strategie e strumenti per gli amministratori milano, …...strategie e strumenti per gli...
TRANSCRIPT
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
1
La regolamentazione dei sistemi geotermici in Regione Lombardia15 maggio 2018 – Milano, Palazzo Pirelli
Carlo Enrico Cassani/Valentina PassoniRegione Lombardia - U.O. Risorse idriche
Stefania GhidorziInfrastrutture Lombarde S.p.A.
GRETANear-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space
Il quadro normativo nazionale sulle risorse geotermiched.lgs. 22/2010 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»
Articola 3 livelli di risorse geotermiche (art. 1):
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.
Sono di interesse nazionale:le funzioni amministrative sono riservate allo Stato
Sono di interesse locale:Le funzioni amministrative sono conferite alle Regioni
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
2
Di chi sono le risorse geotermiche ?
Le risorse geotermiche ai sensi e per glieffetti di quanto previsto e disciplinatodal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, edall'articolo 826 del codice civile sono risorseminerarie, dove le risorse geotermiche diinteresse nazionale sono patrimonioindisponibile dello Stato mentre quelle diinteresse locale sono patrimonioindisponibile regionale.
Le risorse geotermiche di interesse locale cosa sono?
[…] Sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, oquelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico,riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenzainferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperaturaconvenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.
P [ottenibile] < 20 MW (termici) con refluo a 15°
Esiste un «sottoinsieme» delle risorse di interesse locale:
Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.
NON sono risorse minerarie e sono disciplinate in modo speciale dall’art. 10 del d.lgs. 22/2010 - sono assoggettate alla disciplina del demanio idrico
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
3
Piccole utilizzazioni locali (art. 10)
1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperaturaconvenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidigeotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kWtermici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche chescambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidigeotermici.
3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalitàpreviste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.
5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regionecompetente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, suaree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione dellepossibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradicentigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica diassoggettabilità ambientale.
Piccole utilizzazioni locali (art. 10)
1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperaturaconvenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidigeotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kWtermici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche chescambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidigeotermici.
3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalitàpreviste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.
5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regionecompetente, con previsione di adozione di procedure semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, suaree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione dellepossibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradicentigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica diassoggettabilità ambientale.
Circuito aperto = pozzi per acqua ad uso scambio termico
Circuito aperto = pozzi per acqua ad uso scambio termico
Circuito chiuso = sonde senza prelievo
Circuito chiuso = sonde senza prelievo
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
4
Circuito apertoPompe di calore ad acque di falda = pozzi per uso scambio termico
«permitting»
APPROVVIGIONAMENTORegime di concessione delle
acque pubbliche
T.U. 1775/1933 & Regolamento Regionale 2/2006• Concessione di derivazione di
acque sotterranee (compresa escavazione pozzi);
• Verifica/VIA [PAUR] se prelievo eccedente soglia;
• Pagamento canone annuo per uso «scambio termico».
RESTITUZIONE = SCARICORegime Autorizzazione allo
scarico
D.Lgs 152/2006• Autorizzazione in deroga alla
reimmissione in falda;• Autorizzazione allo scarico in
C.I. superficiale;• Nulla osta idraulico (R.D.
523/1904 o R.D. 368/1904) per scarico in C.I. superficiale
Limiti alla semplificazione delle regioni: la restituzione in falda
D.lgs. 152/2006, art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi
nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 38 Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale
Art. 13 - (Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore)1. In caso di reimmissione in falda delle acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore,
l'indagine preventiva prevista dall'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si declina nell'effettuazione di indagini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell'acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione.2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono specificate le
caratteristiche generali delle indagini preventive di cui al comma 1; l'indagine è a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla reimmissione in falda, è redatta da un professionista abilitato ed è presentata all'autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione.3. L'utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a
condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda.4. Le acque prelevate devono essere reimmesse nella stessa unità geologica di provenienza e con le medesime caratteristiche qualitative di
quelle prelevate, in riferimento ai parametri chimico-fisici da specificare nella deliberazione di cui al comma 2.5. La differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimmessa nella
medesima falda non superabile è definita con deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2.
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
5
D.G.R. 6203/2017 – Modalità realizzative e contenuti indagini preventive
Esse costituiscono la guida tecnica per predisporre le relazioni da
allegare all’istanza di autorizzazione alla reimmissione nelle acque
sotterranee delle medesime prelevate per scambio termico in
impianti a pompa di calore e nel contempo costituisce riferimento
tecnico-amministrativo per l’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 2, del d. lgs. 152/2006
(Provincia/Città Metropolitana)
Semplificazione?
• Riduzione discrezionalità dell’Autorità;• Integrazione fasi procedimento Concessione acqua con
Autorizzazione allo scarico (stesso ente).• Uniformità sul territorio regionale: uniforme documentazione
tecnica prodotta = uniforme trattamento amministrativo;• Facilità di valutazione da parte dell’Autorità:
Categoria 1 (q < 5 l/s) – dati qualità attestati Categoria 2 (q > 5 l/s) – dati qualità campionati Incremento T max + 5°& T assoluta 21°C (23°C, falde molto
superficiali).
Diffusione utilizzo acque di falda per scambio termico: pompe di calore ad acqua –circuito aperto – 2010/2017
109
1116722.52
8,735.82
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2010 2017
Andamento concessioni ad uso"scambio termico pompa di calore" 2010-2017
Numero utenze Portata concessa (l/s)
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
6
Diffusione utilizzo acque di falda per scambio termico: pompe di calore ad acqua –circuito aperto – 2010/2017 dati per provincia
12993
6424 22 17
40
542
3668
41 40
0
100
200
300
400
500
600
BG BS CO CR LC LO MN MI PV SO VA MB
Numero utenze distinte per Provincia
621.02 409.34 266.65
48.29 117.51 84.09 72.65
6,305.81
173.69 117.40 195.90 323.47
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
BG BS CO CR LC LO MN MI PV SO VA MB
Portata complessiva di concessione (l/s)
929
227
24
0
9
0
0 200 400 600 800 1000
derivazioni superficiali
derivazioni sotterranee(pozzi)
sorgenti
incidenza prelievo ad uso scambio termico sul totale derivato in Lombardia
tutti gli usi (m3/s) scambio t (m3/s)
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
7
Sonde geotermiche: Il contesto normativo tra promozione e semplificazione
NORMATIVA SETTORE GEOTERMIA
Legge 23 luglio 2009, n. 99 – art 28
D.lgs 11 febbraio 2010 , n. 22
NORMATIVA SETTORE FONTI RINNOVABILI
D.LGS 28/2011
DM ATTUATIVO DISPOSIZIONI ART. 7
ANCORA NON PUBBLICATO
TEMA TRASVERSALE: SEMPLIFICARE L’ITER AMMINISTRATIVO
prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e
individuazione dei casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui
all’art. 6 del Dlgs. n. 28/2011.
riordino del settore geotermico indirizzi per l’esercizio da parte delle regioni delle funzioni previste dai commi 3 e 6 dell’art. 10 e dal
comma 1 dell’Art. 17 del D.Lgs 22/2010
Il Regolamento regionale n.7/2010: gli elementi innovativi introdotti
1. REGOLAMENTAZIONE, ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
Procedura amministrativa semplificata
2. MONITORAGGIO E SISTEMATIZZAZIONE INFORMAZIONI
Unico strumento user-friendly a disposizione per tutto il territorio regionale per il controllo e il monitoraggio degli impianti
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
8
Per l’installazione di sonde geotermiche chesuperano la profondità di 150 metri dalpiano campagna, è invece richiestal’autorizzazione da parte della Provinciacompetente per il territorio.
Per l’installazione di sonde geotermicheche raggiungono una profondità nonsuperiore a 150 metri dal pianocampagna e di sonde geotermicheorizzontali, è necessaria la solaregistrazione preventiva dell’impiantonella banca dati informatizzata, il RegistroSonde Geotermiche (RSG).
IL REGOLAMENTODisciplina sulla base di una determinata soglia di profondità, due differenti
procedimenti amministrativi
ATTIVITA’ LIBERA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE
Il Regolamento regionale n.7/2010: gli elementi innovativi introdotti
I “piccoli impianti”, sono impianti
geotermici che hanno una potenza termica
e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50
kW;.I “grandi impianti”, sono impianti
geotermici che hanno una potenza
termica e/o frigorifera utile superiore a 50
kW.
GROUND RESPONSE TEST
obbligatorio fornire le informazioni
acquisite nel corso del test (in grado di
rilevare le proprietà termofisiche di
scambio del sottosuolo e procedere al
corretto dimensionamento del campo
geotermico.
IL REGOLAMENTODistingue poi le procedure per “piccoli” e “grandi” impianti
SISTEMA DI MONITORAGGIO
Obbligatorio prevedere un adeguato
sistema di monitoraggio
Le azioni di promozione di regione Lombardia: attività normativa
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
9
Modalità di installazione e gestione delle sonde geotermiche
ALLEGATO 1
Le azioni di promozione di regione Lombardia: attività normativa
GL 608 – Impianti geotermici a bassa temperatura con pompa di calore
UNI 11466: 2012 Requisiti per il dimensionamento e la
progettazione
UNI 11467: 2012 Requisiti per l’installazione
UNI 11468: 2012 Aspetti ambientali
Definisce le modalità di valutazione dei possibili impatti di un sistema geotermico sul sottosuolo
Definisce i criteri e le metodologie di calcolo per il dimensionamento degli scambiatori geotermici e tratta gli aspetti progettuali
Definisce le tecnologie di perforazione, le procedure di installazione delle sonde e dei pozzi geotermici, le verifiche di collaudo e le certificazione di cantiere
RICHIAMO ALLA NORMATICA TECNICA DI SETTORE
Le province provvedono al controllo di tutte le attività dichiarative rese attraversospecifica username e password possono accedere al Registro Sonde Geotermiche evisualizzare le informazioni in esso contenute.
IL REGOLAMENTOAttività di controllo in capo alle province (art. 13, comma 1)
Le azioni di promozione di regione Lombardia: attività normativa
Controllo dati e documenti
Verifiche a campione in situ del rispetto
delle prescrizioni tecniche riportate
nell’Allegato al Regolamento
Estrazione pratica da
sottoporre a controllo
T=0
ProvinciaUfficiale
competente
Mail Sopralluogo in cantiere
Proprietario/utente che
registra la pratica
Compilazione format on line del verbale di
sopralluogo
Data Apertura Cantiere (dichiarata in fase di apertura
lavori) +10 gg
In questo intervallo di tempo il proprietario(/utente che registra la pratica) non può chiudere la pratica sottoposta a controllo
+10 gg
Esito sopralluogo
Una mail di notifica avvisa il
proprietario(/utente che registra la
pratica ) dell’avvenuto
inserimento del verbale di
sopralluogo nel database del
Registro Sonde Geotermiche
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
10
La semplificazione passa dal web: il Registro regionale sonde geotermiche
Disponibilità immediata
di dati e informazioni
strategiche
Semplicità di accesso e di utilizzo
Monitoraggio in tempo reale
della diffusione degli impianti
Raccolta di informazioni omogenee
per tutto il territorio regionale
Il registro sonde geotermiche: il percorso per la registrazione dell’impianto
COMPILAZIONE FORM “COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI”
costituita da diverse sezioni:
anagrafica proprietario, tipologia impianto,
caratteristiche tecniche, ecc.
30 gg prima dell’avvio
del cantiere
COMPILAZIONE FORM “COMUNICAZIONE FINE LAVORI
È necessario allegare relazione di collaudo
Entro 1 anno dalla data
di apertura pratica
www.rinnovabililombardia.itPER ACCEDERE
AL REGISTRO
IL REGOLAMENTOIl percorso per la registrazione dell’impianto
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
11
COMPILAZIONE FORM “COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI”COSTITUITA DA DIVERSE SEZIONI (anagrafica proprietario, tipologia impianto, caratteristiche tecniche, ecc.)
Il registro sonde geotermiche: il percorso per la registrazione dell’impianto
ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
QUALI RISULTATI AD OGGI?
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
12
ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
QUALI RISULTATI AD OGGI?
OPEN DATAwww.dati.lombardia.it
L’elenco di tutte le installazioni di impianti a sonde geotermiche censite all’interno del Registro Sonde Geotermiche dal mese di aprile è disponibile in formato opendata. È possibile sia consultare l’elenco delle installazioni sia visualizzarle tramite rappresentazione cartografica.
L’accesso ai dati del registro in modalità open
Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano
Milano, 15 maggio 2018
13
ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
TOTALE IMPIANTIINSTALLATI IN LOMBARDIA
(dal marzo 2010)
1028
Tipologia di intervento
642 impianti per nuove costruzioni329 impianti per ristrutturazioni
Potenza installata riscaldamento
25.500 kW
Potenza installata raffrescamento
18.000 kW
QUALI RISULTATI AD OGGI?
0
200
400
600
800
1000
1200
1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
Numero di impianti installati (valore cumulato)Registro sonde geotermiche, 2017
QUALI RISULTATI AD OGGI?
Numero di impianti per classe di profondità raggiunta dalle sonde
da 1 a 5 68%
da 6 a 10 15%
da 11 a 20 13%
più di 20 4%
≤ 80 m16%
80 - 100 m53%
100 - 120 m18%
120 - 150 m13%
Numero di impianti per classe di numerosità sonde
ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA