1 di 66 torino, 24 febbraio 2005 la redazione del bilancio desercizio alla luce delloic 1 e...
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Torino, 24 febbraio 2005
LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE ALLA LUCE DELL’OIC 1 E L’EVOLUZIONE
IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI
Prof. Fabio FortunaProf. Fabio Fortuna
Associato di economia aziendale presso Associato di economia aziendale presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara [email protected]@unich.it
Prof. Fabio FortunaProf. Fabio Fortuna
Associato di economia aziendale presso Associato di economia aziendale presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara [email protected]@unich.it
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LA REDAZIONE DEL LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO BILANCIO D’ESERCIZIO ALLA LUCE DELL’OIC 1ALLA LUCE DELL’OIC 1
( I parte )
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Finalità e contenuto dell’OIC 1
Prevalenza della sostanza sulla forma
Operazioni di locazione finanziaria
Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio
AGENDA ( I parte )
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FINALITA’ DELL’OIC 1
Revisione di alcuni principi contabili nazionali
Indicazione di soluzioni operative connesse alle limitate modifiche introdotte dal DLGS. n. 6/2003
AGENDA ( I parte )
Finalità e contenuto dell’OIC1
Prevalenza della sostanza sulla forma
Operazioni di locazione finanziaria
Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio
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ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO(1 di 2)
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ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO(2 di 2)
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Esplicita previsione nell’ambito dei principi contabili nazionali e internazionali
Principio già esistente in riferimento al bilancio degli enti creditizi e finanziari (Dlgs 87/92 e Istruzioni Banca d’Italia 16/01/1995)
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (1 di 2)
AGENDA ( I parte )
Finalità e contenuto dell’OIC1
Prevalenza della sostanza sulla forma
Operazioni di locazione finanziaria
Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio
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Art. 2423-bis c.c., punto 1
“[…] nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; […]”
Interpretazione alla luce della relazione di accompagnamento del Dlgs 6/2003
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA(2 di 2)
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LEASING E RELATIVE TIPOLOGIE
Il leasing è un contratto atipico con il quale un soggetto (locatore) concede ad un altro (locatario) la possibilità di utilizzare un determinato bene per un certo arco di tempo dietro pagamento di un canone periodico
TIPOLOGIE
Leasing finanziario
Leasing operativo
AGENDA ( I parte )
Finalità e contenuto dell’OIC1
Prevalenza della sostanza sulla forma
Operazioni di locazione finanziaria
Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio
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Il leasing finanziario trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene
Sostanziale coincidenza con i criteri di individuazione previsti dal FAS 13
LEASING FINANZIARIO (IAS 17)(1 di 2)
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Criteri
di
individuazione
La proprietà del bene è trasferita al locatario al termine del contratto
Esiste un’opzione di riscatto a un prezzo sufficientemente inferiore al fair value
La durata del contratto copre la maggior parte della vita utile (vita economica) del bene
Il valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing è sostanzialmente uguale al valore corrente del bene locato
Il bene locato ha natura così particolare che solo il locatario può utilizzarlo senza modifiche rilevanti
LEASING FINANZIARIO (IAS 17)(2 di 2)
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Il leasing operativo non trasferisce tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà
In sostanza si ha nell’ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti tipici di quello finanziario
LEASING OPERATIVO
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LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE: METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATARIO -
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Società iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 Tub (soggetti non operanti nei confronti del pubblico)
Codice Civile
Società iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 TUb (intermediari finanziari) e art. 13 Tub (banche)
Dlgs 87/92
LA RILEVAZIONE NELLO SP E NEL CE: METODO PATRIMONIALE E FINANZIARIO - LOCATORE -
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Predisposizione di un apposito prospetto (art. 2427 c.c., n. 22) da cui risultino:
• valore attuale delle rate di canone non scadute
• onere finanziario derivante dai contratti in essere e riferibile
all’esercizio
• valore di iscrizione dei beni alla data di chiusura qualora fossero stati
considerati immobilizzazioni
• separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore
inerenti all’esercizio
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO
(1 di 3)
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L’OIC 1, ad integrazione della normativa civilistica, in
funzione di una più elevata trasparenza informativa,
suggerisce l’indicazione di ulteriori informazioni in merito
agli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio netto
e sul Conto economico, nell’ipotesi di rilevazione
secondo il metodo finanziario
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO
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In particolare, se di importo apprezzabile, devono essere indicati:
• valore del bene locato
• debito implicito verso il locatore
• onere finanziario di competenza dell’esercizio, attraverso la
scomposizione dei canoni di locazione in quota capitale e interessi
• quote di ammortamento di competenza dell’esercizio relative
ai beni in locazione
• effetto fiscale
• effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul
Patrimonio netto nell’ipotesi di applicazione del metodo finanziario
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO
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Società che redigono il bilancio nel rispetto del codice civile
Indicazione in Nota integrativa secondo quanto esplicitamente suggerito dall’OIC 1
Società che redigono il bilancio nel rispetto del Dlgs 87/92
Obbligo di fornire informazioni in Nota integrativa in base a quanto disposto dalla specifica normativa
L’INFLUENZA SULLA NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATORE
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INDICAZIONI PREVISTE DALL’ART. 2427, N. 22
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PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1(1 di 2)
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PROSPETTI INDICATI DALL’OIC 1(2 di 2)
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LE INTERFERENZE FISCALI NELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE
Legge 366/2001, art. 6
Dlgs 6/2003, art. 1
art. 109, comma 4, TUIR
Eliminazione delle interferenze fiscali
Armonizzazione con la normativa fiscale
Abrogazione 2° comma art. 2426 c.c.
Nuova struttura del n. 14 della Nota Integrativa con elaborazione dei prospetti relativi alla fiscalità differita
Deducibilità componenti negativi di reddito
AGENDA ( I parte )
Finalità e contenuto dell’OIC1
Prevalenza della sostanza sulla forma
Operazioni di locazione finanziaria
Disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio
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Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa
Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
Indicazione dell’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, delle motivazioni dell’iscrizione, dell’ammontare non ancora contabilizzato e delle motivazioni relative alla mancata iscrizione
Abolizione del 2° comma dell’art. 2426 c.c.
ART. 1, DLGS. 6/2003
Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate
Inserimento nello Stato patrimoniale della voce 4-bis) Crediti tributari, 4-Ter) Imposte anticipate e modifica della voce B) 2) Fondo per Imposte, anche differite
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ART. 109, COMMA 4, TUIR
Imputazione al Conto economico condizione necessaria per la deducibilità dei componenti negativi di reddito
ECCEZIONI
Componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in virtù di specifiche disposizioni
Componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti da inserire in apposito prospetto
b)
a)
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IL PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono indicati:
- importo complessivo
- valori civili e fiscali dei beni
- valori civili e fiscali dei fondi
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1 Ammortamento ordinario(calcolato in misura inferiore a quella fiscalmente ammessa)
8% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
5% Aliquota prescelta in relazione al pianodi ammortamento (stimata vita utile del bene)
3% La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto
ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO
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2 Ammortamento anticipato
12% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
12% Aliquota a titolo di ammortamento anticipato deducibile, pur non essendo iscritta in Bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto
ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO
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3 Ammortamento calcolato nel primo esercizio di entrata in funzione del bene
6% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/’88
2% Aliquota prescelta in relazione all’effettivoperiodo di utilizzo (Settembre-Dicembre)
1% La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto
ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO
(3 di 5)
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4 Ammortamento immediato (unitario)
100% Aliquota applicabile come da art. 102, comma 5, TUIRAliquota prescelta per l’iscrizione in bilancio
La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto
50%
50%
ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO
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5 Accantonamento al Fondo rischi su crediti
0,50% Quota fiscalmente deducibile
0,30% Accantonamento iscritto in Conto economico
0,20% La differenza è deducibile, pur non essendoiscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto
Analogo trattamento è riservato agli altri accantonamenti e alle rettifiche di valore
ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO
(5 di 5)
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L’INFLUENZA SULLE POSTE DELPATRIMONIO NETTO
Ipotesi percorribili
Utilizzo del prospetto senza vincoli di sospensione d’imposta neanche sulle poste del Patrimonio Netto
Sospensione d’imposta per un corrispondente ammontare di utili e riserve
Scelta nella direzione di un contemperamento tra le due soluzioni
I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare.Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell’economia dell’impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non imputate al Conto economico.
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UN’IPOTESI APPLICATIVA:L’AMMORTAMENTO ANTICIPATO
Utile ante imposte 5000-Ammortamento anticipato (rilevato nel prospetto) 1200_________________________________________
Reddito imponibile 3800
IRES di competenza (= 33% di 5000) 1650IRES sul reddito imponibile (= 33% di 3800) 1254
IRES di competenza – IRES corrente = Imposta differita su ammortamento anticipato1650 – 1254 = 396
Ammortamento anticipato – Imposta differita = Quota di P. N. da vincolare1200 – 396 = 804
Nel Conto economico abbiamo:Utile ante imposte 5000Imposte sul reddito-Correnti (=1254)-differite (= 396) 1650__________________________
Utile d’esercizio 3350
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INFORMATIVA DI BILANCIO
Conto economicoIscrizione della fiscalità differita relativa ai costi rilevati nel prospetto
Nota integrativa
Indicazione nei prospetti relativi alla fiscalità differita (n. 14) dei costi che l’hanno originata
Nella composizione del P.N. (n.7-bis) deve figurare l’ammontare globale del Patrimonio Netto che risulta in sospensione d’imposta
Eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al Conto economico al netto del Fondo imposte differite correlato agli importi dedotti
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DATI RILEVANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC
Costo del bene RiserveQuota amm.to civilistico (10% di 1000)Valore civilistico del bene (1000-100)Quota amm.to fiscale (20% di 1000)Valore fiscale del bene (1000-200)Eccedenza di periodo (200-100)Imposte differite (33% di 100)
1000150100900200800100
33
COMPILAZIONE DEL QUADRO EC
Costo del bene: 1000 Quota annuale amm.to civilistico: 100 (10%)Riserve da vincolare: 150 Quota amm.to fiscale: 200 (20%)
Esempio
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QUADRO EC
SEZ. I AMMORTAMENTI
ECCEDENZA PREGRESSA ECCEDENZA DI PERIODO DECREMENTI VALORE CIVILE VALORE FISCALE
BENI MATERIALI 100 900 800
TOTALI 100 900 800
SEZ. IV - TOTALI COMPLESSIVI,IMPOSTE DIFFERITE, RISERVE
AMMONTARE COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE AMMONTARE DELLE RISERVE DELLE ECCEDENZE EXTRACONTABILI IMPOSTE DIFFERITE CALCOLATE E DEGLI UTILI A NUOVO
100 33 150
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IPOTESI
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100
CASO 1:ASSENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE
CAP. SOCIALE 1000
RISERVA LEGALE 200
IMPIANTI 1000
Stato Patrimoniale
(1 di 3)
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DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
(2 di 3)
CONTO ECONOMICO
RICAVI AMM.TO IMPIANTO
UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)
UTILE NETTO (900-297)
1000100
900
- 297
(264)(33)
603
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LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)
Immediata tassazione di 67(eccedenze extracontabili 100 – imposte differite 33)mediante variazione in aumento in dichiarazione
3 di 3DISTRIBUZIONE UTILE NETTO
(3 di 3)
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Stato Patrimoniale
CAP. SOCIALE 1000
RISERVA LEGALE 200
RISERVA STRAORDINARIA 300
IMPIANTI 1000
IPOTESI
AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100
CASO 2:ESISTENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE
(1 di 3)
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(2 di 3)
CONTO ECONOMICO
RICAVI AMM.TO IMPIANTO
UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%)IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%)
UTILE NETTO (900-297)
1000100
900
- 297
(264)(33)
603
DETERMINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
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DISTRIBUZIONE UTILE NETTO
LA SOCIETA’ DISTRIBUISCE TUTTO L’UTILE (603)
Utile distribuito senza alcuna tassazione di recuperopoiché le riserve da vincolare (300)
sono maggiori dell’eccedenza deducibile extracontabilmente (100-33)
(3 di 3)
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TRATTAMENTO DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
L’art. 4, lettera h, Dlgs, 344/03 precisa che la nuova previsione normativa si applica anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003 e nell’esercizio in corso al 31/12/2003 che termina dopo tale data
E’ consentito il disinquinamento fiscale del Bilancio d’esercizio senza conseguenze fiscali
Modalità contabili di realizzazione
Imputazione al Conto economico
Imputazione al Patrimonio netto
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1° gennaio 2004
INTERFERENZE FISCALI PREGRESSEda
eliminare
ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
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TRATTAMENTO CONTABILE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE
Soluzione raccomandata dall’OIC
Inserimento tra i
Proventi straordinari
del Conto economico
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UN’IPOTESI APPLICATIVA
Si suppone
che la società ALFA
abbia operato nell’esercizio 2003
un ammortamento anticipato
pari a 100
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LE SCRITTURE CONTABILI
1) Storno del fondo ammortamento anticipato di 100 esistente al 31 dicembre 2003 tra i proventi straordinari:
Fondo ammortamento a Proventi straordinari 100anticipato (voce E. 20)
2) Iscrizione delle imposte differite per 33 (cioè 33% di 100) tra gli oneri straordinari:
Oneri straordinari a Fondo imposte differite 33 (voce E. 21)
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004
E.20) Proventi straordinari 100
E.21) Oneri straordinari 33
RIFLESSI SUL CONTO ECONOMICO
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L’EVOLUZIONE IN FUNZIONEL’EVOLUZIONE IN FUNZIONEDEI PRINCIPI CONTABILIDEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALIINTERNAZIONALI
( II parte )
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Il quadro normativo di riferimento
L’evoluzione della normativa comunitaria
L’evoluzione della normativa nazionale
AGENDA ( II parte )
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LA NORMATIVA COMUNITARIA …
Regolamento 1606/2002 CE
Regolamento 1725/2003 CE
Regolamento 707/2004 CE
Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE
Direttiva 2001/65 CE
Direttiva 2003/51 CE
AGENDA ( II parte )
Il quadro normativo di riferimento
L’evoluzione della normativa comunitaria
L’evoluzione della normativa nazionale
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… E NAZIONALE
• Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003)
• Decreto legislativo n. 394/2003
• Schema di decreto legislativo per le opzioni previste dal regolamento 1606/2002 CE (emanato il 26 novembre 2004)
• Legge comunitaria 2004 (in fase di emanazione)
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REGOLAMENTO 1606/2002 CE
Applicazione dei principi contabili internazionali e obbligo per tutte le società dell’UE quotate in un mercato regolamentato di redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato conformemente agli IAS/IFRS
E’ prevista la facoltà, per ciascuno degli Stati membri, di consentire o di imporre l’applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d’esercizio a società quotate e anche non quotate
Imprese che attualmente redigono il bilancio applicando altri principi contabili internazionali (ad esempio US GAAP)
Proroga al 2007 per
Imprese con titoli di debito quotati unicamente in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro
AGENDA ( II parte )
Il quadro normativo di riferimento
L’evoluzione della normativa comunitaria
L’evoluzione della normativa nazionale
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REGOLAMENTO 1725/2003 CE
Recepimento dei principi contabili internazionali esistenti tranne 32 e 39
Recepimento delle relative interpretazioni (SIC) tranne i n. 5 – 16 – 17 collegati agli IAS/IFRS esclusi
Conseguente modifica di alcune direttive comunitarie (2001/65 e 2001/51) per adeguarle ai principi contabili internazionali
Emanazione ed approvazione della direttiva 2003/51 UE con la finalità di rendere uniformi e comparabili i bilanci di tutte le società dell’UE
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REGOLAMENTO 707/2004 CE
Recepimento del Principio Contabile Internazionale IFRS 1 riguardante la prima applicazione degli IAS/IFRS
La prima applicazione può avvenire già in occasione della redazione dei bilanci intermedi
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REGOLAMENTI 2236-2237-2238/2004 CE
ModificaReg. 2236/2004 CE
Reg. 2237/2004 CE
Reg. 2238/2004 CE
IFRS 1, 3, 4, 5
IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41
SIC 9, 22, 28, 32
Modifica
IFRS 1
IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41
SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27, da 30 a 33
ModificaIAS 32
IFRIC 1
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DIRETTIVA 2001/65 CE
Modifica la IV e VII direttiva CEE per introdurre il fair value come criterio di valutazione di determinate attività e passività finanziarie
Prevede informazioni da fornire in bilancio in merito agli strumenti finanziari
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DIRETTIVA 2003/51 CE
Compatibilità tra IAS/IFRS e normativa europea
Interventi su IV e VII direttiva CEE e sulle direttive riguardanti i bilanci di banche e assicurazioni
E’ ancora in attesa di recepimento
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SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA(ART. 25, LEGGE 31/10/2003, N. 306)
SOCIETA’ QUOTATE per la redazione del Bilancio d’esercizio
SOCIETA’ EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI tra il pubblico per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato
BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia, per la redazione del Bilancio d’esercizio e consolidato
IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio consolidato
IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio d’esercizio (solo nell’ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato)
AGENDA ( II parte )
Il quadro normativo di riferimento
L’evoluzione della normativa comunitaria
L’evoluzione della normativa nazionale
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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE
Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004
Valutazione al fair value degli strumenti finanziari nei bilanci delle società italiane
Le nuove disposizioni si applicano, in base all’art. 8, nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005
(1 di 2)(1 di 2)
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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE
Principali novità
Introduzione dell’art. 2427 bis. “Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari”
Inserimento nell’art. 2428, comma 2, del numero 6-bis) relativo a informazioni sugli strumenti finanziari e sull’esposizione ai rischi finanziari
Le modifiche interessano anche i bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, con effetti sul Dlgs 87/92
(2 di 2)(2 di 2)
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LE OPZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1606/2002 CE
Categorie rilevanti
a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani
b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza
d) Imprese di assicurazione
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i principi contabili internazionali
f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio consolidato
g) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS
Bilancio consolidato Bilancio d'esercizio
Obbligo dal 2006
Facoltà dal 2005
Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
Obbligo dal 2006 Facoltà dal 2005
d) Imprese di assicurazione Obbligo dal 2005 Obbligo dal 2006
(solo se non redigono il bilancio consolidato e sono quotate)
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate aredigerlo secondo i principali contabili internazionali
Facoltà dal 2005 Facoltà dal 2005
f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e cheredigono il bilancio consolidato
Facoltà dal 2005 Facoltà dal 2005
g)Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e daquelle che redigono il bilancio in forma abbreviata
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Facoltà esercitabile a partiredall’esercizio indicato con decretodel Ministro dell'economia e dellefinanze e della giustizia
Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercatiregolamentati italiani
Obbligo dal 2005
APPLICAZIONE IAS/IFRSSOCIETA’ INTERESSATE
a)
c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza Obbligo dal 2005
Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico b) Obbligo dal 2005
63 di 66
LA LEGGE COMUNITARIA 2004
Prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta
modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti
i Bilanci di banche e imprese assicurative
Prevede il recepimento della direttiva 2003/38 in cui si
individuano i nuovi limiti per il Bilancio in forma
abbreviata
(1 di 3)(1 di 3)
64 di 66
Principali novità(Dir. 2003/51)
Schemi di Bilancio
Rendiconto finanziario
Valutazione al fair value anche per attività non finanziarie
Introduzione in modo esplicito del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
LA LEGGE COMUNITARIA 2004(2 di 3)(2 di 3)
65 di 66
Per effetto del recepimento della direttiva 2003/38 avremo in futuro i seguenti limiti per il Bilancio in forma abbreviata:
Totale attivo Stato patrimoniale 3.650.000 euro (3.125.000 euro)
Ricavi da vendite e prestazioni 7.300.000 euro (6.250.000 euro)
Numero di dipendenti 50
Ciò originerà, ovviamente, un rilevante aumento del numero di imprese che potranno beneficiare delle semplificazioni previste per il Bilancio in forma abbreviata
LA LEGGE COMUNITARIA 2004(3 di 3)(3 di 3)
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CONFRONTO TRA LEGISLAZIONECOMUNITARIA/NAZIONALE E IAS/IFRS
LEGISLAZIONE COMUNITARIA/NAZIONALE
IAS/IFRS
Costo storico
Prudenza
Reddito prodotto
Conservazione del Capitale
Creditori, soci
Composizione del bilancio
Fair value
Competenza
Reddito potenziale
Performance
Investitori
Nuovi documenti del bilancio