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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA Introduzione: prof. Saverio Regasto Delegato del Rettore per gli affari giuridici Relatori: Dott. Luigi Micello Dirigente Settore AES Dott. Antonio Zuccaro U.O.C.C. Legale e Supporto Organi

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Page 1: U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA Introduzione: prof. Saverio Regasto Delegato del Rettore per gli affari giuridici Relatori: Dott. Luigi Micello Dirigente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIAIntroduzione: prof. Saverio RegastoDelegato del Rettore per gli affari giuridici

Relatori:Dott. Luigi MicelloDirigente Settore AES

Dott. Antonio ZuccaroU.O.C.C. Legale e Supporto Organi

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D.L. 69/2013(CONVERTITO IN LEGGE N.98 DEL 09.08.2013-G.U.194 DEL 20.8.13)Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. Decreto del Fare)

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Accelerazione nell’utilizzo fondi strutturali europeiNell’ambito soggettivo delineato dalla norma sono indicate anche le università. La norma dispone che le amministrazioni individuate debbano dare precedenza ai procedimenti riguardanti le attività connesse all’utilizzo dei fondi strutturali europei, compresi anche quelli relativi alla realizzazione di progetti realizzati con i medesimi fondi.

10Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite wi-fiL’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite WI-FI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.

13

Governance dell’agenda digitale L’articolo 13, interviene su alcune disposizioni del decreto-legge c.d. Semplificazioni (D.L. 5/2012), e del decreto-legge c.d. Crescita (D.L. 83/2012) con i quali è stato delineato il quadro complessivo di intervento per l’Agenda digitale italiana.Per quanto riguarda il D.L. n. 5 è stato sostituto, al comma 1, il comma 2 dell’art.47 e riguarda la Governance di settore istituendo una cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Presidente di Regione e un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata.

Art. Oggetto

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Art. Oggetto

13 bis c.

Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT (Luigi)

L’articolo 13-bis, demanda, al comma 1, ad apposito decreto interministeriale, la definizione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on-line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.Quanto ai contenuti dell’accreditamento, il medesimo comma prevede che siano indicati, tra l'altro:i livelli di sicurezza informatica;gli elementi minimi di tracciabilità dei processi; i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.Nel comma 2 è previsto, per le pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate ed è ritenuto PRIORITARIO per le stesse pubbliche amministrazioni il ricorso a prodotti informatici OPEN SOURCE, che non comportino oneri di spesa. Ai sensi del comma 3, gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) istituito dall'art. 82 del D.Lgs. 82/2005.

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Disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Il comma 1-bis dell’articolo 14 esclude la trasmissione via fax delle comunicazioni di documenti tra pubbliche

amministrazioni.

Il comma 1-ter prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla consultazione degli archivi

dell'amministrazione certificante finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al

controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini esclusivamente per via telematica,

escludendo l’utilizzo del fax.

 

In particolare, il comma 1-bis modifica l’articolo 47 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.

82/2005) escludendo in ogni caso la trasmissione di documenti a mezzo fax.

Qui di seguito l’articolo nella stesura attuale:D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitaleArt. 47.  Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

In vigore dal 20 ottobre 2012 1.  Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della

posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. (145)

1-bis.  L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. (147)

2.  Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b)  ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

; c)  ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla

normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;

d)  ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3.  Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. (144)

Il successivo comma 1-ter modifica l’art. 43 del testo unico della documentazione amministrativa (D.P.R.

445/2000) relativo all’acquisizione dei documenti d’ufficio.

La modifica introdotta nel comma in esame prevede quindi, per l’acquisizione, esclusivamente il mezzo

telematico per l’accertamento presso altre amministrazioni.

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Razionalizzazione centri elaborazione dati. Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:«4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita' elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche' le modalita' di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private ((nonche' di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali)) nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici».

16 bis

Modifiche al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche

17 ter

Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese ((1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito ilseguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».)) ((2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:)) ((«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID).))

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Disposizioni in materia di concessioni e fiscalizzazioni (Luigi)Il comma 1 dell’articolo 19 reca una serie di novelle al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, d’ora in avanti Codice) con lo scopo di intervenire sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e più precisamente delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario (comma 1, lettera a), nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato (comma 1, lettera b). Le predette novelle al Codice si applicano alle operazioni di finanza di progetto (project financing), a eccezione di quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 2). Le ulteriori modifiche provvedono a introdurre due commi aggiuntivi all’articolo 144 volti a inserire talune previsioni nel bando di gara. In particolare, il bando di gara:- può prevedere che l’offerta sia accompagnata da una dichiarazione di uno o più istituti in cui venga

manifestato l’interesse a finanziare l’operazione (comma 3-ter). Manifestazione d’interesse non rinveniente nelle norme di cui all’art. 143, comma 7, e all’art.153, comma 9, del Codice i quali prevedono che “in fase di gara le offerte debbano dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto” e che, per l’altro, l’articolo 144, comma 3-bis, del medesimo Codice sottolinea che “i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera”.

- prevede clausole risolutorie del contratto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni delle società di progetto, di cui all’articolo 157 del Codice (cd. project bond), entro il termine fissato dal medesimo bando, che deve essere congruo e comunque non deve essere superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Nel caso di risoluzione del contratto, al concessionario non spetterà alcun rimborso delle spese sostenute, incluse quelle relative alla progettazione definitiva. La norma precisa che il concessionario ha comunque facoltà di reperire altre forme di finanziamento previste dalla legislazione vigente, purché intervengano entro lo stesso termine. Nel caso di parziale finanziamento del progetto si prevede, infine, che il bando di gara preveda una risoluzione limitata alla parte non finanziata rimanendo conseguentemente operativa solo la parte del contratto di concessione che regola lo “stralcio” oggetto di finanziamento che comunque deve essere tecnicamente ed economicamente funzionale.

Comma 1, lettere c), d) ed e) - Modifiche agli articoli 153, 174 e 175 del Codice Le lettere c), d) ed e) modificano rispettivamente gli articoli 153, 174 e 175 del Codice, concernenti rispettivamente la disciplina delle concessioni in finanza di progetto relative ai lavori “ordinari” e all’affidamento di opere strategiche, al fine di prevedere l’applicabilità, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 144 del Codice, come modificate ovvero introdotte dalla predetta lettera b). Comma 2 – Applicabilità delle modifiche del comma 1 Il comma 2 precisa che le predette modifiche al Codice, relativamente a quelle contenute nell’articolo 144, non si applicano alle operazioni di project financing con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge. E’ stato, altresì, previsto, in sede di conversione, che le medesime modifiche al Codice non si applicano agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto.

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Proroghe in materia di appalti pubblici (Luigi)Il comma 1 dell'articolo 26, nel riscrivere il comma 418 della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), proroga al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all’esercizio 2012 in materia di procedimenti di scelta del contraente. Si tratta delle pubblicazioni di cui all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” prevede i seguenti adempimenti:- entro il 31 gennaio di ogni anno, le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), devono pubblicare una serie di informazioni (struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Lo stesso comma prevede che le medesime informazioni siano trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ai fini della successiva pubblicazione sul sito web dell’Autorità stessa;- entro il 30 aprile di ogni anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, in formato digitale standard aperto, le informazioni suddette. Il testo previgente del comma 418 prevedeva che, in sede di prima applicazione, i termini citati fossero differiti al 31 marzo 2013 e al 30 giugno 2013. A tal proposito si veda la deliberazione n. 26 del 26 maggio 2013 dell’AVCP con la quale ha fornito le prime indicazioni per l'assolvimento degli adempimenti in questione.Il comma 2 proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati dalle seguenti disposizioni recate dall’art. 253 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario.

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…continua:

comma 9-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese. In particolare il comma riguarda:

-    la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo. A tal fine, la norma vigente prevede che sino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA (Società Organismo di Attestazione) per il conseguimento della qualificazione. Relativamente a tale disposizione, nel corso dell’esame in sede referente, è stata approvata una modifica volta a sostituire il riferimento ai migliori cinque anni del decennio con il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con le SOA. La Commissione ambiente, nel parere favorevole approvato l’11 luglio 2013, aveva inoltre segnalato tale modifica tra le condizioni formulate;

-    la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria. A tal fine, sino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8 (imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro), per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.

Le citate agevolazioni operano in luogo delle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, di cui al D.P.R. 207/2010, che fanno riferimento all’ultimo quinquennio (cfr. artt. 79, 83 e 90 del Regolamento).

comma 15-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo).Nel dettaglio il comma citato prevede che, per le finalità indicate, sino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste;Le citate agevolazioni operano in luogo delle disposizioni dettate dall’art. 263 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, di cui al D.P.R. 207/2010.

comma 20-bis, che consente fino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), alle stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8 (che consentono l’esclusione automatica delle offerte anomale), a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall’art. 28 del Codice. 

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26 bis

Suddivisione in lotti (Luigi)

L’articolo prevede, al fine di agevolare l’attività delle piccole e medie imprese, una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture. In particolare, il comma 1 modifica l’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, prevedendo che la stazione appaltante, nella determina a contrarre, deve indicare la motivazione della mancata suddivisione degli appalti in lotti funzionali.

L’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 prevede, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l’obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Si prevede, inoltre, che i criteri di partecipazione alle gare debbano essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Il comma 2 dispone, attraverso una novella all’articolo 6, comma 5, del suddetto Codice, che, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui contratti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici debba garantire il rispetto della tutela delle piccole e medie imprese, attraverso un’adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.

Il comma 2-bis modifica il comma 5 art.6 inserendo “la tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara”.

Il comma 3, invece, modifica il comma 8, lettera a), dell’art.7 per cui le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a fornire all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista, con la specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti.

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26 ter

Anticipazione del prezzo (Luigi)

 L’articolo 26-ter, al comma 1 prevede, anziché la possibilità, l’obbligo di corresponsione in favore dell’appaltatore dell’anticipazione del 10 per cento dell’importo contrattuale, fino al 31 dicembre 2014, che deve essere previsto e pubblicizzato nella gara di appalto. La norma introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

Si applica ai contratti di appalto relativi a lavori, affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

I commi 2 e 3 stabiliscono specifici criteri per la compensazione dell’anticipazione del 10 per cento nei

contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.

In particolare, il comma 2 stabilisce che l'anticipazione deve essere compensata fino alla concorrenza

dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Il comma 3, nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, stabilisce che

l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del

medesimo anno contabile. 

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Indennizzo di ritardo nella conclusione del procedimento: L’articolo 28, , introduce il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte. La misura si affianca all’istituto del risarcimento del danno da ritardo, già previsto dall’ art. 2 bis della legge n. 241 e, al pari di questo, è volta a conseguire un più vasto rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.L’ipotesi riguarda il ritardo determinato dalla pubblica amministrazione (che può essere sia quella che ha dato avvio al procedimento, sia altra amministrazione, che intervenga nel corso del procedimento e che abbia causato il ritardo, come, a esempio, la P.a. che debba rendere un parere), ma anche dai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (co. 1). Quanto all’ambito di applicazione oggettivo, l’indennizzo è ammesso solo nelle ipotesi di mero ritardo nella conclusione di procedimenti a istanza di parte. Pertanto l’indennizzo non può essere richiesto nei procedimenti avviati d’ufficio ed è determinato dal fattore temporale quale mero nesso causale.Inoltre, anche per i procedimenti avviati su iniziativa di parte, è espressamente escluso in via ulteriore:      nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi;      nelle ipotesi di silenzio qualificato.

La misura dell’indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale. È’ stabilito anche un tetto massimo, in base al quale l’indennizzo non può essere superiore in ogni caso alla somma di 2.000 euro.Il comma 3 della disposizione prevede che qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento ovvero non liquidi l’indennizzo maturato fino a quella data, l’istante può proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs. 104/2010 che disciplina il rito avverso il silenzio della P.a. La disposizione specifica che può proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, anche la domanda per ottenere l'indennizzo. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è inviata:      alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione;      al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza      al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo. Il comma 8, infine, prevede che sia nella comunicazione di avvio del procedimento (prevista dall’art. 7, legge proc.), sia nelle informazioni sul procedimento che devono essere pubblicate a cura delle P.a. ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 33/2013, debba essere fatta menzione:      del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo       del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del

procedimento.  

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28

…continua:

Il comma 9 dell’articolo 28 novella l’articolo 2-bis della L. 241 che prevede al comma 1 la risarcibilità del danno da ritardo, un nuovo comma 2.La nuova disposizione prevede quanto già disposto dal comma 1 dell’articolo 28 in commento, ossia, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, il diritto dell’istante di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. Al pari di quanto previsto al comma 1 della disposizione in commento sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e i procedimenti relativi ai concorsi pubblici. La disposizione prosegue rinviando alla legge o, sulla base di una legge, ad un regolamento di delegificazione per disciplinare le condizioni e le modalità del diritto all’indennizzo. Da ultimo, la novella precisa che in caso di indennizzo, le somme corrisposte o da corrispondere a tale titolo sono detratte dal risarcimento.La richiesta di indennizzo, quindi, non esclude, ricorrendone i presupposti, di chiedere anche il risarcimento del danno da ritardo. In tale ipotesi, il risarcimento sarà dovuto solo per la misura maggiore, tenuto conto della cifra corrisposta o da corrispondere (ancorché quantificata) a titolo di indennizzo.I commi 10, 11 e 12 dell’articolo 28 dettano disposizioni relative alla efficacia delle disposizioni sul diritto all’indennizzo da ritardo. In particolare, si prescrive l’applicazione in via sperimentale delle stesse ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decorrenza a partire da tale data.La fase sperimentale avrà una durata di diciotto mesi, al termine dei quali, sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, sarà adottato un regolamento di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, con il quale potranno essere stabiliti la conferma o la rimodulazione o la “cessazione” – dell’efficacia - delle disposizioni sull’indennizzo per i procedimenti relativi all’impresa, ovvero anche la decorrenza di tali disposizioni per i procedimenti amministrativi esclusi dalla prima fase sperimentale. L’applicazione per questi potrà avvenire eventualmente con modalità graduali.Il regolamento è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.Il comma 11 prevede che gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dell’indennizzo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata 

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Data Unica degli obblighi L’articolo 29 pone l’obbligo di fissare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore.Inoltre, è posto l’obbligo da parte del responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti sia di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, sia di comunicarle al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine web.  

29 ter

Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al d.lgs.39/2013 Nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e V del D.Lgs.39 (Incompatibilità tra incarichi nelle P.A. e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle P.A. e Incompatibilità tra incarichi nelle P.A. e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico) gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D Lgs..39 in conformità alla normativa previgente ,non hanno effetto come causa di incompatibilità. 

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30 Semplificazioni in materia edilizia (modifiche al T.U. - DPR.380/2001)(Luigi)

31

Semplificazione in materia di DURC (Luigi)

Il comma 2 prevede che, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all’affidatario e ai subappaltatori sia acquisito, d’ufficio, dalla stazione appaltante (commi 2 e 6) e che i titoli di pagamento siano corredati dal DURC, anche in formato elettronico (comma 7).

Il comma 5 dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio (180 giorni nel testo originario del decreto-legge) e sia acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici; inoltre, la richiesta del DURC non è più limitata unicamente alle fasi dell’affidamento e della gestione del contratto, ma viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l’obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni); il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, è acquisito ogni 120 giorni; infine, nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, la stazione appaltante trattiene l’importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 (commi 3, 4 e. secondo il nuovo comma 8-bis, la possibilità per la stazione appaltante di trattenere l’importo dovuto dal certificato di pagamento, nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, può essere esercitata anche da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli sulla base dei nuovi commi 8-quater e 8-quinquies, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell’ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. La concessione delle suddette agevolazioni è ammessa a condizione che la data del DURC non sia anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio.

(nb.anche circ.n.36/2013 del 6.9.13 del Ministero del Lavoro-prot.37/0015563) 

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32

Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Luigi)

L’articolo 32, reca numerosi interventi di semplificazione in materia di lavoro, attraverso una serie di novelle al

D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, al D.Lgs. 163/2006, in materia di pubblici appalti, e al

D.P.R. 1124/1965, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.

 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)Al comma 1, alla lettera a), è modificato l’art. 26 commi 3 e 3bis prevedendo, in primo luogo, che la cooperazione e coordinamento tra il committente, appaltatori e subappaltatori, per la prevenzione dei rischi da interferenze, si possano attuare, limitatamente ai settori di attività con basso rischio di infortuni e anche di malattie professionali, con l’individuazione di un incaricato, sia per quanto attiene alle attività del committente stesso, sia a quelle dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in possesso dei requisiti adeguati e specifici in relazione all’incarico conseguito. Inoltre, viene espressamente previsto che ai dati presenti nel DUVRI accedano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Inoltre, l’obbligo di redazione del DUVRI non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (invece di 10 uomini-giorno, come previsto nel testo originario del decreto-legge), e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto (di cui al D.M. 10 marzo 1998), dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177), o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, anche di agenti mutageni e amianto.Nell’ambito delle nuove disposizioni di cui alla lett. b) che all’art.29 del D.Lgs. 81 ha introdotto nuovi commi 6-ter e 6-quater, si segnalano le seguenti modificazioni.In primo luogo, il comma 6-ter demanda a uno specifico decreto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (che vede quindi rafforzate le proprie prerogative), l’individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti non solamente dagli indici INAIL infortunistici ma anche dagli indici relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Nello stesso decreto viene altresì allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare (in luogo di “attestare”, come previsto nel testo originario del decreto-legge) di aver effettuato la valutazione dei rischi (effettuazione della valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento). Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 29 (concernenti le modalità di attuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che impieghino, rispettivamente, fino a 10 e fino a 50 lavoratori). Il nuovo comma 6-quater (non modificato nel corso dell’esame in sede referente) dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo per le aziende a basso rischio infortunistico (che deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge) continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis del medesimo articolo 29 (concernenti le procedure per la valutazione dei rischi da effettuare per i datori di lavoro che occupino rispettivamente, fino a 10 e fino a 50 lavoratori).

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32

…continua:

In entrambe le disposizioni è stato evidenziato che le modalità di riconoscimento dei crediti formativi, e relativi modelli attraverso cui è documentata l'avvenuta formazione, debbano essere individuati dalla Conferenza Stato-Regioni, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre è stato disposto l’obbligo, per gli istituti di istruzione e universitari, di rilasciare gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi equiparati ai lavoratori.

E’ stata introdotta la lettera b-bis), che modificando l’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, prevede

che l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il servizio di prevenzione e protezione sia svolto

prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva (il testo attuale dispone tale obbligo

solamente all’interno di esse); Inoltre all’art.32 del D.lgs. 81/2006 è stata inserito il c. 5 bis che riconosce

crediti formativi per la durata della formazione nel caso che i contenuti dei percorsi formativi si

sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti al servizio di

prevenzione e protezione.

alla lettera f) del comma 1, modificando l’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, concernente le verifiche

periodiche delle attrezzature di lavoro, si prevede che l’obbligo di verifica da parte dell’INAIL

sull’efficienza delle attrezzature (comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008) debba essere effettuato

entro 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura (e non più dalla data della richiesta da parte del

datore di lavoro);

una semplificazione della procedura da seguire nel caso in cui l’INAIL (che secondo le nuove disposizioni

può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati), entro il suddetto termine di 45 giorni,

non provveda alla verifica. In particolare, si prevede che decorso tale termine il datore di lavoro possa

avvalersi, su propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati (seguendo le modalità individuate

nel D.M. 11 aprile 2011, emanato in attuazione dell’articolo 71, comma 13). Le verifiche successive

vengono effettuate, sempre a seguito di libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o dall’ARPA (se

previsto con legge regionale) o da soggetti pubblici o privati abilitati, sempre secondo le modalità di cui

al richiamato D.M. 11 aprile 2011.

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32

…continua:

Semplificazione delle denunce di infortuni sul lavoro Il comma 6 dell’articolo 32 apporta alcune modifiche al D.P.R. 1124/1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), allo scopo di semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. In particolare: si conferma l’abrogazione dell’articolo 54, che dispone l’obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare

entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni. L’abrogazione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro;

modificando l’articolo 56, si inverte la procedura definita in precedenza, disponendo l’obbligo per l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di trasmettere telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), alle autorità competenti , i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni;

si conferma che l’attivazione dell’inchiesta, da parte dei servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente ai fini dell’accertamento relativo alla situazione del soggetto infortunato non sia più d’ufficio, bensì mediante accesso alla banca dati I.N.A.I.L. dei dati relativi alle denunce di infortuni, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’I.N.A.I.L.;

 Infine, si conferma che le modalità di comunicazione delle disposizioni richiamate trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (in precedenza richiamato).Determinazione del prezzo nei contratti di appalto pubbliciIn materia è stato introdotto il comma 7-bis all’articolo 32, che apportano alcune modifiche al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Il nuovo comma inserisce il nuovo comma 3-bis all’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006, inerente il criterio di determinazione del costo più basso negli appalti pubblici.

Il nuovo comma 3-bis prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a questa disposizione, quindi, il costo del personale non figura più elemento di prezzo e quindi non deve essere più sottoposto a verifica di congruità.

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34

Disposizione in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza L’articolo 34 introduce la trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità, modificando l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2001.Rispetto al testo previgente l’obbligo di presentazione del certificato medico di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza è ora a carico del medico del SSN che deve trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, all’INPS secondo le modalità definite con decreto interministeriale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010. Le richiamate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra. Fino a tale data, l’obbligo di presentazione dl certificato rimane a carico della lavoratrice (comma 1, lettere a) e b)).Il DM 26 febbraio 2010 disciplina il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica dei certificati di malattia nel settore pubblico e privato è sancito dall’articolo 7 del D.L. 179/2012 a partire dal 18 dicembre 2012. 

42 Soppressione certificazioni sanitarie (per es. certificato di idoneità fisica per l'assunzione nelle P.A.

49 Proroga del termine di alienazione delle società a partecipazione pubblica al 31 dicembre 2013

49bis

Istituito un Comitato interministeriale per le politiche di riordino della spesa pubblica con il compito di formulare indirizzi e proposte in materia di spesa pubblica. Il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche l’accesso a tutte le banche dati costituite o alimentate. Può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche attraverso l’Ispettorato per la Funzione Pubblica

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49 ter

Semplificazioni per i contratti pubblici (Luigi)L’articolo, prevede l’obbligo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

L’AVCP, con la deliberazione 111/2012 ha introdotto l’AVCPASS, (Authority Virtual Company Passport), che consente alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti di partecipazione degli operatori economici a cui devono obbligatoriamente registrarsi:       dal 1° luglio 2013, per tutti gli appalti di lavori in procedura aperta di importo a base d’asta pari o superiore a €

40.000,00 nei settori ordinari, ad eccezione di quelli interamente svolti con sistemi telematici, con sistemi dinamici di acquisizione o mediante il mercato elettronico, nonché di quelli nei settori speciali;

       dal 1° gennaio 2014, per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 nei settori ordinari e speciali, interamente svolti con sistemi telematici, con sistemi dinamici di acquisizione o mediante il mercato elettronico.

Successivamente, l’AVCP, con il Comunicato del 12 giugno 2013, ha rinviato al 1° gennaio 2014 il passaggio al regime obbligatorio del nuovo sistema AVCPASS per le pubbliche gare d’appalto d’importo pari o superiore a 40.000 euro esperite in modalità non telematica. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, nonché per i settori speciali, l’obbligo, prima stabilito a partire dal 1° gennaio 2014, di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.

 

50

Modifica responsabilità fiscale negli appalti (Luigi) L’articolo 50 reca modifiche all’articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 in tema di responsabilità solidale dell’appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento dell’Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

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50 bis

Semplificazione della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita

IVA)

L’articolo 50-bis, reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA. Si tratta, tuttavia, di un regime facoltativo, in base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, comunicare giornalmente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.Gli stessi soggetti trasmettono l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972).  

51

Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del Modello 770

L’art. 51 abroga il comma 1 dell’art. 44-bis del D.L. n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati.L’art. 44-bis è stato inserito nel D.L. n. 269 del 2003 dall’art. 1, comma 121, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e successivamente modificato dall’art. 42, comma 2, del D.L. n. 207 del 2008, dall’art. 1, comma 6, del D.L. n. 194 del 2009 e dall’articolo 29, comma 7, del D.L. n. 216 del 2011. 

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54 bis

Modifiche alla Legge 190/2012L’articolo in esame, modifica la disciplina sui poteri consultivi e sulla pubblicità degli atti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CiVIT) in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. “legge anticorruzione”).Inoltre, si prevede la tempestiva trasmissione da parte della Commissione di detti pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e che il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sulla base di detti pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui sopra.Infine, qualora la Commissione faccia richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, o ordini l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione (di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 190) o dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o ancora ordini la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati, la Commissione stessa, e anche le amministrazioni interessate, devono darne notizia, nei rispettivi siti web e li devono comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

54 ter-

Modifiche al D.Lgs.39/2013 L’articolo in esame, modifica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico recata dal D.Lgs. 39/2013.In particolare, la disposizione: restringe al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di segnalazione all'Autorità nazionale

anticorruzione (CIVIT) ai fini della sospensione della procedura di conferimento dell'incarico in caso di violazione delle norme in materia. Attualmente non è precisata la fonte della segnalazione. Resta salva la possibilità per l’Autorità di agire d’ufficio;

restringe al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di richiesta di parere all'Autorità nazionale anticorruzione sulla interpretazione delle disposizioni del decreto 39 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

prevede che il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione, emani direttive sull'interpretazione delle disposizioni del decreto.

 

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57

Interventi straordinari a favore della ricerca L’art. 57 elenca una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa (comma 1).Gli interventi elencati dalla norma mirano in particolare: a)   al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca; b)   alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari; c)   alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni; d)   al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding (ovveroal finanziamento dei progetti

effettuato da una molteplicità di soggetti); e)   al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di

sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;

f)     al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;

g)   al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h)   alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i)      al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.   l-bis) al sostegno del contributo alla spesa del MIUR anche ai progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti. Secondo il comma 2, le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi elencati sono individuate con decreto del MIUR, di concerto con il MEF.

 

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58

Turnover nelle università e negli enti di ricerca L’articolo 58, commi 1, 2 e da 4 a 7, anticipa di un anno la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall’aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell’anno 2014 ed euro 49,8 milioni annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole. Il comma 1, apportando alcune modifiche all’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), concernente la disciplina sulla limitazione del turn-over nelle Amministrazioni pubbliche – che disponeva, ai co. 13-bis e 14, che università ed enti di ricerca potessero procedere ad assunzioni nella misura del 20% della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, del 50% per il 2015 e del 100% dal 2016 –, prevede che i richiamati enti possano procedere ad assunzioni nella misura del 50% della spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente per gli anni 2014 e 2015. In base al comunicato stampa presente sul sito del Governo, in tal modo “si liberano posti per 1.500 ordinari e 1.500 nuovi ricercatori (di cui all’art. 24, Legge 240/2010). Il comma 2 incrementa i fondi sui quali gravano le spese per il personale dei rispettivi comparti, prevedendo che: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 21,4 milioni di euro nel 2014 e di 42,7 milioni di

euro annui dal 2015; il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è incrementato di 3,6 milioni di euro nel 2014 e di 7,1 milioni di euro

annui dal 2015.

 Chiamate dirette nelle università

Il comma 3 dell’art. 58 modifica la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, escludendo la necessità del parere dell’apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN)Il comma 3-bis dell’articolo 58, reca disposizioni volte ad escludere la spesa per missioni effettuata dalle università e dagli enti di ricerca finanziata con risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici, espressamente destinati ad attività di ricerca, dalle misure di contenimento di tale tipologia di spesa, introdotte per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, che viene, a tal fine, novellato. 

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59

 

Borse di mobilità per il sostegno studenti capaci e meritevoli L’articolo 59 – include, la previsione di un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi,modificando, conseguentemente, la rubrica (nella quale, tuttavia, non v’è il riferimento specifico agli studenti “universitari”).  Il comma 1, dispone che, al fine di promuovere l’eccellenza e il merito degli studenti universitari, nonché di incentivarne la mobilità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il MIUR emana un bando per l’erogazione di borse per la mobilità a favore di studenti meritevoli che, per l’a.a. 2013/2014, intendano iscriversi a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso università statali o non statali italiane - con esclusione delle università telematiche - che hanno sede in regione diversa da quella di residenza “degli studenti stessi e delle famiglie di origine” .In base alla formulazione letterale, dunque, la disposizione può applicarsi solo agli studenti per i quali la residenza coincida con quella della famiglia di origine. Il comma 2, dispone che il bando definisce l’importo delle borse di mobilità – eventualmente differenziato in base alla distanza fra residenza dello studente e sede dell’università prescelta –, le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione di una graduatoria nazionale, che, in base al comma 4, è formata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati al comma 3, fino ad esaurimento delle risorse. In base al comma 3, l’ammissione al beneficio è disposta sulla base di criteri di merito ed economici, identici a quelli già previsti dal decreto-legge.Con riferimento al criterio di merito, è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia nell’a.s. 2012/2013, con votazione almeno pari a 95/100. Valori superiori, come si vedrà infra, rilevano ai fini della graduatoria di ammissione al beneficio.Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il comma 4 questo dispone che, ai fini della formazione della graduatoria nazionale, in caso di parità di punteggio prevale il candidato che presenta il valore più basso relativamente alla condizione economica, quindi quello che ha conseguito il voto più alto nel diploma. Dispone pure che la comunicazione della graduatoria e l’assegnazione delle borse è effettuata dal MIUR entro 45 giorni dalla data del bando e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. L’assegnazione diventa efficace all’atto dell’effettiva immatricolazione dello studente, momento nel quale, ai sensi del comma 7 - non modificato al Senato -, il MIUR assegna le risorse all’università di riferimento, che provvede alla conseguente erogazione. Il mantenimento del diritto alla corresponsione della borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo è subordinato, in base al comma 5, oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito. In particolare, occorre aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per l’anno di riferimento, aver riportato negli esami una media pari almeno a 28/30 e nessun voto inferiore a 26/30.In ogni caso, è necessario presentare ogni anno una apposita domanda.Il comma 6, dispone che le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012.

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Sistema di finanziamento delle università e dell’ANVUR e procedure di valutazione delle attività

amministrative delle università e degli enti di ricerca

All’articolo 60, il comma 01 dispone che l’applicazione delle previsioni da esso recate non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università, per ciascun anno, in misura maggiore del 5% rispetto all’anno precedente, prevede che la quota del FFO destinata, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009), alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, non sia inferiore alla misura del 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al 20% per il 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%. Con riferimento ai criteri di ripartizione, il comma dispone che almeno tre quinti della quota premiale sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate ogni 5 anni dall’ANVUR.

Al riguardo, si rammenta, peraltro, che l'art. 5, comma 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 – in attuazione del quale è stato emanato il D.Lgs. 49/2012 (v. infra) – ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall’ANVUR.

Comma 2

All’art.13 c.12 del dllgs.150/2009 è aggiunto il seguente periodo: Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università di cui al capo I del D.Lgs.213/2009 è svolto dall’ANVUR nel rispetto dei principi generali di cui all’art.3 ed in conformità ai poteri di indirizzo della commissione di cui all’art.5. 

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DA ART.62 AD ART.84 BIS:MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

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Dott. Luigi Micello – Dirigente Settore A.E.S.

Dott. Antonio Zuccaro – U.O.C.C. Legale e Supporto organi