xi congresso regionale anÍmo toscana firenze · della causalità della colpa per negligenza ed ......
TRANSCRIPT
XI Congresso Regionale
ANÍMO Toscana
Firenze
Sviluppi e possibili novità legislative in tema
di responsabilità professionale in campo
sanitario.
Dott. A. Zagari
21 Ottobre 2016
Proposte di legge per limitare la richiesta danni verso i professionisti sanitari- Medicina Difensiva
Novità
Dr. A. Zagari
Disposizioni in
materia di
responsabilità
professionale del
personale
sanitario
DDL Approvato 28 gennaio 2016, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
(nn. 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902 e 2155)
3
Dr. A. Zagari
Art. 1. .(Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte
costitutiva del diritto alla salute ed è
perseguita nell’interesse dell’individuo
e della collettività.
3. Alle attività di prevenzione del rischio
messe in atto dalle aziende sanitarie
pubbliche è tenuto a concorrere tutto il
personale, compresi i liberi professionisti
che vi operano in regime di convenzione
con il Servizio sanitario nazionale
4
Dr. A. Zagari
Art. 4.
Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono
disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito
internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati
nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito
dell’esercizio della funzione di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management)
5
Dr. A. Zagari
Art-5 Gli esercenti le professioni sanitarie, …si attengono, salve le
specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e
alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società
scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente
legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee
guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità.
6
Dr. A. Zagari
Per essere valide quindi le linee guida debbono:
Cosa sono i protocolli ?
in linea di massima, il sanitario, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver seguito le linee guida (specifiche per il sottogruppo cui apparteneva il paziente), deve dimostrare che il caso del paziente rientrava tra quelli considerati dalle linee guida prescelte e applicate (o dal sottogruppo considerato), ovvero, in caso di anomalie o specificità, dimostrare la loro irrilevanza ai fini del trattamento, oppure dimostrare di averne tenuto debitamente conto, adeguando le linee guida al caso di specie
10
Dr. A. Zagari
Non si può, trascurare che l'elaborazione delle linee guida
può tener conto di esigenze estranee al bene protetto dalla
norma incriminatrice e può assumere il ruolo di scudo della
cosiddetta medicina difensiva, nel senso che il sanitario può essere indotto ad attenervisi comunque nella prospettiva di garantirsi l'impunità. Da ciò discende, da un lato, che l'adeguamento del sanitario alle linee guida può non essere sufficiente, come conferma il tenore letterale della L. n. 189 del 2012, art. 3, ad escludere la colpa, e, per altro verso, che il giudizio di responsabilità colposa fondato sul paradigma normativo dell'art. 43 c.p., esige che vengano presi in considerazione elementi ulteriori, segnatamente i profili della causalità della colpa per negligenza ed imprudenza, rispetto alla mera violazione di regole cautelari
Cassazione penale sez. IV 05/11/2013 N. 18430
Dr. A. Zagari
12
Dr. A. Zagari
Raccomandazioni di comportamento
clinico, dettate dalla migliore scienza
medica, che vanno adeguate alla
peculiarità del caso specifico
LINEE GUIDA ACCREDITATE
Art. 6.(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)
Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario).
L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della
propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione
personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli
589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) solo in caso
di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa
grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono
rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge». 13
Dr. A. Zagari
» La Suprema Corte ha osservato che nel caso specifico trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza , non può trovare applicazione la disciplina più favorevole introdotta con la Legge 189 del 2012 che limita la responsabilità in caso di colpa lieve.
» La disposizione obbliga infatti a distinguere tra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi in cui si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi è possibile escludere la responsabilità penale laddove venga accertato il rispetto delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Tale norma tuttavia non può riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza in quanto le linee guida contengono solo regole di perizia
» Corte di Cassazione penale, sezione IV – Sentenza 11493 dell’11 marzo 2013
14
Dr. A. Zagari
Art. 7. (Responsabilità della struttura e dell’esercente la
professione sanitaria per inadempimento della prestazione
sanitaria)
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi
degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte
dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché
attraverso la telemedicina.
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice
civile.
15
Dr. A. Zagari
Art. 9. Azione di rivalsa
1. L’azione di rivalsa : solo in caso di dolo o colpa grave
2. Condizione di proponibilità : «soltanto successivamente al risarcimento
avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale»
3. Decadenza . Entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale o
dal pagamento stragiudiziale
4. La decisione resa in assenza del sanitario NON fa stato nel giudizio di
rivalsa e la transazione è inopponibile allo stesso
5. Giurisdizione esclusiva del giudice ordinario anche per struttura pubblica
6. Misura massima della rivalsa : triplo della retribuzione lorda
L’azione di rivalsa da parte della corte dei conti
c’è solo nel caso in cui la Azienda Sanitaria
abbia pagato con costi a suo carico
16
Dr. A. Zagari
Art. 10. (Obbligo di assicurazione)
1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, devono essere provvisti di
copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità
civile verso terzi
2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di
fuori di un’azienda, struttura o ente obbligo di assicurazione …
3. Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa di cui all’articolo 9, ciascun
esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del
Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula,
con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione.
(obbligo assicurazione per la colpa grave per i dipendenti pubblici)
4. Le aziende, le strutture rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio
sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura
assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le
altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
6. Con Decreto, previa consultazione portatori interesse, sono determinati i
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli
esercenti le professioni sanitarie.
17
Dr. A. Zagari
Art. 11. .(Estensione della garanzia assicurativa) 1. La garanzia assicurativa è estesa cinque anni successivi alla scadenza del
contratto assicurativo.
In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa
deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi
18
Dr. A. Zagari
Art. 12. (Azione diretta del soggetto danneggiato)
il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa
di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, struttura o
ente.
Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’azienda, struttura o
ente a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l’azienda, la struttura o
l’ente medesimo; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione
dell’esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte
necessario l’esercente la professione sanitaria.
L’impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della
struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è
soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda
sanitaria, la struttura, l’ente assicurato o l’esercente la professione sanitaria.
19
Dr. A. Zagari
Art. 13. Obbligo di comunicazione, entro 10 giorni della
notifica dell’atto introduttivo, all’esercente la professione sanitaria del
giudizio basato sulla sua responsabilità
Le strutture sanitarie e sociosanitarie …
comunicano all’esercente la professione sanitaria
l’instaurazione del giudizio promosso nei
loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni
dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo,
mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del
giudizio.
20
Dr. A. Zagari
Art. 15. (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di
parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)
Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi
ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la
valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità
giudiziaria affida l’espletamento della consulenza
tecnica e della perizia a un medico specializzato in
medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e
pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i
soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico
procedimento o in altri connessi.
Gli albi dei consulenti … devono essere aggiornati con cadenza almeno
quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, un’idonea e
adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area
sanitaria, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina
interessata nel procedimento
21
Dr. A. Zagari
Art. 16. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario)
«I verbali e gli atti conseguenti all’attività di
gestione del rischio clinico non possono
essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di
procedimenti giudiziari.».
Risk manager competenze : in medicina legale
ovvero da personale dipendente con adeguata
formazione e comprovata esperienza almeno
triennale nel settore». 22
Dr. A. Zagari
Le competenze dell’Infermiere
Codice deontologico art 13
L’infermiere assume responsabilità in base al livello di
competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla
consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta
consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale.
23
Dr. A. Zagari
Dr A. Zagari
1930
Tribunale di Pavia
“non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell'eseguire, legalmente autorizzato,
delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la
paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica".
Dr A. Zagari
1980 Tribunale di Bolzano
Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione
di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a
controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.
Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605,
1983.
Dr A. Zagari
2008 Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano
irrequietezza. - Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008
Autorità: Tribunale Milano sez. IX 04/10/2011 n. Omicidio colposo - Colpa professionale - Infermiere professionale - Mancata esecuzione di controlli e accertamenti ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico - Sussistenza del reato. In tema di colpa professionale da parte dei sanitari, nella specie due
infermieri professionali, l'errore di valutazione della situazione, la cui considerazione rientra nelle loro competenze, si
configura non solo quando i dati non vengono considerati nella loro entità o non si addivenga a doverosi confronti con i medici, ma anche quando si ometta di eseguire controlli e accertamenti necessari ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico e della conseguente predisposizione degli interventi utili. Fonti: Foro ambrosiano 2011, 3-4, 286
27
Dr. A. Zagari
Cassazione penale sez. IV 10/12/2014 n. 2192 L'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, avendo egli il dovere di attendere all'attività di somministrazione
dei farmaci in modo non meccanicistico ma collaborativo con il personale
medico orientato in termini critici, al fine non di sindacare l'operato del medico bensì per richiamarne l'attenzione su errori percepiti ovvero per condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita. (In applicazione del principio la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo dell'infermiere professionale, con funzioni di caposala, il quale aveva somministrato un antibiotico benché dalla cartella clinica ne risultasse la chiara incompatibilità con l'allergia del paziente, della quale l'imputato era già ben a conoscenza per ragioni di servizio). Fonti: CED Cassazione penale 2015
28
Dr. A. Zagari
questa Sezione - che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. sent. n. 9638 del 2/3/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477) - più di recente (cfr. sent. n. 24573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri) ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere ("soggetto che ... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo ... onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario". Autorità: Cassazione penale sez. IV Data: 03/12/2015 n. 2541 Classificazioni: APPELLO PENALE - In genere
29
Dr. A. Zagari
Dr A. Zagari
1980 Tribunale di Bolzano
Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione
di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a
controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.
Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605,
1983.
Dr A. Zagari
2008 Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano
irrequietezza. - Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008
Autorità: Tribunale Milano sez. IX 04/10/2011 n. Omicidio colposo - Colpa professionale - Infermiere professionale - Mancata esecuzione di controlli e accertamenti ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico - Sussistenza del reato. In tema di colpa professionale da parte dei sanitari, nella specie due
infermieri professionali, l'errore di valutazione della situazione, la cui considerazione rientra nelle loro competenze, si
configura non solo quando i dati non vengono considerati nella loro entità o non si addivenga a doverosi confronti con i medici, ma anche quando si ometta di eseguire controlli e accertamenti necessari ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico e della conseguente predisposizione degli interventi utili. Fonti: Foro ambrosiano 2011, 3-4, 286
32
Dr. A. Zagari
Cassazione penale sez. IV 10/12/2014 n. 2192 L'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, avendo egli il dovere di attendere all'attività di somministrazione
dei farmaci in modo non meccanicistico ma collaborativo con il personale
medico orientato in termini critici, al fine non di sindacare l'operato del medico bensì per richiamarne l'attenzione su errori percepiti ovvero per condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita. (In applicazione del principio la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo dell'infermiere professionale, con funzioni di caposala, il quale aveva somministrato un antibiotico benché dalla cartella clinica ne risultasse la chiara incompatibilità con l'allergia del paziente, della quale l'imputato era già ben a conoscenza per ragioni di servizio). Fonti: CED Cassazione penale 2015
33
Dr. A. Zagari
questa Sezione - che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. sent. n. 9638 del 2/3/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477) - più di recente (cfr. sent. n. 24573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri) ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere ("soggetto che ... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo ... onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario". Autorità: Cassazione penale sez. IV Data: 03/12/2015 n. 2541 Classificazioni: APPELLO PENALE - In genere
34
Dr. A. Zagari
IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di
essere chiamati a rispondere davanti ad un giudicante di una condotta
professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e
colpevolezza.
In ragione della norma violata ci può essere:
Øresponsabilità penale
Øresponsabilità Civile
Øresponsabilità amministrativa
Øresponsabilità disciplinare
Øresponsabilità deontologica-disciplinare
ØResponsabilità dirigenziale
35
Dr. A. Zagari
1. Agenas- “Indagine sui modelli regionali di gestione sinistri e polizze”, Monitor, 34, XII, 34, 2013
2. •A. Zagari - Guida all'esercizio della professione di infermiere, edita da C.G. Edizioni Medico
Scientifiche 2014 (Capitoli n. 7-8 La responsabilità professionale)
3. Rapporto mappatura rischio sistema sanitario regionale Lombardo undicesima edizione anno
2014 – sito regione Lombardia
4. Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero - SDO 2012, realizzato dall'Ufficio VI della
Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute
5. G. Forti - M. Catino - F. D'Alessandro - C. Mazzucato - G. Varraso (a cura di), "Il problema della
medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito
dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico", Edizioni ETS, Pisa, 2010
(ISBN: 9788846725943)
6. Relazione Audizione del Presidente ANIA c/o commissione 12ª (Igiene e Sanità) SENATO
DELLA REPUBBLICA Roma, 31 marzo 2016
7. Padovan M, Pagiusco G. Linee guida per l’inserimento di nuove prestazioni nella pratica
infermieristica Riv Diritto Professioni Sanitarie, 2000; 3(1): 22-27
8. Diapositive e documenti Studio Legale Salsone Monza
Bibliografia
Sito: Infermieristica e Diritto
https://sites.google.com/site/infermieristicaediritto/
36
Dr. A. Zagari