tesi protezione campi elettromagnetici

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1 ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM MASTER SCIENZE AMBIENTALI ANNO ACCADEMICO 2003 - 2004 LA PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI “NUOVI TETTI PER LE ALTE E BASSE FREQUENZE ANALISI DEI D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003” RELATORE: STEFANO PASQUINO [email protected] TUTOR: PROF. PAOLO VECCHIA

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Page 1: Tesi protezione campi elettromagnetici

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ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

MASTER SCIENZE AMBIENTALI

ANNO ACCADEMICO 2003 - 2004

LA PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI

“NUOVI TETTI PER LE ALTE E BASSE FREQUENZE ANALISI DEI D.P.C.M. 8 LUGLIO 2003”

RELATORE: STEFANO PASQUINO [email protected]

TUTOR: PROF. PAOLO VECCHIA

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1 LA LEGISLAZIONE ITALIANA

L’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea a votare contro la Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio dell’Unione Europea, finalizzata ad uniformare alle linee guida dell’ICNIRP le legislazioni e le normative nazionali relative alla protezione contro l’esposizione ai campi elettromagnetici. La politica protezionistica italiana si basa infatti su un approccio estremamente cautelativo, al fine di evitare i possibili effetti sanitari a lungo termine; tale scelta si riflette nell’adozione di limiti tra i più restrittivi al mondo, molto inferiori a quelli previsti dall’ICNIRP, internazionalmente riconosciuti ed accettati. Un secondo aspetto da sottolineare è che tutte le disposizioni legislative italiane fissano limiti di esposizione riferiti unicamente alle grandezze radiometriche dei campi elettromagnetici , mentre sono totalmente trascurate le grandezze dosimetriche, per le quali non è previsto alcun limite. Si tratta di un grave errore teorico di impostazione, in quanto i limiti di base riferiti alle grandezze dosimetriche sono gli unici limiti di esposizione che hanno validità generale, mentre il ricorso ai soli livelli di riferimento fa sì che i limiti di esposizione risultino ancor più restrittivie, in alcuni casi, eccessivamente penalizzanti, addirittura impraticabili nel caso di esposizioni in condizioni complesse, come quelle che sovente si presentano in ambito lavorativo.

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GU n. 199 del 28-8-2003 D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz; Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha gia' provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualita' ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute; Decreta: Art. 1. - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita', ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalita' di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalita' di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 2. - Definizioni ed unita' di misura 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai

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fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 3. - Limiti di esposizione e valori di attenzione 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B. 3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Art. 4. - Obiettivi di qualita' 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Art. 5. - Esposizioni multiple 1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovra' attuare la riduzione a conformita' secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato. Art. 6. - Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione 1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. 2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

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Art. 7. - Aggiornamento delle conoscenze 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A - DEFINIZIONI Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.». Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana». ALLEGATO B

Tabella 1 Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo Magnetico H (A/m)

Densità di Potenza D (W/m2)

Limiti di esposizione

0,1 < f < 3 MHz

60 0,2 -

3 < f < 3000 MHz

20 0,05 1

3 < f < 300 GHz

40 0,01 4

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Tabella 2 Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo Magnetico H (A/m)

Densità di Potenza D (W/m2)

Valori di attenzione

0,1 MHz < f < 300 GHz

6 0,016 0,10 (3 MHz - 300 GHz)

Tabella 3 Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo Magnetico H (A/m)

Densità di Potenza D (W/m2)

Obiettivi di qualità

0,1 MHz < f < 300 GHz

6 0,016 0,10 (3 MHz - 300 GHz)

ALLEGATO C RIDUZIONE A CONFORMITÀ La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: Ei

2 Di (1) Ci = ----- oppure, per frequenze f > 3 MHz, Ci = ----- Li

2 DLi

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Se la somma (2) C = ? Ci i supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti. In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno dei corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di riduzione ? j che soddisfa la relazione ? j

2Rj = 0,8 da cui

supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C < 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione. Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

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GU n. 200 del 29-8-2003 D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita', siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

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Sentite le competenti commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute; Decreta: Art. 1. - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualita' per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. 3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Art. 2. - Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso. Art. 3. - Limiti di esposizione e valori di attenzione 1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Art. 4. - Obiettivi di qualita'

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1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia' presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualita' di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Art. 5. - Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione 1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana» e successivi aggiornamenti. 2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualita' il sistema agenziale APAT-ARPA dovra' determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA puo' avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto. 4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalita' fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio. Art. 6. - Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovra' fare riferimento all'obiettivo di qualita' di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorita' competenti. 2. L'APAT, sentite le ARPA, definira' la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Art. 7. - Aggiornamento delle conoscenze 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

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all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Art. 8. - Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A - DEFINIZIONI Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana. Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana». Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana». Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana». Elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

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ANALISI DEI PROVVEDIMENTI A più di due anni dall’entrata in vigore della legge-quadro sull’inquinamento elettromagnetico (legge 22 febbraio 2001 n.36) sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti attuativi riguardanti rispettivamente: alte frequenze: “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze compres etra 100 kHz e 300 GHz” (D.P.C.M. 8 luglio 2002; in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199); basse frequenze: “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (D.P.C.M. 8 luglio 2002; in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n.200). Entrambi i decreti, proposti dal Ministro dell’Ambiente di concerto con il ministero della Salute, hanno seguito lo stesso iter di approvazione; dopo un lento avvio, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri intervenuta i data 21 febbraio 2003, superata la mancata intesa in sede di Conferenza, i due provvedimenti, così come previsto dall’art. 4, comma 3, legge n. 36/2001, sono stati adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003 (con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta a quasi due mesi di distanza dall’approvazione delle firme). I due decreti trovano il loro fondamento legislativo nell’articolo 4 della citata legge-quadro che ha riservato in via esclusiva allo Stato il compito di fissare limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale per emissioni provenienti da impianti (in genere) ed elettrodotti con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge n. 36/2001, era lecito attendersi due decreti che fissassero i predetti limiti, valori e obiettivi, operando una distinzione tra l’esposizione della popolazione (art. 4, comma 2, lettera a) e quella dei lavoratori (art. 4, comma 2, lettera b); così non è stato e vi sono altri elementi che, in qualche modo, “tradiscono” le aspettative:

? come già anticipato, non è prevista alcuna disposizione che regoli l’esposizione dei lavoratori atteso che entrambi i decreti riguardano esclusivamente la popolazione;

? anziché un unico decreto che si occupasse delle emissioni da 0 Hz a 300 GHz sono stati emanati due diversi decreti, ovvero uno per le fonti da 100 KHz a 300 GHz, l’altro per quelle da 0 a 100 KHz (e ciò a prescindere dall’incompleto titolo del decreto che si riferisce esclusivamente agli elettrodotti).

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? in luogo di un unico decreto per tutte le sorgenti (impianti ed elettrodotti) sono stati emanati due diversi decreti (difformemente all’espressa impostazione di cui alla legge-quadro);

? per talune sorgenti e per particolari frequenze sono stati fissati limiti di nuova elaborazione, ma sono stati ripresi, tramite un espresso rinvio, quelli già fissati nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999.

? per quanto riguarda l’abrogazione della normativa previdente, i due decreti dettano diverse disposizioni:

- in quello “ basse frequenze” (in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200) si trova l’espressa abrogazione dei D.P.C.M. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995;

- in quello “alte frequenze” (in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199) non è invece, prevista l’abrogazione del D.M. n. 381/1998;

? non si comprende per quale motivo le pertinenze esterne degli ambienti adibiti a permanenza prolungata siano state prese in considerazione solo dal decreto sulle alte frequenze;

? non sembra conforme alle previsioni di cui alla legge-quadro l’aver fissato, per le alte frequenze, obiettivi di qualità relativi esclusivamente alle aree “intensamente frequentate” (delle quali, peraltro non vi è traccia nella “legge-quadro2);

? sempre con riferimento agli obiettivi di qualità in materia di alte frequenze (allegato 1, Tabella3) va evidenziato che i valori ivi previsti sono assolutamente identici a quelli fissati come valori di attenzione (Allegato 1, tabella 3);

? non è, infine, affatto chiara la ragione per la quale il Legislatore abbia adottato limiti estremamente più severi di quelli indicati a livello europeo per gli impianti di telecomunicazione e radio-televisivi con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz mentre ha richiamato in blocco quelli europei per tutti gli impianti di telecomunicazione con frequenze inferiori.

Elettrodotti e limiti Per quanto concerne gli elettrodotti meritano di essere evidenziati:

? il limite di esposizione di 100 microtesla; ? il limite di esposizione di 10 microtesla (inteso come valore di attenzione) per

gli elettrodotti posti in prossimità di ambienti abitativi adib iti a permanenza prolungata nonché di aree gioco per l’infanzia e ambienti scolastici;

? il limite di esposizione di 3 microtesla (obiettivo di qualità), valori tutti superiori a quelli che alcune legislazioni regionali avevano previsto in passato.

Permane, di conseguenza, la differente scelta operata dal Legislatore nazionale rispetto a quella adottata da altri paesi dell’Unione che hanno fatto propria – per ogni sorgente e frequenza – la raccomandazione del Consiglio Ue 12 luglio 1999. I limiti massimi di esposizione, così come riportati dalla suddetta raccomandazione, sono stati frutto di un’approfondita indagine scientifica svolta dai più qualificati Enti

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internazionali; in Italia sono stati introdotti, oltre i limiti di esposizione, anche i cosiddetti “valori di attenzione” e “di qualità” che abbassano notevolmente i livelli previsti dalla raccomandazione europea. L’abbassamento dei valori rispetto a quelli previsti dalla citata raccomandazione non sembra, tuttavia, essere superato da alcun fondamento scientifico e dimostra l’attenzione del legislatore alla preoccupazione espressa dalla popolazione, generata da un approccio principalmente emotivo al problema, e ha, quindi, un valore più politico che scientifico. Per i campi a bassa frequenza, che caratterizzano elettrodotti e impianti di distribuzione di energia, il limite massimo di esposizione previsto dalla raccomandazione è di 100 microtesla. La normativa italiana, come detto, prevede anche il valore di 10 microtesla per taluni impianti già esistenti e di 3 microtesla per quelli di nuova realizzazione. Per i campi ad alta frequenza, che caratterizzano gli impianti di telecomunicazione, la normativa internazionale prevede limiti diversi a seconda della frequenza di interesse. Ad esempio, per la telefonia cellulare tali valori variano da circa 42 W/metro a 51W/metro: La legge italiana abbassa, di fatto, questi valori a 6 volt/metro per i luoghi a frequentazione a 4 ore, indipendentemente dalla frequenza. Bisogna tenere presente però che, nell’effettuare questo tipo di analisi, è fondamentale tenere presente che i meccanismi fisici di interazione dei campi elettromagnetici con i sistemi bilogici (e di conseguenza i relativi effetti) dipendono in modo determinante dalla frequenza e, pertanto, ogni estrapolazione da una gamma di frequenze all’altra è arbitraria e scientificamente inammissibile. In particolare, non ha alcun senso generalizzare al caso delle radiofrequenze e microonde le indicazioni che provengono da studi epidemiologici relativi a campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse, come quelli generati dalle linee ad alta tensione. Tecniche di misurazione e di riduzione. Per quanto riguarda, invece, le tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d’esposizione bisogna sicuramente apprezzare il passo avanti nella direzione di una maggiore chiarezza fatto dal legislatore che nei nuovi decreti recepisce direttamente le linee guida pubblicate dal CEI come norme 211-6 e 211-7, rispettivamente, per le bande di frequenza 0-10KHz e 100 KHz-300GHz: Non a caso, il CEI è l’apposito Comitato Scientifico preposto a dirimere, soprattutto da un punto di vista tecnico-normativo, ma su solide basi scientifiche, tutti i problemi tecnico-scientifici di natura elettrica, elettronica o elettromagnetica, come in questo caso, arrivando a fornire anche vere e proprie guide alle tecniche di misurazione. Il tentativo di fondare scientificamente le tecniche di misurazione è, inoltre, anche sottolineato dal richiamo al futuro recepimento delle nuove norme che verranno in seguito pubblicate dallo stesso Comitato scientifico, come a dire che si tenta di

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“forzare” la legislazione a fronte dell’evoluzione del settore sperimentale, cercando, così, di colmare quella distanza tra scienza e politica, già pericolosa in passato. Date queste premesse, non si comprende per quale ragione non siano stati recepiti integralmente anche altri suggerimenti dei Comitati scientifici nazionali e internazionali. Per quanto riguarda, infine le tecniche di riduzione a conformità, per poter risolvere il problema dell’esposizione contemporanea a diverse sorgenti, la norma si presta ancora a qualche dubbia interpretazione; nell’interesse di chi dovrà adattare la sua attività a una riduzione a conformità di questo tipo, sarebbe necessaria, infatti, una maggiore chiarezza che, tra le altre cose, consentirebbe di evitare l’avvio di contenziosi giudiziali che, di fatto, rallenterebbero o bloccherebbero la riduzione a norma dell’eventuale situazione da risanare. Nella Tabella 1 sono riportare le normative applicabili per le diverse frequenze.

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Tabella 1 Normative applicabili

FONTE FREQUENZA NORMATIVA APPLICABILE

Elettrodotti 50 Hz D.P.C.M. 8 luglio 2003 “fissazione

dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200)

Sorgenti in genere (esclusi gli elettrodotti)

tra 0 e 100 KHz Raccomandazione del Consiglio Ue 12 luglio 1999 “relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300” (in G.U.C.E. L. del 30 luglio 1999, n.199).

Sistemi fissi di telecomunicazione e radio-televisivi

Tra 100 KHz 300 GHz

D.P.C.M. 8 luglio 2003 “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz” (in gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n.199)

Sorgenti in genere diverse dai sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi.

Tra 100 e 300 GHz

Raccomandazione del Consiglio Ue 12 luglio 1999 “relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300” (in G.U.C.E. L. del 30 luglio 1999, n.199.

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CONSIDERAZIONI FINALI La legge 36/01 è stata concepita in un periodo in cui la limitazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici era sentita dall’opinione pubblica e da gran parte della classe politica italiana come una grava emergenza sanitaria; ciò ha comportato la definizione di un impianto protezionistico complesso ed incoerente, che presenta notevoli difficoltà applicative e rilevanti costi di risanamento. Particolarmente significativo in proposito è il giudizio espresso dal Comitato internazionale di esperti nominato dal governo italiano. Tutta la politica italiana nel settore della protezione dai campi elettromagnetiche, almeno formalmente, ispirata al principio di precauzione, espressamente citato nella legge 36/01. Le misure precauzionali introdotte dalle disposizioni legislative e regolamentari italiane, però, non rispettano praticamente nessuno dei criteri raccomandati dalla Commissione dell’Unione Europea. In particolare, in assenza di indicazioni scientifiche, i livelli di attenzione e gli obiettivi di qualità imposti risultano totalmente arbitrali e vanificano i limiti di esposizione basati sulle conoscenze scientifiche; valori di attenzione e obbiettivi di qualità sono di fatto considerati soglie di pericolo, con la conseguenza che le paure della popolazione e le relative polemiche sono aumentate con l’introduzione dei nuovi limiti. Il legislatore italiano, sulla spinta delle critiche mosse alla legge dalla comunità scientifica internazionale e da numerose commissioni di esperti, compresa quella nominata da alcuni Ministri italiani ha cercato di limitare, tramite i decreti attuativi della legge 36/01, l’impianto che la legge stessa avrebbe potuto causare sullo sviluppo economico e tecnologico del paese. In quest’ottica, vanno interpretati i valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità fissati dai due DPCM 8/7/03 (di fatto, allineati ai valori fissati dalle precedenti disposizioni legislative, DPCM 23/4/92 e DM 381/98. Ancora più significativo il ritardo con cui sono stati emessi i due DPCM 8/7/03, nonché il fatto che gli altri decreti di attuazione previsti dalla legge 36/01 sono ancora ben lontani dall’essere pubblicati. Ciò non toglie che la legge 36/01 e i relativi decreti di attuazione andrebbero completamente rivisti, per allinearli alle raccomandazioni internazionali adottate nel resto dell’Europa, così come suggerito dal Comitato internazionale. Tale completa revisione dovrebbe essere motivata tra l’altro da un’analisi costi/benefici delle misure adottate, come riconosciuto dallo stesso governo italiano. Secondo gli orientamenti internazionali, in particolare quelli dall’Unione Europea, il principio di precauzione dovrebbe essere affiancato da un altro principio cardine, quello di proporzionalità. In base a quest’ultimo, oltre alla fattibilità tecnologica, occorre valutare le implicazioni economiche delle misure che s’intendono adottare, al fine di ottimizzarne l’uso delle risorse disponibili. Se si vuole migliorare la sicurezza e l’ambiente, bisogna intervenire dove, a parità di impegno economico, il risultato globale è migliore; in altre parole, occorre minimizzare il rapporto costi/benefici per l’intera collettività, intendendo i due termini del rapporto nel loro significato più ampio. L’esposizione ai campi

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elettromagnetici è infatti uno dei tanti problemi di sicurezza della nostra società, certamente non il maggiore. Basta ricordare che in Italia ogni anno muoiono 25.000 persone per infezioni ospedaliere di cui il 35 % si potrebbe prevenire. (Fonte : Istituto Superiore di Sanità) Stime dell’Istituto Superiore di Sanità indicano nell’ordine dell’unita, sull’intero territorio nazionale, il numero di casi annui di leucemia infantile attribuibili all’intera rete di trasmissione ad alta tensione per effetto di esposizioni a campi magnetici ELF, nell’ipotesi che tali campi siano effettivamente cancerogeni. Una commissione di esperti istituita presso l’ANPA aveva raffrontato questo dato sanitario con i costi previsti per i risanamenti degli elettrodotti, Tali costi dell’ordine di 30 miliardi di euro per risanamenti al limite di 0,2 microT (20 miliardi di euro per il limite di 0,5 microT). Non erano state effettuate stime corrispondenti ai limiti di 10 microT e 3 microT, all’epoca non ipotizzati; comunque, per un limite di 2 microT si stimava un costo di risanamento dell’ordine di 10 miliardi di euro. L’insieme di questi dati, considerata anche la via media degli impianti e quindi la durata dell’efficacia delle misure, consentono di stimare nell’ordine delle centinaia di milioni di euro il costo per “caso statistico” di leucemia evitato dalle misure di risanamento degli elettrodotti, nell’ipotesi di un’effettiva relazione causale tra esposizione ai campi ELF e tale patologia. I costi degli interventi di risanamento degli elettrodotti, inoltre, sono destinati a ricadere sull’intero sistema economico italiano, in quanto comportano un aumento delle tariffe elettriche. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nella memoria per la Commissione territorio, ambiente e beni culturali del Senato del 4/4/00, ha sottolineato che l’adozione di limiti di esposizione più severi rispetto al resto dall’Europa (dove si rispettano i limiti di esposizione della Raccomandazione 1999/519/CE) comporterà un ulteriore aggravio del divario già consistente tra il costo medio del Kilovattora sul mercato nazionale rispetto a quello degli altri paesi europei, con conseguenti effetti distorsivi sulla competitività dell’Italia. Considerazioni analoghe valgono ovviamente per il risanamento di sistemi radiotelevisivi e di telecomunicazione. Giudicare se le misure di protezione dai campi elettromagnetici siano proporzionale al rischio, coerenti con quelle adottate in altri settori e compatibili con le risorse per conseguire il bene comune. Tuttavia , è lecito chiedersi se la spesa per il risanamento degli impianti, in particolare degli elettrodotti, non possa trovare un migliore impiego: potrebbe salvare decine di migliaia di persone da morte sicura, piuttosto che qualche persona da morte ipotetica. Ad esempio, secondo uno studio del governo, con uno stanziamento di circa 500 milioni di euro per migliorare la viabilità (ad esempio mediante l’istallazione di guard-rail, l’illuminazione di incroci, una migliore manutenzione delle strade, ecc.) si potrebbero salvare da 700 a 1000 persone l’anno. Basterebbe un illuminamento di

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appena un lux per dimezzare mediamente gli incidenti notturni, rispetto ad una strada completamente buia. Si può perciò dubitare che i cittadini sarebbero disponibili a pagare questi costi di risanamento, qualora venissero effettivamente coinvolti, in modo informato, nei processi decisionali. E’ forse il caso di fare qualche ulteriore considerazione su come vengono vissuti dalla popolazione i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità rappresentano misure di cautela ai fini della protezione dai possibili effetti a lungo termine dell’esposizione a campi elettromagnetici di bassa intensità, ma sono percepiti dalla popolazione (nonché da magistrati, autorità sanitarie e di controllo, amministratori, ecc.) come vere e proprie soglie di pericolo e non come limiti cautelativi. Per tale ragione, situazioni in cui si hanno esposizioni a livelli di campi elettromagnetici maggiori di tali livelli vengono vissute con molta emotività dalla popolazione interessata, convinta di essere sottoposta ad un reale, e notevole, rischio per la propria salute. Allegato Documento di 18 pagine sulla presentazione dei risultati di una campagna di rilievi sperimentali di induzione magnetica effettuata presso alcune cabine elettriche ed alcuni ambienti situati al di sopra delle stesse . Le misure sono state effettuate in collaborazione con il CESI nel mese di Novembre 2003 con lo scopo di rilevare i livelli di campo magnetico presenti nelle cabine elettriche e nelle aule scolastiche situate sopra le cabine.