1 incontro del 15.10.2014 sul tema: “le procedure concorsuali ” intervento del dott. stefano...

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1 Incontro del 15.10.2014 Sul tema: “Le procedure concorsuali ” Intervento del dott. Stefano Tonelato Argomento assegnato: Analisi degli strumenti giuridici esistenti per la soluzione della crisi di impresa con particolare riferimento a concordato preventivo, fallimento e concordato fallimentareStefano Tonelato Dottore Commercialista - Revisore legale E mail: [email protected] Sito internet: www.studiotonelato.it Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A. Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 57980 con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis

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1

Incontro del 15.10.2014Sul tema:

“Le procedure concorsuali ”

Intervento del dott. Stefano Tonelato

Argomento assegnato:

Analisi degli strumenti giuridici esistenti per la soluzione della crisi di impresacon particolare riferimento a

 

“concordato preventivo, fallimento e concordato fallimentare”

Stefano Tonelato Dottore Commercialista - Revisore legaleE mail: [email protected] internet: www.studiotonelato.itIscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A.Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 57980 con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis

2

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3

Maggiore maneggevolezza

Maggiore pericolosità ed instabilità

Maggiore stabilità

Maggiore sicurezza

Minore manovrabilità

Minori vincoli nel movimento

4

Piano di risanamento attestatoAi sensi dell’art. 67 L.F

Accordo di ristrutturazione dei debitiAi sensi dell’art. 182 bis L.F

Concordato preventivoAi sensi dell’art. 160 e segg. L.F

Perché hanno minori vincoli rispetto al concordato

Procedura con molti vincoli ma più stabile e più sicura

5

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Impossibilità di trovare soluzionialternative

E’ possibile solo ilRecupero delle partiresidue e di tutto l’attivo disponibile

Irreversibilità della situazione generata

Perché è una nave ormai ingovernabile ed in balia del mare

7

Fallimento

Concordato fallimentare

Perdita del comando

Nascita reati fallimentari

8

favorire la continuità dell’impresa in crisi;

creare degli strumenti con diverse utilità

- Mantenimento della gestione dell’azienda;- Controllo della pubblica autorità a garanzia del piano;- Vantaggi fiscali- Ecc…

Queste procedure sono guidate dalla precisa volontà del legislatore di

Questi strumenti servono comunque a risolvere solo gli aspetti finanziari della crisi aziendale

Non risolvono i problemi legati alla economicità della gestione

E’ evidente che la scelta degli strumenti che possono servire a risolvere la situazione di crisi aziendale deve avvenire in un secondo momento ovvero quando si è prima compreso quali possono essere le possibilità di proseguimento dell’attività ed assicurare che l’effettivo contenimento delle perdite e la formazione di un utile

10

la previsione (è meglio della constatazione) di una situazione di patologia dell’impresa (insolvenza, crisi, irregolarità nei pagamenti e disequilibrio finanziario);

La accettazione che l’accertamento sia rimesso all’apprezzamento di una autorità pubblica (giurisdizionale o amministrativa);

I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali

11

la accettazione dell’affidamento della gestione – o di un controllo sulla gestione – ad un organo nominato dall’autorità pubblica;

la accetazione del coinvolgimento dell’intero patrimonio dell’imprenditore nella gestione sostitutiva

I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali

12

Il controllo e l’inibizione alla creazione di posizioni di preferenza (divieto di azioni esecutive e controllo sull’acquisizione di cause di prelazione)

I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali

Attività finalizzata a preservare l’attivo aziendale

Garantire il proseguimento

dell’attività

Blocco dei pagamenti relativi ai crediti

precedenti

13

l’applicazione tendenziale delle regole di parità di trattamento per tutti i creditori;

l’imposizione di un vincolo sui beni del debitore con formazione di una massa funzionalizzata alla soddisfazione dei creditori.

I tratti che connotano indistintamente le procedure concorsuali

14

Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finaziario e di deficit parimoniale

67

182 bis

PIANO ATTESTATO idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti

Attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

15

Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finaziario e di deficit parimoniale

182 bis

domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (già raggiunto con i creditori)

proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti(accordo non ancora raggiunto)

16

Concordato preventivo

Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finaziario e di deficit parimoniale

L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

160 e segg

17

FALLIMENTO

Soluzione della crisi aziendale subita dall’imprenditore

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila

Procedimento previsto dall’art. 15

LIMITE per istruttoria prefallimentare euro 30.000,00

18

Concordato fallimentare

Caso di chiusura del fallimento e possibile opportunità per i terzi

La proposta di concordato può essere presentata - da uno o più creditori - da un terzo,

anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.

Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

124 e segg

19

Concordato fallimentare

Soluzioni possibili per la risoluzione della situazione di squilibrio finanziario e di deficit patrimoniale

124 e segg

La proposta può prevedere:a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

20

Prime differenze / identità

67

Non è una procedura concorsale

182 bis Concordato preventivo

E’ una procedura concorsale

Non attribuisce prededuzione

Attribuisce prededuzioneautomatica

Offre protezione dalla revocatoria fallimentare e dalla bancarotta(217 bis LF)

Offre protezione del patrimonioNon offre protezione del patrimonio

Non richiede la nomina di un commissario giudiziale / liquidatore giudiziario nominato dal

tribunale

Richiede la nomina di un commissario giudiziale /

liquidatore giudiziario nominato dal tribunale

Attribuisce prededuzione in casi particolari

21

Fattori di somiglianza

Esenzione da revocatoria

Atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore67

182 bis

Concordato preventivo

Atti, pagamenti e garanzie

Anche per gli atti successivi alla pubblicazione del ricorso

Per atti compiuti in esecuzione

22

Fattori di identità

Piano

Oggetto: risanamento dell’impresa con necessaria continuità almeno parziale

Generazione dell’equilibrio economico/finanziario)

67

182 bis

Concordato preventivo

Oggetto: modalità pagamento creditori non aderenti e piano

anche solo liquidatorio

Oggetto: modalità e tempi di adempimento; piano di

continuità o liquidatorio con regole rigide

23

Fattori di somiglianza

Esenzione da azione di

responsabilità per

concessione abusiva del

credito

SI, se l’erogazione è successiva al piano ma con

margini di sindacabilità dell’attestazione

67

182 bis

Concordato preventivo

SI, se l’erogazione è successiva al piano e automatica dopo

l’erogazione

SI, se l’erogazione è successiva al piano e automatica dopo il

161, 167 e 182 quater

24

Fattori di identità

Esenzione dal rischio penale

217 bis

Bancarotta preferenziale

Bancarotta semplice

Art. 217-bisEsenzioni dai reati di bancarotta Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di - un concordato preventivo di cui all'articolo 160 - di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-

bis - del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), - ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma

dell'articolo 182-quinquies.

25

Fattori di somiglianza

Pubblicità della crisi

Pubblicità eventuale a richiesta del debitore

(pubblicazione registro imprese) del piano attestato

67

182 bis

Concordato preventivo

Pubblicazione registro imprese degli accordi

Pubblicazione registro imprese dell’istanza di

sospensione

Pubblicazione registro imprese del ricorso

26

Fattori di somiglianza

Protezione del

patrimonio

Esclusa67

182 bis

Concordato preventivo

Ammessa per azioni cautelari,

esecutive, titoli di prelazione, non

concordati

Ammessa per azioni cautelari, esecutive, titoli di prelazione,

non autorizzati

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese1) Istanza

sospensione pre accordo

2) accordo

Dalla pubblicazione nel registro delle

imprese

27

Fattori di diversità

Protezione del

patrimonio

182 bis

1) L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione e inibisce le azioni esecutive individuali per 60 giorni dalla pubblicazione.

2) Istanza di sospensione delle iniziative individuali (pubblicata nel registro delle imprese) e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Obbligo di deposito:- della documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo

comma, lettere a), b), c) e d).- proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore,

avente valore di autocertificazione relativa alle trattative in corso con il 60 % dei crediti

- Attestazione relativa alla possibilità di soddisfacimento dei creditori non aderenti

Anche per il successivo concordato

28

Fattori di diversità

Protezione del

patrimonioConcordato preventivo

Art. 168Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Art. 168Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

29

Fattori di diversità

Protezione del

patrimonio

Solo perConcordato preventivo

Concordato in bianco

L'imprenditore può depositare il ricorso riservandosi di presentare - la proposta, - il piano - la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Art. 161

Nello stesso termine, in alternativa e - con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti

dal ricorso, - il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-

bis, primo comma. (solo accordo sottoscritto e non proposta di accordo)

Anche finalizzato al 182 bis

30

Fattori di diversità

Protezione del

patrimonio

Solo perConcordato preventivo

Concordato in bianco

Art. 161Il tribunale - fissa il termine per il deposito della proposta del piano e dei

documenti, - può nominare il commissario giudiziale- Dispone gli obblighi informativi

Il commissario giudiziale,- riferisce immediatamente al tribunale sulle condotte previste

dall’articolo 173;

il debitore - puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato

I creditori- per crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

31

Fattori di diversità

Spossessamento

Escluso67 e 182 bis

Concordatopreventivo

fallimento

Spossessamento attenuato

(in base al piano)

Inefficacia ipoteche anteriori

ai 3 mesi

Inefficacia atti non opponibili art. 45 /

169

Scioglimento possibile contratti

pendenti

Spossessamento completo

Il curatore diventa legale

rappresentante

Il commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziario non diventano

legali rappresentanti

32

Fattori di diversità

Organi della procedura

E’ un accordo privato che può essere pubblicato67

E’ un accordo che deve essere pubblicato ed

omologato dal Tribunale182 bis Vi è solo un Controllo di legittimità del

Tribunale

Si conclude con un accordo scritto relativo alle linee di credito da concedere alle societàNon vi sono organi nominati dal Tribunale

33

Fattori di diversità

Organi della procedura

Giudice delegato

Concordatopreventivo

Commissario giudiziale

Amministratori / Liquidatori

Liquidatore giudiziale

Comitato dei creditori

Autorizza gli atti necessari

Esercita poteri di controllo sull’operato degli amministratori e del liquidatore

giudiziale (pubblico ufficiale)

Rimangono rappresentanti legali della società, ma senza poteri

Riceve dal tribunale un mandato finalizzato al realizzo dell’attivo ed al pagamento dei creditori

Fornisce pareri non vincolanti

Tribunale - Controllo di legittimità (discussa la convenienza)- Autorizzazioni particolari

34

Fattori di diversità

Organi della procedura

Giudice delegato

Fallimento

Amministratori / Liquidatori

Curatore

Comitato dei creditori

Autorizza gli atti necessari ed a lui sottoposti dal curatore

Rimangono in carica ma senza più alcun potere

Riceve dal tribunale la legale rappresentanza della società(Pubblico ufficiale)

Autorizza gli atti sottoposti dal curatore

Tribunale fallimentare E’ investito dell’intera procedura fallimentare

35

Fattori di diversità

Trattamento dei creditori coinvolti e

“favorevoli”

In base al piano o agli accordi sottoscritti

(Non vi è il vincolo delle prelazioni)

67

182 bis

Concordato preventivo

In base agli accordi(Non vi è il vincolo delle

prelazioni)

In base alla proposta omologata

(Seguendo scrupolosamente le prelazioni legali)

36

Fattori di diversità

Trattamento dei creditori non coinvolti

o contrari

Irrilevanza del piano, nessuna modifica del

diritto di credito67

182 bis

Concordato preventivo

Diritto all’integrale pagamento per i

creditori non aderenti.

Diritto al pagamento in conformità alla proposta approvata a maggioranza

37

Fattori di diversità

Trattamento dei creditori privilegiati

Neutralità dei privilegi rispetto al piano

67

182 bis

Concordato preventivo

Vincoli nel loro soddisfacimento. Corrispondenza di valore del bene e

graduazione

Nel caso di CP in continuità

moratoria sino a 1 anno se i beni non

vengono prima liquidati

Neutralità dei privilegi rispetto al piano ed agli altri creditori. Non

possono formarsi nel corso dell’inibitoria

38

Fattori di diversità

OpponibilitàDegli atti

Art. 45 (richiamato dal 169)Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 2914.Alienazioni anteriori al pignoramento.Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso ; anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Concordato e fallimento

39

Fattori di diversità

Creazione di prededuzione

AntePubblicazione

PostPubblicazione

67

Concordato e fallimento

Automatica alla pubblicazione

182 bisSolo per alcuni casi specifici

40

Fattori di diversità

Creazione di prededuzione

Concordato e fallimento

Art. 111Ordine di distribuzione delle somme Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

41

Fattori di diversità

Debiti prededucibili

Escluso67

182 bis

Concordato preventivo

Escluso

Possibile in esecuzione 182 quater e dopo autorizzazione

182 quinquies

Applicabile

Possibile in esecuzione 182 quater e dopo autorizzazione

182 quinquies o dopo 167

Fallimento Applicabile sempre

42

Fattori di somiglianza

Debiti prededucibili

1) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

2) i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

3) si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

182 bis econcordato

Art. 182-quater

DOPO L’OMOLOGA

PRIMA DELL’OMOLOGA

Finanziamento dai soci

43

Fattori di somiglianza

Debiti prededucibili

182 quinquies

182 bis econcordato

Art. 182-quinquiesfinanziamento e continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Se un attestatore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti

Finanziamento prededucibile per la continuità aziendale

Condizione

44

Fattori di somiglianza

Pagamento debiti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi

Si. E’ possibile chiederlo al TribunaleSe il debitore che presenta domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi,

Si. E’ possibile chiederlo al TribunaleIn tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67

182 bis

E’ richiesta l’attestazione che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

NB: Condizione - attestazione

Concordato preventivo in continuita’

Art. 182-quinquies

Pagamento debiti antecedenti

45

Fattori di diversità

Soloconcordato

Art. 169 bisI. Il debitore può chiedere una specifica autorizzazione a sciogliersi

dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.

II. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. (quindi diviene chirografario)

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.

Contratti in corso di esecuzione

46

Fattori di diversità

Soloconcordato

Se è prevista: la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore la cessione dell'azienda in esercizio il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di

nuova costituzioneAllora:

a) il piano deve contenere anche un'analitica indicazione - dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa- delle risorse finanziarie necessarie - delle relative modalità di copertura

b) è necessaria l’attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

c) il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 186 bis

Concordato con continuità aziendale

47

Fattori di diversità

Soloconcordato

Art. 186-bisConcordato con continuità aziendale

Art. 186-bis

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

48

Fattori di diversità

Soloconcordato

Concordato con continuità aziendaleprosecuzione contratti in corso di esecuzione

Se è prevista: la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore la cessione dell'azienda in esercizio il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzioneAllora:

I contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

CondizioneSe viene attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Art. 186 bis

49

Fattori di diversità

Soloconcordato

Concordato con continuità aziendalepartecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici

Art. 186 bis

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

Quando l'impresa presenta in gara:

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

50

Fattori di diversità

Capitale sociale

Necessità della permanenza del capitale sociale67

182 bis

Concordato preventivo

Sospensione delle regole sulla perdita del capitale sociale 182

sexies

Sospensione delle regole sulla perdita del capitale sociale 182

sexies

182 sexies Riduzione o perdita del capitale della società in crisi (1)I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

51

Fattori di diversità

Risanamento dell’impresa

Necessità di prosecuzione dell’attività almeno in una componente determinante

67

182 bis

Concordato preventivo

Irrilevanza della prosecuzione dell’attività

Rilevanza della prosecuzione attività per norme speciali 182

quinquies e 186 bis

52

Fattori di diversità

Controllo del tribunale

Controllo a posteriori ai fini della revoca e del 217 bis67

182 bis

Concordato preventivo

Controllo sulla attuabilità degli accordi rispetto ai creditori non

aderenti(controllo di legalità)

Controllo di legittimità, sulla convenienza e (discusso) sulla

fattibilità(Tutela della minoranza che vota

contro la proposta)

53

Fattori di diversità

Costi (ulteriori a

quelli dei vari advisor)

Compenso attestatore67

182 bis

Concordato preventivo

Compenso attestatore e costo del processo di omologazione

Compenso attestatore e costo del processo di omologazione; costo organi della procedura

54

Fattori di diversità

55

Concordato preventivo

Piano

Attestazione

Ricorso

Proposta

56

Concordato preventivo

Progetto che contiene le modalità di ristrutturazione del debito con gli elementi disponibili

ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma

Piano

57

67

182 bis

veridicità dei dati aziendali la fattibilità del pianopiano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria

Attestazione

veridicità dei dati aziendali l’attuabilità dell’accordoaccordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti

58

Concordato preventivo

Attestazione

Art. 161 veridicità dei dati aziendali la fattibilità del piano

Assicurare la possibilità di realizzazione della Proposta formulata ai creditori

Art. 160Accertare ed assicurare i creditori della possibilità del pagamento parziale ai creditori pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)

59

Attestazioni

1) Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111

Se l’attestatore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori

2) pagamento debiti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi per favorire la continuità aziendale

182 bis e concordato

Se viene attestato che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori

Nell’ottica della continuità aziendale

Ai sensi art. 182 quinques

60

Attestazioni

1) Se è previsto un concordato con continuità aziendaleE’ necessaria una relazione che attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

Solo concordato

Nell’ottica della continuità aziendale

Ai sensi art. 186 bis

Prosecuzione dei contratti in corsoi contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

E’ necessaria una attestazione della - conformità al piano - ragionevole capacità di adempimento

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Attestazioni

Solo concordato

Nell’ottica della continuità aziendale

Ai sensi art. 186 bis

partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici

a) una relazione che attesti:- la conformità al piano - la ragionevole capacità di adempimento del contratto

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto

E’ necessaria:

62

Concordato preventivo

E’ la proposta formulata ai creditori

Che deve essere accettata dalla maggioranza

L’accettazione della maggioranza vincola la minoranza

Proposta (art. 160)

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Concordato preventivo

Il voto della maggioranza vincola la minoranza

I creditori che non votano, di fatto votano a favore del concordato

Voto nel concordato

Possibilità di voto nei 20 giorni successivi all’udienza

L’espressione di voto determina il venir meno del privilegio

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Concordato preventivo

Il voto della maggioranza vincola la minoranza

I creditori che non votano, di fatto votano a favore del concordato

Voto nel concordato

Possibilità di voto nei 20 giorni successivi all’udienza

L’espressione di voto determina il venir meno del privilegio

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Concordato preventivo

Il voto della maggioranza vincola la minoranza

I creditori che non votano, di fatto votano a favore del concordato

Voto nel concordato

Possibilità di voto nei 20 giorni successivi all’udienza

L’espressione di voto determina il venir meno del privilegio

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Fallimento

67

Fallimento

E’ una procedura esecutiva

Nomina il curatore fallimentare(legale rappresentate e pubblico ufficiale)

Prevede lo spossessamento dei beni del debitore

Sono nominati gli organi della procedura che- Vigilano - autorizzano l’operato del curatore

68

Fallimento

Fasi della procedura esecutiva

1) Formazione dello stato passivo

2) Inventariazione dell’attivo e modalità di realizzo

3) Studio delle azioni legali volte al recupero dell’attivo

4) Relazione sulle cause del fallimento e sulle responsabilità connesse (ai fini penali)

5) Con l’apertura del fallimento hanno origine i reati fallimentari

69

FallimentoFormazione dello stato passivo

Concordato Fallimento

E’ un procedimento amministrativo

Formato dal debitore eVerificato - dal commissario - dal liquidatore

giudiziale

E’ un processo giudiziale definito da regole molto precise

Unico rimedio è un’azione civile per l’accertamento del credito

Rimedio possibile:- Insinuazione al passivo- Opposizione allo stato

passivo;- Possibilità revocatoria nella

ammissione;

ISTANZA DI RIVENDICA DEI BENI

70

Fallimento

Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Art. 67

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Fallimento

Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,

- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, - gli atti a titolo oneroso - Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per

debiti, anche di terzi, contestualmente creati

se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Art. 67

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Fallimento

Revocatorie degli atti compiuti e dei pagamenti

Art. 67 Sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:- i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, - gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di

un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

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Aspetti fiscali

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Concordato fallimentare

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fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

4) Inizio fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)4.2) Il voto nel concordato4.3) Approvazione del concordato4.4) Giudizio di omologazione

4.6) Effetti del concordato

5) Risoluzione ed annullamento del concordato

4.7) Esecuzione del concordato

5.1) Risoluzione del concordato5.2) Annullamento del concordato

6) Riapertura del fallimento6.1) Riapertura del fallimento

4.5) Efficacia della omologazione

4.8) Fase della chiusura del concordato

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4) Inizio fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)

Fase giudiziale: (art. 125 LF)

1) Parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.

2) Successiva acquisizione del parere del Comitato dei creditori.

3) Trasmissione della proposta, unitamente al parere del curatore e del Comitato dei creditori ai creditori specificando:

dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazioneche la mancata risposta sarà considerata come voto favorevolefissazione di un termine non inferiore a venti giorni né superiore a

trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso

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4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)

Fase giudiziale: (art. 125 e 126 LF)

4) In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori;

5) su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti.

6) Art. 126 LFOve le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.1) Iter della domanda di concordato scelta – (inizio fase giudiziale)

Fase giudiziale: (art. 125 LF)

7) Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori:

deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.2) Il voto nel concordato

Voto nel concordato: (art. 127 LF)

Hanno diritto al voto:

a) Prima della esecutività dello stato passivo:i creditori che risultano dall’elenco provvisorio

predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato;

b) Dopo l’esecutività dello stato passivoI creditori indicati nello stato passivo reso

esecutivo ai sensi dell’articolo 97. i creditori ammessi provvisoriamente e con

riserva.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.2) Il voto nel concordato

Voto nel concordato: (art. 127 LF)

non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione:

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento.

La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla

terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori, salvo quanto previsto dal terzo comma.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.2) Il voto nel concordato

Voto nel concordato: (art. 127 LF)

non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione:

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione,

per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari;

la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.2) Il voto nel concordato

Voto nel concordato: (art. 127 LF)

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze:

il coniuge del debitore,

i suoi parenti ed affini fino al quarto grado coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette

persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo  che  siano  effettuati a  favore di banche o altri intermediari finanziari.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.3) Approvazione del concordato

Approvazione del concordato: (art. 128 LF)

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze:

a) Caso di inesistenza delle classi dei creditori:

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

b) Ove siano previste diverse classi di creditori,

il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi

c) I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato

dal giudice delegato si ritengono consenzienti

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.3) Approvazione del concordato

Approvazione del concordato: (art. 128 LF)

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza;

Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse:

che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità,

la proposta presentata per prima. :

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.4) Giudizio di omologazione

Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)

Relazione del curatore sull’esito dei votiDecorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito;

Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato: dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta

elettronica certificata:- al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato - ai creditori dissenzienti. - Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con

modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.4) Giudizio di omologazione

Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)

Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17 (al Registro delle Imprese), fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni:

per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato,

per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se  il  comitato  dei creditori  non  provvede  nel  termine,  la  relazione  e'  redatta  e depositata dal curatore nei sette giorni successivi:

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.4) Giudizio di omologazione

Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

a) Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame,

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.4) Giudizio di omologazione

Giudizio di omologazione: (art. 129 LF)

a) Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17 .

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.5) Efficacia della omologazione

Efficacia della omologazione: (art. 130 LF)

A seguito del decreto di omologa: La proposta di concordato diventa efficace - dal momento in cui scadono i termini per opporsi

all’omologazione,

- dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, - il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116- il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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4.6) Effetti del concordato

Effetti del concordato: (art. 135 LF)

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’ apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

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Esecuzione del concordato: (art. 136 LF)

I. Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1) II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2)

IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17 (Registro delle Imprese). Le spese sono a carico del debitore.

4.7) Esecuzione del concordato4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato

92

Successivamente all’omologa, si pone poi la successiva fase dell’esecuzione che puo’ essere così indicata:

1) La fase di esecuzione ha inizio solo quando il decreto di omologa puo’ ritenersi definitivo.

2) Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. (Pubbl. sentenza di fallimento)

3) Puo’ essere ipotizzata l’esecuzione del concordato a cura diretta da parte del proponente / assuntore, ma in ogni caso, agli organi di vigilanza (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori – autorità di vigilanza, commissari straordinari) compete un obbligo di sorveglianza che puo’ portare alla risoluzione ed annullamento di cui al punto 2.

4) Il decreto di omologa va sottoposto a registrazione.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.7) Esecuzione del concordato

93

5) L’esecuzione della procedura, viene generalmente gestita congiuntamente con il proponente / assuntore, il che vuol dire che anche i pagamenti possono essere effettuati a firme congiunte.

6) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

7) Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

8) Nel caso di inadempimento puo’ essere risolto il concordato con il procedimento di cui all’art. 137 LF o annullato ex art. 138 LF.

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.7) Esecuzione del concordato

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Conclusa l’esecuzione del concordato, si riportano gli adempimenti da svolgere nella fase di chiusura della procedura:

1) Predisposizione del conto della gestione e relativa approvazione;

2) Una volta approvato il conto della gestione si predispone l’istanza per la liquidazione del compenso al curatore.

3) Si provvede poi al deposito dell’istanza per la chiusura della procedura allegando alla stessa la prova della avvenuta esecuzione e delle quietanze relative ai pagamenti effettuati ai creditori.

4) Con il provvedimento di chiusura della procedura, il giudice ordina lo svincolo delle garanzie e la cancellazione delle ipoteche (art. 136 LF.)

4) fase giudiziale dopo il deposito della domanda di concordato 4.8) Fase della chiusura del concordato

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Risoluzione del concordato: (art. 137 LF)

E’ possibile se:- non vengono costituite le garanzie promesse- il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti

dal concordato,

Può essere chiesta da ciascun creditore.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.

Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

5.1) Risoluzione del concordato5) Risoluzione ed annullamento del concordato

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Risoluzione del concordato: (art. 137 LF) Il reclamo alla sentenza che riapre il fallimento

La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

5.1) Risoluzione del concordato5) Risoluzione ed annullamento del concordato

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Annullamento del concordato: (art. 138 LF)

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza:- del curatore;- di qualunque creditore, - in contraddittorio con il debitore,

quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.

5.2) Annullamento del concordato5) Risoluzione ed annullamento del concordato

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Annullamento del concordato: (art. 138 LF)

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi:- nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in

ogni caso, - non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato

per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

5.2) Annullamento del concordato5) Risoluzione ed annullamento del concordato

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6) Riapertura del fallimento

Riapertura del fallimento: (art. 139, 140 LF)

La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato .

6.1) Riapertura del fallimento

100

Riapertura del fallimento: (art. 139, 140 LF)

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato.

La stessa non può essere omologata se, prima dell’udienza a ciò destinata:- non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice

delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento

- non sono prestate garanzie equivalenti.

6.1) Riapertura del fallimento

6) Riapertura del fallimento