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Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano Milano, 15 maggio 2018 1 La regolamentazione dei sistemi geotermici in Regione Lombardia 15 maggio 2018 – Milano, Palazzo Pirelli Carlo Enrico Cassani/Valentina Passoni Regione Lombardia - U.O. Risorse idriche Stefania Ghidorzi Infrastrutture Lombarde S.p.A. GRETA Near-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space Il quadro normativo nazionale sulle risorse geotermiche d.lgs. 22/2010 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99» Articola 3 livelli di risorse geotermiche (art. 1): a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C; b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C; c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C. Sono di interesse nazionale: le funzioni amministrative sono riservate allo Stato Sono di interesse locale: Le funzioni amministrative sono conferite alle Regioni

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Strategie e Strumenti per gli Amministratori del Territorio dello Spazio Alpino Italiano

Milano, 15 maggio 2018

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La regolamentazione dei sistemi geotermici in Regione Lombardia15 maggio 2018 – Milano, Palazzo Pirelli

Carlo Enrico Cassani/Valentina PassoniRegione Lombardia - U.O. Risorse idriche

Stefania GhidorziInfrastrutture Lombarde S.p.A.

GRETANear-surface Geothermal Resources in the Territory of the Alpine Space

Il quadro normativo nazionale sulle risorse geotermiched.lgs. 22/2010 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»

Articola 3 livelli di risorse geotermiche (art. 1):

a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;

b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;

c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.

Sono di interesse nazionale:le funzioni amministrative sono riservate allo Stato

Sono di interesse locale:Le funzioni amministrative sono conferite alle Regioni

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Milano, 15 maggio 2018

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Di chi sono le risorse geotermiche ?

Le risorse geotermiche ai sensi e per glieffetti di quanto previsto e disciplinatodal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, edall'articolo 826 del codice civile sono risorseminerarie, dove le risorse geotermiche diinteresse nazionale sono patrimonioindisponibile dello Stato mentre quelle diinteresse locale sono patrimonioindisponibile regionale.

Le risorse geotermiche di interesse locale cosa sono?

[…] Sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, oquelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico,riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenzainferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperaturaconvenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

P [ottenibile] < 20 MW (termici) con refluo a 15°

Esiste un «sottoinsieme» delle risorse di interesse locale:

Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.

NON sono risorse minerarie e sono disciplinate in modo speciale dall’art. 10 del d.lgs. 22/2010 - sono assoggettate alla disciplina del demanio idrico

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Milano, 15 maggio 2018

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Piccole utilizzazioni locali (art. 10)

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperaturaconvenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidigeotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kWtermici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche chescambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidigeotermici.

3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate.

4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalitàpreviste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regionecompetente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, suaree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione dellepossibili interferenze.

7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradicentigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica diassoggettabilità ambientale.

Piccole utilizzazioni locali (art. 10)

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperaturaconvenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidigeotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kWtermici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

2. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche chescambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidigeotermici.

3. Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate.

4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla regione territorialmente competente con le modalitàpreviste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regionecompetente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, suaree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione dellepossibili interferenze.

7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradicentigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica diassoggettabilità ambientale.

Circuito aperto = pozzi per acqua ad uso scambio termico

Circuito aperto = pozzi per acqua ad uso scambio termico

Circuito chiuso = sonde senza prelievo

Circuito chiuso = sonde senza prelievo

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Circuito apertoPompe di calore ad acque di falda = pozzi per uso scambio termico

«permitting»

APPROVVIGIONAMENTORegime di concessione delle

acque pubbliche

T.U. 1775/1933 & Regolamento Regionale 2/2006• Concessione di derivazione di

acque sotterranee (compresa escavazione pozzi);

• Verifica/VIA [PAUR] se prelievo eccedente soglia;

• Pagamento canone annuo per uso «scambio termico».

RESTITUZIONE = SCARICORegime Autorizzazione allo

scarico

D.Lgs 152/2006• Autorizzazione in deroga alla

reimmissione in falda;• Autorizzazione allo scarico in

C.I. superficiale;• Nulla osta idraulico (R.D.

523/1904 o R.D. 368/1904) per scarico in C.I. superficiale

Limiti alla semplificazione delle regioni: la restituzione in falda

D.lgs. 152/2006, art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi

nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 38 Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale

Art. 13 - (Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore)1. In caso di reimmissione in falda delle acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore,

l'indagine preventiva prevista dall'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si declina nell'effettuazione di indagini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell'acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione.2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono specificate le

caratteristiche generali delle indagini preventive di cui al comma 1; l'indagine è a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla reimmissione in falda, è redatta da un professionista abilitato ed è presentata all'autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione.3. L'utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a

condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda.4. Le acque prelevate devono essere reimmesse nella stessa unità geologica di provenienza e con le medesime caratteristiche qualitative di

quelle prelevate, in riferimento ai parametri chimico-fisici da specificare nella deliberazione di cui al comma 2.5. La differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimmessa nella

medesima falda non superabile è definita con deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2.

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D.G.R. 6203/2017 – Modalità realizzative e contenuti indagini preventive

Esse costituiscono la guida tecnica per predisporre le relazioni da

allegare all’istanza di autorizzazione alla reimmissione nelle acque

sotterranee delle medesime prelevate per scambio termico in

impianti a pompa di calore e nel contempo costituisce riferimento

tecnico-amministrativo per l’Autorità competente al rilascio

dell’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 2, del d. lgs. 152/2006

(Provincia/Città Metropolitana)

Semplificazione?

• Riduzione discrezionalità dell’Autorità;• Integrazione fasi procedimento Concessione acqua con

Autorizzazione allo scarico (stesso ente).• Uniformità sul territorio regionale: uniforme documentazione

tecnica prodotta = uniforme trattamento amministrativo;• Facilità di valutazione da parte dell’Autorità:

Categoria 1 (q < 5 l/s) – dati qualità attestati Categoria 2 (q > 5 l/s) – dati qualità campionati Incremento T max + 5°& T assoluta 21°C (23°C, falde molto

superficiali).

Diffusione utilizzo acque di falda per scambio termico: pompe di calore ad acqua –circuito aperto – 2010/2017

109

1116722.52

8,735.82

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010 2017

Andamento concessioni ad uso"scambio termico pompa di calore" 2010-2017

Numero utenze Portata concessa (l/s)

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Diffusione utilizzo acque di falda per scambio termico: pompe di calore ad acqua –circuito aperto – 2010/2017 dati per provincia

12993

6424 22 17

40

542

3668

41 40

0

100

200

300

400

500

600

BG BS CO CR LC LO MN MI PV SO VA MB

Numero utenze distinte per Provincia

621.02 409.34 266.65

48.29 117.51 84.09 72.65

6,305.81

173.69 117.40 195.90 323.47

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

BG BS CO CR LC LO MN MI PV SO VA MB

Portata complessiva di concessione (l/s)

929

227

24

0

9

0

0 200 400 600 800 1000

derivazioni superficiali

derivazioni sotterranee(pozzi)

sorgenti

incidenza prelievo ad uso scambio termico sul totale derivato in Lombardia

tutti gli usi (m3/s) scambio t (m3/s)

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Sonde geotermiche: Il contesto normativo tra promozione e semplificazione

NORMATIVA SETTORE GEOTERMIA

Legge 23 luglio 2009, n. 99 – art 28

D.lgs 11 febbraio 2010 , n. 22

NORMATIVA SETTORE FONTI RINNOVABILI

D.LGS 28/2011

DM ATTUATIVO DISPOSIZIONI ART. 7

ANCORA NON PUBBLICATO

TEMA TRASVERSALE: SEMPLIFICARE L’ITER AMMINISTRATIVO

prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,

ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e

individuazione dei casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui

all’art. 6 del Dlgs. n. 28/2011.

riordino del settore geotermico indirizzi per l’esercizio da parte delle regioni delle funzioni previste dai commi 3 e 6 dell’art. 10 e dal

comma 1 dell’Art. 17 del D.Lgs 22/2010

Il Regolamento regionale n.7/2010: gli elementi innovativi introdotti

1. REGOLAMENTAZIONE, ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Procedura amministrativa semplificata

2. MONITORAGGIO E SISTEMATIZZAZIONE INFORMAZIONI

Unico strumento user-friendly a disposizione per tutto il territorio regionale per il controllo e il monitoraggio degli impianti

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Per l’installazione di sonde geotermiche chesuperano la profondità di 150 metri dalpiano campagna, è invece richiestal’autorizzazione da parte della Provinciacompetente per il territorio.

Per l’installazione di sonde geotermicheche raggiungono una profondità nonsuperiore a 150 metri dal pianocampagna e di sonde geotermicheorizzontali, è necessaria la solaregistrazione preventiva dell’impiantonella banca dati informatizzata, il RegistroSonde Geotermiche (RSG).

IL REGOLAMENTODisciplina sulla base di una determinata soglia di profondità, due differenti

procedimenti amministrativi

ATTIVITA’ LIBERA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE

Il Regolamento regionale n.7/2010: gli elementi innovativi introdotti

I “piccoli impianti”, sono impianti

geotermici che hanno una potenza termica

e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50

kW;.I “grandi impianti”, sono impianti

geotermici che hanno una potenza

termica e/o frigorifera utile superiore a 50

kW.

GROUND RESPONSE TEST

obbligatorio fornire le informazioni

acquisite nel corso del test (in grado di

rilevare le proprietà termofisiche di

scambio del sottosuolo e procedere al

corretto dimensionamento del campo

geotermico.

IL REGOLAMENTODistingue poi le procedure per “piccoli” e “grandi” impianti

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Obbligatorio prevedere un adeguato

sistema di monitoraggio

Le azioni di promozione di regione Lombardia: attività normativa

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Modalità di installazione e gestione delle sonde geotermiche

ALLEGATO 1

Le azioni di promozione di regione Lombardia: attività normativa

GL 608 – Impianti geotermici a bassa temperatura con pompa di calore

UNI 11466: 2012 Requisiti per il dimensionamento e la

progettazione

UNI 11467: 2012 Requisiti per l’installazione

UNI 11468: 2012 Aspetti ambientali

Definisce le modalità di valutazione dei possibili impatti di un sistema geotermico sul sottosuolo

Definisce i criteri e le metodologie di calcolo per il dimensionamento degli scambiatori geotermici e tratta gli aspetti progettuali

Definisce le tecnologie di perforazione, le procedure di installazione delle sonde e dei pozzi geotermici, le verifiche di collaudo e le certificazione di cantiere

RICHIAMO ALLA NORMATICA TECNICA DI SETTORE

Le province provvedono al controllo di tutte le attività dichiarative rese attraversospecifica username e password possono accedere al Registro Sonde Geotermiche evisualizzare le informazioni in esso contenute.

IL REGOLAMENTOAttività di controllo in capo alle province (art. 13, comma 1)

Le azioni di promozione di regione Lombardia: attività normativa

Controllo dati e documenti

Verifiche a campione in situ del rispetto

delle prescrizioni tecniche riportate

nell’Allegato al Regolamento

Estrazione pratica da

sottoporre a controllo

T=0

ProvinciaUfficiale

competente

Mail Sopralluogo in cantiere

Proprietario/utente che

registra la pratica

Compilazione format on line del verbale di

sopralluogo

Data Apertura Cantiere (dichiarata in fase di apertura

lavori) +10 gg

In questo intervallo di tempo il proprietario(/utente che registra la pratica) non può chiudere la pratica sottoposta a controllo

+10 gg

Esito sopralluogo

Una mail di notifica avvisa il

proprietario(/utente che registra la

pratica ) dell’avvenuto

inserimento del verbale di

sopralluogo nel database del

Registro Sonde Geotermiche

Mail

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La semplificazione passa dal web: il Registro regionale sonde geotermiche

Disponibilità immediata

di dati e informazioni

strategiche

Semplicità di accesso e di utilizzo

Monitoraggio in tempo reale

della diffusione degli impianti

Raccolta di informazioni omogenee

per tutto il territorio regionale

Il registro sonde geotermiche: il percorso per la registrazione dell’impianto

COMPILAZIONE FORM “COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI”

costituita da diverse sezioni:

anagrafica proprietario, tipologia impianto,

caratteristiche tecniche, ecc.

30 gg prima dell’avvio

del cantiere

COMPILAZIONE FORM “COMUNICAZIONE FINE LAVORI

È necessario allegare relazione di collaudo

Entro 1 anno dalla data

di apertura pratica

www.rinnovabililombardia.itPER ACCEDERE

AL REGISTRO

IL REGOLAMENTOIl percorso per la registrazione dell’impianto

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COMPILAZIONE FORM “COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI”COSTITUITA DA DIVERSE SEZIONI (anagrafica proprietario, tipologia impianto, caratteristiche tecniche, ecc.)

Il registro sonde geotermiche: il percorso per la registrazione dell’impianto

ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

QUALI RISULTATI AD OGGI?

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ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

QUALI RISULTATI AD OGGI?

OPEN DATAwww.dati.lombardia.it

L’elenco di tutte le installazioni di impianti a sonde geotermiche censite all’interno del Registro Sonde Geotermiche dal mese di aprile è disponibile in formato opendata. È possibile sia consultare l’elenco delle installazioni sia visualizzarle tramite rappresentazione cartografica.

L’accesso ai dati del registro in modalità open

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ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

TOTALE IMPIANTIINSTALLATI IN LOMBARDIA

(dal marzo 2010)

1028

Tipologia di intervento

642 impianti per nuove costruzioni329 impianti per ristrutturazioni

Potenza installata riscaldamento

25.500 kW

Potenza installata raffrescamento

18.000 kW

QUALI RISULTATI AD OGGI?

0

200

400

600

800

1000

1200

1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

Numero di impianti installati (valore cumulato)Registro sonde geotermiche, 2017

QUALI RISULTATI AD OGGI?

Numero di impianti per classe di profondità raggiunta dalle sonde

da 1 a 5 68%

da 6 a 10 15%

da 11 a 20 13%

più di 20 4%

≤ 80 m16%

80 - 100 m53%

100 - 120 m18%

120 - 150 m13%

Numero di impianti per classe di numerosità sonde

ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

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QUALI RISULTATI AD OGGI?

LA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

ALCUNI NUMERI DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA