workshop ifoa e largo consumo: retail e riforma del lavoro - barbara maiani
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Workshop IFOA in collaborazione con Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO – 29 Novembre 2012, Milano Intervento Prof.ssa Barbara Maiani - Docente diritto della previdenza sociale, Università degli studi di Modena e Reggio EmiliaTRANSCRIPT
PROF.SSA BARBARA MAIANIUNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Riforma del lavoro e flessibilità: i cambiamenti introdotti nelle principali forme contrattuali di
lavoro subordinato
Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato
Le principali novità del contratto di apprendistato nel D.lgs.167/2011
LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO DOPO IL T.U. DEL 27/07/2011
I tratti comuni alle 3 tipologie
Segue
Disciplina dell’istituto
Art.2 co.1 “La disciplina del contratto di apprendistato è
rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ CCNL Accordi interconfederali anche territoriali (per
disciplina elementi di cui art.2 co.1 TU)
I rinvii alla Contrattazione collettiva
Percentuale massima di ricorso all’istituto
- Per le imprese con più di dieci dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti (30% in fase di prima applicazione)
- Con decorrenza 1/1/2013 si applica la norma sui limiti quantitativi in relazione alle nuove assunzioni da tale data effettuate.Con decorrenza 18/7/2015 si applica la norma che fissa la percentuale di conferma degli apprendisti al 50%
Sospensione
Apprendistato per la qualifica e diploma
professionale
Caratteristiche
Profili formativi
Monte ore congruo al conseguimento della qualifica o diploma professionale (formazione interna ed esterna)
Rinvio ai CCNL, territoriali o aziendali della determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
Segue.
Per poter considerare operativo l’apprendistato di primo livello occorre:
- la regolamentazione regionale:- regolamentazione dei profili formativi nel rispetto
dell’accordo in Conferenza Stato Regioni
- la regolamentazione della contrattazione collettiva- attuazione dei principi generali; definizione delle
modalità di erogazione della formazione aziendale.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Le caratteristiche dell’istituto
Segue
Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
Durata del rapporto di
apprendistato
Durata della formazione
Min. Lav. Nota 13/7/12
I contratti collettivi devono introdurre una durata minima (almeno 6 mesi, salvo stagionali).
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Apprendistato di terzo livello
Art.5 co.3 TU“In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica “
Requisiti per immediata operatività dell’apprendistato di terzo livello
1. Stipula di una convenzione tra ddl o associazioni datoriali Ente che rilascia il titolo
2. Nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica
Le altre novità del Testo Unico in materia di
apprendistato
ALTRE NOVITA’ DEL TESTO UNICO
Il lavoro intermittente
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Min. lav:
ai fini della stipula il lav. non deve avere compiuto i 24 anni ai fini della effettiva prestazione può essere chiamato fino al giorno precedente il compimento del 25° anno la violazione determina la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato
Il lavoro intermittente: le ipotesi di ricorso
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Min. lav:
ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, se individuati dalla contrattazione collettiva (art 34, c.1)
ammesso per lo svolgimento di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di cui al DM 23.10.04 (tabella RD 2657/23)
Segue
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi
Min. lav:
dal 18 luglio non è più possibile sottoscrivere contratti secondo la previgente disciplina, ed in particolare con soggetti dai 24 e fino ai 55 anni;
“fin da subito”, non è poi possibile imputare la chiamata del lavoratore alle causali di cui all’art.37 (i c.d. periodi predeterminati) in quanto abrogato
Interpello che rettificherà la circolare chiarendo che vale solo per i nuovi contratti sottoscritti dal 18 luglio
Il 17 luglio 2013 il contratto stipulato con ultracinquantenne (che non abbia superato i 55 anni) cesserà e l’eventuale prosecuzione sarà considerata in “nero”.
Disciplina transitoria
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Min. lav:
obbligo operativo dal 18 luglio 2012, anche per i rapporti già in essere riferito alla chiamata del lavoratore e non alla sottoscrizione del contratto recapiti DTL come da sito Min.lav.
Comunicazione preventiva
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Min. lav:
indicare senza particolari formalità: - dati identificativi del lavoratore - giorno o giorni, nei quali è occupato nell’ambito di un periodo non superiore a 30 giorni dalla comunicazione (?) - non va comunicato l’orario di lavoro della giornata potrà riguardare anche più lavoratori può essere fatta anche nello stesso giorno purché prima dell’inizio effettivo del lavoro
Esempi:- giorni 15, 18 e 21 agosto 2012 (totale di 3 giorni di lavoro)- giorni dal 15 al 22 agosto 2012 (totale di 8 giorni di lavoro)
Segue
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Min. lav:
può essere modificata o annullata in qualsiasi momento con una successiva comunicazione, purché prima dell’inizio della prestazione
in mancanza della rettifica la prestazione si considera comunque avvenuta nei giorni indicati (corresponsione della retribuzione e contributi)
la chiamata in giorni diversi da quelli comunicati (anche solo per diversa collocazione temporale), comporta, oltre alle predette conseguenze, l’applicazione della sanzione amministrativa per la mancata comunicazione preventiva
Segue
Le prestazioni occasionali di carattere accessorio
LAVORO ACCESSORIO
attività lavorative di natura “meramente occasionale”, genericamente definite (scompare l’elenco delle attività e dei requisiti soggettivi);
per un massimo di 5000 euro nell’anno solare anche con più committenti (prima era con riferimento ad un solo committente);
fermo restando il predetto limite complessivo, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro
Ammesse nell’ambito di attività agricole:- stagionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 se iscritti alla scuola/università- svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, con esclusione dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
Le prestazioni occasionali di carattere accessorio: le ipotesi di utilizzo
LAVORO ACCESSORIO
Min. lav:
prestazioni “meramente accessorie”: volontà di riaffermare l’originaria finalità dello strumento. Coprire “spazi” non coperti da altri istituti, al fine di regolarizzare le attività “in nero”; possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico limite dei 5.000 euro commisurato a quanto ricevuto, nell’anno solare, dalla totalità dei committenti. fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le prestazioni rese nei confronti dei committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti”, non possono generare compensi superiori a 2.000:
“Imprenditore commerciale” = qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato
Segue
LAVORO ACCESSORIO
INPS (portale)
le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto (limiti in agricoltura)
Per l’anno 2013
le prestazioni di lavoro accessorie possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
Segue
I TIROCINI FORMATIVI
Il tirocinio formativo e di orientamento quale strumento di ingresso nel mercato
del lavoro
I soggetti coinvolti
Ambiti di intervento della legislazione nazionale e regionale nella L.196/97
Art.11 DL 148/2011 conv. L.148/2011
“ I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. (1)
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. (1)”
Le novita’ della manovra di ferragosto
DESTINATARI (dAL 13 AGOSTO 2011)
Tirocini per inoccupati, disoccupati e iscritti alla lista di mobilita
Ambiti di intervento della legislazione nazionale e regionale dopo art.11