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Vigilanza sugli spettacoli circensi con animali, lo stato attuale della normativa e le prospettive future. Laura Gemello ASL 1 TORINO Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C 17 novembre2011

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Vigilanza sugli spettacoli circensi con animali, lo stato attuale della normativa e le prospettive future.

Laura Gemello

ASL 1 TORINODipartimento di PrevenzioneServizio Veterinario Area C

17 novembre2011

RIFERIMENTI NORMATIVI

•Legge 7/02/1992 150 Art. 6 e succ. modif.(Divieto di detenere e commercializzare animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Previsto rilascio di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi e mostre viaggianti da parte Commissione Scientifica CITES . Prevede inoltre l’emanazione di un elenco di specie pericolose.)

•Decreto 19/04/1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitàpubblica e di cui è proibita la detenzione)

Aprile 1998: Emanazione da parte della Commissione Scientifica CITES di criteri generali per la detenzione ditali animali.Le strutture circensi sono risultate,nella maggior parte dei casi, non rispondenti ai criteri indicati.

•Legge 9/12/1998 n. 426 art. 4 comma 13 (modifica l’art.6 Legge 150 e stabilisce che il divieto di detenzione non si applica nei confronti di circhi e mostre faunistiche dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute ed incolumità pubblica, sulla base di criteri specificifissati dalla Commissione Scientifica CITES per questestrutture)

Maggio 2000: emanazione da parte della Commissione Scientifica CITES dei “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”

Tale documento emanato da un Organo Consultivo (quale è la Commissione CITES) non viene mai recepito da un atto normativo formale.Pertanto è accolto con forti dubbi riguardanti la sua ufficialità ed il fatto che debba essere considerato vincolante per gli organi preposti al controllo amministrativo e giudiziario.

Esistevano inoltre dubbi su quale dovesse essere “l’Autorità competente in materia di salute ed incolumità pubblica” deputata al rilascio delle idoneità alla detenzione di animali pericolosi.

Secondo alcune interpretazioni era l’autorità locale (Sindaco),secondo altre da individuarsi nelle Prefetture.

Tali dubbi vengono superati dalla circolare del 22/02/2002 del Ministero dell’Interno nella quale si chiarisce che l’idoneità deve essere rilasciata dall’ Ufficio territoriale del Governo ( Prefettura) di prima installazione della struttura circense.

A tal fine il Prefetto si avvarrà della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e della consulenza del Servizio Veterinario dell ’ ASL territorialmente competente.

E’ previsto anche che, in caso di variazioni nelle condizioni di custodia degli animali (incremento numerico, variazioni delle strutture ecc.) si dovrà procedere al rilascio di un’idoneitàintegrativa da parte della Prefettura in cui è insediato il Circo.

CRITERI PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NEICIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI

• Si riferiscono non solamente agli animali pericolosi ma anche a specie non pericolose.• Riguardano esclusivamente aspetti relativi al benessere degli animali e non entrano nel merito della sicurezza e pubblica incolumità.• Sono in più punti poco chiari o addirittura contraddittori.• In alcuni casi sono di difficile applicazione• Non si occupano di diverse specie abitualmente presenti nei circhi (rinoceronti, ippopotami ecc.)

PROBLEMATICHE CONNESSE AL RILASCIO DELLE

IDONEITA’ DA PARTE DELLE PREFETTURE

•Documentazione carente ed incompleta (ad es. mancanza di planimetrie, del numero di targa per gli automezzi ecc.) per cui non si riesce ad identificare con certezza la struttura autorizzata..

•Idoneità a cui corrispondono strutture non adeguate per dimensioni e caratteristiche a quanto previsto dal documento della commissione CITES.

La vigilanza da parte del Servizio Veterinario, che si effettua a circo attendato, si presenta particolarmente problematica in quanto, essendo le strutture già installate ed il permesso ad esercire attività circense già rilasciato, può risultare difficile intervenire in modo incisivo.

Non sempre, infatti, è possibile in tempi brevi, rimuovere le cause di non idoneità e prescrivere le misure per ripristinare le condizioni necessarie alla tutela del benessere animale.

Il documento della Commissione CITES, peraltro, non essendo stato approvato con un provvedimento normativo ordinatorio, non prevede sanzioni amministrative nel caso di riscontro di irregolarità di tipo documentale o strutturale.

L’esperienza nella Città di Torino.

Per ovviare a quanto sopra, nella Città di Torino, il Servizio Veterinario ha predisposto un Protocollo operativo concordato con l’ Ufficio Spettacoli Viaggianti del Comune.Tale protocollo, applicato ormai dal 2005, prevede:

•la consegna da parte del Comune, di una “Scheda informativa sui circhi” appositamente predisposta, al Circo che effettua domanda di concessione del suolo pubblico.•la compilazione della scheda da parte dell’impresa circense e l’invio della medesima, tramite il Comune, al Servizio Veterinario competente per la valutazione “sulla carta”dell’adeguatezza delle strutture.

In data 13 aprile 2006 , la Commissione Scientifica CITES ha approvato una revisione delle linee guida del maggio 2000.

Tale documento, reperibile ampiamente su internet ad

esempio all’ indirizzo www.governo.it nasce con il

contributo essenziale della Direzione Regionale di

Sanità Pubblica del Piemonte, che ha proposto alla

Commissione una serie di modifiche e miglioramenti

relativamente a tutte le carenze ed incongruenze

precedentemente evidenziate, nonché l’adozione del

Protocollo operativo già in uso a Torino e altri comuni

piemontesi.

Le nuove linee guida quindi forniscono indicazioni

aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire

aspetti controversi o incompleti e di integrare le

precedenti linee guida, estendendone l’ambito di

applicazione anche ad altre specie animali (ippopotami,

rinoceronti, giraffe, foche)

-propongono un protocollo operativo alle

Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle

autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense

presso i Comuni italiani.

Protocollo operativo

• Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal LegaleRappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie ecc).

• Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.

Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.

• Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

• La struttura circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (giàPrefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi).

A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono,un’ordinanza di sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).

Le nuove linee guida della Commissione CITES, risultano

essere state trasmesse, dopo l’approvazione, alla

Direzione del Dipartimento Protezione Natura del

Ministero dell’Ambiente, con richiesta di recepimento

sotto forma di atto normativo formale.

Al momento però, nulla di ufficiale risulta essere stato emanato ……………..

Regolamento attuazione legge regionale 18/02/2010 n. 6

Recepisce ufficialmente le nuove linee guida del 2006, stabilendo che i titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti debbano presentare domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente.

Per quanto attiene alle condizioni di detenzione e di mantenimento degli animali al seguito, riporta in allegato le linee guida CITES del 2006

GRAZIE … …