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1 Vademecum pratico della nuova società a responsabilità limitata

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Vademecum praticodella nuova società

a responsabilità limitata

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Una riforma societaria organica era attesa da tempo considerando che la nor-mativa in materia ha subito poche modifiche dalla sua entrata in vigore nel1942 e dopo una vigenza di più di mezzo secolo, corretta solo da qualcheaggiornamento.

Senza dubbio la riforma del diritto della società a responsabilità limitata rap-presenta il punto di maggior interesse per un'economia come la nostra, carat-terizzata da tante imprese di dimensioni medie, spesso a carattere familiare edin continua evoluzione, relativamente poche spa e nessuna quotata in borsa.

La novella persegue l'obiettivo prioritario di favorire la competitività della srlsul mercato, di semplificarne la disciplina e di ampliare l'autonomia statutariaconsentendo ai privati di creare srl "su misura" e perciò di adeguare la struttu-ra e l'organizzazione sociale alle loro specifiche esigenze.

La riforma, inoltre, sottolinea l'elemento personalistico di questo tipo di socie-tà pur mantenendo il beneficio della responsabilità limitata. Il risultato che neè scaturito è una società a responsabilità limitata totalmente nuova, che in uncerto senso, può essere definita come una sorta di società in nome collettivocaratterizzata dall'autonomia patrimoniale perfetta.

Sfuma così la rigida distinzione tra società di persone e di capitali. Non a caso,durante i lavori della riforma si era suggerito di collocare la nuova srl dopo lesocietà di persone e prima della spa per sottolineare il mutamento di struttura.E' comunque stato grandemente ridotto il richiamo operato per le srl allenorme sulle spa, tipico del sistema originario del '42; si può pensare cheanche le srl hanno ora una disciplina organica ed autonoma.

Questo opuscolo vuole essere un contributo per lo studio della riforma nellarealtà sudtirolese ed un primo strumento agile e bilingue, con la traduzione inlingua tedesca, che probabilmente è la prima pubblicata.

Il nostro ringraziamento più sentito va alla Cassa di Risparmio, che ha pro-mosso e finanziato l'iniziativa e fornito le traduzioni, al notaio Luca Barchi peril vademecum, al dott. Peter Karl Plattner per la parte relativa al bilancio dellostesso, al notaio Enrico Bellezza di Milano che ha messo a disposizione unprimo statuto delle nuove srl ed ai notai della Provincia di Bolzano che hannotradotto questo primo statuto.

dott. Paolo StefaniPresidente del Consiglio Notarile di Bolzano

PREFAZIONE

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L’utilità per le imprese altoatesine di un volume dedicato alla recente riformadel diritto societario è a tutti evidente ed è, in questo frangente, accresciutadall’integrazione della tematica con il testo completo del decreto legislativoche attua la riforma, e dalla loro traduzione integrale nella lingua tedesca. LaCassa di Risparmio, da molti anni, dedica particolare attenzione ad argomentidi rilievo per la propria clientela ed oggi, grazie alla fruttuosa collaborazionecon il Consiglio Notarile di Bolzano, può aggiungere un ulteriore, opportunotassello su un tema di grande attualità, così ben affrontato in questo primo“manuale”, chiaro e sintetico, dedicato alle “Società a responsabilità limita-ta”. Ringraziando nuovamente il Consiglio Notarile, ed in particolare il SuoPresidente, Notaio Avv. Paolo Stefani, ed ovviamente gli autori del volumetto,Notaio Avv. Luca Barchi e Avv. Peter Karl Plattner, auguro a tutti gli interessatiuna buona e proficua lettura.

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.Dkfm. Ander Amonn

Presidente

PREFAZIONE

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1. Introduzione.................................................................................................................................................. 72. Regime transitorio e necessità di adeguamento dei vecchi statuti alla

nuova disciplina ........................................................................................................................................ 93. Persone dei soci ........................................................................................................................................ 164. Sede sociale e sedi secondarie .................................................................................................... 205. Oggetto sociale .......................................................................................................................................... 206. Capitale sociale e conferimenti.................................................................................................... 217. Durata della società................................................................................................................................ 428. Recesso del socio..................................................................................................................................... 439. Esclusione del socio .............................................................................................................................. 51

10. Organi sociali ............................................................................................................................................... 5411. Amministrazione della società ..................................................................................................... 5512. Nuova responsabilità dei soci di comando....................................................................... 7213. Controlli dei soci ....................................................................................................................................... 7314. Organi di controllo legale dei conti.......................................................................................... 7415. Delle decisioni dei soci........................................................................................................................ 8716. Impugnazioni delle decisioni dei soci .................................................................................... 10417. Bilancio.............................................................................................................................................................. 11518. Modifiche dell’atto costitutivo ...................................................................................................... 11819. Emissione di titoli di debito ............................................................................................................ 13120. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali ................................................ 13321. Acquisti della società dai soci fondatori, soci od amministratori

nel biennio dalla sua costituzione ............................................................................................. 14522. Finanziamenti soci................................................................................................................................... 14823. Patti parasociali.......................................................................................................................................... 14924. Assunzione di partecipazioni in società di persone comportanti

la responsabilità illimitata ................................................................................................................ 15325. Nullità della società................................................................................................................................ 15626. Trasformazione .......................................................................................................................................... 15927. Attività di direzione e controllo.................................................................................................... 18128. Procedimento arbitrale........................................................................................................................ 186

APPENDICE: Statuto ........................................................................................................................................ 193

SOMMARIO

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1. INTRODUZIONE

Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 ha dato attuazione nel nostroordinamento alla legge n. 24 novembre 2000 n. 340, con la quale ilParlamento della Repubblica ha delegato al Governo la riforma del dirittosocietario.Le linee guida indicate dal legislatore delegante in materia di società aresponsabilità limitata erano volte a soddisfare l’esigenza di adeguamento didetto tipo societario ai modelli presenti sul piano internazionale, sia in Europasia al di fuori di essa, in modo da offrire agli operatori economici un nuovostrumento più moderno e competitivo che fosse caratterizzato da:a) un maggiore significativa ed accentuata elasticità.b) una maggiore considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti per-

sonali.

FINALITÀ DELLA RIFORMAa) una significativa ed accentuata elasticità della strutturab) una maggiore considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti

personali

Questo processo di modernizzazione della società a responsabilità limitata,mutuato in parte significativa dai modelli presenti negli ordinamenti giuridicidei paesi di lingua tedesca, quali Germania ed Austria, è culminato, da unlato, con una innovativa netta differenziazione della disciplina della SRL daquella dettata per la Società Per Azioni e, dall’altro lato, con un sensibile avvi-cinamento della SRL al modello previsto dal Codice Civile per le società dipersone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e societàsemplice), pur senza perdere il beneficio della responsabilità limitata al solopatrimonio della società per le obbligazioni sociali.

Il risultato che ne è scaturito è una società a responsabilità limitata totalmentenuova, che, in un certo senso, può essere definita come una sorta di societàin nome collettiva caratterizzata dall’autonomia patrimoniale perfetta.La conferma di tale tendenza viene dalla stessa terminologia utilizzata dalLegislatore, che ha abbandonato in materia di SRL i due concetti di statuto ed

VADEMECUM PRATICODELLA NUOVA

SOCIETÀ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

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atto costitutivo, menzionando solo il secondo, analogamente a quanto previ-sto per le società di persone (anche se certamente nulla vieta di continuare adutilizzare lo statuto come si è fatto sino ad oggi).

Tuttavia, allo stato attuale, risulta difficile dare una definizione unitaria dellanuova SRL inquadrando la stessa in un unico modello, in quanto l’esigenza dielasticità indicata dal Legislatore delegante ha permesso al Legislatore dele-gato di creare un modello assai duttile, i cui elementi più importanti sono orain massima parte rimessi alla libera autonomia negoziale dei soci, in modo dapermettere a questi ultimi di crearsi, di volta in volta, una struttura specifica ediversa adatta alle peculiari esigenze del caso concreto.Si può, pertanto, oggi concepire la nuova SRL, come una sorta di abito datagliare su misura per le esigenze di ogni singola compagine sociale.

La riforma, quindi, deve essere accolta con ottimismo da parte degli impren-ditori, poiché offre loro la possibilità di utilizzare uno strumento in grado dimeglio adattarsi alle proprie esigenze personali e quindi, in definita, diaumentare la loro competitività sul mercato.

È, dunque, adesso più che mai consigliabile che il piccolo e/o il medioimprenditore si informino presso i propri consulenti professionali sulle nuoveopportunità offerte dalla legge, allo scopo di non perdere una “chance”importante per conferire nuova competitività strutturale e gestionale all’im-presa.

Non di meno il varo di una riforma così ampia e così innovativa rispetto alpassato, porta seco inevitabilmente anche delle nuove problematiche, costi-tuite sia dall’esigenza di studio e di assimilazione della nuova disciplina siadall’esigenza di adattamento dei vecchi statuti delle società già costituite allanuova disciplina entro il termine ultimo del 30 settembre 2004, oltre il qualele norme incompatibili con la nuova disciplina verranno definitivamente cadu-cate.

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2. REGIME TRANSITORIO E NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DEI VEC-CHI STATUTI ALLA NUOVA DISCIPLINA

2.1. ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE

Per tutte le società a responsabilità limitata già costituite si pone il problemadi dovere adeguare i vecchi statuti alla nuova normativa.Il nuovo art. 223 bis del Codice Civile, come introdotto dal D. Lgs n. 6 preve-de, infatti, l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabilicome obbligatorio e da effettuarsi entro il termine massimo del 30 settembre2004.Sino a tale data, dunque, potranno conservare validità le clausole contenutenegli statuti vigenti conformi alla vecchia normativa anche se non conformialle nuove disposizioni inderogabili della riforma.

Le modifiche per l’adeguamento alle nuove disposizioni di legge, sia quelleinderogabili sia quelle derogabili, possono inoltre essere assunte a maggio-ranza semplice dell’assemblea straordinaria.Questa norma è di particolare importanza poiché deroga alle maggioranzastatutarie e sovverte così i normali equilibri societari in sede assembleare.Sarà, dunque, opportuno che i soci di maggioranza, così come i soci di mino-ranza (qualora i “quorum” delle delibere delle assemblee straordinarie per lemodifiche statutarie siano stati stabiliti in misura tale da richiedere per la loroapprovazione anche il voto favorevole dei soci di minoranza) siano presentiall’assemblea convocata per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativaal fine di evitare spiacevoli sortite o sorprese da parte rispettivamente dellaminoranza o della maggioranza.

OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEI VECCHI STATUTIALLA NUOVA NORMATIVAA) termine entro il 30 settembre 2004B) assemblea straordinaria a maggioranza semplice dei presenti in deroga

ai quorum previsti dallo statuto vigente

Una volta scaduto tale termine, invece le clausole non conformi alla nuovenorme inderogabili di legge verranno automaticamente caducate e, se possi-

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bile, sostituite con le nuove regole ai sensi dell’art. 1419 Codice Civile, ovve-ro, se non suscettibili di automatica sostituzione, potrebbero cagionare ancheuna situazione di “stallo” della società per impossibilità di funzionamento deisuoi organi, con conseguente necessità di scioglimento della società stessa.

CONSEGUENZE MANCATO ADEGUAMENTO ALLE NORME INDEROGABILIENTRO IL 30 SETTEMBRE 2004A) sostituzione automatica delle vecchie clausole con le nuove regoleOvveroB) scioglimento della società

2.2. COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETÀ

2.2.1 Costituzione di nuove società da iscriversi al Registro delle Impreseprima del 01.01.2004

Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono già in sede dicostituzione o di modificazione dello statuto adottare clausole statutarie con-formi alla nuova disciplina.Tali clausole avranno, tuttavia, efficacia solo a decorrere dal momento, inogni caso successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui potranno essereiscritte nel Registro delle Imprese con contestuale deposito dello statuto nellasua nuova versione.Pertanto al fine di adeguarsi alla nuova disciplina già in epoca precedente al 1gennaio 2004 sarà necessario predisporre due statuti, di cui il primo confor-me alla disciplina vigente e destinato a valere nel periodo intermedio tracostituzione ed entrata in vigore della riforma al 1 gennaio 2004 ed il secondoconforme alla riforma e destinato a sostituire il primo nel momento in cuipotrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, comunque solo in epoca suc-cessiva al primo gennaio 2004.

In alternativa, per coloro i quali non intendano avvalersi delle nuove moltepli-ci opportunità offerte dalle Riforma, è anche possibile, in alcuni casi, predi-sporre il testo di un unico statuto “generico” ed “asettico” basato su rinvii

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generici alle norme di legge, in grado di soddisfare contemporaneamente irequisiti della legge vigente e quelli della Riforma.

2.2.2. Costituzione di nuove società da iscriversi al Registro delle Impresedopo il 31.12.2003

Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel Registro delleImprese le società anche se costituite con atto notarile di data anteriore adetta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi allanuova disciplina.Pertanto a partire da tale data si potranno costituire solo società regolatedalla Riforma.Conseguentemente anche le società costituite con atto notarile a partire dallametà del mese di dicembre 2003 e destinate quindi ad essere iscritte nelmese di gennaio 2004 dovranno già essere conformi ai principi alla Riforma.

2.3. Procedimento di costituzione

Il procedimento di costituzione di una società a responsabilità limitata è cosìarticolato:

FASI DI COSTITUZIONE

1) stipula dell’atto costitutivo per atto pubblico e contestuale controllo dilegalità sostanziale da parte del notaio rogante;

2) deposito dell’atto costitutivo entro 20 giorni da parte del notaio presso ilRegistro delle Imprese;

3) controllo di regolarità solo formale ad opera del Registro delle Imprese;4) iscrizione nel Registro delle Imprese ed acquisto della personalità giu-

ridica.

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2.3.1. Prima Fase: stipula dell’atto costitutivo e controllo di legalità da partedel notaio

In sede di stipula dell’atto costitutivo il notaio rogante dovrà procedere alcontrollo di legalità sostanziale dell’atto e dovrà altresì, controllare la presen-za delle seguenti condizioni per la costituzione:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 Codice Civile

relative ai conferimenti;3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi

speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolareoggetto.

La Riforma conferma definitivamente la delega esclusiva ai notai della funzio-ne di controllo di legalità sostanziale dell’atto costitutivo, una volta devolutaal Tribunale in sede di giudizio di omologazione e poi già in precedenzaattribuita ai notai in forza della legge di semplificazione n. 340/2000.Pertanto è solo il notaio che, sotto la propria responsabilità disciplinaredi cui all’art. 138 – bis della Legge Notarile n. 89/1913 (introdotto dall’32comma 5 della suddetta Legge n. 340/2000), deve valutare la conformitàal modello legislativo delle varie pattuizioni contenute in atto costitutivoal fine di decretarne la loro ammissibilità o meno e che deve verificare lapresenza di tutte le condizioni richieste dalla Legge per la costituzione dellasocietà stessa.

2.3.2. Seconda Fase: deposito dell’atto con gli allegati presso il Registro delleImprese.

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro il nuovo piùbreve termine di soli 20 giorni a decorrere dalla data dell’atto, in luogo delprecedente più ampio termine di 30 giorni, presso l’ufficio del Registro delleImprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i docu-menti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

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Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329,numero 3) Codice Civile per lo svolgimento di determinate attività particolarisiano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo, il termi-ne di 20 giorni decorre dal giorno in cui l’originale o la copia autentica delprovvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.

Qualora il notaio procedesse invece all’iscrizione in mancanza di autorizzazio-ne od in presenza di un’autorizzazione invalida, l’autorità competente al rila-scio delle autorizzazioni stessa è ora espressamente legittimata a proporreistanza per la cancellazione della società dal registro. Il tribunale provvede,sentita la società, in camera di consiglio e, nel caso di accoglimento dell’istan-za, la società dovrà essere posta in liquidazione.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel terminesopra indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

2.3.3. Terza Fase e Quarta Fase: controllo formale iscrizione ed iscrizione nelRegistro delle Imprese.

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmen-te dal notaio al deposito dell’atto costitutivo.L’ufficio del registro delle imprese deve verificare in tale momento solo laregolarità formale della documentazione prodotta dal notaio. È, invece, esclu-so ogni potere del Conservatore del Registro delle Imprese di procedere adun eventuale controllo di legalità sostanziale dell’atto, poiché tale funzionespetta solo al notaio.

Riscontrata la regolarità formale della documentazione il Conservatore delRegistro delle Imprese deve disporre l’iscrizione della società nel Registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, ai sensi dell’art 2299 Codice Civile, unestratto dell’atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delleImprese ove viene istituita la sede secondaria.

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2.3.4. Effetti dell'iscrizione.

Solo con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica edviene a giuridica esistenza.Prima di tale momento invece non esiste ancora alcun soggetto giuridico

2.3.5. Atti compiuti in nome della società prima dell’iscrizione nel Registrodelle Imprese.

È possibile che prima dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese,gli amministratori nominati in atto costitutivo compiano operazioni in nome eper conto della società.

Evidentemente tali atti non possono essere immediatamente vincolanti per lasocietà, poiché la stessa non è ancora venuta ad esistenza, e pertanto saran-no necessariamente sottoposti alla “condicio juris” costituita dall’iscrizionedella società stessa nel Registro delle Imprese ed all’ulteriore condizionecostituita dalla ratifica di tali atti da parte della società una volta iscritta.

Il compimento di operazioni in nome della società prima dell’iscrizione deter-mina invece automaticamente l’illimitata e solidale responsabilità verso i terzidi coloro che hanno agito.Sono, altresì, solidamente e illimitatamente responsabili, in caso di societàunipersonale sempre il socio unico fondatore, e, in caso di società con plurali-tà di partecipanti, quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separatohanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.Tale estensione della responsabilità ai soci che hanno approvato o deciso l’at-to costituisce una novità introdotta dalla Riforma allo scopo di rafforzare legaranzie verso i terzi nella delicata fase di costituzione della società, gravandonon solo chi ha formalmente agito in nome della futura società bensì anchechi ha sostanzialmente assunto la decisione di agire.

Solo qualora, in epoca successiva alla sua iscrizione nel registro, la societàapprovi l’operazione, la stessa diviene responsabile per le operazioni compiu-te e risponde in solido con gli altri soggetti.

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Automaticamente diviene obbligata anche a rilevare coloro che hanno agito.Gli effetti della ratifica da parte della società potranno, in ogni caso, retroagiresolo a partire dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese,poiché prima di tale data la società non è ancora giuridicamente esistente,analogamente a quanto avviene per i diritti che la legge riserva ai nascituri(cfr. artt. 462 e 784 Codice Civile).Inoltre è opportuno rilevare che l’eventuale ratifica nei confronti dei terzi nonlibera da responsabilità coloro che hanno agito o hanno deciso l’operazione,bensì aggiunge la responsabilità della società in modo solidale a coloro iquali hanno agito.

In difetto di ratifica, invece, mai nessun effetto si produrrà nei confronti dellasocietà.

ATTI COMPIUTI IN NOME DELLA SOCIETÀ IN EPOCA ANTECEDENTEALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

sottoposti alla duplice condizione di:1) iscrizione della società nel Registro delle Imprese2) ratifica dell’operato da parte della società in epoca successiva ad iscri-

zione;a) determina responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno

agito;b) determina responsabilità illimitata e solidale sempre del socio

unico (società unipersonale) o dei soci che hanno in qualsiasiforma deciso od autorizzato l’operazione;

c) solo la ratifica della società permette di imputare gli effetti degliatti alla società medesima;

d) la ratifica non libera coloro che hanno agito nei confronti dei terzima aggiunge solo la responsabilità solidale della società e determi-na l'obbligo per la società di rilevare coloro che hanno agito.

e) la ratifica opera retroattivamente solo sino alla data di iscrizionedella società nel Registro delle Imprese.

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2.3.6. Effetti della mancata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sino a che la società non è stata iscritta nel Registro delle Imprese le sommedepositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 Codice Civile e tito-lo di versamento sui conferimenti in denaro non possono essere ritirate dagliamministratori.

Se, invece, entro il nuovo breve termine di 90 giorni dalla stipulazione dell’at-to costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell’arti-colo 2329 Codice Civile l’iscrizione non ha avuto luogo:a) le somme sono restituite ai sottoscrittori;b) l’atto costitutivo perde efficacia.

La perdita di efficacia dell’atto costitutivo è ora stata espressamente previstadal Legislatore al fine di risolvere i dubbi interpretativi, che il silenzio in mate-ria della precedente normativa aveva originato.Analogamente, anche eventuali conferimenti in natura o di servizi diverrannoinefficaci e si considereranno come mai effettuati.

3. PERSONE DEI SOCI

La Riforma prevede espressamente che soci della SRL possano essere siapersone fisiche che enti dotati o meno di personalità giuridica (società di per-sone, società di capitali, società consortili, società cooperative, associazioni,fondazioni, ecc.). In realtà nessuno ha mai dubitato ante-riforma che anche lepersone giuridiche potessero essere socie di una SRL tuttavia dal 1 gennaio2004 sarà necessario indicare in atto costitutivo oltre alla denominazione del-l’ente anche la data ed il luogo della sua costituzione.Tale obbligo costituisce un’innovazione, che può comportare delle difficoltàpratiche, poiché non è sempre agevole riuscire a rinvenire la data ed il luogodi costituzione di un ente, in particolare per enti italiani diversi dalle società,per le quali non esista un pubblico registro da consultare, o ancor peggio perenti stranieri.

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La norma è stata però così formulata al fine di permettere, in caso dipartecipazione di enti stranieri, di avere in atto tutti gli elementi utili adeterminare, con l’applicazione dei criteri previsti dalle norme di dirittointernazionale privato (cfr. art. 25 della Legge 31 maggio 1995 n. 218), qualesia la legge regolatrice il funzionamento, la capacità giuridica e larappresentanza dell’ente stesso.

3.1. SOCIETÀ UNIPERSONALE

È possibile costituire una SRL unipersonale, ovvero avente un unico socio, siaesso una persona fisica o un ente dotato o meno di personalità giuridica, cosìcome è possibile che nel corso della vita della società essa divenga partecipa-ta da un unico socio.

Tale possibilità era già prevista dalla legge precedente, la quale tuttavia limi-tava il beneficio della responsabilità limitata alle sole persone fisiche ecomunque con alcune eccezioni.La Riforma sul punto reca un’importante innovazione, costituita dalla possibi-lità per gli enti di essere unici soci di una SRL godendo del beneficio dellaresponsabilità limitata alle medesime condizioni stabilite per le persone fisi-che e dalla eliminazione dei casi di esclusione del beneficio precedentementecontemplati per le persone fisiche.In particolare l’unico socio, sia esso persona fisica od ente, può ora goderedelle responsabilità limitata con l’osservanza delle uniche due seguenti condi-zioni:a) che siano stati effettuati i conferimenti secondo quanto previsto dall’artico-

lo 2464 C.C. eb) che sia stata attuata la pubblicità di cui all’art. 2470 C.C;

al contrario, sino a quando tali condizioni non vengano rispettate l’unicosocio risponde per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui egli erasocio unico, tuttavia, solo in caso di insolvenza della società.

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a) In relazione ai conferimenti l’art. 2464 C.C. richiede che:- i versamenti in denaro debbano essere integralmente effettuati al

momento della costituzione della società da parte dell’unico socio ovveroentro il termine di 90 giorni dal momento in cui è venuta meno la plurali-tà dei soci nel corso della vita della società.

b) In relazione alla pubblicità l’art. 2470 C.C. richiede che:- quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la per-

sona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizio-ne del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazionedel cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo dinascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’u-nico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratoridevono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delleimprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può direttamente provvederepersonalmente alla pubblicità sopra indicate, al fine di evitare l’eventualedecadenza dal beneficio della responsabilità limitata.

Le suddette dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entrotrenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di taleiscrizione.

Non esistono più altri casi, oltre a quelli sopra indicati, in cui l’unico sociopotrà essere chiamato a rispondere personalmente con il proprio patrimoniodelle obbligazioni sociali, fatta eccezione per la responsabilità ex art. 2331Codice Civile, prevista espressamente in tema di SPA e richiamata dal commaterzo dell’art. 2436 Codice Civile per le SRL, per le operazioni compiute innome della società prima dell’iscrizione della stessa nel Registro delleImprese (vedi supra paragrafo 2.3.5).

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SOCIETÀ UNIPERSONALEunico socio sia persona fisica sia ente

beneficio responsabilità limitata a condizione che:a. siano stati effettuati i conferimenti secondo quanto previsto dall’articolo

2464 C.C. eb. sia stata attuata la pubblicità di cui all’art. 2470 C.C;

Altrimenti

Il socio, solo in caso di insolvenza della società, risponde personalmentecon il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sorte

nel periodo in cui era unico socio

3.1.2. Contratti conclusi tra la società e l’unico socio

L’art. 2478 C.C. prevede che i contratti della società stipulati con l’unico socioe le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori dellasocietà solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o daatto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Tale norma è stata prevista evidentemente al fine di impedire che l’unicosocio compia operazioni fraudolente a danno dei creditori sociali, utilizzandoimpropriamente lo schermo della responsabilità limitata della società.

3.1.3 Responsabilità dell’unico socio per le operazioni compiute in epoca pre-cedente all’iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

L’unico socio, in quanto unico soggetto che può avere autorizzato o deciso, inatto costitutivo o con atto separato, il compimento di atti in nome della socie-tà in epoca precedente all’iscrizione di quest’ultima nel Registro delleImprese, risponde sempre personalmente ed in solido con coloro che hannoagito ex art. 2331 C.C. per le obbligazioni così assunte.

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4. SEDE SOCIALE E SEDI SECONDARIE

La Riforma prevede l’obbligo di indicare in atto costitutivo solo il Comunedella sede della società o delle eventuali sedi secondarie e non più anche l’in-dirizzo comprensivo della via e del numero civico.Tali due elementi dovranno, invece, essere semplicemente comunicati dalNotaio, in sede di costituzione della società, o dagli amministratori, se essavaria nell’ambito del Comune nel corso della vita della società, al Registrodelle Imprese ai sensi del novellato articolo 11-ter delle disposizioni transito-rie del Codice Civile.

Ne consegue che per variazioni della sede principale o secondaria della socie-tà nell’ambito del medesimo Comune a partire dal 1 gennaio 2004 non saràpiù necessario redigere apposito verbale notarile.

Per il trasferimento della sede principale o della sede secondaria al di fuoridel Comune originario, invece, tutto rimane come prima, ossia viene ancorarichiesta la delibera dell’assemblea dei soci, redatta in forma notarile.Lo stesso vale per l’istituzione ex novo di una o più sedi secondarie.

Variazione della sede sociale o della sede secondaria

a) se il trasferimento avviene nell’ambito del medesimo Comune basta unasemplice comunicazione degli amministratori al Registro delle Imprese,poiché non vi è più la necessità di modificare l’atto costitutivo

b) se il trasferimento avviene al di fuori del Comune serve una delibera del-l’assemblea dei soci ed il relativo verbale notarile, poiché rimane lanecessità di modificare l’atto costitutivo

5. OGGETTO SOCIALE

La Riforma innova anche sull’oggetto sociale. Essa prevede infatti che l’attocostitutivo debba indicare l’attività che costituisce l’oggetto sociale. L’uso deltermine “attività” è stato voluto dal Legislatore per porre fine a quella prassi

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largamente diffusa nell’esperienza italiana di descrivere l’oggetto sociale inmodo talmente generico ed omnicomprensivo da renderlo di fatto indetermi-nato. Vi è insomma ora la precisa necessità, peraltro già in precedenza richie-sta dalla giurisprudenza di merito più rigorosa sul punto, di determinare inmodo preciso ed analitico per categorie merceologiche e/o settori economicile singole attività costituenti l’oggetto della società.Naturalmente ciò non impedisce ai soci di indicare una pluralità di attività dasvolgersi anche in settori assai diversi tra loro, ben potendo una società svol-gere più attività tra loro anche non correlate, tuttavia, l’atto costitutivo nonpotrà contenere un’infinita elencazione di tutte le attività possibili ed immagi-narie, poiché una tale oggetto sociale ispirato al modello “elenco telefonico”,se già prima della Riforma non avrebbe dovuto essere omologato, a partiredel 1 gennaio 2004 diverrà assolutamente intollerabile.

6. CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

6.1. Capitale sociale

Il capitale sociale minimo previsto per le SRL rimane invariato e pertanto con-tinuerà ad ammontare ad Euro 10.000. (diecimila).Non è tuttavia più previsto nessun limite di caratura delle partecipazionisociali, le quali potranno essere anche di ammontare inferiore ad 1 Euro epotranno quindi essere eventualmente espresse con l’utilizzo dei decimali diEuro.Nella Relazione accompagnatoria il Legislatore ribadisce inoltre il concettoche nella SRL come nelle società di persone la partecipazione del socio èunica sebbene divisibile.Il Legislatore, inoltre, introduce una novità terminologica, abbandonando iltermine “quote sociali” ora sostituto con il termine di “partecipazioni sociali”.Le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni ed, inoltre,viene ora espressamente vietata la loro pubblica sollecitazione all’investimen-to, poiché la nuova SRL è concepita dal Legislatore solamente come societàdi tipo “chiuso” destinata alla piccola o media impresa.

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6.2. Conferimenti

Importanti novità vengono introdotte in relazione all’oggetto dei conferimentied alla modalità di attribuzione delle partecipazioni sociali a fronte dei confe-rimenti.

6.2.1. Oggetto dei conferimenti

A partire dal 1° gennaio 2004 potranno essere conferiti in SRL tutti gli ele-menti dell’attivo suscettibili di valutazione economica. L’unico requisito richie-sto per l’oggetto del conferimento diviene, dunque, la capacità di avere unvalore economico.In questo modo vengono ora in un sol colpo superati tutti i precedenti dubbicirca l’ammissibilità di conferimenti utili per la società ma non tali da rappre-sentare direttamente una garanzia per i creditori sociali, in quanto non suscet-tibili di esecuzione forzata quali ad esempio:

a) il know-howb) l’obbligo di non concorrenzac) beni immobili in solo godimentod) un contrattoe) un diritto di garanziaf) un brevettog) un marchioh) un’obbligazione negativa in genere

Il Legislatore in materia non si è, tuttavia, fermato qui, bensì ha innovato sinoal punto di ammettere espressamente, diversamente a quanto previsto per leSPA, anche i conferimenti di opera e di servizi, scardinando così un anticodogma del diritto societario, in forza del quale si è sempre fermamente nega-ta l’ammissibilità di tali tipi di conferimento, poiché troppo eterei ed assoluta-mente inidonei a costituire oggetto di aggressione da parte dei creditorisociali per il soddisfacimento dei propri crediti.

Tuttavia, in via generale rimane il principio, secondo cui il conferimento devefarsi in denaro e solo una specifica diversa disposizione, da inserire

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appositamente nell’atto costitutivo, può legittimare conferimenti diversi daldenaro.

Le diverse tipologie di conferimenti determinano, ora, anche diverse modalitàdi loro esecuzione, ed in particolare:

a) Conferimenti in denaro:- costituiscono il normale oggetto di conferimento, salva diversa

disposizione dell’atto costitutivo;- all’atto della costituzione della società devono essere versati presso

una banca solo i 25/100 (venticinque centesimi) e non più i 3/10 (tredecimi) del valore del conferimento;

- il conferimento in denaro può essere inoltre sostituito con lapresentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussionebancaria per un importo almeno corrispondente; (le caratteristichedella polizza e della fideiussione devono però essere ancora indicatedal Legislatore con un futuro decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri); in ogni caso il socio può dopo in qualsiasi momento sosti-tuire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondenteimporto in denaro.

b) Conferimento di beni in natura o di crediti- per essere ammessi serve un’apposita previsione in atto costitutivo;- le rispettive quote devono essere integralmente liberate al momento

della loro sottoscrizione;- il socio conferente deve presentare una relazione giurata di un esperto

o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili odi una società di revisione iscritta nell’apposito albo. Tale esperto nondeve però più essere nominato dal Presidente del Tribunale bensìviene scelto direttamente dalla parte.

- non vi è più l’obbligo espresso per gli amministratori di procederealla revisione della stima (come previsto nella disciplina previgentee tuttora previsto ancora in materia di SPA), tuttavia si ritieneche ciò rientri in ogni caso nei doveri di diligenza degli amministratoristessi;

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c) Conferimento di prestazione d’opera o servizi- per essere ammessi serve un’apposita previsione in atto costitutivo;- l’atto costitutivo dovrà descrivere compiutamente il tipo, le modalità e

la durata della prestazione;- devono essere sempre accompagnate da una fideiussione bancaria o

una polizza fideiussoria con cui vengono garantiti per l’intero valoreloro assegnato gli obblighi assunti dal socio;

- il socio conferente deve presentare una relazione giurata di un espertoo di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili odi una società di revisione iscritta nell’apposito albo. Tale esperto nondeve però più essere nominato dal Presidente del Tribunale bensìviene scelto direttamente dalla parte;

- eventualmente si può prevedere che in caso di inadempimento oimpossibilità sopravvenuta della prestazione il socio obbligato possaessere escluso dalla società.

Si pone il problema se, a fronte dell’infelice formulazione della norma e delsilenzio della Relazione accompagnatoria alla legge a riguardo, anche per iconferimenti di prestazione di opera e di servizi debbano essere osservate lenorme previste per i conferimenti in natura, essendo tali conferimenti diversidal denaro e se conseguentemente sia richiesta la perizia dell’esperto.Allo stato attuale, salvo una diversa interpretazione della futura giurispruden-za, è preferibile optare per la tesi più tuzioristica, che equipara tali tipologie diconferimenti a quelli di beni in natura e di crediti. Conseguentemente ancheper tali tipi di apporti sarà necessario che il socio presenti una relazione giu-rata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisoricontabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito albo.

In relazione al contenuto della fideiussione o della polizza assicurativa che,nonostante la non felice formulazione della norma di legge, si ritiene debbasempre accompagnare il conferimento di prestazione d’opera o di servizi,sembra doversi desumere, che essa sia volta sia a garantire l’adempimentodella prestazione nei confronti della società sia a garantire i terzi creditorisociali. Nei confronti di tali soggetti essa dovrebbe tuttavia garantire non solol’adempimento della prestazione, bensì dovrebbe anche essere sempre escu-

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tibile per il soddisfacimento dei loro diritti. Altrimenti, infatti, in caso di socie-tà con capitale sociale liberato a mezzo di sole prestazioni d’opera da partedei soci i creditori sociali non potrebbero mai soddisfarsi in via esecutiva sulpatrimonio sociale.Essa inoltre dovrà essere prestata per un importo pari a quello del valoreattribuito al conferimento e dovrà avere una durata pari al termine dell’obbli-gazione. Nulla disponendo la legge a riguardo sarà opportuno un interventochiarificatore a riguardo da parte del Legislatore.

Peculiare è, infine, che il Legislatore in materia di SRL richieda sempre e dun-que ad esempio anche per i conferimenti immobiliari ecc., che il perito nomi-nato, che ora viene dal socio e non più dal Presidente del Tribunale, (comeinvece è ancora richiesto per la SPA) sia sempre un esperto o di una societàdi revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revi-sione iscritta nell’apposito albo e non invece,

La perizia dovrà sempre contenere:1) la descrizione dei beni o crediti conferiti2) l’indicazione dei criteri di valutazione adottati3) l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai

fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.

Essa deve, inoltre, essere sempre allegata all’atto costitutivo da parte delnotaio e l’eventuale sua mancata allegazione potrà essere rilevata dalConservatore del Registro delle Imprese, in quanto costituisce un esempio diirregolarità formale.

6.2.2. MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI

Il nuovo articolo 2466 Codice Civile prevede una nuova procedura per il casodi mancata esecuzione da parte del socio del conferimento nel termine pre-scritto, che può essere così schematizzata:

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MANCATA ESECUZIONE DEL CONFERIMENTO DA PARTE DEL SOCIO

1 FASEgli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel terminedi trenta giorni.

2 FASEdecorso inutilmente questo termine gli amministratori hanno la possibilitàa propria scelta di1) promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti

ovvero

2) vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quotadel socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del me-desimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato.

3 FASEin mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente,la quota è venduta all’incanto.

4 FASEa) se la vendita ai soci o all’incanto non può aver luogo per mancanza di

compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le sommeriscosse;

b) conseguentemente il capitale deve essere ridotto in misura corrispon-dente.

SANZIONE PER SOCIO MOROSO

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

SOPRAVVENUTA SCADENZA O INEFFICACIA DELLE FIDEIUSSIONIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui perqualsiasi motivo:a) siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia

bancaria

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prestate ai sensi dell’articolo 2464 Codice Civile a garanzia dei conferimentidi opera o servizi od in sostituzione del conferimento in denaro.Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con ilversamento del corrispondente importo di danaro.

6.3. Attribuzione delle partecipazioni ai soci in modo non proporzionale alvalore dei conferimenti.

La Riforma introduce una novità, consentendo ai soci in sede di suddivisionedel capitale sociale di dare luogo ad attribuzione di partecipazioni in modonon proporzionale al valore attribuito al conferimento da ciascuno socio effet-tuato, sotto l’unica ovvia condizione che il valore dei conferimenti, nel lorocomplesso, non sia inferiore al capitale sociale (cfr. art. 2464 Codice Civile).

Applicazione pratica del principio

a) Società nella quale è importante la presenza di soci con particolare espe-rienza o capacità specifiche

Esempio:

dato un capitale sociale pari a 100 e due soci A e B,il socio A potrebbe conferire denaro per 10 ed il socio B potrebbe conferiredenaro per 90, tuttavia, le partecipazioni potrebbero essere suddivise tra isoci in ragione di 50 ciascuno.

Questo tipo di assegnazione non proporzionale delle partecipazioni socialio della suddivisione del capitale sociale è volta a permettere di dare mag-giore rilevanza e conseguente appropriata valorizzazione economica allapersona del socio.

Si pensi a riguardo al caso di una società avente per oggetto lo svolgimen-to di attività particolarmente tecniche, nella quale vi sia un socio dotato diuna particolare competenza ed esperienza nel settore. In questo caso lapartecipazione del socio alla società, in ragione delle sua preparazione, è

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particolarmente importante e pertanto essa potrebbe essere valorizzataattraverso un’attribuzione a detto socio di un partecipazione maggiorerispetto al valore del conferimento in denaro da quest’ultimo effettuato.

b) Passaggio generazionale dell’azienda nell’ambito della famiglia dell’im-prenditore

Un’altra possibile applicazione pratica dell’attribuzione non proporzionaledelle partecipazioni potrebbe essere ipotizzata in casi di passaggi generazio-nali di aziende. Si pensi al caso dell’imprenditore, che desideri lasciare invia graduale la conduzione della propria azienda ai figli.

In tale caso, il padre potrebbe conferire la propria azienda in una SRL e,posto il capitale sociale di 100, egli potrebbe conferire l’azienda del valoredi 80, i due figli potrebbero conferire ciascuno denaro per un valore di 10ma le partecipazioni potrebbero essere assegnate per 10 al padre e per 45a ciascuno dei due figli.

Il padre, inoltre, potrebbe riservarsi il diritto di amministrare la societàovvero il diritto alla percezione degli utili della società per il 40%, ossiaper una percentuale maggiore rispetto al valore nominale della propriapartecipazione (cfr. art. 2468 II comma).

Evidentemente in tale caso si darebbe luogo ad una donazione indiretta daparte del padre a favore di ciascun figlio del valore di 35 (45 - 10 = 35).

6.4. Tipologia delle partecipazioni

6.4.1. Inammissibilità della previsione di categorie di quote.

Diversamente da quanto previsto per le azioni, il Legislatore in materia diSRL, coerentemente con le finalità della Riforma di dare maggiore rilevanzaalla persona del socio, non ha intenzionalmente previsto la possibilità di dareluogo a diverse categorie di quote, poiché ciò avrebbe inevitabilmente com-

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portato una loro oggettivazione e quindi una perdita del collegamento con lapersona del socio.

Impossibilità di emetterecategorie di quote diverse tra loro ma aventi tutte pari diritti all’interno dellamedesima categoria

Tale volontà del Legislatore, la cui ratio è espressamente spiegata nellaRelazione accompagnatoria al D. Lgs. N.6 dovrebbe dunque definitivamenteporre fine al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi sul tema inepoca ante Riforma.

6.4.2. Possibilità di prevedere diritti particolari riservati ad alcuni soci

Se da un lato si è negata la possibilità di emettere in serie partecipazioni tipiz-zate per diverse categorie, dall’altro, al fine di esaltare i rapporti personali trai soci, è stato, invece, permesso di riservare a singoli soci diritti riguardantil’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Questi diritti possono schematicamente elencarsi come:1) il diritto di nominare gli amministratori della società2) il diritto di porre il veto a determinate operazioni della società3) il diritto ad essere amministratore della società

ovvero1) il diritto di essere privilegiato nella distribuzione degli utili2) il diritto a ricevere una percentuale di utili maggiore rispetto al valore per-

centuale della propria partecipazione

Tali diritti, diversamente da quanto accadrebbe in caso di emissione di diver-se categorie di quote, non sono collegati alla quota, bensì alla persona delsocio.Conseguentemente per la loro modifica o la loro soppressione, salva diversadisposizione dell’atto costitutivo a riguardo, è richiesto il consenso di tutti isoci, poiché essi hanno vera e propria natura di rapporto contrattuale tra i

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soci e danno luogo a diritti soggettivi non disponibili con le regole delle mag-gioranze societarie.Qualora, invece, l’atto costitutivo preveda la possibilità di modificare tali dirittia maggioranza e tali diritti vengano modificati in modo rilevante, può essereopportuno introdurre per i soci dissenzienti il diritto di recesso.L’eventuale decisione dei soci che autorizzi il compimento di operazioni talida determinare una rilevante modificazione di tali diritti, invece, attribuiscesempre al socio dissenziente il diritto di recesso ex lege.Sarà necessario, pertanto, che nell’atto costitutivo sia attribuita espressa rile-vanza alla peculiarità di tali diritti, al fine di poterne identificare “prima facie”la natura ed il conseguente regime applicabile.Si pone infine il problema della automatica trasferibilità o meno di tali dirittiunitamente al trasferimento per atto inter vivos o per successione mortiscausa della partecipazione del socio, al quale tali diritti sono stati riservati.Poiché essi sono collegati alla persona del socio, sembrerebbe più logico chesia in caso di cessione per atto inter vivos dell’intera partecipazione da partedel socio sia in caso di successione mortis causa essi non si trasferiscano incapo al cessionario o agli eredi, bensì si estinguano automaticamente; all’op-posto, in caso di cessione solo parziale della partecipazione, essi dovrebberorimanere in capo al socio originario.D’altro canto è anche vero che tali diritti non sono di per sé parificabili a quel-li personalissimi quali ad esempio i diritti della persona, che si estinguonocon la morte del loro titolare, e pertanto, almeno nel caso di successione atitolo universale essi dovrebbero trasferirsi, se non in capo ad un eventualelegatario, il quale succede sempre solo a titolo particolare, almeno in capoall’erede, poiché quest’ultimo succede invece sempre in universum iusdefuncti.A riguardo vige, tuttavia, ancora una situazione di incertezza da parte delladottrina, dovuta sia alla novità dell’istituto sia al silenzio del legislatore sulpunto, e, pertanto, si ritiene consigliabile disciplinare preventivamente in attocostitutivo la sorte di tali diritti nel caso di trasferimento della partecipazionesociale da parte del loro titolare.

Stante la natura tipicamente contrattuale di tali diritti speciali riservati a sin-goli soci, si può osservare che la nuova norma ha di fatto permesso che pat-tuizioni, che prima formavano tipicamente oggetto dei cosiddetti “patti para-

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sociali”, ossia convenzioni stipulate dai soci a latere dello statuto sociale,entrino di fatto nello stesso atto costitutivo con una maggiore efficacia, inquanto in questo modo essi divengono opponibili a tutti i soci.

6.5. Trasferimento delle partecipazioni

6.5.1. Limiti alla libera circolazione

Anche in materia di circolazione delle partecipazioni sociali la Riforma recaimportanti novità.Se da un lato rimane possibile come in precedenza limitare od addiritturaimpedire del tutto sia per atto inter vivos sia per successione mortis causa iltrasferimento delle partecipazioni, dall’altro lato il Legislatore ha voluto impe-dire al socio di rimanere “prigioniero” nella società, introducendo il dirittoinsopprimibile di recesso.

RECESSO DEL SOCIO SEMPRE

qualora l’atto costitutivo:a) preveda l’intrasferibilità assoluta delle partecipazioni;b) subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi

senza prevederne condizioni o limiti;c) ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferi-

mento a causa di morte.

DIFFERIMENTO STATUTARIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il recesso può tuttavia essere escluso per espressa previsione contenuta nel-l’atto costitutivo per un periodo massimo di due anni dalla costituzione dellasocietà o dalla sottoscrizione della partecipazione, in caso di aumento di capi-tale sociale.

Alla luce della nuova normativa si ritengono, pertanto, valide tutte le limita-zioni già diffuse nella prassi in epoca precedente alla Riforma, sebbene alcu-

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ne debbano essere ora necessariamente controbilanciate dal diritto di recessodel socio.

Si ritengono quindi ora valide le seguenti clausole:

1) per il caso di trasferimento per atto inter vivos:a) clausola di prelazione propria a parità di condizioni offerte dal terzo;b) clausola di prelazione impropria a prezzo predeterminato o stabilito da

un terzo arbitratore ex art. 1349 Codice Civile;c) clausola di gradimento non mero, ovvero ancorata ad elementi og-

gettivi;d) clausola di gradimento mero con correttivo di diritto di recesso;e) clausola di blocco con correttivo di diritto di recessof) clausole complesse tipo: prelazione + gradimento (“non mero” o” mero

+ recesso”)

2) per il caso di successione mortis causaa) clausola di consolidazione automatica a favore dei soci superstiti in pro-

porzione alla quota di partecipazione da ciascuno detenuta, con obbligodi pagare il valore reale della partecipazione agli eredi del socio defunto;

b) clausola di opzione ex art. 1331 Codice Civile a favore dei soci superstitiper un prezzo pari al valore reale della partecipazione del socio defunto;

c) preliminare unilaterale a favore dei soci superstiti per un prezzo pari alvalore reale della partecipazione del socio defunto;

d) clausola che abbia per effetto l’intrasferibilità nel caso concreto dellapartecipazione (gradimento mero, gradimento non mero, blocco totale)con l’obbligo per la società di liquidare agli eredi il valore della parteci-pazione del socio defunto;

e) clausola di limitazione alla trasferibilità che nel caso concreto non impe-disca il trasferimento agli eredi;

f) clausola di continuazione facoltativa per eredi, che permette loro di sce-gliere se continuare il rapporto sociale ovvero recedere dalla società.

Si ritiene, invece, sempre inammissibile per le SRL la clausola di riscatto dellapartecipazione a favore della società, stante il perdurare del divieto per la SRLdi acquistare partecipazioni proprie ai sensi dell’art. 2474 Codice Civile.

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Si ritengono, inoltre, inammissibili, poiché in contrasto con il divieto di pattisuccessori ex art. 458 Codice Civile, clausole che prevedano la liquidazione odil pagamento agli eredi di corrispettivi inferiori al reale valore della partecipa-zione. Esse determinerebbero, infatti, un arricchimento mortis causa a favoredegli altri soci superstiti di fonte contrattuale.

Eventuali trasferimenti delle partecipazioni effettuati in violazione delle limita-zioni statutarie, indipendentemente dalla loro nullità o meno a seconda delmutevole orientamento a riguardo della Giurisprudenza, non potranno sicura-mente mai essere annotati dagli amministratori della società a libro soci epertanto saranno sempre inefficaci nei confronti della società. Ciò perché pereffetto delle pubblicità dell’atto costitutivo attuata mediante il suo depositopresso il Registro delle Imprese tali limitazioni acquistano efficacia ed opponi-bilità erga omnes.Il cessionario non potrà quindi esercitare alcuno dei diritti sociali, rimanendosocio nei confronti della società il vecchio socio cedente.

SANZIONE PER VIOLAZIONE LIMITI STATUTARI ALLA CIRCOLAZIONEPARTECIPAZIONI

a) inefficacia dell’atto di cessione verso la societàb) impossibilità per l’acquirente di essere iscritto a libro socic) impossibilità per l’acquirente di esercitare diritti sociali

6.5.2. Regime patrimoniale dei coniugi e trasferimento delle partecipazioni

L’acquisto di partecipazioni di SRL da parte di soggetti coniugati in regime dicomunione legale è soggetto alla norme di cui agli articoli 177 e seguenti delCodice Civile ed esso pertanto può determinare alternativamente:a) la caduta della partecipazione nella comunione de residuo (Cfr. art. 177 let-

tere b), c) ed art. 178) ovvero la nascita di un semplice diritto di creditoavente per oggetto la metà del loro valore al momento dello scioglimentodella comunione

b) la caduta della partecipazione nelle comunione attuale (art. 177 lettera a).c) l’acquisto della partecipazione quale bene personale (art. 179).

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Mentre le ipotesi sub a) e c) non danno luogo ad alcun problema, l’ipotesisub b) può essere invece fonte di problematiche.La caduta nella comunione attuale della partecipazione ad una SRL determinal’obbligo per gli amministratori di effettuare l’iscrizione a libro soci a favore dientrambi i coniugi in comunione legale.L’amministrazione interna della partecipazione sarà pertanto disciplinata dagliarticoli 180, 181, 182, 183 e 184 Codice Civile mentre nei confronti della socie-tà si applicherà il disposto di cui all’art. 2468 ultimo comma, che richiede lanecessità della nomina di un rappresentante comune.Inoltre nel caso in cui uno solo dei coniugi sia intervenuto all’atto di acquistoe non presti il proprio consenso alla iscrizione a libro soci anche del nomedell’altro coniuge, quest’ultimo potrà ottenere la suddetta iscrizione solo inforza di una sentenza di accertamento della caduta in comunione della parte-cipazione, non potendo né dovendo gli amministratori della società esprimeregiudizi di merito in ordine al regime patrimoniale del socio.

Qualora, infine, lo statuto preveda particolari requisiti in capo all’aspirantesocio e questi voglia acquistare la partecipazione per la comunione legalesarà necessario che i suddetti requisiti sussistano in capo ad entrambi i coniu-gi. Se invece essi sussistono in capo all’acquirente ma non anche in capo alconiuge, sarà legittimo il rifiuto degli amministratori di iscrivere il nome diquest’ultimo a libro soci della società.

6.5.3. Efficacia e pubblicità del trasferimento

Il trasferimento della partecipazione ha effetto nei confronti della società conl’iscrizione nel libro dei soci (art. 2470 Codice Civile).

A) Per il trasferimento per atto inter vivos si richiede sempre la forma notariledell’atto (scrittura privata autenticata od atto pubblico), il quale deve essereprima depositato dal notaio presso il Registro delle Imprese competente neltermine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione e quindi esibito dal socio cedenteo cessionario, unitamente alla prova dell’avvenuto suo deposito ( e non iscri-zione) presso il Registro delle Imprese, affinché gli amministratori della socie-tà procedano all’annotazione a libro soci.

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B) Nel caso invece di successione mortis causa gli eredi od i legatari, ai sensidel combinato disposto di cui agli articoli 7 del R.D. 29.03.1942 n. 239 e 2470Codice Civile, devono presentare agli amministratori della società la seguentedocumentazione:a) certificato di morte del socio defunto;b) copia (autentica) del verbale di pubblicazione del testamento, naturalmente

solo ove esista un testamento;c) atto di notorietà attestante la qualità di erede o legatario.

Non serve, invece, più presentare la copia della denuncia di successione, poi-ché tale imposta è stata abrogata.

6.5.4. Doppia alienazione della medesima partecipazione a più persone

L’art. 2470 comma III Codice Civile introduce un nuovo importante criterio disoluzione dei conflitti tra più acquirenti della medesima partecipazione socia-le, stabilendo la prevalenza per colui, il quale effettua per primo l’iscrizionedella cessione presso il competente Registro delle Imprese, purché sia inbuona fede, anche se il suo titolo sia di data posteriore a quello del suo con-corrente.Il principio, mutuato da quello previsto dall’art. 1155 Codice Civile in materiadi circolazione di beni mobili, non è, tuttavia, di per sé sempreimmediatamente risolutorio, poiché richiede, per precisa e ponderata sceltasistematica fatta a riguardo dal Legislatore delegato, il requisito della “buonafede”, intesa come ignoranza di ledere l’altrui diritto, che, anche se semprepresunta in forza del principio generale di cui all’art. 1147 III comma CodiceCivile, è un elemento soggettivo di incerta determinazione concreta. Lanorma, inoltre, sembra richiedere che la buona fede debba sussistere dalmomento dell’atto di cessione sino al momento della sua iscrizione nelRegistro.All’eventuale acquirente perdente, invece, non rimarrà che agire contro il suodante causa per il risarcimento dei danni subiti.

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Doppia cessione della medesima partecipazione effettuatada socio a favore di due acquirenti

Prevale l’acquirente che:

a) in buona fede (sempre presunta salvo prova contraria ex art. 1147 C.C.)

b) per primo iscrive la cessione a suo favore presso il Registro delleImprese dove ha sede la società

6.5.5. Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti.

Nel caso in cui un socio alieni la propria partecipazione, la quale non sia stataancora integralmente liberata, egli rimane responsabile in solido con l’acqui-rente verso la società per il pagamento dei decimi mancanti per il periodo ditre anni a decorrere non più dalla data dell’atto di trasferimento bensì dalladata successiva della iscrizione dell’atto medesimo nel Registro delleImprese. In ogni caso la società dovrà sempre prima richiedere il pagamentoal nuovo socio, senza però avere alcun obbligo di preventiva escussione delpatrimonio di quest’ultimo.

6.5.6. Operazioni della SRL sulle proprie partecipazioni e leveraged buy-out

Rimane inalterato l’assoluto divieto (cfr. art. 2474 Codice Civile) per la SRL diacquistare, accettare in garanzie partecipazioni proprie ovvero accordare pre-stiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Si assiste, tuttavia, in materia ad un’apertura da parte del Legislatore, quantomeno in relazione al rapporto tra il divieto generico per la società di accorda-re garanzie per l’acquisto delle partecipazioni proprie e le cosiddette operazio-ni di leveraged buy-out.Con tale ultima definizione si suole identificare una molteplicità di operazionieconomiche, attuabili con diverse metodologie, volte all’acquisizione di una

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società ricorrendo a prestiti coperti economicamente dalla garanzia offerta dalpatrimonio della medesima società da acquistare.

Classicamente tale operazione viene effettuata attraverso un procedimento difusione societaria che si articola, indicativamente, nelle seguenti fasi:

OPERAZIONE DI LEVERAGED BUY-OUT

a) costituzione di una società mezzo, denominata società veicolo o shellcompany o newco, da parte di coloro i qual intendono acquistare lasocietà esistente, definita società bersaglio o target;

b) assunzione da parte della società veicolo dei finanziamenti necessari perl’acquisto della società bersaglio;

c) acquisto dell’intero pacchetto o di un pacchetto di maggioranza di azionio di partecipazioni della società bersaglio da parte della società veicolo;

d) fusione della società bersaglio con la società veicolo;e) conseguente soddisfacimento dei debiti contratti dalla società veicolo

per l’acquisto della società bersaglio attraverso il patrimonio dellastessa società bersaglio acquisito a mezzo della fusione;

L’atteggiamento della giurisprudenza in merito a tale tipo di operazioni èsempre stato molto severo in quanto tali operazioni venivano spesso interpre-tate come uno strumento fraudolento finalizzato ad aggirare sia il divieto perla società di acquistare proprie partecipazioni sia il divieto di fornire anticipa-zioni per l’acquisto di partecipazioni proprie e conseguentemente se nedichiarava l’illiceità.Concretamente ed economicamente, infatti, il debito contratto per l’acquisi-zione della società bersaglio viene soddisfatto, attraverso il meccanismo dellafusione, dal patrimonio della stessa società bersaglio. Giuridicamente, invece,la questione è più complessa, poiché la società bersaglio non presta maialmeno direttamente nessuna garanzia a copertura dell’operazione.

La norma di cui all’art. 2501 – bis Codice Civile, introdotta nella sezione IIdedicata alla fusione delle società, legittima espressamente, a partire dal 1gennaio 2004, il leveraged buy-out alle seguenti condizioni:

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CONDIZIONI PER IL LEVERAGED BUY-OUT

a) Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter redatto dagliamministratori delle società coinvolte deve indicare le risorse finanziariepreviste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultantedalla fusione.

b) La relazione degli amministratori di cui all'articolo 2501-quinquies deveindicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un pianoeconomico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finan-ziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

c) La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragio-nevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi delprecedente secondo comma.

d) Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione inca-ricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o dellasocietà acquirente.

e) A tale tipo fusione inoltre non si applicano le disposizioni degli articoli2505 e 2505-bis previste per semplificare il procedimento di fusione incaso di fusione di società interamente controllata o controllata al 90%.

Il Legislatore ha dunque deciso di ammettere il leveraged buy-out a condizio-ne che l’operazione stessa sia caratterizzata sempre da un’assoluta trasparen-za, in modo da permettere ai soci ed ai terzi di valutare compiutamente nelmerito l’operazione e le sue conseguenze economico- finanziarie sulla societàbersaglio.

Rimane tuttavia da valutare se un’eventuale attestazione negativa da partedegli esperti in ordine alla ragionevolezza dell’operazione sia ostativa o menoall’operazione.

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6.5.6. Espropriazione della partecipazione e fallimento personale del socio.

Rimane inalterato il principio secondo il quale la partecipazione è espro-priabile.La Riforma disciplina però adesso in maniera compiuta le modalità del pigno-ramento della partecipazione:

a) il creditore pignorante dovrà notificare il pignoramento al debitore edanche alla società;

b) il pignoramento dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese;c) il pignoramento dovrà essere annotato a libro soci senza indugio dagli

amministratori

Nel caso la partecipazione non sia liberamente trasferibile, rimane, infine, lapossibilità per la società di trovare un accordo unitamente al creditore ed alsocio in ordine alla persone dell’acquirente, ovvero, in difetto, di presentareun acquirente di suo gradimento entro il termine di decadenza di 10 giornidall’aggiudicazione all’asta della partecipazione.

Lo stesso è previsto in caso di fallimento personale del socio.

6.5.7. Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione.

In tema di pegno ed usufrutto e sequestro di partecipazioni di SRL, il Legislatorecon l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2471 bis Codice Civile, è intervenutoper risolvere quei dubbi e quelle incertezze che si erano create nel precedenteregime a fronte di una disciplina lacunosa in materia.

USUFRUTTO

a) il diritto di voto spetta all’usufruttuario, salvo convenzione contraria;b) il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a pagamento

spetta al socio e le nuove partecipazioni sono solo a lui attribuite in pienaproprietà; qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della

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scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio deldiritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo,questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermedia-rio autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

c) in caso di aumento gratuito del capitale sociale le nuove partecipazionivengono attribuite solo in nuda proprietà e l’usufrutto si estende cosìanche sulle nuove partecipazioni;

d) se sono richiesti versamenti sulle partecipazioni, vi deve provvedere l’usu-fruttuario, che al termine del suo diritto ha diritto però alla relativa restitu-zione;

e) gli altri diritti sociali di tipo amministrativo spettano invece sia al socio siaall’usufruttuario, salva diversa convenzione;

PEGNO

a) il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio, salva convenzione con-traria;

b) il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a pagamentospetta al socio e le nuove partecipazioni sono solo a lui attribuitein piena proprietà; qualora il socio non provveda almeno tre giorniprima della scadenza al versamento delle somme necessarie perl’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offranodi acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzobanca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercatiregolamentati;

c) nel caso di aumento gratuito di capitale sociale il pegno si estendeautomaticamente alle nuove partecipazioni;

d) se sono richiesti versamenti sulle azioni, il socio deve provvedere alversamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima dellascadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere lepartecipazioni e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questedevono essere alienate per suo conto a mezzo banca od intermediarioautorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati;

e) gli altri diritti sociali di tipo amministrativo spettano invece sia al sociosia al creditore pignoratizio, salva diversa convenzione;

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SEQUESTRO

a) il diritto di voto spetta al custode;b) il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a pagamento

spetta al socio e le nuove partecipazioni sono solo a lui attribuite inpiena proprietà; qualora il socio non provveda almeno tre giorni primadella scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio deldiritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo,questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermedia-rio autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati;

c) nel caso di aumento gratuito di capitale sociale il sequestro si estendeautomaticamente alle nuove partecipazioni;

d) gli altri diritti sociali di tipo amministrativo spettano sempre solo alcustode.

6.5.8. Contitolarità del diritto di proprietà e di usufrutto sulla medesima parte-cipazione

In caso di comunione del diritto di proprietà o di usufrutto sulla partecipazio-ne sociale il Legislatore prevede espressamente al IV comma del nuovo arti-colo 2468 Codice Civile che trovino applicazione le norme di cui agli articoli1105 e 1106 del Codice Civile, dettate in materia di comunione per la nominadel rappresentante comune, che rappresenti i comunisti nei confronti dellasocietà.

Ne consegue che le modalità di esercizio dei diritti sociali, saranno decise convoto della maggioranza dei comunisti, calcolata secondo il valore delle loroquote e con le medesime modalità si procederà anche alla nomina del rap-presentante comune ed alla determinazione dei suoi poteri.

Per gli atti di straordinaria amministrazione della quota, quali la sua alienazio-ne o la costituzione di diritti di usufrutto o di pegno, è, invece, naturalmentesempre richiesto il consenso di tutti i comunisti.

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7. DURATA DELLA SOCIETÀ

A partire dal primo gennaio 2004 non sarà più necessario indicare un terminedi durata per le SRL, essendo possibile prevedere anche una durata a tempoindeterminato.Questa novità, mutuata dalla normativa prevista per le società di persone è,tuttavia, controbilanciata dal diritto insopprimibile del socio di recedere dallasocietà, al fine di evitare che lo stesso rimanga per sempre imprigionato nellasocietà.Il recesso deve essere comunicato alla società con un termine di preavviso daun minimo di 6 mesi aumentabile, per previsione specifica da inserire in attocostitutivo, sino ad un massimo di 1 anno.Con l’esercizio del diritto di recesso il socio può quindi sciogliere unilateral-mente ed in qualsiasi momento il vincolo che lo lega alla società ed ottenereconseguentemente il rimborso della propria partecipazione in proporzione alpatrimonio sociale.

Schematicamente, in funzione delle durata, si potranno quindi avere due tipidi società:

Durata della società:

a) a tempo determinato, con termine di durata non superiore alla vita dellepersone dei soci, per le quali non scatta il diritto di recesso;

b) a tempo indeterminato, con il diritto insopprimibile dei soci di recederein qualunque momento dalla società con preavviso da un minimo di 6mesi sino ad un massimo di 1 anno.

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8. RECESSO DEL SOCIO

L’art. 2473 Codice Civile introduce due figure di recesso per i soci:

a) il recesso ex legeEsso spetta al socio solo nei casi stabiliti dalla legge e costituisce undiritto soggettivo del socio immodificabile ed insopprimibile ad operadegli altri soci

b) il recesso convenzionaleEsso spetta al socio alle condizioni previste in atto costitutivo e devepertanto in tale sede essere espressamente contemplato. Tuttavia,proprio perché trova la propria fonte nell’atto costitutivo esso èespressione della volontà dei soci e pertanto è modificabile osopprimibile dai soci con le necessarie maggioranze previste in attocostitutivo. In caso di sua soppressione tuttavia al socio dissenzientealla delibera viene dalla legge riconosciuto il diritto insopprimibile direcedere dalla società.

Il recesso è il diritto potestativo attribuito al socio di sciogliere unilateralmen-te con una propria unilaterale manifestazione di volontà il rapporto che lolega alla società. Esso produce effetto non appena comunicato alla società,salvo caso di società contratta a tempo indeterminato, per la quale è obbliga-torio il termine di preavviso.

La norma costituisce un’importante novità, poiché sotto il vecchio regime lapossibilità per il socio di recedere dalla società era ammessa solo nelle tassa-tive ipotesi previste dal vecchio articolo 2437 Codice Civile per il caso in cui ilsocio fosse stato assente o dissenziente alle delibere aventi per oggetto:a) il cambiamento dell’oggetto sociale,b) il trasferimento della sede sociale all’estero,c) la trasformazione della società.

Al di fuori delle suddette ipotesi la giurisprudenza ha, invece, sempre ferma-mente e costantemente negato la possibilità di prevedere in statuto altri casidi recesso.

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Il recesso, infatti, è stato sempre giudicato con sfavore dai Tribunali, poiché inconseguenza del suo esercizio nasce in capo alla società l’obbligo di liquidareil valore della partecipazione del socio receduto, con depauperamento delpatrimonio della società e potenziale pregiudizio per le ragioni dei creditorisociali.La Riforma, invece, da un lato attribuisce ai soci delle SRL la possibilità diprevedere il recesso senza limitazione, dall’altro, tuttavia, prevede alcuni cau-tele per il procedimento di liquidazione della quota a garanzia dei creditorisociali.

Dal testo della riforma (cfr. articoli 2437 in tema di società per azioni e 2497-quater Codice Civile in tema di direzione e controllo) si può inoltre finalmentedesumere, a definizione del dibattito sorto in materia nella vigenza del vec-chio regime, che sia permesso al socio di recedere sia per l’intera propria par-tecipazione sia solamente per una parte della medesima, rimanendo in taleultimo caso socio della società per una quota minore ed ottenendo invece ilrimborso in denaro solo per la parte della propria partecipazione, per la qualeha esercitato il recesso.

Dal punto di vista pratico, l’ampliamento delle ipotesi di recesso attribuisce alsocio maggiori possibilità di uscire dalla società in caso di disaccordo con irestanti soci ed allo stesso tempo rappresenta anche un rischio per la società,poiché essa per effetto del recesso, in assenza di offerte di acquisto della par-tecipazione del socio receduto da parte dei restanti soci o di terzi, subisce unadi minuzione patrimoniale, che può anche portare, in caso di impossibilità diliquidare la partecipazione utilizzando riserve disponibili od il capitale sociale,alla liquidazione della società stessa.

In caso di divergenze interne tra i soci, il recesso può inoltre anche costituireuno strumento di contrattazione a vantaggio dei soci di minoranza contro lamaggioranza, la quale, a fronte del rischio di dovere pagare la liquidazione alsocio dissenziente che eserciti il proprio diritto di recesso, può essere costret-ta a ponderare con maggiore attenzione le proprie scelte ovvero a scendere acompromessi.

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A) RECESSO EX LEGEÈ un diritto soggettivo del socio che non può essere mai soppresso condecisione degli altri soci.

1) Compete ai soci che non hanno consentito a:a) al cambiamento dell’oggettob) al cambiamento del tipo di societàc) alla fusione o scissione della societàd) alla revoca dello stato di liquidazionee) al trasferimento della sede all’esterof) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costi-

tutivog) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifi-

cazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo ouna rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’ar-ticolo 2468, quarto comma.

h) ai soci dissenzienti all’introduzione o soppressione di clausole com-promissorie effettuate dopo il 30 settembre 2004 (cfr. art. 34 e 41 arti-colato riforma processuale)

2) ai soci di società soggette ad attività di direzione e coordinamento com-pete inoltre nei seguenti casi:a) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordina-

mento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento delsuo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggettosociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibi-le e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società sog-getta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecuti-va, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento aisensi dell’articolo 2497 Codice Civile; in tal caso il diritto di recessopuò essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;

c) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento,quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati re-golamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio del-l’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

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3) compete al socio nel caso di società contratta a tempo indeterminatoin ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almenosei mesi; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso didurata maggiore purché non superiore ad un anno.

B) RECESSO CONVENZIONALEÈ un diritto attribuito dal socio dall’atto costitutivo e pertanto puòessere modificato o soppresso con modifica dell’atto costitutivo adot-tata dai soci in assemblea con le necessarie maggioranze.Tuttavia il socio dissenziente alla delibera che sopprime ipotesi statu-tarie di recesso ha il diritto di recesso ex lege.

a) Nei casi stabiliti dall’atto costitutivo, eventualmente anche “ad nutum”,e con termini e modalità stabiliti liberamente in atto costitutivo

8.1. MODALITÀ E TERMINI DI RECESSO

a) RECESSO EX LEGE

L’art. 2473 Codice Civile non disciplina le modalità con le quali il recesso deveessere esercitato, tacendo semplicemente sul punto. All’opposto l’art. 2437-bis Codice Civile in materia di società per azioni regola puntualmente terminie modalità del recesso come segue:

RECESSO IN SPA

2437-bis. (Termini e modalità di esercizio).Il diritto di recesso è esercitato:a) mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici

giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legit-tima,

con l'indicazione:a) delle generalità del socio recedente,b) del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,

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c) del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recessoviene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso èesercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono esserecedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Omissis

A fronte del silenzio del legislatore sembra naturale fare riferimento al dispo-sto di cui all’art. 2437-bis, almeno per le ipotesi di recesso ex lege, anche senon si può non rilevare che allo stato attuale l’applicazione estensiva o analo-gica alla nuova SRL delle norme previste per la società per azioni debba esse-re sempre oggetto di attenta valutazione, stante la nuova netta differenziazio-ne tra i due suddetti tipi societari adottata dal Legislatore.

Il problema più rilevante è quello del termine entro il quale deve essere eser-citato il recesso ex lege, poichéa) o si ritiene applicabile il termine di 15 giorni a decorrere dall’iscrizione

della delibera che lo legittima nel Registro delle Imprese ovvero di 30 gior-ni dalla conoscenza del fatto che lo legittima, soluzione assolutamente pre-feribile,

b) o si deve, all’opposto, ritenere ammissibile il recesso senza limitazioni tem-porali, il che sicuramente darebbe luogo ad una situazione di incertezza;

c) eventualmente si potrebbe anche ritenere che il termine decorra, per il solocaso delle decisioni, dalla trascrizione della decisione a libro delle decisionidei soci, in analogia a quanto previsto in tema di impugnazione delle deci-sioni dei soci (cfr. art. 2479-ter).

Anche riguardo alla forma della comunicazione del recesso la Legge in mate-ria di SRL tace, mentre per le SPA richiede la lettera raccomandata, che sicu-ramente è strumento consigliabile anche per le SRL ove non si ritenesse pos-sibile un’applicazione analogica tout court dell’art. 2437-bis Codice Civile.

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La comunicazione di recesso dovrà inoltre contenere necessariamente il nomedel socio recedente e dovrà indicare se il diritto di recesso viene esercitato perl’intera partecipazione o solo per parte di essa.

Per quanto attiene, infine, al termine di preavviso, l’art. 2473 Codice Civile loprevede espressamente nell’unico caso del recesso spettante ai soci di socie-tà a tempo indeterminato, disponendo che il termine normale sia di 6 mesima che esso sia prorogabile sino ad un massimo di 1 anno.Da ciò si deduce a contrario che nelle altre fattispecie il recesso producai suoi effetti immediatamente nel momento in cui viene comunicato allasocietà.

b) RECESSO CONVENZIONALE

Nel caso di recesso convenzionale sarà, invece, assolutamente necessarioche l’atto costitutivo disciplini puntualmente modalità e termini del recesso,poiché la materia è rimessa interamente alla libera determinazione delle partie non è prevista alcuna disciplina generale, a cui fare riferimento in viasuppletoria, qualora l’atto costitutivo, pur prevedendo i casi di recesso, tacciariguardo alle modalità e termini di esercizio di quest’ultimo.

8.2. LIMITI AL RECESSO

Unica certezza in tema di recesso è il seguente limite previsto dall’ultimocomma dell’art. 2473 Codice Civile, applicabile sia al recesso ex lege sia alrecesso convenzionale:

INEFFICACIA E LIMITI DEL RECESSO

Il diritto di recesso• non può essere esercitato• se già esercitato, è privo di efficacia nei seguenti due casi:

a) quando la società revoca la delibera che lo legittimab) quando è deliberato lo scioglimento della società.

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8.3. PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SEGUITODEL RECESSO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propriapartecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

La determinazione del valore della partecipazione è una fase assai delicata espesso fonte di accese liti tra socio receduto e società, pertanto il Legislatoreha previsto espressamente a riguardo i seguenti criteri:

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore da rimborsare al socio è determinato:a) tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione

di recesso;b) in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giu-

rata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sullespese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primocomma dell’articolo 1349 Codice Civile in materia di arbitraggio.

Si ritiene, tuttavia, sicuramente possibile per il caso del recesso convenziona-le, prevedere in atto costitutivo diversi criteri di valorizzazione della partecipa-zione. Tale possibilità è peraltro ammessa espressamente in tema di SPA dal-l’art. 2437-ter Codice Civile.

Per quanto attiene invece al recesso ex lege, la norma non sembra primafacie ammettere l’adozione di diversi criteri, tuttavia, poiché l’art. 2437-terCodice Civile prevede la possibilità di utilizzo di diversi criteri rispetto a quellilegali per le società per azioni, trattandosi di diritti propri patrimoniali dispo-nibili da parte dei soci ed essendo i creditori sociali tutelati attraverso la pos-sibilità di fare opposizione all’eventuale riduzione del capitale sociale ex art.2482 II comma Codice Civile od eventualmente attraverso la necessaria fasedi liquidazione della società, non si vede perché anche per tale fattispecie l’at-to costitutivo non possa prevedere criteri speciali di determinazione del valo-re della partecipazione.

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Particolare considerazione in tale sede può, pertanto, essere attribuita all’e-ventuale valore dell’avviamento dell’azienda sociale o alla circostanza che lapartecipazione del socio receduto sia di maggioranza, prevedendo in tal casol’attribuzione di un “surplus” di valore, cd. premio di maggioranza.Potrebbe essere, inoltre, opportuno prevedere eventuali correttivi in maggio-razione od in diminuzione del valore di liquidazione in relazione ad eventualidiritti alla percezione degli utili in maniera non proporzionale al valore dellapartecipazione o in relazione ad eventuali diritti particolari in tema di ammini-strazione della società ex art. 2468 III comma Codice Civile.

Una volta stabilito il valore della partecipazione del socio receduto si deveprocedere al suo materiale rimborso, che deve avvenire, entro il termine disei mesi dalla comunicazione di recesso, con le seguenti tre modalità alterna-tive tra loro a scelta dei soci:

MODALITÀ DEL RIMBORSO

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recessodeve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimofatta alla società. Esso può avvenire:a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro

partecipazionib) mediante acquisto della partecipazione da parte di un terzo concorde-

mente individuato da soci medesimi.c) Con pagamento in denaro od in natura, utilizzando:

1) riserve disponibili2) in mancanza di riserve disponibili, corrispondentemente riducendo il

capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 CodiceCivile

3) qualora non vi sia capienza né di riserve né nel capitale sociale, lasocietà viene posta in liquidazione ed il socio otterrà il rimborso dellapropria quota solo dopo che sono stati pagati tutti i creditori sociali.

La legge prevede espressamente che il rimborso possa essere effettuato siacon il pagamento di una somma di denaro sia con attribuzioni di beni in natu-ra al socio receduto.

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Per la SRL non è ripetuto il divieto di cessione delle partecipazioni una voltaesercitato il recesso come invece previsto dall’art. 2437-bis III commaper la SPA.Sembra, tuttavia, logico che, una volta comunicato il recesso alla società sidebba necessariamente dare luogo al procedimento di rimborso della parteci-pazioni con le modalità di legge precedentemente indicate, a meno che ilrecesso non venga revocato dal socio con il consenso della società, ponendocosì fine al procedimento di liquidazione e dando così nuovamente al socio lapossibilità di alienare la partecipazione a terzi.

9. ESCLUSIONE DEL SOCIO

L’art. 2473-bis ammette che l’atto costitutivo possa prevedere specifiche ipo-tesi di esclusione per giusta causa del socio, disponendo che in tal caso siapplichino per la liquidazione della partecipazione del socio escluso le dispo-sizioni previste in tema di recesso, esclusa, tuttavia, la possibilità del rimbor-so della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

La norma ha un contenuto fortemente innovativo, poiché nel precedente regi-me l’istituto dell’esclusione non era affatto contemplato dalla legge néammesso dalla giurisprudenza.Unico caso in cui esso era espressamente disciplinato era quello di cui agliarticoli 2286-2290 Codice Civile in tema però esclusivamente di società di per-sone. Evidentemente il Legislatore, nel processo di differenziazione delmodello della nuova SRL dalla SPA e di conseguente avvicinamento dellaprima alla tipologia delle società di persone, ha ritenuto opportuno estenderetale regime anche alla SRL.

La materia è, comunque, quasi interamente lasciata alla libera autonomiadelle parti, le quali sono libere di prevedere in atto costitutivo:a) i casi in cui scatta l’esclusione,b) l’organo competente a deliberare a riguardo,c) le modalità con le quali la delibera debba essere adottata,d) le forme di comunicazione al socio e

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e) eventuali regole volte ad assicurare il contraddittorio ed il diritto alla difesanei rapporti tra il socio escludendo e la società.

Nella sua disciplina non si può però fare a meno di rispettare i principi gene-rali, che la dottrina e soprattutto la giurisprudenza hanno sviluppato a riguar-do in tema di società di persone e precisamente:

PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ESCLUSIONE

a) i casi di esclusione, se collegati ad un inadempimento da parte del sociodegli obblighi assunti verso la società, sono giustificati solo in presenzadi inadempimento di non scarsa importanza in ossequio al principiogenerale sancito in tema di contratto dall’art. 1455 Codice Civile;

b) i casi di esclusione devono essere individuati in modo preciso edoggettivo

c) la delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata e soprat-tutto deve necessariamente sempre indicare i fatti specifici imputati alsocio

d) l’esclusione deve essere comunicata con mezzi idonei ad assicurarne laconoscenza al socio escluso

e) deve essere lasciato un congruo periodo di tempo al socio escluso performulare le proprie difese

f) in presenza di due soli soci l’esclusione deve essere rimessa ad unorgano terzo, preferibilmente al Collegio Arbitrale o al Tribunale

g) il socio escludendo, se membro dell’organo che deve deliberare sullasua esclusione, si trova in conflitto di interessi sulla materia dadeliberare e pertanto si deve astenere dalla relativa votazione.

Non si vede, inoltre, nessun motivo per non ammettere anche in tema di SRLla fattispecie di esclusione di diritto, ossia automatico senza necessità di deli-bera a riguardo, già previsto dall’art. 2288 Codice Civile per le società di per-sone, limitatamente al caso di fallimento del socio.

Si rileva, infine, che eventuali cause di esclusione potrebbero essere previstein atto costitutivo per le seguenti eventualità:a) interdizione e/o inabilitazione del socio

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b) sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera od il servizio conferito in casodi conferimento di opera e servizio

c) perimento della cosa conferita in solo godimento per causa non imputabileagli amministratori della società

d) perimento della cosa, al cui conferimento il socio si è obbligato, prima chela proprietà sia acquistata dalla società.

e) sopravvenuta mancanza di eventuali requisiti essenziali per lo svolgimentodell’attività sociale

f) violazione di eventuali obblighi di non concorrenza previsti dall’atto costitutivo.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

a) deve essere espressamente prevista in atto costitutivob) l’atto costitutivo deve espressamente e compiutamente stabilire:

1) casi2) organo competente a deliberare a riguardo3) modalità della decisione4) modalità di comunicazione al socio escluso5) termine di efficacia6) diritto alla difesa del socio escluso

c) comporta l’esclusione del socio dalla societàd) il socio escluso ha però diritto alla liquidazione della propria partecipa-

zione

In caso di esclusione il socio ha diritto ad ottenere, analogamente a quanto previ-sto per il recesso, il rimborso del valore della propria partecipazione come segue:

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore da rimborsare al socio è determinato:a) tenendo conto del suo valore di mercato al momento della delibera di

esclusione;b) in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giu-

rata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sullespese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primocomma dell’articolo 1349 Codice Civile in materia di arbitraggio.

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Analogamente a quanto previsto per il recesso, si ritiene che i criteri sopraindicati possano essere oggetto di modifica e/o integrazione da parte dei soci.

Si pone, inoltre, il problema se sia possibile prevedere una eventuale penale,a carico del socio escluso, eventualmente espressa anche sotto forma di unadiminuzione del valore del rimborso.In linea di principio ciò sembra possibile, nei limiti delle disposizioni di cuiagli articoli 1382-1384 Codice Civile.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONEDEL SOCIO ESCLUSO

Il rimborso della partecipazione del socio escluso può avvenire:a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro

partecipazionib) mediante acquisto della partecipazione da parte di un terzo concorde-

mente individuato da soci medesimi.c) con pagamento in denaro od in natura, utilizzando:

1) riserve disponibiliOvvero

2) qualora non vi sia capienza né di riserve nè del capitale sociale lasocietà viene posta in liquidazione ed il socio otterrà il rimborso dellapropria quota solo dopo che sono stati pagati tutti i creditori sociali.

10. ORGANI SOCIALI

La Riforma attribuisce all’atto costitutivo ed in definitiva, quindi, alla volontàdei soci una nuova prima sconosciuta libertà in ordine alla determinazionedelle regole di funzionamento della società ed alla suddivisione delle compe-tenze tra i vari organi.È così sparita la rigida precedente separazione delle competenze tra assem-blea, amministratori e Collegio sindacale, potendo ora i soci sia collettiva-mente, riuniti in assemblea, sia singolarmente, attraverso l’esercizio dei diritti

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particolari ad essi appositamente riservati ex art. 2468 III comma, ingerirsinell’amministrazione della società.L’art. 2463 numero 7) lascia, infatti, all’atto costitutivo il compito di stabilire lenorme sul funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’ammi-nistrazione e la rappresentanza.Vengono inoltre innovate ed ampliate le funzioni del Collegio Sindacale eviene introdotta la nuova figura del Revisore Unico, quale organo di controllofacoltativo.

Schematicamente gli organi sono i seguenti:

ORGANI NECESSARI

1) ASSEMBLEA DEI SOCI2) AMMINISTRATORI3) COLLEGIO SINDACALE (ma solo:

a) se il capitale sociale è pari o superiore a Euro 120.000b) se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

• totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

ORGANI FACOLTATIVI

1) COLLEGIO SINDACALE (se non si verificano i presupposti di legge per lasua nomina obbligatoria)

2) REVISORE UNICO (salvo tesi sub B)

11. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

L’art. 2475 prevede la possibilità di scegliere tra le seguenti forme di ammini-strazione:

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Forme di Amministrazione:1) Amministratore Unico2) Consiglio di amministrazione collegiale3) Pluralità di amministratori che agiscono congiuntamente tra loro4) Pluralità di amministratori che agiscono disgiuntamente tra loro

Viene così a cadere il principio della necessità di formare il Consiglio diAmministrazione in caso di pluralità di amministratori, estendendo ora ilLegislatore espressamente anche alla SRL le forme di amministrazione dis-giuntiva e/o congiuntiva previste prima solo per le società di persone.

Come in precedenza, se si vuole nominare amministratori anche soggetti nonsoci, sarà necessario che l’atto costitutivo contempli espressamente tale even-tualità (I comma art. 2475 Codice Civile), poiché in mancanza di tale previsione,invece, gli amministratori dovranno essere scelti solo tra le persone dei soci.

Si ritiene, inoltre, possibile prevedere anche sistemi di amministrazione mistitra quelli sopra indicati.

11.1. Rappresentanza della società ed opponibilità ai terzi di sue eventualilimitazioni.

L’art. 2475-bis Codice Civile prevede quanto segue:

“Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costituti-vo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi,salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno dellasocietà.”

È stata abrogata, inoltre, a corollario di tale nuova disposizione la norma cheprevedeva la possibilità per la società di impugnare contro i terzi in mala fedegli atti estranei all’oggetto sociale compiuti dagli amministratori. (cfr. vecchioart. 2384-bis).

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La norma è stata così formulata per dipanare definitivamente ogni dubbio inordine agli atti che possono essere effettuati dagli amministratori: con laRiforma non è più necessario elencare in atto costitutivo, come invece era prassidiffusa nel precedente regime, tutti gli atti che la società e/o gli amministratoripossono compiere, poiché adesso è la legge stessa che attribuisce all’organoamministrativo il potere di compiere qualsiasi atto in nome e per conto dellasocietà.

Eventuali limitazioni al potere rappresentativo degli amministratori, quali adesempio:

a) il diritto di veto ex art. 2468 III comma Codice Civileb) la necessità di richiedere preventive autorizzazioni collettivamente ai soci

per il compimento di determinati atti,c) in caso di amministrazione congiuntiva, l’obbligo di sottoscrivere congiun-

tamente ecc.,d) la necessità che eventuali operazioni che determino una sostanziale modifi-

cazione dell’oggetto sociale debbano essere decise non già dagli ammini-stratori bensì sempre solo dall’assemblea dei soci (cfr. art. 2479 CodiceCivile).

potranno essere opposte dalla società ai terzi solo nell’estremo caso, in cui siprovi che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.Al di fuori di tale ipotesi gli atti rimarranno, invece, validi e vincolanti per lasocietà.

Vengono così incentivati i terzi ad intrattenere i rapporti con la società, poichéessi si dovranno solo curare di accertare che il loro interlocutore sia un ammi-nistratore della stessa. Accertato tale “status” i relativi poteri rappresentatividiscendono automaticamente ex lege.

Alla società pertanto, a fronte della limitatissima possibilità di impugnare l’at-to in caso di violazione da parte dell’amministratore delle limitazioni previstein atto costitutivo, nella maggior parte dei casi non resterà altro che il dirittodi richiedere a quest’ultimo il risarcimento dei danni eventualmente cagionatialla società.

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RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1) Amministratori hanno la rappresentanza generale della società2) Le eventuali limitazioni al potere rappresentativo, anche se pubblicate al

Registro delle Imprese, possono essere opposte dalla società solo ai terziche hanno agito intenzionalmente a danno della società.

È bene sottolineare che tutti gli amministratori hanno il potere di rappresen-tanza generale della società e non più solo alcuni di essi (come nel vecchioregime il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli amministratoridelegati ecc.).

Un’ulteriore causa di impugnazione da parte della società degli atti compiutidai propri amministratori è rappresentata dal conflitto di interessi: in tale casol’amministratore ha il potere di compiere un determinato atto ma si trova por-tatore di un interesse personale diretto od indiretto in conflitto con quellodella società e pertanto potrebbe esercitare il potere amministrativo ed essoattribuito in maniera pregiudizievole per la società sacrificando l’interesse diquest’ultima a vantaggio dell’interesse proprio.

L’art 2475-ter disciplina le due fattispecie classiche di conflitto di interessi:1) l’impugnazione degli atti esterni tra la società ed i terzi2) l’impugnazione delle decisioni interne alla società del Consiglio di

Amministrazione

Tali situazioni producono tuttavia effetti diversi nei confronti della società.1) I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dellasocietà in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesimapossono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era cono-sciuto o riconoscibile dal terzo.

Tale fattispecie si applica ai casi di:a) dell’amministratore unicob) di pluralità di amministratori che agiscono disgiuntamente tra loro.c) amministratore delegato

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La norma ripete la disciplina dettata dall’art. 1394 Codice Civile in materia dirappresentanza, confermando l’orientamento consolidatosi in Giurisprudenzaa riguardo nel precedente regime.

2) Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determi-nante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora lecagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesidagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477(Revisore Unico o Collegio Sindacale). Dalla formulazione della nuova normanon è chiaro se, diversamente dalla formulazione precedente, si richieda cheil danno si sia già verificato ovvero basti invece come prima la sempliceastratta potenzialità del suo verificarsi.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atticompiuti in esecuzione della decisione.

La società può dunque impugnare l’atto esterno compiuto in esecuzione delladelibera assunta in conflitto di interessi solo nel caso di mala fede dei terzi. Ariguardo vale il principio generale secondo cui la buona fede si presume epertanto rimane a carico della società l’onere di provare il contrario. È inoltreopportuno osservare che la società, in tale caso, differentemente da quantoprevisto per il caso sub 1), dovrà provare la concreta conoscenza del conflittoda parte del terzo fede e non solo la sua semplice astratta conoscibilità.

Tale norma si applica solo in caso di presenza di un Consiglio diAmministrazione.

11.2. Amministratore Unico

In ordine a tale figura la Riforma non introduce sostanzialmente nessuna par-ticolare novità.

Qualora i soci non si fidino completamente dell’amministratore unico saràpossibile riservare ai soci collettivamente od anche singolarmente un even-tuale potere di veto ovvero prevedere un obbligo di preventiva autorizzazione.

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Tali limitazioni come già precedentemente osservato non saranno, tuttavia,opponibili ai terzi, anche se pubblicate presso il Registro delle Imprese, ameno che non si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno dellasocietà (cfr. art. 2475-bis).

11.3. Consiglio di Amministrazione

Tale forma di amministrazione rimane la forma residuale ed automatica incaso di pluralità di amministratori, tuttavia, non è più l’unica possibile.

Peraltro, pur essendo la forma automatica di default essa deve tuttavia esseredisciplinata puntualmente in atto costitutivo, poiché la legge tace totalmentein ordine al suo funzionamento.

Il Consiglio potrà deliberare in via collegiale a seguito di apposita adunanza,eventualmente anche in video/audio conferenza oppure potrà decidere amezzo di consultazione scritta o sulla base del consenso dei suoi membriespresso per iscritto.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CDA

1) Adunanza classica2) Audio/video conferenza3) Consenso scritto4) Consultazione scritta

1) Adunanza classica: prevede l’obbligo di convocazione del Consigliomediante avviso spedito a tutti a forma libera, purché tale da garantire lasua conoscenza e la prova della sua ricezione, e la tenuta della riunionevera e propria fisicamente in uno stesso luogo. Le relative decisioni vengo-no prese a seguito di dibattito con le maggioranze previste liberamente daisoci in atto costitutivo.

2) Audio/video conferenza: costituisce una variante dell’adunanza classica,poiché i partecipanti non si trovano in un medesimo luogo, bensì possono

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trovarsi in più luoghi diversi collegati tra di loro per via audio/video inmodo da permettere a ciascuno degli intervenuti di partecipare alla discus-sione e di votare. Deve inoltre essere permesso al Presidente di identificaregli intervenuti e di verificare i risultati delle votazioni in tempo reale. Ilsegretario eventualmente nominato deve assistere il Presidente e devequindi trovarsi nel medesimo luogo ove si trova il primo.

3) Consenso scritto: non richiede la riunione degli amministratori in un mede-simo luogo e nemmeno il loro collegamento audio/video, prescindendocosì totalmente dal metodo collegiale. È solamente sufficiente che tutti gliamministratori esprimano il loro consenso ad una determinata operazionein forma scritta, eventualmente anche su supporto informatico, con l’indi-cazione precisa della loro manifestazione di volontà, l’argomento delladecisione. Lo scritto deve poi naturalmente contenere sempre la sottoscri-zione dell’amministratore e per ragioni di opportunità dovrà anche indicarela data.

4) Consultazione scritta: anch’essa, come il consenso scritto, non richiede ilmetodo collegiale e differisce dal metodo sub 3) solo perché presupponeun testo di decisione già predisposto, che a modo di “referendum” vienefatto circolare tra gli amministratori affinché quest’ultimi vi appongano illoro consenso e la loro sottoscrizione.

Tutte le decisioni degli amministratori, in qualunque forma esse siano stateadottate, devono sempre essere trascritte nel libro delle decisioni degli ammi-nistratori ex art. 2478 n. 3) Codice Civile.

11.4. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è oggetto di specificadisciplina. Le relative modalità di nomina ed i relativi poteri devono esserepertanto appositamente disciplinati in atto costitutivo.A tal fine si può prendere come esempio l’art. 2381 I comma Codice Civile inmateria di SPA.

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2381. (Presidente, omissis ).Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio diamministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e prov-vede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine delgiorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

11.5. Amministratori delegati

Si ritiene sempre possibile nominare amministratori delegati per determinatematerie od operazioni, specificandone i poteri.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 C.C.sono, in caso di pluralità di amministratori, in ogni caso, sempre di compe-tenza del Consiglio di Amministrazione, composto da tutti gli amministratorinominati.

In assenza di disciplina specifica in tema di SRL è inevitabile utilizzare comemodello l’art. 2381 II comma e seguenti Codice Civile che regola l’istituto intema di SPA.

Articolo 2381

I omissis

II Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazionepuò delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto daalcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

III Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le even-tuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agliorgani delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla basedelle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i pianistrategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della rela-zione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

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IV Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

V Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo econtabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferi-scono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la perio-dicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni,sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzionenonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o carat-teristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

VI Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascunamministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio sianofornite informazioni relative alla gestione della società.

11.6. Comitato esecutivo

Rimane sicuramente ammissibile prevedere tale organo.In assenza di disciplina specifica in tema di SRL è inevitabile utilizzare comemodello l’art. 2381 II comma e seguenti Codice Civile che regola l’istituto intema di SPA (vedi sopra).

11.7. Pluralità di Amministratori: amministrazione disgiuntiva

La Riforma ha esteso espressamente alla nuova SRL la modalità di ammini-strazione disgiuntiva prevista dall’art. 2257 Codice Civile e prima riservatasolo alle società di persone.La Giurisprudenza, dopo alcuni tentennamenti iniziali, aveva, infatti, incostanza del precedente regime sempre negato la possibilità di dare luogo aforme di amministrazione disgiuntiva nelle società di capitali, affermando ilprincipio della necessità della costituzione di un Consiglio di Amministrazionein caso di presenza di una pluralità di amministratori.

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Ora, invece, diviene possibile prevedere che, in caso di pluralità di ammini-stratori, questi debbano e possano agire l’uno disgiuntamente dall’altro.Ciascun amministratore può tuttavia opporsi eventualmente all’atto prima cheesso sia compiuto ed in tal caso sarà la maggioranza dei soci, calcolatasecondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, a decidere sull’opposizione.Dalla normativa non sembra che l’amministratore investito di poteri disgiunti-vi debba informare gli altri amministratori prima di agire. L’atto costitutivopotrebbe però introdurre tale obbligo di preventiva informazione per permet-tere l’esercizio del veto da parte degli altri amministratori.In ogni caso, alla luce del disposto di cui all’art. 2475-bis Codice Civile, sem-bra potersi ricavare che l’eventuale atto compiuto dall’amministratore non-ostante il veto già manifestato dagli altri amministratori sia valido ed efficaceverso i terzi.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 C.C.sono, in caso di pluralità di amministratori, in ogni caso, sempre di compe-tenza del Consiglio di Amministrazione, composto da tutti gli amministratorinominati.

11.8. Pluralità di Amministratori: amministrazione congiuntiva

La Riforma ha esteso espressamente alla nuova SRL la modalità di ammini-strazione congiuntiva prevista dall’art. 2258 Codice Civile e prima riservatasolo alle società di persone.La Giurisprudenza, infatti, in costanza del precedente regime aveva semprenegato l’omologazione a statuti che richiedevano per le delibere del Consigliodi Amministrazione l’unanimità dei suoi membri.

Ora invece diviene possibile prevedere che, in caso di pluralità di amministra-tori, questi debbano e possano agire congiuntamente tra loro. I singoli ammi-nistratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia urgenzadi evitare un danno alla società.

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11.9. NUOVO ARBITRATO FACOLTATIVO PER LA SOLUZIONEDEI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5, concernente la riforma dei procedimentiin materia societaria, prevede all’art. 37 una nuova forma di risoluzione deicontrasti sulla gestione delle società a responsabilità limitata e delle societàdi persone, utilizzando in maniera impropria l’istituto dell’arbitraggio di cuiall’art. 1349 Codice Civile, originariamente previsto unicamente per determi-nare l’oggetto del contratto.

Il nuovo istituto è così disciplinato:

Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata possono anche conte-nere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra colo-ro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottarenella gestione della società.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davantiad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso.

Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chia-mato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vinco-lanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell’ar-ticolo 1349, comma secondo, del codice civile.

Si introduce così una peculiare forma di arbitraggio volta a dirimere eventualisituazioni di crisi in ordine alla gestione della SRL.

Caratteristiche peculiari di tale arbitraggio sono:

a) si applica solo ai contrasti sulla gestione della societàb) è facoltativo e deve essere quindi essere oggetto di specifica previsione in

atto costitutivoc) l’arbitro o gli arbitri devono essere terzi imparziali

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d) la determinazione dell’arbitro o degli arbitri può essere impugnata solo incaso di mala fede

e) l’istituto è applicabile sia in presenza di una pluralità di amministratori siain presenza di un amministratore unico con poteri riservati ai soci od a sin-goli soci.

La pratica stabilirà se tale istituto sia veramente utile o meno.

11.10. Nomina degli amministratori.

La nomina degli amministratori spetta ai soci.I primi amministratori vengono nominati in atto costitutivo della società.

La nomina dei nuovi amministratori, se prevista, spetta alla decisione dei soci.È possibile, tuttavia, che i primi amministratori rimangano in carica per tuttala durata della società, come è altresì possibile che alcuni soci si riservino ildiritto di essere amministratori della società ovvero il diritto di nominare unoo più membri dell’organo amministrativo.

Possono essere nominati amministratori solo i soci, salvo diversa disposizio-ne dell’atto costitutivo.

Non vengono estese espressamente per gli amministratori della SRL le causedi ineleggibilità e di decadenze previste dall’art. 2382 Codice Civile per la SPAe pertanto è dubbio se esse siano suscettibili di applicazione analogica.Sicuramente una loro estensione può essere opportuna ed eventualmentepotrà essere oggetto di espressa previsione pattizia della parte contenuta inatto costitutivo al fine di fugare ogni dubbio alla loro estensibilità ex lege omeno.

L’atto costitutivo può richiedere per gli amministratori ulteriori requisiti dionorabilità, professionalità ed indipendenza, come ammesso per la SPA dal-l’art. 2387 Codice Civile.

Non viene inoltre esteso alla SRL il divieto di concorrenza per gli amministra-tori previsto per la SPA dall’art. 2390 Codice Civile. Tale divieto non è sicura-

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mente nemmeno suscettibile di applicazione analogica, essendo norma spe-ciale. L’atto costitutivo tuttavia può espressamente introdurlo per scelta patti-zia dei soci.

La durata della loro carica è rimessa alla libera determinazione dell’atto costi-tutivo.

È sicuramente ammissibile prevedere clausole particolari sulla cessazionedella carica degli amministratori tipo:a) clausola “simul stabunt simul cadent”, ossia la previsione della cessazione

di tutti gli amministratori anche nel caso in cui venga a mancare solo unodi essi;

b) clausola di cooptazione, ossia la previsione che, in caso vengano menouno o più amministratori quelli rimasti in carica se ancora rappresentanti lamaggioranza degli amministratori nominati dai soci, provvedano essi stes-si alla nomina degli amministratori mancanti sino ad un termine da indivi-duare in atto costitutivo.

c) Clausola di “voto di lista”, ossia particolari sistemi di votazione chemediante l’utilizzo di apposite liste di candidati permettono ai soci di mino-ranza di nominare uno o più amministratori di loro fiducia.

Tali clausole devono però essere oggetto di specifica previsione e regolamen-tazione in sede di atto costitutivo, poiché il Legislatore in materia di SRL taceal riguardo.

11.11. Diritti particolari riservati ai soci in ordine all’amministrazione dellasocietà

Come già supra (6.4.2.) più volte accennato è possibile che uno o più soci siriservino ai sensi del comma III dell’art. 2468 Codice Civile particolari dirittiriguardanti l’amministrazione della società quali ad esempio:

a) diritto di veto su determinate operazionib) diritto di nominare uno o più amministratoric) diritti di essere amministratori

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Tali diritti non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.È dubbio se si trasferiscano automaticamente unitamente alla cessione dellapartecipazioni del socio che si è riservato tali diritti (vedi supra 6.4.2.)

11.12. Conflitto di interessi dell’amministratore

L’art 2475-ter disciplina le due fattispecie classiche di conflitto di interessi:1) l’impugnazione degli atti esterni tra la società ed i terzi2) l’impugnazione delle decisioni interne alla società del Consiglio di

Amministrazione

1) I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dellasocietà in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesimapossono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era cono-sciuto o riconoscibile dal terzo.

Tale fattispecie si applica ai casi:a) dell’amministratore unicob) di pluralità di amministratori che agiscono disgiuntivamente tra loro.c) amministratore delegato

La norma ripete la disciplina dettata dall’art. 1394 Codice Civile in materia dirappresentanza, confermando l’orientamento consolidatosi in Giurisprudenzaa riguardo nel precedente regime.

2) Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determi-nante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora lecagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesidagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477(Revisore Unico o Collegio Sindacale). Dalla formulazione della nuova normanon è chiaro se, diversamente dalla formulazione precedente, si richieda cheil danno si sia già verificato ovvero basti invece come prima la sempliceastratta potenzialità del suo verificarsi.In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atticompiuti in esecuzione della decisione.

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Tale norma si applica solo in caso di presenza di un Consiglio diAmministrazione.

La norma prevede una disciplina più scarna di quella prevista nel precedenteregime dall’art. 2391 in tema di SPA e richiamata dall’art. 2487 anche per leSRL e soprattutto è totalmente differente dalla nuova specifica normativa pre-vista per le SPA, che risulta essere invece molto più rigorosa della previgente.

Anche se non più espressamente previsto si ritiene che l’amministratore inconflitto di interesse:a) debba continuare a dichiarare tale situazione,b) debba astenersi dalla votazione o dalla decisionec) non faccia numero ai fini del calcolo dei quorum.

È, infine, sparita l’indicazione del momento a partire dal quel decorre il termi-ne di 3 mesi per impugnare, precedentemente identificato con la data delladelibera. Poiché tuttavia la norma non usa correttamente più il termine didelibera ma quello più generico di decisione, per la quale non c’è obbligo diindicare una data e che, in ogni caso, si può formare anche in più tempi perconsenso scritto o consultazione scritta, c’è grande incertezza a riguardo.Unica data sicura individuabile potrebbe forse essere quella in cui la decisio-ne viene trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori.

11.13. Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili per il compimento di atti dolosi o colpo-si che cagionino danni nei confronti:a) della societàb) direttamente del singolo socioc) dei terzi

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11.13.1 Responsabilità verso la società

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI AMMINISTRATORIVERSO LA SOCIETÀ

L’art. 2476 Codice Civile prevede che gli amministratori sono solidamenteresponsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveriad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione dellasocietà.

ESENZIONE

Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essereesenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere,abbiano fatto constare del proprio dissenso.

Ciascun singolo socio può:1) esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori2) chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia

adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesi-mi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazionedi apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto diregresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese digiudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

L’azione sociale di responsabilità sebbene possa essere esercitata anche dalsingolo socio, può tuttavia essere oggetto di transazione e rinuncia da partedella maggioranza dei soci, purché non vi sia il voto contrario di una mino-ranza qualificata.

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RINUNCIA O TRANSAZIONE RELATIVE ALL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilitàcontro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione daparte della società, purché vi consenta una maggioranza dei socirappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non sioppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitalesociale.

Viene confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo ilquale l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica di per sé libe-razione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nellagestione sociale (cfr. art. 2476 ultimo comma).

11.13.2. Responsabilità verso il singolo socio

Gli amministratori sono altresì responsabili dei danni cagionati con dolo ocolpa direttamente nei confronti del singolo socio.

L’eventuale transazione o rinuncia relative all’azione di responsabilità daparte della società non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spet-tante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiati da atti dolosi ocolposi degli amministratori.

11.13.3. Responsabilità verso i terzi

Gli amministratori sono altresì responsabili dei danni cagionati con dolo ocolpa direttamente nei confronti dei terzi ed in definitiva soprattutto verso icreditori sociali.

L’eventuale transazione o rinuncia relative all’azione di responsabilità daparte della società non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spet-tante al terzo che sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposidegli amministratori.

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12. NUOVA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DI COMANDO

Il comma VII del citato articolo 2476 Codice Civile introduce in capo ai soci dicomando una nuova dirompente fattispecie di responsabilità verso:

a) la societàb) i singoli altri socic) i terzi

per il caso in cui abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimen-to di atti dannosi per una delle categorie dei soggetti sopra indicati.

Il Legislatore, partendo dalla circostanza che nella concreta realtà spessonelle SRL l’effettivo potere di amministrazione spetta solo formalmente agliamministratori, ha inteso così direttamente responsabilizzare i soci di coman-do che gestiscono effettivamente la società, anche senza assumere la vesteformale di amministratori.

RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVA E SOLIDALE DEI SOCI

Sono altresì solidamente responsabili con gli amministratori i soci chehanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosiper la società, i soci o i terzi.

Tale norma è sicuramente destinata a mutare radicalmente i comportamentidei soci di maggioranza in senso alla società, poiché questi ultimi non potran-no più nascondersi dietro lo schermo di eventuali amministratori di fiducianullatenenti a loro appositamente interposti nella gestione della società, alfine di spogliarsi di ogni responsabilità per le sorti della società medesima epotranno, a partire dal 1 gennaio 2004, essere chiamati dai soci di minoranzae dai creditori sociali a rispondere direttamente ed illimitatamente con il pro-prio patrimonio personale dell’eventuale mala gestio della società.

Quindi ogni decisione dei soci di comando dovrà d’ora in poi essere preventi-vamente adeguatamente valutata in considerazione delle sue potenziali con-

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seguenze dannose verso la società, i soci di minoranza ed i creditori socialied, in definitiva, verso il patrimonio degli stessi soci di maggioranza.

A partire dal 1° gennaio 2004, chi costituirà una SRL o vi parteciperà qualesocio di comando dovrà fare i conti inevitabilmente con tale severa ipotesi diresponsabilità personale, sconosciuta, invece, in materia di SPA.

13. CONTROLLI DEI SOCI

L’art. 2476 attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione rilevan-ti poteri di controllo sulla gestione della società, che possono risultare assaiscomodi ai soci di maggioranza. Essi sono:

DIRITTI DI CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

a) diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affarisociali

b) diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i librisociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

La norma amplia quindi notevolmente i diritti dei soci di minoranza in osse-quio ad un’esigenza di maggiore trasparenza delle gestione della società.

È bene sottolineare che il socio non amministratore può ora prendere visionedi tutti i libri sociali ma soprattutto anche di tutti i documenti relativi all’am-ministrazione e nel fare ciò può delegare un professionista di propria fiducia,il quale così viene ad intromettersi nella gestione della società.

È evidente che tale diritto di controllo sia strettamente correlato al diritto delsingolo socio di promuovere singolarmente l’azione di responsabilità nei con-fronti degli amministratori ed anche dei soci che hanno intenzionalmentedeciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.

Tali diritti sembrano spettano ora al socio sempre, indipendentemente dallapresenza o meno del Revisore Unico o del Collegio Sindacale.

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L’ampiezza dei poteri di controllo e di impugnazione spettanti ai soci dellanuova SRL sono stati ritenuti dal Legislatore di per sé sufficienti e pertantonon è stato esteso alle SRL il controllo del Tribunale previsto dall’art. 2409Codice Civile per le SPA.

NON È AMMESSO IL CONTROLLO GIUDIZIARIO EX ART. 2409 Codice Civile

14. ORGANI DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L’art. 2477 Codice Civile introduce per il controllo dei conti due figure:

a) il Collegio Sindacaleb) il Revisore Unico

Il Revisore Unico è un organo solo facoltativo e pertanto sembra destinato arimanere sulla carte, perché difficilmente i soci lo attiveranno. Esso, infatti,comporterebbe inevitabilmente un aumento dei costi di gestione della societàsenza essere controbilanciato da un’effettiva esigenza di tutela nemmeno peri soci di minoranza, essendo stato notevolmente aumentato il potere di con-trollo del singolo socio sull’operato degli amministratori.

Rimane, tuttavia, da chiarire se divenga obbligatoria la nomina del RevisoreUnico unitamente a quella del Collegio Sindacale, nel caso in cui la societàsia soggetta alla nomina obbligatoria del Collegio Sindacale e sia altresì tenu-ta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato.Per la soluzione del problema si rimanda all’esame delle tesi A) e B) di cui ultra.

14.1. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale può essere invece facoltativo ed alternativo al RevisoreUnico, ma diviene obbligatorio in presenza di anche una solo delle tre condi-zioni sotto riportate:1) se il capitale sociale è pari o superiore a Euro 120.000

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2) se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:• totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

3) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, poiché in talcaso l’art. 41 del D.Lgs. n. 127/1991 richiede che il bilancio sia sottopostoobbligatoriamente all’organo di controllo, che pertanto dovrà essere istitui-to ( a riguardo vedasi però le tesi sub A e B).

I parametri utilizzati per fare scattare l’obbligo del Collegio Sindacale sono,pertanto, rimasti uguali a quelli indicati dal vecchio testo dell’art. 2488 CodiceCivile prima della Riforma, con il solo innalzamento del limite del capitalesociale ad Euro 120.000 conseguente al corrispondente aumento del limiteminimo dell’ammontare del capitale sociale previsto per la nuova SPA.

La normativa relativa al Collegio Sindacale in tema di SRL è, tuttavia, assaiincompleta e poco chiara né la Relazione accompagnatoria è particolarmenteilluminante in materia.La tecnica legislativa utilizzata dal Legislatore delegato per disciplinare l’orga-no di controllo nella SRL è infatti imprecisa, poiché viene fatto semplice rinvioalla disciplina dettata in tema di SPA, dove, tuttavia, il Collegio Sindacale ènormalmente organo di controllo e sorveglianza e solo eccezionalmente puòsvolgere funzioni di controllo dei conti (cfr. 2409-bis III comma). È quindirimesso all’interprete il difficile compito di verificare quali tra le norme richia-mate genericamente siano applicabili alla SRL e quali invece non siano suscet-tibili di estensione. Non si può negare che così facendo si sia dato luogo aduna indesiderata situazione di incertezza.

Conseguentemente, in ordine a tale organo in seno alla SRL sono ipotizzabilidue differenti interpretazione della normativa:

TESI A) Collegio Sindacale con sola funzione di controllo contabile

Dall’esame complessivo della normativa in materia potrebbe desumersi che icompiti attribuiti al Collegio Sindacale ovvero al Revisore Unico siano sola-mente quelli di puro controllo dei conti e non quelli di sorveglianza e control-

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lo, come invece può accadere nella SPA per il caso di mantenimento delsistema classico (Tale tesi è sostenuta in dottrina da Salafia in Le Società2003 Ipsoa, pagg. 13-15)

Gli argomenti che fanno propendere per tali tesi sono i seguenti:a) la rubrica dell’art. 2477 Codice Civile è intitolata “Controllo legale dei

conti” e sembra dunque essere del tutto corrispondente e rimandare, conun’interpretazione sistematica, alla quasi omonima rubrica intitolata“Controllo contabile” dell’art. 2409-bis in tema di SPA;

b) l’art. 2463 prevede l’obbligo di indicare in atto costitutivo gli eventuali sog-getti incaricati del “controllo contabile”;

c) la Relazione accompagnatoria nomina il Collegio Sindacale in relazione alsolo “controllo sui conti”;

d) la funzione di controllo e di sorveglianza non sembra essere più necessariain quanto i poteri di controllo vengono ora attribuiti ai soci singolarmentedall’art. 2476 Codice Civile;

e) la struttura della SRL è stata differenziata da quella della SPA in ragionedelle ridotte dimensioni e della normalmente esigua compagine socialedella prima, per la quale amministratori e soci sono per lo più le medesimepersone e pertanto non sembrerebbe essere più necessaria la presenza diun organo di controllo sull’operato degli amministratori;

f) il Legislatore ha voluto avvicinare la disciplina della SRL a quella dellesocietà di persone, dove non è previsto nessun organo di controllo simileal Collegio Sindacale;

g) il revisore unico, previsto nella SRL come alternativo al Collegio Sindacale,nella SPA svolge sempre e solo il controllo dei conti e mai funzioni di sor-veglianza.

Si assiste, dunque, ad una rilevante diminuzione delle funzioni e dei poterispettanti a tale organo anche rispetto a quanto previsto per il CollegioSindacale nella SRL ante Riforma, dove esso oltre al controllo contabile svol-geva anche:a) il controllo sull’amministrazione della societàb) il controllo sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo

(cfr. vecchio articolo 2403 Codice Civile).

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Queste due ultime funzioni adesso, seguendo la presente tesi, non sarebbero,infatti, più di competenza nè del Collegio Sindacale né del Revisore Unico! Ilcontrollo viene ora rimesso nella SRL singolarmente a ciascun socio.

Nella SPA, invece, fatta eccezione per un solo caso in cui il Collegio Sindacalepuò svolgere anche il controllo contabile, sono previsti sempre un revisorecontabile, con funzioni di solo controllo contabile ed un secondo organo confunzioni di controllo sull’amministrazione, che può essere, a scelta dei soci,alternativamente costituito da: a) il Collegio Sindacale, b) il Consiglio diSorveglianza, c) il Comitato per il controllo sulla gestione.

Un’eventuale ampliamento di tali competenze del Collegio Sindacale nellaSRL potrebbe sicuramente essere oggetto di apposita previsione in atto costi-tutivo, come peraltro espressamente ammesso dal dettato dello stesso artico-lo 2477 Codice Civile, anche se a fronte della normale ristrettezza della basesociale e dei nuovi aumentati poteri di controllo attribuiti al socio singolar-mente è difficile che se ne senta l’esigenza.

COMPITI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Solocontrollo contabile (ex art. 2409-bis) SI

e nonfunzioni di sorveglianza e controllo (l’art. 2403 lo prevede solo per la SPA)

NO

Per stabilire le funzioni e le competenze del Collegio Sindacale e/o delRevisore Unico è necessario fare rinvio all’art. 2409-ter Codice Civile, che pre-vede le seguenti competenze:

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CONTROLLO CONTABILE

a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, laregolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nellescritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidatocorrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamentieseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sulbilancio consolidato, ove redatto.

(La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a normadell’articolo 2429.)d) Esso inoltre:

1) esprime le proprie osservazioni in caso di riduzione del capitale perperdite ex art. 2482-bis

2) presenzia alle assemblee dei soci (2479-bis) (solo Collegio Sindacale)

Nomina: L’organo di controllo contabile è nominato da parte dei soci (cfr.2479 n.3) Codice Civile) con semplice decisione, salvo che l’atto costitutivorichieda espressamente la riunione assembleare.

Requisisti: Possono essere nominati membri del Collego sindacale o RevisoreUnico solo revisori contabili iscritti nell’apposito Registro tenuto presso ilMinistero di Giustizia (cfr. 2409-bis Codice Civile). Revisore Unico può essereanche una società di revisione iscritta nel suddetto Registro.

Cause di ineleggibilità e di decadenza:

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CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

1) l'interdizione;2) l'inabilitazione;3) il fallimento;4) chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;5) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori

della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro ilquarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, del-le società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

6) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate oalle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controlloda un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza odi prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patri-moniale che ne compromettano l’indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili sonocausa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonchécause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti laspecifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllocontabile.

Nel caso di società di revisione le disposizioni si applicano con riferimento aisoci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Compenso: I soci determinano anche il corrispettivo per l’intera durata dell’in-carico, se il corrispettivo non è stato stabilito già in atto costitutivo.

Composizione del collegio: Il collegio sindacale si compone di tre o cinquemembri effettivi, soci o non soci.

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Presidenza del collegio: Il presidente del collegio sindacale è nominato daisoci.

Nomina e cessazione dall'ufficio: I sindaci sono nominati per la prima voltanell'atto costitutivo e successivamente dai soci.Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea con-vocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.Se tuttavia l’atto costitutivo non richiede che il bilancio sia approvato dall’as-semblea bensì solo con semplice decisione dei soci, il termine di scadenzadiviene incerto, poiché il Legislatore non prevede tale evenienza. Si potrebbeforse ritenere che scadano con la data della decisione dei soci ovvero alladata della sua iscrizione nell’apposito libro.La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento incui il collegio è stato ricostituito.I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazionedi revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentitol'interessato.

Pubblicità della nomina e della cessazione: La nomina dei sindaci, con l'indi-cazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della datadi nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, acura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trentagiorni.

Sostituzione: In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, sub-entrano i supplenti in ordine di età.I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea e/o decisionedei soci, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplentinecessari per l'integrazione del collegio.I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossi-ma assemblea dal sindaco più anziano.Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essereconvocata l'assemblea e/o deve essere presa apposita decisione dei soci per-ché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

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Poteri del collegio sindacale: I sindaci possono in qualsiasi momento proce-dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferi-mento a società controllate, utili al controllo.Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2478numero 4).È dubbio, invece, se nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione edi controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possa-no avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una dellecondizioni previste dall’articolo 2399, poiché tale potere sembra collegato piùalla funzione di sorveglianza che a quella di controllo contabile.

L’art. 2479-ter comma I attribuisce inoltre al solo Collego Sindacale (e nonanche al Revisore Unico) il diritto di impugnare le delibere non conformi allalegge o all’atto costitutivo.

Riunioni e deliberazioni del collegio: Il collegio sindacale deve riunirsi almenoogni novanta giorni.La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità,anche con mezzi telematici (quali ad es. audio/video conferenza).Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un eserciziosociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libroprevisto dall’articolo 2478 numero 4 e sottoscritto dagli intervenuti.Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggio-ranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindacodissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione: poiché tale dirittodi intervento è collegato alla funzione di sorveglianza ma non è ripetutoper il controllo contabile, l’art. 2405 Codice Civile sembra non potersiapplicare alla SRL.

Intervento alle assemblee dei soci: è previsto l’intervento solo per il CollegioSindacale e non per il Revisore Unico (cfr. art. 2479-bis ultimo comma).

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Omissioni degli amministratori. L’art. 2406 Codice Civile prevede che in casodi omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il colle-gio sindacale debba convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni pre-scritte dalla legge e che possa altresì, previa comunicazione al presidente delconsiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamen-to del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgentenecessità di provvedere. Tali poteri sono collegati alla funzione di sorveglian-za e pertanto sembra preclusa la loro applicazione alla SRL, in cui il CollegioSindacale svolge solo funzioni di controllo contabile.

L’art. 2482-bis attribuisce, tuttavia al solo Collegio Sindacale e non al RevisoreUnico il dovere di chiedere la riduzione obbligatoria del capitale sociale perperdite in caso di omissione da parte dei soci e degli amministratori.

Inapplicabile anche per disposto di cui all’art. 2408 Codice Civile in relazionealla denunzia al Collegio Sindacale di fatti censurabili da parte dei soci, poi-ché norma collegata esclusivamente alla funzione di sorveglianza del CollegioSindacale, che come si è detto non viene svolta invece nella SRL.

Infine espressa inapplicabilità dell’art. 2409 Codice Civile (denuncia alTribunale) per espressa previsione del Legislatore in tale senso, in quantonon necessaria per la SRL a fronte degli aumentati poteri di controllo attribuitiai singoli soci.

Responsabilità: L’art. 2409-sexies prevede che i soggetti incaricati del controllocontabile sono sottoposti alle disposizioni dell’articolo 2407 per i seguenti casi:

a) inadempimento dei loro doveri con la professionalità e la diligenza richie-ste dalla natura dell’incarico

b) sono responsabili della verità delle loro attestazionic) devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno cono-

scenza per ragione del loro ufficio.

Non si applica il II comma del citato articolo 2407, in quanto la relativaresponsabilità è collegata alla funzione di sorveglianza che al CollegioSindacale della SRL non spetta.

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Essi sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per idanni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’incarico.

In ordine all’esercizio dell’azione di responsabilità vi è invece incertezza inordine alle modalità di esercizio dell’azione e soprattutto se essa possa essereoggetto di rinuncia o transazione e con quali modalità, poiché il rimando alladisciplina dettata per le SPA non sembra applicabile anche alla SRL, stante ladiversità di regime.

Infine, rimane il dubbio se le funzioni di controllo contabile possano esseresvolte dal Collegio Sindacale e non dal Revisore Unico, nel caso in cui lasocietà superi i limiti di cui all’art. 2477 e sia altresì tenuta all’obbligo dellaredazione del bilancio consolidato, poiché l’art. 2409-bis prevede per la SPAche in tale caso il controllo contabile non possa essere svolto dal CollegioSindacale ma unicamente dal Revisore Unico.Se si segue la tesi fin qui prospettata si dovrebbe affermare che nella SRL,stante la diversità tipologica dalla SPA, il controllo contabile venga sempre esolo affidato al Collegio Sindacale, una volta che la sua istituzione divengaobbligatoria. (così in dottrina Salafia Le Società, Ipsoa, 2003, pag. 13 e ss.,Fusi A.e Mezzanotte D. in la nuova disciplina delle società a responsabilitàlimitata IPSOA 2003 pagina 77).

Tesi B) Collegio Sindacale con funzione di controllo contabile + funzioni dicontrollo e sorveglianza come in SPA

Non si può comunque fare a meno di osservare che sarebbe possibile ancheuna differente interpretazione della normativa, volta a conservare in capo alCollegio Sindacale tutti poteri di cui all’art. 2403 Codice Civile oltre a quelli dicontrollo contabile (Tale tesi è sostenuta in dottrina da R. Rordorf in LeSocietà 2003, Ipsoa pagine 671-672 e S. Fortunato ivi pagine 305 e ss.).

Tali tesi potrebbe basarsi:a) sul generico richiamo dell’ultimo comma dell’art. 2477 Codice Civile alla

disciplina dettata per la SPA;

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b) sul retaggio storico delle funzioni del Collegio Sindacale nella SRL;c) sul fatto che nella SPA il Collegio Sindacale è preminentemente organo di

sorveglianza e solo eccezionalmente anche organo di controllo contabiled) sul fatto che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato è

esclusa la possibilità di demandare il controllo contabile al CollegioSindacale, essendo tale funzione obbligatoriamente riservata dall’art. 2409-bis) al Revisore Unico

e) sul diritto spettante al Collegio Sindacale (e non al Revisore Unico) di im-pugnare le decisioni dei soci non conformi alla legge o all’atto costitutivo

f) sull’obbligo imposto al Collegio Sindacale (e non al Revisore Unico) dichiedere al Tribunale in caso di omissione da parte dei soci e degli ammi-nistratori la riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2482-bis

g) sul potere riconosciuto ai sindaci (e non al Revisore Unico) dall’art. 2485 dirichiedere al Tribunale, in caso di omissione da parte degli amministratori,l’emanazione del decreto che accerti l’avvenuto verificarsi di una causa discioglimento della società

h) sul potere riconosciuto ai sindaci (ma non al Revisore Unico) dall’art. 2487in ordine alla convocazione dell’assemblea per la nomina dei sindaci edalla richiesta di revoca dei liquidatori per giusta causa.

Se si seguisse tale tesi tutte le norme dettate per tale organo in materia diSPA sarebbero di per sé applicabili anche alla SRL, senza bisogno di estensio-ne espressa da inserire in atto costitutivo.

In ogni caso non si può fare a meno di osservare che l’art. 2482-bis prevedeespressamente un dovere di denuncia per il Collegio Sindacale al quale devenecessariamente essere correlato un dovere e potere di sorveglianza.Lo stesso vale per il diritto di impugnazione delle decisioni dei soci ex art.2479-bis, al quale non può non essere connesso anche un potere-dovere disorveglianza.

L’art. 2485 attribuisce inoltre ai sindaci, in caso di omissione da parte degliamministratori, il potere di richiedere al Tribunale l’emanazione del decretoche accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società e l’art. 2487attribuisce infine ai sindaci, sempre in caso di omissione da parte degli ammi-nistratori, il potere di richiedere al Tribunale la convocazione dell’assemblea

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per la nomina dei liquidatori ed il potere di chiedere al Tribunale la revocaper giusta causa dei liquidatori.

È, tuttavia, opportuno notare che le norme testè citate si riferiscano solo alCollegio Sindacale e non al Revisore Unico, così come il diritto/dovere diintervento alle assemblee dei soci, che si desume implicitamente dall’art.2479-bis ultimo comma.

Inoltre, seguendo questa tesi, in caso di superamento dei limiti di cui all’art.2477 da parte di società a responsabilità limitata tenuta alla redazione delbilancio consolidato, si dovrebbe nominare necessariamente un CollegioSindacale con sole funzioni di sorveglianza ed un Revisore Unico con solefunzioni di controllo contabile, dovendosi intendere il generico richiamo di cuiall’art. 2477 ultimo comma inteso anche a tutto il dettato di cui all’art. 2409-bis senza eccezione alcuna (così in dottrina R. Rordorf in Le Società, 2003 n.5, Ipsoa, pagine 671-672 e S. Fortunato in Le Società, 2003 pagg. 305 e ss.).

A causa dall’incertezza normativa sul punto e della fondatezza delleargomentazioni addotte da entrambe le tesi sopra riportate è assai difficileallo stato attuale decidersi per l’adozione di una delle due e pertanto è piùche mai auspicabile un tempestivo intervento chiarificatore sul punto da partedello stesso Legislatore, come peraltro ammesso già dalla stessa LeggeDelega.

14.2. REVISORE UNICO

Il Revisore Unico costituisce una novità della Riforma e la sua funziona natu-rale è costituita dal solo controllo legale dei conti.

In ordine al revisore unico vale quanto detto sopra per il Collegio Sindacale intema di:a) requisitib) cause di ineleggibilità e decadenzac) corrispettivod) nomina e revoca

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e) pubblicità nel Registro delle Impresef) responsabilità

In ordine invece alle funzioni ed ai poteri esso svolge di per sé il controllocontabile ma l’atto costitutivo ne può prevedere delle altre aggiuntive di sor-veglianza.

In concreto appare, tuttavia, assai difficile che queste maggiori competenzepossano esser attribuite a tale organo soprattutto se tale carica è rivestita dauna società di revisione.

Funzioni:

1) controllo contabile:a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la

regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nellescritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidatocorrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degliaccertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sulbilancio consolidato, ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a normadell’articolo 24292) altre funzioni di controllo e sorveglianza facoltative: rimesse alla

disciplina dell’atto costitutivo ex art. 2477 primo comma.

Anche in ordine ai poteri di tale organo esistono dei poteri naturali, costituitida quelli di cui all’art. 2409-ter, che l’atto costitutivo può però aumentare.

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Poteri:

1) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agliamministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere adispezioni; documenta l’attività svolta in apposito libro, tenuto presso lasede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo ledisposizioni dell’articolo 2421, terzo comma.

2) Altri poteri facoltativi rimessi alla disciplina dell’atto costitutivo ex art.2477 primo comma.

Si rileva, ancora una volta, che il Revisore Unico è un organo solo facoltativoe pertanto destinato ad avere scarsa applicazione nella prassi.

Unico caso dubbio, per il quale la nomina del Revisore Unico potrebbe essereobbligatoria è quello in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancioconsolidato, per la cui soluzione si rimanda supra alle tesi A ) e B).

Il Revisore Unico, dunque, normalmente ha nella SRL le medesime funzioni dicontrollo contabile che esso esercita nella SPA, tuttavia l’atto costitutivo puòattribuire a tale organo ulteriori funzioni aggiuntive con relativi poteri, chesono totalmente rimessi alla volontà dei soci ma che saranno ragionevolmen-te simili a quelli del Collegio Sindacale nella SPA.

15. DELLE DECISIONI DEI SOCI

15.1. COMPETENZA DEI SOCI

L’art. 2463 n.7) e l’art. 2479 comma I Codice Civile lasciano alla libera autono-mia delle parti la suddivisione delle competenze tra gli amministratori ed isoci.

L’atto costitutivo può, dunque, stabilire liberamente quali competenze spetti-no ai soci e quali siano invece riservate agli amministratori, ad eccezionedelle seguenti che competono sempre agli amministratori:

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a) redazione del bilancio con tutti i suoi documenti ed allegatib) rappresentanza della societàc) relazioni ex art. 2482- bisd) convocazione assemblea ex art. 2482-tere) obblighi ex art. 2485 e 2487 Codice Civile in tema di liquidazionef) poteri degli amministratori in fase di liquidazione ex art. 2486g) obbligo di rendiconto ex art. 2487-bish) altre competenze previste specificamente per amministratori in caso di

fusione e scissione (cfr. redazione progetto di fusione ex art. 2501-ter,situazione patrimoniale ex art. 2501-quater, relazione ex art. 2501-quin-quies, deposito deliberazione ex art. 2502-bis, progetto di scissione ex art.2506-bis)

e delle seguenti materie, che invece competono sempre ai soci:

1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del

collegio sindacale o del revisore;4) le modificazioni dell’atto costitutivo;5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-

ficazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rile-vante modificazione dei diritti dei soci;

6) la trasformazione;7) l’approvazione del progetto di fusione e di scissione, salvo per le fusioni

per incorporazione e di società interamente posseduta o posseduta al 90%ex art. 2505 e 2505-bis.

15.2. MODALITÀ DELLE DECISIONI

La Riforma ha determinato il parziale tramonto del metodo collegiale, introdu-cendo in tema di SRL la possibilità per i soci di adottare le decisioni conforme più snelle rispetto alla precedente delibera assembleare quali:

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a) decisione per consenso scrittob) decisione per consultazione scritta

I soci possono quindi, nella maggior parte dei casi, prendere le decisioni rela-tive alla società senza necessità di riunirsi tutti in un medesimo luogo e senzadare luogo al dibattito assembleare.

FORME DELLE DECISIONE DEI SOCI

1) consenso scritto2) consultazione scritta3) assemblea dei soci

La necessità di ricorrere alla delibera assembleare, e quindi al vecchio siste-ma collegiale è rimasta, infatti, solo nei seguenti limitati casi:

OBBLIGO DI ADOZIONE DELLE DECISIONI CON DELIBERADEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

a) qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di diverse forme didecisione per consenso scritto o consultazione scritta

b) per le modificazioni dell’atto costitutivoc) per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o unarilevante modificazione dei diritti dei soci d) quando lo richiedono uno opiù amministratori

e) quando lo richiedano un numero di soci che rappresentano almeno unterzo del capitale sociale

15.2.1. CONSENSO SCRITTO

Tale nuova modalità di decisione concessa ai soci è mutuata dal modello ger-manico ed è particolarmente snella e veloce.Essa prescinde dalla necessità della riunione dei soci in adunanza e quindinon richiede la discussione dei soci sull’oggetto della decisione.

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È invece necessario che risulti per iscritto:a) l’argomento della decisioneb) il consenso del socio alla decisione (manifestato attraverso la sotto-

scrizione)

Si ritiene peraltro opportuno che il documento contenga anche la data dellasottoscrizione, sebbene la legge non la richieda.

La decisione deve poi essere trascritta senza indugio da parte degli ammini-stratori nel libro delle decisioni dei soci ex art. 2478 numero 2) e la relativadocumentazione deve essere conservata dalla società.

Dalla normativa si desume che tale modalità permette alla maggioranza diadottare decisioni senza nemmeno informare la minoranza, poiché basta ilsolo consenso espresso da tanti soci sufficienti a raggiungere i quorum richie-sti dall’atto costitutivo. La legge non prevede, infatti, alcun obbligo né di parte-cipazione né di informazione per la minoranza.I soci di minoranza avrebbero solo la possibilità di impugnare le delibere. Perfare ciò dovrebbero, tuttavia, consultare con continuità il libro delle decisionidei soci.Il termine di impugnazione decorre, infatti, solo dal giorno della trascrizionedella decisione nel suddetto libro.

MODALITÀ DEL CONSENSO SCRITTO

non richiedea) riunione dei socib) dibattito dei soci

Richiede solo che per iscritto risultino con chiarezza:c) l’argomento della decisioned) il consenso del socio alla decisione (manifestato attraverso la sottoscri-

zione)

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Esempio di decisione adottata mediante consenso scritto:

SCHEDA DICONSENSO SCRITTO A DECISIONE DEI SOCI

Il sottoscritto YY, nato a XX il ZZ,

nella sua qualità di socio titolare di una partecipazione di nominali Euro ZZpari al YY% del capitale sociale della società Alfa Srl, con sede in ZZ, capita-le sociale Euro XX interamente versato, iscritta presso il Registro delleImprese di ZZ

Dichiara

di prestare il proprio consenso ai sensi dell’art. <> dell’atto costitutivo dellapredetta società alla seguente

Decisione

1)

Luogo e data

Sottoscrizione del socio per approvazione

15.2.2. CONSULTAZIONE SCRITTA

Tale forma di decisione è concepita come una sorta di referendum tra i soci,da attuarsi ragionevolmente attraverso la predisposizione di una scheda dainviarsi a tutti i soci e da fare restituire alla società con modalità e termini, lacui determinazione è interamente lasciata all’atto costitutivo.

Anche in tale caso, come per il consenso scritto, l’art. 2479 Codice Civilerichiede solamente che risulti per iscritto:a) l’argomento della decisioneb) il consenso del socio alla decisione (manifestato attraverso la sottoscrizione).

Si ritiene peraltro opportuno che, anche in tale caso, il documento contengaanche la data della sottoscrizione.

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La decisione deve poi essere trascritta senza indugio da parte degli ammini-stratori nel libro delle decisioni dei soci ex art. 2478 numero 2) e la relativadocumentazione deve essere conservata dalla società.

Tale sistema differirebbe dal consenso scritto perché sembrerebbe richiederel’invio della scheda a tutti i soci, garantendo così a questi di essere informatisulla decisione ed anche di parteciparvi.

Un esempio di scheda per l’adozione delle decisioni a mezzo consultazionescritta da inviarsi a tutti i soci potrebbe essere il seguente:

SCHEDADI CONSULTAZIONE SCRITTA PER CONSENSO A DECISIONE DEI SOCI

Il sottoscritto,

nella sua qualità di soci della società Alfa Srl, con sede in ZZ, capitalesociale Euro XX interamente versato, iscritta presso il Registro delleImprese di ZZ

Dichiara

di prestare il proprio consenso ai sensi dell’art. <> dell’atto costitutivo dellapredetta società alla seguente

Decisione

1)

Luogo e data

Sottoscrizione del socio per approvazione

Avvertenza per i soci:In caso di adesione alla decisione sopra riportata si prega di sottoscriverela presente scheda apponendovi la data e di rispedire la stessa entro il ter-mine di giorni <> dal suo ricevimento all’indirizzo della sede sociale. Inmancanza il consenso si intenderà negato ai sensi dell’art. <> dell’attocostitutivo della società.

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15.2.3. QUORUM PER DECISIONI ASSUNTE MEDIANTE CONSENSO SCRITTOO CONSULTAZIONE SCRITTA

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sonoprese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà delcapitale sociale.

a) Quorum legale: la metà del capitale sociale

b) Quorum convenzionale: l’atto costitutivo può richiedere maggioranze piùelevate ed anche l’unanimità, salvo forse per l’approvazione del bilancio, inossequio alla giurisprudenza formatasi sul tema nel vecchio regime.Peraltro il progressivo avvicinamento della disciplina della SRL a quelladelle società di persone potrebbe indurre l’interprete anche ad abbandona-re il limite posto della citata giurisprudenza.

Ai fini del calcolo dei quorum non viene richiamata la disciplina di cui all’art.2368 ultimo comma in materia di SPA, che tuttavia sembra essere espressio-ne di un principio generale valevole quindi anche per la SRL.Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto equelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato per conflitto di inte-ressi del socio non sono computate ai fini del calcolo della quota di capitalerichiesta per la decisione (quorum deliberativo).

15.3. ASSEMBLEA

In materia di assemblea cade la vecchia distinzione tra assemblea ordinaria estraordinaria, rimasta in vigore solo per la SPA.

NON ESISTE PIÙ DISTINZIONE TRA ASSEMBLEA ORDINARIAE STRAORDINARIA

Il funzionamento dell’assemblea dei soci nella SRL è largamente rimesso allalibera determinazione dell’atto costitutivo.

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Modalità di convocazione: l’atto costitutivo può liberamente determinare imodi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare latempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza di diversaprevisione, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedi-ta ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dallibro dei soci.

Le modalità utilizzabili possono quindi essere:

a) lettera raccomandatab) E-mailc) SMS o MMSd) Raccomandata a manoe) Telefaxf) Telegramma

Il termine di preavviso può essere ora anche inferiore agli 8 giorni, che invecesono richiesti in caso di diversa disposizione dell’atto costitutivo, comunquemai troppo ridotto, poiché la norma richiede sempre la tempestivitàdell’avviso.

Pur non essendo richiesto espressamente, come avviene invece per la SPA(cfr. art. 2366 II comma) sembra opportuno che il mezzo utilizzato per l’avvisosia tale da fornire la prova del suo ricevimento da parte del socio.

Rappresentanza in assemblea: Se l’atto costitutivo non dispone diversamente,il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione èconservata presso la società, secondo quanto prescritto dall’articolo 2478,primo comma, numero 2).

L’atto costitutivo può dunque anche vietare del tutto la rappresentanza inassemblea.

Non viene invece posto alcun limite di legge alla rappresentanza. Non siritengono nemmeno applicabili di per sé in via analogica tutte le limitazionidettate in materia per la SPA (cfr. art. 2372), poiché i due modelli divergono

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profondamente, essendo la SPA concepita come società di grandi dimensionimentre la SRL come piccola o media società a ristretta base sociale.

Art. 2372. (Rappresentanza nella SPA) Nelle società che fanno ricorso almercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita soloper singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni,salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società,associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un propriodipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-co ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentan-te può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazioneod altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto unproprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organiamministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società daessa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o aidipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o,se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più dicinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni dieuro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni dieuro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento socise la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicanoanche nel caso di girata delle azioni per procura.

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Tuttavia la disciplina della SPA può essere sicuramente estesa alla SRL perespressa previsione contenuta in atto costitutivi alla SRL.

Peraltro i seguenti principi sembrano essere principi di carattere generaleapplicabili anche alla delega nella SRL:

a) il principio della revocabilità della delegab) l’obbligo di rilasciare la delega sempre con il nome del rappresentatoc) il divieto di conferire la delega ai membri di controllo o ai dipendenti della

società, alle società da essa controllate o ai membri degli organi ammini-strativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Invece il divieto di rilasciare delega agli amministratori della società potrebbenon essere applicabile di per sé alla SRL, stante la coincidenza delle personedei soci con quelle degli amministratori.

Luogo di convocazione: non viene introdotta nessuna novità rispetto al passa-to. La riunione deve avvenire normalmente presso la sede sociale ma l’attocostitutivo può disporre diversamente.L’assemblea può riunirsi anche all’estero, ma il relativo verbale, se ha peroggetto modifiche dell’atto costitutivo dovrà essere debitamente legalizzatonelle forme previste dalla Legge italiana ovvero dalle ConvenzioniInternazionali e quindi dovrà essere depositato presso un Notaio ai sensidella vigente legislazione notarile (cfr. art. 106 L. 16.02.1913 n. 89), il qualeprovvederà anche al controllo di legalità sostanziale, e solo successivamentese ne potrà chiedere l’iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

Quorum dell’assemblea:

a) quorum legale:a. quorum costitutivo: l’assemblea è regolarmente costituita con la presen-

za di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale socialeb. quorum deliberativo: l’assemblea delibera a maggioranza assoluta e, nei

casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479,con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà delcapitale sociale.

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b) Quorum convenzionale: l’atto costituivo può liberamente derogare alladisciplina di legge, prevedendo qualsiasi quorum, anche l’unanimità, salvo,forse, per le delibere di approvazione del bilancio, se rimesse alla sua com-petenza, in ossequio alla giurisprudenza formatasi sul tema nel vecchioregime. Peraltro il progressivo avvicinamento della disciplina della SRL aquella delle società di persone potrebbe indurre l’interprete anche adabbandonare il limite posto della citata giurisprudenza.

Inoltre la legge detta ulteriori quorum specifici per determinate delibere:a) vedi art. 2500-septies in tema di trasformazione eterogenea,b) vedi art. 2502 in tema di fusione e scissione ec) vedi art. 24 dell’articolato processuale in tema di modifiche comportanti

l’introduzione o la soppressione in atto costitutivo di clausole compro-missorie.

Ai fini del calcolo dei quorum non viene richiamata la disciplina di cui all’art.2368 ultimo comma in materia di SPA, che tuttavia sembra essere espressio-ne di un principio generale valevole quindi anche per la SRL.Pertanto, salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le qualinon può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regola-re costituzione dell’assemblea (cfr. quorum costitutivo).Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è statoesercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto diinteressi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e dellaquota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione (cfr. quorumdeliberativo).

Presidenza dell’assemblea: il Presidente rimane evidentemente solo per l’as-semblea e scompare per le altre forme delle decisioni dei soci.

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Il Presidente dell’assemblea per legge ha i seguenti compiti e poteri:

a) verifica la regolarità della costituzione,b) accerta l’identità e la legittimazione dei presenti,c) regola lo svolgimento dell’assemblea,d) accerta i risultati delle votazioni e degli esiti di tali accertamenti ne deve

dare conto nel verbale.

Assemblea in video/audio conferenza: L’assemblea può svolgersi sicuramenteanche per audio e video-conferenza a condizione che:a) nell’avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modali-

tà di collegamento;b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventual-

mente il notaio;c) sia possibile per il Presidente dell’Assemblea accertare l’identità di tutti i

partecipanti alla riunione, il regolare svolgimento dell’adunanza stessa, levotazioni ed i relativi risultati;

d) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultanea-mente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o rice-vere eventuali documenti relativi alle materie all’ordine del giorno.

In tale caso l’assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segre-tario o il notaio ed il Presidente.

Assemblea totalitaria: L’art. 2479-bis introduce una disciplina ad hoc per laSRL diversa da quella prevista per la SPA:

la deliberazione s’intende in ogni caso adottata quando siano rispettate tuttele seguenti condizioni:

a) ad essa partecipa l’intero capitale socialeb) tutti gli amministratori e sindaci sono presenti od anche solo informati

della riunionec) nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

La nuova disciplina non richiede, dunque, più necessariamente la presenza ditutti gli amministratori e dei sindaci, bensì solamente che questi siano stati

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informati della riunione.A tal fine sarà necessario che venga fornita la prova di tale circostanza, perpermettere al Presidente di dichiarare la validità della costituzione dell’assem-blea in forma totalitaria. Sembra sufficiente anche una semplice dichiarazionescritta degli interessati inviata a mezzo telefax od anche a mezzo di altro sup-porto informatico.Sarà inoltre opportuno che i relativi documenti rimangano conservati pressola società.

È infine da notare che ai fini della regolare costituzione della società nonviene richiesta né la presenza né la preventiva informazione del RevisoreUnico eventualmente nominato ma solo del Collego Sindacale. Non si capiscese questa sia una semplice dimenticanza del Legislatore ovvero una sua pre-cisa scelta normativa

Verbale dell’assemblea: il Legislatore in tema di SRL non ha dettato alcunanorma relativa al verbale dell’assemblea. Si ritiene di potere colmare talelacuna attraverso l’applicazione della disciplina dettata in tema di SPA (cfr.art. 2375), che ha definitivamente risolto ogni dubbio in ordine al contenutodel verbale, introducendo l’obbligatorietà del verbale cosiddetto “analitico” eponendo così fine alla precedente nota diatriba dottrinale e giurisprudenzialesul tema.Nel verbale si dovrà quindi sempre identificare tutti gli intervenuti all’assem-blea ed il capitale rappresentato da ciascun socio.A riguardo viene espressamente legittimata la prassi già diffusa in epoca anteriforma di redigere un separato foglio di presenza da allegare però sempreobbligatoriamente all’atto.Si ribadisce l’ovvia necessità di indicare le modalità della votazione al fine dipermettere l’identificazione dei soci dissenzienti ed astenuti in funzione deidiritti di recesso o di impugnazione loro eventualmente spettanti in conse-guenza del loro voto.Ne consegue che rimane vietato il voto segreto, poiché non permette l’identi-ficazione dei soci astenuti o dissenzienti.

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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.Il verbale deve:a) essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.b) indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei parteci-

panti e il capitale rappresentato da ciascuno;c) indicare le modalità e il risultato delle votazioni ed) consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, aste-

nuti o dissenzienti.e) deve riassumere, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti

all’ordine del giorno.f) Il verbale dell'assemblea che deliberi modifiche dell’atto costitutivo deve

essere redatto da un notaio.h) Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

L’obbligo di ricorrere al Notaio sussiste solo in caso di deliberazione aventiper oggetto la modifica dell’atto costitutivo (cfr. art. 2480) al fine di sottoporleal controllo di legalità per procedere al loro successivo deposito presso ilRegistro delle Imprese ai sensi dell’art. 2436 Codice Civile entro il termine di30 giorni dalla data della riunione.

L’art. 2375 prevede inoltre espressamente la possibilità che il verbale non siaredatto contestualmente alla riunione bensì che sia scritto dal segretario o dalnotaio in epoca successiva all’adunanza stessa, per permettere la sua stesuraintegrale con più calma.

Un eventuale schema di delibera assembleare totalitaria avente per oggettola modifica dell’atto costitutivo potrebbe essere così formulato:

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SCHEMA DI DELIBERA DI ASSEMBLEA TOTALITARIA

Repertorio N. Raccolta N.VERBALE DI ASSEMBLEAREPUBBLICA ITALIANA

Il giorno <data>, alle ore <>;in via <> al numero civico. <> nel mio studio notarile,innanzi a me dott. <>, notaio, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano,senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dal comparentecon il mio consenso, è presente il signor:- <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> e residen-te a <residenza> in <via e numero>, <professione>, cittadino italiano;il quale interviene al presente atto nella sua qualità di <(/Presidente delConsiglio di Amministrazione/Amministratore Unico/Amministratore/Amministratore delegato/<>/)> e legale rappresentante della:- società <nome società>, con sede in <sede società> in <via sede e numerocivico>, capitale sociale Euro <ammontare> <(/interamente versato/interamen-te sottoscritto e versato per <>)>, iscritta presso il Registro delle Imprese di<> col numero di codice fiscale <>.Detto comparente, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteriio notaio sono certo, premette quanto segue:- è qui riunita pur senza formale convocazione l'assemblea dei soci dellasocietà <nome società> per deliberare sul seguente:- ordine del giorno -<>.Il Comparente mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea ed io notaio,aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue:assume la presidenza dell'assemblea, <(/ai sensi dell'art. <> dell’atto costituti-vo o dello statuto/per volontà unanime dell'assemblea/)> il comparente, ilquale dichiara e constata che:- sono presenti in persona i soci:XX rappresentante il <>% del capitale sociale;YY rappresentante il <>% del capitale sociale;ZZ rappresentante il <>% del capitale sociale;- sono presenti per delega, ai sensi dell’art. <> dell’atto costitutivo i soci:AA rappresentante il <>% del capitale sociale;

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BB rappresentante il <>% del capitale sociale;CC rappresentante il <>% del capitale sociale;Le deleghe vengono controllate dal Presidente dell’Assemblea ai sensi del-l’art. <> dell’atto costitutivo e vengono conservate agli atti della società.Il Presidente attesta che tutti i soci presenti in persona o per delega rappre-sentano l’intero capitale sociale.

- sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci nelle persone dei signori <>oppure

- sono presenti i seguenti amministratori <> ed i seguenti sindaci <>- sono assenti invece gli amministratori signori <> ed i sindaci signori <> maessi sono stati informati della riunione ai sensi dell’art. 2479-bis C.C., comerisulta dalla documentazione agli atti della società.- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giornoIl Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in formatotalitaria ai sensi dell’art. 2479-bis Codice Civile ed atta a deliberare sul sud-detto ordine del giorno.Il Presidente illustra quindi all'Assemblea quanto segue:<>.Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'appro-vazione dell'Assemblea il seguente testo di:

DELIBERAZIONE"L'Assemblea,udita ed approvata l'esposizione del Presidente;

delibera- di modificare l’art. <> dell’atto costitutivo come segue:Art. <> “…..”;- di dare incarico all'Organo Amministrativo di procedere all'esecuzione dellapresente delibera, conferendogli all'uopo tutti i poteri necessari."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola,mette ai voti il testo della deliberazione sopra riportato, che viene approvato<(/per alzata di mano/per schede nominative/)>:- con il voto favorevole dei soci signori <> rappresentanti il <>% del capitalesociale;- I soci signori <> hanno invece espresso il proprio dissenso alla suddetta

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delibera.- il socio <> si è astenuto dalla votazione.Il socio XX chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione ed ionotaio aderendo a tale richiesta do atto di quanto segue:- dichiara il socio XX che …..Il Comparente dà atto, ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese dicui all'art. 2436 C.C. ultimo comma, che, a seguito della delibera assunta, l’at-to costitutivo della società viene a risultare come dal testo, invariato in tutto ilresto, che sottoscritto dal comparente e da me notaio si allega al presenteatto sub "A".Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola,l'Assemblea si scioglie alle ore <>.La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ad eccezione dell'al-legato, ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda lo dichiara con-forme alla propria volontà e lo sottoscrive con me notaio.Scritto a macchina da una persona di mia fiducia su <> facciate di <> fogli.

15.4. DIRITTO DI VOTO PER TUTTE LE DECISIONI DEI SOCI

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni spettanti ai soci, indipenden-temente dalla forma adottata, ed il suo voto vale in misura proporzionale allasua partecipazione.Il voto viene così collegato alla percentuale della propria partecipazionerispetto all’intero capitale sociale, analogamente a quanto avviene normal-mente per le società di persone, abbandonando il criterio previgente dei mul-tipli di unità di Euro o di 1.000 Lire. Viene confermato così che la partecipazio-ne di ciascun singolo socio è sempre una sebbene divisibile.Dal disposto di cui al comma I dell’art. 2470 si desume inoltre che il sociodeve essere già iscritto a libro soci per potere partecipare alle decisioni deisoci, in quanto solo con l’iscrizione egli acquista lo status di socio verso lasocietà. Non è però richiesto un periodo minimo di iscrizione né del restoavrebbe avuto senso prevederlo, non essendo la partecipazione alla SRLsuscettibile di incorporazione in un titolo di credito destinato a circolarecome, invece, accade per l’azione.

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Nel caso di attribuzione di partecipazioni in modo non proporzionale aiconferimenti (cfr. 2464 I comma) il diritto di voto spetterà sempre inproporzione al valore della partecipazione ottenuta e non al valore delconferimento eseguito.

16. IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DEI SOCI

16.1. TIPI E CAUSE DI INVALIDITÀ

L’art. 2479-ter introduce una nuova disciplina ad hoc per la SRL riguardante laimpugnazione delle decisioni dei soci. Tale disciplina si differenzia da quelladettata a riguardo per la nuova SPA ed è caratterizzata in parte dal richiamodi alcune norme dettate per la SPA ed in parte da norme specifiche. Rimanecosì il problema di accertare se eventuali norme non richiamate siano porta-trici di principi generali in materia applicabili in quanto tali anche alla SRL.

La Riforma distingue tra diverse categorie di vizi che possono colpire le deci-sioni dei soci, prevedendo diversi tempi di impugnazione ed attribuendo lalegittimazione ad impugnare ad una cerchia più o meno estesa di soggetti aseconda della gravità del vizio.

Scopo del Legislatore è quello di dettare una disciplina analitica per porrefine alle ipotesi di invalidità atipiche, quali l’inesistenza, precedentementecreate dalla Giurisprudenza, che, sebbene in taluni casi giustificabili, hannoperò di fatto frustrato la portata dell’originario art. 2377 C.C. (tale norma dilegge al fine di tutelare i terzi che entrano in contatto con la società aveva,infatti, convertito le cause di nullità per violazione di norme imperative, di cuial principio generale di cui all’art. 1418, in semplice cause di annullabilità,salve solo le due ipotesi di cui all’art. 2379, limitando così gli effetti dell’invali-dità delle deliberazioni).

Si è così sottolineato nuovamente il principio di tassatività delle ipotesi diinvalidità delle decisioni dei soci.

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Il termine di impugnazione viene ora fatto decorrere dal momento della tra-scrizione della decisione nel relativo libro, al fine di dare certezza e di permet-tere l’individuazione di una data sicura in caso di decisioni adottate per con-senso scritto o consultazione scritta.Il termine a quo non è, invece, stato ricondotto al momento della iscrizionedella deliberazione nel Registro delle Imprese, diversamente da quanto acca-de per la SPA, poiché nella SRL la partecipazioni dei soci alla vita sociale èpiù attiva e diretta e pertanto assume maggior rilievo la pubblicità internaeffettuata a mezzo della trascrizione della decisione nel libro suddetto piutto-sto che la pubblicità esterna a mezzo del Registro delle Imprese.

Le decisioni impugnabili possono essere così schematizzate, in ordine di gra-vità, in 3 categorie:

a) Annullabilitàb) Nullitàc) Nullità gravissima solo per le deliberazioni dell’assemblea (e non

anche per le decisioni dei soci adottate per consenso scritto o con-sultazione scritta)

Le cause di invalidità suddette sono schematizzabili:

A) ANNULLABILITÀ

Riguarda le decisioni dei soci che non sono prese in conformità:a) della leggeb) dell’atto costitutivo:

Soggetti legittimati ad impugnare:a) i soci che non vi hanno consentitob) ciascun amministratorec) il collegio sindacale (e non il Revisore Unico)

Non rilevabile d’ufficio

Termine:entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci

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B) NULLITÀ

Riguarda le decisioni che:a) Hanno oggetto impossibile o illecitob) Sono prese in assenza assoluta di informazione

Soggetti legittimati ad impugnare:Chiunque vi abbia interesse

Rilevabile d’ufficio

Termine:entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci

C) NULLITÀ GRAVISSIMA

Riguarda le sole deliberazioni che:a) modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite

Soggetti legittimati ad impugnare:Chiunque vi abbia interesseRilevabile d’ufficio

Termine:senza limiti di tempo

Un’ulteriore ipotesi di impugnazione delle decisioni dei soci è costituitadal conflitto interesse, che l’art. 2479-ter disciplina in modo specificoper la SRL:

DECISIONI ADOTTATE CON LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIOIN CONFLITTO DI INTERESSI

Possono essere impugnate in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto conquello della società (conflitto di interessi diretto od indiretto)

b) Qualora possano recare danno alla società (danno potenziale)c) la partecipazione del socio in conflitto è stata determinante (prova della

resistenza).

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Soggetti legittimati ad impugnare:a) i soci che non vi hanno consentitob) ciascun amministratorec) il collegio sindacale (non anche il Revisore Unico)Non rilevabile d'ufficio.

Termine:entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci

16.2. RIMEDIO GIUDIZIALE

In tutti i suddetti casi di invalidità, il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunitàe ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, puòassegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una nuovadecisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

16.3. NORME RICHIAMATE DALL’ART. 2479-TER: SANATORIE ED EFFETTIDELL’INVALIDITÀ

L’art. 2479-ter prevede, inoltre, che si applichino, in quanto compatibili, gliarticoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-tere 2434-bis.Il giudizio di compatibilità non è però sempre agevole e dà luogo ad alcuneincertezze interpretative.In via schematica si può affermare quanto segue:

VIOLAZIONI CHE NON PERMETTONO L’ESERCIZIO DELL’IMPUGNAZIONE

La deliberazione non può essere annullata:1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che

tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzio-ne dell’assemblea;

2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che ilvoto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini delraggiungimento della maggioranza richiesta;

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3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscanol’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera-zione.

Si ritiene che il concetto di “voto” utilizzata dal comma quarto dell’art. 2377possa essere ragionevolmente esteso per le decisioni adottate con formediverse dalle delibere assembleari anche al “consenso” dei soci.

Tutte le irregolarità sopra riportate non sono sembrate al Legislatore tali daincidere sulla validità della decisione dei soci. L’elencazione analitica di talieccezioni è inoltre al quanto opportuna, poiché essa ha il preciso scopo dioperare una netta e chiara distinzione tra quei vizi che erano stati ritenuti tal-volta dalla precedente Giurisprudenza come cause di inesistenza ed altrevolte invece come semplici cause di annullamento delle delibere.

Il Legislatore ha così voluto fare chiarezza per evitare di lasciare in materiaspazio a pericolose ed incerte elaborazioni giurisprudenziali, che la preceden-te esperienza aveva conosciuto.

EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO E DELLA NULLITÀ

A) L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci edobbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sottola propria responsabilità.

B) In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in basead atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Si ritiene che, come precisato dall’art. 2379 ultimo comma per effetto delrichiamo fatto al comma VI e VII dell’art. 2377, anche per le decisioni dei socidella SRL gli effetti conseguenti all’annullamento coincidano con quelli pro-dotti dalla dichiarazione di nullità della decisione dei soci, a vantaggio dellasicurezza dei terzi che entrano giuridicamente in contatto con la società ed inossequio dunque ai principi indicati dalle direttive comunitarie sul tema.

Esistono inoltre alcune particolari forme di sanatoria dell’invalidità delle deci-sioni dei soci, così schematizzabili:

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SANATORIA GENERICA EX ART. 2377 VII COMMA

L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazioneimpugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello sta-tuto.

In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a cari-co della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sosti-tuita.

La modalità della sanatoria sopra riportata ribadisce che in materia societaria,diversamente da quanto previsto in tema di contratto, è sempre ammessa laconvalida della delibera invalida indipendentemente dalla causa della suainvalidità. Ciò al fine di garantire sicurezza ai terzi che entrano in contatto conla società.

SANATORIA SPECIALE EX ART. 2379-bis

L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione nonpuò essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suoassenso allo svolgimento dell’assemblea.

L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanatamediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva.

La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti deiterzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

La prima delle due ipotesi sopra previste configura una ragionevole causa diimpedimento all’azione di impugnazione da parte di chi ha tenuto un compor-tamento incompatibile con la volontà di fare valere la causa di invalidità rap-presentata dalla mancata convocazione. Un’eventuale convocazione dell’as-semblea in forma totalitaria senza la presenza di uno o più soci può, dunque,di fatto essere sanata qualora i soci mancanti dichiarino, prima, durante ed

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anche in epoca successiva all’adunanza stessa, di prestare il loro assenso allosvolgimento dell’assemblea.

L’ipotesi della mancanza del verbale presuppone una riunione della qualenon è stato steso il verbale. Il caso è difficilmente verificabile in caso di modi-fica dell’atto costitutivo, poiché in tale caso il verbale deve essere redatto daun notaio. Tuttavia per le restanti delibere è possibile che i soci dopo averedeliberato in assemblea si dimentichino od omettano intenzionalmente diredigere il verbale della riunione e della deliberazione. In tal caso l’eventualeverbalizzazione da effettuarsi prima della data dell’assemblea successiva e, sibadi bene, non invece semplicemente prima della verbalizzazione della deli-berazione successiva, sana di fatto retroattivamente l’invalidità.Tuttavia la deliberazione non potrà essere opposta ai terzi in buona fede ossiaa coloro i quali ignoravano l’esistenza della deliberazione non tempestiva-mente verbalizzata.

Si ritiene altresì applicabile il principio di cui al comma III dell’art. 2379, anchein relazione alla sanatoria ex art. 2379-bis, secondo cui:a) la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’av-

viso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazio-ne ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire diessere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell’as-semblea;

b) il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazio-ne e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dalpresidente del consiglio d’amministrazione e dal segretario o dal notaio.

SANATORIA SPECIALE EX ART. 2379-ter.

Nei casi previsti dall’articolo 2379 ovvero:a) mancata convocazione dell’assemblea,b) mancanza del verbalec) impossibilità o illiceità dell’oggetto delle deliberazione

l’impugnativa delle sole deliberazioni aventi per oggetto:a) l’aumento di capitale,

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b) la riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 oc) l’emissione di obbligazioni

non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’i-scrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di man-cata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’eserci-zio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante aisoci e ai terzi.

La norma sopra schematizzata ha il pregio di tutelare i terzi che hanno fattoaffidamento sulle suddette delibere aventi per oggetto materie di particolarerilevanza per i terzi medesimi. Si ritiene che il caso della emissione di obbli-gazioni possa essere interpretato per la SRL come riferito all’emissione ingenere di titoli di debito.

L’art. 2434-bis, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma prevede, infine,una limitazione alle impugnazioni delle “delibere” rectius “decisioni” diapprovazione del bilancio.La materia era stata oggetto nel precedente regime di un ampio dibattito dot-trinale e giurisprudenziale, che aveva riguardato soprattutto le ipotesi di inva-lidità del bilancio in caso di sua falsità e di mancato rispetto dei principi dichiarezza. La Giurisprudenza riteneva che le delibere di approvazione di unbilancio falso o redatto senza l’osservanza del principio di chiarezza fosseroradicalmente nulle. Conseguentemente tale delibera poteva essere impugnatasenza limiti di tempo, dando così luogo ad una grave situazione di incertezzadestinata a protrarsi nel tempo ed avente talvolta conseguenze eccessive inragione del rapporto di continuità esistente tra i bilanci dei singoli esercizi.Per cercare di porre un freno alle azioni di impugnazione delle delibere diapprovazione del bilancio esercitate in epoca assai lontana dalla data delladelibera stessa, soprattutto se con mere finalità di disturbo la giurisprudenzae la dottrina avevano così cercato di formulare alcuni principi quali:

a) l’obbligo per l’attore di dimostrare la sussistenza di un interesse adimpugnare concreto ed attuale al momento della proposizione del-l’azione;

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b) il divieto di impugnare bilanci di esercizi passati che non incidanopiù su quello attuale

c) il divieto di impugnare la deliberazione di approvazione di un bilan-cio falso poi sostituita con l’approvazione di un bilancio lecito.

Si poneva, inoltre, il problema delle conseguenze della pronuncia di invaliditàdella deliberazione di approvazione di un bilancio falso sui bilanci successivi.Orbene il Legislatore adesso è intervenuto espressamente sul punto, formu-lando i seguenti principi per limitare la situazione di incertezza cagionata dal-l’approvazione di un bilancio invalido, indipendentemente dalla gravità dellacausa della sua invalidità:

LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI DELLE DECISIONI DI APPROVAZIONEDEL BILANCIO

Le azioni di impugnazione per qualsiasi causa (annullamento e nullità) nonpossono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazionedel bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’eserciziosuccessivo.

Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità dicui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

L’applicazione del disposto di cui all’art.2434-bis alle decisioni dei soci di SRLpone, tuttavia, il delicato problema se la norma debba applicarsi interamentenella sua versione completa, che prevede una soglia minima del 5% perimpugnare il bilancio approvato senza rilievi del revisore ovvero solo se essadebba applicarsi solo parzialmente, tralasciando tale comma in quanto noncompatibile con la disciplina detta in materia di SRL. Sembra più ragionevoletale ultima tesi in forza delle seguenti argomentazioni:

a) nella SPA è normale la previsione di una soglia minima per impu-gnare, mentre nella SRL per precisa e motivata scelta del Legislatorel’azione di impugnazione spetta sempre ai soci singolarmente;

b) il revisore è organo necessario nella SPA ma è solo eventualenella SRL.

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16.4. POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI RILEVARE D’UFFICIO LE CAUSE DIINVALIDITÀ

Ulteriori problemi riguardano la rilevabilità d’ufficio della invalidità:sembra possibile ipotizzare a riguardo la seguente soluzione, in analogia aquanto previsto per la SPA:il giudice può rilevare le invalidità delle decisioni nulle sub B) e C) e non quel-le annullabili sub A) né quelle annullabili perché adottate con la partecipazio-ne determinante del socio in conflitto di interessi.

16.5. PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE

L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogodove la società ha sede.

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impu-gnazione della partecipazione alla società. Fermo restando quanto dispostodall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processovenga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi la partecipazione, ilgiudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’ese-cuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvedesul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della cita-zione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della delibe-razione.

In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessala convocazione della società convenuta, provvede sull’istanza con decretomotivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la tratta-zione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entroquindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedi-menti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notifica-zione alla controparte del ricorso e del decreto.

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Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli ammini-stratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio chesubirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dallasospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre in ognimomento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risar-cimento dei danni.All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazio-ne eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazio-ne impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamentel’udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separa-tamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzocomma dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decisecon unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presentearticolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine sta-bilito per impugnare.

16.5.1. NORMA TRANSITORIA ART. 223 – sexies disp. att. del Codice Civile.

L’articolo 223-sexies prevede un peculiare regime transitorio con effettoretroattivo in materia di impugnazione delle delibere dei soci. La norma siriferisce solo alle impugnazioni delle delibere della SPA, tuttavia a fronte delrichiamo a tale disciplina operato dall’art. 2479-ter ultimo comma, sembrereb-be ragionevole ritenere che tale regime si applichi anche alle impugnazionidelle decisioni dei soci della SRL.

Il citato art. 223-sexies prevede che le disposizioni degli articoli 2377, 2378,2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alledeliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l’azione siastata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, leazioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni pos-sono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

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17. BILANCIO(a cura del dott. Avv. Peter Karl Plattner, revisore contabile)

La riforma del diritto societario ha prodotto delle modifiche che vanno adincidere anche sulla redazione dei bilanci. Qui di seguito ci si limiterà a rias-sumere gli interventi di maggior rilievo dal punto di vista generale e di siste-ma, senza esporre in maniera analitica la nuova disciplina, non essendo que-sta la sede adatta.I nuovi principi sono così schematizzabili:

Interferenze fiscali e fiscalità differita

Obiettivo della riforma è stato quello di far sì che “i rendiconti economici epatrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civilein quanto uniche disposizioni in materia”.Questo comporta l’abbandono del principio della dipendenza rovesciata, percui il bilancio civilistico doveva necessariamente anche comprendere delleposte di natura tributaria per ottenere i vantaggi fiscali connessi (si tratta delnoto problema della indeducibilità dei costi non contabilizzati), e l’abolizionedell’ultimo comma dell’articolo 2426 del codice civile per la parte che affermache “è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusiva-mente in applicazione di norme tributarie”. Non dovranno pertanto più esserecontabilizzate poste di natura esclusivamente fiscale (es. ammortamenti anti-cipati).

Venendo meno le interferenze di carattere fiscale diventa ancora più impellen-te la necessità di esporre la fiscalità differita e di questo è stato tenuto contomodificando sia l’articolo 2425 del codice civile, inserendo al punto 22 delloschema di conto economico le imposte differite ed anticipate, sia l’articolo2427 (Contenuto della nota integrativa), prevedendo al punto 14) che vengaredatto un apposito prospetto che contengaa) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rileva-

zione di imposte differite ed anticipate, specificando l’aliquota applicata ele variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o adde-bitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dalcomputo e le relative motivazioni;

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b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti aperdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione,l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscri-zione”.

Questo significa che le imposte correnti, effettivamente dovute nel periodocome si rileva dalla dichiarazione dei redditi, devono essere opportunamenteintegrate e rettificate per diventare nel bilancio imposte di competenza riferi-bili ai redditi prodotti nell’esercizio di riferimento.

Volendo fare degli esempi pratici, si ha:

Plusvalenze 100Conto economico A/5 ovvero E/20, tassate in 5 anni, articolo 54, comma 4TuirPlusvalenza rateizzata 80 aliquota Irpeg 34% aliquota Irap 4,25%In contabilità (80 x 38,25% = 30,59):Dare Imposte differite 30,59Avere Fondo imposte differite 30,59

Spese manutenzione eccedenti il 5% 100Conto economico B/7, dedotte in cinque anni, articolo 67, comma 7 TuirSpese differite 100 aliquota Irpeg 34% aliquota Irap 4,25%In contabilità (100 x 38,25% = 38,25):Dare Credito per imposte anticipate 38,25Avere Imposte anticipate 38,25

I conti di contabilità saranno pertanto:

Nel conto economicoImposte correnti – dareImposte differite – dare

su differenze temporaneeImposte anticipate – avere

su perdite

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Nello stato patrimonialeAl passivo – B-2 Fondi imposteAll’attivo, II Crediti -4ter, imposte anticipate

Operazioni in valuta

L’articolo 2425 - bis, comma 2, prevede che i costi e i ricavi in valuta vannodeterminati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione ècompiuta. L’articolo 2426, nell’indicare i criteri di valutazione, al punto 8-bis,classifica le operazioni in valuta in immobilizzate e correnti, prevedendo chele prime debbano essere iscritte al tasso di cambio al momento del loroacquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio, se la riduzionedebba giudicarsi durevole, mentre le seconde devono essere valutate al tassodi cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; le differenze sarannoimputate alla nuova voce 17-bis (utile e perdita su cambi) del conto economi-co, ma l’eventuale utile netto dovrà essere accantonato in una apposita riser-va non distribuibile fino al momento del realizzo.

Leasing

In relazione alle operazioni di leasing bisognerà indicare in nota integrativa,mediante un apposito prospetto, le differenze contabili esistenti tra una iscri-zione con il metodo patrimoniale (ovvero, quello precedentemente utilizzato)e quello finanziario. Seguendo il metodo finanziario, infatti, il bene locatodeve essere iscritto nel bilancio dell’utilizzatore fra le immobilizzazioni mate-riali e deve essere assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vitautile economica. Il canone invece viene suddiviso nella quota capitale e inquella interessi: la prima rileva come debito, mentre la seconda va registrataper competenza assieme agli altri oneri accessori.

Volendo fare un esempio:

a) metodo patrimoniale

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Attivo dello stato patrimoniale: nullaDare conto economico: B/8 canoni di competenza

b) metodo finanziario

Attivo stato patrimoniale: B II Immobilizzazioni materiali al netto del fondod’ammortamentoPassivo stato patrimoniale: D7 Debiti vs. fornitori (quota capitale)Dare conto economico. 10b ammortamenti e C17 interessi passivi

Va da sé che l’indicazione con il metodo finanziario porterà, in genere, ad unrisultato d’esercizio superiore a quello ottenibile con il metodo patrimoniale,dato che in genere i canoni leasing sono notevolmente superiori rispetto allequote d’ammortamento calcolabili.

18. MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO

Le modifiche dell’atto costitutivo devono essere sempre deliberate dall’as-semblea dei soci ed il relativo verbale deve essere redatto da un notaio (cfr.art. 2480), salvo alcune materie che possono essere delegate agli amministra-tori quali:

a) aumento del capitale sociale (cfr. art. 2481)b) fusione per incorporazione di società posseduta al 100% (cfr. art. 2505)c) fusione per incorporazione di società posseduta al 90% (cfr. art. 2505-bis)d) riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2482-bis e 2446 ultimo

comma.

in tutti i suddetti casi rimane sempre l’obbligo di redigere il verbale in formanotarile.

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18.1. VERBALE E OBBLIGO DI CONTROLLO NOTARILE

Anche in sede di verbalizzazione delle deliberazione delle modifiche dell’attocostitutivo il notaio ha il compito di effettuare il controllo di legalità sostanzia-le sulla delibera.Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello “statuto” rec-tius “dell’atto costitutivo”, entro trenta giorni, verificato l’adempimento dellecondizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delleimprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazionirichieste.

L’ufficio del registro delle imprese, verificata la sola regolarità formale delladocumentazione, iscrive la delibera nel registro.

In caso di deliberazione dei soci, tuttavia, il notaio deve sempre verbalizzare enon può mai, neanche in presenza di delibere palesemente illecite, rifiutarsi diricevere l’atto.

Tuttavia egli, una volta verbalizzato, ha trenta giorni di tempo per effettuarecon cura il controllo sulla deliberazione e, nel caso in cui non ritengaadempiute le condizioni di legge, deve rifiutarsi di depositare l’atto presso ilRegistro delle Imprese, dandone comunicazione tempestivamente,e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’atto, agliamministratori.

Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono:

a) convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti volti a modificarela delibera in modo da renderla conforme alla legge

oppureb) ricorrere al giudizio del tribunale; il tribunale può:

1) verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito ilpubblico ministero, ordinare l’iscrizione nel registro delle imprese condecreto soggetto a reclamo.

2) verificato l’insussistenza delle condizioni di legge rifiutare l’omologa

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in mancanza invece dei provvedimenti sub a) e b)1) la deliberazione è definiti-vamente inefficace.

Efficacia della deliberazione:

L’art. 2436, innovando in materia, prevede in via generale che tutte le delibe-razioni di modifica dell’atto costitutivo non producano effetti se non dopo l’i-scrizione.Dalla lettura della norma sembra potersi desumere che l’iscrizione sia condi-zione di efficacia sia verso i terzi sia verso i soci.Viene così invertito il previgente principio affermato dalla dottrina e dalla giu-risprudenza, secondo cui la delibera, salvo i casi in cui la legge disponevadiversamente, doveva intendersi immediatamente efficace ma veniva caduca-ta con effetto ex tunc nel caso in cui fosse stata negata la sua omologazione.

Obbligo di deposito del testo aggiornato dell’atto costitutivo:

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delleimprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata (cfr. art. 2436 ultimocomma).È all’uopo opportuno ma non necessario che il testo aggiornato venga diret-tamente allegato al verbale da parte del notaio.

18.2. AUMENTO DI CAPITALE

La disciplina delle operazioni sul capitale in tema di SRL risulta parzialmentemodificata rispetto al passato.

18.2.1. DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Nel vecchio regime la possibilità di delegare l’aumento del capitale socialeagli amministratori era prevista solo per la SPA e con precise limitazioni. Intema di SRL la norma non era stata invece oggetto di richiamo per precisavolontà del Legislatore, il quale aveva ritenuto che in tale forma più piccola di

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società non ve ne fosse l’esigenza, e la Giurisprudenza quasi unanime avevaconseguentemente negato la possibilità di un’estensione analogica alla SRLdi tale istituto.La Riforma è intervenuta sul punto innovandolo.L’aumento del capitale sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, puòadesso, infatti, essere delegato dai soci agli amministratori alle seguenticondizioni:

a) la possibilità deve essere prevista nell’atto costitutivo, in sede di costituzio-ne della società o di sua successiva modifica;

b) devono essere determinati nella delega i limiti e le modalità di esercizio.

Non vengono tuttavia prestabiliti per modalità e tempi dei limiti da parte dellalegge, restando i soci liberi di decidere a riguardo.

c) la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redattosenza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’ar-ticolo 2436.

d) la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata finquando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmen-te eseguiti.

In ordine a tale ultimo requisito è opportuno osservare che la norma introdu-ce una ulteriore novità, consentendo ora di adottare la decisione di aumentodel capitale sociale anche prima che il capitale sociale non sia stato intera-mente versato, richiedendo solo che l’attuazione della decisione venga effet-tuata dopo l’integrale esecuzione dei precedenti versamenti.

Questo è un principio di carattere generale in tema di aumento di capitale,valevole anche per tutte le altre ipotesi e non solo per quella della delegaagli amministratori, come di deduce dall’ultimo comma dell’articolo 2480e dalla corrispondente principio di cui articolo 2438 I comma dettatoper la SPA.

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18.2.2. AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE NUOVI CONFERIMENTI.

Il Legislatore ha introdotto per la SRL un’autonoma completa disciplina intema di operazioni sul capitale, abbandonando la vecchia tecnica del rinvioalla normativa dettata per la SPA.Naturalmente oggetto del conferimento in sede di aumento del capitale socia-le può essere tutto ciò che è conferibile già in sede di costituzione della socie-tà e pertanto l’aumento di capitale sociale può essere liberato mediante:

a) denarob) beni o creditic) prestazioni d’opera o di servizi.

Come già osservato, la delibera di aumento del capitale sociale può ora esse-re adottata anche prima che il capitale sociale precedente sia stato interamen-te versato, richiedendosi solo che l’attuazione della decisione venga effettuatadopo l’integrale esecuzione dei precedenti versamenti.

Viene ribadito che in caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci ildiritto di opzione in proporzione alle partecipazioni da ciascuno rispettiva-mente possedute, tuttavia viene ora espressamente stabilito che debba esse-re concesso ai soci un termine minimo di 30 giorni, a decorrere dal momentoin cui viene comunicato ai soci che l’aumento può essere sottoscritto, per l’e-sercizio di tale diritto. Un’eventuale riduzione di tale termine legale potràessere deliberata solo all’unanimità.Contemporaneamente viene però anche introdotta la generale ed illimitatapossibilità di escludere il diritto di opzione per permettere l’entrata in societàdi nuovi soci, senza alcun obbligo di motivazione. Quale contrappeso vienesempre riconosciuto ai soci dissenzienti il diritto insopprimibile di recederedalla società, per fare così fronte all’eventualità di vedere modificato il pro-prio ruolo nell’organizzazione sociale contro la propria volontà.Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato in seguito alla perdita delcapitale sociale di oltre un terzo con contestuale riduzione del capitale socialestesso al di sotto del limite di legge (cfr. art. 2482-ter), il diritto di opzione nonpuò essere invece mai escluso.La ratio della norma è quella di impedire prassi non commendevoli che la

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pratica ha a volte elaborato per ridurre sostanzialmente o addirittura elimina-re la partecipazione di una minoranza scomoda alla maggioranza. Sembra,tuttavia, doversi ritenere che anche in tale caso il diritto di opzione possaessere escluso o limitato, qualora la deliberazione venga adottata dai sociall'unanimità.Ultima nota infine in merito al sovrapprezzo, che anche nel caso in cui vengaescluso il diritto di opzione è sempre solo eventuale e mai obbligatorio.

Rimane inalterato invece il principio secondo quale l’aumento di capitale ènormalmente inscindibile, salvo diversa decisione da parte dei soci.

I principi espressi dal Legislatore all’articolo2481-bis sono così schematizzabili:

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

a) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi con-ferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle par-tecipazioni da essi possedute.

b) l’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offer-ta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che nonhanno consentito alla decisione il diritto di recesso ex lege a norma del-l’articolo 2473.

c) la decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e lemodalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sotto-scrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dalmomento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale puòessere sottoscritto.

d) la decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che laparte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sot-toscritta dagli altri soci o da terzi.

e) se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine sta-bilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sot-toscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia

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espressamente consentito.

f) i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono già all’atto della sottoscri-zione:1) per i conferimenti in denaro devono versare alla società almeno il ven-

ticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’in-tero soprapprezzo ovvero prestare fideiussione bancaria o polizza diassicurazione per un importo almeno corrispondente; l’unico sociodeve invece sempre versare l’intero ammontare del conferimento;

2) per i conferimenti di beni in natura o di crediti è invece necessaria laperizia dell’esperto ai sensi dell’art. 2465 ed essi devono essere inte-gralmente liberati al momento della sottoscrizione;

3) per i conferimenti di prestazioni di servizi e di opera è necessaria laperizia dell’esperto ai sensi dell’art. 2465 e la contestuale prestazionedi una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con cuivengano garantiti per l’intero valore ad esso assegnato gli obblighiassunti dal socio conferente.

h) nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devonodepositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione chel’aumento di capitale è stato eseguito.

La norma non tiene conto della possibilità di dare luogo ad aumenti di capita-le sociale con attribuzione delle partecipazioni in modo non proporzionale aiconferimenti, come è invece espressamente previsto in sede di costituzionedella società. Non sembra tuttavia esserci motivo alcuno per ritenere nonapplicabile tale principio anche in sede di aumento di capitale sociale.Rimane il problema di valutare se a tal fine basti il solo accordo dei soci tra iquali si verifica lo scambio di attribuzioni ovvero se sia necessario il consensodi tutti i soci. Gli altri soci potrebbero, infatti, forse eccepire una forma dilesione indiretta del loro diritto di opzione.

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18.2.3. AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altrifondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso naturalmente la quota di partecipazione di ciascun socio restaimmutata nella sua percentuale originaria rispetto al capitale sociale, nonessendo possibile dare luogo ad aumenti preferenziali solo a favore di alcunisoci a danno degli altri (cfr. art. 2481-ter).

Tale norma non è, dunque, speculare a quella dettata dall’art. 2464 in materiadi conferimenti iniziali, in cui i singoli soci possono decidere di dare luogo adattribuzioni delle partecipazioni non proporzionali ai conferimenti da ciascunoeffettuati.

La differenza risiede nella circostanza che nel caso della costituzione dellasocietà i soci dispongono di diritti propri mentre in sede di aumento gratuitodel capitale dispongono di mezzi della società.

Rimane da domandarsi, tuttavia, se con il consenso di tutti i soci non si possadare luogo ad attribuzioni non proporzionali anche in tale caso.

Sembrerebbe doversi ammettere la tesi positiva a riguardo, anche così facen-do si potrebbe cagionare una lesione delle ragioni dei creditori del socio cheottenga un aumento della propria partecipazione minore a quanto gli spette-rebbe, poiché di fatto la sua partecipazione sociale verrebbe annacquatasenza che essi possano esperire alcuna azione a loro difesa, non essendoinfatti esperibile l’azione revocatoria nè potendo i creditori personali del sociofare opposizione alla decisione, non essendo tale possibilità contemplatadalla legge.

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18.3.1. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NON IN CONSEGUENZADI PERDITE.

La nuova formulazione dell’art. 2482 consente ai soci di procedere alla ridu-zione del capitale sociale in qualsiasi momento a loro libera discrezione,senza prevedere più alcuna forma di controllo. È stato infatti abbandonato ilvecchio concetto di “esuberanza del capitale per il conseguimento dell’ogget-to sociale”.La precedente giurisprudenza in materia aveva sempre richiesto che la delibe-ra fosse puntualmente motivata e che la motivazione fosse logica, coerenteed supportata da circostanze obiettive quali ad esempio la contemporaneariduzione delle attività dell’oggetto sociale ovvero la prova dell’effettiva esu-beranza del capitale sociale rispetto alle necessità della società da forniremediante l’esibizione dei bilanci della società stessa relativi ai tre esercizi pre-cedenti.Di fatto i giudici esercitavano una sorta di controllo di merito mascherato,dettato dall’esigenza di tutelare i creditori sociali, i quali spesso non erano difatto in grado di esperire il rimedio dell’opposizione loro riconosciuto dallalegge, poiché non riuscivano a venire tempestivamente a conoscenza delladelibera nonostante la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese.

Con la Riforma tale forma di controllo deve intendersi definitivamente inam-missibile.Unico rimedio previsto a tutela dei creditori sociali è rimasta la facoltà ad essiriconosciuta di fare opposizione alla delibera entro il termine di tre mesidall’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese e del conseguente divie-to per la società di eseguire materialmente la delibera prima della scadenza ditale termine.

Altro limite rimasto, ovviamente, è quello costituito dalla necessità di rispetta-re in sede di riduzione l’ammontare minimo del capitale sociale previsto dallaLegge pari attualmente ad Euro 10.000.

La riduzione del capitale sociale può avere luogo nel seguente modo:

a) mediante rimborso ai soci delle quote pagate

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b) mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.c) mediante attribuzione di beni in natura, qualora ciò sia stato opportuna-

mente previsto in atto costitutivo ovvero vi sia il consenso di tutti i soci.

RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE

Limite:deve essere rispettato il capitale sociale minimo per legge di Euro 10.000

La riduzione del capitale sociale può avere luogo mediante

a) rimborso ai soci delle quote pagateb) mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.c) mediante attribuzione di beni in natura, se previsto in atto costitutivo.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita sol-tanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle impresedella decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditoresociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale in caso di opposizione, quando ritenga infondato il pericolo dipregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garan-zia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

18.3.2. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE OLTRE IL TERZODEL CAPITALE SOCIALE.

Il nuovo articolo 2482-bis modifica in parte la vecchia disciplina prevista per ilcaso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza diperdite.

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RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALEPER PERDITE OLTRE IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenzadi perdite:

a) gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei sociper gli opportuni provvedimenti.

a.1) All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli ammini-stratori sulla situazione patrimoniale della società.

a.2) Nel caso in cui sia presente il Collegio Sindacale o il Revisore Unicoessi dovranno formulare a riguardo le loro osservazioni.

a.3) Copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositatanella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea,perché i soci possano prenderne visione.

L’atto costitutivo può però derogarvi, prevedendo un limite di termine dideposito inferiore ovvero abolendo in radice l’obbligo del preventivodeposito.

a.4) Nell’assemblea gli amministratori devono inoltre dare conto anchedei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione previstanel precedente comma, allo scopo di dare ai soci una corretta edaggiornata informazione sulla situazione finanziaria della società.

b) Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno diun terzo, l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deveridurre il capitale sempre in proporzione delle perdite accertate.Un’eventuale riduzione delle perdite per un ammontare inferiore allaperdita rimane dunque sempre vietata.

Con la precedente normativa era sorto il dubbio se l’assemblea competente adecidere la riduzione del capitale sociale fosse quella in forma ordinaria ostraordinaria. Ora, essendo caduta tale distinzione in materia di SRL non vi èovviamente più incertezza a riguardo.

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In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi del-l’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzionedel capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Questo è uno deipochi casi certi in cui il Collegio Sindacale o il Revisore Unico esercitano unafunzione di controllo sulla società.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decretosoggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a curadegli amministratori.

Delega agli amministratori

La norma infine introduce inoltre una nuova modalità di riduzione della perdi-ta, disponendo che si applichi, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’ar-ticolo 2446 C.C. nella sua novellata formulazione.

Pertanto l’atto costitutivo, una sua modificazione ovvero una deliberazioneadottata con le maggioranze previste per l’assemblea possono attribuireall’organo di amministrazione, indipendentemente dalla sua forma, il compitodi deliberare la riduzione del capitale.

La legge non prevede come debba essere adottata la decisione in caso di pre-senza di una pluralità di amministratori, tuttavia, in difetto di una specificadisposizione a riguardo in atto costitutivo, sembra ragionevole ritenere cheanche tale competenza, in ragione della sua importanza, spetti al consiglio diamministrazione, analogamente a quanto previsto dalla legge per l’eventualedelibera di aumento di capitale sociale delegato. (cfr. art. 2475 ultimocomma).

Si applica in tal caso l’articolo 2436 e pertanto il verbale deve essere redattoda un notaio per la sua successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.

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18.3.3. RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DISOTTO DEL MINIMO LEGALE.

Se si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

a) la perdita è di oltre un terzo del capitale edb) il capitale per effetto della perdita si riduce al disotto del minimo di legge

di Euro 10.000

gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea che può sce-gliere se:

a) deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento delmedesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge;

b) deliberare la trasformazione della società in società di persone od in con-sorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, asso-ciazione non riconosciuta o fondazione ai sensi degli articoli 2500 sexies esepties.

c) Non adottare nessuno dei due precedenti provvedimento e dare atto che lasocietà si trova in stato di liquidazione procedendo così alla nomina deiliquidatori.

A tale fattispecie si applica naturalmente anche tutta la disciplina di cui all’art.2482-bis, fatta eccezione per la possibilità di delegare la competenza agliamministratori.

Inoltre, come già detto, in caso di aumento del capitale sociale non si puòescludere il diritto di opzione a favore dei soci per impedire prassi non com-mendevoli che la pratica ha a volte elaborato per ridurre sostanzialmente oaddirittura eliminare la partecipazione di una minoranza scomoda alla mag-gioranza. Sembra tuttavia doversi ritenere che anche in tale caso il diritto diopzione possa essere escluso o limitato, qualora la deliberazione venga adot-tata dai soci all'unanimità.

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18.3.4. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE E DIRITTI DEI SOCI.

L’art. 2482 quater dispone, infine, che in tutti i casi di riduzione del capitaleper perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e deidiritti spettanti ai soci, dovendosi osservare la parità di trattamento.

19. EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

L’art. 2483 introduce una rilevante novità in tema di titoli di debito, permet-tendo anche alla SRL di accedere a queste forme di finanziamento sebbeneentro determinati limiti volti ad assicurare la necessaria salvaguardia degliinteresse dei risparmiatori.

L’atto costitutivo può infatti prevedere che la società possa emettere titoli didebito, stabilendo liberamente se la relativa competenza spetti ai soci o agliamministratori e determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggio-ranze necessarie per la decisione.

Quindi nessuna limitazione viene posta in ordine al tipo dei titoli da emetterenè, diversamente a quanto previsto per la SPA, viene pretesa l’osservanza diun rapporto minimo tra capitale e/o riserve della società ed ammontare deldebito.

Unico limite è costituito dalla necessità inderogabile che i titoli emessi sianosottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenzia-le a norma delle leggi speciali, i quali in caso di successiva circolazione deititoli di debito, rispondono della solvenza della società nei confronti degliacquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societàmedesima. Questi ultimi infatti non necessitano di garanzie da parte delLegislatore non essendo terzi estranei alla società.

Come si vede, dunque, il controllo sull’operazione viene lasciato al mercato epiù in particolare agli investitori professionali, che prima di sottoscrivere talititoli effettueranno adeguati controlli sulla situazione economica-finanziaria

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della società emittente, anche alla luce della loro responsabilità di garanti exlege verso i successivi acquirenti. Saranno quindi loro richiedere alla società,se del caso, le eventuali garanzie ipotecarie necessarie a garantire il prestito.

Il Legislatore ha così voluto dettare per la SRL una disciplina analoga sia dalpunto di vista soggettivo che oggettivo a quella dettata dal comma secondodell’art 2412 per la SPA.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e lemodalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il regi-stro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessoridei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

In caso di emissione di titoli di debito sarà opportuno disciplinare in attocostitutivo, prendendo come modello la disciplina dettata per la SPA dagliarticoli 2415 e in tema di obbligazionisti, le modalità di riunione, maggioran-ze, poteri, rappresentante comune, sorteggio, ecc. riservati ai possessori deititoli di debito.

In mancanza di espressa disciplina a riguardo non si potrà che applicare, congli opportuni adattamenti, la disciplina dettata in tema di SPA per gli obbliga-zionisti.

Restano naturalmente salve le disposizioni di leggi speciali relative a partico-lari categorie di società e alle riserve di attività.

EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO

a) senza limitazione alcuna in ordine a tipologia ed ammontare massimodel prestito

b) l’atto costitutivo determina se la competenza per l’emissione del prestitospetti ai soci o agli amministratori

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c) i titoli emessi devono essere sottoscritti soltanto da investitori professio-nali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali

d) gli investitori professionali, in caso di successiva circolazione dei titoli didebito, rispondono della solvenza della società nei confronti degli acqui-renti che non siano investitori professionali ovvero soci della societàmedesima.

Sarà la prassi ha sancire il successo o meno di tale nuova forma alternativa difinanziamento della SRL, anche se la necessità di rivolgersi in prima battutasolo ad investitori professionali può essere assai limitante, poiché non è dettoche questi abbiano interesse ad effettuare finanziamenti alla società sottoquesta forma. A riguardo sarà inoltre importante verificare se eventuali futuredisposizioni fiscali incentiveranno tale forme di prestiti.

20. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il nuovo capo VIII del Libro V introduce una unica disciplina comune volta aregolare lo scioglimento della società per azioni, società in accomandita perazioni e della società a responsabilità limitata.La Riforma ha cercato di:a) dare luogo ad un’accelerazione e semplificazione del procedimento, disci-

plinandone e chiarendone l’inizio, lo svolgimento ed il termine;b) dare una disciplina attenta alla possibilità di conservare l’eventuale valore

residuo dell’impresa;c) dare una disciplina che chiarisse la redazione dei bilanci in fase di liquida-

zione.

L’innovazione fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella nettaseparazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazionedel momento in cui ha effetto.Le cause di scioglimento previste all’art. 2484 sono rimaste invece sostanzial-mente invariate.

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Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è in ogni caso fis-sato all’iscrizione nel registro della deliberazione del consiglio che l’accerta,ovvero, ovviamente, all’iscrizione della deliberazione assembleare che dispo-ne lo scioglimento.Ciò al fine essenziale di eliminare l’incertezza, per tutti, sul momento in cui loscioglimento si determina.In coerenza con la nuova disciplina sull’efficacia della causa di scioglimentoall’art. 2484 si è precisato l’obbligo degli amministratori di accertarla e dieffettuare la relativa iscrizione.Sempre in questa impostazione, si è ritenuto di stabilire, in caso di ritardo odomissione, una responsabilità dell’organo amministrativo per danni conse-guenti.In tema di cancellazione della società dal Registro delle Imprese si è afferma-to in maniera in equivoca, in totale riforma con quanto consolidato in giuri-sprudenza, che essa determini in via definitiva ed irrevocabile l’estinzionedella società, anche in presenza di creditori insoddisfatti.

20.1. CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La SRL si scioglie per le seguenti cause:

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1) per il decorso del termine, se previsto;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossi-bilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senzaindugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’as-semblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto èdisposto dall’ articolo 2482-ter;

5) nelle ipotesi di cui all’ articolo 2473, ovvero in caso di recesso del sociocon impossibilità per la società di procedere alla liquidazione della sua

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partecipazione per mancanza di risorse;

6) per deliberazione dell’assemblea;

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;

8) per le altre cause previste dalle leggi speciali.

Nei casi di scioglimento previsti dalle leggi speciali le disposizioni dei seguen-ti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano sempre dalla data dell’iscrizionenel Registro delle Imprese rispettivamente:

a) nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della dichiarazionecon cui gli amministratori ne accertano la causa

b) nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma della relati-va deliberazione.

c) quando invece l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause discioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle odaccertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari presso ilRegistro delle Imprese.

20.2. OBBLIGHI E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI IN FASEDI LIQUIDAZIONE

L’inizio della fase di liquidazione comporta un ridimensionamento dei poterispettanti agli amministratori ed il contestuale sorgere di nuove fattispecie diobblighi e di responsabilità.Essi devono infatti dirigere la delicata fase intercorrente tra l’avverarsi dellacausa di scioglimento e l’inizio delle funzioni dei liquidatori.

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Obblighi degli amministratori.

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causadi scioglimento e procedere agli adempimenti di pubblicità della causa discioglimento presso il Registro delle Imprese.

Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidamente re-sponsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedentecomma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sin-daci (che svolgono quindi in tale caso una funzione di controllo, mentre non èprevista la possibilità che tale istanza sia presentata dal Revisore Unico),accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essereiscritto presso il Registro delle Imprese.

Poteri degli amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegnadei libri sociali e del rendiconto ai liquidatori, gli amministratori conservano ilpotere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e delvalore del patrimonio sociale (cfr. art. 2486).

In ordine ai poteri degli amministratori, dunque, il Legislatore ha ritenuto diporre una limitazione non più basata sul vecchio ambiguo concetto di “nuovaoperazione” bensì sulla strumentalità o meno dell’atto alla conservazione delvalore dell’impresa sociale.

In ogni caso l’atto compiuto in violazione di tale norma rimane valido ma gliamministratori sono personalmente e solidamente responsabili dei danniarrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissionicompiuti in violazione del predetto obbligo.

I terzi rimangono così in ogni caso tutelati. La norma è coerente con quantoprevisto in tema di limitazioni ai poteri di rappresentanza.

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20.3. NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI E CRITERI DI SVOLGIMENTODELLA LIQUIDAZIONE

La nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori ed i criteri dellaliquidazione vengono rimessi in toto alla libera autonomia dei soci. Vieneinoltre espressamente prevista la possibilità di dare luogo ad un limitatoesercizio dell’impresa sociale al fine di conservarne l’integrità ed il valore diavviamento.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa discioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in casodi pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappre-sentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquida-tori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami diessa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli attinecessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso ilsuo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliorerealizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione, il tribunale vi provvedesu istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel casoin cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto ledecisioni ivi previste.

L’assemblea delibera con le maggioranze richieste per la modifica dell’attocostitutivo, salvo che quest’ultimo preveda maggioranze diverse a tal fine.

L’atto costitutivo può inoltre stabilire che la nomina dei liquidatori spetti nonall’assemblea bensì ai soci con decisione od anche a singoli soci od agli stes-si amministratori ovvero può anche già prefissare i nomi degli amministratoried i relativi poteri.

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L’assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per lemodificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni adottate intema di liquidatori.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste unagiusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico mini-stero.

20.4. PUBBLICITÀ DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI ED EFFETTI

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avve-nuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nelregistro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di“società in liquidazione”.

Solo una volta avvenuta l’iscrizione della nomina dei liquidatori gli ammini-stratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori:

a) i libri socialib) una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimentoc) un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo

bilancio approvato.

Della consegna deve essere redatto apposito verbale.

20.5. REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

Il Legislatore è specificamente intervenuto sul tema della revoca dello stato diliquidazione per risolvere il problema sorto in costanza del vecchio regime inordine alle modalità, ai tempi ed ai quorum necessari per l’adozione dellarelativa delibera.

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In precedenza prevaleva la tesi secondo cui, per effetto del verificarsi di unacausa di scioglimento della società sorgesse automaticamente un diritto indi-viduale in capo a ciascun socio ad ottenere la liquidazione del valore dellapropria quota, conseguentemente poiché la revoca dello stato di liquidazionecomportava il venire meno di tale diritto soggettivo, la relativa delibera dove-va essere adottata all’unanimità. Adesso invece è richiesta per legge la sem-plice maggioranza.

La società può, infatti, in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazionedell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’at-to costitutivo o dello statuto.

Della revoca deve essere redatto naturalmente apposito verbale notarile, ilquale è soggetto a deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese aisensi dell’articolo 2436.

Ai fini di tutelare i creditori sociali è stata inoltre introdotto un termine dilato-rio di efficacia della delibera di revoca, analogamente a quanto previsto per lariduzione del capitale sociale non in conseguenza di perdite e per la deliberadi fusione (cfr. art. 2503), al fine di permettere ai terzi di fare opposizione perpreservare le loro ragioni.

La revoca ha, infatti, effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registrodelle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei cre-ditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consen-so. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbianofatto opposizione innanzi al Tribunale la revoca non può essere attuata, salvoche il Tribunale ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditoriovvero salvo che la società abbia prestato idonea garanzia. In tali casi ilTribunale dispone che la revoca abbia luogo nonostante l’opposizione.

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REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società può revocare lo stato di liquidazione

A) in ogni momento

B) previa eliminazione della causa di scioglimento, se necessario

C) con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste perle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto.

D) La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio ed il relativo ver-bale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese per la suaiscrizione.

La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delleimprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso deicreditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato ilconsenso.

20.6. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI DURANTE LA FASEDI LIQUIDAZIONE

Il Legislatore nella riforma della fase di liquidazione ha ritenuto di valorizzareanche in tale delicato periodo della società la permanenza dell’organizzazionesociale, prevedendo la possibilità di una continuazione con funzioni conserva-tive dell’esercizio dell’impresa sociale. Tale principio dovrebbe riflettersianche sulle competenze degli organi sociali, sebbene la nuova formulazionedell'art. 2488 a riguardo si limiti in sostanza a ripetere il dettato del vecchioarticolo 2451.

Il nuovo articolo 2488 dispone infatti che:

le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi ammi-nistrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante laliquidazione.

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20.7. POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, iliquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazionedella società.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligen-za richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni deri-vanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in temadi responsabilità degli amministratori.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali,i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancoradovuti.

20.8. DISTRIBUZIONE DI ACCONTI AI SOCI

Il Legislatore ha introdotto con le opportune cautele e sotto la responsabilitàdiretta dei liquidatori la possibilità di dare luogo a distribuzione a favore deisoci di acconti durante la fase di liquidazione

Se da un lato viene ribadito in via generale il divieto di ripartire tra i sociacconti sul risultato della liquidazione, dall’altro viene ammessa un’eccezione:

infatti, a condizione che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulladisponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione deicreditori sociali, i liquidatori possono procedere alla distribuzione di acconti aisoci, eventualmente condizionando la ripartizione alla prestazione da partedel socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidamente responsabili per i danni cagio-nati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni precedenti.

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20.9. BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE

La carenza di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione era nel regimeprecedente fortemente avvertita anche perché comunque a fini fiscali la reda-zione di un bilancio è richiesta.Il Legislatore ha così introdotto l’obbligo di formazione del bilancio, richia-mando in principio le disposizioni vigenti per la società in ordinario funziona-mento, con l’ovvio limite della compatibilità con la natura, finalità e statodella liquidazione.Posto che l’intervenuto stato di liquidazione modifica i criteri di valutazionedei beni, si è inoltre imposto ai liquidatori, per esigenza di trasparenza e dichiarezza, di illustrare nella nota integrativa i criteri adottati, criteri in ordine aiquali non si è ritenuto di individuare principi specifici, ritenendo necessario ilrinvio ai principi contabili, anche poi diversi da caso a caso.

BILANCIO ORDINARIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE

I liquidatori, pertanto, devono ora redigere il bilancio e presentarlo,alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, perl’approvazione ai soci.

Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato dellaliquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti in tema di bilancio.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anchetemporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri divalutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicarele variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancioapprovato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilan-cio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministrato-ri a norma del terzo comma dell’articolo 2487-bis, con le eventuali osserva-zioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività diimpresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separa-

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ta; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Il mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio di liquidazio-ne comporta la cancellazione d’ufficio della società dal registro delle impre-se e quindi la sua estinzione.

20.10. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere invece il vero e pro-prio bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascunsocio nella divisione dell’attivo.

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione deisindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositatopresso l’ufficio del registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio puòproporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti isoci possono intervenire.La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto.La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, ilbilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loroobblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sonoliberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciatasenza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importaapprovazione del bilancio.

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall’iscrizione del-l’avvenuto deposito del bilancio, devono essere depositate presso unabanca con l’indicazione del cognome e del nome del socio.

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20.11. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere lacancellazione della società dal registro delle imprese.

Il Legislatore è intervenuto espressamente sul tema degli effetti della cancel-lazione della società dal Registro delle Imprese per affermare, in radicaleriforma a quanto affermato dalla giurisprudenza in vigenza del precedenteregime, che la cancellazione comporta la definitiva estinzione della società.

La sopravvenienza di passività non potrà più dare luogo ad una riviviscenzadella società al fine di soddisfare le ragioni dei creditori insoddisfatti.Questi ultimi potranno invece solamente far valere i loro crediti:a) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse

in base al bilancio finale di liquidazione, eb) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di

questi.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere noti-ficata presso l’ultima sede della società. Questa è dunque l’unica facilitazionericonosciuta ai creditori.

20.12. DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nel-l’articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati perdieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli,anticipando le spese.

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21. ACQUISTI DELLA SOCIETÀ DAI SOCI FONDATORI, SOCI ODAMMINISTRATORI NEL BIENNIO DALLA SUA COSTITUZIONE

L’art. 2465 Codice Civile modifica parzialmente la disciplina degli acquistipotenzialmente “sospetti” effettuati dalla società nei due anni dalla sua iscri-zione nel Registro delle Imprese, richiedendo sempre la perizia giurata di unesperto ma nominato dalla parte e non dal Presidente del Tribunale edammettendo che l’atto costitutivo possa derogare alla necessità di richiederepreventivamente l’autorizzazione con decisione dei soci.

La ratio della norma è quella di evitare il compimento di operazioni fraudolen-ti sul capitale sociale: il socio potrebbe infatti portare in compensazione con ilcredito nei suoi confronti vantato dalla società per eventuali versamenti man-canti sul conferimento in denaro, il proprio credito verso la prima per il paga-mento del prezzo del bene a quest’ultima venduto. Evidentemente in tale ipo-tesi, in mancanza di una stima, il prezzo potrebbe essere gonfiato ad arte conconseguente grave pregiudizio per la società, per gli altri soci e soprattuttoper i creditori sociali, che a fronte di prezzi gonfiati non troverebbero alla finenel patrimonio sociale corrispondenti beni su cui soddisfarsi.

Al fine di scongiurare tale rischio e di tutelare quindi tutti i soggetti sopra men-zionati il Legislatore in presenza delle seguenti condizioni ritenute sospette:

a) acquisti effettuati dalla società di beni o di crediti dei soci fondatori, deisoci e degli amministratori,

b) nei primi nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese,c) per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale.

prevede le seguenti cautele:

a) chi vende deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una socie-tà di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società direvisione iscritta nell’apposito registro albo. La relazione deve contenere ladescrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazio-ne adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del prezzo.

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b) l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essereautorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479 Codice Civile.

L’esperto, in caso di perizia infedele, risponde dei danni causati alla società,ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di pro-cedura civile.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano:a) agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle ope-

razioni correnti della societàb) a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo del-

l'autorità giudiziaria o amministrativa.

Nel caso sub a), infatti, si impedirebbe il normale svolgimento dell’attivitàsociale mentre nei casi sub b) il prezzo è predeterminato e pertanto non vi ènecessita di un suo controllo da parte dell’esperto.

La individuazione della sussistenza o meno dell’ipotesi sub a) caratterizzatada i due requisiti:

1) operazione correnti della società2) condizioni normali

non è, tuttavia, nel caso concreto sempre agevole, richiedendo essa un giudi-zio di merito.

Sanzioni per l’inosservanza della norma

La precedente Giurisprudenza di merito riteneva che la norma in oggettofossa imperativa e che conseguentemente la sua violazione determinasse laradicale nullità dell’atto di acquisto.La Riforma, invece, adotta a riguardo una soluzione più mite, prevedendo che

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l’eventuale inosservanza della norma determini solamente la responsabilitàsolidale degli amministratori e dell’alienante per i danni causati alla società,ai soci ed ai terzi, salvando quindi la validità dell’atto.

ACQUISTI SOSPETTI

Sono sospetti gli acquisti della società alla presenza contemporaneadi tutte le seguenti condizioni:a) acquisti effettuati dalla società di beni o di crediti dei soci fondatori, dei

soci e degli amministratori,b) nei primi nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle

imprese.c) per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale

RICHIEDONO

a) relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nelregistro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’ap-posito registro albo, nominato dalla parte;

b) autorizzazione con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479 CodiceCivile ma l’atto costitutivo può eliminare la necessità dell’autorizzazione.

PENA

a) la responsabilità solidale degli amministratori e dell’alienante per i dannicausati alla società, ai soci ed ai terzi,

ma l’atto non è nullo, bensì rimane pienamente valido.

NORMA NON SI APPLICA PER 3 ECCEZIONI:

a) acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle opera-zioni correnti della società

b) acquisti che avvengono nei mercati regolamentatic) acquisti sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

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22. FINANZIAMENTI SOCI

La Riforma si preoccupa di disciplinare il regime verso i terzi dei finanziamen-ti eseguiti a favore della società da parte degli stessi soci al fine di fornire aicreditori sociali una tutela rafforzata e contemporaneamente di porre fine allaprassi diffusa di fare prestare ai soci finanziamenti alla società invece di pro-cedere a veri e propri conferimenti.

La nuova normativa distingue tra:

due nuove fattispecie di finanziamenti:

a) finanziamenti veri e propri -----------------------------------------------------normali

b) finanziamenti equiparati a versamenti di capitale ------------------postergati

Il regime dei finanziamenti sub a) rimane invariato, conservando per ilLegislatore la propria natura di finanziamento vero e proprio, destinato a con-correre con gli altri debiti che la società ha nei confronti di terzi non soci.

Il regime dei finanziamenti sub b) muta invece profondamente, poiché vengo-no trattati dalla Riforma come una sorta di conferimento ed in particolare:

1) Il loro rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.2) Se rimborsati ai soci nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento

della società, devono essere restituiti dai soci alla massa fallimentare.

I finanziamenti sub b) sono identificati come quelli effettuati dai soci a favoredella società:a) in qualsiasi forma,b) che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione

del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibriodell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazionefinanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole unconferimento.

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Come si vede dunque il Legislatore non ha stabilito, perché aprioristicamenteimpossibile, dei parametri sicuri ed oggettivi per identificare tali tipi particola-ri di finanziamenti, avendo, invece, lasciato intenzionalmente alla futura giuri-sprudenza il compito di sindacare nel merito del caso concreto la sussistenzao meno delle condizioni generiche ed astratte dettate dalla norma.Allo stato attuale, in assenza pronunce giurisprudenziali sul punto, la situazio-ne è dunque alquanto incerta.

23. PATTI PARASOCIALI

La Riforma ha introdotto una nuova disciplina dei i patti parasociali. Tali con-tratti atipici sono delle convenzioni stipulate tra i soci a latere dello statuto odell’atto costitutivo della società, aventi un contenuto molto vario ma semprecomunque volto ad incidere sul funzionamento o sulla partecipazione dei lorosottoscrittori alla società. I più noti sono i cosiddetti “sindacati di blocco”,attraverso i quali si pongono delle limitazione extra statutarie alla circolazionedelle partecipazioni societarie ed i cosiddetti “sindacati di voto”, attraverso iquali le parti concordano le modalità di voto nelle assemblee della società.

I sindacati di blocco, sono ammessi nel nostro ordinamento in presenza delledue condizioni richieste dall’art. 1379 Codice Civile:a) che esista un interesse meritevole di tutela,b) che siano limitati entro un conveniente limite di tempoTuttavia essi non hanno mai efficacia reale bensì sempre solo obbligatoria,conseguentemente la loro eventuale violazione non ha nessuna conseguenzanei confronti della società e colui il quale ha acquistato la partecipazione dalsocio inadempiente al patto può ottenere senz’altro la iscrizione a libro soci.Unica conseguenza della violazione del patto è l’obbligo per la parte inadem-piente di risarcire il danno cagionato a controparte, per la cui liquidazionesolitamente si prevede una penale.Le clausole di limitazione alla circolazione delle partecipazioni contenutedirettamente nell’atto costitutivo o nello statuto della società hanno inveceefficacia reale per effetto della loro pubblicità attraverso l’iscrizione dell’attocostitutivo nel Registro delle Imprese, che le rendono conoscibili e quindi

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opponibili erga omnes. La loro violazione comporta quindi l’inefficacia dellacessione nei confronti della società e la conseguente impossibilità per il ces-sionario di essere iscritto a libro soci e di assumere così lo status di socio.

I sindacati di voto sono pattuizioni volte a dare stabilità e maggiore forza aisuoi aderenti all’interno della società e possono essere stipulati sia dai soci dimaggioranza sia dai soci di minoranza.Essi danno luogo ad una forma di associazione atipica, dotata normalmentedi un’assemblea formata da tutti i soci sindacati ed eventualmente da undirettore del sindacato e possono assumere diverse forme quali ad esempio:a) patto di preventiva consultazione: con esso i soci si impegnano solamente a

riunirsi prima di ogni adunanza assembleare per discutere insieme sugli argo-menti posti all’ordine del giorno senza vincolarsi a votare in un certo modo;

b) patto obbligatorio all’unanimità: con cui i soci sindacati si obbligano adecidere preventivamente all’unanimità il contenuto del futuro voto ed aripetere poi il voto concordato in occasione della assemblea sociale;

c) patto obbligatorio a maggioranza: con cui i soci sindacati si obbligano adecidere preventivamente a semplice maggioranza il contenuto del futurovoto ed a ripetere poi il voto concordato in occasione della assembleasociale;

d) patto reale a maggioranza o all’unanimità: con sui i soci si obbligano adeterminare a maggioranza o all’unanimità il contenuto del voto e conferi-scono quindi procura irrevocabile al direttore del sindacato affinché que-st’ultimo voti in assemblea della società secondo quanto deciso dal sinda-cato. In tal modo i soci sindacati ottengono la certezza che nessuno di essipossa votare in sede assembleare in modo diverso da quanto deciso insede dal sindacato.

I sindacati di voto sono stati ritenute leciti dalla Giurisprudenza alle seguenticondizioni:a) che abbiano un termine di durata ovvero se, contratti a tempo indetermi-

nato, che sia previsto il diritto di recesso per le parti;b) che le decisioni all’interno del sindacato vengano prese all’unanimità ovve-

ro che, qualora esse possano essere prese a semplice maggioranza, nonabbiano cd. efficacia reale per gli aderenti.

Il primo requisito non è altro che l’applicazione pratica del principio generale

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dello sfavore per i vincoli perpetui.La ratio sottesa al secondo dei due requisiti è invece costituita dall’esigenzadi non precludere al socio la possibilità di votare diversamente da quanto pre-visto dalla maggioranza dei soci sindacati, privandolo di fatto del diritto divoto in sede assembleare.Tale effetto può essere realizzato mediante il conferimento di una procurairrevocabile da parte degli aderenti al sindacato ad uno o più persone, nor-malmente definite come direttore del sindacato ovvero mediante intestazionefiduciaria delle partecipazioni ad una società fiduciaria e contestuale mandatoirrevocabile conferito da parte di tutti i soci sindacati alla società fiduciariamedesima di votare in conformità alle decisioni prese dalla maggioranza dalsindacato.La Giurisprudenza, in vigenza della precedente normativa, non ammetteva isindacati funzionanti con decisioni prese a maggioranza ed aventi efficaciareale in forza delle seguenti argomentazioni:a) riteneva che la formazione della decisioni dovesse avvenire necessaria-

mente all’interno della società con il metodo assembleare;b) riteneva che la procura potesse essere conferita solo per singola assem-

blea e fosse sempre revocabile;c) riteneva che il socio non potesse spogliarsi del diritto di voto e che pertan-

to la manifestazione di voto dovesse per forza essere ripetuta come suc-cessiva nuova autonoma espressione di volontà all’interno dell’assembleae non solo al di fuori di essa in sede di riunione del sindacato.

Tali principi devono, tuttavia, oggi essere oggetto di accurata nuova analisi inragione delle novità introdotte dalla nuova normativa specificatamente inmateria patti parasociali e più in generale in tema di decisioni dei soci e direquisiti della delega al voto in ambito della SRL.

Il Legislatore della Riforma si è occupato direttamente dei patti parasocialisolo agli articoli 2341-bis e ter Codice Civile in materia di società per azioni.Tuttavia la legge non ha voluto entrare nel merito della validità o meno dellevarie tipologie dei patti parasociali, perdendo così un’importante occasione,bensì si è limitata a disciplinare la durata massima di efficacia dei patti, rece-pendo l’orientamento della Suprema Corte sul punto, ed a prevedere unobbligo di pubblicità per portare la loro esistenza ed il loro contenuto a cono-scenza del pubblico mercato.

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La nuova normativa disciplina i patti che:

a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni onelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioniin società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influen-za dominante su tali società,

e prevede i seguenti limiti di durata:

a) non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendonostipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un terminemaggiore;

b) i patti sono rinnovabili alla scadenza.

c) qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente hadiritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

Unica eccezione è fatta per i patti strumentali ad accordi di collaborazione nel-la produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamentepossedute dai partecipanti all’accordo, ai quali le limitazioni della norma nonsi applicano, poiché in tale caso il patto è solo di secondaria importanza.

Al fine di dare pubblicità a tali pattuizioni se relative a società per azioni aper-te facenti ricorso al mercato a rischio si prevede che:

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti para-sociali devono:a) essere comunicati alla società eb) dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere

trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio delregistro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione (e non anche in caso di loro manca-ta comunicazione alla società) i possessori delle azioni cui si riferisce il pattoparasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assem-bleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma del-l’articolo 2377 C.C..

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Come si vede, dunque, la normativa sulla durata dei patti parasociali può tro-vare applicazione in materia di SRL solo di riflesso, ove quest’ultima controlliuna società per azioni.

Le disposizioni relative agli obblighi di pubblicità troveranno, invece, applica-zione solo per quelle SRL holding, che controllino una società per azionifacente ricorso al mercato del capitale a rischio.

Peraltro non si può fare a meno di osservare che la grande elasticità previstaper l’atto costitutivo di SRL è tale da ridimensionare sensibilmente l’esigenzadi ricorrere a pattuizioni parasociali, dal momento che esse possono adessoessere in gran parte introdotte direttamente in atto costitutivo con conse-guente efficacia erga omnes, salvo eventuali casi in cui ciò non sia consiglia-bile per esigenze di riservatezza delle pattuizioni.Rimane inoltre da valutare se la nuova possibilità per i soci di assumere ledecisioni senza l’utilizzo del metodo assembleare e il silenzio del legislatore inordine alle caratteristiche della procura in tema di SRL possano legittimareuna revisione del precedente orientamento giurisprudenziale in tema di sin-dacati di voto a maggioranza con efficacia reale.

È infine opportuno rilevare che l’art. 223-unvicies delle disposizioni di attua-zione del Codice Civile introdotto dalla Riforma attribuisce alla normativa inquestione un peculiare effetto retroattivo, disponendo che il limite di cinqueanni previsto dall’articolo 2341-bis si applichi ai patti parasociali stipulatiprima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.

24. ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONECOMPORTANTI LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

L’art. 2361 Codice Civile è una norma assolutamente innovativa, poiché atotale riforma della nota e discussa sentenza a Sezioni Unite della Cassazionen. 5636 del 17 ottobre 1988, con la quale la Suprema Corte aveva sancito ildivieto per le società di capitali di partecipare a società di persone sia nellaveste di socio limitatamente responsabile che di socio illimitatamente respon-

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sabile, consente espressamente alle SPA di acquistare partecipazioni in altreimprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni dellemedesime.

Si aprono così nuovamente le porte alla sottoscrizione o all’acquisto di quotedi società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita sem-plice, nella veste di socio illimitatamente responsabile.

2362 (Partecipazioni)

I comma “omissis”

II commaL’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsa-bilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberatadall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specificainformazione nella nota integrativa del bilancio.

Se nel più è compreso il meno, appare evidente che, a maggior ragione, unaSPA potrà divenire socio accomandante in una società in accomandita sem-plice, senza in tale caso dovere osservare le condizioni di cui all’art. 2361Codice Civile.

Il problema è che una norma analoga non è ripetuta per la SRL. Si pone quin-di il problema di chiarire se tale mancanza sia dovuta ad una precisa volontàdel Legislatore ovvero se sia una svista colmabile attraverso l’enucleazionedalla suddetta norma di un principio generale valevole per tutte le società dicapitali. In realtà il Legislatore, nelle disposizioni finali del D. Lgs n.6/2003all’art. 111- duodecies, annovera espressamente le società a responsabilitàlimitata tra i possibili soci illimitatamente responsabili di una società di perso-ne e pertanto non si può che desumere che l’art. 2361 comma secondo siaespressione di un principio generale, valevole per tutte le società di capitali(cfr. società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsa-bilità limitata).

Peraltro si ritiene che l’atto costitutivo della SRL, diversamente dalla SPA,possa anche esonerare gli amministratori dall’obbligo di richiedere la preven-

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tiva autorizzazione ai soci, in forza dell’assoluta autonomia riconosciuta aisoci di SRL in tema di ripartizione delle competenze e dei poteri tra soci edamministratori.

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COMPORTANTIRESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Tipologie di partecipazioni:a) socio di società in nome collettivob) socio accomandatario di società in accomandita semplicec) socio illimitatamente responsabile in società semplice

le condizioni richieste sono:a) l’autorizzazione dell’assemblea dei soci, salvo diversa disposizione in atto

costitutivo,b) l’obbligo per gli amministratori di darne specifica informazione nella nota

integrativa al bilancioc) qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo

2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accoman-dita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome col-lettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo lenorme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere epubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 deldecreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presuppostiivi previsti.

È infine importante sottolineare che per la SRL non è più ripetuta la norma,sempre in vigore invece per la SPA di cui all’art. 2361 Codice Civile, che vietal'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista generica-mente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto dellapartecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale deter-minato dallo statuto.L’art. 2479 Codice Civile riserva, tuttavia, inderogabilmente alla competenzadell’assemblea dei soci la decisione in ordine al compimento di operazioniche comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.Da tale nuovo quadro normativo si desume che gli amministratori possonoassumere partecipazioni tali da modificare in concreto l’oggetto della società,

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previa autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci, la quale tuttavia potràlimitarsi a decidere in merito all’operazione senza dovere deliberare conte-stualmente anche la modifica dell’oggetto sociale così come in atto costituti-vo determinato.Ad eventuali soci dissenzienti spetta inoltre, quale contrappeso, il diritto direcesso ex lege, ai sensi dell’art. 2473 Codice Civile.L’eventuale mancata preventiva delibera dei soci potrà essere opposta aiterzi, solo nei limiti di cui al citato art. 2475-bis.

25. NULLITÀ DELLA SOCIETÀ

La nullità della società è disciplinata in maniera assai diversa a seconda delmomento in cui essa si verifica: se prima o dopo l’iscrizione nel Registro delleImprese.

25.1. NULLITÀ ANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Prima dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese essa non esisteancora come soggetto di diritto e l’atto costitutivo è soggetto alla disciplinagenerale della nullità e dell’annullamento prevista per il contratto di cui agliarticoli 1418 e seguenti.

Analogamente, qualora i soci fondatori non vogliano più dare vita alla societànon sarà necessario né possibile adottare una delibera assembleare di scio-glimento della società, poiché essa non è ancora sorta. Essi di comune accor-do tra loro dovranno invece stipulare, con la medesima forma dell’atto costi-tutivo e quindi per atto pubblico, un atto di mutuo dissenso, ai sensi dell’art.1372 Codice Civile, in forza del quale pongono nel nulla gli effetti del prece-dente atto costitutivo. In forza di tale secondo atto il notaio che ha ricevutol’atto costitutivo verrà esonerato dall’obbligo del suo deposito presso ilRegistro delle Imprese.

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25.2. NULLITÀ POST ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Una volta iscritta la società nel Registro delle Imprese, invece, sorge unnuovo soggetto di diritto che può avere intrattenuto rapporti con terzi, i qualidevono adeguatamente essere tutelati.Il Legislatore ha quindi ritenuto di limitare dopo tale momento le cause dinullità a determinati casi tassativamente indicati.La nullità, inoltre, viene convertita in causa di scioglimento della società epertanto non pregiudica gli atti compiuti in nome della società, che rimango-no validi, diversamente da quanto previsto dal principio generale “quod nul-lum est nullum effectum producere potest”.Viene inoltre eccezionalmente ammessa anche la convalida della causa dinullità.

Il Legislatore della Riforma sul tema della nullità non ha mutato la precedentedisciplina nella sostanza e negli effetti ed ha, invece, opportunamente ridottodrasticamente le ipotesi previste, in attuazione della prima direttiva comunita-ria, con il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127.

La scelta adottata con il nuovo testo è stata nel senso di limitare la rilevanzadei vizi della fase costitutiva a quelli soltanto che assumono un senso allaluce della sua disciplina, escludendo quindi ipotesi in concreto di difficile senon impossibile realizzazione e che, anche se in pratica mai presentatesi, ave-vano, tuttavia, creato non trascurabili dubbi interpretativi di sistema e conessi l’eventualità di orientamenti interpretativi che potrebbero porre in perico-lo il principio di tassatività delle cause di nullità alla base della norma.

In tema di convalida della causa di nullità si è inoltre precisato che la elimina-zione della nullità non è soltanto quella, come letteralmente si esprimeva iltesto originario del codice, che avviene mediante modificazione dell’attocostitutivo: il che potrà consentire di avvalersi di siffatta eliminazione dellanullità anche in casi nei quali il procedimento di modificazione dell’atto costi-tutivo non risulta tecnicamente utilizzabile (così, in particolare, nell’ipotesi dinullità per la mancanza di atto pubblico e mediante una sua ripetizione daparte dei soci).

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NULLITÀ DELLA SOCIETÀDOPO LA SUA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;2) illiceità dell’oggetto sociale;3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante anche uno

solo di tali elementi:a) la denominazione della società,b) conferimentic) l’ammontare del capitale socialed) l’oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti innome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando nonsono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata elimi-nata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registrodelle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, acura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quartocomma, nel registro delle imprese.

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26. TRASFORMAZIONE

26.1. PRINCIPI GENERALI ISPIRATORI DELLA RIFORMA IN TEMADI TRASFORMAZIONE

L'art. 7 della Legge Delega ha dettato i seguenti principi fondamentali

1) semplificare e precisare il procedimento;2) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni eterogenee;3) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione

delle società di persone in società di capitali".

Il Legislatore delegato ha così tradotto in pratica i principi dettati dalla delegaampliando ed innovando in maniera rilevante la disciplina previgente.

I principi generali della Riforma sono in via schematica i seguenti:

1) In via generale viene ribadito, dandovi risalto, il principio della continuitàdei rapporti giuridici (art. 2498, terzo comma, ultima parte, c.c.), tra l’enteprima della trasformazione e quello trasformato al fine di sottolineare chela trasformazione comporta solamente modificazione dell’ente stesso enon dà invece luogo ad un fenomeno novativo-successorio, chiarendoaltresì, a scanso di equivoci, che la continuazione riguarda anche i rapportiprocessuali.

2) Il Legislatore ha previsto inoltre che la condizione di sottoposizione a pro-cedura concorsuale sia compatibile, salve le ipotesi in cui concretamentetale compatibilità con le finalità o lo stato della procedura non sussista. Latrasformazione, infatti, può realizzare un vantaggio per l’impresa sociale: sipensi alla trasformazione di s.p.a. in s.r.l. al fine di ridurre gli oneri di pro-cedura. Precedentemente invece regnava in giurisprudenza incertezza ariguardo.

3) Si è introdotto il nuovo principio, mutuato dalla fusione, secondo il qualel'efficacia della trasformazione decorre, per consentire la corretta informa-zione dei terzi, dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

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4) Una ulteriore innovazione fondamentale viene introdotta dall'art. 2500 bis,laddove si è inteso privilegiare la certezza nei confronti dei terzi e si è intro-dotta una norma che ben ha funzionato in tema di fusione: eseguita la pub-blicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronun-ciata. Resta salvo il risarcimento del danno eventualmente spettante.

5) In funzione della semplificazione e del favore per la trasformazione disocietà personali in società di capitali, si è ritenuto non soltanto di consen-tire la previsione di una decisione maggioritaria, il cui fondamento risiede-rebbe comunque in una decisione unanime di modica in tal senso del con-tratto sociale (cfr. l’art. 2252 c.c.), ma nel silenzio dell’atto costitutivo di ren-dere comunque valido un quorum maggioritario.

6) Il Legislatore ha inoltre ritenuto di aderire alla tesi per cui non tutto il nettoda patrimonio sia da imputare a capitale, in tal caso essendo opportunofissare come tetto massimo del capitale sociale il suddetto valore, recepen-do così l’orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenzain materia.

7) Per quanto riguarda la ripartizione del capitale, si è riprodotta la disposizio-ne dell'art. 2500 c.c., ma si è voluto anche disciplinare l'assegnazione afavore del socio d'opera, che in ogni caso provoca la riduzione proporzio-nale delle partecipazioni degli altri soci. Sempre nelle disposizioni cheriguardano la trasformazione di società di persone in società di capitali, si èritenuto opportuno riprodurre, sempre per l’esigenza di favorire la trasfor-mazione, la norma dell’art. 2499 in materia di responsabilità dei soci illimi-tatamente responsabili e di presunzione di consenso alla loro liberazione.

8) Nella trasformazione di società di capitali in società di persone, si è consi-derata preferibile la trasformazione a maggioranza (del resto plausibileanche sotto l’attuale ordinamento), dato che comunque il socio sarebbetutelato dalla valvola del diritto di recesso. Resta salva sempre la possibili-tà di diversa disposizione dello statuto.La possibilità che la delibera maggioritaria si presti ad abusi contro qualcu-no dei soci rende opportuno richiedere il consenso di quelli che potrebberoassumere una responsabilità illimitata a fronte di altri che non la assume-

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rebbero (si pensi ad una trasformazione in società in accomandita per azio-ni). Si è voluto richiedere agli amministratori di predisporre una relazioneapposita e ciò perché abbiamo ritenuto necessario che i soci possanoavere piena contezza dell’operazione, anche nelle sue ragioni tecniche, inmodo da poter deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmentedecidere di recedere. La norma trova del resto riscontro in altri ordinamen-ti, come quello tedesco.

9) Per quanto riguarda la trasformazione eterogenea (di scopo e di ente) sitratta di norma molto innovativa, applicabile comunque soltanto laddove sitrasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali.Nell'esecuzione della delega, sono stati disciplinati possibilità, condizioni elimiti della trasformazione eterogenea, provvedendo a tutelare la pubblicafede con una previsione transitoria, che consente la trasformazione insocietà di capitali alle associazioni e fondazioni costituite prima dell'entratain vigore delle nuove disposizioni, solo quando non comporti distrazionedalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o invirtù di particolari regimi fiscali di agevolazione (salvo in quest'ultimo casoche siano preventivamente versate le relative imposte). Esigenze di econo-mia degli atti negoziali rendono opportuno consentire tali operazioni e cioèun unico procedimento di trasformazione con un unico passaggio e la con-servazione in capo all’ente risultante dei diritti e obblighi dell’ente trasfor-mato; ciò anche in aderenza a recenti orientamenti, anche giurisprudenzia-li, che hanno affermato sostanzialmente la trasformazione come strumentogenerale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento dellaforma giuridica delle imprese. Si sono previste maggioranze qualificate perle deliberazioni di trasformazione eterogenea e si è ritenuto lasciare la pos-sibilità ai creditori di presentare opposizione, in conformità a quanto dispo-sto in tema di fusione.In ogni caso, per consentire la tutela dei terzi, in questo tipo di trasforma-zione si è preferito prevedere un termine di efficacia che decorre dal ses-santesimo giorno dall'ultimo degli adempimenti.

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26.2. PRINCIPI COMUNI A TUTTI I TIPI DI TRASFORMAZIONE

Il Legislatore ha disciplinato il procedimento di trasformazione indicandoin via preliminare dei principi generali valevoli per tutti i tipi di trasformazioneper poi disciplinare in via puntuale ed analitica i seguenti tipi ditrasformazione:a) trasformazione di società di persone in società di capitalib) trasformazione regressiva di società di capitale in società di personec) trasformazione eterogenea da società di capitalid) trasformazione eterogenea in società di capitali

1) Continuità dei rapporti giuridici

Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e pro-segue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la tra-sformazione.

2) Limiti alla trasformazione

Viene introdotto il principio secondo il quale anche l’ente sottoposto a proce-dura concorsuale può trasformarsi, purché non vi siano incompatibilità con lefinalità o lo stato della stessa.

3) Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione

La trasformazione di qualsiasi ente in società per azioni, in accomandita perazioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenentele indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

4) Pubblicità della trasformazione

La trasformazione comporta inoltre due tipi di adempimenti pubblicitari (cfr.art. 2500):a) quelli previsti per il tipo di ente adottatob) quelli previsti per la cancellazione dell’ente che si trasforma

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5) Efficacia della trasformazione

Viene introdotto il nuovo principio secondo il quale la trasformazione ha effi-cacia:

a) nel caso di trasformazione omogenea solo a partire dal momento in cuiviene effettuato l’ultimo degli adempimenti pubblicitari sopra indicati.

b) nel caso di trasformazione eterogenea solo dopo sessanta giorni dall'ulti-mo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso deicreditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I cre-ditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione alTribunale, il quale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per icreditori oppure l’ente abbia prestato idonea garanzia, dispone che la tra-sformazione abbia luogo nonostante l’opposizione. (cfr. art. 2500-novies).

6) Invalidità della trasformazione

Il Legislatore ha voluto introdurre anche in tema di trasformazione (cfr. art.2500-bis) il limite per eventuali azioni di impugnazioni già precedentementevigente in tema di fusione e scissione al fine di garantire maggiore certezzaall’operazione.

Pertanto, una volta eseguito l’ultimo degli adempimenti pubblicitari dellatrasformazione, l’invalidità dell'atto di trasformazione non può esserepronunciata.Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante:a) ai partecipanti all’ente trasformato edb) ai terzi danneggiati dalla trasformazione

26.3. TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀA RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il Legislatore ha derogato alla previgente disciplina che, in caso di trasforma-zione di società di persone in società di capitali, richiedeva il consenso di tutti

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i soci, trattandosi di modificazione del contratto sociale, introducendo il prin-cipio della decisione a semplice maggioranza calcolata secondo la quota dipartecipazioni agli utili, controbilanciato però dal diritto di recesso ex legericonosciuto in capo ai soci dissenzienti.Rimane comunque sempre salva la possibilità che nei patti sociali vengaespressamente richiesto il consenso per la trasformazione. Nel silenzio deipatti sociali a riguardo si applica invece il principio maggioritario, che divienecosì quello normale e residuale.Pertanto tutti i soci di società di persone che non desiderino tale forma sem-plificata di decisione dovranno procedere tempestivamente a modificareopportunamente i patti sociali.

La trasformazione di società di persone in società a responsabilità limitataè decisa:a) con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la

parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non haconcorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

b) Con maggioranze diverse o all’unanimità se così è espressamenteprevisto nei patti sociali.

Perizia dell’esperto

Il Legislatore ha inoltre affrontato e risolto il delicato problema dei criteri coni quali deve essere redatta la perizia, adottando la tesi secondo la quale ilcapitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinatosulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e non dun-que sulla base dei valori storici di bilancio.

Conseguentemente l’esperto può dare luogo anche ad eventuali rivalutazionidei cespiti, prima ritenute non ammissibili da parte di alcuni autorevoliTribunali, primo fra tutti quello ambrosiano, che riteneva sempre necessarioredigere la perizia a valori di bilancio in ossequio ai principi di continuità edimmodificabilità dei criteri di bilancio. (Peraltro il Tribunale di Milano richiede-

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va contemporaneamente anche la redazione da parte della società di unbilancio ad hoc di chiusura per il periodo intermedio tra l’ultimo bilancio e ladelibera di trasformazione sia perché previsto dalla legge fiscale (art. 122T.U.II.D.) sia per tutelare l’eventuale socio d’opera).

La trasformazione deve essere deliberata sulla base di una perizia giurataredatta da parte di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registrodei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito regi-stro albo.

La nomina dell’esperto viene ora rimessa direttamente alla società e non piùquindi al Presidente del Tribunale.

La relazione deve contenere:a) la descrizione dell’attivo e del passivo del patrimonio della società che si

trasforma,b) l’indicazione dei criteri di valutazione adottatic) l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai

fini della determinazione del capitale sociale.

La perizia deve essere allegata all’atto di trasformazione, che dovrà esserenecessariamente redatto per atto pubblico, contenente tutte le indicazionirichieste per l’atto costitutivo della SRL.

Capitale sociale della società dopo la trasformazione

Il capitale della società risultante dalla trasformazione non potrà essere natu-ralmente inferiore ad Euro 10.000, ovvero il minimo previsto per la SRL e per-tanto il patrimonio netto così come in perizia accertato non potrà in nessuncaso essere inferiore a tale ammontare.

Qualora dalla perizia risulti che il patrimonio netto della società che si trasfor-ma è inferiore a quello minimo di Euro 10.000 sarà necessario procedere con-testualmente ad un aumento di capitale al fine di raggiungere il suddettoammontare minimo di legge. In tale sede è conferibile tutto quanto può esse-

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re oggetto di conferimento in sede di costituzione di SRL, con l’osservanzadelle relative formalità e disposizioni.

Qualora il capitale sociale venga stabilito in misura pari o superiore ad Euro120.000 dovrà anche essere nominato il Collegio Sindacale.

La società che si trasforma potrà decidere, tuttavia, di non imputare a capitalesociale l’intero patrimonio netto, destinandone invece un parte a riserve, sem-pre a condizione che venga rispettato l’ammontare minimo di legge del capi-tale.

Il capitale sociale della SRL dovrà essere suddiviso tra i soci in modo propor-zionale alla loro precedente partecipazione alla società che si trasforma. Nonsi può quindi dare luogo ad attribuzioni di partecipazioni non proporzionalialla quota di partecipazione al capitale sociale della società ante trasformazio-ne, salvo l’unica eccezione introdotta dal Legislatore per risolvere il delicatocaso del socio d’opera.

Viene infatti ora espressamente attribuito al socio d’opera il diritto all’asse-gnazione di una quota (rectius: partecipazione) al capitale sociale della societàrisultante dalla trasformazione.

L’ammontare della partecipazione ad esso spettante viene stabilita come segue:a) in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli rico-

nosceva precedentemente alla trasformazioneb) o, in mancanza, d'accordo tra i socic) ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.

Le partecipazioni assegnate agli altri soci si riducono pertanto proporzional-mente.

Responsabilità dei soci

Viene ribadito il precedente principio, secondo cui la trasformazione non libe-ra i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni

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sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla tra-sformazione.Il consenso, tuttavia, si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di tra-sformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi chegarantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamen-te negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

26.4 TRASFORMAZIONE OMOGENEA REGRESSIVA DI SOCIETÀA RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SOCIETÀ DI PERSONE

La decisione sulla trasformazione della società a responsabilità limitata spettaper legge (cfr. art. 2479) inderogabilmente all’assemblea ed il relativo verbaledovrà pertanto essere redatto in forma di atto pubblico da parte di un notaio.

Come già anticipato il Legislatore, facendo definitivamente chiarezza fra lediversi tesi prospettate dalla giurisprudenza e dalla dottrina a riguardo, haprevisto che la deliberazione di trasformazione in società di persone possaessere assunta a semplice maggioranza, in particolare con la maggioranzarichiesta dall’atto costitutivo della SRL per le modifiche dello stesso, macontemporaneamente richiede anche il consenso dei singoli soci che vengo-no ad assumere la responsabilità illimitata (soci accomandatari, socio disocietà in nome collettivo, socio di società semplice). Viene così accolto ilprincipio che la decisione in merito all’assunzione della responsabilità illimita-ta sia un vero e proprio diritto soggettivo del socio del quale solo il suo titola-re può disporre.Ai soci dissenzienti viene riconosciuto il diritto ex lege di recedere dalla socie-tà (cfr. art. 2473).

È comunque sempre fatta salva la possibilità per l’atto costitutivo della SRL diprevedere quorum assembleari diversi, ferma restando l’inderogabile necessi-tà di richiedere il consenso dei soci che con la trasformazione assumonoresponsabilità illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni

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e gli effetti della trasformazione, anche al fine di permettere ai soci chedovranno assumere la responsabilità limitata di effettuare una scelta ragiona-ta e cosciente.

Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante itrenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasfor-mazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamen-te copia. Tal termine è sicuramente derogabile con il consenso di tutti i soci,essendo previsto solo a loro favore.

Capitale sociale della società post trasformazione

Poiché non è stabilito nessun capitale sociale minimo per le società di perso-ne, quest’ultimo può essere liberamente stabilito dai soci in sede di delibera-zione.Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionaleal valore della sua quota o delle sue azioni.

Analogamente non è richiesta la redazione di alcuna perizia da partedell’esperto.

Provvedimenti collegati alla trasformazione

Se sono presenti il Collegio Sindacale od il Revisore Unico si renderà natural-mente necessaria la loro eliminazione.

Se sono stati emessi titoli di debito è necessario procedere all’estinzione tota-le del prestito prima della deliberazione di trasformazione, non potendo lesocietà di persone emettere titoli di debito.

Responsabilità dei soci

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata (socio

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accomandatario, socio di società in nome collettivo e socio di società sempli-ce con responsabilità illimitata) rispondono illimitatamente anche per le obbli-gazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione oltre che naturalmenteper le obbligazioni future della società risultante dalla trasformazione.

È proprio in funzione di tale grave responsabilità che il Legislatore ha pretesoespressamente a tutela di tali soci il loro consenso alla trasformazione.

26.5 TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMI-TATA IN SOCIETÀ PER AZIONI

Il Legislatore non si occupa di tale tipo di trasformazione.In ogni caso la competenza spetta inderogabilmente all’assemblea, che deli-bera a riguardo con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costituti-vo, salvo diversa specifica pattuizione a riguardo (cfr. art. 2479). Il verbalesarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.Ai soci dissenzienti viene riconosciuto il diritto ex lege di recedere dalla socie-tà (cfr. art. 2473).

Non è necessaria la redazione di alcuna perizia da parte dell’esperto, poichéla trasformazione viene deliberata sulla base del bilancio della società aresponsabilità limitata.

Capitale sociale

Dal bilancio deve risultare un patrimonio netto della società che si trasformaalmeno pari a quello minimo previsto per la SPA di Euro 120.000.Qualora tale minimo non venga raggiunto sarà necessario procedere prelimi-narmente ad un aumento di capitale sociale, con le modalità previste per laSRL.

La società deve procedere all’assegnazione delle azioni ai soci in proporzionealle partecipazioni precedentemente detenute, salvo per il caso in cui siano

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presenti nella SRL dei soci d’opera.

A riguardo sorge, infatti, il problema, non affrontato dal Legislatore, se, ai finidella determinazione del capitale sociale della SPA, si possa o meno tenereconto del valore per il quale sono stati conferite eventuali prestazioni di operao di servizi, le quali non possono essere oggetto di conferimento nella SPA.Proprio in ragione di tale ultima considerazione sembrerebbe preferibile latesi negativa anche se ciò comporta il problema di come procedere all’attribu-zione delle azioni ai soci che nella SRL hanno liberato le proprie partecipazio-ni con tali conferimenti.Sembrerebbe logico applicare la norma di cui all’art. 2500-quater prevista peril socio d’opera di società di persone con conseguente proporzionale riduzio-ne delle azioni da assegnare agli altri soci.Se poi per effetto del mancato conteggio di tali conferimenti non si raggiun-gesse l’ammontare minimo di Euro 120.000 si renderebbe necessario proce-dere ad un contestuale aumento di capitale sociale per raggiungere talesoglia.

Provvedimenti collegati alla trasformazione

Deve essere necessariamente previsto l’organo di controllo contabile ex arti-colo 2409-bis (Collegio Sindacale, Revisore Contabile, Società di Revisione) edeve essere anche istituito l’organo di controllo e di sorveglianza, adottandouno dei modelli previsti per la SPA (sistema tradizionale, sistema dualistico esistema monastico).

Se sono stati emessi titoli di debito essi possono essere mantenuti a condizio-ne che vengano rispetti i limiti in materia previsti per la SPA, altrimenti ènecessario procedere all’estinzione del prestito in modo totale ovvero soloparzialmente, nei limiti necessari per rispettare i canoni di legge.

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26.6. TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMI-TATA IN SOCIETÀ ACCOMANDITA PER AZIONI

Per tale tipo di trasformazione vale quanto precedentemente detto in tema ditrasformazione in società per azioni. La deliberazione richiederà, tuttavia, inanalogia con quanto dettato dall’art. 2500-sexies, anche il consenso dei sociche rivestiranno la qualifica di soci accomandatari poiché essi assumono laveste di soci illimitatamente responsabili (cfr. art. 2452).Pur non essendo tale fattispecie espressamente contemplata dal Legislatore,si ritiene che questa sia l’unica soluzione adottabile, poiché il disposto delcitato articolo 2500-sexies, sebbene formulato per il caso di trasformazioneregressiva in società di persone, sembra essere espressione di un principio dicarattere generale e come tale dunque universalmente applicabile.

26.7. TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ PER AZIONI IN SOCIETÀ ARESPONSABILITÀ LIMITATA

Il Legislatore non si è occupato in modo specifico di tale tipo ditrasformazione.

La competenza della decisione spetta in ogni caso all’assemblea straordinaria(cfr. art. 2365) con le maggioranze previste di cui agli articoli 2368 e 2369Codice Civile.Il relativo verbale deve essere redatto in forma di atto pubblico da parte di unnotaio.

Ai soci dissenzienti è riconosciuto il diritto di recesso ex art. 2437 CodiceCivile.

Non è necessaria la redazione di alcuna perizia da parte dell’esperto, poichéla trasformazione viene deliberata sulla base del bilancio della società perazioni.

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Capitale sociale

Dal bilancio deve risultare un patrimonio netto della società che si trasformaalmeno pari a quello minimo previsto per la SRL di Euro 10.000.Qualora tale minimo non venga raggiunto per l’effetto di perdite subite dallaSPA sarà necessario procedere preliminarmente ad un aumento di capitalesociale, con le modalità previste per la SPA.La SPA che ha un capitale sociale maggiore può invece procedere alla suariduzione volontaria contestualmente alla delibera di trasformazione, ma taleriduzione può essere eseguita solo decorsi tre mesi dal giorno dell’iscrizionedella delibera nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2445.Nel caso sia stato emesso un prestito obbligazionario dovrà inoltre essererispettato il disposto di cui all’art. 2413 Codice Civile.

La società deve procedere all’assegnazione delle partecipazioni ai soci in pro-porzione alle azioni precedentemente detenute, ritirando ed annullando leazioni emesse.In caso di emissione di diverse categorie di azioni non si potrà mantenere idifferenti trattamenti riservati ai relativi azionisti, non essendo permessa nellaSRL la creazione di diverse categorie di partecipazioni (cfr. art. 2468).

È inoltre necessario analizzare se sia ora possibile mantenere eventuali presti-ti obbligazionari emessi, essendo genericamente previsto per la SRL la possi-bilità di emettere titoli di debito, senza preclusione alcuna ad eccezione del-l’obbligo di prima sottoscrizione da parte di investitori professionali.Quindi nel caso in cui il prestito non sia stato ancora collocato esso potràessere mantenuto a condizione che sia sottoscritto solo da tali soggetti.Nel caso in cui il prestito sia stato già interamente collocato rimane il dubbiose esso debba essere interamente estinto ovvero se possa essere mantenuto,riguardando l’obbligo di collocamento presso gli investitori professionali solola prima sottoscrizione e non quelle successive.Ovviamente qualora l’intero prestito sia stato sottoscritto solo da tali soggettinon si pone problema alcuno.Lo stesso dovrebbe valere per il caso di emissione di obbligazioni convertibiliin azioni, anche se in tale caso si dovrà anche necessariamente modificare ilcriterio di conversione da azioni in partecipazioni, con la necessità che la tale

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modifica sia approvata anche da parte dell’assemblea degli obbligazionisti(cfr. art. 2415) ed inoltre si dovrà modificare la delibera di aumento di capitalesociale a servizio della conversione, poiché il capitale non sarà più rappresen-tato da azioni.Si dovranno inoltre rispettare i limiti di cui all’art. 2420 codice Civile IV e Vcomma.

Provvedimenti collegati alla trasformazione

Può essere eliminato l’organo di controllo contabile ex articolo 2409-bis(Collegio Sindacale, Revisore Contabile, Società di Revisione), salvo il caso incui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2477, per i quali si renda necessarioistituire il Collegio Sindacale.

Deve essere eliminato l’organo di controllo e di sorveglianza (sistema tradi-zionale, sistema dualistico e sistema monastico), non essendo previsto nellaSRL il sistema monastico o dualistico.Rimane invece la possibilità di mantenere il Collegio Sindacale eventualmen-te anche con tutti i poteri ad esso già spettanti nella SPA.

Non potranno in alcun modo essere mantenuti i patrimoni separati di cui agliarticoli 2447-bis Codice Civile, essendo tale istituto particolare consentito soloper la SPA e mai per la SRL.

Conseguentemente si potrà deliberare la trasformazione solo quando l’affaresi è realizzato o è divenuto impossibile, con conseguente cessazione del vin-colo sul patrimonio dedicato.Peraltro è anche possibile oltre che opportuno prevedere già in sede di costi-tuzione del patrimonio separato che la trasformazione della società costitui-sca causa di cessazione della destinazione del patrimonio, come consentitodall’art. 2447-novies.

Analogamente non possono essere mantenuti contratti relativi al finanzia-mento di uno specifico affare di cui all’art. 2447-decies. Anche tale istitutonon è infatti consentito alla SRL.

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Conseguentemente la società può trasformarsi in SRL solo qualora si verifichiuna delle seguenti condizioni:a) che sia già scaduto il tempo massimo per il rimborso (cfr. ex art. 2447-deci-

se lettera h)b) che sia stato integralmente rimborsato il finanziamento

Nel caso in cui la società detenga azioni proprie non si potrà procedere allatrasformazione, essendo vietato alla SRL di acquistare o detenere partecipa-zioni proprie, ovvero esse dovranno essere alienate o annullate con conse-guente riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 Codice Civile.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari è necessario operare delle distin-zioni:

a) per quelli emessi a fronte della costituzione di un patrimonio destinato aduno specifico affare ex art. 2447-ter vale quanto precedentemente detto ariguardo di tale istituto e pertanto non possono mai essere mantenuti, inquanto configurano un debito ancora non soddisfatto per la società gra-vante sul patrimonio separato.

Per quanto riguarda invece le residue due categorie di strumenti finanziariovvero

b) quelli emessi a fronte di prestazione di prestazione di opera e servizi ex art.2346 VI comma

c) quelli emessi a favore di dipendenti ex art. 2349 II comma

sorge il problema se a fronte della ampia possibilità di emissione di titoli didebito riservata alla SRL essi siano compatibili anche con tale forma societa-ria, nella misura in cui attribuiscono diritti amministrativi o patrimoniali ailoro sottoscrittori che vanno così a sovrapporsi con i diritti attribuiti ai soci.Inoltre rimane il problema già affrontato a riguardo delle obbligazione, alquale quindi si rimanda, in ordine alla necessità che i titoli di debito emessidalla SRL siano sottoscritti per la prima volta solo da investitori professionali.Evidentemente tale requisito non si può mai verificare nel caso degli stru-menti finanziari sub b) e c).

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26.8. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀLIMITATA IN ENTE DIVERSO DA SOCIETÀ LUCRATIVA

Il Legislatore ha affrontato e risolto il problema, sorto in vigenza del prece-dente regime, se l’istituto della trasformazione richiedesse l’identità di causatra l’ente che si trasforma e l’ente post trasformazione ovvero se esso fosseun istituto di carattere generale applicabile a tutti i fenomeni di modificazionedella veste organizzativa di enti di qualsiasi tipo.Evidentemente chi sosteneva la prima tesi doveva conseguentemente ammet-tere che la trasformazione fosse attuabile solo tra società lucrative e non traorganizzazioni aventi finalità ovvero cause diverse tra loro. In tale ultimo casol’unica soluzione era rappresentata dallo scioglimento dell’ente e dalla costi-tuzione da parte di tutti gli aderenti di un nuovo ente con la nuova veste orga-nizzativa. Le conseguenze pratiche e fiscali di tale teoria erano chiaramenteassai gravose.All’opposto i fautori della seconda tesi concepivano la trasformazione comeuno strumento generale di risoluzione di conflitti nelle operazioni di cambia-mento della forma giuridica delle imprese con conseguente possibilità dirisparmio di costi ed oneri fiscali.La Riforma ha completamente sposato tale ultima teoria, innovando così for-temente l’istituto in radicale contrapposizione all’orientamento giurispruden-ziale formatosi sul tema, con l’unico limite costituito dalla applicabilità didetta disciplina solo laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione unasocietà di capitali e non invece anche una società di persone!

La società a responsabilità limitata può dunque a partire dal primo gennaio2004 trasformarsi in:a) consorziob) società consortilec) società cooperativad) comunione di aziendae) associazione non riconosciute e fondazione.

In tutti questi casi si ai applica l’articolo. 2500-sexies, in quanto compatibile econseguentemente quindi:

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La decisione sulla trasformazione della società a responsabilità limitata spettaper legge (cfr. art. 2479) inderogabilmente all’assemblea ed il relativo verbaledovrà pertanto essere redatto in forma di atto pubblico da parte di un notaio.La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degliaventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsa-bilità illimitata.

Il Legislatore richiede anche il consenso dei singoli soggetti che vengono adassumere la responsabilità illimitata.Ai soci dissenzienti viene riconosciuto il diritto ex lege di recedere dalla socie-tà (cfr. art. 2473).

Il Legislatore non prevede in tale caso la possibilità che l’atto costitutivo dellaSRL preveda quorum assembleari diversi.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che ilCapo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o allavolontà del fondatore ovvero l’irrevocabilità della delibera ex art. 15 CodiceCivile e l’obbligo di destinazione del patrimonio allo scopo di pubblica utilità.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazionie gli effetti della trasformazione.

Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante itrenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasfor-mazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamen-te copia. Tal termine è sicuramente derogabile con il consenso di tutti i soci,essendo previsto solo a loro favore.

Capitale sociale della società post trasformazione

Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione o di una quotaproporzionale al valore della sua partecipazione, con l’osservanza tuttaviadelle limitazioni di volta in volta applicabili all’ente risultante dalla trasforma-zione.

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Analogamente non è richiesta la redazione di alcuna perizia da parte dell’e-sperto.

Provvedimenti collegati alla trasformazione

Se presente il Collegio Sindacale od il Revisore Unico si renderà naturalmen-te necessaria la loro eliminazione.

Se sono stati emessi titoli di debito è necessario procedere all’estinzione tota-le del prestito prima della deliberazione di trasformazione, in quanto gli entisopra indicati non sono autorizzati a emettere titoli di debito.

Responsabilità dei soci

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondo-no illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente allatrasformazione.

Efficacia della trasformazione

Si rammenta infine che, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'ar-ticolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dal-l'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 2500, salvo checonsti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hannodato il consenso.I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

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26.9. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀLIMITATA

Le seguenti forme organizzative in senso latoa) i consorzib) le società consortilic) le comunioni d’aziendad) le associazioni riconosciute e le fondazionipossono trasformarsi in società a responsabilità limitata.

Dal confronto degli articoli 2500–septies e 2500-octies si dovrebbe invecedesumere che non sia ammessa la trasformazione in SRL delle associazioninon riconosciute.Sinceramente però non se ne riesce a comprendere il motivo. Peraltro ilsecondo comma dello stesso articolo 2500-octies ed anche l’articolo 223-octies parla genericamente di associazioni e potrebbe fare intendere che alprimo comma vi sia stata una semplice svista nella scrittura della norma. Ilpunto meriterebbe un intervento chiarificatore da parte del Legislatore.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta:a) nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consor-

ziati;b) nelle comunioni di aziende all’unanimità;c) nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta

dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dal-l’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; nonè comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributipubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale dellasocietà risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati,salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autoritàgovernativa, su proposta dell’organo competente. Le azioni o quote sonoassegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, del-

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l’articolo 31 Codice Civile ovvero da parte dell’autorità governativa.

L’articolo 223-octies detta inoltre un regime transitorio dell’art. 2550-octies,introducendo delle limitazioni alla sua applicazione:esso dispone infatti che la trasformazione eterogenea in società di capitali èconsentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004a) soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi

o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali diagevolazione.

b) nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazio-ne, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versa-te le relative imposte.

La trasformazione eterogenea in società di capitali non è invece mai consenti-ta alle fondazioni bancarie.

Effetti della trasformazione

Anche in tale caso la trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall'ulti-mo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’articolo 2500, salvo che constiil consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato ilconsenso.I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Dal confronto del disposto del testo degli articoli 2500-septies e 2500-octies sidovrebbe desumere che non possono trasformarsi invece in SRL le societàcooperative.

Peraltro invece la mancata menzione della trasformazione delle cooperative insocietà lucrative in tale sede è giustificata dalla specifica disciplina dettata intema di società cooperative dal nuovo articolo 2545-decies, che ammette la

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trasformazione in SRL delle sole cooperative diverse da quelle a mutualitàprevalente, le quali quindi non hanno goduto delle agevolazioni fiscali e nonpossono così dare luogo a forme di elusione attraverso la loro trasformazionein società lucrativa.

Il divieto di trasformazione sussiste dunque solo per le società cooperative amutualità prevalente.

Per la trasformazione sono stati previsti delle maggioranze semplificate:la trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente deve esseredeliberata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approva-ta con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di dieci-mila, l’atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata conil voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, per-sonalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sonoconvertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio,dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti,eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo delcapitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione ai fondimutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori alleganouna relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondarioha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimoniodell’impresa.Funzione della perizia è anche quella di individuare i fondi da devolversi egarantire così che questi non vengano distolti dai loro scopi di legge.

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27. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Introduzione

Nel vecchio regime non vi era alcuna norma che disciplinasse l’attività deigruppi societari prevedendo a tutela dei soci di minoranza obblighi di traspa-renza ed eventuali azioni a tutela dei loro diritti. Ciò costituiva una grave lacu-na, che la legge delega si è proposta di colmare.La delega ha richiesto infatti al Legislatore delegato di adottare una nuovadisciplina di trasparenza in materia di gruppi societari, con regole tali da assi-curare che l’attività di direzione e coordinamento contemperi l’interesse delgruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza.In questo panorama generale si richiedeva altresì la motivazione delle deci-sioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del gruppo; adeguateforme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo e adeguate forme di tutelaper il socio all’ingresso e all’uscita della società dal gruppo.Nell’attuare la delega il Legislatore non ha tuttavia ritenuto opportuno dareuna nuova precisa definizione del concetto di “gruppo” perché da un lato lediverse definizioni di gruppo esistenti nella normativa attuale di ogni livellosono funzionali a problemi specifici e dall’altro qualunque nuova nozione sisarebbe dimostrata inadeguata all’incessante evoluzione della realtà sociale,economica e giuridica.Sotto altro aspetto si è ritenuto che il problema centrale del fenomeno delgruppo fosse quello della responsabilità, in sostanza della controllante, neiconfronti dei soci e dei creditori sociali della controllata.Per dare corretta impostazione e soluzione a questi problemi di responsabilitàoccorreva porre a base della disciplina il “fatto” dell’esercizio di attività didirezione e coordinamento di una società da parte di un diverso soggetto, siaesso una società o un ente, e la circostanza che l’azione fosse comunquericonducibile al perseguimento di un interesse imprenditoriale proprio oaltrui, sebbene svolto in violazione dei corretti principi di gestione societaria.In questo panorama, il limite all’esercizio dell’attività di direzione e coordina-mento, limite che ne riconosce la legittimità di base e tiene presente e nonpenalizza i legittimi interessi di chi la esercita, è apparso dovesse essere costi-tuito dal rispetto dei valori essenziali del “bene” partecipazione sociale, beneche la legge individua nella partecipazione al: “esercizio in comune di una

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attività economica al fine di dividerne gli utili” (art. 2247, c.c.). Questi valorida proteggere e tutelare possono dunque individuarsi nei principi di con-tinuità dell’impresa sociale, redditività e valorizzazione della partecipazionesociale.Spetterà a dottrina e giurisprudenza individuare e costituire i principi di cor-retta gestione imprenditoriale e societaria posti nel nuovo testo a tutela delbene “partecipazione”, e ovviamente, in concreto, dottrina e giurisprudenzanon potranno non tener conto delle infinite variabili e dell’incessante evolu-zione economica ed operativa.Nell’indicare questi principi si è doverosamente tenuto presente che il richia-mo a formule generali è ineliminabile nella legislazione commercialistica ebasti adesso ricordare l’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. per il riferimento ai:“principi della correttezza professionale”.La responsabilità dettata da questa impostazione normativa è apparsa fonda-mentalmente di stampo “aquiliano”, e necessariamente della controllantedirettamente verso i danneggiati. Trattasi di una disciplina che non si sostitui-sce ad una disciplina attuale, in sé in realtà inesistente, ma che alla disciplinaattuale si aggiunge posto che i numerosi tentativi di tutelare gli interessi deicreditori e dei soci della controllata non sembrano essere riusciti a dare adoggi tutela adeguata. Risulta così chiaro che non viene alterata la tutela delsocio verso la società, in generale, ed, in particolare quella offerta dall’art.2395, né, per i creditori sociali la tutela offerta dall’art. 2394; in effetti diverse,e non certo alternative, sono le due azioni, trattandosi, nella nuova disciplinadi azione diretta verso la controllante.Per evitare che il margine di iniziativa della società soggetta all’attività di dire-zione e coordinamento sia eccessivamente ridotto come conseguenza dellapossibilità di azione diretta da parte dei suoi soci o dei suoi creditori contro lasocietà controllante si è previsto che l’azione sia esperibile solo se essi nonsiano stati soddisfatti dalla società controllata.Sotto altro aspetto si è ritenuto opportuno precisare che il danno a base del-l’azione in esame (e quindi la responsabilità) è il danno derivante dal risultatocomplessivo dell’attività della controllante e non il danno risultante da un attoisolatamente considerato, onde è eliminabile anche a seguito di specificheoperazioni a tal fine dirette.

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Normativa sostanziale

I principi fondamentali introdotti dal Legislatore sono dunque cosìriassumibili:

a) responsabilitàb) obbligo di trasparenza e pubblicitàc) diritto di recessod) disciplina rigorosa dei finanziamenti

Essi sono così schematizzabili:

RESPONSABILITÀ

Il Legislatore ha così introdotto una nuova forma di responsabilità diretta acarico di:

Soggetto responsabilea) Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamen-

to di societàb) chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo (in solido con la società)c) nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto

beneficio (in solido con la società)

Presuppostonel caso in cui i soggetti sub a) agiscono nell’interesse imprenditoriale pro-prio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria eimprenditoriale delle società medesime,

Soggetti aventi diritto al risarcimento del dannonei confronti di:a) soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della

partecipazione sociale

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b) nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità delpatrimonio della società.

Esclusione di responsabilitàTuttavia non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla lucedel risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovverointegralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.Condizione per l’esercizio dell’azioneIl socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente cheesercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati sod-disfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazio-ne straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento,l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal com-missario liquidatore o dal commissario straordinario.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1) La società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività didirezione e coordinamento:• negli atti e nella corrispondenza• mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione

del registro delle imprese di cui al comma successivo.2) È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella

quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione ecoordinamento e quelle che vi sono soggette.

3) La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, unprospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della so-cietà o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordina-mento.

4) Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla ge-stione i rapporti intercorsi con c) chi esercita l’attività di direzione e coor-dinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effettoche tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoirisultati.

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5) Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordina-mento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamentemotivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi lacui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguatoconto nella relazione di cui all’articolo 2428.

Responsabilità per omissione di pubblicità

Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al punto 1) ovverol’iscrizione di cui al punto 2), o le mantengono quando la soggezione ècessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fattiabbia recato ai soci o ai terzi.

DIRITTO DI RECESSO

Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento puòrecedere:a) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordina-

mento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento delsuo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggettosociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile ediretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta adattività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva,condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensidell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitatosoltanto per l’intera partecipazione del socio;

c) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento,quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regola-mentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investi-mento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizionipreviste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quellaa responsabilità limitata.

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FINANZIAMENTI NELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività didirezione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sot-toposti si applica l’articolo 2467 e pertanto:a) il rimborso dei finanziamenti a favore della società è postergato rispetto

alla soddisfazione degli altri creditorib) se il finanziamento avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fal-

limento della società, deve essere restituito alla società e quindi al falli-mento.

A chiusura della disciplina vengono inoltre poste delle presunzioni volte afavorire l’accertamento del fenomeno di gruppo e quindi il presupposto diapplicazione di tutta la disciplina sopra schematizzata:

PRESUNZIONI

Ai fini della presente normativa, si presume salvo prova contraria chel’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle societào enti:a) tenuti al consolidamento dei loro bilancib) che comunque le controllano ai sensi dell’articolo 2359.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attivitàdi direzione e coordinamento di società sulla base di:a) un contratto con le società medesime ob) di clausole dei loro statuti.

28. PROCEDIMENTO ARBITRALE

Il Legislatore, allo scopo di salvaguardare in maniera più incisiva e veloce idiritti dei soci oltre a ridisegnare integralmente il processo in materia societa-ria, ha anche introdotto una nuova disciplina dell’arbitrato in tema di contro-

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versie societarie, che viene qui di seguito riportata negli aspetti più importantie/o innovativi.

Tale disciplina comporta la necessità di rivedere le clausole arbitrali contenu-te negli statuti, poiché nella maggior parte dei casi esse non sono conformialla nuova disciplina.Analogamente sarà opportuno per le Camere di Commercio adeguare i pro-prio regolamenti arbitrali in tema di controversie societarie.La clausola compromissoria dovrà sempre essere prevista nell’atto costitutivoovvero nello statuto se si deciderà di mantenere la distinzione tra atto costitu-tivo e separato statuto.

28.1. Oggetto di clausole compromissorie statutarie

Oggetto della devoluzione all’arbitrato possono essere solo le controversieinsorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto dirittidisponibili relativi al rapporto sociale.Non possono inoltre essere inoltre oggetto di clausola compromissoria lecontroversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio delPubblico Ministero.Tali principi sono peraltro pienamente conformi a quanto già previsto dall’art.806 c.p.c. in tema di arbitrato generale, poiché la devoluzione in arbitrato diuna controversia è atto di disposizione del diritto oggetto della lite medesima.Unica eccezione è prevista per le questioni incidentali. (vedi 28.4 lettera d).

28.2. Nomina degli arbitri

La novella introduce il principio per cui il potere di nomina di tutti gli arbitrideve essere conferito ad un soggetto estraneo alla società a pena di nullità.Tale principio è stato espressamente adottato dal legislatore in ossequio aldettato della giurisprudenza che aveva sempre preteso come requisito essen-ziale degli arbitri la loro terzietà rispetto alle parti in lite in modo che fossecosì sempre garantita l’imparzialità del Collegio giudicante. In particolare lagiurisprudenza aveva sempre unanimamente sostenuto che eventuali organi

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sociali interni del riesame variamente denominati (come ad esempio ilCollegio dei Probiviri ecc.) non potessero svolgere funzioni arbitrali in sensoproprio, in quanto per lo più composti dai medesimi soggetti coinvolti nellalite. Conseguentemente i giudici avevano sempre qualificato le procedure dicomposizione delle controversie devolute a tali organi interni come semplicifasi finali del procedimento sociale e mai come procedimento arbitrale.Pertanto la decisione di tali organi poteva sempre essere impugnata innanzial giudice ordinario con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge.Tuttavia il Legislatore nella formulazione letterale del principio si è spinto benoltre rispetto alle finalità che si era giustamente prefisso, in quantoun’interpretazione rigorosamente letterale della norma sembra imporre che ilpotere di nomina degli arbitri sia attribuito sempre ed indistintamente asoggetti del tutto estranei alla società e ciò anche nel caso di controversie trasoci e società.In materia societaria quindi le parti in lite, diversamente da quanto normal-mente accade in tema di arbitrato non societario, non potrebbero mai nomi-nare il proprio arbitro di fiducia in caso di previsione di un CollegioGiudicante.Ulteriore conseguenza è inoltre la nullità della maggior parte delle clausolearbitrali contenute negli attuali statuti adottati ante riforma, che invece nor-malmente attribuiscono alle parti in lite il potere di nomina di uno degli arbitriformanti il Collegio Giudicante.L'impossibilità per i soggetti in lite di nominare il proprio arbitro di fiducia, lacui nomina dovrà essere invece rimessa ad un soggetto estraneo (ad. Es ilPresidente del Tribunale o il Presidente della Camera di Commercio ecc.) rap-presenta inoltre un elemento di sfavore nei confronti dell’arbitrato, poiché laprassi ha dimostrato che, nel caso di adozione di un Collegio Arbitrale, la pos-sibilità per le parti in lite di nominare direttamente un arbitro di fiducia dispessore professionale è sempre stata considerata, assieme alla rapidità, unodei due vantaggi del procedimento arbitrale rispetto al procedimento innanzial giudice ordinario.La clausola arbitrale deve dunque prevedere il numero e le modalità di nomi-na degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nominadi tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidentedel Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

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Peraltro si ritiene che in caso di imprecisione od omissioni in ordine al nume-ro degli arbitri ed alla loro nomina sia applicabile il disposto dell’art. 809 c.p.ced anche quello dell’art. 810 c.p.c.; in tale ultimo caso tuttavia solo e semprenel rispetto del nuovo principio sopra menzionato.

28.3. Effetti della clausola arbitrale.

La clausola è sempre vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi colorola cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli atti costitutivi possono inoltre prevedere che la clausola abbia ad oggettoanche controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovveronei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico,è vincolante per costoro. Tuttavia tale ulteriore effetto della clausola deveessere espressamente previsto nella clausola.

28.4. Modalità particolari del procedimento arbitrale

La novella introduce alcune peculiarità rispetto al procedimento arbitrale ordi-nario, che si possono brevemente così schematicamente riassumere:

a) La domanda di arbitrato proposta dalla società o nei sui confronti è deposi-tata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci;

b) l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civileè ammesso fino alla prima udienza di trattazione, nonché l’intervento dialtri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice;

c) Si applica l’articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile,che prevede la possibilità per gli arbitri di prorogare una sola volta il termi-ne per la decisione nel caso in cui debbano essere assunti mezzi di prova osia stato pronunciato lodo non definitivo;

d) nel procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, primo comma, delcodice di procedura civile, che attribuisce agli arbitri il potere di sospende-re il procedimento in caso di insorgenza di questioni che per legge nonpossono essere devolute agli arbitri; gli arbitri quindi potranno conoscere

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anche di tali questioni in via eccezionale, tuttavia in tale caso il lodo è sem-pre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l’arbitrato interna-zionale dall’articolo 838 del codice di procedura civile, per nullità a normadegli articoli 829, primo comma, e per revocazione ed opposizione di terzoa norma dell’art. 831 dello stesso codice;

f) la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non pre-clude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies delcodice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente ladevoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di deli-bere assembleari, agli arbitri compete sempre il nuovo potere eccezionaledi disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficaciadella delibera.

28.5. Decisione secondo diritto

Viene esclusa per gli arbitri la possibilità, peraltro diffusa nella prassi, di decide-re secondo equità.Infatti anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decideresecondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decideresempre secondo diritto.

Il lodo inoltre è sempre impugnabile anche per inosservanza delle regole didiritto ai sensi dell’articolo 829, secondo comma del codice di procedura civile,- quando per decidere gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non com-

promettibili;- quando l' oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assem-

bleari.Il principio suddetto si applica anche al lodo emesso in un arbitrato interna-zionale.

28.6. Modifiche delle clausole compromissorie e diritto di recesso

Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole com-promissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno idue terzi del capitale sociale.

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I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, eserci-tare il diritto di recesso. Tale diritto di recesso è insopprimibile.

Disciplina transitoria

I quorum suddetti ed il diritto di recesso non si applicano, tuttavia, ai sensidell’art. 41 II comma, nel caso in cui la modifica venga deliberata per adegua-re i vecchi statuti delle società già attualmente esistenti ai soli principi indero-gabili (e non invece anche quelli derogabili) del decreto di riforma processua-le entro il 30 settembre 2004.

Avv. Luca BarchiNotaio in Bolzano

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Statuto

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Art. 1 - Costituzione

è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di:“................ s.r.l.”

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di ……… ai fini dell’iscrizione della società nelregistro delle Imprese le parti indicano quale indirizzo della società …………...

2.2. L’Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell’ambito delComune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all’assemblea dei soci decidere il tra-sferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività : ................La Società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie,mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo strumen-tali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività checostituiscono l’oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altresocietà od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle pro-prie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all’estero, nonché rila-sciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti delpubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto aquelle che costituiscono l’oggetto sociale.Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che neces-sitano l’iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dallalegge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto dis-posto dall’articolo 113 del D.L. 1 °settembre 1993 n.385.Alla società sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previ-ste dal D.L. 415/96.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin-quanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci.

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OppureLa società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il dirittodi recesso, con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante invio di comunicazio-ne, trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento,all’indirizzo della sede sociale.”

Art. 5 - Capitale

Il capitale è fissato in Euro …………………………………. Il venticinque per cento(25%) del capitale, pari ad Euro ...............................(Euro ..............,00) è stato versa-to in data .................................. presso l’Agenzia n................ di .................... dellaBanca ..........................................., così come risulta dalla ricevuta di deposito che,in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

5.1. Il capitale potrà essere aumentato mediante conferimento in denaro o in natu-ra o mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5.2. L’aumento di capitale avviene in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci.ovvero in forza di decisione degli Amministratori, a sensi del successivo art. 5.3.

5.3. Agli Amministratori, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale, spetta pernon più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimopari a ……. volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data incui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di esclude-re il diritto dei soci di sottoscrivere l’aumento in proporzione alle partecipazionidagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misuranon proporzionale ai conferimenti.

5.4. In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti spet-ta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi posse-dute. Ad esclusione del caso di cui all’articolo 2482-ter cod. civ., ai soci è attribuitala facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stessopossa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di reces-so a norma del successivo art. 27.

5.5. Possono essere conferiti, a liberazione dell’aumento a pagamento del capitale,tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la pre-

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stazione d’opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento delcapitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indi-cazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza diassicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’interovalore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la pre-stazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideius-sione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione delcorrispondente importo in danaro presso la società.

5.7. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio restaimmutata.

Art. 6 - Riduzione del capitale

6.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante de-liberazione dell’Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per lamodifica del presente atto costitutivo, salvo quanto disposto dal successivo art. 34.

6.2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivodeposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell’assemblea, dellarelazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società edelle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora con-sti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essereconfermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7 - Finanziamenti dei soci

7.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo ed in confor-mità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovve-ro finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta dirisparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ban-caria e creditizia.

7.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere uti-lizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del

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capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere insede assembleare, salvo il disposto dell’articolo 34.

7.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizionedell’art. 2467 cod. civ.

Art. 8 - Diritti dei soci

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione daciascuno posseduta.ovvero

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione daciascuno posseduta, salvo che per i seguenti diritti spettanti in via esclusiva aiseguenti soci:- al socio ……………….. spetta il diritto personale e inalienabile di nominare un

componente dell’organo amministrativo; in conseguenza di detta nomina nonpotrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l’organoamministrativo

- al socio ………………….. spetta, in sede di distribuzione degli utili, il diritto allapercezione di una quota pari al …% degli utili distribuibili, oltre alla quota, pro-porzionale alla propria quota di partecipazione, sul residuo importo degli utilidistribuibili.

8.2. I diritti di cui al precedente punto 8.1 possono essere modificati con deliberaassembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci (ovvero col votofavorevole di tanti soci che rappresentino almeno ……………… del capitale sociale)

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

9.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietaridevono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo lemodalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’arti-colo 2352 del codice civile.

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9.3. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia aglialtri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l’acqui-sto, a sensi del successivo punto 9.5

(ovvero in caso di clausola di gradimento)

9.3. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espres-so dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalitàdell’acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve esserecomunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi,mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art. 11, senzaobbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non sitiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deveessere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trentagiorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza dirisposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazioneal socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 27. Nel caso inve-ce di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, aglialtri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l’ac-quisto a sensi del successivo punto 9.5

9.4. Per “trasferimento per atto tra vivi” ai fini dell’applicazione del presente arti-colo s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezionedel termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti dipermuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.5. Per l’esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni emodalità:- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei

casi di cui ai precedenti punti 9.3 e 9.4, dovrà comunicare la propria offerta conqualsiasi mezzo che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento all’organoamministrativo: l’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condi-zioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di paga-mento. L’organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dellacomunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l’offerta agli altri soci, chedovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’organo amministrati-

vo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo

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ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla rice-zione della comunicazione da parte dell’organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cuil’organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindicigiorni dalla scadenza del termine di cui sub a) -l’accettazione dell’offerta conl’indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipa-zione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la parte-cipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettan-ti), della data fissata per il trasferimento.

- nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la par-tecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazionida ciascuno di essi possedute.

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitar-la, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente afavore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio,anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso congli altri soci.

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta,poiché tale è l’oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto deitermini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferirel’intera partecipazione all’acquirente indicato nella comunicazione entro i ses-santa giorni successivi dal giorno in cui é scaduto il termine per l’esercizio deldiritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovràessere ripetuta.

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente. Qualorail prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbiamanifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la pre-lazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corri-spettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessionesarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse rag-giunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata diun esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più dili-gente; nell’effettuare la sua determinazione l’esperto dovrà tener conto dellasituazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei benimateriali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e diogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considera-zione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con par-

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ticolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasfe-rimento del pacchetto di controllo della società;

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nudaproprietà della partecipazione.

- Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.- Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza

l’osservanza di quanto sopra prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essereiscritto nel libro soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri dirittiamministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l’osservanza delle suddetteformalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all’esercizio del dirit-to di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

(variante per il caso di esclusione della prelazionein caso di cessione a coniuge e parenti in linea retta)

- le partecipazioni sono trasferibili senza l’osservanza delle suddette formalità,non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessioneavvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, inqualunque grado.

9.6. L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta aquanto disposto dal presente articolo.

(ovvero in caso di intrasferibilità assoluta)

9.3. Le partecipazioni sono intrasferibili per atto tra vivi. Tuttavia al socio spetta ildiritto di recesso a norma del successivo art. 27.

9.4. Per “trasferimento per atto tra vivi” ai fini dell’applicazione del presente arti-colo s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezionedel termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti dipermuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.5. L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta aquanto disposto dal presente articolo.

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Art. 10 - Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

(in caso di trasferimento “limitato” mortis causa)

10.1. Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare cheuniversale, è disciplinato dall’articolo 2284 del Codice Civile.La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche eprecisazioni:- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del

defunto;- in caso di liquidazione gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione

del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determi-nato a sensi del successivo art. 28;

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuatodalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadentirispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determina-zione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defun-to, dal giorno della morte sino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse inmisura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rile-vato da “Il Sole 24 Ore” o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente aquello in cui si è verificato il decesso.

- si applica la disposizione di cui al successivo art. 28.3.Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del sociodefunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 11, senza tener conto,ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto. Incaso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessidovranno nominare un rappresentante comune;

(ovvero in caso di intrasferibilità assoluta mortis causa)

10.1. Le partecipazioni sono intrasferibili per successione mortis causa. Agli eredidel socio defunto spetta il diritto di rimborso della partecipazione del socio defun-to in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi delsuccessivo art. 28.Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defun-to in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesidalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali ratesarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell’ef-fettivo pagamento, l’interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile

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(o altro tasso equivalente) rilevato da “Il Sole 24 Ore” o pubblicazioni equipollentiper il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Si applica la dispo-sizione del successivo art. 28.3.

(ovvero in caso di libera trasferibilità mortis causa)

10.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessidovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 11 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-sente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tantisoci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono allaloro approvazione.

11.1. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;b) la nomina dell’organo amministrativo;c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale o del revisore;d) le modificazioni del presente Statuto;e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-

zione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

(facoltativo per derogare alla disciplina del c.c.)

In deroga al disposto dell’art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere inveceautorizzato dai soci l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari osuperiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, deisoci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registrodelle imprese.

11.2. Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivoart. 11.3 che nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi ed i soci titolaridi partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospen-sione del diritto di voto.

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11.3. Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adotta-te mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso periscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’organo amministrativo.

11.4. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redattoapposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:- l’argomento oggetto della decisione- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-

sa conseguenti- l’indicazione dei soci consenzienti- l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione

del motivo della loro contrarietà o astensione- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.11.5. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essereredatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:- l’argomento oggetto della decisione- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-

sa conseguentiCopia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinquegiorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scrittain calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il pro-prio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto oppor-tuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazionedei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasimezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione edel ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.6. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo edil suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

(maggioranza per teste e per capitale)

11.7. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza deivotanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

(maggioranza solo per capitale)

11.7. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rap-

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presentino il % del capitale sociale.

11.8. Le decisione dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno esseretrascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 - Assemblea

12.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.1 ai punti d) ed e),in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costituti-vo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di sociche rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci deb-bono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodocollegiale.

12.2. A tal fine l’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativoanche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell’ambitodel territorio di Nazione appartenente all’Unione Europea.

12.3. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazio-ne ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorniprima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qual-siasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fattopervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazionea mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedi-to al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapitoche siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamentedal libro soci).Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’a-dunanza e l’elenco delle materie da trattare.

12.4. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di secon-da convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazionel’assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda con-vocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.L’avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non rag-giungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamenteassunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capita-le sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

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12.5. In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmentecostituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministra-tori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trat-tazione dell’argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-pano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazionescritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere infor-mati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazio-ne degli stessi.

Art. 13 - Svolgimento dell’assemblea

13.1. L’Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell’organo ammi-nistrativo, dall’Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub a),dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo art.16.1 sub b) o dall’Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art.16.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea sarà pre-sieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o piùscrutatori anche non soci.

13.3. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione dellastessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare losvolgimento dell’assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4. E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, eciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legitti-

mazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare eproclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente glieventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazio-ne simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, riceve-re o trasmettere documenti.

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- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assembleatenuta a sensi del precedente art. 12.5) i luoghi audio/video collegati a cura dellasocietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta lariunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzan-te; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghiaudio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14 - Diritto di voto e quorum assembleari

14.1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.2. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che alla data dell’assembleastessa risultano iscritti nel libro soci.

14.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresen-tare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ilrappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nelladelega, salvo che si tratti di procuratore generale.Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le suc-cessive convocazioni E’ ammessa anche la procura generale a valere per piùassemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (oal revisore) se nominati nè ai dipendenti della società, né alle società da essa con-trollate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controlloo ai dipendenti di queste.

(quorum costitutivo come da codice civile)

14.4. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rap-presentino almeno la metà del capitale sociale.

(quorum costitutivo in deroga al c.c.)

14.4. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rap-presentino il……… % del capitale sociale.

14.5. L’assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su

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proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essereespresso con modalità tali da consentire l’individuazione dei soci dissenzienti.

(quorum deliberativo come da codice civile)

14.6. L’assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente deliberaa maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art.11.1 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappre-sentino almeno la metà del capitale sociale.Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per partico-lari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

(maggioranza in deroga al c.c.)

14.6. L’assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente deliberacon il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il % del capitale sociale, salvoche nei casi previsti dal precedente art. 11.1 punti d) ed e) nei quali è richiesto ilvoto favorevole di tanti soci che rappresentino il % del capitale sociale. Restanocomunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari deli-bere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 15 - Verbale dell’assemblea

15.1. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalpresidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identitàdei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare lemodalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identi-ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essereriassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

15.3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica delpresente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4. Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà esseretrascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

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Art. 16 - Amministrazione

16.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quantostabilito dai soci in occasione della nomina:a) da un Amministratore Unico;b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabi-

le da un minimo di due ad un massimo di , secondo il numero esatto che verràdeterminato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero econ le competenze che verranno determinati dai soci in occasione dellanomina.

16.2. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono esserenominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall’ufficio coloroche si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ.

(facoltativo)

16.3. Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all’art.2390 cod. civ.

Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori

17.1. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per queltempo più limitato che verrà stabilito dai soci all’atto della loro nomina.

17.2. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degliamministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giustacausa.

17.3. È ammessa la rieleggibilità.

17.4. Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del pre-cedente art. 16.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza deiConsiglieri (ovvero: anche uno solo dei Consiglieri) decade l’intero Consiglio diamministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, conpoteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 16.1 sub c), se per qual-siasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli

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altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomi-na del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o glialtri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria ammini-strazione.

17.5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalmomento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - Presidente

18.1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione,nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membriun Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, edeventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi diassenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 19 - Decisioni degli amministratori

19.1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione,nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvoquanto previsto al successivo art. 20.1, sono adottate mediante consultazionescritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verràdeciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redattoapposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:- l’argomento oggetto della decisione- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-

sa conseguenti- l’indicazione degli Amministratori consenzienti- l’indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi

l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che

contrari.

19.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essereredatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

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- l’argomento oggetto della decisione- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-

sa conseguenti.Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i qualientro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovrannoesprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, seritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza didichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto con-trario.Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasimezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione edel ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favore-vole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.5. Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo,dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

19.6. Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4, gli Amministratori pos-sono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specificheoperazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodocollegiale.

Art. 20 - Decisioni collegiali degli amministratori

20.1. Con riferimento alle materie indicate dall’art. 2475 quinto comma cod. civ.ovvero nel caso di cui al precedente art. 19.6 ovvero in tutti gli altri casi previstidalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Ammini-strazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), debbonoessere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccoman-

data, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, postaelettronica), almeno tre giorni prima dell’adunanza e in caso di urgenza con tele-gramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la

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data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell’ambito del terri-

torio di Nazione appartenente all’Unione Europea.

20.3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senzaconvocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sinda-ci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenu-ti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cuidovrà essere dato atto nei relativi verbali:a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunio-

ne che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosiritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli inter-venuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-ti della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente glieventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-zione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare,ricevere o trasmettere documenti.

20.5. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, conla presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioran-za assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Ilvoto non può essere dato per rappresentanza.

20.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del pre-sente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segreta-rio; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nelLibro delle decisioni degli Amministratori.

20.7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla suacompetenza a sensi del successivo art. 34.3 debbono essere adottate con delibera-zione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbaleredatto da Notaio per atto pubblico.

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Art. 21 - Competenze degli amministratori

21.1. L’organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteridi ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presen-te atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

21.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell’art. 16.1sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti dicui all’art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi compo-nenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comi-tato esecutivo ovvero l’Amministratore o gli Amministratori delegati, potrannocompiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulterannodalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e lemodalità indicate nella delega stessa.

21.3. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti(a sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasionedella nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in viadisgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in viadisgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’attodi nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, dettipoteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4. L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori oprocuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinando-ne i poteri.

(opzione in caso di limitazione dei poteri dell’Amministratore Unico)

Art. 21 - Competenze degli amministratori

21.1. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi del precedenteart. 16.1 sub b) o di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiun-ti, ad essi spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente aisoci.

21.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell’art. 16.1sub b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui

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all’art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componentiovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitatoesecutivo ovvero l’Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno com-piere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulterannodalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e lemodalità indicate nella delega stessa.

21.3. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti(a sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasionedella nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in viadisgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in viadisgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’attodi nomina in ordine alle modalità di attribuzione dei poteri, i poteri di amministra-zione si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetteranno i poteridi ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento degli atti distraordinaria amministrazione sarà necessaria la preventiva autorizzazione deisoci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11.

21.5. Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassa-tivo, ogni operazione immobiliare, l’assunzione di mutui con o senza garanzie, laconcessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o rami diazienda, la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ognigenere, l’acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

21.6. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/odisgiunti o l’Amministratore Unico, quest’ultimo previa autorizzazione dei soci asensi del precedente punto 21.4, possono nominare direttori, institori o procuratoriper il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.7. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questasia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la respon-sabilità dell’Amministratore Unico a sensi dell’art. 2476 c.c. e costituisce giustacausa di sua revoca.

(opzione in caso di limitazione dei poteri di TUTTI gli organi amministrativi)

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Art. 21 - Competenze degli amministratori

21.1. L’organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteridi ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riservaespressamente ai soci. Tuttavia sarà necessaria la preventiva autorizzazione deisoci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art.11, per il compimentodei seguenti atti:- ogni operazione immobiliare;- l’assunzione di mutui con o senza garanzie;- la concessione di garanzie a favore di terzi:- la compravendita di aziende o rami di azienda;- la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere- l’acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

21.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell’art. 16.1sub b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cuiall’art. 2381 c.c. e di cui al precedente punto 21.1) ad un comitato esecutivo com-posto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti,anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli Ammi-nistratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinariaamministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Ammini-strazione.

21.3. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti(a sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasionedella nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in viadisgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in viadisgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’attodi nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, dettipoteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. Restano salvii limiti di cui al precedente punto 21.1).

21.4. L’organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per ilcompimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; per lanomina sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci se vengono attribuitipoteri per il compimento degli atti di cui al precedente punto 21.1).

21.5. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questasia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la respon-

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sabilità dell’organo amministrativo a sensi dell’art. 2476 c.c. e costituisce giustacausa di sua revoca

Art. 22 - Rappresentanza della società

22.1. Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedenteart. 16.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti delConsiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

22.3. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti(a sensi del precedente art. 16.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in viacongiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasionedella nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agliinstitori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri deter-minati dall’Organo Amministrativo nell’atto di nomina.

Art. 23 - Compensi degli amministratori

23.1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’eserciziodelle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva,anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, inoccasione della nomina o con apposita decisione.

23.2. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, larimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dalconsiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. In soci pos-sono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gliamministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3. All’Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla perce-zione di un’indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizzaassicurativa.

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Art. 24 - Organo di controllo

24.1. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del prece-dente art. 11, possono eventualmente nominare, alternativamente :- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del suc-

cessivo art. 25, ovvero- un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26.

24.2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioniposte dall’art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominatoed opererà ai sensi del successivo art. 25.

Art. 25 - Composizione e competenze del collegio sindacale

25.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. IlPresidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nominadel Collegio stesso.

25.2.I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbli-gatoria per legge, per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente daisoci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione deisoci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessa-zione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegioè stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.3. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadonodall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 cod. civ.

25.4.I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione deisoci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisionedi revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

25.5. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i sup-plenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei sociper l’integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovinominati scadono insieme con quelli in carica.In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione diintegrazione dal sindaco più anziano.

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25.6. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/biscod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sin-dacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Regi-stro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizionidi cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

25.7. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all’atto della nomi-na per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

25.8. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve esseretrascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli inter-venuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranzaassoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale imotivi del proprio dissenso.I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al prece-dente art. 12, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato ese-cutivo nei casi di cui agli artt. 16.1 sub b), 21.2 e 33.

25.9. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale,il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se ladenunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale ilCollegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare lesue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.Si applica la disposizione di all’art. 2409 cod. civ.

Art. 26 - Revisore contabile

26.1. In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoriadel Collegio a sensi dell’art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può esse-re esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dellaGiustizia.

26.2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dal-l’incarico chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2399 cod. civ.

26.3. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina perl’intero periodo di durata del loro ufficio.

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26.4. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisionedei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

26.5. L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci,da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione direvoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

26.6. Il revisore svolge le funzioni di cui all’art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltrela disposizione di cui all’art. 2409-sexies cod. civ.

Art. 27 - Recesso del socio

27.1. Il diritto di recesso compete:- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di

società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all’estero, allarevoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recessopreviste dal presente atto costitutivo, all’introduzione o rimozione di vincoli allacircolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportanouna sostanziale modificazione dell’oggetto della società o una rilevante modifi-cazione dei diritti attribuiti ai soci ;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

27.2. L’intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al pre-cedente articolo 27.1, dovrà essere comunicata all’Organo Amministrativomediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimen-to, che dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall’iscrizione nel registrodelle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legitti-ma il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese essoè esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le parteci-pazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere eser-citato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o ladecisione che lo legittima, ovvero se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimentodella società.

27.3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso dellapropria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 28.

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Art. 28 - Determinazione del valore della partecipazione del recedente

28.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso dellapropria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine èdeterminato dagli amministratori tenendo conto dell’eventuale suo valore di mer-cato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo contodella situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei benimateriali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e diogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazio-ne ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di dis-accordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un espertonominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si appli-ca in tal caso il primo comma dell’articolo 1349 cod. civ.

28.2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recessodeve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta allasocietà.

28.3. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri sociproporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concorde-mente individuato da soci medesimi. In tal caso l’organo amministrativo deveoffrire a tutti i soci, senza indugio, l’acquisto della partecipazione del recedente.Qualora l’acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, ilrimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondente-mente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto daparte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimolegale, l’organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i socisuperstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettivequote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitalead importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla tra-sformazione o allo scioglimento della società.

Art. 29 - Esclusione del socio

29.1. Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti sociche rappresentino il ....... del capitale sociale, può essere escluso per giusta causail socio che:

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- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimen-to, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;- sia sottoposto a procedure concorsuali;- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la

maggioranza del capitale di società concorrente;Per la valida costituzione dell’assemblea e per il calcolo della maggioranza richie-sta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, alquale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all’assemblea.Si applicano all’esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione delsocio recedente di cui all’articolo 28 del presente atto costitutivo, restando esclusala possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra pre-viste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

29.2. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l’e-sclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questotermine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente perterritorio. Se la società si compone di due soli soci, l’esclusione di uno di essi èpronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.

29.3. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguar-do si applicano le disposizioni del precedente art. 28, esclusa la possibilità del rim-borso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 30 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvedealla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettan-do le vigenti norme di legge.

30.3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensidel precedente art. 11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richie-dano: in quest’ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro

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relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata)le ragioni della dilazione.

30.4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corri-spondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questanon abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

30.5. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degliutili.Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultantidal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata allariserva legale.Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzionedegli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

30.6. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall’Assemblea dei socicon le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

31.2. Nel caso di cui al precedente articolo 31.1, nonché verificandosi una dellealtre cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizionidi legge o del presente atto costitutivo, l’Assemblea dei soci, con apposita delibe-razione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del pre-sente atto costitutivo,stabilisce:- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di plu-

ralità di liquidatori;- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza

della società;- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;- i poteri dei liquidatori.In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica ladisposizione dell’art. 2489 c.c.

31.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendoprevia eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea

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presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costituti-vo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca siapplica l’art. 2487 ter cod. civ.

31.4. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi ammini-strativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

31.5. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del CodiceCivile.

Art. 32 - Titoli di debito

32.1. La società può emettere titoli di debito.L’emissione dei titoli di debito è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggio-ranze previste per la modifica del presente costitutivo, salvo quanto disposto dalsuccessivo art. 34.

32.2. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente noneccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dal-l’ultimo bilancio approvato.

32.3. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltan-to da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggispeciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solven-za della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professiona-li o soci della società.

32.4. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestitoe le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratoripresso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso dellamaggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizionie modalità.

Art. 33 - Clausola compromissoria

33.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società,anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero

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nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapportosociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tuttinominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal --------------- nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno adesignare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso didisaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, suistanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario hasede la società.

33.2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costi-tuzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale,con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del depositodel lodo.Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17.01.2003, n. 5,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2003.

33.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di riparti-zione del costo dell’arbitrato.

33.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoriale controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del PubblicoMinistero.

33.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approva-te con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale socia-le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercita-re il diritto di recesso a sensi del precedente art. 29.

Art. 34 - Disposizioni Generali

34.1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risul-ta dal libro soci.

34.2. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagliamministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anchetramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’ammi-nistrazione.

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34.3. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazionenominato a sensi dell’art. 16.1 sub b) sono adottate dal Consiglio stesso, in luogodell’assemblea dei soci, le decisioni relative a:- l’aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.2- l’adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza

di perdite, dei provvedimenti di cui all’art. 2482-bis cod. civ.- la decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis

del cod. civ.- l’emissione dei titoli di debito di cui al precedente art. 32.

34.4. Si applica la disposizione di cui al precedente art. 20.7.

34.5. Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato asensi dell’art. 16.1 sub a) o da più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiuntinominati a sensi dell’art. 16.1 sub c) le decisioni relative alle materie di cui al pre-cedente articolo 34.3, sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea deisoci.

34.6. Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cuila società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessaria-mente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme dilegge in tema di società unipersonale.

34.7. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme dilegge in materia di società a responsabilità limitata.