’esame genetico in presenza di consulenza d’ufficioCassazione civile, Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1859 .................................................. 519

    Cassazione penale Particolare tenuità del fatto e annullamento, d’ufficio, senza rinvioCassazione penale, Sez. V, 11 febbraio 2016 (ud. 2 luglio 2015), n. 5800 ............ 521Termine perentorio per il deposito dell’ordinanza di riesame e procedimenti incorsoCassazione penale, Sez. I, 11 febbraio 2016 (ud. 14 ottobre 2015), n. 5774 ........ 522Dies a quo di decorrenza del termine perentorio per il deposito dell’ordinanza diriesameCassazione penale, Sez. II, 8 febbraio 2016 (ud. 26 gennaio 2016), n. 4961 ........ 524

    Consiglio di Stato Rapporti fra giudizio nazionale e pendenza di un giudizio dinanzi alla CeduConsiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 640 .............................................. 526Autorità Antitrust e competenza in caso di pratiche commerciali scorretteConsiglio di Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 3 ................................................ 527Acquisizione coattiva sanante e poteri del Commissario ad actaConsiglio di Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2 ................................................ 528Informative interdittive antimafia e attualità del pericolo di infiltrazioneConsiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2016, n. 463 ............................................... 529

    Corti Europee Trattenimento del richiedente asilo e Carta dei diritti fondamentali dell’UECorte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), 15 febbraio 2016, causaC-601/15 PPU ............................................................................................................ 531La cessione gratuita dei beni per la raccolta di scommesse al vaglio della CorteCorte di giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione), 28 gennaio 2016, causa C-375/14 ......................................................................................................................... 533Danni da emotrasfusione, azioni giudiziarie e procedure transattiveCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 14 gennaio 2016, ricorsi nn. 68060/12e altri ........................................................................................................................... 534L’accesso a Internet e il diritto alla segretezza delle comunicazioni sul posto dilavoroCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, 12 gennaio 2016, ricorso n. 61496/08 536

    Diritto Civile

    Prestazione d’opera intellettualeCassazione civile, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 469 ................................................. 538Recesso legale da contratti di servizi a termine convenzionale?, di Flavio Rocchio

    Diagnosi prenatale Cassazione civile, Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767 ........................................ 543Omessa diagnosi prenatale: un contrordine... e mezzo delle Sezioni unitedi Donato Carusi

    Fauna selvatica Cassazione civile, Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886 ........................................ 551La legittimazione passiva nell’azione per i danni cagionati da fauna selvaticadi Antonella Ferrero

    Indici

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 III

  • Trascrizione Cassazione civile, Sez. II, 19 ottobre 2015, n. 21115 .............................................. 555Nota di trascrizione e contenuto minimo: l’ambivalente ruolo dei dati catastalidi Clara Sgobbo

    Danno Cassazione civile, Sez. III, 22 settembre 2015, n. 18611 ......................................... 560Liquidazione del danno non patrimoniale: sistema tabellare e personalizzazionedel danno, di Paola Valore

    Astreinte Cassazione civile, Sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613 .................................................... 562Astreinte e danni punitividi Angela MendolaI confini mobili della responsabilità civiledi Adolfo di Majo

    Donazione modale e lesione della legittimaCassazione civile, Sez. II, 7 aprile 2015, n. 6925 ..................................................... 574Donazione modale e lesione della legittimadi Lorenzo Giustozzi

    Diritto Processuale Civile

    ‘‘Garanzia propria’’ e ‘‘garanzia impropria’’Cassazione civile, Sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707 .......................................... 580Requiem per la distinzione fra garanzia propria e impropria in sede processualedi Antonio CarrattaLe Sez. un. e il venir meno della distinzione tra ‘‘garanzia propria’’ e ‘‘garanziaimpropria’’: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processualedi Claudio Consolo, Laura Baccaglini e Federica Godio

    Legitimatio ad causam e titolarità del rapportoCassazione civile, Sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925 ............................................. 602Sulla titolarità del rapporto giuridico, di Massimo Pantaleo

    Opposizione a precetto Tribunale Taranto, 13 gennaio 2016 ........................................................................ 607Sull’onere di disconoscere l’assegno su cui si fonda il precettodi Marco Russo

    Esecuzione forzata Tribunale Milano, 21 luglio 2015 (ordinanza) ......................................................... 611La giurisdizione in materia di espropriazione presso terzidi Teresa Salvioni

    Diritto Commerciale

    Deducibilità dal reddito d’impresaCassazione civile, Sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21953 .......................................... 615Deducibilità dal reddito d’impresa dei compensi agli amministratoridi Maria Cecilia Fregni

    Preliminare di vendita Cassazione civile, Sez. un., 16 settembre 2015, n. 18131 ........................................ 622Le Sezioni Unite (ri)fanno il punto su preliminare di vendita, esecuzione in formaspecifica, opponibilità al fallimentodi Silvia Bartolucci

    Azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 19 dicembre 2015(ordinanza) ................................................................................................................. 629I presupposti dell’azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.di Elena Fregonara

    Operazioni sul capitale di s.p.a. Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 22 settembre 2015 631Un caso di riduzione e contestuale aumento di capitale di s.p.a.di Angelo Bertolotti

    Patto leonino Tribunale Milano, 6 agosto 2015 .............................................................................. 636Opzione put: ovvero degli incerti confini del patto leoninodi Alessandro Monteverde

    Convocazione dell’assemblea Tribunale Roma 31 luglio 2015 ................................................................................ 638Convocazione dell’assemblea: la PEC in alternativa alla raccomandatadi Sergio Luoni

    Diritto del Lavoro

    Sindacato di legittimità della procedura di licenziamento collettivoCassazione civile, Sez. lav., 3 febbraio 2016, n. 2113 .............................................. 644Il sindacato di legittimità della procedura di licenziamento collettivo alla luce dellenuove regole processualidi Laura Foglia

    Indici

    IV Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • Diligenza e fedeltà del lavoratoreCassazione civile, Sez. lav., 2 febbraio 2016, n. 1978 .............................................. 654Diligenza e fedeltà del lavoratore, di Giovanni Castellani

    Lavoro e previdenza (controversie)Cassazione civile, Sez. lav., 4 gennaio 2016, n. 21 ................................................... 659Licenziamento per g.c. e per g.m.s: conversione del recesso e poteri del giudicedi Susanna Palladini

    Arbitrato

    Impugnazione della declinatoria di competenzaCassazione civile, Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008 ................................................ 663Mezzi di impugnazione della declinatoria di competenza e clausola per arbitratosocietario, di Eugenio Dalmotto

    Arbitrato irrituale Tribunale Belluno, 7 maggio 2015 (ordinanza) ........................................................ 667Ancora sull’applicabilità o meno dell’art. 815 c.p.c. all’arbitro irritualedi Chiara Spaccapelo

    Arbitrato e principio di ragionevole durata del procedimentoCollegio Arbitrale, 29 marzo 2015 (ordinanza) ........................................................ 671Le istruzioni congiunte delle parti agli arbitri e il principio di ‘‘ragionevole durata’’di Laura Salvaneschi

    Diritto Amministrativo

    Appalti pubblici e obbligo di rispetto del salario minimoCorte di giustizia dell’Unione europea, 17 novembre 2015, causa c-115/14 ......... 674La mancata garanzia di corresponsione del salario minimo e l’esclusione dell’im-presa, di Giorgia Barberis

    Fideiussioni e sanzioni in materia ediliziaConsiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287 .......................................... 682Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia ediliziadi Federico Gaffuri

    Esercizio del potere sanzionatorioT.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 13668 ....................................... 687Sanzioni AVCP/ANAC e superamento del termine per la conclusione del proce-dimento, di Claudio Contessa

    Diritto Penale

    Falso in bilancio Cassazione penale, Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 890 ...... 693Il falso valutativo quale modalità del falso in bilancio nelle decisioni della Supre-ma Cortedi Alessandra Rossi

    Guida in stato di ebbrezza e non punibilità per particolare tenuità del fattoCassazione penale, Sez. IV, 2 novembre 2015 (ud. 9 settembre 2015) n. 44132 .. 707La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. si applica ai reati con soglie dipunibilità, di Giuseppe Amarelli

    Diritto Processuale Penale

    Transnazionalità dei crimini nella società confessionaleCassazione penale, Sez. III, 12 febbraio 2016 (10 novembre 2015), n. 5818 ........ 717Transnazionalità dei crimini nella società confessionale: i pericoli della tecnologiae del diritto, di Teresa Bene

    Iscrizione della notizia di reato Cassazione penale, Sez. VI, 8 febbraio 2016 (ud. 15 dicembre 2015), n. 4973 .... 723Il danno da iscrizione della notizia di reato, di Antonella Marandola

    Percorsi di giurisprudenza

    Convocazione assemblea di s.p.a.La convocazione dell’assemblea di s.p.a.di Angelo Bertolotti ................................................................................................... 726

    Dottrina e attualità giuridiche

    Diritto del lavoro e nuove flessibilitàIl diritto del lavoro all’epoca delle nuove flessibilitàa cura di Mattia Persiani ........................................................................................... 737

    Indici

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 V

  • Indice degli Autori

    Giuseppe Amarelli, La particolare tenuità del fatto exart. 131 bis c.p. si applica ai reati con soglie di punibi-lità, 709.

    Giorgia Barberis, La mancata garanzia di corresponsionedel salario minimo e l’esclusione dell’impresa, 674.

    Silvia Bartolucci, Le Sezioni Unite (ri)fanno il punto supreliminare di vendita, esecuzione in forma specifica,opponibilità al fallimento, 627.

    Teresa Bene, Transnazionalità dei crimini nella societàconfessionale: i pericoli della tecnologia e del diritto,718.

    Angelo Bertolotti, Un caso di riduzione e contestualeaumento di capitale di s.p.a, 633.

    Angelo Bertolotti, La convocazione dell’assemblea dis.p.a, 726.

    Marina Brollo, Il mutamento di mansioni dopo il jobsact, 757.

    Franco Carinci, Dallo Statuto al Contratto a tutele cre-scenti: il ‘‘cambio di paradigma’’, 776.

    Antonio Carratta, Requiem per la distinzione fra garanziapropria e impropria in sede processuale, 586.

    Donato Carusi, Omessa diagnosi prenatale: un contrordi-ne... e mezzo delle Sezioni unite, 549.

    Giovanni Castellani, Diligenza e fedeltà del lavoratore,655.

    Claudio Consolo, Laura Baccaglini e Federica Godio,Le Sez. un. e il venir meno della distinzione tra ‘‘garan-zia propria’’ e ‘‘garanzia impropria’’: cosa muta (e cosano) nella dinamica processuale, 593.

    Claudio Contessa, Sanzioni AVCP/ANAC e superamen-to del termine per la conclusione del procedimento, 688.

    Eugenio Dalmotto, Mezzi di impugnazione della declina-toria di competenza e clausola per arbitrato societario,664.

    Michele De Luca, Subordinazione e autonomia dopo ilrecente ‘‘riordino’’ delle tipologie, 741.

    Adolfo di Majo, I confini mobili della responsabilità ci-vile, 572.

    Antonella Ferrero, La legittimazione passiva nell’azioneper i danni cagionati da fauna selvatica, 553.

    Laura Foglia, Il sindacato di legittimità della procedura dilicenziamento collettivo alla luce delle nuove regole pro-cessuali, 650.

    Maria Cecilia Fregni, Deducibilità dal reddito d’impresadei compensi agli amministratori, 619.

    Elena Fregonara, I presupposti dell’azione individualedi responsabilità ex art. 2395 c.c, 630.

    Federico Gaffuri, Il dovere generale di correttezza e ilprincipio della lex mitior in materia edilizia, 682.

    Lorenzo Giustozzi, Donazione modale e lesione dellalegittima, 576.

    Pietro Lambertucci, La disciplina dei ‘‘controlli a distan-za’’, 769.

    Sergio Luoni, Convocazione dell’assemblea: la PEC inalternativa alla raccomandata, 639.

    Antonella Marandola, Il danno da iscrizione della notiziadi reato, 724.

    Angela Mendola, Astreinte e danni punitivi, 566.

    Alessandro Monteverde, Opzione put: ovvero degli in-certi confini del patto leonino, 637.

    Susanna Palladini, Licenziamento per g.c. e per g.m.s:conversione del recesso e poteri del giudice, 660.

    Massimo Pantaleo, Sulla titolarità del rapporto giuridico,605.

    Flavio Rocchio, Recesso legale da contratti di servizi atermine convenzionale?, 539.

    Alessandra Rossi, Il falso valutativo quale modalità delfalso in bilancio nelle decisioni della Suprema Corte,

    698.

    Marco Russo, Sull’onere di disconoscere l’assegno su cuisi fonda il precetto, 608.

    Laura Salvaneschi, Le istruzioni congiunte delle parti agliarbitri e il principio di ‘‘ragionevole durata’’, 672.

    Teresa Salvioni, La giurisdizione in materia di espropria-zione presso terzi, 612.

    Clara Sgobbo, Nota di trascrizione e contenuto minimo:l’ambivalente ruolo dei dati catastali, 557.

    Chiara Spaccapelo, Ancora sull’applicabilità o meno del-l’art. 815 c.p.c. all’arbitro irrituale, 668.

    Paolo Tosi, Le collaborazioni eterorganizzate, 737.

    Paola Valore, Liquidazione del danno non patrimoniale:sistema tabellare e personalizzazione del danno, 561

    Indici

    VI Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • Indice dei Provvedimenti

    Corti europee n. pag.

    Corte di giustizia dell’Unione europea

    Gr. Sez. 15 febbraio 2016 C-601/15 PPU 531Sez. III 28 gennaio 2016 C-375/14 533

    17 novembre 2015 c-115/14 674

    Corte Europea dei diritti dell’Uomo

    Sez. I 14 gennaio 2016 68060/12 534Sez. IV 12 gennaio 2016 61496/08 536

    Cassazione civile n. pag.

    Sez. un. 25 febbraio 2016 3727 507Sez. III 18 febbraio 2016 3184 509Sez. un. 17 febbraio 2016 3059 510Sez. un. 17 febbraio 2016 3057 511Sez. II 12 febbraio 2016 2853 512Sez. I 9 febbraio 2016 2540 514Sez. un. 5 febbraio 2016 2276 516Sez. un. 4 febbraio 2016 2200 516Sez. lav. 3 febbraio 2016 2113 644Sez. lav. 2 febbraio 2016 1978 654Sez. I 1 febbraio 2016 1863 518Sez. I 1 febbraio 2016 1859 519Sez. II 14 gennaio 2016 469 538Sez. lav. 4 gennaio 2016 21 659Sez. un. 22 dicembre 2015 25767 543Sez. un. 4 dicembre 2015 24707 580Sez. III 10 novembre 2015 22886 551Sez. I 28 ottobre 2015 22008 663Sez. trib. 28 ottobre 2015 21953 615Sez. III 28 ottobre 2015 21925 602sez. II 19 ottobre 2015 21115 555Sez. III 22 settembre 2015 18611 560Sez. un. 16 settembre 2015 18131 622Sez. I 15 aprile 2015 7613 562Sez. II 7 aprile 2015 6925 574

    Cassazione penale n. pag.

    Sez. III 12 febbraio 2016 5818 717(10 novembre 2015)

    Sez. V 11 febbraio 2016 5800 521(ud. 2 luglio 2015)

    Sez. I 11 febbraio 2016 5774 522(ud. 14 ottobre 2015)

    Sez. VI 8 febbraio 2016 4973 723(ud. 15 dicembre 2015)

    Sez. II 8 febbraio 2016 4961 524(ud. 26 gennaio 2016)

    Sez. V 12 gennaio 2016 890 693(ud. 12 novembre 2015)

    Sez. IV 2 novembre 2015 44132 707(ud. 9 settembre 2015)

    Consiglio di Stato n. pag.

    Sez. V 17 febbraio 2016 640 526Ad. plen. 9 febbraio 2016 3 527Ad. plen. 9 febbraio 2016 2 528Sez. III 5 febbraio 2016 463 529Sez. V 20 novembre 2015 5287 682

    Tribunali n. pag.

    Taranto 13 gennaio 2016 607Milano 19 dicembre 2015 (ord.) 629Milano 22 settembre 2015 631Milano 6 agosto 2015 636Roma 31 luglio 2015 638Milano 21 luglio 2015 (ord.) 611Belluno 7 maggio 2015 (ord.) 667

    T.A.R.

    Lazio-Roma 3 dicembre 2015 13668 687

    Collegio arbitrale

    29 marzo 2015 (ord.) 671

    Indici

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 VII

  • Indice analitico

    Amministrazione pubblica– Annotazione nel casellario informatico ex art. 8, 4º commadel ‘‘Codice dei contratti’’ – Superamento del termine per laconclusione del procedimento – Illegittimità – Fattispecie(T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 13668);687.

    – Appalti pubblici di servizi – Obbligo di versamento di unsalario minimo richiesto dalla P.A. come condizione di ese-cuzione dell’appalto – Norma regionale che impone il ri-spetto del salario minimo nel settore degli appalti pubblici– Violazione da parte della norma regionale e del bandodella P.A. degli artt. 56 TFUE e 3 par. 1 Dir. 96/71/CE –Non sussiste – Violazione da parte della norma regionale edel bando della P.A. dell’art. 26 Dir. 2004/18/CE – Nonsussiste (Corte di giust. dell’Unione europea, 17 novembre2015, causa c-115/14); 674.

    – Appalti pubblici di servizi – Obbligo di versamento di unsalario minimo richiesto dalla P.A. come condizione di ese-cuzione dell’appalto – Norma regionale che prevede l’esclu-sione dell’offerente che dichiari di non voler garantire talecondizione – Violazione da parte della norma regionale e delbando della P.A. dell’art. 26 Dir. 2004/18/CE – Non sussi-ste (Corte di giust. dell’Unione europea, 17 novembre 2015,causa c-115/14); 674.

    Arbitrato– Arbitrato irrituale o libero – Convenzione arbitrale stipulataprima del 2 marzo 2006 – Ricusazione dell’arbitro – Ricorsoex art. 815 c.p.c. – Improponibilità (Trib. Belluno, 7 maggio2015 (ord.)); 667.

    – Principio di ragionevole durata del procedimento – Prorogadei termini su istruzione congiunta delle parti – Possibilitàdi reiterate richieste – Esclusione (Collegio Arbitrale, 29marzo 2015 (ord.)); 671.

    – Società – Clausola compromissoria statutaria – Nomina de-gli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società –Necessità – Inosservanza della prescrizione – Competenzadel giudice ordinario – Applicabilità del principio ancheall’arbitrato irrituale (Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n.22008); 663.

    Cause di non punibilità– Particolare tenuità del fatto – Procedimenti in corso – Rile-vabilità nel giudizio di cassazione oltre i motivi – Sussistenza– Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata –Sussistenza – Condizioni e ambito normativo – Individua-zione (Cass. pen., Sez. V, 11 febbraio 2016 (ud. 2 luglio2015), n. 5800); 521.

    Circolazione stradale– Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Codicedella strada – Guida in stato di ebbrezza – Fattispecie dicui all’art. 186, 2º comma, lett. b) – Applicabilità – Sussi-stenza (Cass. pen., Sez. IV, 2 novembre 2015 (ud. 9 settem-bre 2015), n. 44132); 707.

    Competenza e giurisdizione civile– Finanziamento pubblico – Revoca del Ministero– Azionedavanti al g.o. del precettore – Regolamento di giurisdizionerichiesto d’ufficio (Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2016, n.3057); 511.

    – Lavoratrice richiedente accertamento lavoro prestato – As-sistente del console della Bolivia in Italia – Regolamento digiurisdizione – Giurisdizione del giudice italiano (Cass. civ.,Sez. un., 4 febbraio 2016, n. 2200); 516.

    – Società di capitali che trasferisce la sede dall’Italia in Sviz-zera – L’effettivo esercizio resta in Italia – Giurisdizioneitaliana (Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3059); 510.

    Concorrenza sleale– Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) – Pratiche commer-ciali aggressive (art. 26) – In settori disciplinati da normativespeciali (comunicazioni elettroniche) – Competenza all’ado-zione di provvedimenti sanzionatori – Criterio della specia-lità basato sul raffronto delle fattispecie – Competenza ge-nerale di AGCM (Cons. di Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016,n. 3); 527.

    Contratti della P.A.– Informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 – Presupposti e condizioni per l’adozione –Indici di pericolo di infiltrazione risalenti nel tempo – Insus-sistenza di elementi che confermino la concretezza e attualitàdel pericolo – Illegittimità (Cons. di Stato, Sez. III, 5 feb-braio 2016, n. 463); 529.

    Contratto in genere– Prestazione d’opera intellettuale – Recesso legale – Termineconvenzionale – Mancato guadagno (Cass. civ., Sez. II, 14gennaio 2016, n. 469); 538.

    Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-damentali (Conv. EDU)– Pendenza di un ricorso per equa soddisfazione ex art. 41 –Obbligo per il Giudice nazionale di disporre la sospensionedel giudizio per pregiudizialità necessaria (art. 295 c.p.c.)ovvero di disporre la c.d. ‘‘sospensione impropria’’ – Esclu-sione – Fattispecie (Cons. di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016,n. 640); 526.

    Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu)– Diritto alla segretezza della corrispondenza – Monitoraggiodell’uso di Internet sul posto di lavoro – Utilizzo dell’ac-count aziendale per scopi personali – Violazione del dirittoalla vita privata ex art. 8 Cedu – Esclusione – Proporziona-lità (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, 12 gen-naio 2016, ricorso n. 61496/08); 536.

    Danni in materia civile e penale– Iscrizione della notizia di reato – Pubblico ufficiale (Cass.pen. , Sez. VI, 8 febbraio 2016 (ud. 15 dicembre 2015), n.4973; 723

    – Pubblicazioni di atti di procedimento penale coperti da se-greto investigativo – Esclusione del risarcimento (Cass. civ.,Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727); 507.

    Danni patrimoniali e non patrimoniali– Danni da emotrasfusione – Azione civile per il risarcimento –Durata irragionevole del processo – Mancato pagamento daparte dell’Amministrazione delle somme liquidate in sedegiudiziaria – Conseguenze – Adesione alle procedure tran-sattive introdotte dalle LL. n. 222 e n. 244/2007 – Entrata invigore dell’art. 27 bis D.L. n. 90/2014 – Conseguenze (CorteEuropea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 14 gennaio 2016,ricorsi nn. 68060/12 e altri); 534.

    – Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Uni-tarietà – Applicazione del sistema tabellare – Insufficienza –Personalizzazione del danno – Necessità (Cass. civ., Sez. III,22 settembre 2015, n. 18611); 560.

    Diritto internazionale privato e pubblico– Coniugi cittadini italiani con due figli residenti in Inghilterra– Separazione pendente tra i coniugi in Italia – Affidamentoe mantenimento dei figli –Richiesta alla Corte di Giustizia –Giurisdizione dei giudici inglesi presso cui pende un giudiziodi responsabilità genitoriale (Cass. civ., Sez. un., 5 febbraio2016, n. 2276); 516.

    Donazione– Modale – Effetti dell’imposizione dell’onere – Diminuzione

    Indici

    VIII Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • di valore del bene donato – Rilevanza ai fini della riduzionedella donazione – Successione legittima e necessaria – Ridu-zione – Determinazione della porzione disponibile – Riunio-ne fittizia (Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2015, n. 6925); 574.

    Edilizia ed urbanistica– Permesso di costruire – Oneri concessori (costo di costru-zione e oneri di urbanizzazione) – Ritardato pagamento –Adozione del provvedimento che irroga la sanzione senza lapreventiva escussione della fideiussione a prima richiesta cheavrebbe evitato il ritardato pagamento – Illegittimità perviolazione del principio civilistico di correttezza e del prin-cipio costituzionale di imparzialità della P.A (Cons. di Stato,Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287); 682.

    – Permesso di costruire – Oneri concessori (costo di costru-zione e oneri di urbanizzazione) – Ritardato pagamento –Sanzioni – Determinazione – Principio di retroattività dellenorme sanzionatorie più favorevoli – Inapplicabilità (Cons.di Stato, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5287); 682.

    Esecuzione forzata– Espropriazione presso terzi – Debitore residente all’estero –Terzo pignorato residente in Italia – Giurisdizione italiana –Sussiste (Trib. Milano, 21 luglio 2015 (ord.)); 611.

    – Espropriazione presso terzi – Debitore residente all’estero –Terzo pignorato residente in Italia – Giurisdizione italiana –Sussiste – Competenza territoriale – Giudice del luogo disede del terzo – Sussiste (Trib. Milano, 21 luglio 2015(ord.)); 611).

    Espropriazione per pubblica utilità– Acquisizione coattiva sanante (D.P.R. n. 327/2001, art. 42bis) – Presupposti e condizioni per la sua adozione – Possi-bilità per il Commissario ad acta nominato nel corso di ungiudizio amministrativo di adottare il provvedimento di ac-quisizione – Casistica (Cons. di Stato, Ad. plen., 9 febbraio2016, n. 2); 528.

    Filiazione– Azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternitànaturale – Disconoscimento di paternità – Consulenza tec-nica d’ufficio – Rifiuto ingiustificato di sottoporsi all’esamegenetico (Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1859); 519.

    Giudice di pace– Litisconsorzio necessario – Risultante da atti o produzionisuccessive alla prima udienza – Tardività – Ordine di inte-grazione del contraddittorio – Preclusione (Cass. civ., Sez.III, 28 ottobre 2015, n. 21925); 602.

    Imposta reddito società (IRES)– Reddito d’impresa – Compensi degli amministratori – De-terminazione mediante delibera di approvazione del bilancio– Indeducibilità (Cass. civ., Sez. trib., 28 ottobre 2015, n.21953); 615.

    Impugnazioni in materia civile– Procedimento civile – Arbitrato – Incompetenza del giudiceordinario in favore degli arbitri – Pronuncia – App. – Inam-missibilità – Regolamento di competenza – Necessità (Cass.civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008); 663.

    Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni– Chat BlackBerry – Instradamento – Rogatoria – Condizioni– Esclusione (Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2016 (10novembre 2015), n. 5818; 717

    Lavoro (rapporto)– Licenziamento disciplinare – Dovere di diligenza – Obbligodi fedeltà – Giusta causa di licenziamento – Proporzionalità(Cass. civ., Sez. lav., 2 febbraio 2016, n. 1978); 654.

    – Licenziamento individuale – Giusta causa e giustificato mo-tivo soggettivo – Conversione da parte del giudice – Am-missibilità (Cass. civ., Sez. lav., 4 gennaio 2016, n. 21); 659.

    Lavoro subordinato– Estinzione e risoluzione del rapporto – Licenziamento col-lettivo – Procedura di mobilità – Comunicazione preventivadelle informazioni di cui all’art. 4, 3º comma, L. 23 luglio1991, n. 223 – Valutazione adeguatezza delle informazionida parte del giudice di merito – Riferimento al fine che lacomunicazione persegue – Necessità – Assolvimento – Con-seguente legittimità del licenziamento (Cass. civ., Sez. lav., 3febbraio 2016, n. 2113); 644.

    Matrimonio e divorzio– Richiesta dell’assegno – Domanda connessa ma autonoma(Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1863); 518.

    Misure cautelari personali– Giudizio di riesame – L. n. 47/2015 – Deposito dell’ordi-nanza – Termine perentorio – Procedimenti in corso – De-cisione di riesame già assunta – Applicabilità del termine –Esclusione – Ragioni (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2016(ud. 14 ottobre 2015), n. 5774); 522.

    – Giudizio di riesame – Termine di deposito dell’ordinanza –Decorrenza – Dies a quo – Individuazione (Cass. pen., Sez.II, 8 febbraio 2016 (ud. 26 gennaio 2016), n. 4961); 524.

    Obbligazioni e contratti– Cessione del credito – Efficacia della cessione nei confrontidel debitore ceduto (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2016, n.3184); 509.

    – Possibile concorso di garanzie personali e reali rispetto almedesimo credito – Fallimento dell’imprenditore – Conse-guenze (Cass. civ., Sez. I, 9 febbraio 2016, n. 2540); 514.

    Procedimento civile– Assicurazione non obbligatoria della responsabilità civile –Chiamata in garanzia – App. del solo garante avverso accer-tamento dell’obbligo principale – Riforma della sentenza diprimo grado – Estensione degli effetti anche al garantito nonappellante incidentale – Sussistenza (Cass. civ., Sez. un., 4dicembre 2015, n. 24707); 580.

    – Azione risarcitoria per sinistro stradale – Veicolo danneggian-te concesso in leasing – Domanda proposta contro il proprie-tario – Litisconsorzio necessario con l’utilizzatore – Insussi-stenza (Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925); 602.

    – Chiamata in garanzia – Distinzione tra garanzia propria eimpropria – Insussistenza (Cass. civ., Sez. un., 4 dicembre2015, n. 24707); 580.

    – Contestazione dell’effettiva titolarità passiva del rapportosostanziale – Difetto di legittimazione ad agire (dal lato pas-sivo) – Insussistenza – Eccezione in senso tecnico – Sussi-stenza (Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925); 602.

    – Opposizione a precetto – Assegno bancario – Disconosci-mento della scrittura privata – Onere – Esclusione – Oppo-sizione a decreto ingiuntivo – Riconoscimento tacito (Trib.Taranto, 13 gennaio 2016); 607.

    Procedure concorsuali– Fallimento – Preliminare di compravendita – Trascrizione didomanda di esecuzione coattiva – Conseguenze (Cass. civ.,Sez. un., 16 settembre 2015, n. 18131); 622.

    Processo civile– Mutamento di giurisprudenza – Affidamento sul precedenteorientamento – Giusto processo – Preclusioni e decadenzesopravvenute – Effetto retroattivo – Esclusione – Fattispecie(Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008); 663.

    Responsabilità civile– Delibazione (Giudizio di) – Sentenza straniera – Astreinte –Contrarietà all’ordine pubblico – Esclusione (Cass. civ., Sez.I, 15 aprile 2015, n. 7613); 562.

    – Fauna selvatica – Attraversamento di animali – Segnaleticastradale (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886);551.

    – Professioni intellettuali – Responsabilità del medico –

    Indici

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 IX

  • Omessa diagnosi di malformazioni fetali – Danno da nascitaindesiderata – Onere della prova (Cass. civ., Sez. un., 22dicembre 2015, n. 25767); 543.

    – Professioni intellettuali – Responsabilità del medico –Omessa diagnosi di malformazioni fetali – Responsabilitànei confronti del nuovo nato – Insussistenza (Cass. civ.,Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767); 544.

    Rinvio pregiudiziale– Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Liberaprestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza dellaCorte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’U-nione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività diraccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramiteuna nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non onerosodell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà checostituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco –Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Pro-porzionalità (Corte di giust. dell’Unione europea (Terza Se-zione), 28 gennaio 2016, causa C-375/14); 533.

    – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Norme relative al-l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Dir.2008/115/CE – Soggiorno regolare – Dir. 2013/32/UE –Art. 9 – Diritto di rimanere in uno Stato membro – Dir.2013/33/UE – Art. 8, paragrafo 3, 1º comma, lett. e) –Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell’or-dine pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea – Artt. 6 e 52 – Limitazione – Propor-zionalità (Corte di giust. dell’Unione europea (Grande Se-zione), 15 febbraio 2016, causa C-601/15 PPU); 531.

    Servitù– Costituzione della servitù prediale – Necessità dell’atto scrit-to – Irrilevanza di riconoscimenti e di confessioni (Cass. civ.,Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2853); 512.

    Società– False comunicazioni sociali – Oggetto materiale del reato –Fatti materiali rilevanti – Individuazione – Falso valutativo –Rilevanza penale (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2016 (ud.12 novembre 2015), n. 890); 693.

    – Società a responsabilità limitata – Convocazione dell’assem-blea mediante posta elettronica certificata (Trib. Roma 31luglio 2015); 638.

    – Società a responsabilità limitata – Impugnazione deliberaassembleare – Mancanza assoluta di convocazione – Termi-ne triennale di decadenza (Trib. Roma 31 luglio 2015); 638.

    – Società a responsabilità limitata – Modalità di convocazionedell’assemblea – Mancata previsione dello statuto – Normaapplicabile (Trib. Roma 31 luglio 2015); 638.

    – Società di capitali – Azione individuale di responsabilità delsocio o del terzo – Presupposti (Trib. Milano, Sezione spe-cializzata in materia di impresa B, 19 dicembre 2015 (ord.));629.

    – Società di capitali – Fallimento – Azione individuale di re-sponsabilità del socio o del terzo (Trib. Milano, Sezionespecializzata in materia di impresa B, 19 dicembre 2015(ord.)); 629.

    – Società per azioni – Opzione di vendita put – Validità –Condizioni (Trib. Milano, 6 agosto 2015); 636.

    – Società per azioni – Riduzione del capitale con annullamen-to di azioni proprie e contestuale aumento a pagamento –Asimmetria informativa a danno dei soci di minoranza –Impugnazione delle delibere – Sospensione (Trib. Milano,Sezione specializzata in materia di impresa B, 22 settembre2015); 631.

    Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari– Nota di trascrizione – Immobili privi di attribuzione daticatastali – Denuncia di variazione – Opponibilità ai terzi –Validità (Cass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2015, n. 21115); 555.

    Indici

    X Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • RecentissimeCassazione civile

    a cura di Paolo e Vincenzo Carbone

    La sola pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale non dà luogo al risarcimento

    Cassazione civile, Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727 – Pres. Salmè – Est. Amendola – P.M. Apice (conf.) – Tizio – Caio.

    Danni in materia civile e penale – Pubblicazioni di atti di procedimento penale coperti da segreto investigativo –Esclusione del risarcimento

    La questione: a composizione del contrasto si afferma che la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale(art. 684 c.p.) integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indaginipreliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare iprincipi propri del processo accusatorio. Ne consegue che la sola violazione della norma incriminatrice de qua nonattribuisce alcuna autonoma pretesa risarcitoria alla parte coinvolta nel processo.

    Il fatto. Un quotidiano pubblicò un articolo che traevaspunto dall’avviso di conclusione delle indagini effettuatedalla Procura della Repubblica di Milano in ordine allapresunta frode fiscale nella compravendita di diritti televi-sivi, commessa da Tizio che convenne in giudizio Caia lasocietà editrice del giornale, per la condanna al risarcimen-to di tutti i danni patiti a seguito della diffamatoria e illecitapubblicazione, segnatamente deducendo, al riguardo, cheessa violava sia l’art. 684 c.p., che le norme a tutela dellaprivacy. Resistettero i convenuti.Il Tribunale di Roma respinse la domanda risarcitoria per

    violazione della privacy e per diffamazione a mezzo stampa,sentenza confermata dalla Corte d’appello.Ricorre Tizio e resiste Caia e con ordinanza interlocutoria

    Corte, rilevata la sussistenza di orientamenti giurispruden-ziali non sempre armonici e collimanti in ordine all’inter-pretazione del combinato disposto dell’art. 684 c.p., e art.114 c.p.p., nonché la natura di massima di particolare im-portanza della relativa questione, ha disposto la trasmissio-ne della causa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374c.p.c., per la rimessione alle sezioni unite civili.

    La decisione. Osserva la Corte che l’art. 684 c.p., intitolato‘‘Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento pena-le’’, punisce con l’arresto o con l’ammenda chiunque pub-blica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisad’informazione, atti o documenti di un procedimento pe-nale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione. L’elemen-to oggettivo del reato riceve peraltro concreta e attualespecificazione dagli artt. 114 e 329 c.p.p..In particolare, la natura e l’ambito del divieto sono pre-

    cisati dalla prima disposizione, la quale integra il precettodella norma penale stabilendo, per quanto qui interessa,che: è vietata la pubblicazione, anche parziale o per rias-sunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo didiffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo delloro contenuto (1º comma); è vietata la pubblicazione, an-che parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a chenon siano concluse le indagini preliminari ovvero fino altermine dell’udienza preliminare (2º comma); se si procede

    al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, ancheparziale, degli atti del fascicolo del P.M., se non dopo lapronuncia della sentenza in grado di appello (3º comma); èsempre consentita la pubblicazione del contenuto di attinon coperti dal segreto (7º comma).Ciò vuoi dire che nel nostro ordinamento non vi è com-

    pleta coincidenza tra regime di segretezza e regime di di-vulgazione e che esiste un doppio filtro alla pubblicazionedegli atti: un divieto assoluto di pubblicazione, ‘‘anche par-ziale o per riassunto... degli atti coperti dal segreto istrut-torio o anche solo del loro contenuto’’, operante, ex art.329 c.p.p., fino a quando l’imputato non ne possa avereconoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle inda-gini preliminari; e un divieto relativo, limitato ai soli ele-menti testuali, vigente, con il rimodellamento operato dallaConsulta, oltre siffatta barriera temporale, fino al terminedell’udienza preliminare (2º comma) e, se si procede adibattimento, fino alla pronuncia in grado di appello (3ºcomma).Ora, non par dubbio che la ratio dell’art. 684 c.p., va

    rinvenuta nell’obiettivo di non compromettere il buon an-damento del processo penale nella delicata fase di acquisi-zione della prova (cfr. Cass. civ., 19 settembre 2014, n.197469; Cass. pen., 18 luglio 2013, n. 30838), dopo talemomento la finalità della norma diventa quella di salva-guardare un principio cardine del processo accusatorio: laneutralità psicologica del giudicante (c.d. virgin mind), laquale richiede che il giudice arrivi al dibattimento sgombroda pregiudizi, dovendo assistere davanti a sé alla formazio-ne della prova nel contradditorio di accusa e difesa (cfr.Corte cost. n. 59/1995).Si tratta di stabilire se, accanto all’interesse dello Stato al

    corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, l’art. 684c.p., tuteli anche le parti in vario modo coinvolte nel pro-cesso, di talché, a prescindere dalla concorrenza o meno diuna lesione della riservatezza o di una diffamazione ai lorodanni, la commissione del reato le abiliti all’attivazione diun’autonoma pretesa risarcitoria fondata sul fatto in sé chevi sia stata pubblicazione arbitraria di atti di un processopenale che le riguardi: nello specifico, che, chiusa la fase

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 507

  • delle indagini preliminari, vi sia stata riproduzione testualedi un atto, in spregio al divieto sancito dal secondo e dal-l’art. 114 c.p.p., 3º comma.Orbene, come ricordato nell’ordinanza di rimessione, sul

    carattere plurioffensivo o meno del reato di cui all’art. 684c.p., si registrano nella giurisprudenza di legittimità duedifferenti orientamenti, di talché proprio in vista della com-posizione del contrasto, nonché in ragione del carattere dimassima di particolare importanza della questione, si èritenuto opportuno che sulla stessa si pronunciassero leSezioni unite.Secondo un indirizzo, che sembra prevalente nella giuri-

    sprudenza civilistica, la fattispecie criminosa in esame ‘‘co-stituisce, pacificamente, reato plurioffensivo in quanto di-retto a tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e lareputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, par-tecipano al processo’’, oltreché a garantire l’interesse delloStato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria: in talsenso non solo la recentissima Cass. civ., 31 ottobre 2015,n. 838, ma anche, in motivazione, Cass. civ., 17 luglio 2013,n. 17602.Nella medesima prospettiva è la giurisprudenza delle se-

    zioni penali (cfr. Cass. pen., 12 aprile 2013, n. 17051; Cass.pen., 8 gennaio 2013, n. 473; Cass. pen., 28 ottobre 2004,n. 42269; Cass. pen., 19 febbraio 1990, n. 2377), nonchéquella della Corte costituzionale la quale ha a più ripreseaffermato il carattere plurioffensivo della fattispecie incri-minatrice di cui all’art. 684 c.p. (cfr. Corte cost. n. 457/1987; Corte cost. n. 18/1966).In senso contrario si è invece espressa Cass. pen., 17

    marzo 1981, n. 2320, che ha individuato l’oggettività giu-ridica del reato di cui all’art. 684 c.p., unicamente nell’in-teresse dello Stato al normale funzionamento dell’attivitàgiudiziaria mediante la segretezza della fase istruttoria alfine di impedire l’inquinamento della prova o la fuga dicompartecipi, nonché, sul versante civilistico, Cass. civ.,19 settembre 2014, n. 19746, che ha escluso ogni attinenzadella tutela penale accordata dall’art. 684 c.p., alla sfera diriservatezza dell’indagato o dell’imputato, circoscrivendolaalla sola protezione delle esigenze di giustizia inerenti alprocesso penale nella delicata fase di acquisizione dellaprova.In tale ambito appare ascrivibile anche la già citata Cass.

    pen. n. 32846/2014, che, ravvisando le ragioni del divietodi cui al comb. disp. dell’art. 624 c.p., e art. 114 c.p.p., nonsolo e non tanto nella tutela dell’indagato, ma nella salva-guardia dei principi fondamentali del processo accusatorio,sembra postulare una garanzia indiretta, e quindi di merofatto, degli interessi delle parti coinvolte nel processo, nonessendo la loro riservatezza il bene giuridico avuto diretta-mente di mira dalla norma.Orbene, tra i riferiti orientamenti, ritengono queste se-

    zioni unite che debba essere preferito quello che esclude ilcarattere plurioffensivo del reato di cui all’art. 684 c.p.,conseguentemente negando la legittimazione del privato afar valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della solaviolazione della predetta norma, in assenza, cioè, di unaconcreta lesione alla sua reputazione e alla sua riservatezza.Chiave di volta di siffatto approdo esegetico è l’ultimocomma dell’art. 114 c.p.p., a tenor del quale ‘‘è sempreconsentita la pubblicazione del contenuto di atti non co-perti dal segreto’’.I termini del contrasto per la cui soluzione i ricorsi sono

    stati rimessi alle sezioni unite, insieme alla necessità di ve-rificare la legittimità dell’acquisizione dei dati pubblicati,D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 11, impongono, purdopo la riconosciuta monoffensività del reato di cui all’art.684 c.p., l’esame della questione relativa alla possibilità divalutare, ai fini dello scrutinio in ordine alla sua esistenza,l’entità della riproduzione.Alla luce delle esposte considerazioni, ritengono queste

    sezioni unite che l’adesione all’orientamento esegetico chepostula l’apprezzamento, da parte del giudice di merito,dell’entità della riproduzione, ai fini del giudizio sulla esi-stenza del reato di cui all’art. 684 c.p., sia l’approdo ob-bligato di una lettura costituzionalmente e sistematicamen-te orientata della normativa di riferimento.È sufficiente al riguardo osservare che l’assunto secondo

    cui la pubblicazione testuale di atti non più coperti dasegreto sarebbe sempre e comunque proibita, non essendopreviste deroghe al divieto di contaminatio diabolica traatti processuali e divulgazione a mezzo stampa, omette diconsiderare che la limitatezza della riproduzione si presta aessere apprezzata in chiave di idoneità lesiva della condot-ta, alla stregua del criterio della necessaria offensività, or-mai assurto a diritto vivente, di talché non di pretoria ec-cezione alla disciplina generale sancita dall’art. 684 c.p., sitratta in ogni caso, ma di applicazione di un canone inter-pretativo unanimemente accettato (cfr. Corte cost. n. 172/2014).Occorre invero ricordare che al principio della necessaria

    offensività, comunque declinato, fa da pendant, nell’ordi-namento privatistico, quello della irrisarcibilità del dannonon patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè disiffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione del-l’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una sogliaminima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale adire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nellalesione di diritti del tutto immaginari, come quello allaqualità della vita o alla felicità (cfr. Cass., Sez. un., 11novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., 25 marzo 2009, n.7211; Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass. civ., 27aprile 2011, n. 9422).Ed è significativo che tale affermazione – che costituisce

    il punto di chiusura del sistema – è stata espressamenteribadita con specifico riguardo alla diffamazione a mezzostampa (Cass. civ., 10 ottobre 2014, n. 21424), al danno davacanza rovinata, anche nei profili particolarmente pre-gnanti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Cass.civ., 14 luglio 2015, n. 14663), al danno da lesione deldiritto fondamentale alla protezione dei dati personali(Cass. civ., 15 luglio 2014, n. 16133).

    Gli effetti. Tutto ciò vuoi dire, ridotta all’osso la questione,che la valutazione della marginalità della riproduzione,quand’anche dovesse ritenersi preclusa in ragioni di ipote-tiche rigidità della norma incriminatrice, rientrerebbe inogni caso dalla finestra delle regole che, nel diritto civile,presidiano la materia del risarcimento del danno.Tirando le fila del discorso, e in risposta ai quesiti posti

    dall’ordinanza di rimessione, vanno enunciati i seguentiprincipi di diritto: a) la fattispecie criminosa di pubblica-zione arbitraria di atti di un procedimento penale di cuiall’art. 684 c.p., integra un reato monoffensivo, posto cheobiettivo della norma, prima della conclusione delle inda-gini preliminari, è quello di non compromettere il buon

    Recentissime n Cassazione civile

    508 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello disalvaguardare i principi propri del processo accusatorio;b) nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avan-zata dalla parte coinvolta nel processo perciò solo che siastata violata la norma incriminatrice in discorso; c) la por-tata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e dellamarginalità della riproduzione testuale di un atto proces-

    suale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazionedel principio della necessaria offensività della concreta con-dotta ascritta all’autore, nonché, sul piano civilistico, dellairrisarcibilità del danno patrimoniale di lieve entità; la re-lativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ovecongruamente motivata. I ricorsi devono in definitiva esse-re rigettati.

    Efficacia della cessione del credito e onere probatorio

    Cassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3184 – Pres. Petti – Est. Esposito – P.M. Pratis (conf.) – Ortofrutticola CC.DD. S. Andrea di Perugia Cooperativa a r.l. – Il Fallimento ‘‘La Verde Collina s.r.l. in liquidazione’’.

    Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto

    La questione: la notifica prevista dall’art. 1264 c.c. – secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore cedutoquando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata – svolge la funzione di escludere l’efficacia liberatoria delpagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, ma non vale adesonerare quest’ultimo dall’onere di provare il credito.

    Il fatto. L’Ortofrutticola CC. DD. S. Andrea di PerugiaCooperativa a r.l. proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il 24 ottobre2007, con il quale veniva ingiunto il pagamento della som-ma di Euro 31.930,77.La prova scritta del credito azionato in via monitoria era

    costituita da una scrittura privata, contenente una cessionedi credito intercorsa tra l’opponente Ortofrutticola CC.DD. S. Andrea di Perugia Cooperativa a r.l. ed un terzo,Uni. Pr.O.F., nella quale era presente il riconoscimento deldebito oggetto di ingiunzione.Deduceva l’opponente che il credito vantato dalla ricor-

    rente doveva ritenersi estinto per intervenuta compensazio-ne. Difatti, con la menzionata scrittura privata, il terzo Uni.Pr.O.F. (che aveva nei confronti di Ortofrutticola CC. DD.S. Andrea di Perugia Cooperativa a r.l. una rilevantissimaesposizione debitoria) aveva ceduto a quest’ultima il pro-prio credito a sua volta vantato nei confronti di ‘‘La VerdeCollina s.r.l. in liquidazione’’.Si costituiva il Fallimento ‘‘La Verde Collina s.r.l. in li-

    quidazione’’ chiedendo il rigetto dell’opposizione.Il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione e revo-

    cava il decreto ingiuntivo opposto.Proposto appello dal Fallimento ‘‘La Verde Collina s.r.l.

    in liquidazione’’, la Corte d’appello di Perugia, con senten-za n. 528 del 28 ottobre 2013, in riforma della sentenzaimpugnata, respingeva l’opposizione e condannava l’appel-lata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudi-zio.Rilevava la corte territoriale che incombeva sul cessiona-

    rio l’onere di provare la sussistenza di un efficace negoziodi cessione di credito e l’esistenza del credito ceduto, men-tre il debitore ceduto non aveva alcun onere di contestarel’esistenza del credito, la cui cessione era avvenuta con unnegozio alla cui stipulazione egli era estraneo.Contro la decisione propone ricorso Ortofrutticola CC.

    DD. S. Andrea di Perugia Cooperativa a r.l. Resiste concontroricorso il Fallimento ‘‘La Verde Collina s.r.l. in liqui-dazione’’.

    La decisione. Deduce la società ricorrente che il Fallimento

    ‘‘La Verde Collina s.r.l. in liquidazione’’ non aveva maisollevato contestazioni in relazione alla sussistenza e all’im-porto del proprio debito contratto con il cedente, né primadella cessione, né successivamente alla stessa. li Fallimentosi era, infatti, limitato ad affermare ‘‘l’improvatezza dellaprovenienza della scrittura da Uniprof, senza articolare unformale disconoscimento. La Corte d’appello di Perugia,invece, aveva fondato la propria decisione sull’avvenutodisconoscimento, da parte del Fallimento, della sottoscri-zione apposta dalla cedente Uni. Pr.O.F. in calce alla scrit-tura privata, disconoscimento che onererebbe il cessiona-rio, secondo la corte territoriale, di provarne l’autenticità.Rileva che, in ogni caso, prevenendo la scrittura privata daterzi, il Fallimento avrebbe potuto utilizzare esclusivamentelo strumento della querela di falso e non il disconoscimen-to, il quale presuppone che sia negata la sottoscrizioneproveniente da uno dei soggetti del processo.Il motivo è inammissibile poiché è privo di decisività e

    non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.Invero, la Corte d’appello di Perugia, contrariamente

    all’assunto della società ricorrente, non ha posto a fonda-mento della decisione il disconoscimento della sottoscrizio-ne apposta dalla cedente Uni.Pr.O.F. in calce alla scritturaprivata, bensı̀ il mancato adempimento dell’onere probato-rio gravante sulla cessionaria Ortofrutticola CC. DD. S.Andrea di Perugia Cooperativa a r.l. di dimostrare l’esisten-za del credito ceduto vantato da Uni. Pr.O.F. nei confrontidi ‘‘La Verde Collina s.r.l. in liquidazione’’, non essendoconfigurabile in capo a quest’ultima alcun onere di conte-stare l’esistenza del credito, ceduto con negozio al quale‘‘La Verde Collina s.r.l. in liquidazione’’ era rimasta estra-nea.La corte territoriale si è limitata ad osservare, nella parte

    narrativa della sentenza, che il Fallimento aveva (anche)reiterato la contestazione – non esaminata dal primo giu-dice – dell’autenticità della sottoscrizione del cedente nel-l’atto di cessione del credito, senza tuttavia affrontare larelativa questione in parte motiva, questione che era quindirimasta del tutto estranea al contenuto della motivazionedella sentenza impugnata.Inoltre ribadisce la società ricorrente che, nella specie,

    non era stata formulata alcuna istanza di formale discono-

    Cassazione civile n Recentissime

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 509

  • scimento della sottoscrizione apposta da Uni. Pr.O.F., dimodo che non poteva essere messa in dubbio la validità edefficacia dell’atto di cessione. La sentenza impugnata erastata pertanto resa ultra petita, non potendo legittimamentela Corte d’appello di Perugia pronunciarsi sulla autenticitàdella sottoscrizione del cedente. Il motivo è inammissibile.Vanno al riguardo richiamate le argomentazioni espresse

    in riferimento al primo motivo di ricorso. La corte territo-riale, come si è detto, non si è pronunciata in merito allacontestazione dell’autenticità della sottoscrizione della ce-dente, pur reiterata in appello da Fallimento, esaminandoin via esclusiva ed assorbente la questione inerente l’onereprobatorio gravante sul cessionario e da questi non assolto,di modo che non è ravvisabı̀le alcuna violazione del princi-pio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

    Gli effetti. La doglianza fatta valere dalla ricorrente traefondamento nella tesi sostenuta da una parte della dottrina,secondo cui l’accettazione (nella specie, asseritamente taci-ta) della cessione del credito avrebbe natura di riconosci-mento di debito. Tale posizione dottrinaria non trova tut-tavia riscontro nella giurisprudenza, la quale è ferma nelritenere che la notifica prevista dall’art. 1264 c.c., svolga lafunzione di escludere l’efficacia liberatoria del pagamentoeventualmente effettuato in buona fede dal debitore cedutoal cedente anziché al cessionario, e non valga ad esonerarequest’ultimo dall’onere di provare il credito. Va, al riguar-do, anzitutto richiamato il principio di diritto espresso nella

    sentenza menzionata dalla corte di merito (Cass. civ., Sez.II, 27 febbraio 1998, n. 2156), in forza del quale il debitoreceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principiodi buona fede nei confronti del cessionario se non contestail credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso,perché per assumere tale significato occorre un’intesa tra leparti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, di modoche è onere del cessionario provare l’esistenza e l’ammon-tare del credito. Inoltre, l’accettazione della cessione daparte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza privadi contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizionetacita del debito; né tale valenza può desumersi dal silenziodel debitore sulla natura del credito ceduto – atteso chequest’ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce,da presumersi noto al nuovo creditore – o dalla mancatainformativa al cessionario sulle ragioni della contestazionedel credito, in quanto l’obbligo di diligenza di cui all’art.1176 c.c., è imposto al debitore solo nell’adempimentodella prestazione, mentre non può essere esteso sino adincludere l’informazione dettagliata delle ragioni del rifiutodi adempiere (Cass., Sez. I, 18 dicembre 2007, n. 26664).In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese

    seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, laricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso.

    Trasferimento all’estero della sede ma non dell’effettivo esercizio di una società di capitali

    Cassazione civile, Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3059 – Pres. Rordorf – Est. Didone – P.M. Pratis (diff.) – Fall. Zeta OfficeDistribuzione s.r.l. c. Equitalia Nord s.p.a.

    Competenza e giurisdizione civile – Società di capitali che trasferisce la sede dall’Italia in Svizzera – L’effettivo esercizioresta in Italia – Giurisdizione italiana

    La questione: spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti disocietà di capitali italiana che, dopo la crisi dell’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, se al trasferimento nonabbia fatto seguito anche il trasferimento dell’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale.

    Il fatto. La Corte di appello di Milano ha revocato la sen-tenza del Tribunale di Varese con la quale era stato dichia-rato il fallimento della s.r.l. ‘‘Zeta Office Distribuzione’’ suistanza della s.p.a. Equitalia Nord e del pubblico ministero.In sintesi, secondo la corte di merito il tribunale, a fronte

    dell’eccepito difetto di giurisdizione, per essere stata tra-

    sferita la sede della società in Svizzera il 10 aprile 2012,aveva erroneamente applicato la regola enunciata dalla L.

    fall., art. 9, 2º comma, dell’irrilevanza del trasferimento disede attuato nell’anno antecedente all’iniziativa per la di-

    chiarazione di fallimento, laddove doveva essere applicatol’art. 9, 5º comma, della citata disposizione, secondo cui il

    trasferimento della sede all’estero non esclude la giurisdi-zione del giudice italiano solo se avvenuto successivamente

    al deposito del ricorso L. fall., ex art. 6, salvo che sta avve-

    nuto in modo fittizio. Il tribunale, poi, nessuna indagineaveva effettuato per verificare l’effettività del trasferimento,

    pur in presenza di ‘‘elementi meritevoli di approfondimen-to, come ad esempio la circostanza che ben prima di tale

    trasferimento la società risultava pesantemente indebitata

    con l’Erario ed esposta, quindi, alla possibilità di procedureesecutive, poi intraprese, e al fallimento’’.Per converso, risultava in atti che il socio unico e rap-

    presentante legale della società risiedeva stabilmente inChiasso e nessuna difficoltà era sorta nelle notifiche esegui-te nella fase prefallimentare.Tanto importava la revoca del fallimento e l’assorbimen-

    to delle altre ragioni di reclamo.Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento

    della società ha proposto ricorso per cassazione. La s.p.a.Equitalia Nord ha notificato ricorso incidentale adesivo.

    La decisione. Tutti i motivi di ricorso – esaminabili con-giuntamente – sono infondati. Secondo il principio giuri-sprudenziale richiamato dallo stesso ricorrente spetta algiudice italiano la giurisdizione con riguardo all’istanza difallimento presentata nei confronti di società di capitali, giàcostituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi del-l’impresa, abbia trasferito all’estero la sede legale, allor-quando a detto trasferimento non abbia fatto seguito ancheil trasferimento dell’effettivo esercizio di un’attività impren-

    Recentissime n Cassazione civile

    510 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • ditoriale e del centro dell’attività direttiva ed amministrati-va, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto mera-mente formale, restando pertanto escluso che esso sia statoposto in essere conformemente alla legge degli stati inte-ressati. In tal caso, ai sensi della L. n. 218/1995, art. 25, 1ºcomma, spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato ilprocedimento di costituzione della società stabilire, in con-formità al proprio ordinamento, quale sia in concreto lasede effettiva della società (Sez. un. n. 3368/2006).

    Gli effetti. La corte territoriale, lungi dall’essersi limitata –come sostiene il ricorrente – a constatare l’errata applica-zione della L. fall., art. 9, da parte del tribunale, ha datoatto, da un lato, dell’indizio costituito dalla circostanza cheben prima del trasferimento la società risultava pesante-mente indebitata con l’Erario ed esposta ad azioni esecutivee, dall’altro, ha evidenziato l’elemento oggettivo costituitoda ciò, che il socio unico e rappresentante legale della

    società risiedeva stabilmente in Chiasso e nessuna difficoltàera sorta nelle notifiche eseguite nella fase prefallimentare.Cosı̀ valorizzando la corrispondenza del centro di interessi– riconoscibile dai terzi – con la sede legale e facendoapplicazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza dilegittimità, quanto al reale collegamento significativo dichi impersona l’organo amministrativo ovvero di chi hamaggiormente operato per la società con lo Stato stranieroe alla mancanza di difficoltà di notificare l’istanza di falli-mento nel luogo indicato come sede legale (arg. da Sez. un.,n. 15880/2011).La motivazione non è manifestamente illogica (né, peral-

    tro, rileva quanto al vizio processuale denunciato) e la de-nunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., non è configurabilein relazione alle deduzioni difensive, bensı̀ solo in relazionea domande ed eccezioni.Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

    Revoca del finanziamento pubblico e inadempienze del concessionario

    Cassazione civile, Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057 – Pres. Rovelli – Est. Di Iasi – P.M. Sorrentino (conf.) – Hotel Pelusos.n.c. – Ministero dello Sviluppo Economico.

    Competenza e giurisdizione civile – Finanziamento pubblico – Revoca del Ministero – Azione davanti al g.o. delprecettore – Regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio

    La questione: nella controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico ad un privato, dovutaall’inadempimento, imputabile al beneficiario, delle prescrizione previste nell’atto concessorio, la giurisdizione è delg.o. se la controversia concerne solo le inadempienze del beneficiario senza coinvolgere il legittimo esercizio dell’attivitàdiscrezionale circa l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione.

    Il fatto. Hotel Peluso s.n.c. adiva il Tribunale di Salernoper ottenere l’accertamento della persistenza del suo dirittodi credito all’intera somma del contributo pubblico stan-ziato per il finanziamento di un programma di investimentorelativo alla realizzazione di un albergo ristorante nel Co-mune di Sanza, riconosciuto a detta società nell’ambito delPatto Territoriale ‘‘Vallo di Diano-Bussento’’ e successiva-mente revocato dal Ministero dello Sviluppo Economico acausa della mancata ultimazione dell’iniziativa nei terminiprevisti.Il Tribunale declinava la propria giurisdizione rilevando

    che il finanziamento suddetto era stato accordato nell’am-bito di un Patto Territoriale costituente una forma di pro-grammazione negoziata, onde residuava un margine di di-screzionalità della P.A. in merito all’attribuzione delcontributo già riconosciuto, con conseguente configurabi-lità in capo alla società interessata di un interesse legittimo.Il T.A.R. Campania – sezione distaccata di Salerno –,

    successivamente adito, ha promosso regolamento d’ufficiorilevando che la controversia in esame non ha come oggettoimmediato l’accordo trasfuso nel Patto Territoriale né l’a-dempimento dei compiti assunti dai partecipanti, ma ineri-sce alle attività poste in essere, ancorché nel quadro delPatto Territoriale, dal soggetto responsabile di quest’ulti-mo. Secondo il T.A.R. il rapporto pubblicistico di finanzia-mento tra il beneficiario ed il soggetto responsabile delPatto Territoriale non modifica la natura delle posizionisoggettive coinvolte, che devono essere identificate alla lucedella specifica disciplina regolatrice dell’atto oggetto dicontestazione (nella specie, revoca), non essendovi ragioni

    per discostarsi dal consolidato orientamento che incardinail discrimine tra le giurisdizioni, per un verso, sulla faseprocedimentale in cui si inserisce l’atto che ha originatola controversia, al fine di verificare se attenga a quella delriconoscimento del tributo o a quella del controllo sullemodalità di utilizzazione dello stesso da parte del soggettofruitore, e, per altro verso, sul grado di discrezionalità (o, alcontrario, di vincolatività) che impronta il potere volta avolta esercitato, con la conseguenza che nel caso in esame,poiché l’atto che ha dato origine alla controversia attienealla fase esecutiva del rapporto di finanziamento ed allarigida applicazione delle condizioni di legge giustificatricidelia revoca, sussistono le condizioni per l’affermazionedella giurisdizione del giudice ordinario.

    La decisione. Le Sezioni unite ritengono che debba essereaffermata la giurisdizione del giudice ordinario.Con specifico riferimento alla materia riguardante con-

    tributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius recep-tum (v. tra le altre su nn. 15867/2011, 150/2013 e daultimo 25211/2015) la necessità di distinguere la fase pro-cedimentale di valutazione della domanda di concessione,nella quale la legge – salvi i casi in cui riconosca diretta-mente il contributo o la sovvenzione – attribuisce alla P.A.il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione com-parativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’in-teresse primario, con apprezzamento discrezionale, daquella successiva alla concessione del contributo, in cui ilprivato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come taletutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la contro-

    Cassazione civile n Recentissime

    Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016 511

  • versia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione edall’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il con-creto provvedimento di attribuzione.È vero che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito

    che tale regola può soffrire deroghe, ad esempio nei casi incui la mancata erogazione (o il ritiro/revoca di essa) conse-gua all’esercizio di poteri di carattere autoritativo, espres-sione di autotutela della pubblica amministrazione, sia pervizi di legittimità, sia per contrasto, originario o sopravve-nuto, con l’interesse pubblico.

    Gli effetti. Resta tuttavia, in ogni caso, attribuita alla co-gnizione del giudice ordinario ogni fattispecie che prendale mosse, tra l’altro, dell’accertato inadempimento alle con-dizioni imposte in sede di erogazione del contributo, unavolta che il finanziamento sia riconosciuto direttamentedalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compitodi verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti,senza poter procedere ad apprezzamenti discrezionali disorta circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, nonché

    ogni fattispecie che riguardi la revoca della già concessaagevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell’atto am-ministrativo, bensı̀, come si assume nella specie, a compor-tamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella faseattuativa dell’intervento agevolato (cfr. sul punto Sez. un.n. 15941/2014), essendo conclusivamente da ribadire chenella controversia vertente sulla legittimità della revoca diun finanziamento pubblico ad un soggetto privato, deter-minata dall’inadempimento, imputabile al beneficiario, del-le prescrizioni indicate nell’atto concessorio, la giurisdizio-ne del G.O. deve essere ravvisata tutte le volte che la con-testazione faccia esclusivamente richiamo alle inadempien-ze del percettore senza in alcun modo coinvolgere il legit-timo esercizio dell’apprezzamento discrezionale circa l’an,il quid ed il quomodo dell’erogazione (in tal senso v. anchesu n. 1776/2013 nonché la già citata su n. 25211/2015).Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarata la

    giurisdizione del giudice ordinario e deve essere conse-guentemente cassata la sentenza del Tribunale di Salernoche tale giurisdizione ha negato.

    Se la costituzione di servitù prediale richiede la forma scritta non rilevano confessioni o

    riconoscimenti

    Cassazione civile, Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2853 – Pres. Oddo – Est. Falabella – P.M. Celeste (diff.) – L. e G. – Te. G.

    Servitù – Costituzione della servitù prediale – Necessità dell’atto scritto – Irrilevanza di riconoscimenti e di confessioni

    La questione: il negozio costitutivo di una servitù prediale richiede la forma scritta per cui, ai fini probatori, non assumonoalcuna rilevanza le successive attestazioni provenienti da soggetti estranei al negozio. Essendo tipici i modi di costituzionedelle servitù, ne deriva che il riconoscimento da parte di un proprietario della fondatezza dell’altrui pretesa circa lasussistenza di una servitù, in effetti mai costituita, è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgereper volontà degli interessati, la servitù stessa. Allo stesso modo la stessa confessione di uno dei proprietari del fondoservente, circa l’esistenza della servitù, non è idonea alla costituzione della stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione aterzi di effetti inesistenti.

    Il fatto. Con atto di citazione L.R. e G.G. citavano avanti alTribunale di Arezzo T. G., Te.Gi. e M.G. per sentir di-chiarare che i medesimi non avevano il diritto di servitù dipassaggio, pedonale o carraio, sul giardino di proprietà diessi attori, contrassegnato dalla particella 752 sub. 1 delcatasto di Arezzo, sez. B, foglio 35. I convenuti si costitui-vano e proponevano domanda riconvenzionale chiedendoche fosse accertata l’esistenza della servitù sulla particellasuddetta per destinazione del padre di famiglia e, in subor-dine, per usucapione.Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda degli attori

    e rigettava quella proposta dei convenuti.La sentenza era impugnata e la Corte di appello di Fi-

    renze, in totale riforma nella pronuncia resa dal tribunalearetino, dichiarava che sulla particella n. 752, in contesta-zione, gravava, in virtù dell’atto di compravendita del 2agosto 1982, servitù di passaggio pedonale e carrabile, dellalarghezza di metri tre, a favore della particella n. 584, diproprietà degli appellanti.Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassa-

    zione L. e G. Te.G. ha depositato controricorso spiegandoun ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

    La decisione. Per la migliore comprensione delle conside-razioni da svolgere si riassume di seguito il contenuto della

    pronuncia impugnata. La sentenza della Corte di Firenzeha in sintesi osservato: a) T. G., Te.Gi., e M.G. che riven-dicano la servitù sulla particella n. 752, sono proprietari delgiardino, antistante il fabbricato di loro abitazione, indivi-duato dalla particella n. 584 e confinante con tale giardinoè l’area di proprietà L., particella n. 350; b) su quest’ultimagrava una servitù di passaggio costituita con atto pubblicodi divisione del 4 aprile 1980 in favore della particella n.584, la quale, tuttavia, non consente di raggiungere il trattooggetto della servitù se non attraverso la particella n. 752che, all’epoca, rimaneva in comune tra i condividenti; c)l’atto di divisione non ha costituito alcuna servitù sullaparticella n. 752, sulla quale, comunque, il proprietariodell’epoca della particella n. 584, D.G., poteva transitarein quanto comproprietario della medesima; d) con succes-sivo contratto di compravendita del 2 agosto 1982, D.G. haceduto ai T. e M. la proprietà del fondo contrassegnato conla particella n. 584 e nel contratto si è menzionato il pas-saggio attraverso la particella n. 350, ma si è taciuto diquello sulla particella n. 752; e) il predetto contratto avevaperaltro previsto implicitamente la costituzione della servi-tù sulla particella in questione, in quanto diversamente ilrichiamo alla servitù sulla particella n. 350 non avrebbeavuto alcun significato (posto che non risultava possibile,come si è visto, alcun l’accesso al fondo dominante senza iltransito per la particella n. 752); f) anche a prescindere da

    Recentissime n Cassazione civile

    512 Giurisprudenza Italiana - Marzo 2016

  • tale origine negoziale del diritto controverso, peraltro, laservitù in questione risulterebbe essersi costituita per de-stinazione del padre di famiglia, dal momento che l’accessodel venditore D.G. alla particella n. 584 di sua proprietàera, come detto, reso possibile dal passaggio sulla particellan. 752, di cui era comproprietario (sicché, osserva la cortedistrettuale, la destinazione del padre di famiglia si riferi-rebbe alla quota di sua spettanza della comunione aventead oggetto detta particella); g) altre due comproprietariedella particella n. 752, al momento di cedere nel 1986 leloro quote, avevano riconosciuto che l’area in questione eragravata di servitù reale e gratuita di passo in favore di terzi,con ciò riconoscendo la preesistenza del diritto di cui qui sicontroverte; h) d’altro canto, se cosı̀ non fosse, tale attesta-zione andrebbe interpretata come manifestazione di volon-tà intesa alla costituzione volontaria di servitù secondo loschema del contratto a favore del terzo.I motivi da 1 a 4 riguardano la proposizione della corte di

    merito secondo cui la servitù sarebbe stata costituita con ilcontratto di compravendita del 2 agosto 1