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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

42/1 Quiz di legislazione universitaria

Il testo rappresenta un utile supporto per il ripasso e per verificare il li-vello di apprendimento dei vari argomenti riguardanti la normativa in materia di università. Il volume è suddiviso in dodici questionari ognuno dei quali, comprendendo una serie di quesiti a risposta multipla e un’esau-stiva e aggiornata trattazione di risposte commentate, è completato da uno schema di autovalutazione , al fine di verificare il grado di prepara-zione raggiunto.Per le sue caratteristiche, i quiz si rivelano di particolare utilità per co-loro che sono impegnati nella preparazione di pubblici concorsi e/o esami universitari.

Revisione e aggiornamento del testo a cura di Simonetta Gerli.Hanno collaborato all’aggiornamento Claudia De Rosa (capitolo 9), Giuseppe Milano (capitoli 7 e 8) e Alessandra Pedaci (capitolo 11)

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone S.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Il catalogo aggiornato è consultabile al sito: www.simone.itda cui è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Finito di stampare nel mese di febbraio 2018da «SA.GRAF. s.r.l. semplificata a socio unico» - Via Einstein, n. 16 - Arzano (NA)

per conto della Simone S.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Il volume analizza attentamente gli argomenti relativi alla legislazione in materia universi-taria.Suddiviso in quattordici capitoli, il testo tratta, in maniera chiara e mirata, tutti gli aspetti relativi al diritto delle amministrazioni degli atenei e alla loro gestione finanziaria e conta-bile. Nel testo sono, dunque, esaminati i profili inerenti all’organizzazione universitaria, alla didattica e alla ricerca, al personale docente e non docente, alla gestione finanziaria e con-tabile nonché all’attività negoziale delle università.Il Manuale, che in linea con le precedenti edizioni è sempre aggiornato ai vari provvedi-menti normativi del settore, offre, quindi, una panoramica completa della macchina univer-sitaria e rappresenta un valido supporto per quanti devono preparare esami e concorsi e per coloro che operano nel settore.

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Indice generaleCapitolo 1: L’assetto costituzionale dell’Università

1. Le coordinate costituzionali ....................................................................................................... Pag. 5 2. Inquadramento istituzionale dell’Università .............................................................................. » 7 3. Il processo di riforma dell’Università ........................................................................................ » 8 4. L’autonomia normativa .............................................................................................................. » 11 5. L’autonomia finanziaria .............................................................................................................. » 13 6. L’autonomia didattica ................................................................................................................. » 13 7. L’autonomia organizzativa ......................................................................................................... » 17

Capitolo 2: L’organizzazione universitaria

1. Le università statali e gli atenei non statali legalmente riconosciuti .......................................... » 20 2. La razionalizzazione dell’offerta formativa ............................................................................... » 21 3. Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento ...... » 22 4. La trasformazione degli ISEF e l’istituzione delle Facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie .......................................................................................................................... » 27 5. Le università telematiche ........................................................................................................... » 27 6. Formazione di livello universitario ............................................................................................ » 28

Capitolo 3: Il quadro normativo di riferimento della didattica universitaria

1. Gli strumenti di articolazione della didattica universitaria ........................................................ » 30 2. La didattica universitaria ............................................................................................................ » 31 3. L’organizzazione degli studi universitari ................................................................................... » 34 4. Le linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle università di nuovi percorsi for- mativi (D.M. 26 luglio 2007) ..................................................................................................... » 36

Capitolo 4: La ricerca

1. La ricerca scientifica e tecnologica ............................................................................................ » 39 2. L’Università quale centro di sviluppo della ricerca ................................................................... » 42 3. Gli enti pubblici di ricerca.......................................................................................................... » 45 4. Gli assegni di ricerca (L. 240/2010) ........................................................................................... » 47 5. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ............................................................................ » 47 6. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ............................................................................ » 49 7. Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ................................................................................................. » 50 8. Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) .................................................................................... » 52 9. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ............................................................ » 5310. Museo della Fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi ....................................................... » 5511. Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) .................................................................. » 5512. Gli altri enti di ricerca ................................................................................................................ » 5613. I finanziamenti previsti dalla normativa europea ....................................................................... » 58

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252 Indicegenerale

Capitolo 5: Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

1. Evoluzione storico-normativa .................................................................................................... Pag. 59 2. Le competenze del Ministero ..................................................................................................... » 60 3. Altri compiti: il coordinamento della ricerca e il cofinanziamento dei programmi di ricerca di interesse nazionale ..................................................................................................................... » 63 4. I compiti relativi al coordinamento tra l’istruzione universitaria e gli altri gradi dell’istru- zione ........................................................................................................................................... » 64 5. L’organizzazione del Ministero .................................................................................................. » 64 6. Organismi del MIUR .................................................................................................................. » 67 7. Altri organismi del MIUR .......................................................................................................... » 72 8. I finanziamenti del MIUR .......................................................................................................... » 73

Capitolo 6: Gli organi di Ateneo e le nuove strutture didattiche

1. Introduzione ............................................................................................................................... » 77 2. Il Rettore..................................................................................................................................... » 77 3. Il Senato accademico.................................................................................................................. » 79 4. Il Consiglio di amministrazione ................................................................................................. » 80 5. Il Collegio dei revisori dei conti................................................................................................. » 81 6. Il nucleo di valutazione .............................................................................................................. » 81 7. Il Direttore generale ................................................................................................................... » 81 8. Altri organi di Ateneo ................................................................................................................. » 82 9. Articolazione interna delle università ........................................................................................ » 8310. Il Dipartimento ........................................................................................................................... » 8311. Le strutture di raccordo e le strutture semplificate ..................................................................... » 8612. La rappresentanza degli studenti ................................................................................................ » 86

Capitolo 7: Autonomia finanziaria e gestione contabile delle università

1. Le entrate .................................................................................................................................... » 88 2. L’autonomia contabile e la potestà regolamentare ..................................................................... » 91 3. Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale ....................................... » 94 4. I principi contabili ...................................................................................................................... » 100 5. I documenti di bilancio nel nuovo ordinamento contabile ......................................................... » 102 6. Il dissesto finanziario.................................................................................................................. » 111 7. I controlli .................................................................................................................................... » 113 8. Il sistema di tesoreria ................................................................................................................. » 115

Capitolo 8: Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità: riferimenti nor-mativi e casi concreti

1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità .............................................. » 117 2. Un esempio: il regolamento dell’Università di Siena ................................................................ » 117 3. Lo schema-tipo di regolamento contenuto nel D.P.R. 371/1982................................................ » 120

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253Indicegenerale

Capitolo 9: L’attività negoziale

1. Premessa ..................................................................................................................................... Pag. 125 2. L’azione amministrativa «privatizzata» ..................................................................................... » 125 3. Classificazione dei contratti della P.A. ....................................................................................... » 126 4. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ...................................................................... » 126 5. Il sistema di governance sui contratti pubblici .......................................................................... » 127 6. L’ambito di applicazione del Codice .......................................................................................... » 128 7. Segue: I contratti sopra soglia e sotto soglia .............................................................................. » 131 8. I principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni ....................... » 132 9. Il Responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni ................................ » 13410. La fase propedeutica alla gara: pianificazione, programmazione e progettazione ..................... » 13511. La qualificazione e l’aggregazione delle stazioni appaltanti ...................................................... » 13712. La procedura di evidenza pubblica: profili introduttivi.............................................................. » 13813. L’evidenza pubblica: fasi ........................................................................................................... » 13914. L’esecuzione del contratto .......................................................................................................... » 14715. Segue: Gli «acquisti» centralizzati ............................................................................................. » 14716. Aspetti specifici dell’attività negoziale delle università............................................................. » 149

Capitolo 10: Il personale docente

1. Introduzione ............................................................................................................................... » 151 2. Il meccanismo antecedente la riforma Gelmini ......................................................................... » 152 3. Il meccanismo di reclutamento vigente (L. 240/2010) .............................................................. » 153 4. Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo.............................................................. » 159 5. La mobilità interuniversitaria e il trattamento economico (L. 240/2010) .................................. » 161 6. Chiamata diretta di studiosi impegnati all’estero e di chiara fama ............................................ » 161 7. Professori a contratto.................................................................................................................. » 162 8. Dottorato di ricerca .................................................................................................................... » 163 9. Collaboratori, esperti di lingua madre e lettori di scambio ........................................................ » 16510. Altre figure ................................................................................................................................. » 166

Capitolo 11: Il personale non docente

Sezione PrimaIl rapporto di impiego pubblico

1. Premessa ..................................................................................................................................... » 168 2. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ..................................... » 168 3. Il processo di privatizzazione ..................................................................................................... » 169 4. Le riforme nel pubblico impiego................................................................................................ » 171 5. Le fonti del pubblico impiego e la contrattazione collettiva ...................................................... » 175 6. L’accesso ai pubblici uffici ......................................................................................................... » 179 7. L’organizzazione del personale e le mansioni ............................................................................ » 182 8. Lo svolgimento del rapporto di impiego .................................................................................... » 185 9. L’estinzione del rapporto di impiego ......................................................................................... » 18610. Le responsabilità dei pubblici dipendenti .................................................................................. » 187

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254 Indicegenerale

Sezione SecondaStatus giuridico del personale non docente delle università

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle università................................... Pag. 187 2. La revisione del sistema di classificazione del personale .......................................................... » 188 3. I diritti patrimoniali: il trattamento economico .......................................................................... » 191 4. I diritti non patrimoniali ............................................................................................................. » 193 5. I doveri del dipendente pubblico ................................................................................................ » 194 6. La responsabilità disciplinare ..................................................................................................... » 196 7. La dirigenza pubblica ................................................................................................................. » 200 8. La dirigenza universitaria ........................................................................................................... » 205

Capitolo 12: Il diritto agli studi universitari

1. Il fondamento normativo del diritto agli studi universitari ........................................................ » 207 2. Compiti dello Stato, delle regioni e delle università ................................................................. » 208 3. Strumenti e servizi...................................................................................................................... » 209 4. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ................................................................................. » 209 5. Borse di Studio .......................................................................................................................... » 210 6. Esoneri da tasse e contributi ....................................................................................................... » 211 7. Il sistema di controllo ................................................................................................................. » 212 8. Attività a tempo parziale ............................................................................................................ » 213 9. Strutture residenziali .................................................................................................................. » 21310. Il sistema di finanziamento......................................................................................................... » 21511. Il monitoraggio sul diritto allo studio......................................................................................... » 216

Capitolo 13: Studenti stranieri e studenti diversamente abili. Attività culturali e sportive

1. Studenti degli Stati membri dell’Unione europea ...................................................................... » 217 2. Studenti non appartenenti all’Unione europea e apolidi ............................................................ » 218 3. Ammissione di studenti stranieri ................................................................................................ » 219 4. Assistenza riservata agli stranieri ............................................................................................... » 221 5. Studenti diversamente abili ........................................................................................................ » 222 6. Attività socio-culturali e sportive ............................................................................................... » 225

Capitolo 14: I servizi di segreteria

1. Preiscrizioni................................................................................................................................ » 227 2. Accesso ai corsi universitari ex lege 264/1999 .......................................................................... » 228 3. Immatricolazione........................................................................................................................ » 229 4. Le Segreterie .............................................................................................................................. » 230 5. Norme in materia di tasse e contributi ....................................................................................... » 231 6. Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) .......................................... » 232 7. Iscrizione ad anni di corso successivi al primo .......................................................................... » 232 8. Il piano di studio......................................................................................................................... » 233 9. Esami di profitto ......................................................................................................................... » 23410. Esame di laurea .......................................................................................................................... » 23411. Trasferimenti e passaggi ............................................................................................................. » 235

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255Indicegenerale

12. Studenti decaduti ........................................................................................................................ Pag. 23513. Rinuncia agli studi...................................................................................................................... » 23614. Documenti e certificazioni ......................................................................................................... » 23715. Titoli conseguiti all’estero .......................................................................................................... » 238

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Capitolo 12Il diritto agli studi universitari

Sommario1. Il fondamento normativo del diritto agli studi universitari. - 2. Compiti dello Stato, delle regioni e delle università.

3. Strumenti e servizi. - 4. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP). 5. Borse di Studio. - 6. Esoneri da tasse e contributi. - 7. Il sistema di controllo. - 8. Attività a tempo parziale.

9. Strutture residenziali. - 10. Il sistema di finanziamento. - 11. Il monitoraggio sul diritto allo studio.

1.IlfondamentonormativodeldirittoaglistudiuniversitariL’espressione «diritto allo studio» sta ad indicare, generalmente, sia il complesso dei dirit-ti riconosciuti agli studenti, sia i servizi specifici di cui essi possono usufruire presso le strutture appositamente adibite a erogarli.Il principale riferimento normativo concernente il diritto allo studio è contenuto nella Co-stituzione all’art. 34. Lo stesso sancisce che «La scuola è aperta a tutti […] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso».In effetti, si può dire che tali disposizioni, a loro volta, riflettono in pieno il dettato dell’art. 3 della Costituzione stessa, in cui si afferma che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazio-ne di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».Anteriormente alla riforma Gelmini del 2010, occorre sottolineare che la più significativa fonte normativa per la disciplina degli aiuti e dei servizi a favore degli studenti era rappre-sentata dalla L. 390 del 2 dicembre 1991. Tale legge, infatti, oltre ad aver suggerito le linee essenziali per una più adeguata distribuzione di competenze fra Stato, Regioni e atenei in materia di diritto agli studi universitari, ha indicato le direttive utili per assicurare anche ai meno abbienti l’accesso alle università e per consentire, nello stesso tempo, agli studenti più meritevoli di portare a termine agevolmente il corso di studi.In seguito, in attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in attua-zione della delega prevista dalla Legge Gelmini (art. 5), è stato adottato il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 che con la revisione della normativa di principio procede all’abrogazione della L. 390/1991. Il decreto, oltre ad individuare gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, definisce principalmente i livelli essenziali delle prestazioni (cd. Lep) erogate dalle uni-versità statali con riferimento a requisiti di merito ed economici. Tali livelli devono assicu-rare borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi per la piena realizzazione della formazione degli studenti dell’istruzione superiore e rimuo-vere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso e il conse-guimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi.

Edizioni Simone - Vol. 42 Legislazione Universitaria

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208 Capitolo12

Inoltre, attraverso il D.Lgs. 68/2012 si vuole garantire a tutti la più ampia libertà di scelta degli studi più adatti e, per chi non dispone dei necessari mezzi economici, la certezza di potere, comunque, arrivare ai più alti livelli di istruzione nonché definire le tipologie di strutture residenziali, con le varie caratteristiche, destinate agli studenti universitari.

2.CompitidelloStato,delleregioniedelleuniversitàIl D.lgs. 68/2012 stabilendo, la competenza esclusiva dello Stato in materia di determina-zione dei livelli essenziali di prestazioni (LEP), al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale, attribuisce alle regioni il compito esclusivo di attivare e disciplinare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per l’effettiva realizzazione del diritto agli studi universitari. Mentre le regioni a statuto speciale e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze che ad esse spettano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica provve-dono ad articolare il loro lavoro svolgendo i seguenti compiti:— organizzare i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato;— promuovere le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e coope-

rative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti;— agevolare la frequenza ai corsi, anche mediante l’apertura in ore serali e nei giorni festi-

vi di biblioteche, laboratori e sale studio; — promuovono e sostengono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l’istituzione

di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e le province au-tonome, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche;

— curare l’informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione;— promuovere interscambi di studenti con università italiane e straniere;— sostenere le attività formative, autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli

scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.

Tutti i soggetti sopra menzionati, ad eccezione dello Stato, disciplinano, inoltre, le modali-tà per la concessione di prestiti d’onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie agli stessi. Possono concedere agli studenti, che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e iscritti ai corsi di laurea magistrale, di dottorato, di master universitario, di perfeziona-mento ed alle scuole di specializzazione, un prestito d’onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate.

Beni mobili e immobiliIl capitolo relativo ai beni mobili e immobili utilizzabili dalle Regioni per garantire il diritto agli studi universitari è regolato dall’unico articolo in vigore della L. 390/1991: l’art. 21.La normativa vigente precisa che alle Regioni è concesso sia l’uso perpetuo e gratuito dei beni im‑mobili dello Stato (e dei materiali mobili in essi contenuti) prettamente destinati all’attuazione del di‑ritto agli studi universitari, sia l’utilizzo dei beni immobili delle università (e dei relativi materiali mobili) destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali già previsti per le opere universitarie.

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209Il diritto agli studi universitari

Per l’utilizzo dei beni degli atenei, in particolare, le modalità d’uso e il relativo canone vengono stabi‑liti, sulla base di un’apposita stima effettuata dall’ufficio tecnico erariale, mediante convenzioni tra Regione e università, mentre l’uso può diventare automaticamente gratuito nel caso in cui la Regione si assuma per intero gli oneri connessi alla proprietà dei beni.Le spese connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dello Stato, nonché ogni eventuale tributo, vengono posti anch’essi a carico delle Regioni.

3.StrumentieserviziNel decreto di riforma, è stato individuato un elenco di strumenti e servizi per il conse-guimento del pieno successo formativo i cui destinatari sono tutti gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore, nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l’uni-versità o l’istituzione di alta formazione artistica e musicale.In particolare, si tratta di servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento, attività a tempo parziale, trasporti, servizi di assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobili-tà internazionale e altri servizi definiti dalle regioni, province autonome e universitàPer gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità il conseguimento del pieno successo formativo è garantito, invece, attraverso l’erogazione della borsa di studio.

4.Ilivelliessenzialidelleprestazioni(LEP)Il decreto legislativo n. 68/2012, nel definire i livelli essenziali delle prestazioni e cioè i servizi minimi a cui ogni studente, in possesso di requisiti di eleggibilità relativi al merito e alla condizione economica, ha diritto, rileva la determinazione dell’importo standard della borsa di studio. Tale importo viene determinato tenendo presente le condizioni abita-tive degli studenti in modo distinto e i costi delle prestazioni collegati ad una serie di voci; queste concernono:— il materiale didattico, comprendente la spesa per libri di testo e strumenti didattici;— il trasporto, e cioè gli spostamenti in area urbana e extraurbana, con riferimento alle

tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico;— la ristorazione, intesa come spesa per un pasto giornaliero e se studente fuori sede come

spesa per la mensa universitaria;— l’alloggio nel quale rientrano le spese accessorie (come ad esempio il condominio, la

luce l’acqua, il gas);— l’accesso alla cultura e cioè le spese per frequentare eventi culturali per il completamen-

to del percorso formativo.Il valore stimato è un valore standard calcolato su undici mesi e che può essere aumentato di una percentuale massima del 20% prevista dai requisiti di eleggibilità.I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria, invece, sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore che ne fruiscono nella regione o nella provincia autonoma in cui ha sede l’univer-sità o l’istituzione di alta formazione artistica e musicale.

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210 Capitolo12

5.BorsediStudioA) IntroduzioneLe borse di studio sono attribuite, tramite bando di concorso, agli studenti che si iscrivono ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento, in relazione ai requisiti di eleggibilità riferiti a criteri economici e di merito definiti con decreto del MIUR. Il D.lgs. 68/2012 sta-bilisce che, fino all’adozione di tale decreto, restano in vigore le disposizioni in materia di cui al D.P.C.M 9 aprile 2001.L’importo della borsa di studio, così come la definizione dei criteri e delle modalità di ri-parto del fondo integrativo statale per la concessione delle stesse borse di studio sono ema-nati sempre con detto decreto ministeriale che, aggiornato con cadenza triennale, è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

B) IcriteriperladeterminazionedellecondizionieconomichePer poter accedere ai benefici, previsti dalla normativa sul diritto allo studio, universitario è necessario soddisfare determinati criteri reddituali e patrimoniali stabiliti dall’articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, che tiene conto della natura e dell’ammontare del reddito pos-seduto dal nucleo familiare dello studente, della situazione patrimoniale e del numero dei componenti il nucleo familiare.A questo fine sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale dello stu-dente:— il richiedente i benefici e tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela,

risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;— i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino convi-

venti dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio. Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori dell’interessato, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Tuttavia, per tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrono:— residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di pre-

sentazione della richiesta di benefici, in alloggio non di proprietà di un suo membro;— redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno 2 anni, non inferiori a 6.500 euro

con riferimento ad un nucleo familiare di 1 persona.

Dopo aver individuato i componenti che concorrono a formare il nucleo familiare, per de-terminare le effettive condizioni economiche e patrimoniali che consentono di fruire dei benefici occorre tener conto di tre diversi indicatori di natura reddituale e patrimoniale che sono stabilmente aggiornati per effetto delle variazioni dell’indice generale ISTAT dei prez-zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.Gli indicatori individuati dall’art. 5 del D.P.C.M 9 aprile 2001 sono:— l’indicatore della situazione economica equivalente (ISee), previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109

e che viene utilizzato per stabilire la situazione reddituale e patrimoniale di una famiglia allo scopo di in-

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211Il diritto agli studi universitari

cludere o escludere un determinato soggetto dalla fruizione di determinate prestazioni sanitarie e assisten-ziali (si applica, quindi, anche per prestazioni non legate all’università);

— l’indicatore della situazione economica all’estero. Si tratta di un indicatore che mira a determinare il complesso del reddito e del patrimonio detenuto in Stati esteri dal nucleo familiare al quale appartiene lo studente universitario;

— l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente. In questo caso le informazioni richieste riguarda-no esclusivamente il valore del patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) e mobiliare, posseduto in Italia e all’estero (con esclusione, quindi, del reddito percepito). Ai sensi dell’art. 5, comma 8, D.P.C.M. 9 aprile 2001 è dato dalla somma dei patrimoni (immobiliari e mobiliari) detenuti in Italia e all’estero; in questo caso, quindi, non si tiene conto del reddito percepito, ma esclusivamente degli immobili e delle attività fi-nanziarie detenute.

È da tener presente che, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 6, D.P.C.M. 9 aprile 2001, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori nella misura del 50%.

C) IcriteriperladeterminazionedelmeritoAi sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 la seconda rata della borsa di studio è corri-sposta al conseguimento di un livello minimo di merito secondo i seguenti criteri:— per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale: il con-

seguimento di un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici qua-drimestri, semestri o moduli e di 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.

Per quanto riguarda il corso di laurea:— per il secondo anno: il conseguimento di 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di pre-

sentazione della domanda nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi;— per il terzo anno: 80 crediti entro il suddetto 10 agosto;— per l’ultimo semestre: 135 crediti sempre entro il 10 agosto.Per quanto riguarda la laurea magistrale:— per il secondo anno: 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della do-

manda;— per l’ultimo semestre: 80 crediti entro il suddetto 10 agosto.Questi ultimi crediti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso ri-spetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente prima dell’iscrizione.

6.EsoneridatasseecontributiGli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti diversamente abili, con il riconoscimento di handicap ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o supe-riore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Tale possibilità è prevista anche per gli studenti stranieri, benefi-ciari di borsa di studio annuale del Governo italiano, nell’ambito dei programmi di coo-perazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relati-vi programmi esecutivi e per gli studenti costretti ad interrompere gli studi per gravi e prolungate infermità.

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212 Capitolo12

Con riferimento agli studenti stranieri, negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, e al rispetto dei requisiti di merito pre-ventivamente comunicati dall’università a detto Ministero.

Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti, gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un pe-riodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici. Sono esonerati altresì gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo che presentono i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, sino alla pubblicazione delle graduatorie. Inoltre, le istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello stu-dente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, nei confronti di: — studenti con invalidità inferiore al 66%; — studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con

regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; — studenti che svolgono una attività lavorativa documentata.Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevo-li, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università, tenendo conto dei criteri di eleggibilità. Entro il 30 aprile, le istituzioni e le università comunicano, annualmente, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipo-logie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

7.IlsistemadicontrolloLo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati relativi al reddito e al patrimonio dichiarati dai beneficiari degli interventi (relativi all’ero-gazione di servizi, delle borse di studio nonché all’esonero totale o parziale da tasse e contri-buti) con i dati in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogato-ri dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Siste-ma di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell’Agenzia delle entrate. Gli enti erogatori dei servizi inviano gli elenchi dei beneficiari all’Amministrazione finan-ziaria e possono richiedere alla stessa di effettuare controlli e verifiche fiscali. Coloro che presentino dichiarazioni non veritiere, senza trovarsi nelle condizioni stabi-lite dalle disposizioni statali e regionali, al fine di fruire dei benifici e dei servizi sopra menzionati, sono soggetti a una sanzione consistente nel pagamento di una somma di im-porto triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché a sanzioni penali per i fatti costituenti reato.

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213Il diritto agli studi universitari

8.AttivitàatempoparzialeLe università, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ero-gatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano, con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali legalmente rico-nosciuti.I regolamenti sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri: — selezione degli studenti, valorizzando il merito negli studi; — prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno

accademico; — precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni eco-

nomiche maggiormente disagiate.Dette collaborazioni che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici comportano un corri-spettivo, entro il limite di 3.500 euro annui.

Il collegamento tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione

Al fine di favorire il collegamento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le uni‑versità, le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere da dette istituzioni il MIUR, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa. Gli stessi possono essere stipulati sempre con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universita‑ri, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle uni‑versità italiane, anche al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli inter‑venti per la qualità e l’efficienza del sistema universitario. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero.

9.StruttureresidenzialiA) IntroduzioneAi sensi del D.Lgs. 68/2012, una struttura è qualificata come «struttura residenziale univer-sitaria» se dispone di adeguati spazi e servizi ed è in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l’integrazione sociale e culturale.Le strutture si differenziano tra loro in base alle funzioni, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. Le caratteristiche tecniche sono stabilite con decreto e si differenziano in: — collegi universitari: dotati di spazi polifunzionali, idonei allo svolgimento di funzioni

residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative; — residenze universitarie: strutturate in maniera tale che siano ottemperate le esigenze di

individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

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214 Capitolo12

Il decreto legislativo prevede che con decreto adottato dal Ministro, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono definiti gli elementi essenziali di tali strutture.

B) IcollegiuniversitarilegalmentericonosciutiI collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, gestite da soggetti che non perseguono fini di lucro e destinate a studenti di atenei italiani o stranie-ri di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del me-rito e l’interculturalità della preparazione, assicurando servizi educativi e di orientamento.Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, tali collegi sostengono gli studenti meritevo-li, anche se privi di mezzi; inoltre, in virtù del comma 4 dell’articolo 4 della L. 240/2010, l’ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universi-tari, dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni: — iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; — iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; — iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; — iscritti a corsi di dottorato e master universitari; — partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazio-

nale e internazionale.Il collegio universitario per acquisire il riconoscimento legale deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, e in particolare deve adempiere a seguenti compiti: — prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo ; — disporre di strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo

svolgimento di funzioni residenziali; — disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da più regio-

ni, e stranieri.È con il D.M. 29-11-2016, n. 937 che sono indicate le modalità per dimostrare i requisiti e la permanenza degli stessi, nonché le modalità di revoca del riconoscimento ai fini della preselezione dei progetti e per l’erogazione di finanziamenti relativi agli interventi per al-loggi e residenze per studenti.In virtù del D.M.937/2016 sono ammissibili al cofinanziamento i seguenti interventi:— gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urba-

nistica, restauro, risanamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residen-ziali universitarie;

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215Il diritto agli studi universitari

— gli interventi per rendere efficiente e/o migliorare l’impianto energetico di strutture residenziali universitarie;

— gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie; — l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.

10. IlsistemadifinanziamentoIl fabbisogno finanziario, necessario per garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che pre-sentino i requisiti di eleggibilità, è coperto con le seguenti modalità: — dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito,

a decorrere dall’anno finanziario 2012, nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste dalla legislazione vigente con autorizzazione di spesa incrementato nella misura di 50 milioni di euro dall’anno 2014, secondo quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147.

In virtù della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), per la gestione delle risorse del fondo per la con-cessione delle borse di studio, è stato introdotto come principio fondamentale quello in base al quale cia-scuna regione razionalizza l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio con l’istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un unico ente erogatore;

— dal gettito derivante dall’importo della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3, commi 20,21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

— dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell’assegna-zione relativa al fondo integrativo statale;

Con lo stesso decreto che determina i requisiti di eleggibilità sono definiti i criteri e le mo-dalità di riparto del fondo integrativo statale.Sulla base dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni e le province autonome rideterminano l’importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce: la tassa minima fissata su 120 euro che si applica agli studenti che possiedono i requisiti di eleggibilità per l’accesso ai livelli essenziali delle prestazioni, la tassa di 140 euro a coloro che presentano un indicatore di situazione economica superiore al livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio e quella di 160 euro per coloro che risultano al doppio del livello minimo. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l’importo della tassa di cia-scuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. L’erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal D.Lgs. 68/2012, è finanziata dalle risorse proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, disponibili a legislazione vigente.Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono de-stinare una quota del gettito dei contributi universitari all’erogazione degli interventi.

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216 Capitolo12

Iniziative per il sostegno degli studenti universitari

Un ulteriore intervento diretto alla realizzazione del diritto agli studi universitari si è attuato con il D.L. 9 maggio 2003, n. 105 convertito in L. 170/2003. Tale decreto stabilisce che il fondo integrativo per l’incen‑tivazione dell’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari previsto nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è destinato al sostegno di servizi per gli studenti.

Il fondo, ora denominato fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli stu-denti, è disciplinato dal D.M. 23-10-2003, n. 198 ed è ripartito tra gli atenei per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

— potenziamento della mobilità internazionale degli studenti attraverso l’erogazione di borse di studio;— incentivazione delle attività di tutorato, didattico‑integrative e di recupero agli studenti capaci e

meritevoli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di laurea specialistica nonché di dotto‑rato di ricerca attraverso l’erogazione di assegni;

— promozione di corsi di dottorato di ricerca nazionali ed internazionali;— incentivazione alle iscrizioni di corsi di particolare interesse nazionale e a livello dell’Unione europea.

Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi è istituita ai sensi dello stesso decreto l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri‑cerca. L’Anagrafe svolge il compito principale di valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi forma‑tivi fornendo nello stesso tempo elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati. Funge, inoltre, da supporto per promuovere la mobilità naziona‑le ed internazionale e per individuare quegli interventi di incentivazione per lo sviluppo dei servizi agli studenti con riferimento alle esigenze disciplinari e territoriali nonché per monitorare le esperienze degli studenti in ambito lavorativo ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

11. IlmonitoraggiosuldirittoallostudioAi sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 68/12, è istituito, con decreto ministeriale, presso la Dire-zione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l’osserva-torio nazionale per il diritto allo studio, un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla suddetta direzione generale e con i seguenti compiti:a) creare un sistema informativo, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle bor-

se di studio, aggiornata periodicamente, che sia correlato ai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;

b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome erogatori dei servizi e con le università, sui criteri e le metodologie adottate;

c) presentare proposte al Ministro per migliorare l’attuazione del principio di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti del MIUR, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, delle regioni e delle province autonome, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Confe-renza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei diri-genti dell’università, dei collegi e da esperti del settore. I membri nominati con decreto del MIUR restano in carica tre anni. Ogni tre anni, il Ministro dell’Università presenta al parlamento un rapporto sull’at-tuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all’Osservatorio dalle regioni, dalle province autonome, dalle università e dalle istituzioni di alta formazio-ne artistica, musicale e coreutica.