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Trust e soggetti deboli Avv. Mariagrazia Monegat

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Page 1: Trust e soggetti deboli Avv. Mariagrazia Monegat

Trust e soggetti deboli

Avv. Mariagrazia Monegat

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Trust, Convenzione de L’Aja e norme inderogabili

• L’art. 15 della Convenzione ha lo scopo di impedire che un trust violi le norme imperative ritenute inderogabili del foro e, in particolare, le seguenti materie:

- Protezione dei minori e degli incapaci- Gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio- I testamenti, la devoluzione ereditaria e la successione necessaria- Il trasferimento della proprietà e le garanzie reali- La protezione dei creditori in caso di insolvenza- La protezione dei terzi in buona fedeQuesta norma costituisce una barriera: il trust non può essereimpiegato per aggirare o eludere disposizioni imperative.Il Disponente è libero di istituire un trust e di scegliere la leggeche lo regola, ma non potrà mai ottenere come effetto del trust laviolazione di una norma che disciplina queste materie.

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Trust per soggetti deboli

Riguardano• Beni affidati al trustee da una persona, il disponente

che privatamente ne disciplina l’impiego e la finale attribuzione per mezzo delle disposizioni dell’atto istitutivo del trust

• Il Giudice è assente nella strutturazione del rapporto• L’autonomia privata si sostituisce al giudice nel

momento genetico e nella vita del rapporto

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Trust per soggetti deboli

Strumento consono e adeguato perché:

• Supera i limiti dell’art. 408 cod.civ• Completa e dà contenuto all’art. 2645ter cod.civ.• Mantiene una relazione tra G.T. , Trustee , AdS o Tutore ,

Guardiano

Page 5: Trust e soggetti deboli Avv. Mariagrazia Monegat

Trust per soggetti deboli

Si violano norme inderogabili o prescrizioni o principi fondamentalidel nostro diritto ?

No, perché:

1. dopo la legge 6/2004 e il nuovo art. 414 cod.civ. non esistono procedimenti da seguire obbligatoriamente con riferimento a situazioni di protezione (non vi sono più persone che devono essere interdette, ma persone che possono esserlo)

2. generalmente il trust riguarda beni non del soggetto debole, ma di terzi, che li vincolano a vantaggio della persona debole

3. ddl prevedevano impiego trust attuato per scopi assistenza in favore soggetti deboli

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Struttura di trust per soggetti deboli (1)

•Legge regolatrice: libertà assoluta di scelta•Il trustee: persona o persone fisiche o giuridiche•Durata: la vita del soggetto da assistere, ovvero fino alvenir meno delle esigenze alla base del trust•Destinazione finale dei beni: altri eredi legittimi(se ce ne sono), allo stesso disponente•Cura personale del soggetto debole:obbligazione giuridicaassunta dal trustee•Poteri del trustee di alienazione dei beni–necessario quando i beni diventino insufficienti–per tener conto di esigenze del soggetto da proteggere–attribuzione di poteri vi veto, consensi o pareri al Guardiano

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Struttura di trust per soggetti deboli (2)

• Concorso di altri soggetti nelle decisioni del trustee: il guardiano o i guardiani; lo stesso soggetto debole

• Vigilanza di altri soggetti sull’operato del trustee• Potere di impiego del reddito dei beni:

• Rendite fisse• Valutazioni discrezionali del trustee• Correlazione con lo stato di bisogno del soggetto debole

• Le “lettere di desiderio”: espressione dei desideri dei disponenti o del soggetto debole

• Sostituzione del trustee• Modificabilità dell’atto istitutivo• Autorità

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Giurisprudenza

La giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto la validità del trustinterno essendo uno strumento in grado di tutelare interessi chefino a ieri potevano essere perseguiti in maniera parziale o menoSoddisfacente.L’estrema variabilità della strutturazione di un trust per soggettideboli consente al professionista accorto di adeguare lo strumentogiuridico alle specifiche esigenze del soggetto da proteggere e dellasua famiglia.L’autonomia privata disciplina l’intero rapporto e ciò poneresponsabilità ancor maggiori sia a carico di chi progetta e realizzail trust, sia a carico di chi accetta l’ufficio di trustee.

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Un caso concreto

Trust per provvedere ad un fratello diversamente abile

• Signora con fratello disabile ha ereditato un immobile dal padre, assumendosi l’obbligazione morale di occuparsi del fratello, assicurandogli di continuare ad abitare nell’immobile e impegnandosi a non farlo trasferire e ricoverare in un istituto di cura o assistenza

• Preoccupazioni della sorella anziana per ciò che accadrà dopo la propria morte

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Esempio 1: provvedere ad un fratello diversamente abile

Soluzione tradizionale• Testamento:a) in favore fratello deboleb) legato di usufrutto al

fratello e nuda proprietà al marito

c) Piena proprietà al marito con onere di occuparsi del fratello

Criticità delle soluzionitradizionali

• Fratello debole non è in grado di gestire i beni

• L’onere a carico del marito non garantisce

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La soluzione con il Trust

• La sorella è il primo trustee, successore il marito• Il trustee si assume l’obbligazione di assistere il soggetto debole:

consentendogli, non solo di abitar nella sua attuale residenza per tutta la sua vita, ma anche garantendogli il mantenimento della qualità di vita e l’assistenza materiale e personale di cui ha bisogno. L’obbligazione morale è divenuta una obbligazione giuridica (fiduciaria)

• Durata del trust: la vita del soggetto da assistere• Al termine: il fondo in trust torna alla sorella disponente, in mancanza,

al marito• Il marito potrà continuare ad usare l’immobile, ma con il vincolo di

destinazione su di esso impresso dall’atto istitutivo

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Le ragioni del trust

• Garantisce la segregazione• Consente di provvedere alle esigenze del soggetto debole• Non lede la quota dei legittimari• Assicura la finalità perseguita dal padre con l’attribuzione della proprietà alla figlia

perché si occupasse del fratello

L’atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta confliggente con esigente ostative (art. 15). Dunque questo specifico trust deve considerarsi riconosciuto in Italia e, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione, l’atto istitutivo avente ad oggetto un bene immobile va trascritto.Tribunale di Pisa, decreto 22 dicembre 2001

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Un altro esempio • Famiglia composta da genitori e due figli• Una figlia maggiorenne abile• Un figlio minore di età gravemente disabile dalla nascita • Genitori desiderosi di assicurare un futuro al proprio figlio

caratterizzato dalla maggior tranquillità e sicurezza economica possibile

• Disponibilità rilevante somma denaro conseguente al risarcimento danni erogata in favore del figlio e dei genitori investita in titoli

• Investimento in immobili di pregio di sicura redditività

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Il Giudice Tutelare autorizza i genitori a:• disinvestire il patrimonio derivante dal risarcimento

della condotta negligente del medico che alla nascita aveva causato lesioni irreversibili al neonato rendendolo invalido al 100%

• istituire un trust con il patrimonio del minore disabile trasferendo il denaro ricavato dalla vendita degli investimenti

• far acquistare al trustee due immobiliTribunale Firenze, Giudice Tutelare, 8 aprile 2004

La soluzione con il trust

Page 15: Trust e soggetti deboli Avv. Mariagrazia Monegat

La struttura dell’atto

• Disponente: i due genitori e il figlio minore disabile• Trustee: la sorella del minore• Guardiani: i due genitori• Beneficiario del trust: il minore disabile per la durata della sua

vita• Durata del trust: la vita del minore da assistere• Beni in trust: due immobili acquistati dal trustee

• Un immobile in piena proprietà• Altro immobile con diritto di usufrutto al trustee con beneficiario del

reddito il minore per tutta la vita e nuda proprietà ai genitori che trasferiscono nel trust le somme necessarie all’acquisto

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Ancora un esempio

• Moglie propone istanza di nomina di amministratore di sostegno a favore del marito affetto da malattia di Alzheimer

• Preoccupazioni per il futuro del soggetto da beneficiare:– Unico figlio della coppia affetto da sindrome dissociativa di innesto in

soggetto cerebropatico, invalido civile al 100%– Proteggere il patrimonio (beni immobili) per destinarne i frutti al

marito e al figlio– Desiderio di garantire il miglior regime di vita possibile

unitamente alle cure e all’assistenza necessaria al marito e al figlio

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L’intervento del giudice

Il Giudice Tutelare di Genova, nel nominare la moglie amministratore di sostegno a tempo indeterminato del marito, determina nell’oggetto dell’incarico, tra l’altro, il compito di stipulare, in nome e per conto del beneficiario, qualunque negozio e/o contratto che comporti l’assunzione di obbligazioni a carico del predetto, ivi compreso l’istituzione del trust denominato “Enzo” allegato al ricorso, e di tutti gli atti da esso discendenti

Tribunale Genova, Giudice Tutelare, 14 marzo 2006

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Giudice Tutelare autorizza l’AdS ad istituire un trust a beneficio dell’amministrato per soddisfare le sue esigenze di vita, le sue aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della sua vita trasferendo ad una trust company beni immobili e somme di

denaro con obbligo per il trustee di consegnare annualmente all’AdS il rendiconto della gestione e nomina trustee la trust

company e guardiano un professionista

Tribunale Bologna, Giudice Tutelare 23 settembre 08

… ed ancora…

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Disponente : protutore autorizzato dal GTTrustee: tutore

Fondo in trust: beni immobili individuati e altri eventualmente da aggiungere in seguito

Obblighi trustee: presentare rendiconto annuo al GT sino alla maggior età del minore beneficiario

Guardiano: da individuare fra soggetti estranei alla famiglia e professionisti esperti nel diritto del trust e delle operazioni relative ,anche sotto l’aspetto

fiscale, potere di revoca del trustee Beneficiario: facoltà puramente discrezionale del minore, una volta divenuto

maggiorenne, di chiedere la cessazione anticipata del trust,e di esprimere assenso al guardiano in caso di successione del trustee

G.T. Tribunale Modena, sez. distaccata Sassuolo, 11 dicembre 2008

Tutore TrusteeTutore Trustee

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G.T. autorizza l’AdS a:- comparire innanzi al notaio per sottoscrivere in nome e per conto

dell’amministrato atto istitutivo di trust a suo favore dotandolo di un fondo liquido

- sottoscrivere e compiere gli atti necessari a dotare il patrimonio del trust dei beni di proprietà dell’amministrato

- compiere ogni atto che si renda necessario al fine di rendere il vincolo di destinazione opponibile ai terzi

- accettare l’incarico di Guardiano con il fine di vigilare sull’operato del trustee

Tribunale Rimini, 21 aprile 2009

AdS Guardiano

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Altri esempi

• Persona pienamente capace desidera una efficace tutela per l’eventuale sopraggiungere di una infermità fisica o psichica, derivata da traumi, incidenti, malattie o vecchiaia. Una futura tutela personale da modulare gradualmente in relazione alle condizioni psico fisiche

• Genitori o coniuge soggetto temporaneamente incapace (alcoolismo, tossicodipendenza)

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Protezione del soggetto debole: del soggetto debole:Ads e trust

**prevenire la dispersione del patrimonio del Soggetto da Assistere, unica sua fonte di reddito ed unica sua garanzia e, al contempo, garantire che esso rimanga estraneo a qualsiasi vicenda dovesse coinvolgere il Soggetto da Assistere, assicurandone la consistenza e l’integrità e la corretta amministrazione *trustee è sottoposto al controllo e ai poteri (anche di revoca) del Giudice tutelare e della altre Autorità giudiziarie* guardiano: ha poteri di vigilanza e di segnalazione e di autorizzazione, soggetto scelto in base a criteri di professionalità con l’approvazione del beneficiario* durata: cessazione delle ragioni che hanno motivato l’istituzione del trust e comunque alle ore 0,00 della morte del beneficiario (il quale può quindi disporne per testamento)

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Il provvedimento giudiziale

“una pronuncia di interdizione risulterebbe troppo sbilanciata a favore della tutela del patrimonio del soggetto”

Tribunale Bologna, decreto 11 maggio 2009

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… ed ancora

nomina un amministratore di sostegno e lo autorizza a istituire un trust con beni immobili del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno

Tribunale Genova 17 giugno 2009

Invece Tribunale di Rimini 21 agosto 2010

respinge il ricorso ex art. 747 dell'amministratore di sostegno volto ad ottenere l'autorizzazione a donare ad un trust i beni ereditati dall'incapace in quanto -per espressa previsione dell'atto istitutivo- sarebbero sottratti al controllo dell'autorità giudiziaria.

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… da ultimo

…. Autorizzato amministratore di sostegno a compiere tutte le operazioni necessarie ad istituire un trust avente ad oggetto allo stato tutte le proprietà mobiliari della beneficiaria riconoscendo l’ammissibilità dello strumento e l’efficacia dello stesso volto a tutelare non solo la beneficiaria (garantendole il miglior regime di vita possibile unitamente alle cure e all’assistenza necessari) ma anche i figli (che potranno ereditare i beni della propria madre, quando la stessa avrà cessato di vivere)

Giudice Tutelare, Tribunale Milano, 20 gennaio 2012

Page 26: Trust e soggetti deboli Avv. Mariagrazia Monegat

Madre di un Minore di età titolare di consistente patrimonio mobiliare derivante è autorizzata dal G.T. ad istituire trust

“il trust garantirà la corretta amministrazione dell’ingente eredità mobiliare da parte di due accreditate società trustee anche nel tempo in cui il beneficiario, ormai pienamente capace di agire perché divenuto maggiorenne, non si senta ancora pronto, per la giovane età, a gestire in piena serenità un così cospicuo patrimonio, consentendo un’adeguata protezione del giovane e dei suoi beni….. La nomina di protector della madre conferma l’effettiva convenienza dell’operazione…” G.T. Tribunale Milano, 11 marzo 2013

Di recente….

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…il trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del beneficiario, nello spirito del nuovo titolo XII del I libro del

codice civile, come disciplinato dalla legge 6/2004.… l’atto richiesto è ritenuto pienamente rispondente agli interessi

del beneficiario

G.T. Tribunale Bologna, 12 giugno 2013

Da ultimo….

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Altre ipotesi di utilizzo del trust….

- Persona pienamente capace desidera una efficace tutela per l’eventuale sopraggiungere di infermità fisica o psichica, derivata da traumi, incidenti, malattie o vecchiaia

-Genitori o coniuge di soggetto temporaneamente incapace per tossicodipendenza (alcool, droghe)

--ma anche per sovvenire esigenze abitative di un convivente alla cessazione della convivenza

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Gli esempi non forniscono un quadro completo, però

spero di avervi dato un’idea

Non esistono delle soluzioni belle e fatte!

Di volta in volta il professionista si deve applicare, utilizzando gli strumenti della Legge, per soddisfare gli interessi delle parti.

In conclusione