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Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Milano, 21 maggio

2 | EY Tax Update 2015
Disclaimer
Il presente documento contiene informazioni in forma sintetica, e pertanto ha
valore puramente esemplificativo della normativa menzionata. Il contenuto del
presente documento non puo' intendersi il risultato di una ricerca analitica sugli
argomenti trattati ne' puo' essere considerato alla stregua di un parere
professionale.
Nonostante l'accuratezza da noi posta nella preparazione del presente
documento, vi invitiamo a non prendere decisioni finali sulla base di quanto quivi
riportato, anche alla luce del fatto che le normative e l'interpretazione delle
stesse sono in continua evoluzione.
Nessuna 'entity' o professionista del network EY può essere considerato
responsabile per danni subiti da chiunque abbia agito facendo affidamento al
contenuto della presente documentazione.
Vi invitiamo a contattare preliminarmente i professionisti di EY per discutere
l'applicabilità delle informazioni contenute nel presente documento ai casi
concreti di vostro interesse.

3 | EY Tax Update 2015
Agenda Milano, 21 maggio 2015
Ore 9.00 Registrazione
Ore 9.25 Messaggio di benvenuto
Ore 9.30 – 10.25 Prima sessione plenaria – Il nuovo ravvedimento operoso, la (ir)rilevanza penale
dell’abuso del diritto ed il nuovo falso in bilancio
Maria Antonietta Biscozzi (EY), Fabio Cagnola (Studio Legale Bana), Simone Scettri
(EY)
Ore 10:25 – 10.30 EY Tax & Law Club
Ore 10.30 – 11.00 Coffee break
Ore 11.00 – 12.00 Seconda sessione plenaria - Novità fiscali: IVA, TP ed emananda circolare Dogane,
patent box
Stefano Pavesi (EY), Andrea Primerano (EY), Massimo Bellini (EY), Giusy Bochicchio
(EY)
Ore 12.00 – 13.00 Prima sessione Break Out (in contemporanea)
► Valore in Dogana e Transfer Pricing
► Nuovi modelli operativi alla luce delle azioni BEPS e del CbC Reporting
► Expatriates: Trend recenti e principali criticità
► Nuovi strumenti partecipativi : aspetti civilistici e implicazioni fiscali
Ore 13.00 – 14.30 Lunch

4 | EY Tax Update 2015
Agenda Milano, 21 maggio 2015
Ore 14.30 – 15.30 Seconda sessione Break Out (in contemporanea)
► Ottimizzazione del cash flow IVA anche alla luce delle recenti modifiche normative in
tema di reverse charge e split payment
► Nuovi modelli operativi alla luce delle azioni BEPS e del CbC Report
► Expatriates: Trend recenti e principali criticità
► Nuovi strumenti partecipativi : aspetti civilistici e implicazioni fiscali
Ore 15.30– 17.00
Meeting con i professionisti
► A fine evento sarà possibile, su richiesta, partecipare a meeting personali con i nostri
professionisti, inclusi avvocati specializzati in diritto del lavoro

Maria Antonietta Biscozzi - EY
Simone Scettri – EY
Fabio Cagnola - Studio Legale Bana

Il nuovo ravvedimento operoso, la (ir)rilevanza
penale dell’abuso del diritto ed il nuovo falso in
bilancio

► Il nuovo ravvedimento operoso

8 | EY Tax Update 2015
Il nuovo ravvedimento operoso (art. 1, commi 634-640 L.190/2014 – Legge di
stabilità)
«Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il
contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti,
stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione
spontanea delle basi imponibili», sono stati apportati importanti
cambiamenti all’istituto del
RAVVEDIMENTO OPEROSO
attraverso il quale è possibile regolarizzare versamenti di imposte
omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della
riduzione delle sanzioni in misura graduata in funzione del
momento in cui si attua la regolarizzazione spontanea

9 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: vecchia disciplina (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
► Ulteriori riduzioni per omessi versamenti: 1/15 in meno ogni giorno per ritardi non superiori a 15 gg. (art. 13 D. Lgs. 471/1997)
► Inizio di ispezioni e verifiche impediva il ravvedimento
► No rateizzazione

10 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: nuova disciplina (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

11 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: le novità della legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 637 L. 190/2014)
Il nuovo ravvedimento
potrà essere effettuato senza limiti di tempo fino alla notifica di
► avviso di accertamento
► atto di liquidazione
► comunicazioni di irregolarità o atto di rettifica (art. 36 bis e ter, DPR
600/1973 e art. 54 bis, DPR 633/1972)
può riguardare anche una sola delle violazioni constatate
dall’amministrazione finanziaria in sede di verifica
può riguardare solo i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
(restano dunque esclusi i tributi gestiti da Comuni e Dogane)

12 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: le novità della legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 637-639 L. 190/2014)
Sono abrogati definitivamente dal 2016:
► Adesione al PVC (art. 5 bis D. Lgs. 218/1997)
► Invito al contraddittorio (art. 5, comma 1bis, e 11, comma 1bis D. Lgs.
218/1997)
► Acquiescenza avviso di accertamento non preceduto da PVC (art. 15,
comma 2bis, D.Lgs. 218/1997
MA
fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile usufruire dei suddetti strumenti
deflattivi del contenzioso se gli atti sono notificati entro il 31 dicembre
2015

13 | EY Tax Update 2015
Ravvedimento operoso: le novità della legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 640 L. 190/2014)
Il legislatore ha previsto lo spostamento della decorrenza
dei termini relativi a:
► liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni
► accertamento delle imposte dovute in base alle relative
dichiarazioni
al momento della presentazione della dichiarazione
integrativa mediante la quale si effettua il ravvedimento
operoso

14 | EY Tax Update 2015
Nuovo ravvedimento operoso: criticità
No cumulo giuridico
No rateizzazione
L’adempimento spontaneo fa venir meno la
rilevanza penale delle violazioni commesse (e
«ravvedute»)
o
è solo un’attenuante?

15 | EY Tax Update 2015
Indice di vittoria su giudizi con sentenze definitive
28,6%
71,4%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale
42,1%
57,9%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Commissione Tributaria Regionale
26,4%
73,6%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Corte di Cassazione
32,1%
67,9%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Totale

16 | EY Tax Update 2015
Esiti in Cassazione distinti per ricorrente
35,5%
64,5%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Ricorrente Ufficio
10,6%
89,4%
Favorevole alContribuente
Favorevoleall'Ufficio
Ricorrente Contribuente

► La (ir)rrilevanza penale dell’abuso del diritto

18 | EY Tax Update 2015
Abuso del diritto Schema Decreto Certezza del diritto
Art. 10-bis Statuto dei diritti del contribuente
Il 20 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto
attuativo della riforma fiscale (Legge delega n. 23, 11 marzo 2014)
recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente
► «Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».
► «Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi penali tributarie»
► «Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie»

► Il nuovo falso in comunicazione sociale: le principali
analogie e differenze rispetto alla normativa in vigore e le
sue interazioni con i reati fiscali

20 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali tra formulazione vigente e proposta di modifica
Il 1° aprile il Senato ha approvato il disegno di
legge volto a riscrivere le norme in materia di false
comunicazioni sociali recate dagli articoli 2621 c.c.
e 2622 c.c.
La struttura del reato presenta alcune analogie e
differenze rispetto alla normativa in vigore

21 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Soggetti attivi” e ”Comunicazioni tutelate”
► Soggetti attivi: non vi è alcuna differenza in quanto in entrambe le
normative sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari
► Comunicazioni tutelate: sia nella normativa attuale che in quella nuova si
richiede che la condotta avvenga con riferimento a
► bilanci
► relazioni
► altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge

22 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Condotte punite”
► Condotte punite: sia la norma in vigore che la nuova fattispecie
puniscono
► condotta attiva: esposizione dei fatti e
► condotta omissiva: omessa comunicazione di informazioni la cui
comunicazione è prescritta dalla legge
tuttavia
► Relativamente alla condotta attiva
► la nuova norma parla solo di ”fatti materiali rilevanti non rispondenti
al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
società o del gruppo al quale appartiene” e non richiama
esplicitamente le valutazioni come invece fa la norma in vigore

23 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Condotte punite” (segue)
► Relativamente alla condotta omissiva
► la nuova norma punisce solo l’esposizione di ”fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene”
► la norma in vigore compare il concetto più generico di «informazioni»
In entrambe le norme si richiede che la condotta avvenga
► con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari della
comunicazione
tuttavia
► nella nuova norma tale requisito è rafforzato mediante l’introduzione
dell’avverbio «concretamente»

24 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Natura del reato”
► Il nuovo reato è un reato di pericolo a tutela della informazione finanziaria
sotto il profilo della
► Trasparenza
► Completezza
► Correttezza
mentre
► la normativa attuale prevede
► reato di pericolo (art. 2621 c.c.) e
► reato più grave (procedibile a querela) nel caso in cui la condotta abbia
cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci ed ai creditori (art.
2622 c.c.)

25 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Elemento soggettivo”
► In entrambe le formulazioni il reato è punito a titolo di dolo specifico
tuttavia
► La normativa attuale richiede
► ”l’intenzione di ingannare i soci ed il pubblico ed il fine di conseguire per
sè o per altri un ingiusto profitto”
► Il nuovo reato richiede solamente
► ”il fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto”, purchè vi sia
”consapevolezza” della falsità della comunicazione o della omissione
della comunicazione stessa

26 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Pene”
► La normativa attuale prevede
► pena detentiva fino a 2 anni (2621 c.c.)
► pena detentiva da 6 mesi a 3 anni (2622 c.c.)
mentre
► Il nuovo reato prevede
► pena detentiva da 1 a 5 anni

27 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Circostanze attenuanti e cause di non punibilità”
► La normativa attuale prevede alcune soglie di punibilità
► determinazione di una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle
imposte, non superiore al 5%
► variazione del patrimonio netto non superiore a 1%
► in caso di valutazioni estimative, la valutazione, singolarmente considerata, deve
differire in misura superiore del 10% da quella corretta
► in ogni caso la falsità o le omissioni devono alterare in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale appartiene
mentre
► Il nuovo reato non prevede soglie di punibilità ma prevede
► fattispecie attenuate nel caso di società non fallibili o nel caso di fatti di lieve
entità (tenuto conto della natura o dimensione della società e delle modalità o effetti
della condotta)
► una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità

28 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Società quotate e ad esse assimilate”
Per le Società quotate e per le altre Public Interest Entities sia nella nuova
normativa che in quella esistente è previsto un aggravamento della pena
tuttavia
► la normativa attuale prevede
► pena detentiva da 1 a 4 anni
mentre
► il nuovo reato
► pena detentiva da 3 a 8 anni
► non è richiesto, ai fini dell’integrazione del reato, che i fatti materiali
esposti od omessi siano ”rilevanti” (a differenza del falso in
comunicazione sociale per le società non quotate)

29 | EY Tax Update 2015
False comunicazioni sociali ”Possibili interazioni tra nuovo reato e reati fiscali”
Sono possibili condotte che astrattamente integrano sia l’uno che l’altro
reato (ad es. inserimento nella dichiarazione di una società di elementi passivi
fittizi, costituiti da fatture false, al fine di costituire fondi neri)
In tali casi avrà funzione selettiva il dolo specifico che
► nel reato di false comunicazioni sociali è quello di conseguire per sè o per
altri un ingiusto profitto
mentre
► nei reati tributari è quello di far evadere le imposte alla società
tuttavia
non si possono escludere casi nei quali siano ravvisabili entrambe le finalità, con
conseguente applicazione di entrambi i reati

30 | EY Tax Update 2015
Le proposte del CNDCEC
► Bene giuridico tutelato
► Rimarcare che l'interesse unico e unitario dovrebbe essere la trasparenza, completezza e correttezza
dell'informativa finanziaria
► Elementi qualificanti del reato
► Necessario specificare maggiormente la valenza intenzionale escludendo il dolo eventuale ed anche quello
indiretto e diretto. Tutto ciò al fine di evitare il pericolo di un allargamento a dismisura dell'ambito applicativo
della norma
► Formulazione letterale della norma
► Sostituzione dell'avverbio consapevolmente con l'avverbio intenzionalmente che meglio si presta a cogliere
la pienezza del momento volitivo (animus nocendi, discipiendi e lucrandi)e per ricondurre il testo al principio in
virtu' del quale il fatto compiuto dagli organi di governance deve essere sanzionato esclusivamente se compiuto
al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto e laddove abbia cagionato un danno patrimoniale alla
società
► Elemento oggettivo del reato
► Maggiore delimitazione del perimetro nell'ambito del quale declinare la nozione di falso in bilancio mediante un
riferimento ai principi contabili OIC o IFRS quale criterio qualitativo e quantitativo idoneo a determinare la
correttezza o meno della formazione del bilancio
► Esigenza di individuare "giuste" soglie di punibilità

31 | EY Tax Update 2015
La posizione di Assirevi
► Assirevi ritiene che il reato di falso in bilancio non possa che essere strutturato coerentemente
con l'impianto normativo contabile che presiede alla formazione del bilancio stesso. Un bilancio
infatti può considerarsi corretto nell'ipotesi in cui sia predisposto seguendo il complesso di norme e
principi che ne disciplinano la redazione
► Norme codicistiche integrate ed interpretate dal corpo dei principi contabili. In dottrina e
giurisprudenza è infatti riconosciuto che I principi contabili ancorché non espressamente richiamati
dalle norme di legge svolgono una importante funzione integrativa e di ausilio interpretativo delle
norme di cui agli artt. 2423 e seg. Cod.Civ.
► Concetto di materialità dell'errore di bilancio e soglie. Un bilancio non fornisce un quadro fedele
in quanto è viziato da errori significativi individuati sulla base di criteri non meramente quantitativi: la
correttezza del bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza
economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'oculata ed
onesta applicazione dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio (OIC11)
► Principi contabili definiscono l'errore contabile come un rappresentazione qualitativa e quantitativa
non corretta di un dato di bilancio e\o di una informazione fornita in nota integrativa. Data la varietà
delle fattispecie non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore (OIC29): è
rilevante ciò che può indurre in errore i destinatari del bilancio così da modificare le loro
decisioni economiche

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Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Roma, 19 maggio
Milano, 21 maggio

2 | EY Tax Update 2015
Agenda
► La fattura elettronica tra privati – prospettive future
► Lo Split payment
► Estensione del reverse-charge domestico
► Novità in tema di rimborsi e gestione del credito IVA

► La fattura elettronica tra privati –
prospettive future

4 | EY Tax Update 2015
Fattura Elettronica tra privati – Prospettive future
► Schema di Decreto Legislativo che pone semplificazioni in presenza di:
► Trasmissione elettronica generalizzata delle fatture elettroniche;
► Tracciabilità dei pagamenti
► Applicazione pratica
► dal primo gennaio 2016 ADE mette a disposizione di categorie di contribuenti da identificarsi
un sistema gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
► dal primo gennaio 2017:
► ADE mette a disposizione di tutti i contribuenti il Sistema di Interscambio (SDI) per la
trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche emesse/ricevute tra soggetti residenti in
Italia. Il formato deve essere quello utilizzato per fatture elettroniche alla PA.
► Il SDI può essere utilizzato per trasmettere all’ADE tutte le fatture e note credito emesse
dai contribuenti, dietro opzione vincolante per 5 anni rinnovabili.

5 | EY Tax Update 2015
Fattura Elettronica tra privati – Prospettive future
► Trasmissione telematica dei corrispettivi: i contribuenti tenuti alla
certificazione dei corrispettivi dal primo gennaio 2017 potranno optare (per 5
anni rinnovabili) per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
all’ADE (con strumenti che garantiscano inalterabilità e sicurezza dei dati
quali misuratori fiscali di ultima generazione e POS), superando l’obbligo di
registrazione giornaliera dei corrispettivi. Da facoltà a obbligo per chi vende
tramite distributori automatici.
► Incentivi:
► Modalità semplificate di controllo a distanza (da definire con decreto non regolamentare);
► Riduzione degli adempimenti IVA (Spesometro, black-list, Intra acquisti beni e servizi);
► Rimborsi IVA prioritari entro 3 mesi dalla richiesta (dichiarazione IVA);
► Ulteriori riduzioni di adempimenti per contribuenti minori (da determinarsi)

► Split payment

7 | EY Tax Update 2015
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Split Payment
► L’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, rubricato «Operazioni effettuate nei
confronti degli enti pubblici», che muta i criteri di versamento dell’IVA per le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di alcune Pubbliche
Amministrazioni.
► La norma prevede la c.d. scissione dei pagamenti (o split payment), in base
alla quale l’ente acquirente è tenuto a saldare il suo debito versando la base
imponibile al fornitore e l’IVA direttamente all’Erario.

8 | EY Tax Update 2015
Split Payment – Ambito soggettivo
Sono oggetto delle nuove disposizioni cessioni di beni e prestazioni di servizi
rese alle PA di seguito elencate:
► lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
► gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del D.lgs. n. 267/2000;
► le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
► gli istituti universitari;
► le aziende sanitarie locali;
► gli enti ospedalieri;
► gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
► gli enti pubblici di assistenza e beneficienza;
► gli enti pubblici di previdenza

9 | EY Tax Update 2015
Split Payment – Ambito soggettivo (segue)
► La Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi (Circ. n. 1/E del 9
febbraio e n. 15/E del 13 aprile 2015) circa l’individuazione dell’ambito
applicativo sotto il profilo soggettivo.
► Alla lista contenuta dalla norma occorre dare una interpretazione estensiva,
basata su valutazioni sostanziali, includendo anche i soggetti pubblici che,
essendo qualificabili quali diretta espressione di quelli elencati, sono
sostanzialmente identificabili con gli stessi.
► L’Agenzia individua anche i soggetti per cui il nuovo regime non trova
senz’altro applicazione (es. Ordini professionali, Agenzie fiscali, Autorità
amministrative indipendenti, CONI e Banca d’Italia).
► La circolare 1 individua i codici rilevanti all’interno dell’ IPA
► In casi dubbi, il contribuente si affiderà alla auto-certificazione dell’ente
committente.

10 | EY Tax Update 2015
Split Payment – Ambito oggettivo
► Sono oggetto delle nuove disposizioni le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
rilevanti ai fini Iva in Italia, con alcune eccezioni
► nel caso in cui l’ente pubblico sia debitore d’imposta (esempio, nel reverse charge);
► ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sui redditi (ad es. i servizi resi da professionisti, agenti, ecc.);
► alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza
dell’imposta in fattura (esempio, agenzie di viaggio);
► nel caso di «piccole spese dell’ente pubblico» certificate dal fornitore mediante il
rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale ovvero comunque soggette a
specifiche modalità semplificate di certificazione previste ex lege
► Lo split payment riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle PP.AA., indipendentemente
se afferiscano alla attività istituzionale o all’attività di impresa
► Ma, per le operazioni cui si applica il reverse charge:
► Quota commerciale : reverse charge
► Quota istituzionale: split payment

11 | EY Tax Update 2015
Split Payment – Decorrenza nuove regole
► L’efficacia delle disposizioni è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio
europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 direttiva 2006/112/CE;
nelle more, le norme trovano comunque applicazione a partire dalle
operazioni fatturate a partire dal 1.1.2015, e per le quali l’esigibilità
dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data (cfr artt. 9 e 3, DM
23/01/2015)
► L’imposta si considera esigibile, secondo quanto previsto all’art. 3 del DM
23/01/2015, «al momento del pagamento dei corrispettivi», salvo opzione da
parte dell’ente pubblico di considerarla esigibile al momento di ricezione della
fattura

12 | EY Tax Update 2015
Split Payment – Meccanismo di funzionamento
► Il decreto di attuazione 23/01/2015 (pubblicato in G.U. n. 27 del 3 febbraio
2015) disciplina le modalità applicative del nuovo sistema.
► Il funzionamento dello split payment è il seguente:
► Il fornitore deve emettere fattura esponendo l’IVA con la dicitura «scissione dei
pagamenti» (art. 2, 1° comma, DM 23/01/2015)
► La fattura deve essere registrata nel registro IVA vendite senza confluire nella
liquidazione IVA mensile/trimestrale (art. 2, 2° comma, DM 23/01/2015 )
► l’imposta indicata in fattura non concorre a formare il credito verso l’ente pubblico
da iscrivere in Co. Ge.

13 | EY Tax Update 2015
Split Payment – Rimborso IVA in via prioritaria
► Le operazioni soggette a split payment si considerano ad aliquota zero ai fini
della verifica della condizione per richiedere il rimborso di cui all’art. 30
secondo comma lettera a) del DPR 633/1972 (presupposto dell’aliquota
media). Possono essere richiesti anche rimborsi trimestrali
► I rimborsi sono erogati in via prioritaria limitatamente all’ ammontare
dell’imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17 ter, effettuate nel periodo
► Il Decreto del MEF, 20 Febbraio 2015 modifica l’art. 8 del DM 23 gennaio
2015, prevedendo che i fornitori che applicano lo split payment hanno diritto
al rimborso in via prioritaria anche se non sono rispettate le condizioni di cui
all’art. 2 del DM 22 marzo 2007, ossia:
► Esercizio attività da almeno 3 anni
► Eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari a superiore a 10.000 € in caso di
rimborso annuale (3.000 € per i rimborsi trimestrali)
► Credito IVA richiesto a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo
dell’imposta assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno/trimestre a cui si riferisce il
rimborso

► Estensione del reverse-charge
domestico

15 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico
► La legge di Stabilità 2015 ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile
c.d. reverse-charge) a nuove tipologie di operazioni
► Cos’è il reverse charge:
► il fornitore emette la fattura senza l’addebito dell’imposta con l’annotazione "inversione
contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, articolo 17, comma 6 del DPR n.
633/1972
► Il cessionario o committente, soggetto passivo IVA, assolve l’imposta tramite integrazione del
documento e registrazione del medesimo nel registro delle fatture emesse ed in quello degli
acquisti, con effetto neutro sulla liquidazione di periodo (salvo i casi di totale o parziale
indetraibilità dell’IVA)
► I contribuenti che emetteranno fatture in reverse charge potranno, ricorrendo i
requisiti previsti, chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, sia
trimestralmente che annualmente

16 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: servizi relativi ad edifici
► Servizi relativi ad edifici
E’ stata introdotta la lettera a-ter) al sesto comma dell’articolo 17 del DPR
633/1972 la quale estende l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici”.
► il reverse charge si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva del
prestatore e del committente e a prescindere dall’attività svolta e dalla
tipologia contrattuale adottata.
► Dubbi interpretativi chiariti dalla Agenzia con la Circ. 14/E del 27 marzo 2015.
► Edifici sono un di cui della categoria beni immobili e si tratta in sostanza di fabbricati. Non
rientrano piazzali, giardini, strade, impianti fotovoltaici collocati su terreno.
► Per ‘servizi di pulizia’ si deve intendere tutti i servizi relativi agli edifici e non solo quelli svolti in
relazione a lavori di costruzione
► I servizi di manutenzione e riparazione sembrano da considerarsi inclusi, in quanto compresi nei
codici ATECO relativi alla istallazione di impianti

17 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: settore energetico ( 1.1.2015 - 31.12.2018)
► Settore energetico
All’articolo 17 sesto comma del DPR 633/1972 vengono aggiunte le lettere d-bis), d-ter)
e d-quater) le quali prevedono l’estensione del reverse charge:
► ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3
della direttiva 2003/87/CE (d-bis)
► ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi al gas
e all’energia elettrica (d-ter)
► alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai
sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, lettera a) (d-quater)
► Per soggetto passivo «rivenditore», si intende un soggetto passivo IVA, la cui principale
attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita
dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile

18 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: settore energetico
► Il meccanismo del reverse charge si applica ai «certificati relativi al gas e
all’energia elettrica» (lett. d-bis e d-ter)
► La AF ha chiarito (cfr Circ. 6/2015) che rientrano nell’ambito di applicazione
della nuova norma
► i certificati verdi, che rappresentano la produzione di energia elettrica mediante
fonti rinnovabili.
► I titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), che attestano il risparmio di
gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della
produzione.
► le garanzie di origine che hanno lo scopo di consentire ai fornitori di energia
elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico.

19 | EY Tax Update 2015
Estensione del reverse charge domestico: grande distribuzione
► Grande distribuzione
All’art. 17 è stata aggiunta la lettera d-quinquies), che prevede l’applicazione
del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e
discount alimentari (codice attività 47.11.3).
► La disposizione entrerà in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del
Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva
2006/112/CE.

► Novità nell’esecuzione dei rimborsi
e gestione del credito IVA

21 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi
► L’art. 13 del D.lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha modificato
l’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, in tema di esecuzione dei rimborsi IVA
con la finalità di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi IVA.
► «La nuova normativa presenta un cambio di impostazione radicale nel
rapporto tra fisco e contribuente, eliminando l’obbligo generalizzato di
prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei
costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali nonché con la contrazione
della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di
richiesta e di riscontro della validità delle garanzie» (Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 32/E del 30 dicembre 2014)

22 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - disciplina previgente
► La previgente disciplina prevedeva per la generalità dei contribuenti (salvi
alcuni casi di esclusione), per i rimborsi superiori a Euro 5.164,57, l’obbligo di
presentare idonea garanzia, costituita alternativamente da:
► deposito cauzionale di titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
► fideiussione bancaria (intestata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate) o di
impresa commerciale che sia giudicata solvibile dall'Amministrazione finanziaria;
► polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia ed autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni.
► valida per una durata di tre anni decorrenti dalla data di esecuzione del rimborso,
ovvero, se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento.
► Per l'importo della somma richiesta a rimborso, aumentata degli interessi a favore del
contribuente, al netto dell'eventuale franchigia pari al 10 per cento dei versamenti
effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta, maggiorata degli interessi
al saggio corrente

23 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina
► Nella nuova versione dell’articolo 38-bis del DPR n. 633/72, l’importo dei
rimborsi IVA eseguibili senza obbligo di prestare garanzia viene elevato a 15
mila euro
► il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle
richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (Circ. n. 32/E del
2014)
► per i rimborsi superiori ad Euro 15 mila la procedura di rimborso cambia a
seconda del grado di ‘rischio’ del singolo contribuente.

24 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina– Soggetti non a rischio
► Soggetti non a rischio: non c’è obbligo di prestare la garanzia al ricorrere
congiunto delle seguenti due condizioni:
1. Alla dichiarazione IVA annuale o all’istanza trimestrale da cui emerge il credito IVA
richiesto a rimborso sia apposto il visto di conformità di cui all’art. 35 del DL
241/1997 (o la sottoscrizione dell’organo incaricato di effettuare il controllo
contabile di cui all’art. 10, co. 7 del DL 78/2009).
► L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla
dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo
restando che per i rimborsi è richiesta anche la verifica della seconda condizione
► La soglia di 15 mila euro prevista dalla legge deve essere calcolata separatamente
per le compensazioni e per i rimborsi.

25 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina – Soggetti non a rischio (segue)
2. Deve essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta a
norma dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e resa in apposito campo presente nella
dichiarazione IVA o nel modello TR) che attesti la sussistenza di alcune condizioni
riguardanti la «solidità patrimoniale» del contribuente, relativamente:
► Alla consistenza del patrimonio netto, che non deve aver subito riduzioni superiori
al 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso
anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso
► Alla consistenza degli immobili, che non deve essersi ridotta, rispetto alle
risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non
effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
► All’attività stessa, che non deve essere né cessata né ridotta per effetto di cessioni
di aziende o rami d’azienda compresi nelle suddette risultanze contabili;
► Alla mancata cessione, nell’anno precedente la richiesta, di azioni o quote della
società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale,(se la
richiesta è presentata da società non quotate)
► All’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi

26 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina – Soggetti non a rischio (segue)
► La dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente,
e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e
conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia
delle Entrate.
► Ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, le dichiarazioni false o
mendaci costituiscono fattispecie penalmente rilevanti.
► Gli Uffici effettueranno controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445.
► Il contribuente ha comunque facoltà di prestare la garanzia in luogo della
presentazione della dichiarazione IVA o dell’istanza di rimborso con visto
di conformità

27 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi - nuova disciplina – Soggetti a rischio
► Soggetti “a rischio”: permane l’obbligo di prestare la garanzia (sempre nell’ipotesi in cui
l’ammontare dell’IVA richiesta a rimborso superi i 15.000 €):
1. contribuenti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni (ma diversi dalle start-
up innovative di cui all’art. 25 del DL n. 719/2012)
► Per esercizio di attività d’impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività, che ha inizio con la prima
operazione effettuata e non con la sola apertura della partita IVA (circ 6/2015)
► Il termine biennale si intende riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso (circ 6/2015)
2. contribuenti che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di
accertamento o rettifica (relativamente a qualsiasi tributo amministrato dall’Agenzia delle
Entrate) da cui risulti per ciascun anno una differenza, tra gli importi accertati e quelli
dell’imposta dovuta o del credito dichiarato, superiore:
► al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000
► al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro 1.500.000;
► all’1% degli importi dichiarati, o comunque Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000
3. Contribuenti che chiedono il rimborso per cessazione dell’attività.

28 | EY Tax Update 2015
Esecuzione dei rimborsi – nuova disciplina – Termini per il rimborso
► I rimborsi devono essere eseguiti entro il termine di tre mesi dalla data di effettiva presentazione
della dichiarazione (il precedente testo della norma faceva riferimento alla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione)
► Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta (correttive nei termini,
integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.
► Resta fermo il termine per il computo degli interessi del 2% annuo sulla somma da rimborsare che
decorrono dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando questo supera i quindici giorni.
► Le disposizioni di semplificazione si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al
13/12/2014:
► Per i rimborsi richiesti prima del 13/12/2014 e non ancora erogati, la garanzia non è dovuta se sussistono i
presupposti previsti dal nuovo art. 38 bis; se la garanzia è stata già richiesta, il contribuente non è tenuto a
presentarla. La garanzia non può essere restituita se i rimborsi sono stati già erogati.
► Nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto - assente nella dichiarazione originaria – potrà presentare
una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 gg. dalla presentazione di quella originaria.

► Q&A

Stefano Pavesi VAT and Indirect Taxes

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Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Roma, 19 maggio
Milano, 21 maggio

Novità fiscali - IVA e Dogane Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

3 | EY Tax Update 2015
► Le transazioni fra Società collegate (e.g. appartenenti ad un unico gruppo)
che implichino importazioni ed esportazioni di beni Italia/UE ed in un Paese
terzo impattano sia sulle imposte dirette, sia sulla fiscalità doganale
► Sorge la necessità di svolgere, ai fini dell’imposizione diretta, una analisi dei
prezzi di trasferimento secondo le regole internazionali del TP allo scopo di
verificare che le Amministrazioni finanziarie coinvolte non considerino le
operazioni interne al gruppo come non in linea con le transazioni tra terzi
indipendenti
► Anche ai fini doganali sorge la necessità di svolgere una analisi del valore
utilizzato ai fini della determinazione del valore in dogana
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

4 | EY Tax Update 2015
► Il valore in dogana è uno degli elementi
dell’accertamento doganale unitamente all’origine, alla
classificazione ed alla quantità
► Ai sensi dell’art.29 CDC, il valore in dogana è il prezzo
della transazione e, quindi, il prezzo effettivamente
pagato o da pagare dal compratore al venditore in
occasione di una vendita per l’esportazione verso l’UE
► Inoltre nell’UE la tariffa doganale prevede, per lo più,
all’import dazi ad valorem
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

5 | EY Tax Update 2015
► I criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento ed i metodi di
determinazione del valore in dogana non coincidono necessariamente fra
loro. Da un lato, i primi, si basano sul principio internazionale del «prezzo di
libera concorrenza» mentre dall’altro, i secondi, si basano sul prezzo di
transazione ovvero sul ricorso ai metodi alternativi
► La finalità perseguita è la medesima, i.e. l’individuazione del valore dei beni
nel rispetto delle rispettive normative. Ma mentre:
► per l’Agenzia delle Entrate il costo sostenuto dall’acquirente deve essere
ragionevolmente basso al fine di non incidere negativamente sulla determinazione
della base imponibile da assoggettare ad imposizione
► per l’Agenzia delle Dogane invece il valore in dogana deve essere ragionevolmente
alto in quanto ciò presuppone una maggiore base imponibile da assoggettare a dazio
ed alla fiscalità interna
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

6 | EY Tax Update 2015
► I prezzi di trasferimento basati sulle le regole
internazionali del TP ed il valore dichiarato in dogana
difficilmente coincideranno poiché il valore doganale è
composto da:
Valore di transazione
+
alcuni elementi da aggiungere
-
alcuni elementi che non devono essere inclusi
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

7 | EY Tax Update 2015
► La problematica di riconciliare i prezzi di trasferimento ed
il valore in dogana a seguito di applicazione di politiche di
TP è un tema sempre più sentito dalle imprese
► Lo diventa ancora di più quando si considera la
rideterminazione del valore doganale operata a seguito di
aggiustamenti di TP, dovuti all’applicazione del principio
di libera concorrenza, aventi valenza retroattiva
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

8 | EY Tax Update 2015
► La questione nasce dalla sentenza della Cassazione
n.7716 del 27 marzo 2013 nella quale la Corte di
legittimità conclude che l’Amministrazione doganale deve
accogliere una richiesta di rimborso di dazi
all’importazione solo qualora risulti che:
«per un errore dell’importatore e non in base ad una scelta di
quest’ultimo sia stato contabilizzato un importo di dazi non dovuto da
parte dell’Ufficio doganale di importazione»
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

9 | EY Tax Update 2015
► Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta
dell’importatore affermando che:
► il metodo di TP utilizzato non era un metodo cd. tradizionale bensì era un
metodo di profitto
► l’importatore ha operato rettifiche del valore in dogana con una sola nota di
credito cumulativa per un periodo di cinque anni e senza procedere ad una
riconciliazione con i valori indicati nelle bollette di importazione
► l’accordo infragruppo è avvenuto successivamente rispetto alle importazioni
per le quali è stata richiesta la revisione
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

10 | EY Tax Update 2015
► Per le suddette ragioni l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e l’Agenzia delle Entrate hanno istituito un
gruppo di lavoro con la finalità di studiare la problematica
ed individuare delle soluzioni volte a consentire la
possibilità di modificare il valore in dogana a seguito
dell’applicazione di politiche di TP
Quali soluzioni sono state individuate?
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

11 | EY Tax Update 2015
► la determinazione del valore forfettario (art.156 bis del
Reg. (CEE) n.2454/93) in base alla quale l’operatore chiede all’Amministrazione doganale di poter utilizzare
all’atto dell’importazione, in seguito all’applicazione di politiche di TP, un valore
forfettario determinato
► la dichiarazione incompleta (art.254 del Reg. (CEE)
n.2454/93)
in base alla quale l’operatore chiede all’Amministrazione doganale un’autorizzazione
per dichiarare nella bolletta doganale un valore previsionale riservandosi di rivedere i
valori dichiarati a seguito delle rettifiche operate in applicazione delle politiche di TP
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

12 | EY Tax Update 2015
Quali sono le conseguenze
dell’applicazione di ciascuno dei due
metodi?
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

13 | EY Tax Update 2015
► Il metodo del valore forfettario offre la possibilità di determinare, in via
anticipata, il valore in dogana autorizzando che, in deroga all’art.32, co.2
ed all’art 33 del CDC « …. alcuni elementi da aggiungere al prezzo pagato
o da pagare, non quantificabili al momento in cui sorge l’obbligazione
doganale» e «…..alcuni elementi che non devono essere inclusi al
prezzo pagato o da pagare, qualora i relativi importi non siano distinti dal
prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l’obbligazione
doganale», siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.
► necessita di una autorizzazione
► il valore è definitivo
► non occorre prestar la garanzia
► il nuovo Codice Doganale unionale prevede un ricorso sempre maggiore a questo metodo per la
determinazione del valore in dogana riconoscendo ai soggetti AEO dei vantaggi ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione
► la procedura per rettificare il valore già autorizzato è complessa e non retroattiva
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

14 | EY Tax Update 2015
► Ia dichiarazione incompleta permette di indicare nelle bollette doganali un
valore provvisorio che dovrà essere reso definitivo entro un tempo
concordato con la dogana
► necessita di una autorizzazione
► il valore non è definitivo
► occorre prestare una garanzia nell’arco temporale considerato
► occorre rettificare ciascuna singola bolletta
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

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Massimo Bellini Transfer Pricing Partner

► Patent Box - Art. 1, comma 37-45,
Legge Stabilità 2015

4 | EY Tax Update 2015
Patent box – Relazione Illustrativa L. Stabilità
► Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali
attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o
estere
► Incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia
(evitarne la rilocalizzazione all’estero)
► Favorire l’investimento in attività di R&S
L’introduzione del predetto regime opzionale renderebbe il
mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti
nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando la base
imponibile italiana.

5 | EY Tax Update 2015
Patent box – Relazione Illustrativa L. Stabilità

6 | EY Tax Update 2015
Ambito soggettivo ed oggettivo
Ambito
soggettivo
Società titolari del reddito d’impresa ed enti non residenti in Italia e residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Ambito
oggettivo
Redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni, se almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni è reinvestito.

7 | EY Tax Update 2015
Esclusione dal reddito d’impresa (1/3)
Non concorrono a formare il reddito complessivo, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in quanto esclusi
fino ad un massimo del 50% del relativo ammontare i redditi derivanti dall’utilizzo di:
a) opere dell’ingegno
b) brevetti industriali
c) marchi d’impresa
d) Disegni e modelli
e) processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

8 | EY Tax Update 2015
Patent box
► Si tratta di un regime opzionale esercitabile a partire dal 2015
► L’opzione è irrevocabile ed ha una durata di cinque esercizi sociali
► Nei primi due periodi di imposta la quota di reddito esclusa sarà:
► 30% nel periodo di imposta 2015
► 40% nel periodo di imposta 2016
► Il regime di tassazione agevolata ha ad oggetto anche le plusvalenze
derivanti dalla cessione dei predetti beni immateriali
► Ai fini dell’esclusione delle plusvalenze, almeno il 90% del corrispettivo
derivante dalla cessione dei predetti beni deve essere reinvestito, prima
della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel
quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri
beni immateriali
► Disposizioni attuative saranno emanate da un decreto

9 | EY Tax Update 2015
Determinazione del reddito escluso dalla base imponibile
Concessione
del bene in
licenza
L’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione del 50% dei relativi redditi
Utilizzo
diretto
Il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo che beneficia dell’esclusione deve essere
determinato sulla base di un accordo con l’amministrazione finanziaria attraverso il
ruling internazionale

10 | EY Tax Update 2015
Reddito agevolabile
Redditi derivanti dal bene
immateriale
I costi di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento
e lo sviluppo del bene immateriale
I costi complessivi sostenuti per produrre tale bene
50% X X

11 | EY Tax Update 2015
Reddito agevolabile

12 | EY Tax Update 2015
Reddito agevolabile
OECD/G20: BEPS – ACTION 5
Agreement on modified nexus approach for IP regimes

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Novità fiscali - IVA e Dogane Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

3 | EY Tax Update 2015
La normativa comunitaria sul valore in dogana si basa sull’art.VII del GATT e
prevede sei metodi valutazione delle merci applicabili in modo gerarchico.
1) metodo del valore di transazione
2) metodo del valore di merci identiche
3) metodo del valore di merci similari
4) metodo deduttivo
5) metodo del valore calcolato o ricostruito
6) metodo del valore determinato conformemente ai dati disponibili nell’UE
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

4 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di transazione
E’ il metodo più importante attraverso il quale si riconosce la pratica
commerciale secondo la quale due merci identiche, importate nello stesso
momento, possono avere due valori diversi a seconda delle circostanze
specifiche delle rispettive transazioni
L’art.29 CDC, stabilisce che il valore in dogana è il prezzo della transazione e,
quindi, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dal compratore al venditore
in occasione di una vendita per l’esportazione verso l’UE.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

5 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di transazione (2)
Al fine di poter applicare il metodo del valore di transazione occorre che siano
rispettate determinate condizioni (pena l’inapplicabilità di tale regola ed il ricorso
ai metodi alternativi di determinazione del valore dei beni):
– non devono esistere restrizioni per la cessione o l’utilizzazione delle merci da
parte del compratore, al di fuori di quelle imposte o richieste dalla legge o dalle
autorità pubbliche nella Comunità, o che limitino l’area geografica nella quale le
merci possono essere rivendute, ovvero non intacchino sostanzialmente il loro
valore;
– la vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni o prestazioni il
cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
– nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o successiva
cessione, deve ritornare direttamente o indirettamente al venditore, a meno che
non possa essere operata un’adeguata rettifica;
– non devono esserci legami tra l’acquirente ed il venditore, che abbiano
influenzato la determinazione del prezzo.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

6 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di transazione (3) Per determinare il valore in dogana al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate si addizionano: a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate, ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate, iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate, iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

7 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di transazione (4)
c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.
2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

8 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di transazione (5)
3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.
4. Ai fini del presente capitolo, per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c), a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci e b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

9 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di transazione (6) Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:
a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:
— le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
— il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;
e) le commissioni d'acquisto;
f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

10 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di merci identiche
Ai fini dell’applicazione di questo metodo ci si basa sul valore di merci
identiche vendute per l’esportazione a destinazione del territorio
dell’UE ed esportate nel medesimo momento delle merci da valutare
sulla base del metodo di transazione.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

11 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore di merci similari
Ai fini dell’applicazione di questo metodo si usano gli stessi criteri di
cui al metodo del valore di merci identiche, salvo il fatto di
considerare, ai fini della determinazione del valore, merci similari.
Questo metodo, al pari del precedente, può essere applicato direttamente dalla dogana ma se l’importatore è a conoscenza di informazioni circa importazioni di merci identiche o similari effettuate sulla base del valore di transazione può informare la dogana non mancando di considerare che, in presenza di più valori tutti accettabili, la dogana dovrà accettare quello più basso.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

12 | EY Tax Update 2015
► Metodo deduttivo
Si basa sul prezzo di rivendita dopo l’importazione delle merci
importate.
Viene spesso utilizzato quando il prezzo delle merci importate viene
stabilito al momento della rivendita dopo l’importazione.
Il prezzo di rivendita consente di risalire al valore delle merci al momento dell’importazione, sottraendo elementi quali:
commissioni dell’importatore / rivenditore
dazi doganali ed altre imposte corrisposte all’importazione
spese varie fra cui quelle di trasporto ed assicurazione nell’UE
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

13 | EY Tax Update 2015
► Metodo del valore calcolato o ricostruito
Questo metodo è l’inverso del metodo deduttivo in quanto esso si
basa sulla ricostruzione del valore della merce sommando i costi di
produzione ed ogni altro onere che, sulla base della normativa,
concorre a formare il valore in dogana.
Ai fini della sua applicazione necessita di informazioni che solo il
venditore può fornire.
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

14 | EY Tax Update 2015
► Metodo del determinato conformemente ai dati disponibili nell’UE
Questo metodo è l’inverso del metodo deduttivo in quanto esso si
Questo metodo si applica quando non è possibile determinare il valore in dogana con nessuno degli altri metodi e, quindi, ci si basa su i dati esistenti e riscontrabili oggettivamente.
Nell’utilizzazione di questo metodo, non ci si potrà basare:
sul prezzo di vendita nell’UE di merci ivi prodotte
su di un sistema che prevede l’accettazione del prezzo più elevato fra quelli possibili
su prezzi per l’export verso Paesi extra UE
su valori in dogana minimi, arbitrari o fittizi
Valore in dogana a seguito di rettifiche di TP

Founded and produced by
Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Milano, 21 maggio

Davide Bergami Transfer Pricing Partner
MED OME & TP leader

► Progetto BEPS: overview

4 | EY Tax Update 2015
A strategic discussion of your tax function
• Strategic alignment
with business
• Help improve value
• Alignment with
risk profile
• Cash flow and
financial impact
• Risk
management
• Audit-ready
documentation
• Integrated with
compliance
• Binding rulings and
voluntary disclosures
Tax life cycle
Internal
influences
• Integrated global process
• Accurate, supportable tax
accounts
• Tools and
technology
• End-to-end
reporting Strategy
Enterprise
Governance
Regulatory
Economic
Industry
External
influences
• Leverage
provision data
• Consistent
global process
• Timely visibility
and
status reporting
• Real-time submission of
transaction data

5 | EY Tax Update 2015
The OECD and the BEPS project: where we stand

6 | EY Tax Update 2015
Update on OECD BEPS project
► OECD BEPS project overview
► September 2014 OECD BEPS reports
► 2015 OECD BEPS activity
► G20 Leaders’ Communique

7 | EY Tax Update 2015
OECD BEPS project – Background
► The OECD’s Action Plan on Addressing Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) is aimed at government concern about potential for multinational
companies (MNCs) to reduce their tax liabilities through shifting of income to
no- or low-tax countries
► Driven by MNC tax issues that have been in the headlines around the world
► G20 governments have endorsed OECD’s work on BEPS and have committed to
individual country action
► Major non-OECD countries, including China and India, are actively participating in
BEPS project
► Responsive changes over the next several years will differ across countries in
specifics and in timing, reflecting each country’s particular circumstances
► Many countries are taking action already, without waiting for OECD
recommendations
► The OECD BEPS agenda is ambitious in both scope and timing, the issues are
complex, but there is a real sense of political imperative

8 | EY Tax Update 2015
OECD BEPS Action Plan
1) Tax challenges of digital economy –
September 2014
2) Hybrid mismatch arrangements –
September 2014
3) Controlled foreign corporation (CFC) rules –
September 2015
4) Deductibility of interest and other financial
payments – September/December 2015
5) Harmful tax practices – September
2014/September 2015/December 2015
6) Treaty abuse – September 2014
7) Artificial avoidance of permanent
establishment status – September 2015
8) Transfer pricing for intangibles – September
2014/September 2015
9) Transfer pricing for risks and capital –
September 2015
10) Transfer pricing for other high-risk
transactions – September 2015
11) Development of data on BEPS and actions
addressing it – September 2015
12) Disclosure of aggressive tax planning
arrangements – September 2015
13) Transfer pricing documentation – September
2014
14) Effectiveness of treaty dispute resolution
mechanisms – September 2015
15) Development of a multilateral instrument for
amending bilateral tax treaties –
September 2014/December 2015

Alfredo Orlandi Transfer Pricing Senior Manager

► Progetto BEPS: proposte di
modifica in materia di reporting e
documentazione

11 | EY Tax Update 2015
Imperativo politico
“Invitiamo l'OCSE a sviluppare un modello comune di rendicontazione paese per paese, a uso delle principali imprese multinazionali per la presentazione alle autorità fiscali, tenendo conto delle questioni riguardanti le giurisdizioni non cooperative. Ciò permetterà di migliorare il flusso di informazioni tra imprese multinazionali e autorità fiscali nei paesi in cui le imprese operano così da incrementare la trasparenza e migliorare la valutazione dei rischi.”
Comunicato della riunione del G8 del 17-18 giugno 2013, Lough Erne
► Uno dei temi principali del Piano d'azione BEPS è l'incremento della trasparenza. L'Azione 13 affronta questa questione nella maniera più diretta
► Tale azione contiene l'imperativo politico più forte di tutte le Azioni BEPS

12 | EY Tax Update 2015
Azione 13: Sviluppi dell'OCSE
► Sviluppi dell'OCSE su quest'Azione:
► 30 luglio 2013 – Libro bianco sulla documentazione sui prezzi di
trasferimento
► 3 ottobre 2013 – Memorandum sulla documentazione sui prezzi di
trasferimento e sulla rendicontazione paese per paese
► 30 gennaio 2014 – Bozza di discussione sulla documentazione sui prezzi
di trasferimento e sulla rendicontazione paese per paese
► 23 febbraio 2014 – Oltre 1.200 pagine di commenti sulla bozza di
discussione presentata all'OCSE
► 24 marzo 2014 – Consultazione speciale
► 19 maggio 2014 – Consultazione pubblica
► 16 settembre 2014 – Pubblicazione del quadro e del modello finale
► 6 febbraio 2015 – key points su implementazione CBCR

13 | EY Tax Update 2015
Documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione paese per paese
Rendicontazione
paese per paese
Prossime fasi:
Linee guida
sull'attuazione e
sulla presentazione
alle autorità fiscali
Quando*: Il modulo
e i contenuti sono
definitivi.
Completamento del
metodo di attuazione
entro l'inizio del 2015.
L'adozione nei singoli
paesi avverrà secondo
modalità diverse.
Perché:
Fornire alle autorità fiscali informazioni sulla gestione operativa di una multinazionale in
uno specifico paese ma anche sulla presenza globale dell'impresa. Permette una
valutazione dei rischi di alto livello.
Cosa non è:
La relazione paese per paese non è intesa a sostituire l'analisi completa sui prezzi di trasferimento.
Inoltre, non deve essere utilizzata per eseguire rettifiche basate su formule di allocazione.
• Alcuni paesi (mercati emergenti) avrebbero preferito che si aggiungessero informazioni supplementari (ad es., pagamenti di interessi, diritti di utilizzo e servizi) nella rendicontazione paese per paese. La relazione segnala per i paesi l'obbligo di rivedere e stabilire entro il 2020 l'eventuale necessità di modificare i contenuti della relazione per imporre la rendicontazione di dati aggiuntivi o differenti

14 | EY Tax Update 2015
Cosa resta da fare
► Questioni relative all'attuazione: qual è il mezzo più adeguato per presentare il
Masterfile e la Rendicontazione paese per paese alle autorità fiscali?
► Informazioni presentate soltanto alle autorità fiscali competenti per la capogruppo
dell'impresa multinazionale (preferibilmente Regno Unito e Stati Uniti)
► Informazioni da condividere con altre autorità fiscali competenti nell'ambito delle
relazioni di scambio di informazioni tributarie
► Presentazione della relazione paese per paese e del Masterfile direttamente alle
autorità fiscali dei singoli paesi in cui la multinazionale ha una controllata o una
filiale
► I paesi potrebbero modificare il modello dell'OCSE e sviluppare un proprio modulo di
rendicontazione paese per paese, il che potrebbe portare all'esistenza di più versioni
del documento nei diversi paesi
► Le multinazionali devono considerare i probabili provvedimenti che la giurisdizione della
capogruppo potrà prendere in relazione all'imposizione di tali requisiti, come anche i
probabili provvedimenti di altre giurisdizioni in cui operano in relazione ai nuovi requisiti
di reporting

15 | EY Tax Update 2015
Documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione paese per paese
Masterfile Informazioni di alto livello sulle attività
della multinazionale, sulla sua politica
dei prezzi di trasferimento e sugli
accordi sottoscritti con le autorità
fiscali, in un unico documento a
disposizione di tutte le autorità fiscali
in cui la multinazionale opera.
Documentazione
nazionale Informazioni dettagliate sull'attività
locale, compresi pagamenti a favore di
parti correlate e riscossioni per prodotti,
servizi, diritti di utilizzo, interessi, ecc.
Rendicontazione
paese per paese Informazioni di alto livello su
ripartizione di utili, ricavi,
dipendenti e attività a livello
dei singoli paesi.

16 | EY Tax Update 2015
CBCR – Tabella di rendicontazione principale – Dati aggregati nazionali
Giurisdizione
fiscale
Ricavi Utili (perdite)
al lordo
dell'imposta
sul reddito
Imposte pagate
nell'esercizio
(imposta sulle
società e
ritenuta alla
fonte)
Accantona-
mento fiscale
per l'esercizio
corrente
Capitale dichiarato
Utili non
distribuiti
Attività
materiali
diverse da
Disponibilità
liquide e
mezzi
equivalenti
Numero di
dipendenti Parte non
correlata
Parte
correlata Totale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ecc…
Note:
► Dati aggregati, anziché consolidati (ancora da considerare le entità individuali)
► Flessibilità delle fonti di dati (dati sulla capogruppo e GAAP locali, contabilità obbligatoria o pacchetto di reporting consolidato. L'unico requisito è la coerenza rispetto agli esercizi precedenti e all'interno del gruppo)
► Dati sulle entità aggregati sulla base della residenza fiscale (definizione della giurisdizione delle società soggette alle regole sull'informativa e la trasparenza; questioni relative all'Azione 6; stabile organizzazione; entità trasparenti?)
► Ricavi definiti per includere maggiori fatturati, diritti di utilizzo, immobili, servizi e interessi attivi (trattamento di altre voci come i
rimborsi?)
► I ricavi escludono espressamente i dividendi infragruppo
► Utile/perdita al lordo dell'imposta sul reddito comprende partite straordinarie
► Imposte pagate nell'esercizio comprende le ritenute di altre parti sui pagamenti a favore dell'entità costitutiva
► Accantonamento fiscale per l'esercizio corrente riguarda soltanto le imposte sulla gestione operativa dell'anno corrente
► Numero di dipendenti può includere i collaboratori esterni

17 | EY Tax Update 2015
CBCR – Tabella 2 – Informazioni sulle entità
Giurisdizione
fiscale
Entità
costitutive
residenti
nella
giurisdizione
fiscale
Giurisdizione
fiscale di
costituzione o
incorporazione
se diversa dalla
Giurisdizione
fiscale di
residenza
Principali attività commerciali
R&
S
Po
ssesso
o g
esti
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e
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inte
llett
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le
Acq
uis
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Serv
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reg
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ura
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Po
ssesso
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di alt
ri s
tru
men
ti d
i
cap
itale
Ina
ttiv
a
Alt
ro
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Ecc…
Note:
► Entità costitutive, anziché entità legali
► È possibile scegliere più attività. Tuttavia, ogni attività scelta per la presentazione dovrà essere coerente con le descrizioni utilizzate nelle diverse sezioni del Masterfile

18 | EY Tax Update 2015
Masterfile – Informazioni richieste
Struttura
organizzativa
Descrizione aziendale Beni immateriali Attività finanziarie
infragruppo
Posizioni finanziarie e fiscali
Struttura:
► Proprietà
legale
► Posizione
geografica
Fattori chiave di guadagno Descrizione della
strategia generale
Accordi di
finanziamento per il
gruppo (mutuanti
correlati e non
correlati)
Bilancio consolidato annuale
Catena di fornitura di:
► 5 maggiori prodotti/servizi per fatturato; o
► prodotti/servizi che generano oltre il 5% di
fatturato
Elenco dei beni
immateriali importanti e
dei titolari legittimi
Identificazione delle
entità di finanziamento
Elenco e descrizione degli
Accordi preventivi unilaterali sui
prezzi di trasferimento (APA)
esistenti e altri accordi fiscali
Principali mercati geografici dei suddetti
prodotti
Elenco degli accordi
relativi ai beni
immateriali più
importanti
Informazioni sulle
politiche finanziarie
dei prezzi di
trasferimento
Elenco e breve descrizione degli accordi
relativi ai servizi più importanti
Politiche dei prezzi di
trasferimento in
relazione ad attività di
R&S e ai beni
immateriali
Analisi funzionale dei principali contributi alla
creazione di valore per singole entità
Informazioni sui
trasferimenti importanti
Business
restructuring/Acquisizioni/Alienazioni
nell'esercizio

19 | EY Tax Update 2015
Documentazione nazionale – Informazioni richieste
Entità locale Operazioni infragruppo Informazioni finanziarie
► Struttura di gestione
► Organigramma locale
► Informazioni sulle
persone a cui fa capo la
direzione locale
► Descrizione delle transazioni controllate rilevanti e del
contesto in cui avvengono
► Identificazione delle imprese associate che partecipano
alle transazioni controllate e loro relazione
► Analisi funzionale
► Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
usati
► Elementi comparabili e dettagli sulla metodologia
Bilancio di esercizio dell'entità
locale
Descrizione dell'attività e
della strategia di business
perseguita
Importi dei pagamenti infragruppo e delle riscossioni per
transazioni controllate (ad es., prodotti, servizi, royalty,
interessi, ecc.)
Riconciliazione per illustrare in che
modo i dati finanziari usati
nell'applicazione del metodo di
determinazione dei prezzi di
trasferimento si collegano al
bilancio di esercizio
Informazioni sulle Business
restructuring e/o sui
trasferimenti di beni
immateriali
APA unilaterali e bilaterali/multilaterali e altri accordi fiscali
relativi alle transazioni controllate
Riepilogo dei dati finanziari rilevanti
per gli elementi comparabili e fonti
di tali dati
Concorrenti chiave Politiche dei prezzi di trasferimento
in relazione ad attività di R&S e ai
beni immateriali
Informazioni sui trasferimenti
importanti

20 | EY Tax Update 2015
Dati e tecnologia
Quali sono i dati richiesti? I dati sono disponibili ai livelli
proposti? In che modo i dati richiesti verranno
disaggregati e convalidati a fini dell'accuratezza? Quali
tecnologie e processi è possibile usare per estrarre,
aggregare, trasformare e raffrontare i dati su base
regolare? In che modo i dati devono essere presentati in
modo completo e coerente a livello globale?
Fattibilità
Disponibilità
Valutazione dei
rischi
Quale metodo di consolidamento e reporting è più adatto
alle esigenze a breve e lungo termine? È possibile
sfruttare processi di raccolta dati e strumenti tecnologici
tributari esistenti?
Attuazione
In che modo devono essere presentati i dati? È
necessario eseguire rettifiche per una presentazione
accurata su base consolidata globale? In che modo i file
di supporto per gli audit devono essere aggregati e
conservati?
Reporting
sostenibile

21 | EY Tax Update 2015
Transfer pricing e governance
► Allineare e integrare la determinazione del prezzo di trasferimento con i processi
aziendali (ad es., Approvvigionamento, Finanza, Controllership, ecc.)
► Sviluppare e documentare i processi di governance intorno all'attuazione ed
esecuzione del transfer pricing
► Sviluppare capacità di monitoraggio e reporting sostenibili, integrate con le soluzioni
tecnologiche (esistenti)
► Garantire la coerenza tra le informative, ad es., Masterfile, Documentazione nazionale
e Rendicontazione paese per paese
► Socializzare le esigenze di budget

22 | EY Tax Update 2015
Coerenza del transfer pricing
► Confronti verticali all'interno di un gruppo tra le diverse funzioni (la
retribuzione in una giurisdizione è in linea con quella di un'altra?)
► Le incongruenze potenziali derivano da:
► Differenze funzionali naturali
► APA
► Fattori economici
► Trattamento delle rettifiche dei prezzi di trasferimento
► Le eventuali aree di debolezza dei controlli interni relativi alla
determinazione del prezzo di trasferimento verranno messe in
evidenza

23 | EY Tax Update 2015
Uniformità di rendicontazione – esempi
► Voci che potrebbero non essere rilevanti ai fini di audit potrebbero esserlo ai fini della
rendicontazione paese per paese (ad es., rimborsi)
► Identificazione di “accantonamento fiscale per l'esercizio corrente”
► Identificazione dell'organico
► Disomogeneità nella definizione di ricavi e utile/perdita al lordo dell'imposta sul reddito
per quanto riguarda dividendi e partite straordinarie

24 | EY Tax Update 2015
Considerazioni sulla presentazione
► Quante informazioni presentare?
► Un numero di informazioni sufficiente a permettere alle autorità fiscali di prendere
decisioni informate sul rischio del transfer pricing
► Commisurate al tempo e ai costi necessari per la preparazione della relazione
► Rendicontazione paese per paese – prendere in considerazione l'uso
della Tabella 3 per fornire informazioni supplementari al fine di evitare
il rischio di interpretazioni errate dei dati.
► Presentare gli utili ordinari oltre agli utili da partite straordinarie
► Spiegazione scritta dei dati anomali o “erratici” percepiti

25 | EY Tax Update 2015
Estratto dallo Strumento di valutazione EY

26 | EY Tax Update 2015
Considerazioni sulla presentazione – Masterfile/ Documentazione nazionale
► La finalità è fornire dati trasparenti alle autorità fiscali
► Le informazioni del Masterfile possono essere presentate a livello
aggregato o per linea di business:
► Uniformità con la Rendicontazione paese per paese se si presentano a livello aggregato
► Se si sceglie la presentazione per linea di business, mantenere più Masterfile
► La coerenza tra Masterfile, Documentazione nazionale e
Rendicontazione paese per paese è fondamentale

Joost Vreeswijk Partner – EMEIA leader
Operating Model Effectiveness (OME)

► Operating Model Effectiveness
(OME) – the future of tax?

29 | EY Tax Update 2015
Over the last decades multinationals have implemented various structures
► (Swiss) Principal structures
► Centralised supply chain companies
► Procurement companies
► IP Companies
► Contract R&D
► Shared services concepts
Rationale?

30 | EY Tax Update 2015
Operating Model Effectiveness has its roots in the early 80s and US tax concepts
Wave: 1. Tax Cowboys & Early adopters
2. The Swiss dream
3. Business & Technology drive
4. Operating Model Effectiveness
Who • High tech • Pharma
• Chemicals • Manufacturing
• FMCG • Consumer products • Supply chain-centric
• Any industry
How
• European Greenfield operations
• Highly IP driven • Cost sharing vs.
substance
• Some business alignment, but typically one size fits all
• Substance to satisfy tax requirements
• IT not always aligned
• Majority of models follow principal structure (residual profit model)
• Strong central control of key processes
• Integrated design
• Tailored models • More functional
structures: Procurement, Supply Chain, Distribution, R&D, Treasury, Risk mgt
• Multi-hubs & profit splits
Drivers • Tax • Greenfield – all
options open!
• Tax
• Business needs • ERP programs • Still strong tax focus
• Full business case driven • Business value drives tax
value
Where • Ireland • Netherlands
• Switzerland • Belgium
• Various tax effective locations
• CH, Benelux feature heavily
• Location – Biz choice • Trade-off between all cost
and benefits • Talent availability
Examples & Comments
• EU Principal structures of US Multinationals
• US Multinationals • Some EMEA
multinationals • All multinationals
• All multinationals • BEPS sharpens views
80s 90s early 2000s Last years
Tax driven Business driven

31 | EY Tax Update 2015
Political forces and BEPS has created a complex and challenging environment
No more artificial structures.
► Transparency (CBCR)
► PE tests
► Substance & DEMPE testing
► Cost+ for sales
► Residual model challenges
► Profit splitting (with network)
► Returns of intangibles
► Etc.
But, also collateral damage?
► Increased Compliance?
► More litigation?
► Reduced access to
advantageous rulings?
► State-aid dried up?
► Inconsistent landscape with
unilateral measures?
► Etc.
Older structures will need to be tested.
What will the future bring?

32 | EY Tax Update 2015
Business leaders (not tax) hold the ‘key’ for future structures – ‘business change platform’
Business Agenda
Merger or Acquisition
Reconstruct the Value Chain and its controls
Divest part of the organisation
Reduce costs
Structure for growth
Create a new organisation
Outsourcing
Business Leaders are constantly reviewing their Operating Models
Internal pressure
Competitive environment
Political, Economical and Legislative Landscape
Tax professional must become business-partners in these transformations
Protect value
Enhance value
Manage complexity and barriers

33 | EY Tax Update 2015
A few take aways
Can you demonstrate that key value drivers are controlled by the Principal? 1
Is your substance in line with your pricing policy and your contractual agreements? 2
Have you documented the business case for the restructuring on an entity (as well as an
enterprise) basis – including business impacts? Monitoring against business case? 3
There is a greater emphasis on demonstrating what activities are value-adding, and how these activities are managed and controlled.
Tax authorities are looking for consistency between the operating model (as presented) and the behaviours of individuals, teams, entities in practice.
Certain tax incentives are no longer obtainable or even sustainable, which can lead to a shift of focus to indirect taxes, savings on compliance and corporate simplification.

34 | EY Tax Update 2015
Do you have an integrated business case?
Procurement
Benefits
Tax impact
Transparency
Transfer
Pricing
Leverage
Compliance
Demand
Location
Efficiency
Customs &
VAT
IT costs
Project
mgmt.
Consulting
HR/Transition
Running
costs
Organization
& RACI / FTE
Procurement
Maturity
Systems &
Master Data
Category Scope,
Spend and
Allocation
Indirect Tax
requirements
Legal
agreements
Transition
roadmap
Direct Tax
requirements
Operating
Structure / Model Risks
Business
case Change
impact
Costs
Process
scope and
design
Corporate
Tax
Procurement Company Example

35 | EY Tax Update 2015
Leading players take an integrated perspective in creating Operating Model Effectiveness
Operating Model Effectiveness – Design Guidelines
Supply chain networkC
ProcessesDSupply chain
Design DeployDiscover
Product lifecycle management
Governance P&L and performance management
FunctionalCostsAssets
FulfilmentManagement cost FlexibilitySG&A
COGS
CCC
ROA
ROWC
Supplier Performance Management
Customer Performance Management
B
Promo effectivenessCycle time Penetration
Brand awarenessTime to market Customer sat
Strategy, design principles and business case
Supplier alignment and partnerships
Alignment and
partnerships
A
People, organisation and geographic locationE
Location
Resources
Capability
Structure
Roles
• Shareholder expectations• Geo political environment• Economic environment• Competition• Consumer & customer trends & insight• Regulatory
Global
Region / Clusters
Mature
Developing
Functional
category
Segmentation
Common
vs vs
vs vs
Network design Customs & excise VAT
Systems, Information and data
Planning Systems , e.g. SAP SCM, MGX
ERP, e.g. SAP ECC , Oracle
CRMSRM
Master data management BI & reporting
Product lifecycle management
I
Transfer pricingG
Principal Company Customers
Toll Manufacturing
Monthly toll fee charge
Suppliers
Hubs/sales entities
Monthly service charge
Corporate tax & Legal entity structureH
Finance• Transcational acccounting• Treasury & currency• Corporate & international Tax• Risk management• Invester relationships• M&A
HR• Talent management• Learning• Reward• Organisation effectiveness• HR Process management
IT• Support• Development• Architecture & standards• Security
Shared services
BPO
Legal• Counsel• Contracts• Conflict management
Corporate servicesJ
Transactional modelLegal title flows
Factories
CustomersSuppliers SC Hubs
DCs
Marketing & brand mgt
HQR&D
Opcos
Financial flowsSupplier interface
Customer interface
F
Physical flows
Plan Source Make Move (includes Ruturn)
Supply chain
Brand/ Marketing Brand buiding IP managmentBrand development
Customer Insight & analytics Customer development Category management Customer operations
Transactional Purchase to pay Record to Report Order to Cash
1. The design must be driven by business strategy, agreed design principles and business case
2. The design should be holistic and consider all layers
3. Changes in one layer will be reflected in other layers
4. Governance drives goal completion and desired behaviors – KPI alignment critical
5. Location choice must balance operational and substance requirements
6. Consider end-to-end processes to avoid silos (geographic, functional)
7. The operational, KPI, tax and legal models must be aligned
8. Physical network choices, indirect tax aspects and transfer pricing must be considered simultaneously
9. Corporate services provided by the hub will impact other central services providers, e.g. shared services and HQ
10. IT usually drives the implementation plan and implementation costs
Op
era
tin
g M
od
el
Laye
rs

36 | EY Tax Update 2015
Changes to the tax landscape Tax authority reaction
Increased transparency
Renewed focus
on intangibles
development
and ownership –
aligning DEMPE
functions
Increased
scrutiny of
routine
contributions
Greater
permanent
establishment
risk
Disclosure of
returns across
the full value
chain
Greater
complexity in
analysis – more
assessments of
profit shares
Increased
compliance
burden (master
file, local file,
CBCR)
Greater potential for controversy and increased
appetite for certainty
► Tax authorities are being given more ammunition to challenge traditional tax and
operating models (i.e., principal structures) with limited risk contract or toll
manufacturers and distributors:
► Focus on commissionaire arrangements
► Increasing options for attributing intangibles related returns to local countries
► Growing political support for tax authorities to be more aggressive and increase
the tax collected in their countries
Reassess tax design Focus on substance and evidence
► Requires a new view of the value
chain and a reassessment of the
allocation of profits across the
business
► Necessary to perform a two-sided
analysis
► Review existing arrangements and
supporting analysis
► Increasing consideration of profit
splits – although this does not
necessarily mean changing pricing
or mechanics
► Important to demonstrate that the
business is living the model, e.g.,
substance over form
► Increasing tax authority powers to
request and review a variety of internal
and external documentation:
► Internal – legal agreements,
process documents, HR data
► External – website content, press
articles, LinkedIn profiles
► Greater requirement to provide proof
of substance to tax authorities
Implications
BEPS impacts the entire value chain

Founded and produced by
Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Milano, 21 maggio

Fabrizio Cimino Partner EY
Human Capital
Silvia Menaguale Manager EY
Human Capital

Expatriates - trend recenti e
principali criticità

4 | EY Tax Update 2015
Agenda
► Introduzione: Trend nella gestione della Mobilità
Internazionale (Survey)
► Principali novità normative
► Focus su:
► recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione redditi a
maturazione pluriennale
► Una lettura più moderna dell’art. 15.2 del Modello OCSE – L’integration test
► Scambio di informazioni in ambito UE

5 | EY Tax Update 2015
Trend nella gestione della Mobilità Internazionale
► Ad Aprile del 2015 abbiamo lanciato un Survey sulla mobilità internazionale, con riferimento a
Strategia e ruolo di chi si occupa di GM
Return on Inverstments (Repatriation/leavers)
Costi
Tipologie di Policy
Tecniche di neutralità fiscale
Compensi, parte cash, fringe benefits, training
(sviluppo), welfare (supporto al dipendente e
famiglia)
Processi
Sfide della Mobilità Internazionale
Supporto al business
Efficienza operativa
Costi competitivi
Compliance
40 Aziende multinazionali
I risultati disponibili a partire da Giugno
2015

6 | EY Tax Update 2015
Trend nella gestione della Mobilità Internazionale
76%
del campione sta rivedendo la propria policy di mobilità internazionale
le policy aziendali sono uno strumento fondamentale per:
Equità nei trattamenti Controllo dei costi La corretta gestione degli adempimenti fiscali
► E’ essenziale che le policy
aziendali siano
costantemente aggiornate
ed in linea con il contesto
economico

7 | EY Tax Update 2015
Trend nella gestione della Mobilità Internazionale
Oltre le Policy tradizionali basate sulla «durata» di un assignment, vengono presi in considerazione anche altri elementi quali la crescita professionale e il ritorno per il business.
‘’one size fits all?’’
Program 1:
Developmental mobility
(future leadership, high potentials)
Program 2: Executive mobility
(role-based assignments)
Program 3: Junior mobility
(young professionals, generation Y)
Program 4: Tactical mobility
(project-based assignments)
Ritorno per il business
Cre
scit
a p
rofe
ssio
nale

8 | EY Tax Update 2015
90%
del campione relativo alle
società con CASAMADRE Italiana si è dotata di una
policy long term (da 1 a 5 anni)
18% ha solo policy long term (da 1 a 5 anni)
40% ha anche policy short-term (meno di 12 mesi)
22% ha anche policy c.d. «Commuters»
10% ha anche policy c.d. «Graduate program»
Trend Gestionale Nuove Policy più in linea con il contesto
economico, le strategie di business e il quadro
normativo
Trend nella gestione della Mobilità Internazionale
86,21% del campione invia dipendenti all’estero con ruoli
manageriali/di allineamento con HQ guidelines (top executives, CFO, CEO, ecc. )
Solo il 20% delle aziende intervistate ha un meccanismo di misurazione del ROI

9 | EY Tax Update 2015
Principali novità normative
► Residenza fiscale: i «non residenti Schumacker» - Legge
europea 2013-bis (Legge n.161/2014)
► Chiarimenti sul calcolo del credito di imposta per i redditi
prodotti all’estero – Circ. 9E, 5 marzo 2015
► Stock Options: Recente posizione AdE (2014)
► Scambio di informazioni in ambito UE DIRETTIVA
2011/16/UE

10 | EY Tax Update 2015
Stock Options: Recente posizione AdE (2014)
Recente posizione dell’Agenzia delle Entrate (non pubblica) sulla tassazione
del reddito derivante da esercizio di Stock Options in situazioni cross-boarder
Spunti di riflessione:
- Rivalutare (eventualmente) gli approcci sulla tassazione delle SO
(principio di cassa vs. principio di competenza e correlazione all’anno
della maturazione)
- la valutazione deve estendersi anche alle retribuzioni differite (MBO,
deferred compensation, bonus in denaro)
L’interpello: 3 casi analizzati
► Vesting: presenza fisica e residenza fiscale in IT, Exercise date all’estero con
residenza in IT
► Vesting : presenza fisica e residenza fiscale in IT; Exercise date all’estero con
residenza all’estero
► Vesting: presenza fisica e residenza fiscale all’estero; Exercise date: presenza
fisica e residenza fiscale in IT

11 | EY Tax Update 2015
Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Interpello 2014 non pubblicato (1/2)
► Caso 1:
► Vesting period: attività in Italia e residenza in Ita
► Exercise : attività estero e residenza in Italia
► Caso 2:
► Vesting period: attività in Italia e residenza in Ita
► Exercise : attività estero e residenza estero
► Caso 3:
► Vesting period: attività estero e residenza estero
► Exercise : attività in Italia e residenza in Italia
Casi interpello analizzati Valore imponibile
Salario convenzionale
Stock Option effettiva
Salario non tassato
Stock Option effettiva
Salario effettiva
Stock Option effettiva (con FTC)

12 | EY Tax Update 2015
Stock Option: Trattamento fiscale secondo l’AdE - Interpello 2014 non pubblicato (2/2)
► Corollario 1
► Vesting period: attività estero e residenza estero
► Exercise: attività in Italia con residenza estero
► Corollario 2
► Vesting period: attività estero e residenza Italia
► Exercise: attività estero e residenza Italia
► Corollario 3
► Vesting period: attività estero e residenza Italia
► Exercise: attività Italia e residenza Italia
In base a tali principi dovrebbero essere veri anche i seguenti corollari:
Valore imponibile
.
SO non tassate
SO
Salario effettiva
Convenzionale anni precedenti
SO Convenzionale anni precedenti

13 | EY Tax Update 2015
Piani di incentivazione - Trattamento fiscale delle Stock Option a livello internazionale
► Principio Commentario OCSE Art. 15, Par. 2, punto 12.14:
► Quando il reddito da SO è stato prodotto in più Stati, il reddito derivante
dal piano di SO sarà considerato prodotto in ciascuno Stato in relazione
ai giorni lavorativi ivi trascorsi ed utili ai fini del diritto ad esercitare
l’opzione (ripartizione del beneficio complessivo). L’attività prestata deve
essere considerata con riferimento al periodo intercorrente tra il grant date
ed il vesting period
► Tale principio consente di eliminare alla fonte fenomeni di doppia
imposizione, attribuendo a ciascuno Stato la potestà impositiva limitatamente
alla quota di reddito prodotto sul proprio territorio
► Le interpretazioni dell’agenzia pubblicate in caso di altri elementi retributivi a
maturazione pluriennale in un contesto cross-boarder (Piano di azionariato,
Ris. 92/E/2009 e TFR, Ris 341/2008) sono in linea con i principi del
commentario.

14 | EY Tax Update 2015
Una lettura più moderna dell’art. 15 del Modello OCSE
Art. 15, primo comma:
[…] i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato
Tassazione in base al criterio della fonte – ossia la tassazione
avviene nel Paese dove l’attività lavorativa viene svolta

15 | EY Tax Update 2015
Una lettura più moderna dell’art. 15 del Modello OCSE
Il secondo comma dell’art. 15 prevede una speciale deroga:
[…]Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) Il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi nell’anno fiscale
considerato;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non
è residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione
o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. […]
► Eccezione: Tassazione esclusiva nello Stato della residenza

16 | EY Tax Update 2015
Problema interpretativo: Cosa significa datore di lavoro?
► In base a quanto previsto dalla condizione sub b) dell’art. 15.2
riconoscere un rapporto di lavoro dipendente nel Paese della
prestazione significa negare l’esenzione
► Non essendo presente nel modello alcuna definizione di datore di
lavoro, sarà lo Stato che applica la convenzione ad interpretarla in
base alla propria normativa domestica;
► Problematiche legate a tale interpretazione:
► Interpretazioni estensive finiscono per
negare o limitare l’esenzione;

17 | EY Tax Update 2015
Problema interpretativo: Cosa significa datore di lavoro?
► In base a quanto previsto dalla condizione sub b) dell’art. 15.2 riconoscere un rapporto di lavoro dipendente nel Paese della prestazione significa negare l’esenzione
► Alcuni Stati verificano principalmente l’esistenza formale del rapporto di lavoro dipendente (§ 8.2 - 8.3)
► Alcuni Stati seguono approcci in cui la sostanza prevale sulla forma (§ 8.4 – 8.5) verificando se l’attività è resa secondo un contratto di servizi oppure attraverso una relazione di lavoro dipendente
► Importanza quindi di verificare la natura dei servizi resi e la loro integrazione nel business dell’impresa che acquista il servizio (§ 8.6)
Approccio Formale o Sostanziale?

18 | EY Tax Update 2015
Integrazione dell’attività di lavoro nel business locale
► La prima problematica affrontata è capire quando un’attività è resa da
un’impresa piuttosto che da un dipendente.
► Al fine di verificare tale ultima circostanza, sarà necessario esaminare
se l’attività lavorativa è resa in ottemperanza di:
► un contratto di servizio (contract for service) tra il datore di lavoro
(con sede in Stato A) e una società (in B), oppure se
► il servizio è reso in ottemperanza di una prestazione di lavoro resa
dal dipendente (di una società in A) a favore di una società (in B)
(contract of service).
«INTEGRATION TEST»
Presentation title

19 | EY Tax Update 2015
Raccomandazioni
► Il Commentario raccomanda di valutare un insieme di fattori:
► Chi fornisce le direttive relative allo svolgimento del lavoro;
► Addebito o meno della retribuzione *
► Chi fornisce gli strumenti e il materiale necessario
► Chi determina il numero e la qualificazione dei lavoratori
per quanto concerne l’attività resa;
► Chi ha il diritto di assumere o licenziare
► Chi ha il potere sanzionatorio
► Chi determina il piano di lavoro e le ferie
* In merito alla questione del riaddebito viene chiarito che esso rappresenta
uno degli elementi da considerare per la verifica, raccomandando di non
limitare l’analisi a questo elemento
L’Integrazione si valuta
guardando all’attività
della società che invia il
lavoratore e quello della
società presso cui il
dipendente svolge
l’attività, ossia si tratta
di misurare il livello di
integrazione nel
business del soggetto
che riceve la
prestazione rispetto al
business del datore di
lavoro.

20 | EY Tax Update 2015
Integration test: spunti per la riflessione
► In conclusione, il Commentario fornisce una lettura equilibrata della norma di
esenzione, prevedendo espressamente che gli Stati possano riqualificare il
rapporto di lavoro nei casi in cui l’applicazione della disposizione di esonero
sia “manipolata” con il fine di evitare la tassazione nel Paese della
prestazione
► In assenza di espressa riserva al Commentario, si dovrebbe ritenere che
l’amministrazione finanziaria italiana aderisca all’interpretazione della
disciplina secondo i criteri in esso indicati, ivi inclusi gli esempi concreti che
meglio evidenziano da un punto di vista pratico operativo come potrebbe
essere interpretata la disposizione, tuttavia tale approccio non è stato
confermato pubblicamente
Presentation title

21 | EY Tax Update 2015
La DIRETTIVA 2011/16/UE prevede norme più chiare e precise che disciplinano la
cooperazione amministrativa fra gli Stati membri per contrasto all’evasione fiscale
internazionale
Ambito oggettivo
- si applica alle imposte di qualsiasi tipo;
- non si applica ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato
Membri, all’IVA, ai dazi doganali o alle accise, ai diritti quali quelli per
documenti rilasciati da autorità pubbliche e alle tasse di natura contrattuale,
quale corrispettivo per pubblici servizi
Ambito soggettivo
- Persone fisiche, persone giuridiche e associazioni di persone. Sono inclusi
anche i trust, le fondazioni e i fondi di investimento
La DIRETTIVA 2011/16/UE: Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

22 | EY Tax Update 2015
► SCAMBIO SU RICHIESTA (Art. 5)
Su richiesta dell’autorità competente di uno S.M., l’autorità competente dello
S.M. trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto
accertamento delle imposte
► SCAMBIO AUTOMATICO (Art. 8) – regola generale
Mediante scambio automatico le autorità fiscali scambieranno le informazioni
disponibili sui periodi di imposta dal 1° gennaio 2014, riguardanti: redditi da
lavoro, compensi per dirigenti, assicurazioni sulla vita non contemplati in altri
strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni, pensioni e redditi
immobiliari
► SCAMBIO SPONTANEO (Art. 9):
Opera, tra le varie ipotesi, quando vi è fondato motivo di presumere una perdita
di gettito fiscale nell’altro S.M. o una riduzione di imposta risultante da
trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi di imprese
Le forme di scambio di informazioni secondo la Direttiva n. 2011/16/UE

23 | EY Tax Update 2015
Recepimento della direttiva 2011/16/UE e proposte di modifica
► Molti Stati Membri hanno attivamente già recepito la Direttiva introducendo una
serie di ulteriori obblighi amministrativi per i sostituti d’imposta (ad es. obblighi
specifici nella dichiarazione dei sostituti d’imposta in Lussemburgo)
► L’Italia ha subito una procedura d’infrazione da parte della Commissione
Europea per il mancato recepimento della Direttiva e solo recentemente ne ha
previsto l’attuazione con D. Lgs. n. 29 del 4 marzo 2014
► Proposte di modifica (accordo politico dell’ECOFIN del 14 ottobre 2014)
inclusione, nell’elenco delle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di
informazioni nell’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2015, di ulteriori elementi
quali dividendi, plusvalenze, tutte le altre categorie di redditi finanziari e i saldi dei
conti correnti

Founded and produced by
Grazie per l’attenzione

Founded and produced by
Tredicesima edizione
EY Tax Update 2015
Milano, 21 maggio

► La gestione del cash flow IVA

3 | EY Tax Update 2015
► L'Imposta sul Valore Aggiunto è improntata al principio di Neutralità
dell’imposta, a tutela di tutti i soggetti passivi. Tale principio è garantito dal
congiunto operare di:
► Rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti/cessionari (art. 18 DPR 633/1972)
► Diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (art. 19 e ss. DPR 633/1972)
► L’imposta colpisce:
► da un punto di vista sostanziale i consumatori finali che si vedono applicata
l’imposta ai servizi e ai beni acquistati;
► da un punto di vista formale i soggetti passivi (imprese ed esercenti arti e
professioni) che applicano l’imposta alle cessioni di beni effettuate ed ai servizi
prestati. Per tali soggetti l’IVA non rappresenta un onere effettivo, bensì un “credito”
o un “debito” verso l’Erario.
Il cash-flow nell’ambito applicativo dell’IVA

4 | EY Tax Update 2015
Il cash-flow nell’ambito applicativo dell’IVA
► Soggetti passivi «a debito IVA»: se l’IVA esigibile (riscossa dai clienti a
titolo di rivalsa) prevale sull’IVA detraibile (pagata ai fornitori a seguito
della rivalsa.
► Soggetti passivi «a credito IVA»: se l’IVA esigibile (riscossa dai clienti a
titolo di rivalsa) è inferiore all’IVA detraibile (pagata ai fornitori a seguito
della rivalsa.
► Il principio di neutralità nell’ambito di un perfetto funzionamento del
meccanismo applicativo dell’imposta non comporta per i contribuenti
effetti negativi in termini di cash-flow IVA

5 | EY Tax Update 2015
► I soggetti passivi «a debito» versano all’Erario la differenza tra l’IVA riscossa
dai committenti/cessionari e l’IVA detratta.
► I soggetti passivi «a credito» recuperano l’eccedenza tramite compensazione
con IVA esigibile generata in periodi successivi, con altri tributi/contributi o
accedendo al rimborso dell’IVA.
► Nella pratica il meccanismo applicativo dell’IVA non funziona in modo
ottimale, con la conseguenza che la neutralità dell’imposta è garantita sotto il
profilo economico, ma è ostacolata sotto il profilo finanziario per entrambe le
categorie di soggetti (i.e. «a debito» e «a credito»).
Il cash-flow nell’ambito applicativo dell’IVA

6 | EY Tax Update 2015
Le principali cause di impatto finanziario negativo nel cash-flow IVA per soggetti
«a debito» sono connesse al fatto che:
► l’IVA sulle cessioni/prestazioni diviene di norma esigibile al momento di
effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per i beni e pagamento per i
servizi, in generale);
► Il versamento dell’IVA è temporalmente legato al momento di esigibilità
dell’imposta;
► l’effettiva rivalsa di tale imposta si realizza con il pagamento delle fatture da parte
dei cessionari/committenti.
► Il «perfetto» funzionamento del meccanismo applicativo dell’IVA viene meno
in caso di:
► Insolvenza dei cessionari/committenti;
► Ritardi di pagamento da parte dei cessionari/committenti (e.g. Crediti vs Pubblica
Amministrazione).
Impatto negativo sul cash-flow per soggetti a debito

7 | EY Tax Update 2015
► La normativa italiana non consente agevolmente di recuperare l’imposta
originariamente versata all’Erario per il fornitore che ha emesso una fattura
per operazioni il cui corrispettivo non è stato in tutto o in parte corrisposto.
L’art. 26, comma 2 del DPR 633/1972 consente il recupero a credito
dell’imposta in caso di:
► procedure esecutive infruttuose
► procedure concorsuali infruttuose
► accordi di ristrutturazione del debito: il Decreto Semplificazioni ha introdotto la
possibilità di recuperare l’imposta anche alle ipotesi di accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del Regio decreto n. 267/1942 o
di piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), Legge
fallimentare, pubblicato nel registro delle imprese
► L’ottimizzazione del cash flow IVA richiede l’analisi delle procedure in essere
al fine di individuare se e quando possa essere recuperata l’IVA a proprio
credito.
Impatto negativo sul cash-flow per soggetti a debito – le soluzioni per i crediti inesigibili

8 | EY Tax Update 2015
► Nel caso in cui di cessioni/prestazioni verso la PA il contribuente incorre
spesso in tempi lunghi di incasso dei propri crediti commerciali. La normativa
IVA prevede, al fine di ovviare all’effetto finanziario IVA negativo 2 principali
strumenti normativi:
► Il differimento dell’esigibilità dell’imposta al pagamento del corrispettivo (art. 6,
comma 5, DPR 633/1972)
► Lo split payment (art. 17-ter DPR 633/1972)
► Tali misure risolvono prevengono gli effetti negativi sul cash-flow IVA tipici dei
soggetti «a debito» ma contribuiscono a generare gli effetti negativi propri dei
soggetti «a credito».
Impatto negativo sul cash-flow per soggetti a debito – le soluzioni per i crediti verso PA

9 | EY Tax Update 2015
► Il problema di cash flow colpisce i soggetti «a credito»:
► che esercitano particolari attività che rendono per essi fisiologica la generazione di
crediti IVA
► che sono interessati da norme che impediscono loro la possibilità di addebitare
l’IVA per rivalsa ai propri cessionari/committenti
Impatto negativo sul cash-flow per soggetti a credito – i soggetti maggiormente interessati

10 | EY Tax Update 2015
► attività che tendono a rendere fisiologico il credito IVA
► operazioni attive soggette ad aliquote IVA più basse rispetto a quelle gravanti sugli
acquisti e sulle importazioni;
► operazioni attive non imponibili:
o cessioni all’esportazioni;
o cessioni intra-comunitarie;
o cessioni verso San Marino e operazioni assimilate;
o operazioni non imponibili a seguito delle dichiarazioni di intento;
► operazioni non soggette all’imposta;
► operazioni con applicazione del reverse-charge e split-payment (le norme
introdotte nel 2015 aggravano il problema).
Impatto negativo sul cash-flow per soggetti a credito – i soggetti maggiormente interessati

11 | EY Tax Update 2015
Norme recenti che hanno accentuato il problema di cash flow
► In particolare il reverse - charge è una procedura contabile che si sostituisce alla
fatturazione con addebito dell’IVA da parte del fornitore. L’acquirente – soggetto
passivo IVA - contabilizza sui propri registri l’IVA a debito, in luogo del fornitore
ed esercita la detrazione della stessa imposta, nei limiti a lui consentiti.
► Settori “a rischio” cui si applica il reverse - charge impedendo l’addebito di IVA a
valle:
► cessioni e locazioni di immobili;
► subappalti in edilizia;
► cessioni di rottami;
► cessioni di oro;
► cessioni di telefonini e loro componenti e accessori*;
► cessioni di Pc e loro componenti e accessori*;
► cessioni di materiali e prodotti lapidei.

12 | EY Tax Update 2015
Norme recenti che hanno accentuato il problema di cash flow
► Dal 1 gennaio 2015 sono entrate in vigore norme che hanno accentuato il
generarsi di problematiche di cash flow. In particolare:
► sono stati ampliati i settori di business soggetti al meccanismo del reverse –
charge:
o Pulizie ed edilizia specializzata;
o Energetico;
o Cessioni di bancali di legno (pallets);
o Grande distribuzione (occorre una provvedimento di deroga del’ Consiglio UE
perché assuma efficacia. Confindustria ha presentato Denuncia alla
Commissione UE evidenziando gli effetti distorsivi che il meccanismo comporta
a carico delle imprese).
► è stato introdotto lo Split-payment

13 | EY Tax Update 2015
Richiesta di rimborso IVA in caso di posizione creditoria strutturale
► In definitiva i soggetti strutturalmente a credito, che aumenteranno
considerando tali recenti modifiche normative, si trovano a dover far fronte
principalmente a due problematiche:
► la mancata disponibilità finanziaria a breve derivante dall’IVA incassata dai propri
clienti eccedente quella pagata ai propri fornitori;
► il mancato recupero dell’Iva pagata ai propri fornitori a cui si aggiunge il problema
temporale del recupero.
► In generale il credito IVA può essere chiesto a rimborso sia trimestralmente
mediante specifico modello (i.e. modello TR) che annualmente direttamente
in dichiarazione IVA. Tale richiesta può esser effettuata rispettando
determinate condizioni previste dalla normativa.
► Il problema italiano che accentua la problematica del cash flow IVA è
rappresentato principalmente dalle tempistiche di recupero del credito.

14 | EY Tax Update 2015
► I tempi di rimborso nella maggior parte dei Paesi Europei sono mediamente
compresi tra 15 giorni e i 3 mesi. I tempi in Italia sono ampiamente superiori.
► Infatti i tempi di erogazione seconda la norma sono i seguenti:
► entro 60 giorni dalla richiesta per la procedura semplificata
► entro 90 giorni dalla richiesta per la procedura ordinaria
► In realtà i tempi effettivi di erogazione risultano i seguenti:
► 10/12 mesi dalla richiesta per la procedura semplificata
► 3 anni dalla richiesta per la procedura ordinaria
Tempi di erogazione previsti dalla norma e tempistiche effettive di rimborso

15 | EY Tax Update 2015
Recenti norme che dovrebbero attenuare il problema del cash flow IVA
► i «rimedi» alle lunghe attese, individuati dalla normativa IVA, come
recentemente integrata, consistono in:
► nell’eliminazione dell’obbligo di garanzia;
► Erogazione dei rimborsi in via prioritaria.
► La garanzia dei crediti a rimborso non è richiesta
► per rimborsi fino a € 15.000
► per i rimborsi superiori a € 15.000, ma solo rispettando particolari condizioni (visto
di conformità sulla dichiarazione e particolari condizioni patrimoniali, contributivi e
di affidabilità).

16 | EY Tax Update 2015
► La priorità per i rimborsi Iva (annuali e infrannuali) è prevista per le
seguenti categorie di contribuenti:
► coloro che hanno effettuato prestazioni di subappalto in edilizia ed hanno
emesso fatture senza addebito di imposta;
► operatori economici che effettuano recupero e preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottami metallici;
► operatori che effettuano produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati;
► Fondi immobiliari;
► Soggetti che applicano lo split payment.
Recenti norme che dovrebbero attenuare il problema del cash flow IVA

► Soluzioni operative nella gestione
del cash flow IVA

18 | EY Tax Update 2015
Ottimizzazione del cash flow IVA per soggetti a credito
► Individuazione di soluzioni operative che consentano di limitare la
generazione di crediti IVA:
► Ottimizzazione della supply chain
► Individuazione di modelli di business differenti
► Utilizzo dei depositi IVA
► Gruppo IVA (accezione tradizionale e nuova accezione comunitaria)
► Gestione ottimale del plafond IVA
► Le soluzioni di cui sopra sono certamente preferibili in quanto prevengono il
problema del cash flow IVA. Alcune di esse comportano modifiche del
modello di business, non sempre sono fattibili.

19 | EY Tax Update 2015
Ottimizzazione del cash flow IVA per soggetti a credito
► Ottimizzazione della gestione del credito IVA esistente tramite una attenta
pianificazione che consenta di adottare in modo ottimale tutte le procedure
consentite dalla normativa.
► Predisposizione di un cash-flow prospettico IVA per gli anni a venire (i budget e dei
piani di marketing sono un valido ausilio);
► Massimizzazione delle compensazioni IVA orizzontali (visto di conformità) e
verticali (n base al piano prospettico);
► Utilizzo delle procedure di rimborso trimestrale oltre che annuale;
► Utilizzo della procedura semplificata/prioritaria
► Quanto precede consente la pianificazione ottimale del credito e delle relative
strategie di recupero

20 | EY Tax Update 2015
Ottimizzazione del cash flow IVA per soggetti a credito
► Crediti IVA chiesti a rimborso
► occorre prevenire/individuare eventuali impedimenti al celere procedere delle
procedure di rimborso pendenti presso l’ADE. Ciò si realizza mediante analisi delle
pratiche pendenti e individuazione delle soluzioni più opportune;
► Gestione oculata dei rimborsi IVA tramite costante relazione e monitoraggio presso
l’ADE
► Cessione del credito IVA come opportunità di ottimizzazione finanziaria

► Q&A

Stefano Pavesi VAT and Indirect Taxes

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in cui operiamo. “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita ey.com. © 2015 EY. All Rights Reserved. ED None Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia. ey.com