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CITTA’ DI SETTIMO TORINESE REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO VARIANTE N° 3 2 PARZIALE (AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., ART. 17, 5° COMMA) PROGETTO DEFINITIVO FASCICOLO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI contenente la Tav. 1 – Localizzazione delle osservazioni PROGETTO: Settore Territorio Antonio CAMILLO Emanuela CANEVARO (Responsabile del Procedimento) Daniela CEVRERO Laura PANICUCCI Alessandra VARETTO SAT S.r.l. Patrizia Adriana SANTI Segreteria Amministrativa Rosa MINNITI Gennaio 2015

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CITTA’ DI SETTIMO TORINESE

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

VARIANTE N° 32 PARZIALE (AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., ART. 17, 5° COMMA)

PROGETTO DEFINITIVO

FASCICOLO DELLE OSSERVAZIONI

E CONTRODEDUZIONI contenente la Tav. 1 – Localizzazione delle osservazioni

PROGETTO:

Settore Territorio

Antonio CAMILLO

Emanuela CANEVARO (Responsabile del Procedimento)

Daniela CEVRERO

Laura PANICUCCI

Alessandra VARETTO

SAT S.r.l.

Patrizia Adriana SANTI

Segreteria Amministrativa

Rosa MINNITI

Gennaio 2015

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Comune di Settimo Torinese Variante n°32 parziale al PRG Fascicolo delle osservazioni e controdeduzioni

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1. PREMESSA

Il progetto preliminare della Variante n. 32 Parziale è stato adottato dal Comune di Settimo Torinese con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 31.10.2014.

La Variante è stata pubblicata ai sensi di legge dal 05.11.2014 al 05.12.2014 e dal 21.11.2014 al

05.12.2014 sono state raccolte 11 osservazioni. sono inoltre pervenute ulteriori 2 osservazioni fuori termine

che si è ritenuto possibile prendere in considerazione e controdedurle al pari di quelle pervenute nei termini di

pubblicazione fissati.

Pertanto le 13 osservazioni pervenute, raccolte nel presente documento, che costituisce parte integrante

della Variante n. 32 parziale, sono state sinteticamente riportate in specifiche schede comprendenti le

determinazioni controdeduttive. Per la loro più completa lettura si rimanda ai documenti integrali depositati

presso gli uffici comunali competenti.

Delle osservazioni presentate n. 3 risultano accolte, n. 2 parzialmente accolta e n. 8 non accolte.

In merito ai criteri controdeduttivi assunti si specifica quanto segue.

Nel prendere in esame le richieste pervenute, sono state respinte quelle osservazioni che se accolte

avrebbero ecceduto i limiti di cui all’art. 17, comma 5 della LR 56/77 e s.m.i., in ordine agli incrementi della

capacità residenziale, all’estensione di superfici territoriali di zone destinate alle attività economiche o perché

riguardanti modifiche a norme generali.

In data 24.11.2014 è pervenuto al Protocollo Generale, rubricato al n. 50346/VI/1, l’obbligatorio parere di

compatibilità espresso dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 774-39890/2014 del 20.11.2014, nell’ambito del

quale non sono state formulate osservazioni.

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Elenco generale delle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare

OSS. PROT. N. DATA RICHIEDENTE Accolta Parz.

Accolta Non

Accolta1 51293 01/12/2014 COMUNE DI SETTIMO T.SE x

2 51683 03/12/2014 SCRIMA Fedele e SCRIMA Michele x 3 51715 03/12/2013 LANUBILE ANTONIO x 4 52069 05/12/2014 ORLANDO GIANCARLO x 5 52237 05/12/2014 TENIO CARMELINA x 6 52238 05/12/2014 MASSARI CALUDIO DOMENICO x 7 52241 05/12/2014 BECCARIS FRANCESCO x 8 52249 05/12/2014 GIBELLO MICHELE x 9 52253 05/12/2014 GRIGOLETTO LAURA x 10 52258 05/12/2014 RUFFINO LEO LUCA x 11 52301 05/12/2014 BILEC NECULAI x 12 52352 09/12/2014 STAFAL x 13 55107 24/12/2014 UNISER e IMM.VICOLOCHIARI x

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OSSERVAZIONE N°01 Protocollo n° 51293 del 01.12.2014

OSSERVANTE: Comune si Settimo Torinese Riferimenti catastali: F. ….. mapp. nn. ………… Zona PRG vigente: Varie Ubicazione: via -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Dato atto che il progetto preliminare della Variante strutturale n. 30 nella scheda n. 24 ha inteso ampliare le funzioni insediabili nella zona normativa denominata Pi11 introducendo la possibilità di insediare anche attività ricreativo-ricettive e sportive pur mantenendo la connotazione produttiva industriale d’origine e attribuendole la nuova sigla Mf26. In particolare il suddetto progetto preliminare proponeva nella modifica della disciplina attutiva dell’area con il seguente testo: “L’area Mf26 (ex zona Pi11 individuata dalla Variante n. 13 in rapporto all’intervento PRUSST) è destinata all’uso produttivo, anche per l’eventuale rilocalizzazione di imprese aderenti all’Associazione Piccola Media Impresa che si devono trasferire in quanto non più compatibili con i tessuti urbani che le ospitano, nonché alle destinazioni previste all’art. 28 “Impianti terziari” senza il vincolo del riparto percentuale di cui si demanda la definizione al progetto di SUE.” Nell’ambito dell’approvazione del progetto preliminare controdedotto della medesima Variante 30 è stata apportata un’integrazione alla disciplina vigente introducendo la lettera “f” per individuare la destinazione d’uso plurifunzionale complessa prima esclusivamente contenuta nella sigla “Mf”. In ragione di tale integrazione la zona normativa in oggetto ha assunto sigla Pf1 e la norma su riportata è stata abrogata in quanto già implicitamente contenuta nella nuova sigla. Infine nell’ambito della seconda conferenza di pianificazione e dell’approvazione del progetto definitivo, su richiesta della Regione, si è dovuta eliminare la disciplina relativa alla lettera “f” introdotta in fase controdeduttiva, riconducendo la sigla dell’area in oggetto alla precedente Mf26. Nel far ciò si è inteso effettuare solo un cambio di sigla, confermando la volontà di ampliare le funzioni insediabili. In relazione a quanto su esposto, si rileva però che nella redazione del testo coordinato delle norme del progetto definitivo, recanti la disciplina attuativa dell’area, si è omessa la specificazione introdotta con il progetto preliminare di cui sopra. Pertanto al fine di rendere coerente quanto già definito nella Variante 30 tra la sigla assegnata all’area e la norma relativa alla stessa si ritiene opportuno reintrodurre la suddetta specificazione.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE E DETERMINAZIONE: Al fine di rendere coerente quanto già definito nella Variante 30 tra la sigla assegnata all’area e la norma relativa alla stessa si ritiene opportuno reintrodurre la suddetta specificazione. All’art. 26 delle NTA al punto 5 “Intervento 8.40 – Area attrezzata di sostegno alla piccola media impresa”, al termine del primo comma dopo le parole “i tessuti urbani che le ospitano” si aggiunge il seguente testo: “nonché alle destinazioni previste all’art. 28 “Impianti terziari” senza il vincolo del riparto percentuale di cui si demanda la definizione al progetto di SUE.” 2) SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Con l’art. 17quinquies della legge 134 del 2012 è stato introdotto il seguente comma 1ter all’art. 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: “… i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura

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da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso”. In attesa di una revisione completa del Regolamento Edilizio Comunale, si propone di introdurre tale diposizione all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE E DETERMINAZIONE: Si ritiene di poter introdurre all’art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG – Osservanza dei parametri ed applicazione indici – dopo il punto F il seguente punto: G. “Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile

superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio prevedere l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di vetture dagli spazi a parcheggio coperto o scoperto e dai box, siano essi pertinenziali o no, nella seguente misura:

- per parcheggi con capienza fino a 50 vetture: 1 posto servito con infrastrutture per la ricarica elettrica

- per parcheggi con capienza compresa tra 51 e 500 vetture: 5 posti serviti con infrastrutture per la ricarica elettrica;

- per parcheggi con capienza compresa tra 501 e 1000 vetture: 10 posti serviti con infrastrutture per la ricarica elettrica;

- per parcheggi con capienza compresa oltre 1000 vetture: 20 posti serviti con infrastrutture per la ricarica elettrica; Tali infrastrutture costituiscono opere di urbanizzazione primaria. Le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi specifiche e dal Codice Civile.”

3) SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Il “Decreto del Fare” (D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito in L. 9/08/2013 n. 98) ha ampliato la nozione della ristrutturazione edilizia soggetta a S.C.I.A., consentendo la demolizione e ricostruzione di un fabbricato anche con modifica della sagoma, escludendo gli immobili sottoposti a vincolo ex D.lgs. n. 42/2004. Il D.P.R. n. 380/2001 all’art. 23-bis,comma 4), recependo quanto introdotto dalla Legge di cui sopra, ha stabilito che i Comuni debbano adottare una deliberazione con la quale si individuino le aree all’interno delle zone omogenee A) nelle quali non è applicabile la semplice S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) per interventi di demolizione e ricostruzione o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma. Risulta quindi necessario ottemperare a quanto sopra riportato.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE E DETERMINAZIONE: Considerato che la SCIA è una procedura amministrativa semplificata che permette al cittadino di iniziare le opere contestualmente alla sua presentazione in Comune, si ritiene, al fine di estendere ulteriormente, rispetto alla legge, l’azione di salvaguardia del valore storico-documentario-ambientale del patrimonio edilizio esistente, di escludere la possibilità di effettuare con SCIA gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato anche con modifica della sagoma, per gli immobili individuati nella tav. 5 “Centro Storico e Cascine” del PRG vigente. Pertanto si inserisce quale ultimo comma dell’art. 5 - Procedure di attuazione del P.R.G - delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG il seguente: “Si esclude la possibilità di ricorrere alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per gli interventi di demolizione e ricostruzione e varianti ai permessi di costruire entrambi comportanti modifica della sagoma per gli edifici individuati nella tav. 5 del PRG vigente, “Centro Storico e Cascine”

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4) SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Nell’ambito della gestione ordinaria del PRG vigente è emerso che relativamente alla zona denominata V50 l’area di pertinenza del fabbricato a servizi insistente nella stessa risulta erroneamente rappresentata quale sedime stradale nelle tavole grafiche. Pertanto risulta necessario estendere la zona normativa V50 fino a comprendere la suddetta area pertinenziale. PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE E DETERMINAZIONE: Al fine di eliminare l’incongruenza grafica sopra rilevata si provvede ad estendere il retino che individua la zona normativa denominata V50 in luogo del retino del sedime stradale che interessa l’area pertinenziale del fabbricato a servizi in essa insistente.

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OSSERVAZIONE N°02 Protocollo n° del 23.11.2014

OSSERVANTE: SCRIMA Fedele e SCRIMA Michele Riferimenti catastali: F. 12 map. n. 85p

F.19 mapp nn.738p, 936p, 938, 941, 745 Zona PRG vigente: Ha35b – a.p.i. Ubicazione: via Fornaci – Villaggio Ulla -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Gli osservanti, considerata l’impossibilità di realizzare la capacità edificatoria attribuita ai terreni di loro proprietà, ricadenti all’interno della zona normativa di PRG vigente denominata “Ha35B” subordinata a SUE, chiedono la riperimetrazione della stessa in modo da esserne esclusi. Al contempo chiedono che, a parità di capacità edificatoria e superficie impegnata, sia individuata una nuova area su altri terreni attigui di loro proprietà e si impegnano a dismettere gratuitamente al Comune i suddetti terreni enucleati dalla zona “Ha35B” quali spazi a standard. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Considerato che quanto auspicato dagli osservanti non rientra tra le finalità della presente Variante parziale e che la modifica richiesta, se accolta, comporterebbe ulteriore consumo di suolo, in contrasto con quanto prescritto dalle norme del PTCP2, non si ritiene di poter accogliere la suddetta richiesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°03 Protocollo n°51715 del 03.12.2014

OSSERVANTE: LANUBILE Antonio LANUBILE Luigina Riferimenti catastali: F. 30 mapp. nn. 103-104 Zona PRG vigente: Ea46 Ubicazione: via Volta 55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Considerato che è stato demolito il vecchio cascinale frontestante la via Volta, ricadente all’interno della zona “Ga21” ed è stata realizzata al suo posto un’area a parcheggio pubblico, gli osservanti chiedono l’eliminazione del vincolo preordinato all’esproprio che il PRG vigente riporta in cartografia, finalizzato all’ampliamento del sedime stradale di via Volta sul limite della zona normativa “Ea46”, frontestante il cascinale demolito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Poiché la sistemazione della via Volta risulta ormai realizzata da tempo, si ritiene di poter accogliere la richiesta dell’osservante eliminando il vincolo preordinato all’esproprio. Al contempo appare opportuno estendere marginalmente la zona normativa Ea46 che nel PRG vigente risulta tagliare uno spigolo del fabbricato esistente e in essa ricadente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Accolta In cartografia si elimina la retinatura di colore giallo chiaro relativa a nuova viabilità in progetto interessante la proprietà dell’osservante e si estende la perimetrazione della zona normativa Ea46 fino a comprendere per intero il fabbricato in essa ricadente.

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OSSERVAZIONE N°04 Protocollo n°52069 del 05.12.2014

OSSERVANTE: ORLANDO Giancarlo Riferimenti catastali: F. 17 map. n. 279 Zona PRG vigente: // Ubicazione: via Leinì -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: L’osservante dichiara che sull’area sita sul fronte di via Leinì, insiste un fabbricato ad originaria destinazione industriale/artigianale non ultimato, oggetto di pratiche edilizie, tra cui un permesso di costruire in sanatoria per difformità. Considerato che tale fabbricato ricade in una zona normativa in contrasto con la destinazione d’uso del fabbricato si chiede che alla stessa venga attribuita la destinazione commerciale in coerenza con gli sviluppi delle attività del contesto in cui è inserita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: I limiti operativi della presente variante non consentono di poter prendere in considerazione la richiesta dell’osservante. Ad oggi l’area oggetto dell’osservazione trova la sua disciplina attuattiva all’art. 56 delle NTA del PRG vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°05 Protocollo n°52237 del 05.12.2014

OSSERVANTE: TENIO Carmelina Riferimenti catastali: F. 30 map. n. 593 Zona PRG vigente: Da121 Ubicazione: via Arduino d’Ivrea 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: L’osservante chiede che nella cartografia di PRG vigente sia rettificato il limite della zona Da121, in modo da ricomprendere al suo interno per intero il mappale in oggetto, al fine di poter spostare sul limite dello stesso la recinzione in linea con quelle attigue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Poiché la viabilità in oggetto e relative infrastrutture di servizio risultano consolidate da tempo non si ritiene opportuno modificare le previsioni di PRG vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°06 Protocollo n°52238 del 05.12.2014

OSSERVANTE: MASSARI Claudio Domenico, Direttore stabilimento OLON S.p.a. Riferimenti catastali: F. 27 mapp. nn. 27-1606-1607-1767-1768-1880-1881-1882-1883-1884 F. 19 map n. 163 F. 20 mapp nn. 31-219-268 F. 32 mapp. nn. 189-262-1459-1703-1704-1705-1706-1707-1708 Zona PRG vigente: PPE/PRIU Antibioticos Ubicazione: via Schiapparelli 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Facendo riferimento a quanto previsto dal progetto preliminare della presente Variante l’osservante propone la modifica dell'art. 26 bis "PPE/PRIU Antibioticos", nonché degli elaborati cartografici, secondo quanto di seguito indicato: ART 26 bis PPE/PRIU Antibioticos Sostituire il paragrafo "Si demanda la definizione degli interventi di completamento dell'area PPE/PRIU Antibioticos alla progettazione esecutiva delle opere pubbliche" con la seguente prescrizione "Per il completamento degli interventi pubblici in corso di realizzazione alla data di adozione della variante parziale n. 32 sull'area PPE/PRIU Antibioticos si rinvia alla progettazione esecutiva delle opere pubbliche già approvate". Aggiungere dopo il paragrafo "Per gli interventi attuati a destinazione abitativa e terziario-commerciali si applica quanto previsto all'art. 24, lettera a)" il seguente paragrafo "Per le aree a destinazione produttiva dello stabilimento ex Antibioticos ricadenti nel perimetro del PPE/PRIU non oggetto di cambio funzionale si applica quanto previsto all'art. 30". ELABORATI CARTOGRAFICI Modificare la Tavola 2.1 del PRG nell'ambito PPE/PRIU Antibioticos per adeguarla al nuovo assetto delle opere pubbliche approvate con delibera di Giunta comunale n. 238 del 13 dicembre 2011 e dal Collegio di vigilanza dell'AdP nella seduta del 15 novembre 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: In coerenza con quanto già enunciato nel progetto preliminare della presente variante in ordine all’area in esame, tenuto conto dell’osservazione pervenuta dalla società Olon ex Antibioticos, si ritiene di modificare la disciplina relativa all’area come segue: - aggiornamento cartografico di PRG alla luce di quanto concordato con gli organi di controllo del

“PPE/PRIU Antibioticos” in ordine alle opere pubbliche relative nell’ambito con riferimento al riconoscimento di aree destinate alla viabilità, al parcheggio e al verde pubblico;

- in considerazione dell’avvenuta scadenza del PPE, eliminazione della sigla “PPE/PRIU Antibioticos” e relativo perimetro e contestuale estensione a tutto l’impianto produttivo della zona Li9 già assegnata alla parte nord dello stesso;

- riconoscimento dell’ambito della mensa aziendale OLON e assegnazione di specifica disciplina urbanistica e sigla normativa “Li9a”;

- assegnazione di specifica sigla normativa ai comparti a carattere residenziale terziario già realizzati con l’attuazione del PPE Antibioticos mediante estensione delle limitrofe zone normative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Parzialmente Accolta

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In cartografia: - si elimina il perimetro e la sigla relativi alla zona “PPE/PRIU Antibioticos”; - si aggiornano i tracciati viabilistici e le aree pubbliche (verde e parcheggi) in coerenza con i

progetti di opera pubblica; - si estende la perimetrazione della zona “Li9” fino a comprendere per intero l’impianto industriale

della società Olon S.p.a.; - si riconosce per la parte residenziale e terziario commerciale realizzata la sigla “Dt117”

all’interno della quale si individua lo spazio a parcheggio pubblico Z ; - sul fronte del sedime di Via Carso si riconosce lo spazio a verde pubblico realizzato con la sigla

V; - si riconosce per il fabbricato esistente, posto sull’angolo tra via Fiume e via Schiapparelli, la

zona normativa “Dt118” senza modificare le previsioni vigenti degli spazi a verde pubblico limitrofi;

- si attribuisce la sigla “Li9a” ai fabbricati costituenti la mensa aziendale Olon e sue pertinenze Inoltre: - si abroga l’art. 26bis delle Norme Tecniche di Attuazione; - all’art. 30 delle NTA punto 1 “Impianti esistenti e confermati (L)”, al sottopunto 1a), lett. b), dopo

il primo comma si aggiunge il seguente: “Il PRG riconosce all’interno della zona Li9a le funzioni di cui all’art. 28 punto 1) lett. d) ed ammette per i fabbricati in essa ricadenti quanto previsto al successivo punto 5 del presente articolo”

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OSSERVAZIONE N°07 Protocollo n°52241 del 05.12.2014

OSSERVANTE: BECCARIS Francesco, BECCARIS Mariolino Riferimenti catastali: F. 28 map. n. 17 Zona PRG vigente: Centro Storico – Ambito 11, Unità di suolo 3-4 Ubicazione: via Mazzini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Gli osservanti chiedono di poter realizzare tra gli immobili di loro proprietà un ballatoio esterno ed una passerella di collegamento coperta in plexiglass al fine di collegare il sottotetto del fabbricato ricadente nell’Unità di suolo 3 con il primo piano del fabbricato ricadente nell’Unità di suolo 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Considerato che le gli immobili oggetto dell’osservazione ricadono in centro storico e più precisamente nel nucleo degli “insediamenti medievali della Pieve e del Castello”, e che per gli stessi le finalità del PRG sono volte alla conservazione degli elementi costitutivi dell’impianto originario e all’eliminazione delle superfetazioni operate su di esse nel tempo, non si ritiene opportuno accogliere la richiesta degli osservanti, poiché la stessa determinerebbe la riproposizione di nuove superfetazioni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°08

Protocollo n°52249 del 05.12.2014

OSSERVANTE: GIBELLO Michele, GIBELLO Teresa Riferimenti catastali: F.45 mapp. nn. 804-806-1193 Zona PRG vigente: Ha42 Ubicazione: via Redipuglia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Gli osservanti, effettuato un rilievo delle superfici ricadenti all’interno della zona normativa denominata Ha42, chiedono la correzione dei relativi parametri di ST, SF e spazi pubblici riportati nella scheda normativa d’area n. 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: La richiesta degli osservanti, così come formulata, interessa più proprietà che non hanno sottoscritto la richiesta medesima. Si precisa comunque che nell’ambito del progetto di SUE, cui è subordinata l’area in oggetto, è possibile definire, tramite rilievo, la dimensione corretta delle superfici interessate dall’applicazione dell’indice assegnato all’area da cui si ricava la capacità edificatoria della stessa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°09

Protocollo n°52253 del 05.12.2014

OSSERVANTE: GRIGOLETTO Laura Riferimenti catastali: F. 29 mapp. nn. 278-464 Zona PRG vigente: Centro Storico – Ambito 3, Unità di suolo 4, Edificio 3 Ubicazione: via S. Francesco d’Assisi 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: L’osservante chiede di inserire nel corpo normativo di PRG una nota che consenta il mantenimento dei prospetti esistenti, riferita in particolare ai balconi esistenti ed alla loro estensione in deroga a quanto prescritto nella relativa licenza edilizia del 1960. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Il tema posto dall’osservante non rientra tra le finalità del PRG, avendo carattere esclusivamente edilizio, pertanto la richiesta non può essere accolta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°10

Protocollo n°52258 del 05.12.2014

OSSERVANTE: RUFFINO Leo Luca, SAGONA Maria, DUCATTO Gemma, PIERALISI Alvaro, TOMBOLESI Gina, PIERALISI Antonella, PERNO Fabrizio, RUFFINO Roberta Riferimenti catastali: F. 11 mapp. nn. 58-158-41-258-361 Zona PRG vigente: HA-a1 Ubicazione: via Moglia 83-85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Gli osservanti, in qualità di proprietari degli immobili in oggetto ricadenti all’interno della zona normativa di PRG vigente denominata HA-a1 subordinata a SUE chiedono di essere stralciati da tale perimetrazione di PEC, poiché non interessati ad attuare l’intervento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: Considerato che sull’area oggetto di osservazione insiste un fabbricato e sue pertinenze e le stesse si trovano a margine della zona normativa, si ritiene di poter accogliere la richiesta stralciando la proprietà degli osservanti dall’intervento previsto dal PRG vigente, riconducendo di tali aree alla destinazione agricola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Accolta In cartografia si modifica la perimetrazione dell’area “HA-a1” enucleando la proprietà degli osservanti e ricomprendendo la stessa tra le aree agricole “a.p.i.”.

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OSSERVAZIONE N°11

Protocollo n°52301 del 05.12.2014

OSSERVANTE: BILEC Neculai, BILEC Lucica Riferimenti catastali: F. 22 map. n. 267 Zona PRG vigente: a.p.i. Ubicazione: via Brescia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Gli osservanti chiedono il riconoscimento delle destinazioni d’uso residenziale e terziario commerciale in atto nell’immobile dall’originaria realizzazione, poiché lo stesso incoerentemente ricade in area agricola; al contempo chiedono anche la riduzione della fascia di rispetto stradale afferente la via Brescia, da 20 a 5 m in quanto non consente di realizzare ampliamenti o pertinenze del fabbricato principale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: L’art. 56 delle NTA PRG vigente disciplina gli edifici esistenti con destinazioni d’uso in contrasto con le classi di destinazione, pertanto le richieste avanzate dall’osservante trovano nella disciplina vigente puntuale applicazione. Inoltre essendo la presente variante di tipo parziale non si ritiene poter ammettere ulteriori incrementi di capacità insediativa residenziale. In ragione del rango della via Brescia, con riferimento alla disciplina del Codice della Strada, la fascia di rispetto stradale vigente non può essere ridotta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°12 Protocollo n°52352 del 09.12.2014

OSSERVANTE: STAFAL s.r.l. Riferimenti catastali: F. 48 map. n. 569 Zona PRG vigente: EA-a1 Ubicazione: Borgata Paradiso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Facendo riferimento a quanto contenuto nella scheda n.11 del progetto preliminare della presente variante, l’osservante chiede che l’art. 21 delle NTA non limiti la possibilità di insediamento delle destinazioni artigianali ad alcune tipologie di esse nelle zone a destinazione residenziale, ma che estenda tale possibilità a tutte le attività artigianali contemplate nella tabella dell’art. 28. Chiede inoltre che lo stesso art. 21 delle NTA non fissi dei limiti percentuali nella ripartizione tra le destinazioni d’uso residenziali e terziario commerciali. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: L’art. 21 delle NTA definisce le funzioni e destinazioni d’uso ammesse per le aree residenziali, la cui modifica non rientra tra gli obbiettivi della presente variante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Non Accolta

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OSSERVAZIONE N°13 Protocollo n°55107 del 24.12.2014

OSSERVANTE: UNISER s.r.l. e IMM. VICOLOCHIARI s.r.l. Riferimenti catastali: F. 33 e 43 Zona PRG vigente: Ha38A Ubicazione: Castelverde – Via Fratelli Cervi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINTESI DELL’OSSERVAZIONE: Per l’area in oggetto il PRG Vigente prescrive una quota di edilizia convenzionata e/o agevolata, ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 10/77, pari al 20% della quota residenziale complessiva. In considerazione di una crescente richiesta da parte del mercato immobiliare di appartamenti in edilizia convenzionata e/o agevolata e vista la volontà dell’Ente di venire incontro alle suddette esigenze, così come approvato con la DCC n. 90 del 18.12.2014 in merito all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, con la presente si chiede di modificare l’attuale limite del 20% di edilizia con le caratteristiche sopra descritte, considerando tale soglia un valore minimo per l’attuazione dell’intervento. Gli osservanti chiedono inoltre di aumentare il numero di piani ammessi portando gli attuali 5 p.f.t ad un massimo di 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: In ordine alle motivazioni espresse dal’osservante rispetto al solo tema riguardante la percentuale dell’edilizia convenzionata si ritiene di concordare con tali motivazioni ammettendo la possibilità di definire con il valore del 20% il valore minimo di edilizia convenzionata all’interno del Piano esecutivo convenzionato. Mentre non si ritiene di poter ammettere l’innalzamento ulteriore del numero dei piani oltre quanto già prescritto dal PRG vigente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETERMINAZIONE: Parzialmente Accolta Al punto 2.3.2 “Interventi di trasformazione e Parco Urbano (Ha38A,Ha38B,W1)” dell’art 26 delle Norme Tecniche di Attuazione, alla voce “Caratterizzazione degli interventi di trasformazione residenziale” alla seconda alinea dopo le parole “….nella misura” si aggiunge “minima”.

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LOCALIZZAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

LEGENDA

DETERMINAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE ACCOLTA

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA

X NUMERO DELL'OSSERVAZIONE

CITTA’ DI SETTIMO TORINESE REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

PPPRRRGGG VARIANTE N° 32 PARZIALE

(AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., ART. 17, 5° COMMA)

PROGETTO DEFINITIVO

tav. 1 LOCALIZZAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SCALA 1:10000

PROGETTO:

Settore Territorio

Antonio CAMILLO

Emanuela CANEVARO (Responsabile del Procedimento)

Daniela CEVRERO

Laura PANICUCCI

Alessandra VARETTO

SAT S.r.l.

Patrizia Adriana SANTI

Segreteria Amministrativa

Rosa MINNITI GENNAIO 2015

FUORI SCALA