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STATUTO DELLA UILPENSIONATI APPROVATO DALL’8° CONGRESSO NAZIONALE (Fiuggi, 25 – 28 Aprile 2006)

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Page 1: STATUTO DELLA UILPENSIONATI APPROVATO DALL’8 ...Art.21 Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati TITOLO IV I componenti e le caratteristiche degli Organi Art.22 Rappresentatività,

STATUTO DELLA UILPENSIONATIAPPROVATO

DALL’8° CONGRESSO NAZIONALE(Fiuggi, 25 – 28 Aprile 2006)

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INDICE

PARTE PRIMALE NORME GENERALI

TITOLO ILa denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 DenominazioneArt. 2 ScopiArt . 3 Attività

TITOLO IIIl rapporto associativo

Art. 4 Iscrizione e seconda affiliazioneArt. 5 Diri tti e doveri

PARTE SECONDALA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

TITOLO IL’articolazione della Struttura e il l ivello nazionale

Art. 6 Articolazione della StrutturaArt. 7 Organi nazionaliArt . 8 Congresso NazionaleArt . 9 Comitato CentraleArt .10 DirezioneArt.11 Segreteria NazionaleArt .12 Segretario GeneraleArt .13 Tesoriere NazionaleArt .14 Collegio dei Probiviri NazionaleArt .15 Collegio dei Revisori Nazionale

TITOLO IIIl livello regionale

Art.16 Unione RegionaleArt .17 Organi dell’Unione Regionale

TITOLO IIIIl livello provinciale e subprovinciale

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Art.18 Sindacato ProvincialeArt .19 Organi del Sindacato ProvincialeArt .20 Lega delle pensionate e dei pensionatiArt .21 Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati

TITOLO IVI componenti e le caratteristiche degli Organi

Art.22 Rappresentatività, rotazione, sostituzioneArt.23 IncompatibilitàArt .24 Autonomia politicaArt .25 Formazione

TITOLO VLe articolazioni operative, i Comitati Tecnici di Settore e i Coordinamenti

Art.26 Articolazioni operative all’esteroArt.27 Altre articolazioni operativeArt.28 Comitati Tecnici di SettoreArt.29 Coordinamenti per le Polit iche di GenereArt.30 Coordinamenti per le Polit iche del Territorio

PARTE TERZAIL PATRIMONIO, L’AUTONOMIA E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art.31 PatrimonioArt.32 FinanziamentoArt.33 Autonomia amministrativa e responsabil itàArt .34 Gestione straordinaria

PARTE QUARTALE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

Art.35 Rispetto dello StatutoArt.36 Provvedimenti disciplinariArt .37 ScioglimentoArt.38 Norme transitorieArt .39 Norme finali

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PARTE PRIMALE NORME GENERALI

Titolo ILa denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1DenominazioneL’Unione Ital iana Lavoratori Pensionati (UILP), con sede in Roma, è l’unionenazionale di categoria costituita da tutte le cittadine e tutti i cittadini iscritti chepercepiscono pensioni o prestazioni a queste assimilabili o che, comunque,abbiano raggiunto il l imite legale di età pensionabile, di ogni convinzionereligiosa e politica, associati per la difesa dei comuni interessi economici,sociali e etici nel rispetto dei principi di democrazia e l ibertà.La UILP è indipendente da qualsiasi influenza governativa, partitica econfessionale.La UILP aderisce all’Unione Italiana del Lavoro (UIL), quale unica UnioneNazionale di Categoria delle pensionati e dei pensionati iscritti al la UIL.La UILP aderisce, altresì, alla Ferpa (Federazione Europea dei Pensionati e dellePersone Anziane).

Art. 2ScopiLa UILP si propone i seguenti scopi:a) promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico

fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e pienavalorizzazione della persona, e privo di discriminazioni derivanti dall’età, dalsesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni polit iche, dallaprovenienza, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizionipersonali, economiche e sociali di tutti i cittadini, ed in particolare dellepensionate, dei pensionati e delle persone anziane;

b) promuovere ed organizzare la presenza e il protagonismo di tutti i pensionatie gli anziani per la realizzazione del loro benessere sociale e per il continuo eprogressivo miglioramento delle loro condizioni di vita, sociali, economiche eprofessionali, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazionedei bisogni materiali, intellettuali e etici a livello sia individuale checollettivo;

c) promuovere il coinvolgimento di tutti i ci ttadini , ed in particolare deipensionati e degli anziani, in azioni volte a perseguire il miglioramento e losviluppo della legislazione sociale, nonché la realizzazione degli interessicollettivi ed individuali del mondo del lavoro, nella prospettiva di un costanteprogresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relat ivescelte politiche ed economiche;

d) realizzare pienamente e sviluppare, in stretto rapporto con la UIL, il progettodel Sindacato dei Cittadini volto sia alla ricomposizione degli interessi deilavoratori, dei pensionati e degli anziani, nei luoghi di lavoro e al di fuoridegli stessi, sia alla migliore funzionali tà dell’intera organizzazionesindacale;

e) consolidare – nella concezione di un’Italia unica e indivisibile, dove i diri ttidei cit tadini sono uguali in qualsiasi zona del territorio risiedano e le stesserisorse economiche si raccolgono e distribuiscono in modo equil ibrato e

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solidaristico tra le diverse realtà territoriali – la coesione sociale sostenendo idiritt i dei cit tadini alla pensione, al lavoro, alla salute, al la sicurezza, allacasa, all’istruzione, alla formazione e all’esercizio dei loro più larghi ediffusi interessi;

f) intervenire attivamente in ogni contesto politico, sociale ed economico percontrastare le posizioni che, direttamente e/o indirettamente, ledono il ruolo egli interessi dei pensionati e degli anziani;

g) consolidare il ruolo, l’unità e la coscienza associativa delle iscritte, degliiscritti e degli anziani, anche rafforzando la coesione sociale e l’integrazionecivile tra i medesimi e le lavoratrici , i lavoratori, gli inoccupati e idisoccupati, i giovani e gli immigrati , contrastando i l disagio sociale el’emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamentipolitici, economici e sociali;

h) favorire l’unità, la coesione e l’aggregazione dei sindacati a livello nazionale,europeo ed internazionale;

i) favorire e promuovere iniziative di solidarietà anche collaborando con altreorganizzazioni sindacali in Italia e all’estero, nel quadro della più generaleazione del sindacato italiano, europeo ed internazionale;

j) perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche digenere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello ist ituzionale,nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale ogni forma didiscriminazione delle donne e favorendone la presenza e il coinvolgimentonelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale del sindacato.

In questo contesto la UILP fa propri i contenuti della Costituzione dellaRepubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dellaCarta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell 'Uomo edelle Libertà fondamentali .

Art. 3AttivitàPer il raggiungimento dei propri scopi la UILP:a) organizza i pensionati e gli anziani, rafforzando e realizzando su tutto il

territorio un’adeguata struttura organizzativa, e ne promuove lapartecipazione mediante azioni e negoziazioni, a livello terri toriale,regionale, nazionale, europeo ed internazionale, tese ad affermare il ruolo, idiritt i e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto poli tico, socialeed economico in cui si svolge la loro esperienza di vita, nonchél’aggregazione sindacale e il progresso dei sistemi di stato sociale; a tal finerealizza e sviluppa iniziative e forme di tutela con riferimento a tutti i settoridi attività (es. previdenziale, assistenziale, sanitario, sociale, dell’abitazionee del consumo) e contrasta ogni forma di emarginazione;

b) si coordina con la UIL e ricerca l’intesa con ogni Unione Nazionale diCategoria della stessa - soprattutto nelle trattative in cui sono direttamentecoinvolt i interessi di natura generale e/o comuni alle stesse - al fine diperseguire e dirigere azioni coerenti con gli indirizzi di politica sindacaledecisi dagli Organi della UILP e della UIL;

c) favorisce e promuove l’adesione di tutti i pensionati e gli anziani al lesuddette azioni ed iniziative, nonché alla struttura organizzativa, perrappresentarli anche nei confronti dei diversi interlocutori istituzionali;

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d) promuove e favorisce la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti estrutture collaterali della UIL a favore dei pensionati , degli anziani e deicittadini, come l’assistenza negli adempimenti previdenziali , assistenziali efiscali, nonché relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori edell’ambiente o quant’altro sia di interesse dei medesimi ;

e) favorisce azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologheorganizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l’unità e lademocrazia sindacale sia come valori che come obiettivi strategici efondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;

f) promuove e realizza azioni e/o negoziazioni, e di interesse comune, incollaborazione con altre organizzazioni sindacali internazionali;

g) promuove ed incrementa rapporti di collaborazione con associazioni ed enti ,prevalentemente quelli riconducibil i al terzo settore, che svolgono att ivitàinteressanti i pensionati, gli anziani e i cittadini in genere, nonché formeassociative di seconda affi liazione con associazioni ed enti che hanno finali tàsociali ed affinità di scopi; in particolare collabora con l’ADA, associazioneche svolge attività di tutela e di promozione degli anziani e dei cittadini;

h) promuove e sviluppa att ività di natura editoriale e di comunicazione perl’informazione e la formazione dei pensionati e degli anziani;

i) promuove e sviluppa att ività di formazione sindacale ed educazionepermanente anzitutto nei confronti dei pensionati e degli anziani, anchetramite la diffusione di nozioni e/o innovazioni di carattere tecnologico, inparticolare quelle informatiche;

j) promuove e sviluppa att ività di studio, ricerca ed elaborazioni tematiche diinteresse sindacale, volte anche alla massima divulgazione delle inerentiinformazioni e nozioni, e alla miglior qualità della strategia e dell’azionesindacale

k) favorisce l’associazionismo, la cooperazione e la socialità tra le personeanziane e tra queste e tutt i i cittadini, anche promuovendo e sviluppandoattività culturali, turistiche e ludiche senza fini di lucro.

Titolo IIIl rapporto associativo

Art. 4Iscrizione e seconda affiliazionePossono iscriversi alla UILP le cit tadine e i cittadini che percepiscono pensionio prestazioni a queste assimilabili o che, comunque, abbiano raggiunto il l imitelegale di età pensionabile, che ne condividano gli scopi e che, nelle modali tàstabilite dal Regolamento Nazionale abbiano:a) presentato apposita richiesta;b) sottoscritto delega sindacale per la trattenuta ed il versamento, da parte

degli Istituti previdenziali , della quota associativa annua, nel caso deititolari di prestazioni previdenziali, ovvero effettuato direttamente ilversamento della quota stessa.

La Segreteria Provinciale decide inappellabilmente sull’iscrizione.L’associazione delle cittadine e dei cittadini alla UILP può altresì avvenire, nelrispetto dello statuto della UIL, in forma collet tiva mediante appositi accordi diseconda affiliazione da stipularsi tra la UILP ed altre associazioni che necondividano gli scopi (quali, ad esempio, associazioni di invalidi, di portatori di

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handicap e professionali, organizzazioni sindacali di anziani, federazioni diorganismi similari che organizzano i pensionati).

Art. 5Diritti e doveriTutti gli iscritt i in regola con il versamento delle quote associative concorronoalla definizione della politica sindacale della UILP e, nelle modalità stabilite dalpresente Statuto e dai Regolamenti, hanno diritto a:a) partecipare ai Congressi della UILP, anche in qualità di delegati dei

Congressi ai livelli inferiori della Struttura organizzativa;b) partecipare all’elet torato attivo e passivo relativamente alla costituzione

degli Organi della UILP a tutti i livell i della Struttura organizzativa;c) partecipare al dibattito e all’elaborazione della linea poli tico-sindacale

della UILP, anche mediante l’adozione delle delibere;d) essere designati a rappresentare la UILP presso enti terzi;e) ricevere le notizie che riguardino l’attività della UILP ai vari livelli della

Struttura organizzativa;f) manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero,

anche in relazione all’operato degli Organi della UILP;g) ricevere la Tessera e ad usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi

all’iscrizione.

Tutti gli iscritt i hanno i l dovere di:a) versare regolarmente le quote associative nella misura fissata;b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILP;c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli

Organi;d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti che

abbiano finalità contrarie a quelle della UIL;e) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di

carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti.

Gli iscritti potranno recedere in qualsiasi momento dalla UILP previa appositacomunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo levigenti norme delle convenzioni concordate con gli Enti previdenziali, ovveroper mezzo del mancato rinnovo del pagamento diretto della quota annua nei casiprevisti dal Regolamento Nazionale.Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di secondaaffiliazione possono esercitare i diritti di partecipazione, usufruire dei servizi edosservare i doveri, secondo quanto stabilito negli accordi stessi.

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PARTE SECONDALA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo IL’articolazione della Struttura organizzativa

e il livello nazionale

Art. 6Articolazione della Struttura organizzativaLa Struttura organizzativa della UILP si articola ai seguenti l ivelli:- nazionale- regionale- provinciale- subprovinciale.

Art. 7Organi NazionaliGli Organi del livello nazionale sono:a) il Congresso Nazionaleb) il Comitato Centralec) la Direzioned) la Segreteria Nazionalee) il Tesoriere Nazionalef) il Collegio dei Probiviri Nazionaleg) il Collegio dei Revisori Nazionale.

Art. 8Congresso NazionaleIl Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati nominati daiCongressi Regionali e definisce gli indirizzi polit ico-sindacali di caratteregenerale della UILP.Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non sianostati delegati, i componenti uscenti del Comitato Centrale, del Collegio deiProbiviri Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale.Il Congresso ha i seguenti compiti:a) esaminare il rendiconto morale, politico e finanziario della UILP;b) deliberare sull’indirizzo politico, sindacale e organizzativo;c) eleggere i componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri

Nazionale e del Collegio dei Revisori Nazionale;d) nominare i delegati della UILP al Congresso Nazionale della UIL;e) deliberare, a maggioranza dei due terzi, le eventuali modifiche del

presente Statuto.Il Congresso è convocato dal Comitato Centrale in occasione dellaconvocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL, inpreparazione dello stesso. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che siarichiesto dai due terzi dei componenti del Comitato Centrale o da almeno unterzo degli iscritti .

Art. 9Comitato Centrale

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Il Comitato Centrale è formato da un numero di componenti compreso tra 180 e220, elett i dal Congresso Nazionale tra gli iscrit ti alla UILP e/o alla UIL, escelti prevalentemente fra coloro che ricoprano cariche negli Organi, neiCoordinamenti , nei Comitati e nelle art icolazioni operative della UILP, comedefinito dal Regolamento Nazionale.Del Comitato fanno parte con diritto di voto anche il Presidente del Collegiodei Probiviri Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale e ilPresidente dell’ADA, che si aggiungono ai componenti eletti ai sensi del primocomma del presente articolo.Del Comitato fanno parte, inoltre, ma senza diri tto di voto e con funzioniconsultive, gli altri componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale e delCollegio dei Revisori Nazionale e i Vice Presidenti dell’ADA. Alle riunioni delComitato possono partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consuntive,anche altri soggett i in qualità di invitati permanenti, individuati dal Congressoo dal Comitato stesso.Il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale si astiene dal voto nel caso didelibere inerenti l’approvazione dei rendiconti annuali consuntivi e deipreventivi di spesa.Nel caso in cui alcuno dei componenti del Comitato venga per qualsiasi motivoa mancare gli altri rimasti in carica provvedono alla sostituzione, scegliendotra gli iscritti alla UILP e/o alla UIL.Il Comitato può cooptare al proprio interno - nel limite di un ventesimo delnumero dei componenti al momento della sua formazione e, comunque, senzache venga superato il numero massimo di componenti di cui al primo commadel presente articolo - con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi,personalità prestigiose e particolarmente rappresentative iscritte alla UILP e/oalla UIL, cui è conferi to diri tto di voto.Il Comitato elegge al proprio interno, tra i componenti che ne fanno parte condiritto di voto, il Presidente, che ne dirige i lavori, il cui voto prevale in casodi parità.Il Comitato individua le linee strategiche politico-sindacali della UILP,nell’ambito degli indirizzi già definit i dal Congresso Nazionale, stabilendo gliopportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri e degli Organidei livelli inferiori della Struttura organizzativa.Il Comitato cura l’esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e, inparticolare, ha i seguenti compiti:a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l’ordine

del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendoaltresì all’adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, t ral’altro, le modalità di svolgimento, i quorum e le maggioranze daraggiungersi nelle votazioni del Congresso Nazionale, e fornireindicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali, Provinciali eSubprovinciali.

b) vigilare sull’attività degli Organi a tutt i i l ivelli della Strutturaorganizzativa;

c) approvare, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annualiconsuntivi e i preventivi di spesa;

d) eleggere al proprio interno la Direzione, il Segretario generale, laSegreteria Nazionale e il Tesoriere Nazionale;

e) deliberare la misura annua delle quote associative e la relativa ripartizionedelle stesse tra i l ivelli della Struttura organizzativa della UILP e tra

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questa e la UIL, tenendo conto, per quest’ultimo aspetto, delle indicazionidegli Organi nazionali della UIL;

f) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all’art 4, terzocomma, del presente Statuto;

g) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l’adozionedel Regolamento Nazionale di attuazione del presente Statuto;

h) convocare, se e quando lo ritiene opportuno ed in sintonia con le decisionidella UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificarelo stato della UILP, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo dellapresenza sul territorio.

Il Comitato ha facoltà di delegare alla Direzione, per casi particolari, proprieattribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questa assunte.Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno, o quando la Direzione o laSegreteria Nazionale lo ritengano necessario, o, ancora, quando ne facciarichiesta almeno un terzo dei suoi componenti.I componenti del Comitato restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dalRegolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo CongressoNazionale, che procederà all’elezione dei nuovi componenti secondo lemodalità stabilite dal Regolamento Congressuale.

Art. 10DirezioneLa Direzione è formata da un numero di componenti compreso tra 21 e 35,eletti dal Comitato Centrale al proprio interno, e scelti prevalentemente fracoloro che ricoprano cariche negli Organi, nei Coordinamenti, nei Comitati enelle articolazioni operative della UILP, come definito dal RegolamentoNazionale.Della Direzione fanno, inoltre, parte di diritto i componenti della SegreteriaNazionale, il Tesoriere Nazionale, il Presidente del Comitato Centrale, ilPresidente del Collegio dei Probiviri Nazionale, il Presidente del Collegio deiRevisori Nazionale, il Presidente dell’ADA, che si aggiungono ai componentieletti ai sensi del primo comma del presente art icolo.Il Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionale non partecipa alladiscussione e alle deliberazioni conseguenti in caso di adozione diprovvedimenti disciplinari.Nel caso in cui alcuno dei componenti della Direzione venga per qualsiasimotivo a mancare, il Comitato Centrale provvede alla sostituzione nella primariunione successiva, scegliendo tra i propri componenti .La Direzione in apertura di ogni riunione elegge al proprio interno ilPresidente, che ne dirige i lavori e il cui voto prevale in caso di parità.La Direzione attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dalComitato Centrale, nell’ambito degli indirizzi delineati dal CongressoNazionale.La Direzione cura l’esecuzione delle delibere del Comitato Centrale, rispondead esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:a) promuovere lo sviluppo della UILP;b) sviluppare le iniziative e le att ività per l’impiego della potenziali tà dei

pensionati e degli anziani, e la promozione del loro protagonismo;c) trattare le questioni ad essa delegate dal Comitato Centrale ed adottare

provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Comitato stesso nellaprima riunione successiva;

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d) amministrare il patrimonio sociale ed esaminare, prima dell’approvazioneda parte del Comitato Centrale, i rendiconti consuntivi e i preventivi dispesa;

e) provvedere alla designazione dei rappresentanti della UILP presso altrienti o articolazioni sindacali che ne facciano richiesta;

f) discutere e definire con la Segreteria Nazionale le linee operative dipolitica sindacale, valutare l’operato della Segreteria stessa e l’attività deirappresentanti di cui alla lettera che precede;

g) decidere l’azione disciplinare ai sensi dell’art . 36, fatta salva lacompetenza della Segreteria Nazionale nei casi d’urgenza;

h) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dell’art . 34 delpresente Statuto;

i) nominare il Direttore dell’organo ufficiale di stampa della UILP;j) deliberare, su proposta della Segreteria Nazionale, sulla istituzione di

specifici settori di lavoro;k) istituire, ove previsto dal presente Statuto, i Comitati e le art icolazioni

operative, nominandone i componenti e i responsabili .La Direzione può delegare alla Segreteria Nazionale tutte o parte delleattribuzioni ad essa spettanti.La Direzione si riunisce almeno una volta ogni due mesi , ovvero quando nefacciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti.I componenti della Direzione restano in carica, nel rispetto di quanto stabilitodal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso,e, comunque, sino all’elezione dei nuovi componenti da parte del ComitatoCentrale.

Art. 11Segreteria NazionaleLa Segreteria Nazionale, eletta dal Comitato Centrale, è formata dal SegretarioGenerale e da un numero di Segretari Nazionali compreso tra 2 e 8, e provvedealla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi .Nel caso in cui alcuno dei componenti della Segreteria venga per qualsiasimotivo a mancare, il Comitato Centrale provvede tempestivamente allasostituzione, scegliendo tra i propri componenti .La Segreteria opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definitidal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Comitato Centrale,cura l’esecuzione delle delibere della Direzione e, in particolare, ha i seguenticompiti:a) assicurare la continuità della gestione della UILP;b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto

sistematico con la UIL, le Unioni Regionali della UIL, le Unioni Nazionalidi Categoria della UIL, le Unioni Regionali, i Sindacati Provinciali e leLeghe delle pensionate e dei pensionati della UILP, nonché con gli enti eistituti di emanazione della UILP e/o della UIL;

c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento dei servizi o deicomparti nei quali si articola e ne coordina l’at tività nei vari campi;

d) curare le pubblicazioni della UILP;e) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d’urgenza, compresi i

provvedimenti disciplinari in deroga all’art. 36.

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Ogni componente della Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasiCongresso o riunione degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativae prendervi la parola.I componenti della Segreteria restano in carica, nel rispetto di quanto stabilitodal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso,e, comunque, sino all’elezione dei nuovi componenti da parte del ComitatoCentrale.

Art. 12Segretario GeneraleIl Segretario Generale, eletto dal Comitato Centrale con votazione distinta eanticipata rispetto a quella per l’elezione della Segreteria Nazionale, coordina ilavori della Segreteria Nazionale; il suo voto prevale in caso di parità.Il Segretario Generale rappresenta la UILP di fronte a terzi e in giudizio. Incaso di impedimento o di assenza la rappresentanza può essere delegata ad unodei componenti della Segreteria Nazionale.Il Segretario Generale convoca la Segreteria Nazionale e, su mandato diquest’ultima, il Comitato Centrale, sentito il suo Presidente, e la Direzione.Nel caso in cui il Segretario Generale venga per qualsiasi motivo a mancare ilComitato Centrale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra ipropri componenti .

Art. 13Tesoriere NazionaleIl Tesoriere Nazionale, eletto dal Comitato Centrale con votazione distinta esuccessiva all’elezione della Segreteria Nazionale, ha i l compito di controllarela congruità delle spese rispetto alle disponibilità patrimoniali e finanziarie,garantire la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta deirelativi libri obbligatori , e garantire, altresì, il corretto compimento degliadempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi.Nel caso in cui il Tesoriere venga per qualsiasi motivo a mancare il ComitatoCentrale provvede tempestivamente alla sostituzione, scegliendo tra i propricomponenti .Il Tesoriere resta in carica, nel rispetto di quanto stabil ito dal RegolamentoNazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale e,comunque, sino all’elezione del nuovo Tesoriere da parte del ComitatoCentrale.

Art. 14Collegio dei Probiviri NazionaleIl Collegio dei Probiviri Nazionale è formato da almeno cinque componentieffettivi e tre supplenti elet ti dal Congresso Nazionale tra soggetti che nonricoprano cariche negli Organi Nazionali.Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il cui voto prevale in caso diparità.Il Collegio dirime le controversie relative al l’interpretazione e/o applicazionedel presente Statuto e dei Regolamenti insorte tra gli iscritti , o tra essi e gliOrgani e/o i componenti degli stessi, o tra i componenti medesimi, e giudicasui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti , ai sensidell’art . 36 del presente Statuto.

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I componenti del Collegio restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dalRegolamento Nazionale, sino alla celebrazione del successivo Congresso, cheprocederà all’elezione dei nuovi componenti, secondo le modalità stabilite dalRegolamento Congressuale.

Art. 15Collegio dei Revisori NazionaleIl Collegio dei Revisori Nazionale è formato da tre componenti effettivi e duesupplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprano carichenegli Organi Nazionali.Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabili tà enella tenuta dei relativi libri obbligatori, e il corretto compimento degliadempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fineriunendosi almeno ogni sei mesi, ovvero ogni volta lo ri tenga necessario. Essopropone alla Segreteria Nazionale, alla Direzione o al Comitato Centrale imiglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze odisfunzioni.Il Collegio redige annualmente e presenta al Comitato Centrale la relazione sulproprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Collegiopresenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nelperiodo compreso fra un Congresso e l’altro.I componenti del Collegio dei Revisori Nazionale restano in carica, nel rispettodi quanto stabilito dal Regolamento Nazionale, sino alla celebrazione delsuccessivo Congresso che procederà al l’elezione dei nuovi componenti ,secondo le modalità stabilite dal Regolamento Congressuale.

Titolo IIIl livello regionale

Art. 16Unione RegionaleL’Unione Regionale è il livello regionale della Struttura organizzativa dellaUILP.L’Unione, nel quadro degli orientamenti polit ico-sindacali definit i dalCongresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Comitato Centrale erese esecutive dalla Direzione, e nell’ambito del territorio regionale, cura erealizza l’unità organizzativa e politica degli iscritti , coordina tutti i SindacatiProvinciali della UILP e, unitamente a questi , le Leghe delle pensionate e deipensionati e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiett ividella UILP per la poli tica del territorio.L’Unione, in particolare, è il livello della Struttura organizzativa in cui:a) si gestiscono i rapporti con l’Ente Regione sia in relazione ai temi di sua

diretta competenza sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoriache investono responsabilità isti tuzionali e politiche dell’Ente Regione;

b) si studia ed elabora l’azione sindacale e le politiche sociali di carattereregionale;

c) si verificano e gestiscono i flussi di informazione a livello territoriale supolitica degli investimenti , politica dei servizi, legislazione economica esociale di interesse regionale;

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d) si svolgono compiti di coordinamento ed orientamento sulle politicheorganizzative dei Sindacati Provinciali della UILP;

e) mantiene i rapporti con l’Unione Regionale della UIL e, per le poli tiche dicomune interesse, con le Unioni di Categoria della UIL del livelloregionale;

f) si assumono responsabilità politiche e di gestione della formazionesindacale;

g) si dirimono in prima istanza le controversie gestionali che dovesseroinsorgere all’interno dei Sindacati Provinciali appartenenti al proprioterritorio;

h) si designano i rappresentanti regionali nelle commissioni in cui siarichiesta la presenza della UILP.

Il Regolamento Nazionale elenca le Unioni Regionali e ne stabiliscel’estensione territoriale.

Art. 17Organi dell’Unione RegionaleGli Organi dell’Unione Regionale sono:a) il Congresso Regionale;b) il Comitato Direttivo Regionale;c) l’Esecutivo Regionale;d) la Segreteria Regionale;e) il Tesoriere Regionale;f) il Collegio dei Probiviri Regionale;g) il Collegio dei Revisori Regionale.Il Congresso Regionale, formato dalle delegate e dai delegati nominati daiCongressi Provinciali e, nei casi di cui al comma 7 dell’art . 19, dalleAssemblee congressuali, elegge al proprio interno il Comitato DirettivoRegionale, il Collegio dei Probiviri Regionale e il Collegio dei RevisoriRegionale.Il Comitato Direttivo Regionale ha, tra l’altro, i seguenti compiti:a) eleggere al proprio interno, il Segretario Generale Regionale, la Segreteria

Regionale e il Tesoriere Regionale e, ove previsto dal RegolamentoRegionale, l’Esecutivo Regionale;

b) approvare, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annualiconsuntivi e i preventivi di spesa del livello regionale;

c) deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l’adozione delRegolamento Regionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statutoe del Regolamento Nazionale, la disciplina della composizione e delfunzionamento degli Organi delle Unioni Regionali, dei SindacatiProvinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati e di quant’altroutile per l’operatività della UILP nell’ambito della regione.

L’Esecutivo Regionale, il Segretario Generale Regionale, la SegreteriaRegionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Probiviri Regionale e ilCollegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hannocaratteristiche, funzioni e compiti similari a quelli degli omologhi Organi ecariche di cui agli artt . 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

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Titolo IIIIl livello provinciale e subprovinciale

Art. 18Sindacato ProvincialeIl Sindacato Provinciale è i l livello provinciale della Struttura organizzativadella UILP in cui , nel quadro delle determinazioni politico-sindacalidell’Unione Regionale e delle strategie complessive della UILP:a) si promuovono le esigenze generali degli iscritti;b) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, i

loro consorzi , e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessidel territorio di sua competenza;

c) si formulano e coordinano le piattaforme negoziali con gli Enti Locali, iloro consorzi , e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessidel territorio di competenza della Lega delle pensionate e dei pensionati ,con il coinvolgimento della Lega stessa;

d) mantiene i rapporti con la Camera Sindacale Provinciale della UIL e, perle politiche di comune interesse, con le Segreterie di Categoria della UILdel livello provinciale;

e) si provvede all’azione di propaganda e di proselitismo in collaborazionecon le Leghe delle pensionate e dei pensionati ;

f) si cura la gestione amministrativa a livello provinciale.Il Regolamento Nazionale elenca i Sindacati Provinciali e ne stabiliscel’estensione territoriale.

Art. 19Organi del Sindacato ProvincialeGli Organi del Sindacato Provinciale sono:a) il Congresso Provinciale o, al ternativamente, l’Assemblea congressuale

nei casi previsti dall’ultimo comma del presente articolo;b) il Comitato Direttivo Provinciale;c) la Segreteria Provinciale;d) il Tesoriere Provinciale;e) il Collegio dei Revisori Provinciale.Il Congresso Provinciale è formato dalle delegate e dai delegati nominati daiCongressi delle Leghe delle pensionate e dei pensionati operanti nell’ambitodel territorio di competenza.Il Congresso Provinciale elegge al proprio interno il Comitato DirettivoProvinciale e il Collegio dei Revisori Provinciale.Il Comitato Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Segretarioresponsabile Provinciale, la Segreteria Provinciale e il Tesoriere Provinciale eapprova, entro il primo trimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi ei preventivi di spesa del livello provinciale.Il Segretario Responsabile Provinciale, la Segreteria Provinciale, il TesoriereProvinciale e il Collegio dei Revisori Provinciale hanno caratteristiche,funzioni e compiti similari a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agliart t. 11, 12, 13, 15 del presente Statuto.La Segreteria Provinciale ha, tra l’altro, il compito di dotare le Leghe dellepensionate e dei pensionati delle risorse finanziarie necessarie alfunzionamento e al l’operatività, come stabilito dal Regolamento Regionale.

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Il Regolamento Regionale stabilisce, inoltre, le modalità di partecipazione,coinvolgimento e coordinamento degli iscritt i e delle Leghe delle pensionate edei pensionati nell’attività della UILP.Qualora la sede del Sindacato Provinciale coincida con il capoluogo di regione,e soltanto in tal caso:a) non si procede alla convocazione del Congresso Provinciale e all’elezione

degli altri Organi del Sindacato Provinciale;b) i delegati nominati dai Congressi delle Leghe o dalle assemblee degli

iscritti della provincia, riuniti in Assemblea congressuale, si limitano anominare i propri delegati a partecipare al Congresso Regionale;

c) le funzioni e i poteri degli Organi del Sindacato Provinciale vengonoesercitati da quelli dell’Unione Regionale.

Il Regolamento Nazionale stabilisce i casi in cui , a motivo dell’accentramentodella gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali,non si procede all’elezione del Tesoriere Provinciale e del Collegio deiRevisori Provinciale.

Art. 20Lega delle pensionate e dei pensionatiLa Lega delle pensionate e dei pensionati è il livello subprovinciale dellaStruttura organizzativa della UILP ed è i l luogo in cui, nel quadro delledeterminazioni politico-sindacali del Sindacato Provinciale definite con i lsupporto ed il coordinamento dell’Unione Regionale:a) si promuove la partecipazione diretta degli iscrit ti alla vita della UILP;b) si gestiscono le piattaforme negoziali nei confronti degli Enti Locali i loro

consorzi, e gli enti e/o le società partecipati dagli Enti Locali stessi delterritorio di sua competenza;

c) si provvede all’azione di propaganda e di proselitismo.

Art. 21Organi della Lega delle pensionate e dei pensionatiGli Organi della Lega delle pensionate e dei pensionati sono:a) il Congresso della Lega;b) il Direttivo della Lega;c) il Responsabile della Lega.Il Congresso della Lega è composto da tutti gli iscritti residenti nel territoriodella Lega.Il Congresso della Lega elegge il Direttivo della Lega, formato da almeno trecomponenti .Il Responsabile della Lega, eletto dal Direttivo della Lega, dirige la Lega instretto raccordo con la Segreteria Provinciale e sotto il coordinamento degliOrgani dell’Unione Regionale.Il Regolamento Regionale, recependo le indicazioni della SegreteriaProvinciale interessata, elenca le Leghe – definendone l’estensione territorialee le caratteristiche di operatività, e attribuendone i compiti – e stabilisce i casiin cui:a) non si procede alla convocazione del Congresso della Lega e all’elezione

degli altri Organi della stessa;b) gli iscritti del territorio subprovinciale, riuniti in Assemblea congressuale,

si limitano a nominare i propri delegati a partecipare al CongressoProvinciale;

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c) le funzioni e i poteri degli Organi della Lega vengono esercitati da quellidel Sindacato Provinciale.

Titolo IVLa composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 22Rappresentatività, rotazione, sostituzioneGli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa sonoelettivi , salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto,possono essere ricoperti dagli iscritti alla UILP o ad ogni altra Unionenazionale di Categoria aderente alla UIL.Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un’equilibratapresenza di rappresentanti dei diversi territori e delle diverse esperienze eprovenienze; inoltre, si deve realizzare un ragionevole equilibrio nellarappresentanza di genere.I componenti del Comitato Centrale e dei Comitati Direttivi Regionali eProvinciali non possono essere gli stessi di quelli nominati dai precedentirispettivi Congressi in una misura superiore ai nove decimi del loro numero.È fatto divieto a chiunque di ricoprire la stessa carica all’interno degli Organiper più di due mandati congressuali .Il Regolamento Nazionale di attuazione dello Statuto nonché i RegolamentiRegionali devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi aseguito di assenze non giustificate alle riunioni.Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi delle Unioni Regionali, deiSindacati Provinciali e delle Leghe delle pensionate e dei pensionati venga perqualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Comitati Direttivi e/o Dirett iviprovvedono alla sosti tuzione, che dovrà essere tempestivamente portata aconoscenza degli Organi dei superiori livell i della Struttura organizzativa.Qualsiasi variazione nella composizione degli Organi di cui al comma cheprecede dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi deisuperiori livelli della Struttura organizzativa.

Art. 23IncompatibilitàIl Regolamento Nazionale, al fine di assicurare la più ampia rappresentanzadegli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, stabil isce i casi diincompatibilità, tenendo conto che la carica ricoperta negli Organi stessi è, inlinea di massima, da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichia) conferiti in rappresentanza o, comunque, a tutela di Pubbliche

Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambito sociale, neiconfronti dei quali la UILP eserciti la sua azione rivendicativa e negozialeriguardo a questioni di ri levante interesse generale, salvo che taliincarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILPstessa o della UIL;

b) di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti polit ici .Il Regolamento Nazionale stabilisce, altresì, i casi di incompatibil ità tra lecariche ricoperte negli Organi e/o quelle ricoperte nelle articolazionioperative, e/o quelle ricoperte nei Coordinamenti e/o quelle ricoperte neiComitati della UILP.

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Art. 24Autonomia politicaPer garantirne l’autonomia secondo quanto previsto dall’art . 1 del presenteStatuto, non è ammessa la costituzione all’interno della UILP di correntiderivate da parti ti politici o da altri organismi estranei .Gli Organi Nazionali, dell’Unione Regionale e del Sindacato Provinciale nonpossono avere sede presso partiti , movimenti o formazioni politiche diqualsiasi natura.

Art. 25FormazioneLa UILP considera la formazione un’esigenza fondamentale per i l radicamentoe lo sviluppo della cultura sindacale e per la sua efficace azione nella societàe, pertanto, le Unioni Regionali, d’intesa con i Sindacati Provinciali, dovrannorealizzare un sistema formativo permanente ed adeguato a tale scopo,utilizzando anche i mezzi finanziari all’uopo destinati dagli Organi Nazionali ecoordinando con questi l ’azione formativa nel quadro dell’iniziativacomplessiva della UILP su questo tema.

Titolo VLe articolazioni operative,

i Comitati Tecnici di Settore e i Coordinamenti

Art. 26Articolazioni operative all’esteroFatte salve le competenze dei Sindacati Provinciali , che curanol’organizzazione degli iscritti residenti all’estero percettori di trattamentiprevidenziali da parte degli Istituti del rispettivo ambito terri toriale, al fine dipromuovere la massima partecipazione democratica e politica degli iscritt i e illoro coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nella vita sociale dellaUILP, nonché al fine di tutelare e promuovere diri tti ed esigenze specifiche,con decisione della Direzione possono essere isti tuite articolazioni operative inogni Stato estero, denominate anche “Coordinamenti nazionali degli iscrittiUILP”.La Direzione, coinvolgendo gli iscritti interessati e con il supporto dell’UnioneItaliana nel Mondo, ente aderente alla UIL, nomina un Responsabile e dota iCoordinamenti nazionali delle risorse economiche per la loro operatività. IlResponsabile, su invito, può presenziare senza diritto di voto alle riunioni delComitato Centrale, della Conferenza di Organizzazione, nonché del CongressoNazionale.Queste articolazioni operative sono convocate e presiedute dal Responsabile.

Art. 27Altre articolazioni operativeLa UILP, ai diversi livelli della Struttura organizzativa, per seguire tematicheritenute centrali nella politica e nella strategia sindacale, per studiare edelaborare proposte da sottoporre agli Organi, per seguire specifiche attività einiziative, può istituire coordinamenti di iscrit ti , comitati di esperti e gruppi dilavoro, coinvolgendo gli iscritti militanti , attivisti e dirigenti . La decisione in

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merito viene assunta, a seconda dell’ambito terri toriale interessato,rispettivamente dalla Direzione, dai Comitati Direttivi Regionali, o laddoveesistente dall’Esecutivo Regionale, o dai Comitati Direttivi Provinciali .Queste articolazioni operative sono convocate e presiedute, a seconda dellivello, dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Regionale o dalSegretario Responsabile Provinciale, o da un loro delegato, nel quadrodell’attribuzione degli incarichi operativi decisa all’interno di ognuna delleSegreterie.Ai fini del primo comma del presente articolo, qualora in specifici settori incui la penetrazione del sindacato è più difficile e le problematiche sonoparticolarmente complesse e articolate (come, ad esempio, quelle riconducibilial comparto sicurezza e difesa), i cittadini si riuniscano in autonomeassociazioni che si richiamano ai valori e agli scopi della UILP, ogni Organodella UILP ai vari livelli della Struttura organizzativa è impegnato st ipulareaccordi e a favorire questa modalità di associazione alla UILP dei pensionati edegli anziani.

Art. 28Comitati Tecnici di SettoreAi Comitati Tecnici di Settore vengono affidati lo studio, l’analisi e lapredisposizione della documentazione necessaria, in relazione a tematichespecifiche, per lo più in ambito previdenziale, di interesse strategico per laUILP. I Comitati perseguono l’obiett ivo della tutela e realizzazione dei dirit tidei pensionati provenienti da specifiche esperienze lavorative e particolarisettori di lavoro.Nello svolgimento della propria funzione i Comitati dovranno promuovere lamassima partecipazione ai propri lavori degli iscritti e dei lavoratoriappartenenti al settore interessato, valorizzandone professionalità econoscenze.I Comitati sono, peraltro, lo strumento privilegiato di rapporto della UILP conle altre Unioni Nazionali di Categoria aderenti alla UIL, per favorire lacontinuità di adesione alla UIL da parte di lavoratori che si pensionano.I Comitati sono costituiti dalla Direzione e formati da componenti indicatidalle Segreterie Regionali .I Comitati sono convocati e presieduti dal Segretario Generale o da un suodelegato, nel quadro dell’at tribuzione degli incarichi operativi decisaall’interno della Segreteria Nazionale.I componenti dei Comitati restano in carica sino al loro scioglimento da partedella Direzione ovvero sino alla nomina dei nuovi componenti dei Comitati e,in ogni caso, decadono in concomitanza con la celebrazione del successivoCongresso Nazionale.I componenti delle eventuali articolazioni regionali dei Comitati sono nominateda ciascuna delle Segreterie Regionali, nel numero dalle stesse stabilito, escelti tra le persone che provengono o ancora appartengano al settoreinteressato, ovvero tra coloro che dispongano di particolari capacità eprofessionalità in tale settore. Tali articolazioni sono convocate e presiedutedai Segretari Generali Regionali o da un loro delegato.

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Art. 29Coordinamenti per le Politiche di GenereI Coordinamenti per le Polit iche di Genere svolgono attività di studio edapprofondimento sulle tematiche di genere e delle pari opportunità -considerate centrali nella poli tica e nella strategia sindacale della UILP -promuovono azioni positive e di formazione finalizzate al superamento di ogniforma di discriminazione delle donne e al loro più pieno coinvolgimento nelleattività, nelle iniziative e nella vita sociale della UILP, con particolareriferimento alla composizione degli Organi a tutt i i l ivelli della Strutturaorganizzativa.I Coordinamenti devono essere ist ituiti a livello regionale e, ove ritenutoopportuno, anche a livello provinciale e subprovinciale.I componenti dei Coordinamenti Regionali sono nominati da ciascuna delleSegreterie Regionali, nel numero e con le caratteristiche di operatività dallestesse stabili to. I Coordinamenti Regionali sono convocati e presieduti daiSegretari Generali o da un loro delegato.Il Coordinamento Nazionale è formato da venti componenti designati daiCoordinamenti Regionali di ciascuna Unione Regionale.Il Coordinamento Nazionale è convocato e presieduto dal Segretario Generale oda un suo delegato, nel quadro dell’attribuzione degli incarichi operativi decisaall’interno della Segreteria Nazionale.Il Coordinamento Nazionale, che ha funzioni di coordinamento deiCoordinamenti Regionali , elabora e formula proposte agli Organi Nazionalifinalizzate all’adozione di deliberazioni specifiche e/o generali e, ove richiestodagli stessi Organi, esprime pareri.I componenti dei Coordinamenti Nazionale e Regionali restano in carica sinoalla nomina dei nuovi componenti dei Coordinamenti e, in ogni caso, decadonoin concomitanza con la celebrazione del successivo Congresso Nazionale.

Art. 30Coordinamenti per le Politiche del TerritorioI Coordinamenti per le Polit iche del Territorio - ritenute centrali nella politicae nella strategia sindacale della UILP poiché relat ive all’ambito periferico diesecuzione e specificazione delle stesse e perché la UILP ha scelto i l territoriocome luogo di insediamento delle Leghe delle pensionate e dei pensionati -elaborano proposte finalizzate alla valorizzazione del territorio, alla piùefficace politica organizzativa per la strutturazione delle Leghe, a unamaggiore partecipazione democratica e polit ica degli iscritti e al lorocoinvolgimento nelle attività, nelle iniziative, nella vita sociale e nelle attivitàdi servizi della UILP.I Coordinamenti per le Polit iche del Territorio sono istituiti a livello regionale.I componenti dei Coordinamenti Regionali sono nominati da ciascuna delleSegreterie Regionali, nel numero e con le caratteristiche di operatività dallestesse stabili to. I Coordinamenti Regionali sono convocati e presieduti dalSegretario Generale o da un suo delegato.Il Coordinamento Nazionale è formato da venti componenti designati daiCoordinamenti Regionali di ciascuna Unione Regionale.Il Comitato Nazionale è convocato e presieduto dal Segretario Generale dellaUILP o da un suo delegato, nel quadro dell’attribuzione dei compiti incarichioperativi decisa all’interno della Segreteria Nazionale.

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Il Coordinamento Nazionale, che ha funzioni di coordinamento deiCoordinamenti Regionali , elabora e formula proposte agli Organi Nazionalifinalizzate all’adozione di deliberazioni specifiche e/o generali e, ove richiestodagli stessi Organi, esprime pareri.I componenti dei Coordinamenti Nazionale e Regionali restano in carica sinoalla nomina dei nuovi componenti dei Coordinamenti e, in ogni caso, decadonoin concomitanza con la celebrazione del successivo Congresso Nazionale.

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PARTE TERZAIL PATRIMONIO, L’AUTONOMIA E L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31PatrimonioIl patrimonio della UILP è costi tuito da beni mobili ed immobili .La UILP trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attivitàda:a) quote associative;b) proventi delle at tività istituzionali e rendite del patrimonio;c) contributi , eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere incaso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 32FinanziamentoLe Unioni Regionali e i Sindacati Provinciali della UILP vengono dotate dellerisorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento con una quota deiproventi derivanti dal versamento delle quote associative, secondo i criterifissati dal Comitato Centrale e/o dal Regolamento Nazionale, e mediantecontributi di altro tipo disposti dalla Segretaria Nazionale, sentita la Direzione,per la realizzazione di specifici progetti e/o in ragione di situazioni diparticolare difficoltà finanziaria.

Art. 33Autonomia amministrativa e responsabilitàLe Unioni Regionali nonché i Sindacati Provinciali sono amministrativamenteautonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modoassunte.La UILP di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioniassunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale, e nonrisponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, diret tamente oindirettamente, dalle Leghe, dai Sindacati Provinciali, dalle Unioni Regionali eda qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad essa afferente e/oaderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.A tutti i livelli della Struttura organizzativa:a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di

chiarezza e trasparenza;b) ogni Segreteria, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, dovrà

predisporre e sottoporre al l’approvazione del Comitato Centrale o delComitato Direttivo competente, entro il primo trimestre di ogni anno, ilrendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

La Direzione e i Comitati Direttivi regionale e provinciale, ognuno per quantodi competenza, possono in qualsiasi momento disporre ispezioni per ilcontrollo amministrativo degli Organi delle Unioni Regionali e dei SindacatiProvinciali.

Art. 34Gestione straordinariaLa Direzione della UILP, laddove si verifichi uno dei seguenti casi, amaggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli

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Organi delle Unione Regionali e dei Sindacati Provinciali della UILP, senti ti ,rispettivamente, l’Unione Regionale o la Camera Sindacale Provinciale dellaUIL interessati:a) mancato rispetto del presente Statuto e/o dei Regolamenti;b) mancato o irregolare funzionamento degli Organi;c) compimento di gravi irregolarità amministrative o relative al

tesseramento;d) compimento di atti contrari a quanto deliberato dagli Organi della UILP o

della UIL, in grado di causare disorientamento e disgregazione, e in ognicaso di danneggiarne il prestigio.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista,la Direzione nomina un Commissario che provvede all’ordinariaamministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali , di un anno.Entro tale periodo i l Commissario, sentito il livello confederale corrispondentee con il beneplacito della Direzione, provvederà a convocare i l Congressocompetente.Il Comitato Centrale nella prima riunione successiva ratifica le decisioni dellaDirezione di cui ai commi che precede.Analogamente a quanto previsto nei commi precedenti i Comitati Dirett iviProvinciali possono procedere allo scioglimento delle Leghe delle pensionate edei pensionati del territorio di propria competenza, provvedendo altresì allanomina di un Commissario che provvede all’ordinaria amministrazione sino alripristino dell’operatività degli Organi ai sensi dell’art. 21 del presenteStatuto.

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PARTE QUARTALE NORME DISCIPLINARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 35Rispetto dello StatutoTutti gli iscritt i alla UILP e gli iscritti alla UIL che ricoprano cariche negliOrgani della UILP a qualsiasi livello della Struttura organizzativa sono tenutial rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle delibere adottate dagliOrgani stessi.

Art. 36Provvedimenti disciplinariGli iscritti alla UILP, così come gli iscritti alla UIL che ricoprano carichenegli Organi della UILP, che non rispett ino il presente Statuto, i Regolamenti ele delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione dinatura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità dellamancanza, nelle seguenti sanzioni:a) richiamo scritto;b) sospensione cautelativa fino a 30 giorni;c) sospensione da uno a sei mesi;d) destituzione dalla carica;e) espulsione.Gli Organi competenti a comminare i provvedimenti disciplinari, con unamaggioranza dei due terzi dei presenti, sono:a) i Comitati Direttivi Regionali verso tutti gli iscri tti del territorio

regionale, purché non ricoprano cariche negli organi della UIL, negliOrgani dell’Unione Regionale della UILP e negli Organi Nazionali dellaUILP;

b) la Direzione verso gli iscritt i che ricoprono cariche negli Organidell’Unione Regionale e negli Organi Nazionali della UILP, purché nonricoprano cariche negli Organi della UIL;

c) la Direzione verso gli iscritt i che ricoprono cariche negli Organi dellaUIL; in tal caso il provvedimento sarà comminato previa comunicazioneall’Organo interessato.

Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato dai Comitati DirettiviRegionali ha facoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio deiProbiviri Regionale e in seconda istanza al Collegio dei Probiviri Nazionale.Il destinatario del provvedimento disciplinare comminato dalla Direzione hafacoltà di presentare ricorso in prima istanza al Collegio dei ProbiviriNazionale della UILP e in seconda istanza a quello della UIL.Nel caso in cui l’associazione che abbia stipulato con la UILP un accordo diseconda affiliazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4 del presente Statuto,o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, i Regolamenti e ledelibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di naturamorale o politico-sindacale, la UILP potrà recedere dall’accordo stesso; in talcaso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentarericorso ai sensi del terzo e quarto comma del presente art icolo.

Art. 37Scioglimento

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Lo scioglimento della UILP può essere deliberato soltanto dal CongressoNazionale della UILP a maggioranza dei tre quarti dei componenti .Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto infavore di dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL).

Art. 38Norme transitorieIn relazione a quanto disposto dall’art. 5, sono fatt i salvi i rapporti associativiin essere al 28 apri le 2006, data di approvazione del presente Statuto da partedell’8° Congresso Nazionale della UILP.La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 22 resterà priva di ogni effettosino a quando nello Statuto della UIL non sarà stata inserita una disposizionedi analogo contenuto.

Art. 39Norme finaliEntro novanta giorni dall’approvazione del presente Statuto, il ComitatoCentrale provvede a deliberare l’adozione del Regolamento Nazionale diattuazione del presente Statuto e, nei novanta giorni successivi all’adozionedel Regolamento Nazionale, i Comitati Direttivi Regionali provvedonoall’adozione dei Regolamenti Regionali o all’adeguamento di quelli già in uso.Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, la Direzione provvedead effettuare la revisione di tutti gli atti di contenuto negoziale in esserestipulati con altri soggetti (quali , ad esempio, contratti , convenzioni e accordidi seconda affiliazione), al fine di effettuare le opportune valutazioni edeventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.