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WEB: http://save.archivi.beniculturali. it REGIONE DEL VENETO ANAI – Sezione Veneto Comune di Verona – Biblioteca civica Corso L’affidamento di servizi archivistici Verona, 8 maggio 2014 Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati Cristina Tommasi

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REGIONE DEL VENETO ANAI – Sezione Veneto Comune di Verona – Biblioteca civica Corso L’affidamento di servizi archivistici Verona, 8 maggio 2014 Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati Cristina Tommasi. WEB : http://save.archivi.beniculturali.it - PowerPoint PPT Presentation

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REGIONE DEL VENETO ANAI – Sezione VenetoComune di Verona – Biblioteca civica

Corso

L’affidamento di servizi archivistici

Verona, 8 maggio 2014

Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Cristina Tommasi

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

La Soprintendenza archivistica per il Veneto è una delle

19 soprintendenze attive in ogni regione

quali organi periferici del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo.

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Compito primario delle soprintendenze archivistiche è la tutela e la vigilanza, nell'ambito della circoscrizione regionale, su una grande varietà di complessi documentari di interesse storico e precisamente tutti quelli, compresi nell'accezione di "non statali“, appartenenti a:

– enti pubblici territoriali (regioni, province comuni)– enti pubblici non territoriali (es. camere di commercio,

università, istituti scolastici, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere,agenzie delle entrate, agenzie ex fiscali, INPS, INAIL, Banca d'Italia ecc.)

– privati, sia persone fisiche e famiglie, sia persone giuridiche (imprese, fondazioni, partiti politici, sindacati ecc.) dichiarati di interesse culturale di cui all'art. 13

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La Soprintendenza archivistica per il Veneto vigila non solo sugli archivi storici

ma anche sugli archivi di deposito e sugli archivi in formazione

di enti, aziende, istituti pubblici e privati

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Le Soprintendenze archivistiche operano nei confronti

degli enti vigilati sulla base soprattutto del

d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42

recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio

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Il Codice elenca quali sono gli

interventi sui beni culturali

– quindi anche sugli archivi sopra elencati –

che sono soggetti ad autorizzazione del Ministero

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L’ art. 21 del d. lgs 22 gennaio

2004, n. 42 Codice dei beni

culturali e del paesaggio

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Art. 21, comma 1

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni

culturali;b) lo spostamento anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto

previsto ai commi 2 e 3;c) lo smembramento di collezioni serie e raccolte;d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i

quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 (...);e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di

documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'art. 13 [→ outsourcing archivistico]

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Art. 21, comma 2

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal

mutamento di dimora o di sede del detentore, è

preventivamente denunciato al soprintendente, che,

entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può

prescrivere le misure necessarie perchè i beni non

subiscano danno dal trasporto.

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Art. 21, comma 3

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e

degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad

autorizzazione, ma comporta l'obbligo di

comunicazione al Ministero per le finalità di cui

all'art. 18.

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Art. 21, comma 4

4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente [es. interventi di censimento, ordinamento, restauro, ecc.].

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Art. 21, comma 5

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

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L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

1.L'OUTSOURCING ARCHIVISTICO

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Gli enti pubblici e privati possono affidare l’organizzazione e la gestione dei propri servizi d’archivio a società esterne specializzate nel settore (outsourcer).

L’affidamento avviene sulla base di un contratto che vincola le parti e le tutela reciprocamente e nei confronti dei terzi.

I singoli progetti, regolamentati tramite le clausole contrattuali, prevedono che un fornitore esterno, dotato di specifiche qualità professionali, si assuma l'incarico e la responsabilità di svolgere per un committente le attività richieste.

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Le procedure individuate con i termini

outsourcing esternalizzazione

gestione in service

costituiscono operazioni attraverso cui un soggetto, pubblico o privato, chiede la collaborazione di un soggetto terzo esterno per affidargli la gestione di beni e servizi, allo scopo di migliorare e sviluppare le proprie attività

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↓La corretta gestione e conservazione del patrimonio

documentario, anche su supporti diversi da quello tradizionale cartaceo, sono indispensabili per soddisfare diversi obblighi di legge: si pensi alle norme in materia di trasparenza amministrativa, di tutela della riservatezza dei dati personali, di adempimenti fiscali, di disciplina del lavoro, ecc.

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Il ricorso all'outsourcing nella gestione degli archivi correnti, di deposito e storici è un fenomeno che risale agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso e in questo periodo ha assunto un grande rilievo, svolgendo compiti sempre più complessi e con modalità sempre più raffinate.

Dai primi casi di semplice custodia, per un periodo limitato nel tempo e presso i propri magazzini, della documentazione prodotta da una istituzione, le aziende di outsourcing archivistico si sono progressivamente strutturate per offrire una sempre maggiore quantità di servizi specializzati

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Nel 1999 per studiare il fenomeno dell'outsourcing archivistico fu promosso un convegno a Roma con la partecipazione della Soprintendenza archivistica per il Lazio, della Direzione generale per gli Archivi, dell'ANAI e di alcune delle più importanti società del settore.

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Da tale convegno nacque un gruppo di lavoro con il compito di affrontare la questione in tutte le sue implicazioni, e di fornire linee guida che potessero essere, sia per gli outsourcers che per gli enti produttori, strumento per gestire una attività di così grande impatto che, se non gestita con correttezza, responsabilità e consapevolezza, potrebbe mettere a grave rischio la tutela del bene “archivio”, bene che deve essere conservato e gestito con particolari cautele in considerazione della valenza amministrativa - dato l'intrinseco, originario valore giuridico probatorio - e la valenza culturale che in esso risiedono.

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Quel gruppo di lavoro nel 2001 produsse un documento che, pubblicato sul sito web del'Amministrazione archivistica, ha avuto grande diffusione ed è servito da guida per molte amministrazioni e molte società di servizi

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A distanza di qualche anno, nel 2006, esso è stato aggiornato, integrato (anche con un facsimile di modello di capitolato tecnico) e pubblicato nel sito della DGA, disponibile all’indirizzo

<http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/gruppi-di-studio/item/565-gruppi-di-studio-%7C-loutsourcing-nei-servizi-archivistici>

e offerto in edizione a stampa grazie all'AIDOC - Associazione italiana imprese gestione documenti, che riunisce le maggiori aziende del settore e che si impegna ad affermarsi come soggetto di mediazione e confronto tra tutti i soggetti coinvolti (enti, imprese, associazioni, istituzioni)

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Le linee guida hanno rappresentato, e ancora rappresentano, un valido aiuto non solo per gli enti, ma anche per le soprintendenze, cui il Codice dei beni culturali affida il compito di

VALUTARE,AUTORIZZARE IL TRASFERIMENTO,

AUTORIZZARE L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI che vanno ad incidere sui beni archivistici.

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Nell'ambito della sua ordinaria attività di vigilanza la Soprintendenza archivistica per il Veneto ha potuto verificare sul campo quanto sia ormai diffuso l'uso che enti e istituzioni fanno dell'outsourcing archivistico, cioè dell'affidamento all'esterno di compiti specialistici ai quali non possono dedicare risorse interne.

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Dati statistici di soprintendenza rivelano che ancora oggi la maggior parte degli enti e delle istituzioni procede a conferimento in outsourcing non solo privo della prescritta autorizzazione ministeriale, ma senza nemmeno informare mai la soprintendenza archivistica di una risoluzione così ricca di rilevanti implicazioni che la dismissione della gestione diretta di alcuni segmenti della gestione del servizio archivistico può comportare

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↓Implicazioni che vanno attentamente analizzate,

soprattutto in fase preliminare, tenendo in considerazione in

particolare alcuni aspetti↓

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a) Fasi preliminari

all’esternalizzazione

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Le pubbliche amministrazioni sono enti di governo di un territorio, soggetti pubblici e privati cui è affidata la funzione amministrativa e, in quanto tali, sono erogatori di servizi pubblici.

Come enti di governo se viene esternalizzata una funzione o un servizio pubblico è necessaria una specifica disposizione legislativa di autorizzazione dell'amministrazione

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→ È sempre necessario valutare in primis la possibilità di mantenere la struttura interna

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Se si esternalizza una funzione o un servizio pubblico il fornitore si sostituisce all'ente pubblico, assumendo la gestione del servizio erogato

→ si separano i ruoli di gestore e controllore del servizio

→ si devono sviluppare competenze nella gestione del rapporto con il fornitore

→ si deve rafforzare la capacità di controllo da parte dell'amministrazione

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Gli aspetti sopra elencati possono però costituire al contempo le criticità del rapporto: l'incapacità di configurare, gestire, monitorare e valutare il rapporto contrattuale in fase preliminare può essere successivamente causa di contenzioso.

Riuscire a prevedere ogni singolo aspetto e implicazione delle attività del servizio archivistico da conferire al gestore è valutazione che richiede da parte dell'affidatario un pieno controllo

→ sull'organizzazione preposta alla gestione degli archivi all'interno dell'ente→ sugli strumenti e le procedure in uso per l'archiviazione della documentazione→ su eventuali regole interne vigenti per la conservazione della documentazione→ sulla quantità, le condizioni e la dislocazione degli archivi correnti, di deposito e

storici→ sull'esistenza di eventuali mezzi di corredo (elenchi, schede, guide, censimenti,

inventari ecc.)→ su programmi informatici utilizzati per le diverse attività pertinenti le diverse fasi

della vita dell'archivio

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L'elaborazione dei risultati ottenuti dall'analisi delle informazioni disponibili consente di progettare gli interventi da effettuare: per ciascuna delle fasi sopra elencate la Soprintendenza, se coinvolta, è in grado di offrire un supporto tecnico e legislativo alle amministrazioni.

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Le statistiche ci rivelano che, anche nei casi in cui la soprintendenza archivistica venga coinvolta e le siano trasmessi i contratti di conferimento, nella maggior parte dei casi il contratto è già stato sottoscritto dalle parti ed è già in fase esecutiva: troppo tardi per intervenire con osservazioni e pareri che competono alla soprintendenza, avanzati nell'esclusivo interesse dell’amministrazione, e che possono riguardare

→ le tipologie di servizi da affidare→ le garanzie da prevedere

→ la sicurezza che le prestazioni devono offrire

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Oggi molte società del settore non si limitano all'immagazzinamento dei materiali, ma provvedono anche a

→ conservare e gestire nel tempo la documentazione loro affidata dalle istituzioni

→ curarne l'informatizzazione→ curarne la riproduzione digitale→ curare la preparazione dei piani di conservazione e di scarto→ fornire gli elenchi per lo scarto da allegare alla richiesta di autorizzazione

da presentare alla soprintendenza archivistica che deve essere presentata dall'ente committente

→ in alcuni casi si occupano anche del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali, curando con autonomia l'intero settore relativo al servizio archivistico di competenza dell'ente produttore, che si limita a commissionarlo, pur conservandone per legge la responsabilità che viene così condivisa con l'outsourcer stesso.

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L'affidamento di servizi a soggetti terzi ed

esterni all'ente non solleva infatti il soggetto

produttore dalle responsabilità che

l'ordinamento gli attribuisce.

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L'obbligo di "garantire la sicurezza e la conservazione degli archivi di appartenenza", stabiliti dall'art. 30 dal Codice dei beni culturali e del paesaggio si traduce infatti, nella pratica ordinaria e quotidiana, nella programmazione e nella realizzazione di un insieme di attività, necessarie per la fruizione della documentazione sia a scopi amministrativi sia per la ricerca storica e scientifica

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→ progettare la costruzione di un deposito adeguatamente attrezzato in cui collocare le carte

→ sorvegliare sulla loro custodia → provvedere alla loro conservazione fisica e al loro controllo logico, → adottare - e correttamente applicare - un titolario di classificazione→ tenere una rubrica dei fascicoli → elaborare un piano di conservazione e di scarto della

documentazione→ curare la stesura di un manuale di gestione→ predisporre la stesura di mezzi di corredo che garantiscano

l'accesso alla documentazione

sono tutti adempimenti di tutela diretta previsti dal legislatore e sulla realizzazione dei quali vigilano le soprintendenze archivistiche

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In questi ultimi anni il quadro legislativo, profondamente modificato e più volte innovato, soprattutto per quanto riguarda la normativa relativa alla documentazione digitale o da digitalizzare, ha comportato che molti enti e istituzioni si rivolgessero alle società di servizi per affrontare i problemi relativi all'adeguamento alle norme

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b) Fasi di attuazione dell’esternalizzazione

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→valutazione da parte dell’ente dell’opportunità di procedere all’esternalizzazione di uno o più servizi;

→ eventuale preparazione di uno studio di fattibilità;→ redazione di un capitolato speciale d’appalto contenente l’indicazione del tipo

e della durata dei servizi da fornire e dei requisiti richiesti all’outsourcer (iscrizione alla C.C.I.A.A.; esperienza documentata nel settore; ubicazione, dimensioni e sicurezza dei depositi; conformità agli standard di qualità, quali UNI EN ISO 9001:2000 e ISO 27001:2005; professionalità impiegate; sicurezza dei sistemi informatici utilizzati; copertura assicurativa, ecc.);

→ individuazione dell’outsourcer;→ stesura del contratto;→ redazione di un progetto esecutivo, articolato in più fasi;→ verifica periodica sull’esecuzione delle varie fasi del progetto.

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La documentazione dovrà essere descritta, a cura di personale specializzato, in un elenco dal quale risultino

• la tipologia (indicazione della serie) • l’esatta consistenza (numero di buste, registri, fascicoli, scatole ecc.)

• gli estremi cronologici (almeno l'anno)

e potrà essere trasferita all’outsourcer solo dopo che l’ente avrà ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza archivistica competente per territorio, ai sensi dell’art. 21, comma e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio

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In ogni caso, tutti gli interventi che costituiscano oggetto di prestazione contrattuale effettuati sulla documentazione trasferita, dovranno essere eseguiti rispettando il Codice e la restante normativa di interesse

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c) Contratto di outsourcing – la forma

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Al fine di tutelare la documentazione le parti dovrebbero indicare nel contratto:

• la quantità di documentazione da trasferire o comunque da gestire;• la descrizione, la decorrenza, la durata e il costo di ciascun servizio richiesto;• i tempi e i modi di fornitura del/i servizio/i e l’obiettivo prodotto finale da raggiungere;• gli oneri economici a carico dell’outsourcer (spese di gestione e mantenimento dei livelli di

sicurezza di locali e attrezzature; trattamento economico, assistenziale e previdenziale e antinfortunistico del personale impiegato nei vari servizi; coperture assicurative per persone e cose; altre spese necessarie ,ecc.) e dell’ente appaltante (pagamento dei servizi; trattamento economico di personale proprio eventualmente impiegato nei servizi ecc.)

• le responsabilità spettanti a ciascuna o ad una sola delle parti (fornitura del sistema informatico; rapporti con gli organi preposti alla vigilanza; rispetto della normativa vigente in materia di gestione e conservazione dei documenti ecc.) e l’indicazione degli incaricati unici della loro gestione;

• le caratteristiche professionali del personale da impiegare e il tipo di contratto applicato dell’outsourcer;

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

• i tempi e i modi di fatturazione e pagamento (con l’indicazione di eventuali interessi di mora);

• i tempi e i modi di attuazione di controlli da parte dell’Ente appaltante e degli organi di vigilanza;

• le responsabilità per danni causati alla documentazione e/o alle persone nello svolgimento dei servizi;

• la responsabilità del trattamento dei dati personali e le modalità di attuazione di tale trattamento;

• le penali per l’outsourcer, nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione e della qualità dell’opera prestata;

• il divieto esplicito o l’indicazione delle condizioni per eventuali concessioni in subappalto (quest’ultimo non potrà in alcun caso riguardare la conservazione dei documenti),

• la durata del contratto e le modalità e i termini per il suo rinnovo;• i casi di risoluzione e recesso del contratto e le modalità di ritiro della documentazione

eventualmente trasferita all’outsourcer;• il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Documentazione da allegare, in quanto parte integrante del contratto:

• capitolato speciale d’appalto;• progetto esecutivo con l’indicazione dettagliata dei tempi e modi di fornitura del/i servizio/i:• se l’appalto riguarda l’archivio corrente, indicare i tempi e i modi di acquisizione dei documenti; il tipo di software utilizzato

per il protocollo informatico e per la gestione dei flussi documentali ecc.;• se l’appalto riguarda l’archivio di deposito, indicare i tempi e i modi (accesso controllato da intranet; stampa, invio via

mail/PEC, download su PC) di risposta alle richieste di document retrieval da parte degli uffici; i tempi e i modi (accesso tramite internet ecc.) di risposta alle richieste di accesso da parte di terzi per fini giuridico amministrativi; i tempi e i modi di attuazione delle operazioni di scarto ecc.;

• se l’appalto riguarda l’archivio storico, indicare il tipo di prodotto finale (elenco analitico, inventario a stampa, inventario informatizzato, banca dati ecc.); i tempi e i modi di attuazione delle richieste di consultazione dei documenti per fini di studio ecc.;

• elenco della documentazione trasferita → da allegare anche alla richiesta di autorizzazione da presentare alla Soprintendenza archivistica

• certificazione di sicurezza e salubrità dei depositi in cui la documentazione sarà conservata, rilasciata dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e dalle ULSS competenti → da allegare anche alla richiesta di autorizzazione da presentare alla Soprintendenza archivistica

• certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000 ed altre eventuali rilasciate all’outsourcer (e agli eventuali subappaltatori) dagli appositi enti certificatori;

• coperture assicurative stipulate dall’outsourcer;• curricula degli operatori incaricati dall’outsourcer e dagli eventuali subappaltatori (nel caso di operazioni di selezione del

materiale da destinare allo scarto, di riordino e inventariazione di archivi storici è indispensabile il possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica ,paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato o di altro titolo equivalente) → da allegare anche alla richiesta di approvazione da presentare alla Soprintendenza archivistica

• descrizione del/i software utilizzato/i per la gestione dell’archivio corrente e di deposito e per la redazione degli strumenti di ricerca dell’archivio storico;

• eventuale descrizione delle caratteristiche dei supporti utilizzati per l’archiviazione sostitutiva

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Compiti di vigilanza della Soprintendenza sui servizi esternalizzati

Ove i servizi richiesti non riguardino proprio la redazione o l’aggiornamento di tali strumenti, l’ente appaltante dovrebbe fornire all’outsourcer:

→ il manuale di gestione in uso→ il titolario e il prontuario per la classificazione e la

fascicolazione in uso→ i piani di conservazione e prontuari da utilizzare come guida

nelle operazioni di scarto

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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

2. INCARICHI PER ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE

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L’autorizzazione all’esecuzione di interventi di ordinamento e

inventariazione su complessi archivistici deve essere richiesta dall’ente

proprietario/possessore/detentore ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42

art. 21 comma 4

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SCHEMA DI PROGETTO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE

↓DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA

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1. NOTIZIE SUL PRODUTTORE ↓

breve profilo istituzionale/biografia del produttore, corredata di

indicazioni bibliografiche

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2. DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO

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DATI ESSENZIALI DESCRITTIVI

• indicare attuale proprietario/possessore/detentore dell'archivio• segnalare se dichiarato di di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza

archivistica (specificando estremi del provvedimento ) e se dichiarato di interesse locale dalla Regione del Veneto ex L.R. 50/1984

• attuale ubicazione• estremi cronologici• consistenza complessiva (indicare la consistenza in metri lineari, e/o il numero di buste, registri, fascicoli).

Per supporti diversi da quelli cartacei indicare il numero di pezzi (es. pergamene, bozzetti, fotografie, supporti audio e video ecc.)

• indicare se l’archivio presenti/non presenti un’organizzazione per serie archivistiche; se sono presenti archivi aggregati (in tal caso elencarli)

• stato di ordinamento: ricostruire eventuali, precedenti interventi di riordinamento, collocandoli cronologicamente e riconducendoli a esistenti mezzi di corredo, meglio se ancora utili al reperimento della documentazione nel fondo

• stato di conservazione• bibliografia • se prevista/non è prevista l’immissione in rete dei dati inventariali • segnalare se l’archivio integri altri fondi/collezioni/raccolte • indicare se esiste un collegamento con altri fondi archivistici o con raccolte bibliografiche e/o museali

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3. FASI PREVISTE PER I LAVORI DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE

4. PERSONALE INCARICATO

5. STRUMENTI E MATERIALE

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE

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Al termine dei lavori l’ente dovrà trasmettere alla Soprintendenza

archivistica una relazione tecnico scientifica ai fini del

rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori

atto che concluderà il procedimento amministrativo

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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

3. INCARICHI PER SCARTO DI DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA

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L’Ente – E NON L’INCARICATO - deve inviare la richiesta di scarto alla Soprintendenza Archivistica per la prescritta autorizzazione → la proposta di scarto è atto di gestione amministrativa avente rilevanza esterna e come tale deve avere la forma di un provvedimento dirigenziale motivato

La richiesta di autorizzazione allo scarto deve essere formulata ai sensi dell’art. 21, comma d, del d.lgs n. 42/2004. In allegato deve essere inviata, in triplice copia, la proposta di scarto.

La proposta di scarto è costituita da una tabella contenente:

1) tipologia degli atti che si intendono eliminare, con espresso l’indice di classificazione relativo

2) estremi cronologici degli atti (es. 1993-1997)3) peso espresso in Kg o consistenza espressa in metri lineari o

numero di buste o faldoni4) motivazione dello scarto e riferimento ai decorsi tempi di

conservazione in relazione al massimario di scarto o al piano di conservazione adottato

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Se, dopo un’attenta valutazione, nulla osta al procedere della pratica, la richiesta viene inoltrata dalla Soprintendenza Archivistica al Ministero dellinterno (Affari Interni e Territoriali - Ispettorato Centrale per i Servizi Archivistici) ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 dicembre 1975 n. 654 “Attribuzioni del Ministero dell’interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità” e l’assenso è dato entro 90 giorni.

Una volta ottenuto l’assenso dal Ministero dell’interno il soprintendente archivistico appone l’autorizzazione allo scarto e lo invia all’Ente.

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L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

4. INCARICHI PER RESTAURO DI BENI ARCHIVISTICI

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L’autorizzazione al restauro di beni archivistici deve essere richiesta ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 art. 21 comma 4 e comma 5.

L’autorizzazione al restauro è necessaria per i beni archivistici facenti parte di archivi di enti pubblici e di archivi privati dichiarati d’interesse culturale ai sensi del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 14 e seguenti

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L’ente richiedente – E NON L’INCARICATO - deve allegare, alla richiesta di autorizzazione, il progetto di restauro comprensivo delle descrizioni tecniche dell’intervento proposto dal laboratorio di restauro abilitato.

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La Soprintendenza archivistica può emettere prescrizioni nel caso in cui gli interventi proposti o i gli agenti che s’intendono utilizzare non siano compatibili con quanto stabilito dal capitolato speciale tecnico tipo per il restauro dei documenti predisposto dall’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario http://www.icpal.beniculturali.it/allegati/Il_capitolato.pdf

La Soprintendenza può anche visionare il materiale documentario che s’intende restaurare preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione al restauro.

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Il procedimento amministrativo si conclude con il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro in contraddittorio avanti il restauratore/o il rappresentante legale dell’ente

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