05 tutela dei diritti

32
G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 1 TUTELA DEI DIRITTI Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Upload: giorgio-pedrazzi

Post on 26-Jun-2015

728 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 1

TUTELA DEI DIRITTI

Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Page 2: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 2

TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Processo civileattività svolta dal giudice per porre fine ad una

controversia attraverso l’emanazione di un provvedimento giudiziale

Parti del processoAttore: chi rivolge la domanda al giudice

Convenuto: colui contro il quale la domanda è rivolta

Page 3: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 3

DOMANDA

Attività di accertamento del fatto

Individuazione della norma da applicare al caso concreto

SENTENZA

Page 4: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 4

SITUAZIONI GIURIDICHENEL PROCESSO

Azione:

potere di rivolgersi al giudice per ottenere la tutela di un diritto;

diritto ad ottenere la prestazione di una tutela giurisdizionale qualificata

Eccezione:

strumento con cui una parte resiste alle pretese della controparte

Page 5: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 5

SENTENZA

Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato

Produce effetto tra le parti, eredi ed aventi causa (art. 2909 c.c.)

1. Mero accertamento/dichiarativa

2. Costitutiva

3. Di condanna (risarcitoria/inibitoria/restitutoria)

Page 6: 05 Tutela dei diritti

ADR

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:

MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE

ARBITRATO

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 6

Page 7: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 7

PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA PROVA (art. 2697 c.c.)

Page 8: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 8

Fatti alla base di azione o eccezione devono essere provati dalla persona che

agisce o eccepisce

L’ONERE DELLA PROVA

Page 9: 05 Tutela dei diritti

INVERSIONEDELL’ONERE PROBATORIO

si realizza in due ipotesi:

LEGALE: riconoscimento di debito [1988]

Cfr. anche PRESUNZIONI LEGALI

CONVENZIONALE: concordata dalle parti, purché abbia ad oggetto diritti disponibili e non renda eccessivamente oneroso l’esercizio di tali diritti per una parte [2698]

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 9

Page 10: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 10

PROVENozione: strumenti attraverso i quali si forma il

convincimento del giudice

Oggetto: circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle proprie azioni o eccezioni

Principio dispositivo:

Spetta alle parti il compito di produrle, il giudice nel processo civile non ha l’obbligo di

ricercarle attivamente

Page 11: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 11

CLASSIFICAZIONE

Prova diretta: ha per oggetto il fatto stesso che deve essere provatoProva indiretta: ha per oggetto un fatto diverso (indizio) da cui può essere arguito il fatto che deve essere provato

Prova libera: valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamentoProva legale: prova che il giudice è obbligato a valutare nel modo previsto dalla legge

Page 12: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 12

PRINCIPALIMEZZI DI PROVA

Page 13: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 13

PROVA DOCUMENTALE

1. Atto pubblico (art. 2699):Documento redatto dal notaio o da un

altro pubblico ufficiale abilitatoFa piena prova fino a querela del falso

della provenienza del documento dal PU che lo ha redatto e delle dichiarazioni in esso contenute

Page 14: 05 Tutela dei diritti

PROVA DOCUMENTALE

2. Scrittura privata autenticata(art. 2703)

3. Scrittura privata (art. 2702):Documento sottoscritto dalla parteFa piena prova solo se colui contro il

quale è prodotta riconosce come propria la sottoscrizione

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 14

Page 15: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 15

DEFINIZIONI

Documento: rappresentazione di atti o fatti

Dichiarazioni

di scienza di volontà

Page 16: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 16

PROVA TESTIMONIALENarrazione dei fatti della causa compiuta al

giudice durante il processo da soggetti che non sono parti nel processo

Art. 2724 c.c.: prova testimoniale è sempre ammessa quando:

1. Preesiste un principio di prova scritta2. Impossibilità morale o materiale di procurarsi

una prova scritta3. Perdita incolpevole del documento

Page 17: 05 Tutela dei diritti

ESCLUSA SE L’OGGETTO DELLA PROVA È:

1. Atto che richiede forma ad substantiam2. Contratto, pagamento o remissione di

debito di valore superiore a 2,58 euro (salva autorizzazione del giudice)

3. Patti aggiunti o contrari al contenuto del documento se la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (se la stipulazione è posteriore, è possibile consentire la prova in base al criterio della verosimiglianza)

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 17

Page 18: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 18

CONFESSIONE

Dichiarazione di una parte sulla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte

Esempio di prova legale

Requisito: capacità di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti

Page 19: 05 Tutela dei diritti

CONFESSIONE

1. Giudiziale: è resa in giudizio, forma piena prova contro chi confessa

2. Stragiudiziale: resa fuori dal giudizio, forma piena prova solo se resa alla parte o un suo rappresentante, se resa ad un terzo è liberamente apprezzabile dal giudice

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 19

Page 20: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 20

GIURAMENTO

Dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto nella forma solenne prevista dalla legge

Esempio di prova legaleTipologie:

1. Decisorio: deferito da una parte all’altra per farne dipendere in tutto o in parte la decisione della causa

2. Suppletorio: deferito d’ufficio dal giudice ad una parte quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma non sono prive del tutto di fondamento

Page 21: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 21

PRESUNZIONEMezzo di prova indiretta

Tipologie:1. Legale: conseguenze che la legge trae da un

fatto noto per risalire ad un fatto ignoto Assoluta: non ammette prova contraria Relativa: ammette prova contraria

2. Semplice: argomenti, lasciati al libero apprezzamento del giudice, tramite i quali il giudice considera provate circostanze per le quali manchi direttamente una prova

Page 22: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 22

PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI

Sistema apprestato dal Legislatore per rendere conoscibili atti e fatti giuridici.

P. Notizia: rendere noti atti o fattiOnere, in mancanza: atto è valido, però

sanzione pecuniaria es.: Pubblicazioni matrimoniali

Page 23: 05 Tutela dei diritti

PUBBLICITÀ

P. Dichiarativa: per rendere opponibile un atto a terzi

Se manca: atto è valido ed efficace tra le parti ma non è produttivo di effetti rispetto ai terzi (inopponibilità dell’atto non trascritto)

es.: TrascrizioneP. Costitutiva: elemento costitutivo della

fattispecie, indispensabile Se manca: atto è inefficace anche tra le

parti es.: Iscrizione dell’ipoteca

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 23

Page 24: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 24

TRASCRIZIONE

Tipologia di pubblicità dichiarativa che consiste nell’inserire il contenuto di atti

giuridici in pubblici registriScopo:

1.Rendere opponibili ai terzi le vicende traslative relative a beni mobili registrati ed immobili

2.Dirimere controversie tra più aventi causa dal medesimo dante causa nel caso di acquisto di diritti tra loro incompatibili

Page 25: 05 Tutela dei diritti

TRASCRIZIONE

Onere per le parti

Obbligo per il pubblico ufficiale

Principio della continuità delle trascrizioni

Non è efficace la trascrizione di un atto se il precedente avente causa non aveva trascritto

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 25

Page 26: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 26

CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI

• Art. 2650 c.c. comma I: Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto

• Per individuare il legittimo avente causa sono necessarie trascrizioni continue almeno fino a quando non intervenga l’usucapione

Page 27: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 27

D non può opporre il suo acquisto a C se non trascrive anche l’acquisto di B

A

B C

D

Page 28: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 28

OGGETTO DI TRASCRIZIONE

1. Atti o contratti relativi ad immobili o altri diritti ex art. 2643 e ss.

2. Provvedimenti giudiziali costitutivi, traslativi, modificativi dei diritti ex art. 2643 ss.

3. Domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione

Page 29: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 29

EFFETTI DELLA TRASCRIZIONEArt. 2644 c.c.

• Comma I: Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

• Eccezione al principio:“prior in tempore potior in iure”

Page 30: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 30

C non può opporre il suo acquisto a D se non trascrive per primo

A

B (1.01.05)

(2.02.07) (3.03.07)

C D

Page 31: 05 Tutela dei diritti

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 31

FUNZIONI DELLA TRASCRIZIONE

Funzione principale: 1. Dichiarativa, risolvere conflitti tra più aventi

causa dal medesimo dante causa

Altre funzioni:2. Costitutiva: trascrizione del titolo idoneo ai fini

di usucapione abbreviata3. Prenotativa: trascrizione del contratto

preliminare e delle domande giudiziali4. Sanante: rende inopponibili ai terzi gli effetti

della sentenza che accoglie la domanda di impugnazione di un atto

Page 32: 05 Tutela dei diritti

PUBBLICITÀ SANANTE

- L’atto è invalido ad es. per incapacità legale del dante causa.

- Il terzo acquista il diritto in buona fede e trascrive l’atto prima della

- domanda giudiziale per far valere la nullità che viene trascritta dopo 5 anni

- l’azione non nuoce al terzo avente causa

- [2652 nn.6-7-8]

G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 32