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Unico 2007. Salvatore Percuoco Dottore Commercialista Latina 15 maggio 2007. Unico 2007. QUADRO RF SOCIETÀ NON OPERATIVE. Unico 2007. QUADRO RF- SOCIETA’ NON OPERATIVE Disposizioni Normative - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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QUADRO RF- SOCIETA’ NON OPERATIVEQUADRO RF- SOCIETA’ NON OPERATIVE
Disposizioni Normative
La disciplina fiscale delle società non operative e' stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724
Nel 2006:
articolo 35, commi 15 e 16 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248)
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articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
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Prassi
La circolare 25/E del 4 maggio 2007circolare 25/E del 4 maggio 2007, completa l’intervento interpretativo iniziato con le circolari 4
agosto 2006 n. 28/E, 2 febbraio 2007, n. 5/E, 16 febbraio 2007, n. 11/E, 15 marzo 2007, n. 14/E e con
la risoluzione 12 marzo 2007, n. 43/E.
<<le precedenti circolari e risoluzioni (diverse da quelle emanate nel 2006 e nel 2007) concernenti la
disciplina delle società non operative non espressamente richiamate nella presente circolare devono
intendersi in via generale revocate salvo riesame a seguito di specifica richiesta>>
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Test di operatività
verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la verifica):
la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal
conto economico (ricavi effettiviricavi effettivi)
sia almeno pari sia almeno pari
al valore determinato mediante applicazione alla media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali
specificamente previsti dal comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate (ricavi presuntiricavi presunti)
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Test di operatività
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Test di operatività negativo
ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRPEF)ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRPEF), comporta:
l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presuntoreddito minimo presunto, determinato ai sensi del comma 3 del predetto
articolo 30
limite di utilizzazione di perdite pregresselimite di utilizzazione di perdite pregresse, le perdite pregresse potranno essere utilizzate solo in
compensazione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto
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Test di operatività negativo
ai fini IVAai fini IVA, comporta che l’eccedenza di creditol’eccedenza di credito - risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta
relativamente al quale non è superato il test di operatività - non può essere: chiesta a rimborso utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 241/97ceduta ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 154
Inoltre, nel caso in cui per tre periodi d’imposta consecutiviper tre periodi d’imposta consecutivi l’importo delle operazioni rilevanti ai fini IVAoperazioni rilevanti ai fini IVA (volume
d’affari) risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30, la
società non operativa (che per ciascuno dei tre periodi d’imposta non abbia superato il test) perde definitivamente la
possibilità di utilizzare il relativo credito IVA, anche a scomputo dell’IVA a debito riferita ai periodi d’imposta successivi
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Test di operatività negativo
ai fini IRAPai fini IRAP, comporta l’obbligo di dichiarare un valore della produzione nettadichiarare un valore della produzione netta non
inferiore al reddito minimo presunto (determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30), aumentato:
delle retribuzioni sostenute per il personale dipendentedei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente degli interessi passivi
Detto obbligo decorre dal 1 gennaio 2007: pertanto per i contribuenti con esercizio coincidente con
l'anno solare, l'adeguamento dovrà essere effettuato nella dichiarazione dei redditi modello Unico 2008
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Cause di esclusione
Articolo 30 Legge 724/1994
<<Agli effetti del presente articolo, le società per azioni, …(omissis) …, si considerano, salva salva
prova contrariaprova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi …>>
il contribuente era ammesso a fornire, in sede di accertamento, <<la prova contraria sostenuta da
riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il
conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi…>>
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Istanza di disapplicazione
Ai sensi del citato comma 4-bis DL 223/2006 <<In presenza di oggettive situazioni che hanno reso
impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la
disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'art 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600>>
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Cause di esclusione – Unico 2007
In caso di accoglimento dell’istanza va barrata la casella “Interpello”, di cui al presente prospetto va compilato.
(CIRCOLARE n. 5 del 2/2/07 e n. 14 del 15/3/07)
Si precisa che, in presenza di accoglimento parziale dell’interpello, il presente prospetto va compilato.
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Cause di esclusione
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eliminato
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eliminata
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Cause di esclusione – Unico 2007
i soggetti che si trovano nel primo periodo di impostai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta.
il primo periodo di imposta è quello di inizio dell’attività coincidente con l’apertura della partita IVAl’apertura della partita IVA, a
prescindere dall’inizio dell’attività produttiva
Nell’esclusione non rientrano le società neo costituite a seguito di un’operazione di scissione o di fusione
propria o di conferimento d’azienda (successione a titolo universale)
l’affitto d’azienda non configura di per sé una causa di esclusione automatica della società concedente dalla
disciplina delle società non operative, anche nell’ipotesi in cui l’azienda sia l’unica posseduta
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Cause di esclusione – Unico 2007
Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione i soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all’art. 1, commi 111 e seguenti, della legge
n. 296 del 2006 , relativamente al periodo di imposta anteriore allo scioglimento ovvero alla trasformazione in società
semplice e che abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile
entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; in tal caso va barrata la casella “Scioglimento o trasformazione”.
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Nel rigo RF73, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lett. c), del TUIR, ivi compresi quelli
costituenti immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari
Sul valore di colonna 1 si applica la percentuale del due per cento.
Per effetto dell’art. 1, comma 326, della legge n. 296 del 2006, per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, la
percentuale da applicare ai predetti beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è ridotta all’uno per cento.
Nel rigo RF73, colonna 2, va indicata la relativa percentuale.
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Nel rigo RF74, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’
art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, (navi , escluse le unità da diporto) anche in locazione finanziaria.
Nel rigo RF75, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10catastale A/10 .
Nel rigo RF76, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e
nei due precedenti.
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Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
<<La percentuale ridotta del 4 per cento si applica per gli immobili abitativi nuovinuovi con esclusivo riferimento al triennio
agevolato.>> (circolare 25 pag. 20)
L’articolo 30, comma 1, lett. b della Legga 724/94 non richiede che l’immobile sia nuovo nuovo
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Nel rigo RF77, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria
le spese relative a più esercizi (costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e spese di
pubblicità), vanno assunti al netto degli importi già dedotti in precedenti esercizi)
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I soggetti con periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007, riportano il valore delle immobilizzazioni
situate nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti ai quali si applica la percentuale del 10% nel rigo
RF78, colonna 1
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Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse escluse
quelle in corso di costruzione nonché gli accontiquelle in corso di costruzione nonché gli acconti
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I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF73 a RF78, vanno assunti in base alle risultanze medie
dell’esercizio e dei due precedenti.
Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell’esercizio dovrà dovrà
essere ragguagliato al periodo di possessoessere ragguagliato al periodo di possesso (numero dei giorni di possesso/numero dei giorni di ogni esercizio)
I risultati ottenuti per ciascun anno vanno divisi per tre, ottenendo, per ciascun gruppo di beni posseduti nei tre esercizi, il valore medio.
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Unico 2007 – articolo 110, comma 1 del TUIR
Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, comma 1, del TUIR secondo cui <<il costo è assunto al lordo
delle quote di ammortamento già dedotte>>, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni
sopra menzionati
Quindi : aree su cui insiste un fabbricato strumentale, a prescindere dalla circostanza che il “costo” da assumere ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili sia al netto del costo delle stesse veicoli a motore, a prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 164 del TUIR
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Unico 2007 – articolo 110, comma 1 del TUIR
Per i beni che hanno fruito di contributi imponibili in conto impianti, il relativo valore da assumere dipenderà dalla modalità di
rappresentazione contabile adottata
se il contributo è stato contabilizzato a se il contributo è stato contabilizzato a diretta riduzionediretta riduzione del valore del bene, l’importo su cui applicare i coefficienti di redditività del valore del bene, l’importo su cui applicare i coefficienti di redditività
minima presunta sarà più basso minima presunta sarà più basso
rispetto rispetto
all’ipotesi in cui il contributo concorre alla determinazione del reddito con la tecnica dei all’ipotesi in cui il contributo concorre alla determinazione del reddito con la tecnica dei riscontirisconti in correlazione con il processo di in correlazione con il processo di
ammortamentoammortamento
Ciò determina un diverso risultato del test di operatività, a parità di costo di acquisto del bene e del contributo i conto impianti
ricevuto
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Unico 2007 – articolo 110, comma 1 del TUIR
Per i beni costituiti da azioniazioni, quotequote e strumenti finanziari similari alle strumenti finanziari similari alle
azioniazioni trova applicazione la disposizione contenuta nel
comma 1, lett. d) dell’articolo 110 del TUIR secondo cui il costo si intende non
comprensivo di maggiori o minori valori iscritti (svalutazioni ovvero
rivalutazioni)
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Unico 2007 – articolo 110, comma 1 del TUIR
Per i beni in locazione finanziarialocazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall’impresa concedente ovvero, in
mancanza di documentazione, la somma delle quote capitali relative ai canoni di locazione e il prezzo di
riscatto
<<Tale valore dovrà essere preso in considerazione, al fine di equiparare il trattamento dei beni acquisiti in
proprietà con quello dei beni in locazione finanziaria, anche nell’ipotesi in cui sia stata esercitata anche nell’ipotesi in cui sia stata esercitata
l’opzione del riscatto l’opzione del riscatto
Al riguardo, devono considerarsi superate le indicazioni fornite con le circolari precedentemente
emanate.>> (Circolare 25 pag. 24)
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Nel rigo RF79, colonna 3, vanno indicati: i ricavi (A1 + A5 bilancio CE) gli incrementi di rimanenze (somma delle variazioni positive delle voci A2+A3+B11) i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti
<<In caso di cessione d’azienda o di ramo aziendale, si genera una plusvalenza unitaria iscrivibile tra i componenti straordinari alla voce E20 del
conto economico. Ne consegue che da tale plusvalenza non può essere estrapolata la parte riferibile alle merci e agli altri beni che, ove ceduti
singolarmente, risultano iscritti nella gestione ordinaria del conto economico.>> (circolare 25 pag. 26)
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Principio di omogeneitàPrincipio di omogeneità
La circolare 25, precisa, nella parte dedicata al comparto <<titoli e assimilati>>, che <<Non rientrano, in particolare,
tra gli elementi patrimoniali rilevanti agli effetti del calcolo dei ricavi presunti, i crediti per rimborsi di impostecrediti per rimborsi di imposte, in quanto
non derivanti da operazioni di finanziamento
In modo speculare, si ritiene che anche gli interessi che maturano sui crediti diversi da quelli di
finanziamento devono essere esclusi dai proventi rilevanti per il calcolo dei ricavi effettivi imputati a conto
economico.>>
Principio ribadito a pag. 44, in caso di accoglimento parziale dell’istanza di disapplicazione su un immobile <<anche
l’ammontare dei ricavi effettivi, per omogeneità, dovrà essere adeguato al valore degli asset>>
Interessi attivi sui depositi bancari? Crediti per finanziamento infruttiferi erogati? Immobili- Merce temporaneamente Interessi attivi sui depositi bancari? Crediti per finanziamento infruttiferi erogati? Immobili- Merce temporaneamente
affittati? affittati?
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Se il soggetto è considerato non operativo,Se il soggetto è considerato non operativo,
Il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini
della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello
stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, modificato dall’art. 1, comma 109, lett. f), della legge n. 296 del
2006, e prestampate nel prospetto.
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Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, si dovrà dovranno indicare alla colonna 1 del rigo RF80 la
somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR
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Nella colonna 2 va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l’importo di rigo
RF79, colonna 5, e l’importo di rigo RF80, colonna 1.
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Si procede, quindi, al raffronto tra l’ammontare di cui al rigo RF80, colonna 2, e quello indicato al rigo RN5 del quadro RN.
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al reddito imponibile minimo può
essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN5 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti
termini. Il rigo RN5 va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite
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Perdite fiscali pregresse
l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 30, precisa che <<le perdite degli esercizi precedenti
possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo …>>
EsempioEsempio - Società non operativa- Società non operativa
Reddito presunto 30.000
Reddito dichiarato 45.000
Perdite pregresse 25.000
Si potrà portare in diminuzione solo la perdita per un importo pari a 15.000 (=45.000-30.000)
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Perdite fiscali pregresse e società trasparenti
L’Agenzia precisa (pag. 35) che <<La locuzione “perdite di esercizi precedenti”, nei casi in cui la società non
operativa sia un soggetto fiscalmente trasparente, deve essere riferita a tutte le perdite d’impresa pregresse
conseguite dai soci persone fisiche …(omissis…)…, incluse, quindi, anche quelle eventualmente derivanti dallo
svolgimento di un’attività imprenditoriale autonoma del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a società di
persone considerate o meno operative.
Ciò in considerazione dell’impossibilità di individuare quale “tipo di perdita” (se quella derivante da una eventuale
attività imprenditoriale individualmente svolta ovvero dalla partecipazione in società di persone) sia stata utilizzata
per compensare il reddito di periodo (tra cui quello imputato per trasparenza della partecipata non operativa). Gli
importi indicati nel modello di dichiarazione, infatti, si riferiscono indistintamente a tutte le perdite d’impresa in
contabilità ordinaria conseguite in precedenti esercizi, siano esse derivanti da una eventuale attività imprenditoriale
che dalla partecipazione in società di persone operative e non.>>
Unico 2007
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QUADRO RF- SOCIETA’ NON OPERATIVE QUADRO RF- SOCIETA’ NON OPERATIVE
Perdite fiscali pregresse e società trasparenti
L’Agenzia, inoltre, precisa (pag. 35) che <<La In coerenza alla ratio della disciplina
di contrasto alle società non operative (che impone a queste ultime di evidenziare
un reddito da assoggettare a tassazione non inferiore ad un imponibile minimo
forfetariamente determinato), si ritiene che le perdite di periodo di (nda. conseguite
dal socio in altre attività d’impresa) non possano essere utilizzate per compensare
l’imponibile ricevuto per trasparenza dalla propria partecipata non operativa.>>
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SCIOGLIMENTO SCIOGLIMENTO
E E
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA
SOCIETA’ NONSOCIETA’ NON OPERATIVEOPERATIVE
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SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE
Alle società considerate non operativenon operative nel periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006,
nonché nonché
a quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di impostaprimo periodo di imposta,
è consentito di uscire dal regime d’impresa,
deliberando deliberando
lo scioglimentoscioglimento (con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione degli stessi ai soci)
o o
la trasformazione in società semplicetrasformazione in società semplice
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SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE
L’agevolazione si sostanzia nella previsione di un’imposta sostitutivaun’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP dovuta, del 25% per cento,
rispettivamente:
sul reddito d’impresa realizzato nel periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura di liquidazioneliquidazione (non
sono scomputabili le perdite ante liquidazione)
sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti (articolo 9 del TUIR) all’atto della trasformazionetrasformazione e il relativo
valore fiscale riconosciuto (nell’ipotesi in cui sia stata deliberata la trasformazione della società in società semplice)
L’imposizione sostitutiva è, inoltre, prevista: 25% sulla distribuzione delle riserve e sui fondi in sospensione d’impostariserve e sui fondi in sospensione d’imposta; 10% sull’attribuzione dei saldi attivi di rivalutazionesaldi attivi di rivalutazione
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SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE
Per accedere alla disciplina agevolata, è necessario deliberaredeliberare lo scioglimento o trasformazione in società semplice
entro il 31 maggio 2007entro il 31 maggio 2007
E’ possibile accedere alla disposizione anche per le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2007, << purché
abbiano deliberato la messa in liquidazione a decorrere dal 4 luglio 2006>> (circolare 25 pag. 54)
L’accesso al regime è, inoltre, subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: la cancellazione della societàcancellazione della società dal registro delle imprese deve essere richiesta entro un annoentro un anno dalla delibera di
scioglimento o trasformazione
tutti i soci della società devono essere persone fisichepersone fisiche che detengano le partecipazioni non in regime d’impresanon in regime d’impresa e
che siano iscritte nel libro dei socisiano iscritte nel libro dei soci alla data del 1° gennaio 2007 ovvero entro 30 giorni dalla medesima data in forza
di titolo di trasferimentotitolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006anteriore al 1° novembre 2006
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SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE
In caso di scioglimento, l’Agenzia ha chiarito che, il periodo d’imposta di
liquidazione deve essere unico e l’imposta sostitutiva si applica al termine del
periodo di liquidazione
Mentre in caso di trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica
nell’esercizio nel quale è stata deliberata la trasformazione in società semplice
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SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE
IVA IVA
Per le società che deliberano lo scioglimento, le assegnazioni dei beni ai soci non sono considerate cessioni non sono considerate cessioni
ai fini dell’imposta sul valore aggiuntoai fini dell’imposta sul valore aggiunto
Attenzione: bisogna effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA secondo le regole ordinariamente dettate
dall’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972, in un periodo di osservazione pari:
ad un quinquennio, decorrente dall’esercizio di entrata in funzione, per i beni ammortizzabili
ad un decennio, decorrente dall’esercizio di acquisto o di ultimazione, per i fabbricati o porzioni di fabbricati)
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SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - SOCIETA’ NON OPERATIVE
IVA IVA
La trasformazione, viene invece considerata cessione di beni
rilevante ai fine dell’IVA
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QUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTOQUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
In tale rigo va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato relativo al periodo d’imposta 2006,
utilizzando il metodo storico, per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui:all’articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005 dell’articolo 36, comma 34 del decreto legge n. 223 del 2006, tenendo conto delle modifiche al
suddetto decreto n. 223 apportate dal decreto legge n. 262 del 2006
(si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 21 novembre 2006 e n. 1 del 19 gennaio
2007).
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QUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTOQUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Stabilisce l'art. 36, comma 34 del decreto che "nella determinazione dell'acconto dovuto dai
soggetti di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi ... ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata
dell'acconto".
Unico 2007
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QUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTOQUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Le disposizioni che dovevano essere osservate erano:
- articolo 35, comma 15, che riforma la disciplina delle societa‘ non operative;
- articolo 36, comma 4-bis, che riguarda il trattamento degli utili provenienti da Paesi a fiscalita' privilegiata;
- articolo 36, comma 5, che elimina la facolta' di operare l'ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore;
- articolo 36, comma 7, che non consente la deduzione dell'ammortamento dei terreni su cui insistono fabbricati
strumentali;
- articolo 36, comma 18, che elimina la possibilita' di dedurre le minusvalenze derivanti dall'assegnazione di bei ai soci;
- articolo 36, comma 20, che innova il regime della valutazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale;
- articolo 37, comma 3, che proroga il termine per l'adeguamento agli studi di settore a seguito delle modifiche introdotte
dal decreto stesso
Unico 2007
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QUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTOQUADRO RS- RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Unico 2007
in colonna 2, l’imposta
del periodo d’imposta
precedente rideterminata;
in colonna 3, l’importo
dell’acconto relativo al
presente periodo d’imposta,
calcolato con il metodo
storico, sulla base
dell’imposta indicata in
colonna 2;
In colonna 4, l’importo del
maggior acconto dovuto, da
versare in sede di seconda rata a
titolo di conguaglio della prima
rata di acconto. Tale colonna va
compilata con riferimento
all’applicazione dell’art. 36,
comma 34, del decreto legge n.
223 del 2006 da parte dei
soggetti per i quali il termine
ordinario della prima rata di
acconto è scaduta
precedentemente al 4 luglio 2006
(data di entrata in vigore del
citato decreto n. 223).
in colonna 1, il
reddito relativo al
periodo d’imposta
precedente
rideterminato; in
tale rigo va
considerato anche
l’importo del reddito
rideterminato da
parte della società
che ha imputato il
reddito ai sensi
dell’articolo 5 e/o
dell’articolo 115 del
TUIR;
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Sono considerati ricavi:
a)i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il
comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come
tali nel bilancio.
Articolo 85 TUIR
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a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare,
ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla L.
11 febbraio 1971, n. 50;
Articolo 8-bis, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/1972
52
Norme generali sulle valutazioni. (ex art. 76) Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia
per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli
stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta
l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati
nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito
per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori
valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore
fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o
negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Articolo 110, COMMA 1 TUIR