tribunale di bergamo sezione fallimentare … · tribunale di bergamo sezione fallimentare...

104
TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG), Via G. Marconi n. 25 C.F. 02835380169 RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 172 L.F. Giudice Delegato: dott. Massimo Gaballo ex dott. Luciano Alfani Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli ([email protected])

Upload: vanque

Post on 29-Jun-2018

261 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012

LOPA P.I.M.A. S.P.A.

con sede in in Ponte S. Pietro (BG), Via G. Marconi n. 25

C.F. 02835380169

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

AI SENSI DELL’ART. 172 L.F.

Giudice Delegato: dott. Massimo Gaballo ex dott. Luciano Alfani

Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli ([email protected])

Page 2: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

SOMMARIO

PREMESSA

SOMMARIO: 1. Il ricorso ex art.161 VI comma L.F. presentato da LOPAV in liquidazione ed il

relativo decreto – 2. Il deposito della proposta di concordato e del piano - 3. Il decreto di ammis-

sione del Tribunale - 4. L’adempimento delle formalità preliminari – 5. La perizia immobiliare

CAPITOLO I – IL CONCORDATO IN CONTINUITÁ E LA RELAZIONE EX ART.

172 L.F.

SOMMARIO: 1. Cenno alle nuove norme che si applicano al concordato in continuità aziendale

– 2. La figura del Commissario Giudiziale per effetto della nuova Legge Fallimentare e la funzio-

ne della Relazione ex art. 172 L.F.

CAPITOLO II – LA SOCIETÁ LOPAV IN LIQUIDAZIONE E LE VICENDE PRIN-

CIPALI

SOMMARIO: 1. Le vicende societarie di LOPAV – 2. L’assetto proprietario di LOPAV e gli or-

gani sociali

CAPITOLO III – I CONTRATTI PRELIMINARI. LE ISTANZE EX ART.169 BIS L.F.

DI LOPAV E IL DECRETO DEL TRIBUNALE DEL 20 NOVEMBRE 2012. GLI IM-

MOBILI DI PROPRIETÁ LOPAV

SOMMARIO: 1. La richiesta di autorizzazione allo scioglimento di taluni contratti preliminari ed

il provvedimento del Tribunale - 2. La sorte degli altri contratti preliminari di compravendita non

oggetto di richiesta di autorizzazione allo scioglimento ex art.169 bis L.F. - 3. La stima del valore

dei beni immobili di proprietà di LOPAV e dei beni oggetto dei contratti preliminari di compra-

vendita alla luce delle valutazioni del perito estimatore nominato dal Tribunale

CAPITOLO IV – I PAGAMENTI AUTORIZZATI EX ART.182 QUINQUIES L.F. IN

FUNZIONE DELLA CONTINUITÁ. LA PROBLEMATICA DEL RILASCIO DEL

D.U.R.C. – LE VICENDE GIUSLAVORISTICHE.

Page 3: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

SOMMARIO: 1.La richiesta di autorizzazione al pagamento immediato di taluni creditori ed il

provvedimento del Tribunale – 2.I principali eventi della procedura con particolare riferimento al

D.U.R.C. – 3.Le vicende giuslavoristiche.

CAPITOLO V – CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETÁ E DAL

COMMISSARIO GIUDIZIALE – LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE

SOMMARIO: 1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla Debitrice – 2. I rilievi del Commis-

sario Giudiziale sulle cause della crisi e sulla condotta della Debitrice

CAPITOLO VI – LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

SOMMARIO: Premessa - 1. La suddivisione tra Good company e Bad company e gli attivi e pas-

sivi concordatari – 2. Il contenuto della proposta – 3. Le conseguenze per i creditori legate alla

duplice componente del piano di prosecuzione dell’attività e liquidatoria – 4 I riparti previsti dalla

proposta

CAPITOLO VII - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO E 30 SET-

TEMBRE 2012 ASSUNTA DALLA SOCIETÁ DEBITRICE AI FINI DEL PIANO

PROPOSTO AI CREDITORI

SOMMARIO: Premesse - 1. L’attivo e il passivo contabile – 2. L’attivo e il passivo concordatario

CAPITOLO VIII - LE VALUTAZIONI E LE RETTIFICHE DEL COMMISSARIO

GIUDIZIALE

CAPITOLO IX – GLI EFFETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELL’ATTIVITÁ

D’IMPRESA DAL 30 GIUGNO 2012 SINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL

RICORSO E IN BASE AL PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÁ DICEMBRE 2012 -

DICEMBRE 2015

SOMMARIO: 1.La metodologia assunta dal Commissario Giudiziale – 2.Le verifiche del Com-

missario Giudiziale relative al periodo 30 Giugno 2012 – 30 Settembre 2012 e 13 Ottobre 2012 –

Page 4: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

28 Febbraio 2013 - 3.L’analisi del business plan triennale – 4.Le conclusioni sull’attendibilità delle

proiezioni economico finanziarie (anche alla luce della riorganizzazione aziendale) e del cash flow

CAPITOLO X – LA NUOVA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL NUOVO PIANO

SOMMARIO: Premesse - 1. Descrizione del Nuovo Piano e dei conseguenti nuovi riparti

CAPITOLO XI - I NUOVI RIPARTI IN BASE ALLA NUOVA SITUAZIONE PA-

TRIMONIALE

CAPITOLO XII - SINTESI DEL NUOVO PIANO BASATO SULLA NUOVA SITUA-

ZIONE PATRIMONIALE CON LE RETTIFICHE DEL COMMISSARIO GIUDI-

ZIALE

CAPITOLO XIII – LA STRUTTURAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDA-

TO IN CONTINUITÁ: LE CRITICITÁ ECONOMICHE E LEGALI

SOMMARIO: 1. La traslazione del rischio d’impresa in capo ai creditori – 2. La sperequazione di

trattamento del ceto creditorio

CAPITOLO XIV – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBILITÁ

ECONOMICA E GIURIDICA DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE

SOMMARIO: 1.La non fattibilità economica e giuridica del piano

CAPITOLO XV – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONVENIENZA DEL CON-

CORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DEL FALLIMENTO

SOMMARIO: 1. La convenienza della proposta di concordato secondo la Società – 2. La sussi-

stenza della convenienza della proposta secondo il Commissario Giudiziale

Page 5: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XVI – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E CALCOLO

DELLA MAGGIORANZA.

SOMMARIO: 1. L’accertamento nel passivo nel concordato preventivo - 2. L’elenco dei creditori

- 3. Il calcolo della maggioranza - 4. Le adesioni alla proposta di concordato in base all’art. 178

L.F. nel testo riformato

CAPITOLO XVII - LE CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE ANCHE

AI SENSI DELL’ART. 173 L.F.

Page 6: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

PREMESSA

SOMMARIO: 1. Il ricorso ex art.161 VI comma L.F. presentato da LOPAV in liquidazione ed il

relativo decreto – 2. Il deposito della proposta di concordato e del piano - 3. Il decreto di ammis-

sione del Tribunale - 4. L’adempimento delle formalità preliminari – 5. La perizia immobiliare

1.Il ricorso ex art.161 VI comma L.F. presentato da LOPAV in liquidazione ed il Decreto

del Tribunale di Bergamo.

In data 13 Ottobre 2012 la società LOPAV - P.I.M.A. S.p.A. (d’ora innanzi anche solo LOPAV),

con sede in Ponte San Pietro (BG), Via Marconi n.25, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo al

n.02835380169, n. REA BG - 326849, in persona del legale rappresentante e Presidente del Con-

siglio di Amministrazione Sig.ra Gilda Locatelli, assistita dal dott. Eros De March, nonché rap-

presentata e difesa dagli avvocati Mario Battistella e Simone Pantaleoni del foro di Treviso e do-

miciliata presso lo studio dell’avvocato Jessica Pizzagalli, in Spirano (BG) Via Matteotti n.1, ha

presentato al Tribunale di Bergamo – sezione Fallimentare – ricorso ex art.161 VI comma L.F.

(c.d. domanda di pre-concordato) per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in

continuità aziendale ex art.186 bis L.F.-

Preliminarmente la ricorrente ha specificato di agire in forza di delibera del Consiglio di Ammini-

strazione del 9 Ottobre 2012 (risultante da atto del notaio Ernesto Sico di Bergamo Rep.n.54.332

e Racc.n.14.168 ed iscritto nel registro delle Imprese a norma dell’art.2436 cod. civ.) e ha eviden-

ziato di essere impresa esercente l’attività commerciale, soggetta alle disposizioni di cui al R.D. 16

Marzo 1942 n.267, di trovarsi in stato di crisi, di non essere mai stata dichiarata fallita né sottopo-

sta a procedure concorsuali e di non aver presentato altra domanda ex art.161 VI comma L.F.-

Rappresentate le principali vicende sociali (tra cui la costituzione come LOPAV – P.I.M.A. s.r.l.

in data 12 Dicembre 2000, la trasformazione in LOPAV – P.I.M.A. s.p.a. in data 13 Settembre

2007, l’assoggettamento al regime di Amministrazione Giudiziaria in data 12 Ottobre 2010, a se-

guito di problematiche interessanti la persona del socio ed amministratore unico signor Patrizio

Locatelli - di cui si darà conto infra nel capitolo 2 - e la successiva cessazione

dell’Amministrazione Giudiziaria a seguito di provvedimento del Tribunale di Bergamo in data 31

Ottobre 2011), nonché dato conto degli organi amministrativi succedutisi nel tempo ed illustrata

l’attività sociale (afferente al settore dell’edilizia, con particolare specializzazione nella realizzazio-

ne di pavimentazioni industriali e civili, di sottofondi alleggeriti e di sottofondi in sabbia e cemen-

to), LOPAV ha rappresentato diffusamente i principali fattori di crisi della Società.

In estrema sintesi, la ricorrente ha individuato i principali fattori di decozione in primis nella pe-

sante e generalizzata crisi del settore immobiliare ed edile, iniziata nell’anno 2007, che ha

Page 7: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

causato un consistente calo del fatturato derivante dall’abbattimento degli ordini, oltre ad

una rilevante riduzione dei margini di ricavo.

Ha evidenziato, inoltre, LOPAV che alle criticità derivanti dalla contrazione del mercato si sono

affiancate ulteriori problematiche collegate al progressivo rallentamento dei tempi di paga-

mento da parte dei clienti ed alle maggiori difficoltà di incasso dei crediti (che – come si

vedrà infra nel capitolo III – hanno in molti casi “costretto” LOPAV ad accettare di essere pagata

anche tramite permute immobiliari, “imposte” dai clienti direzionali).

La diffusa difficoltà dell’accesso al credito bancario da parte delle imprese del settore ha,

poi, ulteriormente contribuito alla creazione di una forte tensione finanziaria collegata alla sempre

minor disponibilità di liquidità ed al sempre maggior costo dei finanziamenti.

La Società ha dato conto, quindi, di aver tentato di far fronte a tali difficoltà – tra l’altro aggravate

dalla gestione giudiziaria che ha comportato la limitazione dell’attività alla mera ordinaria ammini-

strazione e ha impedito l’adozione di misure straordinarie di gestione della crisi - attraverso un

piano di rientro in cinque anni concordato con i principali fornitori: piano che, nell’ottica della

ripresa economica auspicata nell’anno 2011, avrebbe dovuto permettere di riequilibrare la gestio-

ne sociale, ma che in realtà non ha retto di fronte al netto peggioramento delle condizioni

dell’intera economia italiana, registrato nell’anno 2012, conducendo la Società alla situazione di

crisi finanziaria e strutturale che ha imposto l’adozione del rimedio concorsuale.

Ciò premesso, LOPAV ha illustrato un piano concordatario basato sulla prosecuzione

dell’attività di impresa ai sensi dell’art.186 bis L.F., come riformato dal c.d. “Decreto Svilup-

po” (D.L. 22 Giugno 2012 n.83, convertito nella L. 7 Agosto 2012 n.134), evidenziando come lo

stesso piano mirasse ad assicurare migliori percentuali di soddisfacimento dei creditori (rispetto

alla mera ipotesi liquidatoria), potendo i creditori beneficiare anche dei ricavi della continuazione

aziendale (per un periodo individuato in tre esercizi), oltre che degli attivi derivanti dall’attività li-

quidatoria che, comunque, avrebbe interessato solo una parte del patrimonio aziendale.

Ha anticipato, quindi, LOPAV che per l’attuazione del piano avrebbe adottato una separazione

basata su due “ambienti contabili”, di natura meramente virtuale, individuati come “Bad Company” -

ove avrebbero trovato allocazione le attività caratterizzate dalla prosecuzione dell’attività in con-

tinuità aziendale - e “Good Company” - ove viceversa avrebbero trovato allocazione le attività di na-

tura liquidatoria.

Ciò premesso, a mente del disposto di cui all’art.161 VI comma L.F., LOPAV – dato conto del

deposito, unitamente al ricorso, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi – ha richiesto

l’ammissione alla Procedura, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la docu-

mentazione di cui all’art.161 II e III comma L.F. nel termine assegnando dal Tribunale.

Page 8: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Il Tribunale di Bergamo, quindi, preso atto del contenuto e delle produzioni di cui al ricorso de-

positato da LOPAV, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero ed accertata la propria

competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla proce-

dura di Concordato Preventivo, con Decreto datato 15 Ottobre 2012 e depositato in Cancelleria

26 Ottobre 2012, ha assegnato alla ricorrente il termine di sessanta giorni (decorrente dalla co-

municazione del provvedimento) per la presentazione della proposta, del piano e della documen-

tazione di cui all’art.161 II e III comma L.F., disponendo che la stessa Società ricorrente deposi-

tasse, nei successivi trenta giorni e all’atto dell’integrazione della domanda, un’aggiornata relazio-

ne economico-finanziaria sull’attività compiuta nelle more.

2.Il deposito della proposta di concordato e del piano.

Nel termine assegnato, espletati gli incombenti informativi indicati dal Tribunale, in data 8 No-

vembre 2012, LOPAV ha depositato la sua integrazione della domanda di “pre-concordato” con-

tenente, fra l’altro, la proposta ed il piano concordatario, oltre alla documentazione prevista

nell’art.161 II e III comma L.F. (ed, in particolare, la “aggiornata Relazione sulla situazione patrimonia-

le, economica e finanziaria dell’impresa” e la relazione redatta da un professionista, individuato nel dott.

Alberto Spadotto, nel cui contesto si attestavano la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del

piano proposto e, con riferimento alla c.d. “continuità d’impresa”, la circostanza che la citata conti-

nuazione dell’attività di impresa prevista dal piano concordatario risultava funzionale al miglior

soddisfacimento dei creditori).

La Società ha, così, rappresentato il contenuto della sua proposta di concordato con prosecuzione

dell’attività d’impresa confermando l’adozione dei due separati ambienti contabili della “Good

Company”, quale azienda in continuità con previsione di gestione dal 1 Ottobre 2012 al 31 Dicem-

bre 2015 e della “Bad Company”, quale ambito dell’attività liquidatoria e di soddisfacimento del

debiti pregressi.

LOPAV ha specificato, quindi, che la struttura patrimoniale “iniziale” della “Good Company”, quale

azienda in continuità, si caratterizza per attività quantificabili in complessivi € 1.955.624,00 (di cui

le voci più significative erano costituite da un avviamento per € 500.000,00, quale espressione del-

la valorizzazione degli assets aziendali da pagarsi alla “Bad company”, da immobilizzazioni materiali

strumentali alla continuità aziendale per € 604.563,00, da beni condotti in locazione finanziaria

necessari per l’attività di impresa valutati in € 290.716,00, da un magazzino valutato in €

148.422,00 e da crediti verso clienti limitatamente a € 350.000,000 necessari per la sostenibilità fi-

nanziaria dei primi mesi di operatività) a fronte di passività (sempre quantificate in €

1.955.624,00) composte da debiti (verso enti previdenziali, verso dipendenti, verso le socie-

tà di leasing per rate non pagate e per mutuo ipotecario relativo al capannone di proprietà uti-

Page 9: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

lizzato al 50% quale sede operativa dell’azienda in continuità) il cui pagamento, giudicato indi-

spensabile per la continuazione dell’impresa, veniva ipotizzato nella misura del 100%.

Specularmente LOPAV, con riferimento alla struttura patrimoniale iniziale della “Bad Company”,

ha evidenziato attività per complessivi € 5.942.417,17 (di cui le voci più significative erano costi-

tuite dalle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita per € 1.637.434,00, da crediti relativi

alla stipula di contratti preliminari per € 1.104.342,00, da crediti verso clienti per 2.786.000,00 e da

crediti verso “Good Company” per € 269.605,00 in relazione allo sfruttamento degli assets da parte

dell’azienda in continuità) e passività di analogo valore, riferibili a debiti di diversa natura pre-

visti nel piano concordatario, oltre ai fondi per rischi ed oneri.

Per quanto concerne la prosecuzione dell’attività sociale, LOPAV ha specificato la sua de-

terminazione a perseguire l’obiettivo della continuità aziendale anche tramite l’adozione dei rime-

di di cui all’art.182 quinquies L.F. - introdotti con specifico riferimento al concordato in continuità

dal cd. “Decreto Sviluppo”, come si vedrà infra nel Capitolo I § 1 – e, in particolare, attraverso il

rimedio dell’autorizzazione del Tribunale al pagamento dei crediti per prestazioni di beni e servizi

sorti anteriormente alla procedura, laddove riconosciuti essenziali per la prosecuzione dell’attività

e funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

A tal riguardo, rappresentando la necessità, per il mantenimento della continuità d’impresa, del

pagamento di specifici crediti maturati anteriormente per prestazioni di beni e servizi essenziali,

LOPAV ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata ex art.182 quinques L.F. al pagamento

integrale dei debiti anteriori al deposito della domanda di concordato in relazione a rapporti di

leasing in corso, al pagamento integrale dei debiti previdenziali anteriori e scaduti (pagamento

necessario per l’ottenimento dall’INPS della certificazione D.U.R.C., imprescindibile per la prose-

cuzione dell’attività, come si vedrà infra nel Capitolo 4 § 2) ed al pagamento dei debiti verso il

personale anteriori e scaduti.

Anche con riferimento all’attività liquidatoria, LOPAV ha dato conto della sua determinazio-

ne di beneficiare dei recenti rimedi introdotti con la riforma della Legge Fallimentare.

Reputando, invero, antieconomico l’adempimento di alcuni (limitatamente a n.4 su n.11) contrat-

ti preliminari di compravendita di immobili (la cui stipulazione rientrava nella predetta prassi

del settore di ottenere il versamento del corrispettivo di appalti d’opera eseguiti tramite permuta

di beni immobili), cui avrebbe dovuto in futuro dar corso, LOPAV ha chiesto al Tribunale

l’autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell’art.169 bis L.F., prevedendo tra l’altro nel

piano un apposito fondo rischi in relazione all’indennità che i promissari venditori avrebbe potu-

to ex lege pretendere all’esito dello scioglimento.

Detta autorizzazione, nello specifico, è stata richiesta con riferimento ai contratti preliminari di

compravendita stipulati con Teorema Costruzioni s.r.l. (relativamente ad un immobile sito in Villa

Page 10: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

d’Adda), con Lungobrembo s.r.l. (relativamente ad un immobile sito in Curno), con Immobiliare

Ar.No s.r.l. (relativamente ad un immobile sito in Sovere) e con Imprima Costruzioni s.r.l. (relati-

vamente ad un immobile sito in Verdello).

LOPAV ha quantificato, quindi, l’attivo realizzabile in € 7.628.433,55, a fronte di un passivo va-

lutabile complessivamente in € 20.608.640,00, di cui € 688.963,00 in prededuzione, €

5.901.725,00 al privilegio ed € 14.017.952,00 in rango chirografario.

Sulla scorta di tutti i superiori rilievi, LOPAV ha proposto un piano basato sull’integrale soddi-

sfacimento, oltre che dei creditori prededucibili e privilegiati, anche delle società di leasing

con cui risultavano in essere contratti di locazione finanziaria relativi ad un capannone, ad alcuni

mezzi operativi e ad attrezzature, in ragione della essenzialità dei beni per la garanzia della conti-

nuità di impresa.

Con similare logica, la restante parte del ceto chirografario, invece assoggettato a falcidia, è stata

suddivisa in tre classi omogenee di creditori, determinate in ragione delle differenti esigenze di tu-

tela dei crediti, ovverosia la classe dei cd. “fornitori strategici di beni strumentali alla conti-

nuità”, per cui si è prevista una percentuale di soddisfacimento pari al 47,27%, la classe degli

istituti di credito, per cui si è prevista una percentuale di soddisfacimento pari al 5,23%, e la

classe dei cd. “fornitori di merci e servizi non strategici”, per cui si è prevista una percentuale

di soddisfacimento pari al 5,36%.

3.Il decreto di ammissione del Tribunale

Con Decreto datato 15 Novembre 2012 e depositato in Cancelleria il successivo 20 No-

vembre 2012, il Tribunale di Bergamo, sezione II civile e fallimentare, ritenuto ed osserva-

to:

-che LOPAV aveva proposto ricorso per Concordato Preventivo in continuità aziendale ex

art.161 VI comma L.F. con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui

all’art.161 II e III comma L.F. entro il termine fissato dal Tribunale;

-che, con decreto datato 15 Ottobre 2012 e depositato in Cancelleria il 26.10.2012, il Tribunale,

preso atto della pubblicazione del ricorso ex art.168 L.F. presso il Registro delle Imprese e

dell’allegazione della documentazione di legge (visura camerale, verbale di determinazione del

C.d.A. ex art.152 L.F. e bilanci degli ultimi tre esercizi) e del parere favorevole del Pubblico Mini-

stero , nonché accertata la propria competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti soggettivi e

oggettivi di accesso alla procedura di Concordato Preventivo, aveva assegnato alla società ricor-

rente il termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documen-

tazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art.161 L.F., disponendo altresì, a tutela dei creditori,

l’obbligo informativo, a carico della proponente, di depositare nel termine di trenta giorni

Page 11: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

un’aggiornata relazione economico-finanziaria sull’attività compiuta dalla ricorrente nelle more

del termine di sessanta giorni;

-che, in ottemperanza al contenuto del decreto 26 Ottobre 2012, LOPAV aveva presentato in da-

ta 8 Novembre 2012 la proposta, il piano e tutta la documentazione ex art.161 II e III comma

L.F. ad integrazione della domanda di “pre-concordato”, con particolare riferimento alla “aggiornata

Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa” ed alla relazione redatta da un

professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art.67 comma terzo lettera d) L.F.;

-che la proposta doveva ritenersi ammissibile, rilevandosi che il piano concordatario era finalizza-

to a consentire il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati ed il soddisfaci-

mento dei creditori chirografari nella misura del 47,27% per i fornitori strategici di beni strumen-

tali necessari alla continuità aziendale di cui alla prima classe (€ 702.473,17), nella misura del

5,23% per le Banche di cui alla seconda classe (€ 5.954.603,14) e nella misura del 5,36% per tutti

gli altri fornitori di merci e servizi non strategici (€ 7.360.785,99): il tutto con una suddivisione dei

creditori in classi conforme in astratto alle prescrizioni di cui all’art.160 comma primo lettere c) e

d) L.F.;

-che la richiesta di effettuare i pagamenti, ai sensi dell’art.182 quinquies L.F., di debiti anteriori rela-

tivi ai contratti di leasing, di debiti anteriori previdenziali e di debiti anteriori verso il personale si

appalesava meritevole di accoglimento in quanto necessaria per la continuazione dell’attività

d’impresa e, in ogni caso (con riferimento ai debiti previdenziali), necessaria ai fini di ottenere

dall’INPS la certificazione “DURC”, essenziale per poter proseguire nell’attività;

-che la richiesta autorizzazione, ex art.169 bis L.F., a sciogliersi da alcuni contratti preliminari di

compravendita di immobili poteva essere concessa in relazione ai soli contratti stipulati con Im-

mobiliare Ar.No s.r.l. e con Imprima Costruzioni s.r.l., attesa l’esiguità dell’acconto versato sul

prezzo dell’immobile;

-che viceversa non si riteneva di autorizzare lo scioglimento ex art.169 bis L.F. dei contratti con-

clusi con Teorema Costruzioni s.r.l. e Lungobrembo s.r.l., in mancanza di un sufficiente corredo

informativo, anche con riferimento all’entità dell’indennizzo, fatta ovviamente salva la facoltà del-

la ricorrente di reiterare la richiesta al Giudice Delegato della procedura, previo parere del nomi-

nando Commissario Giudiziale;

-che il piano concordatario appariva supportato da regolare documentazione formale e caratteriz-

zato dall’utilizzo di criteri metodologicamente prudenziali nella determinazione delle poste attive,

con previsione, quanto alle poste passive, di fondi rischi suscettibili di controbilanciare le criticità

delle analisi e della prognosi concordataria senza aggravio per il contenuto finale della proposta;

ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo in continuità aziendale:

Page 12: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

-nominando nel contempo Giudice Delegato il dott. Luciano Alfani, Commissario Giudiziale il

sottoscritto avv. Antonio Granelli;

-ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 20 Marzo 2013 ore 9.00;

-disponendo che del Decreto venisse data comunicazione ai creditori entro il giorno 20 Dicembre

2012;

-fissando il termine di quindici giorni dalla notifica del Decreto per il deposito in Cancelleria della

somma di € 100.000,00 per spese di procedura;

-autorizzando, ex art.182 quinquies L.F., la Società ad “effettuare il pagamento integrale dei debiti

scaduti sino al deposito della domanda di concordato dettagliatamente indicati nei prospetti allegati sub 7,8 e 9 così

come prodotti nel contesto dell’atto denominato “Presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex

art.161 commi secondo e terzo L.F.” depositato c/o la cancelleria del Tribunale di Bergamo in data 8.11.2012”

(debiti verso società di leasing, verso enti previdenziali e verso dipendenti);

-autorizzando, ex art.169 bis L.F., LOPAV a sciogliersi dai contratti preliminari intercorrenti

con Immobiliare Ar.No s.r.l. e con Imprima Costruzioni s.r.l., rispettivamente datati 2 Aprile

2010 e 28 Luglio 2010.

4.L’adempimento delle formalità preliminari.

Ricevuta la nomina, lo scrivente Commissario Giudiziale ha formalizzato la propria accettazione

in data 21 Novembre 2012, dichiarando di non trovarsi in situazioni di incapacità, di non essere

creditore del Concordato né di trovarsi in conflitto di interesse con lo stesso.

Successivamente all’accettazione, il Commissario Giudiziale ha provveduto all’esecuzione degli

adempimenti di rito fra cui rilevano:

-la trascrizione del Decreto di ammissione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di

Bergamo e di Padova in relazione agli immobili di proprietà della Società;

-la trascrizione del Decreto di ammissione presso il P.R.A. Ufficio di Bergamo per gli autoveicoli;

-la comunicazione ai creditori, ai sensi dell’art. 161 L.F., nel termine assegnato nel decreto del

Tribunale, nella quale, oltre alle comunicazioni di rito, veniva riassunta la proposta concordataria

formulata della Società debitrice e venivano inoltrati n. 2 moduli prestampati da utilizzarsi rispet-

tivamente per l’eventuale conferimento di procura ai sensi dell’art. 174 II comma L.F. ad un

mandatario speciale per l’intervento all’adunanza dei creditori, nonché per l’eventuale espressione

di adesione o non adesione alla proposta concordataria ai sensi dell’art. 178 L.F.-

Va rappresentato, da ultimo, che la Società, in data 30 Novembre 2012, ha regolarmente versato

la complessiva somma di € 100.000,00 su di un libretto a nome della procedura e vincolato da

provvedimento del Giudice Delegato: libretto attualmente in possesso dello scrivente.

Page 13: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

5.La perizia immobiliare

È doveroso rappresentare al ceto creditorio che il Commissario Giudiziale, nell’ambito dello

svolgimento del suo incarico, previo deposito di ricorso ex art.172 ultimo comma L.F. – che si

allega unitamente al decreto di nomina (all.1) – ha provveduto a richiedere la nomina di un perito

stimatore al fine di ottenere una valutazione di congruità dei valori espressi nelle perizie

dell’arch.Butera allegate al ricorso. Il Giudice Delegato ha provveduto a nominare, quale perito

stimatore, l’arch. Vincenzo Salvi di Bergamo. Le risultanze di tale verifica di congruità saranno

analiticamente descritte sub Capitolo 3 § 3, a cui si rimanda.

Si vedrà in particolare che il perito arch. Salvi ha stimato gli immobili, con perizia pervenuta il 14

Marzo 2013 (nell’imminenza del deposito della presente Relazione), con abbattimento di valori

per un importo consistente, pari a circa € 750.000,00, con sostanziale azzeramento delle percen-

tuali di riparto in favore del ceto chirografario.

Quanto alle rimanenze, il Commissario, tenuto conto anche della terzietà del perito estimatore

dott.Moriggia, ha ritenuto sufficiente limitarsi ad un inventario a campione, le cui risultanze con-

fermano quanto espresso dal professionista incaricato delle valutazioni.

Page 14: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO I – IL CONCORDATO IN CONTINUITÁ E LA RELAZIONE EX ART.

172 L.F.

SOMMARIO: 1. Cenno alle nuove norme che si applicano al concordato in continuità aziendale

– 2. La figura del Commissario Giudiziale per effetto della nuova Legge Fallimentare e la funzio-

ne della Relazione ex art. 172 L.F.

1. Cenno alle nuove norme che si applicano al concordato in continuità aziendale

Le nuove disposizioni in materia di concordato preventivo hanno fissato le regole che disciplina-

no il cosiddetto “concordato in continuità”.

Queste regole, introdotte con l’art. 33 del D.L. 22 Giugno 2012 n. 83 convertito in Legge 7 Ago-

sto 2012 n. 134 sono entrate in vigore in data 11 Settembre 2012 (e quindi sono pienamente ap-

plicabili al concordato LOPAV), nello specifico hanno introdotto tre nuovi articoli nella Legge

Fallimentare, così rubricati:

• Art. 169 bis L. F. Contratti in corso di esecuzione;

• Art. 182 – quinquies L.F. Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concor-

dato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;

• Art. 186 bis L.F. Concordato con continuità aziendale.

Mentre gli artt. 182 quinquies e 186 bis L.F. trattano specificamente le condizioni della continuità,

l’art. 169 bis L.F. ha una valenza generale che riguarda i rapporti giuridici pendenti: conseguente-

mente quest’ultima norma interessa sia i concordati in continuità (come il nostro) sia quelli pret-

tamente liquidatori. In ogni caso la portata delle disposizioni normative contenute nel predetto

art. 169 bis L.F. svolge un ruolo preminente proprio con riferimento alle condizioni della conti-

nuità: tanto è vero che il Tribunale di Bergamo con il decreto di ammissione alla procedura della

LOPAV del 20 Novembre 2012 ha concretamente provveduto, previa istanza della Società, ad

applicare la norma.

In estrema sintesi la novella normativa prevede, da un lato, limiti di operatività alla continuità

aziendale (e ciò a tutela dei creditori), ma, dall’altro lato, offre strumenti che ne agevolano la fatti-

bilità.

Qui di seguito si esamineranno quindi gli articoli menzionati avendo cura di rispettare un criterio

non di ordine numerico ma logico - giuridico. Prima si esaminerà l’art. 169 bis L.F., per poi passa-

re all’art. 186 bis L.F (che definisce il concordato in continuità) e, per finire, all’art. 182 quinquies

L.F. che tratta del tema dei finanziamenti nella continuità aziendale.

Con l’art. 169 bis L.F. (applicabile a tutte le tipologie di concordato e quindi non necessariamente

legato al concordato in continuità) si regolamentano i contratti in corso di esecuzione. La portata

Page 15: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

della norma è di particolare rilievo in quanto consente importanti agevolazioni in ordine alla pro-

secuzione, sospensione o scioglimento dei contratti in essere.

È consentito, infatti, al debitore in concordato (con l’autorizzazione del Tribunale competente)

tanto lo scioglimento del contratto pendente quanto la sospensione della sua esecuzione: il tutto

in un contesto in cui (ed è questa la vera novità sancita dal II comma dell’art. 169 bis L.F. ) si

stabilisce che l’indennizzo riconosciuto al contraente in bonis per il danno dallo stesso subito, sarà

soddisfatto come credito anteriore al concordato. Da questa previsione normativa si evince, per-

tanto, che l’indennizzo non sarà considerato prededucibile, ma, bensì, sarà pagato con moneta

concorsuale. Il valore economico di tale previsione finisce per agevolare le ipotesi di continuità, in

quanto la ristrutturazione della impresa consentirà di rivedere (ad eccezione, ad es., dei rapporti di

lavoro subordinato e dei contratti di locazione di cui all’art. 80 I comma L.F.) non solo i contratti

passivi ma anche quelli attivi la cui prosecuzione/scioglimento potrà essere rivalutata in conside-

razione del fatto che l’abbandono o la sospensione temporanea comporterà un onere che verrà

soddisfatto in tempi e condizioni indicati nel piano concordatario.

LOPAV, come meglio si vedrà, ha chiesto ed ottenuto lo scioglimento di taluni contratti prelimi-

nari non ritenuti convenienti per il ceto creditorio.

Venendo ora all’art. 186 bis L.F., il I comma definisce il concordato in continuità inquadrandolo

come una modalità dell’adempimento della proposta e rinviando all’uopo alla disposizione di cui

all’art. 161 II comma, lett. e) L.F., prevedendo sia la prosecuzione della attività di impresa (come

nel caso del concordato LOPAV) sia la cessione dell’impresa in esercizio o il conferimento della

stessa in capo a terzi soggetti.

Sempre nel contesto del I comma, la norma dell’art. 186 bis L.F. prevede per tutte tali situazioni

(prosecuzione/cessione in esercizio/conferimento) l’applicazione delle regole ivi contenute. Ve-

nendo, sia pur con la sommarietà del caso, alle regole previste in tale disposizione va rappresenta-

to come la scelta della continuità comporti innanzitutto che il relativo piano debba contenere

un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione della attività di impresa,

nonché le risorse finanziarie necessarie (oltre alle relative modalità di copertura).

Il piano dovrà, inoltre, in caso di prosecuzione della attività dell’impresa da parte del debitore ri-

portare l’analisi economica previsionale che va ritenuta, prima ancora che un obbligo giuridico,

basilare e imprescindibile per il controllo dell’attività economica: con la conseguenza che i piani

dei concordati in continuità dovranno riportare i budgets economici e finanziari e le eventuali ri-

sorse di nuova finanza (con indicazione della successiva copertura).

Di rilievo (sempre nell’ambito dei cenni alla norma di cui all’art. 186 bis L.F.) è che la condizione

legale per la continuità (e quindi la prosecuzione dell’attività di impresa - si veda il II comma,

Page 16: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

lett. b) - ) vada inquadrata in un contesto di funzionalità per il miglior soddisfacimento dei

creditori.

Orbene il richiamo a tale condizione fondamentale (peraltro ribadita nel precedente art. 182

quinquies, IV comma L.F.) va interpretata necessariamente in termini comparativi con la prospet-

tiva liquidatoria, risultando evidente come il piano di un concordato in continuità nella sua reda-

zione non potrà prescindere dalla doppia prospettazione liquidatoria da un lato e di continuità

dall’altro. Solo il confronto fra le due prospettazioni potrà emergere se e in che misura la conti-

nuità possa garantire la migliore soluzione per i creditori. E tale condizione fondamentale dovrà

essere, nello specifico, attestata dal professionista incaricato all’attestazione dell’intero piano con-

cordatario.

Venendo, poi, alle agevolazioni per chi opta per un piano di continuità, l’art. 186 bis L.F. prevede

delle facilitazioni che vanno da un termine di moratoria pari a un anno dalla omologazione (pur-

chè richiesto dal piano) per il pagamento dei creditori muniti di privilegio/pegno/ ipoteca, fatta

salva la previsione di un’alienazione dei beni/diritti oggetto di privilegio prima del decorso del

termine, alla mancata risoluzione per effetto dell’apertura della procedura (rendendo espressa-

mente inefficaci eventuali patti contrari) dei contratti in corso di esecuzione (fatta salva la volontà

del debitore ex art. 169 bis L.F.): contratti, questi ultimi, fra cui vanno annoverati i contratti pub-

blici (per cui, però, è richiesta una attestazione del professionista di conformità al piano relativa-

mente alla prosecuzione del contratto, con l’ulteriore indicazione della ragionevole capacità di

adempimento da parte del debitore agli obblighi contrattuali).

E, a conclusione del breve cenno al contenuto dell’art 186 bis L.F., si rappresenta come l’ultimo

comma della norma preveda che il venir meno in qualsiasi momento della condizione di continui-

tà (cessazione anticipata o manifesta dannosità per i creditori – alias il venir meno del presuppo-

sto fondamentale del “miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori”) comporti la revoca ex

art. 173 L.F. del concordato preventivo, sempre fatta salva la facoltà del debitore di modificare la

domanda.

Per tornare al piano di LOPAV, si vedrà che il business plan è affetto da incertezze e rischi, ma

stante l’imponderabilità dei risultai previsti, il Commissario Giudiziale quantificherà le percentuali

di riparto tenendo sia conto del suddetto rischio, sia scorporandolo, in modo che i creditori pos-

sano valutare appieno tutti gli scenari del presente concordato.

Di rilievo sempre in un ambito del cd. concordato in continuità è, poi, il IV comma del disposto

dell’art.182 quinquies L.F., il quale prevede l’ulteriore facilitazione (sempre condizionata

all’attestazione della funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori) dell’autorizzazione al

pagamento di creditori anteriori al deposito del ricorso, purché tali prestazioni di beni e servizi

siano essenziali alla prosecuzione della attività di impresa. Come noto tale disposizione è stata

Page 17: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

concretamente applicata con riguardo alla LOPAV con il già citato Decreto del 20 Novembre

2012 del Tribunale di Bergamo, il quale (come noto e come già descritto nelle premesse della pre-

sente Relazione - si veda sub Premessa § 3) ha autorizzato il pagamento dei crediti relativi ai con-

tratti di lavoro subordinato, degli enti previdenziali (e dei leasing) proprio con riferimento alla ne-

cessità per la Società ammessa al beneficio del concordato preventivo di ottenere, fra l’altro,

l’attestazione del D.U.R.C. (elemento fondamentale per la continuità dell’attività di impresa so-

prattutto nel settore edile di competenza di LOPAV).

2.La figura del Commissario Giudiziale per effetto della nuova Legge Fallimentare e la

funzione della Relazione ex art. 172 L.F.

La figura del Commissario Giudiziale ha acquisito, per effetto della nuova Legge Fallimentare (ci

si riferisce, in particolare, alla Riforma del 2005), un diverso ruolo, pur non essendo variate le at-

tività demandate allo stesso dalla normativa. Ciò rende necessaria, tenuto conto della nuova disci-

plina del concordato preventivo, una riflessione preliminare sul ruolo che il Commissario Giudi-

ziale riveste nella procedura, con particolare riferimento alla funzione ed alla portata della Rela-

zione prevista dall’art. 172 L.F.

Come noto, nella disciplina antecedente il Commissario finiva per essere l’unico trait d’union non

solo (e non tanto) tra il debitore ed il ceto creditorio ma, soprattutto, tra il debitore e l’Autorità

Giudiziaria cui era demandato l’accertamento nel merito della proposta attraverso i giudizi di

convenienza e di meritevolezza. L’assetto normativo dell’antecedente disciplina è stato, invece,

come ormai assodato, significativamente modificato dalla Riforma che, nell’abolire i requisiti di

convenienza e di meritevolezza, ha sostanzialmente investito il Tribunale di giudizi prevalente-

mente di legittimità: tant’è vero che il documento in base al quale l’Autorità Giudiziaria concede o

meno l’ammissione al beneficio del concordato preventivo è risultato essere la Relazione del pro-

fessionista. Ciò ha posto e pone tuttora la valutazione di complesse problematiche sul concreto

contenuto della (attuale) Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.: norma, questa,

che nel prevedere come il Commissario rediga l’inventario del patrimonio del debitore e “una rela-

zione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle ga-

ranzie offerte ai creditori …” è rimasta di fatto inalterata e, quindi, non toccata dal contenuto della

Riforma. Orbene tale discrasia pone seri interrogativi sul ruolo del Commissario Giudiziale e sul

contenuto della relazione con particolare riferimento a tutta una serie di problematiche cui si ri-

tiene doveroso, nel contesto del presente scritto, dare, se pur con la necessaria sintesi, delle rispo-

ste in un’ottica di doveroso contributo di chiarezza: risposte che meglio permetteranno al ceto

creditorio di valutare i criteri con cui il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ritenuto di svolge-

re il proprio compito istituzionale.

Page 18: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

A tal proposito rileva in primis la risposta al quesito se la Relazione del Commissario Giudiziale

nella Riforma vada (ed in che termini) a sovrapporsi alla relazione del professionista: se cioè si

debba concepire un sostanziale appiattimento della Relazione ex art. 172 L.F. a quella allegata alla

domanda ex art. 161 III comma L.F. ovvero se il Commissario Giudiziale detenga ancora un ruo-

lo centrale nella procedura di Concordato Preventivo e, se sì, in che misura il Commissario Giu-

diziale, in assenza di un controllo di merito del Tribunale, possa svolgere un’opera di controllo

dell’operato del professionista. A tale complesso quesito si aggiunge quello sul contenuto

dell’attività di vigilanza del Commissario e sugli elementi che lo stesso ha in concreto non solo

per ricostruire l’iter dell’impresa, ma per effettuare un controllo sulla proposta al fine di adegua-

tamente informare i creditori.

Questi sono i quesiti centrali, in un contesto in cui il disposto di cui all’art. 172 L.F. potrebbe sve-

lare un’evidente carenza di adeguamento alla nuova disciplina laddove, riferendosi alla Relazione,

finisce per ricollegarsi all’abrogato giudizio di meritevolezza ed alla (parimenti abrogata) valuta-

zione circa la congruità e la serietà delle garanzie che la precedente disciplina (ci si riferisce all’art.

160 L.F. pre-riforma) imponeva venissero prestate dal debitore a fronte del suo impegno di sod-

disfacimento dei creditori secondo importi e tempistiche prefissati dalla Legge.

Preso atto di tale problematica, due sono le possibili interpretazioni dell’art. 172 L.F. e, quindi,

del ruolo della Relazione.

O si interpreta l’art. 172 L.F. in senso rigorosamente letterale ed in stretto collegamento con gli

artt. 160 e 161 L.F. ed allora si finisce per sostenere che l’abrogazione dei requisiti (in primis la

meritevolezza) ha ridotto significativamente il campo di indagine del Commissario Giudiziale in

relazione alle proposte: proposte che, per altro, risulterebbero oltremodo difficilmente valutabili

alla luce del nuovo testo dell’art. 161 L.F. in base al quale le scritture contabili del debitore am-

messo al beneficio del Concordato Preventivo non sarebbero più nella disponibilità degli Organi

della procedura. Argomentando in siffatta maniera ed in aderenza ad una letteralità delle norme

citate si finirebbe per concludere nel senso che la Relazione del Commissario Giudiziale ex art.

172 L.F. dovrebbe risultare, di fatto, un doppione (all’evidenza inutile) rispetto alla relazione del

professionista così come depositata con la domanda di Concordato Preventivo.

Se invece l’approccio interpretativo dell’art. 172 L.F. viene fatto non soltanto in riferimento alla

letteralità degli artt. 160 e 161 L.F., ma all’interno di tutta la disciplina del concordato preventivo,

le risposte cambiano significativamente.

L’intento della Riforma (ed un’agevole lettura delle norme lo rende evidente) è quello che il Legi-

slatore abbia voluto concepire il concordato preventivo come uno strumento assolutamente agile

e duttile per le imprese, tanto più evidente laddove si sono significativamente abrogati requisiti e

Page 19: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

condizioni economiche e laddove si è ritenuto di limitare il sindacato giudiziario in sede di am-

missione e di omologazione.

In altri termini l’obiettivo della Riforma si è sostanziato nel prendere atto che al ceto creditorio

interessi in primis il soddisfacimento dei propri crediti (ed in taluni casi, come avvenuto nel-

la fattispecie, anche la sopravvivenza dell’impresa): e ciò a prescindere dalle problematiche di

meritevolezza e da giudizi sulla precedente gestione dell’impresa (anche in termini di tenuta rego-

lare della contabilità). Ma se la tutela del credito può ragionevolmente ritenersi come l’obiettivo

finale della Riforma (anche in un’ottica sattisfattiva), ciò non toglie che la Relazione ex art. 172

L.F. non si ponga in contrasto con le norme che disegnano un nuovo modello di procedura e di

domanda (ci si riferisce agli attuali artt. 160 e 161 L.F.), ben potendo (anzi dovendo) la stessa for-

nire ai creditori un quadro ampio della genesi della crisi, della natura della patologia che ha colpito

l’impresa, per finire al contenuto economico della proposta. Né potrà ragionevolmente sostenersi

che l’abrogazione del requisito della meritevolezza permetta di obliterare il controllo sulla crisi,

sull’impresa e sull’imprenditore e che, in un contesto di “privatizzazione” della crisi e di riduzione

dei tempi della procedura, l’affievolimento del controllo giudiziale in sede di ammissione al bene-

ficio e di omologazione del concordato unito alla relazione del professionista (che ha finito per

sostituire il controllo giudiziale in punto serietà e attuabilità della proposta) possa comportare pa-

rimenti uno svuotamento della funzione e del ruolo del Commissario Giudiziale. Al contrario

l’esigenza della tutela del credito (anche in funzione saddisfattiva) induce a ritenere che nel qua-

dro normativo riformato la Relazione del Commissario Giudiziale debba necessariamente (ed a

maggior ragione) essere incentrata sull’esame delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,

sulle proposte di concordato, nonché sulle garanzie offerte ai creditori in un’ottica di controllo

della relazione del professionista: controllo che dovrà necessariamente essere effettuato raffron-

tando quanto dichiarato dal debitore nella documentazione, quanto attestato dal professionista e

quanto risultante dalle scritture contabili. E solo così interpretando la funzione ed il contenuto

della Relazione ex art. 172 L.F. si potrà concludere nel senso di una rafforzata tutela dei creditori i

quali potranno partecipare all’adunanza adeguatamente informati.

Di particolare rilievo in tale contesto informativo sarà la necessità che il Commissario debba rife-

rire su tutti gli altri elementi che possano portare il creditore a prendere una decisione in rapporto

alla convenienza del concordato preventivo rispetto ad “alternative concretamente applicabili”.

Pertanto il creditore dovrà essere messo nella condizione di raffrontare altre alternative fra cui si

può annoverare come principale e naturale (oltre all’ipotesi di un accordo di ristrutturazione ex

art. 182 bis L.F. o un concordato preventivo diversamente articolato) il Fallimento. Il Commissa-

rio Giudiziale dovrà pertanto verificare nell’an e nel quantum le possibili azioni revocatorie e le

azioni di responsabilità che un’ipotetica consequenziale procedura fallimentare potrebbe porre in

Page 20: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

essere qualora il debitore le abbia esposte nella sua domanda – proposta (come nella fattispecie è

accaduto per LOPAV).

Sarà comunque compito del Commissario ottenere dal debitore tutte le informazioni necessarie

per una valutazione delle conseguenze patrimoniali derivanti da un fallimento, tenuto conto che il

testo delle norme di cui agli artt. 160 e 161 L.F. non prevedono che nel piano o nell’allegato al

piano siano ricomprese le eventuali risultanze di tutte quelle azioni fallimentari che vadano ad

aumentare la consistenza patrimoniale del debitore.

Va altresì evidenziato come l’analisi che il Commissario Giudiziale dovrà intraprendere andrà di-

rezionata alle opportune considerazioni sulla fattibilità del piano futuro.

Non basta, infatti, che i dati prospettici evidenziati dal debitore siano veritieri, ma occorre che

siano fattibili con riferimento alla correttezza delle ipotesi e allo sviluppo dei calcoli, ma anche al-

la congruenza, consequenzialità e logica delle fasi del piano.

Va d’altra parte constatato che anche il Commissario Giudiziale non è in condizione, se non in

termini di prognosi, di valutare un piano economico proiettato nel futuro e che, necessariamente,

sconta le variabili del mercato.

Con particolare riferimento al concordato in continuità, quindi, la funzione informativa della Re-

lazione si incentra sull’attendibilità delle assunzioni del business plan e sulla correttezza delle meto-

dologie e si traduce in una segnalazione del grado di rischio – in quanto ponderabile – assunto dai

creditori: impregiudicato il risultato economico che potrà determinarsi a consuntivo, ossia

all’esito del piano di attività d’impresa, e altresì impregiudicati i rimedi risolutori del concordato

che sia stato omologato, in caso di smentita delle valutazioni ex post.

A conclusione della disamina va infine detto che nella nuova disciplina (soprattutto alla luce delle

significative limitazioni al sindacato del Tribunale nella fase dell’ammissione) la Relazione del

Commissario si pone come l’unico atto proveniente da un organo pubblico nominato dal Tribu-

nale che è suscettibile di offrire una garanzia della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del

piano il cui contenuto dovrebbe essere decisivo per la formazione della volontà dei creditori.

La Relazione ex art. 172 L.F., infatti, non è tanto rivolta all’Autorità Giudiziaria, quanto in parti-

colare al ceto creditorio, essendo redatta allo scopo di esporre allo stesso le valutazioni più op-

portune (con particolare riferimento alla fattibilità del piano) nell’ottica di fornire gli strumenti

necessari all’espressione di un voto consapevole. Privo della protezione giudiziale, il ceto credito-

rio dovrà, quindi, nell’esprimere il proprio voto alla proposta di Concordato, affidarsi allo stru-

mento della Relazione ex art. 172 L.F. ed all’attività del Commissario Giudiziale.

Nella fattispecie, peraltro, poiché il piano di Lopav, a seguito della sua integrazione avvenuta il 14

marzo 2013 (quindi nell’imminenza del deposito della Relazione) e delle rettifiche del Commissa-

rio, appare giuridicamente non fattibile, in mancanza di attivo disponibile per il ceto chirografa-

Page 21: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

rio, si prospetta la concreta ipotesi che non abbiano corso le operazioni di voto, in presenza dei

presupposti di cui all’art. 173 L.F. di revoca dell’ammissione al concordato.

Page 22: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO II – LA SOCIETÁ LOPAV IN LIQUIDAZIONE E LE VICENDE PRIN-

CIPALI

SOMMARIO: 1. Le vicende societarie di LOPAV – 2. L’assetto proprietario di LOPAV e gli or-

gani sociali

1. Le vicende societarie di LOPAV

LOPAV viene costituita in data 12 Dicembre 2010, con atto a rogito notaio Adriano Sella di Ber-

gamo, con la denominazione di “Lopav – Pima s.r.l.”; l’iscrizione nella sezione ordinaria del Regi-

stro imprese è del successivo 16 Gennaio 2001.

La Società ha sede in Ponte San Pietro (BG), via Marconi 25.

L’attuale oggetto sociale di LOPAV, operante nel settore delle pavimentazioni industriali e civili,

prevede le seguenti attività (art. 4 dello statuto vigente): “- la progettazione e la realizzazione di pavi-

mentazioni industriali, di rampe antiscivolo, di rivestimenti in resina e di opere edili in genere; l’acquisto, la vendi-

ta, la permuta, la locazione e l’amministrazione di beni immobili; la gestione di beni immobili sociali; la costruzio-

ne con il sistema dell’appalto per conto terzi o con il conferimento dell’appalto a terzi o, infine, con gestione diretta

di opere edilizie ed affini, di interesse pubblico o privato, di edifici destinati a case per abitazioni e negozi, di opifici

industriali, di strade, di ponti, di opere pubbliche in genere, di edifici alberghieri. La società può compiere tutti gli

atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo, per l’attuazione dell’oggetto sociale così tra l’altro –

compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l’acquisto, la vendita e la per-

muta di beni mobili, anche registrati. Immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento

con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fi-

dejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere partecipazioni ed interessenze in società, consorzi ed

imprese nel rispetto delle disposizioni di legge in materia; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese”.

Tra i principali eventi che hanno caratterizzato la vita di LOPAV dalla sua costituzione va in pri-

mo luogo annoverato, in data 30 Gennaio 2001, l’acquisto dalla società PIMA s.r.l. del ramo

d’azienda comprendente l’attività di realizzazione di pavimentazioni industriali e la costruzione e

la modificazioni di immobili.

In data 17 Luglio 2011 LOPAV aumentava il capitale sociale da Lire 20.000.000 a Lire

180.000.000, con conferimento in società dell’impresa individuale Lopav di Locatelli Patrizio,

operante nel settore della pavimentazione industriale.

In data 30 Aprile 2007, a seguito dell’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2006, la Società

provvedeva alla nomina del Collegio sindacale, avendo superato i requisiti dimensionali di legge

(sugli organi sociali si tornerà sul paragrafo 2) che segue, dedicato specificatamente agli organi so-

ciali).

Page 23: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

In data 13 Settembre 2007, la Società deliberava un nuovo aumento di capitale, che saliva da €

93.000,00 a € 300.000,00 e la trasformazione in società per azioni, assumendo la denominazione

di “LOPAV P.I.M.A. S.P.A.”. Seguiva un ulteriore aumento di capitale, che veniva innalzato ad €

1.000.000,00, con delibera assunta in data 13 Novembre 2008.

In data 28 Novembre 2008 LOPAV acquisiva l’intero capitale sociale di Immobila s.r.l., con sede

in Ponte S. Pietro (BG), società operante nel settore dell’acquisto e della costruzione di beni im-

mobili e degli appalti per lavori e costruzioni edili in genere.

A seguito di indagini penali relative al Signor Patrizio Locatelli, socio e Amministratore unico del-

la Società dalla sua costituzione, con provvedimento del Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice

delle indagini preliminari del 4 ottobre 2010 veniva disposto il sequestro preventivo ex art. 321

c.p.p. delle azioni di LOPAV nella titolarità del Signor Patrizio Locatelli.

A seguito del suddetto provvedimento, il Dott. Cesare Mauro di Napoli veniva nominato Custo-

de e Amministratore giudiziario delle azioni sequestrate al Signor Locatelli.

In data 2 Febbraio 2011 il Signor Patrizio Locatelli rassegnava le dimissioni dalla carica di Ammi-

nistratore unico di LOPAV. In data 8 Febbraio 2011 veniva quindi nominato un nuovo Consiglio

di amministrazione, d’intesa con il GIP del Tribunale di Napoli, costituito dal Dott. Massimiliano

Tortora Cancello, Presidente, e dai Dott. Umberto Facchinetti e Carlo Pizzetti. A seguito delle

dimissioni del Dott. Cancello, in data 16 Giugno 2011 veniva nominato Presidente del CDA il

Dott. Antonio Cecchi.

Con atto del 27 Luglio 2011 l’assemblea dei soci, in persona dell’Amministratore giudiziario Dott.

Cesare Mauro, deliberava di aumentare il capitale sociale ad € 950.000,00, con riserva a terzi di

parte delle azioni di nuova emissione ed ingresso in Società di taluni dipendenti.

Con provvedimento del 31 Ottobre 2011 il Tribunale di Bergamo ordinava il dissequestro delle

azioni di LOPAV. In data 21 Novembre 2011 l’assemblea dei soci, cessato l’incarico

dell’Amministratore giudiziario, prendeva atto delle dimissioni del Consiglio di amministrazione e

nominava la Signora Gilda Locatelli Presidente del CDA e il Signor Giacomo Rota Consigliere, a

tutt’oggi membri del CDA.

2. L’assetto proprietario di LOPAV e gli organi sociali

a)Come si è accennato nel paragrafo che precede, a seguito della delibera di aumento del 27 Lu-

glio 2011 il capitale sociale di LOPAV, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad €

950.000,00.

Di seguito viene indicata l’attuale compagine sociale:

- Patrizio Locatelli, titolare di 5.020 azioni;

- Giacomo Rota, titolare di 1.000 azioni;

Page 24: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

- Finazzi s.r.l., titolare di 500 azioni;

- Marco Perrini, titolare di 500 azioni;

- Silvio Brambilla, titolare di 500 azioni;

- Gabriella Scaburri, titolare di 500 azioni;

- Giordano Averara, titolare di 300 azioni;

- Daniele Marchesi, titolare di 300 azioni;

- Manuel Dominioni, titolare di 250 azioni;

- Davide Gherardi, titolare di 250 azioni;

- Loris Battagello, titolare di 180 azioni;

- Paolo Taffani, titolare di 100 azioni;

- Mario Mazzolini, titolare di 100 azioni.

b)Si è dato in parte conto, nel paragrafo che precede, di alcune vicende che hanno interessato

l’organo amministrativo di LOPAV. Di seguito vengono elencati i componenti degli organi di ge-

stione e di controllo della società, che si sono susseguiti sino ad oggi.

Dalla sua costituzione, LOPAV è stata gestita da un Amministratore unico, nella persona del Si-

gnor Patrizio Locatelli. A seguito del sequestro penale delle azioni del Signor Locatelli, cui si è ac-

cennato nel paragrafo precedente, e alle dimissioni di quest’ultimo, l’Amministratore giudiziario

ha provveduto, in data 8 Febbraio 2011, alla nomina di un Consiglio di amministrazione, compo-

sto dai Signori Massimiliano Tortora Cancello (Presidente), Umberto Facchinetti e Carlo Pizzetti

consigliere.

In data 16 Giugno 2011, a seguito delle dimissioni del Dott. Cancello, viene nominato Presidente

del CDA il Dott. Cecchi, con conferma dei Dottori Facchinetti e Pizzetti nel ruolo di consiglieri.

A seguito del dissequestro delle azioni del Signor Locatelli, e delle dimissioni del suddetto Consi-

glio di amministrazione, in data 21 Novembre 2011 l’assemblea dei soci della Società nomina la

Signora Gilda Locatelli Presidente del CDA e Giacomo Rota consigliere, entrambi con mandato

in scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2013.

Quanto all’organo di controllo, in data 30 Aprile 2007, in sede di approvazione del bilancio al 31

Dicembre 2006 l’assemblea dei soci, avendo LOPAV superato i limiti dimensionali di cui all’art.

2435 bis cod. civ., provvedeva alla nomina del Collegio sindacale, ex art. 2477 cod. civ, nelle per-

sone dei Dottori Pierfausto Finazzi, Presidente, e Dottori Paolo Pizzigoni e Guido Pizzigoni, sin-

daci effettivi (e con la nomina dei Dottori Emilio Flores e Fulvio Lambiase in qualità di sindaci

supplenti).

In data 30 Aprile 2010 l’assemblea dei soci confermava il suddetto Collegio sindacale fino alla da-

ta di approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2012 (nominando la Dott.ssa Elena Finazzi, in

luogo del Dott. Fulvio Lambiase, quale sindaco supplente).

Page 25: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Si segnala per altro che la Società ha manifestato l’intenzione di deliberare la trasformazione in

s.r.l. e di ridurre il capitale per perdite, con conseguente eliminazione del Collegio sindacale.

Non risulta tuttavia che l’assemblea sia stata, ad oggi, convocata.

Page 26: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO III – I CONTRATTI PRELIMINARI. LE ISTANZE EX ART.169 BIS L.F.

DI LOPAV E IL DECRETO DEL TRIBUNALE DEL 20 NOVEMBRE 2012. GLI IM-

MOBILI DI PROPRIETÁ LOPAV

SOMMARIO: 1. La richiesta di autorizzazione allo scioglimento di taluni contratti preliminari ed

il provvedimento del Tribunale - 2. La sorte degli altri contratti preliminari di compravendita non

oggetto di richiesta di autorizzazione allo scioglimento ex art.169 bis L.F. - 3. La stima del valore

dei beni immobili di proprietà di LOPAV e dei beni oggetto dei contratti preliminari di compra-

vendita alla luce delle valutazioni del perito estimatore nominato dal Tribunale

1.La richiesta di autorizzazione allo scioglimento di taluni contratti preliminari ed il

provvedimento del Tribunale

Una parte rilevante dell’attivo liquidabile di LOPAV risulta composto da proprietà immobiliari di

cui la stessa risulta proprietaria. Si tratta, in sintesi, di immobili di svariata natura (per la maggior

parte appartamenti e box) situati nella provincia bergamasca e padovana che – se venduti - po-

trebbero produrre liquidità destinabile al soddisfacimento del ceto creditorio.

L’attivo immobiliare liquidabile risulta, però, potenzialmente aumentabile in considerazione della

sussistenza di alcuni contratti preliminari, stipulati da LOPAV quale parte promissaria acquirente,

che - se adempiuti - andrebbero ad accrescere la consistenza patrimoniale immobiliare della So-

cietà oggetto di possibile valorizzazione a beneficio dei creditori.

Si è visto in Premessa, invero, che, LOPAV in talune occasioni ha accettato di ottenere la liquida-

zione di parte del corrispettivo delle sue opere edili tramite il meccanismo della permuta immobi-

liare. In tale ottica (e semplificando le varie strutture contrattuali che vedevano coinvolta la Socie-

tà), LOPAV ha stipulato con le differenti società committenti vari contratti preliminari di com-

pravendita di immobili (generalmente siti in compendi immobiliari in corso di edificazione ove

anche LOPAV avrebbe prestato la sua opera) per così dire “collegati” ai contratti di appalto. In

tali contratti preliminari la società committente, nella sua veste di promissaria venditrice, si impe-

gnava a vendere determinati beni immobili alla stessa LOPAV, la quale, nella sua veste di pro-

missaria acquirente, si impegnava specularmente ad acquistarli pagandone il prezzo tramite com-

pensazione (cd. “meccanismo delle trattenute – compensazioni”) con gli importi che via via

avrebbe maturato a credito quali corrispettivi delle opere edili, sulla base di percentuali di volta in

volta differenti, dipendenti a seconda della specifica contrattazione (con una media del 25% del

corrispettivo totale).

Alla data di presentazione del ricorso LOPAV risultava promissaria acquirente di vari beni im-

mobili sulla base di n.11 differenti contratti (trattasi, anche in questo caso, per lo più di apparta-

Page 27: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

menti e box di pertinenza), la cui sorte è stata necessariamente oggetto di analisi nell’ambito del

piano concordatario, in considerazione dei riflessi economici prodotti dall’acquisto o

dall’eventuale scioglimento: riflessi economici che si analizzeranno puntualmente infra, limitandosi

in questa sede ad illustrare il contenuto e la sorte dei vari contratti.

In questo contesto si situa, quindi, la determinazione della ricorrente di fruire del rimedio offerto

dall’art.169 bis L.F.: norma che – come visto - facoltizza la Società ricorrente a chiedere al Tribu-

nale, nell’ambito del ricorso ex art.161 L.F., l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di

esecuzione alla data di presentazione del concordato, fermo restando il diritto della controparte

contrattuale di richiedere un’indennità equivalente al risarcimento del danno da mancato adem-

pimento, da soddisfarsi in rango chirografario.

Con l’obiettivo di perseguire il miglior soddisfacimento dei creditori dando adempimento unica-

mente ai contratti preliminari reputati convenienti in ottica liquidatoria e viceversa escludendo

l’adempimento dei contratti preliminari valutati anti-economici (o che – comunque – richiedeva-

no per l’adempimento il versamento di un corrispettivo rilevante, non risultando il prezzo inte-

ramente pagato tramite il cd. “meccanismo delle trattenute – compensazioni”), LOPAV ha chie-

sto di essere autorizzata allo scioglimento di n.4 contratti preliminari di compravendita ed,

in particolare, di essere autorizzata allo scioglimento:

(i)di un contratto preliminare di compravendita stipulato con Teorema Costruzioni s.r.l. avente

ad oggetto un immobile ad uso ripostiglio sito in Villa d’Adda (BG), contemplante un corrispetti-

vo di € 110.000,00 oltre IVA (corrisposto per € 82.453,53, con residuo saldo da corrispondersi di

€ 27.546,48);

(ii)di un contratto preliminare di compravendita stipulato con Lungobrembo s.r.l. avente ad

oggetto un appartamento ed un’autorimessa siti in Curno (BG), contemplante un corrispettivo di

€ 166.000,00 oltre IVA (corrisposto per € 94.000,00, con residuo saldo da corrispondersi di €

72.000,00);

(iii)di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto con Immobiliare Ar.No s.r.l.

avente ad oggetto un appartamento ed un’autorimessa siti in Sovere (BG), contemplante un cor-

rispettivo € 160.000,00 oltre IVA (corrisposto per € 16.205,00, con residuo saldo da corrispon-

dersi di € 143.794,00);

(iv)di un contratto preliminare di compravendita stipulato con Imprima Costruzioni s.r.l. aven-

te ad oggetto un immobile ad uso ufficio sito in Verdello (BG), contemplante un corrispettivo di

€ 180.000,00 oltre IVA (corrisposto per € 31.982,00, con residuo saldo da corrispondersi di €

148.018,00).

Page 28: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

In considerazione della previsione normativa di riconoscimento di una indennità da scioglimento

alla controparte contrattuale, limitatamente a detti contratti LOPAV ha appostato fondi rischi di

cui si dirà infra.

Il Tribunale di Bergamo, con il Decreto 20 Novembre 2012, ha autorizzato lo scioglimento dei

soli contratti stipulati con Imprima Costruzioni s.r.l. e con Immobiliare Ar.no s.r.l., in consi-

derazione dell’esiguità degli acconti versati rispetto al corrispettivo di compravendita.

Il Tribunale non ha ritenuto, invece, di autorizzare lo scioglimento dei contratti stipulati con

Lungobrembo s.r.l. e con Teorema Costruzioni s.r.l., sulla scorta della considerazione per cui lo

scioglimento poteva non apparire conveniente per la Procedura, visto il già intervenuto versa-

mento di acconti per importi superiori al 50% dei corrispettivi d’acquisto.

È necessario incidentalmente evidenziare che il provvedimento del Tribunale è stato adottato con

riserva di differente valutazione da parte del Giudice Delegato e conseguente successiva autoriz-

zazione allo scioglimento, all’esito di reiterazione dell’istanza in corso di procedura da parte della

Società.

In attuazione del provvedimento del Tribunale di Bergamo la Società ha provveduto a comunica-

re ad Imprima Costruzioni s.r.l. (con raccomandata a.r. 11 Dicembre 2012) e ad Immobiliare

Ar.no. (con raccomandata s.r.l. 10 Dicembre 2012) il provvedimento autorizzativo e la determi-

nazione di dar corso allo scioglimento dei contratti preliminari di compravendita, con richiesta di

restituzione degli acconti corrisposti (€ 31.892,92 per quanto concerne Imprima Costruzioni s.r.l.

ed € 16.205,03 per quanto concerne Immobiliare Ar.no s.r.l.).

Da aggiornamenti inoltrati dalla Società si è potuto appurare che né Imprima Costruzioni s.r.l. né

Immobiliare Ar.no. hanno riscontrato la missiva di LOPAV, non richiedendo alcuna correspon-

sione di indennità. Ciò nonostante risulta, comunque, doveroso prevedere la possibile richiesta di

indennità per scioglimento, in relazione alla quale la Società ha appostato il suddetto fondo rischi.

In corso di procedura, in data 12 Marzo 2013, la Società ha reiterato l’istanza per essere autorizza-

ta allo scioglimento anche del contratto preliminare sottoscritto con Teorema Costruzioni s.r.l.,

sulla base di valutazioni di maggior convenienza per la Procedura dello scioglimento ex art.169 bis

L.F. rispetto all’adempimento. Il Tribunale, con provvedimento in pari data, condividendo il pa-

rere favorevole espresso dal Commissario, ha autorizzato anche lo scioglimento di tale contratto

preliminare.

LOPAV non ha, invece, ritenuto di reiterare l’istanza in relazione al contratto sottoscritto con

Lungobrembo s.r.l.: contratto in relazione al quale è necessario dare conto dell’esistenza di un

contenzioso insorto tra le parti, che si addebitano reciproci inadempimenti alle obbligazioni con-

trattualmente dedotte.

Page 29: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Consta che LOPAV e Immobiliare Service Casa s.p.a (società che ha incorporato Lungobrembo)

abbiano intavolato una trattativa, che potrebbe arrivare a positiva definizione, basata sulla risolu-

zione consensuale del contratto con riconoscimento a Immobiliare Service Casa s.p.a.

dell’importo di € 18.800,00 a titolo di risarcimento del danno da mancata esecuzione dello stesso

e restituzione a LOPAV l’importo di € 60.800,00 (in luogo del maggior importo di € 94.000,00

percepito a titolo di acconto): definizione che appare percorribile allo scrivente Commissario.

2.La sorte degli altri contratti preliminari di compravendita non oggetto di richiesta di

autorizzazione allo scioglimento ex art.169 bis L.F.-

Per buona parte dei contratti preliminari in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso

per l’ammissione al concordato preventivo, LOPAV ha dato conto di aver già corrisposto il prez-

zo (o comunque la quasi integralità dello stesso, salvi minimi conguagli) e di voler procedere alla

prossima formalizzazione della vendita avanti al notaio, per l’ipotesi di omologa del concordato.

Si tratta, in particolare, dei contratti preliminari di compravendita stipulati con:

(i)Promo Engineering s.p.a., avente ad oggetto la cessione di un appartamento con autorimes-

sa sito in Ponte San Pietro, contemplante un corrispettivo di € 175.000,00 oltre IVA;

(ii)Polimm s.r.l., avente ad oggetto la cessione di un appartamento con autorimessa e ripostiglio

siti in Bolgare, contemplante un corrispettivo di € 177.500,00 oltre IVA;

(iii)Edilciclamino s.r.l., avente ad oggetto la cessione di un appartamento con autorimessa siti

in Valbrembo, contemplante un corrispettivo di € 120.000,00 oltre IVA.

Sempre tra i trasferimenti di prossima esecuzione, secondo la ricorrente, si rinviene altro contrat-

to preliminare di compravendita stipulato con Panorama Costruzioni s.r.l., avente ad oggetto la

cessione di un appartamento con autorimessa sito in Desenzano del Garda (BS), contemplante

un corrispettivo di € 220.000,00 oltre IVA. In relazione a tale contratto LOPAV ha introdotto

azione ex art.2932 cod. civ., trascritta nella competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di

Brescia, cui è seguita, nel Settembre 2012, una transazione basata sull’impegno al trasferimento

dell’immobile dietro rideterminazione del corrispettivo in € 255.883,35 oltre IVA, di cui il saldo,

per € 35.883,35 da corrispondersi da parte di LOPAV tramite accollo del mutuo acceso dalla

promissaria venditrice.

Ed ancora di prossima esecuzione dovrebbe risultare – seppure con maggiori incertezze - il con-

tratto preliminare stipulato con Sca.Mo.Ter s.p.a., nel frattempo entrata in Concordato Pre-

ventivo, avente ad oggetto n. 2 appartamenti con n. 2 autorimesse, il cui corrispettivo, pari ad €

300.000,00 oltre IVA, risulta integralmente versato.

Da segnalare che nel piano concordatario di Sca.Mo.Ter, in relazione a tale contratto e per

l’ipotesi di suo scioglimento, l’attestatore dr. Alberto Arzuffi ha previsto la sussistenza di un cre-

Page 30: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

dito restitutorio per € 280.153,37, beneficiato da prededuzione. Il Commissario Giudiziale della

Procedura Sca.Mo.Ter., dr. Carmine Pagano, nella sua Relazione ex art.172 L.F, ha rettificato det-

to credito in € 282.112,48, attribuendogli rango chirografario, sulla base dell’assunta applicabilità

per analogia dell’art.72 L.F.-

LOPAV, con missiva dell’avv. Pantaleoni in data 28 Febbraio 2013, indirizzata anche allo scriven-

te per conoscenza, ha contestato al Commissario Giudiziario di Sca.Mo.Ter. la fondatezza della

pretesa di sciogliersi dal contratto preliminare (escludendo l’operatività del vigente art.169 bis L.F.

con riferimento alla procedura Sca.Mo.Ter e l’applicazione analogica delle norme di cui all’art.72

L.F.) ed ha affermato che il contratto dovrà essere eseguito in forza delle norme di diritto comu-

ne (art.2932 cod.civ.), posto anche l’intervenuto versamento dell’intero corrispettivo. LOPAV ha

peraltro osservato che per il caso in cui, invece, Sca.Mo.Ter in Concordato Preventivo risultasse

nell’impossibilità di dar corso al contratto, al credito restitutorio di LOPAV dovrebbe essere ri-

conosciuto il rango prededuttivo.

Lo scrivente Commissario Giudiziale conviene con le valutazioni rese da LOPAV in punto esclu-

sione dell’operatività degli artt.72 e 169 bis L.F. e conseguente assoggettamento del contratto alle

norme di diritto comune, confermando la persistente efficacia vincolante del contratto prelimina-

re anche per Sca.Mo.Ter in Concordato Preventivo (sulla scorta di tale efficacia, quindi, verranno

rese di seguito le considerazioni in merito ai riflessi economici del contratto sulla Procedura). Ne

consegue che, ai fini del piano concordatario il bene verrà considerato come attivo acquisibile e,

quindi, valorizzato sulla base delle stime peritali .

Da ultimo appare opportuno dar conto di n.2 contratti preliminari che viceversa non avranno

esecuzione: il primo contratto, stipulato con Aelle s.r.l., consensualmente risolto inter partes in

data 22 Ottobre 2012, con impegno di Aelle s.r.l. a restituire a LOPAV l’acconto versato di €

25.973,28 in n.24 rate mensili da € 1.082,22 ciascuna, a partire dal 15 Gennaio 2013 (le prime due rate sca-

dute, peraltro, non risultano versate) ed il secondo contratto, stipulato con Essemme Costruzioni s.r.l.,

dichiarata fallita in data 6 Agosto 2012. In relazione a tale ultima posizione si evidenzia che, a

fronte di un corrispettivo di € 23.000,00 oltre IVA (trattasi di un box in Comune di Alserio -

CO), sono stati versati acconti per € 3.756,00 in relazione alla cui restituzione LOPAV ha ritenu-

to antieconomico formulare istanza di ammissione al passivo fallimentare.

Doverosamente riassunti il contenuto dei contratti preliminari, la ratio che ha improntato la valu-

tazione di LOPAV nella scelta tra lo scioglimento del contratto ex art.169 bis L.F. e

l’adempimento e la prognosi circa la sorte degli ulteriori contratti preliminari, lo scrivente Com-

missario Giudiziale ritiene di aver fornito ai creditori adeguati chiarimenti di natura giuridica in

ordine alle determinazioni della Società ed alla loro correttezza.

Page 31: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Come anticipato, si rimanda, quindi, al prosieguo, per la puntuale valutazione dei riflessi econo-

mici che tali determinazioni hanno sul piano concordatario.

3. La stima del valore dei beni immobili di proprietà di LOPAV e dei beni oggetto dei

contratti preliminari di compravendita.

Nell’ambito del piano, LOPAV ha allegato, per ogni immobile di sua proprietà o, comunque di

potenziale acquisizione, una perizia di stima del valore del bene redatta dall’arch.Fabio Butera di

Monza: stima in cui il perito ha fornito una valutazione del prezzo di mercato di ciascun immobi-

le ed una valutazione del prezzo di cd. “vendita immediata”, leggermente abbattuto (trattasi di un

abbattimento forfettario del 5%) per consentire una maggior facilità di realizzo.

In considerazione della rilevanza economica sull’attivo da liquidarsi spiegata dalla valorizzazione

di tali immobili, il Commissario Giudiziale ha ritenuto opportuno chiedere al Tribunale la nomina

di un perito stimatore, individuato nella persona dell’arch.Francesco Salvi di Bergamo, che ren-

desse un giudizio di congruità delle predette valutazioni.

In data 14 Marzo 2013 l’arch. Francesco Salvi ha, così, fornito la stima peritale che si allega

(all.2): stima che ha dovuto registrare un consistente abbattimento del valore di realizzo attribuito

agli immobili LOPAV oggetto di liquidazione, anche a fronte della comparazione con i valori di

cd. “vendita immediata”.

L’arch. Salvi ha, infatti, stimato in complessivi € 1.432.300,00 il valore di realizzo degli immobili

già di proprietà LOPAV, a fronte di un valore stimato dal perito di LOPAV in € 2.075.149,00, e

ciò sulla base delle seguenti singole rideterminazioni (ove il numero del lotto di riferimento – utile

ai fini della descrizione dell’immobile - è quello reperibile nella stima dell’arch. Salvi):

Immobili di proprietà Arch. Butera Arch. Salvi

Lotto 01 € 45.600,00 € 48.200,00 Lotto 02 € 13.680,00 € 12.000,00 Lotto 03 € 11.400,00 € 10.000,00

Lotti 04-05 € 307.800,00 € 190.000,00 Lotto 06 € 15.675,00 € 15.000,00 Lotto 07 € 15.675,00 € 15.000,00 Lotto 08 € 100.890,00 € 111.900,00 Lotto 09 € 123.547,00 € 150.000,00 Lotto 10 € 111.112,00 € 113.700,00 Lotto 11 € 21.660,00 € 20.000,00 Lotto 12 € 19.760,00 € 16.000,00 Lotto 13 € 19.760,00 € 16.000,00 Lotto 14 € 14.630,00 € 10.000,00

Page 32: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Lotto 15 € 122.892,00 € 108.000,00 Lotto 16 € 15.200,00 € 15.000,00 Lotto 17 € 129.960,00 € 116.000,00 Lotto 18 € 30.780,00 € 30.000,00 Lotto 19 € 30.240,00 € 10.500,00 Lotto 20 € 548.268,00 € 250.000,00 Lotto 21 € 376.620,00 € 175.000,00

TOTALE € 2.075.149,00 € 1.432.300,00

Anche il valore di realizzo dei beni oggetti di contratto preliminare di compravendita è stato inte-

ressato da un abbattimento, essendo l’arch.Salvi pervenuto ad una complessiva valorizzazione de-

gli immobili (ad esclusione di quelli per cui è stato autorizzato lo scioglimento ex art.169 bis L.F.)

per complessivi € 885.500,00, a fronte di un complessivo valore attribuito dall’arch.Butera in €

993.832,00: il tutto sulla base delle seguenti rideterminazioni:

Immobili oggetto di compravendite Arch. Butera Arch. Salvi Lotti 22-23 € 137.123,00 €110.000,00 Lotti 25–26 € 146.015,00 € 131.000,00 Lotto 27–28 € 117.420,00 € 109.100,00

Lotto 29 € 107.492,00 € 108.900,00 Lotto 30 € 145.777,00 € 137.500,00 Lotto 31 € 12.160,00 € 14.000,00 Lotto 32 € 12.920,00 € 14.000,00

Lotti 33-34 € 132.430,00 € 110.000,00 Lotto 35 € 15.960,00 € 15.000,00 Lotto 36 € 144.305,00 € 117.600,00 Lotto 37 € 22.230,00 € 18.400,00

TOTALE € 993.832,00 € 885.500,00

Si vedrà, come anticipato, che il suddetto abbattimento rappresenta la ragione sostanziale dell’azzeramento dell’attivo a disposizione del ceto chirografario.

Page 33: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO IV – I PAGAMENTI AUTORIZZATI EX ART.182 QUINQUIES L.F. IN

FUNZIONE DELLA CONTINUITÁ. LA PROBLEMATICA DEL RILASCIO DEL

D.U.R.C. – LE VICENDE GIUSLAVORISTICHE

SOMMARIO: 1.La richiesta di autorizzazione al pagamento immediato di taluni creditori ed il

provvedimento del Tribunale – 2.I principali eventi della procedura con particolare riferimento al

D.U.R.C. – 3.Le vicende giuslavoristiche.

1.La richiesta di autorizzazione al pagamento immediato di taluni creditori ed il provve-

dimento del Tribunale

Come già accennato nelle premesse della presente Relazione, nel contesto della presentazione del-

la proposta, del Piano e della documentazione ex art. 161 II e III comma L.F. datata 7 Novembre

2012, LOPAV ebbe a richiedere l’autorizzazione ex art. 182 quinquies L.F. per il pagamento inte-

grale da parte della Società ammessa al beneficio del concordato preventivo:

-dei debiti scaduti sino al deposito della domanda di concordato relativi a rapporti di leasing in

corso (complessivamente € 251.771,26, come indicato nell’allegato 7 alla domanda): il tutto con le

tempistiche da concordarsi con le società di leasing e comunque a condizione che i contratti non

venissero risolti o venissero – in caso di precedente risoluzione - “riattivati”;

-dei debiti previdenziali scaduti sino al deposito della domanda di concordato (complessivamente

€ 628.695,71, come da allegato 8 alla domanda) da pagarsi in base alle rateizzazioni concesse ed in

corso di accettazione da parte degli Enti previdenziali;

-dei debiti verso i lavoratori dipendenti scaduti sino al deposito della domanda di concordato (€

463.524,80 per retribuzioni non pagate al netto dell’IRPEF, oltre ad € 77.356,93 per ratei ferie

tredicesima/quattordicesima, come da allegato sub 9 alla domanda) da corrispondersi in base agli

accordi sindacali.

Nel contesto della richiesta LOPAV ha sottolineato come il professionista dott. Spadotto avesse

attestato l’essenzialità dei predetti pagamenti per la continuazione dell’attività di impresa e per il

miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

La Società in procedura ha, poi, evidenziato come il pagamento dei debiti previdenziali risultasse

assolutamente necessario al fine di ottenere dall’INPS la certificazione D.U.R.C. necessaria per

poter proseguire l’attività e, comunque, essenziale per il mantenimento della forza lavoro (risorsa

di primaria importanza per l’impresa).

Page 34: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Con il Decreto del 22 Novembre 2012 il Tribunale di Bergamo ha ritenuto meritevole di acco-

glimento la richiesta, autorizzando ai sensi dell’art. 182 quinquies L.F. LOPAV ad effettuare il pa-

gamento di tali debiti scaduti sino al deposito della domanda.

Nel contesto del provvedimento il Tribunale sottolineava la necessità di tali pagamenti per la con-

tinuazione dell’attività di impresa in conformità a quanto rilevato dall’Attestatore, rilevando in

particolare come il mancato versamento dei contributi previdenziali avrebbe comportato il man-

cato rilascio della certificazione D.U.R.C.: certificazione tanto più necessaria nel settore edile e

senza la quale è nota l’impossibilità a partecipare a gare per appalti pubblici, a proseguire i lavori

appaltati nonché ad incassare i corrispettivi degli appalti.

Ciò doverosamente premesso, non resta che fornire al ceto creditorio le opportune evidenze sulla

sorte di tali pagamenti autorizzati per crediti anteriori, con particolare riferimento ai debiti verso

gli Enti previdenziali, il cui pagamento – come più volte rappresentato - risulta necessario per

l’ottenimento della certificazione D.U.R.C.-

2.I principali eventi della procedura con particolare riferimento al D.U.R.C.-

a)Venendo ora a ciascuna delle tre tipologie dei debiti di cui il Tribunale ha autorizzato il paga-

mento ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 quinquies L.F., si evidenzia innanzitutto come, relativa-

mente ai contratti di leasing meglio descritti nel prospetto sub 7, la società LOPAV abbia subi-

to la risoluzione di n.3 contratti sui n.11 complessivamente descritti nel prospetto sub 7 allegato

alla domanda, come meglio si vedrà infra.

A quanto consta al Commissario nessun pagamento del pregresso, bemchè autorizzato, è stato

eseguito da LOPAV, mentre, in ogni caso, l’ammontare delle voci creditorie delle società di leasing

sono state fatte rientrare da questo Commissario relativamente ai contratti tutt’ora in essere (n.8

su n.11) nella categoria dei creditori privilegiati / prededuttivi da pagarsi al 100% e, quindi, non

soggetti alla falcidia concordataria. A tale falcidia, al contrario, saranno invece assoggettate quelle

società di leasing che abbiano provveduto a risolvere il contratto in corso di procedura oppure

quelle che, dopo aver risolto il contratto, non si sono accordate con LOPAV per la sua riattiva-

zione.

b)Più complesse risultano le vicende relative ai pagamenti dei debiti degli Enti previdenziali, ne-

cessari per l’ottenimento della certificazione D.U.R.C., essenziale per la continuità dell’impresa.

Quanto al debito pregresso della Cassa Edile LOPAV, con la collaborazione del Commissario, ha

potuto raggiungere un accordo in ordine alla regolarizzazione della posizione nei confronti

dell’Ente. Tenuto conto della scarsa liquidità della Società ammessa al beneficio del concordato

preventivo (soprattutto in un periodo quello tardo autunnale / invernale notoriamente problema-

tico per una società operante nel settore della pavimentazione industriale), la Cassa Edile, dimo-

Page 35: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

strando sensibilità, ha dato il suo assenso ad un’operazione avente ad oggetto varie cessioni del

credito da parte di LOPAV, finalizzate, appunto, alla regolarizzazione contributiva.

Tali cessioni non hanno dovuto essere assoggettate anche, su parere informale di questo Com-

missario, di un procedimento autorizzatorio ex art. 167 L.F., trattandosi con tutta evidenza di

operazioni esulanti dalla straordinarietà e comunque in un contesto in cui i pagamenti erano già

stati preventivamente autorizzati con il Decreto del Tribunale di Bergamo del 22 Novembre

2012.

In altri termini, nella fattispecie si è trattato solo di utilizzare quale forma di pagamento lo stru-

mento della c.d. “cessione del credito”: cessione che veniva eseguita pro solvendo. A quanto consta

al Commissario al momento non si sono potuti accertare rilievi da parte della Cassa Edile in ordi-

ne a mancati introiti dei crediti ceduti.

c)Più travagliata è stata invece la questione della regolarizzazione della posizione debitoria pre-

gressa nei confronti dell’I.N.P.S.- LOPAV ebbe a depositare in data 27 Novembre 2012 per il

tramite di Equitalia apposita istanza di rateizzazione in 72 rate complessive relativamente ad un

pregresso impagato di € 331.551,72: somma già iscritta a ruolo in base a n. 5 distinte cartelle di

pagamento. In un primo tempo si è assistito ad un atteggiamento di chiusura da parte dell’Ente

previdenziale che in data 2 Gennaio 2013, sempre per il tramite di Equitalia, ha ritenuto di comu-

nicare un preavviso di rigetto dell’istanza di rateizzazione rilevando che in base alla Legge Falli-

mentare non avrebbero dovuto essere consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum: presa

di posizione che, con tutta evidenza, scontava la peculiarità del presente concordato di continuità

che, risulta essere il primo concretamente ammesso nel distretto del Tribunale di Bergamo in re-

lazione all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

Ciò rendeva necessaria una presa di posizione formale di questo Commissario avente ad oggetto

il doveroso chiarimento come in base all’applicazione della nuova normativa (entrata in vigore del

cd. Decreto Sviluppo) il pagamento del pregresso fosse già stato debitamente e preventivamente

autorizzato dal Tribunale di Bergamo e come lo stesso fosse finalizzato a garantire la continuità

dell’impresa ammessa al beneficio del concordato preventivo: cosicché il mancato accoglimento

dell’istanza avrebbe finito per non consentire il rilascio della certificazione D.U.R.C. compromet-

tendo irreversibilmente la stessa procedura di concordato in continuità.

Alla luce di tale doveroso chiarimento Equitalia, con comunicazione del 20 Febbraio 2013, ha ri-

tenuto di procedere ad un accoglimento parziale dell’istanza di LOPAV, accordando una riparti-

zione di pagamento limitatamente a n. 6 rate mensili in luogo delle 72 richieste.

c1)Fin qui la ricostruzione storica della travagliata vicenda della regolarizzazione del pregresso

debito INPS in un contesto in cui è doveroso rappresentare al ceto creditorio come a tutt’oggi la

certificazione D.U.R.C. per LOPAV PIMA risulti negativa per irregolarità con il versamen-

Page 36: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

to dei contributi, sia relativamente al credito pregresso (ci si riferisce in particolare alle cartelle

esattoriali in relazione alle quali vi è stato il recentissimo accoglimento parziale di pagamento del

pregresso in sole n. 6 rate di importo oltremodo gravoso), sia relativamente ai contributi maturati

dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.

Ciò doverosamente rappresentato non di meno si ritiene altrettanto opportuno evidenziare come

LOPAV, soprattutto in base alle recentissime evoluzioni sia in sede amministrativa che giurispru-

denziale, sia in grado di ottenere una certificazione D.U.R.C. positiva, suscettibile come

tale di garantire la continuità di impresa.

Relativamente, infatti, ai contributi previdenziali ed assistenziali maturati dopo la presentazione

della domanda di concordato preventivo si rappresenta come LOPAV abbia proceduto alla loro

regolarizzazione in data 12 Marzo 2013, utilizzando, anche seppur parzialmente, il credito IVA

maturato dalla Società dopo la data di presentazione della domanda di concordato (circa €

30.000,00).

Si rappresenta a tal proposito che, benché la Società ammessa al beneficio del concordato abbia

delle cartelle iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (tali da determinare

l’impossibilità di procedere a compensazioni ai sensi dell’art. 31 D.L. n. 78/2010) ,nel caso di

specie, trattandosi di società soggetta a procedura concorsuale, ed in base alla circolare Ministeria-

le 13/E dell’11 Marzo 2011, risulta consentita la compensazione per crediti e debiti sorti nel cor-

so della procedura. Conclusivamente, sulla base di tali versamenti è stato richiesto nuovamente il

rilascio del D.U.R.C. positivo, sempre in data 12 Marzo 2013.

Questo Commissario si riserva di notiziare il ceto creditorio dell’eventuale emissione di tale

D.U.R.C. positivo nel corso dell’adunanza fissata per il 20 Marzo 2013 ore 9.00.

Quanto, invece, ai contributi previdenziali anteriori alla presentazione della domanda LOPAV in-

tende fare ricorso nelle sedi competenti per richiedere una dilazione maggiore rispetto alle n. 6

rate oggetto dell’accoglimento parziale.

Fermo restando tale ricorso, va rappresentato come, in riferimento a tali contributi, il Ministero

del Lavoro, con risposta all’interpello 21 Dicembre 2012 n. 41 (all.3), sia intervenuto proprio in

merito all’emissione del D.U.R.C. nel caso di presentazione di una domanda di concordato pre-

ventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.

In sintesi il Ministero ha precisato come l’azienda ammessa al concordato preventivo con conti-

nuità aziendale possa validamente ottenere il rilascio di un D.U.R.C. a condizione che il piano

omologato dal Tribunale contempli (come nella nostra fattispecie) l’assolvimento integrale dei

debiti previdenziali ed assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale. In

altri termini vi sono fondate ragioni per ritenere che LOPAV PIMA possa superare l’impasse ed

ottenere, comunque, il D.U.R.C. tanto più che una recentissima pronuncia della sezione fallimen-

Page 37: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

tare del Tribunale di Cosenza (all.4) ha esplicitamente dichiarato il nulla osta al rilascio del

D.U.R.C. per i crediti contributivi maturati anteriormente alla data di deposito del concordato.

3.Le vicende giuslavoristiche

Venendo ora ai crediti nei confronti dei lavoratori subordinati si è potuto accertare che non è av-

venuto il pagamento del pregresso, benchè autorizzato, mentre si è dato corso ad alcuni paga-

menti delle retribuzioni correnti.

Quanto alle ulteriori vicende si rappresenta come le organizzazioni sindacali (OO.SS.), preso atto

della situazione della Società e della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo in

continuazione aziendale con liquidazione degli assets non funzionali, abbiano richiesto di utilizzare

gli ammortizzatori sociali disponibili al fine di contenere le conseguenze economiche e finanziarie

per i lavoratori.

Conseguentemente il Commissario Giudiziale, previa stipula di un verbale di accordo con le or-

ganizzazioni sindacali in data 4 Gennaio 2013 (all.5), ha assunto la determinazione di dare avvio

alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3 I comma Legge n. 223/91

per la durata di 12 mesi a decorrere dal 20 Novembre 2012 per un massimo di 53 lavoratori con

richiesta di pagamento diretto del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da

parte dell’INPS.

In seguito alla stipula di tale accordo si è proceduto presso la Regione Lombardia a redigere un

processo verbale di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 10 Giugno 2000 n. 218 (all.6) in base al

quale la rappresentante della Regione Lombardia ha preso atto della concorde volontà delle parti

espressa in sede pubblica dell’avvenuto esperimento con esito positivo dell’esame congiunto di

cui all’art. 5 della Legge n. 164/75 ed all’art. 2 D.P.R. 10 Giugno 2000 n. 218 relativamente alla

richiesta di CIGS per un numero massimo di 53 lavoratori a decorrere dal 20 Novembre 2012 per

12 mesi.

La formale domanda è stata inoltrata dal Commissario Giudiziale al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali con sede in Roma in data 24 Gennaio 2013 e ad oggi non ha ancora avuto rispo-

sta.

Si evidenzia da ultimo come, anche in conformità con il precedente accordo con le organizzazioni

sindacali del 4 Gennaio 2013, sia stata aperta la procedura di mobilità in base ad una comunica-

zione del 14 Febbraio 2013 (all.7), poi seguita da un accordo sindacale ad hoc in pari data (all.8)

avente ad oggetto appunto l’apertura della procedura prevista dagli artt. 4 e 24 Legge 223/91 per

il licenziamento collettivo di un massimo di 7 lavoratori in forza presso lo stabilimento di Ponte

Page 38: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

San Pietro: procedura, che fino ad oggi ha portato al licenziamento di due lavoratori, individuati

mediante il criterio della non opposizione al licenziamento medesimo.

Page 39: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO V – CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETÁ E DAL

COMMISSARIO GIUDIZIALE – LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE

SOMMARIO: 1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla Debitrice – 2. I rilievi del Commis-

sario Giudiziale sulle cause della crisi e sulla condotta della Debitrice

1.Le cause dello stato di crisi individuate dalla Debitrice

LOPAV è società storicamente affermata nel settore della realizzazione di pavimenti e accessori.

Essa ha avuto – come confermano i bilanci – una crescita esponenziale in termini di fatturato e di

struttura produttiva, conseguendo un posizionamento di rilievo sino a quando, con l’avvento del-

la notoria crisi dei mercati avviatasi a metà del 2007, anche il settore di sbocco dei prodotti LO-

PAV, quello edile, ha subito una crisi via via accentuatasi negli anni successivi.

Sempre a livello generale dei mercati, inoltre, è insorta la difficoltà di accesso al credito bancario e

la penuria di liquidità degli operatori che, parimenti, ha avuto ricadute specifiche nel settore edile

e così anche su LOPAV.

Questo, dunque, il primo fattore indicato da LOPAV quale determinante della crisi, segnatamen-

te, il fatturato in grave flessione congiuntamente all’accresciuta difficoltà finanziaria.

La Debitrice indica anche un secondo fattore di crisi, legato al fatto che, mentre era in atto il pro-

gramma aziendale volto a fronteggiare la crisi di fatturato e di liquidità, è sopravvenuta la decisio-

ne del Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice delle indagini preliminari del 4 Ottobre 2010, che

ha disposto il sequestro preventivo delle azioni LOPAV, come visto nel Capitolo 2.

A seguito delle dimissioni del Signor Patrizio Locatelli dalla carica di Amministratore unico, in da-

ta 8 Febbraio 2011, veniva nominato un Consiglio di amministrazione, d’intesa con il GIP del

Tribunale di Napoli che rimaneva in carica fino al 21 Novembre 2011, quando – a seguito del

dissequestro delle azioni – venivano nominati la Signora Gilda Locatelli Presidente del CDA e il

Signor Giacomo Rota Consigliere, a tutt’oggi membri del CDA.

2.I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi e sulla condotta della Debi-

trice

Il Commissario Giudiziale concorda sul fatto che abbiano concorso nella determinazione della

crisi di LOPAV la grave flessione registrata dal settore edile congiuntamente alla penuria di liqui-

dità dei mercati e, altresì, quale secondo fattore, la comprensibile incidenza dell’amministrazione

giudiziaria per la gestione inevitabilmente conservativa e non idonea, per le finalità proprie del

provvedimento di amministrazione “sotto tutela”, a fronteggiare la crisi mediante nuove iniziati-

ve, vuoi di riorganizzazione interna, vuoi di posizionamento di mercato.

Page 40: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Anche per questo fu deliberata un’operazione sul capitale a metà del 2011 (di cui si è detto nel

precedente Capitolo 2), che ha portato nuova liquidità e, nel contempo, l’ingresso in Società di

taluni dipendenti, a riprova del comune convincimento, della proprietà e della forza lavoro, sulla

bontà dell’azienda e sulle sue prospettive.

Nella relazione sulla gestione al 31 Dicembre 2011 si legge, infatti: “Lo scorso luglio, l’azienda ha mo-

dificato il proprio assetto azionario, con l’ingresso di nuovi soci che hanno apportato liquidità indispensabile per

garantire continuità aziendale. Significativo in tale ottica, il senso di appartenenza dimostrato da tutti i dipendenti

della società, capaci di dare continuità nonostante il regime di amministrazione giudiziaria e nonostante l’anno dif-

ficilissimo sotto il profilo della crisi internazionale. E ancor più il fatto che una parte dell’aumento di Capitale So-

ciale, ripristinato ad euro 950.000, deliberato a Luglio e interamente versato nel corso del 2011, sia stato fatto

oltre che da nuovi soci e imprenditori, anche da dipendenti della società.”

L’amministrazione giudiziaria si è dunque chiusa alla fine del 2011 con nuova liquidità, ma anche

con un piano finanziario di riammortamento dei debiti, a valere per il 2012, che non è confluito

in un documento formalmente approvato da tutti i creditori.

Fors’anche per gli effetti di trascinamento che la vicenda giudiziaria può aver avuto anche in se-

guito, durante l’esercizio 2012 e sino alla data di deposito della domanda di preconcordato del 13

Ottobre 2012, la situazione appare in effetti minata da molte criticità, sia finanziarie sia patrimo-

niali.

Anzitutto, per avere i dati di inizio del 2012 è utile riportare i seguenti dati principali del bilancio

al 31 Dicembre 2011:

(i) valore della produzione € 9.913.715,00 (a fronte di € 14.852.931,00 al 31 Dicembre

2010);

(ii) margine operativo lordo € 162.735,00 (a fronte di € 730.089,00 al 31 Dicembre 2010);

(iii) oneri finanziari € 421.755,00 (a fronte di € 277.766,00 al 31 Dicembre 2010);

(iv) perdita dell’esercizio di € 309.690,00 (a fronte di € 1.758.235,00 al 31 Dicembre 2010).

Questi dati, pur essenziali, tracciano il quadro di una società che versa in difficoltà già nel 2011, in

particolare sotto il profilo finanziario. Nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 si dava

in effetti atto di scaduti verso l’erario e l’INPS: “Si è preso atto che non sono state versate le ritenute per

complessivi € 603.693,00; che il debito verso Erario per IRES ammonta a € 63.486,00 e per IRAP ad €

381.381,00. Nel corso dell’esercizio è stata chiesta ed ottenuta dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo

maturato nel 2010 e 2011; il debito complessivo al 31 dicembre 2011 nei confronti dell’Istituto di Previdenza

ammontata a € 305.814,00.”- Aveva tuttavia avuto corso, come si è visto, l’operazione sul capitale

sociale, deliberata a Luglio del 2011 ed eseguita entro l’esercizio.

Page 41: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Ma nuovamente, nel 2012, si ripresentano subito sintomi di crisi finanziaria1.

Il Collegio sindacale – si legge nel verbale della verifica del 31 Maggio 2012 – segnala: “I sindaci

evidenziano che alcuni finanziamenti sono in moratoria”.

Nel 2012, inoltre, era in atto anche una crisi patrimoniale e sussistevano dubbi sulla continuità

aziendale. In particolare, facendo riferimento ai dati di bilancio al termine dell’esercizio 2011 ed in

base alle indicazioni del Principio Contabile OIC 11 e del Principio di Revisione 570, entrambi in

materia di continuità aziendale, risulta che già con riferimento al bilancio dell’esercizio 2011 la

Società si trovava in una situazione di deficit patrimoniale e con un capitale circolante netto nega-

tivo.

A riprova, basta confrontare alcuni dei dati del bilancio al 31 Dicembre 2011 con quelli conside-

rati ai fini del concordato.

Nel bilancio al 31 Dicembre 2011 figuravano:

(i) crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo al netto del fondo di svalutazione

€ 7.786.708,00;

(ii) rimanenze di magazzino € 1.375.790,00.

Le stesse poste sono gravemente abbattute nel piano:

(i) i crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo al netto del fondo di svalutazio-

ne di € 7.786.708,00 si abbatte ad € 3.088.851,002;

(ii) le rimanenze di magazzino scendono da € 1.375.790,00 a € 128.422,00.

Se appare comprensibile che, anche in ragione della logica prudenziale che permea la redazione di

un piano di concordato, siano adottati criteri più rigorosi di quelli contabili, nella fattispecie la

continuità aziendale contemplata dal piano, anzi, avrebbe dovuto assicurare

(i) un livello di incasso dei crediti fisiologico;

(ii) valori di magazzino e rimanenze pari al valore contabile.

Si vuole cioè segnalare che il grave abbattimento di valori non può ascriversi alla logica del con-

cordato, se non in parte (ossia tenendo conto della componente liquidatoria).

Anche la partecipazione in Immobila, mantenuta all’attivo di LOPAV nel corso del 2012 per €

500.000,00, viene azzerata, così come azzerato è il credito da finanziamento in suo favore di €

555.629,00, anch’esso non svalutato durante il 20123.

1 La crisi finanziaria, del resto, ha origine nel passato, come mostra l’analisi degli indici finanziari e reddituali del triennio 2009-2011, di cui all’allegato 9. 2 I suddetti abbattimenti di valore, in base ai riscontri del Commissario Giudiziale, non si giustificano neppure in logica di ciclo di incasso dei crediti, pur alteratosi a seguito dell’ingresso in procedura. 3 La perizia della Società depositata da LOPAV con il ricorso evidenzia un valore netto negativo in relazione all’escussione di talune garanzie e, d’altra parte, in tal caso Immobila avrebbe regresso verso LOPAV, società appunto in crisi, la quale vanta comunque un controcredito (non valorizzato ai fini del concordato).

Page 42: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Poiché il patrimonio netto contabile al 31 Dicembre 2011 ammontava ad € 640.704,00, è suffi-

ciente ipotizzare che fosse obbligo dell’amministratore anticipare una o più delle svalutazioni re-

cepite a posteriori nel piano, per ritenere azzerato il capitale sociale già all’inizio dell’esercizio

2012, con conseguente necessità di deliberare per tempo lo scioglimento della Società o anticipare

l’adozione del rimedio concorsuale.

Questa valutazione sulla condotta della Debitrice prefigura la possibilità che, in eventuale sede

fallimentare, possa essere esperita l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali in

ragione della maturazione di una perdita rilevante di periodo, che si attesta attorno a circa € 3,9

milioni (alla data di deposito del ricorso), ferme restando le riserve del caso in ordine agli appro-

fondimenti sulla effettiva sussistenza dei presupposti della responsabilità e dei criteri di quantifi-

cazione del danno, notoriamente discussi in giurisprudenza.

Questa considerazione verrà in rilievo, poi, in sede di valutazione della convenienza della propo-

sta di concordato in rapporto all’alternativa del fallimento.

Page 43: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO VI – LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

SOMMARIO: Premessa - 1. La suddivisione tra Good company e Bad company e gli attivi e pas-

sivi concordatari – 2. Il contenuto della proposta – 3. Le conseguenze per i creditori legate alla

duplice componente del piano di prosecuzione dell’attività e liquidatoria – 4 I riparti previsti dalla

proposta

Premessa

La proposta di LOPAV si fonda su un piano concordatario che tuttavia, in data 14 Marzo 2013, è

stato modificato (in quanto basato su una situazione patrimoniale di riferimento diversa da quella

originaria).

Non è però seguita una nuova proposta concordataria e, pertanto, nella parte che segue viene de-

scritta la originaria proposta.

1.La suddivisione tra Good company e Bad company e gli attivi e passivi concordatari

La proposta della Debitrice, come si è accennato, prevede che, da un lato, prosegua l’attività di

impresa in considerazione degli utilI e dei flussi finanziari che potranno derivare; dall’altro lato, la

liquidazione di parte degli attivi.

Tenuto conto delle due componenti del piano, la Debitrice ha ritenuto di costruire due corri-

spondenti attivi e passivi, facenti idealmente capo alla:

(i) “Good company”, che prosegue l’attività d’impresa;

(ii) “Bad company”, che procede nell’attività liquidatoria.

Pur sempre una è la società, la cui rappresentazione contabile è dunque suddivisa solo virtual-

mente in due distinti ambienti e ciò – per quanto riferisce la stessa Lopav – allo scopo di mettere

meglio in luce gli effetti che derivano in capo ai creditori dalla prosecuzione dell’attività

d’impresa.

2.Il contenuto della proposta

Il contenuto della proposta di LOPAV viene pertanto esposto seguendo la citata distinzione con-

tabile tra Good company e Bad company anche se, più oltre, vengono chiariti i contenuti com-

plessivi della proposta.

La struttura patrimoniale “iniziale” della Good company, ossia al 30 Settembre 2012 (data di ri-

ferimento assunta ai fini delle rilevazioni contabili della Debitrice), è così composta.

Page 44: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Attivo Passivo

Immobilizzazioni Immateriali € 1.950,00Debiti vs Enti previdenziali € 680.700,00

Avviamento € 500.000,00Debiti vs personale € 54.589,00

Immobilizzazioni materiali € 604.536,00Debiti vs leasing € 139.629,00

Beni in leasing € 290.716,00Mutui ipotecari €591.603,00

Immobilizzazioni finanziarie € 7.000,00Fondo TFR € 219.500,00

Rimanenze € 128.422,00

Crediti tributari € 73.000,00

Crediti verso clienti € 350.000,00Debiti vs "Bad Company" € 269.605,00

Totale attività € 1.955.624,00Totale passività €1.955.624,00

È necessario commentare brevemente le singole voci, anche per comprendere la ragione e gli ef-

fetti della loro allocazione in capo alla Good company.

Come si vede dal sopra riportato prospetto, l’attivo comprende:

(i) le immobilizzazioni immateriali, rappresentate da una licenza software valutata al costo

storico;

(ii) un avviamento pari a € 500.000,00: questo importo riflette l’utile atteso nel corso del

triennio di attività e rappresenta la quota di attivo che – secondo la debitrice – non verrebbe

a maturazione in mancanza di prosecuzione dell’attività;

(iii) le immobilizzazioni materiali, ritenute strumentali alla continuità aziendale e stimate a va-

lori correnti stante la loro inerenza all’attività d’impresa, anch’esse quindi con una maggiora-

zione rispetto al valore di liquidazione;

(iv) beni condotti in locazione finanziaria, che sono in concreto costituiti da un capannone,

da alcuni mezzi e da attrezzature strumentali, tutti necessari anch’essi per l’attività d’impresa,

stimati in base al valore dell’equo indennizzo se positivo; qualora l’equo indennizzo sia nega-

tivo il valore è stato prudenzialmente considerato dalla Debitrice pari a zero, ossia senza im-

patto negativo, in ragione dell’utilità dei beni in chiave di prosecuzione dell’attività;

(v) le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dal deposito cauzionale sul contratto di lo-

cazione del capannone;

(vi) il magazzino di LOPAV, destinato al realizzo sempre nel contesto dell’attività d’impresa

e quindi a valori maggiorati rispetto a quelli puri di liquidazione;

(vii) crediti tributari, valutati al valore nominale, allocati nella Good company in quanto parte

integrante dell’attività d’impresa;

(viii) crediti verso clienti: si tratta della quota di crediti che LOPAV alloca in capo alla Good

company (nonostante si verta di attivo che, astrattamente, sarebbe inseribile tra gli attivi tipici

Page 45: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

di una liquidazione, e così da imputare alla Bad company) in quanto gli incassi sono a desti-

nati a coprire il fabbisogno finanziario dei primi mesi di operatività d’impresa.

Tutti gli importi che precedono vengono stimati, dunque, non già in funzione del loro presumibi-

le realizzo in logica di liquidazione, ma quale attivo di impresa.

L’effetto, in ottica di piano concordatario, è quello di un attivo a copertura del corrispondente

passivo (composto come da tabella sopra stante e più oltre commentato), che conseguentemente

si dà per estinto, agli effetti del passivo del piano complessivo di riparto, per l’interezza delle cita-

te poste, dunque con pagamento al 100%.

In particolare, il passivo considerato estinto mediante pagamento al 100% è così suddiviso:

(i) debito verso dipendenti relativo ai ratei ferie, tredicesima, quattordicesima e Fondo

TFR;

(ii) debito verso istituti di previdenza;

(iii) mutuo ipotecario relativo al capannone di proprietà; viene allocato il 100% dell’importo

del debito nonostante il capannone sia destinato solo per la metà all’attività d’impresa; ciò si-

gnifica che si ipotizza di coprire, mediante i flussi di cassa dell’attività d’impresa, l’intero de-

bito, con la conseguenza per cui – se il piano triennale d’impresa verrà attuato – il passivo

concordatario non sarà gravato dal suddetto intero debito ipotecario, nonostante il piano

concordatario preveda di realizzare il 50% del valore capannone;

(iv) debiti verso le società di leasing, per rate non pagate (questa è l’unica voce di debito pagata

al 100% pur in mancanza di rango privilegiato e la ragione del trattamento è legata alla neces-

sità di mantenere in vita i leasing strumentali all’esercizio dell’impresa).

Come detto, sono pagati al 100% i debiti privilegiati, ma anche i leasing, che sarebbero al chiro-

grafo.

Per quanto riguarda invece la Bad company, di seguito viene fornito il dettaglio dei relativi attivi

e passivi, sempre al 30 Settembre 2012.

Attivo Passivo

Immobilizzazioni materiali € 1.637.434,00 Debiti bancari € 836.165,00

Immobilizzazioni finanziarie € 30.107,00 Debiti vs fornitori € 1.694.642,00

Crediti per preliminari € 1.104.342,00 Debiti vs Erario € 1.489.905,00

Crediti verso clienti € 2.786.000,00 Debiti previdenziali € 23.872,00

Crediti tributari € 69.893,00 Debiti vs personale € 569.174,00

Disponibilità liquide € 45.033,00 Finanziamenti vari € 389,00

Fondo TFR € 279.590,00

Page 46: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Fondo perdite € 200.000,00

Fondo rischi € 159.716,00

Crediti vs "Good Company" €269.605,00 Fondo prededuzione € 688.963,00

Totale attività € 5.942.414,17 Totale passività € 5.942.414,17

Non occorrono qui particolari commenti vertendosi di poste che, come è intuitivo, non sono ine-

renti l’attività d’impresa e che sono stimate in logica classica, ossia liquidatoria; esse verranno più

oltre commentate dal Commissario Giudiziale allo scopo di verificare la congruità ed apportare le

eventuali rettifiche.

3.Le conseguenze per i creditori legate alla duplice componente del piano di prosecuzio-

ne dell’attività e liquidatoria

a) Seppur la suddetta rappresentazione in due ambienti contabili consente di comprendere con

chiarezza il perimetro degli attivi e passivi inerenti l’attività di impresa, occorre valutare la propo-

sta di LOPAV nel suo insieme, mettendo in luce gli effetti per i creditori “cristallizzati”, destina-

tari dei riparti prefigurati dal piano.

b) Nei concordati in continuità d’impresa può giustificarsi, allo scopo di consentire in concreto la

prosecuzione dell’attività, la formazione di una classe di creditori rappresentata dai fornitori co-

siddetti strategici o essenziali, ai quali viene riconosciuto un riparto percentualmente maggiorato,

rispetto al trattamento degli altri creditori di pari rango, allo scopo di favorire il persistere del rap-

porto di fornitura in corso di concordato4.

LOPAV ha, in effetti, assegnato a taluni creditori cristallizzati trattamenti maggiorati in sede di

futuro riparto in quanto il rapporto proseguisse durante la procedura di concordato e questo, na-

turalmente, riduce l’attivo a disposizone degli altri creditori.

In particolare, la proposta di LOPAV prevede riparti, a parità di rango chirografario, stimati nella

rilevante percentuale del 47,27% in favore dei fornitori strategici, con percentuale del 5,23% e del

5,36% a favore, rispettivamente, dei creditori bancari e dei fornitori non strategici (si vedrà poi

che il nuovo piano concordatario contempla percentuali ridotte a circa la metà).

Inoltre – anche questo aspetto non è secondario - per consentire la prosecuzione dell’attività, il

piano ipotizza un impiego di liquidità pari alla quota dei crediti allocata presso la Good company

per l’importo di € 350.000,00. In altre parole, l’attività d’impresa - secondo la proposta LOPAV –

genererà un utile e un correlativo flusso di cassa di circa € 500.000,00 in 3 anni, con impiego di

liquidità altrimenti disponibile immediatamente (o comunque nei tempi di incasso dei crediti) per

4 Lo stesso può verificarsi con il ceto bancario, qualora il piano contempli un fabbisogno che debba far leva su nuova liquidità – ma non è il caso LOPAV.

Page 47: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

i creditori.

c) Anche per prevenire impiego di liquidità ingiustificato, il Commissario Giudiziale, constatata la

non fattibilità giuridica del nuovo piano, ossia quello inviato il 14 Marzo 2013, nelle conclusioni

segnala la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 173 L.F.

4.I riparti previsti dalla proposta

Per riprendere l’esame dei contenuti finali della proposta LOPAV, con visione unitaria degli attivi

e passivi complessivi (prescindendo cioè dalla loro allocazione nella Good company o nella Bad

company), si perviene infine ai seguenti risultati, distinguendosi il valore contabile (v. prima co-

lonna) da quello concordatario (v. seconda colonna).

L’attivo concordatario complessivo

Voce situazione contabile Valore concordatario

Imm. Immateriali € 501.950,00

Imm. materiali € 2.241.970,00

Beni in leasing € 290.716,00

Imm. finanziarie € 37.107,00

Partecipazioni -

Rimanenze € 128.422,00

Crediti per preliminari € 1.104.342,00

Crediti verso clienti € 3.136.000,00

Crediti tributari € 142.893,00

Altri crediti -

Disponibilità liquide € 45.033,00

Ratei passivi -

Totale attività € 7.628.434,00

Il passivo concordatario complessivo

Passivo Privilegiato Chirografo

Debiti bancari € 395.347,00 € 5.954.603,00

Debiti vs fornitori € 1.252.537,00 € 7.858.101,00

Debiti vs Erario € 1.489.905,00 0

Debiti previdenziali € 704.571,00 0

Debiti vs personale € 623.763,00 0

Finanziamenti vari 0 € 5.248,00

Page 48: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Mutui passivi € 591.603,00 0

Fondo TFR € 499.089,00 0

Fondo rischi € 144.910,00 € 200.000,00

Totale passività € 5.701.725,00 € 14.017.952,00

La proposta, come anticipato, contempla trattamenti differenziati dei debiti verso i fornitori, di-

stinti come segue:

a) i professionisti e relative fatture da ricevere; rango privilegiato: percentuale di rimborso prevista

dal piano pari al 100%;

b) le aziende agricole e relative fatture da ricevere; rango privilegiato: percentuale di rimborso

prevista dal piano pari al 100%;

c) artigiani (che rispettano i parametri); rango privilegiato: percentuale al 100%;

d) enti statali; rango privilegiato: percentuale pari al 100%;

e) leasing; rango chirografo; pagamento al 100% limitatamente ai rapporti che proseguono.

Per i creditori da pagare parzialmente, il piano concordatario prevede la creazione di tre distinte

classi di creditori chirografari tra loro omogenee per posizione giuridica e interessi economici, alle

quali corrispondono le seguenti percentuali di soddisfazione:

1) i fornitori strategici di beni strumentali necessari alla continuità: trattasi di tutti quei rifornitori

di materie prime ritenuti da LOPAV indispensabili per la prosecuzione dell’attività sociale; si trat-

ta in particolare di fornitori di calcestruzzo per sottofondi, resina, quarzo, sabbia, giunti, mate-

riale di manutenzione per gli automezzi aziendali, che non paiono sostituibili e che avevano evi-

denziato la disponibilità a continuare a fornire la Società in concordato, con adeguate tempistiche

di pagamento; a tali fornitori sarà destinato il 32% del residuo attivo disponibile e pertanto tale

classe risulterà soddisfatta per una percentuale del 47,27%;

2) agli istituti di credito è destinato il 30% del residuo attivo disponibile e pertanto tale classe ri-

sulterà soddisfatta per una percentuale del 5,23%;

3) agli altri fornitori di merci e servizi non strategici è destinato il 38% del residuo attivo, da cui

deriva una previsione di percentuale pari al 5,36%.

Alla luce di quanto precede, il fabbisogno concordatario contemplato dal piano di LOPAV è così

destinato:

Totale attivo € 7.628.434,00

Prededuzione € 688.963,00

Privilegiati € 5.901.725,00

Page 49: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Residuo chirografi € 1.037.745,00

Chirografi € 14.017.952,00

Le percentuali di riparto sono le seguenti:

Fornitori

strategici Banche Altri

Totale

Percentuale residuo attivo 32,00% 30,00% 38,00%

Chirografi € 702.473,17 € 5.954.603,14 € 7.360.785,99 €14.017.952,29

Somma creditori chirografi € 332.078,53 € 311.323,62 € 394.343,26 € 1.037.745,41

Percentuale soddisfazione 47,27% 5,23% 5,36%

La proposta di LOPAV, infine, precisa che, come indicato nel piano concordatario, sussiste

l’impegno a destinare integralmente il residuo dell’attivo, dopo aver pagato i creditori in prededu-

zione e privilegiati (compresi i debiti verso le società di leasing), nelle percentuali sopra indicate del

32%, 30% e 38% alle tre classi di creditori chirografari, ma la concreta percentuale di soddisfa-

zione delle rispettive classi potrà variare in funzione dell’esatto ammontare, alla data di deposito

della domanda di concordato (13 Ottobre 2012), del debito da accollare in ciascuna classe.

Il nuovo piano pervenuto il 14 Marzo 2013, di cui si dirà, abbatte come detto di circa la metà le

percentuali previste per i chirografari.

Per quanto riguarda infine la tempistica di esecuzione del piano, si è visto che la situazione con-

cordataria è costruita con riferimento al 30 Settembre 2012 e che il piano di attività si estende si-

no al 31 Dicembre 2015.

La Debitrice ritiene pertanto che il piano concordatario possa essere eseguito mediante il paga-

mento integrale dei fornitori privilegiati e il pagamento dei fornitori chirografari entro la suddetta

data del 31 Dicembre 2015.

Page 50: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO VII - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2012 E AL 30

SETTEMBRE 2012 ASSUNTA DALLA SOCIETÁ DEBITRICE AI FINI DEL PIANO

PROPOSTO AI CREDITORI

SOMMARIO: Premessa – 1. L’attivo e il passivo contabile – 2. L’attivo e il passivo concordatario

Premessa

Il piano concordatario di LOPAV è costruito sulla base di una situazione contabile al 30 Giugno

2012, con proiezione al 30 Settembre 2012 allo scopo di stimare i mesi di attività di Luglio, Ago-

sto e Settembre.

In data molto ravvicinata rispetto al deposito della Relazione, precisamente il 14 Marzo 2013, è

pervenuto il bilancio al 13 Ottobre 2012, di seguito definito “Nuova Situazione Patrimoniale

al 13.10.12”, con il conseguente nuovo piano concordatario, denominato “Nuovo Piano”.

Di seguito verranno descritti gli attivi e i passivi contabili della originaria situazione contabile al

30 Giugno 2012 alla base dell’originario piano di concordato e quelle fondate sulla Nuova Situa-

zione Patrimoniale al 13.10.12.

1.L’attivo e il passivo contabile

LOPAV fonda il piano su una situazione contabile al 30 Giugno 2012 di stretta derivazione con-

tabile, da cui vengono rilevati i seguenti totali di attività e passività :

TOTALE ATTIVITÁ € 19.113.407,48

TOTALE PASSIVITÁ € 21.042.424,86

2.L’attivo e il passivo concordatario

Dalla situazione di stretta derivazione contabile la Società ha elaborato una proiezione aggiornata

al 30 Settembre 2012, procedendo alla rettifica ed integrazione dei dati contabili, al fine di deter-

minare l’effettiva situazione patrimoniale ad una data prossima a quella di presentazione

dell’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, avvenuta il 13 Ottobre 2012,

ed evidenziando il valore di realizzo delle attività e l’ammontare delle passività sociali, suddivise in

privilegiate e chirografe.

Detta situazione al 30 Giugno 2012, rettificata in logica concordataria, viene allegata sub all.10.

Si riportano in forma sintetica le poste dell’attivo e del passivo contabili e concordatarie.

Page 51: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

ATTIVO

Contabile Da Piano

Imm. Immateriali € 1.650.276,86 € 501.950,00

Imm. materiali € 2.795.421,32 € 2.241.969,50

Beni in leasing € 83.495,01 € 290.716,39

Imm. Finanziarie € 45.885,59 € 37.106,94

Partecipazioni € 500.000,00 -

Rimanenze € 1.375.789,71 € 128.421,99

Crediti per preliminari € 1.474.157,41 € 1.104.341,82

Crediti verso clienti € 6.964.249,96 € 3.136.000,48

Crediti tributari € 765.349,01 € 142.893,08

Altri crediti € 1.261.421,87 -

Disponibilità liquide € 1.317.119,62 € 45.033,35

Risconti attivi € 86.281,67 -

Totale attività € 18.319.448,03 € 7.628.433,54

Page 52: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

PASSIVO

Contabile Privilegiato Chirografo

Debiti bancari € 10.974.230,34 € 395.346,94 € 5.954.603,14

Debiti vs fornitori € 5.253.919,46 € 1.252.537,28 € 7.858.100,67

Debiti vs Erario € 1.264.532,19 € 1.489.904,76 -

Debiti previdenziali € 678.281,39 € 704.571,37 -

Debiti vs personale € 593.226,30 € 623.762,69 -

Finanziamenti vari € 5.215,17 € 5.248,49

Mutui passivi € 586.433,78 € 591.602,50 -

Fondo TFR € 251.924,86 € 499.089,30 -

Fondo rischi - € 144.910,00 € 200.000,00

Patrimonio netto € 640.701,92

Perdita esercizio corso € 1.929.017,38 € 200.000,00

Totale passività € 18.319.448,03 € 5.901.724,84 € 14.017.952,29

Page 53: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO VIII - LE VALUTAZIONI E LE RETTIFICHE DEL COMMISSARIO

GIUDIZIALE

Di seguito vengono riprese dal Commissario Giudiziale le singole voci dell’attivo e del passivo

concordatario per svolgere gli opportuni commenti ed apportare le rettifiche del caso.

La Debitrice, come si è visto, ha fondato il piano concordatario su una situazione contabile al 30

Giugno 2012, con proiezione al 30 Settembre 2012 (allo scopo di stimare l’evoluzione degli attivi

e passivi del trimestre).

Il Commissario Giudiziale ha chiesto che venisse predisposta una situazione patrimoniale aggior-

nata alla data di pubblicazione del ricorso del 15 Ottobre 2012, ma ha ricevuto solo il 13 Marzo

2013 la Nuova Situazione Patrimoniale al 13.10.2012, unitamente ad una dichiarazione della So-

cietà con la quale è stato preannunciato il deposito di un nuovo piano concordatario e una nuova

proposta basata sulla suddetta Nuova Situazione Patrimoniale.

In questo quadro, solo da ultimo aggiornato, il Commissario Giudiziale ha effettuato le verifiche

e gli accertamenti necessari per appurare la congruità degli attivi e passivi concordatari come da

originaria situazione al 30 Giugno 2012, apportando le rettifiche più oltre enunciate.

Inoltre, nel pur brevissimo tempo a disposizione, è stato analizzata la nuova situazione patrimo-

niale, per trarne conclusioni aggiornate che naturalmente tengono conto anche delle rettifiche ri-

ferite alla situazione originaria.

I) Attività.

Per quanto riguarda l’attivo, le poste vengono commentate evidenziando:

- il “valore contabile” di partenza di cui alla situazione contabile al 30 Giugno 2012;

- il valore contemplato dal piano;

- il valore eventualmente rettificato dal Commissario,

utilizzando la seguente simbologia:

valore

contabile

_________

valore

da piano

__________

valore

rettificato

__________

Page 54: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

a) Cassa

a.1) La debitrice individua in € 21.584,60 la cassa.

a.2) Il Commissario giudiziale conferma il dato.

valore

contabile

__________

€ 21.584,60

valore

da piano

€ 21.584,60

valore

rettificato

__________

€ 21.584,60

b) Banche

b.1) La Società ha rilevato al 30 Giugno 2012 l’importo a credito di € 1.295.535,02, dato riconci-

liato con gli estratti conti; questo importo è la sommatoria delle ricevute bancarie presentate

all’incasso presso varie banche ed è stato riclassificato nel piano concordatario tra i crediti verso

clienti, salvo che per l’importo di € 23.448,25, pari alla giacenza attiva di conto corrente.

b.2) Il Commissario Giudiziale conferma il dato qui esaminato sulla base dei documenti aziendali

disponibili.

valore

contabile

__________

€ 1.295.535,02

valore

da piano

€ 23.448,75

valore

rettificato

__________

€ 23.448,75

c) Crediti verso clienti

c.1) La Società ha quantificato i crediti verso clienti (di cui è allegato al piano concordatario il det-

taglio) al fine di esporre nel saldo da piano il valore presumibile di realizzo.

Tale voce comprende:

a) saldo dei conti evidenza, ovvero delle ricevute bancarie presentate all’incasso presso varie

banche, come menzionato alla lettera b1);

b) il saldo dei crediti verso clienti;

c) clienti c/fatture da emettere;

d) le cambiali attive;

Page 55: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

e) ricevute bancarie attive;

f) clienti c/trattenuta a garanzia;

g) note di credito da emettere.

La Società ha valutato i crediti verso clienti adottando i seguenti criteri:

• i crediti verso imprese in fallimento sono stati interamente svalutati;

• i crediti verso imprese che hanno presentato o sono in procinto di accedere a delle procedure

minori sono state svalutate completamente qualora il piano concordatario preveda una percen-

tuale di riparto molto bassa, mentre è stata considerata la metà della percentuale concordataria

qualora il piano preveda una soddisfazione superiore al 20%;

• i crediti contestati sono stati svalutati dal 20% al 50%;

• è stato inoltre appostato un fondo svalutazione crediti, in considerazione dell’anzianità del

credito, svalutando l’importo oggetto dell’analisi sopra evidenziata di una ulteriore percentuale,

al fine di tener conto in via prudenziale di eventuali difficoltà di incasso.

c.2) Il Commissario Giudiziale sul dato qui esaminato formula i seguenti commenti e relative ret-

tifiche:

(i) è stata effettuata la procedura di circolarizzazione dei crediti su un totale di circa il 50% del va-

lore complessivo: tuttavia sono pervenute conferme da un numero di debitori non sufficiente-

mente significativo;

(ii) è stato effettuato l’ageing dei crediti sulla base dei risultati al 30 Giugno 2012 che ha evidenzia-

to la sostanziale correttezza della valutazione dei crediti contemplati dal piano;

(iii) rispetto ai crediti di importo superiore a € 15.000,00 è stata effettuata una verifica

sull’esistenza di procedure fallimentari o cessazioni di attività da parte del debitore: risulta in par-

ticolare che, oltre ai debitori che LOPAV ha già espunto in quanto falliti, due società debitrici, ri-

spettivamente di € 45.066,20 ed € 12.277,00 (pari alla metà di € 24.554,86, già svalutato dalla So-

cietà) sono cancellate dal Registro Imprese, con rettifica in riduzione pari al valore complessivo

dei due crediti;

(iv) poiché sono stati pagati presso le banche di appoggio ricevute bancarie per complessivi €

99.725,00, si è verificata la compensazione tra il credito bancario e il suddetto importo; viene ret-

tificato quindi il valore dei crediti con riduzione del suddetto importo;

Il Commissario Giudiziale ha quindi dedotto direttamente dal valore complessivo dei crediti €

157.068,20, pari alla sommatoria degli importi di € 99.725,00, € 45.066,20 ed € 12.277,005.

5 Per quanto riguarda il credito vantato da Lopav nei confronti del concordato preventivo Scamoter, si è spiegato al Capitolo 3 §2 che il Commissario Giudiziale concorda con la scelta della Società di considerare pagato al 100% l’acconto versato in forza del contratto preliminare in ragione della prevista esecuzione del contratto e della conseguente sostituzione del valore dell’immobile con il suddetto acconto.

Page 56: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

valore

contabile

_________

€ 7.003.379,14

valore

da piano

€ 3.136.000,48

valore

rettificato

__________

€ 2.978.932,28

d) Crediti verso fornitori

d.1) Trattasi di un acconto di € 15.808,00 corrisposto per l’acquisto di un silos.

La Società precisa che la ditta venditrice è fallita e il bene non è mai stato rivendicato né richiesto

alla curatela. Nel piano tale bene non è stato valutato.

d.2) Il Commissario Giudiziale ne prende atto e conferma il dato.

valore

contabile

__________

€ 15.808,00

valore

da piano

zero

valore

rettificato

_________

zero

e) Crediti verso Erario

e.1) Trattasi del credito Iva risultante dalla dichiarazione periodica (alle quale risulta apposto il

visto di conformità) e del credito per ritenute subite nell’anno 2012 relative a bonifici effettuati

dai clienti e risultante dalle contabili bancarie degli Istituti di credito per complessivi € 142.894,75.

e.2) Il Commissario Giudiziale ha verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva con

relativo visto di conformità e conferma il dato.

valore

contabile

__________

€ 142.894,75

valore

da piano

€ 142.893,08

valore

rettificato

__________

€ 142.893,08

f) Rimanenze

f.1) Le rimanenze sono state stimate dal perito dott. Christian Moriggi alla data del 4 Settembre

2012 ed ammontavano ad € 88.803,00, mentre è stato azzerato il valore delle rimanenze di lavori

in corso in quanto considerate nella voce clienti tra le fatture da emettere.

Page 57: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Il piano ha tuttavia considerato un valore superiore a quello di perizia, precisamente con incre-

mento ad € 128.422,00, giustificato dalla Società dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e così

dalla possibilità di valutare i beni secondo un criterio superiore a quello di liquidazione adottato

dal perito.

f.2) Il Commissario Giudiziale ha verificato la correttezza della metodologia della perizia; ma

non ha ottenuto dalla Società il valore delle consistenze fisiche se non con l’invio della Nuova Si-

tuazione Patrimoniale al 13 Ottobre 2012.

Il dato numerico delle rimanenze rilevato dal perito è stato riscontrato, pur considerando le nor-

mali variazioni di periodo, mediante accesso in azienda ed effettuazione di verifiche a campione,

con riscontro della correttezza della consistenza fisica dei beni in rimanenza alla data delle verifi-

che stesse.

Il Commissario Giudiziale conferma quindi sia il dato delle consistenze fisiche delle rimanenze sia

il valore della perizia Moriggi e fa rinvio al commento sulle criticità che affliggono il piano trien-

nale di attività, in relazione alle quali viene iscritto un fondo rischi pari al 50% dell’eccedenza di

valore rispetto alla citata perizia6.

valore

contabile

_________

€ 1.375.578,71

valore

da piano

€ 128.421,99

valore

rettificato

_________

€ 128.421,99

g) Risconti attivi

g.1) Trattasi di costi non di competenza dell’esercizio di valore economico considerato nel piano

nullo rilevati contabilmente per € 86.281,67 alla data del 30 Giugno 2012.

In particolare i risconti sono relativi alle seguenti voci: assicurazioni, leasing, certificazioni Iso 9001

e costo eurofidi.

g.2) Il Commissario Giudiziale prende atto.

6Come si è illustrato nel paragrafo relativo alla condotta del debitore, l’abbattimento del valore delle rimanenze, da € 1.375.789,71 ad € 128.422,00 (in base al dato contabile al 30 Giugno 2012) e ad € 66.586,25 in base alla Nuova Situazione Patrimoniale mostra che, pur avendo a mente il giroconto effettuato su parte dell’importo da “lavori in corso” a “fatture da emettere”, non sussisteva già al 30 giugno 2012 buona parte del suddetto attivo contabile.

Page 58: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

valore

contabile

__________

€ 86.281,67

valore

da piano

zero

valore

rettificato

__________

zero

h) Immobilizzazioni materiali

h.1) Le immobilizzazioni materiali, al valore contabile alla data del 30 Giugno 2012 totale di €

3.550.251,59 al lordo dei relativi fondi di ammortamento, sono riportate nella seguente tabella:

IMMOBILI CIVILI € 1.122.245,81

FABBRICATI INDUSTRIALI € 1.237.436,38

IMPIANTI € 95.076,21

MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI € 180.063,47

ATTREZZATURA € 286.400,44

AUTOMEZZI € 268.988,53

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE € 78.414,98

MOBILI ED ARREDI € 125.214,85

ATTREZZATURA PER OFFICINA € 61.502,12

TERRENO PERTINENTE AL CAPANNONE € 32.032,69

TERRENO PARCHEGGIO LOPAV € 62.876,11

In merito, ai fini del piano concordatario, la Società ha precisato quanto segue

a) Beni immobili: essi sono descritti nella perizia di stima redatta dall’architetto Fabio Butera e

la valorizzazione è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

Appartamenti: si tratta di unità di civile abitazione che LOPAV ha acquistato in permuta delle

opere eseguite e sono esposti nel piano concordatario in base al valore di “pronto realizzo” stima-

to dal perito (il valore di mercato, sempre secondo il perito, potrebbe essere superiore, precisa-

mente pari ad € 1.152.810,00).

Capannone industriale: è la sede legale ed operativa della società; si tratta di un capannone

composto da due unità, una delle quali, secondo il piano, è strumentale all’attività d’impresa che

prosegue, mentre l’altra porzione (pari a circa il 50% dell’intero capannone) verrà venduta; en-

trambe le unità che compongono il capannone sono valutate dalla Società al valore stimato dal

Page 59: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

perito, secondo il criterio di pronto realizzo; la Società ipotizza attivi latenti legati al maggior valo-

re oggetto di talune dichiarazioni di interesse all’acquisto dell’immobile.

b) Altre immobilizzazioni materiali: sono costituite da impianti, macchinari, automezzi, mac-

chine d’ufficio elettroniche, mobili ed arredi, tutti oggetto della perizia Moriggi; secondo il piano

concordatario, detti beni sono strumentali all’attività d’impresa. La Società – come già avvenuto

per le rimanenze di magazzino – ha considerato, tranne che per qualche automezzo, un valore

superiore a quello di perizia nella misura del 20%, precisamente con incremento da € 170.511,00

ad € 191.673,00, giustificato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e così dalla possibilità di va-

lutare i beni secondo un criterio superiore a quello di liquidazione adottato dal perito.

Le valutazioni compiute dalla Società possono essere quindi così riassunte:

Valore contabile* Valore di perizia

Valore da

piano

Maggior

valore

Immobili civili € 1.122.245,00 € 1.095.169,00 € 1.095.169,00 =========

Immobili industriali € 1.182.557,00 € 955.128,00 € 955.128,00 =========

Altri beni strumentali € 490.618,00 € 170.511,00 € 191.673,00 € 21.162,00

Totale € 2.795.420,00 € 2.241.970,00 € 21.162,00

* valori al 30 Giugno 2012 al netto dei fondi di ammortamento, ove previsto.

h.2) Per quanto riguarda i beni immobili, di civile abitazione ed industriale, il Commissario Giu-

diziale ha riscontrato sia il dato formale relativo alla verifica dei titoli di proprietà, sia il valore in-

dicato nelle perizie dell’architetto Butera, affidando incarico all’esperto del settore architetto Vin-

cenzo Salvi, il quale ha abbattuto il valore complessivo di € 642.849,00 per quanto riguarda gli

immobili già in proprietà di LOPAV.

Il Commissario Giudiziale, preso atto dei risultati della suddetta attività di verifica, rettifica il valo-

re degli immobili civili ed industriali apportando la riduzione sopra vista.

Il Commissario Giudiziale ha inoltre riscontrato la correttezza della consistenza fisica degli “Altri

beni strumentali” mediante accessi in azienda ed effettuazione di verifiche a campione, riconci-

liando il dato con quello della perizia dell’esperto Moriggi.

Il Commissario Giudiziale conferma, quindi, sia il dato delle consistenze fisiche dei beni strumen-

tali sia il valore della perizia Moriggi.

Viene tuttavia iscritto un fondo rischi di importo pari al 50% del maggior valore di € 21.162,00,

rispetto alla perizia, in base alle criticità che affliggono il piano triennale di attività, illustrate nei

capitoli a seguire.

Page 60: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

valore

contabile

__________

€ 2.795.420,00

valore

da piano

€ 2.241.970,00

valore

rettificato

__________

€ 1.599.121,00

i) Beni in leasing

i.1) I beni in leasing sociali, come descritti nel piano, risultano essere i seguenti:

Leasing N.contratto Tipo Bene

SBS LEASING 6009866 SEMIRIMORCHIO

AGRILEASING 4082250151 SEMIRIMORCHIO

AGRILEASING 4082250185 AUTOCARRO IVECO

AGRILEASING 3072190032 CAPANNONE

AGRILEASING 2071070465 ATTREZZATURA

IVECO FINANZIARIA 14064592 AUTOCARRO

IVECO FINANZIARIA 14064591 AUTOCARRO

INGLEASE 110446/01 RIMORCHIO

NEOS FINANCE 739745 AUTOCARRO IVECO

BANCA ITALEASE 992607/1 ATTREZZATURA

CREDEM 126973 AUTOCARRO DAF

Tutti i beni in leasing sono stati valutati considerando nel piano concordatario il valore dell’equo

indennizzo, determinato in considerazione del valore del bene (in base al valore attuale di perizia

per l’immobile ed al costo storico per i mezzi d’opera e l’attrezzatura, in quanto beni considerati

di difficile sostituzione), detratto il valore attuale del debito residuo.

Nello specifico i beni in leasing sono riconducibili alle seguenti tre categorie.

Immobile: trattasi dell’immobile sito in Bonate Sopra, in leasing ed utilizzato per la manutenzione

e il rifornimento dei camion utilizzati per l’attività sociale. Il valore del bene è stato determinato

considerando il valore di perizia redatta dall’architetto Butera.

Attrezzatura: trattasi dell’attrezzatura, sempre in leasing, utilizzata dall’impresa per le lavorazioni.

Mezzi d’opera: trattasi di camion ed altri mezzi in leasing, utilizzati per il trasporto delle materie

prime.

i.2) Per quanto riguarda l’immobile, il Commissario Giudiziale ha riscontrato il contenuto del

contratto di leasing ed iscrive un fondo rischi di € 101.950,50 pari al 50% del maggior valore di pe-

Page 61: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

rizia anche in questo caso facendo rinvio al commento sulle criticità che affliggono il piano trien-

nale di attività che mette in dubbio la recuperabilità economica degli investimenti e migliorie ap-

portate all’immobile in oggetto.

Per quanto riguarda gli altri beni condotti in locazione finanziaria, il Commissario Giudiziale ha

riscontrato mediante accessi in azienda ed effettuazione di verifiche a campione, la correttezza

della consistenza fisica dei sopra visti beni strumentali, riconciliando il dato con quello della peri-

zia dell’esperto Moriggi.

Con riferimento a tale voce il Commissario Giudiziale conferma quindi il dato delle consistenze

fisiche dei beni strumentali e il valore della perizia Moriggi e iscrive un fondo rischi pari al 50%

del maggior valore considerato dalla Società ai fini del piano concordatario sempre in relazione

alle criticità che affliggono il Business Plan triennale di attività.

valore

contabile

__________

€ 83.495,01

valore

da piano

€ 290.716,39

valore

rettificato

__________

€ 290.716,39

l) Crediti per preliminari

l.1) LOPAV ha sottoscritto negli anni con propri clienti vari contratti preliminari di acquisto di

immobili in parziale permuta delle lavorazioni che eseguiva.

Tali contratti sono stati analizzati nel dettaglio dall’avvocato Simone Pantaleoni, come da relazio-

ne allegata al piano, che evidenzia tutti gli aspetti legali di tali contratti.

Al fine di evidenziare correttamente tali crediti, la Società li ha valorizzati, nel piano concordata-

rio, come segue:

- per i preliminari completamente pagati, il bene è stato valorizzato in base al suo valore di

mercato, sulla base della perizia di stima dell’architetto Butera;

- per i corrispettivi dei preliminari non completamente pagati e ritenuti non convenienti,

LOPAV prevede di risolvere il contratto; in tal caso il piano concordatario considera il

valore di quanto corrisposto da LOPAV, al lordo dell’indennizzo da corrispondere per lo

scioglimento del contratto. Laddove non sia stato sottoscritto un accordo di risoluzione,

l’importo degli indennizzi è stato quantificato dalla Società nella misura del 20% del valo-

re del credito ed è stato appostato un fondo rischi al privilegio per € 44.910,00).

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei valori lordi esposti da LOPAV nel piano

Page 62: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

concordatario:

Valore piano concordatario

IMMOBILI C/ PRELIMINARE PANORAMA € 174.910,82

IMMOBILI C/ PRELIMINARE POLEDIL € 146.015,00

IMMOBILI C/ PRELIMINARE PROMO ENGINEERING € 137.123,00

IMMOBILI C/ PRELIMINARE AELLE SRL € 25.973,00

IMMOBILI C/ PRELIMINARE TEOREMA € 82.453,00

IMMOBILI C/PRELIMINARE ALFA SETTE SRL 0

IMMOBILI C/PRELIMINARE TIEMME 0

IMMOBILI C/PRELIMINARE IMM. AR.NO € 16.205,00

IMMOBILI C/PRELIMINARE SCA.MO.TER € 278.350,00

IMMOBILI C/PRELIMINARE PERCASSI € 94.000,00

IMMOBILI C/PRELIMINARE ESSEMME 0

IMMOBILI C/PRELIMINARE IMPRIMA € 31.892,00

IMMOBILI C/PRELIMINARE EDILCICLAMINO € 117.420,00

TOTALE € 1.104.341,82

l.2) Il Commissario Giudiziale, per chiarezza espositiva, di seguito tratta la stima dei crediti per

preliminari distinguendo quelli relativi ai preliminari che saranno eseguiti (l.2.1) e quelli nascenti

dallo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis L.F. (l.2.2).

l.2.1) Poiché a seguito dell’esecuzione dei contratti preliminari LOPAV avrà all’attivo gli immobili

oggetto dei contratti stessi, il Commissario Giudiziale ha ritenuto di stimare gli immobili.

Per quanto riguarda i beni immobili, il Commissario Giudiziale ha riscontrato in particolare il va-

lore indicato nelle perizie dell’architetto Butera, affidando incarico all’esperto del settore architet-

to Vincenzo Salvi, perito stimatore nominato dal Tribunale, il quale ha abbattuto il valore com-

plessivo di € 108.332,00 (per il dettaglio delle svalutazioni si rinvia al Capitolo 3 § 3).

Il Commissario Giudiziale, preso atto dei risultati della suddetta attività di verifica, rettifica il valo-

re degli immobili civili ed industriali apportando la riduzione sopra vista.

l.2.2)Come illustrato al Capitolo 3 § 1, la Società ha chiesto ed ottenuto lo scioglimento di tre

contratti preliminari ex art. 169 bis L.F.

Si tratta dei preliminari stipulati con:

IMMOBILI C/PRELIMINARE IMPRIMA NO € 31.892,00

Page 63: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

IMMOBILI C/PRELIMINARE IMM. AR.NO – versamento acconto di € € 16.205,00

IMMOBILI C/ PRELIMINARE TEOREMA con versamento di acconto di € € 82.453,00

I relativi acconti a suo tempo versati dalla Società vanno pertanto restituiti.

Come visto, il piano contempla, in caso di scioglimento, crediti pari agli acconti, con iscrizione di

un fondo rischi dedotto il 20%.

La Società aveva chiesto lo scioglimento di un ulteriore contratto:

IMMOBILI C/PRELIMINARE LUNGOBREMBO (PERCASSI) € 94.000,00

Il Giudice non ha accolto l’istanza e, allo stato, la Società non ha ancora riproposto l’istanza di

autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis L.F.-

Il Commissario Giudiziale, pertanto, ritiene che detto contratto debba essere valutato avendo a

mente la sua esecuzione.

La Società ha allegato per tutti i preliminari una relazione del legale che ha assistito LOPAV nella

gestione dei contratti stessi, aggiornata al 6 Marzo 2013 su richiesta del Commissario Giudiziale.

É infatti evidente che sia la stima dell’equo indennizzo, nel caso dello scioglimento dei contratti,

sia la stima delle suddette differenze positive derivanti dall’esecuzione dei contratti dipendono an-

che dal contenuto dei contratti stessi (ove per esempio sia prevista una caparra confirmatoria,

piuttosto che una penale) e/o dall’esistenza di eventuali contestazioni sollevate dai promittenti

venditori.

Il Commissario Giudiziale ha pertanto analizzato i singoli contratti, la relazione del legale e la cor-

rispondenza intercorsa tra i contraenti ed è pervenuto alle seguenti determinazioni.

Laddove i contratti contemplano penali o caparre confirmatorie, l’indennizzo si allinea ai relativi

importi.

Pertanto poiché il contratto “IMPRIMA COSTRUZIONI” contempla la caparra confirmatoria

di € 13.000,00 l’indennizzo è stimato per lo stesso importo, mentre per il preliminare “LUNGO-

BREMBO”, in ragione dell’importo della penale contrattualmente prevista, l’indennizzo è pari ad

€ 33.200,00.

In mancanza di penali o caparre, il Commissario Giudiziale reputa che l’indennizzo debba essere

calcolato con riferimento al corrispettivo stabilito da ciascun contratto e non, come invece ritenu-

to da LOPAV, basandolo sull’ammontare dell’acconto.

Inoltre, la percentuale da assumersi sui corrispettivi è stimata nella misura del 15% tenuto conto

del mancato guadagno e del minor valore dell’immobile, stante la progressiva crisi del mercato

immobiliare, e altresì del possibile costo legale dei contenziosi che potrebbero insorgere. Sulla ba-

se di questi criteri, pertanto, il contratto preliminare “IMM. AR.NO.”, in ragione del corrispettivo

Page 64: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

pattuito di € 160.000,00, comporta un indennizzo di € 24.000,00, mentre per il preliminare

“TEOREMA COSTRUZIONI”, in ragione del corrispettivo pattuito di € 110.000,00, si deter-

mina un indennizzo di € 16.500,00.

Per quanto sopra esposto il Commissario Giudiziale incrementa complessivamente di € 40.790,00

il fondo rischi a titolo di maggiori indennizzi rispetto a quelli stimati dalla Società.

Si segnala che la Società intende richiedere nuovamente lo scioglimento del contratto “LUNGO-

BREMBO” presentando un ulteriore istanza formale al Commissario per il parere.

valore

contabile

__________

€ 1.474.157,41

valore

da piano

€ 1.104.341,82

valore

rettificato

__________

€ 1.060.662,65

m) Immobilizzazioni immateriali

m.1) Le immobilizzazioni immateriali indicate nella situazione contabile al 30 Giugno 2012 sono

relative alle seguenti voci:

- manutenzioni su immobili: tale valore è ricompreso nella valutazione dell’immobile;

- oneri pluriennali (pubblicità, costo apertura filiali locali, costi atto aumento capitale socia-

le, spese di ricerca e sviluppo, manutenzione capannone in affitto, spese ricerca): trattasi

di costi di valore economico nullo;

- avviamento e sistema qualità: nel piano concordatario è stato esposto il valore

dell’avviamento della Good company pari ad € 500.000,00;

- licenza: trattasi di licenze software (mantenute dalla Good company).

La Società agli effetti del piano ha azzerato integralmente le sopra viste immobilizzazioni immate-

riali, ma ha iscritto all’attivo concordatario l’importo di € 500.000,00 basato sulla perizia del Dr.

Motta avente per oggetto l’azienda LOPAV (limitatamente alla componente considerata in conti-

nuità, c.d. “Good Company”), quantificata in € 400.000,00, nonché su un Business Plan triennale

di attività di impresa, con ricavi e costi stimati, dal quale risulta la maturazione di un utile com-

plessivo di € 552.186,00 (risultante da un reddito netto negativo per il 2012 di € 4.776,00, per il

periodo 30.09.2012 – 31.12.2012, positivo di € 131.882,00 per il 2013, positivo di € 196.162,00

per il 2014 e positivo di € 228.918,00 per il 2015).

Come si vede, la Società, preso atto del valore di perizia di € 400.000,00 ha tuttavia elevato ad €

500.000,00 l’importo iscritto a titolo di avviamento nell’attivo concordatario.

La Società ha chiarito che l’importo di € 100.000,00 si giustifica in relazione alle risultanze del

piano triennale, dal quale emergono flussi di cassa, derivanti dall’attività d’impresa, per poco oltre

Page 65: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

€ 500.000,00, con conseguente maggiori disponibilità liquide per il ceto creditorio forfetizzate in €

100.000,00.

m.2) Il Commissario Giudiziale prende atto dell’azzeramento delle immobilizzazioni immateriali

sopra elencate.

Per quanto riguarda l’importo di € 400.000,00 il Commissario Giudiziale ha riscontrato la corret-

tezza formale della metodologia della perizia e prende atto del maggiore valore di € 100.000,00

messo a disposizione della procedura, come indicato nel piano concordatario.

Tenuto però conto delle incertezze e criticità, come di seguito illustrate relativamente alla conti-

nuità aziendale, il Commissario Giudiziale iscrive un fondo rischi pari al 50% di 500.000,00.

valore

contabile

__________

€ 1.650.276,86

valore

da piano

€ 501.950,00

valore

rettificato

__________

€ 501.950,00

n) Altre immobilizzazioni finanziarie

n.1) Trattasi di obbligazioni Veneto Banca, che la Società ha valutato al valore di mercato.

Vi sono poi depositi cauzionali indicati al valore nominale; nel piano concordatario è stato man-

tenuto il valore del deposito cauzionale relativo al capannone che verrà mantenuto in affitto per

alcuni mesi, mentre gli altri depositi cauzionali sono stati scomputati dal debito verso il locatore.

n.2) Il Commissario Giudiziale conferma il dato del deposito cauzionale di € 7.000,00 mentre az-

zera il valore delle obbligazioni in quanto assoggettate a pegno.

valore

contabile

__________

€ 45.885,59

valore

da piano

€ 37.106,94

valore

rettificato

__________

€ 7.000,00

o) Altre immobilizzazioni finanziarie

o.1) LOPAV possiede il 100% delle quote della Immobila S.r.l., società immobiliare. Tale società

è stata oggetto di specifica valutazione da parte del dr Massimo Motta (perizia allegata al piano

Page 66: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

concordatario). Si precisa che le quote della società risultano ancora sotto sequestro da parte

dell’autorità giudiziaria, anche se la società ha già avviato la richiesta di dissequestro. La Società ha

considerato la suddetta partecipazione, nel piano concordatario, prudenzialmente pari a zero.

Tuttavia, in considerazione degli impegni per fidejussioni rilasciate dalla Immobila a favore di vari

Istituti di credito, per affidamenti concessi a LOPAV, il piano contempla una riduzione del debi-

to verso gli stessi istituti di credito per € 500.000,00.

o.2) Il Commissario Giudiziale ha tuttavia verificato che le garanzie non sono state onorate da

Immbila Srl e, pertanto, non si configura la riduzione dell’ indebitamento bancario considerato

dal piano per lo stesso importo.

D’altra parte, poiché la debitrice principale è appunto LOPAV, le garanzie rilasciate da Immobila

non possono mantenersi nei conti d’ordine e rappresentano obblighi rispetto ai quali anche il re-

gresso rimarrà incapiente, salva la modesta percentuale di riparto stabilita in favore del ceto credi-

torio bancario.

Allo stato, peraltro, Immobila non ha liquidi e non può escludersi il suo futuro fallimento per ef-

fetto dell’escussione delle garanzie da parte delle banche.

Infine, ancora sussiste il sequestro, che è a sua volta di ostacolo al riconoscimento di un pur resi-

duo valore a beneficio del piano concordatario.

Il Commissario Giudiziale conferma pertanto il valore azzerato della partecipazione e non la ri-

duzione del debito bancario per € 500.000,00.

valore

contabile

__________

€ 500.000,00

valore

da piano

zero

valore

rettificato

_________

zero

p) Altre immobilizzazioni finanziarie

p.1) Trattasi di imposte anticipate per € 622.454,26, ritenuto da LOPAV di valore economico

nullo.

p.2) Il Commissario giudiziale ne prende atto e segnala che il Business triennale ipotizza compen-

sazioni con le suddette imposte anticipate. Si verte dunque di posta azzerata ai fini dell’attivo

concordatario, ma il cui beneficio economico viene correttamente considerato in quanto si verifi-

chino, per effetto della futura attività d’impresa, i presupposti della compensazione.

Page 67: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

valore

contabile

__________

€ 622.454,26

valore

da piano

zero

valore

rettificato

zero

q) Crediti v/controllate e soci

q.1) La voce è pari a € 1.245.613,87 ed è così composta:

CREDITO V/AMMINISTRATORI € 11.208,68

CREDITO PER AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA € 156.767,21

FINANZIAMENTO FRUTTIFERO V/SOCIETA' CONTROLLATE € 599.771,51

CREDITO V/ SOCIO Locatelli Patrizio € 477.866,47

LOPAV considera azzerata l’intera posta per le seguenti ragioni:

- crediti vs amministratore: trattasi di crediti che l’amministratore ha compensato con il con-

ferimento di alcuni titoli personali, che erano a pegno per ottenere la concessione di finan-

ziamenti bancari (in sostanza, si compensa il credito da regresso, conseguente all’escussione

del pegno, con il debito di € 11.208,68);

- crediti – finanziamento vs società controllata: trattasi del finanziamento concesso alla con-

trollata Immobila S.r.l., di valore nullo, attesa l’impossibilità della stessa di restituire tale fi-

nanziamento;

- crediti vs amministrazione giudiziaria: trattasi del costo sostenuto per l’amministrazione giu-

diziaria, che, in considerazione del dissequestro delle quote, è stato oggetto di richiesta di

rimborso; nel piano concordatario non è stato considerato per motivi prudenziali. Crediti vs

socio Locatelli: trattasi di un credito verso società Par Art S.r.l. in liquidazione; attesa

l’inesigibilità di tale credito il socio Locatelli Patrizio si è impegnato a corrispondere perso-

nalmente tale credito alla LOPAV. Il socio, per far fronte a tale impegno, apporterà vari titoli

ed obbligazioni, dettagliatamente indicati nel piano concordatario, che erano stati acquistati e

messi a pegno per ottenere la concessione di finanziamenti bancari da parte della LOPAV.

Tali tioli sono stati detratti dal valore dei debiti bancari.

q.2) Il Commissario giudiziale prende atto di quanto precede, segnalando che, evidentemente,

LOPAV ha inteso elidere l’effetto economico negativo (i) di prelievi in proprio

dell’amministratore per € 11.208 e (ii) di un sostegno offerto da LOPAV, per € 477.866, a società

di famiglia, il tutto a fronte dell’apporto di titoli per € 614.723,11, con dichiarazione del 12 Otto-

bre 2012.

Va segnalato che, poiché i titoli sono oggetto di pegno in favore delle banche, il suddetto apporto

Page 68: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

si risolve nella rinuncia al regresso che insorgerebbe per effetto dell’escussione, con la conseguen-

za per cui l’impatto economico a beneficio del Concordato è limitato alla percentuale di riparto

riservata al ceto chirografario bancario.

valore

contabile

__________

€ 1.245.613,87

valore

da piano

zero

valore

rettificato

_________

zero

II) Passività

Di seguito vengono esaminate le poste al passivo come descritte da LOPAV, con commento ed

eventuali rettifiche del Commissario Giudiziale.

Come per le poste attive, il Commissario Giudiziale ha basato le valutazioni sulla situazione con-

tabile concordataria al 30 Giugno 2012 ed è poi pervenuta la Nuova Situazione Patrimoniale al 13

Ottobre 2012, anch’essa oggetto di esame, pur nel ristrettissimo arco di tempo a disposizione,

con commento successivo.

Le poste vengono commentate evidenziando:

- il “valore contabile” di partenza di cui alla situazione contabile al 30 Giugno 2012;

- se il pagamento, secondo il Commissario Giudiziale, avviene al 100% in ragione del rango

di prededuzione, privilegio o per altra causa con eventuale rettifica del valore contabile;

- se il pagamento,secondo il Commissario Giudiziale, avviene nella misura riservata alle va-

rie classi dei creditori chirografari con eventuale rettifica del valore contabile,

utilizzando la seguente simbologia:

valore

contabile

__________

pagamento al

100%

__________

pagamento

chirografo

__________

Page 69: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

a)Banche

a.1) LOPAV quantifica e suddivide il debito come segue:

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Banche € 3.303.116,47 0,00 € 2.218.193,54

Banche c/anticipi crediti commerciali € 1.293.427,91 0,00 € 1.301.691,48

Ricevute bancarie passive € 3.611.932,33 0,00 0,00

Trattasi dei saldi bancari passivi, che la Società ha riconciliato e verificato in base alle risultanze

della centrale rischi.

Per quanto riguarda la voce “Banche”, l’importo al chirografo è esposto da LOPAV al netto

(i) dei titoli “conferiti” dal sig. Patrizio Locatelli e delle assicurazioni stipulate dalla LO-

PAV,

(ii) del valore di realizzo derivante dalla liquidazione della Immobila S.r.l..

La voce “Banche c/anticipi crediti commerciali” è mutato, a detta della Società, rispetto al dato

meramente contabile per effetto delle ulteriori ricevute di periodo.

Quanto infine alle “Ricevute bancarie passive”, l’importo è azzerato dalla Società in quanto con-

fluito sotto la voce “Fornitori”.

a.2) Il Commissario Giudiziale commenta le tre voci come segue.

Quanto alla voce “Banche”, si prende atto della riduzione del debito:

(i) per l’importo pari ai titoli conferiti e polizze assicurative per € 614.723,11, il cui valore di mer-

cato appare in linea con quello considerato dal piano;

(ii) mentre non si concorda con la deduzione del valore di liquidazione della partecipata Immobi-

la; come spiegato alla voce dell’attivo “Immobilizzazione finanziarie”, Immobila non risulta aver

onorato le garanzie bancarie e, pertanto, non può considerarsi ridotto l’indebitamento bancario

nella misura di € 500.000,00, ossia del valore patrimoniale positivo destinato, in base al piano, alla

copertura delle garanzie.

Sono invece confermati il dato e l’allocazione delle voci “Banche c/anticipi crediti commerciali”

nonché “Ricevute bancarie passive”.

Page 70: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

valore

contabile

€ 8.208.476,71

pagamento al

100%

zero

pagamento

chirografo

€ 4.038.037,44

b) Fornitori

b.1) LOPAV quantifica e suddivide il debito come segue:

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Fornitori € 5.161.499,73 € 1.032.417,21 € 7.792.602.46

Fatture da ricevere € 92.419,73 € 220.120,06 € 65.498,21

Trattasi dei debiti vs fornitori. Tali debiti sono stati dettagliatamente analizzati e sono stati clas-

sificati tenendo conto:

- delle risultanze contabili e della circolarizzazione;

- dei piani di rientro concordati, dei decreti ingiuntivi e delle altre richieste di pagamento ri-

cevute.

Tali debiti sono stati classificati tenendo conto delle eventuali cause di privilegio.

b.2) Il Commissario Giudiziale constata che il debito è aumentato in quanto, come già segnalato

sotto la voce al passivo “Banche”, le ricevute bancarie passive sono state allocate sotto la voce

fornitori.

Inoltre è stato individuato e verificato dal Commissario Giudiziale il rango.

L’intero debito è stato oggetto di circolarizzazione e sono emerse le discordanze che seguono:

- il creditore Coprem Srl ha dichiarato un credito pari ad euro 558.941,01, eccedente quello

contemplato dal piano per € 291.111,34, pari all’importo del credito che LOPAV assume

di aver ceduto a titolo di pagamento parziale; poiché risulta che il credito ceduto sia con-

testato dal debitore e ad oggi è impagato, si assume un incremento del debito pari al citato

importo di € 291.111,34, al chirografo;

- l’analisi della posizione del creditore Fornaci Calce Grigolin S.p.a. mostra un’eccedenza

del debito al rango chirografario strategico di € 77.639,13;

- è stata ricevuta la dichiarazione di credito di Atalanta B.C. per € 19.250,00 per importo

ancora da fatturare non incluso dalla Società nel piano concordatario, inserito al chirogra-

fo;

- è pervenuta la dichiarazione di Superfici s.r.l. per € 120.707,68 e di Vimark s.r.l. per €

37.603,41 (quale eccedenza rispetto al dato contabile) importi che, all’esito di analisi con

Page 71: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

la società vengono prudenzialmente considerati un’eccedenza di debito al chirografo.

valore

contabile

€ 5.253.919,46

pagamento al

100%

€ 1.252.537, 28

pagamento

chirografo

€ 7.858.100,67

c) Debiti vs personale e verso enti previdenziali

c.1)LOPAV quantifica e suddivide il debito come segue:

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Personale € 593.226,30 € 530.438,85 0,00

Enti previdenziali € 455.556,29 € 481.846,27 0,00

Ratei passivi 0,00 € 93.323,84 0,00

Debiti vs Enti previdenziali € 222.725,10 € 222.725,10 0,00

Fondo TFR € 251.924,86 € 499.089,30 0,00

Trattasi di debiti, comprensivi di rivalutazione ed interessi, come da relazione del consulente del

lavoro allegata al piano.

c.2) Il Commissario Giudiziale ha ricevuto, solo in data 13 marzo 2013, la relazione aggiornata

alla data di presentazione del ricorso, dalla quale è emerso un rilevante maggior passivo privile-

giato rispetto a quello considerato dalla situazione rettificata del 30 giugno 2012.

Si riporta comunque il dato dell’originario piano concordatario, facendo rinvio al cap. 10 per la

suddetta rilevante rettifica in aumento.

valore

contabile

€ 1.523.432,55

pagamento al

100%

€ 1.827.423,36

pagamento

chirografo

zero

Page 72: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

d) Debiti erariali

d.1) LOPAV quantifica e suddivide il debito come segue:

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Stato ed altri enti pubblici € 1.264.282,19 € 1.489.904,76 0,00

d.2) Anche rispetto a questa voce, il Commissario Giudiziale ha constatato un rilevante maggior

passivo al privilegio emergente dalla Nuova Situazione Patrimoniale ricevuta solo in data 13 Mar-

zo 2013.

Si riporta comunque il dato dell’originario piano concordatario, facendo rinvio al cap. 10 per la

suddetta rilevante rettifica in aumento.

valore

contabile

€ 1.264.282,19

pagamento al

100%

€ 1.489.904,76

pagamento

chirografo

zero

e) Finanziamenti bancari

e.1) LOPAV quantifica e suddivide il debito come segue

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Finanziamenti e medio/lungo € 2.765.753,63 € 395.346,94 € 2.434.718,11

Mutui ipotecari € 586.433,78 € 591.602,50 0,00

Finanziamenti vari € 5.215,17 0 € 5.248,49

e.2) Il Commissario Giudiziale ha effettuato le riconciliazioni con gli estratti conto bancari e con-

ferma il dato ma ha riscontrato un finanziamento privilegiato contemplato dalla Nuova Situazio-

ne Patrimoniale al 13 Ottobre 2013.

Anche in questo caso di seguito viene comunque recepito l’originario piano di LOPAV in quanto

la rettifica è contemplata al cap. 10.

Page 73: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

valore

contabile

€ 3.357.402,58

pagamento al

100%

€ 986.949,44

pagamento

chirografo

€ 2.439.966,60

f) Fondo rischi

f.1) LOPAV quantifica e suddivide la posta come segue

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Fondo rischi € 144.910,00 € 200.000,00

In particolare, il fondo rischi comprende:

(i) un accantonamento di € 200.000,00 (chirografo) per tener conto del rischio connesso di re-

gresso per le cambiali attive ricevute da clienti e girate a fornitori;

(ii) un accantonamento di € 144.910,00 (privilegiato), per indennizzi ex art. 169 bis L.F., per

contenzioso e per eventuali fatture da ricevere non pervenute.

f.2) Il Commissario Giudiziale prende atto di quanto accantonato al chirografo che ritiene con-

gruo anche per stima forfetaria dell’importo degli interessi maturati sino alla data di pubblicazione

della domanda di concordato e rettifica in aumento per € 40.790,00 il fondo rischi di cui al para-

grafo ii) che precede.

valore

contabile

zero

pagamento al

100%

€ 185.700,00

pagamento

chirografo

€ 200.000,00

g) Perdite presunte

g.1) LOPAV ha quantificato le perdite presunte maturate dalla data di redazione della situazione

contabile di riferimento alla data di deposito della domanda di concordato preventivo. La posta è

stimata come segue:

Valore contabile Privilegiati Chirografi

Spese in privilegio per continuazione

attività lug. ago. set. 2012 € 200.000,00 0

Page 74: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

g.2) Il Commissario Giudiziale ha chiesto e verificato il dato a consuntivo, riscontrando una ec-

cedenza di perdita per circa € 250.000,00 rispetto al fondo in questione, come sarà meglio chiarito

al cap. 9.

Di seguito viene esposto il dato originario, e così l’eccedenza di € 250.000,00 (quantificata al chi-

rografo e al privilegio in base alla struttura dei costi aziendali, la cui quota al privilegio è pari a cir-

ca il 30%), facendo rinvio al commento alla Nuova Situazione Patrimoniale al 13 Ottobre 2012,

che rileva la perdita effettiva.

Valore

contabile

zero

pagamento al

100%

€ 275.000,00

pagamento

chirografo

€ 175.000,00

h) Spese in prededuzione

h.1) Le spese di procedura sono quantificate da LOPAV in complessivi € 884.803,00 e sono così

suddivise

A Spese in prededuzione € 100.000,00

B Costi redazione domanda di concordato € 342.216,00

C Spese procedura € 246.747,29

Totale € 688.963,29

Le voci sono descritte da LOPAV come segue:

A) Spese in prededuzione: trattasi dei costi per le aste e per le altre spese di liquidazione necessa-

rie ai fini dell’esecuzione del piano concordatario; B) Costi redazione domanda di concordato:

sono le spese necessarie per la redazione della domanda di concordato e sostenute in funzione

della domanda stessa.

C) Spese di procedura: è il compenso del Commissario Giudiziale e del perito stimatore.

h.2) Il Commissario Giudiziale ne prende atto7.

7 LOPAV ha seguito per la quantificazione del passivo i seguenti criteri:

(i) interessi di mora richiesti ai sensi del D. Lgs 231/2002: non sono stati riconosciuti come da orientamento del Tribunale

di Bergamo, salvo nel caso in cui risultino liquidati, per pari importo da una sentenza o decreto ingiuntivo già definiti-

vi;

(ii) spese legali sostenute dal creditore: riconoscimento del privilegio solo per quelle di pignoramento e successive quindi

Page 75: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

i) Fondi rischi relativo al Business Plan triennale

Come si chiarirà al cap. 9, il Commissario Giudiziale iscrive un fondo pari al 50% dell’avviamento

e dei maggiori benefici legati alla prosecuzione dell’attività, il tutto per € 382.341,00, come ripor-

tato analiticamente nella sottostante tabella:

Fondo minor attivo per rischio connesso

alla continuità aziendale

Avviamento € 250.000,00

Contratti di leasing € 101.950,50

Immobilizzazioni materiali € 10.581,00

Rimanenze di magazzino € 19.809,50

Totale € 382.341,00

Infine, non viene iscritto alcun fondo per interessi su crediti al privilegio e in prededuzione in

quanto detto importo si ritiene assorbito dai fondi già stanziati dalla Società nel piano concorda-

tario.

Prospetto riepilogativo delle attività e delle passività

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive delle attività e delle passività della proposta concorda-

taria di LOPAV, evidenziando anche le rettifiche del Commissario.

Attivo

Valore

contabile

Valore

da piano

concordatario

Valore

con rettifiche del

Comm. Giud.le

Cassa € 21.584,60 € 21.584,60

€ 21.584,60

Banche € 1.295.535,02 € 23.448,75

€ 23.448,75

Crediti v/clienti € 6.753.241,06 € 3.088.850,81

se atte a garantire la conservazione dei beni appartenenti al patrimonio;

(iii) privilegio artigiano: riconoscimento sulla base di un giudizio sommario quantitativo/qualitativo, tenuto conto

dell’iscrizione all’albo artigiani, sempre escluse le società di capitali;

(iv) privilegio professionale: riconosciuto solo per diritti ed onorari relativi agli ultimi due esercizi; (v) altri privilegi: riconosciuti secondo le previsioni di legge;

(vi) interessi sui crediti privilegiati: sono stati calcolati tenendo conto anche degli interessi maturandi sino alla data di pre-sumibile pagamento;

(vii) debiti ipotecari: i debiti ipotecari garantiti da ipoteca sono stati indicati come credito privilegiato limitatamente all’importo che trova capienza nel valore dello stesso bene immobile.

Page 76: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

€ 2.978.932,28

Effetti attivi € 166.115,63 - -

Clienti ricavi da fattu-

rare € 84.022,45 -

-

Note di credito da

emettere

- € 47.149,67

-

Fornitori c/debitori € 15.808,00 - -

Crediti Erariali € 142.894,75 € 142.893,08

€ 142.893,08

Rimanenze € 1.375.789,71 € 128.421,99

€ 128.421,99

Risconti € 86.281,67 - -

Immobilizzazioni

Materiali € 3.550.251,59 € 2.241.969,50

€ 1.599.121,00

Beni in leasing € 83.495,01 € 290.716,39 € 290.716,39

Crediti per preliminari € 1.474.157,41 € 1.104.341,82 € 1.060.662,65

Immobilizzazioni

Immateriali € 1.650.276,86 € 501.950,00

€ 501.950,00

Altre Imm. Finanziarie € 30.106,94 € 30.106,94 -

Depositi cauzionali € 15.778,65 € 7.000,00 € 7.000,00

Partecipazioni € 500.000,00 - -

Stato ed altri

enti pubblici € 622.454,26 - -

Perdita esercizi prece-

denti

- -

-

Crediti v/controllate e

soci € 1.245.613,87 -

-

Totale attivo ante

fondi rischi minor

attivo € 19.113.407,48 € 7.628.433,54

€ 6.754.730,74

Fondo rischi continui-

tà aziendale - -

€ 382.341,00

Totale attivo post

fondi rischi minor

€19.113.407,48 € 7.628.433,54

Page 77: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

attivo € 6.372.389,74

Passivo Valore

contabile

Privilegiati

con rettifica

C.G.

Chirografi

con rettifica C.G.

Banche € 3.303.116,47 - € 2.236.345,96

Banche c/anticipi

crediti commerciali € 1.293.427,91 - € 1.301.691,48

Ricevute bancarie

passive € 3.611.932,33 - -

Crediti Vs lo Stato - - -

Fornitori € 5.161.499,73 € 1.032.417,21 € 7.792.602,46

Fatture da ricevere € 92.419,73 € 220.120,06 € 65.498,21

Personale € 593.226,30 € 530.438,85 -

Enti previdenziali € 455.556,29 € 481.846,27 -

Stato ed altri enti

pubblici € 1.264.532,19 € 1.489.904,76 -

Ratei passivi 0,00 € 93.323,84 -

F.do svalutazione € 39.129,18 - -

Finanziamenti e me-

dio/lungo € 2.765.753,63 € 395.346,94 € 2.434.718,11

Mutui ipotecari € 586.433,78 € 591.602,50 -

Finanziamenti vari € 5.215,17 - € 5.248,49

Debiti vs Enti previ-

denziali € 222.725,10 € 222.725,10 -

Fondo TFR € 251.924,86 € 499.089,30 -

F.di ammortamento € 754.830,27 - -

Spese continuazione

attività 3° trim 2012 - € 275.000,00 € 175.000,00

Fondo rischi - € 185.700,00 € 200.000,00

Totale € 20.401.722,94 € 6.017.514,83 € 14.211.104,71

Page 78: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO IX – GLI EFFETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELL’ATTIVITÁ

D’IMPRESA DAL 30 GIUGNO 2012 SINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL

RICORSO E IN BASE AL PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÁ DICEMBRE 2012 -

DICEMBRE 2015

SOMMARIO: 1.La metodologia assunta dal Commissario Giudiziale – 2.Le verifiche del Com-

missario Giudiziale relative al periodo 30 Giugno 2012 – 30 Settembre 2012 e 13 Ottobre 2012 –

28 Febbraio 2013 - 3.L’analisi del business plan triennale – 4.Le conclusioni sull’attendibilità delle

proiezioni economico finanziarie (anche alla luce della riorganizzazione aziendale) e del cash flow

1.La metodologia assunta dal Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale ha esaminato il piano triennale predisposto da LOPAV.

In particolare, sono stati analizzati i ricavi e i costi stimati e, successivamente, riscontrati i dati a

consuntivo sulla base di prospetti analitici predisposti dalla società per il periodo 13 Ottobre 2012

– 31 Dicembre 2012 e sulla base dei soli dati di ricavo per il periodo Gennaio – Febbraio 2013.

Inoltre, a seguito di accessi in azienda, è stato appurato, anche mediante confronti con il persona-

le, se e quali criticità affliggono l’attività d’impresa in corso.

Le verifiche e i confronti sono stati condotti anche con l’ausilio del commercialista dott. Giovan-

ni Pietro Datei.

Nel complesso l’azienda è stata collaborativa e trasparente, anche se, inevitabilmente,

l’aggiornamento contabile e le verifiche in ordine agli eventuali scostamenti tra i dati stimati e

quelli a consuntivo sono stati completati solo nell’imminenza del deposito della Relazione.

Gli sforzi dell’azienda e del sottoscritto Commissario consentono comunque di disporre di risul-

tanze aggiornate, seppur non esaustive, al 28 Febbraio 2013.

In questo modo, è stato possibile raccogliere, e così offrire al ceto creditorio, dati rilevanti ai fini

della valutazione delle prospettive dell’attività d’impresa, il cui risultato economico pesa notevol-

mente sulla quota di attivo che il piano riserva ai creditori.

Sempre quale nota metodologica, va detto che, in data 12 Marzo 2013, è pervenuto un nuovo bu-

siness plan, in precedenza preannunziato, ma completato solo da ultimo, che recepisce, come me-

glio si vedrà poi, sia le diverse risultanze emerse a consuntivo nel periodo di impresa sino al 28

Febbraio 2013, sia i risparmi di costi che si realizzano per effetto di alcune decisioni aziendali in

parte già realizzate in parte ancora da realizzare.

Esame periodo 30 Giugno– 30 Settembre 2012

Page 79: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Poiché LOPAV ha considerato quale situazione contabile di partenza quella al 30 Giugno 2012

ed effettuato una proiezione alla data del 30 Settembre 2012 (quale data prossima alla prevista

pubblicazione del ricorso per concordato), anzitutto il Commissario ha verificato a consuntivo

l’andamento del periodo, con l’inevitabile approssimazione dettata dal fatto che le analisi sono

state basate su dati solo contabili, senza le rettifiche di bilancio.

È stata così riscontrata una perdita nel suddetto periodo 1° Luglio 2012 – 30 Settembre 2012 di

circa € 450.000,00, solo parzialmente coperta dal fondo di € 200.000,00 contemplato dal piano.

Il dato è stato considerato ai fini dell’incremento del passivo sotto forma di incremento della voce

“fondo perdita presunta”.

In questa sede la maggior perdita rileva, invece, quale primo indicatore di mancato riscontro della

stima considerata da LOPAV e di andamento dell’attività con redditività negativa.

2.Le verifiche del Commissario Giudiziale relative al periodo 30 Giugno 2012 – 30 Set-

tembre 2012 e 13 Ottobre 2012 – 28 Febbraio 2013

Esame periodo 13 Ottobre– 31 Dicembre 2012

Con riferimento al periodo in commento ci si riporta alle tabelle prodotte sub all.11 e 12 che evi-

denziano il confronto fra i dati del business plan originario e i dati aziendali a consuntivo.

Confrontando il risultato preventivo di periodo Ottobre-Dicembre 2012 con il consuntivo emer-

ge che l’azienda non ha rispettato l’andamento che era stato previsto nel piano di continuità, con

riferimento al pur ristretto arco di tempo dal 13 Ottobre 2012 al 31 Dicembre 2012.

Nel piano di continuità, infatti, per il periodo oggetto di analisi era stata prevista una perdita di €

4.776,00, mentre il risultato effettivo dell’azienda è stata una perdita notevolmente superiore, pre-

cisamente pari a € 76.436,27.

I principali scostamenti sono dovuti a:

− il valore della produzione effettivo è risultato di € 674.983,00 contro € 1.025.000,00 preventi-

vati, cioè il 34,15% in meno del previsto; è questo lo scostamento più rilevante, in relazione al

quale si determina, congiuntamente ad altri conseguenti scostamenti (sotto elencati), la perdita

di € 76.436,27;

− i costi variabili sono stati il 41% in meno rispetto a quelli preventivati, ma nonostante questo

il margine di contribuzione è risultato più ridotto: € 442.255,00 effettivi contro € 629.760,00

previsti (ovvero il 29,8% in meno);

− i fattori che precedono hanno determinato una minore capacità di copertura dei costi indiret-

ti: tale margine è infatti inferiore del 49,78% rispetto a quanto prospettato;

Page 80: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

− il margine di copertura dei costi indiretti, pari a € 166.366,00, risulta inferiore ai costi fissi to-

tali, che sono pari a € 245.730,00; deriva un reddito operativo di gestione caratteristica negati-

vo, pari a - € 79.364,00, mentre quello previsto a budget era positivo e pari ad € 24.981,00.

Esame periodo 01 Gennaio 2013 – 28 Febbraio 2013

Con riferimento al periodo in esame i dati a disposizione si limitano al valore del fatturato.

In particolare, il dato raccolto è indicativamente di € 190.000,00 per il mese di Gennaio e di €

210.000,00 per il mese di Febbraio, con una diminuzione di € 100.000,00 di ricavi rispetto a quan-

to previsto nel piano originario.

Di tale scostamento la Società ha tenuto conto nell’aggiornamento del piano presentato al Com-

missario Giudiziale, di cui si dirà al paragrafo che segue.

3.L’analisi del business plan triennale

Premessa

Va premesso che LOPAV aveva stimato l’andamento dell’attività per il periodo dal 13 Ottobre

2012 al 31 Dicembre 2015.

Tuttavia, allo scopo di recepire dati a consuntivo (sino al 28 Febbraio 2013) e decisioni aziendali

che comportano talune riduzioni di costi aziendali, in data 12 Marzo 2013 LOPAV ha aggiornato

il business plan stesso, stimando il periodo 2013 – 2015.

Di seguito vengono riportati i dati principali del piano triennale aggiornato, predisposto dalla So-

cietà.

Conto economico previsionale

complessivo totali 2013 totali 2014 totali 2015

Ricavi di vendita € 4.400.000,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati

Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio

Valore della produzione € 4.400.000,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00

Costi variabili proporzionali ai ricavi € 215.600,00 € 220.500,00 € 220.500,00

Consumo materiali € 1.415.040,00 € 1.447.200,00 € 1.447.200,00

Lavorazioni esterne

Altri servizi proporzionali alla produ-zione

€ 6.600,00 € 6.750,00 € 6.750,00

Totale costi variabili € 1.637.240,00 € 1.674.450,00 € 1.674.450,00

Page 81: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Margine di contribuzione € 2.762.760,00 € 2.825.550,00 € 2.825.550,00

Costo dipendenti diretti € 1.396.500,00 € 1.400.000,00 € 1.403.500,00

Margine per la copertura dei costi

indiretti € 1.366.260,00 € 1.425.550,00 € 1.422.050,00

Costo dipendenti indiretti e collab. esterni

€ 371.800,00 € 362.300,00 € 363.200,00

Ammortamento immobilizzazioni materiali

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Costi per servizi di struttura € 220.000,00 € 244.000,00 € 244.000,00

Canoni di leasing € 196.449,00 € 113.231,00 € 57.720,00

Locazioni e godimento beni di terzi € 78.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00

Accantonamenti

Altri costi di gestione tipica € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00

Pubblicità e partecipazione a fiere € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Altri costi fissi discrezionali € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

Totale costi fissi € 1.023.249,00 € 900.531,00 € 845.920,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Reddito operativo di gestione ca-ratteristica

€ 343.011,00 € 525.019,00 € 576.130,00

Proventi finanziari e patrimoniali

Reddito della gestione complessi-

va € 343.011,00 € 525.019,00 € 576.130,00

Oneri finanziari € 41.271,00 € 24.916,00 € 14.597,00

Reddito di competenza € 301.740 € 500.103,00 € 561.533,00

Proventi e oneri straordinari

Reddito ante imposte € 301.740,00 € 500.103,00 € 561.533,00

Imposte e tasse non sul reddito € 20.000,00 € 20.000,00

Page 82: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Imposte sul reddito di esercizio e IRAP

€ 98.097 € 81.211,00 € 83.375,00

Reddito netto € 183.643,00 € 398.892,00 € 478.158,00

Reddito netto € 183.643,00 € 398.892,00 € 478.158,00

Utili distribuiti o da distribuire

Reddito netto non distribuito € 183.643,00 € 398.892,00 € 478.158,00

L’aggiornamento del piano ha comportato talune rettifiche del business plan originario, riportate in

nota8.

Veniamo dunque all’analisi del business plan.

La visione complessiva della struttura dei costi e dei ricavi del business plan aggiornato non appare

inverosimile.

In particolare, l’assunzione relativa al valore della produzione 2013 – 2015 appare ragionevole,

pur con l’alea tipica del mercato, tenuto conto che anche nell’esercizio 2012 – esercizio in cui già

era in corso la crisi – il valore della produzione è stato pari a € 5.265.205,00 (vedi bilancio al 31

Dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione di LOPAV il 13 Marzo 2013).

La redditività positiva che, nel complesso, conduce a stimare un maggior attivo di circa €

500.000,00 si fonda però sulla stima di costi che LOPAV ha – come anticipato – ridotto in base

all’aggiornamento del business plan.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni relative all’andamento previsionale delle principali varia-

zioni sui costi aziendali emerge che:

− i costi fissi totali tra il vecchio e il nuovo budget diminuiscono rispettivamente per gli anni

2013, 2014, 2015 di circa € 160.000,00, € 180.000,00 e € 200.000,00;

− gli oneri finanziari subiscono invece un incremento di circa € 20.000,00 nell’esercizio 2013

per poi ritornare, negli anni successivi, a livello del piano originario.

I risultati complessivi in termini reddituali, conseguentemente, riportano un incremento tra il vec-

chio ed il nuovo piano rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015 di circa € 50.000,00, €

8In particolare, rispetto al business plan aziendale 2013 – 2015 allegato al piano concordatario, vengono variati i se-guenti dati:

− i ricavi sono stimati in circa € 4,4 milioni per il 2013 e in € 4,5 milioni in ciascun anno del biennio 2014-2015, recependo così la diminuzione di € 100.000,00 di ricavi di cui al primo bimestre dell’esercizio 2013, come da dati consuntivi già a disposizione;

− i costi fissi ed oneri indiretti sono diminuiti per effetto di riduzioni, in maggior parte da realizzare, del personale e riduzioni relative a consulenze, manutenzioni, assicurazioni, canoni di leasing ed altri costi di gestione.

Page 83: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

200.000,00 ed € 240.000,00, ed anche con riferimento ai flussi finanziari si registra un migliora-

mento complessivo.

Va da sé che l’attendibilità del business plan è strettamente legata alla suddetta riduzione dei costi,

frutto di decisioni aziendali già prese, ma allo stato non ancora realizzate e non verificabili dal sot-

toscritto Commissario Giudiziale.

4.Le conclusioni sull’attendibilità delle proiezioni economico finanziarie (anche alla luce

della riorganizzazione aziendale) e del cash flow

Tutto ciò premesso, il Commissario Giudiziale constata che:

(i) sulla base dei dati a consuntivo a disposizione per i periodi 30.6.2012 - 13.10.12 – 28.02.13

le stime di LOPAV non trovano effettivo riscontro, in quanto la perdita prevista si è rivela-

ta essere maggiore e non coperta dal fondo di € 200.000,00,00; la problematica del

D.U.R.C., unitamente all’iniziale difficoltà di approvvigionamento delle forniture, ha inciso

in negativo nel periodo, e ciò si verifica anche sino al 28 Febbraio 2013, stante la rilevazio-

ne di un fatturato inferiore di circa € 100.000,00 (riduzione recepita nel nuovo business plan);

ciò potrebbe non verificarsi in futuro stante la possibilità concreta di risolvere la problema-

tica D.U.R.C.;

(ii) la redditività futura si fonda su assunzioni ragionevoli, ma anche su una rivista struttura dei

costi, come detto, non realizzata e non verificabile.

Le due considerazioni che precedono evidenziano, per concludere, dubbi di tenuta del business

plan, di natura sia economico-patrimoniale che finanziaria.

Il Commissario Giudiziale ritiene pertanto corretto iscrivere un fondo rischi pari al 50% dell’utile

stimato (o valore dell’avviamento) di € 500.000,00, con conseguente fondo del 50% di tutti i cd.

benefici indiretti, ossia i maggior valori legati alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

Page 84: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO X – LA NUOVA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL NUOVO PIANO

SOMMARIO: Premesse - 1. Descrizione del Nuovo Piano e dei conseguenti nuovi riparti

Premesse

a) Come anticipato, in data 14 Marzo 2013 è pervenuta una Nuova Situazione patrimoniale (a

firma del Presidente e preannunciata il giorno precedente in bozza), posta a base di una nuova

proposta concordataria.

LOPAV si è riservata di depositare, entro la data dell’adunanza del 20 Marzo 2013, l’integrazione

della domanda originaria per tradurre il nuovo piano in una integrazione o nuova proposta di

concordato.

Di seguito il Commissario Giudiziale commenta la Nuova Situazione e il nuovo piano, che ov-

viamente, dati i tempi di analisi ristrettissimi, viene solo descritta (d’altra parte, essa aggiorna dati

già noti al Commissario Giudiziale stesso).

Si anticipa subito, peraltro, che stante la già modesta percentuale di riparto prevista a favore del

ceto chirografario non strategico in base all’originaria proposta e l’azzeramento a seguito delle ret-

tifiche del Commissario (in particolare, se si considerano anche i fondi rischi), il peggioramento

dei contenuti della nuova proposta di concordato, discendente dalla Nuova Situazione Patrimo-

niale, comporta ulteriori differenziai negativi a carico del privilegio.

Doverosamente, pertanto, si procede alla sua illustrazione e commento, ma avendo a mente che è

ulteriormente peggiorata una proposta già in partenza non accoglibile.

b) Sempre a titolo introduttivo, viene riportata la premessa con cui LOPAV ha presentato al sot-

toscritto Commissario Giudiziale la Nuova Situazione Patrimoniale e il nuovo piano: “La ricorrente

con la presente relazione intende, così come richiesto dal Commissario Giudiziale, comunicare alla procedura gli

elementi di maggior rilievo avvenuti dalla data del deposito sino ad oggi. In particolare la ricorrente, potendo dispor-

re attualmente del bilancio storico alla data del deposito della domanda di concordato, è in grado di rappresentare e

comunicare al commissario in modo puntuale la situazione concordataria della Lopav – Pima S.p.A.”.

Ancorchè il Commissario Giudiziale avesse in effetti in corso di ultimazione le verifiche

dell’andamento dell’attività d’impresa con verifica dei dati aggiornati al 28 Febbraio 2013, sono

pervenuti nuovi dati riferiti però al 13 Ottobre 2012, i quali recepiscono alcune rettifiche in au-

mento dell’attivo (frutto di rielaborazioni di LOPAV) e soprattutto un rilevante maggior passivo

al privilegio, sempre alla data, di gran lunga antecedente, del 13 Ottobre 2012. Il maggior passivo,

come si vedrà, è in particolare legato alla contabilizzazione di maggiori contributi e debiti erariali,

che in effetti non quadravano – per quanto appurato dal Commissario – con la situazione conta-

bile posta da LOPAV alla base dell’originario piano.

Page 85: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

La ragione della rilevante discrasia sta - lo si esplicita anche per sgombrare il campo dall’ipotesi

che LOPAV si stata mossa da intenti dolosi di occultamento del passivo – nel fatto che

l’originario piano si fondava sulla situazione al 30 Giugno 2012, con proiezione al 30 Settembre

2012; ma la proiezione stessa non ha considerato la maturazione di contributi e debiti erariali ri-

masti impagati entro la data dello stesso 30 settembre 2012 (e neppure entro la data di pubblica-

zione del ricorso, ossia il 15 Ottobre 2012). La proiezione, dunque, si è rivelata fuorviante in

quanto contemplava una perdita, oltre che rivelatasi a posteriori stimata in difetto (come si è già

visto), che presupponeva il regolare pagamento dei contributi e dei debiti in scadenza nel periodo

30 Giugno - 30 Settembre 2012, pagamento invece non avvenuto.

LOPAV, dunque, ha poi rettificato (spontaneamente) il passivo ai fini del piano, includendo do-

verosamente il maggior privilegio e, a quel punto, anche agli occhi del Commissario Giudiziale il

dato è tornato ad essere coerente con le risultanze degli scaduti (all’origine anche del D.U.R.C.

negativo) e delle verifiche dei debiti fiscali.

1.Descrizione del Nuovo Piano e dei conseguenti nuovi riparti

Si allega sub all.14 la Nuova Situazione Patrimoniale di LOPAV alla data del 13 Ottobre 2012

(data di deposito della domanda di concordato preventivo) che riporta l’attivo e il passivo

contabile dettagliato9. Si allega inoltre l’attivo e passivo contabili e concordatari di dettaglio sub

all.15.

1) Attivo

a) L’Attivo concordatario sintetico è il seguente:

MASTRO CONTABILE DA PIANO

BAD GOOD TOTALE

cassa 118.259,98 3.950,94 122.210,92 118.259,98

banche 481.751,70 0,00 481.751,70 105.000,46

crediti v/clienti 7.302.289,16 0,00 7.302.289,16 3.259.729,51

altri crediti 121.932,80 627.874,15 749.806,95 0,00

crediti v/lo stato ed altri enti pubblici 1.001,91 0,00 1.001,91 1.001,91

erario c/iva 0,00 106.124,80 106.124,80 106.124,80

rimanenze finali 0,00 66.586,25 66.586,25 66.586,25

risconti attivi 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

9 La Nuova Situazione Patrimoniale, diversamente dall’originaria situazione contabile al 30 Giugno 2012, con proiezione al 30 Settembre 2012, comprende le scritture di integrazione e rettifica come da bilancio d’esercizio. In particolare tale situazione contabile tiene conto degli ammortamenti, dei risconti attivi sul leasing e della rilevazione dell’apporto dei titoli effettuato dal socio Sig. Locatelli Patrizio il 12 Ottobre 2012. La Nuova Situazione Patrimoniale include la distinzione tra Good Company e Bad Company, che tuttavia in questa sede di informativa ai creditori ex art. 172 L.F. riveste rilievo relativo.

Page 86: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

immobilizzazioni materiali 3.333.692,31 942.915,30 4.276.607,61 3.617.526,65

immobilizzazioni immateriali 1.648.326,86 1.950,00 1.650.276,86 501.950,00

altre immobilizzazioni finanziarie 1.016,14 0,00 1.016,14 0,00

depositi e cauzioni attivi 8.618,65 7.000,00 15.618,65 7.000,00

partecipazioni 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

stato ed altri enti pubblici 622.454,26 0,00 622.454,26 32.569,00

crediti v/società controllate e soci 1.383.427,52 0,00 1.383.427,52 0,00

TOTALE 15.522.771,29 1.786.401,44 17.309.172,73 7.815.748,56 (10)

Stante la metodologia utilizzata nell’originario piano, anche la Nuova Situazione Patrimoniale

viene sviluppata da LOPAV avendo a mente due ambienti contabili distinti, quello legato alla

prosecuzione dell’attività e quello avente finalità liquidatoria.

LOPAV riporta dunque l’attivo concordatario, suddividendolo tra Good e Bad Company.

MASTRO DA PIANO TOTALE

BAD GOOD

cassa 0,00 118.259,98 118.259,98

banche 105.000,46 105.000,46

crediti v/clienti 3.027.989,49 231.740,02 3.259.729,51

altri crediti 0,00 0,00 0,00

crediti v/lo stato ed altri enti pubblici 33.570,91 0,00 33.570,91

erario c/iva 16.000,00 90.124,80 106.124,80

rimanenze finali 0,00 66.586,25 66.586,25

risconti attivi 0,00 0,00 0,00

immobilizzazioni materiali 1.658.819,50 604.536,00 2.263.355,50

beni in leasing 0,00 249.829,33 249.829,33

crediti per preliminari 1.104.341,82 0,00 1.104.341,82

avviamento 1.950,00 500.000,00 501.950,00

10 La Società esplicita quanto segue rispetto a talune delle voci: Magazzino Nei valori del nuovo piano il magazzino è stato valutato, come nell’originario piano, a valori correnti, a fronte del minor valore, di pronto realizzo, stimato dal perito dott. Moriggi, precisamente inferiore del 35%. Crediti verso clienti Tali crediti, come indicato nella domanda di concordato, sono stati valutati singolarmente e poi è stato applicato pru-denzialmente un fondo svalutazione generico. Capannone Si precisa che il valore del capannone utilizzato per l’attività sociale è indicato nel piano originario pari al valore di realizzo risultante dalla perizia di stima. Nella Nuova Situazione Patrimoniale è stato mantenuto il medesimo criterio di valutazione. Leasing Tale valore tiene conto delle risoluzioni di tre contraiti di leasing.

Page 87: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

immobilizzazioni immateriali -1.950,00 1.950,00 0,00

depositi e cauzioni attivi 0,00 7.000,00 7.000,00

crediti v/societa' controllate e soci 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.945.722,18 1.870.026,38 7.815.748,56

b) Ai fini della Relazione, interessa peraltro evidenziare, affinché i creditori percepiscano le varia-

zioni del nuovo piano rispetto all’originario, le differenze per singole voci dell’attivo.

Di seguito, dunque, la tabella con la colonna “differenze”.

MASTRO CONTABILE DA PIANO

Originario Nuovo Originario Nuovo DIFFERENZA

30/06/2012 13/10/2012

cassa 21.584,60 122.210,92 21.584,60 118.259,98 96.675,38

banche 1.295.535,02 481.751,70 23.448,75 105.000,46 81.551,71

crediti v/clienti 6.964.249,96 7.302.289,16 3.136.000,48 3.259.729,51 123.729,03

altri crediti 15.808,00 749.806,95 0,00 0,00 0,00

crediti v/lo stato ed altri enti pubblici 502,76 1.001,91 501,09 1.001,91 500,82

erario c/iva 142.391,99 106.124,80 142.391,99 106.124,80 -36.267,19

rimanenze finali 1.375.789,71 66.586,25 128.421,99 66.586,25 -61.835,74

risconti attivi 86.281,67 30.000,00 0,00 0,00 0,00

immobilizzazioni materiali 4.353.073,74 4.276.607,61 3.637.027,71 3.617.526,65 -19.501,06

immobilizzazioni immateriali 1.650.276,86 1.650.276,86 501.950,00 501.950,00 0,00

altre immobilizzazioni finanziarie 30.106,94 1.016,14 30.106,94 0,00 -30.106,94

depositi e cauzioni attivi 15.778,65 15.618,65 7.000,00 7.000,00 0,00

partecipazioni 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

stato ed altri enti pubblici 622.454,26 622.454,26 0,00 32.569,00 32.569,00

crediti v/societa' controllate e soci 1.245.613,87 1.383.427,52 0,00 0,00 0,00

TOTALE 18.319.448,03 17.309.172,73 7.628.433,54 7.815.748,56 187.315,01

Le principali differenze sono legate, come si legge sopra, alle seguenti poste:

- disponibilità liquide aumentate per l’accantonamento di disponibilità effettuato dalla So-

cietà;

- valore degli immobili aumentato in relazione a un garage che non era stato riportato;

- credito per Irap, come da istanza presentata dalla Società.

c) La Società, nel Nuovo Piano, evidenzia inoltre che vi sono i seguenti attivi latenti.

Maggior valore degli immobili

Page 88: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

LOPAV riferisce di aver promosso la vendita degli immobili sociali. In merito ha dato ad alcune

agenzie il mandato di ricercare clienti interessati.

Sono state raccolte alcune dichiarazioni di interesse, che evidenziano a prezzi maggiori di quelli

periziati-concordatari, che secondo LOPAV prefigurano realizzi maggiori rispetto a quelli

determinati dal perito nominato dalla Società e considerati anche nel nuovo piano concordatario.

Costi sequestro giudiziario

Nell’attivo della Nuova Situazione Patrimoniale è indicato un credito per amministrazione giudi-

ziaria di oltre 156 mila euro, nel piano concordatario prudenzialmente non valorizzata. Secondo

LOPAV si tratta di posta che rappresenta un’attività potenziale del concordato.

Risarcimento danni

La Società sta procedendo alla richiesta di risarcimento dei danni di immagine ed economici subiti

dalle varie vicende giudiziarie. I legali che assistono LOPAV evidenziano la concreta possibilità di

ottenere tali risarcimenti che potranno essere di ammontare cospicuo (quantificabili in alcuni mi-

lioni di euro), anch’essi considerati dunque attivi potenziali.

2) Passivo

a) La ricorrente, sulla base della Nuova Situazione Patrimoniale, ha quantificato il passivo

concordatario applicando i medesimi criteri indicati nella domanda di concordato preventivo.

Il citato all. 15 riporta anche il passivo contabile dettagliato, di seguito sintetizzato:

CONTABILE DA PIANO

MASTRO BAD GOOD TOTALE CHIR. PRIVIL.

banche 3.132.209,93 0,00 3.132.209,93 1.999.344,40 0,00

banche c/anticipi crediti commerciali 1.068.634,54 0,00 1.068.634,54 1.068.634,54 0,00

effetti attivi e altri documenti di credito 4.168.497,42 0,00 4.168.497,42 0,00 0,00

altri crediti 627.874,15 106.124,80 733.998,95 0,00 0,00

fornitori 4.540.555,59 109.532,57 4.650.088,16 7.965.646,22 944.050,41

fornitori c/fatture da pervenire 92.419,73 0,00 92.419,73 65.498,21 272.582,89

personale 918.761,73 0,00 918.761,73 0,00 958.176,53

enti previdenziali 11.487,08 715.130,32 726.617,40 0,00 789.901,44

stato ed altri enti pubblici 1.350.591,61 0,00 1.350.591,61 0,00 2.000.377,55

ratei passivi 0,00 100.821,03 100.821,03 0,00 108.096,86

fondo svalutazione dell'attivita' a breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti a medio lungo termine 2.720.010,00 0,00 2.720.010,00 2.368.709,69 351.300,31

mutui ipotecari 0,00 576.363,74 576.363,74 0,00 576.363,74

Page 89: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

finanziamenti vari 2.219,69 0,00 2.219,69 2.219,69 0,00

debito v/enti previdenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fondo trattamento di fine rapporto 101.754,94 234.711,35 336.466,29 0,00 395.574,79

crediti v/societa' controllate e soci 2.654,62 0,00 2.654,62 0,00 0,00

TOTALE 18.737.671 1.842.683 20.580.354 13.470.052 6.396.424

CAPITALE SOCIALE 950.000,00 0,00 950.000,00

RISERVA LEGALE 393,89 0,00 393,89

Perdita d'esercizio -3.855.601,66 -56.282,37 -3.911.884,03

Perdite precedenti -309.691,97 0,00 -309.691,97

Totale a pareggio 15.522.771 1.786.401 17.309.172

b) Anche rispetto al passivo è opportuno evidenziare le differenze tra originario e Nuovo Piano:

MASTRO DA PIANO

Originario Nuovo DIFFERENZA

CHIR. PRIV. CHIR. PRIV. CHIR. PRIVIL.

banche 2.218.193,5 1.999.344,40 0,00 -218.849,14 0,00

banche c/anticipi crediti commerciali 1.301.691,4 1.068.634,54 0,00 -233.056,9 0,00

effetti attivi e altri documenti di credito 0,00 0,00 0,00 0,00

altri crediti 0,00 0,00 0,00 0,00

fornitori 7.792.602,6 1.032.417,1 7.965.646,22 944.050,41 173.043,7 -88.366,80

fornitori c/fatture da pervenire 65.498,21 220.120,06 65.498,21 272.582,89 0,00 52.462,83

personale 530.438,85 0,00 958.176,53 0,00 427.737,68

enti previdenziali 481.846,27 0,00 789.901,44 0,00 308.055,17

stato ed altri enti pubblici 1.489.904,7 0,00 2.000.377,5 0,00 510.472,79

ratei passivi 93.323,84 0,00 108.096,86 0,00 14.773,02

fondo svalutazione dell'attivita' a breve 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti a medio lungo termine 2.434.718, 2.368.709,6 351.300,31 -66.008,42 351.300,31

mutui ipotecari 986.949,44 0,00 576.363,74 0,00 -410.585,70

finanziamenti vari 5.248,49 2.219,69 0,00 -3.028,80 0,00

debito v/enti previdenziali 222.725,10 0,00 0,00 0,00 -222.725,10

fondo trattamento di fine rapporto 499.089,30 0,00 395.574,79 0,00 -103.514,51

crediti v/societa' controllate e soci 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 13.817.952 5.556.814 13.470.052 6.396.424 -347.899 839.609

Il passivo concordatario risulta aumentato, come si vede, per effetto dell’incremento dei costi del

personale e dei costi tributari e previdenziali.

Page 90: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

3) Sostenibilità della procedura – pagamento dei chirografi

Infine, la Società afferma che, sulla base dei dati sopra esposti, la procedura appare sostenibile.

In particolare, il passivo chirografo, comprensivo del fondo rischi per preliminari e del rischio di

regresso per mutuo della BCC di Treviglio è, secondo LOPAV, il seguente:

Privilegiati

Creditori privilegiati € 6.396.424,52

Fondo rischi preliminari € 44.910,00

Fondo rischio regresso mutuo Treviglio € 185.143,57

€ 6.626.478,09

Per i creditori chirografi, in considerazione del passivo, dei fondi rischi e delle spese in prededu-

zione, è disponibile una somma di € 500.577,00, che va suddiviso in classi come dal seguente

prospetto.

Totale attivo € 7.815.749

Prededuzione € 688.693 Strategici Banche Altri

Privilegiati € 6.626.478 32% 30% 38%

Residuo chirografi € 500.577 € 160.184 € 150.173 € 190.219

Chirografi € 13.470.053 € 847.558 € 5.436.688 € 7.185.805

Percentuale 3,716% 18,90% 2,76% 2,65%

4) Vantaggi della procedura concordataria

Sempre secondo LOPAV, i vantaggi del concordato permangono e sono quelli già evidenziati

nella originaria domanda e di seguito sintetizzati, includendovi anche gli attivi latenti.

Valore perizia Valore piano Maggior valore

Maggior valore cespiti

Software 0,00 € 1.950,00 € 1.950,00

Attrezzatura € 72.000,00 € 86.400,00 € 14.400,00

Automezzi € 27.700,00 € 33.240,00 € 5.540,00

Mobili € 6.110,00 € 7.332,00 € 1.222,00

Beni in leasing € 249.829,33 € 249.829,33

Rimanenze materie prime € 43.281,06 € 66.586,25 € 23.305,19

Altri maggiori valori

Page 91: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

Avviamento € 400.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

Transazione Avv Perdicaro € 144.194,00 € 60.000,00 € 84.194,00

Rimborso danni € 156.767,21

Richiesta risarcimento danni € 500.000,00

Vantaggio concordatario € 1.537.207,73

Page 92: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XI - I NUOVI RIPARTI IN BASE ALLA NUOVA SITUAZIONE PA-

TRIMONIALE

Si anticipa qui la conclusione che deriva in termini di riparti, poi ripresa in sede di esame succes-

sivo della (non) fattibilità della proposta.

Per comodità si riportano le tabelle delle percentuali che discendono dal Nuovo Piano:

PIANO NUOVA SP

Totale attivo € 7.815.749 Strategici Banche Altri

Prededuzione € 688.693

Privilegiati € 6.626.478 32% 30% 38%

Residuo chiro-

grafi € 500.577 € 160.184,79 € 150.173,24 € 190.219,44

Chirografi € 13.470.053 € 847.558,88 € 5.436.688,63 € 7.185.805,24

Percentuale 3,716% 18,90% 2,76% 2,65%

PIANO NUOVA SP

Creditori privilegiati € 6.396.424,52

F.do rischi preliminari € 44.910

F.do rischi regresso mutuo Treviglio € 185.143,57

Totale € 6.626.478,09

Page 93: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XII - SINTESI DEL NUOVO PIANO BASATO SULLA NUOVA SITUA-

ZIONE PATRIMONIALE CON LE RETTIFICHE DEL COMMISSARIO GIUDI-

ZIALE

Le rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale agli attivi e ai passivi dell’originaria proposta

concordataria si giustificano anche rispetto al Nuovo Piano elaborato dalla Società, con la sola

eccezione della rettifica della perdita del periodo 30 giugno 2013 - ottobre 2012, in quanto già

contemplata dalla Società nella Nuova Situazione Patrimoniale.

Di seguito vengono descritti gli attivi e passivi, basati sul Nuovo Piano, rettificati dal Commissa-

rio Giudiziale.

Anche in questo caso (per quanto si tratti di esercizio matematico, essendo la quota disponibile

per il chirografo comunque negativa), la tabella che segue non recepisce, quale prima ipotesi di

lavoro, i rischi del fondo legati all’eventuale mancato futuro utile e ai connessi benefici indiretti.

Come è intuitivo, permane l’incapienza dell’attivo per il chirografo e peggiora il differenziale ne-

gativo, che erode anche il privilegio.

Tenendo conto anche del rischio del business plan triennale, si perviene ai seguenti risultati:

Permane l’incapienza dell’attivo per il chirografo e peggiora ulteriormente il differenziale negati-

vo, che erode anche il privilegio.

NUOVO PIANO CON RETTIFICHE SENZA FONDO RISCHI BUSINESS PLAN

Totale attivo € 6.942.046

Prededuzione € 688.963

Privilegiati € 6.667.268

Residuo chirografi - € 414.185

NUOVO PIANO CON RETTIFICHE E RISCHIO BUSINESS PLAN

Totale attivo € 6.559.705

Prededuzione € 688.963

Privilegiati € 6.667.268

Residuo chirografi - € 796.526

Page 94: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XIII – LA STRUTTURAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDA-

TO IN CONTINUITÁ: LE CRITICITÁ ECONOMICHE E LEGALI

SOMMARIO: 1. La traslazione del rischio d’impresa in capo ai creditori – 2. La sperequazione di

trattamento del ceto creditorio

1.La traslazione del rischio d’impresa in capo ai creditori

Sono stati descritti i contenuti della domanda e del piano, anche con riferimento al business plan

triennale, nonché il Nuovo Piano basato sulla Nuova Situazione Patrimoniale (Cap. 11).

Prima di esaminare la fattibilità della proposta e la sua convenienza, è necessario riprenderne bre-

vemente i tratti essenziali per mettere in luce le criticità insite nella Nuova Proposta.

In proposito, va segnalato che, in base al Nuovo Piano concordatario, l’attivo destinato al riparto

in favore dei creditori chirografari è pari a soli € 500.577,00 con percentuali in favore dei creditori

chirografari non strategici di poco sopra il 2%, come da prospetto che segue:

Totale attivo € 7.815.749

Prededuzione € 688.693 Strategici Banche Altri

Privilegiati € 6.626.478 32% 30% 38%

Residuo chirografi € 500.577 € 160.184,79 € 150.173,24 € 190.219,44

Chirografi € 13.470.053 € 847.558,88 € 5.436.688,63 € 7.185.805,24

Percentuale 3,716% 18,90% 2,76% 2,65%

Anzitutto, si constata che è sufficiente un abbattimento della stima dell’attivo complessivo di me-

no del 10%, piuttosto che un analogo incremento di un fondo rischi, per azzerare la percentuale

prevedibile in favore del chirografo.

A questa prima constatazione – che pure non è infrequente nelle proposte di concordato – se ne

aggiunge una seconda: se si considera che il residuo disponibile per il chirografo è pari a €

500.577, l’attivo viene meno se non si realizzeranno le previsioni del business plan, abbattendosi in

tal caso l’utile di € 500.000,00 (oltre che i benefici indiretti).

Può, quindi, concludersi che, stante la strutturazione economica della proposta, si verifica una

traslazione piena del rischio d’impresa in capo al ceto creditorio.

Il fenomeno certamente non può di per sé ritenersi illegittimo, attesa anzi l’ulteriore recente ri-

forma della Legge Fallimentare che accentua il favor per il concordato cosiddetto in continuità

aziendale, ma è compito dello scrivente Commissario segnalare ai creditori che l’interezza delle

Page 95: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

prospettive di riparto sconta in pieno il rischio d’impresa, per come la Nuova Proposta è struttu-

rata.

2.La sperequazione di trattamento del ceto creditorio e la modestia delle percentuali di

riparto

a) Se poi ci si pone nella prospettiva dei creditori chirografari non strategici (sempre per come la

proposta è stata strutturata), si giunge a constatazioni parimenti degne di essere segnalate.

Se è infatti vero che la prosecuzione dell’attività d’impresa riflette, tra gli altri intendimenti della

riforma della Legge Fallimentare, quello della salvaguardia del valore in sé dell’azienda e, segna-

tamente, del suo valore sociale ed occupazionale, pur sempre deve sussistere una concreta utilità

per il ceto creditorio, in particolare per quello maggiormente penalizzato in termini di riparti.

L’obiettivo della salvaguardia dell’azienda, in altre parole, non può avere come contraltare la fru-

strazione integrale degli interessi di una cerchia dei creditori; ci si riferisce alle sperequazioni di

trattamento fondate sulla necessità di assicurare la continuità d’impresa.

Per tornare alla proposta di LOPAV, va dunque segnalata la “forbice” corrente tra il trattamento

riservato alla classe dei creditori chirografari ritenuti strategici, in favore dei quali è previsto un

riparto di circa il 18% e gli altri creditori chirografari, ai quali è destinata una percentuale di circa il

2%.

L’entità della forbice e anche la selezione degli specifici fornitori ritenuti strategici è stata effettua-

ta in base alla discrezionalità di LOPAV, si deve supporre sotto i vincoli della concreta negozia-

zione con gli imprenditori che hanno ritenuto di concorrere al sostegno dell’azienda, assicuran-

done la continuità (sul punto si tornerà più oltre).

Il Commissario Giudiziale, pertanto, segnala ai creditori la criticità della proposta di LOPAV,

connessa all’elevato differenziale corrente tra i fornitori strategici e gli altri creditori chirografari.

b) Infine, sempre in ragione della formazioni di classi, il Commissario svolge i seguenti rilievi ri-

feriti alla cosiddetta fattibilità o idoneità legale della proposta in sè, stante la costituzioni di classi

di creditori (e ferma restando la competenza del Tribunale anche ex art. 180 L.F.).

In punto di classi, nella proposta di LOPAV si legge: “il soddisfacimento dei creditori chirografi viene pre-

visto in misura diverse a seconda delle seguenti classi:

1) Fornitori chirografi “strategici”;

2) Banche;

3) altri fornitori chirografi.

A parere dello scrivente, dall’esame effettuato, i criteri di formazione delle classi appaiono coerenti con il dettato

dell’articolo 160 L.F. il quale prevede che “c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizioni giuridiche ed

interessi economici omogenei”. Nel caso concreto la suddivisione effettuata risponde a posizioni giuridiche comuni ai

Page 96: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

creditori delle stesse classi, con omogeneità degli interessi economici.

Sotto questo profilo, quindi, il piano pare fattibile, coerente e giuridicamente idoneo a dar seguito all’avviando ac-

cordo giudiziale tra la società istante e i suoi creditori.”.

Non sono tuttavia spese parole specifiche sul livello di sostituibilità, o meno, dei fornitori trattati

come “strategici”.

Per quanto il Commissario possa appurare, la materia di cui LOPAV necessita è disponibile sul

mercato, pur avendo a mente le specifiche tecniche delle lavorazioni effettuate dalla Società.

Vero è, però, che stante il coinvolgimento pregresso di plurimi fornitori, si può supporre che non

sia stato agevole per la Società, al tempo in cui versava in crisi ed era chiamata ad organizzare il

piano di continuità d’impresa, reperire imprenditori disponibili ad avviare nuovi rapporti. Il

Commissario Giudiziale ha quindi chiesto all’amministratore riscontri in ordine alla procedura se-

guita per la selezione dei fornitori considerati strategici.

Dai chiarimenti avuti è emerso che la Società aveva già maturato debiti con molteplici fornitori, i

quali si sono dichiarati, limitatamente a quelli contattati, disponibili a proseguire le forniture con

dilazioni di pagamento in linea con quelle richieste dal piano concordatario di LOPAV a fronte

dell’allocazione nella classe con riparto maggiorato.

I tentativi di LOPAV di aprire rapporti con fornitori che non avessero maturato un debito pre-

gresso, invece, non risulta sia andato a buon fine in ragione delle condizioni di pagamento pro-

spettate dai suddetti nuovi fornitori. In particolare, a fronte di dilazioni di pagamento prospettate

a 60/90 giorni (data fattura fine mese), il ciclo finanziario di LOPAV contemplava dilazioni non

inferiori a 120 giorni.

Di qui, sempre in base alle informazioni raccolte presso l’azienda e ai documenti consultati, la ne-

cessità di approvvigionarsi presso fornitori che, già indebitati ed interessati al seguito della proce-

dura, si sono allineati al fabbisogno finanziario del piano di LOPAV.

La delicata questione della selezione dei fornitori, con gli effetti del trattamento economico non

paritetico, non porta dunque il Commissario Giudiziale a ritenere che, sotto il profilo della strut-

turazione delle classi, LOPAV abbia tenuto una condotta non conforme a legge o non impronta-

ta a buona fede, ma sono salvi i rimedi che la legge accorda ai creditori penalizzati dalla suddetta

scelta e, ovviamente, la valutazione del Tribunale in sede di omologazione.

c) Si è visto che il Nuovo Piano stima riparti attorno al 2% per i chirografari non strategici.

In passato sono stati ritenute ammissibili simili proposte, ma il Tribunale valuterà se la proposta

LOPAV possa invece ritenersi inammissibile in base alla recente sentenza della Cassazione, sez.

un., 23 Gennaio 2013, n. 1521, che esclude la sussistenza della causa della proposta di concordato

in mancanza di riparto in favore del ceto chirografario, ove a questa ipotesi possa equipararsi

quella del riparto irrisorio, come nel caso LOPAV.

Page 97: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XIV – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBILITÁ

ECONOMICA E GIURIDICA DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE

SOMMARIO: 1.La non fattibilità economica e giuridica del piano

1.La non fattibilità economica e giuridica del piano

a) Vengono riprese, in forma di sintesi, le rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale agli at-

tivi e passivi del Nuovo Piano concordatario, in prima battuta senza considerare i rischi che af-

fliggono il business plan, essendo quest’ultima valutazione inevitabilmente discrezionale, in quanto

legata al futuro andamento del mercato.

La proposta risulta non fattibile e vi è anche mancanza di attivo per il ceto chirografario.

Tenendo conto anche del rischio del business plan triennale, si perviene ai seguenti risultati, ulte-

riormente negativi:

b) Neppure sussiste la fattibilità o idoneità legale del Nuovo Piano LOPAV, stante la mancanza

di attivo per il ceto chirografario, strategico o non.

NUOVO PIANO CON RETTIFICHE SENZA FONDO RISCHI BUSINESS PLAN

Totale attivo € 6.942.046

Prededuzione €688.963

Privilegiati € 6.667.268

Residuo chirografi - € 414.185

NUOVO PIANO CON RETTIFICHE E RISCHIO BUSINESS PLAN

Totale attivo € 6.559.705

Prededuzione € 688.963

Privilegiati € 6.667.268

Residuo chirografi - € 796.526

Page 98: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XV – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONVENIENZA DEL CON-

CORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DEL FALLIMENTO

SOMMARIO: 1. La convenienza della proposta di concordato secondo la Società – 2. La sussi-

stenza della convenienza della proposta secondo il Commissario Giudiziale

1. La convenienza della proposta di concordato secondo la Società

Secondo LOPAV, i vantaggi del concordato (che non mutano tra originario piano e Nuovo Pia-

no) sono legati ai seguenti “attivi latenti”:

Valore perizia Valore piano Maggior valore

Maggior valore cespiti

Software 0,00 € 1.950,00 € 1.950,00

Attrezzatura € 72.000,00 € 86.400,00 € 14.400,00

Automezzi € 27.700,00 € 33.240,00 € 5.540,00

Mobili € 6.110,00 € 7.332,00 € 1.222,00

Beni in leasing € 249.829,33 € 249.829,33

Rimanenze materie prime € 43.281,06 € 66.586,25 € 23.305,19

Altri maggiori valori

Avviamento € 400.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00

Transazione Avv. Perdicaro € 144.194,00 € 60.000,00 € 84.194,00 (11)

Rimborso danni € 156.767,21

Richiesta risarcimento danni € 500.000,00

Vantaggio concordatario 1.537.207,73

Sempre secondo LOPAV vi sono poi profili indiretti di convenienza della proposta di concorda-

to rispetto al fallimento, così sintetizzati:

- vengono salvaguardati circa 50 posti di lavoro, tra risorse alle dirette dipendenze e collaboratori;

- vi è un più agevole recupero dei crediti;

11 In realtà, questa voce e le tre che seguono sono neutre rispetto all’alternativa del fallimento.

Page 99: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

- vi è una maggior rapidità della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare quanto ai

tempi concreti di riparto.

2. La sussistenza della convenienza della proposta secondo il Commissario Giudiziale.

a) Va premesso che essendo il piano non fattibile sul piano legale, in mancanza di attivo per il ce-

to chirografario, la valutazione sulla convenienza diviene irrilevante.

Il Commissario Giudiziale, entrando comunque nel merito, concorda sul fatto che la proposta di

concordato sia astrattamente più conveniente dell’alternativa del fallimento, ossia in base ai nu-

meri assunti così come prospettati da LOPAV.

D’altra parte, anche in presenza di percentuali che, in ipotesi, si mantenessero al di sopra della so-

glia dell’azzeramento, andrebbe valutato se il rischio d’impresa, inclusa l’ipotesi di produzione di

perdite, può giustificarsi quando il risultato massimo perseguibile si risolve in riparti comunque

irrisori. Si vuole cioè dire che il Nuovo Piano di LOPAV, anche senza considerare le rettifiche,

potrebbe essere ritenuto conveniente solo sulla carta, visti gli elevati rischi che la Società dovreb-

be fronteggiare per pervenire al traguardo di riparti comunque attorno al 2% in favore dei chiro-

grafari non strategici.

Vi è, sotto questo profilo, anche da considerare che, in termini di liquidità e suo impiego, la pro-

secuzione dell’attività aziendale, secondo il nuovo business plan, in una prima fase attinge liquidità

che sarebbe altrimenti disponibile per i creditori e pertanto un fallimento a “metà del guado”

peggiorerebbe le attuali condizioni che si avrebbero in scenario di immediato fallimento.

b) La conclusione sulla convenienza non muta, e semmai si rafforza, a fronte di possibili censure

all’organo amministrativo in ragione (i) dell’eventuale azzeramento del capitale sociale in epoca

antecedente al deposito del ricorso al concordato e (ii) del sostegno offerto alla società Par art,

con impiego di liquidità non più restituita.

Il Commissario Giudiziale, peraltro, non affiderebbe il giudizio di convenienza a ipotesi di lavoro,

ossia alle predette ipotesi di illecito, ma doverosamente le segnala nel contesto di un giudizio anzi-

tutto di non fattibilità giuridica, che prelude al fallimento.

Page 100: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XVI – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E CALCOLO

DELLA MAGGIORANZA

SOMMARIO: 1. L’accertamento nel passivo nel concordato preventivo - 2. L’elenco dei creditori

- 3. Il calcolo della maggioranza - 4. Le adesioni alla proposta di concordato in base all’art. 178

L.F. nel testo riformato

1. L’accertamento del passivo nel concordato preventivo

Di seguito viene illustrata la metodologia seguita per la determinazione dei creditori aventi diritto

di voto o meno e le maggioranze, fermo restando che, in ragione della non fattibilità giuridica del-

la proposta LOPAV, le operazioni di voto potrebbero non aver corso12.

Prima di procedere all’analisi dell’elenco dei creditori ammessi al voto suddivisi nelle tre classi dei

cd. fornitori strategici, banche ed altri creditori chirografari e del conseguente calcolo delle mag-

gioranze è, innanzitutto, opportuno svolgere alcune premesse relative all’accertamento del passi-

vo nel concordato preventivo.

Gli artt. 171,174, 175 e 176 L.F. non sono stati modificati dalla Riforma del concordato preventi-

vo introdotta con D.L. n. 35/2005 e nemmeno dal D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito in L. 7

Agosto 2012 n. 134 (cd. Decreto sviluppo) e, pertanto, risultano invariati il sistema della verifica

dell’elenco dei creditori e dei debitori ed il sistema della convocazione dei creditori. A rigore si ri-

leva che l’art. 171 L.F. sub “Convocazione dei creditori” è stato, invece, modificato dal D.L. 18 Otto-

bre 2012, n. 179 (con particolare riferimento alle necessità delle comunicazioni al ceto creditorio a

mezzo di posta elettronica certificata) non applicabile a questo concordato, atteso l’invio della

comunicazione ai creditori in data 29 Novembre 2012, prima dell’entrata in vigore della Legge di

conversione: conseguentemente è pacifica l’applicabilità del vecchio testo dell’art. 171 L.F.-

Quanto, invece, alla manifestazione del voto di cui all’art. 178 L.F. sub “Adesione alla proposta di con-

cordato”, il Decreto sviluppo ha provveduto a modifiche significative di cui si darà doverosamente

conto in calce al presente capitolo.

Alla luce di tali precisazioni emerge che, anche attualmente nella disciplina post Riforma del 2005

e post Decreto Sviluppo, la verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori (e le eventuali rettifiche

apportate dal Commissario Giudiziale) assume, ai sensi dell’art. 171 I comma L.F., natura ammi-

nistrativa, essendo la verifica nonché le rettifiche dirette esclusivamente ad individuare i sog-

getti aventi diritto al voto ed a calcolare le maggioranze previste per l’approvazione del

Concordato. Pertanto, conformemente alla dottrina nonché alla giurisprudenza espressasi sul

punto, è possibile affermare che nel concordato preventivo non è prevista una verifica a carattere

12 Cfr. Cass. Civ., Sez. unite, 23 Gennaio 2013, n. 1521

Page 101: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

giurisdizionale per l’accertamento dell’esistenza e della natura delle obbligazioni concorsuali: qual-

sivoglia controversia dovesse insorgere in relazione alle stesse avrà luogo in sede di giudizio ordi-

nario, dove il creditore potrà far valere le proprie difese, in contraddittorio con il debitore ed

eventualmente, nelle ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, come in parte nella

fattispecie, anche con il Liquidatore Giudiziale. Il giudizio di omologazione, pertanto, pur de-

terminando un vincolo in ordine al contenuto del piano del debitore poi approvato dai creditori

non comporta alcuna decisione sull’esistenza, entità e rango dei crediti.

Alla luce della natura amministrativa delle verifiche e delle rettifiche del Commissario Giudiziale

appaiono, pertanto, doverose le seguenti precisazioni in relazione all’elenco degli aventi diritto al

voto del Concordato LOPAV:

- l’iscrizione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il riconoscimento del dirit-

to di prelazione;

- la mancata iscrizione nel passivo privilegiato non comporta la negazione del diritto di privilegio

eventualmente spettante;

- la quantificazione degli importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica efficacia solo ed esclu-

sivamente ai fini dell’adunanza stessa e non pregiudica qualsivoglia ulteriore accertamento in più

o in meno sul quantum;

- gli importi indicati nell’elenco potranno essere oggetto di modifiche successive in quanto non

tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili.

Va anche precisato che, in data 14 Marzo 2013, è pervenuta la Nuova Situazione Patrimoniale al

13 Ottobre 2012 che, nei pur ristrettissimi tempi disponibili, è stata raccordata dal Commissario

con l’elenco nominativo dei creditori.

Tutto ciò premesso, veniamo all’elenco dei creditori ammessi al voto.

2. L’elenco dei creditori.

Svolte le necessarie premesse circa la valenza giuridica dell’elenco dei creditori ammessi al voto, è

opportuno precisare come lo stesso, costituente l’all. 13, sia stato formato con riferimento, da un

lato, ai creditori chirografari aventi diritto al voto (nella fattispecie di LOPAV distinti in n. 3 rag-

gruppamenti corrispondenti a ciascuna delle tre classi) e, dall’altro, ai residui creditori cd. privile-

giati/prededuttivi (quindi facenti parte di una categoria di creditori che non ha interesse ad

esprimere il proprio voto in adunanza essendo la soddisfazione prevista nel piano concordatario

pari al 100%).

Per quanto riguarda il quantum dei crediti si è ritenuto, per lo più in via prudenziale, d’inserire gli

importi dichiarati dai creditori e nel caso di mancanza di dichiarazione quelli risultanti dalla con-

Page 102: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

tabilità della società debitrice, tenuto conto che, come già precisato, la quantificazione incide solo

sul voto e non pregiudica l’ammontare del credito in altra sede.

3.Il calcolo della maggioranza.

Con specifico riferimento al calcolo della maggioranza si ritiene doveroso richiamarsi al contenu-

to dell’art. 177 L.F.: norma che al primo comma prevede che il concordato è approvato dai credi-

tori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste distinte

classi di creditori (come nella nostra fattispecie) il concordato si considererà approvato inoltre se

tale maggioranza si verifichi nel maggior numero di classi.

Tenuto conto che l’importo dei crediti chirografari per i quali si propone l’ammissione al voto

ammonta ad € 15.173.261,49 (mentre i creditori privilegiati/prededuttivi ammontano ad €

6.156.841,10) la maggioranza che dovrà essere raggiunta per l’approvazione del concordato LO-

PAV sarà duplice: occorrerà da un lato che si raggiunga la maggioranza dei crediti ammessi al vo-

to provvisoriamente determinata € 7.586.630,76 e dall’altro lato che si raggiunga la maggioranza

dei crediti ammessi al voto all’interno di almeno due classi sulle tre votanti, il tutto secondo il se-

guente prospetto:

Classe Descrizione Ammontare del

debito

Percentuale di soddi-

sfacimento ipotizzata

Ammissione

al voto

Maggioranza

nelle classi

Prima Classe Creditori chirografari -

strategici

€ 881.096,98 47,27% € 881.096,98 € 440.548,50

Seconda Classe Creditori chirografari-

Banche

€ 6.571.581,16 5,23% € 6.571.581,16 € 3.285.790,59

Terza Classe Creditori chirografari-

Altri fornitori

€ 7.720.583,35 5,36% € 7.720.583,35 € 3.860.291,69

Ammontare

Crediti

Ammessi al

voto

€ 15.173.261,49 Maggioranza

Assoluta

€ 7.586.630,76

4. Le adesioni alla proposta di concordato in base all’art. 178 L.F. nel testo riformato

Come già preannunciato ai creditori nel contesto della comunicazione di ammissione alla proce-

dura di concordato preventivo ex art. 171 II comma L.F. datata 29 Novembre 2012 il regime del-

le adesioni dei creditori previsto nell’art. 178 L.F. è risultato significativamente modificato. Nel

testo riformato dal D. L. 22 Giugno 2012 n. 83 i creditori che non abbiano esercitato il diritto

di voto precedentemente e/o nel contesto della adunanza sono facoltizzati a far pervenire

Page 103: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei 20 gior-

ni successivi alla chiusura del verbale. In altri termini la nuova norma (al contrario di quella pre-

cedente) attesta quindi che il silenzio del creditore (purchè avvisato) vale come voto favorevole

successivo all’adunanza.

Page 104: TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE … · TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 40/2012 LOPA P.I.M.A. S.P.A. con sede in in Ponte S. Pietro (BG),

CAPITOLO XVII - LE CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE ANCHE

AI SENSI DELL’ART. 173 L.F.

Per quanto precede, stante la mancanza di attivo per il ceto chirografario e, altresì, la previsione di

riparti in favore del privilegio al di sotto del 100%, il Commissario Giudiziale non ritiene fattibile

il Nuovo Piano di LOPAV, sotto il profilo sia economico che giuridico, e pertanto, in mancanza

di modifiche della proposta di concordato, inevitabilmente ritiene sussistenti i presupposti per

l’applicazione dell’art. 173 L.F., ultimo comma, ultima parte, essendo mancanti le condizioni pre-

scritte per l’ammissibilità del concordato.

Bergamo, lì 15 marzo 2013

Il Commissario Giudiziale

Avv. Antonio Granelli