termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di...

17
Termini di impugnazione nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che terminano con sentenza, primo grado della separazione e divorzio). II. Rito camerale (procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimo- nio, procedimenti de potestate, appello in separazione e divorzio, procedimenti che richiamano il rito camerale). III. Separazione e divorzio (ordinanza presidenziale, 709-ter cp.c., procedimenti di revisione). IV. Rito cautelare. V. Amministrazione di sostegno. VI. Ordini di protezione. VII. Adozione dei minori. VIII. Adozione dei maggiorenni. 1 Lessico di diritto di famiglia Gianfranco Dosi I Procedimenti a cognizione piena art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni. Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E’ anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la senten- za delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta. art. 326 c.p.c. Decorrenza dei termini. I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notifica- zione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altri parti. art. 327 c.p.c. Decadenza dall’impugnazione. Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revo-

Upload: phungcong

Post on 16-Feb-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di diritto di famiglia

I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che terminano con sentenza, primo grado della separazione e divorzio).

II. Rito camerale (procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimo-nio, procedimenti de potestate, appello in separazione e divorzio, procedimenti che richiamano il rito camerale).

III. Separazione e divorzio (ordinanza presidenziale, 709-ter cp.c., procedimenti di revisione).

IV. Rito cautelare.

V. Amministrazione di sostegno.

VI. Ordini di protezione.

VII. Adozione dei minori.

VIII. Adozione dei maggiorenni.

1 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

I

Procedimenti a cognizione piena

art. 325 c.p.c.

Termini per le impugnazioni.

Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E’ anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la senten-za delle corti di appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

art. 326 c.p.c.

Decorrenza dei termini.

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notifica-zione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altri parti.

art. 327 c.p.c.

Decadenza dall’impugnazione.

Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revo-

Page 2: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

2 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

cazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (1)

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292.

(1) Comma così modificato dal comma 17 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69 e applicabile, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decor-rere dal 4 luglio 2009.

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. III, 27 marzo 2014, n. 7210

I termini di cui all’art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, e non potendosi dubitare che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell’attività sollecitatoria ed acce-leratoria che egli impone all’altra parte.

Cass. civ. Sez. lavoro, 11 marzo 2014, n. 5581

L’interesse all’impugnazione, quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa dall’art. 100 c.p.c., deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame. In definitiva, occorre valutare la sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, mediante la rimozione della statuizione censurata e non già di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. Altresì, tale interesse deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione.

Cass. civ. Sez. VI, 4 marzo 2014, n. 4993

Un’impugnazione è tempestivamente dispiegata, purché il procedimento di notifica poi si perfezioni, se l’atto di citazione col quale essa va proposta è consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario entro il relativo termine perentorio, non rilevando in alcun modo il tempo di effettiva ricezione dell’atto da parte del destina-tario. Resta, pertanto, irrilevante l’osservanza o meno delle ulteriori norme per conseguire la notifica in gior-nata, giacché, una volta consegnato l’atto all’ufficiale che procede alla notifica, nessun altro adempimento è richiesto, naturalmente ove la notifica vada effettivamente a buon fine, al notificante.

Cass. civ. Sez. VI, 28 febbraio 2014, n. 4790

È valida, ai fini dell’attivazione del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza nella can-celleria del giudice adito, allorché la controparte, assistita da avvocato che esercita il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale cui egli è assegnato, abbia eletto domicilio in luogo diverso da quello in cui ha sede l’autorità adita.

Cass. civ. Sez. II, 20 dicembre 2013, n. 28571

In tema di appello incidentale, il differimento del termine ai sensi dell’art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l’atto di citazione il giu-dice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Pre-sidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2013, n. 25294

È valida, al fine della decorrenza del termine breve per proporre l’appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall’albo professionale, anziché in quello, da lui

Page 3: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

3Gianfranco Dosi

indicato in corso di causa, ubicato nel circondario del giudice di primo grado, atteso che l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della decisione per la parte tramite il suo difensore, qualificato professio-nalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione, è soddisfatta da tale notifica, essendo, peraltro, la domiciliazione, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere posto a tutela non di quest’ultima, bensì della controparte.

Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2013, n. 24763

La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta (nella specie, in uno all’atto di precetto) dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova.

Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23585

La regola dettata dall’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, non esclude che - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità.

Cass. civ. Sez. VI, 10 settembre 2013, n. 20734

Il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. si applica anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione.

Cass. civ. Sez. lavoro, 19 agosto 2013, n. 19182

Il termine per l’impugnazione del lodo arbitrale decorre dal giorno della notifica dello stesso da parte della Cancelleria. Al riguardo, dovendo riconoscersi carattere di lex generalis all’art. 326 c.p.c., in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una disciplina diversa, la comunicazione ad opera della cancelleria, alle parti costituite, della pubblicazione della sentenza, anche se effettuata in forma integrale e mediante notificazio-ne, non può incidere sulla decorrenza del termine per l’impugnazione in quanto la notificazione idonea a tal fine, è solo quella fatta ad istanza di parte, unica espressione della volontà di porre fine al processo, azio-nando i termini per l’impugnazione sia nei confronti del notificato, sia dello stesso notificante. Orbene, detto principio trova applicazione anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del lodo arbitrale, rituale ed irrituale, per cui tale decorrenza deve individuarsi nella data di notificazione del lodo medesimo ad istanza di parte e non invece nella comunicazione integrale a cura degli arbitri, anche ove effettuata me-diante notificazione dell’ufficiale giudiziario.

Cass. civ. Sez. Unite, 22 luglio 2013, n. 17775

La previsione normativa di cui all’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui ha abbre-viato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., e quindi avverso le pronunce della Corte dei Conti, soggette a modalità di pubblicazione (art. 23, R.D. n. 1038 del 1933) equivalenti a quelle contemplate dall’art. 133 c.p.c., idonee ad assicurarne la piena conoscibilità da parte degli interessati. Decorso il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, dunque, la parte decade dal potere di impugnarla, indipendentemente dalla notificazione della stessa, come espressamente dispone l’art. 327, comma 1, c.p.c.

Cass. civ. Sez. I, 30 maggio 2013, n. 13639

Quando la legge imponga l’introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, ed il rito ordinario, l’adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa

Lessico di diritto di famiglia

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 4: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l’atto nullo pos-segga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato. (Così statuendo, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, ritenendo nella specie - regolata dall’art. 183 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - esperibile l’appello, in luogo del proposto reclamo, avverso il decreto del tribunale reiettivo della domanda di omologazione del con-cordato preventivo proposta dalla ricorrente, aveva perciò solo ritenuto inammissibile il suddetto reclamo).

Cass. civ. Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 13030

La notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto di giudicato, con la conseguenza che tale istanza è inammissibile se proposta dopo lo spirare di trenta giorni dalla notifica stessa.

Cass. civ. Sez. Unite, 22 aprile 2013, n. 9688

In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall’art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell’art. 119, non è applicabile al ricorso per cassazione di cui all’art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile.

Cass. civ. Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7261

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notifi-cante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termi-ne breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. Sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 22838

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell’applicazione del termine lungo per l’impugnazione, ridotto a sei mesi dalla legge n. 69/2009, non si tiene conto della fase sommaria - destinata a concludersi con un provvedimento non impugnabile - bensì della data di introduzione del relativo giudizio di merito.

Cass. civ. Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 17060

L’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione, notificato nel precedente termine annuale, trattandosi di giudizio che aveva avuto inizio nel 2003 ed era proseguito in appello nel 2007).

Cass. civ. Sez. III, 28 settembre 2012, n. 16549

Il termine annuale di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolun-garsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre) ed è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo.

Cass. civ. Sez. II, 3 settembre 2012, n. 14764

Non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comu-ne, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

4 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 5: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

La proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del sog-getto che l’abbia proposta. Tale attività, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti.

Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2012, n. 9431

Non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comu-ne, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

Cass. civ. Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7324

In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene comple-tata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

Cass. civ. Sez. II, 4 maggio 2012, n. 6784

In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data.

Cass. civ. Sez. V, 4 maggio 2012, n. 6728

Il termine per proporre l’appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la con-seguenza che ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del novellato art. 155 c.p.c.

Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2012, n. 6007

In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

Cass. civ. Sez. V, 13 aprile 2012, n. 5871

La notificazione della sentenza, con modalità idonea a far decorrere il termine breve, deve intendersi cor-rettamente effettuata non solo tramite l’ufficiale giudiziario ma anche attraverso la spedizione a mezzo del servizio postale ovvero per consegna diretta all’ufficio finanziario.

Cass. civ. Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1771

Nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, nel caso di cause inscindibili o dipendenti, vige il principio secon-do il quale, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione, la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti. Pertanto qualora sia stata respinta azione risarcitoria, fondata ex art. 2409 c.c. sull’assunto della responsabilità di un’amministrazione pubblica e di un suo dipendente per fatto di quest’ultimo, la notifica della sentenza di primo grado effettuata a cura del difen-sore della pubblica amministrazione fa decorrere il termine per l’appello anche nei confronti del dipendente.

5Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 6: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

6 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Cass. civ. Sez. Unite, 1 febbraio 2012, n. 1418

Il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui all’art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Cass. civ. Sez. III, 20 settembre 2011, n. 19122

La notificazione della sentenza nei confronti dei genitori del minore che sia divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, sebbene il raggiungimento della maggiore età non sia stato dichiarato né notificato, non è ido-nea a far decorrere il termine breve per impugnare.

In caso di raggiungimento della maggiore età del minore nel corso del giudizio d’appello, la notificazione della sentenza di secondo grado, eseguita presso il difensore dei genitori, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione. Ne consegue la validità ed efficacia dell’impu-gnazione eseguita dalla parte divenuta maggiorenne nel termine lungo, “ratione temporis” annuale.

Cass. civ. Sez. III, 19 settembre 2011, n. 19070

La notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata ex art. 479 c.p.c. direttamente all’amministra-zione statale parte in causa, anziché all’Avvocatura dello Stato, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Cass. civ. Sez. III, 20 luglio 2011, n. 15901

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 - richiede che l’opposizione a precetto debba essere no-tificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell’opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l’avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l’involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi ra-dicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente.

Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2011, n. 15262

L’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che prevede la decadenza dall’impugnazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, è espressione di un principio generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nei casi in cui sia tardivamente dedotto un “error in procedendo” che comporti la nullità della sentenza, senza che possa invocarsi l’applicazione analogica del secondo comma dell’articolo citato, concernente la parte contumace che dimostri di non aver avuto cono-scenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione de-gli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ., dato che non vi è alcuna lacuna da colmare nel sistema processuale.

Cass. civ. Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14406

In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell’appello deve con-formarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia in materia di sinistro stradale, trattata con il rito ordinario, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta con ricorso depositato in cancelleria prima della scadenza del termine per proporre il gravame, ma notificato all’appellato dopo la scadenza del termine stesso.

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 7: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

7Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia

Cass. civ. Sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12898

La notificazione della sentenza in forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato.

Cass. civ. Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12290

Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in materia di locazione sia stata trat-tata con il rito ordinario, l’atto di appello va proposto con citazione, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., da no-tificare entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; ove, invece, l’appello sia stato proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza.

Cass. civ. Sez. V, 31 maggio 2011, n. 12004

L’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia veri-ficata una nullità nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l’atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ.

Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 2011, n. 9081

Allorché la sentenza di appello sia notificata, il termine breve per proporre sia il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., sia l’istanza per la revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., decorre, per il notificante, dalla notificazione stessa; solo in difetto di tale notificazione il termine per propor-re istanza di revocazione decorre dalla notifica del ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. proposto ad iniziativa della medesima parte.

Cass. civ. Sez. lavoro, 16 febbraio 2011, n. 3797

Per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 c.p.c., il termine annuale per l’impugnazione del-la sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine.

Cass. civ. Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 182

L’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicem-bre, n. 263), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’inter-vallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del termine medesimo.

Cass. civ. Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 25591

Il termine annuale d’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo precedente la modifica ap-portata dalla l. n. 69 del 2009) va computato, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ. secondo il calendario comu-ne, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile.

Cass. civ. Sez. lavoro, 27 aprile 2010, n. 10026

L’art. 326, comma primo, cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 8: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

8 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

a far decorrere il termine breve per l’impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 cod. proc. civ.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., inidonea a far decorrere il termine d’impugnazione.

Cass. civ. Sez. lavoro, 26 marzo 2010, n. 7365

La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., posto che detta variazio-ne di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione.

Cass. civ. Sez. Unite, 5 ottobre 2009, n. 21197

Il termine per la proposizione dell’impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre.

Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2009, n. 13546

La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente - siccome in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale - alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 cod. proc. civ., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell’art. 325, comma primo, dello stesso codice di rito.

Cass. civ. Sez. I, 28 maggio 2009, n. 12515

Il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della pro-nuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies cod. proc. civ. non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratteriz-za tale tipologia di sentenze.

Cass. civ. Sez. lavoro, 2 aprile 2009, n. 8071

La notifica della sentenza in forma esecutiva indirizzata alla controparte personalmente è inidonea - anche se effettuata alla parte presso il procuratore - a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante, senza che assuma rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato.

Cass. civ. Sez. III, 26 marzo 2009, n. 7340

Il termine breve per impugnare una sentenza non definitiva decorre unicamente dal momento della notifi-cazione della stessa, e non da quello della sua comunicazione da parte della cancelleria. Quest’ultimo atto, infatti, rileva soltanto al fine di individuare quale sia la prima udienza ad esso successiva, entro la quale la parte interessata ha comunque l’onere di formulare la riserva d’appello ai sensi dell’art. 340 cod. proc. civ.

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 9: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

9Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia

II

Procedimenti in camera di consiglio

art. 739 c.p.c.

Reclami delle parti.

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comu-nicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

art. 740 c.p.c.

Reclami del pubblico ministero.

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre re-clamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

art. 38 Disposizioni di attuazione del codice civile

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli arti-coli 251 e 317-bis del codice civile

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei pro-cedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente prov-vede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedi-menti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversa-mente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Art. 4. Legge divorzio (1)

comma 15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

(disposizione da considerare ancora applicabile alla separazione ex art. 23, comma 1, legge 6 marzo 1987, n. 74 secondo cui “fino all’entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si ap-plicano, in quanto compatibili, le regole di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge).

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 10: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

10 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 2013, n. 25211

In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, impli-cando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l’avvenuta costituzione di quest’ultima ha efficacia sanante “ex tunc” di tale vizio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato l’impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pe-dissequo decreto di fissazione dell’udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest’ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell’udienza ivi fissata).

Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4482

Nei procedimenti in Camera di Consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica che del notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 739, secondo comma, c.p.c. solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall’art. 326 c.p.c. nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblica-zione del provvedimento stabilito dall’art. 327 c.p.c.

Cass. civ. Sez. I, 26 novembre 2002, n. 16659

A norma del comma 2 dell’art. 739 c.p.c. nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far de-correre il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo; tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l’assenza di una diver-sa espressa previsione legislativa, la notifica del provvedimento che decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale in ordine all’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all’art. 274 c.c. è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, ex art. 325 e 326 c.p.c., per il ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., avverso detto provvedimento, solo se proveniente da una delle parti del processo.

Cass. civ. Sez. Unite, 29 aprile 1997, n. 3670

A norma del comma 2 art. 739 c.p.c., nei procedimenti assoggettati al rito camerale e svolgentisi nei con-fronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere o su istanza di tale ausiliare. Il decorso del termine da una notificazione effettuata dal cancelliere o su sua istanza è infatti possibile esclusivamente in quanto risulti che quell’adempimento gli sia prescritto, ex art. 58 c.p.c., dalla legge o dal giudice. E, nell’ambito delle disposizioni sul rito camerale, non si individua alcuna norma che imponga al cancelliere di procedere, nè si individua alcun precetto che imponga al giudice di ordinare che la notificazione del suo provvedimento abbia luogo d’ufficio, ossia direttamente ad opera del suo cancelliere ovvero su istanza di questo ausiliare. (Nella fattispecie ne consegue che, stante l’assenza di una diversa previsione legislativa, la notifica del decreto del tribunale in ordine all’ammissibilità dell’azione per la dichia-razione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all’art. 274 c.p.c., eseguita su istanza del cancel-liere del giudice “a quo”, essendo stata effettuata “sine titulo”, non è idonea a determinare la decorrenza del termine di dieci giorni per il reclamo avverso tale provvedimento).

Cass. civ. Sez. I, 2 marzo 1987, n. 2167

Il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell’art. 9 della legge. n. 898 del 1970, ha deciso sull’istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dell’assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 11: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

11Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia

effetti civili del matrimonio, va adottato con decreto motivato ed è soggetto, ancorché in concreto sia stato pronunciato con le forme della sentenza, a reclamo avanti alla corte d’appello nel termine perentorio di dieci giorni; in relazione alla natura di tale provvedimento, alla limitatezza del suo contenuto ed alla essenzialità della motivazione che esso richiede, il termine suddetto, se pur inferiore a quello previsto contro le decisioni emesse a conclusione dell’ordinario processo di cognizione, è comunque idoneo a consentire l’apprestamen-to di un adeguato gravame, onde è manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 739 c. p. c. che prevede il termine stesso per i reclami (in genere) contro i decreti adottati con il rito camerale, in riferimento agli art. 3 e 24 cost.

Corte cost., 27 giugno 1986, n. 156

Sono illegittimi, per violazione dell’art. 24 cost., gli art. 739 e 741 c. p. c. nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sopra, fanno decorrere il termine per il reclamo stesso dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti di-sposizioni procedurali.

Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17202

Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore), l’omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d’udienza determina l’improcedibilità dell’appello, in quanto, pur trattandosi di un termine or-dinatorio ex art. 154 cod. proc. civ., si determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d’istanza di proroga prima della scadenza.

Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2013, n. 9671

L’ultimo comma dell’art. 739 c.p.c. esclude che, nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio, avver-so i provvedimenti emessi in sede di reclamo, possa proporsi ricorso per cassazione. Tale scelta legislativa veniva giustificata sostanzialmente con il carattere stesso dei provvedimenti, non incidenti su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo. L’uso sempre più diffuso del procedimento came-rale, previsto dal Legislatore anche per risolvere controversie afferenti diritti soggettivi e status, ha condotto progressivamente la giurisprudenza ad ammettere il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti, emessi in sede di reclamo. Ciò in virtù del disposto dell’attuale comma 7 (in precedenza comma 2) dell’art. 111 Cost., e attribuendo rilevanza alla sostanza piuttosto che alla forma del provvedimento. Si è pervenuti così ad affermare che l’ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti: posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività (tra le altre, Cass., n. 21718/2010; Cass., S.U. n. 28873/2008). Quanto alla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, ex art. 156 c.c. il provvedimento, all’evidenza, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all’assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà, e non è definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento delle circostanze (al riguardo, Cass. n. 23713 del 2004). Il provvedimento in esame non può dunque essere impugnato con ricorso per cassazione.

App. Catania, 14 novembre 2012

E’ ammissibile la autonoma reclamabilità ex art. 739 c.p.c. dei provvedimenti provvisori adottati nel proce-dimento ex art. 317-bis c.c. Vero è che non è esplicitamente prevista nel processo camerale minorile una forma di reclamo analoga a quella prevista dal comma IV dell’art. 708 c.p.c. e che i provvedimenti provvisori sono modificabili dal giudice che li ha emessi; tuttavia non può negarsi nelle procedure per l’affidamento dei figli naturali quella stessa garanzia di rivedibilità dei provvedimenti provvisori, da parte di un giudice diverso da quello che li ha pronunciati, che attiene alla procedura di affidamento dei figli legittimi, purché si tratti di provvedimenti idonei ad incidere sui diritti soggettivi con quella definitività che è propria della materia, e cioè in maniera significativamente stabilizzata nel tempo, pur se rivedibile al sopravvenire di fatti nuovi. Questa tendenziale stabilità deve ritenersi propria anche del provvedimento di affidamento reso nei provvedimenti provvisori, posto che l’assetto di vita dato al minore anche in via provvisoria è idoneo a creare nel tempo delle abitudini e quindi quelle consuetudini di vita che costituiscono un valore da tutelare.

Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 2012, n. 5493

In tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 12: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli; pertanto, va esclusa l’improcedibilità del reclamo, pro-posto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine.

Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931

Il decreto con il quale la corte d’appello decide in ordine al reclamo nei confronti del decreto con il quale il tribunale ha omologato la proposta di concordato preventivo ha natura di sentenza, in quanto ha l’attitudine alla definitività ed incide su diritti soggettivi; esso è pertanto ricorribile per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost. nel termine ordinario di 60 giorni.

Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2011, n. 6319

Il decreto emesso ai sensi dell’art. 317 bis cod. civ. ha natura sostanziale di sentenza, presentando il re-quisito della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, “rebus sic stantibus” a quella del giudicato; in conseguenza, in relazio-ne a tale decreto, debbono applicarsi i termini di impugnazione dettati dagli art. 325 e 327 cod. proc. civ., trattandosi di appello mediante ricorso, e non di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.

Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 17 maggio 2010, n. 11992

Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di assegno di-vorzile), l’appello, pur tempestivamente proposto mediante il deposito del ricorso nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta nel termine prescritto, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un nuovo termine per provvedervi, a norma dell’art. 291 cod. proc. civ.

Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 462

Nel procedimento di opposizione all’espulsione dello straniero, assoggettato al rito camerale in virtù del ri-chiamo agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. operato dall’art. 30, sesto comma del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la notificazione dell’ordinanza che definisce il giudizio davanti al giudice di pace è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione solo se effettuata ad istanza di parte, e non anche quando sia stata eseguita dal cancelliere o su sua istanza, trattandosi di un procedimento che si svolge nei confronti di più parti. Ne consegue che, nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo fax a cura del cancelliere del giudice di pace, è irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica munita della relata di notifica.

Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2009, n. 12983

Nei procedimenti camerali indicati nell’art. 38 disp. att. cod. civ., tra i quali rientra quello disciplinato dall’art. 262 cod. civ., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere pro-posto con ricorso, sia perché tale è la forma dell’atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell’osservanza del termine perentorio previsto dall’art. 739 cod. proc. civ. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tem-pestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l’omissione della notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza essere sanate, in applicazione dell’art. 162, primo comma, cod. proc. civ., mediante l’ordine di rinnovazione emesso dal giudice.

12 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 13: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

III

Separazione e divorzio (ex art. 4 legge 8 febbraio 2006, n. 54 che all’art. 2 ha introdotto l’ul-timo comma dell’art. 708 e l’art. 709 ter c.c.))

art. 708 c.p.c.

Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente.

All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conci-liazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che re-puta opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricor-so alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1841

Avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modifica-bile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità.

art. 709-ter c.p.c.

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni.

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportu-ni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

13Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 14: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministra-tiva pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Cass. civ. Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21718

I provvedimenti relativi alle controversie insorte in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle mo-dalità di affidamento della prole di cui all’art. 709-ter c.p.c. possono essere emessi all’interno di un giudizio di separazione o divorzio o di un giudizio di modifica, ed anche eventualmente di un giudizio instaurato in via autonoma e sono impugnabili con i mezzi ordinari esistenti per le singole tipologie di provvedimenti, secondo la loro natura e la loro forma. I provvedimenti assunti ex art. 709 ter, co. 1, c.p.c. e le misure sanzionatorie emesse ex art. 709 ter, co. 2, c.p.c.. sono privi di carattere decisorio e non sono impugnabili con ricorso per cassazione.

Il procedimento di cui all’art. 709 ter cod. proc. civ. (inserito dall’art. 2 della legge n. 54 del 2006), di com-petenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, è soggetto al rito camerale, ai sensi dell’art. 737 ss. cod. proc. civ., e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamen-to dei figli e all’esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell’art. 155, terzo comma, cod. civ. e nelle controversie riguardanti la “inter-pretazione” dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), esaurita la fase del reclamo, non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), né carattere di definitività.

Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18977

Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i ca-ratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 della costituzione.

art. 9, comma 1, legge sul divorzio

1. Qualora sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in ca-mera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

14 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

Page 15: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

IV

Procedimenti cautelari

art. 669-terdecies c.p.c.

Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautela-re è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronun-cia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi do-cumenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il prov-vedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione

15Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

V

Amministrazione di sostegno

art. 720-bis c.p.c.

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.

Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

Page 16: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

VI

ordini di protezione

art. 736-bis c.p.c.

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Nei casi di cui all’articolo 342-bis del codice civile, l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricor-so. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tri-butaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnan-do all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto mo-tivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il prov-vedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quan-to compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

16 Lessico di diritto di famigliaGianfranco Dosi

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

VII

Adozione dei minori

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Art. 15.

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presen-tati senza giustificato motivo;

b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della man-canza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per re-sponsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo fa-

Page 17: Termini di impugnazione nei principali procedimenti di ... · nei principali procedimenti di diritto di famiglia I. Rito ordinario (cause ordinarie, azioni di status, procedure che

Termini di impugnazione nei principali procedimenti di dir itto di famiglia

miliare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai pa-renti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugna-zione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17.

Art. 16.

1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai pa-renti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore spe-ciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Art. 17.

1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impu-gnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronun-cia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’ articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro ses-santa giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

VIII

Adozione dei maggiorenni

art. 313 c.c.

Provvedimento del tribunale

Il tribunale, in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comuni-cazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

17Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia