12 settembre 2019 il valore - francesco rhodio · si” (tribunale di teramo, 21 febbraio 2019). i...

20
IL VALORE News letter ai Colleghi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro 12 settembre 2019 1 della Professione #45 Nei giorni 26 e 27 settembre si terrà nella Città di Catanzaro un importante evento organizzato dal no- stro Consiglio Nazionale nell’ambito del programma di fomazione continua dei revisori degli enti locali. I vertici nazionali della professione hanno scelto di tenere in ogni regione d’Italia i corsi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio ed in Calabria la se- de sarà appunto Catanzaro, in quanto capoluogo. Salutando con piacere l’iniziativa del Consiglio Na- zionale, supportata dall’organizzazione messa in campo dall’Ordine di Catanzaro, e senza voler entra- re nel merito della difficile professione del revisore, esercitata in una Regione come la nostra che su 404 comuni ne conta 318 sotto i 5.000 abitanti, l’occasione è probabilmente quella giusta per tentare di agganciare all’evento un dibattito sulla (sembra, per ora) sventata “autonomia differenziata” e sulle condizioni di un territorio, quello meridionale, deva- stato da un abissale gap di servizi e infrastrutture che lo separa dalle regioni del Nord Italia. D’altra parte, chi meglio di noi Commercialisti, Re- visori –in questo caso- degli enti locali, può testimo- niare lo stato di “abbandono” in cui versano centi- naia di Comuni calabresi? Gran parte del disavanzo degli enti territoriali calabresi è imputabile al comparto dei Comuni, i cui equilibri di bilancio hanno in parte risentito, più che nel resto del Paese, di rilevanti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, connessi anche alla bassa capacità di riscossione degli enti”, scrive la Banca d’Italia nella sua recente relazione sulle e- conomie regionali. Secondo l’Istituto, solo il 43 per cento dei Comuni calabresi è riuscito a ottenere un avanzo di bilancio, mentre il 47 per cento ha evidenziato un disavanzo. Si legge, nello stesso documento, che alla fine del 2018 63 comuni manifestavano uno stato di crisi, “31 avevano dichiarato lo stato di dissesto, 29 avevano avviato la procedura di riequilibrio finanziario e 4 versavano in condizioni di deficit strutturale. La quota di popolazione residente nei Comuni caratte- rizzati da qualche forma di criticità era pari al 37 per cento, a fronte di circa il 25 e il 10 per cento ri- spettivamente nel Mezzogiorno e in Italia.Cattiva amministrazione? Può darsi, non è da e- scludere. Ma valli a gestire, privo di risorse umane e finanziarie, 318 comunelli di 1.000/2.000/3.000 a- nime, costituite per lo più da vecchi ed anziani senza reddito, situati in un territorio che non ha pari in quanto ad orografia, la maggior parte dei comuni ar- roccati sui monti (laddove la popolazione aveva tra- sferito gli abitati per il terrore degli sbarchi, quelli dei Saraceni, non quelli dei disperati di oggi), distan- ti da vie di comunicazione degne di questo nome che possano collegarli ai servizi esistenti, seppur scarsi. La realizzazione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, oggi rinominata Autostrada del Mediterra- neo per farne dimenticare le nefaste decennali vices- situdini, ha fatto più storia che cronaca; l’alta veloci- tà ferroviaria si è fermata a Salerno e un Ministro di qualche anno fa, argomentando sui costi troppo ele- vati per farla continuare più a sud, disse che al mas- simo si sarebbe potuto parlare di “bassa lentezzacome prospettiva; gli ospedali sono alla chiusura e l’emigrazione sanitaria svuota le tasche pubbliche e private. Per citare solo di alcune questioni. Tutta colpa degli amministratori locali? E difficile crederlo. E’ difficile persino credere che si possa es- sere capaci di tanto, anche a volerlo. La realtà è venuta finalmente a galla quando le Re- gioni a più alto benessere, quelle del Nord, hanno co- minciato a parlare di “autonomia differenziata” che, tradotto malamente, per molti osservatori ha suona- to più o meno come “chi ha avuto, ha avuto…”! L'esercizio di mettere i numeri dietro ai fatti, ha quantificato in decine di miliardi il prezzo pagato dai cittadini meridionali al criterio della spesa sto- rica” ha sostenuto la Svimez per bocca del suo Presi- dente, Prof. Adriano Giannola. L'inerzia politica nella determinazione di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e costi stan- dard” si è tradotta in minori finanziamenti che risul- tano tutti puntualmente documentati nei Rapporti annuali dei Conti Pubblici Territoriali. Il criterio della spesa storica ha condannato venti milioni di Italiani alla povertà, questa è la realtà. U- na realtà che si tenta maldestramente di camuffare citando i virtuosismi delle regioni ricche (arricchite) in parallelo con la cattiva finanza delle regioni pove- re (impoverite). E tutto ciò in barba alla Costituzione, al diritto di cittadinanza ed all’unità del Paese. REVISORI AL SUD, TESTIMONI DI INIQUITA’ di Antonio Bevacqua

Upload: others

Post on 30-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

IL VALORENews letter ai Colleghi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

12 settembre 2019

1

della Professione

#45

Nei giorni 26 e 27 settembre si terrà nella Città diCatanzaro un importante evento organizzato dal no-stro Consiglio Nazionale nell’ambito del programmadi fomazione continua dei revisori degli enti locali.

I vertici nazionali della professione hanno scelto ditenere in ogni regione d’Italia i corsi validi ai finidell’aggiornamento obbligatorio ed in Calabria la se-de sarà appunto Catanzaro, in quanto capoluogo.

Salutando con piacere l’iniziativa del Consiglio Na-zionale, supportata dall’organizzazione messa incampo dall’Ordine di Catanzaro, e senza voler entra-re nel merito della difficile professione del revisore,esercitata in una Regione come la nostra che su 404comuni ne conta 318 sotto i 5.000 abitanti,l’occasione è probabilmente quella giusta per tentaredi agganciare all’evento un dibattito sulla (sembra,per ora) sventata “autonomia differenziata” e sullecondizioni di un territorio, quello meridionale, deva-stato da un abissale gap di servizi e infrastruttureche lo separa dalle regioni del Nord Italia.

D’altra parte, chi meglio di noi Commercialisti, Re-visori –in questo caso- degli enti locali, può testimo-niare lo stato di “abbandono” in cui versano centi-naia di Comuni calabresi?

“Gran parte del disavanzo degli enti territorialicalabresi è imputabile al comparto dei Comuni, i cuiequilibri di bilancio hanno in parte risentito, più chenel resto del Paese, di rilevanti accantonamenti alfondo crediti di dubbia esigibilità, connessi anchealla bassa capacità di riscossione degli enti”, scrivela Banca d’Italia nella sua recente relazione sulle e-conomie regionali.

Secondo l’Istituto, solo il 43 per cento dei Comunicalabresi è riuscito a ottenere un avanzo di bilancio,mentre il 47 per cento ha evidenziato un disavanzo.

Si legge, nello stesso documento, che alla fine del2018 63 comuni manifestavano uno stato di crisi, “31avevano dichiarato lo stato di dissesto, 29 avevanoavviato la procedura di riequilibrio finanziario e 4versavano in condizioni di deficit strutturale. Laquota di popolazione residente nei Comuni caratte-rizzati da qualche forma di criticità era pari al 37per cento, a fronte di circa il 25 e il 10 per cento ri-spettivamente nel Mezzogiorno e in Italia.”

Cattiva amministrazione? Può darsi, non è da e-scludere. Ma valli a gestire, privo di risorse umane efinanziarie, 318 comunelli di 1.000/2.000/3.000 a-

nime, costituite per lo più da vecchi ed anziani senzareddito, situati in un territorio che non ha pari inquanto ad orografia, la maggior parte dei comuni ar-roccati sui monti (laddove la popolazione aveva tra-sferito gli abitati per il terrore degli sbarchi, quellidei Saraceni, non quelli dei disperati di oggi), distan-ti da vie di comunicazione degne di questo nome chepossano collegarli ai servizi esistenti, seppur scarsi.

La realizzazione dell’autostrada Salerno-ReggioCalabria, oggi rinominata Autostrada del Mediterra-neo per farne dimenticare le nefaste decennali vices-situdini, ha fatto più storia che cronaca; l’alta veloci-tà ferroviaria si è fermata a Salerno e un Ministro diqualche anno fa, argomentando sui costi troppo ele-vati per farla continuare più a sud, disse che al mas-simo si sarebbe potuto parlare di “bassa lentezza”come prospettiva; gli ospedali sono alla chiusura el’emigrazione sanitaria svuota le tasche pubbliche eprivate. Per citare solo di alcune questioni.

Tutta colpa degli amministratori locali? E difficilecrederlo. E’ difficile persino credere che si possa es-sere capaci di tanto, anche a volerlo.

La realtà è venuta finalmente a galla quando le Re-gioni a più alto benessere, quelle del Nord, hanno co-minciato a parlare di “autonomia differenziata” che,tradotto malamente, per molti osservatori ha suona-to più o meno come “chi ha avuto, ha avuto…”!

“L'esercizio di mettere i numeri dietro ai fatti, haquantificato in decine di miliardi il prezzo pagatodai cittadini meridionali al criterio della spesa sto-rica” ha sostenuto la Svimez per bocca del suo Presi-dente, Prof. Adriano Giannola.

“L'inerzia politica nella determinazione di LEP(Livelli Essenziali delle Prestazioni) e costi stan-dard” si è tradotta in minori finanziamenti che risul-tano tutti puntualmente documentati nei Rapportiannuali dei Conti Pubblici Territoriali.

Il criterio della spesa storica ha condannato ventimilioni di Italiani alla povertà, questa è la realtà. U-na realtà che si tenta maldestramente di camuffarecitando i virtuosismi delle regioni ricche (arricchite)in parallelo con la cattiva finanza delle regioni pove-re (impoverite).

E tutto ciò in barba alla Costituzione, al diritto dicittadinanza ed all’unità del Paese.

REVISORI AL SUD,TESTIMONI DI INIQUITA’

di Antonio Bevacqua

Page 2: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

GLI EFFETTI SUL TAEG DELLA CLAUSOLADI RISOLUZIONE ANTICIPATANEL CONTRATTO DI LEASING

di Giovanna Grande

Prima di affrontare gli aspetti tecnico-contabili dellaclausola di risoluzione anticipata, è opportuno unbreve cenno sulla natura del contratto di leasing chenel nostro ordinamento, fino al 2017, non è discipli-nata giuridicamente.

La lacuna legislativa è stata colmata dalla giurispru-denza che ha individuato due tipi di contratto:

il leasing di godimento, relativo a beni soggettia rapida obsolescenza o deterioramento che esauri-scono la loro utilità economica in un breve lasso ditempo.

Di norma per tali beni la durata del contratto coinci-de con la loro vita utile, pertanto alla scadenza nonsussiste alcun interesse al loro acquisto e i canonipagati si configurano come il corrispettivo per il lorogodimento.

il leasing traslativo relativo a beni durevolidestinati a mantenere inalterato il valore, per i qualila vita utile ha una durata superiore a quella del con-tratto. L’utilizzatore ha interesse a riscattare il bene,quindi, i canoni hanno la funzione di scontare ancheuna quota del prezzo di acquisto.

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile solo alleasing traslativo, in considerazione della causa discambio, la disciplina dell’art. 1526 del codice civile, aisensi del quale se la risoluzione del contratto haluogo per l'inadempimento del compratore, il ven-ditore deve restituire le rate riscosse, salvo ildiritto a un equo compenso per l'uso dellacosa, oltre al risarcimento del danno.

Al fine di essere esonerate dalla prova del danno chepotrebbero subire, le società di leasing, per diversianni, hanno inserito in contratto la clausola risolutivadefinita “scaduto+scadere+bene” in base allaquale l’utilizzatore inadempiente doveva corrisponde-re i canoni scaduti alla data della risoluzione, i canonia scadere fino all’estinzione del contratto e restituire ilbene, con conseguente ingiustificato arricchimentoper il concedente.

L’intervento della giurisprudenza ha portato a unamodifica della clausola risolutiva con l’introduzionedella formula “scaduto+scadere-bene”, che preve-de a carico dell’utilizzatore inadempiente l’obbligo dipagare i canoni scaduti alla data della risoluzione, icanoni a scadere fino all’estinzione del contratto(compreso il prezzo di riscatto), al netto, però del cor-rispettivo di vendita o di reimpiego del bene. Taleorientamento è conforme all’art. 13 della ConvenzioneUnidroit di Ottawa del 26/05/1988 sul leasing finan-ziario internazionale secondo il quale la penale pre-vista in caso di inadempimento deve consenti-

re al concedente di porsi nella stessa posizio-ne nella quale si sarebbe trovato sel’utilizzatore avesse adempiuto il contratto.

La sommatoria canoni scaduti e canoni a scaderecostituiscono il corrispettivo spettante alla società dileasing in caso di naturale estinzione del contratto. Icanoni scaduti rappresentano il danno emergente,mentre i canoni a scadere il lucro cessante dal qualeoccorre scomputare il valore del bene, considerato chelo stesso resta nella disponibilità del concedente.

Solo di recente, per porre fine al crescente conten-zioso, è intervenuta la legge n. 124 del 4 agosto 2017che ha disciplinato il leasing finanziario mediantedettagliata descrizione dell’istituto e minuziosa disci-plina della fase patologica, fonte di maggiore conflit-tualità tra le parti.

In particolare il comma 138 dell’art. 1 ha sancito che“ In caso di risoluzione del contratto per l'inadem-pimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, ilconcedente ha diritto alla restituzione del beneed è tenuto a corrispondere all'utilizzatorequanto ricavato dalla vendita o da altra collo-cazione del bene, effettuata ai valori di mercato,dedotte la somma pari all'ammontare deicanoni scaduti e non pagati fino alla datadella risoluzione, dei canoni a scadere, solo inlinea capitale, e del prezzo pattuito perl'esercizio dell'opzione finale di acquisto,nonché le spese anticipate per il recupero del bene,la stima e la sua conservazione per il tempo necessa-rio alla vendita. Resta fermo nella misura residua ildiritto di credito del concedente nei confronti dell'uti-lizzatore quando il valore realizzato con la venditao altra collocazione del bene è inferiore all'am-montare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a nor-ma del periodo precedente”.

Sembra pacifico che tale penale debba concorrerealla determinazione del costo del finanziamento, aisensi del comma 1 dell’art. 644 del c.p. che vieta, atitolo di corrispettivi di una prestazione di denaro odi altra utilità, la dazione o la promessa di interessio altri vantaggi usurari, nonché ai sensi del com-ma 4 dello stesso articolo, che impone, per la deter-minazione del tasso di interesse usurario, di tenereconto delle commissioni, remunerazioni aqualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle perimposte e tasse, collegate alla erogazione delcredito.

A supporto della rilevanza della commissione o pe-nale di risoluzione nel calcolo del T.A.E.G., si citanoanche le seguenti pronunce giurisprudenziali: Trib. di

2

IL VALORE della Professione12 settembre 2019

Page 3: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

GLI EFFETTI SUL TAEG DELLA CLAUSOLADI RISOLUZIONE ANTICIPATANEL CONTRATTO DI LEASINGUdine, sentenza 26 settembre 2014; Trib. di Bari ordi-nanza 01/12/2014; Trib. di Bari,ordinanza19/10/2015; Trib. di Bari, ordinanza27/11/2015; Trib. di Pescara, sentenza 28/11/2014;Corte di Appello di Venezia, sentenza 28/02/2013;Tribunale di Padova, ordinanza 13 maggio 2014, Trib.di Rimini, ordinanza del 27 aprile 2015, Trib. di Pado-na sentenza 30 giugno 2015; Trib. Rovereto, sentenza30 giugno 2015, Trib. di Torino Ordinanza20/06/2015; Trib. di Ascoli Piceno, sentenza30/06/2014, Tribunale Chieti, sentenza 13 Aprile2018, Tribunale di Teramo, sentenza 21 Febbraio2019 Tribunale di Catanzaro ordinanza del19/06/2018.

Dette sentenze non solo statuiscono la rilevanzadella commissione nel calcolo del T.A.E.G, ma ribadi-scono il concetto di usura originaria, ovvero di vietareanche la sola promessa di pagare costi usurari “…èsufficiente la semplice stipula della clausola senzanecessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ov-vero senza la necessità che il cliente ne paghi il costoconvenuto; trattandosi di promessa da valutarsi congiudizio prognostico ex ante al momento della pat-tuizione del finanziamento, è sufficiente la sola po-tenzialità che il costo unitario si verifichi sulla scortadelle condizioni contrattuali a nulla rilevando chedetto costo, al momento della contestazione odell’azione legale, non possa più verificar-si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019).

I Tribunali di merito stanno seguendo il solcotracciato dalla Cassazione Penale con la sentenzan. 350/13, la quale, relativamente agli interessi dimora (anch’essi eventuali ed afferenti alla fasepatologica) ha sancito che, pur afferendo la fasepatologica eventuale e futura del contratto, nonoccorre attendere che la fase patologica si concre-tizzi e che la mora venga pagata, essendo suffi-ciente con un giudizio ex ante, verificare se il mu-tuatario abbia semplicemente promesso di pagarealla banca un costo usurario.

Un aspetto importante da considerare nella valuta-zione delle clausole di risoluzione è la previsione da

parte delle stesse di un tasso specifico di attualiz-zazione per i canoni a scadere, inferiore altasso corrispettivo ovvero, la maggior parte deicontratti contiene clausole del seguente tenore:

“In tutti i casi di risoluzione del contratto, la societàpotrà pretendere dal conduttore a titolo di risarci-mento e penale immediatamente esigibile, il valoredei canoni scaduti, l’importo determinato dal valoreattuale dei corrispettivi a scadere, calcolatoal tasso corrispettivo diminuito di 1 punto(oppure, nell’ipotesi in cui sia stato convenuto diassoggettare il canone ad indicizzazione, a un tassopari al valore dell’indice di riferimento diminuitodi un punto,, oppure al tasso minimo di rifi-nanziamento principale delle operazioni).

Ne consegue che, nel calcolo del T.A.E.G. occorretener conto anche del vantaggio a favore delle societàdi leasing (occulto, o non facilmente percepibile, per inon addetti ai lavori) generato da tale meccanismo.

In particolare, utilizzando nell’operazione di attua-lizzazione dei canoni a scadere un tasso più basso,anziché il tasso corrispettivo utilizzato per il calcolodel piano di ammortamento, come sarebbe logico ematematicamente corretto, si ottiene un valore attua-le dei canoni a scadere maggiore rispetto a quello ot-tenibile con l’utilizzo del tasso corrispettivo e, quindi,un vantaggio occulto per la banca o un costo occultoper l’utilizzatore.

La differenza tra il valore attuale calcolato al tassospecifico per la risoluzione e il valore attuale calcolatoal tasso corrispettivo è facilmente dimostrabile.

Supponiamo la stipula di un contratto di leasingdella durata di 5 anni; valore del bene 50.000,00;tasso 3%; periodicità rate: annuale; tasso di attualiz-zazione dei canoni a scadere 2%.

Per semplificazione escludiamo l’applicazione delmaxi canone, del prezzo di riscatto, nonché di ognialtra commissione e spesa

Per il calcolo del T.A.E.G. al momento della stipula,ipotizziamo la risoluzione alla seconda rata.

Il valore attuale dei canoni a scadere, utilizzando iltasso corrispettivo (3%), è pari a euro 39.400,03

3

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

rata interessi capitale debito residuo valore attualecanonia scadere

31/01/2019 10.917,73 1.500,00 9.417,73 40.582,27 0,00

31/01/2020 10.917,73 1.217,47 9.700,26 30.882,01 10.290,62

31/01/2021 10.917,73 926,46 9.991,27 20.890,74 9.991,11

31/01/2022 10.917,73 626,72 10.291,01 10.599,74 9.700,32

31/01/2023 10.917,73 317,99 10.599,74 9.417,99

54.588,65 39.400,03

Il valore attuale dei canoni a scadere, utilizzando il tasso specifico per la risoluzione (2%) è pari a euro 40.756,33.

Page 4: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

GLI EFFETTI SUL TAEG DELLA CLAUSOLADI RISOLUZIONE ANTICIPATANEL CONTRATTO DI LEASING

Il maggior onere a carico dell’utilizzatore è pari ad euro 1.356,30 ed è direttamente proporzionale alla forbicetra i tassi. Inserendo tale ulteriore onere o interesse nella seguente formula di calcolo del T.A.E.G.

4

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

rata interessi capitaledebitoresiduo

valore attualecanoni a scadere

31/01/2019 10.917,73 1.500,00 9.417,73 40.582,27 0,0031/01/2020 10.917,73 1.217,47 9.700,26 30.882,01 10.493,5031/01/2021 10.917,73 926,46 9.991,27 20.890,74 10.287,8831/01/2022 10.917,73 626,72 10.291,01 10.599,74 10.086,2931/01/2023 10.917,73 317,99 10.599,74 9.888,66

54.588,65 40.756,33

si ottiene un T.A.E.G. del 3,35% contro un T.A.N. del 3%.L’incremento di tasso è imputabile, in assenza di altri oneri e spese, solo al meccanismo poco trasparente di

calcolo del valore attuale dei canoni a scadere nella penale di risoluzione anticipata.

FORMAZIONE

Si terrà nei giorni 26 e 27 set-tembre l’importante eventoregionale, organizzato dal Consi-glio Nazionale e dall’Ordine diCatanzaro, avente ad oggetto itemi riguardanti le funzioni deirevisori degli enti locali.

Ad ospitare la convention saràil prestigioso Teatro Politea-ma di Catanzaro dove ad ac-cogliere gli ospiti saranno il Pre-sidente dell’Ordine, RosamariaPetitto, il Sindaco della Città,Sergio Abramo, il Vice Presiden-te del Consiglio Nazionale, Davi-de Di Russo, il Consigliere Na-zionale, Francesco Muraca ed ilPresidente dell’Anci Calabria,Gianluca Callipo.

E’ Prevista la partecipazione dinumerose autorità ospiti tra lequali un rappresentante dellaCorte dei Conti ed il Comandan-

te regionale della Guardia diFinanza, Gen. D. Fabio Contini.

Partiranno il prossimo 18 set-tembre, per concludersi l’11 no-vembre, le tredici giornate di“Incontri di approfondimen-to, ripasso, conversazioni edesercitazioni” riservate ai pra-ticanti che dal 14 novembre inpoi dovranno affrontare l’esamedi Stato per l’abilitazioneall’esercizio alla professione.

Sia pure nella ristrettezza deitempi a disposizione, la Fonda-zione dell’ODCEC, presieduta daAntonio Bevacqua, ha messo incampo le migliori risorse perconsentire ai giovani aspiranti

Dottori Commercialisti, nei duemesi che separano dalle provescritte, di colmare lacune, riepi-logare studi e simulare le proved’esame.

Con entusiasmo hanno rispostoall’appello di curare coi propriinterventi gli incontri previsti iColleghi: Guido Boccalone, LucaTinello, Antonio Canino, ErcolePalasciano, Antonio Cuomo, Giu-seppe Merante, Giuseppe Ierace,Vittorio Iiritano, Gianluca Corso,William Brognieri, Umberto Pla-tì, Maria Antonietta Viscomi,Gennaro Brescia, Umberto Fran-gipane e Sindy Vergata. Con lostesso entusiasmo hanno confer-mato la propria presenza il Prof.Valerio Donato, Ordinario di Di-ritto Privato, il Notaio Dott. Roc-co Guglielmo, il Dott. MaurizioFerrara, Segretario Generale del-la Camera di Commercio di Ca-tanzaro e il Dott. Paolo Rotella,Lavorista.

PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLODELL’ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

INCONTRIDI PREPARAZIONEALL’ESAME DI STATO

Page 5: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

I CREDITI DEL PROFESSIONISTANEI SEQUESTRI GIUDIZIARI

di Bernardo Femia

La Sentenza della Corte costituzionale n. 26 del27 febbraio 2019 ha definitivamente eliminato lalimitazione al riconoscimento dei diritti di credi-to dei terzi, nell’ambito delle procedure di seque-stro penale e di prevenzione, sorti antecedente-mente all’entrata in vigore della Legge 159 del2011, ovvero il 13 ottobre 2011.

Il Giudice delle Leggi, infatti, ha dichiarato in-costituzionale l’art. 1, comma 198 della Legge228 del 24/12/2012 nella parte in cui arginava lapossibilità di insinuazione al passivo nelle detteprocedure ai soli crediti muniti di ipoteca ed aicreditori che avessero posto in essere il pignora-mento o fossero intervenuti nell’esecuzione suibeni acquisiti dall’Erario nel periodo antecedenteal sequestro.

In buona sostanza, è stata dichiarata incostitu-zionale la limitazione al riconoscimento dei cre-diti che fossero muniti del cosiddetto “diritto diseguito” sui beni ablati.

La detta Sentenza va a dilatare a dismisura icontenuti della Sentenza n. 94 del 2015 che avevagià riconosciuto ai lavoratori dipendenti il dirittoall’insinuazione al passivo nelle procedure diconfisca per i crediti di lavoro e sembrerebbe (ilcondizionale è d’obbligo) riempire di speranzaun vastissimo ceto creditorio.

Ma gli ostacoli da superare per ottenerel’agognato riconoscimento del credito sono moltied elevati, se non addirittura oggettivamenteinsuperabili.

Il primo ostacolo è posto dal comma 199della Legge 228 del 2012 che assegnava terminedi soli 180 giorni dall’entrata in vigore della Leg-ge (ovvero dal 1° gennaio 2013) ai creditori di cuial modificato comma 198 per presentare doman-da di insinuazione.

Al netto di una più che probabile prescrizionedel credito professionale o di una sua definitivitàconseguita altrimenti su cui nulla può neanche laSentenza n. 26/2019, è forse probabile che se laCorte costituzionale dovesse essere chiamata adirimere la compatibilità della propria pronunziasul comma 198 rispetto al comma 199, non fareb-be che confermare quanto già Sentenziato in al-tre occasioni e più precisamente in occasionedella declaratoria di incostituzionalità della notaRobin Hood Tax (Sentenza n. 10/2015) in cuiGiudici hanno giustificato la necessità dilimitare la portata retroattiva della pro-nuncia per evitare «una grave violazionedell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art.81 Cost.», principio che «esige una gra-dualità nell’attuazione dei valori costitu-zionali che imponga rilevanti oneri a ca-rico del bilancio statale.

Un secondo ostacolo è dato dalla circostan-za che il codice antimafia, al comma 1 dell’art. 52,richiede che il credito “risulti da atti” e, pertanto,che vi sia certezza nella perimetrazione del rap-porto sinallagmatico, nel quantum del prezzo,oltre che -soprattutto – della data certa dellacontrattazione tra le parti originarie del rappor-to.

La Corte Costituzionale, investita sul tema dellacompatibilità costituzionale della norma, si èpronunziata con Sentenza n. 101 del 2015 e, pur-troppo, la Sentenza non incoraggia il portatore diun credito certo, ma né liquido né certamenteesigibile, se non altro per la genericità con cui ilgiudizio è stato promosso dal Tribunale di Trapa-ni.

Detta situazione fa sì che il Giudice della verifi-

5

IL VALORE della Professione12 settembre 2019

Bernardo Femia, classe 1963, è nato e vive a Reg-gio Calabria. E’ un dottore commercialista che “harinunciato, dopo venti anni utili a pensione, alcomodo stipendio da docente per dedicarsi esclu-sivamente alla libera Professione”. Rivendicafermamente “la natura giuridico-economicadell’essere Commercialista, non potendosi relega-re questa vocazione al far di conto o al calcolarimposte”. Ritiene che gli attestatori dei piani diconcordato e degli accordi siano degli “eroi cuidebba andare d’Ufficio il Cavalierato del Lavoro,sempre che non diventino dei martiri”, ma ancorpiù è persuaso che “vada creata una banca datidei “bad-customers” (nessuno escluso) dei com-mercialisti, simile al CRIF, così si escluderebbedal mercato chi pretende troppo e paga i servigiprofessionali ancor meno”.Da questo numero Bernardo sarà una nostra gra-ditissima firma.

Page 6: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

I CREDITI DEL PROFESSIONISTANEI SEQUESTRI GIUDIZIARIca del credito insinuato dovrebbe, sempre che lamancanza di un contratto avente data certa ante-riore possa essere ritenuta questione superabilein fatto, equitativamente, entrare nel merito del-la determinazione dei compensi del consulentedell’impresa ablata.

Ma detta valutazione contrasta certamente conil carattere necessariamente sommario della ve-rifica dei crediti, al che dovrebbe ipotizzarsi che,parimenti rispetto a quanto accade in ambitofallimentare, dinanzi al rigetto dell’ammissionein punto di quantificazione del credito, dovrebbeessere sottoposto al vaglio del Tribunale in sededi reclamo. Ma, allo stato, ciò è impedito propriodall’ articolo 52 del codice antimafia, laddoveimpone la verifica meramente cartolare del cre-dito.

Inutile sottolineare che, anche in mancanza diun obbligo alla redazione di preventivo la prassidi fissare i termini della prestazione richiesta dalcliente in forma scritta ha costituito da sempregaranzia di trasparenza.

Va precisato, infatti, che la Corte Costituzionaleriguardo alla tutela del lavoro autonomo, conspecial riguardo all’attività Professionale, haavuto modo di pronunciarsi già dal 1964 in meri-to al rapporto – prettamente quantitativo – tral’art. 36 della costituzione e la remunerazione dellavoratore autonomo, ma giammai ha escluso latutela costituzionale al diritto in sé ai compensi.

La Corte costituzionale nella Sentenza n. 75 del1964 a tal proposito è chiara: “L'assunto che letariffe professionali fissate con la collaborazionedegli ordini sarebbero inderogabili dal legisla-tore ordinario, in quanto basate sulla corrispon-denza della retribuzione al lavoro prestato, e'infondato, sia perché' il primo comma dell'art.36 Cost. non garantisce la parità' delle presta-zioni contrapposte, sia perché' le tariffe non so-no stabilite con esclusivo riferimento alla quan-tità' e qualità di lavoro prestato, ma tengonoconto anche di altri elementi, come il valoredell'atto o della controversia nelle tariffe deinotai, degli avvocati, dei procuratori.”

Il credito professionale, infatti, in mancanza diun atto scritto che espliciti in modo inequivoco lasua traduzione in un quantum ben determinato,è piuttosto assimilabile al credito di natura extra-contrattuale che necessita, per sua natura, di unaliquidazione giudiziale.

Il terzo ostacolo, il più delicato, concernenteil riconoscimento delle ragioni creditore è costi-tuito dalla necessaria verifica di:

-Mancanza del nesso di strumentalità;

-Buona fede;-Incolpevole affidamento.La prova della buona fede, dell’affidamento

incolpevole o, addirittura, della strumentalità delcredito rispetto alla fattispecie criminosa e/osperequativa da cui scaturisce la confisca patri-moniale, si atteggia e modula certamente in mo-do differenziato a seconda della strutturazionenon solo delle attività illecite in sè che abbianodato luogo all’ablazione di prevenzione o ai reatiche hanno dato luogo a provvedimento ex art. 12sexies, oggi 240 bis cp.., ovvero ogni situazione èun caso a sé.

Va preliminarmente sul punto precisato che ilterzo ha il ha il potere/dovere di accedere allerisultanze istruttorie contenute nel fascicolo del-la procedura di confisca (di cui può ottenere co-pia ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice diprocedura penale) al fine di realizzare il necessa-rio confronto tra la propria prospettiva ricostrut-tiva e ciò che emerge dal fascicolo stesso(Corinna Forte).

Scrive testualmente la Corte di Cassazione nellaSentenza n. 17015 del 2015 che : …” nella selezio-ne e articolazione dei dati conoscitivi da porre asostegno della propria pretesa, la parte priva-ta ha il preciso onere di «confrontarsi»con le risultanze della procedura di pre-venzione che ha dato luogo alla confisca, a leinota proprio in virtù della avvenuta estinzionedel diritto di credito. Con ciò si intende direche prima del deposito dell'istanza di ri-conoscimento della «buona fede» la parteprivata ha il potere/dovere di accederealle risultanze istruttorie contenute nelfascicolo della procedura di confisca - dicui può ottenere copia ai sensi dell'art.116 co.1 cod.proc.pen. - al fine di realizza-re il necessario confronto tra la propriaprospettiva ricostruttiva e ciò che emergedal fascicolo in questione. Ove tale poterenon venga esercitato - come nel caso in esame -la parte privata non può pertanto dolersi delfatto che in sede valutativa della domanda ilgiudice dell'esecuzione faccia riferimento allavalenza dimostrativa degli atti contenuti nelfascicolo (definito) della misura di prevenzione.”

Ciò precisato, la prima domanda che ci si deveporre, a mio modesto avviso, è cosa si intendasoprattutto per “buona fede”.

Il legislatore ha cercato di rendere oggettiva lavalutazione della buona fede da parte del Giudi-ce, infatti: Nella valutazione della buona fede, iltribunale tiene conto delle condizioni delle parti,

6

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

Page 7: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

I CREDITI DEL PROFESSIONISTANEI SEQUESTRI GIUDIZIARIdei rapporti personali e patrimoniali tra le stes-se e del tipo di attività svolta dal creditore, an-che con riferimento al ramo di attività, alla sus-sistenza di particolari obblighi di diligenza nellafase precontrattuale nonché, in caso di enti, alledimensioni degli stessi. (art. 52, 3° comma, DLgs. 159/2011).

E’ stato, infatti, rilevato che “Il limitedell’utilizzo di un criterio meramentesoggettivo quale erronea rappresentazionedella realtà o semplice ignoranza del vero, e cioèla mancata conoscenza della qualità di affiliatoad associazioni criminali del proprio debitore –si è osservato – avrebbe l’effetto negativo “disottrarre alla tutela coloro che, pur estraneiall’attività illecita del mafioso, siano comunquein qualche misura consapevoli della stessa,mentre per altro verso consentirebbe a qualsiasiterzo di sostenere di non essere stato a cono-scenza della natura criminale del proprio par-tner, almeno fino a quando questa non sia stataaccertata in sede giudiziaria” (concetto ripresoda uno scritto di Salvatore Mazzamuto, docentedi diritto civile all’Università di Roma tre che farinvio al Modica)

Mi sembra, per altro verso, che possano essereconcettualmente più comprensibili la non stru-mentalità del rapporto fondamentale intercorsotra creditore e proposto (non certo del mero tito-lo cartolare portatore del credito stesso) rispettoall’attività illecita o l’incolpevole affidamento,anche se il dott. Menditto riferisce anche dellapossibilità che potrebbe ricorrere “la dimostra-zione da parte del creditore di avere ignorato inbuona fede il nesso di strumentalità.”

Orbene, se il principio fondante della tutela èl’estraneità del terzo alla condotta illecita altrui,la condotta del terzo deve connotarsi – per evi-tare di ricadere nella condizione di soggetto col-pevolmente avvantaggiato dall'altrui azioneillecita – in termini di buona fede, intesa nellanon conoscibilità – con l'uso della dili-genza richiesta dalla situazione concreta– del rapporto di derivazione della pro-pria posizione soggettiva dall'attività illeci-ta commessa dal soggetto poi espropriato deibeni a seguito della procedura di prevenzione”,ben si comprenderà quanto sia difficile, se nonaddirittura in alcuni casi impossibile la provadella buona fede da parte del commercialistadell’azienda.

Un altro aspetto su cui val la pena soffermarsiconcerne la circostanza se i tre elementi di buonafede, incolpevole affidamento e non strumentali-

tà debbano valere congiuntamente o disgiunta-mente.

La differenza non è di poco conto.Faccio subito un esempio che potrebbe essere

di scula: consulenza aziendale nei confronti diimpresa agricola di soggetto notoriamente dedi-to al traffico di droga.

Vero è che l’art. 52 mi pare possa dirsi, con unacerta serenità, che il credito del commercialistadebba riferirsi nei termini di buona fede, incon-sapevole affidamento e non strumentalità rispet-to all’attività agricola e non certo rispetto al traf-fico di droga, ma è pur vero che l’art. 52, al puntob) del primo comma impone che “il credito nonsia strumentale all'attività illecita o a quellache ne costituisce il frutto o il reimpiego”.

I punti di commistione tra le due attività pre-sentano un’alta probabilità, per cui appaionoquanto mai necessari degli approfondimenti inconcreto, come ad esempio: l’adeguata verifica èstata posta in essere? Vi è contabilità semplifica-ta o ordinaria e, dunque, con rilevazione dellemovimentazioni finanziarie? Vi sono movimentifinanziari sospetti?

Ed ancora, v’è da riferire che un caso tipico diimpossibilità di prova della buona fede ricorre,ad esempio, nel caso del commercialista tenuta-rio di scritture contabili di azienda sottoposta aconfisca nel caso in cui l’impresa sia stata confi-scata per effetto di pericolosità derivante da plu-rimi reati di evasione tributaria (conseguenteall’aver vissuto con proventi illeciti) per omessadichiarazione di materia imponibile o per spro-positata omissione di imposte.

Appare oltremodo semplice, in tal caso, sup-porre il colpevole affidamento del commerciali-sta, se non addirittura – ricorrendone le condi-zioni – la strumentalità dell’attività professionalerispetto ai reati.

Ed ancora giungo, in ultimo, al tema di massi-ma delicatezza per il commercialista: L’“impresamafiosa”, ovvero l’impresa che è apparentementesana ma ha la sua genesi in proventi illeciti o èfunzionale ad attività collaterali o connesse chesiano spiccatamente illecite.

Fino a che punto deve spingersi la preventivaanalisi del Professionista?

Rimane un mistero tutto da risolvere, che hauna forte somiglianza con il dilemma del famosoromanzo “comma 22”: «Chi è pazzo può chiederedi essere esentato dalle missioni di volo, ma chichiede di essere esentato dalle missioni di volonon è pazzo.»

7

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

Page 8: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

Consulenti tecnici d’ufficio: fatturazione e relativiadempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenutial pagamento, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali

di Gaetano Walter Caglioti

In materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio(1)per la Suprema Corte di Cassazione(2) “in ra-gione della finalità propria della consulenzadi aiutare il giudice nella valutazione deglielementi che comportino specifiche competen-ze, la prestazione dell’ausiliare deve ritenersiresa nell’interesse generale della giustizia e,correlativamente nell’interesse comune delleparti”.

In relazione al richiamato indirizzo giuri-sprudenziale e in tema di split payment (3)(c.d. scissione dei pagamenti(4)) l’Agenziadelle Entrate ha affrontato, con circolare n 9/Edel 7 maggio 2018, le modalità di liquidazionedei compensi ed oneri accessori dovuti ai con-sulenti tecnici d’ufficio (CTU) che operano suincarico, e come ausiliari, dell’Autorità Giudi-ziaria.

La Direzione Centrale Coordinamento Nor-mativo dell’Agenzia fiscale, per la richiamatacircolare del 7 maggio 2018, “con riguardo aicompensi e onorari, relativi alle prestazionirese dal CTU” conferma “che titolare passivodel rapporto di debito sia la parte espostaall’obbligo di sopportare l’onere economico”.

È la parte processuale, in base al provvedi-mento del giudice (che costituisce titolo esecu-tivo(5)) “..tenuta al pagamento del compensoper prestazioni professionali rese, al di fuori

del sinallagma commissione-prestazione, afavore dell’Amministrazione della giustizia,committente non esecutrice del pagamento”.

Ne consegue che “.. il CTU deve ritenersi ob-bligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 delD.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattu-ra ai sensi del successivo art. 21 del ci-t a t o D p r n e i c o n f r o n t idell’Amministrazione della giustizia(cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi,tuttavia, che la “solutio”, avviene con denarofornito dalla/e parte/i individuata/e dalprovvedimento del Giudice.”

Concludendosi che “in tali fattispecie, la P.A.(Amministrazione della Giustizia), pur essen-do riconducibile nell’ambito soggettivo di ap-plicazione della scissione dei pagamenti, noneffettua alcun pagamento del corrispettivo neiconfronti del CTU”.

Con la conseguenza, pratica, che “per talimotivi si ritiene di escludere l’applicabilità,nel caso specifico, della disciplina della scis-sione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter delD.P.R. n. 633 del 1972”.

Tra l’altro la materia della scissione dei paga-menti, su fatturazione da parte di professioni-sti, è oggi superata con l’entrata in vigore delc.d. “decreto dignità”(6) che ha eliminatol’obbligo della scissione dei pagamenti per leattività prestate a favore di pubbliche ammini-strazioni.

L’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate ha, pe-rò, comportato dubbi interpretativi in relazio-ne agli, eventuali, adempimenti delle cancelle-rie , stante l’acclarato obbligo, a carico del con-sulente , d i intes tare la fat turaall’amministrazione giudiziaria.

Gli uffici giudiziari destinatari, a far data del me-se di maggio 2018, di fatture a loro intestate maper le quali non risultano obblighi di pagamentohanno manifestato sin da subito, perplessità e dif-ficoltà operative nella gestione contabile delle stes-se.

Difficoltà operative ad oggi non ancora superate

8

IL VALORE della Professione12 settembre 2019

Il Dott. Caglioti, Dirigente presso la Procura Gene-rale di Catanzaro, è il Funzionario Delegato pressogli Uffici requirenti del Distretto della Corte diAppello di Catanzaro al controllo e alla liquidazio-ne delle spese di giustizia (consulenze, custodie,ecc.), dei giudici onorari e delle intercettazionitelefoniche e ambientali.Autore di numerose pubblicazioni, vanta una va-stissima attività di insegnamento nelle materiegiuridiche. Recentemente ha offertoun’apprezzatissima giornata di docenzanell’ambito del Corso di Formazione Tecnico Giu-ridica per CTU organizzato dall’Ordine di Catan-zaro, con il supporto della propria Fondazione edell’Unione Giovani .

Page 9: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Consulenti tecnici d’ufficio: fatturazione e relativiadempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento,alla luce dei recenti indirizzi ministerialise è vero che il Ministero della Giustizia con circo-lare del 26 settembre 2018 (7)“ in considerazionedelle molteplici criticità segnalate , si rappresentadi aver avviato al riguardo un’interlocuzione conl’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la pos-sibilità di individuare soluzioni operative in gra-do di non aggravare ulteriormente le complesseattività degli uffici giudiziari in tema di paga-mento delle spese di giustizia; sarà dunque curadi questa Direzione generale far conoscere pron-tamente l’esito di tale iniziativa”

Gli Uffici di via Arenula erano, comunque, giàintervenuti nell’immediatezza della circolaredell’Agenzia delle Entrate .

Con nota del 30 maggio 2018 (8), nel risponderea quesito avanzato dalla Corte di Appello di Bolo-gna(9), gli Affari Civili Interni del Ministero dellaGiustizia dopo una breve disamina della disciplinaavevano concluso, e non poteva essere altrimenti,che : “…deve affermarsi che la parte obbligatadebba continuare ad effettuare il pagamento delcompenso liquidato dal giudice a favore delC.T.U.; quest’ultimo, ricevuto il pagamento, emet-terà la fattura nei confronti dell’ Amministrazio-ne , avendo però cura di evidenziare che il paga-mento è stato effettuato dalla parte e nondall’Amministrazione; a tale fattispecie non siapplica la disciplina della scissione dei pagamentidi cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”

Riassumendo il sopra richiamato indirizzo mini-steriale : a) la parte onerata dal provvedimentogiurisdizionale effettua il pagamento, b) il consu-lente tecnico d’ufficio ricevuto il pagamento emet-te fattura intestata all’Amministrazione nel casospecifico l’ufficio giudiziario del giudice che ha e-messo il provvedimento, avendo cura di eviden-ziare che il pagamento è stato effettuato dalla par-te processuale giusto provvedimento del………..( data e indicazione del magistrato) rilasciandonecopia al soggetto che provvede al pagamento o,come chiarito dall’INPS per i pagamenti di propriacompetenza, emette fattura, intestata all’Ufficiocon indicazione del soggetto che ai sensi del prov-vedimento........ (data e indicazione del magistrato)è tenuta al pagamento alla quale sarà fornita copiadella fattura stessa.

Quanto sopra trovava ulteriore confermanell’indirizzo ministeriale del 26 settembre 2018(10) ai sensi del quale “….il CTU ricevuto il paga-mento dalla parte ..” deve “ emettere fattura neiconfronti dell’Amministrazione giustizia ..”

Come detto in materia non è mancato il solerteintervento da parte dell’Istituto Nazionale Previ-denza Sociale (INPS ).

Istituto previdenziale (INPS) che, ricordiamo,essendo parte in innumerevoli giudizi innanzi algiudice del lavoro si trova più volte destinatario delprovvedimento con il quale viene disposta la liqui-

9

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

Page 10: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Consulenti tecnici d’ufficio: fatturazione e relativiadempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento,alla luce dei recenti indirizzi ministerialidazione della consulenza d’ufficio.

Per l’istituto previdenziale, con indirizzo internodel 7 settembre 2018(11) , “ in caso di condannadell’istituto alle spese per CTU, non potranno es-sere accettate da parte degli operatori fattureemesse nei confronti dell’istituto da parte dei CTUnominati dal giudice, dovendo richiedere aglistessi copia del documento emesso versol’Amministrazione della Giustizia al fine di con-sentire la liquidazione del compenso sulla base deldispositivo giurisdizionale”.

L’INPS affronta, nel richiamato indirizzo, anchegli adempimenti successivi al pagamento a caricodell’istituto.

Dispone infatti che : “…si ritiene si debba opera-re la ritenuta fiscale, laddove prevista per la na-tura del reddito corrisposto e/o per il regime fi-scale applicato al professionista, corrispondendoal CTU il compenso fatturato al lordo dell’IVA maal netto della ritenuta fiscale a titolo d’acconto chedovrà essere versata all’Erario, come di consueto,entro il giorno 16 del mese successivo a quello delpagamento; per compenso e ritenuta andrà rila-sciata apposita CU ( nda = certificazione unica)al professionista nei termini di legge.”

Tornando alle problematiche evidenziate dagliuffici giudiziari(12) il più importate è quello relati-vo al “come” e al “dove” debbano essere registra-te le fatture emesse dai consulenti tecnici d’ufficio.

Per gli Uffici ministeriale di via Arenula(13) “ ilmodus operandi” derivante dall’applicazione del-la circolare dell’Agenzia delle entrate(14) poneinfatti il problema relativo alla lavorazione dellafattura .

Per l’indirizzo ministeriale in oggetto “..accade insostanza che dette fatture elettroniche (anche overecanti la doverosa annotazione che il pagamen-to è stato effettuato dalla parte) pervenendo agliuffici giudiziari con il sistema di gestione contabi-le SICOGE(15) risultano come crediti inestintiin quanto pagate da terzi.”

Infatti, sempre per gli uffici di via Arenula,“mentre il sistema SICOGE consente la chiusuraautomatica delle fatture pagate, non altrettantoavviene per quelle non pagate (16).”

Fatture in formato elettronico che se non pagatedirettamente dall’ Amministrazione “..devono es-sere chiuse tramite una operazione manuale..”

Operazione di chiusura “ ..necessaria affin-chè il relativo credito possa risultare e-stinto sulla piattaforma di certificazione

del credito (PCC) (17) gestita dal Ministerodell’economia e finanze” .

Quanto sopra, per come riconosciuto dal Mini-stero della Giustizia (18) “..tenuto conto del consi-derevole numero di consulenze tecniche d’ufficiodisposte nell’ambito del processo civile( nell’ordine di migliaia all’anno anche per ufficigiudiziari di medie o piccole dimensioni) costitui-sce un evidente aggravio del carico di lavoro de-gli uffici stessi, con importanti riflessi negativianche sulla determinazione dell’indice di tempe-stività dei pagamenti ( alla cui formazione con-corrono anche,allungandone i tempi, fatture chenon corrispondono a debiti realidell’amministrazione )”.

Gli Uffici giudiziari non si sono, però, limitati adevidenziare le criticità all’Amministrazione centra-le.

La Dirigenza Amministrativa degli Uffici Giudi-ziari(19), in attesa di definitive e superiori determi-nazioni ministeriali in materia, ha affrontato, in unserrato e proficuo scambio di opinioni e proposte,quelli che sono i problemi nell’immediato e, speci-ficamente, come già accennato, quelli relativi al“come” e al “dove” debbano essere registrate lefatture emesse dai consulenti tecnici d’ufficio(20).

Risulta assodato che la fattura emessa neiconfronti dell’Amministrazione vada intestatae trasmessa all’ufficio del magistrato che haemesso il provvedimento.

La trasmissione della fattura comporterà che,nella stessa, sia inserito il codice univoco IPAdell’ufficio che riceve(21).

L’ufficio giudiziario che riceve la fattura necurerà la trasmetterà al competente Funziona-rio Delegato(22) non prima però di avere veri-ficato la regolarità della stessa, specie riguardoalla presenza dell’ attestazione che il pagamen-to è stato assolto da terzi, indicandone le gene-ralità complete.

L’Ufficio giudiziario rifiuterà le fatture in cuirisulti omessa la detta attestazione.

La successiva lavorazione, da partedell’ufficio del Funzionario Delegato, delle fat-ture avverrà nel / e con il programma SICO-GE.

Tale programma permette di ricevere unafattura certificando che il relativo pagamentonon rientra in alcun capitolo di spesa assegna-to al Funzionario Delegato(23) e che , il paga-mento di quanto dovuto in fattura è stato as-

10

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

Page 11: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Consulenti tecnici d’ufficio: fatturazione e relativiadempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento,alla luce dei recenti indirizzi ministeriali

(1) Ai sensi dell’articolo 191 codice di procedura civile “neicasi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore ,con ordinanza ai sensi dell’articolo 183 settimo comma , o conaltra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula iquesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve compari-re”,

(2) Cassazione civile Sez. III, n. 1023 del 2013(3) Lo split payment è stato introdotto dalla legge 190/2014

( legge di Stabilità 201) modificata dal decreto legge50/2017 convertito nella Legge 96/2017 e regolamentatacon Decreto Ministeriale 27 giugno 2017, Decreto Ministeriale13 luglio 2017, con Legge 172/2017( c.d. Decreto Fiscale) e conDecreto Ministeriale 9 gennaio 2018.

(4) La scissione del pagamento dell’Iva riguarda le fattureche professionisti e imprese presentano a Pubbliche Ammini-strazioni, con lo split payment, l’imponibile è pagato al fornito-re, mentre l’Iva viene versata direttamente all’Erario. In altreparole, per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggettiaffidabili, come ad esempio la Pubblica Amministrazione, l’ivanon viene versata in fattura al fornitore. Il meccanismo si ap-plicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla misuraspeciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione euro-pea con l'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e conla Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017.

(5) Articolo 168 decreto Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n. 115; in materia anche circolare ministeriale giusti-zia prot. n. 0127998 del 20.10.2009.

(6) Ai sensi del decreto legge n.87 del 12 luglio 2018 (GUSerie Generale n.161 del 13-07-2018) in vigore dal 14 luglio2018 decreto legge convertito con modificazioni dalla L. 9agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186), articolo 12comma 1 : all'articolo 17-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizionidel presente articolo non si applicano alle prestazioni diservizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies,i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolodi imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto dicui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600.».

(7) Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giu-stizia Civile- Ufficio I –Affari civili interni -DAG.26/09/2018.0168994.U

(8) Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giu-stizia Civile- Ufficio I –Affari civili interni -DAG.30/05/2018.0109392.U

(9) Prot. N. 3936 del 14 maggio 2018(10) Cit. nota n. 6(11) Messaggio INPS n 3305 del 07/09/2018(12) Per tutte tribunale di Trani 17/09/2018(13) Cit. nota n. 6(14)Circolare del 7 maggio 2018 n. 9(15) È il sistema operativo in uso agli uffici giudiziari che

permette la gestione e il pagamento delle fatture emesse neiconfronti degli uffici giudiziari

(16) È importante la corretta chiusura delle posizioni debito-rie sul SICOGE. Infatti la piattaforma di certificazione deicrediti ( vedi nota n. 17 che segue) viene aggiornata automati-camente dalle operazioni che l’utente di SICOGE effettua sullafattura stessa: contabilizzazione, conferma scadenza e paga-mento o chiusura del debito ( da Guida operativa al SICOGEpag. 4)

(17) La Piattaforma informatica dei crediti nasce nell’anno2012 come strumento attraverso il quale imprese e professioni-sti creditori nei confronti delle pubbliche amministrazionipossono ottenere la certificazione dei crediti vantati..i crediticosì certificati possono essere portati in compensazione diquanto dovuto allo Stato o essere ceduti agli istituti bancari.

(18) Cit. nota n. 6(19) Una risorsa del sistema Giustizia non appieno utilizzata

stante i ritardi nella applicazione del decreto legislativo 240/06abrogata di fatto con provvedimenti normativi in alcuni casi dirango inferiore, e l’annoso e mai realmente risolto problemadella “doppia dirigenza negli uffici” che vede coesistere duefigure apicali da una parte il dirigente amministrativo edall’altra il magistrato capo dell’Ufficio .

(20) Sulla lavorazione delle fatture in esame nel sistemaSICOGE si è tra i primi espressa la d.ssa Rosanna Milano Diri-gente della Procura Generale di Taranto .

(21) Solo gli uffici con codici univoci IPA su cui è attivo ilservizio di fatturazione elettronica possono ricevere documentielettronici non gestiti da SICOGE ma riconducibiliall’Amministrazione - circolare n. 24 del 27/06/2017 Ministerodell’Economia e delle Finanze

(22) In materia di individuazione dei Funzionari Delegativedasi circolari n 6 dell’8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre2002

(23) Le spese del processo civile e penale come previstodall’art. 185 del D.P.R. 115/2002 sono gestite attraverso aper-ture di credito a favore dei funzionari delegati e sono dispostepiù volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale delladirezione della giustizia civile.

(24) Avente ad oggetto il “Monitoraggio delle procedure edei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Ammini-strazioni centrali e periferiche dello Stato “.

11

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

solto da terzi giusto provvedimento giurisdi-zionale.

Ai sensi della circolare n. 24 del 27/06/2017Ministero dell’Economia e delle Finanze(24),infatti, “se la fattura viene pagata da un sog-getto diverso dall’Amministrazione debitrice,quest’ultima potrà utilizzare la funzione di“dichiarazione di pagamento/chiusura debi-to”, appositamente realizzata nel sistema SI-COGE.

Per tale fattispecie SICOGE trasmette auto-maticamente il dato di chiusura del debito aPCC…”.

Quanto sopra permette di risolvere anche lacriticità relativa alla piattaforma dei crediti.

Concludendo non ci si può esimere dal sotto-lineare come il lavoro nella pubblica ammini-strazione venga sempre più gravato di incom-benze, il più delle volte inutili, che non posso-no non riflettersi, negativamente, sulla perfor-mance dell’ufficio giudiziario generando ingiu-stificati ritardi nella somministrazione del ser-vizio giustizia al cittadino.

Come non possono non evidenziarsi le pro-blematiche relative ai soggetti privati titolari dipartita IVA tenuti al pagamento di una fatturanon intestata a loro favore, problematiche perle quali, ad oggi, si segnala il preoccupantesilenzio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Page 12: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

La Legge 17 Ottobre 2017 n. 161 ha apportatoimportanti e significative modifiche al codiceantimafia (D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159)con particolare riferimento, alla introduzione,ex novo, dell’art. 34 bis relativo al controllogiudiziario delle aziende

In considerazione della importanza di talirilevanti modifiche introdotte per l’attivitàprofessionale di amministratore giudiziarionelle vesti di gestore, tutor e controllore delleattività sequestrate, assumono rilevante im-portanza le nuove disposizioni disciplinatedall’istituto del controllo giudiziario delleaziende, previsto dall’art. 34 bis il cui o-biettivo non è piu’ lo spossessamento gestoriodell’azienda, attraverso la acquisizione di pa-trimoni aziendali di provenienza illecita, ma laintroduzione di nuove forme di “vigilanzaprescrittiva” e/o di idoneo “tutoraggio” fina-lizzate a un intervento di bonifica e/o di recu-pero.

Con la integrazione dell’impianto codicisticocon tali nuovi strumenti, alternativi a quellipropriamente ablatori come sequestro e confi-sca, non solo sono state potenziate le vie pre-venzionali attivabili per un efficace contrastoantimafia, ma è stato avviato in percorso piùgarantista che assicura tutela alla continuitàaziendale rispetto allo spossessamento gesto-rio.

Volendo delineare alcune caratteristiche o-perative del nuovo istituto del controllo giudi-ziario disposto ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011,il provvedimento del Tribunale che lo disponepuò:

a)-imporre nei confronti di chi ha la proprie-tà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delleaziende l'obbligo di comunicare al Questore eal Nucleo di polizia economica e finanziariadel luogo di dimora abituale, ovvero del luogoin cui si trovano i beni se si tratta di residenti

12 settembre 2019

12

Il controllo giudiziario delle aziendedisposto ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011

(Codice Antimafia)

all'estero, ovvero della sede legale se si trattadi un'impresa, gli atti di disposizione, di ac-quisto o di pagamento effettuati, gli atti di pa-gamento ricevuti, gli incarichi professionali, diamministrazione o di gestione fiduciaria rice-vuti e gli altri atti o contratti indicati dal Tri-bunale, di valore non inferiore a euro 7.000 odel valore superiore stabilito dal Tribunale inrelazione al reddito della persona o al patri-monio e al volume d'affari dell'impresa. Taleobbligo deve essere assolto entro dieci giornidal compimento dell'atto e comunque entro il31 gennaio di ogni anno per gli atti posti inessere nell'anno precedente;

b)-nominare un giudice delegato e un ammi-nistratore giudiziario (meglio definito Tutor ocommissario giudiziale) che ovviamente assu-me funzioni diverse rispetto a quelladell’articolo 34 di cui alla amministrazionegiudiziaria, il quale riferisce periodicamente,almeno bimestralmente, gli esiti dell'attivitàdi controllo al giudice delegato e al pubblicoministero.

In particolare con riferimento alla lettera b),vengono fissano i compiti dell'amministratoregiudiziario (tutor e/o controllore) finalizzatialle attività di controllo e può essere impostoalla parte passiva l'obbligo:

a)-di non cambiare la sede, la denominazio-ne e la ragione sociale, l'oggetto sociale e lacomposizione degli organi di amministrazio-ne, direzione e vigilanza e di non compierefusioni o altre trasformazioni, senza l'autoriz-zazione da parte del giudice delegato;

b)-di adempiere ai doveri informativi di cuialla lettera a) del comma 2 nei confronti deltutor;

c)-di informare preventivamente il tutor cir-ca eventuali forme di finanziamento della so-cietà da parte dei soci o di terzi;

d)-di adottare ed efficacemente attuare mi-

IL VALORE della Professione

di Gennaro Brescia

ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

Page 13: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

sure organizzative, anche ai sensi degli articoli6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231, e successive modificazioni di cuisopra si è detto;

e)-di assumere, previa informativa al Tribu-nale, qualsiasi altra iniziativa finalizzata a pre-venire specificamente il rischio di tentativi diinfiltrazione o condizionamento mafiosi.

Sul versante operativo, il controllo può per-tanto assumere una duplice fisionomia:

-la lett. a) del 2° comma stabilisce che il tri-bunale può imporre nei confronti di chi ha laproprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni edelle aziende di cui al comma 1 alcuni obblighidi comunicazione;

-la lett. b), invece, consente una for­ma dicontrollo "guidata", più incisiva, attraverso lanomina di un giudice delegato e di un tutor(controllore), che ha il compito di supervisio-nare l'attività d'impresa e di riferire al giudicedelegato ed al pubblico ministero, con caden-za almeno bimestrale, sul rispetto delle pre-scrizioni impartite dall'autorità giudiziaria.

Le prescrizioni imposte dal Tribunale do-vrebbero garantire effettività alla finalità"risanan­te" e di recupero con finalità di“bonifica” dell'istituto, volta ad evitare chel'infiltrazione da "occasionale" diventi stabilee condizionante.

Va, infine, riferito come tale obiettivo di“controllo prescrittivo” finalizzato alla bonifi-ca può essere anche raggiunto attraverso l'au­silio degli ufficiali e degli agenti di polizia giu-diziaria, ai quali l'autorità giudiziaria può au-torizzare l'accesso presso la sede dell'impresae ad altri luoghi tassativa­mente indicati alfine di acquisire documenti ed infor­mazioniutili e qualora all'esito di queste ispezioni, vie-ne accertata la violazione delle prescrizioniimposte dal­l'Autorità giudiziaria ovvero, an-cora, ricorrono i pre­supposti previsti dall'art.34, 1° comma cod. antima­fia, il Tribunale haanche la facoltà di disporre l’altro istituto del-la amministra­zione giudiziaria dell'impresa.

12 settembre 2019

13

Il controllo giudiziariodelle aziendedisposto ex art. 34 bisD.Lgs. 159/2011(Codice Antimafia)

IL VALORE della Professione

AVVERTENZE“Il Valore della Professione”

non riveste la qualità di pubblicazioneperiodica, essa è semplicementeuna news letter che viene inviata

per posta elettronicaa tutti i Colleghi iscritti all’Ordine

dei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili

di Catanzaro e a chiunquealtro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verràimmediatamente cancellato

dall’indirizzario di spedizionechiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea chela presente news letter rispetta

in ogni caso i requisitiprevisti dall’art. 3-bis

del D.L. 18 maggio 2012, n. 63,convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa letteraè dunque quello di mantenere alta

a comunicazionee lo scambio di idee

all’interno dell’Ordine.

Sono pertanto ben accetti edanzi richiesti, collaborazioni,

interventi, discussioni e propostesui vasti temi

della nostra professionee più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firmae, pertanto,

ne impegna la responsabilità personale

[email protected]

Page 14: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Il 2020 è già arrivato!"Ma se mancano ancora più di tre mesi!", dirà

qualche collega; è vero, ma per un'impresa chevoglia avere qualche chance di competere neldifficile scenario post crisi, occorre affrettarsi aprogrammare il futuro, redigendo un docu-mento che sintetizzi gli obiettivi attesi in terminidi performance economica e finanziaria.

Questo documento è il budget.Senza un budget, il cui livello di dettaglio di-

pende dalla complessità del sistema aziendale (sipossono infatti avere budget "di massima" per lemicroimprese o budget accuratissimi per le im-prese di maggiori dimensioni), l'azienda è para-gonabile a una barca senza nocchiero in un marein tempesta.

Dunque, se siete tra quei consulenti d’impresache ritengono che sia inutile redigere un "pezzodi carta con quattro numeri scritti sopra" e prefe-rite focalizzarvi sul risparmio fiscale dei vostriclienti, interrompete qui la lettura di questo arti-colo.

Se invece ritenete che nel recente passato moltiimprenditori vostri clienti abbiano condotto leproprie aziende in rovina (facendo sfumare an-che le vostre parcelle), perché non hanno avutoun chiaro piano, ad esempio, su come ridurre gliimmobilizzi di capitale dovuti alle scorte inven-dute o su come avere credito dalle banche, allorafacciamo insieme qualche riflessione.

Vi sono diverse tipologie di budget; scopo diquesto post è riepilogarne, in estrema sintesi, glistep essenziali di redazione.

-Il budget economico: si parte dalla stimadei ricavi attesi per l'anno futuro, dettaglian-do altresì il fatturato potenziale mese per mese;in base ai ricavi attesi si programmano i costi diproduzione (ad es. l'approvvigionamento dellematerie prime e i costi del personale, necessa-ri per realizzare la produzione vendibile più lescorte di sicurezza; e ancora, i costi per la logisti-ca, per i servizi essenziali e così via), i costicommerciali (provvigioni ad intermediari,marketing e pubblicità, ecc.) e i costi generali(tipicamente quelli di amministrazione);

-il budget finanziario: sulla base del budgeteconomico, va individuato il fabbisogno di de-naro necessario a coprire le uscite atte-

12 settembre 2019

14

Programmare l'anno che verrà

se, nonché i relativi mezzi di copertura. In prati-ca, dopo aver risposto alla domanda "di quantodenaro abbiamo bisogno quest'anno?", bisogneràdeterminare quanto di questo fabbisogno verràcoperto mediante autofinanziamento derivan-te della gestione operativa, quanto invece dovràessere coperto mediante capitale proprioe quanto infine deriverà dal ricorso a finanzia-menti di medio - lungo e/o di breve termine, spe-cificandone in questo caso anche la forma tecni-ca;

-il budget di tesoreria: occorre predisporrelo scadenzario delle entrate programmate(es. incasso crediti) e delle uscite già note (es.pagamento di fornitori e dipendenti, quote dimutuo, imposte, ecc.) e verificare in anticipo see in quale momento potranno verificarsi situa-zioni di "strozzatura", in cui sarà necessario ri-correre al credito a breve (tipicamente alle antici-pazioni in c/c per esigenze temporanee di liqui-dità); si rammenta infatti che, in caso di necessi-tà, i tempi per l'istruttoria bancaria variano dai40 ai 60 gg. ed è bene non arrivare con l'acquaalla gola.

La predisposizione dei suddetti documenti ri-chiede, inutile dirlo, un consistente lassodi tempo; pertanto, per non incorrere in spiace-voli sorprese, è bene non dilatare troppo ilmomento della loro redazione, anche inconsiderazione del fatto che, una volta predispo-sti, essi andranno via via implementati almenomensilmente, man mano che si paleseranno nuo-ve informazioni ed elementi non prevedibiliall'atto della stesura della prima bozza di lavoro.

Essi, inoltre, costituiranno il punto di riferi-mento per la misurazione della performan-ce; infatti, una volta noti i consuntivi mensili,questi andranno messi a confronto con le ipotesidi partenza, per verificare gli scostamenti daquanto inizialmente programmato. Qualora illivello dello scostamento dovesse rivelarsi signifi-cativo, andranno ricercate le cause dello stesso esarà necessario verificare se esso dipende da er-rori nel budget oppure da uno scadimentodell'efficienza aziendale.

In entrambi i casi, andranno poste in essere leadeguate azioni correttive.

IL VALORE della Professione

di Francesco Rhodio

FINANZA AZIENDALE

Breve riepilogo alla stesura del budget economico e finanziario

Page 15: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Disposizioni comuni a tutte le coope-rative: calamità naturali

Poiché il mancato raggiungimento dei pa-rametri di cui all’articolo 2513 c.c. è deter-minato da cause di carattere oggettivo, ildecreto del Ministero delle Attività Produt-tive (di concerto con il Ministerodell’Economia e delle Finanze) del 30 di-cembre 2005, molto opportunamente, pre-vede che qualora la cooperativa perda lacondizione di prevalenza a causa di calamitànaturali o avversità atmosferiche di caratte-re eccezionale, dichiarate dalle autoritàcompetenti, che abbiano provocato dannialle colture, alle infrastrutture ed agli im-pianti produttivi, il periodo relativo ai dueesercizi consecutivi inizia a decorrere dalvenir meno degli effetti degli eventi medesi-mi. Pertanto, gli esercizi interessati dallecalamità naturali non rilevano ai fini delcomputo del biennio.

Cooperative di lavoroNelle cooperative di lavoro, ai fini del cal-

colo della prevalenza, in deroga al criterio dicui all’articolo 2513 c.c., non si computano,al denominatore il costo del lavoro dei lavo-ratori non soci, assunti in forza di obbligo dicontratto collettivo nazionale di lavoro: intale definizione si è voluto ricomprenderecasi abbastanza frequenti, la contrattazionecollettiva ha, autonomamente, disciplinato:i “c.d. cambio appalto”; in base alle regoledettate dai contratti nazionali, in caso diperdita di appalto, l’azienda subentrante hal’obbligo di ricollocare il personale svolgentele medesime mansioni nel nuovo contrattod’appalto; a titolo di esemplificazione si ri-cordano i contratti collettivi per il personaledipendente da imprese esercenti attività dipulizie.

Inoltre in particolari settori, in cui l’Entecommittente risulta essere una PubblicaAmministrazione, non è raro che sia previ-sta una particolare formula, inserita nellastessa stipulazione del contratto di appalto,con la quale il committente obbliga

12 settembre 2019

15

l’azienda subentrante all’assunzione dellemaestranze già occupate con l’azienda ces-sante: casi tipici sono gli appalti per gestio-ne mense e ristorazione presso Enti pubblicie locali.

Enti di formazioneIl decreto di cui sopra dispone che per le

cooperative che svolgono attività di forma-zione, ai fini della determinazione della pre-valenza non si considerano nella voce A1, aldenominatore, i ricavi derivanti dai finan-ziamenti erogati da pubbliche amministra-zioni per l’attività di formazione in favore diutenti terzi.

Per finanziamenti devono intendersi quelliaventi natura di corrispettivi, in quanto ifinanziamenti aventi natura di contributi afondo perduto in conto esercizio sono indi-cati nella voce A5.

Cooperative giornalistichePer le cooperative giornalistiche

(cooperative di lavoro costituite da giornali-sti) nel calcolo della prevalenza non si com-puta, al denominatore, il costo del lavoro disoggetti con i quali la cooperativa instaurarapporti di lavoro occasionale, trattasi nellasostanza, di quelle attività di natura spora-dica ed occasionale remunerata con le carat-teristiche del reddito occasionale (ad esem-pio: redazione di articolo giornalistico dasoggetto non giornalista).

IL VALORE della Professione

News a cura di Rino Rubino

SOCIETA’ COOPERATIVE

Page 16: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

L’eremo di Montelucoed il Bosco Sacro

di Roberto Polisicchio

L'Italia un Paese meraviglioso, con luoghi bel-lissimi anche per vivere con lentezza (cfr n. 8 diquesta news del 15.2.2017 pag. 12) adatti a natu-ralisti o a chi ama un’esperienza mistica.

In un libro su San Francesco di Paola -Santo Patrono della Calabria e fondatoredell’Ordine dei Minimi - avevo letto che, daragazzo, con i genitori andò a"Monteluco", in particolare “… aderendo alvivo desiderio del figlio, Giacomo e Vienna in-traprendono un lungo pellegrinaggio che toc-cherà Roma, Assisi, Loreto, Monteluco e Monte-cassino… Quelli che Francesco visita ... sonocentri di alta spiritualità monastica. (cfr P. An-tonio Castiglione, San Francesco di Paola, pag.26 - 1989).

Monteluco mi colpì, era l’unico che non cono-scevo, così decisi che, prima o poi, mi sarei reca-

to in questa località non per scopi turistici, bensìper devozione.

Finalmente, ad inizio settembre 2019, ho pro-grammato il mio soggiorno: “un luogo tra spiri-tualità e incanto”. Momenti eccezionali di reli-giosità e di riflessione possono essere vissuti perl’atmosfera dell'eremo, il bosco Sacro ed il pano-rama.

Il Santuario è sorto nel 1218 quando passòSan Francesco d'Assisi che “scrisse una re-gola per i frati che vogliono vivere negli eremi”,e attorno ad “una piccola chiesa benedettinaottenuta in dono”, si costruirono le prime cellet-te. Il corridoio-dormitorio in vimini e calce èvisitabile, come il pozzo che è situato nel puntoin cui San Francesco di Assisi fece nascere unapiccola sorgente miracolosamente.

Sant'Antonio di Padova, San Bernardinodi Siena e San Bonaventura sono stati qui.In questo convento francescano, dell'Ordine deiFrati Minori, ci fu il Beato Leopoldo Croci daGaiche, a cui è intitolata una Cappella. A lui èdedicata una mostra nella piccola struttura“Oratorio di San Bernardino”, dove sulla paretesi legge una citazione di Michelangelo "nelle

TEMPO LIBERO DI QUALITA’

12 settembre 2019 IL VALORE della Professione

16

Il Santuario

Il Bosco

Page 17: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

montagne di Spoleti a visitare que' romi-ti...perché veramente non si trova pacese non nè boschi".

Infatti, oltre al silenzio del Santuario, si posso-no trascorrere ore di quiete nel Bosco Sacro,vicino l’Eremo, che può essere attraversato conpercorso pedonale.

Fin dall’antichità questa fitta vegetazione dalnome “lucus” appunto "bosco sacro" è statatutelata da norme a protezione “Lex Luci Spole-tina” considerata la prima legge forestale.All’interno ci sono le iscrizioni su pietra del tar-do III secolo a.C.; inoltre nella macchia caratte-rizzata dalla presenza del leccio sempreverde visono grotte, tra cui quella di Sant'Antonio daPadova, e una terrazza per osservare paesaggifantastici o la città di Spoleto. Scendendo lamontagna (di circa 850 s. l. m) alle spalle delconvento, con un sentiero si arriva allo spettaco-lare Ponte delle Torri che unisce Montelucoalla città di Spoleto. Dal 10 agosto 2019 però ilPonte delle Torri non è percorribile, fino alla suariapertura, a chi volesse raggiungere a piedi Spo-leto, il comune suggerisce altri sentieri CAI.

Santuario S. Francesco in Montelucowww.assisiofm.it/san-francesco-montelucoConvento di S. Francesco - Località Monteluco21 06049 Spoleto (Perugia) Tel. 0743 40711

E-mail: [email protected]

12 settembre 2019

17

IL VALORE della Professione

L’eremo di Montelucoed il Bosco Sacro

Il Pozzo

Piaceri e sapori della gita

Contiguo all’Eremo, dal 1921, l’AlbergoRistorante Ferretti da tre generazioni conpassione svolge la sua attività. Per chi vuolesostare in questo posto “quasi fiabesco”,può alloggiare in una delle ventidue cameree pranzare o cenare nel “giardinod’Inverno” - una sala con camino circonda-ta da “lecci” - e nel periodo estivo all’aperto.Si sta e si mangia bene, un locale specialetra i boschi per chi sceglie di vivere con len-tezza è il top. Il signor Massimo, la moglieLorella nonché Roberta hanno nel sangue lagentilezza.

Albergo Ristorante Ferretti LocalitàMonteluco, 20 – 06049 Spoleto (Perugia)0743 49849

Email: [email protected] sito:h t t p : / / w w w . a l b e r g o f e r r e t t i . c o m /index.php/it/

Come arrivare a Monteluco in autoDa Nord A1, all’uscita Valdichiana, andare indirezione Perugia-Assisi-Foligno.Da Sud A1 all’uscita Orte, andare in direzioneTerni-Spoleto

Page 18: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Capitolo X (Parte prima)

Figli del territorio

Qualsiasi persona del nord, che passasse ungiorno o due alla Concordia da normale viag-giatore, ne avrebbe una forte impressione. Lepersone della casa gli apparirebbero come deiselvaggi, sporchi di persona e di abitudini, as-solutamente rozzi nei comportamenti, costan-temente in lite e rissosi, privi di qualsiasi quali-fica per le mansioni che fingevano di svolgere.In Inghilterra la loro semplice apparizione su-sciterebbe disgusto nella gente perbene. Con u-na migliore opportunità di giudicarli, io ebbimodo di superare la prima avversione naturale:riuscii a vederne i lati positivi e imparai a per-donare i loro difetti, naturali nel loro stato dispontanea barbarie. Ci vollero due o tre giorniprima che il loro comportamento rozzo e sbri-gativo si ammorbidisse in una cordialità davve-

12 settembre 2019

18

ro umana, ma alla fine ciò si verificò e, quandofu chiaro che non avrei dovuto dare più moltiproblemi, che avevo solo bisogno di un po' dicura in materia di alimentazione, la buona vo-lontà fece del suo meglio per sopperire a un'in-capacità priva d’ogni speranza.

Mentre la mia febbre era alta, piccoli gruppidi persone venivano spesso nella mia stanzaper stare in piedi e guardarmi, scambiando abassa voce osservazioni che supponevano ionon udissi o, sentendo, non fossi in grado dicapire. Invece, il loro dialetto allora era abba-stanza comprensibile per me e mi rendevo con-to che discutevano delle mie possibilità di so-pravvivere. La loro natura non era ottimista.Un risultato, senza dubbio, del clima malsano:a Cotrone tutti sembravano in uno stato d'ani-mo più o meno cupo. La padrona di casa emet-teva gemiti e lamenti incessanti, quando eranella mia stanza la sentivo sospirare costante-mente: "Ah, Signore! Ah, Cristo!" (1) - Escla-mazioni che, forse, avevano qualche riferimen-to alla mia malattia, ma che, quando mi ripresi,non cessarono comunque. Se avesse avutoqualche motivo personale per la depressione,non ebbi modo di saperlo. Propenderei per ilno: era solo l'abitudine piagnucolosa e lamen-tosa, dovuta alla salute cagionevole. Una came-riera, che ogni tanto mi portava da mangiare(scoprii che lo cucinava anche lei), si tormenta-va più o meno allo stesso modo. Questa dome-stica era la figura più grezza della casa. Imma-ginate una donna di mezza età, avvolta semprein stracci luridi (che non era possibile chiama-re vestiti), obesa, sporca, con i capelli neri ar-ruffati e le mani così sfregiate, così deformatedalla fatica e dalla trascuratezza, da apparireappena umane. Aveva gli occhi più scuri e fero-ci che io avessi mai visto. Tra lei e la padronaera un litigio continuo: litigavano nella miastanza, nel corridoio e, come capivo dalle lorovoci acute, in luoghi più lontani: eppure, sonosicuro, che non si detestavano e, probabilmen-te, nessuna delle due aveva mai pensato di se-pararsi dall'altra. Inaspettatamente, una sera,questa donna entrò, si fermò accanto al letto einiziò a parlare con un'energia così feroce, conun tale bagliore nei suoi occhi neri e una tale

IL VALORE della Professione

Lungo lo Ionio: appunti di un’escursione nel Sud d’ItaliaGeorge Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive aBelfast dove lavora nel supporto tecnico per le retidella Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di unMaster in Didattica dell'Italiano per parlanti nonnativi ed un Master of Science in eLearning Techno-logies dell'Università dello Hertfordshire(Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studiosodel dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura diMosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov diYerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges ofTechnology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto ilruolo di responsabile per la didattica presso il Conso-lato d’Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate,della traduzione del racconto di viaggio sulla costaionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Gissing si sta riprendendo e hamodo di capire meglio i personaggi della locandaConcordia. Ad un esame attento la loro spontaneitàprende il sopravvento e divengono personaggi diprim’ordine nella commedia umana di cui Gissing èspettatore e attore. Il cameriere che invita alla calmacon gesto plateale, dopo un suo errore, sembraspuntare fuori da una commedia di Eduardo DeFilippo.

Page 19: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

alterazione dei suoi lineamenti, che potevo solosupporre che mi stesse attaccando per un qual-che problema che le avevo causato. Passaronoun minuto o due prima che potessi anche soloafferrare il senso del suo discorso furioso. Erasempre stata la più difficile da capire tra i localie con la rabbia era divenuta totalmente incom-prensibile. A poco a poco, a furia di domande,capii cosa intendesse. C'erano stati guai, peggiodel solito: la padrona l'aveva insultata in modoinsopportabile per qualche colpa o altro, e nonera possibile che lei venisse trattata così dopoaver tanto, tanto lavorato! In fondo, suscitavala mia simpatia, non stava affatto maltrattan-domi. Quando continuò dicendo che era sola almondo, che tutti i suoi cari erano freddi morti,il pathos nel suo aspetto e nelle sue parole micolpì: era come se una bestia da soma, caricapesantemente, avesse improvvisamente trovatola lingua e protestato, anche se con rudi abboz-zi di espressione articolata, contro il suo durodestino. Se solo uno avesse potuto apprendere,nei minimi dettagli, la vita di questa serva do-mestica! Era così interessante e sordidamentepittoresca sullo sfondo del paesaggio romanti-co, nella scena della storia! Osservai a lungo ilsuo viso giallastro e rugoso, cercando di imma-ginare i pensieri che governavano le sue e-spressioni. In una certa misura i miei sforzi diparlare gentilmente ebbero successo, e il suo"Ah, Cristo!", mentre si voltava per andare via,non fu totalmente privo di conforto.

Un'altra volta la mia padrona di casa si infu-riò con il cameriere, perché mi aveva portatodel latte di capra molto acido. Ne conseguì unascena oltremodo comica. In un accesso di rab-bia la donna robusta si adirò e andò su tutte lefurie. Il cameriere, un giovanotto magro, conuna faccia semplice e bonaria, dopo aver cerca-to di spiegare che aveva commesso l’errore i-navvertitamente, alzò improvvisamente la ma-no, come uno che stava per ammonire la folla,ed esclamò in tono di risentita protesta: "Unpo' di calma! Un po’ di calma!". La mia esplo-sione di riso per questa inimitabile espressionepose fine alla lite. Il giovane rise con me, la suapadrona lo spinse fuori dalla stanza e poi co-minciò a informarmi che non era sano di men-te. Ah! - esclamò - la sua vita con queste perso-

12 settembre 2019

19

ne! Quanto le costava mantenere l'ordine inmezzo a loro! Quando si ritirò, la sentii scatar-rare violentemente nel corridoio: un'abitudinedi tutti gli inquilini di questa simpatica locan-da.

Quando il peggio della mia febbre fu passato,la difficoltà fu quella di ottenere qualsiasi nu-trimento adatto al mio stato di salute. Il bravodottore, che mi aveva suggerito la bistecca e ilmarsala, quando non ero in grado di mangiarenulla, mi diede regole severe in materia di dietanel momento in cui iniziai davvero ad avere fa-me. Spero di non essere mai più obbligato a be-re il latte di capra: in quei giorni mi era divenu-to così insopportabilmente disgustoso che allafine dovetti rinunciarvi del tutto e neanche orariesco a pensarci senza provare nausea. Il bro-do che mi veniva offerto era orribile, sempliceacqua colorata sotto mezzo pollice di grassogalleggiante. Una volta mi fu promesso del pol-lame, e non vedevo l'ora con impazienza, maahimè! Questo miserabile uccello aveva subitoun tale processo di ribollimento per la prepara-zione della zuppa: avrei sfidato chiunque a di-stinguere tra la sostanza rimasta e due o trevecchi guanti da bambino bolliti assieme. Conaria compiaciuta, la padrona di casa un giornopropose un piccione, un piccione arrosto, e ac-colsi l'idea con gioia. In effetti, l'aspetto delpiatto, quando venne presentato, non avevanulla che scoraggiasse il mio appetito: l'odoreera buono. Mi preparai per una prelibatezza.Per pura gentilezza, poiché mi vedeva tremareper la mia debolezza, la brava donna offrì il suoaiuto per disossarlo: afferrò l'uccello per le duezampe, lo divise in parti, strappò le ali allo stes-so modo e poi, con un sorriso di soddisfazione,si asciugò le mani sulla gonna. Se le sue maniavevano conosciuto l'acqua (per non parlaredel sapone) negli ultimi dodici mesi, mi sbagliodi grosso. Fu un peccato, perché scoprì che imiei denti potevano solo masticare una partedella carne che la fame mi aveva spinto a stac-care.

(1) Le parole in corsivo sono riportate in italiano anchenell’originale inglese.

IL VALORE della Professione

Lungo lo Ionio:appunti di un’escursionenel Sud d’Italia

Page 20: 12 settembre 2019 IL VALORE - Francesco Rhodio · si” (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019). I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con

Nella prima immagine un’antica processione in Piazza Prefettura con alle spalle il Teatro SanCarlino. Nella seconda immagine il vecchio mercato ora non più esistente, che si trovava nelcuore del centro città, nella zona ove attualmente si trova il nuovo Teatro Politeama.

12 settembre 2019

20

CATANZARO D’ALTRI TEMPI

IL VALORE della Professione

di Rino Rubino