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V ADEMECUM F UORISTRADA Giugno 2005 Testo realizzato in collaborazione con l’Avv. Paolo Turci e il coordinamento generale di Francesca Marozza

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VADEMECUM

FUORISTRADA

– Giugno 2005 –

Testo realizzato in collaborazionecon l’Avv. Paolo Turci e il coordinamento generale

di Francesca Marozza

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INDICE

LA FMI E IL FUORISTRADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7

Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7Il concetto di fuoristrada come legittima attivitàricreativa e sportiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9Il territorio come risorsa da distribuire e la tuteladell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10La rappresentanza della FMI e la promozione della“cultura delle regole” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12

NORMATIVA VIGENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13

Norme generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13Norme regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15Interpretazione della Corte di Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . » 23

PROPOSTA DI NUOVA NORMATIVA . . . . . . . . . . . . . » 25

Motivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

DISEGNO DI LEGGE:Relazione accompagnatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28Articoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32

APPUNTI PER L’ORGANIZZAZIONEDI MANIFESTAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

APPUNTI IN CASO DI CONTESTAZIONIDI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE . . . . . . . . . . . . . . » 47

ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49

Allegato 1Sent. Cass. 2479/02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 49

Allegato 2Estratto Codice della Strada da art. 1 ad art. 9 . . . . . . . . . . . . » 52

Allegato 3Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportin. 1060 del 16/3/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 76

Allegato 4Norme Regione Valle d’Aosta:L. 17/85. - L.R. 41/97 (art.24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83

Allegato 5Norme Regione Piemonte:L. 14/78 (art. 8); 29/78 (art. 7); 55/78 (art. 8); 84/78 (art. 8);18/79 (art. 8); 5/80 (art. 8); 29/80 (art. 8); 30/80 (art. 8); 31/80(art. 8); 32/80 (art. 8); 34/80 (art. 8); 32/82 (art. 11); 23/85(art. 8); 22/87 (art. 8); 51/87 (art. 8); 54/89 (art. 7); 49/90 (art.8), 14/91 (art. 8); 19/92 (art. 2); 15/93 (art. 7); 13/94 (art. 1);25/95 (art. 6); 32/95 (art. 6); 33/95 (art. 7); 61/95 (art. 6) e12/98 (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87

Allegato 6Norme Regione Liguria: L. 38/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117

Allegato 7Norme Regione Lombardia:L. 8/76 (art. 26); 80/89 (art. 20) e Reg. 23.2.93 n. 1 (art. 24) . . » 123

Allegato 8Norme Regione Veneto: L. 14/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125

Allegato 9Norme Regione Friuli Venezia Giulia:L. 15/91; 39/92 e 42/96 (art. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129

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Allegato 10Norme Provincia Bolzano: L. 10/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 141

Allegato 11Norme Provincia Trento: L. 31/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 148

Allegato 12Norme Regione Emilia Romagna:L. 30/81 (art. 13) e Delib. Giunta 182/95 (art. 81-82) . . . . . . . . . » 151

Allegato 13Norme Toscana: L. 26/98 e 48/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 154

Allegato 14Norme Regione Marche: L. 52/74 (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . » 161

Allegato 15Norme Regione Umbria: L. 28/01 (art. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . » 162

Allegato 16Norme Regione Abruzzo:L. 68/90 (art. 8); 75/91 (art. 8); 28/94(art. 21); 38/96 (art. 8);116/96 (art. 9); 16/97 (art. 9); 109/97 (art. 9); 9/98 (art. 9);84/98 (art. 9); 128/99 (art. 9); 134/99 (art. 10); 23/00 (art. 10);95/00 (art. 31); 96/00 (art. 9) e 67/01 (art. 9) . . . . . . . . . . . . . . » 164

Allegato 17Norme Regione Molise: L. 6/00 (art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 185

Allegato 18Norme Regione Lazio:L. 29/87; 14/99 (art. 93 e 95) e 39/02 (art. 42) . . . . . . . . . . . . . » 186

Allegato 19Norme Regione Campania:L. 11/96 (all. 4 art. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195

Allegato 20Norme Regione Puglia:L. 25/00 (art. 7 lettera M); 21/03 (art. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 196

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Allegato 21Norme Regione Basilicata: L. 28/99 (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . » 198

Allegato 22Formulario ricorso avverso verbale di contestazionedi circolazione “fuoristrada” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 200

Allegato 23Formulario domande tipo per autorizzazione dimanifestazioni e gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 202

Allegato 24Polizza Assicurativa R.C. dell’organizzatore . . . . . . . . . . . . . . » 204

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LA FMI E IL FUORISTRADA

Premessa

La FMI è da sempre impegnata nel settore del “Fuoristrada”.L’impegno “istituzionale” nella promozione dell’attività sportiva fuo-

ristradistica, però, non è sempre stato accompagnato da una sufficienteattenzione ai problemi di carattere legale conseguenti alla normativa re-strittiva adottata da molte Regioni a partire dagli anni ’80.

Agli inizi degli anni ’90 vi sono in realtà state varie iniziative di studioed intervento, ma queste sono rimaste sempre confinate all’ambito re-gionale presso cui nascevano, senza un reale coordinamento centrale a li-vello nazionale.

In effetti solo a partire dal 1994 lo studio delle problematiche “legali”del fuoristrada ha ricevuto impulso a livello centrale, è stato quindi pro-posto all’attenzione della “Commissione Utenza” della FMI in occasionedella sua ricomposizione con nuovi membri.

Tale Commissione ha agito su due fronti: per un verso ha elaboratouna ipotesi di nuova regolamentazione della materia a livello di legge sta-tale, e per un altro verso si è proposta di supportare un caso pilota per ar-rivare ad ottenere dalla Corte di Cassazione l’interpretazione più favore-vole possibile delle esistenti norme regionali sulla circolazione fuoristrada.

Il disegno di legge in questione (i cui principi guida paiono conservareancora oggi validità e verranno meglio illustrati nei capitoli seguenti) èstato depositato alla Camera dei Deputati a cura di parlamentari “amici”nel 1996, ma non è mai stato concretamente esaminato in Aula in quantoteoricamente “assorbito” nell’ultima legge sulle modifiche al Codice dellaStrada (legge su cui peraltro detto progetto non ha inciso minimamente).

La seconda iniziativa invece ha condotto al supporto legale nell’impu-

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gnazione di verbali di contestazione di violazione della legge regionale li-gure sul “fuoristrada”, impugnazione avviata da legali del MC Sanremo atutela di quattro propri soci contravvenzionati.

Detta iniziativa si è quindi felicemente conclusa con la sentenza n.2479/02 della Corte di Cassazione di cui si parlerà ampiamente in prose-guo, sentenza che - oltre ad annullare i verbali impugnati - esprime unainterpretazione del Codice della Strada fortemente positiva per l’utenzamotociclistica.

In ultimo nel corso del 2003/04 la Presidenza FMI ha inteso dare unsenso più compiuto alle attività fino a quel momento svolte, ed ha pro-mosso una serie di incontri presso i Comitati Regionali delle Regioni in cuipiù è sentito il problema della legislazione vincolistica, al fine sia di illu-strare le tesi giuridiche fino ad oggi elaborate, sia di aprire un dibattito tratutti gli utenti del “fuoristrada” per verificare la condivisione dei principisu cui queste si basano, nonché raccogliere ogni suggerimento od espe-rienza sorta a livello locale.

Il tutto finalizzato a riassumere ogni contributo disponibile nel pre-sente vademecum.

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Il concetto di fuoristrada comelegittima attività ricreativa e sportiva

Dichiarare che il “fuoristrada” è una legittima attività ricreativa esportiva sembra una affermazione ovvia e superflua per chi vive nell’am-biente dell’utenza motociclistica.

Viceversa così non è per molti dei nostri interlocutori esterni alla FMI(innanzi tutto politici e amministratori locali, ma anche stampa e pubbli-cistica varia).

È indubbio, infatti, che per una certa corrente di pensiero che impro-priamente potremmo definire “ambientalista” la circolazione motorizza-ta su percorsi a fondo naturale sarebbe pratica “intrinsecamente negati-va”, in quanto a fronte di un significativo impatto ambientale non sareb-be giustificata da nessun interesse “meritevole di tutela”.

Dovendo quindi affrontare in maniera quanto più possibile organica iltema del Fuoristrada, pare invece opportuno premettere e ribadire comea nostro avviso:

a) l’attività fuoristradistica abbia una così consolidata storia e tradi-zione da non poter non essere considerata di diffusa valenza ri-creativa e sportiva;

b) come tale l’attività fuoristradistica non possa essere discriminatarispetto ad altre attività ricreative e sportive pure esse dotate diimpatto ambientale significativo (v. ad es. lo sci o la caccia);

c) conseguentemente l’attività fuoristadistica possa certamente es-sere “regolamentata”, ma non debba essere aprioristicamente“vietata” senza ledere fondamentali principi di libertà individuale.

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Il territorio come risorsa da distribuiree la tutela dell’ambiente

Posto quindi che l’attività fuoristradistica è una legittima forma di at-tività ricreativa e sportiva, può osservarsi che essa, al pari di altre analo-ghe attività, propone una particolare forma di uso del “territorio”, so-prattutto nei suoi ambiti non ancora urbanizzati.

Il territorio è peraltro una risorsa “delicata” e sempre più “limitata”.Dette due caratteristiche meritano un approfondimento. In partico-

lare:a) La delicatezza del territorio (e quindi la necessità condivisa da tut-

ti di preservare l’Ambiente quale nostro patrimonio fondamenta-le) implica che le attività - quali il “fuoristrada” - che hanno un si-gnificativo impatto ambientale debbano essere opportunamenteregolamentate.Regolamentare, però, non significa “vietare”, non essendo ragio-nevole impedire ogni attività una volta che con vincoli limitati emirati fosse comunque assicurato l’obiettivo di preservare incon-taminate le aree naturali di maggior pregio, nonché l’obiettivo disalvaguardare ogni altra area da eccessive concentrazioni locali diutilizzo capaci di incidere irreversibilmente sull’equilibrio ambien-tale.

b) La limitatezza del territorio come risorsa disponibile è da mettersiin relazione non solo con l’elevata densità di popolazione delle no-stre regioni, ma anche con la sempre maggior “domanda” indivi-duale di uso del territorio prodotta dallo sviluppo socio economico.La gente, infatti, matura sempre di più non solo l’interesse adesercitare sul territorio attività ricreative che utilizzano molti spa-zi, ma anche il bisogno di “sentire” vicino a sé l’esistenza di areeincontaminate dagli elementi negativi (e tra questi l’affollamento ela circolazione motorizzata) che normalmente sono presenti neicentri urbanizzati di residenza.Inoltre, sia le attività ricreative alternative (mountain bike, escur-sionismo, raccolta funghi, bird watching, equitazione, ecc…), che

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la ricerca di aree “incontaminate”, propongono forme di uso delterritorio alternative, e per certi versi poco compatibili, con quelleinsite nell’attività fuoristradistica.A nostro avviso tutte tali forme di utilizzo del territorio, così comel’attività fuoristradistica, sono parimenti legittime, e nessuna diqueste ha diritto di espropriare totalmente un’altra da ogni possi-bilità di esercizio.La soluzione di ogni problema di compatibilità è quindi da ricercarein forme di regolamentazione che distribuiscano l’uso del territoriotra le indicate esigenze in modo da rispettarne i diversi gradi di im-portanza e rilevanza sociale e di garantire a tutte un minimo ambi-to di praticabilità.Ovviamente un tale tipo di regolamentazione, che rifugga dallasemplicistica logica del “tutto permesso” o del “tutto vietato”,non può non risultare di una certa complessità.

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La rappresentanza della FMIe la promozione della “cultura delle regole”

La “complessa” regolamentazione sopra auspicata dovrebbe esserericercata tramite il dialogo e confronto tra le parti interessate e le forzepolitiche chiamate ad approvarla.

L’esito di tale confronto non può non essere influenzato dal grado diautorevolezza che potrà avere la FMI come rappresentante dell’utenzamotociclistica.

A nostro avviso l’autorevolezza della FMI sarà proporzionale alla dif-fusione nell’utenza motociclistica della “cultura delle regole”, ossia dellaeffettiva diffusione di una prassi di rispetto delle norme vigenti anchequando queste fossero “scomode”.

Fino a che, infatti, il motociclista sarà visto come soggetto normal-mente “indisciplinato”, gli interlocutori della FMI troveranno superfluodiscutere con questa il miglioramento delle regole esistenti, dandosi perscontato che i rappresentati della FMI stessa cercheranno comunque disottrarvisi.

Occorre inoltre considerare che l’attività fuoristradistica (a differenzadi altre attività ricreative di pari o superiore impatto ambientale, come ades. lo sci che necessita di ampi disboscamenti per essere esercitato) soffredi una immagine negativa presso l’opinione pubblica anche per altri moti-vi: circolare con mezzi motorizzati su fondi naturali è visto solo comel’esportazione in ambiti naturali di quanto di più negativo vi possa esserenei centri urbani (rumori e smog).

È quindi fondamentale il miglioramento dell’immagine del motocicli-sta fuoristradista nei mass media.

A tal proposito appare sicuramente rilevante lo sforzo che tutto l’am-biente motociclistico dovrà fare per promuovere il rispetto di ogni formadi normativa esistente in riferimento ai mezzi motorizzati (ad. es., comepotrebbe essere banale ma non superfluo ricordare, circolare con docu-menti e assicurazione in regola, marmitte non modificate, impianti elet-trici efficienti, ecc…).

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NORMATIVA VIGENTE

Norme generali

Non esiste a livello statale una disciplina specifica sulla circolazione“fuoristrada”.

Riguardo alla circolazione motorizzata su strade “a fondo naturale” èperò possibile fare riferimento al vigente Codice della Strada (D.L.285/92 e successive modificazioni).

L’art. 2.1 di tale normativa definisce la “strada” come “area ad usopubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.

Conseguentemente un’area è definibile come strada quando si ri-scontra di fatto l’indicata caratteristica (e ciò indipendentementedall’eventuale inserimento dell’area in una elencazione ufficiale dellestrade, ed indipendentemente dall’esistenza di eventuali interventidell’uomo per approntarle alla circolazione, cfr. in punto ad es. Cons.Stato n. 196/74). La strada così individuata può essere sia privata chepubblica (ricorrendo quest’ultimo caso al presentarsi di ulteriori varie cir-costanze, tra cui la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze dicarattere generale, cfr. in punto Cons. Stato n. 1155/01).

L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MU-LATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effettodel passaggio di pedoni o di animali.”

A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione re-gionale) i sentieri e le mulattiere sono perciò indiscutibilmente delle stra-de, sia pure a fondo naturale.

Sulle “strade sentiero” e le “strade mulattiera” la circolazione moto-rizzata è quindi regolamentabile ai sensi del successivo art. 6.4 che reci-ta: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5,

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comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensionedella circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolu-mità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tuteladel patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obbli-ghi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascunastrada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alleesigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) ri-servare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche conguida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare osubordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o deglispeciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporanea-mente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico odi polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno diquarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.”

In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e le “strademulattiera” la circolazione non può essere vietata o limitata in via gene-rale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici, motivati aisensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi“dall’ente proprietario della strada”.

I sentieri e le mulattiere, quindi, ben possono essere pedonalizzati,ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui sipedonalizzano le altre strade.

Occorre inoltre sottolineare che le ordinanze di pedonalizzazionepossono essere emesse solo per i motivi indicati nel citato art. 6, e nonanche per motivi diversi. Per fare un esempio, quindi, potrebbe essereopinabile l’ordinanza di un Comune che vietasse il transito su una stradasterrata a tutti mezzi “escluso quelli agricoli” ove l’ordinanza non spie-gasse perché i motocicli creino più usura della strada e più intralcio allacircolazione di un mezzo agricolo.

Nulla, invece, è previsto nella legge statale con riferimento alla circo-lazione “fuoristrada” nel senso stretto del termine. Al riguardo assumo-no quindi rilievo le norme di legge regionale ricapitolate di seguito.

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Norme regionali

VALLE D’AOSTA (cfr. All. 4):L’art. 2 della legge regionale 17/85 vieta di circolare e parcheggiare

con qualsiasi tipo di veicolo a motore al di fuori delle strade statali, regio-nali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge. Sonoperaltro previste eccezioni per i proprietari/conduttori di terreni, per i di-sabili e per chi deve transitare fuoristrada per ragioni di lavoro. Inoltre isindaci competenti possono concedere autorizzazioni per manifestazionisu “strade determinate”, mentre la Giunta regionale può creare zone deli-mitate per “gli sports e le gite in moto”.

La norma appare quindi in parte contrastante con la interpretazionedel Codice della Strada offerta dalla Corte di Cassazione, secondo laquale la circolazione su tutte le strade, e non solo su quelle “classificatecarrozzabili”, è disciplinabile dalla legge statale.

PIEMONTE (cfr. All. 5):La legge regionale 32/82 all’art. 11 recita: ”Su tutto il territorio regio-

nale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale di-vieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle pi-ste e strade forestali ….”.

Anche tale norma appare in contrasto con la interpretazione sopradelineata, e si auspica venga disapplicata.

Il medesimo articolo 11 permette poi ai Comuni, sentite le ComunitàMontane, di individuare percorsi “ a fini turistici e sportivi … anche in de-roga a quanto disposto dai commi 1 e 2 …”.

Sono in discussione proposte di modifica della attuale normativa, cheperaltro non paiono mutare l’ambito concettuale di riferimento, ossia iltentativo di limitare la circolazione anche sulle strade a fondo naturale.

Esistono inoltre numerose leggi di istituzione di parchi naturali edaree protette che vietano in detti ambiti localizzati di “esercitare attivitàricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada”.

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LIGURIA (cfr. All. 6):La legge 38/92 “…disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati al di

fuori delle strade pubbliche e private anche a fondo naturale o stabilizzato….” (art. 2) vietando in via generale il transito “fuoristrada”.

Tale normativa appare quindi coerente con l’interpretazione del Co-dice della Strada cui si aderisce. Peraltro i soggetti chiamati ad applicarla,basandosi anche su circolari interne della Regione di segno opposto, inpassato hanno spesso interpretato la legge in senso restrittivo sanzionan-do anche la circolazione sulle strade a fondo naturale (tanto è vero che lanota sentenza della Corte di Cassazione di cui si dirà oltre è stata provo-cata proprio dalla opposizione a 4 verbali di accertamento di infrazioneelevati in forza della norma in questione).

L’art. 4 della legge offre poi la possibilità di individuare “…tracciati …per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimentodi attività turistiche sportive ricreative.”. Detta possibilità è peraltro esclu-sa per le aree considerate protette secondo un lungo elenco di tipologie,elenco così ampio da rendere lo strumento offerto di fatto scarsamentepraticabile.

L’art. 6 offre invece ulteriori limitate possibilità di deroga al divieto ditransito fuoristrada in caso di gare e manifestazioni (non più di due volteall’anno per percorso).

L’art. 5, infine, subordina la realizzazione degli impianti fissi (che altralegge regionale rende possibili solo su aree destinate ad “attrezzature edimpianti” secondo il PTCP) alla approvazione da parte della Regione diapposito studio di impatto ambientale.

LOMBARDIA (cfr. All. 7):È in vigore la legge regionale 8/76 (come modificata dalla legge

80/89) che all’art. 26 recita: “È vietato il transito dei mezzi motorizzati, adeccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21 (stradedi smacchio, mulattiere e itinerari turistici pedonali), nonché in quelle dicarattere silvo pastorale riconosciute dai Comuni interessati, nelle mulattie-re e nei sentieri. È altresì vietato il transito fuoristrada di mezzi motorizzati,ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della re-gione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i

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tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclisti-ci in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli ac-corgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambiti interes-sati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale …”

Anche tale norma appare quindi in palese contrasto con la interpre-tazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.

L’art. 24 della legge 1/93 detta poi norme più particolari relative allemodalità di richiesta ed autorizzazione delle gare.

VENETO (cfr. All. 8):La legge14/92 disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali e

definisce queste all’art. 2 quali “vie di penetrazione situate all’interno dellearee forestali e pascolative” ma “escluse le strade adibite al pubblicotransito”, e all’art. 3 viene chiesto alle Province e alle Comunità montanedi farne elencazione ufficiale. L’ art. 4 vieta quindi la circolazione su di es-se dei veicoli a motore, salvo eccezioni limitate.

Anche tale normativa appare di non semplice applicazione non soloper i rilievi già espressi comuni alle leggi delle altre regioni, ma anche per-ché potrebbe essere opinabile la concreta individuazione da parte deglienti locali delle strade non adibite al pubblico transito da assoggettare allaregolamentazione in questione.

Di rilievo è poi l’art. 5, che genericamente prescrive la possibilità (eforse anche l’obbligo) per i Comuni di individuare nei propri strumenti ur-banistici le “aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada”, ed im-pone la necessità del parere favorevole dei servizi forestali regionali perl’autorizzazione delle manifestazioni sportive.

FRIULI VENEZIA GIULIA (cfr. All. 9):La materia è disciplinata dalla legge 15/91, modificata dalla legge

39/92 nonché dall’art. 75 della legge 42/96. Con tali norme viene vietatala circolazione fuoristrada, nonché su tutti i sentieri e le mulattiere (art.1). Inoltre si prescrive che la Regione approvi l’elenco delle strade (com-prese le strade agro-silvo-pastorali e “di servizio”) a cui si applica il divie-to, essendo queste da equipararsi agli effetti della legge a “percorsi fuori-strada”.

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Ovviamente detta normativa è in contraddizione con i principi indi-cati in precedenza e fatti propri dalla nota sentenza della Corte di Cassa-zione.

L’art. 4 affida all’Assessore Regionale il compito di rilasciare derogheper gare e manifestazioni “di rilevanza nazionale od internazionale”.

TRENTINO ALTO ADIGE (cfr. All. 10 e 11):In Provincia di Bolzano il riferimento normativo è dato dalla legge

10/90, che vieta la circolazione fuoristrada, nonché su sentieri, mulattie-re e tracciati “che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza,pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture adue ruote motrici e non siano sottoposti a ordinaria e sistematica manuten-zione” (art 2).

In Provincia di Trento si rilevano invece la legge 48/78 e modificazio-ni, nonché la legge 31/93.

Detta normativa è particolarmente severa, dato che ammette la cir-colazione fuoristrada solo su percorsi da approvarsi e soggetti a conces-sione edilizia, previo studio di impatto ambientale, ossia con procedura difatto improponibile per la maggioranza dei motoclub potenzialmente in-teressati. Risultano peraltro ammesse deroghe per manifestazioni e gare(previo parere del servizio forestale, del servizio urbanistica e del servizioprotezione ambiente).

EMILIA ROMAGNA (cfr. All. 12):L’art. 13 della l. 30/81 prescrive che entro un anno dalla sua entrata in

vigore la Regione approvi “prescrizioni di polizia forestale” sulla circola-zione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati. Molto inritardo sul termine previsto, la Regione ha poi approvato dette prescrizio-ni (deliberazione di giunta 182/95) prevedendo agli art. 81 e 82 il divieto(salvo limitate eccezioni) di transito sulle strade e piste forestali, nonchésu quelle poderali ed interpoderali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, edovviamente fuoristrada nel senso più propriamente detto.

Siffatta normativa ricade sotto i rilievi già espressi in relazione allanormativa di altre regioni riguardo la non sanzionabilità con legge regio-nale della circolazione sulle strade a fondo naturale.

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In aggiunta si può osservare come sia di opinabile legittimità l’espan-sione delle ipotesi sanzionate contenute nel regolamento approvato dallagiunta rispetto a quelle indicate nella legge regionale. Quest’ultima, infat-ti, opera riferimento solo agli “autoveicoli” e solo ai “boschi, pascoli eprati”.

Per altro verso è prassi di molte amministrazioni comunali di emette-re ordinanze di divieto del transito fuoristrada e/o sulle strade a fondonaturale del proprio territorio.

Teoricamente tali ordinanze potrebbero essere validamente emesseai sensi del Codice della Strada, ma raramente si rinvengono nelle stessemotivazioni adeguate e conformi alle prescrizioni della legge.

TOSCANA (cfr. All. 13):La legge 26/98 “…detta la disciplina della circolazione dei veicoli a

motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codicedella Strada ….” (art. 1), e quindi apparentemente tra tutte le leggi regio-nali è l’unica ad operare il corretto riferimento alla normativa statale pri-maria. Peraltro, contraddittoriamente, all’art. 2 il divieto di circolazionefuoristrada viene esteso anche a sentieri, mulattiere e tratturi, nonché apiste di esbosco e cesse parafuoco.

L’art. 6 permette alle Province di individuare percorsi fissi in cui siaconsentita la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore (salvo che sullearee vincolate indicate nell’art. 2 e previo parere vincolante dei Comuni econsenso dei proprietari e conduttori dei fondi interessati).

L’art. 8 permette inoltre alle Province di autorizzare gare e manife-stazioni con modalità analoghe.

MARCHE (cfr. All. 14):L’art. 5 della l. 52/74 vieta la circolazione non autorizzata dal Sindaco

del Comune di competenza sui prati, nei pascoli, e negli ambienti naturaliaperti al pubblico.

La disposizione è certamente generica. Non dovrebbe quindi esserepossibile, anche a prescindere dalla interpretazione della Corte di Cassa-zione già tante volte citata, ritenere che con un tale tipo di norma si pos-sa vietare il transito sulle strade a fondo naturale. Per principio comune,

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infatti, i divieti non si possono applicare al di là dei casi espressamente in-dicati dalle norme che li prevedono.

UMBRIA (cfr. All. 15):Il riferimento è offerto dalla legge 28/01, che all’art 7 vieta il transito

motorizzato fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e strade di acces-so o servizio all’attività agro silvo pastorale, con ciò ponendosi in contra-sto con l’interpretazione del Codice della Strada da noi sostenuta.

Il comma 6 della indicata norma autorizza gli enti competenti per ter-ritorio ad individuare “aree e percorsi nei quali è consentita la circolazionedei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare …”

ABRUZZO (cfr. All. 16):La legge 95/00 prescrive che “La disciplina del traffico sulle strade di

montagna, non soggette al pubblico traffico motorizzato, è definita dallaGiunta Regionale con regolamento tipo, da approvarsi entro 180 giornidall’entrata in vigore della presente legge ….Le Comunità Montane, in ac-cordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l’usodei mezzi fuoristrada motorizzati…”-

In precedenza l’art. 21 della l. 28/94, con norma forse superata dallanuova disposizione, aveva vietato il transito di mezzi motorizzati - ad ec-cezione di quelli di servizio – nelle strade forestali e in quelle a caratteresilvo pastorale.

Altre leggi regionali vietano “l’esercizio di sport con mezzi meccaniciquali moto, fuoristrada” in particolari aree protette.

MOLISE (cfr. All. 17):L’art. 12 della l. 6/00 vieta il transito di mezzi motorizzati sulle super-

fici boscate e sui pascoli “degli Enti”, nonché il transito nelle piste e stra-de forestali (salvo eccezioni per motivi di servizio o lavoro). Per la secon-da parte della norma valgono le solite considerazioni.

LAZIO (cfr. All. 18):La legge 29/87 (in punto ribadita dalla legge 39/02) contiene all’art. 1

premessa analoga a quella adottata dalla legge ligure (ossia individua co-

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me ambito di applicazione la circolazione al di fuori delle strade pubblichee private) ma in tale premessa il riferimento viene limitato alle sole strade“carrozzabili” nulla però dicendo sul fatto che queste abbiano fondo na-turale o meno. Contraddittoriamente, poi, il medesimo articolo inseriscetra le aree in cui è espressamente vietato circolare i sentieri, le mulattieree le piste di esbosco.

L’art. 7 consente deroghe non più di due volte all’anno per manifesta-zioni e gare.

L’art. 5 attribuisce poi ai Comuni la facoltà di “individuare zone adibiteallo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche”, previo peral-tro parere dell’Ispettorato dipartimentale forestale, verifica della situa-zione idrogeologica ed inserimento delle aree autorizzate nello strumen-to urbanistico generale. Peraltro l’art. 93 della successiva legge 14/99 hariservato alla Regione un compito di controllo su tali autorizzazioni.

CAMPANIA (cfr. All. 19):L’art. 6 dell’allegato 4 della l. 11/96 vieta il transito sui suoli demaniali

armentizi al di fuori delle strade pubbliche, e vieta altresì il transito sullealtre aree tratturali. Data la difficoltà di individuare concretamente taliaree e percorsi, la norma appare difficilmente applicabile anche a prescin-dere dai rilievi comuni alle altre regioni.

PUGLIA (cfr. All. 20):L’art. 5 della l. 21/03 ammette solo escursionisti non motorizzati

nell’accesso alla viabilità di uso privato inserita nel catasto. La norma, aprescindere dalle solite considerazioni, non parrebbe quindi riguardare laviabilità di uso pubblico.

La precedente l. 25/00 prevede inoltre la competenza dei Comuniper l’individuazione di aree da destinarsi alla circolazione fuoristrada.

BASILICATA (cfr. All. 21):Non esiste normativa regionale sull’argomento, salvo la legge 28/99

istituiva della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro, che vieta in ta-le area “…l’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggiae la duna …”.

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CALABRIA:Non si conosce normativa regionale sull’argomento.

SARDEGNA:Non si conosce normativa regionale sull’argomento.

SICILIA:Non si conosce normativa regionale sull’argomento.

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Interpretazione della Corte di Cassazione

Come anticipato poc’anzi, la Corte di Cassazione è intervenuta perdecidere in ultima istanza il ricorso presentato da 4 soci del M.C. Sanre-mo che avevano ricevuto un verbale di contestazione di infrazione allalegge regionale ligure n. 38/92 per aver circolato con i loro motocicli suun sentiero.

La legge regionale ligure, come sopra indicato, si limita a vietare iltransito motorizzato al di fuori delle strade pubbliche e private.

Peraltro gli agenti che nell’occasione avevano elevato detti verbali (ein seguito la Difesa della Provincia di Imperia intervenuta nella prima fasedel giudizio), hanno sostenuto che ai fini di detta legge regionale i “sen-tieri” sarebbero percorsi pedonali non riconducibili al concetto di strada.

La Difesa dei motociclisti, supportata dai legali della FMI, ha inveceopposto la tesi sopra meglio esposta sub a).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2479/02 (All. 1) ha quindipienamente e inequivocabilmente accolto detta nostra tesi, ribadendoche ai sensi delle vigenti norme i sentieri (e, aggiungiamo noi, a maggiorragione le mulattiere e i tratturi) sono da considerarsi “strade” ai sensi delCodice della Strada il quale, per essere norma di legge statale, non può inpunto essere derogato dalle norme di legge regionale.

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PROPOSTA DI NUOVA NORMATIVA

Motivi

Le decisioni della Corte di Cassazione nel nostro ordinamento nonhanno valore di legge e non sono vincolanti per gli altri Giudici che si tro-vassero a giudicare casi analoghi.

Ciononostante tali decisioni hanno una importantissima “autorevo-lezza” e nella stragrande maggioranza dei casi i magistrati dei Tribunali edelle Corti di Appello si adeguano alla interpretazione di diritto offertadalla Corte di Cassazione.

La sentenza i cui contenuti sono stati sopra delineati, seppure giuridi-camente ineccepibile, adotta un concetto di “circolazione fuoristrada”diverso da quello ricavabile dal “sentire comune”, per il quale i sentieri ele mulattiere non costituiscono affatto “strade”.

Conseguenza di ciò, quindi, è che nella prassi l’interpretazione dellaCorte di Cassazione non viene generalmente seguita dalle forze dell’or-dine e dalle amministrazioni locali (e ne deriva perciò un problema di “tu-tela giudiziaria” per i singoli motociclisti che vengono spesso multati ille-gittimamente o per i club che altrettanto illegittimamente si vedono so-vente negata l’autorizzazione ad una gara o ad una manifestazione).

D’altro lato vi è poi il concreto pericolo che una eccessiva sottolinea-tura delle prospettive di liberalizzazione aperte da siffatta favorevole in-terpretazione del concetto di fuoristrada porti ad una forte reazione delleforze cosiddette “ambientaliste” ed a una prossima non difficile “corre-zione” in senso a noi negativo del Codice della Strada.

Più brutalmente si potrebbe dire che la nostra “vittoria” è basata sudi un cavillo giuridico e, come per tutti i successi basati su cavilli, potreb-be avere vita corta.

Inoltre, anche indipendentemente da quanto ora esposto, è probabile

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che nel prossimo futuro si abbiano comunque nuovi interventi legislativiin materia (basti ricordare che progetti fortemente vincolistici erano statipresentati già nel 1990 dall’on. Rutelli, e nel 1992 dall’on. Pieroni, all’epo-ca entrambi del partito dei Verdi).

Non pare del resto ragionevole che possano coesistere a lungo senza“scossoni” norme statali interpretate dalla Corte di Cassazione in manie-ra molto favorevole alla possibilità di circolazione “fuoristrada”, insieme anorme regionali molto restrittive almeno nelle intenzioni (seppure “ad-dolcite” a volte dalla collaborazione di amministrazioni locali comprensi-ve). Né pare verosimile che le esigenze di regolamentazione già manife-statesi in molte regioni non si manifestino prima o poi anche in tutti le re-stanti.

Per essere pronti a fronteggiare tali possibili sviluppi crediamo quindisia opportuno disporre fin da subito un progetto di legge statale di regola-mentazione della materia che, seppure a fonte di un aggravio della situa-zione per le regioni oggi prive di normative specifiche, nonché di una ri-nuncia parziale a determinanti risultati oggi teoricamente garantiti dallainterpretazione della Corte di Cassazione, rappresenti un punto di equili-brio tra le molte confliggenti esigenze in materia e come tale abbia pro-spettive sia di essere condiviso tra le varie parti interessate, sia di rimane-re inalterato in un arco temporale di almeno medio termine.

Una ipotesi di proposta in tal senso è stata quindi suggerita dallaF.M.I. ad un gruppo di parlamentari, secondo un testo i cui effetti in lineadi massima dovrebbero essere i seguenti:

- permesso generalizzato di transito per i motocicli su mulattiere esterrate, salvo che queste si trovino in aree protette dalla Regionee salvo che l’ente proprietario della strada (in genere il Comune)imponga degli specifici divieti;

- divieto generalizzato si transito fuoristrada e sui sentieri, salvo de-roghe da rilasciarsi da parte dell’ente proprietario della strada;

- possibilità per gli enti proprietari delle strade e delle aree fuoristra-da di adottare regolamentazioni “flessibili” dei transiti, vincolandoliad esempio a determinate categorie di veicoli (distinguendo even-tualmente non solo tra auto e moto, ma anche tra moto e motoper concedere spazi particolari al trial) o a determinate periodizza-

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zioni (sia per giorni della settimana, sia per stagioni, sia per coordi-namento con altri calendari, ad esempio venatori o agricoli);

- possibilità per gli enti proprietari delle strade di abilitare al transitosu percorsi altrimenti vietati i conducenti dotati di apposito tesseri-no da rilasciarsi su base regionale, ovvero dotati di licenza sportiva.

Ovviamente gli effetti pratici di tale ipotesi di regolamentazione di-pendono dagli atteggiamenti che assumeranno gli enti locali cui è concre-tamente delegata la disciplina della circolazione secondo valutazioni “ca-so per caso”. Di fatto, però, sembra rilevante notare che la propostacomporta di “default” la liberalizzazione di sterrate e mulattiere (salvonelle aree protette e salvo specifici diversi provvedimenti che dovrannoessere individualmente e congruamente motivati), ed inoltre prevede fa-cilitazioni per l’autorizzazione degli impianti fissi dedicati al fuoristrada.

* * *

La proposta F.M.I. è stata quindi quasi integralmente fatta propria daiSenatori Carrara, Monti e Mugnai che hanno recentemente depositatopresso il Senato della Repubblica un progetto di legge rubricato al nume-ro 2991, che si riporta qui di seguito.

Pur essendo il progetto depositato largamente conforme alle aspetta-tive della F.M.I., parrebbe peraltro opportuno suggerire fin da subito al-cuni emendamenti, ed in particolare:

a) All’art. 1 sembrerebbe opportuno inserire tra le finalità della leggeanche la promozione dell’attività sportiva e ricreativa esercitatatramite la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale efuoristrada;

b) All’art. 4 sembrerebbe necessaria una precisa definizione legislati-va delle moto da trial con riferimento a dati desumibili dalla cartadi circolazione, dato che altrimenti la norma che le riguarda sareb-be inapplicabile;

c) All’art. 10 sembrerebbe indispensabile esentare le gare su strade afondo naturale dalle procedure autorizzative e di collaudo di per-corso previste dall’art. 9 del Codice della Strada, procedure ec-cessivamente onerose e sostanzialmente superflue per tali manife-stazioni.

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SENATO DELLA REPUBBLICAXIV LEGISLATURA

N. 2991

DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa dei senatori CARRARA, MONTI e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2004

Disciplina della circolazione motorizzata su stradea fondo naturale e fuoristrada

Onorevoli Senatori. – La normativa proposta intende riordinare il settore del-la circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e “fuoristrada”.

Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato daestrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni.

In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti:a) insufficienza della esistente legislazione regionale vincolistica, che, pre-

scindendo da una esatta definizione di circolazione fuoristrada, spesso adotta aproprio presupposto concettualizzazioni potenzialmente confliggenti con i princi-pi in tema di strade a fondo naturale accolti dal vigente codice della strada (ilquale, rappresentando la normativa statuale di riferimento in materia non delega-ta alle regioni, costituisce legislazione primaria non derogabile: vedasi la senten-za della Corte di cassazione n. 2479 del 21 febbraio 2002, che ha chiarito co-me le normative regionali non possano regolare in via generale la circolazionemotorizzata su strade, sentieri e tratturi);

b) conseguente percentualmente elevato contenzioso in ordine alla concretaapplicazione della esistente normativa regionale (l’imprecisa definizione di circo-lazione fuoristrada contenuta in dette norme rende opinabili molti dei verbali diaccertamento di violazione di legge amministrativa elevati a fronte di presunte il-legittime circolazioni motorizzate negli indicati ambiti);

c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere ladifesa del territorio e dell’ambiente, nella più vasta accezione di tali termini, daeventuali usi impropri od eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo natura-le o fuoristrada;

d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione sustrade a fondo naturale e fuoristrada effettuata per fini sportivi e ricreativi. Da unlato, infatti, appare degna di tutela l’attività sportiva comunemente denominata«fuoristradistica», che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nell’ambito

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delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano eche ancora di recente ha portato all’Italia lusinghieri riconoscimenti in campo in-ternazionale. Dall’altro occorre ovviare ad una illegalità di comportamenti diffusacreatasi in certe zone a cagione di una legislazione regionale eccessivamentevincolistica. Correlativamente esiste l’esigenza di semplificare le procedure di rila-scio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essen-do realistico imporre sia ai privati che agli enti territoriali eccessivi oneri burocrati-ci per l’identificazione e la certificazione dei percorsi;

e) necessità della contemporanea individuazione di strumenti atti a permette-re la corretta allocazione delle esistenti risorse viarie tra i vari ambiti di possibileutilizzazione;

f) necessità di rispettare le prerogative degli enti territoriali minori in tema diviabilità, essendo evidente che solo le comunità che vivono sul territorio possonocompiutamente valutare gli effetti pratici di un più o meno intenso utilizzo dellaviabilità a fondo naturale insistente sul proprio territorio;

g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondonaturale, oggi a rischio di depauperamento anche per disuso per la difficoltà diindividuare legittimi ambiti di utilizzo.

Il presente disegno di legge consta di 14 articoli ed è strutturato secondo laseguente articolazione.

FINALITÀLe finalità indicate sono coerenti con quelle riportate più ampiamente in pre-

messa. È da rimarcare che la tutela del patrimonio ambientale è indicata come fi-nalità prevalente e sopraordinata alle altre.

DEFINIZIONILa ricerca di una più attenta definizione dei concetti atti a descrivere il feno-

meno della circolazione “fuoristradistica” in senso lato rappresenta la base peroffrire una regolamentazione capace di dare conto di tutte le esigenze indicate inpremessa.

Per le strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce,vengono quindi proposte definizioni coerenti con il vigente codice della strada. Inparticolare per distinguere tra di loro dette tipologie di strada viene adottato uncriterio dimensionale oggettivo basato sulla loro larghezza (criterio che, pur nelladifficoltà di verifica, rappresenta comunque lo strumento meno opinabile per darconto della differenziazione tra i tipi di strade in questione).

È parso inoltre opportuno offrire definizioni anche per i tipi di circolazione mo-torizzata a seconda degli scopi da questa perseguiti. Tale differenziazione è utile

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al fine di dare conto della specificità della circolazione per fini sportivi e ricreativi.

CIRCOLAZIONE SU STRADE A FONDO NATURALEPunto di partenza della proposta normativa è quindi quello di determinare la

compatibilità tecnica in senso generale della circolazione di determinate catego-rie di veicoli sulle aree in questione.

Avuto riguardo alle dimensioni, ai pesi e alle potenze espresse dai vari tipi diveicoli, nonché alle dimensioni dei vari tipi di strade e alla resistenza dei loro fon-di, è perciò parso razionale considerare che su strade delle dimensioni di carra-recce non potesse comunque essere ammessa la circolazione di veicoli aventi pe-so e carreggiata superiore a un determinato limite, che su strade delle dimensionidelle mulattiere non potesse essere ammessa la circolazione di veicoli aventi di-mensione superiore a quella dei motocicli, e che su sentieri e in fuoristrada nonpotesse essere ammessa in via generale la circolazione di veicoli motorizzati.

Su tali premesse minimali si è innestata quindi la previsione della possibilitàdi imposizione di ulteriori vincoli per la realizzazione delle finalità di tuteladell’ambiente e del territorio richiamate in premessa.

In particolare alle regioni è riconosciuta la facoltà di interdire in via generale,in tutto o in parte, la circolazione motorizzata sulle strade a fondo naturale insi-stenti su aree già soggette a determinati vincoli per ragioni di tutela ambientale.

È poi riconosciuta ampia autonomia per gli enti territoriali minori proprietaridi strade a fondo naturale di imporre ulteriori vincoli specifici alla circolazione sul-le strade di loro competenza, sia per ragioni di tutela ambientale che per ragionidi tutela o miglior allocazione del patrimonio viario stesso. Tali vincoli possono es-sere adottati con ampio grado di flessibilità, e quindi con possibilità di adattarlisecondo le esigenze, sia a determinati tipi di veicoli che a determinate periodiz-zazioni.

Di rilievo è la previsione di una norma di «chiusura» del sistema, che vietaogni circolazione motorizzata che procuri alterazioni funzionali e permanenti allastrada a fondo naturale interessata, facendo responsabile l’utente per i relatividanni.

Per quanto possa occorrere è ribadita comunque l’applicabilità delle normedel codice della strada anche sulle strade a fondo naturale (con particolare riferi-mento al controllo delle emissioni sonore e all’omologazione dei pneumatici).

CIRCOLAZIONE FUORISTRADALa circolazione fuoristrada, ossia fuori da ogni strada anche a fondo natura-

le, è in via generale vietata, salvo che per i fondi privati che non insistano su areevincolate.

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DEROGHEProvveduto alla indicata esigenza di carattere primario di tutela dei beni am-

bientali e del patrimonio viario, la normativa indica poi gli strumenti per la tuteladell’attività sportiva e ricreativa anche tramite una deroga rispetto ai limiti impostiin via generale.

Gli enti territoriali minori (che più sono in grado di valutarne gli effetti sul territo-rio) sono infatti abilitati ad autorizzare la circolazione motorizzata su strade a fon-do naturale ed aree fuoristrada nei casi in cui questa sarebbe altrimenti interdetta.

A tutela delle esigenze degli utenti della circolazione sportiva e ricreativa èprevisto l’obbligo per gli enti territoriali minori di individuare, ove richiesti ed ovesussistano le condizioni di praticabilità, un ambito minimo per l’espletamento didetta attività.

I permessi rilasciabili sono flessibili ed adattabili alle esigenze concrete che sidovessero verificare. In particolare è prevista la possibilità della istituzione di tes-serini abilitativi alla circolazione su percorsi altrimenti interdetti per dare modo dimonitorare l’intensità di utilizzo degli stessi ed eventualmente contingentare le abi-litazioni (in considerazione del fatto che l’impatto ambientale si realizza in funzio-ne della frequenza dei transiti).

GARE E MANIFESTAZIONIData la particolare intensità di sfruttamento del territorio connessa allo svolgi-

mento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cuidette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela am-bientale) sia, in certi casi, un limite al numero delle utilizzazioni delle medesimearee nel corso dell’anno.

In ogni caso è imposto all’organizzatore il reperimento di idonea coperturaassicurativa a fronte dei rischi di danno per il patrimonio viario utilizzato.

IMPIANTI FISSIPer gli impianti fissi, inoltre, è stato previsto un regime di autorizzazioni per il

loro esercizio, comportante la verifica annuale delle condizioni di tollerabilitàdell’impatto ambientale e delle immissioni anche sonore provocate.

Le procedure per autorizzare l’esercizio di detti impianti sono semplificate,dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicu-ri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di cir-colazione «fuoristradistica» per ragioni ricreative.

SANZIONIPer ragioni di uniformizzazione, la sanzione per transito illegittimo su percorsi

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fuoristrada o su strade a fondo naturale è parametrata alla sanzione prevista dalcodice della strada per il divieto di transito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.(Finalità)

1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade afondo naturale e fuoristrada, intende contribuire a tutelare e conservare il territo-rio e a valorizzare il patrimonio ambientale.

Art. 2.(Definizioni di strade a fondo naturale e di fuoristrada)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «codice della strada»,e successive modificazioni, si definisce strada a fondo naturale ogni area di usopubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali,quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere lacircolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia in-vece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi.

2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in:a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predi-

sposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza mediaminima di due metri;

b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, ilcui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolida-to transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;

c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra uno e duemetri;

d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a secon-da delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive;

e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro;f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di vei-

coli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza

dell’area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da partedei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza mediadell’area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal

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ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza va valu-tata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.

4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondonaturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuoristrada».

Art. 3.(Tipologia della circolazione motorizzata su strade

a fondo naturale o fuoristrada)1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada di cui

all’articolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come se-gue:

a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nell’eserci-zio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze dipubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, alservizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzimeccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste scii-stiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell’approntamento e nella manutenzio-ne di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;

c) circolazione effettuata per comunicazione o per l’esercizio di attività spor-tive o ricreative: è ogni altro tipo di circolazione.

2. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativio sportivi è definita: escursionismo motorizzato.

3. La circolazione motorizzata fuoristrada per scopi ricreativi o sportivi è de-finita: trial.

4. La circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondonaturale costituiti in impianti fissi è definita: cross.

Art. 4.(Circolazione su strade a fondo naturale)

1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disci-plinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla pre-sente legge.

2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonché fattesalve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale so-no imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade afondo naturale:

a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia dilunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui

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massa limite calcolata ai sensi dell’articolo 62 del codice della strada, e successi-ve modificazioni, sia superiore a tre tonnellate;

b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi daciclomotori e motocicli;

c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusionedelle moto da trial.

3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transi-to, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singolastrada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rile-vanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovesseroprovocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli entiproprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.

4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione delcodice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può supera-re i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologatiper la circolazione stradale.

Art. 5.(Ulteriori limiti alla circolazione su strade a fondo naturale)

1. Le regioni sono abilitate ad imporre limitazioni anche di carattere genera-le alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelleseguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:

a) parchi nazionali;b) parchi regionali;c) parchi urbani;d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni cultura-

li e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già im-

partiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entratain vigore della presente legge.

3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale sono abilitati ad imporrevincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previ-sto dall’articolo 6 del codice della strada, e successive modificazioni. A tal finedetti enti possono:

a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardoalle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;

b) limitare la circolazione in determinati periodi dell’anno o in determinatigiorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti im-pieghi alternativi delle strade in questione.

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4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione di cui al comma 3 de-ve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettivedella strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o dialcune categorie di veicoli motorizzati.

Art. 6.(Circolazione fuoristrada)

1. La circolazione ed il parcheggio fuoristrada su aree pubbliche di veicolimotorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o diservizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.

2. La circolazione ed il parcheggio fuoristrada su aree private di veicoli mo-torizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree nonsiano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree pro-tette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi re-gionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni cul-turali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.

Art. 7.(Deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada)1. I comuni, e nelle zone classificate montane, le comunità montane laddove

siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare,previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suoloe ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato ripartimen-tale forestale, di compatibilità con l’equilibrio ambientale e con le esigenze di tu-tela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzatastabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuoristrada anche oltrei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le autorizzazioni concesse possono:a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o

essere condizionate secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, nonché conte-nere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esi-genze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree inte-ressate;

b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa ri-lasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corri-spettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti,avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di va-lutare l’impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione.

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In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingenta-to secondo apposito regolamento da approvarsi da parte del comune di compe-tenza.

3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri efuoristrada.

4. Ove ammessa, la circolazione fuoristrada in aree soggette a pubblicopassaggio è sottoposta alle norme del codice della strada.

Art. 8.(Procedure)

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga all’articolo 7, gli enti indi-cati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazionisportive del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati.

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con co-pia da inoltrarsi a cura dell’ente territoriale ricevente, al servizio per la difesa delsuolo del comune territorialmente competente. L’istanza deve contenere l’indivi-duazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto1 : 25.000, nonché relazione descrittiva degli stessi.

3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al com-ma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in rela-zione alle finalità della presente legge, l’istanza si intende automaticamente ac-colta.

4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimentocongruamente motivato dall’ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasicontrointeressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per lequali erano state concesse.

5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivodella loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estrattodel provvedimento o dell’istanza contenente la descrizione delle strade, dei per-corsi e delle aree interessati, è affisso all’albo dei comuni interessati al provvedi-mento.

6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee formedi pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pub-blico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le areeinteressati dai provvedimenti.

7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunitàmontane o i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni all’indica-zione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade afondo naturale o fuoristrada.

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Art. 9.(Segnaletica)

1. Gli enti territoriali impositori dei divieti alla circolazione sono obbligati adapporre la relativa segnaletica stradale.

2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono ap-porre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio in-dicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è am-messa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza.

Art. 10.(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private

su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore)1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati

su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi dellapresente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previstedalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previ-sti dalla presente legge o emanati in forza di essa.

2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice del-la strada, e successive modificazioni.

Art. 11.(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuoristrada

soggette a divieti di circolazione)1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri

servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale foresta-le, possono autorizzare, non più di due volte all’anno e per un periodo non supe-riore ai sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell’ambito di gareo manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione inforza degli articoli 4, 5 e 6.

2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice del-la strada, e successive modificazioni.

3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, daparte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicura-zione per la responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre1969, n. 990.

4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la re-sponsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque cau-sati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o allamanifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.

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Art. 12.(Impianti fissi)

1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non possono essere localizzatiall’interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate all’articolo 5,comma 1.

2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del ter-ritorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, in-tollerabili avuto riguardo alla destinazione, preeesistente alla realizzazione degliimpianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.

3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sonosoggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione ediliziaper la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l’esercizio dell’impiantostesso.

4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a sempli-ce autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente.

5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l’autorizzazioneall’esercizio dell’impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova rea-lizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regioneterritorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l’impian-to fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federa-zioni sportive del CONI.

6. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizionidi cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimentocongruamente motivato la concessa autorizzazione all’esercizio dell’impiantofisso.

Art. 13.(Vigilanza)

1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organidi pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e isindaci dei comuni.

2. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative previstedall’articolo 14 sono attribuite alle province.

Art. 14.(Sanzioni)

1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione delle disposizione dicui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo146, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni. In caso di

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emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologateper la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo am-ministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, e succes-sive modificazioni.

2. L’organizzazione e l’effettuazione di gare su strade a fondo naturale ofuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 9del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata sela gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi edaree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.

3. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso diorganizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipatocontemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.

4. L’esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunquel’acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrati-va del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulte-riori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.

5. Se l’esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professiona-le a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.

6. L’area su cui insiste l’impianto fisso non autorizzato può essere soggetta asequestro.

APPUNTI PER L’ORGANIZZAZIONEDI MANIFESTAZIONI

Le presenti note si basano su di un primo tentativo di disamina orga-nica del gran numero di normative - locali o meno - che attualmente invaria misura possono determinare o influenzare la realizzazione di unamanifestazione.

Come tali esse non hanno la pretesa di essere esaustive dell’argo-mento e ben potranno essere corrette od integrate a seguito di una veri-fica “sul campo”.

Ogni contributo che dovesse in proposito pervenire non potrà che es-sere gradito.

* * *

Le manifestazioni fuoristradistiche, e tra esse le gare, hanno in gene-re un tracciato che interessa contemporaneamente sia ambiti “fuoristra-da” nel senso stretto del termine, sia strade aperte al pubblico (a fondonaturale o meno).

La disciplina della autorizzazione è però radicalmente diversa nelledue ipotesi, ed ulteriori differenziazioni si hanno per le parti di tracciatosu cui si dovesse “competere” in senso agonistico.

In particolare:

a) Competizioni sportive su strada, sia a fondo naturaleche a fondo asfaltato

Il tema è disciplinato dall’art. 9 del Codice della Strada (D. Lgs.285/92), che subordina l’effettuazione di “competizioni sportive con vei-coli” ad apposite autorizzazioni.

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In punto è intervenuta una circolare del Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti del 18.3.02 che ha indicato come per “competizione” sustrada debba intendersi la manifestazione con cui vi sia l’impegno “tradue o più concorrenti o squadre” a “superarsi vicendevolmente” per ottene-re il migliore inserimento in apposita classifica.

Conseguentemente, a parere della indicata circolare, la disciplinadell’art. 9 non si applicherebbe per i “trasferimenti … su strada ordinarianel rispetto delle norme di circolazione”, e quindi ad esempio nei trasferi-menti tra un settore selettivo e l’altro di una gara di interesse fuoristradi-stico. In tali casi resterebbe in vigore la sola procedura autorizzativa delTitolo III del R.D. 6.5.40 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U.18.6.31 n. 793 delle leggi di pubblica sicurezza).

* * *

Siffatta interpretazione della vigente normativa certamente facilita ilcompito degli organizzatori di manifestazioni fuoristradistiche.

Peraltro non tutti i problemi di carattere teorico risultano risolti concertezza. In particolare si può segnalare il rischio di “ripensamenti”,quanto meno sui seguenti due aspetti:

1) Il concetto di “trasferimento” non agonistico indicato nella circo-lare non è perfettamente coincidente con quello di cui ai regola-menti Enduro e Motorally, giacché essendo per quest’ultimo im-posto un tempo limite massimo, in effetti vi è una sorta di “com-petizione attenuata” (sia pure con l’obbligo del rispetto delle nor-me di circolazione) anche al di fuori dei settori selettivi;

2) giusto quanto indicato in altra parte delle presenti note, i sentieri,le mulattiere e le carrarecce sono da considerarsi “strade” a tuttigli effetti. Ove quindi un settore selettivo le utilizzi, non si rica-drebbe nella previsione della circolare e si dovrebbe dare integraleapplicazione all’art. 9 del Codice della Strada.

* * *

Premesso quindi che nella gran parte dei casi di nostro interesse lanorma non rileva, si può osservare come il comma 1 dell’art. 9 del Codicedella Strada richieda, per ottenere l’utilizzo di strade pubbliche, che gli

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organizzatori si muniscano previamente di apposite autorizzazione daparte di Comuni, Provincie o Regioni. In particolare:

- per le “strade che costituiscono la rete di interesse nazionale”, l’auto-rizzazione va chiesta con almeno 30 giorni di anticipo ed è rilascia-ta dalla Regione (o dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzanoper il Trentino Alto Adige);

- per le “strade regionali”, va chiesta con almeno 30 giorni di anticipoed è rilasciata della Regione;

- per le “strade provinciali” va chiesta con almeno 30 giorni di antici-po ed è rilasciata dalla Provincia;

- per le “strade comunali” va chiesta con almeno 15 giorni di anticipoed è rilasciata dal Comune.

Il comma 3 dell’art. 9 prescrive poi la richiesta di un nulla osta al Mi-nistero delle Infrastrutture e Trasporti da chiedersi entro il Dicembredell’anno prima, od almeno entro 60 giorni prima in caso di motivata ne-cessità, allegando preventivo parere del CONI.

Inoltre, ove si abbia necessità di chiudere al pubblico traffico unastrada (ed in punto ricordiamo ancora che teoricamente i sentieri e lemulattiere andrebbero considerate strade a fondo naturale), l’art. 6 com-ma 1 del Codice della Strada attribuisce al Prefetto la competenza per irelativi permessi.

Tutte le indicate autorizzazioni sono subordinate alla stipula di unacopertura assicurativa della R.C. dell’organizzatore, nonché al nulla ostadell’Ente proprietario della strada (nel caso che già non coincida conquello che rilascia le indicate autorizzazioni), nonché infine al supera-mento del “collaudo” della strada (salvo in caso si tratti di gara di regola-rità in cui non sia ammessa media eccedente i 50 Km/h sulle strade aper-te al traffico ed eccedente gli 80 Km/h su quelle chiuse al traffico).

* * *

Poste tali premesse normative, occorre individuare la miglior prassiconsigliabile ad un organizzatore.

Certamente è necessario ed opportuno procedere alle comunicazionidi cui al citato Regolamento di P.S..

Altrettanto certamente non dovrebbero comportare particolari diffi-

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coltà le richieste di autorizzazioni - ove eventualmente fossero necessa-rie - a Comuni o Provincia (o, più raramente, Regione) di cui al comma 1dell’art. 9 del Codice della Strada, e ciò se non altro perché l’autorizza-zione di detti Enti è in genere da richiedersi anche per la parte più pro-priamente “fuoristradistica” della gara.

Veramente problematico sarebbe invece dover richiedere il nulla ostadel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il collaudo dellastrada come indicato ai commi 3 e 4 della norma in questione.

Nella pratica, ripetiamo, non risulta che allo stato tale ultimo requisi-to sia di fatto considerato indispensabile dalle Autorità competenti, siaper l’espresso riferimento alle gare “fuoristrada” contenuto nella circola-re ministeriale, sia per l’ancora scarsa diffusione della consapevolezzadelle conseguenze teoriche della sentenza della C. Cass. n. 2479/02 giàtante volte citata. Del resto la “ratio” della legge è evidentemente rivoltaa fattispecie del tutto diverse da quelle di nostro interesse. Non si puòperò escludere che il punto crei delle difficoltà in futuro.

* * *

b) Manifestazioni “fuoristrada” nel senso stretto del termine

Per la parte più propriamente “fuoristradistica” di una manifestazioneoccorre assolvere agli incombenti indicati nelle varie leggi regionali di com-petenza (oltre che ai già citati incombenti di cui al Regolamento di P.S.).

In particolare:1) VALLE D’AOSTA: l’art. 2.6 della l.17/85 attribuisce al Sindaco

la competenza ad autorizzare il transito su percorsi altrimentivietati, tra cui quelli “fuoristrada”.

2) PIEMONTE: l’art. 11 della l. 32/82 attribuisce ai Comuni lacompetenza ad individuare percorsi fuoristrada per fini ricreativie sportivi. Una circolare applicativa indica espressamente che ta-le norma non sarebbe utilizzabile per ottenere il permesso di ef-fettuazione di manifestazioni agonistiche. Nella prassi, peraltro,pare che i Comuni, se richiesti di permessi per gare, normalmen-te li rilascino non ritenendo a ciò ostativo il disposto del citatoart. 11.

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3) LIGURIA: l’art. 6 della l. 38/92 attribuisce ai Comuni la compe-tenza ad autorizzare lo svolgimento di gare anche su aree fuori-strada non già stabilmente autorizzate alla circolazione motoriz-zata, purché ciò avvenga non più di due volte all’anno e purchéciò non avvenga in aree vietate secondo apposita elencazionecontenuta all’art. 4 della medesima legge.

4) LOMBARDIA: l’art. 24 del Regolamento 1/93 indica espressa-mente i requisiti per la richiesta ai Comuni delle autorizzazioniallo svolgimento di manifestazioni fuoristrada.

5) VENETO: l’art. 5 della l. 14/92 attribuisce ai Comuni la compe-tenza ad autorizzare le manifestazioni sportive fuoristrada, pre-vio parere favorevole dei Servizi forestali regionali competentiper territorio.

6) FRIULI VENEZIA GIULIA: l’art. 5 della l. 15/91, come modifi-cato dalla l. 39/92 richiede la deliberazione della Giunta regionaleper il rilascio da parte dell’assessore di autorizzazione a competi-zioni su aree fuoristrada, purché queste abbiano rilevanza nazio-nale od internazionale.

7) BOLZANO: la legge provinciale 10/90 non ammette deroghe aldivieto di circolazione fuoristrada neanche in caso di gare o mani-festazioni.

8) TRENTO: l’art. 5 della l. 31/93 attribuisce alla Giunta provincia-le la competenza ad autorizzare manifestazioni e gare fuoristra-da, previo parere del servizio foreste, del Servizio urbanistica edel Servizio protezione ambiente.

9) EMILIA ROMAGNA: l’art. 81 del Regolamento 182/95 facoltiz-za i Comuni a concedere le autorizzazioni per gare e manifesta-zioni fuoristrada secondo i requisiti in esso indicati.

10) TOSCANA: l’art. 8 della legge 48/94, premesso che di norma lemanifestazioni dovrebbero svolgersi sui percorsi stabilmente au-torizzati al transito fuoristrada secondo altre norme della stessalegge, attribuisce alle Province la competenza ad autorizzare ma-nifestazioni fuoristrada, con esclusione delle aree di cui all’art. 2della legge in questione, e previo consenso dei titolari dei fondi in-teressati nonché parere vincolante dei Comuni attraversati.

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11) UMBRIA: il comma 6 dell’art. 7 della legge 28/01 attribuisce agli“enti competenti per territorio”, e quindi in genere ai Comuni, lafacoltà di individuare “entro 120 giorni dall’entrata in vigore dellalegge” le aree e i percorsi nei quali è consentita la circolazione deiveicoli a motore per lo svolgimento di manifestazione pubblichee gare. Si può sostenere che l’indicato termine sia ordinatorio, equindi sia possibile ottenere autorizzazioni, eventualmente an-che solo temporanee, pure dopo la scadenza in questione.

12) LAZIO: L’art. 7 della legge 29/87 facoltizza i Comuni ad autoriz-zare gare non più di due volte all’anno e fermo restando i vincolidi cui all’art. 2 della medesima legge.

13) PUGLIA: La l. 25/00 prevede la competenza dei Comuni alla in-dividuazione di aree destinate alla circolazione fuoristrada, e lanorma potrebbe essere applicabile anche al caso di organizzazio-ne di gare.

Le altre regioni non pare abbiano norme specifiche per le manifesta-zioni fuoristrada. È però da ritenersi che in via residuale occorra semprel’autorizzazione dei Comuni interessati.

* * *

Ogni richiesta di autorizzazione a Pubbliche Amministrazioni o Pub-bliche Autorità deve contenere un minimo di carattere “formale”, di cuiin allegato vengono fornite alcune tracce esemplificative.

È peraltro da sottolineare come per ragioni di opportunità sia consi-gliabile inserire in dette richieste ogni informazione aggiuntiva che, seppu-re non strettamente indispensabile, possa far comprendere meglio l’esat-to profilo della manifestazione in via di organizzazione ed eventualmente“rassicurare” l’interlocutore su aspetti prevedibilmente problematici.

Riassumendo:In ogni caso occorre:- Copertura assicurativa R.C.- Avviso autorità di P.S.

Per settori selettivi su “strada” occorre: - autorizzazione Comuni (o Provincia, o Regione)

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- nulla osta ministeriale- richiesta a Prefettura per eventuale chiusura al traffico della strada

Per percorsi “fuoristrada”- assolvimento procedura prevista dalle singole leggi regionali, se esi-

stenti nel territorio di riferimento- autorizzazione comunale in ogni altro caso

* * *

Ovviamente può capitare che una autorizzazione, benché corretta-mente richiesta, venga negata.

Per principio generale, i dinieghi devono essere motivati e contro iprovvedimenti di tale tipo dovrebbe sempre essere possibile un ricorso alTar.

È peraltro evidente che, considerati i tempi stretti di una organizza-zione e le relative limitate risorse economiche che in genere possono es-sere spese nell’organizzazione di una manifestazione fuoristradistica, ilrimedio del ricorso alla Autorità Giudiziaria appare per lo più non pratica-bile (né ci risulta sia mai stato tentato da motoclub a cui siano stati negatipermessi per gare o manifestazioni).

Residua quindi solo il tentativo di “convincimento” diplomatico, cer-cando nei limiti del possibile di superare le difficoltà di interpretazionedelle esistenti normative in materia.

In genere a fronte di dinieghi di autorizzazione motivati con ragioni diordine pubblico o altri impedimenti oggettivi, vi è poco da discutere.Spesso però l’ostacolo è costituito dalla interpretazione delle normativeregionali in tema di fuoristrada. In punto crediamo che il riferimento allasentenza tante volte citata della Corte di Cassazione sulla riconducibilitàdei sentieri e delle mulattiere al concetto di strada possa risultare utile inpiù di un caso.

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APPUNTI IN CASO DI CONTESTAZIONIDI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Come sopra indicato, l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassa-zione delle esistenti norme sul “fuoristrada” in senso lato è autorevolema di per sé non garantisce l’unanimità di opinioni in punto.

Può quindi accadere, ed anzi in effetti accade frequentemente, chetutori dell’ordine incaricati di far rispettare le vigenti leggi regionali conte-stino la legittimità di transiti motorizzati su sentieri, mulattiere, tratturi ocarrarecce pur in assenza di validi divieti emessi ai sensi dell’art. 6 delCodice della Strada.

In tali casi, a parte ovviamente un pacato tentativo di convincimentodell’agente verbalizzante, il motociclista interessato potrebbe solo assi-curarsi che nel relativo verbale il fatto contestato venga correttamentedescritto come “transito su sentiero, mulattiera o carrareccia”, e non ge-nericamente descritto come transito “fuoristrada” secondo il concettocomune ma atecnico della parola.

Posto che comunque per evitare la contravvenzione non ci si potràesimere dall’impugnare il verbale, ove lo stesso contenga la corretta de-scrizione del fatto nel senso ora indicato si potranno avere fondate spe-ranze di ottenere l’annullamento dello stesso. Altrimenti sarà onere delmotociclista fornire la prova di quale fosse l’effettivo tipo di percorso dalui attraversato al momento della contestazione, prova che - anche inpresenza di testimoni - potrebbe risultare ostica se l’agente verbalizzante(a cui in sede di opposizione è chiesta una ulteriore relazione sulle circo-stanze che hanno portato alla estensione del verbale) continuasse a so-stenere una ricostruzione dei fatti “punitiva”.

Se del caso il motociclista potrebbe avvalersi del diritto di far aggiun-gere al verbale dichiarazioni, proprio per sottolineare l’effettivo tipo dipercorso da lui utilizzato.

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Ovviamente ove il fatto contestato riguardi veramente la circolazio-ne su aree fuoristrada propriamente dette (prati, torrenti, campi coltivati,ecc…), non sarà possibile alcuna opposizione (se non per l’eventualemancato rispetto dei requisiti formali del procedimento amministrativo),così come non sarà possibile alcuna difesa sostanziale in caso di effettiveviolazioni del Codice della Strada (mancanza di specchi, frecce, targhe,documenti, assicurazioni, pneumatici o scarichi omologati, ecc…). Peral-tro la commissione di tali ultimi tipi di infrazioni non può essere contesta-ta dalla Guardie Ecologiche Volontarie (cui invece le leggi regionali spessoaffidano compiti di controllo del rispetto delle loro normative sul fuori-strada).

Le opposizioni possono essere proposte ai sensi della legge 689/81, ele relative istruzioni vengono indicate sullo stesso verbale di contesta-zione.

Entro 30 gg. si può quindi inviare all’organo amministrativo di con-trollo dell’agente verbalizzante una propria memoria difensiva, e control’eventuale conferma della sanzione (che anzi potrebbe anche venire au-mentata) è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (nel casoil Tribunale, trattandosi di presunte violazioni di norme di tutela dei beniambientali).

Teoricamente l’opposizione può essere proposta senza l’ausilio di unavvocato, peraltro è senza dubbio opportuno che tali iniziative venganocoordinate a livello di motoclub (per i sodalizi maggiori) e/o di ComitatoRegionale.

Detto coordinamento potrebbe avviarsi con la circolarizzazione di unformulario per i casi più tipici di contestazioni, quale quello riportato in al-legato.

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ALLEGATO 1

SENTENZA 02479/02

In nome del popolo italianoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione prima civile

Composta dagli ill.mi sig.ri magistrati:Dott. Giovanni LONGO - PresidenteDott. Ugo VITRONE - ConsigliereDott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rei.ConsigliereDott. Salvatore SALVAGO - ConsigliereDott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:BRAMBILLA GIAMPIERO, DELLAI MIRCO, D’ELIA BRUNO, PANERO FABRI-

ZIO, elettivamente domiciliati in Roma Via LUTEZIA 5, presso l’avvocato PAOLOROMEO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO SIRI ePAOLO TURCI, giusta mandato in calce al ricorso:

- ricorrenti -contro

PROVINCIA DI IMPERIA;- intimata -

avverso la sentenza n. 199/97 del Pretore di Sanremo.depositata il 03/12/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/9/2001dal Consigliere dott. Giuseppe Maria BERRUTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Pal-mieri che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del se-condo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl Pretore di Sanremo respingeva l’opposizione alla ordinanza ingiunzione

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avanzata da Fabrizio Panero, Marco Dellai, Bruno D’Elia e Giampiero Brambillanei confronti di distinte ordinanze ingiunzioni per L.200.000 ciascuna emessa adistanza della Provincia di Imperia a fronte della violazione dell’art.2 della L.R. Li-guria n. 38 del 1992, per avere circolato il motociclo fuori dalla sede stradale.

La sentenza impugnata, che dopo avere nella intestazione menzionato la riu-nione dei distinti ricorsi cennava tuttavia al solo Panero ed alle argomentazioni di-fensive da lui avanzate, riteneva che nel concetto di strada rilevante al fine di indi-viduare la circolazione “fuori strada” non rientrano i sentieri. Pertanto ritenevacorretta la prospettazione della Amministrazione provinciale secondo la quale lalegge consente la circolazione motorizzata solo sui tracciati originariamente de-stinati a tale transito.

Ricorrono per cassazione le predette parti private.

Motivi della decisione

1) È fondato il primo motivo del ricorso con il quale Dellai, Brambilla e D’Eliarilevano la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata. Questa comesi è anticipato, indica nella intestazione, mediante una postilla, le quattro parti pri-vate, e dà atto che i quattro ricorsi avverso le ordinanze sono stati riuniti. Quindiesamina solo la posizione del Panero, senza alcun cenno ai restanti opponenti.La sentenza pertanto, nei confronti di costoro deve essere cassata per omessamotivazione, nel senso grafico della espressione e rinviata al giudice del meritoche esaminerà la opposizione in questione, pronunciando anche sulle spese diquesta fase.

2) È fondato il secondo motivo di ricorso, che dunque riguarda ormai il soloPanero, mediante il quale i ricorrenti affermano la violazione della L.Liguria n. 38del 1992. Essi sostengono che la normativa in questione tende alla tutela del suo-lo e dei beni ambientali quali i prati, i sottoboschi, i greti dei corsi di acqua e de-gli ambiti naturali detti, perciò stesso, fuori strada, dai danni che deriverebberodalla circolazione motorizzata. La Legge, rilevano, chiarisce che per “strada” de-ve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ri-correnti, include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appun-to una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o ani-male, ai sensi dell’art. 3 del codice della strada.

2a) Osserva il collegio che l’art. 2 predetto, al n. 1 recita: “la presente leggedisciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle stradepubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementicostituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adia-

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centi utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia nonché lepiazzole di intersecazione”.

La norma dunque non fa riferimento solo a strade costruite dall’uomo, al pun-to da potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina o la cu-netta, che per l’appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per inte-ragire con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, lequali ben possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, enon essere state predisposte per la funzione in questione, dall’uomo, sostiene, sulpiano sistematico, questa conclusione il rilievo dell’art. 3 del codice della strada,che al n. 48, nel precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per “strada”, elencaanche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio. Ed è pacificoche la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per ta-le suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzituttoin coerenza con la prima.

3) Deve pertanto essere accolto il ricorso anche quanto al Panero e la sen-tenza impugnata va cassata anche nei suoi confronti. Poiché non necessitano perla definizione della controversia altri accertamenti, la causa stessa può essere de-cisa nel merito ai sensi dell’art. 368 c.p.c., con l’accoglimento della opposizionealla ordinanza ingiunzione in questione. Ricorrono giusti motivi per compensaretra tali parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, deciden-do nel merito quanto a Fabrizio Panero, annulla la ordinanza ingiunzioneopposta, e compensa le spese dell’intero giudizio. Rinvia la causa, quantoa Bruno D’Elia, Marco Dellai, e Giampiero Brambilla, anche per le spese,al Tribunale di Imperia.

In Roma il 21 settembre 2001.

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ALLEGATO 2

DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 30/04/1992

Nuovo codice della strada

Art. 1(Principi generali)

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le fina-lità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è rego-lata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazio-ne di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Lenorme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale,perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali deri-vanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadinianche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluiditàdella circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazio-ne agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini pe-riodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazionestradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica idati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e,nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo pre-venzionale ed educativo.

Art. 2(Definizione e classificazione delle strade)

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “stra-da” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli edegli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tec-niche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;B - Strade extraurbane principali;C - Strade extraurbane secondarie;

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D - Strade urbane di scorrimento;E - Strade urbane di quartiere;F - Strade locali;F-bis. Itinerari ciclopedonali. (1)3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o se-

parate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pa-vimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recin-zione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla cir-colazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi se-gnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed areedi parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di acce-lerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o sepa-rate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia ebanchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle pro-prietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, ri-servata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali al-tre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrez-zata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con ac-cessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almenouna corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o sepa-rate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventua-le corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapie-di, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previsteapposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissionied uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno duecorsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree at-trezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemataai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzatada una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada. (1)

4. È denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada prin-

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cipale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalleproprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le ma-novre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alletipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secon-do le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettiva-mente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusi-vamente al traffico militare e denominate “strade militari”, ente proprietario è con-siderato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:A - Statali, quando:a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati li-

mitrofi;c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di pro-

vincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collega-menti tra strade statali;

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i cen-tri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’eco-nomia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regio-ne tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di pro-vincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragio-ni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi deisingoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovve-ro quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciòsia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue fra-zioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione fer-roviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacualeo fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sonosede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presentecodice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali

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quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di stra-de statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazionenon superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art.13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavo-ri pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma perle strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal rego-lamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentitigli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Lestrade così classificate sono iscritte nell’archivio nazionale delle strade previstodall’art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di colle-gamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicatinel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal re-golamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effettidel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individua-zione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

Decreto del Presidente Repubblica N. 495 del 16/12/1992

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 2(Classificazione delle strade (Art. 2 C.d.S.))

1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all’articolo 2, comma 8,del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alladata del 1° gennaio 1993, è predisposto dall’Ispettorato generale per la circola-zione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 apri-le 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all’articolo 2,commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all’entratain vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubbliciIspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesi-mi criteri.

2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l’Ispettora-

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to generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall’Azienda Na-zionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l’elencoaggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e trasmettelo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del codice,entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddettitrasmettono il loro parere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurez-za stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono in-serite nell’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del codice. Lestrade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, enon ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali,sono classificate tra le strade non statali.

3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indi-cata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a duemesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell’A.N.A.S.all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissio-ne è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Primache siano completate le procedure di classificazione, l’A.N.A.S. può prendere incarico la strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previaclassificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pub-blici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo icriteri di cui all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.

4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi astrade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell’articolo2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presi-dente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entroun mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pub-blici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provve-de all’aggiornamento dell’archivio nazionale di cui all’articolo 226 del codice.L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulareosservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuo-va costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata laulteriore procedura prevista dal comma 4.

6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuovacostruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulte-riore procedura prevista dal comma 4.

7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall’inizio del secondo me-

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se successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.

8. Nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 5, del codice,le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classifica-zione tecnico-funzionale delle strade di cui all’articolo 2, comma 2, del codice, siapplicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle in-dividuate dall’articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.

9. Nella attuazione dell’articolo 2, comma 8, del codice si applica, perquanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti diattuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinera-ri internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 2, comma 5,del codice.

10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamentoper le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quel-le già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per ta-le classificazione.

Nuovo codice della strada

Art. 3(Definizioni stradali e di traffico)

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno iseguenti significati:

1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si interse-cano due o più correnti di traffico.

2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli inservizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate oimpedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissionizero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. Inparticolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazio-ne, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1).

3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente se-gnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato del-la strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata edil più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, argi-nello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

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6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le cor-renti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essaè composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimi-tata da strisce di margine.

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagliappositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamen-to continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito danon meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicola-ri o pedonali sulla strada.

9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicolie degli animali sulla strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti diacquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, ilconfine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esi-stenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superioredella scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (cor-rente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia suuna o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permette-re il transito di una sola fila di veicoli.

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevola-re l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l’uscita deiveicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli noninteressati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata allesoste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, almovimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmentedelimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva diuna o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad ef-fettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelera-zione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità oaltro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o

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di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’anda-mento della strada.

20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assiintersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed ilconfine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo perla realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sullaquale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, dicostruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata,separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fi-la degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinataalle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altrospazio di attesa per i pedoni.

25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sotto-passi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami distrade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata inmodo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata enon transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itine-

rari così definiti dagli accordi internazionali.32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o al-

trimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata

alla sosta regolamentata o non dei veicoli.34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni

o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolarel’intermodalità; (2)

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e se-gnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tran-viaria in sede propria.

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36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada sepa-rata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita pro-tezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la fun-zione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamentodi uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacenteesternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimita-ta, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diver-sa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di stra-da con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diver-sa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di stra-da con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un’in-

tersezione.44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scar-

pate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesisten-te alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata eprotetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attra-versamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende lacarreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimi-tata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi pereffetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata al-la separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri

abitati ad uso pubblico.53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si in-

tersecano tra loro.

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53-bis) Utente debole: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro iquali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sullestrade; (2)

54) Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolaresono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte dellalinea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, general-mente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato,ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nellecorsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghez-za, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circo-lazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di acces-so dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di spe-cifico rilievo tecnico.

Decreto Presidente Repubblica N. 495 del 16/12/1992Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 5(Altre definizioni stradali e di traffico;

delimitazione del centro abitativo (Art. 3 e 4 C.d.S.))1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui

all’articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni delpresente regolamento riguardanti le varie materie.

2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per perso-ne con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute neldecreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. La delimitazione del centro abitato, come definito all’articolo 3, comma 1,punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per leinterrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da partedell’utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte parti-colari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua per-tanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice

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e dal presente regolamento all’interno ed all’esterno del centro abitato. La delimi-tazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e pro-vinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituisco-no “i tratti interni”;

b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono“strade comunali”, ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di re-sponsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.

4. Nel caso in cui l’intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventiciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all’anda-mento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento dicomportamento da parte dell’utente della strada, si provvede alla

delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamentoabitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadanonell’ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se conti-gue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centroabitato e di inizio del successivo centro abitato.

5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul puntodi delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla delibe-razione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascunastrada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spa-zi di avvistamento previsti dall’articolo 79, comma1. I segnali di inizio e fine cen-tro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamen-te ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscitadel centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ovesi renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slitta-mento, verso l’esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, ripor-tando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa colloca-zione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dellostesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell’utente della stra-da, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.

6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in rela-zione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle deli-mitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l’aggiornamento dei “tratti inter-ni” e delle “strade comunali” di cui al comma1.

7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non co-munali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall’articolo 4, comma1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all’ente proprietariodella strada interessata, prima della pubblicazione all’albo pretorio, indicando la

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data di inizio di quest’ultima. Entro il termine di pubblicazione l’ente stesso può in-viare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitiva-mente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all’albo pretorioper dieci giorni consecutivi e comunicata all’ente interessato entro questo stessotermine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 37,comma 3, del codice.

Nuovo codice della strada

Art. 4(Delimitazione del centro abitato)

1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comu-ne, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art.3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene alle-gata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di ac-cesso.

Art. 5(Regolamentazione della circolazione in generale)

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietaridelle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamen-tazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblicipuò diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso incui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavoripubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzionedelle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessidagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è am-messo ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

Art. 6(Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della

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circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può,conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere tempora-neamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o sutratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissaticon apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubbli-ci, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regola-mento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transi-to periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari egli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal co-mandante della regione militare territoriale.

4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, com-ma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circo-lazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblicaovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stra-dale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o perma-nente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti,in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali dellestrade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anchecon guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheg-gio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o deglispeciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenzedi carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnalinon meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico

dell’A.N.A.S. competente per territorio;b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario

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della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’enteconcedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottatianche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare glistessi.

7. Nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree por-tuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperteall’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aero-portuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, iquali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presentecodice. Nell’ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestionea enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscri-zione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui aicommi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibilio per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni ecautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorità competentenon disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classificadi cui all’art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è sta-bilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’articolo 2,comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei la-vori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da in-stallare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la si-curezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducentil’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allostesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anchel’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenzaappartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fragli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decre-to il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circola-zione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Se la violazione ècommessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzioneamministrativa è del paga- mento di una somma da euro 33,604 a euro1.376,55.In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrati- va ac-cessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quat-

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tro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lostesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzio-ne amministrativa del pagamento di una somma da euro 19 a euro 81,90.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presentearticolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 68,25 a euro 275,10.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di unasomma da euro 33,60 a euro 137,55; qualora la violazione si prolunghi oltre leventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni pe-riodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima alconducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto dicircolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la viola-zione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condot-to in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzionenel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e delrelativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite nonsono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-tente è da due a sei mesi.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 7(Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe (Art. 6 C.d.S.))

1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti,di cui all’articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre econtiene le prescrizioni applicabili per l’anno o fino ad un triennio successivi. Ildecreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giornidalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicatenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all’uten-za a mezzo del CCISS di cui all’articolo 73 del presente regolamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle stradefuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto dellecondizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, lacircolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti gior-ni sono compresi:

a) i giorni festivi;

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b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;c) l’eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle

lettere a) e b).3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2,

durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei veicoli,per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiorea 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonchédei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all’articolo 168, commi 1 e 4del codice;

b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla letteraprecedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di cose, aventimassa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall’esteroe dalla Sardegna o diretti all’estero ed alla Sardegna, purché muniti di idoneadocumentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio.

4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la fa-coltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di ga-rantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali,nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportanocose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esi-genze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da esclu-dere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, apparte-nenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motividi servizio.

Nuovo codice della strada

Art. 7(Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accerta-

te e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimo-nio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Mi-nistro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali eambientali; (*)

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c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero inuna determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e,quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai condu-centi, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’in-tersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradaledi cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adi-biti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite delcontrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capili-nea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio

sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da ri-scuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custo-dia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttivedel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza delConsiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*)

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e loscarico di cose;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autoca-ravan di cui all’art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di tra-sporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che siadiversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedi-menti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli in-dicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’enteproprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il pareredell’ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pub-blica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovve-ro laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere tempora-neo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessisubordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limi-tata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizio-ni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli eser-centi la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché

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dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegnospeciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e icriteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata dellasosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*)

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreg-giata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimen-to del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprie-tari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di par-cheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le som-me eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodiao lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllodi durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o sualtra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destina-ta a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo didurata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art.3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A”dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone diparticolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dallagiunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le areepedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sullasicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio am-bientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà esse-re adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione delladeliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza ur-banistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondoperiodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a moto-re, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezzastradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individua-te le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le moda-lità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

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11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di parti-colare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analo-ghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare,con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli re-sidenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previ-ste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolita-na e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto dellacircolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una som-ma da euro 68,25 a euro 275,10.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presentearticolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del divieto di circolazione nelle cor-sie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traf-fico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una som-ma da euro 68,25 a euro 275,10. (1)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le venti-quattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periododi ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limita-ta o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una sommada euro 19,95 a euro 81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodoper il quale si protrae la violazione.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamen-te, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitareabusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica,in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secon-do le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

Art. 8(Circolazione nelle piccole isole)

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cu-ra, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i peri-coli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavoripubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietareche, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a personenon facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’iso-

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la. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a fa-vore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente ar-ticolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 343,35 a euro1.376,55.

Art. 9(Competizioni sportive su strada)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive conveicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rila-sciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quel-le con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione edalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche eper le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più co-muni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le fede-razioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’au-torità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento edi Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla re-gione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuniper le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni allequali le gare sono subordinate. (1)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotorialmeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza delsindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse pre-vio nulla osta dell’ente proprietario della strada. (1).

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori de-vono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastruttu-re e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la for-mulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno,qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravilimitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promo-tori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno prece-dente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di re-golarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità impo-sta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizza-ta in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (1)

4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal pro-gramma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima delladata fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-

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sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso digara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietariodella strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastruttu-re e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti edei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velo-cità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità mediaeccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso èsempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti li-miti (1).

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizionenon prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione dicui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ilnulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effet-tuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richie-dano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti. (1)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subor-dinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per laresponsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e suc-cessive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la re-sponsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque cau-sati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dallanormativa vigente. (1)

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel prov-vedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere im-posta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovve-ro, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone muni-te di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organoadito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le moda-lità ed imponendo le relative prescrizioni. (2)

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenzialedel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’in-terno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizza-te ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratte-ristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgi-mento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. (2)

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6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicolinon a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, odi comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effet-tuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica conpersonale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (2)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente alMinistero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l’an-no successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadem-pienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o inci-denti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-alti-metrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusu-ra della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario,all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazionein occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovve-ro, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma1. (2)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competi-zione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modiprevisti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 137,55 ad euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclisti-ca o con animali, ovvero di una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15, se sitratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità ammi-nistrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo lenorme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicolia motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previ-sti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro 500 adeuro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa allacompetizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi aisensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa di-spone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cuial capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre dispo-sta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (3)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presentearticolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dallarelativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 68,25 a euro 275,10, se si tratta di competizione sportivaatletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 137,55 a euro

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550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

Art. 9 bis(Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità

con veicoli a motore e partecipazione alle gare)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuo-

ve, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicolia motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclu-sione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stes-sa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte diuna o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se nederiva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se lemanifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consen-tire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori dianni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con lareclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’ac-certamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della so-spensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titoloVI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sonoderivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Conla sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipan-ti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li ab-bia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effet-tuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 9 ter(Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità conveicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multada euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte diuna o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se nederiva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accesso-

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ria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezioneII, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competi-zione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piùpersone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicolidei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che que-sta non li abbia affidati a questo scopo.

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ALLEGATO 3

Gazzetta Ufficiale N. 90 del 17 Aprile 2004MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 16 marzo 2004, n. 1060Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada.

Circolare relativa al programma delle gare da svolgersinel corso dell’anno 2004.

Al Ministero dell’interno -Dipartimento della pubblica sicurezzaA tutti gli Uffici territoriali del Governo - PrefettureAlle amministrazioni regionaliAlla amministrazione della provincia autonoma di BolzanoAlla amministrazione della provincia autonoma di TrentoAlle amministrazioni provincialiAlle amministrazioni comunaliAll’ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° Uff. 4°Ai compartimenti viabilità ANASAi provveditorati regionali alle opere pubblicheAlla C.S.A.I. Commissione sportiva automobilisticaAlla F.M.I. - Federazione motociclistica italiana

1. Premesse.1.1 L’art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, invigore dal 7 agosto 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n.168), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizionisportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo seregolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata,sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva infor-mazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autono-me di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse na-zionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provin-ciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate leprescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

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A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle provinceed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamen-to di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettiva-mente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamenteprovinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997e dell’art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell’esercizio da par-te delle regioni e degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite era determinata,contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000(pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del30 dicembre 2000) era stato disposto a decorrere dal 1° gennaio 2001 il trasfe-rimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dellecompetizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare è essen-zialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di enti che autoriz-zano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attività di supportoper lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenzacompetenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scri-vente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizionimotoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanerequella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 mar-zo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delleregioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di garecon autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla re-te stradale di interesse nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461);delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competi-zioni che interessano più province e comuni; delle province per le competizionimotoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di re-gioni diverse l’autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha iniziola competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell’art. 9, del nuovo codicedella strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietaridi strade su cui deve svolgersi la gara.

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1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportanolo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti osquadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcunaclassifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che nonhanno carat-tere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazio-ne previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamentoper l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblicasicurezza).

Il comma 3 dell’art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l’effet-tuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed areepubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enticompetenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere ilnulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i tra-sporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della moto-rizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposi-zione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sul-la base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Fede-razioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il comma 5 dell’art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta mini-steriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizionenon prevista nel programma.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ri-chiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche co-me definite al comma 1 dell’art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare chesi svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse stradeordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice dellastrada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting,le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, legare di minimoto e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i radunie per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi dilunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concor-renti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio ditrasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del

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nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini diuna valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazionenel caso di competizioni. Non sono invece consentite le gare di velocità da svol-gersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità ur-bana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolaredei trasporti urbani.

È necessario che l’ente competente, quale che sia il tipo di manifestazionesportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dallecompetenti federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il “caratteresportivo” delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte lecaratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma an-che della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimentodelle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo pareredel C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano iveicoli di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada, purche’ la velocità impostasia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzatain conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure.2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2003 e degli

anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utileed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria com-petenza.

2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti fede-razioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono perve-nute alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasportoterrestre, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopoaver verificato il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del nuovocodice della strada.

2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non previstanel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere ilnulla-osta alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del tra-sporto terrestre almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato in-serimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente do-cumentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le moda-lità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte,la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,

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se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata,nonche’ ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manife-stazione e l’ente o gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stra-dali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il trafficoordinario;

c) regolamento di gara;d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione

delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la mani-festazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federa-zione di competenza per le manifestazioni di cui all’ultimo periodo del preceden-te punto1.2;

e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su codice civile postale n.66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomenta-na n. 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecnicheamministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, co-me previsto dall’art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infra-strutture e trasporti in data 7 gennaio 2003, n. 7;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nellemanifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione delcomune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che losvolgersi della stessa non è di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e deipedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasportoterrestre non potrà garantire l’esame delle istanze presentate e il conseguente rila-scio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione tra-smessa risulti incompleta.

Completata l’istruttoria, la Direzione generale della motorizzazione e dellasicurezza del trasporto terrestre rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all’en-te competente.

2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l’entecompetente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della da-ta di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federa-zioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predettadirezione.

Ai fini della autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta giorni primadella data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiestaallo stesso ente.

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Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori devono dimo-strare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, aisensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche,che copra anche la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati, peri danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media previstaper le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiu-se al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente o deglienti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può an-che essere acquisito direttamente dall’ente competente nel corso dell’istruttoriavolta al rilascio dell’autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della stra-da, qualora, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetricodel percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura dellastrada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esisten-za di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasio-ne del transito dei partecipanti ai sensi dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi dicentro abitato dell’art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti federazioni, l’ente competente può rilasciare l’autoriz-zazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto dellenorme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dallesuddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito favore-vole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando siadovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell’art. 9 delnuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel ca-so di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sullequali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispetti-vamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione deltermine “velocità media” nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica se-zione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità liberasu tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso. Il collaudo del percorso, sianei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell’entecompetente, è da quest’ultimo effettuato ovvero richiesto all’ente proprietario del-la strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 9 del nuovo codice della strada, al col-

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laudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti e dell’interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sporti-vi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate,l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collau-do e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare ilproprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenzialeper poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autoriz-zazioni.

Al termine di ogni gara l’ente competente comunica al Ministero delle infra-strutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e della sicurez-za del trasporto terrestre, le risultanze della competizione, precisando le eventualiinadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenientio incidenti.

Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del program-ma per l’anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate

dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. - Commissione sportiva automobili-stica italiana e della F.M.I. - Federazione motociclistica italiana per la redazionedel programma delle gare automobilistiche e motocicistiche da svolgere nell’an-no 2004. Le proposte sono state distinte in:

programma 2004 di gare che si sono già svolte nell’anno precedente, e perle quali la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del traspor-to terrestre ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di tra-sporto pubblico, nonche’ al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle garestesse e per le quali la stessa direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);

programma 2004 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi chenon trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell’anno precedente perle quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilasciodel nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Roma, 16 marzo 2004

Il Ministro: LunardiRegistrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2004Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n.

1, foglio n. 230.

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ALLEGATO 4

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22-04-1985REGIONE VALLE D’AOSTA

Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motoresul territorio della Regione.

Art. 11. Allo scopo di salvaguardare l’equilibrio dell’ambiente naturale e di difen-

dere la proprietà e l’attività agricola, la circolazione dei veicoli a motore sul terri-torio della Regione, all’infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozza-bili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso aluoghi pubblici o a strutture sportive, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 21. È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore,

all’infuori delle strade citate al precedente articolo.2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai pro-

prietari, usufruttuari, conduttori che abbiano necessità di accedervi per motivi diabitazione o dimora o di lavoro o di servizio, nonchè alle persone disabili munitedel contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell’8 giugno 1979,n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all’80%.

3. All’infuori di questi casi, coloro che desiderano accedere, a loro totale ri-schio, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comu-nale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata.

4. Tale autorizzazione dovrà riportare l’identità della persona autorizzata eil numero di targa del suo veicolo, e avrà carattere temporaneo; dovrà inoltre in-dicare le strade per le quali è valida, come pure i motivi del rilascio.

5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di stu-dio, in più comuni, sulle strade vietate, l’autorizzazione comunale, previa presen-tazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dalPresidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall’Assessore all’Agricoltura,Foreste e Ambiente naturale.

6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organiz-zatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto dicui all’articolo1.

7. Per gli sports e le gite in moto, la Giunta regionale potrà, su propostadell’Assessore per l’Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale, sentito il parere del-

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la competente commissione consiliare, creare zone, ben delimitate, disciplinate atale scopo.

8. La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi delpresente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro di-ritto o del conduttore.

Art. 31. Con il termine di invitati si intendono:a) coloro che sono accompagnati da una persona titolare del diritto di circo-

lazione;b) coloro che provano di essere attesi da una persona titolare del diritto di

circolazione.2. i rifugi alpini, in virtù della loro natura giuridica particolare, non rivestono

la definizione di «luogo pubblico», di cui all’art. 1, anche se sono accessibili alpubblico e, pertanto la circolazione sulle strade d’ accesso o nei dintorni dei rifu-gi è vietata salvo che per i titolari del diritto di circolazione.

Art. 41. La circolazione dei veicoli a motore su strade diverse da quelle citate

all’articolo 1 può comunque essere autorizzata dal Presidente della Giunta regio-nale su richiesta dei Comuni, dopo deliberazione dei rispettivi Consigli, fatto sal-vo il consenso previsto all’ultimo comma dell’articolo

Art. 51. I Comuni provvederanno all’installazione di idonei pannelli, bilingui, che

saranno forniti dall’Amministrazione regionale in conformità alla alla presente leg-ge; e ciò fatta salva la facoltà dei soggetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 2di collocare analoghi pannelli di divieto.

Art. 61. Per la trasgressione dei divieti contemplati nella presente legge, il contrav-

ventore sarà passibile di un’ ammenda secondo la seguente casistica:a) da L. 200.000 a L. 450.000 per la circolazione dei veicoli a motore sui

terreni di qualsiasi natura e destinazione, sui sentieri o mulattiere non carrozzabilisituati al disopra dei 2.000 m di altitudine;

b) da L. 150.000 a L. 300.000 per la circolazione di veicoli a motore sui ter-reni di qualsiasi natura e destinazione, situati al disotto dei 2.000 m di altitudine;

c) da L. 100.000 a L. 210.000 per la circolazione di veicoli a motori sui sen-tieri o mulattiere non carrozzabili situati al disotto dei 2.000 m di altitudine;

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d) da L. 60.000 a L. 120.000 per la circolazione dei veicoli a motore neglialtri casi non previsti alle lettere precedenti.

2. Nel corso dei periodi propizi agli incendi di foreste, stabiliti con appositidecreti, l’ammenda prevista alla lettera d) del presente articolo è sostituita, even-tualmente, da quella prevista dall’articolo 14, lettera a), della legge regionale 3dicembre 1982, n. 85.

3. L’ammontare delle ammende contemplate nel presente articolo è introitatodai Comuni se l’accertamento dell’infrazione è effettuato dal personale di poliziacomunale; dalla Regione negli altri casi.

Art. 71. Gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza

sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge.

Art. 81. Sono fatte salve tutte le norme di Stato e regionali che non siano incompa-

tibili con la presente legge.2. Le leggi regionali 1º aprile 1977 n. 18 e n. 73 del 12 novembre 1982 so-

no abrogate.

Art. 91. L’ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel

Capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della Parte Entra-te del Bilancio di previsione della Regione per l’anno 1986 e nei corrispondenticapitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leg-

ge della Regione Valle d’Aosta.

Aosta, 22 aprile 1985.

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LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 17-12-1997REGIONE VALLE D’AOSTA

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideter-minazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assun-ti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno

finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/ 2000).

Art. 24(Modifica della misura di sanzioni amministrative previste

da alcune leggi regionali)1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1977,

n 16, recante «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela dialcune specie della fauna inferiore» e dalla legge regionale 31 marzo 1977, n.17, recante «Protezione della flora alpina», di importo inferiore a lire 10.000, so-no elevate a lire 12.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo eguale o su-periore a lire 10.000, sono moltiplicate per due.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 luglio 1980,n. 34, portante «Disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto», sonomoltiplicate per tre, ad eccezione della sanzione amministrativa prevista in misurafissa dall’articolo 14, comma 2, lett h), (sosta al di fuori delle aree disciplinaredalla legge), che è elevata a lire 150.000.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 23 febbraio1981, n. 15, portante «Norme per la disciplina dell’estrazione di minerali e fossi-li», sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali.

4. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 aprile 1985,n. 17, portante «Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motoresul territorio della Regione», sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimoedittali.

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ALLEGATO 5

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 20-03-1978REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale dell’Alpe Veglia

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio del Parco naturale dell’Alpe Veglia, oltre al rispetto delleleggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fau-na, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere. È consentito il ricavo di sabbie e ghiaieper i lavori inerenti ad opere approvate dal Consiglio Direttivo;

b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui allalegge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico o urbanistico;f) asportare rocce o minerali;g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle at-

tività agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica delParco;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le carat-teristiche ambientali dei luoghi.

L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corri-spondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urba-nistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.

Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono esse-re applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è con-sentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al prece-dente articolo 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni del-lo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per leg-

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ge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Con-siglio Direttivo;

3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regola-mento comunale per il godimento dei pascoli;

4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari perevitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidentedella Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Fore-ste di Novara e Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territo-rio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere delConsiglio Direttivo e del Comitato tecnico - scientifico, saranno fissate norme spe-cifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le san-zioni per i trasgressori.

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 2-06-1978REGIONE PIEMONTE

Istituzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj

Art. 7(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, oltre alrispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della florae della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività colturali;e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agricole e forestali;f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;g) costruire nuovi edifici od opere sui terreni sottoposti a vincolo idrogeolo-

gico.Sino all’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Casta-

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gneto Po è fatto divieto di costruire nuovi edifici sui terreni non soggetti a vincoloidrogeologico.

Su tutto il territorio della riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è conces-so ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso alle finalità di cui al prece-dente articolo 3.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazionidello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio della Ri-serva saranno previste in apposito piano di assestamento forestale, sentita l’Ammi-nistrazione comunale.

Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono esse-re applicate le seguenti normative:

1) per quanto concerne la silvicoltura, sono autorizzati i tagli necessari perevitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

2) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidentedella Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Fore-ste di Torino.

Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il pa-rere del Comune di Castagneto Po, saranno fissate norme specifiche relative allemodalità d’ uso del territorio della riserva, e saranno specificate le sanzioni per itrasgressori.

LEGGE REGIONALE N. 55 DEL 23-08-1978REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riservenaturali speciali dell’Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio del Parco naturale delle Lame del Sesia, oltre al rispettodelle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e dellafauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave, fatti salvi gli interventi per la regimazione dei corsid’ acqua e la regolazione della irrigazione;

b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

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legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) introdurre specie animali non autoctone;e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali operazioni connesse alle attività agricole;f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico o urbanistico;g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Par-co;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le carat-teristiche ambientali dei luoghi.

Sull’intero territorio delle Riserve naturali speciali dell’Isolone di Oldenico edella Garzaia di Villarboit, oltre al rispetto delle normative di cui al comma prece-dente, è fatto divieto di:

l) accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, sen-za l’autorizzazione del Consiglio direttivo. Da tale divieto e autorizzazione sonoesonerati i proprietari e gli aventi titolo, nonchè coloro che esercitano attività agri-cole;

m) esercitare qualsiasi attività, ad eccezione di quelle agro - silvo - pastorali,senza l’autorizzazione del Consiglio direttivo;

n) esercitare la pesca.L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco e delle Riser-

ve devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti da-gli strumenti urbanistici generali e relativi programmi di attuazione.

Sino all’approvazione del Piano regolatore generale comunale debbono es-sere applicate, su tutto il territorio definito dal precedente articolo 2, le seguentinormative:

1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consen-tito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al precedentearticolo 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere in funzione del parco o delle atti-vità agricole, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essereautorizzata dal Presidente della Giunta regionale;

3) il pascolo e l’agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i qualisono attualmente praticati.

Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco

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e delle Riserve sono previste in apposito piano di assestamento forestale.Sino all’approvazione del Piano di cui al precedente comma, devono essere

applicate le seguenti normative:4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per

evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente

della Giunta regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Fore-ste di Vercelli e del Consiglio direttivo.

Con apposito regolamento, sono fissate norme specifiche relative alle moda-lità di fruizione del Parco e delle Riserve, e sono riportate le sanzioni per i tra-sgressori previste da leggi statali e regionali nonchè da disposizioni comunali.

LEGGE REGIONALE N. 84 DEL 28-12-1978REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale dell’Alta Valle Pesio

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio del Parco naturale dell’Alta Valle Pesio, oltre al rispettodelle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e dellafauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico o urbanistico;f) asportare rocce o minerali;g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Par-co;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le carat-teristiche ambientali dei luoghi.

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L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corri-spondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urba-nistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.

Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono esse-re applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste degli strumenti urbanistici vigenti, è consen-tito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al precedentearticolo 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni del-lo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per leg-ge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consi-glio Direttivo;

3) il pascolo e l’agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i qualisono attualmente praticati;

4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari perevitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidentedella Giunta regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Fore-ste di Cuneo e del Consiglio Direttivo.

Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parcosaranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

Con Regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere delConsiglio Direttivo e del Comitato tecnico - scientifico, saranno fissate norme spe-cifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le san-zioni per i trasgressori.

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 19-04-1979REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco Naturale Alta Val Sesia

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio del Parco naturale Alta Valsesia, oltre al rispetto delle leg-gi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna,nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere. È consentito il ricavo di sabbie e ghiaie

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per i lavori inerenti ad opere approvate dalla Comunità Montana;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico o urbanistico;f) asportare rocce o minerali;g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agro - silvo - pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Par-co;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le carat-teristiche ambientali dei luoghi.

L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corri-spondere ai fini di cui al precedente piano di cui al successivo articolo 11.

Sino all’approvazione del piano di cui al comma precedente debbono esse-re applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è con-sentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui al prece-dente articolo 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazionedello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentita laComunità Montana;

3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regola-mento comunale per il godimento dei pascoli;

4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari perevitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidentedella Giunta Regionale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Fore-ste di Vercelli e della Comunità Montana.

Le norme relative all’utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parcosaranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere dellaComunità Montana e del Comitato tecnico - scientifico, saranno fissate normespecifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate lesanzioni per i trasgressori.

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LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 28-01-1980REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale e area attrezzata dal Sacro Monte di Crea

Art. 8(Vincoli e permessi)

Sull’intero territorio del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e dell’areaattrezzata in esso compresa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in mate-ria di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla cac-cia e sulla pesca, è fatto divieto di:

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico, urbanistico;f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti;g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratte-ristiche ambientali del luogo.

Nel territorio del Parco sono ammesse le attività agricole nelle forme e neiterreni entro cui le stesse sono attualmente praticate.

Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzio-ne e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalisti-co e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre1979, n. 57.

Nell’area attrezzata sono ammesse opere di manutenzione ordinaria estraordinaria. Gli eventuali ampliamenti sono consentiti solo se previsti dall’appo-sito piano particolareggiato esteso a tutta l’area attrezzata.

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 24-04-1980REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del “Parco Burcina”, oltre

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al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, dellaflora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

nornali attività colturali;e) costruire nuove strade od edifici ed ampliare le strade esistenti se non in

funzione della fruizione della Riserva;f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni

dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Le norme relative al mantenimento delle caratteristiche naturali, forestali e bo-taniche, sono previsti in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regiona-le 4 settembre 1979, n. 57.

In conformità al 2º comma dell’articolo 12 della legge regionale 4 settembre1979, n. 57, sono esclusi da autorizzazione gli interventi colturali per la manuten-zione della Riserva naturale.

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 28-04-1980REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varal-lo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente,della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto di-vieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività colturali;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

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valore ambientale, scientifico, urbanistico;f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-

lità della Riserva;g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratte-ristiche ambientali del luogo.

Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzio-ne e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalisti-co e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre1979, n. 57.

Fino all’approvazione dei piani di cui al precedente comma i tagli boschivisono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata.

Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria estraordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 28-04-1980REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro

ARTICOLO 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, oltre al rispettodelle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e dellafauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi di cui alla legge

regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività colturali;e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agricole e forestali;f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;g) costruire nuovi edifici od opere che possano alterare le caratteristiche am-

bientali dell’area.

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Su tutto il territorio del Parco naturale di Rocchetta Tanaro è concesso ripristi-nare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso alle finalità di cui al precedente arti-colo 3.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazionidello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale ed alla manuten-zione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano natura-listico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settem-bre 1979, n. 57.

Fino all’approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivisono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 28-04-1980REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta,oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente,della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto di-vieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività colturali;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico, urbanistico;f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-

lità della Riserva;g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratte-ristiche ambientali del luogo.

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Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzio-ne e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalisti-co e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre1979, n. 57.

Fino all’approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivisono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata.

Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria estraordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 2-05-1980REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale dell’Orrido estazione di leccio di Chianocco

Art. 8(Norme vincolistiche)

Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale dell’Orrido e stazione dileccio di Chianocco, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tu-tela dell’ambiente della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sul-la pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo con particolare

riferimento alle piante di leccio, fatte salve le normali attività colturali;e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agricole e forestali;f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni

dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale e alla manutenzio-ne e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalisti-co, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all’approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivisono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata.

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LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2-11-1982REGIONE PIEMONTE

Norme per la conservazione del patrimonio naturale edell’assetto ambientale

Titolo IITUTELA DELL’AMBIENTE

CAPO IISalvaguardia dell’ambiente rurale e montano

Art. 11(Fuoristrada)

Su tutto il territorio regionale èvietato compiere, con mezzi motorizzati, per-corsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonchèalle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12agosto 1981, n. 27.

I Comuni, sentite le ComunitàMontane, individuano, entro 180 giorni dallaentrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percor-si a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quantodisposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mez-zi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai finidi tutela ambientale.

È vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vie-tato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonchè i terreni sottoposti a coltura an-che se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della LR 17 ottobre 1979,n. 60.

Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavo-ri agro - silvo - pastrorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idrauli-co - forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincen-dio, di pubblica sicurezza, nonchè i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

L’esercizio dello sci d’ erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

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LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 25-03-1985REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandonae della Val Botto

Art. 8(Vincoli e permessi)

Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale della Valleandona e dellaVal Botto, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che regola la tutela dellecose di interesse artistico e storico, con particolare riferimento alla legge 1º giu-gno 1939, n. 1089, e oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia ditutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia esulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività agricole;e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agricole;f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni

dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere sottoposta a preventivo parere vincolante della Soprintenden-za Archeologica per il Piemonte.

Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste in ap-posito piano naturalistico, redatto a norma dell’articolo 7 della legge regionale 4settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

Fino all’approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivisono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della legge succitata.

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LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 30-03-1987REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera

Art. 8(Vincoli e permessi)

Sull’intero territorio del Parco naturale del Monte Fenera, oltre al rispetto del-le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e dellafauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli in-

terventi per lo svolgimento dell’attività agricola e forestale e per la manutenzionedell’area;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolarevalore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali;g) asportare o danneggiare materiali di interesse archeologico, etnologico,

paleontologico;h) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-

lità previste dall’articolo 3;i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;l) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di

costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano dete-riorare le caratteristiche ambientali dei luoghi; sono consentiti gli interventi com-patibili con le tipologie edilizie e con le caratteristiche costruttive tipiche dell’area.

L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corri-spondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urba-nistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.

Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in ap-posito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni; fino all’approvazione del pia-no di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’arti-colo 12 della legge medesima.

Sino all’approvazione del piano dell’area di cui al successivo articolo 11l’edificazione è consentita, limitatamente al ripristino ed alla ristrutturazione dei

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fabbricati esistenti ed entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vi-genti e dai relativi programmi di attuazione, previa autorizzazione del Presidentedella Giunta Regionale: tale autorizzazione non è dovuta nelle aree individuatenell’allegata cartografia in scala 1:25000 come Zona di salvaguardia e nellearee contrassegnate con la lettera A, individuate negli strumenti urbanistici comu-nali come aree agricole residenziali, per le quali si applicano, fino all’approva-zione del piano dell’area di cui al successivo articolo 11 e nei limiti previsti dallalegge 8 agosto 1985, n. 431, le norme degli strumenti urbanistici vigenti.

LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 7-09-1987REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Montedella SS. Trinità di Ghiffa

Art. 8(Norme di tutela e di utilizzo)

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte dellaSS. Trinità di Ghiffa oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tute-la dell’ambiente e della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sul-la pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo: sono comun-

que consentite le normali attività colturali ed agricole;e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale, scientifico ed urbanistico;f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve quelle previste

dai piani di intervento di cui al precedente articolo 5, comma 2o: sono consentitigli ampliamenti delle strade esistenti e la costruzione di nuove strade in funzionedelle attività agricole e della fruibilità della Riserva;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione dinuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratte-ristiche ambientali dei luoghi.

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2. L’uso del suolo e l’edificabilità devono corrispondere ai fini di cui al prece-dente articolo 3 e sono definiti, nel rispetto delle norme di cui al comma 1o, daglistrumenti urbanistici e dai piani di intervento.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, direstauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall’articolo 13 dellalegge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, purchèconformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

4. I tagli boschivi, fino all’approvazione del piano naturalistico di cui al com-ma successivo sono regolati in base alle norme di cui all’articolo 12 della leggeregionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

5. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste inapposito piano naturalistico redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31-08-1989REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar

Art. 7(Vincoli e permessi)

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, oltreal rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, dellaflora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divietodi:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria. Sono consetiti gli interventi tecnici di cui alla

legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;c) danneggiare o distruggere le colonne di erosione;d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività agricole;f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle atti-

vità agricole e della fruizione dell’area;g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.2. Fino all’approvazione dei piani di intervento di cui al precedente art. 5,

comma 3, la costruzione di opere di qualsiasi genere che determino modificazio-

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ni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista perlegge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale sentito ilConsiglio Direttivo.

3. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste inapposito piano naturalistico redatto ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 4settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

4. Fino all’approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli bo-schivi sono regolati in base alle norme di cui all’art. 12 della legge succitata.

LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 24-04-1990REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale dell’Alpe Devero

Art. 8(Norme di salvaguardia)

1. Sul territorio del parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regio-nali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leg-gi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: è consentito l’utilizzo di materia-le per lavori di recupero e ripristino inerenti opere di costruzioni approvate dalConsiglio Direttivo ubicate all’interno dell’area istituita a Parco naturale;

b) esercitare l’attività venatoria;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli in-

terventi per lo svolgimento dell’attività agricola e forestale e per la manutenzionedell’area:

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolarevalore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici,previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-lità previste dall’art. 3;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di

costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono dete-riorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

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2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devonocorrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti ur-banistici e dal Piano di cui al successivo art. 11.

3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate inapposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni fino all’approvazione del pianodi assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all’art. 12della legge medesima..

4. Sino all’approvazione del Piano dell’area di cui al successivo art. 11 la co-struzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modifica-zioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione previstaper legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentitoil Consiglio Direttivo.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22-04-1991REGIONE PIEMONTE

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte

Art. 8(Norme di tutela)

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Bel-monte, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’am-biente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, èfatto divieto di:

a) aprire cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipi;e) asportare rocce o minerali;f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare va-

lore ambientale, scientifico ed urbanistico che sono definiti ed individuati dal pia-no di cui al precedente articolo 5, comma 8;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve quelle previste

dai piani di intervento di cui all’articolo 5, comma 8;i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

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nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristi-che ambientali dei luoghi.

2. SUll’intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte diBlemonte è comunque consentito:

a) svolgere le normali attività agricole;b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l’equi-

librio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n.36;

c) raccogliere i prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalla legge regionale2 novembre 1982, n. 32;

d) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilitedalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

3. Nella Zona di salvaguardia, in quanto area di graduale raccordo tra il rgi-me d’ uso e di tutela della Riserva naturale ed il territorio circostante, si applicanole previsioni contenute nei piani di intervento di cui all’articolo 5, comma 8, equelle contenute negli strumenti urbanistici comunali, oltre ai divieti di cui alle let-tere a), b), f), g) e h), del precedente comma1.

4. Fino all’approvazione dei piani e degli strumenti urbanistici, nel territorioindiviuato quale Zona di salvaguardia gli interventi di modificazione dello statoattuale dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione del Presidente dellaGiunta Regionale.

5. L’uso del suolo e l’edificabilità devono corrispondere ai fini di cui al prece-dente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dai piani di intervento.

6. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previste inapposito Piano naturalistico redatto ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 30-03-1992REGIONE PIEMONTE

Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino

Art. 2(Circolazione con mezzi autorizzati)

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di compiere percorsi fuoristra-da con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree colti-vate.

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2. La fruizione motorizzata è regolamentata dal Parco su tutte le strade pub-bliche e private, d’ intesa con il Comune interessato.

3. SUlle strade interne del Parco il limite massimo di velocità è fissato in trentaKm. / h. con esclusione delle strade statali, comunali e provinciali.

4. Sono esclusi dall’obbligo di osservanza dei limiti di velocità i mezzi in atti-vità di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio e di vigilanza.

5. Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma uno i mez-zi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni di opere idrauli-che e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonchè i vei-coli utilizzati per motivi di servizio e per l’accesso ai fondi degli aventi diritto.

6. L’Ente Parco può autorizzare percorsi fuori strada per specificate e com-provate necessità. L’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato, hacarattere temporanei ed è rapportata alla specifica esigenza. Il mezzo utilizzatodeve esporre in modo visibile l’apposito contrassegno.

7. In tutta l’area del Parco sono vietate le manifestazioni agonistiche di carat-tere motoristico.

8. Su tutte le strade libere all’accesso è vietato porre ostacoli, anche tempo-ranei al transito.

9. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzio-ne amministrativa da lire venticinquemila a lire ducentocinquantamila.

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 27-05-1993REGIONE PIEMONTE

Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesmae del Colle della Torre di Buccione

Art. 7(Vincoli e permessi)

1. Sull’intero territorio delle Riserva naturali speciali del Monte Mesca e delColle della Torre di Buccione, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in ma-teria di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sullacaccia e sulla pesca è fatto divieto:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare l’attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previ-

sti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

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d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve lenormali attività forestali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolarevalore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all’articolo10;

f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-lità della Riserva;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteri-stiche ambientali e paesistiche del luogo.

2. Sull’intero territorio delle Riserve naturali è comunque consentito:a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare

l’equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno1989, n. 36 e richiamati al comma 1, sub b), del presente articolo;

b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dallalegge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

3. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 10, ogni intervento dimodificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi dicui all’articolo 13, comma 3, lettera a), B9 e c), della legge regionale 5 dicembre1977, nº 56, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giun-ta Regionale.

4. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previstedal Piano di cui all’articolo 10.

5. I Regolamenti delle singole Riserva naturali speciali sono sottoposti preven-tivamente al parere dei Comuni territorialmente interessati.

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 12-05-1994REGIONE PIEMONTE

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalisticodella Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame

Art. 11. Le violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva

naturale della Palude di Casalbeltrame, approvato con apposita deliberazionedel Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

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2. Le violazioni della norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), relativaal divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, comportano la sanzioneamministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni perogni 10 metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall’articolo 6, com-ma 1, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

3. Le violazioni delle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), re-lative ai divieti di esercitare l’attività venatoria e di esercitare la pesca, comporta-no le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca, così comeprevisto dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

4. Le violazioni delle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) edh), relative ai divieti di:

d) accedere, limitatamente al territorio dell’area classificata come Riserva na-turale speciale, se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, sen-za autorizzazione del Consiglio direttivo; da tale divieto e autorizzazione sonoesonerati i proprietari e gli aventi titolo;

e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un

massimo di lire 250 mila, così come previsto dall’articolo 6, comma 3, della leg-ge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

5. Le violazioni delle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettere g) ed i), re-lative ai divieti di:

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-lità della Riserva;

i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione dellefinalità della Riserva;

comportano le sanzioni di cui alle leggi in materia urbanistica, così comeprevisto dall’articolo 6,

comma 4, della legge regionale 21 maggio 1984,n. 26.6. Le violazioni della norma di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), relativa

al divieto di abbattere alberi se non previa autorizzazione del Presidente delConsiglio direttivo, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lireun milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro diterreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo, così come previsto dall’articolo6, comma 5, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.

7. Le violazioni della norma di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c),relativa ai divieti di:

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a) introdurre specie vegetali e animali non autoctone;b) uscire dai percorsi segnalati;c) utilizzare natanti se non per motivi di studio e su specifica autorizzazione

dell’Ente di gestione;comportano la sanzione amministrativa di lire 250 mila.8. Le violazioni della norma di cui all’articolo 4, comma 12, che prevede

l’obbligo per le cascine di adeguare i loro sistemi di trattamento dei liquami usan-do i criteri stabiliti dalle circolari n. 2/ ECO del 22 gennaio 1991 “Criteri inter-pretativi e di prima applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13,concernente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichicomuni” e n. 9/ ECO del 26 maggio 1992 “Criteri interpretativi e di indirizzoall’applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, concernenti l’ob-bligo di allacciamento alle pubbliche fognature e la disciplina dei relativi scari-chi”, comportano le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 “Nor-me per la tutela delle acque dall’inquinamento”.

9. Le violazioni della norma di cui all’articolo 4, comma 16, relativa al divie-to di canalizzazione dei cavi irrigui con cemento o con materiali impermeabiliz-zanti, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di lire 100 mila ad unmassimo di lire un milione.

10. Le violazioni della norma di cui all’articolo 5, comma 1, relativa al divie-to di apporre qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indican-ti attività ecomomiche interne all’Area protetta ed attività di fruizione o di informa-zione scientifica, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre l’obbligo della demolizione.

11. Le violazioni delle norme richiamate ai commi 2, 5, 9 e 10 del presentearticolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripri-stino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decretodel Presidente della Giunta Regionale.

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 1-03-1995REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia

Art. 6(Vincoli e permessi)

1. Sull’intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e

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regionali in materia di tutela paesistico ambientale, dell’ambiente, della flora edella fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. È consentita l’estrazione e l’uti-lizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approva-te ed ubicate all’interno dell’area istituita a Parco naturale;

b) esercitare l’attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previ-sti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve leoperazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzionedell’area;

d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore am-bientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico dicui al successivo articolo 9;

e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-lità previste dall’articolo 3;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o

strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali epaesistiche dei luoghi;

h) navigare a motore. È fatta salva la navigazione con motori elettrici finaliz-zata all’esercizio dell’attività di pesca in ottemperanza alle previsioni dettate perl’esercizio dei diritti di uso civico e quel la a fini turistici organizzata dall’Ente digestione.

2. Sull’intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago diCandia è comunque consentito:

a) svolgere le normali attività agricole;b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l’equili-

brio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite

dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare ri-

ferimento alle aree palustri.3. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono

corrispondere alle finalità di cui all’articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urba-nistici comunali e dal Piano di cui all’articolo 9.

4. Sino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 9 la costruzione di nuo-vi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato at-tuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deveessere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.

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LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 14-03-1995REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale dell’Alpe Vegliae dell’Alpe Devero

Art. 6(Norme di salvaguardia)

1. Sull’intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali eregionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delleleggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. È consentito l’utilizzo di materia-le per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate dal Consigliodirettivo ed ubicate all’interno dell’area istituita a Parco naturale;

b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previstidalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzionedell’area;

e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore am-bientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d’ area di cuiall’articolo 9;

f) asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientificiprevia autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-lità previste dall’articolo 3;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di edifici esistenti o

costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterarele caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.

2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devonocorrispondere alle finalità di cui all’articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urba-nistici e dal Piano di cui all’articolo 9.

3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate inapposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 24 della LR12/ 1990.

4. Sino all’approvazione del Piano d’ area di cui all’articolo 9 la costruzionedi nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello sta-

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to attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, èsottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 14-03-1995REGIONE PIEMONTE

Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime(accorpamento del Parco naturale dell’Argentera con la Riserva naturale

del Bosco e dei Laghi di Palanfrè )

Art. 7(Vincoli e permessi)

1. Sull’intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali eregionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, nonchè delleleggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti

dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzionedell’area;

e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore am-bientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d’ area di cuiall’articolo 10;

f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi scientifici eprevia autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-lità previste dall’articolo 3;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o

strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali epaesistiche dei luoghi.

2. L’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio del Parco devonocorrispondere alle finalità di cui all’articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urba-nistici comunali e dal Piano di cui all’articolo 10.

3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in

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apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 24 della LR12/ 1990.

4. Sino all’approvazione del Piano d’ area di cui all’articolo 10 devono esse-re applicate le seguenti normative:

a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristi-nare i fabbricati esistenti, vincolandone l’uso ai fini di cui all’articolo 3;

b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determini-no alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazioneprevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della GiuntaRegionale.

5. Il Piano d’ area definisce le norme particolari di tutela riferite alle aree adiversa classificazione comprese entro il perimetro del Parco, con particolare rife-rimento alla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 13-04-1995REGIONE PIEMONTE

Istituzione dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevèed istituzione dell’Ente di gestione della Riserva naturale orientata

delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessae dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè

Art. 6(Norme di salvaguardia)

1. Sull’intero territorio dell’Area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statalie regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchèdelle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

a) aprire cave;b) esercitare l’attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previ-

sti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalla leggi re-gionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzionedell’Area;

e) abbattere o danneggiare alberi, fatte salve le opere di manutenzionedell’Area;

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f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle fina-lità previste dall’articolo 3;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare la morfologia.2. Le norme ed i comportamenti concernenti il mantenimento dell’ambiente

naturale, l’uso del suolo e l’edificabilità consentiti nel territorio dell’Area attrezza-ta, sono previsti in apposito Piano naturalistico predisposto ed approvato secon-do quanto previsto dall’articolo 25 della LR 12/ 1990.

3. Le norme previste nel Piano naturalistico di cui al comma 2 sono prevalentirispetto alla strumentazione urbanistica comunale e si sostituiscono alle eventualiprevisioni difformi in essa contenute.

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1998REGIONE PIEMONTE (VI Legislatura)

Istituzione della Riserva naturale speciale dell’Orrido di Forestoe Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano

Art. 7(Vincoli e permessi)

1. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto eStazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, oltre al rispetto delle leg-gi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna,nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;b) aprire nuove discariche;c) esercitare l’attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previ-

sti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, (Interventi finalizzati a raggiunge-re e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchinaturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);

d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le

normali attività forestali;f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare

valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all’articolo10 e gli esemplari di Juniperus oxicedrus;

g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle fina-

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lità scientifiche della Riserva;h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di

nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteri-stiche ambientali e paesistiche del luogo.

2. Sull’intero territorio della Riserva naturale speciale è consentito:a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare

l’equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla l.r. 36/1989 e richiamati alcomma 1, lettera c) del presente articolo;

b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dallalegge regionale 4 settembre 1979, n. 57, (Norme relative alla gestione del patri-monio forestale).

3. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 10, ogni intervento dimodificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi dicui all’articolo 13, terzo comma, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicem-bre 1977, n. 56, come da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regiona-le 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presiden-te della Giunta regionale.

4. Le norme relative al mantenimento dell’ambiente naturale sono previstedal Piano di cui all’articolo 10.

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ALLEGATO 6

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 18-12-1992REGIONE LIGURIA

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzimotorizzati nella Regione Liguria.

Art. 1(Principi generali)

1. La Regione, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 4 dello Statuto,mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, contri-buisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conserva-re, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvederealla difesa del suolo.

Art. 2(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nellearee al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabiliz-zato, intendendo elementi costituenti le strade oltre la carreggiata, la banchina ela cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l’inver-sione di marcia nonchè le piazzuole di intersecazione.

2. È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, dicostruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qual-siasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte sal-ve le deroghe previste dalla presente legge.

Art. 3(Deroghe)

1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 2 è consentita la circolazione fuori-strada dei mezzi motorizzati:

a) adibiti all’effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione

agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonchè agli enti preposti aservizi di pubblica utilità;

c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati perla manutenzione delle relative attrezzature;

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d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio e per condurre invalidi nellearee vietate al transito ancorchè appartenenti a privati;

e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.2. È consentito il guado con mezzi motorizzati degli alvei dei corsi d’ acqua

pubblici di cui all’articolo 1 del rd 11 dicembre 1933 n. 1775, utilizzando le pi-ste già esistenti.

3. È altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati aisoggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usu-fruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e deifondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percor-so a minore impatto che consenta l’accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

4. È infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle imme-diate vicinanze dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree desti-nate alla sosta distanti meno di 100 metri.

5. I Comuni possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle aree in cuivige il divieto di circolazione esclusivamente a coloro che vi accedono per motividi lavoro. A tal fine provvedono al rilascio della relativa autorizzazione con spe-cifico provvedimento.

6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della naturae di polizia idraulica.

Art. 4(Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica,

sportiva e ricreativa)1. Le Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classifi-

cate montane, i Comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliatialle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi mo-torizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche, sportive ricreative. Possonoa tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave.

2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenirenelle seguenti aree:

a) le aree inserite in parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree diinteresse naturalistico - ambientale istituiti con legge regionale, nonchè le areecomprese nei sistemi del Finale e delle Alpi Ligure, di cui alla legge regionale n.40/ 1977;

b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazioneall’assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazionedel Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6;

c) le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata deliberazione del

119

Consiglio regionale n. 6/ 90: itinerari escursionistici ( IE), percorsi storici( PS), per-corribilità lungo i corsi d’ acqua( PA), accessibilità al mare( AM), nonchè le areeinteressate dai percorsi escursionistici già individuati alla data di entrata in vigoredella presente legge, con appositi segnavia dal Club Alpino Italiano( CAI) e dal-la Federazione Italiana Escursionismo ( FIE);

d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile1990 n. 14;

e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell’articolo 9della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 e successiva modificazione e inte-grazione;

f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio;g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all’articolo 10 della legge 11

febbraio 1992 n. 157 concernente la protezione della fauna selvatica omeoter-ma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti zona faunistica delle Alpi ai sensidell’articolo 11 della legge medesima;

i) gli alvei dei corsi d’ acqua pubblici di cui all’articolo 1 del rd 11 dicembre1993 n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsiesistenti;

l) spiagge ed arenili;m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone

di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate, dagli strumentiurbanistici e territoriali vigenti nei Comuni in cui esse ricadono.

3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve esse-re notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivitrenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte deiproprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza deltracciato, il percorso non può essere istituito.

4. Le Comunità Montane territorialmente competenti e, nelle zone non classi-ficate montane, i Comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria adindividuare sul territorio le aree adibite all’esercizio delle attività sportive di cui al-la presente legge. Hanno altresì l’obbligo di realizzare o far realizzare gli inter-venti tesi a garantire la stabilità di suoli lungo i tracciati autorizzati.

5. Gli autoclub e i motoclub o, in loro assenza, le relative federazioni sonoautorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuaresul territorio i percorsi e le zone.

6. Le Comunità montane ovvero i Comuni nei casi previsti deliberano l’assen-so o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine di centottantagiorni dalla presentazione della richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termi-

120

ne di centottanta giorni i richiedenti hanno facoltà di rivolgere, motivandola, ana-loga istanza alla Provincia competente che si pronunci entro i successivi centottan-ta giorni. L’istanza si intende accolta qualora la Provincia non si pronunci nel ter-mine indicato.

7. Le Comunità montane e i Comuni comunicano, con cadenza annuale, alleProvince ed alle Regione le indicazioni dei tracciati da loro autorizzati.

Art. 5(Impianti fissi)

1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati all’eser-cizio permanente delle attività sportive, ricreative ed agonistiche per le quali sianecessario l’utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno studio sull’impat-to ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi, dopo l’approvazionecomunale, alla Regione.

2. La Regione esamina tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento, valu-tandoli in relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale, alla di-stribuzione di tali impianti sul territorio, agli effetti indotti sulla realtà ambientale esocio - economica delle zone interessate e alla difesa del suolo.

3. Per gli interventi di cui al secondo comma, l’istanza per l’autorizzazioneregionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora la Regione non si pro-nunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai la-vori dando comunicazione del loro inizio al Sindaco.

4. Il titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure ido-nee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che lepiste, formate dal transito di mezzi motorizzati, costituiscano gronde di deflussodelle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizionidi instabilità. Deve altresì impegnarsi ad una risistemazione adeguata dell’am-biente, qualora cessi l’attività degli impianti, prestando apposita cauzione od al-tra idonea garanzia che verrà restituita dal Comune ad opere di ripristino ese-guite.

5. Al momento della cessazione dell’attività degli impianti, il titolare dellaconcessione è tenuto ad informare l’autorità comunale.

Art. 6(Deroghe per manifestazioni e gare)

1. Ne caso di manifestazioni e di gare, purchè non ricorrenti più di due voltel’anno, il Comune salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organiz-zatori, può per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada deimezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative

121

ed agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c),d), e), g), h), i), m), disponendo le relative cautele e l’obbligo di ripristino dell’am-biente a cura degli organizzatori.

2. Il Comune, nell’autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1,può derogare ai divieti di cui al comma 2, lettera c) dell’articolo 4, limitatamentea tratti di percorsi FIE e CAI, acquisito il parere favorevole dell’amministrazioneprovinciale competente.

3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l’appositaverifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizza-zione.

Art. 7(Vigilanza)

1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organidi polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia lo-cale i Sindaci dei Comuni, i custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei loroconsorzi, le Guardie ecologiche volontarie nonchè gli agenti giurati che ne ab-biano facoltà in base alla normativa vigente.

Art. 8(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicanole seguenti sanzioni: a) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di circolazionefuoristrada con mezzi motorizzati;

b) da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 in caso di costruzione di impianti fis-si per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di trac-ciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti;

c) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di danneggiamento di tabelle esbarre debitamente esposte;

2. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 1 che sostituisce quelle previ-ste per analoga infrazione dalle singole leggi istitutive delle aree destinate a par-co ovvero di interesse naturalistico - ambientale si applica nella misura doppia nelminimo e nel massimo in dette aree.

3. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione difermarsi o abbia asportato od occultato la targa del mezzo motorizzato è irroga-ta una sanzione amministrativa aggiuntiva di lire 500.000.

4. Fino al 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le sanzioni ammini-strative di cui alle legge regionali 7 gennaio 1980 n. 6 e 30 dicembre 1982 n.52.

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Art. 9(Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative di cuiall’articolo 8 sono attribuite alle Province.

Art. 10(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge regionale 87 gennaio 1980 n. 6 e la legge regio-nale 30 dicembre 1982 n. 52. Esse peraltro continuano ad applicarsi, ai soli finidi cui all’articolo 8 comma 4, fino al 31 dicembre 1993;

Art. 11(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione l’individuazione dei tracciati di cui all’artico-lo 4, primo comma avviene entro il 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dellaRegione Liguria. Data a Genova, addì 18 dicembre 1992.

123

ALLEGATO 7

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 5-04-1976REGIONE LOMBARDIA

Legge Forestale Regionale

Art. 26(Limiti di transito)

È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio,nelle strade di cui all’articolo 21 della presente legge, nonchè in quelle di caratte-re silvo - pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati.

È altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati sui terreni facentiparte del demanio forestale della Regione.

LEGGE REGIONALE N. 80 DEL 22-12-1989REGIONE LOMBARDIA

Integrazioni e modifiche della LR 5 aprile 1976, n. 8 «Legge forestaleregionale» e dell’art. 4 della LR 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della

vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale»

TITOLO IIntegrazioni e modifiche della LR 5 aprile 1976, n. 8

«Legge forestale regionale»

Art. 20(Sostituzione dell’art. 26 - Limiti di transito - della LR 5 aprile 1976, n. 8)1. L’art. 26 della L. R. 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:«Art. 26 (Limiti di transito)È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio,

nelle strade di cui al precedente art. 21, nonchè in quelli di carattere silvo - pasto-rale riconosciute tali dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri.

È altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati, ad eccezione diquelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della Regione, nonchè in tutti iboschi e nei pascoli.

I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare tempora-

124

neamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonisticheimponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degliambienti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale.

I Comuni provvedono a segnalare opportunamente i divieti di transito sullestrade di carattere silvo - pastorale.»

REGIONE LOMBARDIAREGOLAMENTO REGIONALE 23/2/1993 N. 1

Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territoriodella regione di cui all’art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989 n. 80

“Integrazioni e modifiche della L.R. 5 aprile 1976 n. 8 Legge forestaleregionale e dell’art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9 Tutela della

vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale”

Art. 24(Norme riguardanti le manifestazioni agonistiche motociclistiche nelle aree boscate)

1. L’organizzazione di manifestazioni agonistiche motociclistiche di cui al ter-zo comma dell’art. 26 L.R. 8/76, come sostituito dall’art.20 L.R. 80/89, è sogget-ta ad autorizzazione del comune o dei comuni in cui si svolge la manifestazione.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, accompagnata dai seguentidocumenti:

a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato di gara;b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;c) programma della manifestazione;d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;dovrà essere presentata al comune per il tramite dell’ente delegato, che

esprimerà un parere in proposito.3. L’autorizzazione, che non potrà riguardare l’apertura di nuovi tracciati ed

avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all’ente dele-gato, al coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizioni attealla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, non-ché un deposito cauzionale a garanzia dei ripristini e delle eventuali manutenzioni.

4. Le aree interessate da queste manifestazioni non potranno essere nuova-mente percorse prima di due anni.

5) Per le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi si applica lasanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 500.000, oltre a quella prevista dal-la L.R. 80/89 in caso di danni al bosco.

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ALLEGATO 8

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-1992REGIONE VENETO

Disciplina della viabilità silvo - pastorale.

Art. 1(Finalità)

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo -pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del rd 30dicembre 1923, nº 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambien-tale in conformità alle vigenti normative.

Art. 2(Strade silvo - pastorali)

1. Sono considerate strade silvo - pastorali le vie di penetrazione situateall’interno delle aree forestali e pascolive.

Sono escluse le strade adibite al pubblico transito.2. Oltre alle strade di cui al comma 1 nella viabilità silvo - pastorale sono in-

cluse le piste di esbosco e i piazzali di deposito di legname ad esclusione di quel-li situati lungo la viabilità ordinaria.

Art. 3Classificazione delle strade silvo - pastorali

1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall’articolo 1 del rd 30 dicembre1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 edella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, le Province e le Comunità mon-tane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giornidall’entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro ilmese di febbraio di ogni anno, l’elenco delle strade silvo - pastorali esistenti daassoggettare alla presente disciplina.

2. L’elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osserva-zioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui so-pra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l’assunzione dieventuali modificazioni dell’elenco.

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Art. 4(Circolazione sulle strade silvo - pastorali)

1. Nelle strade silvo - pastorali e nelle piste forestali è vietata la circolazionedei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e fo-restali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mez-zi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei loca-tori di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto piùbeve necessario a raggiungere tali immobili, nonchè per i prezzi di chi debbatransitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito con-trassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione dellaGiunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 si applicano ai veicoli dellepersone con limitata capacità di deambulazione, purchè muniti del contrassegnoapprovato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo - pastorali è reso noto al pubbli-co mediante l’apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportantegli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissadisposta a cura del proprietario del fondo od eventuale Ente gestore.

4. L’apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delleComunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi prov-vedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell’elenco dicui all’articolo 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico delproprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico delproprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modellodel segnale di divieto.

6. È altresì vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, salvo le eccezioni dicui al comma 1, in percorsi fuoristrada, ivi compresi i sentieri, le mulattiere, le pisteda sci ed i tracciati di impianti di risalita.

Art. 5(Attività ricreative)

1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le areeda destinare alla pratica degli sports fuoristrada.

2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autoriz-zate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestaliregionali competenti per territorio.

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Art. 6(Piano della viabilità silvo - pastorale)

1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza,redigono, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il “Piano dellaviabilità silvo - pastorale” vincolante per i medesimi territori. Tale piano è volto,nell’ambito della pianificazione forestale, a favorire l’ottimale gestione del patri-monio agro - silvo - pastorale.

2. In mancanza del Piano della viabilità di cui al comma 1, non si può proce-dere all’apertura di nuove strade silvo - pastorali.

3. Nelle norme della redazione del Piano possono essere altresì realizzatestrade e piste previste dai piani economici nonchè quelle necessarie alla preven-zione ed estinzione degli incendi.

4. I progetti relativi all’apertura di nuove strade silvo - pastoriali ed all’allar-gamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavoriper il recupero ambientale dell’area soggetta agli interventi.

Art. 7(Sanzioni amministrative)

1. Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano leseguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100.000 a lire1.000.000 per le violazioni al comma 1 e 6 dell’ar-ticolo 4;

b) da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni previa diffida al proprieta-rio, al comma 4 e 5 dell’articolo 4;

c) da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l’asportazionedelle tabelle.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative spettano alle comunitàmontane ed alle province, in relazione ai territori ove sono state comminate che liutilizzano a scopi di tutela dell’ambiente.

3. Per l’applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla leggeregionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli organidi polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successivemodificazioni ed integrazioni e da quelli indicati all’articolo 4 della legge regio-nale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni.

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Art. 9(Abrogazione)

1. È abrogata la lettera b) dell’articolo 17 della legge regionale 15 novem-bre 1974, n. 53.

Art. 10(Dichiarazione d’ urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statu-to ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dellaregione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione vene-ta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggedella Regione veneta.

Venezia, 31 marzo 1992

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ALLEGATO 9

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15-04-1991REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggettea vincolo idrogeologico o ambientale.

Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

Art. 11. È vietato compiere percorsi fuori strada con i veicoli a motore individuati

nell’articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393:a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicem-

bre 1923, n. 3267;b) nelle aree comprese nell’ambito del Piano regionale di difesa del patrimo-

nio forestale dagli incendi di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio1977, n. 8;

c) all’interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale considerati nellalegge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già delineati dagli strumenti urbanisticilocali adeguati al Piano urbanistico regionale( PUR) ovvero, qualora detto ade-guamento non si sia ancora verificato, direttamente dal PUR.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti dellaneve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell’ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sonovietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

Art. 21. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme

deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell’Assessore alle foresteed ai parchi, è approvato l’elenco delle strade, ubicate nei territori consideratinell’articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel me-desimo articolo1.

2. A tal fine l’Assessore regionale alle foreste e ai parchi acquisisce obbliga-toriamente il preventivo parere dei Comuni territorialmente interessati ovvero deglienti gestori dei parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, qualora costituiti.Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere s’intende positivamente reso.

3. Tale elenco oltre a comprendere la viabilità forestale, come definitadall’articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito

130

dall’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le stradeaventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambitidi rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistema-zione idraulico - forestale o connessi con la prevenzione e lo spegnimento degliincendi boschivi. Esso potrà essere variato in relazione ad intervenute necessitàcon le medesime procedure seguite per l’approvazione.

4. Il decreto di approvazione dell’elenco e l’allegato elenco vengono pubbli-cati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa inopera della segnaletica di cui all’articolo 7. Fino alla pubblicazione del decretodi approvazione dell’elenco delle strade interdette al pubblico transito restano invigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilità forestale come definita dall’arti-colo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall’articolo9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.

5. L’inclusione di una strada nell’elenco di cui al comma 1 comporta impossi-bilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L’inclusio-ne comporta comunque l’automatica cancellazione dall’elenco comunale dellestrade vicinali di quelle che già figurino iscritte.

6. Il transito sulle strade incluse nell’elenco di cui al comma 1 è equiparato,agli effetti della presente legge, a percorsi fuori strada.

Art. 31. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2:a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubbli-

ci, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, peresercitazioni ed operazioni di pronto soccorso;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari araggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra stra-da che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizza-zione dei patrimoni agro - silvopastorali, nell’apertura e manutenzione delle pistesciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell’attivitàestrattiva di cave o miniere.

2. Sono ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi dicui al comma 1 dei precedenti articoli 1 e 2:

a) i mezzi impiegati nell’esecuzione e nella manutenzione di opere su pro-prietà privata;

b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istitu-zioni scientifiche riconosciute;

c) i mezzi impiegati nell’espletamento dell’attività speleologica di cui alle leg-

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gi regionali 1 settembre 1966, n. 27, e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela epromozione del patrimonio speleologico;

d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche edittiche e, in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, per leoperazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;

e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guidealpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturali-stiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle atti-vità volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturale;

f) i mezzi impiegati in manifestazioni organizzate allo stesso fine, di cui allalettera e), da enti pubblici;

g) i mezzi degli ospiti pernottanti in esercizi alberghieri o agroturistici legitti-mamente autorizzati;

h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del diret-tore competente.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sullearee interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per lequali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tem-po strettamente necessario all’espletamento delle attività in funzione delle quali lestesse sono previste o rilasciate e per il tratto più breve. Con gli stessi limiti tempo-rali e spaziali, le autorizzazioni all’esecuzione di attività in deroga ai vincoli idro-geologici, di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e suc-cessive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioniequiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 41. Sono abrogati l’articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 e

l’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

Art. 51. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3 vengono rilasciate, su ri-

chiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall’Ispet-torato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l’autorizzazione sarà ri-lasciata all’amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essadesignata in via continuativa.

3. le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo odei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell’au-

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torizzazione e l’indicazione del percorso autorizzato.

Art. 61. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d’ ufficio, contestual-

mente all’autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugliautomezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo3.

2. I contrassegni devono indicare l’Ispettorato emittente, il periodo di validità,di norma corrispondente all’attività esclusa dal divieto o autorizzata in deroga, ilpercorso concesso, nonchè gli estremi dell’eventuale autorizzazione.

3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non munitidi scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimol’uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l’apposito contrassegno dicui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richie-sta l’autorizzazione di cui sono in possesso.

4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempodalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo le-gittimante l’impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.

5. L’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio verificaperiodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delleesenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento del-le autorizzazioni rilasciate, richiedendo l’esibizione della necessaria e recentedocumentazione.

Art. 71. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a

cura e spese dell’Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonchè di unpannello riportante gli estremi della presente legge, all’inizio delle strade interdet-te al transito ai sensi dell’articolo 2.

2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre acura e spese dell’Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. Intal caso l’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio conse-gnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneitàdello stesso, con l’obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esem-plare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale epresso il Comune territorialmente competenti.

3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è su-bordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.

4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell’autorizzazione.

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Art. 81. La violazione del divieto di circolazione di cui agli articoli 1 e 2 comporta

per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 80.000 alire 500.000.

2. Fermo restando il disposto del precedente comma, qualsiasi comporta-mento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge com-porta per il trasgressore l’ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa dalire 50.000 a lire 300.000.

3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione (ERRATA CORRIGE) dellasegnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui alprecedente articolo 7 comporta per i responsabili l’obbligo del rimborso del co-sto sostenuto dall’Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristi-no o la sostituzione del materiale.

Art. 91. L’articolo 11 bis della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inseri-

to con l’articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è abrogato.

Art. 101. Per le finalità previste dall’articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50

milioni per l’anno 1991.2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

1991- 1993 e del bilancio per l’anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 -programma1.3.1. - spese d’ investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione «Spese per l’apposizione di se-gnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone sogget-te a vincolo idrogeologico o ambientale» e con lo stanziamento, in termini sia dicompetenza che di cassa, di lire 50 milioni per l’anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari im-porto, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.

4. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio19082, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell’elenco n. 1 allegato aibilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Re-gione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 aprile 1991

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LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 18-12-1992REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, con-cernente la disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette

a vincolo idrogeologico e ambientale.

Art. 11. L’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal se-

guente:«Art. 11. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati

nell’articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393:a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicem-

bre 1923, n. 3267;b) all’interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di tutela ambientale, la cui

individuazione e gestione siano direttamente o indirettamente disciplinate dallelegge regionali vigenti.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti dellaneve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì il parcheggio nell’am-bito dei medesimi territori nonchè la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentie-ri, le mulattiere e le strade considerate nel successivo articolo 2 esistenti nei territo-ri stessi.».

Art. 21. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n.

15, sono sostituiti dai seguenti:«1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme

deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell’Assessore competente,è approvato l’elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell’articolo 1,che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo1.

2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l’Assessore regionalecompetente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire ilproprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. L’elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, co-me definita dall’articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come so-stituiti dall’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include lestrade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad

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ambienti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi disistemazione idraulico - forestale.

Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesi-me procedure seguite per l’approvazione.».

2. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 èsostituito dal seguente:

«6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo èequiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada.».

Art. 31. L’articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal se-

guente:«Art. 31. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubbli-

ci, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, peresercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promossedagli enti pubblici competenti;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari araggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra stra-da che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizza-zione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell’apertura e manutenzione delle pistesciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell’attivitàestrattiva di cave o miniere;

d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o agrituristici lacui attività sia legittimamente autorizzata.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo ipercorsi di cui agli articoli 1

a) i mezzi impiegati nell’esecuzione e nella manutenzione di opere su pro-prietà privata;

b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istitu-zioni scientifiche riconosciute;

c) i mezzi impiegati nell’espletamento dell’attività speleologica di cui alle leg-gi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela epromozione del patrimonio speleologico;

d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche edittiche e delle riserve di caccia ivi comprese le operazioni di distribuzione di man-gimi o fieno alla selvaggina;

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e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guidealpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturali-stiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle atti-vità volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturale;

f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivoperseguenti anche il fini della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell’ambien-te naturali o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o daassociazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;

g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo si svolgonoall’interno dei territori di cui all’articolo 1 soggetti a servitù militari ed utilizzatipermanentemente da mezzi per esercitazioni militari;

h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del ri-spettivo direttore responsabile;

i) i mezzi impiegati nell’esercizio di una professione o di una attività di lavorsubordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i per-corsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quanto essi siano compatibili con i vincolie la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade ri-sultino assoggettati.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sullaaree interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per lequali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tem-po strettamente necessario all’espletamento delle attività per le quali le stesse so-no previste o rilasciate e per il tratta predeterminato e più funzionale rispetto alleattività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioniall’esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all’articolo 7della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integra-zioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgonoalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articoli si intendono per:a) «Funzioni pubbliche» quelle legislative, giurisdizionali e amministrative de-

gli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalleleggi, dai regolamenti o dagli statuti;

b) «servizi pubblici» quelle attività economiche comportanti la messa a dispo-sizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regimedi monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, ab-biano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventual-mente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell’esercizio o a causa

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delle esenzioni o autorizzazioni medesime.7. L’inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l’ese-

cuzione d’ ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a caricodegli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferi-scano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi dimanomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato al-la costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale oequivalente difejussoria a garnazia della puntuale e corretta esecuzione dei lavo-ri di ripristino. La determinazione dell’importo è effettuata dall’organo competen-te al rilascio dell’autorizzazione medesima.».

Art. 41. All’articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma

3, sono aggiunti i seguenti commi:«3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l’Assessore regio-

nale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni dellapresente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazio-nale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approva-to con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione dellaGiunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

3. ter. Qualora l’autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimen-ti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità dimezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all’organizzatore o comunqueal responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più deglielementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonchè ad una o più prescri-zioni di cui all’articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbo-no essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.».

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 5 della legge re-gionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hannoeffetto successivamente all’approvazione del regolamento ivi previsto, da ema-narsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 51. L’articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sosti-

tuito dal seguente:«2. I contrassegni devono indicare l’Ispettorato emittente, il periodo di vali-

dità, di norma corrispondente all’attività autorizzata in deroga, il percorso con-cesso, nonchè gli estremi dell’eventuale autorizzazione.».

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2. All’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma5, è aggiunto il seguente comma:

«5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all’articolo 1 per lo svolgimentodi attività escluse dal divieto può richiedere al competente Ispettorato ripartimen-tale il rilascio dell’apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui ap-plicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa.».

Art. 61. ALl’articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma

3, sono aggiunti i seguenti commi:«3 bis. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi prece-

denti, qualora l’infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportatomanomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.

3 ter. L’inottemperanza all’obbligo suddetto, malgrado formale diffida, com-porta l’applicazione del comma 7 dell’articolo 3.

3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo siain modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da unminimo di lire1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gra-vità del danno arrecato.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Re-gione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 dicembre 1992

LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 30-09-1996REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

CAPO VIIIDisposizioni finali e transitorie

Art. 75(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/ 1991)

1. L’articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito

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dall’articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal se-guente:

«Art. 11. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come indivi-

duati dall’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285,modificato dall’articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, neiterritori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicem-bre 1923, n. 3267.

2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti dellenevi, e gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell’ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sonovietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ri-cadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativoregolamento.».

2. All’articolo 3 della legge regionale 15/ 1991, come sostituito dall’articolo3 della legge regionale 39/ 1992 e modificato dall’articolo 119 della legge re-gionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la se-guente:

«d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deam-bulazione, munite dell’apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residen-za.».

3. All’articolo 3 della legge regionale 15/ 1991, la lettera d) del comma 2 èabrogata.

4. All’articolo 3 della legge regionale 15/ 1991, il comma 3 è sostituito dalseguente:

«3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comunecompetente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l’esecuzione di attività agro -silvo - pastorali, economico - produttive ed altre attività socialmente utili, nonchè imezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. IlComune, contestualmente all’autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di ri-conoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dalDirettore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell’auto-rizzazione rilasciata all’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per ter-ritorio, entro quindici giorni dalla data dell’autorizzazione stessa.».

5. All’articolo 5 della legge regionale 15/ 1991, come integrato dall’artico-lo 4 della legge regionale 39/ 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su ri-

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chiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall’Ispet-torato ripartimentale delle foreste competente per territorio.».

6. All’articolo 6 della legge regionale 15/ 1991, come modificato dall’arti-colo 5 della legge regionale 39/ 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d’ ufficio, contestual-mente all’autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugliautomezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell’articolo 3.».

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla pre-sente legge, continua a trovare applicazione, fino all’entrata in vigore delle rispet-tive disposizioni regolamentari di cui all’articolo 18, la disciplina della legge re-gionale 15/ 1991, già prevista per i territori di cui all’articolo 1, comma 1, letterab), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.

8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali areedi reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i dispostidi cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 5 della legge regionale 15/ 1991, co-me aggiunti dall’articolo 4 della legge regionale 39/ 1992.

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ALLEGATO 10

LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 8-05-1990PROVINCIA DI BOLZANO

Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territoriosottoposto a vincolo idrogeologico

Art. 1(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli a motore nei territo-ri sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267,o a vincolo di tutela paesaggistico - ambientale ai sensi della legge provinciale25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, con esclusione delle strade statali,provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazionedelle strade.

Art. 2(Circolazione e parcheggio nei territori soggetti

al vincolo idrogeologico)1. È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore,

compresi le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti delle neve, le roulottes, i rimorchidi qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti al vincolo di cui all’art. 1, compresisentieri, mulattiere e tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche diampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovet-ture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manuten-zione. È fatta eccezione, limitatamente ai mesi invernali ed in presenza di suffi-ciente innevamento, per i mezzi battipista (gatti della neve, motoslotte. ecc.) per ilsolo espletamento della loro funzione di preparazione delle piste da sci, sia dadiscesa che da fondo, lungo i tracciati sciistici previsti nei singoli piani urbanisticicomunali.

2. È consentito il parcheggio entro una fascia di 10 m lungo le strade con cir-colazione libera, purchè detta fascia di 10 m sia costituita da terreno non coltiva-to. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terrenisoggetti a periodica lavorazione ed i boschi in fase di rinnovazione.

3. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circola-zione ed il parcheggio autorizzati ai sensi del presente articolo.

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Art. 3(Circolazione sulle strade non classificate come statali,

provinciali e comunali)1. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione

della Giunta stessa, su proposta dell’assessore cui è affidata la materia delle fore-ste, può essere vietata la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore sustrade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali e comunali aisensi della normativa sulla classificazione.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle strade destinate a collega-re alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l’assen-so dei proprietari e/ o usufruttuari degli stessi, nonchè degli eventuali affittuari iviresidenti.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale è pubblicato sul Bolletti-no Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Il divieto di ricolazione è reso no-to mediante apposizione, a cura dell’amministrazione provinciale, di un appositosegnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaleti-ca apposita in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge rimaneimmutata.

4. È in facoltà dell’amministrazione provinciale o del proprietariod ella stra-da l’apposizione di una sbarra con serratura, qualora venga accertata la fre-quente violazione del divieto di circolazione.

5. Il parcheggio all’imbocco delle strade a circolazione vietata, anche sechiuse con sbarra, e lungo le medesime è vietato quando compromette l’accessoe/ o la normale transitabilità ad un autocarro.

In caso di violazione l’autorità forestale è autorizzata a fare rimuovere l’au-tomezzo ingombrante a spese del proprietario dello stesso.

6. È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli avuto riguardoalle particolari caratteristiche e condizioni delle strade quali pendenza, larghez-za, mancanza di banchine transitabili, segnaletica, stato del fondo stradale, possi-bilità di sollevamento polvere, ecc., e ciò per evitare particolare anomala usuradel manto stradale, danni alle opere di deviazione delle acque, un inutile fonte d’inquinamento da rumore e da polvere ed a tutela e rispetto sia del patrimoniofaunistico che degli animali pascolanti come pure delle colture dei terreni loimitro-fi. In nessun caso comunque, i veicoli a motore ammessi alla circolazione su stra-de chiuse al traffico ai sensi della presente legge potranno superare la velocità di30 Kmh.

7. IL direttore dell’ispettorato ripartimentale per le Foreste può sospenderetemporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito diogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorolo-

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gici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile.È escluso da tale limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per interventi dipronto intervento e di soccorso.

Art. 4(Persone autorizzate al transito)

1. La circolazione sulle strade chiuse ai sensi dell’art. 3 è consentita limitata-mente all’esecuzione di lavori agricolo - forestali, ai residenti, ai proprietari, ai tito-lari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobilisituati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessa-rio per raggiun gere detti immobili. Ai medesimi può essere inoltre concessa l’au-torizzazione al transito sui terreni di cui all’artº 2 per raggiungere, per la via piùbreve, gli immobili di loro disponibilità, previo assenso scritto dei proprietari deifondi da attraversare. Le affittanze e locazioni vanno comprovate con regolarecontratto scritto e devono avere durata superiore ai mesi sei.

2. I veicoli immatricolati agricoli e impiegati ed utilizzati per detti scopi, sonoesonerati dalle limitazioni di trandito e parcheggio previsti dalla presente leggenel rispetto di quanto disposto al comma 5 dell’art. 3.

3. Possono essere autorizzati al transito sulle strade chiuse, nonchè sui terrenidi cui all’art. 2 i lavoratori agricolo/forestali, gli addetti ai servizi ed ai rifornimen-ti, i titolari di uso civico per l’esclusiva fruizione del loro diritto limitatamente al so-lo espletamento dei servizi o lavori connessi, nonchè gli ospiti pernottanti in eser-cizi ricettivi alberghieri ed extra alberghieri comunque muniti di regolare licenzadi esercizio e raggiungibili esclusivamente dalla strada chiusa al traffico.

Art. 5(Autorizzazioni)

1. L’amministrazione forestale rilascia ai residenti, nonchè ai proprietari, ai ti-tolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobilisituati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico, appositocontrassegno che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sull’automezzo.Nel caso di comproprietà indivise gestite da organi di amministrazione come leinteressemze, vicini e simili, il contrassegnodi cui al presente comma è rilasciatosoltanto al rispettivo presidente e/ o ad altre persone da lui designate, dopo aver-ne comprovate le effettive necessità ed i compiti alle stesse affidati. In caso di pic-cole comproprietà e coaffittanze le cui quote singole siano inferiore ad ettari uno,nonchè per baite, fienili ed infrastrutture analoghe, l’autorizzazione al transitopuò essere rilasciata solo ad una persona di norma individuabile nel gestore oamministratore della proprietà collettiva.

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2. Autorizzazioni anche plurigionaliere possono essere rilasciate, su moti-vata richiesta, ad invalidi motulesi dietro presentazione di idoneo cerificato dainvalidità, ad apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia, accompagnatorialla caccia del camoscio, agli agenti venatori e guardiapesca volontari senzastabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e del-la pesca.

3. Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonchèquelle di cui all’ultimo comma dell’art. 4 vengono rilasciate su richiesta motivataed in base ad idonea documentazione dall’autorità forestale e contengono le ge-neralità dell’interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di vali-dità ed il percorso concesso.

5. Per esclusive ragioni di servizio la circolazione ed il parcheggio nei territo-ri di ci al precedente art. 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente art.3, sono in ogni caso liberi ed ammessi per i veicoli motorizzati degli organi dipubblica sicurezza, di polizia e vigilanza forestale, dei servizi sanitari e di prontosoccorso, di antincendio, di soccorso alpino, di altri organi dello Stato per esclusi-ve ragioni di servizio, di agenti venatori e di vigilanza sulla pesca con rapportodi lavoro duraturo a tempo pieno e retribuito, nonchè per i veicoli a motore degliimpiegati provinciali e comunali incaricati all’espletamento di servizi speciali suautorizzazione dell’assessore competente.

6. L’assessore provinciale aulle foreste può consentire la circolazione con vei-coli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carat-tere di pubblico interesse, sulle strade chiuse al traffico di cui al precedente art. 3o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui al precedente art.1. Nell’ambitodi parchi naturali l’autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata anche dall’as-sessore alla tutela del paesaggio.

7. Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma 1, che ogni altra forma diautorizzazione al transito, dovranno essere sottoposti in maniera bene visibilesull’automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.

8. Le autorizzazioni di cui ai precedenti comni, salvo che per gli aventi dirittolegale di passaggio, non possono essere concesse qualora il o i proprietari dellastrada o del terreno o i loro legali rappresentanti abbiano manifestato per iscrittoil loto motivato dissenso.

9. Qualora fosse applicata da parte dell’amministrazione provinciale unasbarra con serratura, unitamente all’autorizzazione di cui al secondo e quartocomma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l’obbligo di chiu-dere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire la chiave alla scadenza dell’auto-rizzazione.

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Art. 6(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delli disposizioni della presente legge, salva l’applicazio-ne delle sanzioni penali eventualmente previste, si applicano le sanzioni ammini-strative previste dal presente articolo.

2. Si applica la sanzione amministrativa di Lire 70.000 per le seguenti viola-zioni: a) transito non autorizzato sulle strade chiuse alla circolazione ai sensi delprecedente art. 3. La sanzione è ridotta a Lire 60.000 qualora il trasgressoreavesse avuto il diritto ad ottenere l’autorizzazione al transito, ma abbia omesso dirichiederla;

b) cessione in uso dell’autorizzazione da parte del titolare della stessa assie-me al veicolo a motore autorizzato ad un’ altra persona; alla stessa sanzionesoggiace sia il proprietario che il conducente del veicolo interessato;

c) parcheggio in violazione dell’art. 2 e in violazione dell’art. 3, comma 5;d) transito, parcheggio ed uso improprio di veicoli agricoli in violazione alle

disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 4;e) mancata restituzione alla scadenza dell’autorizzazione della chiave avuta

dall’amministrazione provinciale per sbarre dalla medesima apposte o cessionedi una chiave ad altra persona non autorizzata al transito. In quest’ ultimo caso,al pagamento della sanzione amministrativa soggiace anche colui che ne abbiafatto uso.

3. Si applica la sanzione amministrativa di Lire 60.000 per le seguenti viola-zioni:

a) mancata esposizione od esposizione in maniera non visibile nel o sul veo-colo a motore dell’autorizzazione, e/ o per la mancata esibizione della stessa surichiesta dell’agente di vigilanza ai sensi dell’art. 5, comma 7;

b) mancata chiusura della sbarra dopo ogni passaggio.4. Si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000 per transito non au-

torizzato con veicoli a motore in violazione all’art. 2. La sanzione è ridotta a Lire60.000 qualora il trasgressore è in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizza-zione al transito.

5. Chiunque rimuove, danneggia o deteriora le tabelle di divieto di transitodi cui all’art. 3, soggiace, oltre al risarcimento del danno arrecato, alla sanzioneamministrativa da Lire 150.000 a Lire 750.000, da determinarsi caso per casodall’ufficio servizi affari generali forestali, in deroga alle norme previste dal testounico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 25 giu-gno 1984, n. 16. Alla stessa sanzione soggiace chi rimuove, danneggia o dete-riora sbarre di chiusura della strada e/ o della relativa serratura.

6. Per l’inosservanza di quanto previsto all’artº 3, commi 6 e 7, si applica la

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sanzione amministrativa di Lire 100.000.7. Quando le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge vengono

compiute nell’ambito di zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e mo-numenti naturali tutelati ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela delpaesaggio e parchi naturali, l’importo delle sanzioni previste dal presente artico-lo è aumentato del 50%.

8. Le violazioni e sanzioni amministrative previste dal presente articolo sonocumulabili.

Art. 7(Personale incaricato)

1. Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di pubbli-ca sicurezza e di polizia urbana, su richiesta del Presidente della Giunta provin-ciale, il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali, il cporto fo-restale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva,nonchè gli agenti venatori e guardiapesca dipendenti della Provincia autonomadi Bolzano.

2. Limitatamente ai territori vincolati come zone corografiche, parchi e riservenaturali, biotopi e monumenti naturali ai sensi della normativa provinciale in mate-ria di tutela del paesaggio e parchi naturali l’incarico di osservanza della presen-te legge è esteso anche al personale dell’ufficio parchi naturali, conservazionedella natura e restauro ambientale.

3. Dell’osservanza della presente legge possono inoltre essere incaricati, atempo determinato ed a pagamento, rispettivamente dall’ufficio parchi naturali,conservazione della natura e restauro ambientale, per quanto riguarda i territoridi cui al comma 2 del presente articolo, e dall’autorità forestale per tutto il territo-rio provinciale, degli agenti giurati che posseggano i requisiti, previsti dall’artº138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931,n. 773, ed abbiano prestato giuramento davanti dall’autorità competente. Conregolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per il loro impiego, retribu-zione, forma di coordinamento del loro servizio, ferme restando le disposizioni dicui al RDL 26 settembre 1935, nº 1952.

Art. 8(Ufficio competente)

1. I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge vanno tra-smessi all’ufficio servizi generali forestali della ripartizione VI.

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Art. 9(Variazione dell’organico di ruoli provinciali)

1. I posti in organico della VII e della VIII qualifica funzionale del ruolo spe-ciale dei servizi forestali vengono aumentati rispettivamente di 2 unità. Nel con-tempo viene ridotto di 4 posti l’organico del ruolo speciale dei servizi veterinari, eprecisamente di 2 posti nella posizione funzionale di veterinario coadiutore e di2 posti nella posizione funzionale di veterinario collaboratore.

Art. 10(Agenti venatori e guardiapesca)

1. Agli agenti tecnici dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano addettiall’ufficio caccia e pesca ed all’ufficio azienda provinciale foreste e demanio conmansioni di agente venatorio e/ o guardiapesca, è attribuita la qualifica di agen-te di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale.

Art. 11(Norme abrogate)

1. Sono abrogate la legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, gli articoli 9,10 e 11 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33 nonchè l’art. 20 della leg-ge provinciale 4 maggio 1982, n. 18.

Art. 12(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, e dall’artico-lo 7 si provvede per l’anno 1990 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ri-spettivamente al capitolo 71710 e al capitolo 12131 dello stato di previsione del-la spesa, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bi-lanci provinciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Èfatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dellaProvincia.

Bolzano, 8 maggio 1990

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ALLEGATO 11

LEGGE PROVINCIALE N. 48 DEL 23-11-1978PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse

Art. 6(Strade ed altre infrastrutture forestali)

Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 36 della legge provinciale 11 di-cembre 1975, n. 53, sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, confondo stabilizzato, all'interno dell'area forestale, destinate preminentemente alservizio dei patrimoni silvo - pastorali.

Oltre alle strade di cui al precedente comma, sono considerate infrastruttureforestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l' esbosco del legname, ipiazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le stradeforestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi ele rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco di cui al presente articolo rica-denti in territori soggetti a vincolo idrogeologico, è vietata la circolazione di qual-siasi veicolo a motore ad eccezione di quelli adibiti ai servizi inerenti la sorve-glianza e la coltivazione dei patrimoni silvo - pastorali e di quelli muniti di apposi-ta autorizzazione rilasciata dal proprietario della strada.

Il divieto di cui sopra è reso noto al pubblico mediante apposizione, a curadella Provincia o del proprietario, di apposito segnale, nonché di un pannello ri-portante gli estremi della presente legge.

Art. 35(Viabilità di servizio - Sanzione amministrativa)

Chiunque non autorizzato circoli con veicoli a motore di qualsiasi tipo sulle stra-de forestali o sulle piste di esbosco di cui all’articolo 6, chiuse al traffico ordinario,soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa di Lire 20.000. Per l’appli-cazione della sanzione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cuiagli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17.

Sono incaricati dell’osservanza del presente articolo gli organi di pubblica si-curezza, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi dipolizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia loca-le e i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e di altri enti pubblici.

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Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilan-cio della Provincia e concorrono al finanziamento delle spese di manutenzionedelle strade forestali nei termini di cui agli articoli successivi.

LEGGE PROVINCIALE N. 31 DEL 8-11-1993PROVINCIA DI TRENTO

Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore

Art. 1(Finalità)

1. La presente legge promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con vei-coli a motore in aree a ciò appositamente riservate, per contemperare l’esercizio ditali attività a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dall’ambiente naturale.

Art. 2(Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada)

1. La circolazione fuoristrada dei veicoli a motore per i fini turistici e sportivipuò avvenire su aree o percorsi appositamente individuati dai piani comprenso-riali di coordinamento di cui all’articolo 16 della legge provinciale 5 settembre1991, n. 22 concernente “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”.

2. La realizzazione dei percorsi di cui al comma 1 è soggetta a concessioneedilizia, nei limiti di cui all’articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991,n. 22. Qualora detti percorsi insistano sulle aree forestali o soggette a vincoloidrogeologico di cui all’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n.48, come modificato dall’articolo 8 della legge provinciale 15 settembre 1980,n. 31, dall’articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, nº 33 e dall’ar-ticolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18, la realizzazione dei per-corsi, in deroga ai divieti stabiliti dallo stesso articolo 6, è subordinata a procedu-ra semplificata per la valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 8della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente “Disciplina della va-lutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente.

3. La domanda di concessione o lo studio di impatto ambientale dovrà com-prendere un disciplinare per la regolamentazione della circolazione sui percorsiindividuati e le misure di ripristino ambientale delle zone su cui insiste il percorso,da adottarsi in caso di cessazione dell’attività. Della cessazione dovranno essereinformati i comuni territoriali competenti.

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4. I percorsi dovranno essere segnalati a cura di chi ha presentato il progettorelativo.

Art. 3(Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada)

1. La circolazione dei veicoli a motore sui percorsi di cui all’articolo 2 è su-bordinata al parere favorevole, previo collaudo tecnico del percorso, da partedell’organo periferico competente della Federazione motociclista italiana se i per-corsi sono destinati all’uso di motoveicoli e da parte dell’organo periferico com-petente della Commissione sportiva automobilistica italiana o della Federazioneitaliana fuoristrada a seconda che i percorsi siano destinati, rispettivamente,all’uso agonistico o non agonistico di autoveicoli.

Art. 4(Realizzazione dei percorsi in cave dimesse)

1. Qualora i percorsi siano individuati all’interno di cave dismesse di pro-prietà pubblica, la concessione all’uso del bene è data preferibilmente ad asso-ciazioni, singole o meno, affiliate alla Federazione italiana fuoristrada o alla Fe-derazione motociclistica italiana.

Art. 5(Manifestazioni e gare)

1. Nel caso di manifestazioni o di gare, la Giunta provinciale, previo pareredel servizio foreste, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente,può autorizzare il transito fuoristrada dei veicoli a motore anche al di fuori deipercorsi individuati ai sensi dell’articolo 2. Nell’autorizzazione sarà previsto l’ob-bligo di idonee opere di ripristino ambientale da parte degli organizzatori.

Art. 6(Disposizioni transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge, i titolari di impianti fissi oaree comunque adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistichecon mezzi motorizzati di circolazione fuoristrada già esistenti debbono presenta-re il disciplinare di cui al comma 3 dell’articolo 2 entro sessanta giorni dall’entra-ta in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fat-to obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dellaprovincia.

Trento, 8 novembre 1993

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ALLEGATO 12

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 4-09-1981REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, conparticolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni

alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6

CAPO ISviluppo e valorizzazione delle risorse forestali

Art. 13(Prescrizioni di massima e di polizia forestale)

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Regione, sentitigli enti delegati, approva le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale conterranno, tra l’altro, norme:1) sulla gestione di impianti per l’arboricoltura da legno;2) sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati;3) sulla regolamentazione delle discariche e dell’abbandono di rifiuti di qual-

siasi natura sui terreni boscati, sui prati e sui pascoli.

REGIONE EMILIA ROMAGNADELIBERA DI GIUNTA 182/95

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

OggettoApprovazione delle prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Proposta al

Consiglio Regionale. (l.r. 4 settembre1981, n. 30 - art. 13).

TITOLO VIIIParagrafo t)

NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE

Art. 81(Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali

e sulla viabilità poderale edinterpoderale)Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consen-

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tito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle atti-vità agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materialeoccorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idro-geologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietaried affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l’apposizionedi sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da partedell’Ente territoriale competente.

Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga aicommi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali,sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) edindicando tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall’Ente de-legato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l’attività agonistica con mezzi motorizzati di qual-siasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla du-rata dell’evento agonistico.

Fermo restando l’obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vi-genti norme in materia, quest’ ultima richiesta di autorizzazione, in carta lega-le, dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell’Ente delegato, cheesprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:

a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara;b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;c) programma della manifestazione;d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spetta-

tori.L’autorizzazione, che non potrà riguardare l’apertura di nuovi tracciati ed

avrà durata massima di 72 ore, dovrà essere inviata al richiedente, all’Ente de-legato, al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere prescrizio-ni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifesta-zione, nonchè la richiesta di un deposito cauzionale a garanzia degli eventualiripristini e delle ordinarie manutenzioni.

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventualidanni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarcitinella misura pari al costo del ripristino.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi,il divieto è assoluto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 dellaL. n. 950/1967.

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Art. 82(Transito di veicoli a motore fuori strada)

Al fine di evitare l’innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vege-tazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a moto-re nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lun-go le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo commadell’art. 81.

È parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terrenidi cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle areeappositamente predisposte ed attrezzate.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 dellaL. n. 950/1967.

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ALLEGATO 13

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 25-05-1998REGIONE TOSCANA

Modifiche alla LR 27 giugno 1994, n. 48“Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore”.

Art. 1(Divieto di circolazione su sentieri a fondo naturale - Sostituzione del

comma 2 dell’art. 2 della LR 48/94)II comma 2 dell’art. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 è sostituito dal se-

guente:«2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al

comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, dicui all’art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonchè nellepiste da esbosco e cesse parafuoco».

Art. 2(Divieti imposti dal Comune - Aggiunta di un comma all’art. 2 della LR 48/94)

Dopo il comma 2 dell’art. 2 della LR 27 giugno 1994 n. 48 è aggiunto il se-guente comma:

«3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazionefuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni dipolizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ognialtro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle au-torità competenti».

Art. 3(Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti - Sostituzione dell’art. 5 della LR

48/94)L’art. 5 della LR 27 giugno 1994 n. 48, è sostituito dal seguente:«Art. 5 (Percorsi e impianti fissi o temporanei. Divieti)1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, di predisporre im-

pianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori di strada di veicoli amotore, nonchè di allestire, a qualsiasi titolo, tracciati o percorsi per gare e mani-festazioni, anche a carattere occasionale o estemporaneo, da disputare con imezzi predetti, anche su sentieri, mulattiere, tratturi, piste da esbosco e cesse pa-rafuoco.”

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Art. 4(Percorsi fissi in aree degradate o marginali - Inserimento

del comma 1 bis nell’art. 7 della LR 48/94)Dopo il comma 1 dell’art. 7 della LR 27 giugno 1994, n. 48, è aggiunto il se-

guente comma:«1 bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all’art. 6 percorsi

fissi in aree degradate e marginali ancorchè è soggette a vincolo idrogeologico,purchè è verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso».

FORMULA FINALE:La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regio-ne Toscana.

Firenze, 25 Maggio 1998

MARCUCCI(incaricata con DPGR del 15.06.1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21.04.1998ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18.05.1998.

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 27-06-1994REGIONE TOSCANA

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore

Art. 1(Finalità)

1. Nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 4 dello Statuto e delle compe-tenze trasferite alla Regione ai sensi del titolo V del DPR 24 luglio 1977, n. 616,la presente legge detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al difuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, ap-provato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonchè delle strade private.

Art. 2(Ambito di applicazione - Divieti)

1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all’articolo 3, di circola-

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re con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all’articolo 1, di costruireimpianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazio-ne fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da di-sputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della leg-ge 8 agosto 1985, n. 431;

b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, co-

me individuate dal piano urbanistico - territoriale con specifica considerazionedei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio re-gionale n. 296 del 19- 7- 1988 e successive modificazioni;

d) negli alvei di corsi d’ acqua pubblici di cui al RD 11 dicembre 1933, n.1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;

e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo - forestale della Regione aisensi della LR 64/ 76.

f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti ur-banistici comunali;

g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b)e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 30 dicembre1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento ditracciati o percorsi per gare.

2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati è altresì vietata ovun-que sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbanae rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circola-zione di sposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

Art. 3(Deroghe)

1. In deroga ai divieti di cui all’articolo 2, la circolazione fuori strada nellearee ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:

a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’ istituto in dotazioneagli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali nonchè alle Comu-nità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, dellaGuardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;

c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il tra-sporto di invalidi;

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d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse,faunistiche, faunistico - venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attivitàfaunistiche, faunistico - venatorie, forestali e di trasporto merci è necessario il con-senso scritto del titolare del fondo;

e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonchèproprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;

f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungi-bili per comprovati motivi di lavoro.

2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) delprimo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per iltransito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autoritàpreposta alla relativa gestione.

Art. 4(Motoslitte)

1. La circolazione di motoslitte è consentita, nelle aree di cui all’articolo 2,soltanto nei casi contemplati dall’articolo 3.

Art. 5(Percorsi e impianti fissi o temporanei - Divieti)

1. È fatto divieto, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, di predisporreimpianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli amotore, nonchè di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manife-stazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzipredetti anche su sentieri e mulattiere

Art. 6(Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e procedimento)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ciascu-na Provincia può individuare nel proprio territorio, escluse le aree di cui all’artico-lo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli amotore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche.

2. L’individuazione è fatta secondo criteri che minimizzino il disturbo allaquiete pubblica e gli eventuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione esituazione idrogeologica dei terreni interessati.

3. La Provincia individua i percorsi previo parere vincolante dei Comuni inte-ressati e previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sentitele Comunità montane, se interessate.

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4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alladeliberazione provinciale di individuazione dei percorsi di cui al primo commaentro novanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvataai sensi del combinato disposto dell’articolo 9, secondo comma, lett. d) edell’art. 10, terzo comma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modi-ficazioni.

Art. 7(Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del

progetto - Autorizzazione alla gestione1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da

un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attivitàsportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nelproprio territorio, escluso le aree di cui all’articolo 2, primo comma, con i criteri,secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all’articolo 6. L’individuazionedeve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urba-nistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio strumento urbanistico alla deli-berazione provinciale di individuazione delle aree di cui al primo comma entronovanta giorni dalla sua comunicazione. La relativa variante è approvata i sensidel combinato disposto dell’art. 9, secondo comma, lett. d) e dell’art. 10, terzocomma, della LR 30 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati dauno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e inquanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edili-zia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previ-ste ai sensi della legislazione vigente.

4. Il Comune rilascia l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cui alterzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si im-pegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonchètutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito deiveicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa conven-zione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell’atti-vità, prestando idonee garanzie finanziarie.

Art. 8(Gare e manifestazioni di fuori strada)

1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale,si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7.

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2. In via eccezionale la Provincia può autorizzare lo svolgimento di manife-stazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui per-corsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, escluse comunque le aree di cuiall’articolo 2.

3. L’autorizzazione è concessa previo il consenso del titolare del fondo e ilparere vincolante del Comune e previa l’assunzione degli obblighi di ripristino ela prestazione delle garanzie previste dall’art. 7, quarto comma, da parte del ri-chiedente.

Art. 9(Vigilanza)

1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza del la presente legge gli organidi polizia locale, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale divigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli agenti giurati che ne abbianofacoltà a norma della legislazione vigente.

Art. 10(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque violi i divieti di cui all’articolo 2 è soggetto alla sanzione pecu-niaria amministrativa da L. 300.000 a L.1.000.000.

2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi,si applica, in aggiunta alla sanzione prevista dal primo comma, la sanzione am-ministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 4 è soggetto alla sanzionepecuniaria amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Analoga sanzioneè stabilita per le violazioni dei divieti di cui all’art. 5.

4. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 12 novembre 1993,n. 85 recante «Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative».

Art. 11(Disposizioni transitorie)

1. Chiunque risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, illegitti-mamente titolare o gestore di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibitestabilmente ad attività sportive, ricreative od agonistiche di circolazione fuori stra-da di veicoli a motore, deve richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 7 entroquarantacinque giorni dalla data suddetta. La domanda è corredata da idoneielaborati, anche cartografici e fotografici, che descrivano la situazione di fatto edal progetto per gli eventuali adeguamenti.

2. Il Comune rilascia l’autorizzazione provvisoria, accompagnata dalle op-

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portune prescrizioni ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, e previa prestazionedelle garanzie ivi previste.

3. L’impianto consegue l’autorizzazione definitiva se compreso fra quelli indi-viduati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 7. In caso contrario l’attività deve ces-sare previa esecuzione delle opere di ripristino indicate nell’atto di autorizzazio-ne provvisoria.

4. I progetti e le autorizzazioni sono rispettivamente approvati e rilasciati anorma dell’articolo 7.

Art. 12(Pubblicità e materiale informativo)

1. Presso le Province e i Comuni interessati sono predisposte e rese consulta-bili cartografie riportanti l’ubicazione e le caratteristiche dei percorsi destinati allacircolazione fuori strada e degli impianti fissi.

2. I proprietari e i conducenti dei veicoli atti alla circolazione fuori strada so-no tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al primo comma.

3. Con la legge di bilancio è predisposto apposito capitolo di spesa per laproduzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti di veicolifuori strada e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all’articolo13.

Art. 13(Segnaletica)

1. Le Province provvedono, entro trenta giorni dall’individuazione dei percor-si fissi, ad apporre apposita segnaletica:

a) di divieto di circolazione, in conformità alle tipologie vigenti, sulle stradedi accesso lungo i perimetri delle aree di cui all’articolo 2;

b) di individuazione dei percorsi nei quali, ai sensi dell’articolo 6, è consenti-ta la circolazione dei veicoli fuori strada.

2. È fatto obbligo ai gestori di indicare con apposita segnaletica la presenzadegli impianti fissi di cui all’articolo 7.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regio-ne Toscana.

Firenze, 27 giugno 1994.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 17 maggio1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 Giugno 1994.

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ALLEGATO 14

LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 30-12-1974REGIONE MARCHE

Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali.

Art. 5Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali

di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazio-ne di autoveicoli, motoveicoli altri mezzi meccanici per esigenze produttive o dipubblica utilità.

La circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi daquelli di cui al comma precedente sono consentite con autorizzazione del sinda-co del comune interessato.

Detta autorizzazione è rilasciata con l’adozione delle cautele atte a garanti-re il minor danno possibile alla flora.

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ALLEGATO 15

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 19-11-2001REGIONE UMBRIA

Testo unico regionale per le foreste

CAPO INorme di tutela forestale ed idrogeologica

Art. 7(Divieti)

1. Nei boschi sono vietati:a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infra-

strutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamentoe salvo quanto previsto al comma 2;

b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine aga-mica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regio-ne per altri motivi;

c) la conversione dei boschi governati o avviati all’alto fusto in boschi gover-nati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;

d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7 dell’art.

15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati inter-venti di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimentoper una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese del pro-ponente, da realizzare nell’ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofio, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al co-sto presunto dell’imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interven-ti di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimen-to. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi l’istante deve presen-tare all’ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoriaper come indicato all’art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze dipubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

a) sulle strade di accesso o servizio all’attività agro-silvo-pastorale e su quellerealizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da ap-posite tabelle indicanti il divieto di transito;

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b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e diservizio ai boschi e pascoli;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d’acqua e nelle fasce ripariali ditutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastoralecomprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione deiveicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti perterritorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e lasosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 daparte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo siamunito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individua-no entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le aree ed ipercorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgi-mento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed im-partendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all’esternodella sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.

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ALLEGATO 16

LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 9-05-1990REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva naturale controllata«Lago di Serranella»

Art. 8(Norme di tutela transitorie)

All’interno della Riserva, fino all’approvazione del Piano di Assetto naturalisti-co, del Programma Pluriennale di Attuazione e del Regolamento, sono vietati i se-guenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualun-

que attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e ve-getali, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventualireintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perdutiequilibri o di prelievi per scopi scientifici;

c) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonchè la discarica di rifiuti soli-di o liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico;

d) l’introduzione di armi, esplosivi, ed in genere di qualsiasi mezzo distruttivoo atto alla cattura;

e) l’esercizio delle attività ricreative e sportivecon mezzi meccanici e fuoristrada;f) l’avvio di interventi non contemplati nel Piano di Assetto naturalistico di cui

all’art. 4. Sono fatti comunque salvi i diritti relativi ai manufatti, agli impianti ed al-le attività esistenti ed ai necessari adeguamenti. Saranno inoltre incentivate le for-me di riconversione in senso biologico dell’agricoltura.

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LEGGE REGIONALE N. 75 DEL 4-12-1991REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale Guidata«Valle del Foro»

Art. 8(Norme di tutela)

All’interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni mine-

rali;e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualun-

que attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o ve-getali, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventualireintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perdutiequilibri o di prelievi per scopi scientifici;

f) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonchè la discarica di rifiuti soli-di o liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico;

g) l’introduzione di armi, di esplosivi ed in genere di qualsiasi mezzo distrutti-vo o atto alla cattura;

h) qualsiasi competizione con mezzi meccanicifuoristrada.Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano di Assetto Na-

turalistico e del successivo regolamento, ogni intervento non contemplato nel pre-sente articolo potrà essere attuato solo dietro specifica autorizzazione dell’Entegestore, sentita la Giunta Regionale.

Il taglio di piante è consentito solo se previsto dal Piano di Assetto Naturalisti-co e finalizzato, comunque, al raggiungimento di fini ecologici.

Restano salvi i diritti e gli usi civici delle collettività locali.

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LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 12-04-1994REGIONE ABRUZZO

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.

TITOLO III

Art. 21È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio,

nelle strade forestali, nonchè in quelle a carattere silvo - pastorali riconosciute talidai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

Il transito è permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessità.Le infrazioni relative sono sanzionate conle modalità previste dalla LR 45/ 79, per il transito e sosta sui manti erbosi.Le strade di cui sopra devono essere sbarrate a cura e spese dei Comuni inte-

ressati.

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 21-06-1996REGIONE ABRUZZO

Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzoper l’Appennino parco d’ Europa.

TITOLO IDisposizioni generali

Art. 8(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All’interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell’appro-vazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventiprevisti dai piani paesistici.

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e

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per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall’Ente di gestione, qualo-ra operante;

d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione dell’Ente gestore dell’area protetta;

e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchèl’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari di-sciplinati dalle normative vigenti;

f) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

g) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto al-la cattura di specie animali;

h) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ecc;i) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;l) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo

quantodisciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori di piste esistenti, nonchè l’uso di

battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per

lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popola-zioni locali;

q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamentepreviste dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitati secondo le consuetudini locali.

4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successiva-mente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico.

5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno ad

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essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel ri-spetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6. La pesca sportiva è consentiva fatta eccezione per i casi in cui le singoleleggi istitutive o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione.

7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett a), b), c), d) del com-ma 1, art. 30 della LR 18/ 83 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Previo parere del Comitato può essere consentiva l’asportazione e l’uso dilimitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l’utilizzo sia le-gato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizio-ne costruttiva locale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato, con proprio decre-to è autorizzato ad emettere, per le aree protette per le quali è stata depositataproposta di istituzione nelle forme previste dalla presente legge, le norme di sal-vaguardia di cui ai commi precedenti sull’intera area o su parte di essa

LEGGE REGIONALE N. 116 DEL 28-11-1996REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale Guidata«Monte Genzana e Alto Gizio»

Art. 9(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici.

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;d) opere di captazione e/ o modificazione del regime delle acque. Sono tut-

tavia consentiti interventi di restauro o di difesa ambientale con opere di bioinge-gneria naturalistica;

e) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivitàche possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa l’immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-

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rizzati dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dall’Ente di Gestione, qua-lora operante;

f) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente Gestore dell’area protetta;

g) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchèl’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

h) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

i) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto allacattura di specie animali;

l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnicinon autorizzati;n) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo

quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te autorizzato in base alla normativa vigente;p) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centro abitati;q) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonchè

l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate alloscopo;

r) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per losvolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazio-ni locali;

s) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente pre-viste dagli strumenti urbanistici vigenti;

t) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Gizio. Tale attività è consentitasolo all’interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitate secondo le consuetudini locali.

4. Sono comune consentiti gli interventi di cui alla LR 18/ 83, art. 30 comma1 lett a), b), c), d) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le attività pascolative, agricole e forestali saranno regolamentate successi-vamente alle risultanze degli studi per il Piano di Assetto Naturalistico della Riser-

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va. Fino a tale data tali attività continueranno ad essere esercitate secondo le abi-tudini locali nel rispetto della normativa vigente.

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22-02-1997REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale Guidata«Gole del Sagittario»

Art. 9Norme transitorie di salvaguardia

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni ca-so, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrici anche per eventuali futu-

re esigenze del Comune di Aversa degli Abruzzo;f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchèl’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di

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qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

j) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;l) l’uso di motoslitte, di sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo

quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonchè l’uso

di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgi-

mento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali;q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente

previste dagli strumenti urbanistici vigenti;r) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Sagittario dalle Sorgenti di «Ca-

vuto» sino alla località «Ponte delle Fornaci» per km 1,500 circa. Essa è consenti-ta solo all’interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla LR 18/ 83, art. 30, com-ma 1, lett a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE N. 109 DEL 23-09-1997REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale guidata«Abetina di Rosello»

Art. 9(Norme Transitorie di Salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni ca-so, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;

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c) costruzione di nuovi edifici;d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttativa consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fat-ti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenzedel Comune di Rosello;

f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivitàche possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchèl’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

j) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnicinon autorizzati;l) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo

quanto disciplinati dalle leggi sulla disciplina del volo;m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;o) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonchè l’uso

di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo

svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazio-ni locali;

q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamentepreviste dagli strumenti urbanistici vigenti.

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2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla LR 18/ 83, art. 30, com-ma 1, lett a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 20-02-1998REGIONE ABRUZZO

Istituzione della riserva naturale guidata«Punta Aderci»

Art. 9(Norme transitorie di salvaguardia)

1. all’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni ca-so, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;e) asportazione anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica. Sono fat-ti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenzedel Comune di Vasto;

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attivitàche possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchél’introduzioe di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

174

j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

k) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;l) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;m) l’atterraggio di velivoli a motore non autorizzati, salvo il volo con para-

pendii e deltaplani e quanto altro disciplinato da leggi nazionali;n) il campeggi al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente

attrezzate: nelle aziende agricole è consentito il campeggio temporaneo previopermesso del comune;

o) l’istallazione di cartelli pubblicitari;p) è vietato l’attracco di natanti a motore.1. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono

esercitate secondo le consuetudini locali.2. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successiva-

mente alle risultanze degli studi per il piano di assetto naturalistico.3. Fino a tale data le attività di cui al comma precedente continueranno ad

essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel ri-spetto delle prescrizioni della normativa vigente.

4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30,comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. È consentita l’attività agricola, sono inoltre consentiti interventi di ristruttura-zione, completamento e ampliamento delle aziende agricole e/o la loro riconver-sione a fini agrituristici.

6. È consentita la ricostruzione di trabucchi.

LEGGE REGIONALE N. 84 DEL 16-09-1998REGIONE ABRUZZO

Disegno di legge regionale di istituzione della riserva naturale guidata«Gole di S. Venanzio»

Art. 9(Norme Transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni ca-so, sono vietati i seguenti interventi:

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a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonchè delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchèl’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

j) l’esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;l) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplina-

to dalle leggi sulla disciplina del volo;m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo

svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazio-ni locali;

p) la pesca sportiva sarà consentita secondo le modalità previste dal Pianodi Assetto Naturalistico. Nelle more dell’approvazione di tale Piano, è consentitasecondo la normativa vigente.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitate secondo le consuetudini locali.

176

3. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentitigli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successi-ve modificazioni ed integrazioni.

4. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamentiesistenti.

LEGGE REGIONALE N. 128 DEL 29-11-1999REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale guidata«Bosco di don Venanzio»

nel territorio del Comune di Pollutri

Art. 9(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici e dal Pianoparticolareggiato in vigore. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchél’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

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j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto al-la cattura di specie animali;

l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplina-

to dalle leggi sulla disciplina del volo;o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

p) l’installazione di cartelli pubblicitari;q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgi-

mento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali;r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente pre-

viste dagli strumenti urbanistici vigenti.2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono

esercitate secondo le consuetudini locali. 3.Sono comunque consentiti gli interven-ti di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modifica-zioni ed integrazioni.

4. La pesca sarà consentita in base alle risultanze del Piano di Assetto Natu-ralistico. Nelle more della predisposizione di tale Piano, essa è consentita secon-do la normativa vigente.

LEGGE REGIONALE N. 134 DEL 23-12-1999REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale guidata«Monte Salviano»

nel Comune di Avezzano

Art. 10(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni ca-so, sono vietati i seguenti interventi:

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a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchél’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalle normative vigenti;

i) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

j) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;k) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;l) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplina-

to dalle leggi sulla disciplina del volo;m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente; n) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuoridi centri abitati;

o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per losvolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazio-ni locali.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono inoltre fatte salve tutte le attività sportive, turistiche e ricreative, non-ché quelle religiose, appartenenti ormai alle tradizioni, alla cultura ed alla storiadella popolazione locale e che si svolgono da anni all’interno dell’area protetta.

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4. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentitigli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successi-ve modificazioni ed integrazioni.

5. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esi-stenti.

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 7-03-2000REGIONE ABRUZZO

Parco naturale regionale«Sirente-Velino»

adeguamento alla L.R. 21.6.1996, n. 38 e revisione dei confini

Art. 10(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All’interno del Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino sono consentiti,in attesa dell’approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai PianiPaesistici.

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa l’immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Detti prelievi e abbattimentidevono avvenire in conformità al regolamento del parco o, nelle more della suaapprovazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilitàe sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e devono essere attuati dalpersonale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con pre-ferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di for-mazione a cura dello stesso Ente;

d) l’apertura di nuove cave, miniere e discariche;e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture

inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione dell’Ente Parco;

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f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchél’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari di-sciplinati dalle normative vigenti;

g) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

h) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto al-la cattura di specie animali;

i) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri;l) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;m) l’uso di motoslitte, il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, sal-

vo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

o) l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;p) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l’uso

di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per

lo svolgi- mento di attività consolidate nell’uso delle popolazioni locali;r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente pre-

viste nel piano del Parco.3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono

esercitati secondo le consuetudini locali.4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successiva-

mente alle risultanze degli studi per il Piano del parco, che dovrà acquisire, aisensi della L.R. 38/96, il parere del Comitato tecnico- scientifico regionale per learee naturali protette.

5. Fino a tale data, le attività di cui al comma precedente continueranno adessere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel ri-spetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il piano nonpreveda forme diverse di limitazione.

7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) delcomma 1, art. 30 della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, non-ché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insedia-menti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

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8. Previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 5 della L.R.38/96 può essere consentita l’asportazione e l’uso di limitate quantità di materia-le lapideo esclusivamente nei casi in cui l’utilizzo sia legato al recupero ed alla ri-proposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sonoinoltre consentiti recuperi, riattivazioni ed ampliamenti di cave esistenti nonché lainstallazione di impianti purché venga garantito il ripristino della continuità morfo-logica ambientale.

LEGGE REGIONALE N. 95 DEL 18-05-2000REGIONE ABRUZZO

Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

Art. 31(Sistema della viabilità locale)

1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni montani, cia-scuno per la parte di propria competenza, impegnano le proprie risorse per rea-lizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, con particolare ri-guardo:

a) ai collegamenti tra i centri montani e la strada statale o principale di accesso;b) ai collegamenti tra i centri comunali e le frazioni;c) alla viabilità interpoderale e silvo-pastorale definita nel comma 2.2. La viabilità a servizio dell’attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada”, è cosìidentificata:

a) interpoderale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali o a tratti di strade provinciali;

b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpoderale o locale del Comunearee forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito.

3. La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità Montane,sentiti i Comuni montani interessati, nei 180 giorni successivi all’entrata in vigoredella presente legge.

4. La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubbli-co transito motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento-tipo,da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ed èadottato dai singoli Comuni montani, con le specificazioni del caso, nei successivi90 giorni. Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani,possono individuare circuiti per l’uso del mezzi fuoristrada motorizzati e ne disci-

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plinano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta Regionale.5. Le Comunità Montane, di concerto con le Province ed i Comuni, provvedo-

no alla programmazione di interventi di piantumazione tendenti a ridurre l’impat-to ambientale e visivo derivante dalla realizzazione di nuovi tratti di viabilità odella viabilità esistente.

LEGGE REGIONALE N. 96 DEL 18-05-2000REGIONE ABRUZZO

Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale«Pineta Dannunziana»

Art. 9(Norme Transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici e dal Pianoparticolareggiato in vigore. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchél’introduzione di specie non autoctone;

j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico;k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto al-

la cattura di specie animali;

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l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;m)l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplina-

to dalle leggi sulla disciplina del volo;o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

p) l’installazione di cartelli pubblicitari;q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo

svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazio-ni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente pre-viste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitati secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30,comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 19-12-2001REGIONE ABRUZZO

Istituzione della riserva naturale guidata«Lecceta di Torino di Sangro»

Art. 9(Norme Transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione delPiano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ognicaso, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;b) apertura di nuove strade;c) costruzione di nuovi edifici;d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di

restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività

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che possa costituire pericolo o turba- mento per le specie animali, per le uova eper i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione dieventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino diperduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente auto-rizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle struttureinerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autoriz-zazione da parte del Comune;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonchél’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gliusi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disci-plinati dalla normativa vigente;

j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisi-co e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione diqualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristichedell’ambiente acquatico;

k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto al-la cattura di specie animali;

l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplina-

to dalle leggi sulla disciplina del volo;o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamen-

te attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzatoin base alla normativa vigente;

p) l’installazione di cartelli pubblicitari;q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo

svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazio-ni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente pre-viste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigentee fino all’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamenta-re l’attività o precluderla.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sonoesercitate secondo le consuetudini locali.

4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30,comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

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ALLEGATO 17

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 18-01-2000REGIONE MOLISE

Legge forestale della Regione Molise.

Art. 12(Divieti di transito e di sosta)

1. Sulle superfici boscate e sui pascoli degli Enti, sono vietati il transito e lasosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall’Ente gestoreper comprovati motivi di lavoro ed in via eccezionale, per lo svolgimento di sagree feste popolari.

2. È vietato il transito dei mezzi motorizzati nelle piste e strade forestali. Sullepiste e strade di servizio e di penetrazione forestale il Comune, anche su segnala-zione dell’Ente gestore, appone opportuni segnali di divieto al transito e regola-menta l’accesso di mezzi motorizzati in modo da consentirlo solo ai soggetti auto-rizzati dall’Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed, in via eccezionale,per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

3. Nelle aree di cui sopra è comunque autorizzato il transito dei mezzi moto-rizzati necessari all’esercizio di pubblici servizi ed ai proprietari dei terreni confi-nanti, nonché ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo.

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ALLEGATO 18

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 30-03-1987REGIONE LAZIO

Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

Art. 1(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle stradecarrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai finidella presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adia-centi utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l’inversione di marcia nonchèle piazzole di intersezione.

È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (auto-veicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con talimezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare coni mezzi predetti nelle seguenti aree, comprendendo anche i relativi sentieri e mu-lattiere:

a) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939,n. 1497 e relativo regolamento;

b) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge n. 1089 del 1939;c) zone soggette alla legge 8 agosto 1985, n. 431;d) zone adibite a foreste demaniali e zone destinate al rimboschimento o

contemplate nella legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;e) zone di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in

base alla legge regionale2 settembre 1974, n. 43;f) zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani previsti dagli strumenti

urbanistici in vigore nei singoli comuni;g) zone sottoposte ai piani regionali previsti dall’articolo 6, lettere a), b), c),

e), e dall’articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;h) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali incluse o pro-

poste nel piano dei parchi e delle riserve naturali in base alla legge regionale 28novembre 1977, n. 46;

i) alvei dei corsi d’ acqua pubblici di cui all’articolo 1 del regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado collegantipercorsi carrozzabili esistenti;

187

l) spiagge ed arenili purchè non aperti e destinati al pubblico transito, non-chè spiagge ed arenili in concessione, esclusi i percorsi riconosciuti carreggiabilinell’atto di concessione.

Si intendono compresi nelle zone indicate al precedente secondo comma isentieri e le mulattiere nonchè le piste di esbosco munite di idonea segnaletica edi viali tagliafuoco quando questi ultimi non hanno le caratteristiche essenziali del-le strade carrozzabili esistenti nella zona.

È altresì vietata la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle areeove essa è espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definitinon transitabili con tali mezzi dal comune per ragioni di polizia locale, urbana erurale o per la tutela della stabilità del suolo nelle zone sottoposte al vincolo perscopi idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Restano comunque fermi i divieti di circolazione previsti da altre leggi in materia.

Art. 2(Casi in cui è consentita la circolazione)

In deroga ai divieti di cui al precedente articolo, è consentita la circolazionefuori strada dei seguenti mezzi:

a) adibiti all’effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli orga-

ni statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè agli enti preposti a servizi dipubblica utilità;

c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle provin-ce e dei comuni in servizio d’ istituto;

d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi dimontagna;

e) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nellearee di cui al precedente articolo ancorchè appartenenti a privati.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura edi polizia idraulica. È altresì consentita la circolazione fuori strada con mezzi mo-torizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, pro-prietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle co-struzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungoil percorso più breve che consente l’accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

Art. 3(Deroghe)

Al di fuori dei casi indicati nel precedente articolo 2 i comuni, in deroga ai divietidella presente legge, possono autorizzare la circolazione fuori strada, nelle aree di cui

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al precedente articolo 1, esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro.Le relative autorizzazioni vengono disposte dal comune con specifico prov-

vedimento.

Art. 4(Individuazione delle aree e relativa segnaletica)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, learee ove non è consentito circolare fuori strada con veicoli a motore (mezzi moto-rizzati, motoveicoli, autoveicoli) vengono indicate dal comune con la posa dei se-gnali previsti dalle leggi in vigore per quanto attiene il secondo comma, lettera f),ed il quarto comma del precedente articolo1.

Art. 5(Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività sportive,

ricreative ed agonistiche)Qualora i comuni intendano disciplinare la circolazione fuori strada di mezzi

meccanici e motorizzati nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agoni-stiche e qualora la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni lo consen-ta, sono tenuti ad individuare le zone in cui tale circolazione è esclusivamenteconsentita, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero,qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante allo stesso.L’individuazione e la concessione da parte del comune delle zone suddette è sot-toposta al parere preventivo dell’ispettorato ripartimentale delle foreste compe-tente per territorio, all’autorizzazione dell’assessore competente in materia di ur-banistica ed assetto del territorio e dell’assessore preposto alla tutela ambientale.

Art. 6(Impianti fissi)

Gli impianti fissi destinati all’esercizio permanente delle attività sportive edagonistiche di cui al precedente articolo 5, ancorchè non comportanti l’esecuzio-ne di opere murarie, sono sottoposti al parere preventivo dell’ispettorato riparti-mentale delle foreste competente per territorio, all’autorizzazione dell’assessorecompetente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell’assessore pre-posto alla tutela ambientale ed a concessione di edificare ai sensi dell’articolo 1della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da rilasciarsi in coerenza con le prescrizionidello strumento urbanistico contenente la relativa previsione.

All’atto dell’istanza di concessione, l’avente titolo deve impegnarsi ad adotta-re le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette chele piste formate dal transito dei mezzi meccanici e motorizzati provochino deflus-

189

so delle acque superficiali verso zone di frana o comunque potenziali condizionidi instabilità idrogeologica.

Deve altresì impegnarsi ad un ripristino ambientale qualora cessi l’attività de-gli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà re-stituita dal comune ad opera di ripristino eseguita.

Al momento della cessazione dell’attività degli impianti il titolare della con-cessione è tenuto ad informare le autorità comunali.

Art. 7(Deroghe per manifestazioni e gare)

Nel caso di manifestazioni e di gare, purchè non ricorrenti più di due volteall’anno, il comune, salve le competenze statali in merito, su richiesta degli orga-nizzatori, può, in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, consentireil transito fuori strada dei mezzi meccanici e motorizzati anche in zone non adibi-te ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fermi restando i divieti nelle zonedi cui al precedente articolo 2, secondo comma, disponendo le relative cauteleed obblighi di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori.

Art. 8(Vigilanza)

Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi dipolizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi dipolizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che ab-biano facoltà in base alle leggi vigenti, gli ispettorati ecologici onorari nominati inbase alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. Gli agenti giurati debbonopossedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 733 e presta-re giuramento dinnanzi al Pretore.

Art. 9(Sanzioni amministrative)

Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, secondocomma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l), ed al precedente articolo 2, ter-zo comma, si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 500.000.

Viene erogata una ulteriore sanzione amministrativa di L. 60.000 nel caso incui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi.

Qualora le violazioni di cui al presente articolo sono compiute da chi è sog-getto all’altrui autorità, direzione, vigilanza, si applicano le disposizioni previstedall’articolo 6, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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Art. 10(Applicazione delle sanzioni amministrative)

Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente arti-colo 9 valgono le disposizioni di cui al capo I, articolo 2, della legge 28 feb-braio 1985, n. 47.

Art. 11(Disposizioni transitorie)

Coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tito-lari di impianti fissi preesistenti abilitati alle attività sportive, ricreative ed agonisti-che con mezzi meccanici e motorizzati circolanti fuori strada devono rivolgeredomanda di rinnovo della concessione entro quarantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge ai comuni di competenza i quali provvede-ranno a richiedere il prescritto parere all’ispettorato ripartimentale delle forestecompetente per territorio e la prescritta autorizzazione all’assessore competentein materia di urbanistica ed assetto del territorio ed all’assessore preposto alla tu-tela ambientale.

Qualora la prosecuzione dell’attività non sia autorizzata ai sensi del prece-dente comma o non sia approvato l’inserimento dell’area delimitata nel relativostrumento urbanistico, essa deve cessare immediatamente.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-gione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare comelegge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 30 marzo 1987Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 marzo 1987.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6-08-1999REGIONE LAZIO

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e localeper la realizzazione del decentramento amministrativo

CAPO IITerritorio, urbanistica e bellezze naturali

Art. 93(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati

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alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo,le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a)la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo indu-striale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) l’annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che auto-rizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o anorme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazionedelle prescrizioni o delle norme stesse;

c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza diconcessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerziadei comuni;

d) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli orga-ni di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso ild.lgs. 114/1998;

e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimiinderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici non-chè dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi;

f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per ladeterminazione del valore agricolo medio;

g) la definizione delle tabelle parametriche per l’incidenza degli oneri di ur-banizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzionedei nuovi edifici;

h) l’approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitati-va convenzionata;

i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici aifini rispettivamente dell’elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edili-zio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall’abusivismo e della pre-disposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero am-bientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessatedall’abusivismo;

l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle bar-riere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissionedella stessa al ministero dei lavori pubblici nonchè la ripartizione dei contributi trai comuni interessati;

m) l’individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urba-no dei parcheggi e l’approvazione dello stesso, nonchè la trasmissione dell’elen-co relativo al ministero competente per le aree urbane;

n) l’autorizzazione all’individuazione ed alla concessione di aree da partedel comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per

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lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissiper l’esercizio della stessa;

o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonchè la definizionedi criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli en-ti locali.

2. È altresì riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni e dei compiti dele-gati dallo Stato ai sensi dell’articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti:

a) l’individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per lacompilazione dei loro elenchi;

b) il rilascio delle autorizzazioni o nullaosta per le modificazioni delle bellez-ze naturali, nonchè il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sa-natoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilitodall’articolo 95, comma 2.

Art. 95(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendonoattribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso arti-colo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regio-ne e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2.In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato edalla presente legge concernenti:

a) l’adozione del regolamento edilizio;b) la formazione dei comparti edificatori;c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;d) l’espropriazione delle aree entro le zone di espansionedell’aggregato urbano per l’attuazione dello strumento urbanistico generale

nonchè delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nonchè l’adozione dei provve-

dimenti repressivi;f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;g) la determinazione dell’incidenza delle opere di urbanizzazione nonchè

l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l’elimina-

zione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;i) la conservazione, l’utilizzazione e l’aggiornamento degli atti del catasto

terreni e del catasto edilizio, nonchè la revisione degli estimi e del classamento,fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs.112/1998;

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l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su-

gli immobili;n) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi

di volo per aeromobili;o) l’individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede

di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.2. È altresì subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vi-

gente l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione

delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicem-bre 1995, n. 59 e successive modifiche;

b) il parere previsto dall’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperoe sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalitàdella legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regiona-le 6 luglio 1998, n. 25;

c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresel’adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r.59/1995, nonchè la determinazione dell’indennità per il danno ambientale dicui all’articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalità, in quanto compatibi-li, della legge regionale 1ø febbraio 1993, n. 11.

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28-10-2002REGIONE LAZIO

Norme in materia di gestione delle risorse forestali

TITOLO IVNorme per l’esercizio sostenibile delle attività forestali

CAPO IGeneralità

Art. 42(Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti)1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco

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nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.

2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive possono essere raccoltipurché appartenenti a specie non incluse nell’allegato B.

3. Nelle aree soggette ad uso civico, la raccolta dei prodotti legnosi già ab-battuti e di quelli non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1 è di-sciplinata dalle normative vigenti in materia.

4. La raccolta dei prodotti forestali non legnosi, non ricompresi tra i prodottidi cui al comma 1, è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cin-que anni dall’impianto. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli al-tri aventi diritto.

5. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta dei prodottiforestali di cui al comma 2 e di quelli legnosi già abbattuti.

6. Le biomasse vegetali di risulta, ovvero i sottoprodotti di lavorazione delleutilizzazioni forestali e della manutenzione delle aree boscate, sono esclusi dalcampo di applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle diretti-ve 91/156/CEE sui rifiuti; 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli im-ballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche in quanto non rientrantinella definizione di rifiuto. Altresì il materiale legnoso di risulta ed i sottoprodottidei processi di trasformazione del legno, purché non trattato con principi chimicidi sintesi, avente le caratteristiche definite dal decreto ministeriale 5 febbraio1998, e destinato in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produtti-vo, è sottoposto al regime delle materie prime.

7. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nel-le leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

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ALLEGATO 19

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 7-05-1996REGIONE CAMPANIA

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987,n. 13, concernente la delega in materia di economia,

bonifica montana e difesa del suolo

ALLEGATO 4:

ALLEGATO DGestione del Demanio armentizio

Norme per la gestione del Demanio armentizio

Art. 6(Transito dei veicoli)

1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pub-bliche che li attraversano sia in seno longitudinale che trasversale.

2. Il transito è vietato sulle altre aree tratturali ad eccezione dei veicoli al se-guito degli armenti, di quelli impiegati per il controllo e la sorveglianza delle areetratturali nonchè dei veicoli impegnati per il soccorso e la pubblica utilità.

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ALLEGATO 20

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 15-12-2000REGIONE PUGLIA

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanisticae pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica

TITOLO IUrbanistica e pianificazione territoriale

Art. 7(Funzioni dei Comuni in materia urbanistica)

1. Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed edilizia ein particolare:

a) l’adozione del regolamento edilizio;b) la formazione dei comparti edificatori;c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;d) l’espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell’aggregato ur-

bano per l’attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree in-cluse nei programmi pluriennali di attuazione;

e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nonché l’adozione dei provve-dimenti repressivi;

f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;g) la determinazione dell’incidenza delle opere di urbanizzazione nonché

l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l’elimina-

zione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;i) la conservazione, l’utilizzazione, l’aggiornamento degli atti del catasto ter-

reni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h), del d. lgs.112/1998;

j) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;k) la rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su-

gli immobili;l) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi

di volo per aeromobili;m) l’individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede

di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

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LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 25-08-2003REGIONE PUGLIA

Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia

Art. 5(Viabilità a uso privato)

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consenti-to l’accesso e il transito ai fini escursionistici nell’ambito della traccia viaria segna-lata a norma dell’articolo 3, comma 6. È consentito altresì l’accesso per gli inter-venti di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuatiall’articolo 7.

2. L’accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, acondizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti,non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzaturee manufatti.

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ALLEGATO 21

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 8-09-1999REGIONE BASILICATA

Istituzione della Riserva regionale«Bosco Pantano di Policoro»

Art. 2(Norme di tutela)

1. Sull’intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionaliin materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sul-la caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della va-lorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990 n. 3, di approva-zione del Piano Territoriale Paesistico di area vasta “Metaponto”.

2. Inoltre è espressamente vietato:a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l’asportazione

di materiali inerti, minerali organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro partise non per documentate esigenze di studio autorizzate dall’ente di gestione dellariserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall’or-ganismo gestore;

b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolar modol’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna; so-no esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati suiterreni agricoli durante i lavori agricoli;

c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l’accensione dei relativi fuochi;d) l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di de-

stinazione d’uso in contrasto con le finalità della riserva;e) l’apertura di cave e discariche;f) la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;g) l’apertura di nuove strade e l’allargamento di quelle esistenti ad esclusio-

ne dell’adeguamento delle strade statali;h) l’estensione delle aree destinate all’agricoltura;i) l’impiego nell’attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi co-

stituenti grave pericolo per i valori ambientali;j) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle

aree boscate;k) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell’anno;

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l) l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della se-gnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria.

3. Le aree comprese all’interno della riserva e che sono attualmente utilizzatequali depositi temporanei di inerti si evolveranno verso una restituzione dei luoghialla originaria copertura boscata vietandosi così qualsiasi forma di reintegro delmateriale inerte ivi depositato.

4. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivoart.4, nell’ambito della normativa generale del vigente P.T.P., specificherà megliogli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa.

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ALLEGATO 22

RICORSO TIPO

AL PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE DI ...........................

UFFICIO CONTRAVVENZIONI

R I C O R S O

Avverso sommario processo verbale di accertamento violazione di leggesanzionata in via amministrativa

* * *Il sottoscritto ..................................................................., res. in .....................................,

v i s t o

il sommario processo verbale di accertamento di violazione di legge sanzionatain via amministrativa n. .................................. del .......................... (allegato in copia)a firma degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, distaccamento ..............,Sig.ri ........................................................................., con cui si contesta all’esponentela responsabilità ex art. 6 l. 689/91 nei confronti della presunta violazionedell’art. ................ della l. reg. ................,

r i c o r r e

a codesto Ufficio avverso tale accertamento in quanto il fatto contestato non costi-tuisce violazione di legge.

* * *In particolare il sottoscritto osserva quanto segue:

IN VIA PRELIMINARE, SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL’ACCERTAMENTOL’accertamento in oggetto non è stato consegnato al ricorrente il ................ nell’im-mediatezza del fatto contestato, ma è stato notificato solo alcuni giorni dopopresso la sua abitazione.

201

Tale circostanza rappresenta l’inosservanza dell’imperativo disposto dell’art. 14 l.689/81 che prescrive l’immediata contestazione al presunto trasgressore, e nontrova alcuna giustificazione nei fatti verificatisi, dato che gli agenti verbalizzantiebbero la possibilità di “fermare” il ricorrente ed addirittura di raccogliere le suedichiarazioni (cfr. ammissione del verbale stesso).Già per tale sola assorbente ragione il verbale oggetto del ricorso appare illegit-timo.

SULLA IDENTIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATOIl verbale richiamato dall’atto impugnato attribuisce al ricorrente il fatto di avercircolato con mezzo motorizzato “lungo un piccolo sentiero pedonale” su una lo-calità non precisata sul monte ................................ nel comune di ..............................La mancata indicazione del luogo ove sarebbe avvenuto il fatto contestato lede idiritti di difesa dell’esponente giacché rende impossibile la puntuale contestazio-ne delle circostanze verbalizzate.Per sola tale ragione il verbale impugnato è illegittimo e dovrebbe essere annullato.

SULLA QUALIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATOQuanto sopra premesso, l’esponente osserva che il fatto contestatogli - rappresen-tato, ripetiamo, dalla circolazione su una strada a fondo naturale riconosciuta co-me essere un “sentiero” dagli stessi verbalizzanti - non è neanche sanzionabile inbase alla l. reg. .........................Al riguardo una recente decisione della Corte di Cassazione (n.2479/02) è daconsiderarsi dirimente, giacché ha dichiarato che i sentieri sono da considerarsi“strade” ai fini della normativa regolante la circolazione “fuoristrada”.Conseguentemente la circolazione motorizzata sui sentieri può essere regolata evietata solo ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada mediante provvedimentospecifico dell’ente gestore della strada (provvedimento nel caso assente), e nonin via generale dalla legge regionale secondo la norma richiamata nel verbaleimpugnato.

* * *Il sottoscritto ricorrente chiede quindi che venga ritirata e/o annullata l’ingiunzio-ne in epigrafe, previa la sua audizione.

Con ossequi.

Si allega: 1) copia verbale notificato.

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ALLEGATO N. 23

TRACCIA DOMANDA PERMESSO MANIFESTAZIONE

Spett.

STAZIONE CARABINIERI DI ......COMANDO DI POLIZIA DI ......COMUNE DI ......COMUNITÀ MONTANA DI ...... PREFETTO DI ......PROVINCIA DI ......

Oggetto: Manifestazione (gara) motociclistica denominata ............ del ......

Formulo la presente quale Presidente del Motoclub ................... affiliato F.M.I.,con sede in ...................

Il sodalizio da me rappresentato intende organizzare per il giorni (i giorni) ...........una gara motociclistica denominata ................... ed inserita nel calendario .............

Secondo il previsto programma della manifestazione:

– le operazioni preliminari si svolgeranno il .... dalle ore .... alle ore .... presso ....;– il via sarà dato il ....... dalle ore ....... alle ore ....... presso .......;– l’arrivo è previsto a partire dalle ore ....... dello stesso giorno presso .......;– le premiazioni si svolgeranno il ....... alle ore ....... presso .......

Il percorso della manifestazione è indicato nella allegata planimetria.In particolare in detta cartografia:

– con il colore ....... è evidenziata la parte di percorso che utilizza strade di viabi-lità ordinaria. Tale attraversamento secondo il regolamento di gara rappresentaun mero trasferimento in cui i partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le normedel Codice della Strada. Conseguentemente, conformemente a quanto previstodalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/3/02,non dovrebbero risultare al caso applicabili le prescrizioni di cui all’art. 9 delCodice della Strada;

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– con il colore ....... è evidenziata la parte di percorso che si svolge “fuoristrada”.Tale individuazione a parere del M.C. organizzatore è conforme a tutte le pre-scrizioni della L. Regionale ....... regolante la materia;

– con il colore ....... è evidenziata la parte di percorso in cui i concorrenti sarannoin competizione tra di loro. Conseguentemente per tale parte sarà necessariodisporre l’interdizione al pubblico traffico e/o accesso.

Per quanto possa occorrere si segnala che il M.C. organizzatore:

– ha stipulato idonea copertura di R.C. come da allegato;– ha richiesto l’intervento di n. ....... unità mediche;– si avvarrà di n. ..... coadiuvanti per il controllo della regolarità delle operazioni;– si impegna al totale ripristino dei luoghi interessati alla manifestazione.

Si segnala inoltre ....... (indicare ogni ulteriore circostanza ritenuta opportuna).

Si chiede quindi il rilascio di ogni autorizzazione e/o nulla osta che fosse di com-petenza della S.V. Ill.ma, che viene in ogni caso notiziata di quanto sopra adogni effetto di legge.

Ogni comunicazione in relazione a quanto sopra esposto potrà essere inviata a

.............................................................................................................................................

Con ossequi.

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ALLEGATO 24

VADEMECUM DELLACONVENZIONE ASSICURATIVA MULTIRISCHI

La Federazione Motociclistica Italiana ha stipulato una convenzione assicura-tiva a tutela dei rischi Infortuni, Lesioni, Responsabilità Civile verso Terzi, versoprestatori di lavoro, Tutela Legale e Peritale, R.C. Amministrativa e di Carica, Assi-stenza, Furto, Incendio ed Elettronica favore della F.M.I. stessa, dei suoi Organi-smi Centrali e Periferici, dei Motoclub e/o Team, Organizzatori, Scuderie e CaseAssociate.

COSA DÀ DIRITTO ALLE COPERTURE

I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative e di assistenza sono:– la Tessera “Federale” o “Aderente” nominativa e numerata provvista del

bollino annuale F.M.I.;– la Licenza di Conduttore F.M.I. (Pilota licenziato);– la Licenza Promosport;– la Licenza Turistica;– l’elenco dei partecipanti ai corsi (sportivi e non);– affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana per i Moto Club e/o

Team, Scuderie, Case, Organizzatori;

DA QUANDO DECORRE LA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura s’intende operante a favore dei singoli assicurati a decorreredalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato stesso consegua il titolo che dà dirit-to all’assicurazione.

Relativamente alla licenza Conduttore nazionale e territoriale, alla licenzaPromosport ed alla licenza Turistica, a parziale deroga di quanto precedente-mente stabilito, si conviene che sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, come decor-renza per la relativa copertura, l’indicazione dell’orario e della data stampatosulle licenze stesse. Per il “Personale addetto a Gare e Manifestazioni” e per i“Partecipanti a Corsi di educazione Stradale”, l’assicurazione avrà effetto dalmomento in cui la Federazione Motociclistica Italiana riceverà la documentazio-

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ne richiesta tramite fax e/o e-mail. Per i “Partecipanti a Corsi Teorico Pratici” lacopertura dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della manifestazione (ta-le decisione, ancora al vaglio del Settore Tecnico FMI, sarà confermata sul sito in-ternet www.federmoto.it).

LIMITI DI ETÀ

Per i tesserati la garanzia è prestata senza limiti di età (oltre il 75° anno dietà gli indennizzi spettanti sono ridotti del 30%).

Per i Conduttori la garanzia è prestata in età compresa tra i 7 ed i 70 anni dietà, ad eccezione dei Conduttori Licenziati Moto d’Epoca Gruppo 3 per i qualinon è previsto alcun limite d’età (fermo restando che oltre il 75° anno di età gli in-dennizzi spettanti sono ridotti del 30%).DOVEIn tutto il mondo.

A CHI DENUNCIARE I SINISTRI

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell’Assicurato alla sededell’ A.R.A. – Attività e Rappresentanze Assicurative S.r.l. – Via Brigata Liguria105R/5 – 16121 – Genova entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cuil’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

QUANDO OPERA LA COPERTURA MORTE / INVALIDITÀ PERMANENTE

La copertura Morte/Invalidità Permanente, valida per tutti i tesserati allaF.M.I.; per i componenti organi amministrativi e tecnici, i dipendenti della C.O.N.I.Servizi S.p.A. in servizio c/o F.M.I. ed i Presidenti di MotoClub, è operante pergli eventi occorsi durante lo svolgimento delle attività sportive rientranti negli scopidella F.M.I., in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti an-che con mezzi propri o come trasportati su mezzi di altro convocato semprechèdocumentato attraverso verbali, corrispondenza con data certa, atti di repertoriodella F.M.I. e degli organi competenti. Si precisa che la copertura sarà operanteanche durante la circolazione stradale con il motoveicolo sia in qualità di condu-cente che di trasportato per la sola garanzia di diaria da ricovero per i tesserati.Per i Soggetti B la garanzia è operante per gli eventi che dovessero verificarsi du-

206

rante lo svolgimento dell’attività della F.M.I. e/o delle attività professionali descrit-te in polizza.

Per i Conduttori oltre a quanto precedentemente previsto, la garanzia è ope-rante in occasione di gare, allenamenti (anche individuali) compreso il rischio initinere con mezzi propri o come trasportati.

Per i Tesserati in possesso di Tessera “Federale” e di Licenza Turistica le ga-ranzie saranno operanti:

a) in occasione di attività mototuristica (motoraduni, motoraid, gimkane, mo-toraid storici, motoconcentrazioni, mototour, motovacanze, motoconcen-trazioni storiche, motoescursioni) autorizzate ed organizzate sotto l’egidadella F.M.I. – U.E.M. – F.I.M. durante lo svolgimento della manifestazio-ne ed in itinere durante il viaggio di ritorno verso la propria sede o resi-denza; in occasione di gare;

b) in occasione di gare autorizzate ed organizzate sotto l’egida della F.M.I.– U.E.M. – F.I.M.;

c) n occasione di riunioni organizzative o altre attività rientranti negli scopidella F.M.I., compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri o cometrasportati.

Le garanzie di cui ai punti a), b) e c) saranno operanti semprechè documen-tate dal Moto Club organizzatore alla F.M.I. o alle sue Strutture Periferiche attra-verso gli ufficiali di gara preposti e che, per i punti a) e c) il motociclo sia in pos-sesso dei requisiti previsti dalla Legge ed il conducente abbia la relativa abilita-zione alla guida.

QUANDO OPERA LA COPERTURA DI R.C.T.

La copertura è operante nei confronti dell’Assicurato di quanto questi sia te-nuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarci-mento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi,per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza diun fatto verificatosi in relazione alle seguenti attività:

– la promozione e l’organizzazione delle attività sportive;– l’esercizio e lo svolgimento di attività sportiva (gare ed allenamenti anche

individuali), riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, e tutte le atti-vità rientranti negli scopi della Federazione Motociclistica Italiana.

La copertura è valida per la F.M.I., per i Moto Club affiliati, per tutti i tesserati

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in possesso di licenza nazionale, territoriale, turistica, per i componenti organiamministrativi e tecnici, i dipendenti C.O.N.I. in servizio c/o F.M.I. ed i Presidentidi MotoClub; per il personale addetto a gare e manifestazioni, per i partecipantia corsi di educazione stradale, per i partecipanti ai corsi teorici e pratici compresinegli elenchi comunicati dagli organizzatori di corsi e/o manifestazioni.

I TESSERATI

Sono assicurati tutti i Tesserati alla F.M.I. in possesso della tessera “Federale”o “Aderente”.

Garanzie automatiche al tesseramento:– caso morte Euro 38.734,27– diaria da ricovero Euro 77,00 (rischi da circolazione)

con franchigia di gg. 3 per un massi-mo di 60 gg.

– caso I.P. Euro 38.734,27 - franchigia assolu-ta 5%

– Responsabilità Civile Terzi Euro 258.228,45

LICENZA TURISTICA

– caso morte Euro 51.645,69– diaria da ricovero Euro 77,00 con franchigia di gg. 3

per un massimo di 60 gg.– caso I.P. Euro 51.645,69 - franchigia assolu-

ta 5%– rimborso spese mediche Euro 2.582,28 in Italia scoperto

10% minimo Euro 154,94; all’esteroscoperto 10% minimo Euro 103,29

– Responsabilità Civile Terzi Euro 258.228,45– traino del motoveicolo Euro 258,23* valida nel viaggio di ritorno da attività mototuristiche regolarmente certifi-

cate.

Estensioni speciali:– Rischio volo;– Perdita anno scolastico Euro 1.032,91;

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– Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore;– Danno estetico;– Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;– Avvelenamenti;– Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore;– Garanzie di assistenza.

LICENZA PROMOSPORT

I possessori di Licenza Promosport avranno le seguenti garanzie assicurative:– caso morte Euro 103.291,38– rimborso spese mediche Euro 15.493,71 in Italia scoperto

10% minimo Euro 154,94; all’esteroscoperto 10% minimo Euro 103,29

– caso I.P. Euro 129.114,22 - franchigia assolu-ta 5%

– Responsabilità Civile Terzi Euro 258.228,45– diaria da ricovero Euro 100,00 con franchigia di 3 gg.

per un massimo di 60 gg.

Estensioni speciali:– Rischio volo;– Perdita anno scolastico Euro 1.032,91;– Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore;– Danno estetico;– Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;– Avvelenamenti;– Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore;– Garanzie di assistenza.

CONDUTTORI (Piloti licenziati)

I tesserati possessori di licenza, abilitati a partecipare a gare competitivein qualità di Pilota, sono in possesso delle seguenti garanzie assicurative:

– caso morte Euro 103.291,38– rimborso spese mediche Euro 20.658,28 - in italia scoperto

10% minimo Euro 154,94; all’estero

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scoperto 10% minimo Euro 103,29– caso I.P. Euro 129.114,22 - franchigia assolu-

ta 5%– Responsabilità Civile Terzi Euro 1.032.913,80– diaria da ricovero Euro 100,00 con franchigia di 3

giorni per un massimo di 60 giorni

Estensioni speciali:– Rischio volo;– Perdita anno scolastico Euro 1.032,91;– Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore;– Danno estetico;– Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;– Avvelenamenti;– Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore;– Garanzie di assistenza.

IL RIMBORSO SPESE MEDICHE

Il rimborso spese mediche è indennizzato entro il limite della somma assicurataa questo titolo, l’Assicuratore rimborsa, dedotto uno scoperto del 10% con un mini-mo di Euro 154,94, le spese sostenute, durante il ricovero, a seguito di infortunioe/o lesioni previste nelle tabelle allegate che comporti intervento chirurgico per:

a) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente dell’anestesista e di ognialtro soggetto partecipante all’intervento (ivi compresi gli apparecchi te-rapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento);

b) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali,ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero;

c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televi-sione, telefono.

Rimborsa inoltre le spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici,trattamenti fisioterapici e riabilitativi effettuati da medici, entro 90 giorni dalla di-missione dall’istituto di cura o dall’intervento chirurgico in day hospital.

RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL’ESTERO

In caso di infortunio e/o lesione prevista nelle tabelle allegate avvenuti

210

all’estero, entro il limite del 30% della somma assicurata, quale disponibilità uni-ca per anno assicurativo e per persona, l’Assicuratore rimborsa, dedotto uno sco-perto del 10% con un minimo di Euro 103,29 per evento, le spese sostenuteall’estero per:

– onorari medici per visite specialistiche (con esclusione di quelle odontoia-triche ed ortodontistiche);

– analisi ed esami diagnostici e di laboratorio;– cure mediche specialistiche ambulatoriali;– cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative;– spese per il trasporto sanitario con il limite massimo di Euro 516,46 La pre-

sente garanzia è prestata, a deroga di quanto precedentemente esposto,senza alcuna franchigia.

COMPONENTI ORGANI AMMINISTRATIVI E TECNICIDIPENDENTI CONI E COLLABORATORI F.M.I

PRESIDENTI DI MOTO CLUB E/O TEAM

Risultano assicurati i dipendenti della CONI Servizi S.p.A. e dipendentiF.M.I., Collaboratori della struttura nazionale F.M.I. e dei Comitati RegionaliF.M.I..

– caso morte Euro 154.937,07– rimborso spese mediche Euro 15.493,71 in Italia scoperto

10% minimo Euro 154,94; all’esteroscoperto 10% minimo Euro 103,29

– caso I.P. Euro 154.937,07 - franchigia assolu-ta 5%

– Responsabilità Civile Terzi Euro 1.032.913,80– diaria da ricovero Euro 77,00 con franchigia di 3 gg.

per un massimo di 60 gg.

Estensioni speciali:– Rischio volo;– Perdita anno scolastico Euro 1.032,91;– Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore;– Danno estetico;– Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;– Avvelenamenti;

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– Assideramento – congelamento – colpi di sole o di calore;– Garanzie di assistenza.

PERSONALE ADDETTO A GARE E MANIFESTAZIONIPARTECIPANTI A CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE

PARTECIPANTI A CORSI TEORICI E PRATICI

I soggetti compresi negli elenchi, comunicati di volta in volta in occasione diogni gara, manifestazioni e/o corso teorico o pratico, organizzate dai MotoClub, Team, Case Associate e Organizzatori affiliati alla F.M.I., sono in possessodelle seguenti garanzie assicurative:

– caso morte Euro 65.000,00– rimborso spese mediche Euro 5.164,57 in Italia scoperto

10% minimo Euro 154,94; all’esteroscoperto 10% minimo Euro 103,29

– caso I.P. Euro 65.000,00 - franchigia assolu-ta 5%

– responsabilità civile terzi Euro 258.228,45– diaria da ricovero Euro 77,00 con franchigia di 3 gg.

per un massimo di 60 gg.

La garanzia vale per il personale addetto a gare o manifestazioni, per i par-tecipanti ai corsi di educazione stradale o corsi teorici e pratici inerenti il motoci-clismo, organizzati sotto l’egida della F.M.I. e per gli eventi indennizzabili a termi-ne di polizza verificatisi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto del Mo-to Club organizzatori delle gare, delle manifestazioni o dei corsi ivi inclusi glieventuali viaggi di trasferimento anche con mezzi di proprietà o in uso ai singoli,resi necessari dall’espletamento delle mansioni predette.

Per sottoscrivere queste coperture assicurative, il Motoclub organizzatore del-la gara e/o manifestazione o del corso teorico e/o pratico dovrà comunicare al-la Spett.le F.M.I. a mezzo raccomandata e/o telefax Ufficio FMI Licenze e Infor-tuni, 06.3216.582 e/o e-mail Ufficio FMI Licenze e Infortuni:

[email protected].– i nominativi delle persone da assicurare;– la decorrenza e la durata del rischio;– avvenuto versamento del premio corrispettivo, copia bonifico bancario

che attesti l’avvenuto pagamento del premio stabilito come segue:– fino a 30 partecipanti E 100,00; oltre i 30 partecipanti E 150,00.

212

– Il c/c bancario su cui effettuare il versamento è il seguente: N. 10102 –CAB 3309 – ABI 01005 – CIN U - Banca Nazionale del Lavoro –sportello C.O.N.I. – causale “Partecipanti Corsi” o “Personale addettoGare o Manifestazioni”.

TUTELA LEGALE E PERITALE

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti della Federazione Motocicli-stica Italiana, dei componenti organi amministrativi e tecnici della Federazione.

L’Assicuratore assume a proprio carico con la stipulazione del presente con-tratto, in luogo dei Soggetti assicurati, gli oneri, le spese e competenze del legaleliberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, glionorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, le spese di transazionee soccombenza, per fatti inerenti all’attività esercitata e/o connessi allo svolgi-mento dei rispettivi incarichi e mansioni e si riferisce ai seguenti casi:

– la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni,compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, purchè conseguentiad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione uffi-ciale della notizia di reato;

– la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con prosciogli-mento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casidi estinzione del reato per qualsiasi causa. L’Assicuratore rimborsa le spe-se di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

– l’esercizio di pretese di risarcimento danni e persone e/o a cose subiti perfatti illeciti di terzi;

– resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terziai sensi degli art.2392, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove, ai sensi dell’art.1917 del Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di re-sponsabilità civile degli Assicurati

– recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svol-gimento delle attività istituzionali sia in fase stragiudiziale che giudiziale.Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradalecon mezzi dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privatasemprechè connessi all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/oSocietà di appartenenza.

– l’Assicuratore rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze dinatura fiscale e amministrativa.

213

Massimali assicurati:

L’assicurazione è prestata - per evento denunciato, senza limite per anno assi-curativo – per un massimale di:

F.M.I. Euro 25.822,84

Soggetti rientranti negli organi amministrativi e tecnici e Presidenti di Mo-to Club:

Euro 25.822,84 per i soggetti A;Euro 10.329,14 per i presidenti di Moto Club;Euro 258.228,45 limite annuo complessivo.

RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATIVA E DI CARICA

I componenti organi amministrativi e tecnici sono inoltre in possesso della co-pertura R.C. Amministrativa e di Carica che li tiene indenni, per quanto questi sia-no tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di responsabilità civile patrimoniale,amministrativa, erariale e contabile, derivante all’Assicurato per le perdite patri-moniali non dolosamente cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni e dei pote-ri loro attribuiti dallo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana o con deli-berazioni degli organi sociali del medesimo.

Massimali assicurati:

Presidenza, Presidenti Comitati Regionali, Delegati regionali, Organi di giusti-zia sportiva, Membri delle Commissioni, Segretario Generale, Gruppo UfficialiEsecutivi e Gruppo Commissari Gara:

Euro 1.549.370,70 per organo

Membri del Consiglio Federale, Consiglieri Regionali, Presidenti di MotoClub, Team, Organizzatori, Scuderie e Case Associate ed i soggetti A non citatiprecedentemente:

Euro 516.456,90 per organo

GARANZIE DI ASSISTENZA (operative 24 ore su 24)

I tesserati hanno inoltre diritto alle seguenti prestazioni di assistenza contat-tando la Centrale Operativa ai numeri:

214

N. Verde 800 275 771 (per chiamate dall’Italia)N. Fax 0039.02.2412.8245

N. 0039.02.2412.8274 (per chiamate dall’estero)

– Informazioni Sanitarie– Consigli Medici– Informazioni Farmaceutiche– Prenotazione centro specialistico– Invio di un medico– Recapito medicinali urgenti all’estero– Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia– Trasferimento in centri specializzati in Italia– Rientro al domicilio seguito dimissione ospedaliera– Ritiro campioni alla residenza a richiesta– Informazioni cliniche sul paziente– Rientro sanitario– Concorso Spese soccorso in elicottero– Prolungamento del soggiorno– Familiare accanto– Trasporto della salma– Rientro anticipato in Italia– Informazioni Burocratiche – Traino veicolo– Spese di sosta– Rimpatrio motoveicolo– Invio pezzi ricambio estero– Anticipo spese di prima necessità all’estero– Anticipo cauzione penale– Perdita delle chiavi– Spese rifacimento documenti– Interprete all’estero

MODELLO E 111In caso di partecipazione ad una gara all’estero è necessario che i

Conduttori richiedano alle ASL di appartenenza il modello E 111 che ser-virà nei Paesi dell’Unione Europea ad ottenere gratuitamente le prestazio-ni sanitarie in caso di Infortunio. Sono esentati da tale procedura coloro

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che hanno ricevuto a domicilio dallo Stato la nuova “tessera europea diassicurazione malattia”. Nel caso in cui fosse comunque richiesto ad unConduttore il pagamento di un qualsiasi servizio di assistenza sanitaria, èobbligatorio espletare tale onere in forma strettamente personale, per ri-chiedere poi, previa presentazione della relativa fattura, il rimborsoall’Assicuratore.

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIAPER CORSE E MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE

(L. 24.12.1969 n. 990)

Oggetto dell’assicurazione.La Società assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento,

i rischi della responsabilità civile dell’organizzatore di gare e competizioni sporti-ve e degli altri obbligati, per i danni configurati nell’art. 3 della Legge, nell’art. 5del Regolamento e nell’art. 9 del Codice della Strada. Pertanto, la Società si im-pegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, inte-ressi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente ca-gionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a gare o competizioninonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nelRegolamento particolare di gara.

Esclusioni e rivalsaL’Assicurazione non è operante: – se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (rego-

lamenti F.M.I.);– per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in

conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento parti-colare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonchè, co-munque, se il veicolo è monoposto;

– se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;– se il regolamento di gara non è approvato dalla F.M.I.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art.18 della Legge,la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare alterzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Con riferimento all’articolo dodici, sono escluse le lesioni personali per gli Uf-

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ficiali di Gara aderenti all’organizzazione di gare e i singoli componenti i Comi-tati Organizzatori delle competizioni motociclistiche.

Validità e sfera di applicazioneL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del

Vaticano e della Repubblica di S. Marino, compresi gli eventuali tratti di percorsooltre confine previsti dal regolamento di gara.

Durata del contrattoIl contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale

esso è stipulato, nonchè delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari efinali previste nel Regolamento particolare di gara.

Premio L’importo dovuto alla Società assicuratrice dall’organizzatore (Moto Club

e/o Organizzatori in possesso della relativa licenza) per la copertura assicurati-va della manifestazione è indicato nell’apposita tabella sezione premi rispetto laspecialità di gara e le caratteristiche della manifestazione (internazionale, nazio-nale o territoriale). Il premio è unico indipendente dal numero di partecipanti allamanifestazione e alle cilindrate interessate.

Qualora la manifestazione venga annullata prima delle verifiche e/o delleprove ufficiali (se previste), la Società rimborsa il premio anticipato. In caso di in-terruzione a manifestazione iniziata, il premio è dovuto per intero.

SCHEDA PREMI R.C. GARE MOTOCICLISTICHE

Gare Velocità in impianti fissi a carattere permanentegare internazionali Euro 2.169,12gare nazionali Euro 1.601,02gare territoriali Euro 1.394,43

Gare Velocità su pista piana o sopraelevata, Speedway etc.gare internazionali Euro 516,46gare nazionali Euro 361,52

Gare Ciclomotori, Scooter e Minimoto, accelerazione etc.gare internazionali Euro 464,81gare nazionali Euro 309,87gare territoriali Euro 206,58

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Gare Velocità in salita su percorso stradalegare nazionali Euro 671,39

Gare Velocità in salita su fuoristradagare nazionali Euro 516,46gare territoriali Euro 309,87

Gare di Motocross, Supercross, Supermoto, Sidecar cross, Quad Cross,Motoslitte, etc.

gare internazionali Euro 723,04gare nazionali Euro 516,46gare territoriali Euro 206,58

Gare Motorally, Enduro, Hard Race, Raid Marathon, Baya, etc.gare internazionali Euro 568,10gare nazionali Euro 413,17gare territoriali Euro 258,23

Gare Trialgare internazionali Euro 413,17gare nazionali Euro 309,87gare territoriali Euro 206,58

Motoraduni, Motoraid, Motoconcentrazioni, Mototour, Motovacanze, Mo-toraid Storici, Motoconcentrazioni Storiche, Gimkane, Motocavalcate

gare internazionali Euro 258,23gare nazionali Euro 206,58gare territoriali Euro 154,94

Rievocazioni storiche, Manifestazioni di gran fondogare nazionali Euro 258,23gare nazionali Euro 206,58gare territoriali Euro 154,94

Minicross, Minienduro, Minitrial, Trial indoorgara internazionale Euro 413,17gare nazionali Euro 309,87gare territoriali Euro 206,58

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Attività territoriali minori, gare Country, gare sociali, Mountain Trial, esibi-zioni trial

Euro 129,11

La richiesta di copertura assicurativa di competizione o manifestazione moto-ciclistica va inviata alla Spett.le Taverna Sviluppo S.r.l., Piazza di Pietra, 26 -00186 ROMA con apposito modulo pubblicato di seguito, debitamente compila-to, timbrato e firmato o inviato via fax al n. 06/6793848 almeno 30 giorni pri-ma della manifestazione a cui va allegata copia c/c postale n. 43773449 inte-stato: Taverna Sviluppo S.r.l. – causale “R.C. Gare FMI” oppure bonifico banca-rio presso Banco Posta – c/c n. 000043773449 – ABI 07601 – CAB 01400 –CIN R – NAZ. IT – CHECK 70.

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Modulo di “Richiesta di copertura assicurativa di competizione o manifestazionemotociclistica” - Richiesta di adesione alla Polizza Convenzione n. 9194/ “N”

Spett.le Taverna Sviluppo S.r.l.Piazza di Pietra, 26 - 00186 ROMA

Moto Club/organizzatore: ........................................................................................................................................Indirizzo: Via/Piazza n. ............................................. civ. ............ C.A.P. ............... Città .........................................Codice Fiscale o Partita I.V.A.: .................................................................................................................................

TIPO DI MANIFESTAZIONE1) Velocità in impianti fissi a carattere permanente2) Velocità su pista piana o sopraelevata Speedway ShortTrack Dirt Track3) Ciclomotori Scooter Minimoto Gare di accelerazione4) Velocità in salita su percorso stradale5) Velocità in salita su fuoristrada6) Motocross, Supercross Supermoto Sidecar Cross Quad Cross Motoslitte7) Motorally Enduro, Hard Race Raid Marathon Baja8) Trial9) Motoraduni Motoraid Motoconcentrazioni Mototour Motovacanze

Motoraid Storici Motoconcentrazioni storiche Gimkane, Motocavalcate10) Rievocazioni Storiche Manifestazioni di Gran Fondo11) Minicross Minienduro Trial Indoor, Minitrial12) Attività territoriali minori, Gare Country Gare sociali, Mountain Trial, Esibizioni Trial

CARATTERE DELLA MANIFESTAZIONE: Internazionale Nazionale Territoriale

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: ............................................................................................................UBICAZIONE:............................................................................................................................................................

DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO:INIZIO OPERAZIONI PRELIMINARI: Orario ................... Giorno ...................INIZIO PROVE UFFICIALI: Orario ................... Giorno ...................INIZIO BATTERIE DI QUALIFICAZIONE: Orario ................... Giorno ...................INIZIO GARA: Orario ................... Giorno ...................FINE GARA: Orario ................... Giorno ...................

IMPORTO DEL PREMIO VERSATO CORRISPONDENTE A :...........................................................................................Allegare copia c/c postale n. 43773449 intestato: Taverna Sviluppo S.r.l. - causale “R.C. Gare F.M.I.” oppure Bonifico Bancariopresso Banco Posta - c/c n.000043773449 - ABI 07601 - CAB 01400 - CIN R - NAZ. IT - CHECK 70

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE ASSICURATO: 3.098.741,39 UNICO.NUMERO TELEFONICO E DI FAX DELL’INCARICATO DELL’ORGANIZZAZIONE

Sig.: ....................................................... Tel.: ................................................Fax: ................................................

Timbro e Firma

Spazio riservato al broker:RILASCIAMO POLIZZA CERTIFICATO NR .........................................................................................................................................

N.B.: Il presente modulo, debitamente compilato, timbrato e Firmato, deve essere inviato via fax allo 06.6793848 o spedito allaTaverna Sviluppo S.r.l.. P.zza di Pietra, n. 26 - 00186 ROMA, almeno 30 giorni prima della manifestazione.

220

DICHIARAZIONE DI CONSENSO(Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali)

In relazione all’Informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs 196/2003, prendo attoche l’esecuzione di tutte le operazioni di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – salvoquelle indicate in riquadro nell’Informativa – può richiedere la comunicazione dei miei datipersonali ed il relativo trattamento, a Soggetti appartenenti alle categorie di seguitospecificate, che possono essere ubicati anche all’Estero (ambito UE e extra UE), quali, atitolo esemplificativo e non esaustivo:

- Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori;- Agenti, Subagenti e Procuratori assicurativi;- Professionisti in genere che possono svolgere servizi assicurativi, quali, ad es.: Avvocati,

Notai, Periti, Consulenti, Risk Manager, ecc.;- Società di brokeraggio, anche appartenenti al Gruppo A.D. Taverna S.p.A.;- Società che gestiscono reti informatiche;- Società che effettuano l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati forniti dai

Clienti, contenuti in documenti o supporti informatici, per redazione di testi, capitolati,convenzioni, ecc.;

- Società preposte al controllo delle frodi ed alla rilevazione dei rischi creditizi e diinsolvenza.

I soggetti e le società di cui sopra svolgono attività strettamente connesse e strumentali allagestione dei rapporti tra il broker e la Clientela.

Pertanto preso atto dell’Informativa che mi/ci è stata fornita ai sensi del Codice del vigenteCodice di Privacy:

1.) dati comuni e identificativi

do/diamo il consenso nego/neghiamo il consenso

alle predette comunicazioni ed al correlato trattamento.

Sono/siamo consapevole/li che, in mancanza del mio/nostro consenso, il Broker si troverà anon poter dar corso alle operazioni e servizi, salvo quelli indicati nel riquadro evidenziatonell’Informativa.

Data, .................... Firma/e ..........................................

2.) dati sensibili e giudiziari

per quanto riguarda il trattamento di dati “sensibili”, eventualmente acquisiti dal Broker perl’esecuzione di operazioni e contratti indicati nel testo dell’Informativa (ad esempio, datirelativi alla salute) e, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalitàperseguita dall’operazione e/o dai contratti da me/noi richiesti,

do/diamo il consenso nego/neghiamo il consenso

l’interessato/gli interessati

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Data, .................... Firma/e ..........................................

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